REGIONE LIGURIA Assessorato Istruzione, Formazione e Lavoro
INDIRIZZI OPERATIVI IN ORDINE ALLA REALIZZAZIONE IN LIGURIA DEL SISTEMA INFORMATIVO DEL LAVORO (S.I.L), DELLA BORSA CONTINUA DEL LAVORO, ED ALLE LORO INTERCONNESSIONI CON IL SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE INTEGRATO PER L’OCCUPAZIONE (S.I.R.I.O.)
INDICE
1. Realizzazione di un sistema informativo intregrato del lavoro in Liguria ________________ 3 1.1. Premessa__________________________________________________________________ 3 1.2. Definzioni ed abbreviazioni____________________________________________________ 4 1.3. Architettura di sistema _______________________________________________________ 5 1.4. Rete geografica _____________________________________________________________ 6 1.4.1. Piano d’indirizzamento IP delle Province __________________________________________________ 6 1.4.2. Accessi delle Province ________________________________________________________________ 7 1.4.3. Sicurezza __________________________________________________________________________ 7
1.5. Software per la gestione delle basi dati ___________________________________________ 7 1.5.1. Servizi informatici per i cittadini_________________________________________________________ 8 1.5.2. Servizi informatici per le imprese________________________________________________________ 9 1.5.3. Servizi informatici per la Pubblica Amministrazione__________________________________________ 9 1.5.4. Articolazione delle Basi Dati __________________________________________________________ 10 1.5.5. Aggiornamenti delle Basi Dati _________________________________________________________ 11
1.6. Scadenze temporali _________________________________________________________ 11 1.7. Acquisizione di attrezzature hardware e dispositivi di rete ___________________________ 12 1.7.1. Azioni soggette alla programmazione degli interventi _______________________________________ 12
1.8. Codici elettronici di accesso___________________________________________________ 13
2. Disposizioni sulla sicurezza ed il trattamento delle informazioni_______________________ 14 2.1. Responsabilità e trattamento dei dati ___________________________________________ 14 2.2. Trasmissione dei dati ad altre amministrazioni per finalità di legge ____________________ 14 2.3. Diffusione dei dati contenuti nell’anagrafe delle persone in cerca di lavoro ______________ 15
3. Raccordo con gli altri progetti territoriali di E-government ___________________________ 15 4. Misure di accompagnamento ___________________________________________________ 16
1.
REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO INTREGRATO DEL LAVORO IN LIGURIA
1.1. Premessa La recente emanazione da parte della Regione Liguria degli Indirizzi operativi in ordine ai servizi per l’impiego ed all’incontro tra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione del decreto del presidente della Repubblica n.442/2000 e dei decreti legislativi n.181/2000 e n.297/20021 e la quasi contemporanea approvazione da parte della Conferenza Unificata della bozza di decreto legislativo di attuazione della legge delega di riforma del Mercato del Lavoro n.30/20032 pongono con urgenza la necessità di dare operatività ad un sistema informativo integrato in materia di lavoro. Da un lato è infatti necessario supportare adeguatamente le procedure amministrative gestite dai Servizi competenti relative alla promozione dell’occupazione e collegarle attraverso il nodo regionale al Sistema Informativo del Lavoro (S.I.L.) nazionale. Dall’altro lato si ritiene strategicamente rilevante dare avvio nel più breve tempo possibile ad una Borsa continua del Lavoro in Liguria, attraverso la quale la domanda e l’offerta di lavoro possano liberamente incontrarsi e, sempre liberamente, avvalersi del supporto dei servizi per l’impiego, siano essi pubblici o privati. A tal fine la Regione, le Province ed i soggetti competenti autorizzati ad operare sul mercato del lavoro si dotano di idonei sistemi informativi in grado di interoperare tra di loro, di aprirsi all’esterno in una logica di efficienza e di trasparenza e di garantire gli opportuni livelli di garanzia riguardo ai dati personali. Tali sistemi informativi si conformano alle linee di sviluppo del Sistema Informativo Regionale Integrato per l’Occupazione (S.I.R.I.O.), come previsto dall’articolo 18 della legge regionale 20 agosto 1998, n.27 (Disciplina dei Servizi per l’impiego e della loro integrazione con le politiche formative e del lavoro). Gli stessi sistemi informativi sono inoltre coerenti con i documenti di definizione del S.I.L. elaborati dal tavolo tecnico di cui all’Accordo approvato dalla Conferenza Unificata l’11 luglio 2003 nonché dal documento di Vision del S.I.L. approvato dal Coordinamento tecnico delle Regioni sulla Formazione Professionale ed il Lavoro. Sono quindi definite le banche dati nelle quali inserire le domande e le offerte di lavoro e vengono conseguentemente istituite l’anagrafe delle imprese e quella delle persone in cerca di lavoro. Tali archivi sono definiti in modo unitario ed integrato a livello regionale tenendo conto dei provvedimenti di attuazione dei Decreti Legislativi n.181/2000 e n.297/2002 e successive eventuali modificazioni ed integrazioni e degli indirizzi generali individuati a livello nazionale e regionale in materia. Le banche dati della domanda e dell’offerta di lavoro concorrono a realizzare la Borsa continua del lavoro, mentre le due anagrafi informatizzate costituiscono la componente principale del S.I.L. regionale alla cui base di modello di dati ed al cui sistema di classificazione e codifica si collegano la gestione delle funzioni di ufficio e dei compiti che caratterizzano l’operatività dei Servizi per l’impiego, siano essi pubblici o privati.
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Approvati con deliberazione della Giunta Regionale n. 811 dell’11 luglio 2003. Approvato in via preliminare dalla Conferenza Unificata in data 3 luglio 2003.
