COMUNE DI S. DORLIGO DELLA VALLE – OBČINA DOLINA (TRIESTE – TRST)
REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA
Modificato con delib. cons. 3/c dd. Modificato con delib. cons. 26/c dd.
18/4/2001 4/5/2004
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TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
ART 1. - Oggetto Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27/7/1934, al DPR 10/9/1990 n. 285 ed alle successive circolari
esplicative
del
Ministero
della
Sanità
(n.
24
dd.
24/6/1993 e n. 10 dd. 31/7/1998), ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonchè sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.
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ART 2. - Competenze 1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale. 2. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate ai sensi del D.Lgs. 267/00, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonchè a mezzo dei servizi individuati dalla competente A.S.S.
ART 3. - Responsabilità 1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito. 2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non abbia rilevanza penale.
ART 4. - Servizi gratuiti e a pagamento 1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.
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2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi: a) la visita necroscopica; b) il servizio di osservazione dei cadaveri; c) il recupero e relativo trasporto delle salme di cui al successivo art. 18 – 1° comma; d) l’uso delle celle frigorifere comunali, se il Comune è tenuto a disporne; e) la deposizione delle ossa in ossario comune; f) la dispersione delle ceneri in cinerario comune; g) la disponibilità del feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 10. 3. La gratuità del servizio di cremazione dei cadaveri umani di cui al capo XVI del regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n° 285, nonché del servizio di inumazione in campo comune, è limitata alle operazioni di cremazione, inumazione ed esumazione ordinaria nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari. I predetti servizi sono a pagamento negli altri casi. L’effettuazione in modo gratuito del servizio di cremazione e del servizio di inumazione non comporta, comunque, la gratuità del trasporto del cadavere o delle ceneri, cui si applica l’articolo 16, comma 1, lettera a), del citato regolamento, approvato con D.P.R. n° 285 del 1990. 4. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe da approvare ai sensi del successivo art. 92.
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ART 5. - Atti a disposizione del pubblico 1. Presso gli uffici del Servizio cimiteriale è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico e sottoposto alla normativa in materia di privacy di cui al D.Lgs. 196/2003, il registro di cui all'art. 52 del DPR 285 del 10/9/1990 perchè possa essere compilato cronologicamente dagli addetti e fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali. 2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale o nel cimitero: a) l'orario di apertura e chiusura (in ogni cimitero); b) copia del presente regolamento; c) l'elenco
dei
campi
soggetti
ad
esumazione
ordinaria
nel
corso dell'anno; d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo; e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione; f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 7/8/1990 n. 241.
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CAPO II DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI
ART 6. - Depositi di osservazione ed obitori 1. Il Comune provvede al deposito di osservazione nell'obitorio o in locali idonei nell'ambito dei cimiteri comunali o di cimiteri situati in Comuni limitrofi. In un unico centro, denominato "centro funerario", in locali idonei per ubicazione e requisiti igienici, viene svolto il servizio di obitorio. 2. L'ammissione nel deposito di osservazione o nell'obitorio è autorizzata dal Sindaco ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto della salma. 3. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee. 4. Le salme di persone morte per malattie infettivediffusive o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate. 5. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui
sono
stati
somministrati
nuclidi
radioattivi
deve
aver
luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente il Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.S., in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del DPR 13/2/1964 n. 185. All'occorrenza anche avvalendosi di apposite strutture di altri Comuni limitrofi.
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CAPO III FERETRI
ART 7. - Deposizione della salma nel feretro 1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 9. 2. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola. 3. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. 4. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica della A.S.S. detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.
ART 8. - Verifica e chiusura feretri 1. La verifica dell'idoneità e della corretta chiusura del feretro, qualora il feretro stesso venga trasportato nell'ambito del territorio comunale, spetta al personale comunale incaricato. Tale verifica viene svolta dal dirigente del servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.S. o da personale tecnico da
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lui delegato, qualora il feretro venga trasportato al di fuori del territorio comunale. 2. Qualora il feretro venga trasportato da altro Comune, la regolarità della documentazione sanitaria e l'integrità del sigillo apposto sul feretro viene verificata dal personale comunale incaricato.
ART 9. - Feretri
per
inumazione,
tumulazione,
cremazione
e
trasporti 1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè: a) per inumazione: -
il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
-
le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm 2 e superiore a cm 3;
-
la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del DPR 10/9/1990 n. 285;
b) per tumulazione: -
la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corri-spondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui agli artt. 30 e 31 del DPR 10/9/1990 n. 285;
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c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 km, all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre: -
si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente,
nonchè
agli
articoli
27,
28
e
29
del
DPR
10/9/1990 n. 285 se il trasporto è per o dall'estero, con esclusione dell'art. 31 del DPR 10/9/1990 n. 285; d) per trasporti, da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 km destinati ad inumazioni o cremazioni: -
è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm 25 a norma dell'art. 30, punto 5, del DPR 10/9/1990 n. 285 e della circolare ministeriale n. 24 dd. 24/6/1993 punto 9.1;
e) cremazione: -
la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
-
la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 km dal Comune di decesso;
-
la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso. 2. I trasporti di salme di persone morte per malattia
infettiva-diffusiva, di cui agli artt. 24 e 25 del DPR 285/90, vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente. 3. Le esumazioni ed estumulazioni straordinarie devono essere eseguite alla presenza dell'incaricato del Servizio di
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custodia e di personale dell'Azienda Sanitaria all'uopo incaricato, i quali svolgono, caso per caso, le rispettive incombenze dettate in merito dal DPR 285/90; con le stesse modalità dovranno essere attuate le operazione di esumazione ed estumulazione ordinarie i cui feretri siano destinati al trasporto fuori dalla cinta cimiteriale, al fine di garantire la perfetta tenuta del feretro e la conseguente tutela della salute pubblica. 4. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'idonea apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione. 5. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del DPR 10/9/1990 n. 285.
ART 10. - Fornitura gratuita di feretri 1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 9 lett. a) e lett. e) sub 1 per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari. 2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.
