CITTA’ DI GRANAROLO DELL’EMILIA Provincia di Bologna
Allegato “A” alla Deliberazione C.C. n. 34 del 04/07/2012
REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E DEI SERVIZI CIMITERIALI
40057 Granarolo dell’Emilia - Via San Donato n. 199 - tel. 051/6004111 - fax 051/6004333 - C.F. 80008270375
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INDICE TITOLO I Articolo 1 Articolo 2 Articolo 3 Articolo 4 Articolo 5 Articolo 6
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE Oggetto del regolamento Competenze Responsabilità Facoltà di disporre della salma, dei funerali, delle epigrafi Atti a disposizione del pubblico Registri delle sepolture e annotazioni
TITOLO II Articolo 7 Articolo 8 Articolo 9 Articolo 10 Articolo 11 Articolo 12 Articolo 13 Articolo 14 Articolo 15 Articolo 16
ATTIVITA’ CIMITERIALE Ubicazione del Cimitero Comunale Area dispersione ceneri Ossario comune Cinerario comune Forme di gestione del servizio cimiteriale Servizio di custodia Oneri relativi alle operazioni cimiteriali e canoni Ammissione nel cimitero Riti funebri Recupero salme
TITOLO III
NORME DI POLIZIA MORTUARIA
CAPO I Articolo 17
IMPRESA DI ONORANZE FUNEBRI Correttezza professionale e commerciale dell'impresa di Onoranze funebri
CAPO II Articolo 18 Articolo 19 Articolo 20 Articolo 21 Articolo 22 Articolo 23 Articolo 24
INUMAZIONE E TUMULAZIONE Disposizioni generali Sepolture per inumazione Cippo per inumazione Tumulazione Capienza dei loculi e delle cellette ossario Tumulazione provvisoria a richiesta di parte Tumulazione provvisoria d’ufficio
CAPO III Articolo 25 Articolo 26 Articolo 27 Articolo 28 Articolo 29 Articolo 30 Articolo 31 Articolo 32 Articolo 33 Articolo 34
CREMAZIONE Autorizzazione alla cremazione Trattamento delle ceneri Autorizzazione alla sepoltura delle ceneri Dispersione delle ceneri Domanda per la dispersione Luogo dove svolgere la dispersione Persona autorizzata alla dispersione Autorizzazione per l’affidamento familiare delle ceneri Forma di espressione della volontà del defunto Domanda per l’affidamento
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Articolo 35 Articolo 36
Luogo di conservazione dell’urna Obblighi dell’affidatario
CAPO IV Articolo 37 Articolo 38 Articolo 39 Articolo 40 Articolo 41
OPERAZIONI CIMITERIALI Esumazioni Estumulazioni Oggetti da recuperare Traslazioni Disponibilità dei materiali
TITOLO IV
CONCESSIONI CIMITERIALI
CAPO I Articolo 42 Articolo 43 Articolo 44 Articolo 45 Articolo 46 Articolo 47 Articolo 48 Articolo 49 Articolo 50 Articolo 51 Articolo 52
MODALITA’ DI ESERCIZIO DELLE CONCESSIONI Durata e modalità delle concessioni Prova della concessione in mancanza di copia del contratto Disciplina delle concessioni Diritto al sepolcro Concessione anticipata di loculi/ossari Tombe di famiglia - Diritto di sepoltura Manutenzione dei loculi e ossari Manutenzione delle tombe di famiglia Divisione e subentri nelle tombe di famiglia Voltura del concessionario Fuoriuscita di liquido dai loculi
CAPO II Articolo 53 Articolo 54 Articolo 55 Articolo 56
RETROCESSIONE, DECADENZA, REVOCA, ED ESTINZIONE Retrocessione Decadenza Revoca Estinzione
TITOLO V
ORARI E DIVIETI
Articolo 57 Articolo 58 Articolo 59 Articolo 60 Articolo 61 Articolo 62 Articolo 63 Articolo 64
Orario di apertura e chiusura del Cimitero Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti Disciplina dell'ingresso Fiori e piante ornamentali Materiali ornamentali Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle sepolture nei campi comuni e nei loculi Divieto di inserzioni pubblicitarie Movimentazione dei feretri all’interno del cimitero
TITOLO VI Articolo 65 Articolo 66
SANZIONI E CAUTELE Sanzioni e misure ripristinatorie Cautele
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TITOLO VII Articolo 67 Articolo 68 Articolo 69 Articolo 70 Articolo 71
DISPOSIZIONI VARIE, TRANSITORIE E FINALI Redazione Piano cimiteriale comunale Concessioni precedenti Disposizioni di carattere organizzativo Efficacia delle disposizioni del presente Regolamento Normativa applicabile
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TITOLO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE Articolo 1 Oggetto del regolamento 1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27/7/1934, al DPR 10.9.1990 n. 285 e alla Legge Regionale n. 19/2004, disciplina i servizi mortuari del Comune di Granarolo dell’Emilia ed ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla Polizia Mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia del cimitero e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata, sulla costruzione di tombe di famiglia, sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme. Ai fini del presente Regolamento valgono le definizioni di cui all’art. 1 c. 3 della Legge Regionale E.R n. 19/2004. Articolo 2 Competenze 1. La manutenzione, l’ordine e la vigilanza del cimitero, nonché lo svolgimento dei servizi mortuari spettano al Sindaco, che vi provvede in attuazione del presente Regolamento e delle disposizioni di legge vigenti in materia, agli uffici comunali ciascuno per la parte di propria competenza, ai privati concessionari di servizi ed all’Azienda Unità Sanitaria Locale competente che controlla il regolare funzionamento del cimitero comunali e propone al Sindaco i provvedimenti necessari ad assicurare la regolarità del servizio. Articolo 3 Responsabilità 1. Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio come pure per l’impiego difforme di mezzi e strumenti posti a disposizione del pubblico. 2. Chiunque cagioni danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Codice Civile, nonché secondo quanto previsto dal Codice Penale qualora l'illecito rilevi penalmente. 3. I soggetti privati che operano all’interno del cimitero comunale sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza per l’attività specifica ed il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa o dalle prescrizioni impartite potrà comportare il divieto di operare all’interno del cimitero comunale. Articolo 4 Facoltà di disporre della salma, dei funerali, delle epigrafi 1. Nel disporre della salma, dei resti e dei funerali ha prevalenza la volontà del defunto, comunque espressa. 2. In mancanza, i familiari dispongono nel seguente ordine: coniuge convivente non legalmente separato, figli, genitori, e quindi gli altri parenti in ordine di grado e gli eredi istituiti. 40057 Granarolo dell’Emilia - Via San Donato n. 199 - tel. 051/6004111 - fax 051/6004333 - C.F. 80008270375
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3. L'ordine di priorità di cui al comma precedente vale anche per il collocamento di epigrafi, per esumazioni, per traslazioni del feretro, per estumulazioni e per ogni altro atto di disposizione della salma o dei resti o delle ceneri. 4. Il coniuge passato in seconde nozze decade da tale priorità nel disporre di eventuali successivi provvedimenti in ordine alla salma ed alla sepoltura del coniuge deceduto. 5. Ove si tratti di salma di persona deceduta senza lasciare alcuno dei soggetti indicati al comma secondo o quando questi siano sconosciuti o non provvedano, il Comune disporrà secondo che le circostanze lo consentano, cercando, per quanto possibile, di tenere conto della previsione del comma primo, acquisendo, se possibile, le informazioni del caso, anche in via informale. 6. Per le operazioni di cui ai commi precedenti, è comunque richiesta sempre la volontà del concessionario in quanto titolare del diritto d’uso del manufatto. 7. Si presume che chi agisce avanti al Comune, per le disposizioni di cui sopra, abbia titolo derivantegli dall'applicazione del presente articolo e che agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati, fermo restando che eventuali controversie fra i soggetti di cui al comma secondo andranno risolte avanti all'autorità giudiziaria, lasciando del tutto estraneo il Comune. 8. Il Comune si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fintanto non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato. Articolo 5 Atti a disposizione del pubblico 1. Presso il Cimitero è tenuto, su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'articolo 52 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 che viene compilato cronologicamente dagli addetti e fornisce informazioni sulle sepolture cimiteriali. 2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nel Cimitero: a) l'orario di apertura e chiusura; b) copia del presente regolamento e quindi la disciplina dell'ingresso e gli eventuali divieti speciali; c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno; d) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico. Articolo 6 Registri delle sepolture e annotazioni 1. Presso i cimitero comunale è tenuto un registro, anche con modalità informatiche, per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle sepolture cimiteriali. 2. Il registro è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle sepolture dei defunti del cimitero del Comune. 3. Un esemplare dei registri deve essere consegnato a fine anno al servizio cimiteriale.
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TITOLO II ATTIVITA’ CIMITERIALE
Articolo 7 Ubicazione del Cimitero Comunale 1. Il Cimitero di Granarolo dell’Emilia si trova in Via Tartarini.
Articolo 8 Area dispersione ceneri 1. Nel cimitero comunale è presente un’area denominata “Giardino dei Ricordi” dedicata alla dispersione delle ceneri nelle modalità previste dal presente regolamento. Articolo 9 Ossario comune
1. Nel cimitero sono istituiti uno o più ossari per la raccolta e la conservazione a tempo indeterminato e in forma promiscua delle ossa di salme completamente mineralizzate provenienti da esumazioni o da estumulazioni per le quali i familiari aventi titolo non abbiano tempestivamente provveduto per altra destinazione, nonché per ossa eventualmente rinvenute nel comune. 2. Il manufatto è costruito e realizzato in modo che le ossa, da introdurre in forma indistinta, siano sottratte alla vista del pubblico. 3. Periodicamente, per far spazio a nuove immissioni, le ossa contenute nell’ossario comune possono essere calcinate in crematorio. Le ceneri risultanti sono disperse nel cinerario comune. Articolo 10 Cinerario comune
1. Nel cimitero comunale è istituito un cinerario per la raccolta e la conservazione a tempo indeterminato delle urne cinerarie provenienti dalla cremazione di cadaveri, di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, di parti anatomiche riconoscibili e di ossa, per le quali il defunto, i suoi familiari o comunque gli aventi titolo non abbiano provveduto o richiesto ad altra destinazione. 2. Il cinerario e l’ossario comuni possono essere costituiti anche da un unico manufatto. Articolo 11 Forme di gestione del servizio cimiteriale 1. La gestione dei servizi necroscopici e cimiteriali può essere effettuata in economia o attraverso le altre forme di gestione individuate dalla normativa vigente sui servizi pubblici locali, in base a modalità che garantiscano comunque il pieno soddisfacimento delle esigenze della popolazione in condizioni di equità e di decoro, secondo quanto previsto dalla L.R 19/2004 ss.mm.