Al fine di aumentare il valore aggiunto delle informazioni, interagiscono con gli archivi di cui sopra le procedure informatiche che la Regione ha sviluppato nel corso degli ultimi anni in materia di formazione e di occupazione ed in particolare i servizi che fanno parte del portale verticale Internet denominato “IoLavoro”. Gli archivi sono gestiti in modo informatico con tecnologie e servizi che garantiscano la sicurezza e la coerenza delle informazioni in esse contenute, nonché l’utilizzo e lo scambio dei dati da parte di altri sistemi informatizzati di livello regionale, provinciale o locale sviluppati dalle amministrazioni nell’ambito delle proprie competenze ed al fine dell’integrazione dei servizi stessi in ambito territoriale. Lo sviluppo del sistema informativo integrato segue le scadenze temporali individuate nei presenti indirizzi operativi. La Regione Liguria svolge pertanto le attività individuate dai presenti indirizzi operativi esercitando il necessario controllo sull’attuazione degli stessi da parte delle Province e degli altri soggetti autorizzati e accreditati, riservandosi di intervenire con le previste misure di sussidarietà e sostituzione qualora le Amministrazioni provinciali non ne assicurino la realizzazione nei tempi indicati. I sistemi sviluppati da altri enti o soggetti pubblici o privati interessati all’integrazione ed allo scambio delle informazioni possono collegarsi agli archivi mediante la stipula di appositi accordi e convenzioni e previa l’autorizzazione delle amministrazioni competenti.
1.2. Definzioni ed abbreviazioni “Servizi competenti”: i centri per l'impiego di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e gli altri organismi autorizzati o accreditati a svolgere le previste funzioni, in conformità delle norme regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano. “Indirizzi operativi in attuazione del decreto legislativo n.297/2002”: Indirizzi operativi in ordine ai servizi per l’impiego ed all’incontro tra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione del Decreto del Presidente della Repubblica n.442/2000 e dei Decreti Legislativi n.181/2000 e n.297/2002 approvati dalla Giunta Regionale con deliberazione n.811 dell’11 luglio 2003. “S.I.L.”: Sistema informativo nazionale del lavoro come definito all’articolo 11 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.469. “S.I.R.I.O.”: Sistema informativo regionale integrato per l’occupazione come definito all’articolo 18 della legge regionale 14 agosto 1998, n.27. “Borsa continua del lavoro”: Sistema nazionale aperto di incontro tra domanda ed offerta di lavoro finalizzato, in coerenza con gli indirizzi comunitari, a favorire la maggior efficienza e trasparenza del mercato del lavoro, all’interno del quale cittadini, lavoratori, disoccupati, persone in cerca di un lavoro, soggetti autorizzati o accreditati e datori di lavoro s’incontrano in maniera libera e dove i servizi sono liberamente scelti dall’utente. “Sistema informativo integrato”: Sistema informativo che risulta dall’integrazione operata a livello regionale del S.I.L. nazionale, della Borsa continua del lavoro e di S.I.R.I.O..
1.3. Architettura di sistema All’interno della Borsa continua e del S.I.L. nazionali, viene costituito il nodo informativo regionale della Liguria che si rapporta ai nodi informativi provinciali nel rispetto dei vincoli di autonomia e di sussidarietà ed, in particolare, delle seguenti caratteristiche: ?? autonomia del nodo per quanto riguarda la gestione dei dati di propria pertinenza e l’erogazione dei servizi ai cittadini; ?? cooperazione fra i nodi per l’erogazione di servizi a coloro che li richiedono indipendentemente dal domicilio; ?? interscambio informativo con gli altri nodi regionali e con il mondo esterno attraverso opportuni meccanismi di sicurezza e di protezione; ?? standardizzazione delle comunicazioni fra i diversi soggetti che operano nel sistema; ?? architettura logica applicabile su scala nazionale. La soluzione strutturale più adeguata per la realiz zazione del sistema nazionale, come esplicitamente evidenziato nei sopracitati documenti nazionali sull’architettura nazionale del S.I.L., si basa su un sistema di nodi federati che cooperano fra di loro, rimanendo comunque proprietari del dato che è mantenuto al loro interno. Ciò può essere reso possibile tramite un sistema di messaggistica attraverso cui attuare, sia la cooperazione, sia il disaccoppiamento dei sistemi. L’Information Technology presenta attualmente una varietà di sistemi, applicazioni, n i terfacce e linguaggi decisamente eterogenea, che è da considerarsi un fattore positivo in quanto permette di affrontare il problema scegliendo l’ambiente e lo strumento che permette di raggiungere il risultato attraverso il minor tempo e sforzo possibile, ma occorre garantire la più ampia interoperabilità tra i dati e le applicazioni. Particolarmente idonea a questo scopo appare l’architettura basata sui Web Services che permette di realizzare un sistema federato dove tutti i sistemi connessi sono in grado di interoperare e scambiarsi dati, indipendentemente dai propri sistemi interni e dalle diverse funzioni di ciascuno e di fruire di servizi da qualsiasi punto delle rete3. I requisiti fondamentali per un modello basato su Web Service sono: ?? linguaggio standard per la rappresentazione dei dati (XML – Extensible Markup Language); ?? formato dei messaggi comune e estensibile (SOAP – Simple Object Access Protocol); ?? linguaggio comune per la definizione delle chiamate ai Web Service (WSDL – Web Service Definition Language); 3
In uno scenario classico, un dominio applicativo mette a disposizione un modulo software accessibile attraverso la rete, fornendone una des crizione e rendendolo pubblico (Publish) attraverso un apposito registro. Il richiedente utilizza un’operazione di ricerca (Find) per recuperare la descrizione del servizio e utilizzarla per connettersi (Bind) al fornitore del servizio stesso e invocarlo o interagire con esso. Ovviamente il ruolo di Fornitore e richiedente può essere assunto, a seconda dell’esigenza, dallo stesso soggetto. Di seguito si descrivono più in dettaglio le componenti evidenziate. ?? Fornitore del Servizio: Da un punto di vista dei ruoli, è il proprietario del servizio. Da un punto di vista architetturale, è la piattaforma che consente l’accesso al servizio stesso, cioè, nell’ambito della Pubblica Amministrazione, la relativa Porta Applicativa. ?? Richiedente il Servizio: E’ il soggetto che richiede l’esecuzione di una certa funzione. Dal punto di vista architetturale, è l’applicazione che sta cercando di interagire invocando il servizio stesso. Nel contesto della Pubblica Amministrazione è la Porta Delegata che richiama il servizio. ?? Registro dei Servizi: E’ un catalogo delle descrizioni dei servizi pubblicate dai relativi fornitori e dove i richiedenti ricercano e individuano il servizio necessario insieme alle informazioni necessarie per richiamarlo. Ogni servizio può essere implementato utilizzando linguaggi e tecnologie differenti, per le quali viene poi generata un’interfaccia WSDL e altre componenti che producono il livello di disaccoppiamento necessario per renderlo accessibile attraverso il Web mediante protocollo HTTP e linguaggio XML. Tale interfaccia viene pubblicata sul catalogo dei servizi (registro UDDI) per essere accessibile dall’esterno.
