N. 34
04.11.2014
Regimi speciali IVA Regime IVA dell’editoria Regime del margine Regime degli intrattenimenti Regime agricolo Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail:
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REGIME IVA EDITORIA Il regime IVA per l'editoria rappresenta un regime semplificato di imposizione e riscossione (cd. "monofase"), che deroga alle ordinarie disposizioni contenute nel D.P.R. 633/1972. Tale regime prevede un solo soggetto passivo obbligato al pagamento del tributo; l'imposta deve, infatti, essere assolta dall'editore sulla base: del prezzo di vendita al pubblico del prodotto editoriale ed è comprensiva dei valori aggiunti conseguiti da tutti i soggetti che intervengono in tutte le fasi di produzione e di distribuzione dei prodotti editoriali. EDITORE: l’operatore che intraprende l’iniziativa economica editoriale. In assenza di uno specifico contratto di editoria, si considera obbligato all’assolvimento dell’imposta l’operatore economico che assume in concreto il rischio della realizzazione dell’opera per il successivo sfruttamento economico della stessa (C.M. 23/E/2014). Per i prodotti editoriali "esteri", ossia acquistati intra-Ue od importati, il soggetto passivo è il "cessionario
e
importatore
che
acquista
i
prodotti
editoriali
per
la
successiva
commercializzazione nel territorio dello Stato".
AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE (C.M. 23/E/2014) Giornali quotidiani Esclusi i notiziari quotidiani ed i dispacci delle agenzie di stampa. Periodici (prodotti) Sono tali i prodotti editoriali "registrati" (L. 47/1948) aventi "cadenza periodica" e "carattere divulgativo"; sono compresi anche i prodotti per i quali non sia possibile la registrazione in quanto esonerati (per es. pubblicazioni di provenienza estera). Giornali e periodici Sono tali i prodotti di carattere osceno vietati ai minori (di anni 16) ed pornografici
i prodotti per la cui vendita i titolari e gli addetti a rivendita di giornali e riviste sono stati esonerati da responsabilità penali purché gli stessi non siano esposti in modo da renderli immediatamente visibili al pubblico.
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Cataloghi
Sono tali i prodotti editoriali costituiti, dal punto di vista redazionale, dagli elenchi di beni e di prezzi, dalle comunicazioni di natura commerciale, dai dépliant, dagli opuscoli e simili aventi funzione meramente pubblicitaria e promozionale.
Libri
Sono tali tutti i lavori dell'arte libraria di qualsiasi dimensione, anche se solo illustrati o di carattere informativo, che si caratterizzano per avere una funzione divulgativa e scientifica.
Supporti integrativi Sono tali, nella nuova definizione dall'1 gennaio 2014, "(...) i nastri, i dischi, le videocassette e gli altri supporti sonori, videomagnetici o digitali ceduti, anche gratuitamente in unica confezione, unitamente ai libri per le scuole di ogni ordine e grado e per le università, ivi inclusi i dizionari, e ai libri fruibili dai disabili visivi, a condizione che i beni unitamente ceduti abbiano prezzo indistinto e che, per il loro contenuto, non siano commerciabili separatamente". Prodotti editoriali Sono tali i prodotti editoriali sopra menzionati ceduti unitamente a ceduti unitamente beni diversi dai supporti integrativi, con prezzo indistinto ed in unica a beni diversi dai
confezione, sempreché il costo del bene ceduto, anche gratuitamente,
supporti integrativi congiuntamente alla pubblicazione non sia superiore al 50% del prezzo dell'intera confezione. Il regime monofase non è applicabile, tra l’altro, ai prodotti editoriali elettronici, ossia i prodotti diffusi per via telematica ed oggetto di “commercio elettronico diretto”. Il regime monofase non è altresì applicabile: → alle cessioni di prodotti editoriali, abbinati a beni diversi dai supporti integrativi, quando il costo del bene ceduto insieme alla pubblicazione supera il 50% del prezzo dell’intera confezione; → alle cessioni intra-Ue e le esportazioni di prodotti editoriali, che godono del regime di non imponibilità; → alle prestazioni di intermediazione con rappresentanza relative alle operazioni di commercializzazione dei prodotti editoriali; Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail:
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→ alle attività diverse dalla commercializzazione di prodotti editoriali (ad esempio, la distribuzione gratuita di giornali in virtù di contratti di pubblicità stipulati fra editore e inserzionisti pubblicitari). Per il settore è prevista l’applicazione dell’aliquota ridotta del 4% ai sensi del n. 18, della Tabella A, parte seconda, allegata al D.P.R. 633/1972 applicabile alle cessioni e importazioni di prodotti editoriali. La suddetta aliquota agevolata è estesa, a prescindere dai requisiti per l’applicazione del regime monofase, anche ad attività di contorno, come le prestazioni di composizione, montaggio, duplicazione, legatoria e stampa (n. 35 della tabella A, parte II, allegata al D.P.R. 633/1972) e i contratti d’opera o appalto per la realizzazione di un prodotto editoriale (n. 18 della tabella A). Ai fini della determinazione dell’imposta dovuta dall’editore, l’articolo 74, comma 1, lett. c), primo periodo del D.P.R. n. 633 del 1972 stabilisce che la stessa è calcolata “per il commercio di giornali quotidiani, di periodici, di libri, dei relativi supporti integrativi e di cataloghi, dagli editori sulla base del prezzo di vendita al pubblico, in relazione al numero delle copie vendute”. Il successivo secondo periodo dell’articolo 74 del D.P.R. n. 633 del 1972 prevede che “L’imposta può applicarsi in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfetizzazione della resa del 70 per cento per i libri e dell'80 per cento per i giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi”.
METODO DELLE COPIE EFFETTIVAMENTE
METODO DELLA FORFETIZZAZIONE
VENDUTE
DELLA RESA
Cessioni di giornali e periodici pornografici.
Cessioni di libri (con forfetizzazione della resa nella misura del 70%).
Cessioni di cataloghi.
Cessioni di giornali quotidiani e periodici (con forfetizzazione della resa nella misura
del
80%)
diversi
da
quelli
pornografici e da quelli ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi.
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Cessioni di prodotti editoriali da parte di Cessioni, dall'1 gennaio 2014, di libri per le associazioni dilettantistiche, associazioni senza scuole di ogni ordine e grado e libri per le scopo di lucro che abbiano esercitato l'opzione Università ceduti unitamente a supporti per avvalersi del regime di favore di cui alla L. integrativi (con forfetizzazione della resa 398/1991 determinando in modo forfettario la nella misura del 70%). detrazione dell'IVA. Cessioni di giornali quotidiani, periodici (anche pornografici) e libri unitamente a beni diversi dai
supporti
integrativi
con
applicazione
dall'1.1.2014 dell'aliquota propria di ciascuno dei beni venduti.
Con la Circolare n. 23 del 24.07.2014, l’Amministrazione Finanziaria ha analizzato le regole che disciplinano il regime IVA semplificato riservato al commercio dei prodotti editoriali, chiamato più semplicemente “monofase”, dopo le modifiche normative operate dall’articolo 19, co. 1, lett. a), D.L. 63/2013 che hanno prodotto i propri effetti a partire dal 1° Gennaio 2014. Le modifiche normative hanno riguardato: → la definizione di “supporto integrativo”; → l’applicazione dell’aliquota IVA propria di ciascuno dei beni, diversi dai supporti integrativi, ceduti unitamente ai prodotti editoriali, con prezzo indistinto e in unica confezione; → l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari se il costo del bene, diverso dal supporto integrativo, ceduto insieme al prodotto editoriale supera il 50% del prezzo di vendita dell’intera confezione; → l’abrogazione delle disposizioni per la commercializzazione di libri, quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici, congiuntamente a beni, diversi dai supporti integrativi, funzionalmente connessi. Si segnala infine che in caso di cessioni a operatori economici UE, l’imposta è applicata nello Stato membro di destinazione dei beni in base alle aliquote e alle condizioni lì vigenti ed è dovuta da chi riceve la merce.
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In caso di acquisti da operatori economici UE: -
nel caso in cui libri e riviste terminino il loro viaggio con la consegna al cessionario italiano, l’IVA è dovuta da quest’ultimo sulla base del prezzo di vendita al pubblico nello Stato e non è detraibile;
-
se invece la merce subisce altre transazioni, occorre considerare se l’acquirente adotta il criterio di calcolo dell’imposta sul venduto o applica la forfetizzazione della resa.
L’IVA è comunque assolta con il metodo dell’inversione contabile (articoli 46 e 47 del D.L. 331/1993) e non è detraibile. Non è possibile l’applicazione del regime speciale per la cessini di prodotti editoriali a soggetti extra UE. Per l’importazione di prodotti editoriali, il soggetto passivo è individuato nell’importatore, che poi commercializzerà le pubblicazioni nel territorio dello Stato, o nel distributore italiano di giornali e altri prodotti, ricevuti anche per via telematica. Tale soggetto deve assolvere l’IVA in dogana sulla base del prezzo di vendita al pubblico sulla totalità dei prodotti importati.
1. Acquisti intracomunitari di prodotti editoriali … Alfa SRL acquista prodotti editoriali da operatori UE che poi rivende a biblioteche nazionali. Come deve essere trattata ai fini IVA l’operazione? … Per i prodotti editoriali esteri, oggetto di acquisto intra-Ue o di importazione, il soggetto passivo tenuto all’applicazione del regime speciale va individuato, in linea di principio, nel cessionario e importatore che acquista i prodotti editoriali per la successiva commercializzazione nel territorio dello Stato (Circolare n. 328 del 1997 e Risoluzione n. 90/E del 2012). In caso di acquisti da operatori economici UE: - nel caso in cui libri e riviste terminano il loro viaggio con la consegna al cessionario italiano, l’IVA è dovuta da quest’ultimo sulla base del prezzo di vendita al pubblico nello Stato e l’IVA non è detraibile;
se invece la merce subisce altre transazioni, occorre considerare se l’acquirente adotta il criterio di calcolo dell’imposta sul venduto o applica la forfetizzazione della resa. L’IVA è comunque assolta con il metodo dell’inversione contabile (articoli 46 e 47 del D.L. 331/1993) e non è detraibile. Se il rivenditore applica il sistema delle copie vendute, paga l'IVA sugli acquisti intracomunitari assumendo come base imponibile il prezzo al pubblico in Italia (scorporato del 4 per cento) se indicato sul prodotto editoriale. Se non è indicato il prezzo di vendita al pubblico in Italia, l'imposta è assolta sul corrispettivo pagato all'editore o distributore estero come qualsiasi altro acquisto intracomunitario, e sulle successive cessioni l'imposta si applica con il regime monobasico proprio del settore editoriale. Se, diversamente, il rivenditore sceglie la forfetizzazione della resa, in presenza di prezzo di vendita al pubblico in Italia, l'imposta si applica assumendo, ai fini
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della determinazione della base imponibile, il numero delle copie acquistate al netto della percentuale di forfetizzazione della resa.
