Città di Clusone
COMUNE DI CLUSONE PROVINCIA DI BERGAMO
REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA
Approvato con delibera del Consiglio comunale n° 52 del 01.10.1998
Regolamento di polizia mortuaria
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OGGETTO DEL REGOLAMENTO Nel presente Regolamento di polizia mortuaria comunale i diversi articoli dettano le Norme di gestione del cimitero comunale. Tale Regolamento integra le Leggi e Norme emanate dallo Stato e dalla Regione Lombardia, cui si fa riferimento: 1) Regolamento di polizia mortuaria approvato con D. P. R. 10-9-1990 n° 285; 2) T.U.LL.SS. 27-7-1934 n° 1265, con particolare riguardo ai titoli I°, III°, VI° e VII°; 3) Legge 23-12-1978 n° 8733 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale; 4) D.P.R. 11-2-1961 n° 257 e L.R. 22-4-1975 n° 61 concernenti la composizione e le competenze dell’ex Consiglio Provinciale di Sanità; 5) L.R. 11-4-1980 n° 39: Artt. 22 e 23 mediante i quali vengono precisate le modalità da adottare per il reciproco utilizzo degli uffici comunali e quelli delle U.S.S.L. di appartenenza, nonché art. 24 con il quale è stato disposto il trasferimento agli enti responsabili delle competenze già dell’ex Consiglio Provinciale di Sanità; 6) LL.RR. 64-65/1981 e LL.RR. 61-62/1984 indicanti rispettivamente le norme per le nomine della Commissione Tecnico- consultiva per i cimiteri e l’attribuzione alle U.S.S.L. dell’attività necroscopica; 7) Regolamento Regionale di Igiene-tipo, approvato dalla Giunta Regionale il 28-3-1985; 8) D.P.R. 672/1981 sullo spessore delle casse di legno (25 mm. di ogni punto); 9) Sentenza TAR del Lazio 718/1977 e del Consiglio di Stato 906/1979 che legittimano l’applicazione alle casse mortuarie delle speciali valvole autorizzate con provvedimenti ministeriali; 10) Circolare ministeriale n° 400/419 del 19-6-1978 sulle dimensioni dei monumenti funebri delle tombe a inumazione; 11) Circolari regionali settore Sanità e Igiene: 1/SAN del 7-1-1985 e 53/SAN del 1-10-1985 riguardanti le richieste per la riduzione dell’area di rispetto cimiteriale e le norme di controllo e relative sanzioni da applicare in detta area; 12) Protocollo d’intesa, approvato dai Presidenti degli Enti responsabili della Provincia di Bergamo, il 23-1-1984 contenente le procedure da adottare per richiedere il prescritto “parere” alla Commissione tecnico-consultiva provinciale in ordine alle costruzioni e ampliamenti cimiteriali;
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INDICE DEI CAPITOLI
CAPITOLO I° : COMPETENZE - COMUNICAZIONE E REGISTRAZIONE DATI MORTALITA’ ................................................................. 4 CAPITOLO
II°:
RIMOZIONE
DEI
CADAVERI
E
DEPOSITO
DI
OSSERVAZIONE………………………………………………6 CAPITOLO III° : FERETRI......................................................................................... 6 CAPITOLO IV° : TRASPORTO DEI CADAVERI ................................................... 9 CAPITOLO V° : CREMAZIONI - AUTOPSIE ...................................................... 12 CAPITOLO VI° : CIMITERI .................................................................................... 13 CAPITOLO VII° : PIANO CIMITERIALE ............................................................ 14 CAPITOLO VIII° : INUMAZIONI E TUMULAZIONI ......................................... 15 CAPITOLO IX° : ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI .................................... 17 CAPITOLO X° : CONCESSIONI…………………………………………………..19 CAPITOLO XI° : NORME GENERALI DI VIGILANZA .................................... 23 CAPITOLO XII° : POLIZIA DEL CIMITERO ...................................................... 24 CAPITOLO XIII° : CUSTODE DEL CIMITERO E SUE ATTRIBUZIONI ...... 26 CAPITOLO XIV° : DISPOSIZIONI FINALI E SANZIONI .................................. 27
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CAPITOLO I° COMPETENZE - COMUNICAZIONE E REGISTRAZIONE DATI MORTALITÀ ART. 1- OGGETTO 1. Il presente regolamento ha per oggetto il complesso delle norme intese a prevenire pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parte di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata, nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione e, in genere, su tutte le diverse attività connesse con il decesso e la custodia delle salme.
ART. 2 – COMPETENZE 1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del comune sono esercitate dal sindaco, quale ufficiale di Governo e autorità sanitaria locale. 2. I servizi inerenti alla polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una della forme di gestione individuate dagli articoli 22, 23 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.). 3. Spettano al responsabile del settore interessato, ai sensi dell'articolo 51, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché ai sensi dei principi generali contenuti nel titolo II, capo II, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge, lo statuto e il presente regolamento non riservino agli organi di governo del comune, compresa la stipula degli atti di concessione ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della giunta comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del regolamento stesso. 4. Per i servizi di polizia mortuaria gestiti nelle altre forme di cui agli articoli 22, 23 e 25 della legge 8 giugno 1990, n.142 le funzioni e la organizzazione sono stabilite dai loro statuti e regolamenti, o dal foglio di norme e condizioni in caso di concessione.