?? sistema di catalogazione dei servizi disponibili e delle relative interfacce/contratti per la loro
invocazione (UDDI – Universal Description, Discovery and Integration);
?? canale di trasporto diffuso e affidabile (HTTP/S).
Lo scambio dei dati tra i diversi soggetti che interagiscono avviene attraverso un sistema di cooperazione applicativa basato su messaging, con modalità Publish & Subscribe, in modo totalmente asincrono e “any -to-any”. L’architettura basata su Web Services prevede l’interazione fra tre distinti ruoli: il Fornitore dei Servizi, il Registro dei Servizi e il Richiedente. Tali interazioni comportano tre tipologie di operazioni, definite tecnicamente come “Publish”, “Find” e “Bind”. Un’architettura come quella sopra descritta presenta numerosi vantaggi: ?? possibilità per i singoli sistemi di continuare ad utilizzare la propria base dati senza necessità di modificare software già in uso e collaudato; ?? possibilità per i singoli sistemi di migliorare ed ampliare la capacità della propria base dati e dei propri servizi senza modificare l’intero servizio, implementando nuove funzionalità che rilasceranno nelle interfacce XML/SOAP solo quando definitivamente collaudate; ?? possibilità per i singoli sistemi di continuare a fornire servizio a tutti gli attori senza modificare le modalità di accesso ai dati consolidate nel tempo e senza necessità di nuova formazione; ?? non è necessario replicare i dati: l’informazione univoca è ospitata laddove verrà generata e quindi mantenuta in maniera puntuale ed efficace. ?? tutte le funzionalità di ricerca distribuita sviluppate sono patrimonio comune e saranno nuovamente disponibili in altri progetti in cui la ricerca di questo tipo di informazione può dare valore aggiunto; ?? Il sistema è aperto e quindi accetta nuove entità che volessero connettersi; in particolare il numero delle regioni potrà crescere senza traumi per il sistema anche in fasi successive a seconda delle specifiche necessità; ?? Il sistema potrà eventualmente accettare ed integrarsi anche con entità esterne alle regioni, per ampliare la capacità di ricerca ed incrocio dei dati a tutto vantaggio degli utenti finali.
1.4. Rete geografica Le singole strutture, sedi dei servizi competenti, devono essere connesse alla rete geografica garantendo una connessione sincrona e bidirezionale ed una banda da dedicare alle applicazioni oggetto dei presenti indirizzi di almeno 2 Mbps, al fine di permettere le operazioni di aggiornamento contestuale in occasione di eventi di interesse comune, anche nell'ipotesi di attivazione differita del meccanismo delle repliche (ad esempio, l'avviamento di un nuovo servizio, in cui la soluzione applicativa prevede l’aggiornamento da remoto di alcune tabelle presenti negli altri server). I collegamenti all’interno del nodo regionale si effettuano con il rispetto delle seguenti prescrizioni: ?? protocolli TCP/IP definiti nell'ambito del Progetto Liguria in rete; ?? indirizzi IP assegnati nell'ambito dello stesso Progetto; ?? postazioni client con indirizzo IP dinamico; ?? server con indirizzo statico, accessibili in remoto dalla Regione e dalle Province secondo modalità che verranno individuate di comune accordo. Attraverso il nodo regionale di accesso alla rete nazionale verranno altresì effettuate le rimappature degli indirizzi IP secondo quanto richiesto dagli standard che saranno individuati a livello centrale. 1.4.1. Piano d’indirizzamento IP delle Province
Le Province liguri hanno a loro disposizione, nell’ambito del piano di indirizzamento regionale, uno spazio d’indirizzi IP privati così definito: Provincia di Genova - dal 10.32.X.X al 10.47.X.X (16 classi B contigue) Provincia di Savona - dal 10.48.X.X al 10.63.X.X (16 classi B contigue) Provincia di Imperia - dal 10.64.X.X al 10.79.X.X (16 classi B contigue) Provincia di La Spezia - dal 10.80.X.X al 10.95.X.X (16 classi B contigue) Gli indirizzi appartenenti alle classi soprascritte garantiscono la corretta funzionalità e gestione delle interconnessioni attraverso la rete regionale. Verranno utilizzate opportune route statiche per la gestione dell’instradamento IP. 1.4.2. Accessi delle Province Attraverso ogni nodo provinciale dovrà essere garantito il collegamento ad ogni server subprovinciale secondo l'indirizzamento sopra descritto e con la sopra indicata velocità di almeno 2 Mbps per il traffico relativo alle attività previste dai presenti indirizzi operativi. Al fine di garantire la immediata operatività della rete a livello regionale la Regione può intervenire per effettuare, a carico delle risorse che rientrano nella propria disponibilità, i collegamenti con tutti i Centri per l’Impiego provinciali, nonché i necessari interventi di attivazione effettiva e manutenzione in efficienza. 1.4.3. Sicurezza La connessione alla rete regionale comporta l’assunzione di responsabilità in merito a problematiche di sicurezza che possano in qualche modo interferire con la normale attività. I dati aventi come indirizzo sorgente gli indirizzi IP assegnati ai Servizi competenti saranno pertanto ritenuti sicuri e affidabili, con la conseguenza che i Servizi stessi verranno ritenuti responsabili di eventuali problemi di sicurezza riconducibili al traffico generato dalle proprie sedi. La Regione si riserva la facoltà di esercitare attività di filtraggio su tutto il traffico non appartenente alle classi IP assegnate ai Servizi competenti.
