RASSEGNA STAMPA 12- 18 Aprile 2016
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Venerdì 15 Aprile 2016 Online www.corriereadriatico.it
ANCONA •RIVIERA del CONERO
Giardini in fiore e auto d’epoca Il mercato florovivaistico e il raduno delle 500 in centro nel weekend GLI APPUNTAMENTI Ancona
Da Giardino in Fiore al raduno delle vecchie 500, passando per la boxe e il bridge. E’ un weend ricco di iniziative quello che attende il capoluogo. L’evento clou è senz’altro la mostra mercato florovivaistica, che si terrà domani e domenica dalle ore 9 alle 19. Sono previsti circa 35 tra vivai e generi affini e 15 tra piccoli artigiani e generi collaterali. La Festa dei Fiori di Ancona è, da oltre vent'anni, Giardino in Fiore che arriva a proclamare l'arrivo della bella stagione. confermando la sua affascinante location in Corso Garibaldi dove si snoderà da Piazza Cavour sino a Piazza della Repubblica. Il centro anconetano si trasformerà in uno splendido giardino, per un week end tutto dedicata agli ap-
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Maxi sequestro di armi giocattolo in porto
Le armi giocattolo e altra merce sequestrata in porto
La Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Dogane hanno scoperto e sequestrato in porto 72.062 prodotti con marchio CE contraffatto: armi giocattolo, portachiavi con puntatore laser, peluches e lettori mp3. La merce, prodotta in Cina e destinata in Spagna, era a bordo di un autoarticolato, condotto da un cittadino bulgaro, appena sbarcato da un traghetto dalla Grecia. Dal controllo emergeva che fucili e pistole da soft air, idonei a sparare pallini in plastica con l'aria compres-
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Ancona
© RIPRODUZIONERISERVATA
© RIPRODUZIONERISERVATA
Fermato un Tir carico di fucili senza il tappo rosso e puntatori laser pericolosi per gli occhi
Ancona
IL BLITZ
sa, erano prive del tappo rosso previsto dalla legge. Così come i i puntatori laser (alcuni con portachiavi muniti del simbolo di note case automobilistiche) avevano una potenza superiore a quella ammessa dalla normativa europea, in quanto possono danneggiare la salute se puntati agli occhi; i peluches ed i lettori Mp3 erano di scarsa qualità e con caratteristiche non conformi ai requisiti di sicurezza. La merce - stipata in 440 cartoni e costituita da 25.380 strumenti da soft air, 25.832 puntatori laser, 20.050 peluches e 800 lettori Mp3 - è stata sequestrata e il mittente bulgaro denunciato.
notte per accogliere i visitatori del Giardino in Fiore e coloro che si recheranno allo spettacolo serale in programma alle Muse. Domenica - dalle ore 7 alle 10.30 in piazza Roma lato Rettorato - il Club amici della FIAT
CONTRAFFAZIONE
Controlli anti truffa al Piano Quello di ieri è stato un pomeriggio particolarmente movimentato in piazza Medaglie d'Oro a due passi da via Giordano Bruno dove le Volanti della Questura di Ancona attorno alle 18 hanno bloccato due Volkswagen Passat con a bordo 7 romeni quattro uomini e tre donne. Alla vista degli agenti gli occupanti di una vettura hanno cercato di nascondere dei telefoni iPhone 6 di ultima generazione tra i sedili. Un particolare questo che non è sfuggito ai poliziotti che da una successivo controllo hanno rinvenuto all'interno della vettura una busta contenente degli anelli in oro. Da una prima indiscrezione sembrerebbe infatti che i romeni stessero operando in zona nel tentativo di piazzare sia i telefoni che gli anelli. Sul posto a bloccare l'intera zona tre volanti oltre al personale in borghese intervenuto con delle auto civetta. Le due Passat sono state caricate sopra un carro attrezzi e portate in Questura per ulteriori controlli. Nei locali della Questura sono finiti anche i 7 occupanti delle auto. Un trasferimento piuttosto articolato anche per il fatto che due dei quattro uomini sono risultati essere particolarmente obesi.
Torna in centro la rassegna Giardini in fiore
passionati di giardinaggio, orticultura e prodotti naturali. Proprio per favorire l’accesso in centro, M&P parcheggi ha deciso che domenica prossima il parcheggio Traiano rimarrà aperto dalle ore 14.30 all’una di
500 Ancona - 7˚ raduno nazionale 500 e auto storiche "Tutti in 500 nella città di Ancona" . Il ritrovo è alle ore 8 in piazza Roma con inizio delle iscrizioni e colazione offerta dal Club, alle ore 11.15 prove di abilità nel parcheggio dello stadio del Conero. Alle12.30 Partenza per il ristorante a Varano e poi pranzo e premiazioni. C’è spazio anche per lo sport e lo svago. Oggi alle 20 e 30 al Palaindoor si terrà un'importante kermesse pugilistica che culminerà nell'incontro tra Marco Siciliano contro Michele Focosi, valevole per il titolo italiano dei pesi leggeri. Domenica il Palaindoor ospiterà "Il bridge in pista" 2˚ evento nazionale. L'iniziativa è organizzata dall'Associazione Sportiva Dilettantistica Ankon Bridge di Ancona. Sono previsti 300 giocatori e 6 tornei contemporanei.
Venditori di iPhone
NOTIZIE FLASH Cammarano racconta la Grande guerra Ancona Comincia oggi un interessante fine settimana di eventi alla Polveriera del Parco del Cardeto nell'ambito del programma sulla Grande guerra. Alle ore 18 in programma l'incontro Abbasso la guerra! Il neutralismo alla vigilia della Grande guerra a cura di Fulvio Cammarano. Si tratta del primo dei quattro incontri organizzati dall'Istituto Storia Marche. Ordinario di Storia contemporanea a Bologna, Cammarano è autore di studi importanti, come una "Storia dell'Italia liberale" per Laterza e il recente "Abbasso la guerra!" per Mondadori.
Avvocati a lezione di diritto tributario Ancona Oggi alla Mole Vanvitelliana si terrà un convegno per avvocati dal titolo "Gli strumenti del nuovo diritto tributario tra accertamenti ed azione penale". L'incontro gratuito, organizzato dall'Ordine degli avvocati con riconoscimento di 6 crediti formativi, si aprirà alle 9 con l'introduzione dell'ex senatore Mario Cavallaro, membro del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. Nel pomeriggio interverranno anche il magistrato Alfredo Montagna e il giudice Carlo Cimini. La chiusura dei lavori è prevista per le 18.
2 IL FATTO
Martedì 12 aprile 2016
il Giornale
I GUAI DI PALAZZO CHIGI La crisi economica
Arriva il salva banche bis: pronto un fondo da 5 miliardi » di Pompeo Locatelli I lapilli di Pompeo
Il vertice al ministero con gli istituti di credito: nasce Atlante, servirà per sofferenze e aumenti di capitale. Il ruolo di Cdp nel mirino della Ue Camilla Conti
La tentazione del paracadute di Stato
P
assano i mesi senza che si riesca a venire a capo, con misure efficaci, del problema Non performing loans, la montagna di crediti deteriorati (200 miliardi lordi) che le nostre banche si ritrovano in pancia. Si tratta, come si ricorderà, dei soldi prestati dagli istituti di credito a soggetti che, per mille motivi, non sono riusciti a mantenere l’impegno di restituirli anche rateizzati. Un bel guaio. Che incide sulla solidità non solo delle banche più esposte ma del sistema creditizio nel suo complesso. Fino ad oggi le misure introdotte non sono sembrate all’altezza della posta in gioco. Perché tra governo e banche da una parte ed Europa dall’altra prevale il dialogo tra sordi. A Bruxelles vorrebbero che la questione si risolvesse con operazioni trasparenti ma tutte farina del sacco del sistema bancario; nel Belpaese si punta invece a promuovere interventi dove, in un modo o nell’altro, lo Stato faccia da collante agli impegni degli istituti. Il fatto che si ipotizzi la nascita di veicoli misti che si accollino i crediti inesigibili e titoli inoptati con la «supervisione» della Cassa Depositi e Prestiti vorrebbe dire che la società controllata dallo Stato potrebbe mettere la propria firma a garanzia. La solita scorciatoia all’italiana. A parte il fatto che l’Europa ha più volte manifestato la propria contrarietà verso operazioni che potrebbero rientrare nella categoria degli aiuti di Stato, rimane la sensazione che siano i cittadini piccoli risparmiatori (non dimentichiamo che la Cdp si alimenta per lo più dei risparmi postali) a doversi accollare l’onere di coprire le magagne del sistema bancario. Mi permetto di dire: perché le banche non avviano un percorso di discontinuità predisponendo veicoli interni per il recupero dei Npl attraverso accordi ragionevoli, rapidi e chiari con la clientela in difficoltà? Lasciamo stare il forziere Cdp. www.pompeolocatelli.it
Mentre Matteo Renzi arringava l’aula della Camera sulle riforme costituzionali, al ministero dell’Economia si riunivano i «poteri forti». Quelli, cioè, che al netto dello storytelling boschiano, hanno in mano le sorti del sistema finanziario del Paese da salvare per la seconda volta in meno di un anno. Sono stati chiamati a raccolta soprattutto i banchieri come Pierfrancesco Saviotti e Giuseppe Castagna, rispettivamente amministratori delegati delle promesse spose Banco Popolare e Bpm, Andrea Munari (Bnl), Alessandro Vandelli (Bper) e Adolfo Bizzocchi del Credem ma soprattutto l’ad di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina. La riunione, iniziata alle 18.30 e terminata attorno alle 20, è stata interlocutoria: non è stato firmato un accordo (perché prima il progetto deve passare sul tavolo dei Cda dei soggetti che aderiranno) ma si è delineato lo schema del fondo per sostenere gli aumenti di capitale, soprattutto di quelli delle popolari venete che stanno per essere varati, e per l’acquisto dei prestiti in sofferenza. Un intervento «di sistema» cui ha fatto da regista non Banca d’Italia né tanto meno la Cassa depositi e prestiti, come vorrebbe far credere la narrazione renziana («Questa è la settimana giusta per il piano promosso dal governo sulle banche», ha esultato il premier). In realtà, a tirare le fila del progetto è un «arzillo vecchietto» della finanza italiana, ov-
vero il patron delle Fondazioni, Giuseppe Guzzetti. Mentre l’amico Giovanni Bazoli, oggi presidente emerito di Intesa, è impegnato a mantenere la promessa fatta tanti anni fa al Gianni Agnelli di salvare Rcs (mettendola oggi nelle mani di Umberto Cairo), l’avvocato Guzzetti ha avviato il cantiere per sistemare il pasticcio bancario con un occhio appunto agli aumenti assai poco «popolari» - che rischiano di costare caro ai garanti delle ricapitalizzazioni (soprattutto a Unicredit, cui spetta di coprire l’eventuale inoptato della Popolare di Vicenza) - ma anche al destino incerto di Mps, ancora alla ricerca di un partner danaroso. Il fondo si chiama Atlante, avrà una dotazione di circa 5 miliardi utilizzando ed è stato lanciato dalla Quaestio sgr. Si tratta di una società di gestione del risparmio che in cda conta anche Alessandro Penati, economista nonché editorialista di Repubblica (il quale sarebbe stato presente ieri all’incontro al Mef) ed è controllata dalla lussemburghese Quae-
NUMERO UNO Claudio Costamagna guida la Cdp
stio Investments Sa, a sua volta detenuta al 100% dalla Quaestio Holding, anch’essa basata nel Granducato. Fra gli azionisti in cima alla piramide spuntano la Fondazione Cariplo, l’Ordine dei Salesiani e la Locke, partecipata da Penati. Guzzetti ha affidato a Quaestio la gestione della quota di Intesa posseduta dalla Cariplo e l’sgr custodisce anche la liquidità della Fondazione Mps. Adesso chi metterà i soldi nel nuovo fondo? Le banche (circa 3 miliardi), compagnie assicurative, big del risparmio gestito, forse la Cdp, fondi di investimento e anche le fondazioni (con, si dice, un obolo di 500 milioni) che potrebbero così diversificare gli investimenti. Atlante «ha l’obiettivo di eliminare l’elevato sconto al quale il mercato valuta le istituzioni finanziarie italiane», si legge in una nota, e consentirà di generare benefici non solo per gli investitori nel fondo, «ma, indirettamente, anche per tutti i risparmiatori, contribuendo a ridurre il premio per il rischio che attualmente penalizza gli strumenti finanziari degli emittenti italiani». La palla ora passa alla Commissione Ue. Intanto, c’è chi ha già notato la scelta del nome: Zeus costrinse Atlante a tenere sulle spalle l’intera volta celeste. La punizione gli fu inflitta per essersi alleato col padre di Zeus, Crono, che guidò la rivolta contro gli dèi dell’Olimpo. Chissà chi è Zeus e chi è Crono, in questa vicenda. Di certo, la volta celeste è il sistema bancario italiano.
Il caso Per un’ipoteca a Salerno
Equitalia, i pm indagano per interessi da usura La commissione tributaria segnala alla Procura una cartella: applicato un aggio troppo elevato Stefano Zurlo Commissioni elevatissime. Troppo alte. Forse oltre il limite della legge e della soglia dell’usura. È un sospetto a dir poco imbarazzante quello che grava su Equitalia, il colosso pubblico della riscossione, spauracchio di centinaia di migliaia di italiani. Ora, a sorpresa, Equitalia finisce sotto inchiesta: la Commissione tributaria di Salerno ha annullato per un banalissimo difetto di notifica una cartella, ma non contenta ha chiesto alla magistratura di approfondire il caso, aprendo una strada che potrebbe portare molto lontano. Chissà. E però la storia merita molta attenzione: Equitalia, di proprietà al 51% dell’Agenzia delle entrate e al 49 dell’Inps, avrebbe spremuto oltre il lecito un salernitano che aveva avviato una procedura ipotecaria. Il colpo di scena quando il commercialista Giovanni Monetti impugna il provvedimento: un preavviso di iscrizione ipotecaria sull’abita-
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zione principale. C’è un difetto di notifica, ma forse c’è di più. Monetti chiede chiarezza, i giudici fiscali gli danno ragione non una ma due volte: rilevano un difetto di notifica, insomma scoprono la classica buccia di banana e annullano la cartella. Ma ipotizzano che possa esserci anche un problema di fondo. E così mandano le carte ai pm della procura perché facciano i loro accertamenti. Un passaggio semplice ma rivoluzionario: l’autorità giudiziaria sfida i mastini del fisco in un conflitto senza precedenti. E vuole capire una volta per tutte se Equitalia abbia applicato tassi irragionevoli, anzi illeciti, oltre i limiti stabiliti dalla norma e oltre la soglia dell’usura. In realtà questo è il secondo capitolo di una guerra in corso già da un anno. Nel 2015 Monetti aveva sollevato lo stesso quesito in tutt’altro procedimento, sempre alla procura di Salerno. Ora quest’altra questione finisce sotto la lente dei pm. La materia, al di là delle suggestioni, è ostica e scivolosa. Fra l’altro
bisogna distinguere le due voci che normalmente compongono il conto in calce alle cartelle: gli interessi e poi l’aggio, la commissione applicata. «A volte spiega al Giornale Giuseppe Valditara, ordinario di Diritto romano all’università di Torino - Equitalia arriva a colpire il debitore con anni di ritardo e in questo caso gli interessi lievitano fino a raggiungere cifre astronomiche. Ma questo è solo un aspetto di un problema molto più complesso». Le indagini di Salerno toccano un nervo scoperto nei rapporti fra lo Stato e i cittadini. «Se dovesse essere dimostrato - prosegue Valditara - che Equitalia ha applicato tassi usurai, avrebbe conseguenze devastanti. Ancora di più sul piano politico perché Equitalia è il braccio armato dell’Agenzia delle entrate e dunque è uno strumento fondamentale nella lotta all’evasione fiscale. È inimmaginabile che un attore così importante della pubblica amministrazione possa tenere comportamenti non in linea con il proprio ruolo, anzi in
qualche modo assimilabili a quelli di volgari strozzini». Ma questo è appunto solo un sospetto e deve essere verificato in concreto. Senza cedere al clima della piazza, infiammata dalla crisi economica e duramente segnata dai «rastrellamenti» condotti con certosina pazienza dagli operatori del fisco. Semmai su questo versante è ancora una volta la politica a dover battere un colpo e dare quindi un indirizzo di fondo all’azione dei funzionari dell’erario. Alcuni esperti, anche alti ufficiali della Guardia di finanza, sostengono da tempo che la macchina dello Stato funziona a meraviglia quando si tratta di colpire i pesci piccoli, gli artigiani, i commercianti, gli imprenditori dal perimetro limitato che magari non sono evasori, ma più banalmente sono stati messi in ginocchio dal tracollo delle loro attività e non riescono più a pagare le imposte. È facile mettere con le spalle al muro questa folla variopinta di piccoli evasori, più complicato, arduo, stanare i grandi evasori. Quelli che magari hanno portato illecitamente all’estero, in qualche paradiso dell’off-shore, i propri capitali.