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Articolo 12 Servizio di custodia 1. Il servizio di custodia presso il cimitero è garantito in amministrazione diretta da parte del Comune attraverso un proprio custode o affidato a terzi. 2. La chiusura dei cancelli è garantita elettronicamente attraverso l’utilizzo di appositi dispositivi. Articolo 13 Oneri relativi alle operazioni cimiteriali e canoni 1. Tutti gli oneri derivanti dalle operazioni cimiteriali (tariffe, diritti e canoni), sono a carico di chi le ha ordinate, che anticipa o che si impegna a corrispondere al Comune la somma dovuta, salvo quanto disposto al comma 3 del presente articolo. 2. In caso di operazione cimiteriale eseguita direttamente da parte del Comune, qualora nessun parente del defunto abbia presentato istanza, tutti gli oneri verranno imputati ai sensi del codice civile. 3. Sono fatti salvi i casi accertati di indigenza, famiglia bisognosa o disinteresse della famiglia di cui all’art. 7bis del D.L. 27 dicembre 2000 n. 392, convertito in legge dall’art. 1, L. 28 febbraio 2001, n. 26. In tal caso il Comune provvede direttamente. 4. Nel caso di cui al comma precedente, lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Responsabile dei Servizi Sociali, sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati. 5. Le tariffe relative alle operazioni cimiteriali, il canone di manutenzione, i canoni di concessione e le tariffe di retrocessione, previa stima del servizio competente, sono stabilite e approvate dalla Giunta Comunale e periodicamente aggiornate con pari provvedimento in relazione all’aumento inflattivo dei costi di gestione, costruzione e manutenzione o per altre motivazioni gestionali. 6. Il mancato pagamento degli importi di cui al comma precedente comporta il recupero coattivo delle somme dovute. 7. La Giunta Comunale può valutare eventuali richieste di rateizzazione o di esonero del pagamento delle tariffe previste per situazioni particolari ed opportunamente motivate. 8. L’importo del canone di concessione di loculi, ossari e altri manufatti rilasciate per la tumulazione di salme/ceneri/resti mortali di persone non residenti è soggetto ad una maggiorazione stabilita nella deliberazione della Giunta Comunale che definisce tali canoni.
Articolo 14 40057 Granarolo dell’Emilia - Via San Donato n. 199 - tel. 051/6004111 - fax 051/6004333 - C.F. 80008270375
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Ammissione nel cimitero 1. Nel cimitero di Granarolo dell’Emilia, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite: a) le salme di persone che avevano nel Comune, al momento del decesso, la propria residenza. A questi soli fini, non si considera abbiano perso la residenza nel Comune, le persone che siano state cancellate dall'Anagrafe della Popolazione Residente per essere divenute componenti di una comunità, ovvero per ricovero in cliniche, istituti, case di riposo o simili; b) le salme di persone che, pur non essendo residenti al momento del decesso, sono state in vita residenti nel Comune per un periodo di 20 anni continuativi; c) le salme di persone che, indipendentemente dalla residenza, abbiano il coniuge, o il convivente di fatto come coniuge (more uxorio), il fratello o la sorella, l’ascendente od il discendente di primo grado già sepolto nel cimitero; d) le salme di persone che, indipendentemente dalla residenza, abbiano l’ascendente di primo grado in vita residente nel Comune (genitori superstiti alla morte di un figlio); e) le salme delle persone residenti in altri comuni, una cui parte di territorio figuri come enclave urbanistica di Granarolo dell’Emilia, a seguito di apposito provvedimento della Giunta comunale; f) le salme di persone decedute nel Comune, indipendentemente dalla residenza; g) i resti mortali e le ceneri delle categorie sopra elencate. 2. Alle salme di persone che non sono residenti verranno concessi solamente i loculi disponibili nell’ultima fila dall’alto (o nell’ultima e penultima fila se i padiglioni sono a sei file d’altezza). Nel caso si tratti di concessioni di ossari, la tumulazione delle ceneri o dei resti mortali sarà possibile solamente nelle prime 3 file dall’alto dei padiglioni a sette, otto e nove file. Alle persone non residenti non saranno invece concessi ossari nei padiglioni a sei file di altezza. 3. Le salme di persone non residenti al momento del decesso, possono accedere anche alle file basse, riservate ai residenti, qualora esistano comprovati handicap fisici (da giustificarsi mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura pubblica) tali da pregiudicare al dolente la possibilità di rendere visita alla tomba del proprio defunto, restando fermo che i costi di concessione raddoppiano. Per dolente si intende il familiare superstite che riveste la qualità di coniuge, convivente di fatto come coniuge (more uxorio), fratello o sorella, ascendente o discendente di 1° grado. 4. Possono inoltre essere accolte le ceneri o resti mortali di persone non residenti, non comprese nelle categorie definite nel comma 1, nel limite della disponibilità dei manufatti esistenti e con esclusione dei padiglioni a sei file di altezza: la relativa tumulazione in ossario sarà possibile solo nella prima fila dall’alto dei padiglioni a sette, otto e nove file. 5. Potranno inoltre essere accolte le salme, i resti mortali o le ceneri di persone non residenti, non comprese nelle categorie definite nel comma 1, in caso di specifiche situazioni autorizzate dall’Amministrazione Comunale o in caso di defunti che abbiano acquisito in vita particolari benemerenze nei confronti della città di Granarolo dell’Emilia. 6. L’Amministrazione Comunale, qualora ne ravvisi l’opportunità, può in ogni momento con proprio atto sospendere l’ammissione nel cimitero di salme, resti o ceneri di persone non residenti. 7. I requisiti di residenza, parentela o altro devono essere attestati mediante autocertificazione, fatto salvo il buon esito di eventuali verifiche fatte dall’Amministrazione Comunale. Qualora tali verifiche diano esito negativo, l’interessato decade dai diritti di cui sopra. 8. Per le spese relative alla concessione per i non residenti si rimanda all’art. 13, comma 8.
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Articolo 15 Riti funebri 1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti, sia civili che religiosi, previa comunicazione al personale di custodia. Articolo 16 Recupero salme 1. Il trasporto funebre di indigenti, la raccolta e il trasporto funebre su chiamata dell’autorità giudiziaria o per esigenze igienico-sanitarie sono garantiti dal Comune nelle modalità di gestione stabilite dalla normativa vigente. TITOLO III NORME DI POLIZIA MORTUARIA CAPO I IMPRESA DI ONORANZE FUNEBRI Articolo 17 Correttezza professionale e commerciale dell'impresa di Onoranze funebri 1. L'esercizio dell'attività funebre è conforme ai seguenti principi: a) L'avente titolo è assolutamente libero nella scelta dell'impresa; b) l'avente titolo ha il diritto, senza essere obbligato a richiederlo, di essere informato del previsto costo del funerale, fino al seppellimento della salma; c) rispetto di tutte le credenze e costumi delle famiglie dei dolenti in quanto non contrastanti con l'ordinamento giuridico italiano; d) rispetto del segreto professionale e astensione da qualsiasi diffusione di dati o notizie confidenziali; e) correttezza professionale, fondata su rapporti di lealtà sia con gli aventi titolo che con le altre imprese; f) buona fede nell'esecuzione dei propri doveri; g) osservanza delle leggi e regolamenti concernenti la professione; h) comunicazione pubblicitaria oggettiva, onesta e discreta; i) costante perfezionamento delle proprie conoscenze professionali. 2. La negoziazione e l'esercizio dell'attività funebre sono vietati negli ospedali, negli ospizi, nei collegi, nelle comunità e nelle convivenze in genere. 3. E’ vietata l’istituzione di una sede per la trattazione degli affari di agenzia funebre all’interno del cimitero. 4. Solo i responsabili delle imprese di Onoranze funebri, i loro rappresentanti ed il personale dipendente qualificato possono trattare con gli interessati per prestare i propri servizi. E’ fatto divieto assoluto di utilizzare personale estraneo all’impresa. 40057 Granarolo dell’Emilia - Via San Donato n. 199 - tel. 051/6004111 - fax 051/6004333 - C.F. 80008270375
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5. È vietato il procacciamento di servizi in modo contrario o contrastante ai principi della concorrenza sul mercato, sia a favore dell'impresa medesima che a vantaggio di altri prestatori d'opera. CAPO II INUMAZIONE E TUMULAZIONE Articolo 18 Disposizioni generali 1. Nel cimitero comunale esistono i seguenti tipi di sepolture: a) sepoltura gratuita nei campi di inumazione; b) sepoltura privata a pagamento mediante concessione del diritto d'uso a tempo determinato di loculo/ossario/cinerario/tomba di famiglia. Articolo 19 Sepolture per inumazione 1. Le sepolture per inumazione previste nel nostro cimitero sono a) sono comuni le sepolture in campo comune della durata minima di dieci anni dal giorno del seppellimento, assegnate ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata. Sono altresì comuni le inumazioni di resti non completamente mineralizzati provenienti da esumazioni o estumulazioni; b) sono private le sepolture per inumazioni di durata superiore a quella di dieci anni o aventi particolari caratteristiche, effettuate in aree in concessione, se disponibili, ai sensi e nei limiti dell’art. 90 e seguenti del D.P.R 285/90. 2. Per quanto attiene alle modalità e alle caratteristiche delle fosse di inumazione si applicano le disposizioni di cui alla normativa statale e regionale vigente. Articolo 20 Cippo per inumazione 1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo comma terzo, da un cippo, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo. Le misure previste sono di cm. 140x60x80 per gli adulti, e di cm. 90x45x40 per i bambini. Il piastrone in cemento alla base deve avere misure di cm. 160x80. 2. Sul cippo sono riportati, con modalità durature e non facilmente alterabili, l’indicazione del nome, del cognome, della data di nascita e di morte del defunto ivi sepolto. Nel caso in cui non vengano rispettate tali disposizioni, verrà intimata al parente interessato la regolarizzazione; in caso di inadempimento, decorso il termine comunicato nella diffida, verrà disposta la rimozione del cippo, lapide o altro supporto in attesa della regolarizzazione, con spese a carico dell’interessato che dovrà provvedervi entro 60 giorni, unitamente alla sanzione amministrativa prevista nell’allegato n. 1 del presente regolamento. 3. A richiesta dei privati, e trascorsi sei mesi dall'inumazione, può essere autorizzata, dal Comune, l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copri tomba. 4. La manutenzione e la conservazione dello stato di decoro di lapidi e copri tomba hanno luogo a carico dei congiunti del defunto. Il Comune si sostituirà d’ufficio ai predetti soggetti, con diritto di piena rivalsa, 40057 Granarolo dell’Emilia - Via San Donato n. 199 - tel. 051/6004111 - fax 051/6004333 - C.F. 80008270375