1.5. Software per la gestione delle basi dati Tutte le applicazioni elettroniche che fanno parte del sistema informativo integrato devono essere sviluppate su piattaforme Web Oriented così da consentirne l’accesso in ambienti Internet/Intranet/Extranet. In particolare la Borsa continua del lavoro sarà raggiungibile attraverso il Portale dedicato al lavoro all’interno del Porrale Internet unificato della Regione Liguria. La Regione fornisce ai Servizi competenti le risorse necessarie alla realizzazione di programmi informatici adeguati a supportare la gestione delle base dati di cui ai presenti indirizzi, nonché la relativa assistenza all’avvio ed all’installazione ed un’adeguata offerta per la formazione e l’aggiornamento degli operatori. I Servizi competenti sono tenuti ad immettere nella rete regionale i dati relativi alle schede anagrafiche e professionali a partire dalla data di entrata in esercizio del S.I.L. in Liguria, secondo modalità e caratteristiche conformi agli standard definiti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
I programmi informativi attualmente in uso presso i servizi per l’impiego della Liguria (Netlabor versione 1) non costituiscono uno strumento adeguato per lo svolgimento automatico di funzioni d’ufficio e, d’altro canto, gli indirizzi operativi emanati dalla Regione Liguria in attuazione del decreto legislativo n.297/2002, contengono innovazioni che richiedono lo sviluppo di un sistema di gestione integrata delle procedure amministrative. La Regione si riserva pertanto di mettere a disposizione un software che permetta ai Centri per l’Impiego ed, eventualmente agli altri soggetti autorizzati, di monitorare tutti gli eventi rilevanti e di estrarre i dati secondo necessità non prevedibili a priori. In particolare tale sistema è rivolto alla gestione e controllo dei colloqui, delle scadenze e degli impegni sottoscritti in sede di elaborazione del percorso di ricerca occupazionale tra persona disoccupata e Centro per l’Impiego. La Regione si riserva altresì di mettere a disposizione i relativi adeguati interventi di installazione, formazione ed assistenza. Tale programma deve offrire la possibilità di ricercare e recuperare, ogni qualvolta se ne presenti la necessità, le informazioni di tipo anagrafico ed amministrativo eventualmente già presenti nei precedenti archivi gestiti tramite il software Netlabor versione 1. Il nuovo sistema di gestione informatizzato, oltre ad avere caratteristiche di trasmissione in rete, deve avere effettive capacità di supportare adeguatamente lo svolgimento dei compiti dei servizi competenti caratterizzati sotto il profilo professionale. Le Amministrazioni provinciali hanno comunque la libertà di ricorrere alle risorse messe a disposizione dalla Regione o di disporre tecnicamente e operativamente il rispetto delle disposizioni regionali da parte delle strutture dipendenti attraverso proprie risorse provinciali (informative, informatiche, di personale e di aggiornamento degli operatori). 1.5.1. Servizi informatici per i cittadini I Servizi utili in materia di lavoro (occupati, in cerca di occupazione, studenti in obbligo formativo, ecc) che si rende necessario mettere a disposisione delle persone sono in particolare: ?? consultazione in tempo reale delle opportunità lavorative (incontro domandaofferta) ed individuazione di quelle più adatte al proprio profilo, su tutto il territorio regionale e nazionale; ?? attività di informazione ed orientamento verso le opportunità (lavorative, formative, ecc.) disponibili ed i trend di andamento del mercato del lavoro nei bacini territoriali di interesse; ?? iscrizioni, cancellazioni ed altre movimentazioni relativi allo status del cittadino in termini di attività lavorativa; ?? possibilità di divulgare la propria offerta di lavoro. Se gli ambiti di servizio sono quelli tradizionalmente offerti dai servizi per l’impiego, fortemente innovativa vuole essere la logica di interazione tra cittadino e Pubblica Amministrazione, in termini di: ?? unitarietà: tutti i servizi sono gestiti in maniera unitaria ed integrata con la presa in carico del caso da parte degli operatori più adatti al proprio profilo ed alle esigenze specifiche;
?? tempi di risposta: tempo reale sulle informazioni e movimentazioni, tempi di attesa ridotti su attività interattive (colloqui di orientamento e preselezione) e tracciabilità continua dello status della propria pratica; ?? valore aggiunto: eliminazione di tutte le attività ridondanti, informazioni più precise sulle opportunità offerte, integrazione con altri eventi della vita ed i relativi servizi (es. Studio/Formazione, Famiglia, Salute, ecc.); ?? personalizzazione: specificità dei percorsi di servizio per i diversi segmenti di utenti (disabili, extracomunitari, stagionali, ecc.) e continuità di servizio; ?? accesso: dal punto più comodo al cittadino (Servizi competenti, operatori convenzionati, casa), con la tecnologia che preferisce (operatore, posta elettronica, internet, ecc.). 1.5.2. Servizi informatici per le imprese Le imprese interagiscono con la Pubblica Amministrazione sul tema lavoro nella duplice veste di cliente di un servizio (di ricerca del personale) e di soggetto vincolato ad adempimenti ed obblighi di legge. Lo scambio di informazioni tra Pubblica Amministrazione ed imprese costituisce oggi la principale mole di documentazione cartacea gestita dai Servizi per l’impiego ed un rilevante assorbimento di risorse umane e di tempo per la sua gestione da parte delle aziende. I principali servizi oggetto dei presenti indirizzi operativi sono: ?? inserimento in tempo reale di un’opportunità di lavoro ed immediata diffusione in rete; ?? supporto all’individuazione di profili professionali coerenti con le specifiche esigenze dell’azienda sull’intero territorio regionale e nazionale. ?? predisposizione di un canale informatico che consenta alle aziende di convertire il flusso cartaceo da e verso la Pubblica Amministrazione per quanto riguarda comunicazioni ed adempimenti amministrativi in un flusso in formato digitale (comunicazioni di assunzione, proroga, trasformazione, cessazione del rapporto di lavoro, assunzioni agevolate, prospetto informativo legge nazionale 68/1999, modulistica, ecc.) ?? contestuale inoltro delle informazioni richieste ad INPS ed INAIL. La disponibilità di dati strutturati sul mercato del lavoro potrà inoltre consentire alla Regione e alle Province di fornire a cittadini ed imprese un servizio importante: l’attivazione degli opportuni interventi di programmazione formativa al fine di generare profili professionali coerenti con le richieste delle aziende. 