PROVINCIA DI AGRIGENTO Capitolato Polizza di Assicurazione
Responsabilità Civile Derivante dalla Circolazione dei Veicoli a Motore e Garanzie Accessorie amministrata a
LIBRO MATRICOLA e INFORTUNI della Circolazione
Il responsabile del procedimento Sig. ra Loredana Montana Lampo
Il Direttore del Settore IX Viabilità Ing. Giuseppe MILANO
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SEZIONE I – RCA “Libro Matricola”
DEFINIZIONI ASSICURAZIONE Il contratto di assicurazione. POLIZZA Il documento contrattuale che prova l'assicurazione. CONTRAENTE Persona fisica o giuridica, anche diversa dall’Assicurato, che sottoscrive la Polizza, assumendosene i relativi obblighi tra i quali è preminente quello di pagare il premio. ASSICURATO Soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione. SOCIETA'/IMPRESA/COMPAGNIA L'impresa assicuratrice. RISCHIO La probabilità del verificarsi del sinistro. PREMIO La somma dovuta alla Società. SINISTRO Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione. INDENNIZZO La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. COSE Sia gli oggetti materiali, che gli animali.
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Art. 1) CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Art. 1.1 - PROVA DEL CONTRATTO La polizza e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto o su qualsiasi altro documento che concede la copertura deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale dell'Impresa che concede la copertura assicurativa. Art. 1.2 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA A parziale deroga dell'Art. 1901 del Codice Civile il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla data della decorrenza della polizza, altrimenti la garanzia si interrompe alle ore 24:00 del sessantesimo giorno dalla stessa data di decorrenza e verrà riattivata dalle ore 24:00 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga il premio per le rate successive entro il 60° giorno dalla scadenza, la garanzia resta sospesa dalle ore 24:00 del sessantesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno del pagamento, ferme le scadenze successive. L’assicurazione decorre dalle ore 24:00 del 06.11.2007 alle ore 24:00 del 06.11.2010. Le rate di premio saranno conteggiate sulla base di 1/360 del premio lordo annuo di aggiudicazione per ogni giorno di copertura e corrisponderanno ai seguenti periodi assicurativi: - prima rata periodo dalle ore 24:00 del 06.11.2007 alle ore 24:00 del 06.11.2008; - seconda rata periodo dalle ore 24:00 del 06.11.2008 alle ore 24:00 del 06.11.2009; - terza rata periodo dalle ore 24:00 del 06.11.2009 alle ore 24:00 del 06.11.2010. Art. 1.3 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE ALLA SOCIETA' Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con lettera raccomandata e/o fax e/o telex indirizzati alla Società a cui è assegnata la polizza. Analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente. Art. 1.4 - VARIAZIONI DEL RISCHIO Qualora, nel corso del contratto si verifichino variazioni che modifichino il rischio, il Contraente deve darne immediatamente comunicazione alla Società. Art. 1.5 - BUONA FEDE L'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre ché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede (quindi esclusi i casi di dolo o colpa grave) fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità in corso). Art. 1.6 - ONERI FISCALI Gli oneri fiscali relativi alla polizza sono a carico del Contraente. Art. 1.7 - FORO COMPETENTE In caso di controversia giudiziale il Foro competente è quello del luogo ove ha sede il Contraente. Art. 1.8 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Per tutto quanto non espressamente regolato dalle condizioni contrattuali valgono le norme di Legge. Art. 1.9 - DURATA DEL CONTRATTO Il contratto di assicurazione ha durata dalle ore 24:00 del 06.11.2007 alle ore 24:00 del 06.11.2010. Il Contratto cesserà automaticamente alla sua naturale scadenza, senza obbligo di preavviso. Tuttavia, a richiesta del Contraente, sarà concessa proroga fino a quattro mesi. In tale ipotesi il premio relativo al periodo di proroga sarà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza appena scaduta per ogni giorno di copertura.
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Art. 1.10 - DETERMINAZIONE DEL PREMIO E COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE Il premio è determinato in base ai dati riportati sulla polizza con riferimento al veicolo, al proprietario, al Contraente ed agli altri soggetti eventualmente indicati sulla polizza stessa. Il Contraente è tenuto a dare immediata comunicazione all'Impresa di ogni variazione dei dati di cui sopra intervenuta in corso di contratto. Art. 1.11 - DENUNCIA DEI SINISTRI - OBBLIGHI DELL’ASSICURATO La denuncia del sinistro, deve essere redatta sul modulo approvato con Decreto del Ministro per l'Industria, il Commercio e l'Artigianato ai sensi dell'Art. 5 del Decreto Legge 23 dicembre 1976 n. 857 convertito, con modificazioni nella legge 26 febbraio 1977 n. 39 e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo stesso. Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro. Art. 1.12 - RIPARTIZIONE DELL’ASSICURAZIONE E DELEGA L’assicurazione è ripartita tra le Imprese Assicuratrici elencate nell’eventuale «Riparto di polizza» nella percentuale (quota) indicata accanto a ciascuna delle stesse. Pertanto, nel testo del presente capitolato, con il termine «Compagnia» si intende indicare tutte e ciascuna delle Imprese Assicuratrici predette. Ciascuna «Compagnia» è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, esclusa ogni responsabilità solidale. Art. 1.13 - OBBLIGO DI FORNIRE I DATI DELL'ANDAMENTO DEL RISCHIO Con periodicità trimestrale l'Impresa s’impegna a fornire al Contraente , entro il termine di trenta giorni, i dati afferenti l'andamento del rischio, in particolare il numero di sinistri denunciati, pagati e riservati, con l’indicazione analitica - per ogni sinistro - dei relativi importi.