LETTERE E COMMENTI 21
Domenica 17 aprile 2016
DE TOMASO
Renzi-Emiliano, l’anteprima >> CONTINUA DALLA PRIMA
S
e così fosse, si comprenderebbe con un senso di maggiore inquietudine la narrazione giudiziaria attorno al dicastero finora guidato dalla Guidi. Uno «scherzo», diciamo così, che doveva giovare al club di lobbisti mai a riposo. Il premier sa che solo un miracolo potrebbe consentire al referendum sulle trivelle di portare alle urne 23.452.578 elettori, condizione indispensabile per la validità della consultazione. E anche se Palazzo Chigi non avesse adottato la «strategia dell’astensione» per neutralizzare l’insidia del quorum, il tentativo dei referendari sarebbe apparso più difficile della salvezza del Verona, ultimo in classifica in serie A. Certo, mai dire mai. Ma l’impressione generale è che la questione trivelle sia avvertita come tale solo in poche regioni e che il quorum resterà una chimera. Ad eccezione, forse della Puglia, dove nel Pd oggi va in onda l’anteprima delle primarie tra Renzi ed Emiliano. Quorum o non quorum, il referendum sulle trivelle incoronerà il presidente pugliese quale antagonista numero uno del presidente del Consiglio da qui fino a ottobre (referendum costituzionale) e poi chissà. Ciò detto, è però difficile dare torto al professor Romano Prodi quando definisce un suicidio l’indifferenza o la contrarietà ai progetti di autosufficienza energetica di una nazione. La cultura del no a tutto è nemica dello sviluppo e della stessa indipendenza nazionale. Troppi rischi per la salute e la sicurezza? Ma i rischi sono controllabili, mai eliminabili. I rischi si trovano ovunque. Che facciamo: oscuriamo il Sole perché i suoi raggi possono provocare problemi oncologici? Ma torniamo al referendum, anzi ai re-
ferendum. Il referendum decisivo per il con i detrattori della Grande Riforma, soPaese e per Renzi si terrà in autunno e prattutto sul declassamento del Senato. Ha riguarderà la Grande Riforma. Il Rotta- tenuto al riparo dalla ribalta mediatica e matore si gioca tutto. Il rischio di perdere dalla controversia politica la novità più la partita, per lui, è reale. L’economia non rilevante del provvedimento: la sottrazioriparte. Le opposizioni (compresa la mi- ne, alle Regioni, di parecchi poteri connoranza Pd) non gli dànno tregua. Il ma- feriti loro dalla riforma del Titolo Quinto lessere del Paese è palpabile. Ma senza della Costituzione (2001). Poteri di fatto riforme, ecco il punto, la situazione sa- equivalenti, in molte materie, a quelli dello Stato, e che hanno oggetrebbe destinata a peggiotivamente indebolito, in rare. Italia, una governabilità Sarà, comunque, un sistemica già gracile. referendum su Renzi più Non ci vuole un mago che sulla riforma Boper immaginare che il schi. Renzi lo sa, così cobaby-premier concentreme sa che tutto sarà tranrà sulle Regioni i fucili ne che una passeggiata. del suo arsenale. È conAnzi. Quella di ottobre sapevole, Renzi, che la resarà la madre di tutte le putazione delle Regioni battaglie, perché vedrà presso l’opinione pubbliscontrarsi non soltanto ca, è più bassa di quella renziani e anti-renziani. di cui (non) godevano le Il duello sostanziale verProvince; e che solo una terà tra sostenitori della campagna elettorale imsupremazia dello Stato prontata sui costi, sugli centrale e tifosi dell’auscandali, sugli sprechi, tonomismo spinto delle sui debiti delle Regioni Regioni. Sotto questo RENZI A ottobre la battaglia potrebbe fare la differenaspetto, il referendum autunnale sarà la prosecuzione, con altri za, consentendogli di superare un test (o io mezzi, munizioni e obiettivi maggiori, del o il declino) che costò a un fuoriclasse come conflitto Stato-Regioni in atto sulle trivel- il generale Charles De Gaulle (1890-1970) lazioni. Quale sarà la posizione di Emi- addirittura la guida della Francia. Prepariamoci dunque all’estate politica liano sul referendum di ottobre? Si riallineerà, sia pure a malincuore, con il lea- più rovente degli ultimi tempi: le Regioni der-premier o comincerà a bombardare il al centro dell’arena, la Puglia e il suo tinuovo edificio costituzionale disegnato da moniere al centro della scena, con il capo Renzi e dalla Boschi? Noi propendiamo per del governo lanciato nella sua missione più ambiziosa e spericolata, quella rotla seconda ipotesi. In tal caso, la contesa Renzi-Emiliano tamare le Regioni, o almeno cercare di avrà un sequel che farà impallidire le più rottamarle, cominciando dal gladiatore intense scene dei capolavori western di pugliese. Sergio Leone (1929-1989). Giuseppe De Tomaso Finora Renzi ha accettato di misurarsi,
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FEDERICO PIRRO*
È tempo di mobilitarsi per l’Ilva L
ambientalista ionico - vorrebbe creare le condizioni economia notizia secondo cui anche il prestito ponte di 300 milioni co-finanziarie per puntare alla dismissione coatta dell’impianto di euro concesso dal Governo all’Ilva finisce sotto la lente siderurgico tarantino ? della Commissione europea pone agli osservatori più Togliere dal mercato in una fase di contrazione della domanda la attenti alcune domande. I servizi dell’Esecutivo di Brusua capacità produttiva di 10,5 milioni di tonnellate significhexelles, che vigilano sul rispetto delle norme Ue sulla concorrenza, rebbe aver operato a nostre spese nella Ue la riduzione impianhanno proposto di estendere a tale prestito l’inchiesta già aperta a tistica che viene propugnata dai nostri più temibili concorrenti. inizio anno sul pacchetto di misure pubbliche in favore di quel Allora, se queste domande hanno una qualche giustificazione, Gruppo per un valore di circa 2 miliardi. Infatti anche i 300 milioni sarebbe bene ribadire con assoluta chiarezza, sino a rasentare la potrebbero rappresentare un aiuto di Stato e ora la proposta della brutalità, che oltre a tutte le controdeduzioni che il Governo Renzi Direzione competente è all’esame delle altre Direzioni generali presenterà nelle sedi competenti di Bruxelles, bisognerebbe indella Commissione: e così la decisione finale potrebbe arrivare fra cominciare ad affiancare l’azione diplomatica con grandi mala fine del mese e la prima metà di maggio. E se è vero sotto il profilo nifestazioni di piazza, da Taranto a Genova, per riaffermare con strettamente procedurale che l’estensione dell’indagine - che coforza che l’Ilva «non si tocca» e che sullo smantellamento della sue munque non pregiudicherebbe l’eventuale via libera agli 800 micapacità produttive «non si passa». lioni destinati alla salvaguardia dell’ambiente e della salute pubAiutando così l’Esecutivo nel difficile negoziato con la Comblica nello stabilimento siderurgico - consentirebbe all’Italia e a missione europea, siano vigili allora i Sindacati confederali e di tutte le altre parti interessate di presentare a Bruxelles le proprie categoria, la Confindustria nazionale e quelle locali di Genova e osservazioni, bisogna ricordare tuttavia che l’orientamento della Taranto, la Federacciai, tutte le aziende dell’inUe sulla pratica Ilva non sembra particolarmente dotto, le banche creditrici della società - qualcuna favorevole. delle quali vigilata dalla Bce – Parlamentari itaSecondo una valutazione preliminare dei funliani ed europei, consiglieri regionali e comunali, zionari della Direzione per la concorrenza, il paci centri di ricerca dei Politecnici di Torino, Michetto di misure al centro dell’indagine aperta il lano e Bari, gli Agenti marittimi, gli autotra30 gennaio scorso potrebbe non essere compasportatori e le loro associazioni di categoria, le tibile con le linee guida che regolamentano la Autorità portuali di Genova e del capoluogo ioconcessione di aiuti pubblici: pertanto, sono dinico, le Diocesi arcivescovili dei due capoluoghi. versi gli interventi del Governo italiano in favore tutti gli organi di informazione, e le Istituzioni dell’Ilva a essere sotto osservazione. Com’è noto, comunali con i sindaci delle cittadine liguri e peraltro, sono state Eurofer, l’associazione dei proioniche ove vivono migliaia di operai dell’Ilva. duttori di acciaio europei, e la Thyssen Krupp a La mobilitazione, insomma, dovrà essere cosollecitare l’apertura di una inchiesta sui finanrale e assumere, se fosse necessario, nelle stoziamenti al Gruppo italiano da parte del nostro riche piazze liguri e pugliesi caratteri e dimenEsecutivo, ratificati comunque dal Parlamento. sioni che vorremmo immaginare come epocali: a Alla luce di quanto appena riportato, le doGenova gli operai dell’Ilva hanno paralizzato la mande che si pongono sono le seguenti: città negli ultimi mesi con il consenso dei suoi 1) non è singolare che una Commissione euTARANTO Il siderurgico abitanti. A Taranto, dopo le grandi manifestaropea - che non riesce a far rispettare il Trattato di zioni operaie del 30 marzo, del 26 luglio e del 2 agosto del 2012, solo Schengen e che di fatto ha assistito sinora impotente alla codi recente i metallurgici e i loro sindacalisti sono tornati in corteo struzione di barriere di alcuni Stati orientali all’ingresso di pronelle vie cittadine. fughi e che ora sembra balbettare dinanzi alle decisioni dell’AuL’Ilva poi, una volta acquisita da una nuova proprietà, dovrà stria al Brennero - voglia invece arrivare a classificare come aiuti accelerare sulla strada del suo risanamento e valutare attendi Stato gli interventi promossi del Governo italiano per assicurare tamente - sotto il profilo economico-finanziario, impiantistico e la prosecuzione dell’attività del Siderurgico ionico ? alla luce di un cronoprogramma attendibile dei lavori necessari 2) Pur non volendo minimamente supporre che a livello di l’ipotesi della decarbonizzazione sollecitata dalla Regione Puglia Commissione europea si intenda in qualche modo interferire sul con l’uso del preridotto di ferro e l’installazione di forni elettrici. processo in corso di vendita dell’Ilva, non c’è il rischio concreto che Ma Taranto e l’Italia non possono e non devono perdere un pilastro questi orientamenti degli organismi competenti della Ue - al model sistema produttivo nazionale che contribuisce a conservare il mento comunque non ancora giunti a decisioni conclusive - posnostro fra i Paesi più industrializzati al mondo, come giustamente sano influenzare negativamente i possibili acquirenti del Gruppo, sottolineano da tempo il presidente del Consiglio Renzi, la Cone soprattutto del sito di Taranto ? findustria e i sindacati. 3) Non è sempre più evidente a questo punto il disegno di chi, fra i produttori di acciaio europei - ma anche di settori dell’estremismo *Università di Bari
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GIUSTIZIA TRIBUTARIA di CARLO CIMINIELLO
Illegittima l’Irap per i medici
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uro colpo alla tesi sostenuta dall’Agenzia delle Entrate per anni. Infatti, lo svolgimento dell’attività medica nella forma associativa della “medicina di gruppo” e la disponibilità di personale di segreteria ed infermieristico non determinano ipso facto la sussistenza della cosiddetta «autonoma organizzazione». Conseguentemente, «i redditi così realizzati dal medico di base non sono assoggettati all’Imposta Regionale sulle Attività Produttive». È quanto, in estrema sintesi, statuito dalla Cassazione a Sezioni Unite con la recentissima e corretta sentenza n. 7291 dello scorso 13 aprile (Pres. Rovelli; Rel. Greco). LA VICENDA - Ad un medico di medicina generale convenzionato con il sistema sanitario nazionale veniva riconosciuto, dai giudici tributari del Veneto, il diritto al rimborso dell’IRAP versata per gli anni di imposta 2004, 2005 e 2006 in relazione al reddito conseguito per l’attività di medico chirurgo esercitata mediante il modello della «medicina di gruppo». Ricordiamo che la c.d. medicina di gruppo rappresenta una particolare modalità organizzativa della professione medica. E consiste, in particolare, nella possibilità di realizzare forme associative con un numero di medici non superiore ad otto, la quale si caratterizza, fra l’altro, per l’utilizzo nell’attività assistenziale di supporti tecnologici e strumentali comuni e per l’utilizzo, da parte dei componenti di gruppo, di eventuale personale di segreteria o infermieristico. La Commissione di Mestre riteneva correttamente che la medicina di gruppo non è assimilabile all’associazione tra professionisti. E constatava che le «eventuali spese sostenute per la collaborazione di terzi», vale a dire la quota per il servizio di segreteria telefonica e per prestazioni infermieristiche, ove di modesta e contenuta entità non sono idonee ad integrare il requisito “dell’autonoma organizzazione” postulata dalle norme impositive, per l’assoggettabilità dei redditi ad Irap. Per tali ragioni accordava in capo al medico il diritto al rimborso. L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso in Cassazione censurando la decisione del giudice di appello per «avere escluso la sussistenza dell’autonoma organizzazione nello svolgimento dell’attività di medico di medicina generale convenzionato con il Servizio Sanitario nazionale che si sia avvalso in modo non occasionale di lavoro altrui». Inoltre l’Agenzia delle Entrate riteneva non corretto l’assunto dei giudici di seconde cure che non avevano ritenuto sussistente l’autonoma organizzazione «nell’attività di medicina di gruppo», costituente comunque una «forma associativa che si configura e si sovrappone alla associazione professionale vera e propria». LA SENTENZA - Le Sezioni Unite sono state investite di una doppia questione. In primo luogo sono state chiamate a verificare la «rilevanza ai fini dell’Irap dello svolgimento in forma associata di un’attività libero-professionale». Ed in secondo luogo a scrutinare se, ed in quale misura, «incidono le peculiarità insite nello svolgimento dell’attività medica in regime convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale in generale ed in quello di medicina di gruppo in particolare». Preliminarmente il Collegio ha osservato che il presupposto dell’imposta regionale sulle attività produttive è «l’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione e allo scambio ovvero alla prestazione di servizi». Quando l’attività è esercitata dalle società e dagli enti, quindi strutturalmente organizzati, essa costituisce «ex lege, in ogni caso, presupposto d’imposta, dovendosi perciò escludere la necessità di un accertamento in ordine alla sussistenza dell’autonoma organizzazione». Al contrario la Cassazione non ha ravvisato nella forma associativa della medicina di gruppo i tratti dell’associazione tra professionisti cui si riferisce la norma fiscale. La medicina di gruppo, piuttosto, rappresenta un organismo «promosso dal Servizio Sanitario Nazionale, diretto a realizzare più avanzate forme di presidio della salute pubblica mercé l’impiego di risorse, anzitutto professionali, ma non solo, del personale medico a rapporto convenzionale». Riferendosi, poi, al caso concreto, i giudici con l’ermellino hanno sottolineato quanto già accertato dai giudici del merito, e cioè che «la spesa per la collaborazione di terzi è risultata nella specie di “modesta e contenuta entità”, e che essa non vale a caratterizzare una autonoma organizzazione, ma piuttosto è la risultante minima ed indispensabile della necessità di assicurare un servizio di segreteria telefonica ed alcune prestazioni infermieristiche». Il ricorso dell’Agenzia delle Entrate è stato quindi rigettato dalle Sezioni Unite che hanno per l’effetto riconosciuto in capo al medico il diritto al rimborso Irap.
CONCLUSIONI - La Corte si è pronunciata sulla annosa, tediosa e controversa questione dell’imponibilità, ai fini Irap, dei redditi del medico che aderisca alla medicina di gruppo e che si avvalga della collaborazione di terzi. Sebbene a nostro avviso la sentenza non sia così tranciante, lasciando ancora delle zone d’ombra che andrebbero chiarite, la stessa ha comunque cristallizzato alcuni condivisibili precetti già in precedenza espressi dalla giurisprudenza di legittimità (tra le altre Cass. 10240/2010; 1158/2012). E cioè che la disponibilità, da parte dei medici convenzionati con il SSN, di uno studio avente le caratteristiche e dotato delle attrezzature indicate dall’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale non integra, di per sé, in assenza di personale dipendente, il requisito dell’autonoma organizzazione ai fini del presupposto impositivo. Ed inoltre considerazioni di analogo tenore possono essere svolte in relazione alle spese per il personale di segreteria o infermieristico comune, il cui utilizzo è altresì previsto per lo svolgimento dell’attività di medicina di gruppo. In conclusione possiamo affermare che le esigenze di cassa (dell’Erario) hanno ceduto il passo a fronte della corretta applicazione del diritto vivente.
