REGOLAMENTO COMUNALE PER I SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI
OGGETTO
REGOLAMENTO COMUNALE PER I SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI
Comune di Casacalenda
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REGOLAMENTO COMUNALE PER I SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI
COMUNE DI CASACALENDA (PROVINCIA DI CAMPOBASSO)
REGOLAMENTO COMUNALE PER I SERVIZI FUNEBRI E CIMITERILALI (D.P.R. 10 SETTEMBRE 1990 N. 285) Allegato alla delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 25/09/2014_________
Comune di Casacalenda
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DISPOSIZIONI PRELIMINARI ART. 1 COMPETENZA 1. Il presente Regolamento è compilato in conformità al disposto dell’art. 344 del T.U. LL. SS. e del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285. 2. Il servizio di Polizia Mortuaria e del Cimitero è di esclusiva competenza del Comune. Le attribuzioni relative sono svolte dal Sindaco, ferma, ove stabilita, la competenza del Consiglio Comunale, del Prefetto, del Ministero dell’Interno, del Ministro della Sanità e dell’Autorità giudiziaria. 3. La manutenzione, l’ordine e la vigilanza sanitaria spettano al Sindaco. 4. In relazione alle norme di legge in materia e del presente Regolamento, il Sindaco, all’occorrenza, adotta le ordinanze e le disposizioni che ritiene necessarie ed opportune ai fini predetti. 5. Il competente Responsabile Sanitario della ASREM. vigila e controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio. ART. 2 RESPONSABILITA’ 1. Il Comune, mentre ha cura perché all’interno del Cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone o danni e furti alle cose, non assume responsabilità per atti commessi nel Cimitero da persone estranee al suo servizio, come pure per l’impiego di mezzi a disposizione del pubblico, scale mobili per accedere a cellette e loculi ecc. ART. 3 FACOLTA’ DI DISPORRE DELLA SALMA, DEI FUNERALI E DI EPIGRAFI 1. Nel disporre della salma e dei funerali ha prevalenza la volontà del defunto se, in qualunque modo, l’abbia espressa. In difetto i familiari possono disporre secondo Comune di Casacalenda
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tale ordine: coniuge convivente, figli, genitori e quindi gli altri parenti in ordine e grado e gli eredi istituiti. 2. L’ordine suesposto vale anche per il collocamento di epigrafi, per esumazioni e trasferimenti. 3. Il coniuge passato a seconde nozze decade da tale priorità nel disporre di eventuali successivi provvedimenti in ordine alla salma ed alla sepoltura del coniuge deceduto. ART. 4 ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO 1. Presso il Cimitero sono tenuti, per le esigenze del servizio e a disposizione di chiunque possa avere interesse, gli atti di cui all’art. 52 del D.P.R. 285/90. 2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico: a) Copia del presente Regolamento; b) Copia della Planimetria Cimiteriale, corredata dagli elenchi nominativi e relative, ed eventuali, note circa i provvedimenti amministrativi. CAPO I DICHIARAZIONE DI MORTE, DENUNCIA DELLA CAUSA, ACCERTAMENTO ART. 5 DICHIARAZIONE DI MORTE 1. La morte di persona sul territorio del Comune, deve essere dichiarata al più presto possibile e, in ogni caso, non oltre le 24 ore dal decesso, all’Ufficio dello stato civile. 2. La dichiarazione deve essere fatta da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato, in mancanza, quando la morte è stata senza assistenza, da qualsiasi persona comunque informata del decesso. 3. Tale dovere si estende anche ai casi di nati morti, di rinvenimento di membra o di ossa umane. 4. La dichiarazione è fatta con apposito modulo dell’Ufficio, contenente i dati occorrenti ed i vari adempimenti conseguenti, la stessa è firmata dal dichiarante, da due testimoni e dal funzionario dell’Ufficio di stato Civile incaricato. Comune di Casacalenda
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ART. 6 ADEMPIMENTI DELL’UFFICIO 1. L’ufficio, ricevuta la dichiarazione di morte, accerta, se del caso, le indicazioni date, riscontra le generalità del defunto sugli atti d’ufficio, promuove gli accertamenti e gli eventuali provvedimenti necroscopici e la denuncia della causa di morte da parte del medico curante, di cui agli artt. 7, 8 e successivi. Quindi, in possesso del certificato necroscopico e della scheda di denuncia predetta, autorizza per il servizio di trasporto funebre e dispone per la redazione dell’atto di morte, da farsi prima del trasporto. 2. In difetto del riconoscimento o del rinvenimento del cadavere, l’Ufficio provvede ai sensi dell’art. 145 Ordinamento Stato Civile, curando di esporre la salma sconosciuta nel locale di osservazione e di rilevare, in quanto possibile, anche con fotografie, elementi atti a favorire il successivo riconoscimento e cioè le caratteristiche somatiche, l’abbigliamento. ART. 7 DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE 1. Il medico curante deve fare al più presto e non oltre le 24 ore, la denuncia al Sindaco della malattia ritenuta causa di morte, compilando l’apposita scheda stabilita dal Ministero della Sanità d’intesa con l’Istituto Centrale di Statistica. L a scheda sarà poi trasmessa dall’ASREM al Ministero della Sanità . 2. Tale scheda ha finalità statistico-sanitarie, può essere anche elemento di guida per la visita necroscopica, per cui è opportuno che sia compilata prima di tale visita. 3. Nel caso di morte senza assistenza medica, il medico necroscopo provvede anche alla denuncia della causa presunta. 4. L’obbligo della denuncia è fatta anche per i medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall’Autorità Giudiziaria o per riscontro diagnostico, osservando quanto prescritto dagli artt. 39 e 45 del D.P.R. 285/90. 5. Qualora alla persona defunta fossero stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia deve contenere le indicazioni di cui all’art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185. 6. Se dalla denuncia risulta che il cadavere è portatore di radioattività, il Coordinatore Sanitario della ASREM dispone circa il trattamento, il trasporto e la destinazione. Comune di Casacalenda
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ART. 8 ACCERTAMENTI NECROSCOPICI 1. Salvo il caso in cui la morte sia accertata da sanitario designato dall’Autorità Giudiziaria, il medico necroscopo provvede alla visita di controllo, da effettuarsi non prima di 15 ore dal decesso, tranne i casi di riduzione o protrazione di cui al successivo art. 11. Essa ha per oggetto la constatazione dell’autenticità della morte ai fini del seppellimento, il riconoscimento della sua causa, l’accertamento e la denuncia di eventuali sospetti di reato, l’adozione di eventuali provvedimenti in ordine alla sanità ed all’igiene pubblica. 2. In esito alla visita, il medico necroscopo compila l’apposito certificato che resta allegato al registro degli atti di morte. 3. Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate, alle dipendenze del competente Responsabile Sanitario della ASREM, da un medico nominato dalla stessa ASREM. ART. 9 REFERTO DELL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA 1. Il sanitario che nelle predette visite, come anche in esito al riscontro diagnostico, autopsia, rilevi indizi di morte dipendente da causa delittuosa o comunque non dovuta a causa naturale, deve fare immediato rapporto all’Autorità Giudiziaria ai sensi degli artt. 365 del Codice Penale e 4 del Codice di Procedura Penale. 2. In tali casi spetta a questa Autorità il rilascio del nulla – osta al seppellimento. 3. Parimenti, il Sindaco, nei casi suesposti, rilevati dalla scheda del medico curante o dal certificato necroscopico, ne darà immediata comunicazione all’Autorità Giudiziaria ed a quella di Pubblica Sicurezza.
ART. 10 RINVENIMENTO DI PARTI DI CADAVERE, RESTI MORTALI O OSSA UMANE 1. Chiunque rinviene parti di cadavere, resti mortali o ossa umane deve informarne immediatamente il Sindaco che, a sua volta, ne darà tempestiva comunicazione all’Autorità Giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza e all’ASREM, questa ultima provvederà per l’esame di quanto rinvenuto da parte del medico necroscopo, segnalando i risultati all’Autorità Giudiziaria cui spetta il rilascio del nulla – osta per il seppellimento. Comune di Casacalenda
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CAPO II OSSERVAZIONE DEI CADAVERI, AUTORIZZAZIONI AL SEPPELLIMENTO ART. 11 TERMINI 1. Fino a 24 ore dal momento della morte nessun cadavere può essere chiuso in feretro o sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, congelazioni, conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato o cremato. 2. Detto termine può essere ridotto nei casi di morte per decapitazione o maciullamento, nei casi di accertamento della morte da parte del medico necroscopo con idonei apparecchi tanatoscopici, nei casi di malattia infettiva – diffusiva o di iniziata putrefazione, infine quando ricorrano speciali ragioni, su proposta al Sindaco da parte del competente Responsabile Sanitario della ASREM. 3. E’ invece da protrarre fino a 48 ore nei casi di morte improvvisa o di sospetta morte apparente, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte come predetto. ART. 12 PROVVIDENZE NEL PERIODO DI OSSERVAZIONE 1. Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita. Nel caso di deceduti per malattia infettiva – diffusiva, compresa nell’apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il competente Responsabile Sanitario della ASREM adotta le misure cautelative necessarie. ART. 13 DEPOSITO DI OSSERVAZIONI ED OBITORIO 1. Ai sensi del D.P.R. 285/90 il Comune dispone di un unico locale che ha funzione di deposito di osservazione e di obitorio. ART. 14 AUTORIZZAZIONE ALLA CHIUSURA DEL FERETRO ED AL SEPPELLIMENTO DI CADAVERI, DI NATI MORTI, OSSI, FETI ECC. Comune di Casacalenda
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1. Salvo il nulla osta di cui all’art. 9, la chiusura del feretro ed il seppellimento del cadavere devono essere preceduti dall’autorizzazione dell’Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuta la morte, accertato che siano trascorsi i termini di osservazione e soddisfatte le norme stabilite dall’Ordinamento dello Stato Civile e di Polizia Mortuaria. 2. Pari autorizzazione è richiesta per il seppellimento di nati morti, di membra, di parti di cadavere, di ossa umane. 3. I prodotti abortivi, i feti, i prodotti del concepimento aventi l’età presunta richiesta dall’art. 7 del D.P.R. 285/90 sono trasportati e seppelliti nel Cimitero previo permesso della ASREM con le modalità di cui al D.P.R. citato. 4. Quando è data sepoltura ad un cadavere, senza la prescritta autorizzazione dell’Ufficiale di Stato Civile, questi deve farne immediato rapporto alla Procura della Repubblica. ART. 15 RISCONTRO DIAGNOSTICO 1. Il riscontro diagnostico effettuato sui cadaveri di cui all’art. 37 del D.P.R. 285/90 e deve essere eseguito secondo le prescrizioni degli artt.37,38 e 39 dello stesso Decreto. 2. I risultati devono essere comunicati al Sindaco e da questi alla ASREM per l’eventuale rettifica della scheda di morte. 3. Quando risulta che la causa di morte è stata una malattia infettiva – diffusiva, la comunicazione predetta deve essere fatta d’urgenza. Se sorge il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve darne immediata comunicazione all’Autorità Giudiziaria. 4. Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell’Istituto per il quale viene effettuato. ART. 16 RILASCIO DI CADAVERI, OSSA, ECC. A SCOPO DI STUDIO 1. Il rilascio alle sale anatomiche universitarie di cadaveri, di pezzi anatomici e di prodotti fetali deve essere di volta in volta autorizzato dal Sindaco, sempre che nulla vieti da parte degli aventi diritto. Comune di Casacalenda
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2. Sia il rilascio che gli studi sono subordinati alle prescrizioni di cui agli artt. 40 e seguenti del D.P.R. 285/90. ART. 17 PRELIEVI PER TRAPIANTI TERAPEUTICI 1. Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico è disciplinato dalla Legge 2 Dicembre 1975, n.664, modificata dalla Legge 13 Luglio 1990, n.198,e relativo Regolamento di Esecuzione approvato con D.P.R. 16 Luglio 1977, n. 409. ART. 18 AUTOPSIE 1. Per le autopsie sono da osservare le norme di cui al precedente art.15.