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ART 11. - Piastrina di riconoscimento 1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte. 2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.
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CAPO IV TRASPORTI FUNEBRI
ART 12. - Modalità del trasporto e percorso 1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza dal Sindaco. 2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. Legge Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve. 3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse
dalle
rituali,
occorre
la
preventiva
autorizzazione
del
Sindaco.
ART 13. - Trasporti funebri 1. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti dalle Imprese autorizzate.
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ART 14. - Trasporti gratuiti e a pagamento 1. I trasporti funebri sono a pagamento e/o gratuiti: a) a pagamento, secondo la tariffa stabilita dal Comune, quando siano richiesti servizi o trattamenti speciali intendendosi per tali uno almeno dei seguenti: il trasporto con il medesimo carro di composizioni floreali, di cartelli indicanti
il
nominativo
della
salma,
di
feretro
diverso
da
quello fornito ai sensi dell'art. 10, la sosta lungo il percorso; b) gratuiti, ed in modo decoroso, a carico del Comune, in ogni altro caso. 2. I trasporti funebri a pagamento sono esercitati con unica categoria. 3. Il trasporto dei cadaveri dal luogo di decesso all'obitorio o al deposito di osservazione è a carico del Comune.
ART 15. - Orario dei trasporti 1. I trasporti funebri, a mezzo Impresa autorizzata sono effettuati con orari definiti da apposito provvedimento del Sindaco. 2. Il Responsabile del Servizio cimiteriale fisserà di norma
l'ora
dei
delle
richieste
funerali di
secondo
trasporto
l'ordine
tenendo
di
conto,
presentazione se
necessario,
dell'ora del decesso; fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato. 3. Potranno aver luogo più funerali nell'arco di una giornata fatta salva però la presenza del Responsabile e custode dei cimiteri per ciascuna sepoltura.
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4. I carri per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata.
ART 16. - Norme generali per i trasporti 1. I trasporti si effettuano in conformità a quanto previsto dagli articoli da 16 a 32 del DPR 10 settembre 1990 n. 285. 2. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero. 3. Chi riceve il feretro compilerà il verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al Responsabile del Servizio cimiteriale. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui all'art. 20 deve restare in consegna al vettore. 4. Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.
ART 17. - Riti religiosi 1. I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, in-
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tervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali. 2. La salma può sostare in chiesa per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.
ART 18. - Trasferimento di salme senza funerale 1. Il trasporto di cadavere al locale di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli articoli 19 e 20 del DPR 285/90, in modo che sia impedita la vista dall'esterno. 2.
Se
la
salma non
è
nella propria
abitazione,
ma
presso ospedale, istituto, albergo, ecc. il Sindaco, a richiesta dei familiari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata. 3. Nelle stesse circostanze, il Sindaco, sentito il Dirigente dei Servizi di igiene pubblica dell'A.S.S., può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze. 4. I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo e con l'esclusione di quello di cui al primo comma, sono subordinati al pagamento dei diritti fissati in tariffa.
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ART 19. - Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività 1. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.S. prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni. 2. Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinchè il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 6 anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione o la cremazione. 3. E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte. 4. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'A.S.S. dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.
ART 20. - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione 1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.
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2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello Stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto. 3. L'autorizzazione al trasporto può essere rilasciata dal Sindaco dopo aver acquisito dal personale preposto dell'A.S.S. o dell'Azienda Ospedaliera la certificazione comprovante la chiusura della salma in una cassa secondo agli artt. 30 e 31 del DPR 285/90, l'applicazione delle procedure previste dall'art. 32 e la sussistenza o meno degli aspetti previsti dall'art. 25 del DPR 285/90. 4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonchè ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze. 5. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 9, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo sul cofano. 6. In caso di arrivo o partenza della salma con sosta in chiesa od altro locale, limitata alla celebrazione del rito religioso o civile, con prosecuzione diretta per il cimitero o per altro Comune, il trasporto è eseguito interamente dallo stesso vettore.
ART 21. - Trasporti in luogo diverso dal cimitero 1. Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in
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luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.
ART 22. - Trasporti all'estero o dall'estero 1. Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10/2/1937, approvata con R.D. 1/7/1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del DPR 285/90; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del Regolamento precitato.
ART 23. - Trasporto di ceneri e resti 1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco. 2. Se il trasporto è da o per Stato estero non aderente alla Convenzione Internazionale di Berlino, sostituisce
l'Autorità
di
cui
agli
artt.
28
al Sindaco si e
29
del
DPR
285/90; se il trasporto è da o per Stato estero aderente alla Convenzione Internazionale di Berlino, sarà il Sindaco a rilasciare l'autorizzazione al trasporto secondo quanto stabilito dalla circolare ministeriale n. 24 dd. 24/6/1993. 3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
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4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore
a mm 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e re-
cante nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento. 5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 47.
ART 24. - Rimessa
delle
autofunebri
e
sosta
autofunebri
di
passaggio 1. Le rimesse delle autofunebri devono essere ubicate in località idonee, attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfezione e devono essere conformi all'art. 21 del DPR 285/90.
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TITOLO II CIMITERI
CAPO I CIMITERI
ART 25. - Elenco cimiteri 1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27/7/1934 n. 1265 il Comune provvede al servizio del seppellimento con i seguenti cimiteri: a) cimitero di S.Dorligo della Valle-Dolina; b) cimitero di Bagnoli della Rosandra-Boljunec; c) cimitero di S.Giuseppe della Chiusa-Ricmanje; d) cimitero di S.Antonio in Bosco-Moccò – Boršt-Zabrežec; e) cimitero di Caresana-Mačkolje; f) cimitero di Grozzana-Gročana.
ART 26. - Disposizioni generali - Vigilanza 1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso
dal
cimitero,
salvo
le
autorizzazioni
artt. 102 e 105 del DPR 10/9/1990 n. 285.
di
cui
agli
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2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco. 3. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi della D.Lgs. 267/00. 4. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero. 5. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del DPR 10/9/1990 n. 285. 6. Funzionari del Servizio di polizia mortuaria dell'A.S.S. n° 1 controllano il funzionamento dei cimiteri e propongono al Sindaco i provvedimenti necessari ad assicurare il regolare servizio.