ART. 3 – SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO 1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento. 2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi: a) la visita necroscopica; b) il servizio di osservazione dei cadaveri; c) il recupero e relativo trasporto delle salme di persone morte in solitudine o in abitazioni inadatte, o morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in altro luogo pubblico o aperto al pubblico, con le modalità previste dal successivo articolo 32, comma 1; d) il trasporto funebre per le salme di persone appartenenti a famiglie bisognose per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari;
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Città di Clusone e) l'inumazione in campo comune e in campo di mineralizzazione; f) la cremazione; g) la deposizione delle ossa in ossario comune; h) la dispersione delle ceneri in cinerario comune; i) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, secondo quanto specificato al successivo articolo 22, sempre che non vi siano persone, enti od istituzioni che se ne facciano carico. 3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite nelle tabelle allegate al presente regolamento, di cui formano parte integrante e contestuale.
ART. 4 – DICHIARAZIONE DI MORTE E DATI SULLA MORTALITA’ 1. La morte di persona, sul territorio del comune, deve essere dichiarata al più presto possibile e, in ogni caso, non oltre ventiquattro ore dal decesso, all'ufficio di stato civile. 2. La dichiarazione deve essere fatta da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato; in mancanza, quando la morte è stata senza assistenza, da qualsiasi persona comunque informata del decesso. 3. Tale dovere si estende pure ai casi di nati morti. 4. La dichiarazione è fatta con apposito modulo dell'ufficio, contenente i dati occorrenti ed i vari adempimenti conseguenti; essa è firmata dal dichiarante e dal funzionario dell'ufficio di stato civile incaricato. 5. I decessi avvenuti in ospedali, ospizi, collettività sono notificati, con l'apposito modulo, nel termine di cui sopra, a cura del direttore o da delegato della rispettiva Amministrazione. 6. Ai sensi dell’ottavo comma dell’Art. 1 del D.P.R. 285/90 presso l’A.S.L. dovrà essere conservato e tenuto aggiornato un registro con l’elenco dei deceduti nell’anno e relativa causa di morte. 7. A tale scopo l’Ufficio dello Stato Civile deve far pervenire alL’A.S.L. mensilmente, una copia delle schede ISTAT di morte (mod. ISTAT D/4, 4 bis, 5 e 5 bis) relative ai deceduti nel proprio territorio (= popolazione presente) nel mese precedente, una lista nominativa dei morti residenti, ovunque essi siano deceduti (all. 1) e una lista nominativa dei morti presenti residenti in altre zone (all. 2). 8. All’uopo l’Ufficio dello Stato Civile deve richiedere ai Comuni in cui si è verificato il decesso i dati occorrenti utilizzando l’apposito modulo (all. 3).
ART. 5 – ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO 1. Sono tenuti ben visibili al pubblico nel cimitero e nell’ufficio concessioni cimiteriali: a) l’orario di apertura al pubblico; b) copia del presente regolamento; c) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico ai sensi della L. 7/8/90 n. 241.
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CAPITOLO II° RIMOZIONE DEI CADAVERI E DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ART. 6 1. Il Comune provvede, quando vi sia la necessità, al deposito di osservazione e all’obitorio in locali idonei nell’ambito del cimitero. 2. Nei casi di morte sul suolo pubblico la salma sarà trasportata nei locali predetti. 3. Qualora, invece, vi sia il sospetto di reato, il cadavere non potrà essere rimosso che dopo il nulla osta dell’autorità giudiziaria.
CAPITOLO III° FERETRI ART. 7 - DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEI FERETRI 1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al D.P.R. 10.09.90 n. 285. 2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro. 3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
ART. 8 – VERIFICA E CHIUSURA DEI FERETRI 1. La chiusura del feretro è effettuata sotto la vigilanza del personale incaricato. 2. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l’identificazione del cadavere.
ART. 9 – FERETRI PER INUMAZIONE, TUMULAZIONE CREMAZIONE E TRASPORTI 1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre, e cioè: a) per inumazione: - il feretro deve essere di legno con le caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.); - le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3; - la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285; b) per tumulazione:
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Città di Clusone - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'articolo 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285; c) per trasferimento da comune a comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre: - si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 se il trasporto è per o dall'estero; d) per trasporti, da comune a comune, con percorso non superiore ai 100 Km.: - è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'articolo 30, comma 5, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285; e) cremazione: - la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al comune di decesso; - la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal comune di decesso; - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso. 2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente. 3. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare, a norma dell'articolo 67 commi 2 e 3, lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del competente servizio della A.S.L. la sostituzione del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660. 4. Se la salma proviene da altro comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata, sempreché non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dalla A.S.L. competente per comune di partenza; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'idonea apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione. 5. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della sanità ai sensi dell'articolo 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. 6. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice. 7. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione. 8. E’ in facoltà della famiglia del defunto collocare entro il feretro anche una boccetta chiusa a ceralacca contenente le indicazioni ritenute convenienti e opportune. 9. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica o di altro materiale idoneo, recante impressi in modo indelebile il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte. 10. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi. 11. Qualora la piastrina venga fornita da parte del comune è dovuto il corrispettivo stabilito nel tariffario approvato dalla Giunta Comunale.
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ART. 10 – FORNITURA GRATUITA DI FERETRI 1. Il comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all’art. 9, comma 1, lettera a) e lettera e) per salme di persone appartenenti a famiglie indigenti o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.