2. Cessione e – book con aliquota ordinaria … Per la cessione on line da parte dell’autore dell’e–book da lui realizzato, trova applicazione il regime monofase o le regole sul commercio elettronico diretto? … Nella C.M. 23/E/2014, l’Amministrazione Finanziaria nel definire l’ambito oggettivo di applicazione del regime speciale IVA dell’editoria, ha chiarito che il regime monofase non è applicabile tra l’altro ai prodotti editoriali elettronici, ossia i prodotti diffusi per via telematica ed oggetto di “commercio elettronico diretto”. Le operazioni di commercializzazione di tali prodotti editoriali elettronici sono da considerare, ai fini IVA, come prestazioni di servizi di cui all’articolo 3 del D.P.R. n. 633 del 1972, alle quali non torna applicabile il regime speciale di cui all’art. 74, comma 1, lett. c) del D.P.R. n. 633 del 1972 Nel caso di specie, si tratta di commercio elettronico diretto e pertanto trova applicazione l’aliquota IVA ordinaria.
3. Esportazione di prodotti editoriali … Beta SRL cede prodotti editoriali a soggetti privati extra UE. È applicabile il regime dell’editoria? … Nel paragrafo 2.1 della C.M. 23/E/2014, l’Amministrazione Finanziaria ha chiarito che il regime speciale monofase non trova applicazione per i prodotti editoriali oggetto di cessione intra-Ue e quelli esportati, in quanto operazioni non imponibili. In particolare, nel caso di cessione all’esportazione di prodotti editoriali è
applicabile l’articolo 8, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 633 del 1972. In relazione a tali cessioni all’esportazione, gli editori emettono fattura, ai sensi dell’articolo 21, comma 6, lettera b), del D.P.R. n. 633 del 1972, con l’annotazione “operazione non imponibile”.
4. Abbonamento a rivista francese … Un soggetto passivo italiano sottoscrive un abbonamento ad una rivista francese. Come va integrata la fattura ricevuta dall’operatore francese? … Per i prodotti editoriali esteri, oggetto di acquisto intra-Ue o di importazione, il soggetto passivo tenuto all’applicazione del regime speciale va individuato, in linea di principio, nel cessionario e importatore che acquista i prodotti editoriali per la successiva commercializzazione nel territorio dello Stato (Circolare n. 328 del 1997 e Risoluzione n. 90/E del 2012). Nel caso di acquisto intracomunitario di prodotto editoriale non destinato alla rivendita (ossia, destinato al proprio consumo, come nella fattispecie) da parte di un soggetto passivo d'imposta, l'IVA si applica sulla base del prezzo di vendita al pubblico in Italia ed è, evidentemente, indetraibile. In pratica, quindi, la società italiana deve numerare ed integrare con IVA al 4% la fattura; inoltre deve presentare il modello Intrastat con riferimento al mese/anno di ricevimento della fattura.
5. Impaginatura libri e giornali on-line con aliquota IVA ordinaria … Le prestazione rese per l’impaginatura di giornali e riviste web scontano l’aliquota IVA agevolata del 4% o l’aliquota IVA ordinaria? … Come chiarito da ultimo dalla C.M. 23/E/2014, con riguardo alle prestazioni relative alla composizione, montaggio, duplicazione,
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legatoria e stampa dei prodotti editoriali torna applicabile l’aliquota ridotta del 4 per cento, ai sensi del n. 35) dell’allegata tabella A, parte II, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972. Resta da stabilire se nel caso di specie si tratti di un prodotto editoriale. In merito alla natura merceologica dei prodotti editoriali, con la Circolare n. 328 del 1997 ed i successivi documenti di prassi, il regime speciale è stato ritenuto applicabile esclusivamente ai prodotti editoriali cartacei, ovvero stampati, caratterizzati da una fruizione materiale, in quanto acquisiti attraverso i canali tradizionali di diffusione, quali il punto di vendita o la spedizione presso il domicilio dell’utente. Nel caso di specie, sembra che la prestazione sia collegata a servizi rientranti nel “commercio elettronico diretto”. In tal caso trova applicazione l’aliquota IVA ordinaria.
7. Cessione di agende e diari scolastici … Il regime speciale dell’editoria è applicabile alla cessione di diari e agende scolastiche? … Nel definire l’ambito oggettivo di applicazione del regime IVA dell’editoria, nella C.M. 23/E/2014 vengono annoverati tra i prodotti editoriali i libri che si caratterizzano per avere una funzione divulgativa e scientifica. In base a tale definizione, le agende e i diari scolastici non sembrerebbero rientrare nel regime speciale. Vi è da sottolineare inoltre che già con la C.M. n. 63 del 07/08/1990 si negava ai diari scolastici l'applicazione dell'IVA al 4%. Di conseguenza, sembrerebbe non applicabile ai prodotti in questione il regime speciale dell’editoria.
6. Commercio elettronico … Gamma S.r.l. cede libri in formato cartaceo ed in aggiunta offre la fruizione del libro on line tramite l’accesso al proprio sito. Tale prestazione è da considerare rientrante nel commercio elettronico diretto con relativa applicazione dell’aliquota IVA ordinaria? … Nel caso in cui per l’acquisizione della disponibilità della chiave di accesso contenuta all'interno del prodotto editoriale, l’acquirente non debba pagare uno specifico corrispettivo, si è del parere che la vendita del prodotto citato debba, sotto l’aspetto sostanziale, essere valutata unitariamente in considerazione dell’unitaria ragione economica sottesa all’operazione medesima: la cessione al consumatore di un libro cartaceo, integrata dalla possibilità di acquisirne copia e gli aggiornamenti in formato elettronico. In tali casi, pertanto, tornano applicabili, ai fini della determinazione dell’imposta dovuta e dell’aliquota applicabile, le disposizioni riferibili al prodotto editoriale considerato.
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REGIME DEL MARGINE Il regime IVA del margine regolamenta la tassazione di quei beni che, avendo già scontato l’IVA (dal consumatore finale), sono oggetto di ulteriori trasferimenti, rientrando nuovamente nel ciclo commerciale. Con l’adozione di tale regime, si evitano ulteriori tassazioni: l’acquirente del bene all’atto dell’acquisto, ha pagato un prezzo IVA inclusa, che non ha potuto detrarre. La normativa in esame vuole evitare la duplicazione dell’IVA che si determinerebbe nel caso in cui il predetto bene, ritornando nel circuito commerciale, fosse oggetto di cessione da parte di un cedente soggetto passivo IVA. Sono previste tre modalità di determinazione del margine: -
sistema ordinario (analitico);
-
sistema forfetario (percentuale);
-
sistema globale (per masse);
applicabili a seconda del tipo di bene, oggetto dell’operazione e del tipo di soggetto che la pone in essere. CARATTERISTICHE DEL REGIME DEL MARGINE AMBITO SOGGETTIVO –> CHI PUÒ APPLICARE IL REGIME DEL MARGINE? -> Possono applicare il regime del margine i soggetti che: -
effettuano occasionalmente cessioni di beni pur esercitando un’attività imprenditoriale o professionale diversa;
-
commerciano beni mobili usati, oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione come attività abituale.
AMBITO OGGETTIVO –> QUALI SONO I BENI OGGETTO DEL REGIME DEL MARGINE? -> L’art.36 comma 1 del D.L. n. 91/45 fa un’elencazione dettagliata di quali sono i beni, oggetto del regime IVA speciale del margine, e cioè: •
i beni mobili usati , suscettibili di re – impiego, nello stato in cui si trovano o previa riparazione;
•
oggetti d’arte (quadri – codice NC 9701, incisioni, stampe e litografie – cod. NC 9702 00 00, statue – cod. NC 9703 00 00, arazzi – cod. NC 5805 00 00 e tappeti murali – cod. NC 6304 00 00, ceramiche artistiche, smalti, fotografie artistiche) d’antiquariato (beni diversi dagli oggetti d’arte e da collezione, aventi più di 100 anni – cod. NC 9706 00 00) e da collezione (francobolli, marche da bollo, marche postali, buste – cod. NC 9704 00 00, collezioni ed esemplari per collezioni di zoologia, botanica, mineralogia, anatomia o di int. storico-artistico, archeologico, paleontologico, etnografico e numismatico – cod. NC 9705 00 00), individuati dal D.L. 41/95 nella tabella allegata al decreto.
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Tali beni devono essere acquistati in UE, per essere soggetti al regime del margine. Non possono, dunque, applicare il regime, i beni importati (fatta eccezione per i beni d’antiquariato, d’arte o da collezione, ai quali è possibile applicarlo, previa opzione), le cessioni di beni usati, per i quali si è potuto detrarre l’iva, le cessioni di beni immobili, così come sono escluse le cessioni di rottami (soggetti alla disciplina dell’art. 74 commi 7 e 8 del D.P.R. 633/72).
AMBITO TERRITORIALE -> le operazioni devono avvenire in Italia o in UE. TIPOLOGIE DI MARGINE: -> Esistono 3 metodi diversi utilizzati per la determinazione del margine: MARGINE ANALITICO (prezzo di cessione del singolo bene – prezzo di acquisto del singolo
-
bene); MARGINE GLOBALE (totale cessioni nel periodo di riferimento (mese o trim.) – totale acquisti
-
(nel medesimo periodo); MARGINE FORFETARIO (totale cessioni nel periodo di riferimento (mese o trim.) * % forfetaria).
-
In tutti e tre i casi, il margine positivo che si genera va scorporato dell’IVA a debito.
Se il margine fosse negativo, nell’analitico va considerato pari a zero, perché non può diminuire i margini positivi; nel globale l’eccedenza di costo di un periodo va riportata nel periodo successivo e nel forfetario, non è possibile evidenziare un margine negativo. In tutti e tre i casi per quanto riguarda la fatturazione, se il documento viene emesso, va indicato che si tratta di una cessione soggetta al regime IVA del margine ai sensi del D.L. n. 41/95.
TENUTA DEI REGISTRI DI BENI USATI -> Nel caso del margine analitico va compilato un unico registro per acquisti e cessioni, nel caso del margine globale vanno, invece, aggiornati due distinti registri: uno per gli acquisti e uno per le vendite; nel caso del margine forfetario nessun registro è obbligatorio.