ART 27. - Reparti speciali nei cimiteri 1. Nell'interno dei cimiteri è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal Piano regolatore cimiteriale, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere. 2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti,
per
la
maggior
durata
della
sepoltura
rispetto
quella comune, sono a carico delle comunità richiedenti.
a
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3. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.
ART 28. - Ammissione nei cimiteri e nei reparti speciali 1. Nei cimiteri, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza. Potranno essere accolte le salme di persone che hanno trasferito a suo tempo la residenza in altri Comuni per motivi collegati
all'assistenza
socio-sanitaria,
avendo
al
momento
del trasferimento di residenza uno dei requisiti previsti dal presente articolo. Parimenti possono essere ricevute le salme delle persone che seppure non residenti al momento della morte vi abbiano risieduto nel Comune per almeno 20 anni. 2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono ricevute le salme delle persone concessionarie, nei cimiteri, di sepoltura privata, individuale o di famiglia. Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate. 3. Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 27, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero
comune.
In
provvedere gli eredi.
difetto
di
tale
manifestazione
possono
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4. Nei cimiteri sono di preferenza accolte, compatibilmente con la ricettività dei suddetti, le salme delle persone che avevano al momento della morte la propria residenza nelle rispettive frazioni.
ART 29. - Deroghe 1. Sono accolte nel cimitero di S.Giuseppe-Ricmanje, secondo una tradizione ormai consolidata, le salme di persone gravitanti sulla parrocchia di S.Giuseppe-Ricmanje seppur residenti in territorio del Comune di Trieste, nel Comune Censuario di Santa Maria Maddalena Inferiore. 2. Viene comunque garantita, in via primaria, la disponibilità
per
D.P.R. 285/1990.
le
fattispecie
di
cui
all’articolo
50
del
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CAPO II DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE
ART 30. - Disposizioni generali 1. I cimiteri hanno campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali. 2. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, i cimiteri hanno pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del DPR 285/90. 3.
Apposito
piano
regolatore
cimiteriale
determina,
per le sepolture private, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli articoli 76 e 91 del DPR 285/90 e dal successivo art. 31.
ART 31. - Piano regolatore cimiteriale 1. Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, il Consiglio comunale è tenuto ad adottare un piano regolatore cimiteriale che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni. 2. Nella elaborazione del piano il Responsabile del Servizio cimiteriale dovrà tener conto:
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a) dell'andamento medio delle inumazioni nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti; b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni; c) della dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre; d) delle disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito della riutilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati; e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni; f) delle zone soggette a tutela monumentale, nonchè dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro. 3. Nei cimiteri sono individuati spazi o zone costruite da destinare a: a) campi di inumazione comune; b) campi per fosse ad inumazione per sepolture private; c) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività; d) tumulazioni individuali (loculi); e) cellette ossario;
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f) nicchie cinerarie; g) ossario comune; h) cinerario comune. 4. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del DPR 285/90. 5. Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito. 6. Ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.
ART 32. - Campi di inumazione comune - Norme transitorie 1. In attesa dell'approvazione
del piano regolatore
cimiteriale gli ampliamenti dei cimiteri di Caresana-Mačkolje, S.Dorligo-Dolina e Grozzana-Gročana sono provvisoriamente destinati esclusivamente a sepolture comuni. 2. Non è possibile rilasciare alcuna ulteriore concessione
nei
cimiteri
di
Bagnoli-Boljunec,
S.Antonio-Boršt
e
S.Giuseppe-Ricmanje fino al raggiungimento di un numero di sepolture adeguato per la rotazione decennale.
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CAPO III INUMAZIONE E TUMULAZIONE
ART 33. - Inumazione 1. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private: a) sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata; b) sono private le sepolture per inumazioni di durata superiore a quella di 10 anni, effettuate in aree in concessione.
ART 34. - Cippo 1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 3° comma, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo. 2. A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide di altezza non superiore a cm 110 dal piano di campagna, previo pagamento del corrispettivo in tariffa.
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3. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa. 4. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del DPR 285/90.
ART 35. - Tumulazione 1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali. 2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento. 3. A far tempo dalla esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m 2,25, altezza m 0,70 e larghezza m 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale, o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 commi 8 e 9 del DPR 285/90. 4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del DPR 285/90.
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ART 36. - Deposito provvisorio 1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in apposito loculo previo pagamento del canone stabilito in tariffa. Tale deposito viene considerato a tutti gli effetti una tumulazione e pertanto si applicano integralmente gli artt. 76 e 77 del DPR 285/90. 2. La concessione provvisoria è ammessa per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private. 3. La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile del servizio cimiteriale, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purchè sia inferiore a 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 30 mesi. Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero. 4. A garanzia è richiesta la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero nella misura stabilita in tariffa. 5. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Sindaco, previa diffida, provvederà a inumare la salma in campo comune, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra. Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma esclusivamente inumata o tumulata in sepoltura definitiva oppure cremata, seguendo i disposti del DPR 285/90 - Approvazione del
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Regolamento di Polizia Mortuaria -
e previo pagamento dei re-
lativi diritti. 6. E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.
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CAPO IV ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI
ART 37. - Esumazioni ordinarie 1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del DPR 285/90 e cioè di 10 anni decorrenti dalla data della sepoltura. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del Sindaco. 2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile dal mese di febbraio a quello di novembre, escludendo luglio e agosto. 3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza. 4. E' compito dell’Autorità sanitaria competente stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione ad eccezione delle salme sottoposte al vincolo dell'Autorità Giudiziaria, per le quali è necessaria la preventiva autorizzazione dell'autorità stessa. 5. Nel caso di non completa scheletrizzazione della salma in occasione delle esumazioni ordinarie si procederà ai sensi della circolare del Ministero della Sanità 31/7/1998, n. 10.