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Clausole Vessatorie Agli effetti dell'Art. 1341 del Codice Civile il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione: Art. 1.2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia Art. 1.7 - Foro competente Art. 1.9 - Durata del Contratto Art. 1.12 - Ripartizione dell’assicurazione e delega Art. 2.6 - Libro Matricola
Data -------------------------------L'Impresa --------------------------------
Il Contraente -------------------------------------
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Art. 2) SEZIONE 1: RESPONSABILITA' CIVILE Art. 2.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE L'Impresa assicura, in conformità alle norme di Legge, i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere entro i limiti convenuti le somme che, per capitali, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dei veicoli descritti nel contratto. L'assicurazione copre anche: 1) la responsabilità civile per danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private; 2) la responsabilità per il traino di carrelli appendice a non più di due ruote destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili; 3) la responsabilità per i danni causati alla sede stradale e relativi manufatti e pertinenze, purché conseguenti a fatto accidentale della circolazione; 4) la responsabilità per i danni corporali cagionati a terzi trasportati nell'interno dei veicoli; 5) PER LE MACCHINE AGRICOLE: la responsabilità per il traino di rimorchi agricoli; 6) PER GLI AUTOVEICOLI ADIBITI A SCUOLA GUIDA: la responsabilità dell'istruttore. Sono inoltre considerati terzi l'esaminatore, l'allievo conducente anche quando é alla guida, tranne che durante l'esame, e l'istruttore solo durante l'esame; 7) PER AUTOTASSAMETRI, AUTOVETTURE E MOTOCARROZZETTE DATE A NOLEGGIO CON CONDUCENTE O AD USO PUBBLICO ED AUTOBUS: la responsabilità del conducente e del proprietario del veicolo per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di uso personale che per loro naturale destinazione siano portati con sé dai terzi trasportati, escluso denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni da furto, incendio e smarrimento; 8) PER VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO DI COSE: la responsabilità del Contraente e del committente per i danni involontariamente cagionati a terzi dall'esecuzione delle operazioni di carico e scarico purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle operazioni non sono considerati terzi; 9) PER I RIMORCHI E SEMIRIMORCHI, PER LE MACCHINE OPERATRICI TRAINATE E PER I CARRELLI TRAINATI, tutti identificati con targa propria o numero di telaio, l'assicurazione copre la responsabilità per i danni a terzi derivanti dal mezzo in sosta se staccato dalla motrice, derivanti da manovre a mano, nonché sempre se il mezzo é staccato dalla motrice, derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione; Art. 2.2 - ESCLUSIONI E RIVALSA L’assicurazione non è operante: - se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni di legge; - nel caso di danni subiti da Terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità delle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione; - se il conducente guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope; - se nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi di legge; - nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo; - nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente; - nel caso di veicolo su cingoli, per i danni causati alla pavimentazione stradale; - in caso di dolo del conducente; - ai sensi degli artt. nn. 1892-1893 del Codice Civile in caso di dichiarazioni inesatte o reticenti, salvo quanto previsto all’Art. 1.5 delle Condizioni Generali di Assicurazione; - ai sensi dell'articolo 1898 del Codice Civile nel caso di omessa comunicazione di mutamenti che abbiano aggravato il rischio, salvo quanto previsto all’Art. 1.5 delle Condizioni Generali di Assicurazione. Nei predetti casi e in tutti gli altri in cui sia applicabile l’articolo 18 della Legge, l’Impresa eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.