Lunedì 18 Aprile 2016
FISCO
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La Consulta: regole diverse rispetto al processo civile. Ogni atto ha la sua autonomia
Il contributo unificato è salato
Nel tributario il ricorso cumulativo non fa risparmiare
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DI
Gli importi
Pagina a cura SERGIO TROVATO
mpugnare con un solo ricorso più atti impositivi non fa risparmiare sul contributo unificato dovuto per le cause tributarie. Le regole per determinare il contributo unificato sono diverse per processo tributario e processo civile, considerata la loro differente natura. Nel processo innanzi alle commissioni tributarie non si può fare riferimento al valore unitario della lite come nel giudizio ordinario, ma il contributo unificato va calcolato su ogni singolo atto impugnato, anche nel caso in cui il contribuente contesti più atti con un unico ricorso cumulativo. La Consulta, con la sentenza n. 78 depositata lo scorso 7 aprile, ha giudicato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla commissione tributaria provinciale di Campobasso con l’ordinanza 162/2015, anche in ordine alle disparità di trattamento con il processo civile. I giudici delle leggi hanno dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 14, comma 3-bis, del dpr 115/2002, nella parte in cui è stato modificato dall’articolo 1, comma 598, lettera a) della legge 147/2013. Nella sua nuova formulazione la norma dispone che il valore della lite va determinato «per ciascun atto impugnato anche in appello». Al riguardo, la Consulta ha evidenziato che la lamentata diseguaglianza, contraddittorietà e irragionevolezza nella determinazione del valore della lite, «che il giudice a quo vorrebbe strettamente ancorato al valore unitario del processo come previsto per il rito civile», «non spiega compiutamente perché, a fronte di una disomogeneità dei criteri fissati per determinare il valore della lite nei singoli ambiti processuali, calati sulle particolarità delle questioni ivi deducibili e sulle peculiarità dei diversi processi, solo il criterio del rito civile dovrebbe essere assunto quale tertium comparationis». Allo stesso modo non emerge alcuna irragionevolezza nel diverso trattamento per tributo e sanzioni, per le quali non è d’impedimento il cumulo, «stante la diversa natura e funzione e la distinta disciplina». Il ricorso cumulativo. In realtà, prima ancora dell’ultimo intervento nor-
Il recupero spetta alle segreterie Ct Spetta alle segreterie delle commissioni tributarie il compito di riscuotere il contributo unificato e irrogare le sanzioni in caso di omesso o parziale versamento delle somme dovute dal ricorrente. Entro 30 giorni dal deposito del ricorso o di altro atto processuale, infatti, le segreterie sono tenute a notificare al debitore l’invito al pagamento dell’importo dovuto con l’avvertenza che, in caso di inadempimento, verrà applicata una sanzione e il contributo sarà iscritto a ruolo, con addebito degli interessi al saggio legale. Il debitore per provare l’avvenuto pagamento, effettuato mativo la giurisprudenza si era già espressa in maniera univoca sul ricorso cumulativo, sostenendo che la scelta di contestare più atti impositivi con un unico ricorso non esonera il contribuente dal pagamento del contributo unificato per ogni singolo atto impugnato. Il contributo, infatti, va determinato sul valore di ogni singolo accertamento, in base agli scaglioni fissati dalla legge, e non sommando i relativi importi, al netto degli interessi e delle sanzioni. Per esempio, la commis-
con il modello F23, deve depositare la ricevuta presso la segreteria entro 10 giorni. Trattandosi di un pagamento in seguito all’emanazione dell’invito da parte dell’ufficio giudiziario non sono dovute sanzioni e interessi. Se invece il debitore non paga entro 30 giorni dalla notifica dell’invito, al contributo vanno aggiunti gli interessi legali calcolati dalla data di deposito del ricorso. Solo nel caso in cui il contributo non venga versato o sia insufficiente, oltre agli interessi, al debitore va irrogata una sanzione amministrativa che va dal 100 al 200% del tributo dovuto.
sione tributaria provinciale di Frosinone, sezione IV, con la sentenza n. 1219 del 30 settembre 2014, ha precisato che gli atti impositivi sono autonomamente impugnabili innanzi al giudice tributario per vizi propri. Dunque, se il contribuente presenta un unico ricorso per contestare più atti, il contributo unificato deve essere determinato in base al loro singolo valore. Anche se il ricorso è cumulativo le somme pretese dall’amministrazione finanziaria, a titolo di tributo, non possono essere sommate. In sede
processuale ogni atto mantiene la propria autonomia. Secondo la commissione tributaria l’interpretazione, tra l’altro, è del tutto in linea con la recente modifica apportata all’articolo 14, comma 3-bis, del T.U. sulle spese di giustizia, contenuta nella legge di stabilità per il 2014, che impone questa regola, la cui finalità è quella di evitare i fenomeni elusivi e non già «di privilegiare il recupero di somme, ostacolando il diritto di difesa del contribuente». Anche altre pronunce avevano avallato la tesi dell’as-
FISCO FLASH A cura dello Studio F. Ghiglione e A. Ghio
Patent box
calcolo (circolare dell’Agenzia delle entrate numero 11/e del 7 aprile 2016)
N AMBITO SOGGETTIVO Chiarimenti in tema di patent box - ambito soggettivo (circolare dell’Agenzia delle entrate numero 11/e del 7 aprile 2016)
Contenzioso tributario
N AMBITO OGGETTIVO
N RISCOSSIONE
Chiarimenti in tema di patent box - ambito oggettivo (circolare dell’Agenzia delle entrate numero 11/e del 7 aprile 2016) N METODOLOGIE DI CALCOLO Chiarimenti in tema di patent box - metodologie di
Chiarimenti interpretativi relativi a quesiti posti in occasione di eventi in videoconferenza organizzati dalla stampa specializzata - tematiLa versione integra- che afferenti contenzioso e riscossione (circolare le è disponibile su dell’Agenzia delle entrate www.italiaoggi.it/ numero 12/e dell’8 aprile docio7 2016)
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soggettamento separato al contributo unificato di ogni singolo atto d’imposizione (Ctp di Mantova sentenza 283/2014, Ctp di Prato sentenza 195/2014). Soggetti obbligati. Nel processo tributario non sono previste esenzioni di natura soggettiva per il pagamento del contributo unificato. Anche amministrazioni pubbliche e concessionari sono tenute a pagarlo. In caso di irregolarità commesse dalla parte o dal difensore la segreteria della commissione tributaria deve notificare presso il domicilio eletto un invito al pagamento per il recupero del contributo. Tutti i ricorrenti sono tenuti a indicare il valore della lite e a pagare il contributo unificato se propongono azione giudiziale innanzi alle commissioni tributarie. Non è ammessa la prenotazione a debito neppure per amministrazione pubbliche, concessionari o agenti della riscossione. Sono legittimate al pagamento posticipato, rispetto al momento di deposito del ricorso, solo le amministrazioni statali e le agenzie fiscali. Del resto, l’articolo 37 del dl 98/2011 prevede il pagamento del contributo unificato per proporre i ricorsi innanzi alle commissioni tributarie provinciali e regionali, senza distinzioni di sorta. La misura del contributo è rapportata al valore della controversia. Gli importi variano da 30 euro, per controversie di modesto valore (fino a euro 2.582,28), fino a 1.500 euro per le controversie il cui valore supera 200 mila euro. Il contribuente per determinare l’importo del contributo deve fare riferimento alla somma dovuta, a titolo di tributo, che forma oggetto di contestazione. Nel caso in cui la controversia abbia a oggetto solo le sanzioni applicate dal fisco con l’atto di contestazione, occorre prendere a base di calcolo il relativo importo. Spetta al ricorrente indicare poi il valore della lite nelle conclusioni del ricorso. Del resto, il citato articolo 14 dispone che nei giudizi tributari il valore della lite deve risultare da apposita dichiarazione anche per la prenotazione a debito. In mancanza della dichiarazione, il processo si presume di valore superiore a duecentomila euro, con il conseguente versamento del contributo unificato nella misura massima di 1.500 euro. © Riproduzione riservata
I M P O S T E E TA S S E
Martedì 12 Aprile 2016
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Per la Cassazione nessun obbligo ricade sul contribuente. Vietati mezzi alternativi
Notifiche, la prova su Equitalia Sono utilizzabili solo la relata o l’avviso di ricevimento DI
VALERIO STROPPA
L’
onere di provare in contenzioso la regolarità della notifica di una cartella esattoriale è sempre di Equitalia. Anche se sono passati più di cinque anni. E l’agente della riscossione può esibire soltanto la relata di notifica (in caso di utilizzo del messo) o l’avviso di ricevimento (in caso di utilizzo della raccomandata a/r). Sono quindi esclusi altri strumenti alternativi, quali per esempio la schermata del tracking online del servizio postale o altre attestazioni equipollenti. Ad affermarlo è la sezione tributaria della Cassazione, con la sentenza n. 6887 dell’8 aprile 2016. Il caso vedeva Equitalia Centro impugnare una sentenza della Ctr Toscana, dopo che quest’ultima aveva accolto l’appello di un contribuente, annullando la cartella di pagamento e con essa l’ipoteca iscritta su un immobile del debitore. La Suprema corte entra nel merito dell’articolo 26, comma
APP IN ARRIVO
Equitalia si scarica sul telefono DI
CRISTINA BARTELLI
In arrivo la app di Equitalia. Gli sviluppatori informatici sono al lavoro per rilasciare a breve l’app della società di riscossione. I servizi erogati dalla società il cui amministratore delegato è Ernesto Maria Ruffi ni a breve sugli smartphone e i tablet. Sarà dunque possibile collegarsi per la verifica della propria posizione e contattare la società. Equitalia si allinea dopo l’Agenzia delle entrate a raggiungere i contribuenti attraverso i canali telematici più aggiornati. Nei giorni scorsi la società ha diffuso una nota per mettere in avviso i contribuenti sulle continue email truffa che portano il marchio Equitalia. Occhio dunque alle segnalazioni di messaggi di posta elettronica con mittente
[email protected], equitalia@ sanzioni.it,
[email protected], noreply@equitalia. it,
[email protected] o simili, contenenti presunti avvisi di pagamento di Equitalia e che invitano a scaricare file, a utilizzare link esterni o a effettuare pagamenti.
5 del dpr n. 602/1973, invocato dalla società di riscossione. Tale norma stabilisce che «l’esattore deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o l’avviso di ricevimento e ha l’obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell’amministrazione». Il contenzioso riguardava vicende di diversi anni prima, oltre cioè il termine quinquennale fissato dalla norma. Tuttavia, sottolinea la Cassazione, la disposizione non esenta Equitalia dall’onere probatorio decorso tale periodo, «limitandosi a stabilire che quest’ultima conservi la prova documentale della cartella notificata a soli fini di esibizione al contribuente o all’amministrazione». Nell’ottica di un processo tributario che può durare anche 15-20 anni, perciò, «trovano pieno e continuativo vigore - se necessario, anche oltre i cinque anni - le disposizioni generali sul riparto e sul soddisfacimento dell’onere probatorio». Il concessionario sarà
comunque tenuto, «indipendentemente dal suddetto obbligo di conservazione nel quinquennio, a fornire in giudizio la prova della notificazione della cartella». Come dire: una cosa è l’obbligo di conservazione a fini amministrativi, organizzativi e ispettivi previsti dal dpr n. 602/1973, un’altra l’osservanza della normativa civilistica sull’onere della prova (articolo 2697 c.c.), «non derogato dalla norma speciale». Un orientamento che presenta un’analogia con precedenti pronunce, emesse a proposito della conservazione decennale delle scritture contabili, nelle quali era stato affermato che oltre tale termine l’imprenditore non resta esonerato dall’onere della prova posto a suo carico (si vedano, tra le altre, le pronunce nn. 26683/09, 1842/11 e 19696/14).
Il testo della sentenza sul sito www.italiaoggi.it/documenti
Con i forfettari stranieri le partite Iva a +18% A febbraio 2016 sono state aperte 51.141 partite Iva e, in confronto al corrispondente mese dell’anno precedente, si è registrato un incremento del 18%. E il 16,3% degli avvianti risulta nato all’estero. L’aumento è stato determinato principalmente dalle maggiori adesioni al regime agevolato «forfetario» (17.852 soggetti, pari a circa il 35% del totale delle aperture). La distribuzione per natura giuridica mostra che il 70,5% delle nuove partite Iva è stato aperto dalle fisiche, il 23% dal le società di capitali e il 5,8% dal le società di persone; la quota dei «non residenti» e «altre forme giuridiche» è pari allo 0,6%. Rispetto al mese di febbraio 2015 si osserva un aumento di avviamenti non solo per le persone fisiche (+23,3%) ma anche le società di capitali (+10,3%); in calo, invece, le società di persone (-3,6%). Riguardo alla ripartizione territoriale, il 43,5% delle partite Iva è localizzato al Nord, il 22,2% al Centro e il 34,1% al Sud e Isole. Il confronto con lo stesso mese dello scorso anno segnala che tutte le Regioni presentano incrementi, più consistenti nella Provincia autonoma di Trento (+44,2%) e nelle Marche (+39,5%), più lievi in Sardegna (+8,1%) e Sicilia (+9,8%). In base alla classificazione per settore produttivo, il commercio continua a registrare il maggior numero di aperture di partite Iva con oltre il 23% del totale, seguito dalle attività professionali con il 14,6% e dall’ agricoltura con il 10,3%. Rispetto al mese di febbraio dello scorso anno, tra i settori principali si osserva l’incremento delle nuove aperture nel comparto delle attività professionali (+58,3%), dell’istruzione (+58,1%) e della sanità (+39,3%), mentre non si segnalano cali di avviamenti in altri settori. Per le persone fisiche la ripartizione è relativamente stabile, con un lieve aumento della quota femminile (quasi il 37% del totale). Il 45,7% degli avviamenti è dovuto a giovani fino a 35 anni e il 35,4% da soggetti di età compresa nella fascia dai 36 ai 50 anni. Rispetto al corrispondente mese del 2015, la distribuzione per classi di età evidenzia un complessivo aumento di aperture: dal 27,4% per la classe più giovane al 18,3% per la classe dai 36 ai 50 anni.
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BREVI «Il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze» previsto dalla legge di Stabilità per la riduzione delle slot «è in fase di avanzata predisposizione» e «le modalità di tale riduzione, anche tenuto conto della diffusione territoriale degli apparecchi, il costo dei nuovi nulla osta e le modalità, anche rateali, del relativo pagamento» saranno definiti «con il citato decreto ministeriale». È quanto ha chiarito, come riporta Agipronews, il viceministro dell’economia e delle finanze Enrico Morando, rispondendo in Commissione Finanze alla Camera, a un’interrogazione a risposta immediata dei deputati del Pd Marco Causi e Michele Pelillo sui «Controlli sul rilascio dei nulla osta relativi agli apparecchi da gioco cosiddetti newslot». Con decreto del ministro dell’economia e delle Finanze Pier Carlo Padoan, il presidente dell’Unione province Enrico Morando d’Italia, Achille Variati, sindaco di Vicenza, è stato nominato nel consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti in rappresentanza dell’Upi, al fianco dei colleghi già nominati Piero Fassino, in rappresentanza dei comuni, e Massimo Garavaglia, in rappresentanza della Conferenza delle regioni e delle province autonome. Rush finale per il concorso sulla legalità fiscale lanciato dalla Direzione regionale del Piemonte dell’Agenzia delle Entrate, in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale: fino al 16 aprile, gli studenti potranno proporre i loro lavori alla commissione esaminatrice che decreterà i vincitori dell’iniziativa. Obiettivo è sensibilizzare le giovani generazioni sul dovere civico di sostenere, attraverso il gettito fiscale, le spese che la comunità sostiene nell’interesse collettivo come, ad esempio, quelle per la sanità, l’istruzione e la sicurezza pubblica. Info su http://piemonte.agenziaentrate. it. La cerimonia di premiazione è prevista nella seconda metà del mese di maggio. Si parte il 12 aprile dalla Circoscrizione 3, taglio del traguardo il 2 maggio presso la Circoscrizione 8: dieci incontri nei quartieri torinesi per spiegare ai contribuenti «come fare per non sbagliare». Proprio questo è lo scopo dell’iniziativa «L’Agenzia delle entrate incontra i cittadini»: un ciclo di appuntamenti pubblici gratuiti, organizzati per offrire informazioni sui temi più frequenti ed agevolare così il cittadino comune a risolvere i propri adempimenti fiscali, senza timore di incorrere in errori involontari. Ha preso ieri l’avvio il «Privacy Sweep 2016», un’indagine a carattere internazionale dedicata quest’anno a verificare il rispetto della privacy nell’Internet delle cose - Iot (Internet of things). L’iniziativa è coordinata dalla Global privacy enforcement network (Gpen) - la rete internazionale nata per rafforzare la cooperazione tra le Autorità della privacy di diversi Paesi - e prenderà in esame dispositivi molto diversi: dai contatori intelligenti ai termostati regolabili via web, dalle smart car agli orologi intelligenti che misurano il battito cardiaco e la pressione sanguigna, dal controllo a distanza degli ascensori ai frigoriferi che segnalano la scadenza dei cibi. Il Garante italiano concentrerà la sua azione in particolare sulla domotica per verificare il grado di trasparenza nell’uso delle informazioni personali dei consumatori e il rispetto delle norme sulla protezione di dati da parte delle aziende, anche multinazionali, operanti nel settore. Un progetto rischioso, che porterebbe a un ulteriore appesantimento degli uffici dei giudici di pace. È questo il principale timore dell’Anammi, l’Associazione nazionaleuropea degli amministratori d’immobili, sul disegno di riforma della magistratura onoraria, approvato dal senato e ora all’esame della commissione giustizia della camera dei deputati. A preoccupare l’Anammi è soprattutto il notevole trasferimento di competenze sul condominio dai tribunali al giudice di pace. In pratica, quasi tutta la materia condominiale diventerebbe appannaggio dei magistrati onorari.