CAPO III FERETRI ART. 19 FERETRO INDIVIDUALE – DISPOSIZIONE 1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 21. 2. In ciascun feretro non si può che racchiudere che una sola salma, solo madre e neonato, morti nell’atto del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro. 3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti o decentemente avviluppata in lenzuolo. 4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva – diffusiva compresa nell’elenco del Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nel feretro con gli indumenti di cui era rivestito od avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. 5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività valgono le predisposizioni di cui al precedente art. 7. Comune di Casacalenda
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ART. 20 CHIUSURA DEL FERETRO 1. La chiusura del feretro è fatta da privato esperto. In ogni caso è eseguita dopo l’autorizzazione di cui al precedente art. 14 ed accertato che siano eseguite le prescrizioni regolamentari riguardanti la salma ed il feretro. 2. All’atto della preparazione del feretro è data facoltà di utilizzare un preparato biologico con funzione biodegradante. ART. 21 FERETRI PER INUMAZIONI, TUMULAZIONI E TRASPORTI 1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali da impiegare sono in rapporto ai diversi tipi e durata di sepoltura, conformemente alle prescrizioni di cui al D.P.R. 285/90. ART. 22 FORNITURA FERETRI 1. Il Comune fornisce gratuitamente il feretro ed il trasporto solo per salme di persone bisognose. 2. La fornitura dei feretri viene fatta da ditte private in concorrenza. ART. 23 VERIFICA FERETRI 1. Ogni feretro deve essere rispondente al tipo di sepoltura cui è destinato, alle esigenze dell’igiene e del decoro ed alle norme di Polizia Mortuaria. ART. 24 PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO 1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro deve essere applicata apposita piastrina di piombo o zinco elettrolitico recante impressi, in modo indelebile, il cognome, il nome della salma contenuta e la data di morte. 2. Per salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi. Comune di Casacalenda
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CAPO IV TRASPORTI FUNEBRI ART. 25 MODALITA’ DEL SERVIZIO 3. Il servizio di trasporto delle salme viene svolto da ditte private attrezzate ed idonee che lo gestiranno secondo le modalità del libero mercato. ART. 26 MODALITA’ DEL TRASPORTO 1. Durante lo svolgimento del corteo funebre, è opportuno osservare da parte del personale addetto norme di decenza e contegno nell’abbigliamento (indossando idonea divisa) ed evitare di spargere fiori od altro lungo tutto il percorso. Nel caso in cui si intenda utilizzare tale forma di manifestazione, la pulizia di tutto il percorso è a carico della ditta incaricata ad organizzare il funerale. ART. 27 NORME PER PARTICOLARI TRASPORTI 1. Le amministrazioni militari, le congregazioni e le confraternite costituite al fine di cui si tratta e riconosciute come enti morali, le comunità acattoliche possono effettuare il trasporto di salme, rispettivamente di militari e di propri soci, con mezzi propri, osservando le disposizioni d’ordine generale in materia ed in deroga a quanto previsto nel precedente art. 25. ART. 28 CONSISTENZA DEL TRASPORTO, PERCORSO, ONORANZE FUNEBRI 1. Il trasporto, a seconda della richiesta e salve le eccezionali limitazioni di cui all’art. 27 del T.U.L.P.S., comprende il prelievo della salma dall’abitazione o dall’istituto ospedaliero, convivenza, ecc., il corteo procede a passo alla Chiesa o Tempio, con sosta per le esequie ordinarie, quindi prosegue con l’itinerario più breve al Cimitero e dopo le esequie si procede al sigillo e alla sepoltura.
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2. Nessuna sosta in genere può farsi durante il percorso e l’eventuale cambio di carro funebre è possibile solo dopo la sosta in chiesa per le esequie, in nessun caso è consentito il trasferimento da carro a carro lungo la pubblica via. 3. Il seppellimento viene eseguito in continuità del servizio salvo eccezionali impedimenti, nel qual caso la salma è depositata nella camera mortuaria. 4. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la previa autorizzazione del Sindaco. 5. Sarà cura del personale addetto al Cimitero, organizzare il momento degli estremi saluti: per motivi di decoro nonché per motivi di rispetto ai familiari del defunto, gli ultimi momenti delle cerimonie funebri, vanno disciplinati in modo che i familiari sostino intorno al feretro, nella Cappella Cimiteriale (entrando dalla porta principale) e le altre persone presenti alla cerimonia, si rechino all’entrata sul lato sinistro, per entrare nella Cappella Cimiteriale, dal laterale, per rendere omaggio al defunto e per salutare progressivamente i familiari riuniti. ART. 29 ORARIO DEI TRASPORTI 1. I trasporti funebri possono essere effettuati solo in ore diurne. ART. 30 COMPITI DEI NECROFORI 1. Deve essere cura della ditta che esegue il trasporto seguire la salma dalla levata al Cimitero dove verrà consegnata l’autorizzazione al seppellimento. ART. 31 RITI RELIGIOSI 1. I sacerdoti della Chiesa Cattolica ed i Ministeri degli altri culti, di cui all’art. 8 della Costituzione, a richiesta, possono intervenire all’accompagnamento funebre, conformandosi alle disposizioni circa lo svolgimento del funerale. 2. La salma può sostare in Chiesa solo il tempo necessario alla ordinaria cerimonia religiosa delle esequie. ART. 32 Comune di Casacalenda
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TRASPORTI NON IN SEDE DI FUNERALE 1. Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione per il periodo prescritto, o comunque prima che sia trascorso tale periodo, deve essere eseguito con autoambulanza o con apposito furgone chiuso, in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, se viene utilizzato il feretro deve essere aperto. 2. Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto albergo, ecc., il Sindaco, a richiesta dei familiari, può autorizzare che il funerale abbia inizio dalla porta della casa di abitazione, ove la salma viene trasferita poco prima dell’ora fissata per i funerali. 3. Nelle stesse circostanze, il Sindaco, sentita l’ASREM, può anche autorizzare il trasporto all’interno dell’abitazione o all’obitorio e, in casi eccezionali, a luogo di speciale onore. 4. Tutti i predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono in forma privata, senza corteo, con l’impiego di vettura chiusa. 5. In egual modo sono effettuati i trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli istituti di studio, ecc., ed i trasporti al Cimitero di nati morti, feti e resti anatomici. ART. 33 MORTI PER MALATTIE INFETTIVE – RADIOATTIVITA’ 1. La salma di persona deceduta per malattia infettiva – diffusiva, oltre le particolari di cui ai precedenti artt. 11 e 12, può, nell’interesse dell’igiene e della sanità pubblica, essere trasportata nel Cimitero con divieto delle rituali onoranze e con opportune prescrizioni limitatrici a giudizio del Sindaco, di concerto con l’ASREM. 2. Per le salme che, dalla denuncia della causa di morte, risultano portatrici di radioattività, l’ASREM disporrà, di volta in volta, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione. ART. 34 TRASPORTO PER E DA ALTRI COMUNI 1. Il trasporto di salme in Cimitero di altro Comune o nel Comune stesso, ma in luogo diverso dal Cimitero, è autorizzato dal Sindaco, a seguito di domanda degli interessati, con allegati il Certificato di Morte e il Certificato Sanitario rilasciato dalla ASREM, che restano uniti all’atto di autorizzazione. Comune di Casacalenda
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2. Di tale autorizzazione è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento e ai sindaci dei Comuni intermedi quando in essi siano tributate onoranze. 3. Le salme provenienti da altro Comune, salvo diversa autorizzazione, devono essere trasportate direttamente al Cimitero, ove verranno accertate la regolarità dei documenti e le caratteristiche del feretro, in rapporto alla sepoltura cui è destinato. 4. Per i morti di malattia infettiva – diffusiva l’autorizzazione è data dal Sindaco, osservate le norme di cui all’art. 23 del D.P.R. 285/90. ART. 35 TRASPORTI ALL’ESTERO E DALL’ESTERO 1. Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l’Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10 Febbraio 1937, approvata con R.D. 1 Luglio 1937, n. 1369, o di Stati non aderenti a tale Convenzione, nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all’art. 37 del D.P.R. 285/90, nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Decreto, in entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all’art. 23 del Decreto citato. ART. 36 NORME GENERALI PER I TRASPORTI 1. La salma è da consegnare a persona responsabile del trasporto e, nei trasporti da Comune a Comune, munita dei documenti di autorizzazione sia al trasporto che al seppellimento, nonché del Verbale di Riconoscimento e di Consegna, da compilarsi in duplice copia, di cui una da consegnare al Comune di destinazione e l’altra da restituire con l’attestazione del compimento delle operazioni. ART. 37 RIMESSA DELLE VETTURE FUNEBRI E SOSTA VETTURE DI PASSAGGIO 1. La rimessa delle vetture funebri deve essere in località appartata ed opportunamente attrezzata, anche per i servizi di pulizia e di disinfezione, in conformità alle norme del Regolamento dell’igiene.
