Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia _______________________________________________________________________ IX LEGISLATURA - ATTI CONSILIARI - PROGETTI DI LEGGE E RELAZIONI _______________________________________________________________________
CONSIGLIO REGIONALE CG/MGP
N. 207-A.BIS RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(lavori pubblici, edilizia, espropriazione, pianificazione territoriale, viabilità, trasporti, porti e aeroporti civili, navigazione, protezione civile, energia, parchi e riserve naturali, caccia, pesca nelle acque interne, tutela dell’ambiente e del paesaggio, cave, miniere, acque minerali)
(Relatore di minoranza VENIER ROMANO) sul DISEGNO DI LEGGE <> Presentato dalla Giunta regionale il 9 ottobre 2006
--------
Presentata alla Presidenza il 19 ottobre 2006 --------
Signor Presidente, componenti della Giunta, colleghi,
quest’oggi giunge all’esame del Consiglio regionale il disegno di legge n. 207 che riguarda una novità assoluta per l’intera società civile del Friuli Venezia Giulia. Tale proposta legislativa, infatti, se approvata, consentirà all’Amministrazione regionale di stimolare e sostenere la costituzione di gruppi di acquisto collettivo formati da utenti domestici di energia elettrica e di gas. Un tanto si rende opportuno a seguito del processo di liberalizzazione che, in questi anni, ha interessato il comparto, appunto, dell’energia elettrica e del gas, in ossequio alle normative europee, alle conseguenti normative statali ed all’intreccio fra modifiche legislative costituzionali del nostro paese e contenuti del vigente Statuto di Autonomia della nostra Regione. Obiettivo principale del provvedimento proposto è, ovviamente, la riduzione dei costi delle utenze energetiche domestiche, riduzione che pare logico ottenere sul libero mercato solo attraverso la concentrazione della domanda. La presentazione del disegno di legge è recente e la materia è nuova. E probabilmente proprio per questo, nel corso dell’esame svolto in seno alla Commissione consiliare competente, la quarta, sono emersi alcuni problemi cui porre rimedio attraverso emendamenti d’Aula, per i quali ha garantito il proprio impegno la maggioranza dei commissari presenti. Voto quindi favorevole della maggioranza stessa, ma una motivata astensione della minoranza presente, costituita dall’UDC e da Forza Italia. Restano alcuni significativi dubbi di fondo: sostenere, anche finanziariamente, la costituzione di gruppi di acquisto sarà di effettivo agio per il consumatore finale o servirà soltanto a dare ulteriori vantaggi a strutture già presenti sul mercato anche se, magari, in altri settori merceologici? E ancora: se la scelta cooperativistica appare senz’altro la più idonea, i requisiti indicati per il riconoscimento dei gruppi al comma 2 dell’articolo 2 sono adeguati all’obiettivo che ci si prefigge? E quanto previsto per la sospensione e la revoca del riconoscimento è garanzia sufficiente ad evitare abili travestimenti? Ed è corretto che il Comitato regionale di vigilanza, organo così importante nel contesto del provvedimento, sia costituito a cura della Giunta regionale anziché dal Consiglio? Vi sono, poi, altre questioni più formali e meno sostanziali, segnalate dagli uffici, che spero trovino soluzione con ulteriori e adeguati emendamenti d’Aula. Insomma, il provvedimento proposto mi sembra necessario nell’ordinamento attuale e l’obiettivo appare importante, ma, come spero di avere evidenziato, seppure sinteticamente, c’è ancora molto da migliorare: l’auspicio è che un tanto avvenga in quest’Aula.