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ART 38. - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie 1. E' compito del Responsabile del servizio cimiteriale autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici. 2. Annualmente il Responsabile del servizio cimiteriale curerà la stesura di tabulati, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria. 3. L'inizio delle operazioni di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale in occasione della Commemorazione dei defunti e per tutto l'anno successivo.
ART 39. - Esumazione straordinaria 1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione. 2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del DPR 285/90. 3. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.S. dichiari che non sussiste alcun pregiudizio per la pubblica salute.
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4. Le esumazioni straordinarie autorizzate dal Sindaco sono eseguite alla presenza del Dirigente del Servizio Igiene Pubblica dell'A.S.S. o di personale tecnico da lui delegato. 5. Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Dirigente della struttura
operativa
della
Medicina
Legale
dell'A.S.S.
o
di
personale tecnico da lui delegato.
ART 40. - Estumulazioni 1.
Le
estumulazioni
si
suddividono
in
ordinarie
e
straordinarie. 2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato e comunque dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 20 anni. 3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi: -
a richiesta dei familiari interessati, nel caso la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore ai 20 anni, alla presenza del Dirigente del Servizio Igiene Pubblica dell'A.S.S. o di personale tecnico da lui delegato.
-
su ordine dell'Autorità giudiziaria, alla presenza del Dirigente
della
struttura
operativa
dell'A.S.S. o di personale tecnico
della
Medicina
Legale
da lui delegato.
4. Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile del servizio cimiteriale cura la stesura dello scadenziario delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco sarà esposto all'albo cimiteriale, di ogni cimitero in occasione della Commemorazione dei defunti e per tutto l'anno successivo.
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5. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale. 6. I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'art. 41 che segue, sono raccoglibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi saranno collocati in ossario comune. 7. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione si procederà ai sensi della Circolare del Ministero della Sanità 31/7/1998, n. 10. 8. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.
ART 41. - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento 1. Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente nei casi previsti dal comma 3 del precedente art. 4. 2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto, in tomba privata o sepoltura comune, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa. 3. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie nonchè le estumulazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23/12/1865, n. 2704 e successive modificazioni.
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ART 42. - Raccolta delle ossa 1. Qualora i familiari non ne avessero richiesto una diversa destinazione, le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate in cellette ossario o nell'ossario comune dello stesso cimitero. In mancanza degli stessi le ossa verranno depositate nell'ossario comune o celletta ossario di altro cimitero nel territorio comunale. E' consentito il collocamento delle ossa in sepoltura privata o temporaneamente in sepoltura comune nella quale sia sepolto un parente fino alla scadenza del turno ordinario di inumazione.
ART 43. - Oggetti da recuperare 1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita. 2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio Tecnico comunale. 3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile del servizio cimiteriale che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termi-
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ne, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
ART 44. - Disponibilità dei materiali 1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private al momento delle esumazioni od alla scadenza delle concessioni devono essere rimossi ed asportati dal concessionario entro il 30° giorno successivo a quello di scadenza della concessione. 2. In caso di inadempienza l'asporto verrà eseguito dal Comune a spese del concessionario. 3. Su richiesta degli aventi diritto il Sindaco può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepolture di parenti od affini entro il 2° grado, purchè i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli. 4. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purchè i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura. Per persone bisognose si intendono quelle di cui al Regolamento comunale sui sussidi. 5. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.
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CAPO V CREMAZIONE
ART 45. - Crematorio 1. Il Comune, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto sito nel Comune di Trieste.
ART 46. - Modalità
per
il
rilascio
dell'autorizzazione
alla
cremazione 1. L'autorizzazione di cui all'art. 79, 1° comma, del DPR 285/90, è rilasciata a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate.
ART 47. - Urne cinerarie 1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. 2. Ciascuna urna cineraria, deve portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte. 3. A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata, in posto salma individuale in concessione o in cinerario comune.
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L'urna cineraria può essere inoltre depositata in sepoltura comune nella quale sia sepolto un parente fino alla scadenza del turno ordinario di inumazione o in sepoltura privata. In assenza di nicchie, mensole o colombari appositamente destinati alla raccolta delle ceneri, può essere assegnato un posto salma nel campo comune per la durata di anni 10. 4. Le urne cinerarie possono essere accolte anche in colombari appartenenti a privati o ad Associazioni per la cremazione di cui all'art. 79/3 del DPR 285/90 costruiti in aree avute in concessione dal Comune nel cimitero, purchè sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione. 5. Spetta al Comune l'approvazione preventiva
delle
tariffe per l'uso dei colombari. 6. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.
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CAPO VI POLIZIA DEI CIMITERI
ART 48. - Orario 1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco. 2. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile del servizio cimiteriale, da rilasciarsi per comprovati motivi.
ART 49. - Disciplina dell'ingresso 1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi. 2. E' vietato l'ingresso: a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali; b) alle persone munite di cesto o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode o dall'ufficio al momento dell'ingresso; c) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero; d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
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e) ai bambini di età inferiore agli anni sei quando non siano accompagnati da adulti.
ART 50. - Divieti speciali 1. Nei cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie: a) fumare, tenere contegno chiassoso, parlare ad alta voce; b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati; c) introdurre oggetti irriverenti; d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi; e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli; f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione; g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri; h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori in specie con l'offerta di servizi, di oggetti, distribuire indirizzi, volantini pubblicitari; i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del servizio cimiteriale. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
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l) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari; m) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso; n) assistere
da
vicino
alla
esumazione
ed
estumulazione
di
salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile del servizio cimiteriale; o) qualsiasi attività commerciale. 2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati. 3.
Chiunque
tenesse,
nell'interno
dei
cimiteri,
un
contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.
ART 51. - Riti funebri 1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti. E' permessa la partecipazione di cori o bande secondo usi e costumi locali. 2. Per le celebrazione che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del servizio cimiteriale.