SISTEMI DI DETERMINAZIONE DEL MARGINE ANALITICO GLOBALE FORFETARIO
MARGINE = (P. CESSIONE – P. ACQUISTO) del singolo bene MARGINE = (TOT. CESSIONI –TOT. ACQUISTI) nel mese/trim. di rif. MARGINE = (TOT. CESSIONI) nel mese/trim. di rif. * % A FORFAIT
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MARGINE POSITIVO/NEGATIVO MARGINE >0 -> SCORPORO IVA A DEBITO
ANALITICO
MARGINE <0 -> = ZERO MARGINE >0 -> SCORPORO IVA A DEBITO
GLOBALE
MARGINE <0 -> ECCEDENZA VIENE RIPORTATA POI MARGINE >0 -> SCORPORO IVA A DEBITO
FORFETARIO
MARGINE <0 -> NON E’ POSSIBILE
TENUTA REGISTRI BENI USATI ANALITICO
UNICO REGISTRO ACQUISTI/CESSIONI
GLOBALE
REGISTRO ACQUISTI + REGISTRO CESSIONI
FORFETARIO
NESSUN REGISTRO
OPZIONI PER I DIVERSI SISTEMI
MARGINE GLOBALE
MARGINE ANALITICO
DAL MARGINE GLOBALE -> MARGINE ANALITICO se si adotta un comportamento concludente e si comunica nel quadro VO, è possibile passare al margine analitico per 3 anni minimo fino a revoca. Se si sceglie il sistema analitico, è possibile optare per l’IVA ordinaria in ogni singola cessione.
MARGINE ANALITICO
REGIME IVA ORDINARIO
DAL MARGINE ANALITICO O FORFETARIO -> REGIME IVA ORDINARIO PER SINGOLA CESSIONE se si emette fattura (sia o meno privato il cliente) e si comunica nel quadro VO, è possibile optare per l’IVA ordinaria in ogni singola cessione e detrarre l’IVA a credito relativa al bene ceduto.
REGIME IVA ORDINARIO
MARGINE ANALITICO
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DAL REGIME IVA ORDINARIO -> MARGINE ANALITICO i commercianti di oggetti d’arte, antiquariato o da collezione possono, adottando un comportamento concludente e comunicandolo nel quadro VO, optare per il sistema analitico in ogni singola cessione, per minimo 3 anni, fino a revoca.
CESSIONE DI AUTOVEICOLI USATI I rivenditori di veicoli usati rientrano, ai sensi dell’art. 36, comma 6, D.L. n. 41/95, tra i soggetti che applicano il sistema del margine globale. Condizione essenziale per l’applicazione del regime in esame è l’acquisto del veicolo da un soggetto privato o assimilato. L’intento è: l’eliminazione del carico fiscale gravante sull’acquisto del bene e la disincentivazione della pratica, del conferimento di mandato a vendere utilizzato per sottrarsi alle imposizioni connesse al trasferimento di proprietà del mezzo. Tuttavia le disposizioni innovative e la stessa Circolare Ministeriale 22 giugno 1995, n. 177/E non escludono che “il commerciante di autoveicoli” possa continuare ad utilizzare il sistema della “procura a vendere” (ex art. 1703, Codice civile). In tal caso non si può applicare il regime del margine. I mezzi di trasporto usati soggetti a tale disciplina in ambito comunitario, sono i veicoli di cilindrata superiore a 48 cc. o di potenza superiore a 7,2 KW destinati a trasporto di cose o di persone, che rispettino le condizioni dell’art. 38 comma 4 del D.L. 331/93, e cioè che siano: - immatricolati da più di 6 mesi; - e con più di 6.000 km. percorsi. Tali condizioni valgono solo per le operazioni INTRA UE, mentre per le cessioni effettuate nel territorio dello Stato, si considera “usato” qualsiasi mezzo di trasporto acquistato da privato o da soggetto assimilato.
CESSIONI DI VEICOLI USATI da parte di RIVENDITORI
SISTEMA DEL MARGINE GLOBALE – art. 36 co.6 D.L. 41/95
Se acquistano il veicolo da PF o assimilato -> pagano l’IVA SOLO sull’eventuale “margine positivo”. I rivenditori di veicoli usati devono, ai sensi dell’art. 36, co. 6, D.L. n. 41/95, applicare il sistema del margine globale, qualora acquistino il veicolo da un soggetto privato o assimilato. Tale regime speciale consente ai rivenditori di non pagare l’IVA sull’intero prezzo di vendita, ma solamente sull’eventuale “margine positivo” e permette alcune agevolazioni in relazione alle tasse sui passaggi di proprietà. L’intento è quello di eliminare il carico fiscale gravante sull’acquisto del bene. Informat S.r.l. Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail:
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Possiamo sintetizzare le possibili fattispecie che si possono presentare all’atto dell’acquisto di un veicolo usato: 1.
acquisto da un rivenditore che ha detratto l’IVA: in questo caso, il regime del margine non è applicabile perché è emessa una fattura con IVA indicata separatamente;
2.
acquisto da un rivenditore che ha applicato il margine: l’operazione è assimilata all’acquisto da privato e dunque all’acquirente (concessionario) è consentito continuare l’applicazione del regime del margine;
3.
acquisto da un privato: applicabile sicuramente il regime del margine;
4.
acquisto da un soggetto che ha detratto l’IVA integralmente, all’atto dell’ acquisto, come accade ad es. nel caso di cessione da parte di un agente. La successiva rivendita non può essere assoggettata al regime del margine;
5.
acquisto da un soggetto IVA che ha detratto parzialmente l’IVA (10%) in sede di acquisto; ad es. per gli acquisti effettuati dal 2001 al 2005, per i quali l’acquirente ha detratto l’IVA nella misura allora consentita del 10%. La successiva rivendita può essere assoggettata al regime del margine;
6.
acquisto da un soggetto che ha detratto parzialmente l’IVA in sede di acquisto (al 40%); nella successiva cessione l’IVA sarà applicata al 40% dell’imponibile. Se l’acquirente è un rivenditore di autoveicoli, dato che all’acquisto detrae l’IVA nella misura del 100%, perché operazione oggetto della propria attività, al momento della successiva rivendita dovrà applicare l’IVA sull’intero corrispettivo. L’operazione non può, quindi, essere assoggettata al regime del margine;
7.
acquisto da un soggetto che non ha detratto l’IVA in sede di acquisto; si tratta di un caso assimilato a quello di un acquisto da privato. Infatti il cedente ha effettuato una cessione esente IVA ex art. 10, n. 27-quinquies), D.P.R. n. 633/72. La successiva rivendita può essere assoggettata al regime del margine;
8.
autovettura acquistata da un soggetto che opera nel regime dei minimi. Il rivenditore acquista un’autovettura da un soggetto che, applicando il regime dei minimi, non ha detratto l’imposta all’acquisto. La successiva rivendita può essere assoggettata al regime del margine.
Non possono, inoltre, fruire del regime del margine le cessioni: -
delle vetture da dimostrazione;
delle vetture di servizio;
per le quali è stata detratta l’IVA, al momento dell’acquisto (C.M. 22 giugno 1995, n. 177/E).
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s
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La fatturazione - Nelle fatture di vendita per la cessione di un veicolo usato rientrante nel regime del margine non deve essere indicata separatamente l’IVA. In base all’art. 21, D.P.R. n. 633/72, è obbligatorio specificare che si tratta di operazione con il regime del margine ex D.L. n. 41/95. Cedenti “occasionali” di veicoli usati – I soggetti (commerciante, lavoratore autonomo, ecc.) che effettuano occasionalmente cessioni di beni usati, devono verificare attentamente quale regime debbano applicare a seconda che abbiano acquistato il veicolo da privati; da soggetti che hanno applicato alla cessione il regime del margine o da soggetti che non hanno detratto l’IVA all’atto dell’acquisto o dell’importazione. Sono da considerare usati, in questo caso, i veicoli ceduti dopo la prima immatricolazione. Si possono avere diverse fattispecie: 1.
ditta individuale o lavoratore autonomo che cede l’auto acquistata nuova presso un concessionario e l’IVA era a monte indetraibile; in tal caso la cessione è esente ex art. 10, n. 27-quinquies, D.P.R. n. 633/72 e non rientra nel regime IVA del margine;
2.
ditta individuale o lavoratore autonomo che cede l’auto acquistata usata da un privato; il bene è “usato” ai sensi dell’art. 36, comma 1, D.L. n. 41/95 e l’operazione è “occasionale” ex comma 9, art. 36, D.L. n. 41/95. Va applicato il sistema del margine analitico. L’IVA è calcolata sulla differenza tra il prezzo di cessione e il prezzo di acquisto, aumentato dalle spese accessorie e di riparazione. Soltanto nel caso in cui la differenza sia positiva è necessario determinare l’IVA dovuta. La fattura non deve riportare l’indicazione separata dell’IVA; va specificato che si tratta di “operazione per la quale è stato applicato il regime del margine ex D.L. n. 41/95”. Il cedente ha, comunque, la facoltà di non applicare il regime del margine e assoggettare ad IVA l’intero corrispettivo della cessione. Tale scelta dovrà essere comunicata a posteriori in dichiarazione IVA;
3.
ditta individuale o lavoratore autonomo che cede l’auto acquistata usata da un concessionario che ha applicato il margine. La cessione va assoggettata al regime del margine.
4.
ditta individuale o lavoratore autonomo che cede l’auto acquistata da un’altra impresa o lavoratore autonomo che non ha detratto l’IVA. L’acquisto è documentato da fattura esente IVA ex art. 10, n. 27-quinquies, D.P.R. n. 633/72. L’operazione rientra nel regime del margine.
5.
ditta individuale o lavoratore autonomo che cede l’auto acquistata usata da un soggetto che ha detratto l’IVA a monte (es. da un agente). L’agente ha emesso la fattura con separata indicazione dell’IVA. L’impresa o il lavoratore autonomo ha detratto l’imposta nella misura del 40%. La successiva cessione va assoggettata ad IVA limitatamente per la parte considerata detraibile (40%). Informat S.r.l. Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail:
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1. Acquirente italiano soggetto passivo IVA cedente comunitario soggetto passivo IVA
3. Acquirente italiano soggetto passivo IVA cedente comunitario soggetto privato
… La Alfa S.r.l., commerciante di autoveicoli, acquista un autoveicolo usato da un concessionario in Germania, per € 15.000,00. Il concessionario non applica il regime del margine.
… Un lavoratore autonomo italiano dotato di P.IVA acquista un auto da un privato francese. Come va tratta l’operazione ai fini IVA?
… Se acquirente e cedente sono entrambi soggetti passivi IVA nei rispettivi Stati di residenza, il trasferimento dell’autoveicolo usato è soggetto alla disciplina dell’IVA intracomunitaria prevista dal D.L. n. 331/93, sempre che il cedente non applichi il regime del margine. Non avendo il concessionario applicato il regime del margine, l’operazione costituisce un acquisto intracomunitario, pertanto: la fattura va integrata con l’indicazione dell’aliquota e dell’imposta (IVA 22% su € 15.000,00); la stessa va annotata nel registro delle fatture emesse/corrispettivi e nel registro degli acquisti. Trattandosi di bene che forma oggetto dell’attività dell’impresa, l’IVA a credito è detraibile.