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Art. 2.3 - ESTENSIONE TERRITORIALE L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati facenti parte dell’Unione Economica Europea e di tutti gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde. L’Impresa rilascia il certificato internazionale di assicurazione (carta verde). La garanzia è operante secondo le garanzie ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria RC Auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza. La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio. Nel caso trovi applicazione l'Art. 1901 comma 2° del Codice Civile, l'Impresa risponde anche del danno che si verifichi entro le ore 24 del sessantesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive. Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la carta verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione all'Impresa; l'Impresa eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo. Art. 2.4 - PREMIO R.C.A. Per le autovetture l'Impresa offerente dovrà indicare, riferendosi alle classi di merito 13 della tariffa "Bonus/Malus", il premio lordo omnicomprensivo per ciascuna delle fasce indicate nell’Allegato, impegnandosi a praticare all'atto dell'effettiva inclusione gli sconti o gli aggravi di premio, in riferimento all'effettiva classe di merito riportata negli attestati di rischio, di cui alla seguente tabella: Classe di merito 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Sconto/Maggiorazione
%
Sconto Sconto Sconto Sconto Sconto Sconto Sconto Sconto Sconto Sconto Sconto Sconto
50 47 44 41 38 34 30 26 22 18 12 6
Maggiorazione Maggiorazione Maggiorazione Maggiorazione Maggiorazione
15 30 50 75 100
Per tutti gli altri veicoli (ambulanze, autobus, autocarri adibiti a trasporto di cose, motocicli e ciclomotori, motocarri, etc.) si dovrà indicare il premio annuo lordo omnicomprensivo in base ai rispettivi parametri indicati nell’allegato. Art. 2.5 - ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto l'Impresa rilascia al Contraente un'attestazione contenente: la denominazione dell'Impresa; il nome o ragione sociale del Contraente; il numero di contratto di assicurazione; la forma di tariffa in base alla quale è stipulato il contratto; la data di scadenza del periodo di assicurazione per il quale l'attestazione viene rilasciata; la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva nel caso che il contratto stesso sia stato stipulato sulla base di clausole che prevedano ad ogni scadenza annuale la variazione in aumento o diminuzione del premio applicato all'atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno nel corso del periodo di osservazione regolamentato dall'Art. 9 della presente sezione; per i contratti relativi a veicoli a motore adibiti al trasporto di cose stipulati nella forma con maggiorazione Pagina 7 di 33
del premio per sinistrosità (pejus), viene indicato il numero dei sinistri pagati o posti a riserva nel periodo di assicurazione considerato; i dati della targa di riconoscimento o i dati di identificazione del telaio o del motore del veicolo; la firma dell'assicuratore. L'attestazione viene rilasciata anche nel caso di tacito rinnovo del contratto. Nel caso di veicoli assicurati con polizze amministrate a libro matricola, l'Impresa non rilascia attestazione per veicoli rimasti in garanzia per una durata inferiore ad un anno. Per tali veicoli l'attestazione viene rilasciata al termine della successiva annualità assicurativa della polizza. Nel caso di contratto stipulato in coassicurazione con ripartizione del rischio tra più Imprese l'attestazione viene rilasciata dalla delegataria. L'Impresa non rilascia l'attestazione nel caso di: sospensione di garanzia nel corso del contratto; contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno; contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio; contratti annullati o risoluti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale; cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato; furto del veicolo assicurato senza ritrovamento. Art. 2.6 - LIBRO MATRICOLA L'assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente, purché intestati al PRA al Contraente. Per i veicoli che venissero inseriti in garanzia nel corso dell'annualità il premio sarà determinato in base alla tariffa di cui all'offerta di gara. Le esclusioni di veicoli sono ammesse solo in conseguenza di vendita, distruzione, demolizione, asportazione definitiva, messe in disuso e dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni. Per le inclusioni o le esclusioni la garanzia ha effetto o cessa alle ore 24 del giorno in cui sono state notificate all'Assicuratore; il premio di ciascun veicolo viene calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia. La regolazione del premio sarà effettuata per ogni anno, entro 60 giorni dal termine dell'annualità assicurativa. In caso di aumento rispetto al premio anticipato, il Contraente è tenuto a pagare - assieme alla differenza di premio dovuta per il periodo trascorso, al quale la regolazione si riferisce - la differenza di premio per l'annualità successiva in relazione allo stato di rischio risultante alla fine del periodo per il quale è stata effettuata la regolazione stessa. Sia la differenza di premio risultante dalla regolazione sia quella dovuta dal Contraente per la rata successiva dovranno essere versate entro il 60° giorno dalla comunicazione dell'Impresa. La polizza verrà emessa indicando tutti i veicoli per cui la Compagnia emetterà un certificato e un contrassegno. L'importo del premio verrà calcolato in base alle caratteristiche dei veicoli da assicurare e la classe di merito. Le successive inclusioni verranno regolate annualmente attraverso apposita appendice emessa a cura della Società. Art. 2.7 - MASSIMALI La garanzia è prestata fino a concorrenza dei seguenti massimali: € 3.000.000,00 per autovetture, ciclomotori, motocicli e motocarri; € 6.000.000,00 per autocarri, autobus, scuolabus e veicoli ad uso speciale; € 6.000.000,00 per tutti gli altri veicoli. Art. 2.8 - SOSTITUZIONE CERTIFICATO E CONTRASSEGNO Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato di assicurazione o del contrassegno, l'Impresa vi provvede previa restituzione di quelli da sostituire. Nel caso in cui il certificato o il contrassegno si sia accidentalmente deteriorato o comunque sia venuto a mancare per causa giustificata, l'Impresa rilascia un duplicato su semplice richiesta ed a spese dell'Assicurato. Se la perdita del certificato o del contrassegno sia dovuta a sottrazione od a smarrimento l'assicurato deve dare prova di aver denunciato il fatto alle competenti autorità. Art. 2.9 - PERIODI DI OSSERVAZIONE DELLA SINISTROSITA' Per l’applicazione delle regole evolutive di seguito riportate, sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura: - Primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza della polizza e termina tre mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio; - Periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente. Pagina 8 di 33
Classe di merito B/M 1
00 (nessuno) 01 (uno) sinistri sinistro 1 3
6
9
04 (quattro) o più sinistri 12
2
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13
3
2
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02 (due) sinistri
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03 (tre) sinistri
Art. 3) SEZIONE 2: INCENDIO Art. 3.1 - Oggetto della garanzia L'Impresa risponde dei danni subiti dal veicolo da incendio (combustione con sviluppo di fiamma), fulmine, scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione. In caso di DANNO PARZIALE l'Impresa risponde dei danni subiti dal veicolo tenendo conto del degrado di uso e con applicazione della regola proporzionale di cui all’Art. 1907 C.C., salvo quanto disposto dall’Art.7 delle Garanzie Aggiuntive (Valutazione a nuovo delle parti di ricambio). L'indennizzo complessivo non può comunque superare, nel limite del capitale assicurato, il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. In caso di DANNO TOTALE la Società, nel limite del capitale indicato in polizza, rimborsa il valore commerciale del veicolo e degli eventuali accessori assicurati al momento del sinistro, deprezzati della medesima percentuale di degrado del veicolo. Limitatamente alle autovetture, qualora il sinistro avvenga entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione ed il capitale assicurato non sia inferiore al valore a nuovo, si considererà quale valore commerciale della stessa autovettura un importo pari al capitale assicurato. Le spese di immatricolazione e di messa in strada saranno indennizzate se comprese nel capitale assicurato. Si considera perdita totale ogni danno che raggiunga o superi un importo pari all’80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. Sia in caso di danno parziale che di danno totale, il valore commerciale del veicolo è determinato in base alla media delle pubblicazioni Eutotax Gialla e Blu o pubblicazioni similari. Art. 3.2 - Premio La Compagnia offerente dovrà indicare il premio annuo lordo omnicomprensivo per ogni milione di somma assicurata distinguendo quello che intende offrire per le autovetture, i motocicli ed i ciclomotori, le ambulanze, gli autobus, gli autocarri adibiti a trasporto di cose.