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2. L’idoneità della rimessa e delle relative attrezzature è accertata dal competente Responsabile Sanitario della ASREM, salva la competenza dell’Autorità di Pubblica Sicurezza e del Servizio Antincendio. 3. Le vetture funebri di passaggio, con o senza salma, devono evitare le vie più frequentate e, in caso di sosta, devono valersi delle aree cimiteriali. ART. 38 TRASPORTO DI RESTI E DI CENERI 1. Il trasporto di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco o dalle Autorità di cui agli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. 285/90, se il trasporto è da o per stato estero. 2. Non è soggetto né alle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, né all’impiego di doppio feretro e di vettura funebre.
CAPO V CIMITERO – SERVIZI - COSTRUZIONI ART. 39 DISPOSIZIONI GENERALI 1. E’ vietato il seppellimento in luogo diverso dal Cimitero, salve le autorizzazioni di cui agli artt. 101 e 104 del D.P.R. 285/90. 2. Il Cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l’ordine di impiego delle fosse e le rispettive misure, per adulti e per minori sotto i dieci anni, devono essere conformi a quanto dispongono gli artt. 58, 68, 69, 70, 71, 72 e 73 del D.P.R. 285/90. 3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il Cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture particolari, individuali e familiari, ai sensi e nei limiti dell’art. 90 e seguenti del D.P.R. 285/90. 4. Apposito Piano Regolatore determina, per le sepolture private, l’ubicazione, le misure delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai diversi sistemi di costruzione (muratura, lastre in pietra, Comune di Casacalenda
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elementi prefabbricati), in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 285/90. 5. Ogni operazione compiuta nel Cimitero (inumazioni, tumulazioni, trasferimento, sia nell’interno de Cimitero che ad altro Cimitero, di salme, di resti, di ceneri) è riservata al personale addetto e dovrà risultare negli appositi registri, in doppio originale, di cui agli artt. 52 e 53 del D.P.R. 285/90, conservando i relativi atti di autorizzazione. ART. 40 AMMISSIONE NEL CIMITERO 1. Nel Cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, (senza destinazione di origine, di cittadinanza, di religione, )le salme delle persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza. 2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo di morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone e/o di loro familiari concessionarie, nel Cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia. Compatibilmente con le disponibilità e le esigenze del Comune, il Sindaco può concedere la sepoltura per qualunque altra richiesta dovesse pervenire. 3. Sono pure accolti i resti mortali delle persone sopra indicate. ART. 41 CIPPO 1. Ogni fossa dei campi comuni di inumazione è contraddistinta da un cippo su cui verrà applicata una targhetta con l’indicazione del nome e del cognome, della data di nascita e di morte del defunto.
ART. 42 SEPOLTURA PER TUMULAZIONE 1. Sono a tumulazione le sepolture in opere murarie (loculi o cripte) costruite dal Comune o dai concessionari di sepoltura secondo le norme di cui al successivo art. 43. 2. Le sepolture per tumulazione sono solo private, quindi, oggetto di concessione secondo le modalità di cui all’art. 60 e seguenti del presente Regolamento. Comune di Casacalenda
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ART. 43 VARI TIPI DI SEPOLTURE PRIVATE 1.Le sepolture private possono consistere: a) nell’uso temporaneo, per 30 anni, dalla data della inumazione, di fosse in appositi campi per inumazioni singole. Le fosse possono essere abbinate per avvicinare parenti stretti, occupando lo stradino intermedio fra due singole fosse ai soli fini della sistemazione esterna; b) nell’uso temporaneo per 50 anni, dalla data della tumulazione di loculi predisposti dal Comune e costruiti in conformità a quanto dispone l’art. 76 del D.P.R. 285/90, destinati a tumulazioni singole; è data facoltà di procedere all’estumulazione dopo i primi trenta anni su richiesta dei familiari più prossimi con spese a totale carico dei richiedenti o per il ricongiungimento delle salme legate tra di loro da vincolo di parentela in linea retta o affinità entro il terzo grado Il ricongiungimento può compiersi con l’occupazione dei loculi a disposizione dal Comune. Il loculo vuoto, torna al Comune che ne potrà disporre senza alcun rimborso. c) nell’uso temporaneo, per la durata di 99 anni, di cellette, predisposte dal Comune per la custodia di resti; d) nell’uso di area per la costruzione di sepoltura a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività ed aventi la durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo. La costruzione può essere tipo cappella, edicola o monumento, cioè opera di architettura e scultura. 1. Il Piano Regolatore Cimiteriale determina, per le sepolture private, l’ubicazione, le misure delle aree, i diversi tipi di opere, le relativa caratteristiche tecniche in conformità alle norme del D.P.R. 285/90. ART. 44 DEPOSITO IN LOCULI PROVVISORI 1. Appositi loculi, aventi gli stessi requisiti di cui all’articolo precedente, sono destinati a deposito provvisorio per salme o resti mortali, a seguito di esumazione, che si intendono tumulare in sepolcro di famiglia o in opere del Comune non ancora disponibili, oppure che si intendono successivamente trasferire, nonché salme estumulate temporaneamente per la riparazione o ricostruzione di opere. Comune di Casacalenda
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2. La concessione di loculi, per deposito provvisorio è della durata massima di 3 anni, prorogabile solo se la sepoltura definitiva, cui la salma è destinata, è effettivamente in corso di ultimazione. 3. La concessione per deposito provvisorio, è subordinata al versamento di una somma pari ad €. 50,00 al mese o frazione di esso, come stabilito dalla tabella allegata al presente Regolamento. 4. La salma deve essere nella doppia cassa, come prescritto per le tumulazioni. 5. Sui loculi provvisori non sono ammesse decorazioni od ornamentazioni stabili.
ART. 45 CAMERA MORTUARIA E SALA PER AUTOPSIA 1. Il Cimitero dispone di un unico locale che ha la funzione di deposito di osservazione, obitorio e sala per le autopsie, avente i requisiti prescritti dagli artt. 45, 64, 65 e 66 del D.P.R. 285/90. ART. 46 OSSARIO COMUNE 1. Nel Cimitero sono istituiti uno o più ossari comuni per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ossa provenienti dalle esumazioni e dalle estumulazioni, per le quali le famiglie interessate non abbiano provveduto per altra destinazione, nonché per ossa eventualmente rinvenute fuori dal Cimitero o provenienti da Cimiteri soppressi. 2. L’ossario deve essere costituito da un manufatto costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico. 3. E’ vietato asportare ossa dal Cimitero e farne oggetto di commercio. ART. 47 SOPPRESSIONE DEL CIMITERO 1. Il Cimitero che risulta tuttora nelle condizioni prescritte dal T.U.LL.SS. e del D.P.R. 285/90, può essere soppresso solo per ragioni di dimostrata necessità. Comune di Casacalenda
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2. Il provvedimento è deliberato dal Consiglio Comunale, sentito il competente Responsabile Sanitario della ASREM. ART. 48 COSTRUZIONE ED AMPLIAMENTO DEL CIMITERO: PROGETTI, STUDIO TECNICO, RELAZIONE SANITARIA 1. I progetti per la costruzione di nuovi cimiteri e per l’ampliamento devono essere preceduti da uno studio tecnico, come dettagliatamente prescritto all’art. 55 D.P.R. 285/90. 2. Inoltre i progetti devono essere accompagnati da una relazione tecnico – sanitaria in ordine agli aspetti generali e particolari dettagliatamente precisati agli artt. 55, 56, 57, 60 e 61 del D.P.R. 285/90, nonché agli artt. 58 e 59 dello stesso Decreto relativi all’ampiezza dei lotti di terreno riservati ai campi per inumazioni trentennali. 3. Per l’approvazione dei progetti sono da osservare le norme di cui all’art. 228 del T.U.LL.SS. e successive modifiche. ART. 49 ZONA DI RISPETTO 1. I cimiteri devono essere isolati dall’abitato per un raggio non inferiore a 200 metri, nel quale sono vietati la costruzione di nuovi edifici e l’ampliamento di quelli esistenti. 2. Per l’ampliamento dei Cimiteri esistenti, la distanza non potrà essere inferiore a 50 metri. ART. 50 PLANIMETRIE 1. L’Ufficio competente deve essere dotato di una planimetria in scala 1:500 dei Cimiteri del Comune, comprensiva anche delle zone circostanti del territorio e delle relative zone di rispetto. La stessa dovrà essere aggiornata ogni 5 anni o quando siano creati nuovi Cimiteri o soppressi, modificati o ampliati quelli esistenti.
CAPO VI Comune di Casacalenda
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ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE ART. 51 ESUMAZIONE ORDINARIA
1. Le salme, nelle sepolture per inumazione e tumulazione sono esumabili non prima della scadenza di 30 anni dalla inumazione ed estumulabili non prima di 50 anni dalla tumulazione., Le predette esumazioni sono regolate secondo le esigenze di reimpiego. 2. Per le salme che risultano indecomposte si può rinnovare la sepoltura. Alla riapertura della cassa, in presenza di corpi inconsunti, onde attivare o ripristinare i processi di mineralizzazione vanno utilizzati preparati biologici con funzione “biodegradante”.