I M P O S T E E TA S S E Il dato delle Entrate in commissione vigilanza anagrafe tributaria
Rimborsi fiscali veloci
Giovedì 14 Aprile 2016
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PARERE CDS
Canone tv Decreto Il 90% dei crediti Irpef è stato restituito in stand-by DI
VALERIO STROPPA
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imborsi fiscali sempre più veloci. Il 90% dei crediti Irpef emersi dalle dichiarazioni Unico/2015 è già stato restituito ai contribuenti. Ma nei casi in cui i risultati fanno ipotizzare qualcosa di sospetto l’amministrazione finanziaria prende tutto il tempo necessario per effettuare gli approfondimenti, perché «dobbiamo sempre fare il trade off tra le esigenze dello stato e quelle dei cittadini». Le anomalie indiziate di frodi costituiscono però «una quota molto limitata». Lo ha detto Rossella Orlandi, direttore dell’Agenzia delle entrate, intervenendo ieri in audizione presso la commissione bicamerale di vigilanza sull’anagrafe tributaria. Dopo aver fatto il punto sul 730 precompilato e sulla fatturazione elettronica, Orlandi ha sottolineato l’accelerazione impartita dagli uffici alla gestione delle pratiche di rimborso. «Stiamo anticipando fortemente, quasi in tempo reale, sia la liquidazione con l’erogazione di eventuali rimborsi sia la richiesta degli eventuali pagamenti, e questo non solo per il 730 ma per tutte le dichiarazioni», osserva la direttrice, «quest’anno è stata la prima volta che si è riusciti a pagare anche Unico in sei mesi. Poi è chiaro che se ci sono rimborsi con caratteristiche particolari, ma sono sempre percentuali limitate, è sempre necessario un controllo che può allungare i termini». Domani, intanto, scatta ufficialmente la stagione dichiarativa 2016: i contribuenti potranno visualizzare e scaricare la dichiarazione precompilata con i dati già inseriti dall’Agenzia e prepararsi, così, ad accettarla (solo per il 730 precompilato), modificarla e inviarla a partire dal 2 maggio. Riguardo all’operazione precompilata 2015, i cui risultati sono già stati resi noti nei mesi scorsi, Orlandi ha fornito un dato inedito, relativo al confronto con le dichiarazioni trasmesse per l’anno d’imposta 2013. «Come primo risultato positivo, grazie alla dichiarazione precompilata. circa 700 mila contribuenti che utilizzavano il modello Unico-PF hanno scelto, per il 2015, di utilizzare il modello 730 con i conseguenti vantaggi in termini di semplificazione degli adempimenti e di tempi ridotti per ottenere il rimborso», spiega. Mentre per i modelli 2016, che vedono il principale elemento di novità nell’inserimento delle spese sanitarie,
CRISTINA BARTELLI E GIORGIA PACIONE DI BELLO
Precompilato fai-da-te, il fisco punta al 20% 730 precompilato 2016, l’Agenzia delle entrate scommette in un 20% di modelli fai-da-te. Nel 2015 invece la percentuale di chi si era fatto la dichiarazione da solo è stata del 7% circa. 1.400 mila dichiarazione contro i gli 11,2 mln che si sono avvalsi del Caf e i 7 mln che hanno optato per il metodo tradizionale. Intanto «entro la fine della settimana», dichiara a ItaliaOggi Mauro Soldini, coordinatore assieme a Massimo Bagnoli della consulta dei Caf, l’Agenzia metterà a disposizione i dati conclusivi per la fatturazione dei compensi per lo scorso anno. Il ritardo» spiega Soldini, «è stato dovuto alle nuove modalità di calcolo per scaglioni e tipologia di dichiarazione». Intanto è in arrivo il nuovo decreto per i compensi 2016, in cui sarà contenuta anche la sforbiciata del plafond destinato ai centri di assistenza fiscale per i prossimi anni. «Stiamo aspettando», osserva Soldini, «di capire su cosa incidono i tagli anche se auspichiamo non incida sui costi delle tipologie delle dichiarazioni» l’Agenzia informa che sono poco più di mille i cittadini che hanno fatto opposizione all’utilizzo dei dati sulla salute, oscurando circa 11 mila documenti di spesa per un importo di 850 mila euro. Quest’anno non ci saranno però le informazioni sui farmaci da banco. Problematica che dovrebbe essere ovviata a partire dal 2017. Sul punto «sono in corso dei tavoli di lavoro congiunti con la Ragioneria generale dello stato e con il ministero della salu-
te per la corretta acquisizione dei dati», così come «sono stati avviati incontri con le associazioni di categoria delle parafarmacie e della grande distribuzione per i corner dei supermercati». In audizione è stato fornito lo stato dell’arte sull’attuazione della fatturazione elettronica tra privati (si veda ItaliaOggi del 9 febbraio 2016) e sull’andamento di quella obbligatoria verso la p.a.. Su quest’ultimo fronte, i numeri registrati
DI
Rossella Orlandi
dall’Agenzia, che gestisce il sistema di interscambio su cui viaggiano tutti i documenti telematici, «ci danno un quadro confortante dal punto di vista dell’efficacia degli sforzi compiuti», chiosa Orlandi. Alla data dell’8 aprile scorso, il sistema ha ricevuto e correttamente gestito oltre 33 milioni di file fattura, con un tasso di scarto sceso al 4,9% nel mese di marzo 2016 (nel 2014 superava il 18%). © Riproduzione riservata
K.O. IN DUE SENTENZE: CTP FIRENZE E CTP REGGIO EMILIA
Raddoppio dei termini al tappeto Raddoppio dei termini al tappeto se la denuncia è stata presentata oltre il termine ordinario di accertamento. Anche per il passato. Sono due sentenze delle ultime ore a riaccendere il dibattito sul raddoppio «penale», ossia la possibilità per l’amministrazione finanziaria di estendere le annualità contestabili se la violazione fiscale commessa dal contribuente costituisce reato. A pronunciarsi, seppure con argomentazioni diverse dal punto di vista giuridico, sono state la Ctp Firenze (sentenza n. 447/6/16) e la Ctp Reggio Emilia (sentenza n. 90/2/16). La materia, tradizionalmente regolata dagli articoli 43 del dpr n. 600/1973 (per le imposte dirette) e 57 del dpr n. 633/1972 (per l’Iva), ha visto nei mesi scorsi un duplice intervento del legislatore. Dapprima il dlgs n. 128/2015, attuativo della delega fiscale, ha stabilito che il raddoppio penale non scatta quando la denuncia dell’amministrazione finanziaria è stata trasmessa in Procura oltre la scadenza ordinaria dei termini di accertamento (quattro anni per le dichiarazioni infedeli, cinque anni per quelle omesse). Norma entrata in vigore a far data dal 2 settembre 2015, facendo però salvi gli atti già notificati fino a tale data. I quali, quindi, sarebbero restati validi anche se la denuncia era pervenuta dopo i primi 4-5 anni. La legge di Stabilità 2016, tuttavia, ha riscritto interamente la disciplina dei termini di accertamento, estendendo quelli ordinari e mandando definitivamente in soffitta la possibilità di raddoppio penale. Per i redditi
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prodotti dal 2016 in avanti, gli avvisi di accertamento dovranno essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. In caso di dichiarazione omessa, gli uffici avranno tempo fino al settimo anno. Tale disposizione è entrata in vigore dal 1° gennaio 2016, stabilendo che per gli atti relativi alle annualità precedenti avrebbero continuato ad applicarsi le previgenti regole. Ma con obbligo di denuncia tempestiva e senza riproporre la clausola di salvaguardia per gli atti notificati fino al 2 settembre 2015. Motivi per i quali la Ctp Firenze ha accolto il ricorso del contribuente per gli anni 20052007, affermando che gli accertamenti (notificati nel 2014) erano tardivi. E anche i giudici reggiani, che in passato avevano invece ammesso il raddoppio penale con denuncia trasmessa oltre i termini ordinari di accertamento, hanno annullato la pretesa del fisco. «Sia il richiamato comma 132 della legge n. 208/15 che il comma 3 dell’art. 2 del dlgs n.128/2015 disciplinano la stessa materia e non risulta, conseguentemente, applicabile il criterio della specialità», osserva la Ctp Reggio Emilia, «il collegio ha ritenuto che debba intendersi implicitamente abrogato il 3 comma del richiamato art. 2; insomma se non fosse intervenuta la legge di stabilità la disciplina applicabile al caso di specie sarebbe stata quella indicata dal previgente art. 57 del dpr n. 633/72 ,stante la norma di salvaguardia di cui al cit. comma 3°, art. 2». Valerio Stroppa © Riproduzione riservata
Sul canone tv i tempi si allungano, ancora. Secondo quanto risulta a ItaliaOggi, il Consiglio di stato ha reso sul decreto con le specifiche attuative delle nuove regole di pagamento dell’abbonamento tv un parere interlocutorio. I giudici di Palazzo Spada chiedono documentazione supplementare per poter rendere il loro parere. Senza il via libera del Consiglio di stato, di cui il ministero dello sviluppo economico ha piena fiducia nel lavoro che sta svolgendo in merito al decreto sul canone Rai, non sarà possibile pubblicare in Gazzetta Ufficiale il decreto e avviare quindi tutti gli adempimenti collegati per arrivare con la prima tranche del versamento nella bolletta elettrica dal 1° luglio. E non solo è stato corretto l’indirizzo a cui inviare per mezzo del servizio postale, l’autodichiarazione di non possesso di un apparecchio televisivo atto alla ricezione di trasmissioni radiotelevisive. È quanto emerge da un aggiornamento fatto, dell’Agenzia delle entrate l’8 aprile, sul modello di dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato, presente sul sito. Questa correzione arriva a distanza di quattro giorni dalla precedente modifica fatta sempre dall’Agenzia delle entrate sullo stesso modello. L’indirizzo a cui dovranno essere spedite le autodichiarazioni di non possesso del televisore, per mezzo del servizio postale, è: Agenzia delle entrate, ufficio di Torino 1, Sat – sportello abbonamenti tv – casella postale 22 – 10121 Torino. Il termine ultimo per presentare l’autodichiarazione cartacea è il 30 aprile 2016, mentre per quella online è il 10 maggio 2016. Il 6 aprile 2016, alla camera, il sottosegretario allo sviluppo economico, Antonello Giacomelli, ha dichiarato che per la dichiarazione online e cartacea si pensava a una proroga fino al 15 maggio 2016, per la consegna delle autodichiarazioni. A quanto risulta a ItaliaOggi, il ministero dello sviluppo economico ha piena fiducia nel lavoro del Consiglio di stato sul decreto canone Rai.
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Giustizia tributaria: 530mila cause pendenti e accertamenti solo per i piccoli contribuenti Le controversie con il Fisco valgono 34 miliardi di euro, ma sono gestite da un sistema giudiziario inefficace. Il governo ha dato via a un tavolo tecnico: una riforma è necessaria di Giorgio Infranca
18 Aprile 2016 - 10:18
Una macchina infernale è affidata a giudici del tempo libero non professionali e pagati poco che, nella maggior parte dei casi, faticano a comprendere le questioni poste alla loro attenzione, questioni che divengono sempre più complicate anche in virtù di una legislazione fiscale sempre più frastagliata. Parliamo di giustizia tributaria. Un tema caldissimo, anche perché non riguarda noccioline: se consideriamo anche gli appelli, le controversie con il Fisco iniziate nell’anno 2015 valgono qualcosa come 34 miliardi di euro. E sono soldi gestiti male. Da tanti anni gli operatori del settore denunciano profonde falle del sistema e pare che ora qualcosa si stia muovendo probabilmente sulla spinta degli ultimi episodi di corruzione, a seguito dei quali i Ministeri dell’Economia e della Giustizia hanno comunicato lo scorso 6 aprile l’apertura di un tavolo tecnico. Partiamo dai numeri. Nell’anno 2015 sono stati promossi alle Commissioni Tributarie Provinciali ben 191.244 ricorsi, per un valore complessivo monstre di quasi 22 miliardi di euro, in aumento del 6% rispetto al 2014. Tante cause e tanto lavoro per le Commissioni, ma tutto per piccoli importi e per presunte evasioni di piccola entità: il 69% delle controversie ha per oggetto valori non superiori a euro 20.000 di cui il 42% riguarda accertamenti o rimborsi di valore non superiore a 2.500 euro. Solo il 2% delle controversie riguarda l’accertamento di
imposte superiori a un milione di euro. In pratica, quasi la metà delle controversie instaurate ha per oggetto somme di modestissimo valore. Altro che Panama Papers.
Quasi la metà delle controversie instaurate ha per oggetto somme di modestissimo valore. Solo il 2% riguarda l’accertamento di imposte superiori a un milione di euro. Altro che Panama Papers Nel 2015, sono ancora pendenti circa 530mila cause, a fronte delle quasi 300mila definite.Chi ha vinto? Di fronte alle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali, il bilancio è quasi in pareggio. La percentuale di vittorie completamente favorevoli al Fisco è del 44%, mentre le vittorie completamente favorevoli al contribuente sono il 32%, mentre le vittorie parziali del contribuente rappresentano circa l’11% dei casi. Le cose cambiano coi ricorsi alla Corte di Cassazione: circa 30.000, nel 2015, più di un terzo dei quali riguarda - ancora questioni di tributi. Ogni anno, se ne definiscono circa la metà. Nel 75% dei casi l’esito è completamente favorevole all’Agenzia delle Entrate. Una percentuale anomale e molto esigua, quella delle vittorie del contribuente, che induce a pensare che qualcosa non funzioni. Questo malfunzionamento costa allo Stato qualcosa come 75,5 milioni di euro, solo per i compensi dei componenti delle commissioni. I giudici in servizio presso le commissioni tributarie sono infatti 3.253, di cui 1.053 in primo grado e 362 in appello. Per i giudici è previsto un compenso fisso che varia dai 300 ai 400 euro, cui si aggiunge, per ciascun componente del collegio giudicante, un compenso variabile pari ad euro 26 a sentenza, e di 11,50 euro per il relatore.
SENTENZE TRIBUTARIE
Sentenze ok anche non firmate dal presidente La sentenza tributaria di primo grado che riporta la sottoscrizione del relatore, ma non anche quella del presidente, non è affetta da nullità e ciò non costituisce valido motivo per la rimessione della causa al giudice provinciale, ex articolo 59 del dlgs n. 546/92. È quanto afferma la Ctr Lombardia nella sentenza n. 1076/01/16. L’Agenzia delle entrate proponeva appello contro una sentenza della Ctp di Lecco, che aveva accolto il ricorso proposto dal contribuente, annullando l’avviso di liquidazione originariamente impugnato. Quale motivo preliminare dell’impugnazione, l’appellante sosteneva che la sentenza di primo grado depositata in segreteria riportasse esclusivamente la firma del relatore e mancasse, invece, la sottoscrizione del presidente del collegio giudicante. A tal proposito, l’articolo 59 del dlgs 546/92 dispone che «la Commissione tributaria regionale rimette la causa alla commissione provinciale che ha emesso la sentenza impugnata nei seguenti casi: (…) e) quando manca la sottoscrizione della sentenza da parte del giudice di primo grado». La Ctr ha ritenuto, tuttavia, che l’assenza di una sola delle due firme non determini una «mancanza» in generale del requisito, bensì una mera «in-
sufficienza» della sottoscrizione; vizio che non può comportare la rimessione al grado provinciale, né costituire motivo di nullità della sentenza. I giudici regionali richiamano, per avvalorare la propria decisione, le conclusioni raggiunte dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, seppur rese in relazione ad una vertenza non tributaria. In tal senso, deve distinguersi tra la mancanza di un requisito, che sta a significare la totale assenza dello stesso, e la mera insufficienza del requisito, che si verifica quando esso è presente in misura «incompleta». La sentenza che riporta una sola firma, perciò, non è affetta dalla mancanza del requisito, ma dalla insufficienza dello stesso. D’altronde, il fatto che manchi una sola delle due firme (e non entrambe) fuga ogni ragionevole dubbio sulla provenienza e riconducibilità della pronuncia alla commissione tributaria e ogni «reazione» giuridica ad un errore deve essere proporzionata alla «azione». In ragione di ciò, può concludersi che la mancanza di una delle due firme possa configurarsi quale mera dimenticanza e a tale vizio sarebbe illogico, nonché contrario al principio della ragionevole durata del processo, associare un rimedio così grave.