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CAPITOLO IV° TRASPORTO DEI CADAVERI ART. 11 – MODALITA’ DI TRASPORTO E PERCORSO 1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza dal sindaco. 2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'articolo 27 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, comprende di regola: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito religioso o civile, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve o più idoneo. L’incaricato deve essere munito di apposita autorizzazione. 3. Se la salma non si trova nella propria abitazione i familiari possono chiedere che il funerale inizi dalla porta della casa di abitazione, previo trasferimento della salma fino alla casa stessa poco prima dell'ora fissata per il funerale 4. Nessuna altra sosta, salvo i casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del sindaco. 5. Il competente servizio della A.S.L. vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce al sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.
ART. 12 – TRASPORTI GRATUITI ED A PAGAMENTO 1. I trasporti funebri sono a carico del comune: a) per le salme di persone appartenenti a famiglie bisognose per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari; in tal caso si applica quanto previsto dall'articolo 22, commi 3 e 4; b) per i nati morti di cui all'articolo 7 del D.P.R. 285/1990 per i quali vi sia disinteresse da parte dei familiari; in tal caso si applica quanto previsto dall'articolo 22, commi 3 e 4; c) per i cadaveri dal luogo di decesso all'obitorio o al deposito di osservazione; 2. I trasporti funebri sono a carico dei privati in ogni altro caso.
ART. 13-
ORARIO, ED ESERCIZIO DEL SERVIZIO TRASPORTI FUNEBRI
1. I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza dal sindaco, nel rispetto e compatibilmente con l'organizzazione dei servizi comunali. 2. Con lo stesso provvedimento il sindaco disciplina le modalità integrative al presente regolamento nonché i percorsi consentiti.
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Città di Clusone 3. La richiesta di un trasporto funebre deve essere fatta all'ufficio comunale dei servizi demografici dai familiari del defunto o loro delegati. Tale richiesta deve essere stesa su apposito modulo fornito dall'ufficio. 4. A seguito della richiesta di cui sopra l'ufficio economato cura la riscossione di tutte le somme dovute in base al tariffario. 5. L'ufficio fissa di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, in caso di pluralità di richieste, del giorno e dell'ora del decesso o, altrimenti, tenendo conto delle indicazioni dei familiari e compatibilmente con l'ordinanza sindacale di cui al comma 1 e con le esigenze di servizio; fornisce i chiarimenti richiesti e prende i provvedimenti che si rendono necessari, trasmettendo tempestivamente gli ordini dei servizi al personale incaricato che ne cura la diligente esecuzione. 6. I cortei funebri devono di regola seguire la via più breve dall’abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall’abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose. 7. I cortei funebri non devono far soste lungo la strada né possono essere interrotti da persone, veicoli o altro. 8. Nel territorio del comune il servizio di trasporti funebri può essere esercitato in una delle forme di gestione individuate dagli artt. 22, 23, 25 della legge 8 giugno 1990 n. 142. 9. Ove non sia diversamente disciplinato, qualsiasi ditta autorizzata può provvedere ad esercitare il servizio nell’ambito del territorio comunale. 10. E’ in facoltà del comune concedere a terzi il servizio di recupero di salme di persone morte in solitudine o in abitazioni inadatte, o morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in altro luogo pubblico o aperto al pubblico. 11. Il sindaco può autorizzare con decreto il trasporto della salma all'interno dell'abitazione o in altro luogo idoneo.
ART. 14 –
TRASPORTO DA E PER ALTRI SEPPELLIMENTO O CREMAZIONE
COMUNI
PER
1. Il trasporto di salme in cimitero di altro comune è autorizzato dal sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati. 2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto. 3. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al sindaco del comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai sindaci dei comuni intermedi, quando in essi si debbano tributare onoranze funebri. 4. Le salme provenienti da altro comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'articolo 21, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano. 5. In caso di arrivo o partenza della salma con sosta in chiesa, limitata alla celebrazione del rito religioso, con prosecuzione diretta per il cimitero o per altro comune, il trasporto può essere eseguito interamente da terzi, anche se il servizio fosse gestito in regime di privativa. 6. Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dal sindaco con decreto osservate le norme di cui all'articolo 25, commi 1 e 2, del D.P.R. 285/1990.
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Città di Clusone 7. Il trasporto di cadavere da comune a comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal sindaco del comune ove è avvenuto il decesso.
ART. 15 – TRASPORTO DI CENERI E RESTI 1. Il trasporto fuori comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal sindaco con decreto su domanda degli interessati. 2. Se il trasporto è da o per Stato estero, al sindaco si sostituisce l'autorità di cui agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 285/1990. 3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e di resti mortali assimilabili. 4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento. 5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le seguenti dimensioni massime: - larghezza cm. 24,5; - lunghezza cm. 34,5; - altezza cm. 27.
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CAPITOLO V° CREMAZIONI - AUTOPSIE ART. 16 – SERVIZIO PUBBLICO DI CREMAZIONE 1. La cremazione è servizio pubblico essenziale, rientrante nelle competenze comunali, a norma dell'articolo 343 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, degli articoli 56, 78 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e dell'articolo 26 bis del decreto legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1990, n. 38. 2. La cremazione è servizio pubblico gratuito, a norma dell'articolo 12, quarto comma, del decreto legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito con modificazioni nella legge 29 ottobre 1987, n. 440.
ART. 17 – URNE CINERARIE 1. Le urne cinerarie devono essere riposte in cellette predisposte all’accoglienza. 2. Devono portare all’esterno l’indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto, le cui ceneri contengono. 3. Ogni urna deve raccogliere le ceneri di un solo defunto e deve avere le dimensioni massime di cui al comma 5 dell’art. 15. 4. Le urne cinerarie possono essere deposte anche in cappelle o templi appartenenti a Enti morali, o anche in colombari privati che devono avere le stesse caratteristiche delle nicchie cinerarie del cimitero comunale; devono avere destinazione stabile e offrire garanzia contro ogni profanazione; oppure nei templi, purché in sito conveniente e di proprietà, o affidate alla custodia di Ente morale legalmente riconosciuto dietro richiesta o consenso delle famiglie o dell’Ente morale stesso.