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quando, chiamati con diffida a provvedere alla suddetta manutenzione, valutata indispensabile sia per motivi di decoro che di sicurezza o igiene, avessero a rifiutarsi o non provvedessero. 5. Al momento della esumazione/estumulazione la lapide ed i cippi, ad eccezione delle fotografie e dei caratteri di scrittura, sono smaltiti ai sensi di legge. 6. Per quanto non indicato in questo articolo, si utilizzano gli stessi criteri stabiliti nel presente Regolamento all’articolo 62. Articolo 21 Tumulazione 1. Per tumulazione si intendono le sepolture di feretri, cassette per resti mortali o urne cinerarie in opere murarie costruite dal Comune o dai concessionari di aree. 2. Le sepolture a tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al Titolo IV. 3. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le disposizioni di cui alla normativa statale e regionale vigente. Articolo 22 Capienza dei loculi e degli ossari 1. In ogni loculo è posto un solo feretro; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa. 2. E’ ammesso l’inserimento di una o più cassettine per resti mortali e/o urne cinerarie all’interno di loculi già occupati da salme, fermo restando la capienza del loculo stesso e l’acquisizione del consenso del concessionario del loculo o di altro avente diritto. 3. Ogni ossario può accogliere cassette per resti mortali e/o urne cinerarie fino a completa capienza della celletta stessa. 4. La completa capienza sia del loculo che dell’ossario sarà determinata in modo insindacabile, ed in base ad apposite istruzioni fornite dagli operatori cimiteriali, dal Responsabile del Servizio cimiteriale. Articolo 23 Tumulazione provvisoria a richiesta di parte 1. Nei casi di attesa per la costruzione e/o ristrutturazione di tombe di famiglia o manufatti simili, sono consentite collocazioni provvisorie di salme, resti mortali e/o ceneri, in loculi a richiesta dei parenti aventi titolo dei defunti, previo pagamento del canone stabilito dalla Giunta Comunale e secondo la disponibilità presente nel cimitero. 2. La durata della tumulazione provvisoria è di 6 mesi prorogabili su richiesta fino a un massimo di anni 1, con riferimento al periodo intercorso tra il giorno di stipula della concessione provvisoria al giorno in cui avviene l’estumulazione del feretro. 3. L’onere dovuto per la tumulazione provvisoria corrisponde al pagamento di metà del canone previsto per la concessione quarantennale. 4. Qualora alla scadenza stabilita non venga data la sistemazione definitiva della salma/resti mortali/ceneri, il Comune provvederà d’ufficio previo diffida, al trasferimento in campo comune di mineralizzazione o in ossario comune.
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5. In particolare, qualora si verifichi la rinuncia alla concessione di tomba di famiglia o di area per la costruzione di tomba di famiglia, per la salma provvisoriamente deposta nel cimitero se in possesso dei requisiti per l’accesso di cui all’art. 14 del presente Regolamento (ammissione nel cimitero), si potrà richiedere la concessione definitiva salvo conguaglio della tariffa già pagata. Qualora non sia in possesso dei requisiti richiesti, la salma/resti mortali/ceneri dovranno essere trasferiti presso altro cimitero. Articolo 24 Tumulazione provvisoria d’ufficio 1. L’Amministrazione Comunale può provvedere a tumulare in modo provvisorio cadaveri, resti o ceneri in loculi/ossari già dati in concessione ma non ancora occupati, in caso di carenza di loculi/ossari disponibili, o nel caso si debba procedere alla manutenzione dei loculi occupati. 2. Nei casi di cui al comma precedente, nessuna spesa sarà addebitata al concessionario dei loculi interessati. CAPO III CREMAZIONE Articolo 25 Autorizzazione alla cremazione 1. La cremazione di cadavere deve essere autorizzata dal Comune ove è avvenuto il decesso, sulla base della volontà del defunto espressa con le modalità di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 30 marzo 2001, n.130. 2. In caso di cremazione postuma di cadavere preventivamente sepolto, l’autorizzazione alla cremazione è rilasciata dal Comune dove si trova sepolto il cadavere stesso. 3. L’autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa senza la preventiva acquisizione di uno dei seguenti documenti: a) del certificato in carta libera rilasciato dal medico necroscopo, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato; b) del nulla osta dell’Autorità Giudiziaria, in caso di morte improvvisa o sospetta, recante la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato; c) dell’estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro che al momento del decesso risultano essere iscritti ad associazioni riconosciute, che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione, in carta libera, scritta, datata e sottoscritta dall’associato di proprio pugno o, se questi non è in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell’associazione; d) di un atto scritto dal quale risulti la conoscenza da parte del coniuge e, in difetto, dei parenti più prossimi, individuati secondo l’art. 74 e seguenti del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dall’unanimità di essi, della volontà espressa dal defunto di essere cremato, mediante dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 al Responsabile delegato dal Sindaco del Comune ove si è verificato il decesso. La volontà dei minori e delle persone interdette è manifestata dai legali rappresentanti; 40057 Granarolo dell’Emilia - Via San Donato n. 199 - tel. 051/6004111 - fax 051/6004333 - C.F. 80008270375
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e) per la cremazione di stranieri occorre una dichiarazione dell’Autorità Consolare attestante le norme applicabili e le modalità per il rilascio dell’autorizzazione alla cremazione. 4. E’ consentito cremare resti mortali mineralizzati e non mineralizzati di persone inumate da almeno 10 anni o tumulate da almeno 20 anni. 5. La cremazione dei resti mortali e/o ossei e la destinazione delle relative ceneri, è autorizzata dal Comune dove è collocato il cimitero, previa acquisizione, nella forma di autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, dell’assenso del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del Codice Civile e, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, all’unanimità. Non è necessaria la documentazione sanitaria di cui al comma 3, lettera a). 6. Non possono essere autorizzate cremazioni di cadaveri, resti mortali e/o ossei che siano portatori di radioattività. In tali casi è compito dell’AUSL segnalare al Comune tali circostanze. 7. La domanda di cremazione è soggetta all’imposta di bollo, così come la relativa autorizzazione. 8. L’autorizzazione alla cremazione è rilasciata da Responsabile delegato dal Sindaco. 9. La cremazione di parti anatomiche è autorizzata dall’Ausl del luogo di amputazione, come previsto dall’art. 3 D.Lgs. n. 254/03. Articolo 26 Trattamento delle ceneri 1. L’urna cineraria contenente le ceneri derivanti dalla cremazione di cadavere o resti mortali deve: a) comportare un ingombro massimo ed avere forma compatibile con la destinazione e con le finalità del luoghi di sepoltura; b) essere provvista di un’anima di metallo a contatto con le ceneri, qualunque sia il materiale utilizzato per l’esterno (legno, ceramica, marmo, porcellana, ecc..); c) essere debitamente sigillata con apposizione su di essa dei dati anagrafici del defunto. 2. Le ceneri derivanti dalla cremazione di cadavere possono essere: a) consegnate agli aventi diritto per la tumulazione o l’inumazione; b) disperse; c) affidate personalmente ai familiari. Articolo 27 Autorizzazione alla sepoltura delle ceneri 1. La sepoltura di un’urna cineraria nel cimitero deve essere autorizzata dal Comune ove l’urna viene sepolta, accertato il diritto alla sepoltura nel luogo indicato da chi ne effettua la richiesta. 2. Le urne cinerarie possono essere tumulate in loculo, in relazione alla capienza, sia o meno presente nello stesso loculo un feretro, o in ossario. 3. La sepoltura diretta di un’urna cineraria a contatto con il terreno presuppone che l’urna sia di materiale biodegradabile e inoltre che il defunto abbia espresso tale volontà per iscritto, consentendo la dispersione delle ceneri nel terreno, altrimenti l’interramento dovrà avvenire in modo da garantire la conservazione costante affinché non si verifichi la dispersione involontaria delle ceneri. 40057 Granarolo dell’Emilia - Via San Donato n. 199 - tel. 051/6004111 - fax 051/6004333 - C.F. 80008270375