GIORGIO VENIER-ROMANO
I
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia _______________________________________________________________________ IX LEGISLATURA - ATTI CONSILIARI - PROGETTI DI LEGGE E RELAZIONI _______________________________________________________________________
CONSIGLIO REGIONALE CG/MGP
N. 207-A.TER RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(lavori pubblici, edilizia, espropriazione, pianificazione territoriale, viabilità, trasporti, porti e aeroporti civili, navigazione, protezione civile, energia, parchi e riserve naturali, caccia, pesca nelle acque interne, tutela dell’ambiente e del paesaggio, cave, miniere, acque minerali)
(Relatore di minoranza VALENTI) sul DISEGNO DI LEGGE << Norme per favorire le utenze domestiche nell’acquisto di energia elettrica e di gas >> Presentato dalla Giunta regionale il 9 ottobre 2006
--------
Presentata alla Presidenza il 26 ottobre 2006 --------
Signor Presidente, signori Consiglieri, il disegno di legge regionale n. 207 recante “Norme per favorire le utenze domestiche nell’acquisto di energia elettrica e gas” si inserisce nel contesto della liberalizzazione e privatizzazione dei mercati energetici del gas e dell’energia elettrica. Il testo che però oggi discuteremo in quest’Aula è esattamente uguale a quello presentato in Commissione; infatti la Commissione è stata utile solamente a far capire a tutti i commissari, sia a quelli di maggioranza sia a quelli di minoranza, che non è assolutamente più possibile seguire il “metodo della velocità” che ha come corollario l’ignoranza generalizzata sulla materia. Un iter così frettoloso và a scapito di un reale, consapevole e costruttivo confronto fra le parti. Penso di sfondare una porta aperta con il Presidente Fortuna Drossi dichiarando che la procedura migliore per concludere il percorso legislativo dovrebbe essere quella di portare in Commissione il DDL innanzitutto per farlo illustrare dall’assessore competente e non, in sua assenza, da un dirigente, in secondo luogo, se necessario, indire, dopo aver individuato i “soggetti portatori di interessi” nei confronti dell’iniziativa legislativa, le audizioni nelle settimane successive ed infine giungere alla discussione generale e alla disamina degli articoli e degli emendamenti dopo aver dato tempo utile per metabolizzare le audizioni. Signor Presidente questa è l’ultima volta che si consentirà l’avverarsi di una simile situazione! Portando un disegno di legge di iniziativa giuntale con un titolo accattivante, che sembra avere il grande pregio di facilitare le utenze domestiche, si cerca in realtà di far passare una norma di interesse economico estremamente importante per la creazione di operatori sul mercato dell’energia e del gas che avranno la possibilità, anche con i contributi della Regione, di occupare ogni spazio di mercato possibile e solo in parte si risponderà alle esigenze dei consumatori.
I
A questo punto desidero rimarcare in questa sede, e mi rivolgo direttamente a lei Presidente, il dato negativo (ma già fatto rilevare da altri colleghi in altre situazioni), ovvero la palese lesione dei diritti dell’opposizione che non ha avuto il tempo materiale né di ricevere le dovute spiegazioni, né di leggere approfonditamente il testo presentato, né di redigere gli emendamenti per la Commissione. Posso pertanto assicurare da parte del gruppo di Forza Italia, che tale situazione non sarà più accettata. È un problema della maggioranza avere un numero utile di testi di legge da portare di volta in volta in Consiglio regionale. La produzione di leggi fine a se stessa, solo per poterne parlare in termini di quantità, è un’assurdità! Le leggi devono essere applicabili, utili ai cittadini in termini di qualità, altrimenti sono inutili. Con solo un paio di settimane di tempo in più si poteva procedere ad un lavoro sicuramente migliore di quello che oggi siamo costretti ad emendare!. Sulla base di questi principi in Commissione ci siamo astenuti, è la premessa non può che peggiorare! Citiamo solo alcuni degli argomenti che si sarebbero potuti sviscerare in Commissione! Il ddl prevede che i Gruppi di Acquisto assumano lo strumento giuridico della società cooperativa (art. 1). Oltre a tale previsione normativa vengono individuati alcuni requisiti che non tengono conto della normativa vigente in materia