ART. 18 - AUTOPSIE 1. Le autopsie di cui all’Art. 45 del D.P.R. 285/90 devono essere eseguite nei locali dell’obitorio sito nel cimitero. 2. Alle autopsie non possono assistere che le persone strettamente necessarie.
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CAPITOLO VI° CIMITERO ART. 19 – DISPOSIZIONI GENERALI 1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. 2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al sindaco. 3. Il comune può provvedere, con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime ai sensi degli articoli 22, 23 e 25 della legge 8 giugno 1990, n.142, alla manutenzione del cimitero, ed in particolare ai seguenti servizi cimiteriali: a) scavo e reinterro delle fosse mediante pale meccaniche od altre attrezzature; b) muratura e smuratura loculi, ossari e tutte le sepolture realizzate dal comune. La muratura o smuratura di loculi facenti parte di tombe o cappelle private potrà essere effettuata da ditte autorizzate; c) pulizia e manutenzione generale di tutte le opere e servizi interni, ed in particolare: viali, piazzali, cunette, pozzetti, fognature, porticati, monumenti del comune e campi di sepoltura; d) falciatura dell'erba nei campi e viali; e) sgombero della neve; f) formazione e manutenzione delle aiuole e tappeti erbosi, e cura delle piante ornamentali e delle siepi non appartenenti a sepolture private; g) demolizione dei monumenti esistenti sulle tombe abbandonate o scadute, con rimozione e trasporto dei materiali provenienti da tali demolizioni e da opere murarie in genere nei magazzini del cimitero; 4. Competono esclusivamente al comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli articoli 52, 53 e 81 del D.P.R.10 settembre 1990, n. 285.
ART. 20 – RICEVIMENTO DEI CADAVERI AL CIMITERO 1. Il custode, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva l’autorizzazione di cui al comma 2 dell’Art. 11. Egli inoltre iscrive giornalmente nell’apposito registro in doppio esemplare: a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall’atto di autorizzazione, il giorno e l’ora dell’inumazione, il numero arabico portato dal cippo e il numero d’ordine della bolletta di seppellimento. b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati con l’indicazione del sito dove sono deposti. c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l’indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall’autorizzazione del Sindaco. d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, trasporto di cadaveri o di ceneri, ecc. 2. Nella camera mortuaria del cimitero, che deve avere le caratteristiche previste dall'articolo 65 del D.P.R. 285/1990, possono sostare anche i feretri in attesa della celebrazione delle esequie, o in attesa della cremazione o della sepoltura.
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Città di Clusone 3. Per ogni giorno o frazione di giorno di sosta dei feretri nella camera mortuaria è dovuto il corrispettivo previsto nel tariffario allegato. 4. Il corrispettivo non è dovuto se la sosta è ordinata dall’Autorità Giudiziaria e quando la salma vi è deposta in attesa di cremazione.
CAPITOLO VII° PIANO CIMITERIALE ART. 21 – REPARTI DEL CIMITERO CIVICO 1. Il cimitero si compone: a) di campi comuni per adulti; b) di campi comuni per bambini di età inferiore ai 10 anni; c) di tombe di famiglia; d) di tombe o loculi individuali; e) di tombe monumentali (cappelle); f) di ossari individuali per resti mortali; g) di cellette o nicchie per accogliere le urne con le ceneri dei cremati. 2. La delimitazione dei reparti indicati dal precedente comma, deve risultare nella planimetria di cui all'articolo 54 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
ART. 22 – MONUMENTI E LAPIDI 1. Sulle aree concesse per sepolture private possono essere innalzati monumenti e applicate lapidi, previa presentazione ed approvazione del relativo progetto all’Ufficio Tecnico comunale, il quale indicherà le diverse dimensioni massime in pianta e in alzata, i tipi di materiale da impiegare e gli eventuali particolari decorativi.
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CAPITOLO VIII° INUMAZIONI E TUMULAZIONI
ART. 23 – INUMAZIONI IN CAMPO COMUNE 1. Ogni fossa sarà contrassegnata da una croce o un cippo in pietra bianca portante il numero progressivo e l’indicazione dell’anno di seppellimento. Tale cippo sarà posto a cura del custode del cimitero, subito dopo coperta la fossa con la terra, curandone poi l’assetto fino alla costipazione del terreno. 2. Sul cippo verrà applicata una targhetta di marmo con l’indicazione del nome e cognome del defunto e della data del seppellimento. 3. Sul cippo verrà applicata una targhetta di marmo con l’indicazione del nome e cognome del defunto e della data del seppellimento. 4. Per le fosse del campo comune è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria. 5. Le sepolture per inumazione in concessione vengono effettuate in aree assegnate secondo le norme dettate dal presente regolamento. 6. Tali campi saranno divisi in riquadri e l’utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.