1.5.3. Servizi informatici per la Pubblica Amministrazione Strettamente correlati ai servizi rivolti a cittadini ed imprese, e per larga parte di supporto a questi, il sistema informativo prevede la realizzazione di una serie di servizi per gli operatori del sistema. Tali servizi sono in estrema sintesi riconducibili alle tipologie seguenti: ?? supporto all’erogazione del servizio per gli operatori di front office; ?? supporto al monitoraggio del servizio erogato; ?? supporto alla predisposizione di analisi per la determinazione delle politiche del lavoro; ?? integrazione delle informazioni tra i diversi punti erogatori della regione; ?? interoperabilità con il livello centrale ed gli altri sistemi informativi lavoro. Il sistema informativo integrato è rivolto anche a supportare, con adeguati flussi informativi, le decisioni delle pubbliche amministrazioni ed a permettere su diversa scala (locale, regionale, nazionale) il monitoraggio dei dati di interesse per la definizione di opportune strategie per il mercato del lavoro.
Per consentire tali azioni è necessario che siano rispettati adeguati livelli di interoperabilità su scala nazionale e di uniformità dei dati, con particolare riguardo a quelli delle aziende, dei lavoratori e dei sistemi di codifica e classificazione. Il sistema realizza altresì strumenti integrati atti a supportare gli operatori in tutto il processo di gestione del sistema lavoro ed in particolare nei momenti di interazione coi clienti/utenti cittadini ed imprese. 1.5.4. Articolazione delle Basi Dati Le basi dati che compongono il sistema informativo integrato per il lavoro possono essere ricondotte ad una o più delle seguenti tre aree fondamentali di riferimento: ?? Borsa continua regionale del lavoro, contenente tutta l’offerta e la domanda di lavoro regionale ed accessibile liberamente in rete; ?? Archivi amministrativi per la gestione delle procedure del Collocamento attraverso i quali i Servizi competenti si scambiano le informazioni sulle persone in cerca di lavoro e sulle comunicazioni delle Aziende e che concorrono alla costituzione dell’Anagrafe delle Aziende e di quella dei Lavoratori; ?? Opportunità di istruzione, formazione e lavoro, che derivano dalle relative attività di competenza della Regione. Al fine di rendere costantemente attuale l’anagrafe delle Aziende, la Regione provvede a rendere disponibile sulla rete una base dati certificatoria comune di riferimento, aggiornata in tempo reale e raggiungibile da tutti i servizi competenti. Per quanto riguarda la gestione di una o più delle basi dati potrà essere valutata l’opportunità di utilizzare servizi di Application Service Provider (A.S.P.) così da ridurre i costi di manutenzione degli archivi elettronici e delle relative procedure. Le basi dati già realizzate od in corso di realizzazione possono allora essere così suddivise sulla base delle aree poco sopra individuate: ?? Borsa continua del lavoro (Internet ed Intranet) ?? Offerte di lavoro: le informazioni sulle professionalità dei lavoratori sono inserite in rete, in attesa dell’emanazione del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di cui all’articolo 1 bis del Decreto Legislativo n.181/2000 come introdotto dall’articolo 2 del Decreto Legislativo n.297/2002, utilizzando un modello di dati compatibile con la scheda anagrafica e professionale di cui al D.M. 30/5/2001 ed ai relativi dizionari terminologici, eventualmente corredato da un curriculum a testo libero; all’atto dell’inserimento o dell’aggiornamento dei dati deve essere definito il livello territoriale di diffusione della offerta e l’eventuale richiesta di avvalersi della presa in carico da parte dei servizi competenti, secondo quanto previsto dagli indirizzi operativi regionali in attuazione del decreto legislativo n.297/2002. In tale ambito si prevede possano confluire le informazioni contenute nelle banche dati dei qualificati della formazione professionale, dei diplomati degli istituti scolastici secondari di secondo grado statali e paritari e dei diplomati e laureati dell’Università, nonché le informazioni delle banche dati dei servizi competenti. ?? Domanda di lavoro: le informazioni sulle richieste di lavoro da parte delle aziende utilizzano un modello di dati compatibile con quello della rete Eures; all’atto dell’inserimento o dell’aggiornamento dei dati deve essere definito il livello territoriale di diffusione della offerta e l’eventuale richiesta di avvalersi dei servizi offerti dagli sportelli territoriali. ?? Archivi amministrativi (Intranet ed Extranet) ?? Scheda anagrafica ?? Scheda professionale
?? Adempimenti per la ricerca attiva del lavoro ?? Stato ed anzianità di disoccupazione ?? Graduatorie dei lavoratori in stato di disoccupazione ?? Collegamento con la Borsa continua del lavoro ?? Collegamento con l’anagrafica certificatoria delle aziende ?? Comunicazione delle aziende ?? Trasmissione delle comunicazioni delle aziende ad INPS ed INAIL ?? Contratti di apprendistato ?? Mobilità del personale della Pubblica Amministrazione ?? Opportunità di istruzione, formazione e lavoro (Intranet ed Internet) ?? Concorsi pubblici in Liguria e selezione nazionale ?? Concorsi pubblici per ricercatori nazionali ?? Borse di studio ?? Corsi di formazione professionale ?? Offerte di lavoro provenienti dalla banca dati europea Eures ?? Richieste di avviamento nelle pubbliche amministrazioni ?? Tirocini e Stages 1.5.5. Aggiornamenti delle Basi Dati Le basi dati che compongono il sistema informativo integrato per il lavoro sono aggiornate dai singoli soggetti connessi con frequenze diverse che sono stabilite dalla Regione sulla base della tipologia dell’informazione inserita.