di cooperazione sia a livello statale (Codice Civile) sia a livello regionale (Legge regionale 20 novembre 1982 e successive modifiche ed integrazioni.). Requisiti che vanno dal prescrivere una altissima professionalità del Cda, modalità per la elezione del CDA, modalità di notifica della convocazione delle assemblee. L’attività della cooperativa è soggetta alla vigilanza di uno speciale Comitato regionale di Vigilanza (vedi articolo 4), composto da cinque membri iscritti all’Albo Ufficiale dei Revisori contabili. Non essendoci alcuna norma di raccordo fra la normativa regionale in materia di vigilanza sulle cooperative, si può immaginare che la cooperativa-gruppo di acquisto sarà soggetta a triplo regime di vigilanza ovvero: 1) vigilanza dell’organo di controllo interno obbligatorio ai sensi del codice civile;
II
2) vigilanza ordinaria e straordinaria da parte della Regione in base alla vigente normativa sulle cooperative; 3) vigilanza speciale da parte del Comitato regionale di vigilanza previsto dalla presente legge. Non vi è dubbio quindi che occorra raccordare la nuova normativa con la vigente normativa in materia di cooperazione. Si dovrà anzitutto definire in quale sezione del registro regionale delle cooperative dovranno rientrare i gruppi di acquisto: si ritiene infatti dovrà essere creata una nuova sezione denominata “Gruppi di acquisto energia elettrica e gas”. Non si vede infatti in quale altra sezione dell’Albo possano essere iscritte le cooperative previste dalla presente legge. Si ricorda quanto previsto dall’art. 5 della Lr 79/1982 ove si prescrive che la mancanza di iscrizione al Registro regionale esclude da ogni agevolazione tributaria o di qualsiasi altra natura. Come già evidenziato la presente legge prevede una triplicazione dei controlli di tipo contabile – amministrativo (collegio sindacale interno, controllo in sede di revisione ordinaria e straordinaria della cooperativa ex Lr 79/1982, controllo speciale da parte del CRV). Si segnala che già la lr 79/1982 prevede che le Revisioni ordinarie e straordinarie non sostituiscono quelle di carattere tecnico che eventualmente possono essere disposte da altre norme. Si rende quindi necessario determinare i compiti e le specifiche competenze in capo al CRV, che dovranno riguardare competenze di ordine tecnico al fine di non sovrapporsi ai controlli già previsti. Per quanto riguarda il mercato del gas naturale dal 1° gennaio 2003 in Italia è stato completamente liberalizzato, portando a compimento il processo di apertura iniziato nel 1999. Tutti i clienti adesso hanno la possibilità di scegliere il proprio fornitore. Come è strutturato il mercato del gas? Quali sono le innovazioni apportate dal processo di liberalizzazione? Chi sono i principali protagonisti e come si articola la loro offerta? A queste domande, spesso, il mercato stenta ancora a trovare risposte. Il mercato del gas naturale può essere suddiviso in varie fasi: produzioneimportazione, trasporto, stoccaggio, distribuzione, vendita: questa la ripartizione del
III
mercato del gas all’indomani dell’approvazione del “decreto Letta” (D.L. 23 maggio 2000 n. 164) che ha liberalizzato l’importazione, l’esportazione, il trasporto, il dispacciamento, la distribuzione e la vendita del gas naturale. A partire dal 1° gennaio 2003, quindi, tutti i consumatori sono diventati liberi di acquistare il gas da fornitori direttamente selezionati sul mercato. In pratica il mercato del gas, prima gestito in regime di monopolio, con la liberalizzazione di alcuni settori, come la vendita, si è avviato a divenire concorrenziale: più operatori sul territorio venderanno il gas proponendo offerte diverse, in regime, quindi, di concorrenza. Il decreto Letta ha istituito la figura del cliente idoneo, ossia la persona fisica o giuridica che ha la capacità di stipulare contratti di fornitura di energia elettrica con qualsiasi produttore, distributore e grossista sia in Italia, sia all’estero. Ne consegue un’importante opportunità per l’ottimizzazione delle forniture energetiche nelle aziende e, in teoria, per tutti i consumatori. In questa sede, possiamo illustrare gli aspetti principali dell’attività di distributori e venditori. Il distributore, che opera sul territorio in regime di monopolio legale (ovvero ottiene la concessione dall’ente locale di riferimento), gestisce