ART. 24 – CARATTERISTICHE DELLE FOSSE 1. Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie. 2. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età devono avere nella loro parte più profonda (a m. 2) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e devono distare l’una dall’altra almeno m. 0,50 da ogni lato. 3. Le fosse per i cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni devono avere nella parte più’ profonda (a m. 2) una lunghezza media di m. 1,50, una larghezza di m. 0,50 e devono distare almeno m. 0,50 da ogni lato. 4. Per le inumazioni non è consentito l’uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile. 5. Lo spessore della tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm. 2. 6. Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza potranno essere riunite nel numero di quattro, nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura presa. 7. Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in cm. 20 e assicurato con buon mastice. 8. Il coperchio sarà congiunta a queste tavole mediante viti disposte di 40 in cm. 40. 9. Le pareti laterali della cassa dovranno essere congiunte tra loro a incastro con anima o a incastro continuo e saldate con buon mastice. 10. E’ vietato l’impiego di materiali non biodegradabile nelle parti decorative delle casse. 11. Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l’indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.
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ART. 25 – TUMULAZIONI 1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti o urne cinerarie in opere murarie costruite dal comune o dal concessionario di aree. 2. Le sepolture a sistema di tumulazione di proprietà del comune e le aree libere destinate alla costruzione di sepolture private, sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al presente regolamento. 3. Il Comune può mettere a disposizione dei privati: a) aree per tombe di famiglia e cappelle gentilizie; b) tombe o forni o loculi individuali; c) nicchie ossario o cinerarie per la raccolta di resti mortali individuali. 4. I tipi di sepoltura di cui alle lettere b) e c) potranno essere messi a disposizione solamente nel caso in cui si verifichi un decesso. 5. L’assegnazione di tombe di cui ai commi b) e c) sarà effettuata esclusivamente in ordine progressivo.
ART. 26 – TUMULAZIONI PROVVISORIE 1. A richiesta degli interessati il feretro è provvisoriamente deposto in un loculo dell'apposito reparto, previo pagamento del canone stabilito nel tariffario approvato dalla Giunta Comunale. 2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi: a) per coloro che intendono richiedere o hanno ottenuto l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi una sepoltura a tumulazione collettiva, fino alla sua agibilità; b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di sepolture a tumulazione; c) per assoluta indisponibilità di loculi destinati a tumulazioni definitive. 3. La durata del deposito provvisorio non può protrarsi oltre il termine assegnato al concessionario per la realizzazione dei lavori di costruzione o ripristino delle sepolture private. 4. Il canone di utilizzo è calcolato in mensilità, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di mese sono computate come mese intero. Il canone relativo al primo mese viene riscosso in via anticipata al momento della richiesta; i canoni per i mesi successivi vengono riscossi all'atto della domanda di estumulazione straordinaria per la traslazione della salma nella sepoltura privata. 5. La concessione del deposito provvisorio deve risultare da atto scritto, sottoscritto dai richiedenti e il cui originale va conservato presso l'ufficio concessioni cimiteriali. 6. E’ consentito il deposito provvisorio delle salme in attesa del rilascio del nulla osta alla cremazione, ai sensi dell'articolo 70, comma 3 ovvero di tumulazione. Il deposito è gratuito per i primi 15 giorni; dal sedicesimo giorno si applica la tariffa di cui al comma 4. 7. E' consentita altresì, con le stesse modalità indicate nei precedenti commi, la tumulazione provvisoria di cassette contenenti resti mortali e di urne cinerarie.
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CAPITOLO IX° ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI ART. 27 – ESUMAZIONI ORDINARIE 1. Nel cimitero il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall’art. 82 D.P.R. 285/690, ossia è di 10 anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio. 2. Le esumazioni ordinarie sono ordinate dal Sindaco con propria ordinanza.
ART. 28 – TEMPI E MODALITA’ DELLE ESUMAZIONI ORDINARIE 1. Le esumazioni ordinarie per compiuto decennio vengono regolate dal custode del cimitero seguendo in ordine rigorosamente cronologico i campi e le file che vennero prima occupate. 2. Nell’escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie le ossa che si rinvengono dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell’ossario del Comune, sempre che coloro che vi avessero interesse, invitati ad assistere, non facciano domanda di raccoglierle per deporle in sepolture private da essi acquisite nel recinto del cimitero. 3. In tal caso i resti devono essere rinchiusi in una cassetta di zinco. 4. Le lapidi e i cippi devono essere ritirati dal custode del cimitero. Essi rimangono di proprietà del Comune che potrà valersene per ulteriori utilizzi. 5. Le monete, le pietre preziose e in genere le cose di valore che venissero rinvenute verranno consegnate all’Ufficio comunale per essere restituite alla famiglia che ne ha interesse di successione, se questa sarà chiaramente indicata o, altrimenti, alienata a favore del Comune.
ART. 29 – ESUMAZIONI STRAORDINARIE 1. Le esumazioni straordinarie delle salme inumate possono essere eseguite prima del termine di scadenza, per provvedimento dell’autorità giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro ordinanza sindacale, per trasferimento ad altra sepoltura (tomba o cappella) nello stesso od altro cimitero, o per cremazione. 2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall’articolo 84 del D.P.R. 285/90, e cioè da ottobre ad aprile, salvi i casi disposti dall’autorità giudiziaria. 3. Le esumazioni straordinarie sono eseguite alla presenza di personale tecnico del competente servizio dell’A.S.L. che impartisce le opportune disposizioni di carattere igienico sanitario.
ART. 30 – ESTUMULAZIONI 1. Le estumulazioni sono programmate dal responsabile dell’ufficio Concessioni Cimiteriali allo scadere delle stesse, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua. 2. Possono essere eseguite estumulazioni, oltre a quelle programmate: - a richiesta dei familiari interessati; - su ordine dell’autorità giudiziaria.