1.6. Scadenze temporali Si prevede che la realizzazione del progetto di cui alle presenti disposizioni si sviluppi secondo le seguenti scadenze temporali: Attività Definizione e condivisione delle caratteristiche collegamento in rete ad alta velocità
operative
per
il
Collegamento in rete ad alta velocità della Regione con le Province e con quattro Centri per l’impiego individuati per la fase di sperimentazione Estensione della rete ad alta velocità ai restanti Centri per l’impiego Collegamento della rete geografica alla base data certificatoria delle aziende Realizzazione della Borsa continua del lavoro Studio di fattibilità e realizzazione di una procedura transitoria di interfaccia con NetLabor versione 1 a supporto dei nuovi compiti e funzioni Integrazione nel S.I.L. delle comunicazioni delle aziende sui contratti di apprendistato Realizzazione del software per la gestione amministrativa (anagrafi dei lavoratori e delle aziende e comunicazioni obbligatorie via internet) Realizzazione del software per la gestione del servizio di accoglienza, dell’offerta formativa, del datawarehouse sul mercato del lavoro Definizione dei formati di scambio dei dati per la scheda professionale delle persone in cerca di lavoro e per l’anagrafe delle aziende Collegamento del Sistema amministrativo con le banche dati di S.I.R.I.O. su piattaforme Web-oriented Ulteriore acquisizione dell’hardware, degli apparati di rete e del software di base
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2003 11 12
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2004 05 06
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Manutenzione correttiva ed evolutiva
1.7. Acquisizione di attrezzature hardware e dispositivi di rete L’installazione dei collegamenti di rete e la relativa fatturazione del traffico telefonico e del canone tra le Province e la Regione è a carico della Regione così come i collegamenti tra i Servizi competenti e la rete regionale realizzati direttamente dalla Regione. L’installazione di ulteriori collegamenti tra le Province ed altri soggetti in regime di convenzione avviene a carico delle Amministrazioni competenti, così come la fatturazione del traffico e dei canoni relativi. Le apparecchiature per il funzionamento della rete locale dei Centri per l’Impiego rientrano tra le risorse consegnate ed installate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali contestualmente ai server. Le Province e gli altri soggetti pubblici e privati, provvedono a completare la rete dei servizi per l’impiego, in attuazione del decreto legislativo 469/97, della legge regionale n.27/98, garantendo: ?? il collegamento al Sistema Informativo Regionale Integrato per l’Occupazione (S.I.R.I.O.) e al Sistema Informativo del Lavoro (S.I.L.) secondo quanto previsto dall’articolo 18 della legge regionale 27/1998 e dalle successive disposizioni attuative emanate dalla Regione; ?? il rispetto dei criteri per la distribuzione territoriale dei centri per l’impiego, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n.1215 del 22.10.1999; ?? l’adozione del marchio e del sistema di identific azione dei servizi per l’impiego approvati con deliberazione della Giunta Regionale n.675 del 15.6.2001, come modificata con deliberazione della Giunta regionale n.122 del 15.2.2002. ?? l'inserimento delle informazioni relative agli interventi ed alle attività svolte nel sistema regionale previsto dal Piano di comunicazione del Fondo Sociale Europeo in attuazione del Regolamento C.E. n.1159 del 30.5.2000, approvato con deliberazione della Giunta regionale n.150 del 20.2.2002. A tal fine la Regione, sulla base di richieste corredate da adeguati preventivi di spesa e degli impegni giuridicamente rilevanti in merito al rispetto dei requisiti di cui ai presenti indirizzi operativi, assegna idonee risorse finanziarie a valere sui fondi della misura A.1 dell’Obiettivo 3 del Fondo Sociale Europeo per gli anni 2000-2006. Il soggetto destinatario dei finanziamenti è tenuto inoltre a far pervenire alla Regione, alle scadenze previste, i dati del monitoraggio fisico e finanziario secondo la normativa comunitaria e le indicazioni regionali. 1.7.1. Azioni soggette alla programmazione degli interventi Gli interventi programmati sono conformi agli standard e alle modalità operative di funzionamento di cui alle presenti disposizioni e possono riguardare i seguenti ambiti di intervento: a) costruzione di un sistema a rete di collegamento ad alta velocità con la Regione e gli Enti locali; b) completamento della dotazione informatica e della rete telematica tra tutti i servizi per l’impiego ed adeguamento e verifica permanente della piena funzionalità dei programmi di gestione delle funzioni. In particolare si prevede di dotare di strumentazione adeguata alla operatività via internet dedicata al pubblico interessato alla materia oggetto dei presenti indirizzi operativi, alcuni Comuni con