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4. Per i requisiti di accesso al Cimitero si rimanda all’articolo 14.(ammissione al cimitero) Articolo 28 Dispersione delle ceneri 1. La dispersione delle ceneri è autorizzata dall’Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso. 2. In caso di decesso di un cittadino della Regione Emilia-Romagna avvenuto in altra Regione, l’autorizzazione può essere disposta in alternativa dall’Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza anagrafica del deceduto. 3. È ammessa la dispersione delle ceneri già tumulate. In tal caso, l’autorizzazione compete all’Ufficiale di Stato Civile del Comune ove sono custodite le ceneri. 4. Di ogni dispersione di ceneri effettuata deve essere tenuta traccia per mezzo di trascrizione cronologica in apposito registro, anche a tenuta informatica, a cura dell’Ufficio di Stato Civile. 5. Per la valutazione dell’espressa volontà del defunto circa la dispersione delle proprie ceneri si considerano idonee tutte le forme individuate dalla legge che consentano di far emergere esplicitamente e direttamente la volontà del defunto, quali, ad esempio, le disposizioni testamentarie, le dichiarazioni autografe, dichiarazioni sottoscritte esplicitamente a tal fine o altre forme di manifestazione di volontà ritualmente rese di fronte a pubblici ufficiali. Dovrà altresì ritenersi valido, analogamente a quanto avviene nella disciplina dell’autorizzazione alla cremazione, il riferire da parte dei congiunti che il defunto aveva manifestato verbalmente in vita la volontà di dispersione delle proprie ceneri. La volontà del defunto può essere provata mediante dichiarazione ritualmente resa dal coniuge, ove presente, e dai congiunti di primo grado nonché dal parente più prossimo individuato ai sensi dell’art. 74 e seguenti del codice civile nel caso in cui manchi il coniuge e i parenti di primo grado, di fronte a pubblici ufficiali, e la cui sottoscrizione sia appositamente autenticata. Articolo 29 Domanda per la dispersione 1. La richiesta di autorizzazione alla dispersione deve contenere l’indicazione: a) del soggetto richiedente; b) del soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri; c) del luogo, tra quelli consentiti dalla vigente legislazione, ove le ceneri vengono disperse. 2. Le suddette informazioni dovranno essere riportate anche sull’atto di autorizzazione rilasciato dal Comune. Articolo 30 Luogo dove svolgere la dispersione 1. La dispersione è consentita nei seguenti luoghi: a) in mare, nei tratti liberi da manufatti e ad oltre mezzo miglio dalla costa; b) nei laghi e nei fiumi, nei tratti liberi da manufatti e da natanti, a 100 m. dalla riva;
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c) in natura a non meno di 200 metri da centri abitati, come definiti dall’art. 3 comma 1 n. 8 del D.L. 30 Aprile 1992 n. 285 (Nuovo Codice della strada), o da insediamenti abitativi o produttivi; d) in aree private all’aperto, con il consenso dei proprietari, purché fuori dai centri abitati ed escludendo di dare luogo ad attività aventi fini di lucro, e) all’interno del Cimitero in apposita area denominata “Giardino dei Ricordi” o nel cinerario comune. 2. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest’ultimo è scelto, tra quelli consentiti, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo le norme del Codice civile. In caso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse in cinerario comune o nel “Giardino dei Ricordi”. 3. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati così come definiti dal Codice della Strada. 4. La violazione anche di una sola prescrizione contenuta in leggi, regolamenti nonché nel provvedimento di autorizzazione alla dispersione, salvo che la fattispecie configuri reato di cui all’art. 411 del codice penale, dà luogo all’applicazione di sanzione amministrativa prevista nell’allegato n. 1 del presente regolamento. Articolo 31 Persona autorizzata alla dispersione 1. La dispersione delle ceneri, autorizzata ai sensi di legge, potrà essere effettuata dalla persona indicata dal defunto o, in assenza, dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall’esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell’Associazione a cui era iscritto il defunto, o, in mancanza, dal personale autorizzato del Comune o delle imprese che esercitano l’attività funebre. Articolo 32 Autorizzazione per l’affidamento familiare delle ceneri 1. L’affidamento familiare di un’urna cineraria deve essere autorizzata dal Comune ove l’urna viene stabilmente collocata. 2. L’atto di affidamento esaurisce i suoi effetti nell’ambito del territorio del Comune che lo ha adottato. Ove l’affidatario decida di trasferire le ceneri in altro luogo, è necessario richiedere un atto di affidamento da parte del nuovo Comune. 3. La consegna dell’urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di resti mortali, derivanti da esumazioni o estumulazioni, purché in attuazione della volontà espressa per iscritto dal defunto. 4. Di ogni affidamento di urna cineraria e di ogni variazione conseguente deve essere tenuta traccia per mezzo di trascrizione cronologica in apposito registro a cura del responsabile delegato dal Sindaco, anche a tenuta informatica, con l’indicazione: a) per affidamenti di urne autorizzati, dei dati anagrafici e della residenza dell’affidatario, nonché dei dati identificativi del defunto; b) per le variazioni che dovessero intervenire nel luogo di conservazione esterno al cimitero, diverso dalla residenza, dell’indirizzo del nuovo luogo di conservazione e della data del trasferimento; c) per i recessi dall’affidamento, dell’identificazione del cimitero di sepoltura e della data di recesso; d) della data di eventuali ispezioni svolte in luoghi di conservazione e delle risultanze riscontrate. 40057 Granarolo dell’Emilia - Via San Donato n. 199 - tel. 051/6004111 - fax 051/6004333 - C.F. 80008270375
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5. La violazione anche di una sola prescrizione contenuta in leggi, regolamenti nonché nel provvedimento di affidamento, salvo che la fattispecie configuri reato di cui all’art. 411 del codice penale, dà luogo all’applicazione di sanzione amministrativa prevista nell’allegato n. 1 del presente regolamento, con possibile provvedimento di decadenza dell’affidamento e conseguente ritiro dell’urna. Articolo 33 Forma di espressione della volontà del defunto 1. L’affidamento delle ceneri presuppone che il defunto abbia scelto in vita questa forma di conservazione ed abbia indicato espressamente il nominativo della persona a cui esse devono essere affidate. 2. Tale scelta potrà risultare da: a) disposizione testamentaria; b) dichiarazione autografa (da pubblicarsi, come testamento olografo); c) dichiarazione resa e sottoscritta nell’ambito dell’iscrizione ad associazione legalmente riconosciuta per la cremazione; d) dichiarazione ritualmente resa di fronte a notaio. 3. Si ritiene valida forma di manifestazione di detta volontà il riferire, con dichiarazione resa ritualmente e con firma autentica, da parte del coniuge e di tutti i congiunti di 1° grado che il defunto aveva manifestato verbalmente in vita la volontà di affido familiare delle proprie ceneri. 4. Nel caso in cui il defunto abbia disposto genericamente che la famiglia sia soggetto affidatario, si può dare corso all’affidamento al coniuge o ai parenti di 1° grado previo accordo di tutti gli stessi nell’individuazione dell’affidatario unico. Articolo 34 Domanda per l’affidamento 1. La domanda per l’affidamento delle ceneri, e la conseguente autorizzazione, è soggetta all’imposta di bollo e deve contenere almeno i seguenti elementi: a) i dati anagrafici e la residenza dell’affidatario, nonché i dati identificativi del defunto; b) la dichiarazione di responsabilità per l’accettazione dell’affidamento dell’urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione individuato; c) il consenso dell’affidatario ai relativi controlli da parte dell’Amministrazione Comunale; d) l’obbligo per l’affidatario di informare l’Amministrazione Comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri, al momento del rilascio della autorizzazione al trasporto; e) la conoscenza delle norme circa i reati sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell’urna; f) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell’urna in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla; g) che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall’Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.
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2. Allo scopo di evitare che surrettiziamente possano instaurarsi forme di gestione privata della conservazione delle ceneri, è vietato l’affidamento di una o più urne cinerarie a soggetto non appartenente all’ambito famigliare (salvo il caso di affidamento a convivente del defunto) o di parentela. Articolo 35 Luogo di conservazione dell’urna 1. Il luogo ordinario di conservazione dell’urna cineraria affidata a familiare è stabilito nella residenza di quest’ultimo, salvo non diversamente indicato al momento della richiesta dell’autorizzazione. 2. L’urna deve essere collocata, debitamente sigillata e contenente i dati identificativi del de cujus, dentro apposito colombaro, che può essere ubicato sia dentro che fuori l’abitazione, purché ancorato al muro o al pavimento. I colombari devono essere costruiti in cemento (nicchie, tabernacoli, ecc.) e offrire garanzia contro ogni profanazione. Non sono ammessi colombari mobili. 3. In caso di collocazione all’esterno dell’abitazione, il colombaro deve essere posizionato in area privata opportunamente recintata. È necessario preliminarmente presentare apposito progetto del manufatto da realizzare, in cui siano rispettate le distanze dal confine e sia garantita la non visibilità dalla pubblica via.
Articolo 36 Obblighi dell’affidatario 1. L’affidatario deve assicurare la propria meticolosa custodia sia dal punto di vista igienico-sanitario sia garantendo che l’urna non venga profanata. 2. È vietato manomettere l’urna o i suoi sigilli. 3. L’urna non può essere affidata a terzi, neppure temporaneamente, senza specifica autorizzazione del Responsabile delegato dal Sindaco del Comune che ha autorizzato l’affido. 4. In caso di decesso del familiare affidatario, si provvede a nuova autorizzazione avendo a riguardo, in ordine di priorità, la volontà, se espressa, del de cujus, circa il successivo affidamento delle sue ceneri. In assenza si applicano le modalità indicate al comma successivo del presente articolo. 5. Quando cessano le condizioni per l’affidamento delle ceneri, o per decesso dell’affidatario o per ripensamento da parte dello stesso, l’urna deve essere consegnata a cura, onere e diligenza, nel primo caso dai suoi aventi causa, nel secondo caso dallo stesso affidatario, all’ufficio cimiteri che provvede a: a) tumulare l’urna nel Cimitero se colui che restituisce fa istanza in tal senso, con assunzione delle spese relative. Ciò solo nel caso in cui le ceneri siano in diritto di essere tumulate in un Cimitero del Comune di Granarolo dell’Emilia; b) collocare le ceneri nel cinerario comune, in caso di mancata assunzione di tali oneri. 6. La violazione anche di una sola prescrizione contenuta in leggi, regolamenti nonché nel provvedimento di affidamento, salvo che la fattispecie configuri reato di cui all’art. 411 del codice penale, dà luogo all’applicazione di sanzione amministrativa prevista nell’allegato n. 1 del presente regolamento, con possibile provvedimento di decadenza dell’affidamento e conseguente ritiro dell’urna.