Benito Fuoco
LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA [omissis] Nell’esaminare e decidere la preliminare eccezione di nullità della sentenza impugnata, per omessa sottoscrizione da parte del Presidente del collegio di primo grado, si rendono opportune alcune considerazioni. La Suprema Corte di cassazione, Sezioni unite, con la sentenza n. 11021 del 20/5/2014, seppur decidendo un caso diverso dal presente, ha statuito, che debba valorizzarsi la distinzione tra «mancanza» e «insufficienza « della sottoscrizione del giudice. [omissis] Nel caso in esame, quindi, prendendo spunto dai principi enunciati dalle Sezioni unite della Corte di cassazione rilevato: - che l’Ufficio non si è limitato, nei motivi di impugnazione, alla eccezione di nullità insanabile della sentenza, Commissione Tributaria Provinciale di Lecco n. 58.03,15 del 5/2/2015, per mancata sottoscrizione, ma ha anche lungamente motivato nel merito, in ordine alla erroneità della sentenza impu-
gnata chiedendone la riforma; - che la sentenza impugnata non è priva di tutte le sottoscrizioni, ma è manchevole solo della firma del presidente, per evidente pura dimenticanza; - che tale sentenza n. 58/03/15 del 5/2/2015 indubitabilmente è riconducibile alla Commissione tributaria provinciale di Lecco, Sezione 3 nella composizione collegiale dei giudici [omissis]; - che il primo collegio, con la pubblicazione della sentenza si è spogliato del potere di decidere sulla domanda portata al suo esame, restando la sua potestà giurisdizionale esaurita in relazione alla specifica controversia, e pertanto non sarebbe possibile la rimessione allo stesso, per l’eventuale correzione dell’ errore; - che occorre una rispondenza logica cioè una proporzione - tra azione e reazione all’errore per dimenticanza; - che un’interpretazione che sancisse la nullità assoluta della sentenza priva
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di una delle due sottoscrizioni sarebbe un formidabile vulnus alla ragionevole durata del processo; ciò premesso, questo collegio ritiene che la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Lecco n. 58/03/15 del 5/2/2015, affetta, per le ragioni esposte, da nullità sanabile, sia stata di fatto ed a tutti gli effetti sanata per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c., a fronte dell’impugnazione proposta dall’Ufficio che si è estesa anche alla trattazione del merito della questione, con salvezza del contraddittorio. Deve quindi essere respinta la preliminare eccezione di nullità/inesistenza della sentenza per violazione dell’art 36, III comma del decreto legislativo n. 546 del 1992. [omissis].
SENTENZE TRIBUTARIE
Fondazioni senza utili fuori da imposte locali L’esenzione dalle imposte locali (Ici e Imu) riguarda quegli immobili in cui vengano praticate attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive e senza finalità di lucro. Non avere finalità di lucro non significa, tuttavia, svolgere l’attività a titolo gratuito e quindi senza corrispettivo, bensì assicurare che tali attività non portino e non mirino a profitti. Sono le motivazioni della sentenza n. 115/2016, emessa dalla sezione seconda della Commissione tributaria provinciale di Bergamo. Il caso trattato dai giudici provinciali di Bergamo riguarda un accertamento Ici con cui il comune di Brignano Gera D’Adda accertava delle omissioni Ici a carico di una Fondazione attiva nel campo assistenziale e sanitario. Nel ricorso presentato, la Fondazione riteneva di essere ricompresa tra le attività di cui all’articolo 16, lettera a), della legge n. 222 del 20 maggio 1985 per le quali la legge prevede l’esenzione dalle imposte locali. Beneficiari della citata esenzione, sono i soggetti di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 73 del Tuir n. 917/86 (già articolo 87 vecchio Tuir n. 917/86) ovvero gli enti non commerciali, e dunque non a scopo di lucro. La qualifica di onlus non è un requisito essenziale per
usufruire dell’esenzione Imu: i parametri per cui le Onlus siano esenti, infatti, devono corrispondere ai requisiti sopraccitati (enti no profit che esercitano in un immobile attività non commerciali), sono dunque escluse società cooperative, cooperative sociali e consorzi. Il comune, sia pur riconoscendo la previsione normativa circa l’esenzione, contesta che l’erogazione dei servizi assistenziali resi dalla ricorrente Fondazione non avvenga a titolo gratuito, bensì a pagamento, cosa che determina (a parere del comune costituito) la decadenza dal beneficio dell’esenzione dall’imposta. I giudici provinciali di Bergamo, tuttavia, hanno accolto il ricorso e annullato l’accertamento notificato. «La lettura della norma come operata dal Comune» osserva il Collegio provinciale «appare di incerta qualificazione». Infatti, la Commissione rileva come nei bilanci della Fondazione si possa rilevare una quantificazione dei costi relativi superiore ai ricavi; questa evenienza, aggiungono i giudici provinciali, sembrerebbe far rientrare l’attività svolta dalla ricorrente, e le modalità di erogazione dei servizi, tra quelle per le quali la legge dispone l’esenzione dall’imposta comunale.
Benito Fuoco
LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA [omissis] Con il ricorso [omissis] depositato in data [omissis] la fondazione [omissis] onlus in persona del legale rappresentante [omissis] impugnava, chiedendone l’annullamento, l’avviso Ici per l’anno 2009, in rettifica per parziali o ritardati versamenti, notificato in data 31 dicembre 2014 al proprio protocollo [omissis], con il quale veniva affermata la legittimità dell’avviso di accertamento. Nell’udienza del 16 giugno 2015, fissata per la trattazione del merito della causa, la Commissione, sentite le parti presenti, che concludevano come in atti, tratteneva il proposto ricorso per la decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE La fondazione [omissis] esercita presso il proprio immobile sito a [omissis] attività assistenziali e sanitarie, tra quelle di cui all’art. 16, lettera A), della legge 20 maggio 1985, n. 222, per le quali la legge, ai sensi dell’art. 87, comma 1, lettera c) del Tuir n. 917/1986 riconosce l’esenzione per l’imposta comunale in questione. Il comune, ente impo-
sitore, tuttavia, pur naturalmente riconoscendo la previsione normativa circa l’esenzione, contesta che l’erogazione dei servizi assistenziali resi dalla ricorrente fondazione non avvenga a titolo gratuito, bensì a pagamento, la qual cosa determinerebbe la decadenza dal beneficio dell’esenzione dall’imposta. La lettura della norma, quale operata dal comune, appare di incerta qualificazione. Inoltre, rileva la circostanza che, nell’anno d’imposta 2007, la Fondazione ricorrente espone di avere avuto circa euro 2.300.000,00 di ricavi, a fronte di costi per euro 2.500.000,00 circa, la quale circostanza sembrerebbe, comunque, far rientrare l’attività svolta dalla ricorrente, e le modalità di erogazione dei servizi, tra quelle per le quali la legge dispone l’esenzione dall’imposta comunale. Il proposto ricorso, quindi, appare meritevole di accoglimento, sussistendo tuttavia ragioni, in considerazione della non univoca interpretazione della normativa invocata, per dichiarare compensate
tra le parti le spese di giudizio. PQM La Commissione tributaria provinciale di Bergamo, sezione seconda, nell’udienza in data 16 giugno 2015, decidendo sul ricorso n. [omissis] depositato in data 24 marzo 2015, con il quale la fondazione [omissis] impugnava chiedendone l’annullamento l’avviso Ici per l’anno 2009, notificato in data 31 dicembre 2014, dal comune di .. ACCOGLIE il ricorso e compensa le spese tra le parti.
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SENTENZE TRIBUTARIE
Beni pignorati, paga le imposte l’esecutato Le imposte fondiarie sui beni pignorati le paga il proprietario esecutato, anche se i proventi della locazione sono stati riscossi dal custode giudiziario; i redditi fondiari, infatti, a norma dell’articolo 26 del dpr n.917/86 vanno imputati al proprietario dell’immobile e riguardano il momento formativo e non quello percettivo. Sono le motivazioni della sentenza n. 1277/2016, emessa dalla sezione 42 della Commissione tributaria regionale della Lombardia. La Commissione tributaria meneghina, ribaltando completamente la sentenza della Commissione provinciale di Varese, ha stabilito che i redditi degli immobili sequestrati devono essere dichiarati dal proprietario esecutato. La vicenda trae origine da un avviso di accertamento con cui le Entrate di Varese rettificavano i redditi dichiarati da un contribuente per l’anno 2008. Il contribuente, ricorrendo contro questo atto, eccepiva che gli immobili che avevano prodotto i redditi di locazione erano stati pignorati, ed i frutti erano stati riscossi dal curatore giudiziario per essere destinati a soddisfare i creditori dell’esecutato. La Commissione provinciale di Varese aveva accolto il ricorso del contribuente sul presupposto che gli obblighi dichiarativi derivassero dalla disponibilità dei beni immobili e non dalla titolarità degli stessi.
I giudici regionali di Milano hanno riformato la sentenza disponendo che il pagamento delle imposte compete al proprietario esecutato, rilevando il momento formativo del reddito piuttosto che quello percettivo a norma dell’articolo 26 delTuir n. 917/86. Sul punto specifico, in precedenza, la Commissione provinciale di Bari nella sentenza n. 236/1/2011 aveva stabilito che il proprietario di un immobile pignorato non è tenuto al pagamento dell’Irpef sui canoni percepiti direttamente dal custode e distribuiti integralmente ai creditori pignoranti. La sezione sesta della Cassazione, invece, sia pure in tema di tributi locali, nell’Ordinanza n. 5736/2013, ha stabilito che in tema d’imposta comunale sugli immobili e con riguardo ad un bene sottoposto a pignoramento immobiliare, le conseguenze giuridiche derivanti dall’esecuzione delle formalità del pignoramento escludono l’applicazione dell’imposta a carico del custode dei beni pignorati, mentre il relativo onere grava sul proprietario, il quale beneficia del reddito del bene anche quando non lo utilizza direttamente, in quanto tale reddito concorre al soddisfacimento dei suoi precedenti debiti.
Benito Fuoco
LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA [omissis] Secondo quanto stabilito dall’art. 26, comma 1, del dpr 917/86, i redditi fondiari concorrono, indipendentemente dalla percezione, a formare il reddito dei soggetti che possiedono immobili a titolo di proprietà per il periodo di imposta in cui si è verificato il possesso. La problematica relativa all’imposizione dei redditi di fabbricati, poi, è stata oggetto di circolari ministeriali e della giurisprudenza di legittimità i quali si sono sempre occupate della dichiarazione dei canoni di locazione in costanza di sfratto per morosità. Nel caso di specie, il contribuente era stato sottoposto a pignoramenti dei beni oggetto di locazione. Ai sensi dell’art. 492, comma 1, cpc, il pignoramento consiste in una ingiunzione al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito, esattamente indicato, i beni che si assoggettano all’espropriazione ed ai frutti di essi. L’art. 2912 cc, poi, precisa che il pignoramento comprende gli accessori, le pertinenze ed i frutti della cosa pignorata. Ciò significa che il pignora-
mento comprende gli accessori, le pertinenze e i frutti della cosa pignorata. Ciò significa che il pignoramento comporta l’indisponibilità e la separazione del bene pignorato dal restante patrimonio del soggetto sottoposto alla procedura, bene che resta come proprietà del soggetto ma diviene indisponibile. La circostanza che il bene rimane come proprietà del soggetto esecutato significa, poi, che il reddito fondiario deve, in ogni caso, essere dichiarato rilevando il momento formativo piuttosto che quello percettivo e ciò ai sensi dell’art. 26 del dpr 917/86. La circostanza poi che il custode giudiziario abbia comunicato, in data 11/9/2008, ai conduttori degli immobili pignorati che i cannoni di locazione andavano pagati a mani di esso custode (allegati nn. 4 e 5 del ricorso proposto dal contribuente) è del tutto irrilevante poiché tale comunicazione era imposta dalla legge. Per completezza si rileva che le norme relative alla tassazione dei redditi fondiari prevedono un meccanismo tendente a recuperare quanto dichiarato allorquan-
do i canoni di locazione erano maturati ma non riscossi. Di conseguenza l’appello dell’Agenzia viene accolto. Per la soccombenza il contribuente è condannato alla rifusione delle spese liquidate come da dispositivo. La Commissione definitivamente pronunciando PQM Accoglie l’appello; condanna il contribuente alle spese liquidate in euro 1.000,00. [omissis]
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Norme e tributi 39
Il Sole 24 Ore Mercoledì 13 Aprile 2016 - N. 101
FISCO
www.quotidianofisco.ilsole24ore.com
Adempimenti. Saranno chiesti più dati a chi non si adegua - In arrivo cooperative compliance e circolare sull’abuso
Fattura elettronica senza obbligo
Zanetti: nel 2018 taglio dell’Irpef per i redditi tra 30mila e 60mila euro Marco Mobili Giovanni Parente ROMA
pNessunobbligodifatturaelet-
tronicanelleoperazioniB2B(businesstobusiness)machisceglieràil canale tradizionale dovrà pagare uncostointerminidiadempimenti in quanto dovrà inviare tutti i dati sulle operazioni. Una sorta di «elenco clienti-fornitori rafforzato», come ha indicato il viceministro all’Economia, Enrico Zanetti, inchiusuradelconvegnosulleprospettive del sistema fiscale organizzato dalla commissione di vigilanza sull’Anagrafe tributaria. Zanetti ha anticipato che nel 2018 il Governointerverràaridurreilpeso dell’Irpef, «in particolare sui
IL CASO PANAMA PAPERS
Orlandi: amministrazione al lavoro su diversi fronti internazionali ma c’è il problema delle giurisdizioni opache redditi di ceto medio», cioè tra 30mila euro e 60mila euro. Inoltre il viceministro ha sottolineato l’importanza di una «messa a punto degli equilibri» tra le diverse strutture che operano sul campo, dalla Gdf alle Entrate, per «evitare ilpiùpossibilelesovrapposizioni». Con il dipartimento delle Finanze, cheinquestianni«haavutounruolo eccessivamente defilato», a fare da coordinatore. A fare gli onori di casa è stato il presidente della commissione parlamentare, Giacomo Antonio Portas, che ha ribadito come le banche dati siano il futuro del fisco italiano non in chiave di “grande fratello” ma per realizzare meccanismi più semplici: il 730 precompilatoneèunesempio.Un’opinione condivisa dalla direttrice delle
Entrate, Rossella Orlandi, che, oltre a ricostruire gli sforzi già fatti nel primo anno di sperimentazione e per la versione che sarà online da venerdì 15 aprile, ha evidenziato come la precompilata rappresenti unarivoluzionefondamentaleche «impone all’amministrazione di fornirenellimitedelpossibileidati corretti chiedendo al contribuente di controllarli». Ma è la stessa Agenzia ad assumersene la responsabilità e questo «non accade in nessun altro Paese». Il 730 precompilato è solo un tassello delle semplificazioni, su cui Orlandi auspicasifacciadipiù:«Semplificare le norme è qualcosa di più profondo, vuol dire entrare nel sistema e fare chiarezza. Mi auguro che ci sia un decreto a breve che aggiunga nuovi sistemi di alleggerimento degli adempimenti». Piùingeneralerestalaquestione del rapporto tra mondo delle professioni e amministra zione finanziaria.AporlaèstatoMaurizioLeo, professore ordinario presso la Sna (Scuola nazionale dell’amministrazione): «Basti pensare al coinvolgimento del professionista con il visto di conformità sul 730 precompilato che lo rende responsabile di tutto ciò che viene esposto nella dichiarazione. A questo si aggiungeiltemadellebanchedatiche devono essere interoperative e dialogaretraloro.Infinesideveandare verso un sistema di testi unici per arrivare a norme organiche». Intanto, a margine del convegno, si è appreso che sono vicini al traguardo sia il provvedimento delle Entrate sulla cooperative compliance,sialatantoattesacircolare sull’abuso del diritto. Sul visto di conformità al 730 è tornatoancheilpresidentedeidottori commercialisti, Gerardo Longobardi, parlando di «norma incostituzionale».Mentresullesemplificazioni ha ribadito l’importanza dell’abolizione degli studi di setto-
mente all’unanimità, ieri dal Senato alle mozioni che impegnano il Governo a stabilizzare l’ecobonus del 65% per il triennio 20172019. L'Assemblea ha, infatti, approvato la proposta avanzata dal viceministro dell’Economia, Enrico Morando, che ha accolto le iniziative contenute in sei mozioni promosse da M5S (firmata anche da Sel), Pd, Fi, Lega, Cor e Autonomie. «Il Governo - ha spiegato Morando - è d’accordo ad accettare l’impegno, a partire dal 2017, a stabilizzare quel complesso di misure che chiamiamo ecobonus per un triennio». Subito positivo il parere di Confedilizia, con il presidente Giorgio Spaziani Testa: «L’impegno assunto dal Governo a dare stabilità per il triennio 2017-2019 alle detrazioni Irpef-Ires per la riqualificazione energetica degli edifici è di importanza fondamentale per gli immobili condominiali, per i quali la proroga di anno in anno dell’agevolazione non ha finora permesso, in molti casi, a causa dei tempi necessari per la deliberazione e realizzazione dei lavori, di sfruttare una misura di particolare efficacia».
re per i professionisti e la sospensione amministrativa dei termini per tutto agosto. Due misure che potrebbero trovar posto nel provvedimento evocato dalla Orlandi. Comunque la parola più utilizzata dai relatori è stata «compliance». Per il comandante generale della Guardia di Finanza, Saverio Capolupo, «una maggiore trasparenza e compliance tra contribuenti e amministrazione finanziaria consente di concentrare l’attenzione sulle operazioni più rilevanti». Allo stesso tempo, «la lotta all’evasione internazionale richiede risposte globali: occorrono intelligenceecollaborazionepiùampia». Un ruolo chiave lo giocano le banche dati e la qualità delle informazioni contenute. Secondo Capolupo, poi, l’auspicio è di passare da uno scambio di informazioni a richiesta a uno «automatico». Per chi è chiamato a riscuotere i proventidalottaall’evasione,lavera svolta apportata dall’attuazione della delega fiscale è la notifica delle cartelle e degli avvisi esecutivi conlaPecchesaràoperativa,come indicato dall’Ad di Equitalia Ernesto Maria Ruffini, dal 1° giugno. A metà tra fisco che cambia e nuove procedure fallimentari è intervenuto Michele Vietti, docente di diritto commerciale all’UniversitàdeglistudiinternazionalidiRoma.L’exvicepresidentedelCsmha posto poi l’accento sull’opportunità di ricondurre alla giurisdizione ordinaria anche quella tributaria. Ma a tenere banco è ancora la vicenda Panama papers. Sollecitata a margine del convegno, Rossella Orlandi ha riferito che l’amministrazione sta lavorando su vari piani internazionali ma che non si può parlare di fallimento della voluntary perché i dati non sono ancora disponibili,piuttosto«c’èilproblema delle giurisdizioni opache come continua a essere Panama».