2. S.r.l. acquista auto usata da ditta tedesca che applica il margine … La Santa S.r.l. acquista un autoveicolo usato, come bene strumentale, da un concessionario tedesco, per € 20.650,00. Il concessionario tedesco emette la relativa fattura specificando che l’operazione è stata assoggettata al regime del margine. … La società non è tenuta ad alcun adempimento ai fini IVA e procede all’annotazione della fattura tra le immobilizzazioni materiali. Deve, tuttavia, compilare e presentare il Mod. INTRA 2-bis relativo all’acquisto solamente per la parte statistica.
… Se l’acquirente è un’impresa o un lavoratore autonomo e il cedente un privato comunitario, il trasferimento dell’autoveicolo costituisce un’operazione fuori campo IVA per difetto del presupposto soggettivo. Analogamente agli acquisti effettuati in Italia, il cedente rilascerà una ricevuta per documentare l’operazione.
4. Acquirente italiano soggetto privato - cedente comunitario soggetto passivo … Un privato acquista da una ditta tedesca un’auto. Come va trattata l’operazione ai fini IVA? … Se l’acquirente è un privato italiano e il cedente comunitario un’impresa o un lavoratore autonomo, la cessione è da ritenersi interna allo Stato di residenza del cedente, e pertanto sconta l’IVA secondo la normativa ivi vigente. In particolare, l’operazione può: - essere assoggettata interamente ad IVA nello Stato UE del cedente (Germania); -rientrare nel regime del margine; - non essere assoggettata ad IVA se ne ricorrono i presupposti.
5. Soggetto IVA UE cede a rivenditore italiano – condizioni rispettate … In data 20.06.2014 una società tedesca cede a rivenditore abituale italiano un’autovettura con 6.500 km, acquistata da un privato ed immatricolata nel mese di agosto 2013. … Trattandosi di automezzo usato secondo i criteri stabiliti dall’art. 38, comma 4, D.L. n. 331/93 e, sussistendo le condizioni per l’applicazione del regime del margine (acquisto
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da privato), il soggetto comunitario emette fattura indicando che si tratta di operazione nel “regime del margine”. Ai fini dell’imposta l’operazione è rilevante nello Stato del cedente. Il rivenditore italiano annota la fattura nell’apposito registro degli acquisti dei beni usati.
6. Soggetto IVA UE cede a rivenditore italianosenza il rispetto delle condizioni … In data 20.06.2014 una società tedesca cede a rivenditore abituale italiano un’autovettura con 6.500 km, acquistata da un privato ed immatricolata nel mese di gennaio 2014. … Non trattandosi di automezzo usato secondo i criteri stabiliti dall’art. 38, comma 4, D.L. n. 331/93 (il veicolo è stato immatricolato da meno di 6 mesi), il tedesco emette fattura non imponibile IVA. Ai fini IVA l’operazione è rilevante nello Stato dell’acquirente. Il rivenditore italiano integra la fattura ricevuta, trattandola come un acquisto intracomunitario, la annota sia nel registro degli acquisti che delle fatture emesse/corrispettivi.
7. Soggetto IVA UE cede a rivenditore italiano … In data 20.06.2014 un soggetto passivo comunitario cede a rivenditore abituale italiano un’autovettura con 6.500 km, immatricolata nel mese di aprile 2013, acquistata da un soggetto che ha detratto l’IVA in sede di acquisto (società di noleggio). … Pur trattandosi di automezzo usato secondo i criteri stabiliti dall’art. 38, comma 4, D.L. n. 331/93, il rivenditore comunitario emette fattura non imponibile IVA. Ai fini IVA, l’operazione è rilevante nello Stato dell’acquirente. Il rivenditore italiano integra la fattura ricevuta, trattandola come un acquisto intracomunitario, la annota sia nel registro degli acquisti che delle fatture emesse/corrispettivi.
8. Privato tedesco cede a rivenditore italiano … In data 20.06.2014 un privato tedesco cede a rivenditore abituale italiano un’autovettura con 6.500 km ed immatricolata nel mese di gennaio 2013. … Trattandosi di automezzo usato secondo i criteri stabiliti dall’art. 38, comma 4, D.L. n. 331/93 e, sussistendo le condizioni per l’applicazione del regime del margine (acquisto da privato), il rivenditore italiano annota l’operazione nell’apposito registro degli acquisti dei beni usati.
9. Rivenditore italiano - acquirente soggetto passivo tedesco … In data 15.04.2014 un rivenditore abituale italiano cede a una società tedesca un’autovettura con 6.500 km, acquistata da un privato ed immatricolata nel mese di agosto 2013. In caso di applicazione del regime del margine, la cessione è rilevante ai fini IVA nello Stato del cedente, altrimenti, in caso di cessione intracomunitaria è soggetta ad IVA nello Stato dell’acquirente. Trattandosi di automezzo usato secondo i criteri stabiliti dall’art. 38, comma 4, D.L. n. 331/93 e, sussistendo le condizioni per l’applicazione del regime del margine (acquisto da privato), il rivenditore italiano emette fattura con l’applicazione dell’art. 36, D.L. n. 41/95 ed è rilevante ai fini dell’imposta nello Stato del cedente.
10. Rivenditore italiano – acquirente privato tedesco … In data 20.06.2014 un rivenditore abituale italiano cede ad un privato tedesco un’autovettura con 9.500 km, acquistata da un privato ed immatricolata nel mese di gennaio 2013.
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… In caso di vendita di autovettura usata si applica l’imposta nello Stato del cedente. Se la cessione riguarda un mezzo di trasporto nuovo l’operazione è imponibile nello Stato dell’acquirente. Trattandosi di automezzo usato secondo i criteri stabiliti dall’art. 38, comma 4, D.L. n. 331/93 e, sussistendo le condizioni per l’applicazione del regime del margine (acquisto da privato), il rivenditore italiano emette fattura con l’applicazione dell’art. 36, D.L. n. 41/95. Ai fini dell’imposta l’operazione è rilevante nello Stato del cedente (Italia).
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REGIME IVA INTRATTENIMENTI Ai fini IVA, l’art. 74, co. 6, primo e secondo periodo, D.P.R. 633/1972, dispone che “Per gli intrattenimenti, i giochi e le altre attività di cui alla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, l'imposta si applica sulla stessa base imponibile dell'imposta sugli intrattenimenti ed è riscossa con le stesse modalità stabilite per quest’ultima. La detrazione di cui all'articolo 19 è forfettizzata in misura pari al cinquanta per cento dell'imposta relativa alle operazioni imponibili”, salvo opzione (quadro VO, modello IVA) da esercitazione in dichiarazione IVA per l’applicazione del regime ordinario. Le attività di intrattenimento beneficiano del regime speciale IVA previsto dall’articolo 74, comma 6, D.P.R. n. 633/1972, in virtù del quale la detrazione IVA relativa alle operazioni imponibili effettuate è consentita su base forfetaria in misura pari al 50% dell'imposta. A tali attività, in particolare, l'IVA si applica sulla stessa base imponibile dell'imposta sugli spettacoli (di cui al D.P.R. n. 640/1972) ed è riscossa con le stesse modalità stabilite per quest'ultima. In sostanza, salvo opzione per il regime ordinario, l’IVA sarà dovuta sugli imponibili ai fini ISI applicando l’aliquota IVA del 22%. La base imponibile è costituita sia dall'importo dei biglietti (titoli di accesso) venduti per l'ingresso o l'occupazione dei posti sia dal prezzo incassato per assistere o partecipare agli intrattenimenti o alle altre attività soggette all'imposta (al netto dell'IVA, quando dovuta). Vanno considerati anche: gli aumenti di prezzo delle consumazioni o dei servizi offerti al pubblico; i corrispettivi delle cessioni di prestazioni accessorie obbligatorie (es. consumazioni obbligatorie); l'ammontare degli abbonamenti; i proventi da sponsorizzazione e cessione dei diritti televisivi, nonché i contributi e dotazioni fornite da chiunque e ogni altro provento comunque connesso all'utilizzazione e all'organizzazione degli intrattenimenti e delle altre attività. Sono escluse le somme dovute a titolo di rivalsa obbligatoria dell'imposta sugli intrattenimenti e di quanto dovuto agli enti pubblici concedenti a cui è riservato per legge l'esercizio delle case da gioco.
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Una volta assolta l'IVA "a monte" con il criterio forfettario, tutti i corrispettivi effettivi incassati durante l'anno risultano così esclusi da IVA (art. 74 c. 6 D.P.R. 633/72): non sono più soggetti a certificazione (non si emette alcuno scontrino); né vanno più annotati nei registri IVA. Il regime naturale prevede, quindi, la determinazione dell'IVA sulla stessa base imponibile assunta ai fini dell'ISI e la riduzione del 50 per cento dell'imposta così determinata, a titolo di detrazione forfetaria sugli acquisti, con esonero dagli obblighi contabili e dichiarativi. L’adozione del regime speciale previsto dall’articolo 74, comma 6, D.P.R. 633 del 1972, con riferimento alle attività di intrattenimento, oltre a consentire la detrazione dell’IVA su base forfetaria, pari al 50% delle operazioni imponibili effettuate, comporta l’esonero dagli adempimenti di: fatturazione delle prestazioni (salvo non si tratti di prestazioni pubblicitarie o di sponsorizzazione, cessioni di diritti di ripresa televisiva o radiofonica); registrazione dei corrispettivi; liquidazione e presentazione della dichiarazione annuale IVA. Unico adempimento che rimane è quello riguardante l’obbligo di istituzione e tenuta del registro degli acquisti. Accanto ad esso, l’esercente deve numerare progressivamente e registrare le fatture relative agli acquisti, annotare in una sezione del registro acquisti le fatture eventualmente emesse per le ipotesi di non esonero di cui sopra. Il versamento dell’imposta, avviene: entro il 16 del mese successivo per le attività svolte in via continuativa; entro il quinto giorno successivo per le attività occasionalmente svolte; entro il 16 del mese successivo a quello della chiusura dell’esercizio per le quote associative. Sono considerate attività di intrattenimento esclusivamente quelle elencate nella Tariffa, D.P.R. 640/1972: 1. esecuzioni musicali di qualsiasi genere, ad esclusione dei concerti musicali vocali e strumentali, e trattenimenti danzanti anche in discoteche e sale da ballo quando l'esecuzione di musica dal vivo sia di durata inferiore al 50% dell'orario complessivo
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di apertura al pubblico dell'esercizio. È riconducibile nell'ambito di tali attività anche l'organizzazione di spettacoli e di esibizioni di ballerine con esecuzioni musicali dal vivo (cd. lap dance); 2. utilizzazione dei bigliardi, degli elettro grammofoni, dei bigliardini e di qualsiasi tipo di apparecchio e congegno a gettone, a moneta o a scheda, da divertimento o trattenimento, anche se automatico o semiautomatico, installati sia nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, sia in circoli o associazioni di qualunque specie; utilizzazione
ludica
di
strumenti
multimediali
(purché
l'utilizzazione
sia
esclusivamente volta al gioco); gioco del bowling (vedi anche R.M. 5.2.2003, n. 24/E); noleggio go-kart. Tali attività sono escluse dall'imposta sugli intrattenimenti quando sono svolte a scopo agonistico-sportivo, ma sono assoggettate all'imposta anche se organizzate nel contesto dello spettacolo viaggiante; 3.