ART. 52 AVVISI DI SCADENZA ORDINARIA 1. La scadenza ordinaria delle sepolture, per inumazione o per tumulazione, è comunicata con singoli avvisi alle famiglie interessate, inoltre all’interno del Cimitero è pubblicato ogni anno, per la ricorrenza dei defunti, l’elenco dei campi o dei gruppi di loculi in scadenza nell’anno successivo, le cui salme saranno esumate o estumulate. ART. 53 ESUMAZIONE STRAORDINARIA 1. L’esumazione straordinaria delle sepolture per inumazione può essere eseguita, prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell’Autorità Giudiziaria o per autorizzazione del Sindaco, a richiesta dei familiari, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o di altro Cimitero. 2. la salma esumata per ordine dell’Autorità Giudiziaria è trasportata alla sala per autopsie con l’osservanza delle norme eventualmente suggerite dalla stessa. 3. L’esumazione straordinaria deve essere eseguita alla presenza del competente Responsabile Sanitario della ASREM e di un incaricato del Comune. 4. Le esumazioni straordinarie, salvo siano ordinate dalla Autorità Giudiziaria, sono fatte nei termini e con le limitazioni stagionali di cui all’art. 84 del D.P.R. 285/90 e, Comune di Casacalenda
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se trattasi di salma morta per malattia infettiva contagiosa, con la decorrenza e le garanzie sanitarie di cui al citato articolo. ART. 54 ESTUMULAZIONI
1. Le salme in sepoltura privata per tumulazione vengono estumulate, in via ordinaria, alle rispettive scadenze. Gli effetti immediati di tale norma vengono sospesi fino a quando non risulteranno disponibili gli ossari singoli e/o comuni. 2.
Per le salme che risulteranno indecomposte, si può rinnovare la sepoltura, per un periodo di tre anni, per chi utilizza preparati biologici con funzione “biodegradante”. Per le salme che non utilizzeranno tali “accorgimenti”, la sepoltura sarà rinnovata per altri cinque anni effettuando prima qualche foro nella parte superiore del feretro metallico.
3. L’estumulazione straordinaria, per trasporto in altra sede può essere autorizzata dal Sindaco, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell’anno, a condizione che il competente Responsabile Sanitario della ASREM constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il trasferimento può farsi senza pregiudizio per la pubblica salute. Qualora il feretro non risultasse a perfetta tenuta, il Responsabile Sanitario della ASREM dovrà disporre per la sua sostituzione o per idonea sistemazione, quale il rivestimento metallico. 4. Per l’estumulazione in sepoltura di famiglia, si rinvia all’art. 72. ART. 55 OPERAZIONI VIETATE – DENUNCIA 1. E’ vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione. 2. Il Responsabile del Servizio di Custodia è tenuto a denunciare all’Autorità Giudiziaria e al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall’art. 410 del Codice Penale. ART. 56 ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI GRATUITE ED A PAGAMENTO Comune di Casacalenda
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1. Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie di cui all’articolo 51 del Regolamento, comprese quelle in sepolture di famiglia, sono eseguite con spese a carico degli interessati. Qualora gli interessati non provvedono entro il termine di un anno dall’avviso di esumazione o estumulazione ordinaria, il Comune provvederà ad eseguire le operazioni d’Ufficio e le salme sigillate in apposite urne verranno depositate negli ossari comuni. Le spese per le operazioni di cui sopra saranno addebitate agli interessati. 2. Le straordinarie, invece, sono a carico dei richiedenti e sottoposte al pagamento della somma come dall’allegato tariffario calmierato. 3. Per quelle richieste dall’Autorità Giudiziaria, si applica la Legge 23 Dicembre 1965, n. 270 e successive modificazioni.
ART. 57 RACCOLTA DELLE OSSA – INCENERIMENTO MATERIALI 1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni ordinarie devono essere depositate nell’ossario comune, salvo che sia richiesto il collocamento in sepoltura privata o concessa in concessione dal Comune (ossari). 2. Gli avanzi di indumenti e di feretri, provenienti dalle esumazioni e dalle estumulazioni, sono raccolti in appositi contenitori e trasportati da Ditte autorizzate in apposita discarica autorizzate. 3. Sia nelle esumazioni, che nelle estumulazioni, nessuno può sottrarre parte di salma, di indumenti o di oggetti ad eccezione dell’Autorità Giudiziaria e di quanto dispone il successivo articolo. ART. 58 SALME AVENTI OGGETTI DA RECUPERARE 1. I familiari i quali ritengono che la salma da esumare abbia oggetti preziosi o ricordi che intendono recuperare, devono darne avviso all’Ufficio prima dell’esumazione o dell’estumulazione e possibilmente intervenire all’operazione stessa. 2. Comunque gli oggetti di valore e i ricordi personali, che fossero rinvenuti nelle esumazioni, devono essere consegnati all’Ufficio, dal quale, se richiesti, sono restituiti ai familiari, previa registrazione. Se non richiesti, seguono i resti se questi Comune di Casacalenda
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vengono conservati in ossario individuale privato, sono consegnati all’Ufficio per l’Impiego di cui all’articolo che segue, se destinati all’ossario generale. 3. Per il personale incaricato delle esumazioni, costituisce grave mancanza, perseguibile anche penalmente, l’appropriazione di qualsiasi oggetto rinvenuto, anche se non reclamato e che detto personale deve, in ogni caso, consegnare all’Ufficio. ART. 59 DISPONIBILITA’ DEI MATERIALI 1. Venendo a scadere le sepolture ordinarie e private a tempo i materiali e le opere passano a disposizione del Comune per essere impiegati in opere di miglioramento generale del Cimitero stesso, o nel miglioramento di tombe abbandonate. 2. I materiali che non possono essere reimpiegati come predetto, opportunamente privati dagli eventuali segni funebri, sono venduti a licitazione privata, preferibilmente fra ditte che svolgono attività nel Cimitero, l’importo relativo è impiegato come al comma precedente. 3. Può essere autorizzato, a favore dei concessionari, il reimpiego di materiali in caso di cambiamento di sepoltura, come pure per tomba di parenti o affini fino al 4° grado, purchè nello stesso Cimitero e purchè i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura. 4. Sono conservate a cura del Comune, nel Cimitero o in altro luogo, le opere di pregio artistico o storico. 5. Ricordi strettamente personali possono essere concessi alla famiglia richiesta. CAPO VII CONCESSIONE DI SEPOLTURE PRIVATE A. CONCESSIONE DI SEPOLTURA INDIVIDUALE ART. 60 MODALITA’ DI CONCESSIONE
1. La sepoltura individuale privata per singola salma, nei vari tipi di cui all’art. 43, si concede, di norma, a decesso della persona cui è destinata. Il Comune può effettuare concessioni anche Comune di Casacalenda
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a persone in vita, fino al limite massimo del 30% dei loculi disponibili a persone di età non inferiore ad anni 80 e dichiarate in fin di vita. In ogni caso, l’ultima fila dal basso è comunque riservata al Comune. 2. La concessione di sepoltura singola è vincolata alla salma indicata nella concessione e, su richiesta del concessionario può essere trasferita ai parenti ed agli affini entro il terzo grado. 3. Si possono richiedere loculi per sé e per parenti entro il terzo grado, secondo le seguenti modalità: -
Non è ammessa la concessione di oltre un loculo alla stessa persona; Non è ammessa la richiesta di oltre due concessioni da parte della stessa persona. ART. 61
SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DELLA SEPOLTURA INDIVIDUALE 1. le sepolture private per tumulazioni sono concesse già complete di opere a cura del Comune, ad eccezion fatta per le lapidi, relative epigrafi, lampade votive e chiusura loculi, quelle invece, per le inumazioni, costituite da fosse o cripte impegnano il concessionario a dare, pena la decadenza, adeguata sistemazione, da approvarsi dal competente Ufficio Comunale, alla sepoltura stessa entro un anno dal seppellimento. 2. I concessionari devono mantenere per tutto il tempo della concessione in modo decoroso lo stato dei luoghi, le sistemazioni stesse, le lapidi, i manufatti, ecc.. 3. In difetto di tale dovere, il Sindaco, previa diffida, può disporre la rimozione delle opere, nonché la decadenza di cui all’articolo che segue. ART. 62 DURATA – DECADENZA 1. La concessione di sepoltura privata individuale ha la durata indicata, per ogni tipo, nel precedente art. 43. 2. La concessione può essere dichiarata decaduta anche prima della scadenza del termine, quando la sepoltura non sia stata occupata entro un anno dalla morte della persona a cui è destinata e non vi sia stata diversa indicazione circa i beneficiari della concessione stessa da parte del concessionario o degli altri aventi causa di cui all’art. 3 del presente Regolamento. 3. Il predetto provvedimento è adottato con Deliberazione della Giunta Municipale, previa comunicazione agli interessati, se reperibili. Comune di Casacalenda
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4. qualora la sepoltura non risulti sistemata nei modi e nei termini stabiliti dal presente Regolamento e dalla normativa in materia, il Comune, previa diffida agli interessati, e decorsi 6 mesi dall’invio della diffida, ove non ricorrano circostanze tali da giustificare il protrarsi dell’abbandono, avvia le procedure di esecuzione in danno. ART. 63 RINUNCIA DI SEPOLTURE – RIMBORSI 1. La rinuncia alla concessione di sepoltura individuale è ammessa quando: a) la sepoltura non è stata occupata da salma, nei casi autorizzati; b) essendo stata occupata, la salma viene trasferita per una diversa sistemazione. 2. Il rilascio del loculo dà diritto al rimborso della somma a suo tempo versata diminuita di 1/10, in ragione di ogni anno o frazione di esso, trascorso dalla data della concessione che sarà trattenuta dal Comune. E’ tacito che il rilascio dopo 10 anni dalla concessione non dà diritto ad alcun rimborso. 3. Il rimborso per la rinuncia di sepoltura spetta al concessionario o agli aventi causa, dietro apposita istanza.
B. SEPOLTURE DI FAMIGLIA E PER COLLETTIVITA’ ART. 64 MODALITA’ DI CONCESSIONE 1. La concessione di area per la costruzione di sepoltura di famiglia o per collettività, può concedersi in ogni tempo, secondo la disponibilità, a persona, ente, comunità; può essere concessa anche a due famiglie congiuntamente, fissando nel contratto le rispettive quote ed in proporzione a queste gli oneri di manutenzione. 2. Una stessa famiglia non può essere concessionaria di più di una sepoltura di famiglia, salvo che la sepoltura stessa sia prossima ad essere tutta occupata, senza possibilità di rinnovo. 3. La concessione non può essere fatta a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.