CAPO IV 40057 Granarolo dell’Emilia - Via San Donato n. 199 - tel. 051/6004111 - fax 051/6004333 - C.F. 80008270375
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OPERAZIONI CIMITERIALI Articolo 37 Esumazioni 1. Le esumazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie. 2. Le esumazioni ordinarie si eseguono trascorso un decennio dalla inumazione, in qualsiasi periodo dell’anno. Non è prescritta la presenza di operatori sanitari. Qualora il personale addetto ritenga che non vi siano idonee condizioni ambientali per l’esecuzione delle suddette operazioni, le esumazioni potranno essere sospese nei mesi di giugno luglio agosto. 3. E' compito del personale che esegue l’esumazione stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione. 4. Il Comune informa i cittadini delle scadenze e dell’inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria mediante affissione di avvisi presso il Cimitero e l’albo pretorio nonché con pubblicazione sul sito internet oppure mediante invio di comunicazione agli aventi diritto, a discrezione dell’ufficio competente. 5. Nel caso in cui il cadavere esumato si presenti non completamente mineralizzato, il resto mortale potrà: a) essere trasferito in altra fossa (campo indecomposti), ove dovrà permanere per ulteriori 5 anni. Il termine potrà essere ridotto a 2 anni qualora si faccia ricorso all’impiego di sostanze che facilitino la decomposizione dei cadaveri; b) essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, alla cremazione. 6. Nel caso in cui il resto mortale sia mineralizzato, le ossa rinvenute vengono raccolte e depositate nell’ossario comune, salvo che i familiari aventi diritto facciano domanda di tumulazione in cellette ossario o in altro loculo ovvero ne richiedano la cremazione. 7. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione. 8. Le esumazioni straordinarie possono essere eseguite in qualsiasi periodo dell’anno e senza la presenza di operatori sanitari, anche per le persone decedute a causa di malattie infettive e diffusive. 9. In particolari situazioni, ove il personale addetto alle operazioni ne ravvisi la necessità, potrà richiedere un parere igienico-sanitario all’Ausl territorialmente competente. Articolo 38 Estumulazioni 1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie. 2. Le estumulazioni ordinarie si eseguono alla scadenza del periodo di concessione o per effettuare altra tumulazione, quando siano trascorsi almeno dieci anni se i loculi sono aerati o venti anni se i loculi sono stagni. 3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi : a) a richiesta dei familiari interessati, per traslazione in altra sepoltura; b) su ordine dell'Autorità Giudiziaria.
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4. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale del Comune. 5. I resti mortali mineralizzati, sono raccoglibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe di famiglia in concessione, previa domanda degli aventi diritto. 6. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione, i relativi resti mortali potranno essere avviati per l’inumazione in campo comune per 5 anni, previa apertura della cassa di zinco, salvo che la domanda di estumulazione non disponga il trasporto in altra sepoltura, oppure essere avviati per la cremazione. Tutto ciò dovrà essere richiesto dagli aventi diritto. 7. Il Comune informa i cittadini delle scadenze e dell’inizio delle operazioni massive di estumulazione ordinaria mediante affissione di avvisi presso il Cimitero, all’albo pretorio nonché sul sito internet del Comune. I familiari aventi titolo sono tenuti a comunicare al Comune la destinazione richiesta per i resti mortali dei propri defunti. In caso di assenza di diversa comunicazione dei familiari circa la destinazione di ossa umane o resti mortali, il Comune collocherà d’ufficio questi ultimi in ossario comune se mineralizzati, altrimenti in campo comune di mineralizzazione e successivamente in ossario comune e provvederà a recuperare le spese sostenute. 8. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza e possono essere svolte in qualunque periodo dell’anno escludendo preferibilmente i mesi di giugno, luglio, agosto. Articolo 39 Oggetti da recuperare 1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presuma possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto devono darne avviso al Comune al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita. 2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto verbale in duplice esemplare, con dichiarazione di esonero completo del Comune per eventuali contenziosi tra parenti. Dei due verbali uno è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti del servizio cimiteriale. 3. Laddove manchi la richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni che siano ritenuti in buono stato devono essere consegnati al Comune, che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. 4. Qualora non venissero reclamati, decorso il suddetto termine, essi passeranno in proprietà del Comune, che potrà alienarli seguendo le procedure previste dall’ordinamento e da altri Regolamenti comunali vigenti. Articolo 40 Traslazioni 1. E’ ammessa la traslazione di salme, resti mortali e ceneri di defunti residenti al momento del decesso nelle seguenti ipotesi: a) tumulazione nell’ultima e penultima fila dall’alto effettuata per mancanza di disponibilità di loculi in altre file; b) per abbinamento a salme, resti mortali e ceneri di coniugi o di convivente di fatto come coniuge (more uxorio) e parenti entro il 1° grado;
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c) per permettere un più facile accesso da parte del coniuge o dei parenti entro il 1° grado portatori di handicap fisici (da giustificarsi mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura pubblica). 2. E’ ammessa inoltra la traslazione di salme, resti mortali e ceneri, indipendentemente dalla residenza, per la collocazione in tomba di famiglia o trasferimento in altro cimitero; 3. Il loculo e l’ossario potranno essere retrocessi al Comune liberi da eventuali cassette ivi contenute, previa accettazione della retrocessione stessa. 4. Al concessionario retrocedente spetterà un rimborso definito annualmente dalla Giunta Comunale, come definito nell’art. 13, comma 5. 5. Resteranno comunque a carico del concessionario retrocedente tutte le spese inerenti e conseguenti all'atto di retrocessione. 6. Non è prevista la traslazione per le sepolture individuali a sistema di inumazione. 7. La traslazione può avvenire su richiesta dei soggetti aventi diritto di cui all’art. 4 (Facoltà di disporre della salma, dei funerali, delle epigrafi) del presente Regolamento. 8. Le salme di persone non residenti già tumulate in file alte, possono essere traslate in file basse, solitamente riservate ai residenti, qualora subentrino comprovati handicap fisici (da giustificarsi mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura pubblica) tali da pregiudicare al dolente la possibilità di rendere visita alla tomba del proprio defunto, restando fermo che i costi di concessione raddoppiano e che i costi relativi alla traslazione sono a carico del familiare richiedente. Per dolente si intende il familiare superstite che riveste la qualità di coniuge, convivente di fatto come coniuge (more uxorio), fratello o sorella, ascendente o discendente di 1° grado. 9. L’Amministrazione Comunale, in conseguenza di istanze motivate che prospettano situazioni particolari da valutarsi caso per caso, può disporre la traslazione anche in ipotesi non rientranti nelle casistiche di cui sopra. 10. Si rinvia all’art. 53 per la definizione delle modalità e dei rimborsi previsti per le retrocessioni. Articolo 41 Disponibilità dei materiali 1. A seguito delle operazioni di cui ai commi precedenti, i materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private e sui loculi possono essere, dietro specifica richiesta da inoltrare al Comune, restituiti alla famiglia. 2. In ogni caso, i materiali ed oggetti di cui sopra non possono venire asportati dal cimitero da parte di familiari o da persone da questi incaricate senza l’autorizzazione del comune.
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TITOLO IV CONCESSIONI CIMITERIALI
CAPO I MODALITA’ DI ESERCIZIO DELLE CONCESSIONI Articolo 42 Durata e modalità delle concessioni 1. La sepoltura privata in loculo o in celletta ossario o in tomba di famiglia è una concessione amministrativa. Per essa il Comune concede al privato l'uso, per un determinato periodo di tempo, di opere sepolcrali costruite all’interno del cimitero. 2. Le concessioni di cui al comma 1 sono a tempo determinato e della seguente durata: a) 40 anni, per i loculi costruiti dal Comune per sepolture individuali; b) 40 anni, per gli ossari costruiti dal Comune per tumulazione di ossa, ceneri o resti mortali; c) 99 anni, per le tombe di famiglia, per tumulazione di salme, ceneri o resti mortali; 3. Alla scadenza delle concessioni di cui alla lettera a) del comma 2., si rimanda al precedente art. 38 (estumulazioni). 4. Allo scadere della concessione che ha per oggetto un loculo, il concessionario potrà: a) liberare il loculo e traslare i resti mortali in un ossario. b) richiedere in concessione il medesimo o altro loculo per un ulteriore periodo di 40 anni. Alla scadenza di questa ulteriore concessione, il loculo dovrà essere liberato e i resti mortali collocati in un ossario. 5. Allo scadere della concessione che ha per oggetto un ossario, il concessionario potrà richiedere in concessione il medesimo o altro ossario per un ulteriore periodo di 40 anni. 6. Qualora il concessionario non si attivi per liberare il loculo o l’ossario, l’Amministrazione Comunale procederà a liberare i manufatti e collocare i resti in ossario comune. Articolo 43 Prova della concessione in mancanza di copia del contratto 1. Qualora l’ufficio competente accerti che non esistono contratti o altre prove documentali di vecchie concessioni esistenti, per le quali non è quindi possibile stabilire se siano a tempo determinato o perpetue, l’Amministrazione Comunale può, con proprio atto, stabilire che la durata della concessione sia di 99 anni a decorrere dalla data della prima sepoltura certa. Articolo 44 Disciplina delle concessioni
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1. Il Comune concede l’uso di aree o manufatti in base all’ordine di richiesta, nei limiti della disponibilità esistente al momento della domanda e alle condizioni stabilite dal presente regolamento. 2. La concessione è stipulata previa assegnazione dell’area o del manufatto da parte del servizio comunale cui è affidata l’istruttoria dell’atto. 3. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal comune riguardano: a) sepolture individuali (loculi, ossari); b) sepolture per famiglie o collettività (gruppi di loculi, tombe di famiglia). 4. L’amministrazione comunale potrà valutare la possibilità di concedere aree del cimitero comunale per la costruzione, a cura e spese di privati o enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie o per collettività. Le aree potranno essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati o enti, campi a sistema di inumazione per famiglie o collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario. L’indicazione delle aree, la determinazione delle modalità di presentazione delle richieste di costruzione e di realizzazione saranno definite in provvedimenti specifici dell’Amministrazione Comunale. 5. La concessione delle aree suddette o dei manufatti per tomba di famiglia è consentita sia nei confronti dei residenti sia nei confronti dei non residenti. Nel caso di concessioni a non residenti, il canone subirà un sovrapprezzo, come meglio indicato nel precedente art. 13 (oneri relativi alle operazioni cimiteriali e canoni). 6. Il diritto d’uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune. I concessionari sono tenuti al pagamento del corrispettivo meglio indicato nel precedente art. 13, comma 5. Tutte le spese contrattuali sono a carico del concessionario compresa la relativa imposta di registro. 7. Il diritto d’uso non può in alcun caso essere trasferito, né a titolo gratuito né a titolo oneroso, non è commerciabile né alienabile. 8. Ogni concessione del diritto d’uso di loculi, ossari e cinerari, deve risultare da apposito atto contenente l’individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l’esercizio del diritto d’uso. In particolare, l’atto di concessione deve indicare: a) la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti cadavere/resti mortali/ceneri ove possibile; b) la durata; c) la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro-tempore, concessionaria/e; d) i defunti destinati ad esservi accolti o i criteri per la loro precisa individuazione (per tomba di famiglia); e) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza che potranno essere direttamente conseguenti al mancato adempimento del pagamento del canone e del mancato rispetto degli oneri previsti. 9. La decorrenza dell'atto di concessione coincide con la data di stipulazione del contratto-concessione. 10. La validità della concessione è subordinata al pagamento del canone definito dall’organo competente, con versamento da effettuarsi entro il termine previsto. In caso di mancato pagamento del canone dovuto, l’Amministrazione Comunale provvederà d’ufficio all’estumulazione, senza obbligo di preavviso, e il feretro sarà inumato, con spese a carico del concessionario inadempiente, il quale decadrà dalla concessione stessa. 40057 Granarolo dell’Emilia - Via San Donato n. 199 - tel. 051/6004111 - fax 051/6004333 - C.F. 80008270375
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11. Più concessionari possono richiedere al Comune congiuntamente una concessione, con l’obbligo di indicare preliminarmente la divisione dei posti o l’individuazione di separate quote della concessione stessa; analogamente i concessionari possono richiedere la suddivisione di una concessione già esistente.