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Città di Clusone 3. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l’inumazione in campo comune. 4. Le estumulazioni da effettuarsi allo scadere delle concessioni sono ordinate dal Sindaco con propria ordinanza.
ART. 31 – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI GRATUITE ED A PAGAMENTO 1. Le esumazioni e le estumulazioni sono subordinate al pagamento della somma indicata in tariffa. 2. Le esumazioni ordinarie relative a sepolture in campo comune sono eseguite gratuitamente.
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CAPITOLO X° CONCESSIONI ART. 32 – TIPOLOGIA DELLE SEPOLTURE IN CONCESSIONE 1. Il Comune può mettere a disposizione dei privati: a) Aree per tombe di famiglia e cappelle gentilizie; b) tombe o forni o loculi individuali; c) nicchie ossario o cinerarie per la raccolta di resti mortali individuali. 2. I tipi di sepoltura di cui alle lettere b) e c) sarà effettuata esclusivamente in ordine progressivo. 3. Nessuna opera, di qualsiasi e minima entità, può essere intrapresa nel cimitero ove manchi l’autorizzazione scritta del responsabile.
ART. 33 – ONEROSITA’ DELLA CONCESSIONE 1. Il rilascio di ogni tipo di concessione è soggetto al pagamento di un canone, secondo gli importi di cui al tariffario approvato dalla Giunta Comunale 2. La riscossione del canone avviene dopo l’assegnazione della sepoltura o dell'area, esclusivamente tramite l'emissione di un ordinativo di incasso da pagarsi presso la tesoreria comunale entro il termine perentorio di dieci giorni dalla emissione. 3. Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, nicchie o loculi sono in solido a carico dei privati concessionari. 4. La concessione delle tombe di famiglia, cappelle gentilizie, nicchie e loculi individuali deve risultare da regolare atto scritto nelle forme di legge a spese del concessionario.
ART. 34 – TOMBE DI FAMIGLIA O MONUMENTALI 1. Le tombe di famiglia o monumentali possono essere concesse: a) a una o più’ persone per esse esclusivamente; b) a una famiglia con partecipazione di altre famiglie; c) a enti, corporazioni, fondazioni, istituti del clero. 2. Nel primo caso la concessione si intende fatta a favore dei richiedenti con esclusione di ogni altro. 3. Nel secondo caso le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere il possesso della tomba per eredità ai loro legittimi successori, escluso ogni altro. 4. Fra i parenti aventi diritto di sepoltura nella tomba di famiglia di cui alla lettera b) del presente articolo sono compresi: a) gli ascendenti e discendenti in linea retta in qualsiasi grado; b) i fratelli e le sorelle consanguinei; c) il coniuge. 5. Nella tomba di famiglia potrà, previa autorizzazione del concessionario, essere autorizzata la tumulazione della salma di persona estranea, fermo restando quanto disposto dal successivo art. 43 delle Norme Generali di Vigilanza. 6. Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone o enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.
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Città di Clusone 7. Il diritto d’uso delle sepolture private di cui alla lettera c) del presente articolo è riservato alle persone regolarmente iscritte all’ente concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro. ART. 35 – NICCHIE E LOCULI 1. Le nicchie e i loculi sono capaci di un solo feretro. 2. Il diritto di concessione individuale ha la durata di anni 30 dalla data della tumulazione della salma per la quale il loculo è stato concesso. 3. Alla scadenza di tale termine, se ultimato anche il periodo previsto per l’estumulazione ordinaria della salma (20 anni), il Comune rientrerà in possesso della nicchia o loculo, facendo porre i resti mortali nell’ossario comune o presso altra sepoltura già in uso agli eredi. Nel caso tale periodo non fosse trascorso, è consentito il rinnovo della concessione, previo pagamento del corrispondente canone rapportato al periodo di utilizzo, per il tempo necessario al raggiungimento del termine suddetto. I resti mortali non adeguatamente mineralizzati verranno inumati nel campo comune per il completamento di tale processo.” . *** SOSTITUITO DELIBERA Consiglio Comunale NR 61 DEL 29/11/2004.
4. Nel caso in cui per motivi di natura diversa le salme contenute nei loculi vengano trasportate in altro cimitero o trovino altra collocazione in diversi tipi di sepoltura a concessione già rilasciata non è previsto alcun rimborso per il periodo mancante alla scadenza della concessione stessa. 5. I resti mortali potranno essere collocati anche in speciali loculi ossari individuali.
ART. 36 – ILLUMINAZIONE VOTIVA 1. Le lampade votive, le decorazioni, gli abbellimenti e le iscrizioni da porsi sulle lapidi delle nicchie e dei loculi non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo aver chiesto e ottenuto il permesso del Comune. 2. E’ comunque vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre i cm. 15. L’energia elettrica, i decori e simili sono a carico dei richiedenti. 3. La richiesta di allacciamento deve essere fatta dall'interessato all’Ufficio Tributi su apposito modulo fornito dallo stesso; il servizio di illuminazione votiva viene regolato dall’ufficio predetto.
ART. 37 – ESECUZIONE DI OPERE E MONUMENTI 1. Le tombe di famiglia e le cappelle gentilizie dovranno essere eseguite direttamente dai privati. I singoli progetti devono essere approvati dal responsabile dell’Ufficio tecnico comunale, su conforme parere dell’Ufficiale Sanitario. 2. All’atto dell’approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro. 3. Dette sepolture private non devono avere comunicazione con l’esterno del cimitero. 4. A opera finita e prima dell’uso devono essere collaudate dal Comune allo scopo di accertare se la costruzione è stata eseguita secondo il disegno e progetto approvato.