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4. La concessione deve, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1350 del Codice Civile, risultare da contratto da stipularsi ad opera del Segretario Comunale. 5. Solo con la stipula dell’atto la concessione si intende perfezionata. 6. Nell’atto di concessione possono stabilirsi particolari norme tecniche relative alla costruzione in rapporto all’area, all’opera e al posto. 7. Prima della stipulazione dell’atto, il concessionario deve corrispondere quanto previsto in tariffa. ART. 65 DURATA DELLA CONCESSIONE 1. La concessione di area per la sepoltura di famiglia e collettività, ai sensi dell’art. 92 del D.P.R. 285/90, è a tempo determinato e di durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo. 2. Il rinnovo è concesso a discrezione dell’Amministrazione Comunale, tenuto conto delle esigenze generali del Cimitero, dallo stato della sepoltura ed in rapporto al presunto esercizio dei diritti d’uso. 3. Il rinnovo è subordinato al versamento del canone ricognitivo, fissato di volta in volta, e può essere condizionato all’esecuzione di opere di manutenzione. 4. La durata delle sepolture di famiglia e collettive già esistenti, in assenza di certezza sulla data di concessione, viene calcolata a partire dalla data della prima sepoltura più un anno. ART. 66 PROGETTO, COSTRUZIONE DI OPERE, TERMINI, LIMITI DI IMPIEGO DELL’AREA
1. La concessione di area per la costruzione di cappella, edicola o monumento impegna alla sollecita presentazione del progetto ed all’esecuzione, pena la decadenza delle opere relative, entro 36 mesi dalla data di stipulazione dell’atto di concessione. 2. Il progetto dovrà essere approvato dal Competente Ufficio Comunale. 3. Qualora l’area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dalla effettiva disponibilità e consegna dell’area stessa. Comune di Casacalenda
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4. Per motivi validi, può essere concessa, ai termini predetti, una sola proroga di sei mesi, scaduti i quali, salvo decadenza, per ogni mese di ritardo, è applicata la penale dell’un per cento del corrispettivo della concessione. 5. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell’area concessa. ART. 67 SEPOLTURE DI FAMIGLIA PER INUMAZIONI 1. Le sepolture di famiglia e collettività possono essere anche a sistema di inumazione, in tal caso devono essere dotate di adeguato ossario. 2. A queste sepolture, come a quelle per tumulazione, si applicano, rispettivamente, le disposizioni generali stabilite sia per le inumazioni e tumulazioni, sia per le esumazioni ed estumulazioni.
ART. 68 DOVERI IN ORDINE ALLA MANUTENZIONE 1. Il concessionario ed i suoi successori, sono tenuti a provvedere, per tutto il tempo della concessione, alla solida e decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere relative, ad eseguire restauri ed opere che l’Amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportuni per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene, a rimuovere eventuali abusi. 2. In caso di inadempienza a tali obblighi, si potrà ricorrere al potere di ordinanza e diffida, disponendo, se del caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione di salme, subordinandola all’esecuzione dei lavori occorrenti o al versamento di un congruo deposito a garanzia dell’esecuzione delle opere stesse. 3. Risultando lo stato di abbandono e di incuria si provvederà alla dichiarazione di decadenza come al successivo art. 75. ART. 69 AVENTI DIRITTO 1. Il diritto di uso delle sepolture private si intende riservato alle persone dei concessionari ed a quelle dei loro familiari secondo la discendenza“iure sanguinis “ Comune di Casacalenda
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in linea retta del primo concessionario, senza distinzione di sesso, salvo particolari limitazioni nei rispettivi atti di concessione o nel testamento del primo concessionario. 2. A tali effetti si intendono far parte del gruppo familiare del titolare il coniuge, i discendenti ed i coniugi di questi e gli ascendenti.
3. Solo il concessionario d’origine può estendere l’uso della sepoltura ad altri congiunti, indicandoli nell’atto di concessione, così anche per maggiori limitazioni.
4. Può essere altresì consentita, su richiesta dei concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemerenze nei confronti dei concessionari.
5. Se più sono i titolari, per concessione o per successione, questi entro un anno, devono designare uno tra essi che assume verso il Comune, l’esercizio dei diritti e dei doveri inerenti alla concessione, ferma restando la responsabilità solidale di tutti i titolari, in difetto degli interessati, provvede a tale designazione, il Sindaco.
6. Il titolare di sepoltura che si trasferisce dal Comune, deve tenere aggiornato il proprio indirizzo presso l’apposito Ufficio.
7. Nella concessione a collettività il diritto d’uso è riservato alle persone regolarmente iscritte all’Ente concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro.
ART. 70 AMMISSIONE IN SEPOLTURA DI FAMIGLIA E PER COLLETTIVITA’ 1. Nella rispettiva sepoltura di famiglia sono ammesse le salme, ed eventualmente i resti, le ceneri, i feti delle persone, ovunque decedute, o già altrove sepolte, che risultino avere diritto, secondo l’atto di concessione e successivi trapassi e che non abbiano manifestato intenzione contraria al loro seppellimento nelle sepolture medesime, oppure nei confronti delle quali il concessionario dei predetti diritti, non abbia stabilito la loro esclusione dalla sepoltura stessa.
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2. Se il concessionario è un Ente o una Comunità, sono ammessi nella sepoltura i rispettivi membri, ai sensi del relativo Statuto, l’Ente o Comunità deve presentare, di volta in volta apposita dichiarazione e la richiesta di tumulazione.
3. Nessun atto inerente al diritto di sepolcro è permesso ogni qualvolta sorga dubbio sul diritto del richiedente, oppure quando sia fatta opposizione da parte di aventi diritto. Il richiedente deve provare il suo diritto o rimuovere l’opposizione. Le controversie fra titolari di diritti di sepoltura sono comunque di competenza del Giudice Ordinario.
4. Salvo assegnazione preventiva e nominativa da parte del fondatore o divisione come all’art. 77, il diritto di seppellimento fra gli stessi titolari”iure sanguinis” è dato dall’ordine di premorienza.
5. Nella sepoltura non possono essere accolte salme in numero superiore ai loculi autorizzati, tenendo conto del rinnovo. 6. Per l’eventuale concessione di deposito provvisorio, si richiama l’art. 44. ART. 71 RICORDI FUNEBRI 1. Nella sepoltura di famiglia, previa approvazione, il concessionario ha facoltà di manifestare, secondo gli usi, il culto verso i defunti, di far celebrare esequie, di collocare lapidi, ricordi, luci, ecc.. In essa si possono ricordare defunti, aventi diritto, sepolti altrove o i cui resti siano già stati depositati nell’ossario generale, facendo rilevare nell’iscrizione tali circostanze. ART. 72 ESTUMULAZIONE – VINCOLO 1. Nella sepoltura di famiglia le salme possono essere estumulate, a richiesta dei concessionari, quando occorre disporre di loculo, per salma di altro avente diritto, purchè siano decorsi almeno 30 anni dalla tumulazione. I resti sono conservati nella sepoltura stessa in apposito ossario o in singole cellette, come predisposto.
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2. Il concessionario d’origine, nell’atto della concessione, può stabilire il divieto di estumulazione, per tutta la durata della concessione, per tutte o per alcune salme. Tale vincolo può essere rimosso con richiesta di tutti i contitolari ed ha effetto solo per i posti ancora liberi, non per quelli già occupati. ART. 73 DIVIETO DI CESSIONE DEI DIRITTI D’USO 1. In conformità a quanto dispone l’art. 93 del D.P.R. 285/90 il diritto d’uso delle sepolture è riservato alla persona del concessionario ed a quelle della propria famiglia, ovvero alle persone regolarmente iscritte all’ente concessionario, fino a completamento della capienza del sepolcro. 2. E’ vietata, pertanto, la concessione del diritto d’uso tra privati, ogni concessione che venga a cessare per qualsiasi titolo rientra nella piena disponibilità del Comune. ART. 74 RECUPERO A FAVORE DEL COMUNE DELLE AREE LIBERE A) AREE LIBERE 1. Il concessionario di area per sepoltura di famiglie o per collettività sulla quale non siano state eseguite opere, salvo siano raggiunti i termini per la decadenza, può retrocedere l’area al Comune e mai, sotto qualsiasi forma a terzi, ottenendo il rimborso del 75% nei primi due anni e del 50% successivamente, calcolati sulla tariffa in vigore all’atto della concessione. 2. Eccezionalmente, a giudizio dell’amministrazione, si può ammettere, con modifica del contratto, di associare in congiunto fino al quarto grado, a condizione che sia con ciò assicurato l’immediato inizio delle opere e l’ultimazione nei termini prescritti. B)
AREE CON PARZIALE COSTRUZIONE
3. Se il concessionario non intende portare a termine la costruzione intrapresa, salvo decadenza, si applica la norma di cui alla lettera A) precedente, il concessionario, inoltre, ha diritto al recupero delle opere in soprassuolo, da effettuarsi non oltre due mesi dalla rinuncia. 4. A discrezione dell’Amministrazione, si può anche autorizzare la cessione delle sole opere ad un terzo su valutazione dell’Ufficio Tecnico Comunale, che a sua volta acquisiti dal Comune l’area rinunciata e si impegni ad ultimare le opere stesse nei termini stabiliti dall’art. 66. Comune di Casacalenda
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C)
RINUNCIA AI DIRITTI
5. I titolari di sepoltura di famiglia o per collettività possono volontariamente retrocedere i diritti relativi al Comune che, se accetta, stabilirà di volta in volta le condizioni in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere, con valutazione dell’Ufficio Tecnico del Comune. ART. 75 DECADENZA – REVOCA – ESTINZIONE 1. La concessione di sepoltura di famiglia può essere soggetta: A) a decadenza: -
-
per inadempienza ai doveri di cui all’art. 66 in ordine ai termini per la realizzazione delle opere di costruzione, in tal caso al concessionario è corrisposto il rimborso nei limiti di cui all’art. 74; per abbandono dipendente da incuria o da morte degli aventi diritto e comunque per inadempienza ai doveri di manutenzione. Tale provvedimento è adottato attraverso la procedura già prevista del presente regolamento.