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Art. 4) SEZIONE 3: FURTO Art. 4.1 - Oggetto della garanzia L'Impresa risponde della perdita del veicolo o di sue parti in conseguenza di furto o rapina, nonché dei danni subiti dal veicolo stesso nell'esecuzione o nel tentativo di tali reati. In caso di DANNO PARZIALE l'Impresa risponde dei danni subiti dal veicolo tenendo conto del degrado di uso e con applicazione della regola proporzionale di cui all’Art. 1907 C.C., salvo quanto disposto dall’Art 6 delle Garanzie Aggiuntive (Valutazione a nuovo delle parti di ricambio). L'indennizzo complessivo non può comunque superare, nel limite del capitale assicurato, il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. In caso di DANNO TOTALE la Società, nel limite del capitale indicato in polizza, rimborsa il valore commerciale del veicolo e degli eventuali accessori assicurati al momento del sinistro, deprezzati della medesima percentuale di degrado del veicolo. Limitatamente alle autovetture, qualora il sinistro avvenga entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione ed il capitale assicurato non sia inferiore al valore a nuovo, si considererà quale valore commerciale della stessa autovettura un importo pari al capitale assicurato. Le spese di immatricolazione e di messa in strada saranno indennizzate se comprese nel capitale assicurato. Si considera perdita totale ogni danno che raggiunga o superi un importo pari all'80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. Sia in caso di danno parziale che di danno totale, il valore commerciale del veicolo è determinato in base alla media delle pubblicazioni Eurotax Gialla e Blu o pubblicazioni similari. Art. 4.2 - Franchigie e Scoperti Per ogni e qualsiasi sinistro relativo alla presente sezione sarà applicato uno scoperto del 10% del danno indennizzabile a termini di polizza con un minimo di € 110,00 Art. 4.3 - Premio La Compagnia offerente dovrà indicare il premio annuo lordo omnicomprensivo per ogni milione di somma assicurata distinguendo quello che intende offrire per le autovetture, i motocicli ed i ciclomotori, le ambulanze, gli autobus, gli autocarri adibiti a trasporto di cose.
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Art. 5) NORME COMUNI ALLE SEZIONI 2 e 3 Art. 5.1 - ESTENSIONE TERRITORIALE L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati facenti parte dell’Unione Economica Europea e di tutti gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde. Art. 5.2 - ESCLUSIONI L’Assicurazione non copre i danni: - causati da bruciature non seguite da incendio; - agli impianti elettrici, dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi; - derivanti da atti di guerra, occupazione militare, insurrezioni invasioni e calamità naturali; - determinati od agevolati da dolo o colpa grave dell’Assicurato, delle persone di cui l’Assicurato deve rispondere a norma di legge, delle persone da lui incaricate della sorveglianza del veicolo, delle persone con lui conviventi o dei suoi dipendenti; - verificatisi in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo o con radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; - indiretti come deprezzamento e privazione dell’uso del veicolo qualunque ne sia la causa; - preesistenti al sinistro denunciato; - conseguenti a partecipazione a gare, competizioni e relative prove, oppure ad attività illecite. Art. 5.3 - DOCUMENTI COMPLEMENTARI ALLA DENUNCIA DI SINISTRO L'assicurato deve presentare denuncia all'Autorità di Polizia e farne pervenire copia autentica all'Impresa. L'Assicurato deve inoltre, in caso di perdita totale del veicolo, far pervenire all'Impresa la scheda di perdita di possesso, l'estratto cronologico generale, rilasciati dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico) e la procura a vendere alla Compagnia assicuratrice. Art. 5.4 - PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO Il pagamento dell'indennizzo per furto totale è effettuato non prima di 30 giorni dalla data di presentazione della denuncia all'autorità di Polizia (C.C./P.S./VV.UU).