ART. 38 – DESTINATARI DELLE CONCESSIONI 1. Le aree per tombe di famiglia e cappelle gentilizie possono essere concesse: a) a una o più’ persone espressamente indicate;
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Città di Clusone b) a una famiglia; c) a enti, associazioni e collettività. 2. Nel primo caso la concessione si intende fatta a favore dei richiedenti con esclusione di ogni altro. 3. Nel secondo caso la famiglia e la persona concessionaria possono trasmettere il possesso della tomba per eredità ai legittimi successori, escluso ogni altro, fino al completamento della capienza del sepolcro. 4. Fra i parenti aventi diritto di sepoltura nella tomba di famiglia di cui alla lettera b) sono compresi. a) gli ascendenti e discendenti in linea diretta in qualsiasi grado; b) i collaterali fino al terzo grado; c) il coniuge. 5. La sepoltura dovrà essere di volta in volta autorizzata dal titolare della concessione. 6. Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone o enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. 7. Il diritto d’uso delle sepolture private di cui alla lettera c) è riservato alle persone regolarmente iscritte all’ente concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro.
ART. 39 – DURATA DELLE CONCESSIONI 1. Le concessioni delle tombe di famiglia e delle cappelle gentilizie, rilasciate dopo l’entrata in vigore del presente regolamento hanno la durata rispettivamente di anni 30 e di anni 90. 2. L’Amministrazione comunale può prorogare la concessione originaria finché viene versata la tassa aggiornata di concessione. 3. Nell’ambito della durata della concessione è facoltà dell’Amministrazione comunale consentire il riutilizzo dei singoli posti, nell’ambito di quanto stabilito dall’Art. 36. 4. Scaduto il periodo della concessione gli interessati dovranno chiederne la proroga: e ciò perché consti sempre all’autorità comunale che esistono persone obbligate e tenute a curare la manutenzione del monumento o della tomba o cappella. 5. La mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio degli stessi; quindi la cappella cadrà nella libera disponibilità del Comune. 6. All’uopo dovrà adottarsi regolare deliberazione da parte della Giunta comunale e si dovranno affiggere avvisi murali per rendere di pubblica ragione l’azione del Comune. 7. Nel caso invece di domanda e di constatata regolarità della successione, la riconferma della successione verrà accordata previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza. 8. Il Comune darà avviso agli interessati di tale scadenza nell’ultimo anno, sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi.
ART. 40 – DECADENZA DELLE CONCESSIONI 1. Alla scadenza delle diverse concessioni per tombe a inumazione, loculi, tombe di famiglia e cappelle gentilizie, l’Amministrazione comunale provvederà all’affissione di avvisi nella zona all’ingresso del cimitero e sui singoli posti di sepoltura. 2. Trascorso il periodo di 180 giorni dalla data della pubblica affissione, il Comune potrà procedere senza ulteriori avvisi allo sgombero delle sepolture.
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Città di Clusone 3. Qualora non sia avvenuto il processo di decomposizione- mineralizzazione, le salme verranno inumate nei campi comuni e vi rimarranno per un periodo minimo di 5 anni e comunque fino al raggiungimento della completa mineralizzazione. 4. Trascorso tale termine i resti verranno trasferiti nell’ossario comune. 5. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto dagli Artt. 98 e 99 del citato D.P.R. 285/90.
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CAPITOLO XI° NORME GENERALI DI VIGILANZA ART. 41 – SEPOLTURA NEL CIMITERO 1. Nel cimitero possono essere ricevuti: a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza; b) i cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, durante la vita, la loro residenza; c) i cadaveri delle persone non domiciliate in vita nel Comune e morte fuori di esso ma aventi diritto a una sepoltura privata di famiglia nel cimitero stesso; d) i nati morti di cui all’Art. 7 e prodotti del concepimento; e) i resti mortali delle persone sopra elencate.
ART. 42 – SEPOLTURE ESTERNE AL CIMITERO 1. Le sepolture private fuori del cimitero, eventualmente autorizzate a norma dell’Art. 102 del D.P.R. 21-10-1975 n° 803 e contemplate dall’articolo 340, del T.U. della Legge Sanitaria 27-7-1934, n° 1265 sono sottoposte alla vigilanza dell’Autorità comunale, come i cimiteri comuni e devono rispondere a tutti i requisiti prescritti per le sepolture private esistenti nel cimitero.
ART. 43 – COMPETENZE SUL FUNZIONAMENTO DEL CIMITERO 1. La manutenzione, l’ordine e la vigilanza sul cimitero spettano al Responsabile del Settore Lavori Pubblici. L’A.S.L. vigila e controlla per quanto di sua competenza e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio. 2. Il compito del Responsabile del settore è di vigilare che nel cimitero siano osservate tutte le disposizioni delle leggi e dei regolamenti sia generali che locali che disciplinano la materia, e di prescrivere tutte le misure speciali di urgenza riconosciute necessarie nell’interesse della salute pubblica.
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CAPITOLO XII° POLIZIA DEL CIMITERO ART. 44 – ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DEL CIMITERO 1. L’orario di apertura al pubblico del cimitero è fissato dal Sindaco con apposita ordinanza.