B) a revoca, per le concessioni fatte anteriormente all’entrata in vigore del Regolamento approvato con D.P.R. 21 Ottobre 1975, n. 803, nelle condizioni di cui al successivo art. 80. C) ad estinzione, per soppressione del Cimitero, come al precedente art. 47 ed osservate le norme di cui all’art. 98 del D.P.R. 285/90. 2. I suddetti provvedimenti sono adottati con apposita Deliberazione, previa comunicazione agli interessati, se reperibili, e, in difetto, con pubblicazione. ART. 76 PROVVEDIMENTI A SEGUITO DI DECADENZA E REVOCA 1. Pronunciata la decadenza di cui alla lettera A), del precedente articolo e la revoca di cui alla lettera B), il Comune provvede al trasferimento e sistemazione delle salme e dei resti. Quindi dispone o per la demolizione o per il restauro delle opere, a seconda sia richiesto dallo stato delle cose, ricorrendo, se del caso, alla cessione delle opere come previsto dal precedente art. 74, lettera B). Comune di Casacalenda
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ART. 77 DIVISIONE E RINUNCIA 1. Più titolari di una tomba possono, se d’accordo, con atto notarile o per scrittura privata autenticata, da produrre in copia all’ufficio per le variazioni, procedere alla divisione dei vari posti o all’assegnazione di quote e quindi alla determinazione degli oneri di manutenzione. 2. La rinuncia da parte di un contitolare, se a favore di tutti gli altri contitolari, costituisce accrescimento e non cessione, essa deve risultare come sopra. ART. 78 DISPONIBILITA’ DEI MATERIALI 1. I ricordi, i monumenti, le lapidi, le decorazioni e gli accessori che, previo permesso, venissero sostituiti nella sepoltura o che comunque vengono rimossi, sono soggetti alle norme di cui all’art. 59. ART. 79 FASCICOLI PER LA SEPOLTURA DI FAMIGLIA 1. Per ogni sepoltura è istituito un apposito fascicolo, tenuto dall’Ufficio, nel quale sono registrati i dati relativi alla concessione, alla costruzione delle opere, si seppellimenti, alle estumulazioni e alle successioni. Queste devono essere comprovate da atto notorio o da dichiarazione sostitutiva. ART. 80 SEPOLTURA DI FAMIGLIA E PER COLLETTIVITA’ ANTERIORI AL D.P.R. 803/75 1. Le sepolture di famiglia e per collettività, anteriori al Regolamento approvato con D.P.R. 21 Ottobre 1975, n. 803, rilasciate con regolare atto di concessione, conservano la durata eccedente i 99 anni, stabilita nei rispettivi atti di concessione e conformi alle norme del Regolamento generale e locale in vigore all’atto della concessione stessa. 2. Tuttavia possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell’ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero Comune di Casacalenda
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rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all’ampliamento o alla costruzione del nuovo cimitero.
CAPO VIII CREMAZIONE ART. 81 COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI UN CREMATORIO 1. E’ possibile la costruzione entro il recinto del cimitero di un crematorio. 2. Per quanto altro a riguardo della costruzione e dell’esercizio del crematorio, si applicano le norme di cui agli artt. 78, 79, 80 e 81 del D.P.R. 285/90.
CAPO IX POLIZIA INTERNA DE CIMITERO ART. 82 ORARIO 1. Il Cimitero è aperto al pubblico nelle sole ore diurne rimanendo chiuso mezz’ora prima del tramonto. ART. 83 DIVIETO DI INGRESSO 1. E’ vietato l’ingresso: 1)Ai minori di anni 14 non accompagnati da persone adulte; 2)Alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero; 3)Alle persone in massa, non a seguito di funerale o di cerimonia religiosa o civile, senza la preventiva autorizzazione del Sindaco; 4)A chiunque, quando il Sindaco, per motivi di ordine pubblico o di Polizia Mortuaria o di disciplina interna, ravvisi l’opportunità del divieto. ART. 84 Comune di Casacalenda
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RITI RELIGIOSI 1. Nell’interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per singolo defunto che per la collettività dei defunti, della Chiesa Cattolica e delle confessioni religiose non in contrasto con l’ordinamento giuridico italiano. Le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso afflusso di pubblico devono essere autorizzate. ART. 85 CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI 1. Non è ammessa la circolazione dei veicoli privati all’interno del cimitero. Per motivi di salute o di età, il Sindaco può concedere il permesso di visitare tombe di familiari servendosi di autovetture. Può essere autorizzata la circolazione di veicoli e delle imprese che effettuano lavori all’interno del cimitero. ART. 86 DIVIETI SPECIALI 1. Nel Cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con il sacro luogo ed in specie: a) Tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce; b) Introdurre biciclette, animali, cose irriverenti, ceste o involti, salvo contengano oggetti autorizzati, da collocare sulle tombe e verificati dal personale; c) Rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi; d) Buttare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi, accumulare neve sui tumuli; e) Portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione; f) Calpestare, danneggiare aiuole, alberi, sedere sui tumuli o monumenti, camminare fuori dai viottoli, scrivere sulle lapidi o sui muri; g) Disturbare in qualsiasi modo i visitatori, in specie con l’offerta dei servizi, di oggetti, distribuire indirizzi, volantini di ogni sorta, tale divieto è particolarmente rigoroso per il personale del cimitero e delle imprese che svolgono attività nel cimitero; h) Prendere fotografie di cortei, di tombe, di operazioni funebri, di opere funerarie senza autorizzazione e, se si tratta di tomba altrui, senza il consenso del concessionario della sepoltura; i) Eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari; j) Chiedere elemosina, fare questua senza autorizzazione del Sindaco, il quale determina il posto e l’ora; Comune di Casacalenda
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k) Assistere alla esumazione di salme di persone non appartenenti alla propria famiglia. 2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono anche alla zona immediatamente adiacente al cimitero. ART. 87 EPIGRAFI 1. Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, i materiali in uso in relazione al carattere e alla durata della sepoltura. 2. Le epigrafi e i particolari devono essere autorizzate dal Sindaco. 3. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana, sono premesse citazioni in latino, in ebraico per gli israeliti e nelle rispettive lingue per gli stranieri. 4. Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate. 5. Sulla lapide di chiusura dei loculi e delle cellette è indicato il nome e cognome, le date di nascita e di morte ed eventuali brevi iscrizioni. 6. Le donne coniugate possono essere indicate con i due cognomi. ART. 88 FACOLTA’ DI COLLOCARE LAPIDI E DI DETTARE EPIGRAFI 1. La facoltà di chiedere il collocamento di lapidi e di dettare il testo di epigrafi è riconosciuta, come all’art. 3, in ordine di precedenza, al parente più prossimo del defunto, così pure per eventuali modifiche.
ART. 89 LAPIDI, RICORDI, FOTOGRAFIE 1. Sono vietati, ad eccezione degli omaggi transitori, ricordi, decorazioni facilmente deperibili e l’impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero. Si può autorizzare il collocamento di fotografia, purchè eseguita a smalto, il collocamento di piante di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non invadano le tombe o i passaggi attigui. Comune di Casacalenda
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2. In caso di violazione di dette norme, previa diffida, si può disporre la rimozione. CAPO X SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA ART. 90 SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA 1. L’Amministrazione può provvedere al servizio della illuminazione votiva delle sepolture anche mediante l’affidamento in gestione a ditta privata, attrezzata ed idonea allo scopo. 2. Le tariffe di utenza sono fissate nell’apposito tariffario. 3. Nei casi di manutenzione straordinaria (sostituzione di lampade rotte o danneggiate), il rapporto ed il pagamento con la ditta sarà di tipo privato. CAPO XI PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO ART. 91 PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO 1. Tutta l’attività amministrativa del cimitero e dei servizi funebri, in conformità alle norme contenute nel D.P.R. 285/90 e nel presente regolamento, nonché ogni altra disposizione di legge è assolta dagli uffici comunali competenti. 2. Può essere affidata ad apposita ditta attrezzata ed idonea allo scopo, tutta l’attività tecnico – esecutiva del servizio cimiteriale che consiste in: funzione di portiere, giardiniere, addetto alla tumulazione, controllo di autorizzazioni al seppellimento e traslazione salme, custodia e manutenzione ordinaria delle strutture, degli impianti, delle aree verdi e delle attrezzature in dotazione. 3. Nella apposita convenzione di cui al comma precedente, deve essere esplicitamente previsto l’obbligo della reperibilità degli addetti tecnici – esecutivi incaricati durante tutta la durata delle operazioni funebri. 4. Al finanziamento del costo del servizio di custodia e manutenzione cimiteriale, il Comune provvede in parte con i proventi derivanti dalla corresponsione del canone Comune di Casacalenda
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annuale per il servizio lampade votive, stabilito nella tariffa allegata al presente Regolamento, in parte con i corrispettivi delle concessioni cimiteriali, in parte con fondi propri del bilancio comunale. CAPO XII IMPRESE E LAVORI PRIVATI ART. 92 IMPRESE – PERMESSO DI COSTRUZIONE
1. Per l’esercizio di opere, (nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni, tumulazioni) che non siano riservate al Comune gli interessati possono valersi dell’opera di privati imprenditori, a loro libera scelta. 2. In particolare alle imprese è vietato svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili. 3. Prima dell’inizio di qualsiasi lavoro nel cimitero Comunale necessita rilasciare apposita cauzione dell’importo pari al 10% del lavori a garanzia dei danni che si dovessero causare all’interno del cimitero. ART. 93 LIMITI DI ATTIVITA’ 1. Nella redazione dei progetti e nella direzione delle opere si osservano le disposizioni legislative sulla tutela dei titoli professionali e sui limiti delle rispettive attività professionali, nonché le norme circa le opere in conglomerato cementizio semplice ed armato. ART. 94 TITOLO ABILITATIVO 1. Non può essere eseguita alcuna opera privata, nuova opera, restauro o modifica senza la preventiva approvazione del progetto relativo ed il rilascio di titolo abilitativo In esso sono indicati la ditta esecutrice, i termini di esecuzione dei lavori, lo spazio autorizzato per il deposito di materiali e di discarica e l’orario. ART. 95 Comune di Casacalenda
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RESPONSABILITA’ 1. Gli esecutori di lavori privati sono responsabili delle opere eseguite e di eventuali danni al Comune o a terzi. ART. 96 RECINZIONI AREE – MATERIALI DI SCAVO
1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l’impresa deve recingere a regola d’arte lo spazio assegnato. 2. E’ vietato occupare spazi attigui, senza l’autorizzazione del competente Ufficio Comunale. 3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche, evitando di spargere materiali e di imbrattare o danneggiare opere, in ogni caso l’impresa deve ripulire e ripristinare il terreno eventualmente danneggiato. ART. 97 INTRODUZIONE E DEPOSITO MATERIALI 1. La circolazione dei veicoli delle imprese è regolata dall’art. 85, la sosta deve essere nei limiti indispensabili. 2. I materiali occorrenti all’esecuzione delle opere devono essere introdotti già lavorati e depositati nel recinto predetto o in spazio autorizzato. 3. E’ vietato attivare sull’area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali e costruire baracche. 4. Per esigenze di servizio, si può ordinare il trasferimento dei materiali in altro spazio. 5. Nei giorni festivi il terreno adiacente la costruzione deve essere riordinato e sgombrato da terra, sabbia, calce o altro materiale. ART. 98 ORARIO DI LAVORO 1. L’ orario di lavoro è fissato dal Sindaco. E’ vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche riconosciute. Comune di Casacalenda
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ART. 99 SOSPENSIONE DEI LAVORI 1. Sette giorni prima della Ricorrenza dei Defunti e fino a quattro giorni dopo, è vietata l’introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali. 2. Le imprese, in tale periodo, devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, salva diversa autorizzazione del Sindaco. ART. 100 PROGETTI DI COSTRUZIONE DI SEPOLTURE DI FAMIGLIA E PER COLLETTIVITA’ PARERE DELLA COMMISSIONE PARERI 1. I progetti per la costruzione di sepolture di famiglia e per collettività devono essere sottoposti all’esame e al parere del competente Ufficio Comunale. 2. Esso, pur tenendo conto del desiderio dei concessionari, come espresso nei progetti presentati, esamina i progetti sia sotto l’aspetto delle norme dei Regolamenti di Polizia Mortuaria e d’Igiene, sia sotto l’aspetto della tecnica e dell’arte, cura che forme ed ogni elemento di composizione siano ispirate a dignità ed alle esigenze artistico – spirituali del luogo, che i materiali impiegati siano della qualità e misure idonee ai requisiti di durata e di buona manutenzione, che l’opera riferita al posto ed alle opere già in atto, sia tale da evitare il miscuglio troppo eterogeneo di stili e di materiali, come anche la monotona uniformità. ART. 101 VIGILANZA – COLLAUDO 1. Il Sindaco, avvalendosi dell’Ufficio Tecnico e dei Vigili Urbani, controlla l’esatta esecuzione delle opere secondo i progetti approvati, i permessi dati e le prescrizioni di regolamento; può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni. 2. La regolare esecuzione delle opere per sepolture di famiglia, quando siano ultimate, è certificata dal tecnico del Comune.