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MOZIONE AL SENATO
Il Governo: nuovo triennio per l’ecobonus pVia libera, sostanzial-
Dichiarazioni. Le tariffe medie dai 36,5 euro del Sud ai 64,5 euro del Nord Ovest
Consulta dei Caf: per il 730 proroga dell’invio a regime Valeria Uva ROMA
pPer i Caf la proroga dei termi-
nidiinviodeimodelli730afineluglio è una necessità e anzi dovrebbe essere permanente. La Consulta dei Caf, che ha aperto ieri la campagna fiscale per il 2016, guarda con favore a un prolungamento dei termini per l'invio dei modelli 730 al 23 luglio (di fatto al 25 luglio, cadendo il 23 di sabato). La proroga, rispetto alla scadenza del 7 luglio, è stata chiesta con una risoluzione approvata la scorsa settimana in commissione Finanzealla Camera. «Per assistere in modo adeguato i contribuenti c’è bisogno di più tempo», ha commentato Massimo Bagnoli, uno dei due coordinatori della Consulta Caf, secondo il quale la scadenza di fine luglio, anzi, «andrebbe resa strutturale, sul modello dello scorso anno». Nel 2015 la proroga era stata concessa ai Caf che avevano già
trasmesso l’80% delle dichiarazioni prese in carico. Alla vigilia della partenza dell’operazione precompilata - da venerdì sarà infatti possibile scaricare dal sito delle Entrate le dichiarazioni 2016 - la Consulta dei Caf ha presentato ieri le novità del servizio di assistenza fiscale per il 2016. Le tariffe medie per un modello 730/2016 singolo andranno dai 36,5 euro del Mezzogiorno ai 64,5 del Nord Ovest. «In aumento di qualche euro - hanno spiegato i due coordinatori, Mauro Soldini e Massimo Bagnoli - per far fronte ai tagli ai compensi imposti dalla legge di Stabilità». Ma ad aumentare sono stati anche gli investimenti dei centri di assistenza: per la campagna 2016 sono stati spesi oltre due milioni di euro in formazione agli operatori. Così come il costo delle polizze assicurative, quadruplicato già dal 2015 a causa del visto di
conformità “pesante” ovvero dell’onere riversato sui Caf di risarcire qualsiasi danno erariale esonerando il contribuente. Anche grazie a questo scarico di responsabilità, tramite questo canale è passato l’anno scorso ben il 93% delle dichiarazioni: in tutto 17,6 milioni sono state trasmesse dai Caf, mentre 1,4 milioni di contribuenti ha scelto il faida-te, scaricando il modello predisposto dalle Entrate e inviandolo dopo averlo eventualmente corretto o integrato. Con l’ingresso nella precompilata di altri dati quali alcune spese sanitarie, le spese funebri o i bonus per mobili e ristrutturazioni questi numeri devono essere riconfermati. «In realtà anche questa sarà una stagione impegnativa per i Caf - ha spiegato Soldini - perché in realtà la semplificazione finora ha riguardato solo i canali di trasmissione e non gli adempimenti e la giungla di detrazioni e
deduzioni fiscali». Non preoccupa, invece, la decisione delle Entrate di sottoporre a controlli tutti i 730 con rimborsi oltre i 4mila euro, compresi quelli inviati tramite Caf (si veda «Il Sole 24 Ore di ieri) che in un primo momento erano esonerati. «Per noi non c’è alcun danno», ha commentato Bagnoli. La Consulta - che rappresenta 65 Caf su 80 - mette in guardia anche su «faccendieri e consulenti abusivi che operano non in proprio ma attraverso il Pin del contribuente». Oltre al danno alla privacy in questo caso il contribuente rischia di vedersi ancora addebitati errori, che altrimenti graverebbero in pieno sui servizi di assistenza. La campagna fiscale 2016 si apre per i Caf con la spada di Damocle del decreto dell’Economia che deve rivedere i tetti ai compensiperogni730,inlineaconitagli decisi dalla legge di Stabilità: 13% quest’anno, -20% nel 2015 e a regime con una diminuzione del 32 dal 2018. Il provvedimento è atteso solo nei prossimi giorni. E potrebbe subito essere contestato dai Caf. © RIPRODUZIONE RISERVATA
Accertamento
Raddoppio dei termini, riparte il confronto ROMA
pA riaccendere il dibattito
sul raddoppio dei termini di accertamento è una sentenza della Ctp Firenze: la 447/6/2016, depositata lo scorso 21 marzo. I giudici tributari hanno dichiarato l’applicazione retroattiva delle norme che obbligavano il fisco a presentareladenunciaperireatitributari entro il termine di decadenza dell’accertamento. Con vittoria del contribuente, che però in questo caso ha un nome di spicco nel panorama politico: Denis Verdini. Di qui le polemiche politiche che hanno chiamato in causa Scelta civica, non per l’intervento nel decreto attuativo della delega fiscale (Dlgs 128/2015) ma per la norma approvata nell’ultima legge di Stabilità (legge 208/2015) che cancella il raddoppio allungando, però, i termini ordinari ma a partire dall’anno d’imposta 2016. Per quelli precedenti si applica un regime transitorio (comma 132 della Stabilità) che, però, impone l’obbligo di denucia non fuori tempo massimo. Il viceministro all’Economia e segretario di Scelta civica, Enrico Zanetti, ha respinto l’ipotesi di norme ad personam: «Sull’emendamento che è passato c’è stata una votazione serena, non c’è stata polemica, è vecchio di 4 mesi. È chiaro che può applicarsi a diversi cittadini e io non sapevo poteva applicarsi a Verdini e non me ne deve nemmeno interessare. Credo sia un po’ ridicolo scatenare adesso una polemica, se l’emendamento non era giudicato scandaloso ieri non vedo perché lo debba diventare oggi». Ma che il problema esista lo ha evidenziato Maurizio Leo, già presidente della commissione di vigilanza sull’Anagrafe tributaria. Quella di Firenze non è la prima sentenza che pone dubbi sull’applicazione delle nuove disposizioni. Alla luce del filone avviato dalla Ctp Torino(siveda«IlSole24Ore»del 9 gennaio) e dalla Ctr Lombardia (riportata sul giornale del 3 febbraio), «le commissioni stanno dicendo che il pregresso è tutto travolto: se sono stati fatti accertamenti in anni passati con il raddoppio dei termini, sono illegittimi. Per questo ha aggiunto Leo - sollecito il legislatore a intervenire». Prende tempo Rossella Orlandi, che invita a valutare attentamente le sentenze prima di trarre conclusioni definitive: «Le interpretazioni finora sono contrastanti ma c’è comunque un regime transitorio». M.Mo. G.Par. © RIPRODUZIONE RISERVATA
Fisco e donazioni. I dati del periodo d’imposta 2014
Un cinque per mille da 500 milioni Francesca Milano MILANO
N
el 2014 i contribuenti hanno donato circa mezzo miliardo di euro tra volontariato, ricerca sanitaria e scientifica, associazioni sportive e Comuni. Il dato relativo al cinque per mille 2014 è stato reso noto ieri dall’agenzia delle Entrate, che ha pubblicato online gli elenchi dei soggetti beneficiari dei contributi. Gli elenchi sono divisi in base alle categorie di beneficiari: enti del volontariato, ricerca scientifica, ricerca sanitaria, Comuni e associazioni sportive dilettantistiche. In totale si tratta di 45.332 enti beneficiari tra i quali la parte del leone spetta al volontariato (37.904) con, a seguire, le associazioni sportive dilettanti-
stiche (6.894), gli enti impegnati nella ricerca scientifica (430) e quelli che operano nel settore della sanità (104). A questi soggetti si devono aggiungere anche i Comuni, in numero di 8.125, cui sono destinati 14,9 milioni di euro. Nel complesso, circa il 68% del beneficio è attribuito al volontariato. Quasi 400mila contribuenti italiani hanno devoluto il proprio cinque per mille ad Emergency. All’associazione umanitaria fondata da Gino Strada sono andati 13,9 milioni di euro. Sul secondo gradino del podio c’è Medici Senza Frontiere, la Onlus scelta da 240mila contribuenti che le hanno donato 9,7 milioni. Al terzo posto l’associazione italiana per la ricerca sul cancro (Airc) con 293mila scelte e un
VkVSIyMjVm9sb0Vhc3lSZWFkZXJfQ2FtZXJhIyMjcHJlc0lWY29tIyMjUmlzdWx0YXRpIFJpY2VyY2EjIyMxMy0wNC0yMDE2IyMjMjAxNi0wNC0xM1QxMTowMjoxN1ojIyNWRVI=
importo che sfiora gli 8,5milioni di euro. L’Airc compare anche nella classifica dei soggetti del settore ricerca scientifica e sanitaria: in particolare, l’associazione italiana per la ricerca sul cancro compare sia tra gli enti impegnati nella ricerca sanitaria (346mila preferenze grazie alle quali il beneficio raggiunge i 16 milioni) e sia tra quelli che operano nel settore della ricerca scientifica (1 milione di preferenze e 41 milioni di euro). In totale,
CHI VINCE
L’Airc fa il pieno di fondi Emergency prima nel volontariato - Alla squadra di calcio di Palmi 4mila scelte su 18mila contribuenti
dunque, all’Airc sono destinati oltre 65milioni di euro. Gli altri enti che incassano di più sono la Fondazione italiana sclerosi multipla Onlus (4.170.185,65 euro) e la Fondazione Umberto Veronesi (3.024.103,57 euro). Al quinto posto compare l’Università campus bio-medico di Roma (882.603,83 euro). Per trovare la seconda università bisogna scorrere fino all’undicesima posizione, occupata dal Politecnico di Milano (518.249,92 euro). All’Università di Bologna vanno, invece, 514.477,54 euro. Sul fronte dei Comuni, quello con più preferenze da parte dei cittadini (8.829) è il Comune di Roma, nelle cui casse confluiscono 397.842,96 euro. A seguire Mi-
lano e Torino, che rispettivamente incassano 338.329,80 euro e 169.033,53 euro. L’elenco relativo alla distribuzione delle scelte e degli importi per le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal Coni vede, al primo posto, l’U.S. Palmese: dei 18mila cittadini di Palmi, infatti, oltre 4mila hanno scelto di donare il cinque per mille alla società calcistica locale, per un totale di 80.443,67 euro. Al secondo posto c’è un’altra associazione sportiva calabrese, l’Associazione sportiva dilettantistica Bovalino calcio a cinque che ha raccolto 72.526,40 euro grazie alla preferenza di 2.978 contribuenti (su 8.955 abitanti). Sul terzo gradino la U.S. Junior Jesina Libertas, che incassa 65.046,43 euro grazie a soli 11 contribuenti (evidentemente molto facoltosi).
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Norme e tributi 41
Il Sole 24 Ore Giovedì 14 Aprile 2016 - N. 102
FISCO
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Cassazione. I giudici esaminano gli effetti della cessata materia del contendere in relazione ai costi della lite
Autotutela senza compensazione
In caso di atto viziato fin dall’origine le spese sono a carico dell’ufficio
Emersione. Pubblicato ieri sul sito delle Entrate
Rientro capitali più veloce con il modello per la Pec Alessandro Galimberti
Laura Ambrosi
pSe la cessazione della ma-
teria del contendere deriva da un’autotutela dell’ufficio che annulla un vizio dell’atto esistente fin dall’origine, non si possono compensare le spese. Il giudice può infatti evitare la condanna dell’amministrazione se vi sia stata una diversa valutazione del provvedimento in virtù di un’obiettiva complessità della materia. Ad affermarlo è la sentenza 7273/2016 della Cassazione depositata ieri. La vicenda riguarda l’impugnazione in Cassazione di una sentenza della Ctr che aveva disposto la compensazione delle spese di giudizio su una cessata materia del contendere. Più precisamente, l’Agenzia aveva annullato in autotutela l’accertamento emesso e aveva chiesto l’estinzione del giudizio di appello e la compensazione delle spese. Il contribuente, pur accettando la rinuncia all’appello, aveva comunque richiesto la vittoria delle spese di lite. Il giudice di seconde cure, tuttavia, aveva disposto la compensazione e quindi il contri-
buente era ricorso alla Suprema Corte, lamentando un’errata interpretazione della norma regolante la materia, nonché un’erronea motivazione. I giudici di legittimità, accogliendo il ricorso, hanno innanzitutto ricordato che l’articolo 44 del Dlgs 546/92 dispone che se il ricorrente rinuncia
COME COMPORTARSI
Il contribuente deve provare con delle memorie il vizio originario e la volontà di non accettare la compensazione al ricorso deve rimborsare le spese alle parti, salvo diverso accordo tra loro. Il successivo articolo 46 disciplina l’estinzione del giudizio, precisando che le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, salvo diversa disposizione di legge. La Cassazione, già in pregresse decisioni, aveva affermato che nel processo tributario, la cessazione della materia del contendere per annulla-
mento dell’atto in sede di autotutela non comporta necessariamente la condanna alle spese. A tal fine occorre verificare se tale annullamento consegua a una manifesta illegittimità del provvedimento impugnato sussistente sin dal momento della sua emanazione, perché in tal caso, il contribuente ha diritto al ristoro delle spese. Nella diversa ipotesi in cui l’annullamento consegua a una obiettiva complessità della materia, l’annullamento dell’ufficio può essere considerato un comportamento conforme al principio di lealtà, da premiare con la compensazione delle spese (Cassazione n. 22231/11 e n. 19947/10). Nella specie, la Suprema Corte ha rilevato che nel verbale dell’udienza risultava l’annullamento degli atti impositivi, la rinuncia da parte dell’ufficio all’appello e la richiesta di compensazione, ma non risultava alcuna verifica sulle ragioni di tale annullamento. Dinanzi quindi, alla richiesta del contribuente di condanna alle spese della parte pubblica, il giudice di merito avrebbe dovuto riscontrare se
Contabilità. Per importi rilevanti resta la nota integrativa
Fuori bilancio proventi e oneri straordinari del conto economico Enzo Rocca Lara Vettorato
pNei bilanci societari re-
datti seguendo le norme del Codice civile non saranno più presenti i proventi e gli oneri della sezione straordinaria del conto economico. È questa una delle novità del decreto legislativo 139/2015 di recepimento della direttiva 2013/34/Ue che riguarda gli esercizi finanziari aventi inizio dal 1° gennaio 2016 e ha, pertanto, immediata applicazione. L’eliminazione in bilancio di queste voci non rappresenta una novità assoluta, essendo già prevista per le imprese tenute all’applicazione dei principi contabili Ias/Ifrs per effetto del decreto legislativo 38/2005. Gli standard internazionali, infatti, non consentono la presentazione separata nel conto economico delle componenti straordinarie, poiché anch’esse emergono dal normale rischio di impresa. Ciò che rileva ai fini della rappresentazione in bilancio, infatti, è la natura e la funzione di una transazione e non la sua frequenza. Gli elementi straordinari costituiscono, quindi, solo una parte delle voci di conto economico e rappresentano per gli utilizzatori del bilancio informazioni utili alla previsione dei risultati futuri dell’azienda.