Articolo 45 Diritto al sepolcro 1. Il diritto al sepolcro non può in alcun modo essere ceduto o trasmesso a terzi da parte del concessionario e non può essere fatta concessione a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o speculazione. 2. La sepoltura individuale è vincolata alla salma o resti mortali individuati nell’atto di concessione. 3. La destinazione di un loculo o ossario concesso a disposizione può essere modificata solo in caso di necessità a favore di un’altra salma o resti o ceneri, soltanto col consenso del concessionario, se in vita, o degli aventi diritto, accertando che la salma/resti/ceneri siano in possesso dei requisiti per l’accesso di cui all’art. 14 (Ammissione nel cimitero). Articolo 46 Concessione anticipata di loculi/ossari 1. Le concessioni in uso delle sepolture in loculi sono assegnate solo in presenza di feretro o di urna/cassetta da tumularvi, fatta salva la concessione anticipata per i seguenti casi, nel limite della disponibilità dei manufatti esistenti: a) a persona vivente residente nel Comune, o che sia stata residente nel Comune per un periodo di 20 anni continuativi, che abbia un’età di almeno 75 anni, in occasione della tumulazione del coniuge, convivente (more uxorio), fratello o sorella; b) a persona vivente residente nel Comune, o che sia stata residente nel Comune per un periodo di 20 anni continuativi, indipendentemente dall’età, in occasione della tumulazione di discendente di primo grado. 2. L’Amministrazione Comunale, in conseguenza di istanze motivate che prospettano situazioni particolari, eccezionali o imprevedibili e da valutarsi caso per caso, può disporre la concessione anche prima dell’utilizzo per la tumulazione di salme/ceneri rientranti in casistiche ulteriori rispetto a quelle previste dai commi precedenti. 3 L’Amministrazione Comunale, qualora ne ravvisi l’opportunità, può in ogni momento con proprio atto sospendere la concessione anticipata di loculi, così come può fissare un canone maggiorato per la concessione anticipata.
Articolo 47 Tombe di famiglia - Diritto di sepoltura 1. Salvo quanto già previsto dall'articolo 45 (diritto al sepolcro), il diritto d' uso delle tombe di famiglia è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (confraternita, corporazione, istituto, ecc..), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni del concessionario. 2. Il diritto di sepoltura nelle tombe di famiglia viene altresì riconosciuto ai conviventi legati da vincoli affettivi e benemeriti del concessionario, comprovati da idonea documentazione, ossia a persone che 40057 Granarolo dell’Emilia - Via San Donato n. 199 - tel. 051/6004111 - fax 051/6004333 - C.F. 80008270375
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abbiano acquisito in vita particolari benemerenze nei confronti del concessionario, dietro esplicita richiesta scritta di quest’ultimo. Gli eredi del concessionario non possono avvalersi di quest’ultima disposizione. 3. Due o più concessionari possono unirsi per la costruzione di un'unica tomba di famiglia. Il progetto di costruzione o l’istanza dovrà indicare le parti (loculi, ossario, lapidi, ecc.) in disponibilità a ciascuno. 4. Ai fini del presente articolo, per l’individuazione della famiglia del concessionario, valgono i concetti di famiglia, parentela e affinità così come previsti dal Codice Civile. 5. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento. 6. Nel caso in cui la concessione sia intestata a più persone, queste sono titolari in maniera solidale dei diritti e degli obblighi nei confronti del Comune. La presenza di eventuali quote definisce i solo i rapporti interni tra privati nell’utilizzo del diritto d’uso, senza che venga meno il principio dell’unicità del rapporto concessorio col Comune. Articolo 48 Manutenzione dei loculi e ossari 1. La manutenzione ordinaria e straordinaria dei loculi o degli ossari spetta al concessionario o ai suoi eredi/aventi diritto. In caso di inadempimento i lavori saranno eseguiti a cura del Comune e previa diffida, e le spese verranno recuperate a norma di legge nei confronti degli inadempienti, pena la decadenza della concessione, secondo quanto previsto dall’art. 54 (decadenza) del presente Regolamento. Sono pure a carico del concessionario o dei suoi eredi le spese per interventi straordinari che non rientrino in una ordinaria operazione cimiteriale. 2. Le manutenzioni ordinarie e straordinarie dei fabbricati ove sono situati i loculi e gli ossari sono a carico del Comune. 3. La manutenzione delle lapidi montate e dei relativi perni in ogni tipologia di sepolture, così come le iscrizioni sulle lapidi stesse, è a totale carico del concessionario che deve provvedervi a proprie spese. Articolo 49 Manutenzione delle tombe di famiglia 1. La manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le strutture e impianti che costituiscono tomba di famiglia o manufatto simile, sia che costruito dal Comune, sia che costruito dal concessionario, compreso le lapidi, i loculi e quant’altro forma oggetto della concessione, sono a carico del concessionario o dei suoi eredi, pena la decadenza della concessione, secondo quanto previsto dall’art. 54 (decadenza) del presente Regolamento. 2. Il Comune si sostituirà d’ufficio ai predetti soggetti, con diritto di piena rivalsa, quando, chiamati con diffida a provvedere alla suddetta manutenzione valutata indispensabile sia per motivi di decoro che di sicurezza o igiene, avessero a rifiutarsi o non provvedessero. 3. Ove non vi sia alcuno che provveda nei casi di cui ai commi precedenti, e nel caso di tombe di famiglia intestate a diversi concessionari, il Responsabile del Servizio Cimiteriale pronuncerà la decadenza parziale del sepolcro e la parte in stato di abbandono rientrerà nella disponibilità dell’Amministrazione Comunale, la quale provvederà alla sua assegnazione ad altri soggetti nelle modalità previste dal presente regolamento, senza che i concessionari della parte residua possano opporsi. I concessionari della parte residua, o uno di essi, hanno titolo preferenziale ad ottenere una nuova concessione a tempo determinato per tali parti del manufatto. 40057 Granarolo dell’Emilia - Via San Donato n. 199 - tel. 051/6004111 - fax 051/6004333 - C.F. 80008270375
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Articolo 50 Divisione e subentri nelle tombe di famiglia 1. Più concessionari possono richiedere la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione di tombe di famiglia. 2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi ma in accordo tra di loro. 3. Alla morte del concessionario, la tomba di famiglia passa ai suoi eredi, secondo le norme del Codice Civile. Se non ci sono eredi superstiti, il manufatto passa in libera disponibilità del Comune. Se presenti, gli eredi devono comunque designare tra di loro uno che li rappresenti nei confronti del Comune e che risponda davanti ad esso degli obblighi derivanti dalla concessione. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il competente servizio comunale provvede d’ufficio individuandolo secondo criteri di opportunità per eventuali comunicazioni, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Articolo 51 Voltura del concessionario 1. L’aggiornamento dell’intestazione della concessione di un manufatto cimiteriale può essere fatto dal Comune, su istanza dell’interessato e solo esclusivamente nei confronti delle persone eredi. 2. I termini e le condizioni della concessione non subiscono variazioni. 3. Il Comune applica una tariffa per la voltura delle concessione, a copertura delle spese amministrative sostenute. Articolo 52 Fuoriuscita di liquido dai loculi 1. Nel caso di fuoriuscita di liquidi o esalazioni maleodoranti dai loculi, determinato dalla esplosione di gas di putrefazione all’interno del loculo stesso, il Comune individua il loculo in cui si è verificata la perdita e avvisa i parenti/aventi diritto del defunto affinché provvedano al ripristino delle condizioni igieniche del loculo a loro spese. 2. In caso di inadempienza da parte del concessionario o dei suoi eredi, si rimanda al successivo art. 54 CAPO II RETROCESSIONE, DECADENZA, REVOCA, ED ESTINZIONE Articolo 53 Retrocessione 1. Il Comune ha facoltà di accettare la retrocessione di concessione di aree o manufatti, loculi/ossari, a condizione che i salme, i resti mortali e le ceneri presenti abbiano precedentemente avuto altra sistemazione a carico dei rinunciatari. 2. La domanda di retrocessione deve essere sottoscritta dal concessionario se in vita, ovvero da tutti gli aventi diritto, ovvero deve essere presentata da parte del dichiarante dichiarazione sostitutiva di notorietà, ai sensi del D.P.R. 445/2000 ss.mm., di agire in nome e per conto di tutti gli aventi titolo. 3. Al concessionario retrocedente spetterà un rimborso definito annualmente dalla Giunta Comunale, come definito nell’art. 13, comma 5. 4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna. 40057 Granarolo dell’Emilia - Via San Donato n. 199 - tel. 051/6004111 - fax 051/6004333 - C.F. 80008270375