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3. Il Sindaco, in esito alla certificazione, può prescrivere modifiche e disporre, oltre alla sanzione amministrativa, la rimozione delle opere costruite in violazione al Regolamento e del permesso dato. CAPO XIII IMPRESE DI POMPE FUNEBRI ART. 102 FUNZIONI – LICENZA 1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta, possono: - svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune, sia presso le parrocchie ed enti di culto; - fornire i feretri e gli accessori relativi; - prestare eventuali cure alla salma; - effettuare il trasporto di salme in altri comuni. 2. L’esercizio di tale attività richiede l’attestazione di idoneità da parte del Sindaco e, per la vendita di feretri, l’autorizzazione amministrativa per il commercio, sulla base di idonea documentazione della Questura, della Camera di Commercio e di altri eventuali Uffici Amministrativi. ART. 103 ATTIVITA’ – VEICOLI – LOCALI 1. Le imprese di pompe funebri devono uniformarsi, nell’assolvimento delle loro incombenze, a tutte le norme di legge e dei regolamento in materia di Polizia Mortuaria e di Igiene, in particolare, per quanto riguarda i feretri, le modalità ed i mezzi di trasporto delle salme, le rimesse. Per gli autoveicoli adibiti al trasporto di persone, a seguito di funerali, sono da osservare le disposizioni del T.U. 8 Dicembre 1933, n. 1740 e del Regolamento Comunale per i servizi pubblici di autonoleggio da rimessa e da piazza.
ART. 104 DIVIETI 1. E’ fatto divieto alle imprese: Comune di Casacalenda
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a) Di accaparrare i servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo a organizzazioni e sistemi di comparaggio; b) Sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni; c) Esigere onorari sproporzionati al costo effettivo del servizio; d) Di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato; e) Di esporre a vista del pubblico feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività, come pure nel trasporto dei feretri vuoti. ART. 105 SOSPENSIONE – REVOCA 1. In casi di violazione delle presenti norme e di quelle generali in materia, il Sindaco può sospendere le imprese dall’esercizio delle loro incombenze presso gli uffici del Comune, per un periodo da 5 giorni a 6 mesi, in caso di recidiva può anche revocare l’autorizzazione. ART. 106 OGGETTO E CARATTERISTICHE DELL’IMPRESA 1. L’impresa ha per oggetto l’esercizio dei trasporti funebri nel territorio del Comune e comprende la somministrazione dei veicoli, del personale e degli accessori occorrenti. 2. Il servizio si svolge secondo le norme del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 285/90, nonché del presente Regolamento. ART. 107 PERSONALE, REQUISITI E COMPORTAMENTO 1. Il personale addetto ai veicoli deve essere di età superiore ai 18 anni, deve tenere in servizio un comportamento serio e decoroso, come si conviene alla natura del servizio stesso ed eseguire scrupolosamente gli ordini di servizio. 2. L’impresa deve, a richiesta dell’Amministrazione, sostituire il personale inidoneo o che venisse meno ai doveri di servizio. 3. Il personale deve essere dotato di divisa decorosa, di stoffa scura, da approvarsi dal Comune e di impermeabile per i giorni di pioggia. Svoltasi la prima parte della cerimonia funebre, al personale dell’impresa che porterà a compimento il trasporto, Comune di Casacalenda
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può essere affidato, a richiesta del Comune, il compito della consegna al cimitero della salma e dell’ordine di seppellimento, senza che ciò possa costituire titolo a compenso. ART. 108 MANUTENZIONE ED EFFICIENZA DEI MEZZI 1. Tutta l’attrezzatura dell’impresa deve essere sempre in piena efficienza dal lato funzionale e tecnico ed in ottimo e decoroso stato di conservazione. 2. Particolarmente si devono rinnovare le dorature, le verniciature, le decorazioni dei veicoli, i drappi ed il vestiario del personale, appena risultino deteriorati o scoloriti. 3. Qualora l’impresa non esegua le riparazioni e le surrogazioni di cui sopra, sarà facoltà dell’Amministrazione emettere regolare diffida. 4. Le autovetture devono essere accuratamente disinfettate sia nella parte riservata alle salme, sia in quella riservata all’autista ed ai familiari, almeno una volta alla settimana e ad ogni qualvolta si verifiche perdita di sostanza organica. ART. 109 CORRISPETTIVI SPETTANTI ALL’IMPRESA 1. I corrispettivi spettanti all’impresa, per ogni servizio anche se effettuati in giorni festivi, sono quelli risultanti dal tariffario allegato al presente Regolamento. ART. 110 RESPONSABILITA’ 1. L’impresa è direttamente responsabile di fronte a terzi, nonché di fronte al Comune, dei danni di qualsiasi natura, sia a cose che a persone, causati nel disimpegno dei servizi nonché delle conseguenze per inesatto inadempimento dei servizi ad essa imputabili. 2. L’Amministrazione declina ogni responsabilità al riguardo, come pure per danni o sinistri che dovessero subire i materiali ed il personale della ditta, durante i servizi stessi. ART. 111 ASSICURAZIONI, NORME SINDACALI Comune di Casacalenda
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1. L’impresa può applicare, a favore del suo personale addetto al servizio, tutte le norme di assicurazione prescritte. ART. 112 PENALITA’ 1. L’inosservanza delle prescrizioni degli articoli precedenti, e qualunque infrazione alle norme e agli ordini avuti, rendono passibile l’impresa di una penale, da applicarsi discrezionalmente dall’Amministrazione, da € 300,00 fino ad € 1.000,00, secondo la gravità della mancanza accertata. Essa è inflitta con lettera motivata, previa comunicazione all’impresa dei rilievi, con invito a produrre le controdeduzioni entro 15 giorni. CAPO XIV DISPOSIZIONI VARIE ART. 113 SANZIONI 1. Salva l’applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del presente Regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria a norma degli artt. 338, 339, 340 e 358 del T.U.LL.SS., come modificati per effetto dell’art. 3 della Legge 12 Luglio 1961, n. 603 e degli artt. 32 e 113 della Legge 24 Novembre 1981, n. 689. ART. 114 ABROGAZIONE DI PRECEDENTI DISPOSIZIONI 1. Il presente Regolamento regola l’intera materia, pertanto s’intendono abrogate le disposizioni contenute negli atti precedenti. 2. Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico – sanitario, contenute nel Regolamento Comunale d’Igiene non contemplate nel presente, con esse non incompatibili. 3. L’entrata in vigore decorre dalla scadenza della ripubblicazione all’Albo Pretorio, dopo l’intervenuta approvazione. ART. 115 TARIFFARIO Comune di Casacalenda
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1. Le tariffe sono quelle allegate al presente Regolamento, ne costituiscono parte integrante e possono essere modificate con provvedimento motivato della Giunta Municipale. 2. Le tariffe dovute al Comune sono al netto di tutte le spese fiscali e amministrative stabilite per legge (bollo, registrazione, diritti di segreteria, ecc.). ART. 116 CONCESSIONE DI SEPOLTURA E CONTRATTO 1. Il concessionario presenta istanza al Sindaco per la richiesta di concessione. 2. La concessione, dopo l’approvazione, viene formalizzata con apposito contratto, firmato dalle parti e soggetto a tutti gli adempimenti di legge. ART. 117 DISPOSIZIONI TRANSITORIE CIRCA LA TARIFFA 1)L’importo delle concessioni già versato a saldo, secondo la tariffa precedente, resta invariato, anche se eventualmente non perfezionato da contratto. Se invece restano da pagare a saldo parte di concessione, questi sono da effettuare in base alla nuova tariffa.