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ART 52. - Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni 1. Sulle tombe nei campi comuni, possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal Responsabile del Servizio cimiteriale in relazione al carattere del cimitero e ad ordinanza del Sindaco che fissi i criteri generali. 2. Ogni epigrafe deve essere approvata dal Responsabile del servizio cimiteriale e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto della lapide e delle opere. 3. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana o slovena; sono permesse anche citazioni in altre lingue, purchè il testo presentato contenga la traduzione in una delle due lingue sopra menzionate. 4. Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate. 5. Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero, o non più leggibili. 6. Si consente il collocamento di fotografia, purchè eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze delle lapidi circostanti o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.
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ART 53. - Fiori e piante ornamentali 1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorchè i fiori e le piante
ornamentali siano tenu-
ti con deplorevole trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Responsabile del servizio cimiteriale li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione. 2. In tutti i cimiteri, avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe. 3. Gli spazi tra le sepolture costituenti pertinenza di aree ottenute in concessione onerosa o gratuita devono essere tenuti puliti e sgombri da erbacce da parte dei concessionari o responsabili delle sepolture.
ART 54. - Materiali ornamentali 1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio a spesa dei concessionari interessati, i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate. 2. Il Responsabile del servizio cimiteriale disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
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3. I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Cimiteriale per un mese, perchè siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
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TITOLO III CONCESSIONI
CAPO I TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE
ART 55. - Sepolture private 1. Per le sepolture private è concesso nei limiti previsti dal Piano Regolatore cimiteriale di cui all'art. 31, l'uso di aree. 2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività. 3. Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività, purchè tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario. 4. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario. 5. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal DPR 285/90 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
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6. La concessione, laddove sia regolata da schema di contratto-tipo approvato dalla Giunta comunale, è stipulata previa assegnazione del manufatto da parte del Servizio cimiteriale. 7. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune. 8. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare: -
la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
-
la durata;
-
la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante p.t., i concessionari/ie;
-
le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
-
l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
-
gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza;
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ART 56. - Durata delle concessioni 1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del DPR n° 285/90. 2. La durata è fissata: a) In 99 anni, per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività; b) In 99 anni per gli ossarietti e le nicchie / mensole cinerarie individuali; c) in 30 anni per i loculi o comunque per le sepolture private individuali, salvo quanto previsto dal successivo 5° comma. 3. Per le concessioni di cui al comma 2° sono consentiti, a richiesta degli interessati ulteriori due periodi decennali, compatibilmente con la capienza dei cimiteri, previo pagamento del canone di concessione in tariffa. 4. Nell’atto di concessione verrà indicata la sua decorrenza che coinciderà con la data di stipula dell’atto stesso. 5. Nel caso che un concessionario sia titolare di più di un posto salma nel medesimo cimitero, trascorsa la durata di 10 anni nel caso di inumazione e di 20 anni nel caso di tumulazione, dovrà provvedere, a proprie spese, alla traslazione dei resti mortali in un unico posto salma, lasciando quindi a disposizione del Comune il posto o i posti salma fino ad allora occupati.
ART 57. - Modalità di concessione 1. La sepoltura, individuale privata può concedersi solo in presenza della salma o ceneri per i loculi e le poste
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individuali; dei resti o ceneri per gli ossarietti; delle ceneri per le nicchie per urne. 2. L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione. 3. La concessione in uso delle sepolture di cui al 1° comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento. 4. La concessione può essere effettuata, in via eccezionale ed in deroga al 1° comma, a favore di quel richiedente, di età superiore ai 65 anni, che dimostri di non avere parenti o affini fino al 4 grado o sia coniuge superstite del defunto. 5. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, nei vari tipi di cui al 2° e 3° comma dell'art. 55, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.
ART 58. - Uso delle sepolture private 1. Salvo quanto già previsto dall'art. 55, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc....), fino al completamento della capienza del sepolcro.
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2. Ai fini dell'applicazione del 1° e 2° comma dell'art. 93 del DPR n° 285/90 la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini fino al 6° grado. 3. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione. 4. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 da presentare al servizio cimiteriale che, qualora ricadano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta. 5. Per i casi di convivenza con i titolari della concessione si procederà come nel precedente 4° comma. 6. L’eventuale condizione di particolare benemerenza nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, del fondatore del sepolcro, depositata presso il Servizio cimiteriale. La sepoltura potrà comunque avvenire previo assenso dei titolari della concessione. 7. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti. 8. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile nè trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
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9. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.
ART 59. - Manutenzione 1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonchè l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o d'igiene.
ART 60. - Costruzione dell'opera - Termini 1. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al 2° e 3° comma dell'art. 55, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste all'art. 71 ed all'esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di stipula della concessione stessa corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza. 2. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa. Per motivi da valutare dal Sindaco, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.
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CAPO II DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE
ART 61. - Divisione, Subentri 1. Uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale o per sè e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali. 2. Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio cimiteriale anche utilizzando, se presenti, servizi informatici. 3. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune. 4. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 57 sono tenuti a darne comunicazione al Servizio cimiteriali entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentate della concessione nei confronti del Comune. 5. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal servizio cimiteriale esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 57, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un
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rappresentate della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Per l'aggiornamento della intestazione è dovuto il corrispettivo fissato nel tariffario. 6. Trascorso il termine di tre anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza. 7. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 57, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura. 8. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.
ART 62. - Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni 1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede.
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2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.
ART 63. - Rinuncia a concessione di aree libere 1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando: a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione; b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti. 2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.
ART 64. - Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione 1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui al 2° comma dell'art. 55, salvo i casi di decadenza, quando: a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa; b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti. 2. Ai concessionari è riconosciuto, salvo accettazione da parte del Comune, un equo indennizzo per le opere costruite,
su
valutazione
da
parte
dell'Ufficio
Tecnico
comunale,
sentito il Servizio cimiteriali, da effettuarsi in contraddit-
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torio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere. 3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.
ART 65. - Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99 (perpetua) 1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune, a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti. 2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.
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CAPO III REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE
ART 66. - Revoca 1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, II° comma, del DPR 285/90, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione d'interesse pubblico. 2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Sindaco, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la dura di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova. 3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.
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ART 67. - Decadenza 1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi: a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione; b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione; c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art. 56, penultimo comma; d) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 60, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati; e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 59; f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione. 2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili. 3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 gg. consecutivi.
