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Quesito: erogazioni liberali deducibili e detraibili effettuate da privati A richiesta di un sacerdote, rispondo al quesito dallo stesso formulato se le erogazioni liberali effettuate da privati nei confronti delle parrocchie siano deducibili e detraibili. In proposito il D.L. n. 83 del 31 maggio 2014 convertito nella Legge n. 106 del 29 luglio 2014 ha introdotto, tra l’altro, un credito d’imposta per avorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura (c.d. Art- Bonus). È stato quindi istituito un credito d’imposta per favorire le erogazioni liberali, effettuate esclusivamente in denaro, a favore del turismo e della cultura. Tuttavia la predetta disciplina si presenta alquanto sintetica ed è per questo che si è reso necessario un tempestivo intervento interpretativo dell’Agenzia delle entrate che ha fornito utili chiarimenti mediante la circolare n. 24/E del 31 luglio 2014. Si è dunque chiarito che in linea di principio la misura agevolativa è riconosciuta a tutti i soggetti che effettuano erogazioni
liberali
a
sostegno
della
cultura
e
ciò
indipendentemente dalla natura e dalla forma giuridica che rivestono. Nel caso di erogazione liberale in favore delle parrocchie sono agevolabili le erogazioni liberali in denaro per la
realizzazione di interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro ed il potenziamento di quelle esistenti delle fondazioni lirico-sinfoniche o di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro svolgono attività nello spettacolo. Ed ancora sono agevolabili tutte quelle erogazioni liberali in denaro, effettuate per gli interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi. È dunque evidente che la norma intende favorire tutti gli interventi
a
favore
del
patrimonio
culturale
italiano
indipendentemente dalla natura pubblica o privata dei soggetti che lo gestiscono o custodiscono. Alla luce delle predette considerazioni al fine di verificare l’applicabilità del credito d’imposta occorre preliminarmente verificare se le donazioni in favore della parrocchia siano dirette ad interventi su beni culturali di proprietà pubblica e la parrocchia sia il concessionario o affidatario dei beni oggetto di tali interventi. Se invece la parrocchia è proprietaria dei beni oggetto di tali interventi la norma in esame non può trovare applicazione.
Tuttavia è anche possibile svincolare le erogazioni liberali in favore della parrocchia dalla necessità di conferire alle stesse una precisa e soprattutto vincolante destinazione in modo tale che la parrocchia possa destinarle liberamente a tutte le sue attività anche quelle commerciali. Per alcune tra queste liberalità senza vincolo di destinazione è inoltre prevista un’agevolazione a favore del benefattore: si tratta infatti delle erogazioni effettuate dai soggetti titolari di reddito d’impresa come previsto dal comma 2 dell’art. 100 del TUIR che include tra gli oneri deducibili le erogazioni liberali “fatte a favore di persone giuridiche che perseguono finalità di culto” e ciò per un ammontare complessivamente non superiore al 2% del reddito d’impresa dichiarato. In tal caso la parrocchia dovrà rilasciare agli offerenti una ricevuta (la cui forma è disponibile da apposito allegato che si da ora si mette a disposizione nel caso occorresse) valida ai fini della deduzione del reddito d’impresa. La norma fiscale nulla dispone circa gli strumenti mediante i quali erogare i contributi ma è certamente opportuno evitare l’utilizzo di denaro contante e preferire il canale bancario o postale. Inoltre la norma non impone che le liberalità siano corrisposte in denaro cosicchè si ritiene che siano deducibili dal reddito d’impresa anche liberalità in beni o merci.
Infine, tutte le erogazioni effettuate dai privati, siano essi persone fisiche o enti (con o senza personalità giuridica: associazioni, fondazioni, società), trattandosi di donazioni necessitano come tali della forma dell’atto pubblico (sempre necessario per i trasferimenti di beni immobili e beni mobili registrati e donazioni di elevato valore). Dette liberalità richiedono inoltre la previa autorizzazione da parte dell’Ordinario perché la parrocchia possa accettarle; fanno però eccezione le donazioni di modico valore. Altro aspetto che per completezza si segnala è quello dei riflessi fiscali in capo alla parrocchia che riceve le erogazioni. Infatti se il contributo non è destinato ad una attività commerciale ma alla attività della parrocchia (vi rientrano anche i contributi per gli interventi sui beni culturali) è fiscalmente irrilevante. Se, invece, il contributo è distinato dal benefattore per una attività commerciale gestita dalla parrocchia (scuola materna, centro sportivo gestito in forma di impresa, RSA ecc.) deve essere considerato sopravvenienza attiva (non però ricavo in quanto è assente qualsivoglia controprestazione da parte della parrocchia) ed in quanto sopravvenienza esso concorre alla formazione del reddito d’impresa secondo il principio di cassa. Se l’offerente lo richiede, il parroco è tenuto a rilasciare una ricevuta anche quando la normativa non prevede alcuna agevolazione fiscale per il benefattore; è però importante che in
questo caso nella ricveuta sia chiaramente indicato che la liberalità non è appunto né detraibile né deducibile. In tal senso il parere della scrivente che resta comunque a disposizione per ogni eventuale chiarimento e per fornire gli allegati richiamati. Avv. Virna Sabeni