ingresso nelle sale da gioco o nei luoghi specificatamente riservati all'esercizio delle scommesse;
4. esercizio del gioco nelle case da gioco (casinò) e negli altri luoghi a ciò destinati (es. navi da crociera). Tariffa dell'imposta sugli intrattenimenti Punto
Genere di attività
Tariffa
Aliquota
Esecuzioni musicali di qualsiasi genere ad esclusione dei concerti vocali e strumentali, e trattenimenti danzanti anche in discoteche e 1
sale da ballo quando l'esecuzione di musica dal vivo sia di durata inferiore al cinquanta per cento dell'orario complessivo di apertura al
16
per
cento
pubblico dell'esercizio. Utilizzazione dei bigliardi, degli elettro-grammofoni, dei biliardini e di qualsiasi tipo di apparecchio e congegno a gettone, a moneta o a 2
scheda, da divertimento o trattenimento, anche se automatico o 8
per
semiautomatico, installati sia nei luoghi pubblici o aperti al pubblico cento sia in circoli o associazioni di qualunque specie; utilizzazione ludica di strumenti multimediali: gioco del bowling; noleggio go-kart.
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Ingresso nelle sale da gioco o nei luoghi specificatamente riservati 60
3
all'esercizio delle scommesse.
per
cento
Esercizio del gioco nelle case da gioco e negli altri luoghi a ciò 10
4
destinati.
per
cento
Per le altre attività di spettacolo elencate nella Tabella C, D.P.R. 633/1972 l'IVA è dovuta nei modi ordinari. L'art. 74-quater, D.P.R. 633/1972 prevede che siano considerate attività di spettacolo quelle elencate nella Tabella C, D.P.R. 633/1972, vale a dire: 1.
spettacoli cinematografici e misti di cinema e avanspettacolo, comunque e ovunque dati al pubblico, anche se in circoli e sale private;
2. spettacoli sportivi, di ogni genere, ovunque si svolgano (l'imposta si applica anche ai proventi derivanti alle squadre di calcio professionistiche dalla cessione di diritti televisivi e ai proventi percepiti dalle squadre ospiti); 3. esecuzioni musicali di qualsiasi genere, esclusi i concerti vocali e strumentali, anche se effettuate in discoteche e sale da ballo qualora l'esecuzione di musica dal vivo sia di durata pari o superiore al 50%dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio, escluse quelle effettuate a mezzo elettro grammofoni a gettone o a moneta o di apparecchiature similari a gettoni o a moneta; lezioni di ballo collettive; corsi mascherati e in costume, rievocazioni storiche, giostre e manifestazioni similari; 4. spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi balletto, opere liriche, prosa, operetta, commedia musicale, rivista; concerti vocali strumentali, attività circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti; 5. mostre (comprese quelle culturali e sociali - R.M. 15.5.2004, n. 85/E) e fiere campionarie;
esposizioni
scientifiche,
artistiche
e
industriali,
rassegne
cinematografiche riconosciute con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze ed altre manifestazioni similari; 6.
prestazioni di servizio fornite in locali aperti al pubblico mediante radiodiffusioni circolari, trasmesse in forma codificata; la diffusione radiotelevisiva, anche a domicilio, con accesso condizionato effettuata in forma digitale a mezzo di reti via cavo o via satellite.
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Per i contribuenti minori e per gli spettacoli viaggianti è, tuttavia, previsto un regime semplificato forfetario. Attività di intrattenimento
Attività di spettacolo
L'intrattenimento comprende attività che Lo
spettacolo
è
caratterizzato
dalla
presentano come prevalente l'aspetto partecipazione prevalentemente passiva dello ludico e di puro divertimento e implica la spettatore partecipazione attiva all'evento.
1. Differenza tra spettacoli e intrattenimenti … Per gli spettacoli resi da una compagnia teatrale è applicabile il regime ex art. 74, co. 6, D.P.R. 63371972? … Il regime speciale IVA sulle attività di intrattenimento è applicabile alle attività di intrattenimento elencate nella Tariffa allegata al D.P.R. 640/1972. Per le altre attività di spettacolo elencate nella Tabella C, D.P.R. 633/1972 l'IVA è dovuta nei modi ordinari. È necessario dunque identificare in quale categoria far rientrare le manifestazioni teatrali. In tal senso, è degno di nota il fatto che la manifestazione teatrale, non necessita di alcuna partecipazione attiva all’evento da parte del consumatore, il quale si limita ad assistere allo spettacolo. Di conseguenza, la manifestazione teatrale è da ricomprendere tra le attività di spettacolo, con relativa applicazione dell’aliquota IVA ordinaria. Tuttavia, il numero 123) della Tabella A, Parte III, D.P.R. 633/72 prevede che per spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, comprese opere liriche, balletto, prosa operetta, concerti vocali e strumentali, attività circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti, si applichi l’aliquota IVA ridotta al 10%. In conseguenza di quanto previsto dall’articolo 74 quater, comma 5, D.P.R. 633/72 peraltro, l’IVA può (salvo opzione per il regime ordinario vincolante per un quinquennio) venire
all'evento
rappresentato,
che
assume anche una connotazione culturale.
assolta a forfait calcolando l’imposta dovuta su un ammontare pari al 50% dei corrispettivi incassati, se questi nell’anno precedente non hanno superato il limite di 50mila euro. L’IVA si calcola su di una base imponibile come individuata ai fini dell’Isi ed è ridotta a titolo forfetario del 50% del suo ammontare, anche qui salvo opzione per il regime ordinario (articolo 74 comma 6, D.P.R. 633/72).
2. Musica dal vivo con aliquota agevolata … L’esecuzione di musica dal vivo rientra nel regime IVA speciale ex art. 74, co. 6, D.P.R. 633/1972? … Al punto 1.1 della C.M. 165/E/2000 è stato ribadito che rientrano nel punto 1 della Tariffa allegata al D.P.R. 640/1972 le esecuzioni musicali di qualsiasi genere, ad esclusione dei concerti musicali vocali e strumentali, e trattenimenti danzanti anche in discoteche e sale da ballo quando l'esecuzione di musica dal vivo sia di durata inferiore al 50% dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio. La musica può essere definita "dal vivo" quando l'emissione avviene attraverso l'armonizzazione di suoni polifonici realizzati con l'uso diretto di più strumenti originali o con l'utilizzazione di strumenti strutturalmente polifonici, quali pianoforte, chitarra, ecc. Pertanto la musica dal vivo è quella eseguita con strumenti di qualsiasi genere, senza utilizzo (o in via residuale) di
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supporti preregistrati (es. basi musicali per "karaoke") o campionati Il rapporto percentuale del 50% citato sopra tra la durata dell'esecuzione musicale dal vivo e l'orario complessivo di apertura dell'esercizio al pubblico va calcolato in funzione dell'attività di intrattenimento. Esempio: locale aperto al pubblico dalle ore 8 alle 24, in cui si organizzi un intrattenimento danzante di durata complessiva di 4 ore (dalle 20 alle 24), svolto con musica, alternativamente, dal vivo e non. In tal caso il presupposto oggettivo di applicazione dell'imposta si realizza solo se l'esecuzione musicale dal vivo è di durata inferiore a 2 ore (50% di 4 ore).
3. La gestione del parco giochi non rientra nel regime agevolato … Per la gestione di un parco giochi dotato di tappeti elastici, automobiline elettriche funzionanti a gettone e giochi gonfiabili trova applicazione il regime IVA speciale sugli intrattenimenti? … La gestione di un parco giochi dotato di tappeti elastici, automobiline elettriche funzionanti a gettone e giochi gonfiabili non è soggetta ad imposta sugli intrattenimenti, in quanto nessuna delle attrazioni in oggetto è riconducibile alle attività elencate nella Tariffa, D.P.R. 640/1972. Tale attività non può fruire nemmeno del regime IVA agevolato per gli spettacoli viaggianti di cui all'art. 74-quater, co. 5, D.P.R. 633/1972 (determinazione della base imponibile nella misura del 50% dell'ammontare complessivo dei corrispettivi riscossi e totale indetraibilità dell'IVA assolta sugli acquisti, per i soggetti che nell'anno solare precedente abbiano conseguito un volume d'affari non superiore a Euro 25.822,84), in quanto, ad eccezione del tappeto elastico, le attrazioni in oggetto non sono fra quelle elencate nell'art. 4, L. 18.3.1968, n. 337 che descrive, appunto, le "attività spettacolari, attrazioni e trattenimenti" tipiche dello
spettacolo viaggiante. L'IVA si applica, pertanto, nei modi ordinari (R.M. 10.5.2002, n. 142/E).
4. Mini fuoristrada esclusi dal regime speciale … Le mini fuoristrada e i giochi gonfiabili rientrano nella definizione di “attività spettacolari, attrazioni e trattenimenti”? … Nella R.M. 142/E/2002, l’Amministrazione Finanziaria ha chiarito che le mini fuoristrada e i giochi gonfiabili non rientrano nella definizione di “attività spettacolari, attrazioni e trattenimenti”. Pertanto, non saranno soggetti all’imposta sugli intrattenimenti, ma all’IVA nella misura ordinaria determinata senza alcuna agevolazione in ordine alla determinazione della base imponibile, e la detrazione dell’imposta andrà operata in via analitica.
5. Cena con musica non dal vivo … Un ristorante organizza serate con possibilità di ballare con la realizzazione di musica non dal vivo. Come va gestita tale operazione? … L’operazione andrà assoggettata all’ISI (imposta sugli intrattenimenti) con aliquota del 16% sul prezzo del biglietto. Inoltre, trova applicazione il regime speciale ex art. 74, co. 6, D.P.R. 633/1972 e dunque sul medesimo imponibile sarà necessario versare l’IVA con aliquota ordinaria con la riduzione forfettaria del 50%.