la rete di distribuzione e provvede, per conto del cliente finale o del venditore, ad allacciare il cliente alla rete del gas, e a fare per conto del cliente o del venditore tutte le operazioni connesse alla gestione dell’impianto del gas, fino al contatore. Il distributore ha anche la possibilità di rifiutare l’allacciamento al cliente nel caso in cui il suo impianto interno (la parte di impianto che collega il contatore con le apparecchiature di utilizzo del cliente) non sia in regola con le norme di sicurezza. Il distributore è anche responsabile di posa, manutenzione, verifica e lettura periodica del contatore del cliente. Il venditore, invece, compra il gas all’ingrosso e lo vende al cliente finale. Per far giungere il gas acquistato al cliente finale, il venditore ha la necessità di farlo trasportare sulle reti di trasporto nazionale e regionale, oltre che infine - sulle reti locali; il venditore, quindi, oltre a sostenere il costo di acquisto del gas, paga al gestore delle reti di trasporto l'uso della rete e delle altre infrastrutture, secondo una tariffa che è fissata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Il venditore è colui che si proporrà al cliente per fornirgli il gas, ed è il soggetto con cui il cliente stipulerà il contratto per l'acquisto di gas. Questa è la situazione, almeno sulla carta. Se dal lato della domanda il mercato del gas è aperto a tutti, va tuttavia detto che proprio il superamento formale dei vincoli relativi alla scelta del fornitore ha evidenziato i limiti
IV
del processo di liberalizzazione in atto rispetto all’obiettivo dell’introduzione della concorrenza nel mercato della vendita all’ingrosso e al dettaglio del gas naturale. Infatti, trascorsi ormai quattro anni dalla fatidica data del gennaio 2003 non si è ancora assistito ad un rilevate spostamento di clienti civili da un fornitore ad un altro e conseguentemente i clienti stessi non hanno potuto ancora beneficiare dei vantaggi dell’apertura del mercato. Esiste inoltre un’elevata complessità nel processo di approvvigionamento da parte dei nuovi operatori. Tutto ciò avviene perché i mercati del gas hanno tempi operativi lunghi e questo ha contribuito in Italia al mantenimento delle posizioni di vantaggio consolidate in passato. Ciò detto va sottolineato anche che ciascun processo di liberalizzazione richiede un periodo di rodaggio in cui tutti i componenti della filiera, dai produttori agli utilizzatori finali, sono chiamati a compiere uno sforzo di comprensione e adeguamento ai nuovi meccanismi. Nel complesso quindi, i vantaggi concreti, in termini di efficienza e di risparmio, sono davvero a portata di mano, ma saranno possibili solo per quegli utilizzatori finali che avranno la capacità di valutare le nuove opportunità, di ottimizzare nel tempo le proprie forniture e di dialogare in modo innovativo con i nuovi operatori di mercato. Per quanto riguarda il mercato dell’energia elettrica, dal 1° Aprile 1999, con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 16 Marzo 1999, n. 79, “Decreto Bersani”, l’Italia, recependo la direttiva europea 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica, ha avviato il processo di liberalizzazione del settore. In base a tale decreto ai clienti idonei viene riconosciuta la facoltà di scegliere da chi comprare, in Italia o all’estero, l’energia elettrica. Il 30 giugno 2004 l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, grazie al recepimento della direttiva europea 2003/54/CE, ha stabilito che dal 1° Luglio 2004 tutti i clienti “non domestici” possiedono la qualifica di cliente idoneo. Questo ulteriore passo del processo di liberalizzazione del settore elettrico italiano permette quindi a tutti i titolari di partita IVA, intestatari di forniture di energia elettrica per “usi diversi dall’abitazione”, di accedere al mercato libero dell’elettricità. La liberalizzazione sarà completa il 1° Luglio 2007 quando anche i clienti domestici acquisiranno la qualifica di clienti idonei. Crediamo di avervi chiarito cosa si intenda per liberalizzazione.
V
Per quanto sopra esposto più che di liberalizzazione si potrebbe parlare invece di creazione, per legge regionale, di un mercato oligopolistico. Riteniamo pertanto che anche con l’approvazione degli emendamenti il nostro voto rimarrà negativo.
GAETANO VALENTI
VI