maggior numero di abitanti ed eventualmente alcune Comunità Montane per zone particolarmente decentrate del territorio. Tutti gli interventi informatici dovranno essere conformi agli standard e alle modalità operative di funzionamento stabiliti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al riguardo. Saranno pertanto ammessi a finanziamento interventi che possiedano le seguenti caratteristiche minime: Dotazione tecnica del Server Centrale di ciascuna Provincia ?? 2 GB di Memoria disco ogni 100.000 lavoratori; ?? 2 GB di Memoria disco ogni 100.000 Aziende; ?? Memoria RAM: circa 15 KB per ogni posto di lavoro; ?? Potenza elaborativa: circa 50 Tpc-C (Transaction Processing Performance Council) per posto di lavoro); ?? Sistema operativo, Software di base (Data Base relazionale con funzionalità di replica) idoneo al funzionamento in rete del Sistema NetLabor 4. Dotazione tecnica del Server di ogni Centro per l’Impiego ?? Processore Pentium IV – 2000 Mhz o equivalente compatibile; ?? RAM da 512 MB; ?? 2 GB di Memoria disco ogni 100.000 lavoratori; ?? 2 GB di Memoria disco ogni 100.000 Aziende; ?? Sistema operativo e Data Base relazionale idoneo al funzionamento in rete del Sistema NetLabor 4. Dotazione tecnica di ogni posto di lavoro dislocato presso i Centri per l’Impiego ?? Processore Pentium IV o equivalente compatibile; ?? RAM da 256 MB, consigliati 512 MB; ?? Spazio su disco di 40 GB; ?? Scheda video con risoluzione 1024x768; ?? Scheda LAN a 32 bit ad alte prestazioni; ?? Sistema operativo e client di Data Base relazionale idoneo al funzionamento in rete del Sistema NetLabor 4. Tutti gli interventi informatici che prevedono collegamenti con il S.l.R.I.O., Sistema Informativo Regionale Integrato per l’Occupazione, di cui all’articolo 18 della legge regionale n.27/1998, possono essere elaborati dai soggetti proponenti tenendo conto delle esigenze espresse da ciascuna realtà territoriale, ferma restando la conformità agli standard e alle modalità operative di funzionamento stabiliti dalla Regione al riguardo. In particolare dovrà essere sempre garantita un’equilibrata risorsa elaborativa e la capacità di supportare applicazioni web-oriented.
1.8. Codici elettronici di accesso Al fine di facilitare l’accesso al sistema informativo integrato di cui ai presenti indirizzi operativi sono rilasciate alle persone ed alle imprese interessate codici elettronici di accesso che consentano di inserire ed aggiornare in rete i dati di proprio interesse e di usufruire dei relativi servizi telematici. Con successive disposizioni verranno inoltre definite le misure rivolte alle aziende per incentivare il ricorso alle vigenti normative per la semplificazione delle procedure amministrative mediante l’impiego della firma elettronica.
2.
DISPOSIZIONI SULLA SICUREZZA ED IL TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI
2.1. Responsabilità e trattamento dei dati Le operazioni di trattamento informatizzato dei dati relativi alle anagrafi dei lavoratori e delle aziende, concernenti l’inserimento, l’aggiornamento, la conservazione, la cancellazione, la diffusione, la comunicazione ed il trasferimento sono svolte dal Centro per l'impiego nel cui ambito territoriale si trova il domicilio della persona o la sede locale dell'azienda. Le operazioni di aggiornamento, cancellazione e trasferimento delle informazioni nella scheda anagrafica e professionale sono effettuate su dichiarazione dell’interessato o d’ufficio, secondo le modalità previste nei presenti indirizzi operativi ed in quelli di attuazione del decreto legislativo n.297/2002. La documentazione cartacea riferita alla gestione delle anagrafi è conservata presso il Centro per l’Impiego territorialmente competente per un periodo minimo di tre anni. Le anagrafi sono gestite informaticamente dalla Regione e dalle Province integrando e coordinando le anagrafi informatizzate dei Centri per l’Impiego attraverso anagrafi informatizzate regionali e provinciali. Sono titolari e responsabili del trattamento dei dati contenuti nelle anagrafi, rispettivamente: ?? Il dirigente della struttura competente della regione per quanto riguarda l’aggregazione e l’integrazione dei dati a livello regionale ed i dati di fonte regionale; ?? I dirigenti dei Servizi provinciali per il lavoro per quanto riguarda le aggregazioni e integrazioni dei dati di fonte provinciale; ?? I responsabili dei Centri per l’Impiego per quanto riguarda le aggregazioni o integrazioni di livello territoriale di loro competenza. L’inserimento e l’aggiornamento dei dati è consentito ai soggetti responsabili del trattamento oltreché, nei casi stabiliti, al rappresentante legale dell’azienda o suo delegato, alla persona inserita nell’elenco anagrafico ed ai suoi eventuali datori di lavoro. Ai fini della manifestazione di disponibilità al lavoro e nell’ambito del colloquio con il Centro per l’Impiego competente, la persona inserita nell’anagrafe deve indicare in quale ambito (provinciale, regionale, nazionale od europeo) consente la pubblicazione attraverso canali diversi dal servizio di incontro tra domanda ed offerta di lavoro erogato dal servizio competente. Analoga modalità è adottata anche per le offerte di lavoro delle aziende.
2.2. Trasmissione dei dati ad altre amministrazioni per finalità di legge In armonia con il sistema informatico adottato, i dati contenuti nelle anagrafi delle aziende e dei lavoratori sono messi a disposizione o trasmessi, entro 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta, al rappresentante legale dell’azienda ed lavoratore direttamente interessato, alle autorità di ispezione e vigilanza in materia di lavoro e previdenza e agli organi di pubblica sicurezza. Tali dati sono inoltre messi a disposizione o trasmessi, entro i medesimi termini, ai soggetti pubblici e privati concessionari o gestori di servizi o interventi pubblici per le verifiche di competenza, anche con riguardo a dichiarazioni rilasciate dai lavoratori ai sensi del DPR 445/2000. Ai fini dell’osservazione del mercato del lavoro, la Regione, le Province ed i Centri per l’Impiego sono tenute a trasmettere all’Agenzia Liguria Lavoro e possono mettere a disposizione di enti o
istituti di ricerca specificatamente autorizzati, in forma anonima ed a fini statistici, le informazioni contenute nelle anagrafi.