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Art. 6) GARANZIE AGGIUNTIVE (Sempre operanti in aggiunta alla Garanzia R.C.A. e/o FURTO/INCENDIO) 1) RICORSO TERZI DA INCENDIO L'Impresa si obbliga a tenere indenne l’Assicurato fino alla concorrenza di € 520.000,00 per capitali, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge a seguito di sinistro indennizzabile ai termini del presente contratto per: - danni materiali e diretti provocati a cose di terzi o a locali da lui tenuti in locazione dall'incendio (combustione con sviluppo di fiamma), dallo scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del veicolo assicurato; - lesioni corporali cagionate a terzi. La garanzia di cui al comma precedente è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro la somma sopra stabilita. La garanzia non comprende invece i danni: - a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo quanto sopra previsto per i locali in dotazione; - di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua dell’aria e del suolo. 2) SCELTA DEL LEGALE Qualora non sia stato possibile addivenire ad un bonario componimento della controversia oppure vi sia conflitto d’interesse tra la Società e l’Assicurato, quest’ultimo ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che risiedono nel luogo ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo alla società. La Società preso atto della designazione del Legale, assumerà a proprio carico le spese relative. La procura al Legale designato dovrà essere rilasciata dall’Assicurato il quale fornirà altresì la documentazione necessaria, regolarizzandola a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. La normativa sopra riportata vale anche per la scelta del perito. Per tale garanzia la massima esposizione a carico della Compagnia ammonta a € 10.300,00 per anno assicurativo. 3) DANNI A SEGUITO DI FURTO/RAPINA L'Impresa risponde dei danni subiti dal veicolo assicurato durante la circolazione abusiva successiva al furto e/o rapina. I danni alle parti meccaniche provocati dagli autori del furto e/o rapina sono esclusi salvo che siano conseguenti a collisione durante la circolazione. 4) GARANZIA CONTRASSEGNO In caso di furto e/o rapina senza ritrovamento dell'autovettura assicurata, regolarmente indennizzabile a termini di contratto, l'Impresa risarcisce il danno derivante dalla perdita dei benefici dell'assicurazione RC in misura pari al rateo di premio netto della garanzia di Responsabilità Civile relativo al periodo compreso fra la data del furto e la data di scadenza del premio pagato. 5) ROTTURA CRISTALLI La Compagnia rimborsa le spese sostenute per sostituire i cristalli dell'autovettura assicurata a seguito di rottura dei medesimi comunque verificatasi. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 260,00 per ogni sinistro, indipendentemente dal numero di cristalli rotti con il limite di € 10.000,00 per anno. La garanzia non comprende: rigature e segnature; i danni causati ad altre parti dell'autovettura assicurata dalla rottura dei cristalli. 6) RESPONSABILITA' CIVILE DEI TRASPORTATI La Compagnia assicura la Responsabilità Civile dei trasportati, per danni dagli stessi involontariamente cagionati a terzi non trasportati in conseguenza della circolazione dell'autovettura indicata in polizza. La garanzia è prestata per la Responsabilità Civile ai sensi della Legge 24/12/69 n.990, secondo le condizioni di assicurazione che regolano la stessa e nei limiti dei massimali previsti in polizza per la garanzia Responsabilità Civile stessa. 7) DANNI DA SCASSO La Compagnia risponde dei danni da scasso subiti dall'autovettura assicurata per l'esecuzione o il tentativo di furto o rapina di oggetti ed accessori non assicurati. La garanzia si estende ai danni alle parti interne dell'autovettura. Pagina 13 di 33
8) SOCCORSO STRADALE La Compagnia rimborsa, fino alla concorrenza di € 260,00 per ogni sinistro, le spese sostenute dall'Assicurato per il trasporto del veicolo danneggiato o ritrovato a seguito di sinistro rientrante nelle garanzie incendio e furto e/o rapina. 9) EVENTI SOCIOPOLITICI ED ATMOSFERICI A parziale deroga di quanto previsto all’Art. 5.2 (Esclusioni) delle Norme Comuni per le sezioni 2 e 3, la garanzia comprende i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di: - tumulti popolari, scioperi, sommosse, vandalismo ad eccezione di quelli dovuti a furto/rapina o tentativo di furto/rapina o ad incendio, la presente garanzia è prestata con uno scoperto del 10% con un minimo non indennizzabile di € 100,00; - trombe d'aria, tempeste, uragani, cicloni, tifoni, esplosioni naturali, grandine, caduta di neve, inondazioni, mareggiate, terremoti, frane e smottamenti, la presente garanzia è prestata con una franchigia fissa di € 100,00; - cadute di oggetti, caduta di aerei o missili o parti di essi. 10) CHIUSURA INDAGINE PRELIMINARE In caso di danno da furto e/o rapina l'Assicurato è esonerato dalla presentazione del certificato di chiusa inchiesta preliminare; l'assicurato stesso, quietanzando, si obbliga a presentare alla Società non appena possibile, un certificato attestante la chiusura dell'indagine preliminare per l'evento di cui al presente sinistro ed a rimborsare l'indennizzo percepito, maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data del presente pagamento, qualora dagli atti dell'indagine preliminare o dall'eventuale successivo giudizio, il danno dovesse risultare non indennizzabile a termini di polizza. 11) RINUNCIA ALLA RIVALSA A parziale deroga di quanto disposto dall’Art. 2.2 della Sezione 1 Responsabilità Civile, l’Impresa rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario del veicolo: - se il conducente non é abilitato a norma delle disposizioni di legge; - nel caso di danni subiti da Terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità delle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione; - se il conducente guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. Tale estensione di garanzia non è applicabile nel caso in cui il proprietario del veicolo fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto all’azione di rivalsa.