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4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Sindaco in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del Responsabile del Servizio cimiteriale.
ART 68. - Provvedimenti conseguenti la decadenza 1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune. 2. Dopodichè il Sindaco disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.
ART 69. - Estinzione 1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 57, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del DPR 285/90. 2. Prima della scadenza del termine delle concessioni in aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili. 3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno
preventivamente
disposto
per
la
collocazione
delle
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salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi,
previo
avvertimento
agli
interessati,
rispettivamente
nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune. 4. Sono esclusi dalle disposizioni del presente articolo: - i monumenti di rilevanza storica e architettonica; - i monumenti ai caduti, i sepolcri di personalità religiose, di artisti o di persone benemerite e significative per la collettività.
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TITOLO IV LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI IMPRESE DI POMPE FUNEBRI
CAPO I IMPRESE E LAVORI PRIVATI
ART 70. - Accesso al cimitero 1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta. 2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione del Comune da rilasciarsi dietro domanda corredata dal certificato d'iscrizione
alla
competente
categoria
professionale,
fatto
salvo il caso di costruzione del proprio sepolcro familiare. 3. L'autorizzazione di cui al punto precedente è subordinata alla stipula di una polizza assicurativa obbligatoria relativa ad eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, i cui massimali vengono fissati annualmente dal Comune. La posa delle lapidi comunque non potrà avvenire prima di mesi 12 in caso di prima sepoltura. Qualora vengono rimossi monumenti funebri i relativi elementi
dovranno
esser
sgomberati
immediatamente
dall'area
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cimiteriale altrimenti saranno rimossi d'ufficio dal Comune ed a carico del concessionario. 4. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del Responsabile del Servizio cimiteriale. 5. E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili. 6. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli artt. 48, 49 e 50 in quanto compatibili.
ART 71. - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri 1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Sindaco, su conforme parere del coordinatore sanitario, della Commissione Edilizia, e del Responsabile del Servizio cimiteriale, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del DPR 285/90 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento. 2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro. 3. Il numero dei loculi ipogei ed epigei è fissato in ragione di un loculo per ogni metro quadrato di area concessa; oltre tale numero normale possono autorizzarsi altri loculi
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subordinatamente a particolari esigenze tecniche ed al pagamento per ogni loculo in più, del canone di tariffa. 4. Se trattasi di progetti relativi ad aree per sepolture a sistema di inumazione, la capienza è determinata in base al rapporto tra la superficie dell'area (espressa in mq.) ed il coefficiente 3,51 con approssimazione alla cifra intera inferiore. 5. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero. 6. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero. 7. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile del Servizio cimiteriale. 8. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del 1° comma. 9. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori. 10. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile del Servizio cimiteriale. 11. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile del Servizio di polizia cimiteriale, lapidi, ricordi e similari. 12. Le lapidi devono essere poste in opera, se necessario anche di dimensioni ridotte, secondo le disposizioni del
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Comune, in modo da evitare qualsiasi danno agli esistenti alberi di alto fusto. Nessun albero potrà essere abbattuto senza la
preventiva
esplicita
autorizzazione
dell'Amministrazione
comunale.
ART 72. - Responsabilità - Deposito cauzionale 1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori. 2. Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento al Comune di una somma a titolo di deposito cauzionale fissata in tariffa, a garanzia della corretta esecuzione delle opere, del risarcimento
di
eventuali
danni
e
dello
sgombero
dell'area
in-
teressata di qualsiasi residuo o rifiuto di lavorazione. La cauzione verrà restituita entro 30 gg. (trenta) dell'avvenuta verifica della regolare esecuzione dei lavori che verrà eseguita dal Responsabile del Servizio.
ART 73. - Recinzione aree - Materiali di scavo 1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio. 2. E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile del Servizio cimiteriale.
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3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dal Servizio cimiteriale secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate
ART 74. - Introduzione e deposito di materiali 1. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari concordati di volta in volta con il Responsabile del Servizio cimiteriale. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario. 2. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali. 3. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio. 4. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce ecc... 5. A fine lavori l'area dovrà essere mantenuta libera da qualsiasi materiale ed opportunamente pulita.
ART 75. - Orario di lavoro 1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Re-
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sponsabile del Servizio cimiteriale nel rispetto degli orari di apertura dei cimiteri. 2. E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche da riconoscere dal Servizio cimiteriale.
ART 76. - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei defunti 1. Non è ammesso nessun tipo di lavoro da parte delle imprese all'interno dei cimiteri comunali nei giorni dal 28 ottobre al 3 novembre di ogni anno. 2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature o ponteggi nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.
ART 77. - Vigilanza 1. Il Responsabile del Servizio cimiteriale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge. 2. L'Ufficio tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari.
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3. In caso di esecuzione dei lavori in maniera difforme o senza la prescritta autorizzazione comunale verranno applicate le sanzioni previste dalle vigenti norme urbanistiche in materia di abusivismo edilizio.
ART 78. - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri 1. Il personale dei cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonchè a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri. 2. Altresì il personale dei cimiteri è tenuto: a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico; b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo; c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza. 3. Al personale suddetto è vietato: a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso; b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte; c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale; d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
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e) trattenere per sè o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri. 4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare. 5. Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonchè alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.
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CAPO II IMPRESE POMPE FUNEBRI
ART 79. - Funzioni - Licenza 1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono: -
svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
-
fornire feretri e gli accessori relativi;
-
occuparsi della salma:
-
effettuare il trasporto di salme in o da altri Comuni. 2. Le imprese di cui al I° comma, fermo restando il
possesso della licenza di cui all'art. 115 T.U. della Legge di Pubblica Sicurezza, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari.
ART 80. - Divieti 1. E' fatto divieto alle imprese: a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
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b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni; c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato.