6. Calciobalilla con forfait … Ho acquistato un calciobalilla, da mettere a disposizione dei clienti (ogni partita 50 centesimi) del mio bar. Rientra nel regime speciale IVA? … Sono soggetti ad Isi (imposta straordinaria sugli intrattenimenti) e IVA gli apparecchi e
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congegni da divertimento e intrattenimento meccanici ed elettromeccanici, come biliardi, flipper, calciobalilla, biliardini, e gli apparecchi elettromeccanici con vincite di piccola oggettistica o senza premi di cui all'articolo 110, comma 7, del Tulps (Testo Unico leggi di Pubblica Sicurezza). In particolare, per il calciobalilla l’Isi e l’IVA devono essere determinati sulla base degli imponibili medi forfettari ex articolo 14-bis, comma 5, del D.P.R. 640/72 (apparecchi meccanici attivabili a moneta o gettone, oppure affittati a tempo, calciobalilla e biliardini: 510 euro).
7. La gestione della sala giochi … Un nostro cliente esercita l’attività (stagionale estiva) di sala giochi. Su quale imponibile bisogna calcolare ISI e IVA? … Da quanto esposto nel quesito, pare trattarsi dell’imprenditore che esercita attività relativa ad apparecchi da divertimento senza vincita in denaro, che possono essere di tre tipi: gli apparecchi di cui al comma 7, lett. a) dell’art. 110 del T.U.L.P.S., come le gru o le pesche verticali, che sono giochi meccanici senza monitor, in cui il giocatore deve mostrare la sua abilità, è possibile vincere premi del valore massimo di 20 euro e la partita può iniziare solo con l’introduzione di una moneta metallica il cui valore non può essere superiore ad un euro; gli apparecchi di cui al comma 7, lettera c), dell’art. 110 del T.U.L.P.S. cioè i videogiochi, non possono permettere nessuna vincita, la durata della partita è variabile in funzione dell’abilità del giocatore, ed il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi; infine vi sono gli apparecchi meccanici o elettromeccanici individuati dall’art. 14bis, comma 5 del D.P.R. 640/1972, cioè: biliardo, calciobalilla, flipper, elettro grammofono, ecc.
Ai fini dell’ISI (imposta sugli intrattenimenti), l’art. 14- bis, comma 3–bis e co. 5, del D.P.R. 640/1972, stabiliscono gli “imponibili medi” su cui applicare l’imposta. Per gli apparecchi installati stabilmente in locali che chiudono per almeno 6 mesi l'anno, si applica l’abbattimento al 50%. La tariffa allegata al D.P.R. 633/1972 prevede l’applicazione dell’aliquota dell’8% sulla base imponibile determinata secondo le modalità precedentemente esposte per “Utilizzazione dei bigliardi, degli elettro grammofoni, dei bigliardini e di qualsiasi tipo di apparecchio e congegno a gettone, a moneta o a scheda, da divertimento o trattenimento, anche se automatico o semiautomatico, installati sia nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, sia in circoli o associazioni di qualunque specie; utilizzazione ludica di strumenti multimediali: gioco del bowling; noleggio go-kart”. Ai fini IVA, l’art. 74, co. 6, primo e secondo periodo, D.P.R. 633/1972, dispone che “Per gli intrattenimenti, i giochi e le altre attività di cui alla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, l'imposta si applica sulla stessa base imponibile dell'imposta sugli intrattenimenti ed è riscossa con le stesse modalità stabilite per quest’ultima. La detrazione di cui all'articolo 19 è forfettizzata in misura pari al cinquanta per cento dell'imposta relativa alle operazioni imponibili”, salvo opzione (quadro VO, modello IVA 2013) da esercitazione in dichiarazione IVA per l’applicazione del regime ordinario. In sostanza, salvo opzione, per il regime ordinario, l’IVA sarà dovuta sugli imponibili ai fini ISI applicando l’aliquota IVA del 22%. Una volta assolta l'IVA "a monte" con il criterio forfettario, tutti i corrispettivi effettivi incassati durante l'anno risultano così esclusi da IVA (art. 74 c. 6 D.P.R. 633/72): non sono più soggetti a certificazione (non si emette alcuno scontrino); né vanno più annotati nei registri IVA. Il regime naturale prevede, quindi, la determinazione dell'IVA sulla stessa base imponibile assunta ai fini dell'ISI e la riduzione
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del 50 per cento dell'imposta così determinata, a titolo di detrazione forfetaria sugli acquisti, con esonero dagli obblighi contabili e dichiarativi.
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REGIME IVA SETTORE AGRICOLO Il regime speciale IVA consiste in un regime di detrazione forfetaria e non di applicazione dell’imposta. Dal 1° gennaio 1998 le cessioni di beni poste in essere da produttori agricoli: -
sono soggette ad aliquota ordinaria;
-
mentre la detrazione dell’IVA viene forfetizzata in misura pari alle percentuali di compensazione.
Continuano ad essere soggette a imposta, mediante le percentuali di compensazione, le cessioni effettuate dai produttori agricoli esonerati, nonché i passaggi di prodotti alle cooperative, qualora sia il socio che la cooperativa operino in regime speciale. SOGGETTE AD ALIQUOTA ORDINARIA CESSIONI DI BENI effettuate da produttori agricoli
DETRAZIONE IVA FORFETIZZATA con le % di compensazione
Il regime speciale, dunque, incide esclusivamente sulla detrazione del tributo, mentre l’imposta viene applicata mediante le aliquote ordinarie. La detrazione è stabilita in misura pari alle percentuali di compensazione che sono fissate con apposito decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole, alimentari e forestali; quelle attualmente vigenti sono previste nei decreti: D.M. 12 maggio 1992, D.M. 30 dicembre 1997 e D.M. 23 dicembre 2005. Sostanzialmente, si tratta di una finzione giuridica, in base alla quale la detrazione dell’IVA sugli acquisti è pari al valore corrispondente all’applicazione, all’ammontare imponibile delle cessioni di beni, delle percentuali di compensazione stabilite per gruppi di prodotti con il citato Decreto Interministeriale.
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Esempio 1 Cessione di bovini per euro 51.600 IVA applicata in fattura con aliquota del 10%
5.160
IVA detraibile in base alla percentuale di compensazione del 7% 3.612 IVA dovuta
1.548
Esempio 2 Cessione di cereali per euro 39.500 IVA applicata in fattura con aliquota del 4%
1.580
IVA detraibile in base alla percentuale di compensazione del 4% 1.580 IVA dovuta
zero
Esempio 3 Vendita di uova fresche per Euro 1 (aliquota 10% - Tab. A, Parte III, n. 14); percentuale di compensazione 9% - Tab. A, Parte I, n. 11), D.P.R. 633/1972); IVA sulle vendite = Euro 1 x 10% = Euro 0,10; IVA detraibile = Euro 1 x 9% = Euro 0,09; IVA del periodo da versare = Euro 0,10 - Euro 0,09 = Euro 0,01 L’applicazione dell’IVA mediante le aliquote ordinarie fa sì che: -
tutti i prodotti agricoli vengano ceduti con la medesima aliquota, così evitando distorsioni nella concorrenza, che in passato hanno favorito il settore agricolo. L’applicazione delle aliquote ordinarie consente ai produttori agricoli che operano nel regime normale di non subire la concorrenza dei colleghi in regime speciale, i quali fino al 31 dicembre 1997 applicavano le percentuali di compensazione, generalmente inferiori alle aliquote ordinarie. Ad esempio, nel settore florovivaistico la percentuale di compensazione è pari al 4% e non è sufficiente a coprire l’imposta assolta sugli acquisti (piante 10%, serre 21%, ecc.); i produttori del settore trovano non conveniente il regime speciale e optano per il regime normale, applicando, quindi, l’aliquota del 10% sulle cessioni di piante e operando la detrazione analitica dell’IVA assolta sui costi sostenuti. In precedenza, i produttori agricoli in regime speciale avrebbero applicato l’IVA mediante la percentuale di compensazione del 4%, potendo, di conseguenza, applicare prezzi inferiori;
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-
i produttori agricoli che cedono i loro prodotti al consumo, oppure ad altri agricoltori in regime speciale, hanno difficoltà a trasferire al cliente il maggior onere dell’imposta derivante dalle aliquote ordinarie, che sono generalmente superiori alle percentuali di compensazione (si pensi al vino, la cui aliquota e pari al 21%);
-
i produttori agricoli che acquistano presso altri agricoltori materie prime o beni destinati alla produzione devono assolvere una maggiore IVA sugli acquisti, che nel regime speciale diviene un costo; un allevatore di suini non a ciclo chiuso, ad esempio, acquista i suinetti pagando l’IVA del 10%, in luogo del 7,5% come avveniva in passato;
-
le imprese agricole, per effetto dell’applicazione delle aliquote ordinarie, che sono generalmente superiori alle percentuali di compensazione, hanno l’obbligo del versamento della differenza dell’imposta; questa circostanza comporta una maggiore diligenza nella tenuta della contabilità IVA e una maggiore tempestività nella registrazione delle fatture. Si ricorda che i produttori agricoli che nell’anno precedente hanno realizzato un volume d’affari superiore ad euro 700.000 devono versare la differenza tra l’IVA
incassata e quella detraibile in base alle percentuali di compensazione entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui le operazioni sono state effettuate. Se il volume d’affari è inferiore al suddetto limite, il versamento deve essere fatto trimestralmente, entro il giorno 16 del mese successivo a ciascun trimestre.
Produttori agricoli che realizzano V. affari > 700.000
IVA INCASSATA IVA DOVUTA (-)
MENSILMENTE
IVA DETRAIBILE (% comp.)
16 mese succ. al mese di effettuazione operazione (-)
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Produttori agricoli che realizzano V. affari < 700.000 IVA INCASSATA IVA DOVUTA (-)
TRIMESTRALMENTE OPZIONE
IVA DETRAIBILE (% comp.)
16 mese succ. a ciascun trimestre Per eseguire i versamenti trimestrali è necessario esercitare la prevista opzione ai sensi del D.P.R. 442/1997, vincolante per un anno solare e valida fino a revoca ovvero al superamento del predetto limite, tenendo presente che l’imposta da versare deve essere maggiorata nella misura dell’1% a titolo di interessi. Da ultimo, vi sono delle conseguenze di ordine finanziario derivanti dalla applicazione dell’IVA con le aliquote ordinarie. Si consideri un produttore di vino che applica l’IVA nella misura del 21%, forfetizza l’imposta con la percentuale del 12,3% e, quindi, deve versare all’erario la differenza dell’8,7%; il pagamento dell’imposta deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese o trimestre successivo a quello della cessione; in queste condizioni, un`eccessiva dilazione di pagamento al cliente comporta l’anticipazione dell’imposta all’erario, con ovvie conseguenze di natura finanziaria. I presupposti applicativi del regime speciale L’applicazione del regime speciale di detrazione, mediante le percentuali di compensazione, è condizionata dall’esistenza di due presupposti: -
oggettivo;
-
soggettivo. OGGETTIVO: solo per le cessioni dei prodotti agricoli e ittici di cui alla 1° parte della tabella A - D.P.R. n. 633/72.