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SEZIONE II – INFORTUNI della Circolazione
DEFINIZIONI Nel testo che segue si intendono: ASSICURAZIONE: Il contratto di assicurazione POLIZZA: Il documento che prova l'assicurazione CONTRAENTE: PROVINCIA di AGRIGENTO ASSICURATO: Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione COMPAGNIA: L'Impresa assicuratrice PREMIO: La somma dovuta dal Contraente alla Società RISCHIO: La probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne SINISTRO: Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa INDENNIZZO: La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro RISCHIO IN ITINERE: la garanzia prestata per gli infortuni subiti dagli assicurati durante il tragitto casa-posto di lavoro e viceversa, nonché quelli subiti per servizio durante il tragitto per recarsi sul luogo di lavoro (attraverso un percorso compatibile per raggiungere il luogo stesso), sia a piedi sia mediante qualsiasi mezzo di trasporto pubblico e/o privato, sono compresi gli infortuni avvenuti nell’atto di salire o scendere dai mezzi usati. FRANCHIGIA Importo prestabilito che per ogni sinistro viene dedotto dall’indennizzo e che rimane a carico dell’Assicurato. SCOPERTO Percentuale prestabilita dell’indennizzo che, per ogni sinistro, resta a carico dell’Assicurato. INFORTUNIO Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili INFORTUNIO PROFESSIONALE Quello verificatosi durante lo svolgimento delle occupazioni professionali principali ed accessorie dichiarate. INVALIDITA’ PERMANENTE DA INFORTUNIO Perdita o diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione svolta. INABILITA’ TEMPORANEA Temporanea incapacità ad attendere alle occupazioni professionali svolte. Pagina 15 di 33
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Art. 01 - PROVA DEL CONTRATTO La polizza e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto o su qualsiasi altro documento che concede la copertura deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale dell'Impresa che concede la copertura assicurativa. Art. 02 - DURATA DEL CONTRATTO Il contratto di assicurazione ha durata dalle ore 24:00 del 06.11.2007 alle ore 24:00 del 06.11.2010. Tuttavia, a richiesta del Contraente, verrà concessa proroga fino a quattro mesi. In tale ipotesi il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale relativo ad ogni Sezione in rapporto al periodo effettivo di assicurazione. Inoltre, il contraente può inserire in garanzia altre persone appartenenti alle varie sezioni assicurate, per le quali pagherà un premio all’atto della regolazione dello stesso ai sensi dell’art.06, che verrà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale relativo alla sezione di appartenenza in rapporto al periodo effettivo di assicurazione. Art. 03 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA A parziale deroga dell'Art.1901 del Codice Civile, il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla data della decorrenza della polizza; la garanzia si interrompe alle ore 24:00 del 60° giorno dalla stessa data di decorrenza e verrà riattivata dalle ore 24:00 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga il premio per le rate successive entro il 60° giorno dalla scadenza, la garanzia resta sospesa dalle ore 24:00 del sessantesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze successive contrattualmente stabilite. L’assicurazione decorre dalle ore 24:00 del 06.11.2007. Le rate di premio saranno conteggiate sulla base di 1/360 del premio lordo annuo di aggiudicazione per ogni giorno di copertura e corrisponderanno ai seguenti periodi assicurativi: - prima rata periodo dalle ore 24:00 del 06.11.2007 alle ore 24:00 del 06.11.2008; - seconda rata periodo dalle ore 24:00 del 06.11.2008 alle ore 24:00 del 06.11.2009; - terza rata periodo dalle ore 24:00 del 06.11.2009 alle ore 24:00 del 06.11.2010. Art. 04 - VARIAZIONE DEL RISCHIO Qualora nel corso del contratto si verifichino variazioni che modificano il rischio, la Società può richiedere la relativa modificazione delle condizioni in corso. Nel caso in cui l'Assicurato non accetti le nuove condizioni, la Società, nei termini di 30 giorni dalla ricevuta comunicazione della variazione, ha diritto di recedere dal contratto, con preavviso di 60 giorni. Se la variazione implica diminuzione di rischio, il premio é ridotto in proporzione a partire dalla scadenza annuale successiva alla comunicazione fatta dall'Assicurato. L'omissione della dichiarazione da parte dell'Assicurato e/o del Contraente di una circostanza aggravante del rischio, come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza e durante il corso della medesima, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva. Resta inteso che l'Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionalmente al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si é verificata. Art. 05 - GESTIONE DELLA POLIZZA Infortuni della Circolazione sui veicoli del PROVINCIA di AGRIGENTO. Il Contraente è esonerato dall’obbligo della preventiva denuncia delle Persone da assicurare ed alla preventiva identificazione dei veicoli utilizzati dagli stessi. Per l’identificazione di tali elementi e per il computo del premio faranno fede i registri e/o gli atti amministrativi e/o altri documenti equipollenti tenuti dal Contraente. Resta, comunque, inteso che tutte le variazioni intervenute all’elenco dei veicoli assicurati alla Sezione I, deve intendersi intervenuta anche nella presente Sezione II. Tutti i registri o altri documenti equipollenti di cui alle presente sezione dovranno essere tenuti dal Contraente costantemente aggiornati. In caso di sinistro o ai fini della regolazione del premio di cui all’Art. 06, la Compania aggiudicataria della presente polizza di assicurazione potrà richiedere di effettuare accertamenti e controlli sui registri suddetti, previa richiesta Pagina 16 di 33