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TITOLO V DISPOSIZIONI VARIE E FINALI
CAPO I DISPOSIZIONI VARIE
ART 81. - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini benemeriti 1. All'interno dei cimiteri del Comune può essere riservata apposita zona ove il Sindaco potrà disporre per l'assegnazione
gratuita
di
posti
destinati
alla
tumulazione
di
salme, ceneri o resti di cittadini caduti in guerra o nella lotta di liberazione o che si sono distinti per servizi resi alla comunità. 2. Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'Amministrazione comunale potrà destinare nei cimiteri comunali aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "cittadini benemeriti" e cittadini al servizio di culti religiosi (parroci o simili) nel rispettivo territorio circoscrizionale.
ART 82. - Registro delle sepolture 1. Presso il servizio cimiteriale è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
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2. Il Registro è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune. 3. Ad ogni posizione in registro corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.
ART 83. - Annotazioni nel Registro 1. Sul registro viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale. 2. Il registro deve contenere almeno le seguenti indicazioni: a) generalità del defunto e dei defunti; b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento; c) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme; d) le generalità del concessionario o dei concessionari; e) gli estremi del titolo costitutivo; f) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione; g) la natura e la durata della concessione; h) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
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i) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.
ART 84. - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali 1. Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 - 53 del DPR 285/90, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.
ART 85. - Schedario dei defunti 1. Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto se del caso, con mezzi informatici. 2. Il Servizio cimiteriale, sulla scorta del registro di cui all'art. 82, terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso. 3. In ogni scheda saranno riportati: a) le generalità del defunto; b) il numero della sepoltura, di cui all'ultimo comma dell'art. 82.
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ART 86. - Scadenziario delle concessioni 1. Viene istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura. 2. Il Responsabile del Servizio cimiteriale è tenuto a predisporre entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.
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CAPO II NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI
ART 87. - Efficacia delle disposizioni del Regolamento 1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore. 2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private, può nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento. 3. Il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.
ART 88. - Cautele 1. Chi richiede un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni,
cremazioni,
esumazioni,
traslazioni,
ecc.)
od
una
concessione (area, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti ecc. s'intende agisca in nome e per conto e con il preventivo consenso di tutti gli interessati. 2. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
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3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.
ART 89. - Concessioni pregresse 1. Salvo quanto previsto dall'art. 56 le concessione assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.
ART 90. - Sepolture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio 1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. n° 1880/42, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto "dell'immemoriale", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sul-la concessione.
ART 91. - Sanzioni 1. L'inosservanza alle norme contenute nel presente Regolamento comporterà l'applicazione di sanzioni amministrative il cui importo a secondo della gravità dell'infrazione, varierà da un minimo di € 103,29 ad un massimo di € 1.549,37.
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ART 92. - Tariffario 1. Viene allegato al presente atto il tariffario relativo ai servizi, autorizzazioni e diritti di competenza del Comune.
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TARIFFARIO DEI DIRITTI DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI E DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI
DIRITTI RELATIVI ALLE OPERAZIONI CIMITERIALI APPLICATE IN TUTTI I CIMITERI DEL COMUNE DI S.DORLIGO DELLA VALLE-DOLINA DESCRIZIONE Estumulazione salma
(1)
IMPORTO € 51,64
Estumulazione straordinaria salma
61.97
Estumulazione resti o ceneri
41,31
Esumazione salma
(2)
Esumazione straordinaria salma Esumazione resti o ceneri
103,29 129,11 51,64
Raccolta resti
108,45
Scavo fossa per inumazione salma
227,24
Scavo fossa per inumazione resti o ceneri
113,62
Tumulazione salma
92,96
Tumulazione resti o ceneri
69,72
Inumazione salma
51,64
Inumazione resti o ceneri
33,57
Traslazione salma (tra campi diversi)
38,73
Traslazione resti o ceneri (tra campi diversi)
12,91
Saldatura cofanetto resti
(1)
7,74
Non si applica alle estumulazioni ordinarie da locali comuni svolte in occasioni massive di estumulazioni programmate dall’Amministrazione. (2) Non si applica alle esumazioni ordinarie svolte in occasione di bonifiche di campi o file di sepolture programmate dall’Amministrazione.
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MATERIALI
IMPORTO €
Cofanetto di zinco
15,49
DIRITTI INERENTI ALLE AUTORIZZAZIONI-APPROVAZIONI DI PROGETTI-MONUMENTI Posa nuovo monumento
30,99
Modifica monumento o iscrizioni
15,49
AUTORIZZAZIONI ALLO SVOLGIMENTO DI LAVORI EDILI E DI SCALPELLINO PRESSO I CIMITERI COMUNALI Pratica amministrativa
5,94
CANONI DI CONCESSIONE DI SEPOLTURE PRIVATE - COLLETTIVE CONCESSIONE
DURATA ANNI
DIRITTI E IMP. DI BOLLO €
CANONE
Fondo di famiglia doppio Fondo di famiglia doppio
99
309,87
99
258,23
77,47
Tumuli – per posto
99
413,16
103,29
Loculi ossari-cinerari
30
258,23
12,39
Loculi colombari
30
2.324,05
48,55
/mq.
103,29
CANONI DI CONCESSIONE DI TOMBE DI FAMIGLIA “ABBANDONATE” O “RINUNCIATE” Per tutte le concessioni di tombe di famiglia abbandonate o rinunciate il canone di concessione sarà decurtato del 20% rispetto alla sepoltura di nuova concessione restando in facoltà ed onere del concessionari oil mantenimento o la sostituzione del monumento originario.
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DEPOSITO PROVVISORIO
CANONE €
Deposizione salma per i primi tre mesi
DIRITTI €
103,29
Per ogni giorno successivo
8,52
1,55
Deposizione resti per i primi tre mesi
46,48
Per ogni giorno successivo
7,23
0,77
AGGIORNAMENTO DEL TARIFFARIO Il Comune ha la facoltà di procedere all’aggiornamento del tariffario sopraindicato ogniqualvolta ne venga ravvisata la necessità.