PRESUPPOSTI APPLICATIVI REGIME SPECIALE
SOGGETTIVO: produttori agricoli, coloro che esercitano l’attività di pesca in acque dolci, cooperative e loro consorzi e organismi agricoli di intervento.
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Presupposto oggettivo Sotto il profilo oggettivo, la detrazione forfetizzata può essere operata esclusivamente per le cessioni dei prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte della tabella A allegata al D.P.R. n. 633/72. La predetta tabella contiene un elenco tassativo dei prodotti agricoli la cui cessione può rientrare nel regime speciale, e prevede, in massima parte, prodotti allo stato originario (ad esempio, ortaggi e frutta), e pochi prodotti trasformati (ad esempio, olio, vino e formaggi). In riferimento agli animali elencati nella predetta tabella A, parte prima: -
gli animali della specie bovina, equina, suina, ovina e caprina, rientrano nel regime speciale solo se ceduti vivi;
-
i volatili da cortile, i conigli, i piccioni, le lepri, le pernici, i fagiani, rientrano nel regime speciale
anche
se
ceduti
macellati
e
a
condizione
che
siano
destinati
all’alimentazione umana (ad esempio, si deve applicare il regime normale se sono ceduti per fini di ripopolamento o per cavie di laboratorio); -
alcune attività di allevamento, riconosciute agricole ai fini delle imposte dirette, non possono applicare il regime speciale IVA (ad esempio, allevamento di cani, visoni, cincillà e volpi). Presupposto soggettivo
Relativamente al presupposto soggettivo, sono ammessi al regime speciale: -
i produttori agricoli che esercitano le attività di cui all’articolo 2135 del Codice civile e, cioè, le attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali, e attività connesse.
Il richiamo alla norma civilistica comporta l’applicabilità del regime speciale anche per le attività connesse e, cioè, le attività esercitate dall’imprenditore agricolo dirette alla trasformazione, manipolazione, conservazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali. Naturalmente, condizione indispensabile, ai fini dell’applicazione del regime speciale, è che i prodotti agricoli, a seguito delle operazioni di trasformazione o manipolazione, risultino sempre compresi nella citata tabella A, parte prima:
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coloro che esercitano l’attività di pesca in acque dolci ovvero le attività di piscicoltura, mitilicoltura, di ostricoltura e di allevamento di rane e altri molluschi e crostacei;
-
le cooperative e loro consorzi ovvero le associazioni e loro unioni costituite e riconosciute dalla legislazione vigente;
-
gli organismi agricoli di intervento che operano in applicazione di regolamenti della Unione Europea concernenti l’organizzazione comune dei mercati; tra tali enti rientra l’AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura), che, tra le altre, svolge le funzioni in passato esercitate dall’AIMA e dall’EIMA. Le aliquote
L’IVA si applica con le aliquote ordinarie proprie dei singoli prodotti e, quindi, il produttore agricolo deve versare la differenza fra l’imposta applicata sulle cessioni e l’imposta detraibile corrispondente alle percentuali di compensazione. PRODUTTORI AGRICOLI IMPOSTA APPLICATA SULLE CESSIONI (-) IVA DOVUTA = IMPOSTA DETRAIBILE (% COMP.)
Un’eccezione a tale regola generale, prevista nel comma 6 dell’articolo 34, riguarda le cessioni effettuate dai produttori agricoli in regime di esonero (volume d’affari realizzato nell’anno precedente non superiore a 7.000 euro, costituito per almeno 2/3 da cessioni di prodotti agricoli di cui alla prima parte della tabella A), per le quali gli acquirenti emettono l’autofattura. PRODUTTORI AGRICOLI IN REGIME DI ESONERO (art. 34 co.6 D.P.R. 633/72) IVA DOVUTA =
ASSOLTA DALL’ACQUIRENTE CON AUTOFATTURA (% COMP.)
Inoltre, continuano ad essere soggetti ad IVA con le percentuali di compensazione i passaggi alle cooperative e loro consorzi che applicano il regime speciale, a condizione che anche il socio conferente applichi il medesimo regime.
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Esempio Al di fuori dei due casi appena citati, il produttore agricolo che: -
cede cereali per 100.000 euro addebita al cliente l’IVA del 4%, pari a 4.000 euro;
-
la detrazione dell’imposta è pari ad euro 4.000;
-
il produttore agricolo nulla deve versare all’erario, in quanto la percentuale di compensazione è uguale all’aliquota IVA dei cereali.
Se, invece, la cessione riguarda, ad esempio, il latte: -
l’imposta si applica con l’aliquota del 10%;
-
la percentuale di compensazione prevista per tale prodotto è dell’8,80%;
-
per cui il produttore agricolo deve versare la differenza dell’1,20%. Il regime di esonero
Il regime agricolo non si applica in modo univoco ma si differenzia in base al volume di affari realizzato, dei soggetti interessati (cooperative, associazioni di cooperative, eccetera), della composizione delle operazioni attive (agricole e non agricole). Con riguardo al volume di affari, l’art. 34, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972 prevede che i produttori agricoli che nell’anno solare precedente hanno realizzato o prevedono di realizzare, in caso di inizio di attività, un volume di affari non superiore a 7.000 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli, di cui alla tabella A) allegata al D.P.R. n. 633/1972, sono esonerati: -
dal versamento dell’imposta (in pratica l’imposta relativa alle operazioni diverse da quelle strettamente agricole);
-
da tutti gli obblighi documentali e contabili (fatturazione, registrazione, liquidazione periodica e dichiarazione annuale).
L’esonero concerne, inoltre, la presentazione della comunicazione annuale IVA che tutti i soggetti d’imposta, ad eccezione di alcuni, devono trasmettere entro il mese di febbraio di ciascun anno in via telematica, direttamente o tramite gli incaricati di cui all’art. 3, commi 2bis e 3 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 (comma 2 dell’art. 8-bis del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322; circ. n. 2 del 9 febbraio 2009). Nel caso di esercizio di più attività gestite con contabilità separata, ai sensi dell’art. 36, comma 4, del D.P.R. n. 633/1972, non sussiste l’obbligo, altresì, di inserire nella dichiarazione il modulo relativo all’attività agricola esonerata. Informat S.r.l. Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail:
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Tali soggetti devono soltanto numerare e conservare le fatture e le bollette doganali relative agli acquisti e alle importazioni, nonché le fatture di vendita emesse per loro conto dai cessionari o committenti, se costoro acquistano i beni o utilizzano i servizi nell’esercizio dell’impresa. Per le cessioni di beni (agricoli e non) e per le prestazioni di servizi effettuate, l’obbligo di emettere la fattura attiva è del committente il servizio e/o del cessionario dei beni il quale deve emetterla con le modalità e i termini dell’art. 21 dell’IVA. La fattura (o meglio l’autofattura), deve essere emessa al momento della consegna dei beni o al momento, se anteriore, del pagamento del corrispettivo e/o dell’acconto, datata e numerata deve contenere, tra gli altri: -
ditta, denominazione o ragione sociale, residenza o domicilio dei soggetti fra cui è effettuata l’operazione, nonché ubicazione della stabile organizzazione per i non residenti e, relativamente, al cedente, numero di partita IVA (nella fattispecie è consigliabile mettere entrambi i numeri di partita IVA). Se non si tratta di imprese, società o enti devono essere indicati, in luogo della ditta, denominazione o ragione sociale, il nome e il cognome;
-
natura, qualità e quantità dei beni e servizi formanti oggetto dell’operazione;
-
corrispettivi e altri dati necessari per la determinazione della base imponibile;
-
aliquota e ammontare dell’imposta (per i prodotti agricoli e ittici si applicherà l’aliquota di compensazione; per i prodotti agricoli diversi da quelli della tabella A), parte I, e per gli altri beni e servizi si applicherà l’aliquota relativa).
Una copia della fattura deve essere consegnata dal cessionario-committente al produttore agricolo-cedente; il cessionario registra la fattura, come detto, separatamente nel registro degli acquisti. Il cessionario o il committente pagherà l’imposta, come sopra determinata, direttamente al produttore agricolo che, in quanto esonerato dall’obbligo di versamento della stessa, la tratterrà a titolo di compensazione dell’imposta assolta sugli acquisti.
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REGIME DI ESONERO – MECCANISMO DI ASSOLVIMENTO DELL’IVA
Per le cessioni di beni (agricoli e non) e le prestazioni di servizi, l’obbligo di emettere la fattura è del committente il servizio e/o del cessionario dei beni (autofattura).
- il cessionario-committente consegna copia dell’autofattura al produttore agricolo-cedente; - la registra separatamente sul registro acquisti; - paga l’IVA, direttamente al produttore agricolo che la tratterrà a titolo di compensazione dell’imposta assolta sugli acquisti. Dal dato normativo si rileva che i produttori agricoli in regime di esonero possono effettuare operazioni cosiddette diverse (prestazioni di servizi, cessioni di beni diversi, prodotti agricoli non inclusi nella parte I della tabella A allegata al D.P.R. n. 633/1972), soltanto entro il limite del 33,3% del volume di affari complessivo che non deve superare i 7.000 euro. Decadenza dal regime di esonero - Le disposizioni di favore di cui sopra cessano di avere efficacia dall’anno solare successivo a quello in cui è stato superato il limite di 7.000 euro e a condizione che non sia superato il limite di un terzo delle cessioni di altri beni (aree fabbricabili, macchine agricole, prodotti agricoli non inclusi nella Parte I della Tabella A allegata al D.P.R. n. 633/1972, eccetera) seconda parte, comma 6, art. 34. Se nel corso dell’anno solare l’ammontare delle operazioni diverse da quelle agricole supera il limite di un terzo, rapportato al totale delle operazioni complessive a quel momento effettuate, comprensive delle cessioni di beni ammortizzabili: -
si continuano ad applicare le aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione sulle cessioni di prodotti agricoli ed ittici effettuate;
-
rimane l’obbligo di auto fatturazione da parte del cessionario o committente per gli acquisti effettuati presso il produttore agricolo esonerato.