scritta da inviare alla provincia di AGRIGENTO la quale si impegna a fornire in visione tutti i registri suddetti nel più breve tempo possibile, compatibilmente con le esigenze istituzionali dell’Ente stesso. Art. 06 - REGOLAZIONE DEL PREMIO Il premio anticipato annuale della polizza è fissato in relazione ai seguenti parametri provvisori: Infortuni della Circolazione sui veicoli dell’Ente: n° 79 mezzi (Veicoli) del Contraente. Alla fine di ciascuna annualità di polizza, entro il termine di 90 giorni, il Contraente comunicherà alla Società assicuratrice i dati effettivi per singole sezioni, al fine di procedere alla regolazione del premio. Per le Sezioni assicurate la regolazione del premio sarà effettuata in base al tasso applicato alle singole sezioni in rapporto al periodo di assicurazione. Le differenze, attive o passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 30 giorni dalla relativa comunicazione da parte della Compagnia. Se nel termine di scadenza di cui sopra il Contraente/Assicurato non fa luogo alle anzidette comunicazioni circa la regolazione dei premi, oppure non paga la differenza attiva del premio dovuto nei termini indicati, la garanzia non viene sospesa, ma resta in vigore solo per la somma che si ottiene dal rapporto che esiste tra il premio pagato e la somma che il Contraente/Assicurato avrebbe dovuto pagare. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire chiarimenti e le documentazioni necessarie. Art.07 - LIMITI TERRITORIALI L'assicurazione vale per i sinistri che avvengono in tutto il mondo. Art. 08 - ESONERO DENUNCIA ALTRE ASSICURAZIONI L'Assicurato è esonerato dall'obbligo di denunciare le altre eventuali assicurazioni che avesse in corso o stipulasse con altre Società. Art. 09 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI Tutte le comunicazioni alle quali L’assicurato è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata, telex, fax o altro mezzo idoneo indirizzate alla compagnia assicuratrice. Art. 10 - LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, la Società liquida l'indennità e/o risarcimento dovuto, ne dà comunicazione agli interessati e, avuta la notizia della loro accettazione, provvede al pagamento. L’indennità viene corrisposta in Italia in valuta italiana. Il pagamento dovrà avvenire entro 30 giorni dalla restituzione degli atti di liquidazione firmati. Art.11 - RECESSO DAL CONTRATTO DOPO OGNI DENUNCIA DI SINISTRO Dopo ogni denuncia di sinistro e sino al sessantesimo giorno dalla definizione dei rapporti fra le parti, la Società può recedere dal contratto con preavviso di 90 giorni. In tal caso la Società mette a disposizione del Contraente la quota di premio relativa al periodo di rischio non corso, esclusi soltanto le imposte ed ogni altro onere di carattere tributario. La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto della Società non potranno essere interpretati come rinuncia della Società stessa a valersi della facoltà di recesso. Art. 12 - ONERI FISCALI Le imposte e gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente. Art. 13 - FORO COMPETENTE In caso di controversia giudiziale il Foro competente è quello del luogo ove ha sede il Contraente. Art. 14 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Per tutto quanto non é qui diversamente regolato valgono le vigenti norme di Legge. Art. 15 - RIPARTIZIONE DELL’ASSICURAZIONE E DELEGA L’assicurazione è ripartita tra le Imprese Assicuratrici elencate nell’eventuale «Riparto di polizza» nella percentuale (quota) indicata accanto a ciascuna delle stesse. Pertanto, nel testo del presente capitolato, con il termine «Compagnia» si intende indicare tutte e ciascuna delle Imprese Assicuratrici predette. Ciascuna «Compagnia» è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, esclusa ogni responsabilità solidale. Pagina 17 di 33
Art.16 - OBBLIGO DI FORNIRE I DATI DELL'ANDAMENTO DEL RISCHIO La Società, con periodicità annuale, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso: − sinistri denunciati; − sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva); − sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato); − sinistri respinti (mettendo a disposizione le motivazioni scritte). Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società di data di accadimento del sinistro denunciato dal terzo reclamante, indicazione del nominativo del terzo reclamante, data della eventuale chiusura della pratica per liquidazione od altro motivo. Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di accensione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni pratica. La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso. Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate. Art. 17 - VALIDITA’ ESCLUSIVA DELLE NORME DATTILOSCRITTE Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte. La firma apposta dalla Contraente sui moduli a stampa vale solo quale presa d’atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.
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CLAUSOLE VESSATORIE Agli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile il Contraente sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni Generali di Assicurazione: Art. 02) - Durata del contratto. Art. 04) - Variazioni del rischio Art. 06) - Regolazione del premio Art. 07) - Limiti territoriali Art.11) - Recesso dal contratto dopo ogni denuncia di sinistro Art.13) - Foro competente Art.15) – Ripartizione dell’assicurazione e delega
L'Impresa ..................................
Il Contraente ..............................................