INDICE ANALITICO DISPOSIZIONI PRELIMINARI ART. 1 COMPETENZA ART. 2 RESPONSABILITA’ ART. 3 FACOLTA’ DI DISPORRE DELLA SALMA, DEI FUNERALI E DI EPIGRAFI ART. 4 ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO CAPO I DICHIARAZIONE ACCERTAMENTO Comune di Casacalenda
DI
MORTE,
DENUNCIA
DELLA
CAUSA,
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ART. 5 DICHIARAZIONE DI MORTE ART. 6 ADEMPIMENTI DELL’UFFICIO ART. 7 DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE ART. 8 ACCERTAMENTI NECROSCOPICI ART. 9 REFERTO DELL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA ART. 10 UMANE
RINVENIMENTO DI PARTI DI CADAVERE, RESTI MORTALI O OSSA
CAPO II OSSERVAZIONE SEPPELLIMENTO
DEI
CADAVERI,
AUTORIZZAZIONI
AL
ART. 11 TERMINI ART. 12 PROVVIDENZE NEL PERIODO DI OSSERVAZIONE ART. 13 DEPOSITO DI OSSERVAZIONE ED OBITORIO ART. 14 AUTORIZZAZIONE ALLA CHIUSURA DEL SEPPELLIMENTO DI CADAVERI, DI NATI MORTI, OSSA, FETI
FERETRO
ED
AL
ART. 15 RISCONTRO DIAGNOSTICO ART. 16 RILASCIO DI CADAVERI, OSSA, ECC, PER SCOPO DI STUDIO ART. 17 PRELIEVI PER TRAPIANTI TERAPETICI ART. 18 AUTOPSIE CAPO III FERETRI ART. 19 FERETRO INDIVIDUALE, DISPOSIZIONE ART. 20 CHIUSURA DEL FERETRO ART. 21 FERETRI PER INUMAZIONE, TUMULAZIONI E TRASPOTI ART. 22 FORNITURA FERETRI ART. 23 VERIFICA FERETRI Comune di Casacalenda
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ART. 24 PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO CAPO IV TRASPORTI FUNEBRI ART. 25 MODALITA’ DEL SERVIZIO ART. 26 MODALITA’ DEL TRASPORTO ART. 27 NORME PER PARTICOLARI TRASPORTI ART. 28 CONSISTENZA DEL TRASPORTO, PERCORSO, ONORANZE FUNEBRI ART. 29 ORARIO DEI TRASPORTI ART. 30 COMPITI DEI NECROFORI ART. 31 RITI RELIGIOSI ART. 32 TRASPORTI NON IN SEDE DI FUNERALE ART. 33 MORTI PER MALATTIE INFETTIVE, RADIOATTIVITA’ ART. 34 TRASPORTO PER E DA ALTRI COMUNI ART. 35 TRASPORTI ALL’ESTERO E DALL’ESTERO ART. 36 NORME GENERALI PER I TRASPORTI ART. 37 RIMESSA DELLE VETTURE FUNEBRI E SOSTA DELLE VETTURE DI PASSAGGIO ART. 38 TRASPORTO DI RESTI E DI CENERI CAPO V CIMITERO, SERVIZI COSTRUZIONI ART. 39 DISPOSIZIONI GENERALI ART. 40 AMMISSIONE AL CIMITERO ART. 41 CIPPO ART. 42 SEPOLTURA PER TUMULAZIONE Comune di Casacalenda
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ART. 43 VARI TIPI DI SEPOLTURE PRIVATE ART. 44 DEPOSITO IN LOCULI PROVVISORI ART. 45 CAMERA MORTUARIA E SALA PER AUTOPSIA ART. 46 OSSARIO COMUNE ART. 47 SOPPRESSIONE DEL CIMITERO ART. 48 COSTRUZIONE ED AMPLIAMENTO DEL CIMITERO: PROGETTI, STUDIO TECNICO, RELAZIONE SANITARIA ART. 49 ZONA DI RISPETTO ART. 50 PLANIMETRIE CAPO VI ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE ART. 51 ESUMAZIONE ORDINARIA ART. 52 AVVISI DI SCADENZE ORDINARIE ART. 53 ESUMAZIONE STRAORDINARIA ART. 54 ESTUMULAZIONE ART. 55 OPERAZIONI VIETATE, DENUNCIA ART. 56 ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI GRATUITE ED A PAGAMENTO ART. 57 RACCOLTA DELLE OSSA, INCENERIMENTO MATERIALI ART. 58 SALME AVENTI OGGETTI DA RECUPERARE ART. 59 DISPONIBILITA’ DEI MATERIALI CAPO VII CONCESSIONI DI SEPOLTURE PRIVATE A. CONCESSIONI DI SEPOLTURE INDIVIDUALI ART. 60 MODALITA’ DI CONCESSIONE ART. 61 SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DELLA SEPOLTURA INDIVIDUALE Comune di Casacalenda
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ART. 62 DURATA, DECADENZA ART. 63 RINUNCIA DI SEPOLTURE, RIMBORSI B. SEPOLTURE DI FAMIGLIA E PER COLLETTIVITA’ ART. 64 MODALITA’ DI CONCESSIONE ART. 65 DURATA DELLA CONCESSIONE, RINNOVO ART. 66 PROGETTO, COSTRUZIONE DI OPERE, TERMINI, LIMITI DI IMPIEGO DELL’AREA ART. 67 SEPOLTURE DI FAMIGLIA PER INUMAZIONI ART. 68 DOVERI IN ORDINE ALLA MANUTENZIONE ART. 69 AVENTI DIRITTO ART. 70 AMMISSIONE IN SEPOLTURA DI FAMIGLIA E COLLETTIVITA’ ART. 71 RICORDI FUNEBRI ART. 72 ESTUMULAZIONE, VINCOLO ART. 73 DIVIETO DI CESSIONE DEI DIRITTI D’USO ART. 74 RECUPER A FAVORE DEL COMUNE ART. 75 DECADENZA, REVOCA, ESTINZIONE ART. 76 PROVVEDIEMNTI A SEGUITO DI DECEDENZA E REVOCA ART. 77 DIVISIONE E RINUNCIA ART. 78 DISPONIBILITA’ DEI MATERIALI ART. 79 FASCICOLI PER LA SEPOLTURA DI FAMIGLIA ART. 80 SEPOLTURA DI FAMIGLIA E PER COLLETTIVITA’ ANTERIORI AL D.P.R. 803/75 CAPO VIII CREMAZIONE Comune di Casacalenda
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ART. 81 COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI UN CREMATORIO CAPO IX POLIZIA INTERNA AL CIMITERO ART. 82 ORARIO ART. 83 DIVIETO DI INGRESSO ART. 84 RITI RELIGIOSI ART. 85 CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI ART. 86 DIVIETI SPECIALI ART. 87 EPIGRAFI ART. 88 FACOLTA’ DI COLLOCARE LAPIDI E DI DETTARE EPIGRAFI ART. 89 LAPIDI, RICORDI, FOTOGRAFIE CAPO X SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA ART. 90 SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA CAPO XI PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO ART. 91 PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO CAPO XII IMPRESE E LAVORI PRIVATI ART. 92 IMPRESE, PERMESSO DI COSTRUZIONE ART. 93 LIMITI DI ATTIVITA’ ART. 94 PERMESSO DI COSTRUZIONE ART. 95 RESPONSABILITA’ ART. 96 RECINZIONI DI AREE, MATERIALI DI SCAVO ART. 97 INTRODUZIONE E DEPOSITO MATERIALI ART. 98 ORARIO DI LAVORO Comune di Casacalenda
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ART. 99 SOSPENSIONE DEI LAVORI ART. 100 PROGETTI DI COSTRUZIONI DI SEPOLTURE DI FAMIGLIA E PER COLLETTIVITA’, PARERI ART. 101 VIGILANZA, COLLAUDO CAPO XIII IMPRESE DI POMPE FUNEBRI ART. 102 FUNZIONI, LICENZA ART. 103 ATTIVITA’, VEICOLI, LOCALI ART. 104 DIVIETI ART. 105 SOSPENSIONE, REVOCA ART. 106 OGGETTO E CARATTERISTICHE DELL’IMPRESA ART. 107 PERSONALE, REQUISITI E COMPORTAMENTO ART. 108 MANUTENZIONE ED EFFICIENZA DEI MEZZI ART. 109 CORRISPETTIVI SPETTANTI ALL’IMPRESA ART. 110 RESPONSABILITA’ ART. 111 ASSICURAZIONI, NORME SINDACALI ART. 112 PENALITA’ CAPO XIV DISPOSIZIONI VARIE ART. 113 SANZIONI ART. 114 ABROGAZIONE DI PRECEDENTI DISPOSIZIONI ART. 115 TARIFFARIO ART. 116 CONCESSIONE DI SEPOLTURA E CONTRATTO ART. 117 DISPOSIZIONI TRANSITORIE CIRCA LA TARIFFA Comune di Casacalenda
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TARIFFARIO SERVIZI FUNEBRI E DEL CIMITERO
LAMPADE VOTIVE € 14,98
Canone annuale lampade votive Allaccio lampade votive
€ 20,02
SEPOLTURE Fosse per inumazioni Diritto di concessione sepoltura provvisoria per ogni mese trasporto salme inumazioni tumulazioni esumazioni estumulazioni Spese di affissione
€ 250,00
€
50,00 € 250,00 € 300,00 € 150,00 € 250,00 € 250,00 € 15,00 (fino a 10 manifesti)
OSSARI PRIMA FILA SECONDA, TERZA E QUARTA FILA QUINTA FILA SESTA FILA
COSTO UNITARIO COSTO UNITARIO
€ 250,00 € 400,00
COSTO UNITARIO COSTO UNITARIO
€ 250,00 € 200,00
LOCULI CIMITERIALI PRIMA FILA SECONDA E TERZA FILA QUARTA FILA QUINTA FILA
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COSTO UNITARIO COSTO UNITARIO COSTO UNITARIO RISERVATA AL COMUNE
€ 1.200,00 € 1.600,00 € 1.000,00 € 850,00
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