La nuova classificazione
Con le nuove regole, le plusvalenze e minusvalenze derivanti da fatti estranei all’attività ordinaria dell’impresa andranno ricondotte, rispettivamente, tra gli altri proventi e gli oneri diversi di
gestione (voci A5 e B14 del conto economico). Rientrano in questa categoria, ad esempio, i risultati della cessione di immobilizzazioni materiali e immateriali, sempre che la società non abbia come attività tipica quella dell’acquisto e della vendita di tali beni. Fanno eccezione al suddetto principio le componenti straordinarie da cessione di immobilizzazioni finanziarie, in quanto per la connessa operatività è prevista una specifica sezione del conto economico (individuata dalla lettera C). Pertanto, ad esempio, le plusvalenze e minusvalenze da cessione di partecipazioni andranno iscritte, rispettivamente, tra gli altri proventi e altri oneri finanziari (voci C15 e C17 del conto economico), con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime. Un discorso diverso va fatto invece per la rilevazione delle componenti positive e negative relative a esercizi precedenti e per il cambiamento dei criteri contabili. Per queste tipologie di operazioni, infatti, l’identificazione della voce di conto economico richiede l’individuazione della natura del costo o del ricavo. Ad esempio, qualora una società rilevasse un onere relativo a prestazioni di servizi effettuati nell’esercizio precedente, tale componente economica negativa andrebbe iscritta tra i costi della produzione alla voce «B) 7 per servizi». Per gestire la rilevazione contabile
di una tale varietà di eventi, sarebbe utile aprire specifici conti “straordinari” collegati alle rispettive voci “ordinarie” di conto economico. In questo modo, si concilierebbe l’esigenza di una corretta classificazione di bilancio con quella della rilevazione della straordinarietà dell’evento.
L’informativa separata
Qualora l’importo della parte straordinaria fosse rilevante rispetto al totale della voce di conto economico è opportuno prevedere una specifica informativa nella nota integrativa. A tale proposito, si ricorda che la Consob (comunicazione n. Dem/6064293 del 28 luglio 2006) ha richiesto alle società quotate o aventi strumenti finanziari diffusi tra il pubblico di illustrare nelle note al bilancio l’incidenza sulla situazione patrimoniale e finanziaria, sul risultato economico nonché sui flussi finanziari degli eventi o delle operazioni non ricorrenti. Nella prassi ciò è avvenuto utilizzando ulteriori commenti esplicativi nelle note illustrative delle voci di conto economico e/o inserendo una tabella riepilogativa degli effetti di tale operatività. Qualora la società predisponga prospetti contabili riclassificati, infine, potrebbe essere utile riclassificare i proventi e gli oneri straordinari in una voce separata (da denominare ad esempio «gestione non ricorrente») in modo da poter effettuare le analisi di bilancio per indici coerentemente nel tempo. © RIPRODUZIONE RISERVATA
L’attività straordinaria (Oic 12) Per individuare la straordinarietà occorre avere presente la natura dell’evento e il business
SONO CONSIDERATI STRAORDINARI:
NON SONO CONSIDERATI STRAORDINARI:
I proventi e gli oneri che derivano da: 8 eventi accidentali e infrequenti; 8 operazioni non ricorrenti che sono estranee all’attività ordinaria della società. Rientrano in tale categoria le plusvalenze e minusvalenze, nonché le sopravvenienze attive e passive, derivanti da fatti per i quali la fonte del provento o dell’onere è estranea all’attività ordinaria dell’impresa. E ancora, le componenti positive e negative relative ad esercizi precedenti (inclusi gli errori di rilevazione di fatti di gestione o di valutazione di poste di bilancio) e le componenti reddituali che costituiscono l’effetto di variazioni dei criteri di valutazione
8 Scioperi, anche se di rilevante entità, in
VkVSIyMjVm9sb0Vhc3lSZWFkZXJfQ2FtZXJhIyMjcHJlc0lWY29tIyMjUmlzdWx0YXRpIFJpY2VyY2EjIyMxNC0wNC0yMDE2IyMjMjAxNi0wNC0xNFQxMjozODo1OFojIyNWRVI=
quanto rientranti nel rischio di impresa;
8 utili o perdite derivanti da variazioni di cambi;
8 perdite su crediti, anche se di rilevante entità (per insolvenza del creditore);
8 definizione di controversie, se di natura ricorrente e/o pertinenti, all’ordinaria gestione della società
l’atto impositivo avesse un vizio fin dalla sua emanazione ovvero se l’autotutela fosse frutto di una diversa valutazione della materia. Il chiarimento è importante poiché a volte gli uffici “preten-
LA PAROLA CHIAVE Cessazione della lite 7La cessazione della materia del contendere costituisce una ipotesi di estinzione del processo, ed è stata espressamente disciplinata dal legislatore tributario, prevedendo che il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere. È dichiarata con decreto del presidente o con sentenza della commissione
dono” la compensazione delle spese per il sol fatto di aver annullato l’atto. È il caso, ad esempio, di un accertamento non firmato o firmato da un soggetto non legittimamente autorizzato, o emesso su un errato presupposto giuridico. Alla luce di tali principi è opportuno che il contribuente, con specifiche memorie, dia adeguato rilievo del vizio originario e della sua volontà di non accettare la compensazione delle spese. Da segnalare che tali principi devono ritenersi applicabili anche in seguito alla riforma del contenzioso tributario. Il Dlgs 156/2015 ha modificato l’articolo 46 limitando la compensazione delle spese di lite alla cessazione della materia del contendere solo nelle ipotesi di definizione delle pendenze tributarie previste dalla legge. A tal riguardo la circolare 38/E/2015 ha precisato che tali ipotesi sono ravvisabili, ad esempio, a seguito di condono, con la conseguenza che per i vizi contenuti nell’originario provvedimento impositivo, il giudice dovrà attribuirle all’amministrazione. © RIPRODUZIONE RISERVATA
MILANO
pIl
cantiere voluntary disclosure continua a marciare su un doppio binario. Da un lato c’è la gestione corrente delle procedure radicate sotto la vigenza della legge 186/14 - 129 mila accertamenti moltiplicati per le 5 annualità standard, per i quali ieri l’Agenzia ha pubblicato il modello per la “scorciatoia” Pec - dall’altro si lavora sull’ipotesi di rilanciare il programma di emersione e rientro (si veda l’intervista al ministro Pier Carlo Padoan sul Sole 24 Ore di ieri). Con il modello reso pubblico sul sito dell’agenzia delle Entrate, i contribuenti possono ora chiedere di ricevere gli atti relativi alla procedura di collaborazione volontaria tramite l'indirizzo Pec dei professionisti che forniscono assistenza. Il modello, approvato con provvedimento del 13 aprile 2016, può essere utilizzato esclusivamente da chi aveva a suo tempo presentato domanda per aderire alla voluntary disclosure, e deve essere in ogni caso presentato, per conto del contribuente, dal professionista che lo assiste
nell'ambito della procedura. L’utilizzo del canale Pec consente all’amministrazione di dialogare direttamente, e perciò molto più velocemente, con il professionista consulente del candidato all’emersione. Il tema della vd resta però di estrema attualità anche sul piano dell’agenda politica, nonostante l’inciampo - del tutto
IL PUNTO
Il dossier sulla riapertura del programma di Vd resta aperto ma il caso «Panama papers» pesa sui tempi di realizzazione occasionale e imprevisto - sulla vicenda dei Panama papers. Mentre il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Tommaso Nannicini, nel corso della diretta social “#Matteorisponde” ribadiva ieri sera come la voluntary disclosure sia «un tema molto serio che ha dato tra i 3 e i 4 miliardi», nei corridoi del Mef si continua a lavorare sul progetto di voluntary-bis, come implicitamente ammesso al Sole 24 Ore dallo
stesso ministro Padoan («Se una macchina funziona e ci sono ancora chilometri da fare, si può certamente usare ancora»). Persa l’occasione politica del Milleproroghe - per ragioni esclusive di comunicazione pubblica: troppo ravvicinata la riapertura dopo tanti ultimatum ai contribuenti l’effetto combinato del gettito maturando (più di 4 miliardi) e delle esigenze di copertura prossime (leggasi «clausole di salvaguardia») sembra destinato a uno sbocco inevitabile: una nuova proroga. I Panama papers dimostrano, come del resto Bankitalia aveva già stimato, che i 60 miliardi della emersione 2015 sono solo una parte (probabilmente la metà) di quanto poteva essere sanato. Ora, passata la scossa Panama - e avviati accertamenti e rogatorie nei casi meritevoli, in modo da mettere fuori gioco gli evasori - tra qualche mese il governo potrebbe squadernare gli studi del Mef e riaprire la partita. Puntando soprattutto sui Paesi finora troppo defilati: non quelli di approdo, ma quelli (europei) utilizzati come trampolino. © RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenti e inchieste 17
Il Sole 24 Ore Lunedì 18 Aprile 2016 - N. 106
Tasse e sviluppo QUALI RIFORME
Ires più leggera. Nella legge di Stabilità per il 2016 è già prevista la riduzione dell’aliquota dell’Ires dal 27,5 al 24% a decorrere dall’anno di imposta 2017
Le prospettive. Insieme all’Irpef, anche il riordino dell’Ires deve acquisire un ruolo centrale nelle strategie di politica fiscale
Società, la sfida del fisco globale
Sistema da cambiare perché per gli Stati è difficile «trattenere» i grandi gruppi di Franco Gallo u Continua da pagina 1
S
i pensi, solo per fare degli esempi più eclatanti, agli interventi legislativi in tema di consolidato fiscale e di soggettivizzazione dei trust. Quanto al consolidato fiscale, la legge del 2008 ha annullato la maggior parte dei vantaggi che esso nella precedente riforma attribuiva e che erano coerenti all’essenza civilistica dell’istituto. Si è eliminata, in particolare, la previsione della totale neutralità fiscale delle cessioni infragruppo e della distribuzione di dividendi, sempre infragruppo, fondata sulla oggettivizzazione delle attività produttive e si sono ammesse solo la concorrenza delle perdite delle società del gruppo alla determinazione della base imponibile consolidata e la trasferibilità delle eccedenze degli interessi passivi infragrup-
L’OCSE E I BEPS
Per evitare la dispersione di risorse fiscali serve uniformare le legislazioni, implementare lo scambio di informazioni e puntare sull’«apportionment» po. Sarebbe opportuno ritornare all’attuazione dell’originario progetto. Per quel che riguarda poi il regime fiscale dei trust, mi limito a sottolineare una patente incongruenza del legislatore nell’attribuire, da un lato, a essi la soggettività fiscale ai fini Ires e, dall’altro, nel negare tale soggettività e privilegiare la tassazione per trasparenza dei beneficiari, nei casi in cui essi siano individuati. Così operando, il legislatore non ha tenuto conto del fatto che l’individuazione dei beneficiari ab origine esclude di fatto l’esistenza di un trust e che anche nei trust discrezionali tale individuazione è inevitabile e non giustifica, quindi, la tassazione per trasparenza. Se a ciò si aggiunge la discutibile forzatura della ratio dell’imposta sulle donazioni effettuata assoggettando a tale tributo gli atti di dotazione del trust, e cioè atti che costituiscono vincoli di destinazione non aventi affatto scopo liberale, si capisce come la disciplina di questo istituto sia ancora insoddisfacente e non incentivi certo l’istituzione di trust italiani. Queste disfunzioni – che sono poi dei veri e propri errori del legislatore – non possono non essere eliminate.
In termini più generali, l’Ires si presta a un giudizio, diciamo così, ancipite. Da una parte, è un tributo che, attraverso il regime di participation exemption ha positivamente avvicinato l’ordinamento fiscale italiano ai parametri comunitari della tassazione societaria e ha, altrettanto positivamente, consentito una qualche riduzione del carico fiscale in un’ottica di tax competition (compensata, peraltro, dalla permanenza dell’Irap e da un allargamento delle basi imponibili, ad esempio, la giusta eliminazione degli ammortamenti anticipati). Dall’altra, la sua istituzione ha nello stesso tempo aumentato, anziché ridotto come promesso, le differenze di trattamento tra i soci-soggetti Ires (parzialmente esentati) e i soci-persone fisiche soggetti Irpef (tassati con aliquote sempre più maggiorate). Questo è il vero difetto dell’attuale regime Ires. Addirittura, l’introduzione del sistema participation exemption può essere considerata come una misura da paradiso fiscale a beneficio delle holding, in quanto la sua applicazione ha comportato il non assoggettamento a tassazione delle plusvalenze da cessioni di partecipazioni sia nel caso in cui esse derivino da utili accantonati e precedentemente tassati (nel qual caso l’esenzione ha un senso), sia in quello in cui derivino da variazioni dei relativi prezzi o da maggiori redditi futuri meramente “attesi”. Il fatto è che, a seguito dell’alternarsi in questi ultimi dieci anni di governi di diverso orientamento, l’evoluzione della tassazione delle imprese in Italia ha avuto un andamento fortemente oscillante e in certa misura contraddittorio, con riforme che si sono succedute senza una logica complessiva, anzi spesso con l’obiettivo di smentire decisioni precedenti. Soprattutto, il cambiamento continuo della normativa non ha favorito le decisioni a medio termine delle imprese e le ha private degli importanti elementi della certezza e della stabilità del sistema. Sono significative al riguardo le vicende della Dit, dell’Ace, della deducibilità degli interessi passivi e quelle del disinquinamento, prima, e della riunificazione dei due regimi (civilistico e fiscale), dopo. A ciò va aggiunto un certo timore – che serpeggia nelle cancellerie dei più grandi Paesi dell’eurozona – che l’evoluzione dell’imposizione societaria possa passare attraverso una distruttiva corsa al ribasso delle aliquote a favore dei paesi a più bassa tassazione o fuori dall’eurozona. Un esempio molto chiaro di questa prospettiva è rappresentato dalla vicenda della Fiat, che ha costituito una newco
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DOMANI A ROMA
Convegno Gdf-Sole sull’evasione fiscale p«L’investigazione
economico-finanzia per l’individuazione delle ricchezze nascoste al fisco». È questo il tema della giornata di studio, organizzata dalla Guardia di Finanza e dal Sole 24 Ore, che si svolgerà domani a Roma, in piazza Armellini 20, alle ore 9,30, presso il Comando generale della Gdf. Dopo i saluti del Comandante generale, Saverio Capolupo, e del presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti, Gerardo Longobardi, sono in programma gli interventi di Paolo Ielo (Procuratore aggiunto presso la Procura di Roma); Eugenio Della Valle (professore di diritto tributario alla Sapienza) e Danilo Cardone (Colonnello, comandante del gruppo investigativo del Nucleo speciale entrate della Gdf). A seguire una tavola rotonda alla quale parteciperanno Giuseppe Pignatone (Procuratore della Repubblica a Roma), Paola Severino (pro rettore vicario della Luiss) e Stefano Screpanti (generale, capo del III reparto operazioni del Comando Generale della Gdf). Chiuderà i lavori l’intervento di Luigi Casero, viceministro all’Economia e alle Finanze.