Se alla fine dell’anno permane il superamento del limite di un terzo, a prescindere dal volume di affari realizzato, cessa l’esonero e il produttore agricolo deve presentare la dichiarazione annuale IVA e versare l’eventuale imposta che risulta eventualmente dovuta. Informat S.r.l. Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail:
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A tale riguardo, dovrà osservare i seguenti adempimenti: 1. annotazione riepilogativa nel registro di cui all’art. 23 del D.P.R. n. 633/1972 distinta a seconda delle percentuali di compensazione applicate, delle fatture ricevute (autofatture) per le cessioni di prodotti agricoli ed ittici; 2. annotazione riepilogativa separata dalla precedente in apposita sezione del registro di cui all’art. 23 del D.P.R. n. 633/1972 delle fatture ricevute (autofatture) per le operazioni diverse da quelle agricole effettuate nell’anno; 3. annotazione riepilogativa nel registro dei corrispettivi di cui all’art. 24 del D.P.R. n. 633/1972 dell’ammontare imponibile dei corrispettivi e delle relative imposte, distinti secondo l’aliquota applicabile, relativi alle cessioni di prodotti agricoli ed ittici, beni diversi e prestazioni di servizi effettuati nell’anno nei confronti di privati consumatori senza emissione di fattura. Per tali cessioni infatti, come sopra detto, non sorge l’obbligo di emettere fattura e i corrispettivi possono essere registrati giornalmente cumulativamente comprensivi di IVA; 4. annotazione riepilogativa, sul registro degli acquisti delle fatture e documenti doganali relativi agli eventuali acquisti ed importazioni di beni e servizi, esclusivamente utilizzati per l’effettuazione delle operazioni diverse, distinta per aliquota applicabile. Effettuate le citate annotazioni contabili, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale, il contribuente eseguirà la liquidazione ed il versamento dell’IVA annuale eventualmente dovuta detraendo dall’IVA relativa alle cessioni dei prodotti diversi e delle prestazioni di servizi quella sugli acquisti utilizzati in modo esclusivo per la loro effettuazione. Rinuncia all’esonero - Ai sensi dell’ultima parte del comma 6 dell’art. 34 del D.P.R. n. 633/1972, i soggetti agricoli esonerati possono rinunciare al relativo regime con le modalità previste dal D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442. Secondo tale Decreto “l’opzione e la revoca di regimi di determinazione dell’imposta o di regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili. La validità dell’opzione e della relativa revoca è subordinata unicamente alla sua concreta attuazione sin dall’inizio dell’anno o dell’attività. È comunque consentita la variazione dell’opzione e della revoca nel caso di modifica del relativo sistema in conseguenza di nuove disposizioni normative” (art. 1, comma 1); successivamente, il contribuente è obbligato a comunicare l’opzione di cui sopra
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nella prima dichiarazione annuale IVA da presentare successivamente alla scelta operata. Nel caso di esonero dall’obbligo di presentazione della dichiarazione annuale, la scelta è comunicata con le stesse modalità e i termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi utilizzando la specifica modulistica relativa alla dichiarazione annuale dell’imposta sul valore aggiunto (art. 2, commi 1 e 2, del Decreto). L’opzione desunta dai comportamenti concludenti rimane valida, salva l’applicazione della sanzione da 258 a 2.065 euro ex art. 8 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, anche se la comunicazione è omessa, tardiva o irregolare (art. 2, comma 3). Ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 442, l’opzione di cui all’art. 1 (comportamenti concludenti) vincola il contribuente alla sua concreta applicazione almeno per un triennio, e per un anno nel caso di regimi contabili. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime prescelto l’opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata. Pertanto, in sede di presentazione del Modello IVA, il contribuente al QUADRO VO deve barrare la casella se ha rinunciato all’esonero dal versamento dell’imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale. La scelta vincola il contribuente fino a revoca e comunque per almeno un triennio.
1. Passaggio dal regime IVA ordinario a quello speciale … Una ditta individuale ha scelto all'inizio della propria attività agricola (allevamento) il regime IVA ordinario. Nel corso degli anni ha detratto l'IVA sull’acquisto di immobili strumentali, impianti, attrezzature, ecc. Fino a luglio 2014 ha liquidato l’imposta nei modi ordinari. Dal mese di agosto 2014 opera in soccida, quale soccidario, non emettendo più alcuna fattura in IVA. L'allevatore può optare per il regime speciale IVA? Il fatto di non effettuare più operazioni soggette ad IVA, incide sul pro-rata indetraibilità? … L'art. 34 co. 6 del D.P.R. 633/72 stabilisce che gli agricoltori che hanno optato per il regime ordinario in luogo di quello speciale, sono
obbligati a mantenere il regime per almeno un triennio. Nel caso di revoca, hanno l'obbligo, secondo quanto previsto dall'art. 19 del D.P.R. 633/72, di rettificare l'IVA detratta in misura di 1/5 per gli anni mancanti al compimento del quinquennio con riferimento ai beni strumentali.
2. I minimi non possono adottare il regime … Un soggetto che apre la partita IVA nel 2014 come allevatore può accedere al regime dei minimi? … Si ritiene non sia possibile accedere al regime dei minimi per l'esercizio dell’attività agricola. Non è compatibile con il regime dei contribuenti minimi, tra gli altri, il regime speciale IVA
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riguardante l'agricoltura e attività connesse (art. 34 e 34-bis del D.P.R. 633/72).
3. Contratto di soccida … Una ditta individuale ha acquistato dei capi di bestiame, affidati poi per l’allevamento e la vendita ad un terzo/soccidario. Può considerarsi agricola e godere delle agevolazioni IVA? … La fruizione delle agevolazioni del settore agricolo, ex art. 34 del D.P.R. n. 633/1972, è subordinata all’assunzione della qualifica di imprenditore agricolo. Dunque, il contribuente che ha contrattualmente affidato a terzi, tramite un contratto di soccida, l’attività di allevamento di bestiame, non occupandosi dell’esercizio dell’attività agricola in proprio, non può goderne. La ditta individuale manca delle attrezzature e del personale dipendente, necessario ad esercitare l’attività di allevamento, essendosi limitata all’acquisto dei capi di bestiame, affidati poi per l’allevamento e la vendita ad un terzo/soccidario: è a quest’ultimo, dunque, che competevano i benefici di cui al citato art. 34 del D.P.R. 633/72. Si veda in tal senso anche la Sentenza della Corte di Cassazione del 18 maggio 2007, n. 11597.
4. Presupposti per la qualificazione di attività agricola … Un soggetto che alleva bestiame e che utilizza mangimi non prodotti direttamente ma acquistati da terzi, è considerato imprenditore agricolo o no? … L’attività di allevamento del bestiame effettuata senza l’utilizzo, anche solo parziale, dei prodotti della terra, di cui l’allevatore dispone, costituisce attività industriale o commerciale, estranea a quella dell’art. 29 del Tuir. Perché sia considerata agricola, l’allevamento deve essere effettuato con
mangimi ottenuti dal fondo aziendale, almeno nella misura di un quarto di quelli necessari all’alimentazione del bestiame. L’attività di allevamento e di ingrassamento di bestiame ha natura agricola, anche ai fini dell’applicazione del regime IVA speciale ex art. 34 del D.P.R. 633/1972, solo se direttamente collegata con lo sfruttamento della capacità produttiva del fondo, nei limiti della sua potenzialità agricola. Si veda in tal senso la Sentenza della Corte di Cassazione, del 18 aprile 2002, n. 5579.
5. Area edificabile dell’impresa agricola … Un’impresa agricola deve cedere un’area edificabile. La cessione è soggetta ad IVA? … La cessione del terreno edificabile appartenente ad un'impresa agricola va assoggettata ad IVA, a condizione che il terreno sia stato precedentemente destinato alla produzione agricola. Il cessionario dovrà emettere autofattura ai sensi dell'art. 21, D.P.R. 633/72, applicando l'aliquota ordinaria, e versare l'imposta al cedente. Per il produttore agricolo, tuttavia, questa è un'operazione, che comporta il versamento dell'imposta al netto della detrazione dei beni non ammortizzabili e servizi esclusivamente afferenti le operazioni stesse (cfr. Risoluzione del 16 marzo 2007, n. 54/E).
6. Iscrizione al VIES anche per i produttori agricoli … I produttori agricoli devono iscriversi al VIES? … Anche i produttori agricoli, ex art. 34, comma 6, D.P.R. 633/72 devono chiedere l’inclusione nell’Archivio VIES nel caso di opzione per la tassazione in Italia, ovvero di superamento della soglia di 10.000 euro relativa
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agli acquisti intracomunitari. Così è stato chiarito anche dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare del 1° agosto 2011, n. 39/E.
7. L’agriturismo che acquista da soggetti IVA UE presenta l’Intrastat … Un agricoltore ha un agriturismo, con attività separata in regime speciale; ha ricevuto una fattura da una ditta tedesca con l'addebito di commissioni per servizi di prenotazione. Quali adempimenti deve porre in essere? … Per gli acquisti Intracomunitari dell'agriturismo, l'agricoltore deve integrare la fattura, versare l'IVA (non potendo detrarre l'IVA sugli acquisti) e presentare il modello Intrastat nei modi ordinari. L'attività di agriturismo non applica la normativa relativa agli agricoltori in regime speciale, per cui gli obblighi non scattano quando l'ammontare degli acquisti intracomunitari ha superato i 10.000 euro nell'anno solare precedente. L'attività di agriturismo, dunque, non rientra nel regime speciale dell'agricoltura, anche se con la L. n. 413 del 1991, è stato introdotto un regime speciale anche per loro. Si conferma che in caso di acquisto intracomunitario, la fattura ricevuta deve essere integrata, con contestuale presentazione del modello Intrastat.
agricoltura, si applica il più favorevole trattamento riservato ai redditi agricoli. Questo non è previsto nella disciplina IVA. In assenza di una diversa disciplina, la Corte di Cassazione, con Sentenza del 2 aprile 2010, n. 8086, ha ritenuto di poter comunque estendere tale disposto anche all’IVA, considerando del tutto irrazionale imporre una tassazione più gravosa sull’intera attività, modificando la qualificazione da agricola ad industriale solo sulla base di un dato quantitativo e non qualitativo. Il giudice tributario deve accertare la natura agricola, o di impresa, dell’attività esercitata fondando il proprio giudizio su circostanze ed elementi concreti, non potendosi fare affidamento a termini o medie astratti con riferimento alle quantità di prodotto acquistato ovvero autoprodotto.
8. Qualificazione dell’attività, se si produce in eccedenza rispetto ai limiti dell’attività agricola … Se l’attività svolta dall’allevatore produce capi in misura eccedente rispetto ai limiti della normale attività agricola, generando reddito d’impresa, come va considerata tale eccedenza ai fini IVA? … Nel nostro sistema fiscale, in ipotesi di eccedenza del prodotto rispetto alla normale attività agricola, solo per tale eccedenza è prevista un’imposizione come reddito d’impresa, mentre per la parte di reddito compatibile quantitativamente con l’attività normale di Informat S.r.l. Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail:
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