2.3. Diffusione dei dati contenuti nell’anagrafe delle persone in cerca di lavoro Fermo restando quanto stabilito dagli articoli 10 e 11 del decreto legislativo n.469/97 e le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 1, lettera d) della Legge 31 dicembre 1996 n.675 e comunque con l’esclusione di quelli sensibili o attinenti a provvedimenti giudiziari, le Province ed i Centri per l’Impiego, possono comunicare e diffondere, anche per via telematica, a soggetti intermediari abilitati, ai datori di lavoro richiedenti o ad altri soggetti all’uopo autorizzati dalla Regione, i dati personali relativi alla scheda anagrafica e professionale, senza che sia necessario il consenso degli interessati. Ciò al fine esclusivo di promuovere l’occupazione, favorire l’inserimento al lavoro e l’accesso ad attività di orientamento e formazione professionale, nonché agevolare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro e con modalità che assicurino, fatto salvo l’onere della prova agli utilizzatori terzi, il non utilizzo di tali dati per finalità diverse da quelle indicate. Le attività informative volte ai medesimi fini dai servizi competenti in merito all’attuazione della L. 68/99 sono realizzate in conformità alla stessa disciplina. Qualsiasi comunicazione o diffusione di dati personali relativi alla scheda anagrafica e professionale, da parte di soggetti diversi dai responsabili del trattamento e della gestione dei dati indicati alla lettera c), comma 4, art. 7 è vietata, salvo diversa disposizione dalla Regione.
3.
RACCORDO CON GLI ALTRI PROGETTI TERRITORIALI DI E- GOVERNMENT
Il sistema informativo oggetto delle presenti disposizioni si raccorda con quanto definito dalla Regione Liguria nei propri progetti territoriali di E-government. Il Sistema informativo integrato si costituisce come una vera e propria rete di reti che realizzi interventi e servizi a favore di tutti i soggetti coinvolti in processi formativi (istruzione scolastica e superiore, formazione professionale, continua o permanente) favorendo innanzitutto un reale incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro. Sono pertanto necessari collegamenti con il Portale del lavoro, nell’ambito del portale web unificato e delle strategie per lo sviluppo della Information & Communication Technology della Regione Liguria. In particolare, con successive disposizioni, si prevederà l’integrazione nel portale di quegli strumenti di assistenza tecnica agli operatori (centri documentali, informative e banche dati on line) già realizzati in ambiente intranet, dei servizi condivisi per la formazione a distanza e per la formazione continua e permanente, delle azioni per il supporto e lo sviluppo delle esperienze di telelavoro attraverso specifici moduli tematici che permettano di raggiungere e fidelizzare l’utenza diffusa su tutto il territorio in maniera omogenea. Conseguentemente il sistema informativo integrato qui delineato dovrà: ?? essere progettato in funzione delle esigenze dei clienti/utenti e consentire una navigazione facile ed efficace anche in relazione a differenti esigenze: la profilazione dell'utenza per categorie principali (persone, aziende, operatori) guiderà quindi attraverso percorsi guidati ed assistiti per ricerche specifiche. ?? offrire visibilità e spazio informativo a tutti i soggetti coinvolti: il portale di sistema deve costituire l'insieme di più riferimenti e componenti di informazione, permettendo al navigatore di scegliere percorsi differenziati di ricerca (ad esempio: partendo da specifiche rubriche oppure dai riferimenti territoriali) ed ai soggetti istituzionali di offrire una lettura d'insieme che valorizzi la completezza e l'articolazione del servizio erogato;
?? valorizzare il significato sinergico e non competitivo del contributo dei soggetti coinvolti: l'articolazione dei servizi offerti deve essere il frutto di una precisa regia che assegna a ciascun soggetto spazi e strumenti di comunicazione diversificati ed articolati partendo dalle specifiche competenze e dalle reali disponibilità, evitando inutili sovrapposizioni o, peggio ancora, dannose competizioni; ?? offrire servizi interattivi che, oltre a favorire la diffusione dell'uso del portale, svolgano una funzione di servizio alternativo o sostitutivo rispetto alle procedure ordinarie che agevolino lo snellimento e la semplificazione degli adempimenti amministrativi; ?? predisporre un modello aperto che favorisca la progressiva estensione del numero dei soggetti che promuovono e gestiscono i servizi o che comunque, collaborano alla realizzazione del portale; ?? prevedere una configurazione di tipo dinamico che abbia come obiettivo prioritario quello di garantire la necessaria corrispondenza tra servizi offerti ed attesi; ?? consentire facilità di gestione, modifica e manutenzione delle n i formazioni trattate, anche da parte di soggetti che non siano in possesso di elevata competenza informatica. Al fine di realizzare opportune economie di scala, di consentire il potenziale riuso e di trarre vantaggio da altre esperienze realizzate, la Regione Liguria partecipa ai progetti interregionali che prevedono lo sviluppo della Borsa continua e del S.I.L. e la loro interconnessione od interoperabilità con altre banche dati regionali, in particolare sul versante dell’offerta formativa e scolastica.
4.
MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO
Al fine di dare completezza ed organicità agli interventi previsti dai presenti indirizzi operativi la Regione si riserva l’adozione di misure di accompagnamento destinate in particolare a: ?? definire le modalità di comunicazione relative a instaurazione, trasformazione e cessazione del rapporto di lavoro a decorrere dalla data stabilita dall’apposito decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; ?? definire i servizi che devono essere realizzati dai Servizi competenti a favore delle imprese; ?? promuovere la formazione e l’aggiornamento degli operatori impegnati presso i Servizi competenti; ?? dare adeguata informazione, attraverso un piano organico di comunicazione, in merito alle nuove disposizioni in materia di servizi competenti e incontro tra domanda e offerta di lavoro. Tali attività potranno essere finanziate a carico delle risorse del Fondo Sociale Europeo – Obiettivo 3 – Misura A1 – Organizzazione dei servizi competenti.