NOTA: Nel tariffario allegato al Regolamento in oggetto tutti i valori espressi in lire sono stati convertiti in Euro con deliberazione giuntale n. 266/g dd. 17/12/2001 in quanto la determinazione delle tariffe compete alla Giunta comunale ai sensi dell’art. 172 comma 1° lett. e) D.Lgs. 267/00 e pertanto formano parte dell’allegato esclusivamente la disciplina generale
delle
tariffe
e
le
singole
dell’art. 42 lett. f) D.Lgs. 267/00.
voci
tariffarie
ai
sensi
- 79 -
SOMMARIO ART 1. - Oggetto ...................................................................................................................................2 ART 2. - Competenze............................................................................................................................3 ART 3. - Responsabilità ........................................................................................................................3 ART 4. - Servizi gratuiti e a pagamento ................................................................................................3 ART 5. - Atti a disposizione del pubblico...............................................................................................5 ART 6. - Depositi di osservazione ed obitori .........................................................................................6 ART 7. - Deposizione della salma nel feretro........................................................................................7 ART 8. - Verifica e chiusura feretri ........................................................................................................7 ART 9. - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti.................................................8 ART 10. - Fornitura gratuita di feretri...................................................................................................10 ART 11. - Piastrina di riconoscimento.................................................................................................11 ART 12. - Modalità del trasporto e percorso .......................................................................................12 ART 13. - Trasporti funebri..................................................................................................................12 ART 14. - Trasporti gratuiti e a pagamento.........................................................................................13 ART 15. - Orario dei trasporti ..............................................................................................................13 ART 16. - Norme generali per i trasporti .............................................................................................14 ART 17. - Riti religiosi..........................................................................................................................14 ART 18. - Trasferimento di salme senza funerale...............................................................................15 ART 19. - Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività............................................16 ART 20. - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione......................................16 ART 21. - Trasporti in luogo diverso dal cimitero ................................................................................17 ART 22. - Trasporti all'estero o dall'estero ..........................................................................................18 ART 23. - Trasporto di ceneri e resti ...................................................................................................18 ART 24. - Rimessa delle autofunebri e sosta autofunebri di passaggio .............................................19 ART 25. - Elenco cimiteri.....................................................................................................................20 ART 26. - Disposizioni generali - Vigilanza .........................................................................................20 ART 27. - Reparti speciali nei cimiteri .................................................................................................21 ART 28. - Ammissione nei cimiteri e nei reparti speciali .....................................................................22 ART 29. - Deroghe ..............................................................................................................................23 ART 30. - Disposizioni generali ...........................................................................................................24 ART 31. - Piano regolatore cimiteriale ................................................................................................24 ART 32. - Campi di inumazione comune - Norme transitorie .............................................................26 ART 33. - Inumazione .........................................................................................................................27 ART 34. - Cippo...................................................................................................................................27 ART 35. - Tumulazione .......................................................................................................................28 ART 36. - Deposito provvisorio ...........................................................................................................29 ART 37. - Esumazioni ordinarie ..........................................................................................................31
- 80 ART 38. - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie......................................................................32 ART 39. - Esumazione straordinaria ...................................................................................................32 ART 40. - Estumulazioni......................................................................................................................33 ART 41. - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento .......................................................34 ART 42. - Raccolta delle ossa.............................................................................................................35 ART 43. - Oggetti da recuperare .........................................................................................................35 ART 44. - Disponibilità dei materiali ....................................................................................................36 ART 45. - Crematorio ..........................................................................................................................37 ART 46. - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione ................................................37 ART 47. - Urne cinerarie .....................................................................................................................37 ART 48. - Orario ..................................................................................................................................39 ART 49. - Disciplina dell'ingresso........................................................................................................39 ART 50. - Divieti speciali .....................................................................................................................40 ART 51. - Riti funebri ...........................................................................................................................41 ART 52. - Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni ........................................42 ART 53. - Fiori e piante ornamentali ...................................................................................................43 ART 54. - Materiali ornamentali...........................................................................................................43 ART 55. - Sepolture private.................................................................................................................45 ART 56. - Durata delle concessioni.....................................................................................................47 ART 57. - Modalità di concessione......................................................................................................47 ART 58. - Uso delle sepolture private .................................................................................................48 ART 59. - Manutenzione .....................................................................................................................50 ART 60. - Costruzione dell'opera - Termini .........................................................................................50 ART 61. - Divisione, Subentri ..............................................................................................................51 ART 62. - Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni.......................52 ART 63. - Rinuncia a concessione di aree libere ................................................................................53 ART 64. - Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione.....................................53 ART 65. - Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99 (perpetua)............................54 ART 66. - Revoca ................................................................................................................................55 ART 67. - Decadenza ..........................................................................................................................56 ART 68. - Provvedimenti conseguenti la decadenza ..........................................................................57 ART 69. - Estinzione ...........................................................................................................................57 ART 70. - Accesso al cimitero .............................................................................................................59 ART 71. - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri .................................................................................................................................60 ART 72. - Responsabilità - Deposito cauzionale.................................................................................62 ART 73. - Recinzione aree - Materiali di scavo...................................................................................62 ART 74. - Introduzione e deposito di materiali ....................................................................................63
- 81 ART 75. - Orario di lavoro ...................................................................................................................63 ART 76. - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei defunti..........................64 ART 77. - Vigilanza .............................................................................................................................64 ART 78. - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri......................................................................65 ART 79. - Funzioni - Licenza...............................................................................................................67 ART 80. - Divieti ..................................................................................................................................67 ART 81. - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini benemeriti ..................................................69 ART 82. - Registro delle sepolture ......................................................................................................69 ART 83. - Annotazioni nel Registro .....................................................................................................70 ART 84. - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali ..................................................................71 ART 85. - Schedario dei defunti ..........................................................................................................71 ART 86. - Scadenziario delle concessioni...........................................................................................72 ART 87. - Efficacia delle disposizioni del Regolamento......................................................................73 ART 88. - Cautele................................................................................................................................73 ART 89. - Concessioni pregresse .......................................................................................................74 ART 90. - Sepolture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio ...........74 ART 91. - Sanzioni ..............................................................................................................................74 ART 92. - Tariffario..............................................................................................................................75