ART. 45 – ACCESSO AL CIMITERO 1. Sarà consentito l’ingresso nel cimitero ad animali da traino od automezzi soltanto in casi eccezionali, che saranno di volta in volta autorizzati dal custode seppellitore, per esclusivo servizio al cimitero stesso. 2. E’ assolutamente vietato l’ingresso nel cimitero a: a) cani, o altri animali anche se tenuti a catena o al guinzaglio; b) ai ragazzi minori di anni 10 se non accompagnati da persone adulte; 3. E’ altresì vietato: a) tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce; b) introdurre oggetti irriverenti; c) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso; d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi; e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, appendere sulle tombe indumenti o altri oggetti, f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione; g) danneggiare aiuole, alberi, giardini, scrivere sulle lapidi o sui muri, sedere sui tumuli o sui monumenti, camminare sulle tombe; h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari; i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del responsabile del settore lavori pubblici; per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati; l) eseguire lavori o iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari; n) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal custode seppellitore; o) svolgere qualsiasi attività commerciale.
ART. 46 – TENUTA DEI VIALI, PASSAGGI PEDONALI E DEL VERDE 1. Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi fra tomba e tomba, saranno tenuti nel miglior ordine; 2. nei campi comuni e nella zona delle sepolture private l’erba sarà frequentemente estirpata e tagliata; quindi bruciata nell’interno del cimitero. Le ossa eventualmente scoperte saranno a opera e cura del custode raccolte e depositate nell’ossario.
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Città di Clusone ART. 47 – OBBLIGO DI MANUTENZIONE 1. Il concessionario di qualunque tipo di sepoltura ha l'obbligo di mantenere la stessa in lodevole stato di manutenzione. 2. Il custode del cimitero vigila sullo stato di manutenzione delle sepolture. Qualora venga accertato che una sepoltura necessita di lavori manutentivi, il concessionario viene diffidato con provvedimento del responsabile del settore ad eseguire, entro congruo termine, le opere specificamente richieste, pena la decadenza della concessione
ART. 48 – ORNAMENTAZIONI INDECOROSE E PERICOLANTI 1. Il Comune ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in generale, ogni qualvolta le giudichi indecorose e in contrasto con l’austerità del luogo; come pure di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.
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CAPITOLO XIII° CUSTODE DEL CIMITERO E SUE ATTRIBUZIONI ART. 49 – CUSTODE SEPPELLITORE 1. La custodia e cura del cimitero è affidata a un’unica persona alle dipendenze del Settore Servizi Demografici per quanto riguarda il servizio funerali e a quelle del Settore Lavori Pubblici per quanto attiene alla regolare cura e tenuta del cimitero stesso. Deve inoltre uniformarsi e, nel caso, eseguire, quanto prescritto dal personale incaricato dell’A.S.L. in materia di sanità ed igiene. 2. Il custode del cimitero, come tale, è incaricato dall’esecuzione del presente Regolamento per la parte che riguarda la sorveglianza, la nettezza, la conservazione del medesimo, nonché, la tenuta dei registri.
ART. 50 – COMPITI ED ATTRIBUZIONI DEL CUSTODE SEPPELLITORE 1. Il custode del cimitero deve: a) aprire e chiudere i cancelli d’ingresso secondo l’orario stabilito, custodendo le chiavi della porta e dei diversi locali del cimitero; b) esercitare, durante il tempo in cui il cimitero è aperto al pubblico, la vigilanza; c) ricevere ed accompagnare le salme sino al luogo della sepoltura, accertandosi della loro esatta destinazione; d) segnalare tutti i danni e le riparazioni che si rendessero necessarie tanto alla proprietà comunale che alle concessioni private; e) curare personalmente l’ordinaria manutenzione di tutte le opere di muratura di proprietà comunale, f) curare la nettezza dei viali, dei sentieri e degli spazi fra le tombe, g) curare la pulizia dei portici e dei locali e in generale di tutto il cimitero, h) provvedere alla regolare disposizione delle fosse, dei cippi, croci, ecc., i) tenere la regolare registrazione di tutti i morti che verranno sepolti e non permettere che avvenga il seppellimento senza che gli venga consegnato l’autorizzazione alla sepoltura con i documenti prescritti a seconda del caso; j) eseguire gli sterri nelle misure prescritte e provvedere alle sepolture delle salme; k) assistere a tutte le operazioni riguardanti traslazioni di cadaveri o resti di cadaveri, inumazioni, tumulazioni, esumazioni estumulazioni, provvedendo in ogni caso a quanto di sua competenza; l) avvertire il responsabile del Settore Lavori Pubblici di tutte le riparazioni od opere occorrenti ai manufatti del cimitero e riferire di qualsiasi incidente avvenga all’interno; m)segnalare al responsabile del Settore Lavori Pubblici eventuali trasgressioni al presente regolamento.
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CAPITOLO XIV° DISPOSIZIONI FINALI E SANZIONI ART. 51 – ENTRATA IN VIGORE 1.
Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all’albo pretorio comunale, dopo l’esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale che lo approva ai sensi dell’art. 46 della legge 8 giugno 1990 n. 142.
ART. 52 - SANZIONI 1. Quando la legge non disponga diversamente le infrazioni alle norme contenute nel presente regolamento sono punite come di seguito: - fino a L. 400.000 nei casi di violazione alle norme contenute nel D.P.R. 21-10-1975 n° 803 e quelle previste dal T.U.LL.SS. 27-7-1934 n° 1265; - da L. 200.000 a L. 1.000.000 per le violazioni del Regolamento locale di igiene e quello comunale del cimitero salvo che il fatto non costituisca reato più’ grave (vedasi Art. 358 del T.U. LL.SS. 1265/34 e Art. 10 della legge 689/81). 2. Resta salva, in ogni caso, la facoltà del Sindaco di emanare provvedimenti contingibili ed urgenti nei casi e nei limiti previsti dall’art. 38, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
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