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5. La Giunta Comunale può definire, con motivato provvedimento, canoni agevolati a fronte di rinuncia a concessione di sepolture private o arcate di particolare pregio e di durata perpetua. Nelle medesime modalità è possibile la retrocessione di loculo/ossario/tomba di famiglia perpetui, a fronte di concessione gratuita di ossario/tomba di famiglia, con eventuali spese di estumulazione, riduzione e tumulazione a carico del Comune. 6. Resteranno comunque a carico del concessionario retrocedente tutte le spese inerenti e conseguenti all'atto di retrocessione. 7. Non è prevista la retrocessione per le sepolture individuali a sistema di inumazione. Articolo 54 Decadenza 1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi: a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 90 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione, salvo non ricorrano cause di forza maggiore, documentate e riconosciute dal Servizio Cimiteriale; b) in caso di sepoltura individuale richiesta per tumulazione futura o lasciata libera a seguito di traslazione, lasciata inutilizzata per un periodo di almeno 30 anni anche se la concessione risale ad epoca anteriore all’approvazione del presente regolamento; c) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione; d) quando sia stato accertato, sentiti gli interessati, l’utilizzo del sepolcro da terzi non aventi diritto; e) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d' uso della sepoltura; f) quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati dal Comune; g) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione. h) quando la sepoltura risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dagli articoli precedenti 48, 49 e 52 (Manutenzione dei loculi e ossari, manutenzione delle tombe di famiglia, fuoriuscita di liquido dai loculi); 2. Si ha stato di abbandono per incuria, fatti salvi i casi di forza maggiore, quando i concessionari o aventi diritto non provvedano per almeno tre anni ad opere di ordinaria conservazione del sepolcro o di manutenzione espressamente richiesti dall’ufficio comunale, sostituzione di arredi e componenti floreali nel caso che la sepoltura ne sia provvista, sostituzione di eventuali corpi illuminanti ove la sepoltura sia servita da illuminazione votiva e ogni altro comportamento consimile da cui possa desumersi il loro disinteresse di fatto sul sepolcro, oppure quando non risultino reperibili, per un periodo di almeno tre anni all’indirizzo comunicato al servizio cimiteri. 3. L'Amministrazione Comunale, nei casi previsti dal precedente comma 1., invia, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ad uno degli aventi titolo, in quanto reperibili, una ingiunzione ad adempiere agli obblighi previsti dal presente regolamento, entro sessanta giorni dal ricevimento. Al ricevente è accordata la facoltà, con il consenso degli altri aventi diritto, di indicare un diverso destinatario delle comunicazioni. Al concessionario ingiunto o agli eredi dello stesso è accordata la possibilità di avvalersi dell'istituto della retrocessione, così come disciplinato dall'art. 53 (retrocessione) del presente regolamento, nel caso in cui non voglia provvedere alla manutenzione della propria tomba. Qualora non vengano adempiuti gli obblighi previsti dal presente regolamento e dalla comunicazione inviata entro il termine stabilito, l'ufficio competente invia al destinatario delle comunicazioni una seconda ingiunzione 40057 Granarolo dell’Emilia - Via San Donato n. 199 - tel. 051/6004111 - fax 051/6004333 - C.F. 80008270375
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nelle medesime modalità sopra specificate, con l'indicazione di un nuovo termine di ulteriori sessanta giorni per l'adempimento degli stessi, con la specifica che verranno attivate le procedure necessarie per dichiarare la decadenza della concessione qualora gli obblighi non fossero adempiuti nei termini indicati. La stessa comunicazione viene pubblicata contemporaneamente all'Albo Pretorio e affissa al Cimitero. Se gli obblighi previsti non sono adempiuti, il Responsabile del Servizio Cimiteriale adotta il provvedimento di decadenza, il quale viene notificato all'interessato e pubblicato all'Albo Pretorio e affisso al Cimitero. 4. Qualora gli aventi diritto non abbiano comunicato le loro generalità all’ufficio cimiteri o risultino comunque agli atti dell’ufficio non noti, al fine di avviare la procedura di decadenza, viene posto un avviso sul sepolcro per almeno sessanta giorni consecutivi, nel quale si invitano gli aventi diritto a fornire proprie notizie. Trascorso tale termine, viene apposta un'intimazione all'Albo Pretorio, affisso al Cimitero e sul sito internet del Comune, nonché, qualora ritenuto opportuno, sui mezzi di comunicazione locali, nella quale si avvisa che, trascorsi ulteriori sessanta giorni dalla pubblicazione dell'atto stesso, sarà pronunciata la decadenza della concessione. Trascorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione e non presentandosi alcun interessato, verrà emesso il provvedimento di decadenza da parte del Responsabile del Servizio Cimiteriale. 5. Qualora si verifichino situazioni accertate di pericolo per la pubblica incolumità e si renda necessario procedere d’urgenza, sulla base della perizia dei servizi tecnici comunali, i termini di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo sono ridotti, in modo, comunque, da garantire i tempi di notifica e di comunicazione. I nuovi termini decorreranno dalla data di ricevimento della comunicazione in caso di notifica o dalla data di pubblicazione dell’avviso. In assenza, il Comune potrà procedere per l’adempimento eseguendo i lavori, previo rimborso delle spese sostenute. In tal caso la decadenza della concessione sarà pronunciata in caso di mancato rimborso/pagamento delle spese sostenute dal Comune. 6. Pronunciata la decadenza della concessione, in caso di irreperibilità degli aventi titolo, il Comune provvederà a proprie spese alla riduzione dei cadaveri in resti e alla loro conservazione, dandone adeguata informazione all’Albo Pretorio, nel Cimitero e sul sito internet del Comune. In caso di reperibilità degli aventi titolo, gli stessi hanno l’obbligo, a proprie spese, di assicurare una nuova collocazione dei cadaveri, resti mortali, ossa umane e ceneri e di rimborsare il Comune delle eventuali spese già sostenute. Qualora non vi provvedano, il Responsabile del Servizio Cimiteriale disporrà per la loro collocazione secondo quanto previsto dal presente regolamento, fatta salva l’eventuale procedura di recupero delle spese necessarie. 7. Pronunciata la decadenza della concessione, l’Amministrazione Comunale, sulla base di una perizia tecnica può disporre la rimozione del manufatto o il suo ripristino, tenuto conto dello stato di conservazione dello stesso, restando i materiali o le opere nella sua piena disponibilità. 8. Nei provvedimenti di decadenza è evidenziata la possibilità di presentare ricorso agli organi competenti entro sessanta giorni dalla notifica all'interessato.
Articolo 55 Revoca 1. L'Amministrazione Comunale, per specifiche e rilevanti ragioni di interesse pubblico debitamente motivate, ha facoltà di rientrare nella disponibilità di qualsiasi spazio assegnato per la sepoltura o area o manufatto dati in concessione. 2. Le concessioni cimiteriali possono, altresì essere revocate nei casi indicati all’art. 92 del D.P.R. 285/90. 3. L'Amministrazione Comunale è tenuta a dare comunicazione al concessionario dell'avvio del procedimento, nonché del provvedimento di revoca e della relativa motivazione nelle medesime modalità previste all’art. 54 (decadenza). 40057 Granarolo dell’Emilia - Via San Donato n. 199 - tel. 051/6004111 - fax 051/6004333 - C.F. 80008270375
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4. Verificandosi i casi di cui ai precedenti commi, la concessione in essere viene revocata, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dal Comune, rimanendo a carico dello stesso le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova, con esclusione delle spese per la costruzione o per il riadattamento dei monumenti sepolcrali e quelle per le pompe funebri che siano richieste nel trasferimento che sono tutte a carico dei concessionari.
Articolo 56 Estinzione 1. Le concessioni si estinguono alla loro naturale scadenza se non rinnovate, o con la soppressione del cimitero salvo, in quest’ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285. 2. Allo scadere del termine della concessione, se gli interessati non hanno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvede l'Amministrazione Comunale, con spese a carico dei parenti aventi titolo, collocando i medesimi nel campo comune, nell'ossario o nel cinerario comuni. 3. Le concessioni cimiteriali si estinguono, altresì, per accertata estinzione della famiglia, così come individuata dall'art. 77 del Codice Civile.
TITOLO V ORARI E DIVIETI Articolo 57 Orario di apertura e chiusura del Cimitero 1. Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato con ordinanza del Sindaco. 2. Fuori da tale orario nessuno può visitare il cimitero senza espresso permesso dell’amministrazione comunale. 3. L’Amministrazione Comunale si riserva di adottare, per ragioni di sicurezza, sistemi di allarme per la vigilanza e il controllo dell’accesso.
Articolo 58 Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti 1. Il Comune, in occasione della Commemorazione dei Defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l’introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali. 2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente. Articolo 59 40057 Granarolo dell’Emilia - Via San Donato n. 199 - tel. 051/6004111 - fax 051/6004333 - C.F. 80008270375
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Disciplina dell'ingresso 1. Nel cimitero, di norma, non si può entrare che a piedi, ad eccezione degli ausili per trasporto disabili e dei veicoli preposti al servizio e di quelli autorizzati dall’Amministrazione Comunale. 2. Nel cimitero sono vietati atti o comportamenti irriverenti o incompatibili con la destinazione, il decoro e le caratteristiche del luogo sacro alla memoria dei defunti 2. 3. In particolare, nel cimitero è vietato: • l’ingresso a chiunque, quando il Sindaco per motivi di ordine pubblico o di polizia mortuaria o disciplina interna, ravvisi l’opportunità del divieto. •
l’ingresso di coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali, salvo le persone non vedenti;
• l’ingresso alle persone in stato di ubriachezza, eccitazione mentale e vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere di solennità del luogo; • l’ingresso a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua, commerciali o simili; •
l’ingresso ai bambini di età inferiore a 12 anni quando non siano accompagnati da adulti;
•
l’ingresso alle biciclette o veicoli a motore, ad eccezione dei disabili o delle persone autorizzate.