L’ARTICOLO
Del Lunedì
Maggiore attenzione al ceto medio Lunedì scorso, 11 aprile, sul Sole 24 Ore è stato pubblicato l’articolo di Franco Gallo con le sue proposte per una riforma dell’Irpef orientata all’equità e alla crescita economica
di diritto olandese destinata a incorporare Fiat Spa e Chrysler, ma con sede fiscale nel Regno Unito e quotazione principale a Wall Street. Da un punto di vista fiscale, la nuova società beneficia in Inghilterra non solo di un’aliquota dell’imposta sulle società del 21%, ma anche della sua riduzione al 10% per la parte dei profitti attribuibili a marchi, brevetti e altri assets intangibili (senza considerare i benefici di cui potrà godere il management che acquisterà lo status di resident non domiciled). Il fatto è che, almeno in questa congiuntura, l’ordinamento vigente ha difficoltà a trattenere le grandi imprese globali nel nostro territorio che non siano quelle fortemente regolate (ad esempio, il settore bancario, assicurativo e finanziario e le utilities). In questa situazione, l’unica via per uscire dalla tenaglia della globalizzazione e per sottrarsi, in particolare, a quello che il Segretario generale dell’Ocse considera «un rischio serio per le risorse fiscali e per la sovranità e i sistemi fiscali equi a livello mondiale» non può che essere quella indicata dal Progetto Base Erosion and Profit Shifting (Beps) dell’Ocse medesima. Tale progetto definisce un pacchetto di sette misure che dovrebbe consentire di coordinare e uniformare le legislazioni fiscali, di realizzare lo scambio di informazioni tra i diversi Stati e di creare nuovi criteri di collegamento tra il territorio e l’attività delle imprese “Ott” – specie quelle dell’economia digitale – diverso dalla stabile organizzazione. Il principio più incisivo è quello cosiddetto dell’apportionment, e cioè della ripartizione dei profitti di uno stesso gruppo tra i vari Paesi della fonte e della residenza in base a una formula prestabilita che tenga conto di tutti i fattori che concorrono a creare la ricchezza, e cioè i salari, le vendite e gli asset. Tale principio avrebbe l’effetto di sostituire sia il criterio della tassazione nello Stato di residenza, sia quello della tassazione nello Stato della fonte. Ha, però, il difetto che potrà essere applicato solo con l’accordo degli Stati interessati, accordo che è difficile da raggiungersi in un contesto, come l’attuale, che è ancora di concorrenza fiscale. La conseguenza è che i singoli Stati saranno costretti a vivere “alla giornata” arrangiandosi con campagne di accertamento che non sempre portano a risultati positivi o con normative nazionali antielusione che rasentano la incompatibilità comunitaria. È per evitare ciò che il progetto Ocse dovrebbe essere recuperato. In questo senso si è, del resto, espresso il G20 in alcuni suoi recenti statement. © RIPRODUZIONE RISERVATA
Il nuovo contenzioso
Per una vera giustizia tributaria non basta cambiare il processo di Roberto Lunelli
U
na vera giustizia tributaria può essere realizzata solo attraverso una riforma che riguardi l’intero ordinamento tributario per farlo diventare “sistema”: deve, quindi, interessare la normativa sostanziale (i tributi), quella procedimentale (l’accertamento) e, infine, la disciplina del processo tributario, inteso non solo come procedura, ma anche – e soprattutto – come risultato in termini di affidabilità. Una riforma che, attraverso una serie di Testi Unici, porti a un Codice tributario. Se, invece, ci si limita a considerare la giustiziatributariacomequellaamministratadaigiudici, allora ci si deve concentrare non tanto sul processo, ma sugli organi di giustizia; e procedereaunariformaordinamentaleconlaconsapevolezzacheunsettorecosìimportanteedelicatononpuòcontinuareaessereamministrato da “giudici onorari”, ma esige “giudici professionali” a tempo pieno, con status giuridico e trattamento economico pari ai magistrati di altre giurisdizioni. Giudici che non costerebbero dipiù,allacollettività:alpostodegliattuali4.668 previsti (di cui 3.253 in servizio) a tempo assai parziale, sarebbero sufficienti meno di mille giudici tributari a tempo pieno. Ho molto apprezzato le considerazioni del presidente del Cpgt Mario Cavallaro (sul Sole 24 Ore del 24 marzo), che ipotizza di «affidare alle Cortidisecondogradoanchelacompetenzainsededilegittimità,comeavvienegiàpressoilConsigliodiStato».Ancheperchépotrebbecosìessere risolto(almenoinparte)ilnododellaCassazione, checostituisceoggil’aspettopiùevidentediunsistemachenonfunziona:unamediadi66mesiper una decisione e ogni anno più di 7 mila sentenze/ ordinanze (non sempre “di qualità” e con troppe eccezioniallafunzionenomofilattica). Indicazioneinteressanteesuggestiva,quella delpresidenteCavallaro,daconsiderareallalucedellanostraCostituzioneechevedo,comunque, “lontana”, perché – anche se praticabile – dovrebbesuperare“schemi”inveterati.Perevitareundannosoimmobilismo-dopounindifferibile avvio della procedura (selettiva/concorsuale)perarrivare,entro3-5anni,aorganigiudicanticostituitidagiudicitributari“professionalizzati” - a me pare opportuno procedere a quel radicale riordino ordinamentale, che, peraltro, dovrà “scontare” una fase transitoria: sia per ragioniorganizzativechepersalvaguardaregliinnegabilivaloridiscienzaedesperienzaacquisiti dai tanti giudici tributari che hanno assicurato, negli anni, dignità e onore alla carica e alla funzione.Delresto,serietàedefficienzadiqualsiasi istituzionedipendonodallepersonechenefan-
no parte; e a ben poco varrebbe un’ottima normativasechideveapplicarla–qualechesialaragione – non è in grado di farlo. Dai dati statistici emerge che, nei due gradi delgiudiziodimerito,lecontroversietributarie – di valore complessivo di quasi 34 miliardi – possono suddividersi in: e«minori» (fino a 20mila €) pari, in termini numerici, al 65% e che valgono il 3% del totale (fra esse anche quelle «minime», fino a 2.500 €, pari al 37% del totale, per valore meno dell’1%); r«medie» (fra 100milae1milione)chesononumericamenteil 28% e in valore il 25% del totale; t«maggiori» (sopra il milione) che sono poche (il 2%), ma valgono molto (il 73%). I 2/3 (due terzi) delle vertenzetributarievalgono,quindi,il3%deltotale e il 2% (meno di 5 mila vertenze) vale quasi 3/4 del totale (più di 24 su 34 miliardi). Di qui la proposta: 1 affidare a un giudice monocratico, le (tante) controversie «di (relativamente) modica entità» e ritenute – da un collegio costituito da tre presidenti o vicepresidenti di sezione degli organi giudicanti – non particolarmente complessenérilevantisulpianoeconomico-sociale (l’articolo10dellaleggedelega23/2014ipotizza, in questi casi, la «composizione monocratica dell’organo giudicante»: se il giudice è professionale, a me pare dia sufficienti garanzie); 1 continuare ad affidare tutte le altre controversie a un Collegio possibilmente a composizione mista per le cause “medie”; e sempre a composizione mista (perché richiedono competenze economiche e contabili, oltre che giuridiche) e specializzato per le cause “maggiori” (sopra 1 milione) e quelle ritenute dagli stessi giudici “delicate” perché complesse o perché involgono princìpi o problemi sociali. Indefinitiva,serveunprocessotributarioche aggiunga, agli interventi già operati sul decreto 546/1992 dal decreto legislativo 156/2015, alcuni istituti giuridici: come la regola (non l’eccezione)dellapubblicaudienza;lapossibilitàdivalersi, in certe circostanze, anche della prova testimoniale;e,soprattutto,chesviluppieperfezioni l’utilizzo della posta elettronica certificata, per pervenire, in tempi brevi, al processo tributario telematico ovunque. Ma serve, soprattutto, una seriariformadegliorganidigiustizia(tribunalie corti d’appello) composti da giudici tributari professionali,atempopieno,dotatidistatusgiuridicoetrattamentoeconomicopariaquellodei magistrati delle altre giurisdizioni; se, poi, per le cause “minori” il giudice è a composizione monocratica,nonvedorischiperlagiustizia;anche perché, spesso, “il meglio è nemico del buono”. Presidente nazionale vicario dell’Anti Associazione Nazionale Tributaristi Italiani © RIPRODUZIONE RISERVATA
Mercoledì 13 Aprile 2016
www.ilsole24ore.com @ 24NormeTributi
IL GIORNALE DEI PROFESSIONISTI
t
LA SETTIMANA DI NORME & TRIBUTI
CONTABILITÀ
Per i derivati soluzioni «light»
LUNEDÌ: Edilizia e ambiente, Il merito, Autonomie locali e Pa MARTEDÌ: Condominio MERCOLEDÌ: Diritto dell'economia GIOVEDÌ: Giurisprudenza / Il merito VENERDÌ: Incentivi e agevolazioni
Franco Roscini Vitali u pagina 38
Agenzia delle Entrate. Pubblicato sul sito il software per la determinazione dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2015
Studi di settore, Gerico al traguardo
FISCAL VIEW
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Giustizia tributaria, Nel programma di calcolo 2016 dai superammortamenti nessun effetto sui risultati il «tavolo» non convince Fra limiti di mandato e vincoli di tempo Lorenzo Pegorin Gian Paolo Ranocchi
pVia libera a Gerico 2016. È di-
sponibile da ieri sul sito dell’agenzia delle Entrate nella sezione dedicata agli studi di settore il software per la compilazione dei modelli relativi al periodo d’imposta 2015. Online anche il software Parametri 2016 per i contribuenti per cui non risultano approvati gli studi di settore e che devono allegare a Unico 2016 il modello PI. La pubblicazione di Gerico 2016 avviene dunque con anticipo, o come sarebbe meglio dire, non in ritardo.
L’approvazione definitiva
Il software è già in versione definitiva; questo pur in assenza dell’ufficialità sulla sorte dei correttivi anticrisi. Manca, infatti, ad oggi, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto correttivi, la cui approvazione, solitamente precede la pubblicazione della versione definitiva di Gerico. Stando al comunicato stampa, il software pubblicato ieri, infatti, tiene conto dei correttivi “crisi”, così come analizzati dalla Commissione degli esperti nelle riunioni del 2 dicembre 2015 e del 31 marzo 2016, e interessa potenzialmente tutti i 204 studi di settore applicabili per il periodo d’imposta 2015. Pertanto, fin da ora l’applicativo disponibile online, potrà essere utilizzato dai contribuenti e dai loro consulenti per la gestione dei calcoli definitivi relativi alla congruità, alla coerenza e alla normalità economica. Sarà così possibile, qualora ritenuto necessario, poter progettare fin d’ora un eventuale adeguamento in dichiarazione dei redditi, tenendone conto nella chiusura dei rendiconti economici con cui le imprese sono impegnate in questi giorni.
La versione odierna
Non sono molte le novità operative rispetto alla precedente versione del 2015, con le quali gli operatori sono chiamati a confrontarsi. Rimane, infatti, la struttura tipica che aveva caratterizzato le precedenti edizioni. L’applicativo oltre ai consueti dati anagrafici richie-
de la compilazione dei vari quadri suddivisi per comparti a seconda della singola area di analisi (quadri extracontabili da A ad E) fino ad arrivare ai dati contabili (quadri F per imprese e G per i professionisti). Chiude il modello, il quadro T destinato a ospitare i dati necessari al calcolo del correttivo congiunturale, che nella struttura di fondo, ricalca la nuova impostazione introdotta lo scorso anno. In particolare, infatti, è previsto che, anche per il 2015 il nuovo correttivo congiunturale individuale si potrà attivare per i soggetti non congrui, normali rispetto agli indicatori legati al valore dei beni strumentali, solo in presenza di una riduzione del livello di efficienza produttiva riferibile al singolo soggetto.
Il quadro
35000 10000 GERICO 2015
35000
GERICO 2016
QUOTIDIANO DEL FISCO
Versioni La prima è stata resa disponibile il 27.05.2015 e l'ultima il 23.09.2015 per un totale di 7 versioni.
Versione 1.0.0 disponibile dal 12.04.2016
Modelli gestiti
La novità
Per quanto attiene ai dati contabili l’unica importante novità, già evidenziata con la pubblicazione delle istruzioni in versione definitiva, e ora confermata dall’applicativo Gerico 2016, riguarda l’introduzione nei righi F18 (campo 6) e F20 (campo 3) dei modelli dei dati contabili previsti per le imprese, dei riquadri destinati alla gestione della maggiorazione del 40% dei canoni di locazione finanziaria e degli ammortamenti, determinata per effetto delle agevolazioni introdotte dai commi 91 e 92 dell’articolo 1 della legge di Stabilità 2016. Le prime simulazioni (si veda la grafica) permettono di apprezzare come nella compilazione dei righi contabili (quadro F) il totale destinato alla maggiorazione del 40% (variazione fiscale in diminuzione di Unico 2016) vada indicato solamente nel campo interno e contrariamente a quanto avviene per tutti gli altri campi interni che compongono i restanti righi del quadro F, tale importo non va poi riepilogato nel totale complessivo di cui al rigo F20 (campo 1). In questo modo il componente, funziona da vera e propria agevolazione contabile, in quanto non partecipa al calcolo di Gerico 2016, non elevando così la stima dei ricavi elaborata dal software.
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È
IL SUPER-AMMORTAMENTO Nel rigo F20 va indicata nel campo interno la maggiorazione del 40%. Contrariamente agli altri righi il campo non è un “di cui”. Per tale motivo il valore ivi indicato non si somma al totale del campo esterno. L'importo viene, invece, detratto direttamente dal successivo rigo RF28 “reddito d'impresa” per ottenere la quadratura con l'analogo rigo del quadro di UNICO.
204 applicabili al periodo d'imposta 2014
204 applicabili al periodo d'imposta 2015
Studi revisionati 68 studi di settore (6 sono relativi ad attività professionali, 28 settore commercio, 18 del settore manifatturiero e 16 del comparto servizi)
70 studi di settore (12 sono relativi ad attività professionali, 20 settore commercio, 12 del settore manifatturiero e 26 del comparto servizi)
La giurisprudenza sull’accertamento
Sul Quotidiano del Fisco tutti i giorni l’offerta informativa del Gruppo 24 Ore in materia tributaria. Nell’edizione online oggi i commenti di Dora De Marco e di Ferruccio Bogetti e Gianni Rota ad alcune delle ultime sentenze della Corte di cassazione in materia di accertamenti fiscali. www.quotidianofisco.ilsole24ore.com
Cassazione. Il diritto al contraddittorio vale solo in caso di verifiche presso la sede del contribuente
Accertamenti «a tavolino» senza confronto Laura Ambrosi
pIl diritto al contraddittorio
si applica solo alle verifiche presso la sede del contribuente e non agli accertamenti “a tavolino”. Ad affermarlo è l’ordinanza 7137/2016 della Cassazione, depositata ieri. Un contribuente, sottoposto a controllo a tavolino, aveva impugnato un avviso di accertamento lamentando che fosse stato emesso in violazione del diritto di contraddittorio previsto dall’articolo 12 comma 7 dello statuto del contribuente. Entrambi i giudici di merito avevano confermato la nullità dell’atto, rilevando, in particolare, che era stato emesso senza alcun precedente verbale di chiu-
sura delle operazioni di controllo e senza rispettare il termine di 60 giorni. L’Agenzia era quindi ricorsa per Cassazione evidenziando che tali garanzie sono poste solo ed esclusivamente in favore del contribuente sottoposto a verifiche con accesso presso la propria sede. La Suprema Corte ha ritenuto fondata la doglianza. Innanzitutto ha precisato che il termine di 60 giorni previsto dalla norma è posto a garanzia del diritto di contraddittorio. Tuttavia, come affermato dalle Sezioni unite (senzenza n. 24823/2015) tali garanzie trovano applicazione solo in relazione agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezio-
ni e verifiche fiscali effettuate nei locali ove si esercita l’attività imprenditoriale o professionale del contribuente. La corte ha infatti escluso una clausola generale di contraddittorio endoprocedimentale, ossia un principio generale per il quale l’aministrazione, anche in assenza di specifica disposizione, sia tenuta ad attivare, pena la nullità dell’atto, il contraddittorio. Secondo i principi sanciti dall’ordinamento europeo, peraltro, l’annullamento del provvedimento vi è solo nell’ipotesi in cui il contraddittorio avrebbe potuto comportare un risultato diverso, con la conseguenza che tale principio di carattere generale può applicarsi solo ed
esclusivamente per i tributi armonizzati. I giudici di legittimità hanno così precisato che il contribuente ha l’onere di prospettare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato che non siano puramente pretestuose. Con riguardo alla possibile incostituzionalità (sollevata peraltro dalla Ctr Toscana con l’ordinanza n. 736/1/15) la Suprema Corte evidenzia che il riconoscimento di tale diritto solo alla verifiche in loco non è irragionevole poiché giustificato dall’intromissione dell’amministrazione nei locali aziendali. © RIPRODUZIONE RISERVATA
stata proposta l’istituzione di un tavolo tecnico, presieduto dai capi di gabinetto del ministero dell’Economia e delle Finanze e del ministero della Giustizia, per arrivare a una riforma della giustizia tributaria che si ispiri alle migliori pratiche internazionali. Questa proposta si affianca a quella informale del vice ministro dell’Economia di istituire una «commissione di alto profilo» in grado di elaborare una proposta in tempi brevi per una riforma di sistema della giustizia tributaria. Il tavolo tecnico avrà il compito di convogliare in unica direzione tutte le iniziative che si stanno mettendo in campo in Parlamento e fuori. Nel merito l’obiettivo sarà un sistema semplice ed efficace soprattutto terzo e assolutamente corretto. Obiettivo della riforma sarà quello della “grande professionalità” e la cancellazione dei rapporti tra lavoro privato e attività giudicante. L’istituzione del tavolo tecnico e le dichiarazione del vice ministro delimitano l’attività della commissione di alto profilo che è anche limitata dall’indicazione dei termini brevi. A questa linee ufficiali si affiancano le dichiarazioni del presidente del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria che propone la soppressione del giudizio davanti alla Corte di cassazione che, a parte i profili di costituzionalità, pone problemi non di breve periodo come quello della selezione di giudici che siano del livello della Cassazione, di giudici togati. Tutte queste iniziative ci consentono di formulare previsioni non ottimistiche sulla riforma delle giustizia tributaria e sui lavori della
commissione di alto profilo. Questa non sarà incaricata di elaborare proposte di riforme, ma di lavorare nei limiti posti dal tavolo tecnico, vale a dire del governo. Il quale si preoccuperà di tenere fermo il quadro complessivo attuale. I tempi brevi lasciano prevedere aggiustamenti di basso profilo. La professionalità andrà definita nei suoi contenuti e non nella sola incompatibilità. Non è indicato quale sarà il criterio di selezione che sembrano rimanere quelli in vigore. Tralascio i limiti derivanti dalla entità della spesa per introdurre l’incompatibilità. Finora non è stato nominato nessun organo. La commissione di alto profilo è già stata ridimensionata dal tavolo tecnico. C’è un’indicazione, interessante, nella proposta del tavolo tecnico: «Una riforma della giustizia tributaria che si ispiri alla migliore pratica internazionale». C’è da guardare soprattutto alla Francia, dove non esiste un giudice speciale, ma il giudice amministrativo, il giudice ordinario con ricorso in Cassazione, ma soprattutto, una procedura preliminare davanti all’amministrazione finanziaria, che agisce da filtro. Il problema è il rapporto fra indicazioni del governo e il lavoro della commissione. Al tempo della riforma del 1975 la commissione presieduta dal professor Cesare Cosciani fu investita dell’intero progetto della riforma. Forse la migliore soluzione sta nel far partecipare alla commissione alti funzionari dell’amministrazione. Enrico De Mita © RIPRODUZIONE RISERVATA