•
consumare cibi;
•
tenere un contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
•
scrivere sulle lapidi o sui muri;
•
vestire in maniera contraria alle più elementari norme morali;
•
toccare e rimuovere dalle tombe altrui fiori, arbusti, ricordi, suppellettili,ecc.;
•
gettare fiori appassiti od altri rifiuti fuori dagli appositi recipienti;
•
appendere indumenti od altri oggetti sulle tombe;
•
accumulare neve sui tumuli;
• introdurre oggetti irriverenti o far entrare nel cimitero qualsiasi tipo di materiale, senza la preventiva autorizzazione; •
asportare materiale, oggetti o altro senza l’autorizzazione del Comune;
•
sedere sulle tombe;
•
calpestare o danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, piante, ecc.;
•
disturbare in qualsiasi modo i visitatori;
•
turbare il libero svolgimento dei cortei, riti o commemorazioni;
• assistere alle operazioni cimiteriali di esumazione o di estumulazione di salme senza essere autorizzati dalla famiglia del defunto; •
coltivare fiori sopra le fosse che assumono eccessive dimensioni;
• collocare vasi, portavasi, quadri, o quant'altro che, specie in occasione della Commemorazione dei Defunti, possano limitare lo spazio riservato al passaggio del pubblico e provocare intralcio o molestie; 40057 Granarolo dell’Emilia - Via San Donato n. 199 - tel. 051/6004111 - fax 051/6004333 - C.F. 80008270375
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•
occupare con vasi, ceri od altro, spazi non avuti in concessione;
•
chiedere l’elemosina dentro il cimitero e nelle immediate vicinanze;
• esercitare all'interno del cimitero o nelle immediate vicinanze, qualsiasi forma di commercio senza l'autorizzazione dell'autorità comunale; •
offrire servizi e oggetti, distribuire indirizzi e volantini pubblicitari;
• fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali o funerarie senza la preventiva autorizzazione del Dirigente del servizio o da suo delegato; • eseguire lavori o iscrizioni sulle tombe con modalità diverse rispetto a quanto stabilito dal presente regolamento. 4. Gi operatori cimiteriali sono tenuti a richiamare verbalmente i contravventori ed, eventualmente, ad attivare il servizio di Polizia Municipale per l’applicazione della sanzione prevista nell’allegato n. 1 al presente regolamento. 5. Inoltre, il personale addetto ai servizi cimiteriali non potrà per nessuna ragione chiedere o ricevere compensi di qualsiasi natura da parenti o familiari dei defunti e ha il dovere di usare modi cortesi e civili. Articolo 60 Fiori e piante ornamentali 1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. 2. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorevole trascuratezza, così da rendere indecorose le tombe di famiglia, i loculi, i tumuli o le aree cimiteriali, il responsabile del Servizio Cimiteriale li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione. 3. Nel cimitero, avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe. Articolo 61 Materiali ornamentali 1. Dal cimitero saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copri tomba, ecc.., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate. 2. Si precisa che la manutenzione del cimitero è riservata esclusivamente al personale del Comune o a ditta appaltatrice, pertanto tutto lo spazio non avuto in concessione deve essere lasciato libero affinché gli addetti possano eseguire liberamente la necessaria manutenzione. Se questo spazio venisse occupato, con qualsiasi tipo di materiale (vasi, ghiaia od altro), si provvederà ad asportarlo addebitando le spese, sostenute per la rimozione, al concessionario che ha commesso l'abuso. 3. I provvedimenti d'ufficio di cui al comma primo verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata al cimitero e all'Albo Pretorio per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro. 4. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti nel presente Regolamento all’articolo 41 (disponibilità dei materiali). Articolo 62 Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle sepolture nei campi comuni e nei loculi 40057 Granarolo dell’Emilia - Via San Donato n. 199 - tel. 051/6004111 - fax 051/6004333 - C.F. 80008270375
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1. Sulle tombe nei campi comuni e sui loculi, dovranno poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, a cura e spese del concessionario e secondo forme, misure, colori e materiali consoni al carattere del cimitero e alle norme fissate nel presente regolamento e di seguito riassunte. 2. Ogni epigrafe o scritta deve contenere le generalità del defunto e rituali espressioni brevi, purché non in contrasto con il comune senso della morale. 3. Particolari raffigurazioni sulla lapide, eventuali fregi, ornamenti ed epitaffi, non rientranti negli usi locali, devono essere sottoposti all'approvazione del responsabile del Servizio cimiteriale. 4. Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle consentite nel presente regolamento, o nelle quali figurino errori di scrittura. Verranno altresì rimossi gli oggetti ed i materiali non consoni. La spesa della rimozione è addebitata al concessionario o agli eredi. 5. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero o oggetti aventi uso originario diverso da portafiori. 6. Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo, l’inalterabilità e il riconoscimento; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non invadano le tombe o i passaggi attigui. 7. In caso di violazione di dette norme, previa diffida, il Comune potrà disporre per la rimozione. Articolo 63 Divieto di inserzioni pubblicitarie 1. Sulle lapidi, copritomba ed altre ornamentazioni funerarie è vietata l’apposizione di inserzioni pubblicitarie, ivi comprese le indicazioni relative alla denominazione o ragione sociale dell’impresa che ha eseguito l’opera o il servizio. Articolo 64 Movimentazione dei feretri all’interno del cimitero 1. All’interno delle mura del cimitero comunale la movimentazione dei feretri avviene da parte del personale cimiteriale dipendente del Comune ovvero della ditta appaltatrice del servizio. 2. Qualora i parenti del defunto richiedano di movimentare il feretro personalmente o da parte dell’onoranza funebre incaricata, i soggetti autorizzati dagli operatori cimiteriali del Comune dovranno rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza, escludendo qualsiasi responsabilità in capo al Comune per eventuali danni e/o infortuni. TITOLO VI SANZIONI E CAUTELE Articolo 65 Sanzioni e misure ripristinatorie 1. Ogni violazione delle disposizioni del regolamento o delle ordinanze attuative è punita, ai sensi di legge, con la sanzione amministrativa per essa determinata, in via generale ed astratta, con provvedimento da parte del Servizio di Polizia Municipale competente. Le fattispecie di violazione al presente regolamento, le relative sanzioni e le corrispondenti misure ripristinatorie sono tassativamente indicate nell'allegato n. 1 che costituisce parte integrante del presente regolamento. 40057 Granarolo dell’Emilia - Via San Donato n. 199 - tel. 051/6004111 - fax 051/6004333 - C.F. 80008270375
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2. All’applicazione delle violazioni delle disposizioni di cui al comma precedente si procede nei modi e nei termini stabiliti dal Capo I della Legge 24 novembre 1981 n. 689 e dai regolamenti comunali in materia. 3. Le violazioni rappresentanti abuso di titolo autorizzatorio all’esercizio dell’attività funebre di cui alla normativa regionale in materia possono comportare l'applicazione in via autonoma della misura Articolo 64 Cautele 1. In generale, chi domanda un servizio cimiteriale qualsiasi (trasporti, inumazioni, tumulazioni, cremazioni, esumazioni, estumulazioni, traslazioni, illuminazione votiva, o quant'altro) od una concessione (aree, loculi, ossari, tombe di famiglia, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o altri elementi decorativi o la costruzione di manufatti e simili, s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati. 2. In caso di contestazione, il Comune s'intenderà e resterà estraneo all'azione che ne dovesse conseguire. Esso si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza definitiva.
TITOLO VII DISPOSIZIONI VARIE, TRANSITORIE E FINALI Articolo 67 Redazione Piano cimiteriale comunale 1. Il Comune pianifica l’assetto interno del cimitero esistente e le relative aree di rispetto attraverso l’approvazione da parte del Consiglio Comunale del Piano Cimiteriale, al fine di rispondere alle necessità di sepoltura della popolazione residente nell’arco dei venti anni successivi all’approvazione del piano stesso, tenendo conto degli obblighi di legge e della programmazione in materia di crematori, secondo quanto previsto dalla L.R. 19/2004 ss.mm. e dal Regolamento Regionale 23 maggio 2006 n. 4. 2. Nelle more dell’adozione del Piano cimiteriale o della revisione che preveda tali norme, provvede con propri atti e adempimenti l’Ufficio Tecnico Comunale.
Articolo 68 Concessioni precedenti 1. Le concessioni cimiteriali anteriori all’entrata in vigore del Regolamento di Polizia Mortuaria conservano la loro scadenza, adeguandosi alle nuove disposizioni per quanto riguarda la disciplina. Articolo 69 Disposizioni di carattere organizzativo 1. In ogni caso, tutte le ulteriori regole e prescrizioni di carattere puramente tecnico e organizzativo che non influiscono sull’accesso al servizio da parte dei cittadini, verranno definite con determinazione del responsabile di area competente. 40057 Granarolo dell’Emilia - Via San Donato n. 199 - tel. 051/6004111 - fax 051/6004333 - C.F. 80008270375
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Articolo 70 Efficacia delle disposizioni del presente Regolamento 1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 10 giorni dalla pubblicazione dell’atto deliberativo di approvazione all’Albo Pretorio del Comune. 2. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore, salvo non sia diversamente disposto nei precedenti articoli o nelle concessioni stesse. 3. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, è abrogato il Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con Deliberazione C.C. n. 119 in data 29 ottobre 1992 e ss.mm.ii. 4. Sono da ritenersi abrogati ogni altro atto, regolamento o provvedimento in contrasto con il presente regolamento. Articolo 71 Normativa applicabile 1. Per tutto quanto non previsto e per tutto quanto non diversamente disposto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui al al D.P.R 10 settembre 1990 n. 285, alla Legge Regionale n.19/2004 e relativi regolamenti, deliberazioni e direttive attuativi.
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