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NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN PARTICOLARE INFORTUNI CUMULATIVA Le norme che seguono prevalgono in caso di discordanza sulle norme che regolano l’assicurazione in generale. L'eventuale discordanza tra le norme che regolano l’Assicurazione in particolare, le norme che regolano l’assicurazione in generale e le norme del Codice Civile sui contratti di assicurazione, verrà risolta sempre nella maniera più favorevole al Contraente e/o agli Assicurati. Art. 18 - DEFINIZIONE DI INFORTUNIO E' considerato infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili. Art. 19 - DELIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE Ai sensi della presente polizza sono considerati infortuni anche: - annegamento; - folgorazione; - colpi di sole, di calore e di freddo effetto delle influenze termiche ed atmosferiche; - congelamento o assideramento; - asfissia, soffocamento da ingestione di solidi e liquidi e comunque di qualunque corpo estraneo; - avvelenamenti, intossicazioni e lesioni derivanti da ingestione di sostanze; - conseguenze delle punture di insetti o di aracnidi e morsi di animali. Sono altresì inclusi gli infortuni derivanti da: - inondazioni, alluvioni, allagamenti; - caduta del fulmine, eruzioni vulcaniche, movimenti tellurici e altre forze della natura; - danni estetici conseguenti ad infortunio; - stato di malore o di incoscienza; - imprudenza, negligenza o colpa grave dell'Assicurato stesso. Art. 20 - ESCLUSIONI Sono esclusi gli infortuni derivanti: a) da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti o allucinogeni; b) subiti alla guida di veicoli in stato di ubriachezza; c) da operazione chirurgiche, accertamento o cure mediche non resi necessari da infortunio; d) da dolo dell'Assicurato; e) da guerre o insurrezioni; f) da trasmutazione del nucleo dell'atomo e radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti. Art. 21 - PERSONE NON ASSICURABILI Non sono assicurabili le persone affette da infermità mentali, alcoolismo e tossicodipendenza. L’assicurazione cessa col manifestarsi di una delle predette alterazioni patologiche, senza che in contrario possa essere opposto l’eventuale incasso di premi scaduti, che in tal caso vengono restituiti al Contraente. Art. 22 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE Infortuni della Circolazione relativi ai veicoli della PROVINCIA di AGRIGENTO. L’assicurazione è prestata per gli infortuni che i Dipendenti del Contraente (o altro soggetto autorizzato dal Contraente) subiscono alla guida dei mezzi (veicoli) di proprietà della Provincia stessa, durante l’esecuzione delle prestazioni di servizio. I rischi di cui alla presente sezione si intendono estesi alle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto da parte del Contraente. Art. 23 - CRITERI DI INDENNIZZABILITA' La Società corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio. Se al momento dell'infortunio l'Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze dirette ed accertate dell'infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti. Pagina 20 di 33
Art. 24 - MORTE L'indennizzo per il caso di morte è dovuto se la morte stessa si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza - entro due anni dal giorno dell'infortunio. Tale indennizzo viene liquidato ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell'Assicurato in parti uguali. Art. 25 - INVALIDITA' PERMANENTE L'indennizzo per il caso di invalidità permanente è dovuto se l'invalidità stessa si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza - entro due anni dal giorno dell'infortunio. L'indennizzo per invalidità permanente parziale è calcolato sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, in proporzione al grado di invalidità accertato secondo i criteri e le percentuali di cui alla tabella delle percentuali di invalidità permanente allegata al D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124 e successive modificazioni o integrazioni intervenute fino alla data dell'evento dannoso, con l'applicazione di una franchigia assoluta fissa per ogni sinistro pari al 3%. La perdita totale, anatomica o funzionale, di più organi od arti comporta l'applicazione di una percentuale d'invalidità pari alla somma delle singole percentuali dovute per ciascuna lesione, con il massimo del 100%. Art.26 - RIMBORSO SPESE di CURA (Spese Mediche) Se l'Assicurato in conseguenza di infortunio fa ricorso a prestazioni sanitarie, la Società rimborsa, fino alla concorrenza del massimale previsto per anno assicurativo, le spese sostenute per: - accertamenti diagnostici e medico legali; - visite mediche e specialistiche; - onorari del chirurgo e di ogni altro componente l'équipe operatoria, diritti di sala operatoria, materiale d'intervento; - apparecchi protesici o terapeutici applicati durante l'intervento chirurgico; - rette di degenza; - trasporto dell'Assicurato in ambulanza all'Istituto di cura od all'ambulatorio e viceversa; - cure mediche e trattamenti fisioterapici rieducativi; - acquisto di apparecchi protesici ortopedici sostitutivi di parti anatomiche e protesi oculari. Non sono soggette a rimborso le spese effettuate per applicazioni di carattere estetico, per cure odontoiatriche e per protesi dentarie, che non siano state sostenute in conseguenza diretta di un infortunio indennizzabile ai termini di polizza. La Società effettua il pagamento di quanto dovuto su presentazione, in originale, delle relative notule, distinte, ricevute, debitamente quietanzate. Il pagamento viene effettuato a cura ultimata. Per le spese sostenute all'estero, i rimborsi verranno eseguiti in Italia, in valuta italiana al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall'Assicurato, ricavato dalle quotazioni dell'Ufficio Italiano dei Cambi. Art. 27 - CUMULO DI INDENNITÀ L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello di invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento dell'indennizzo per l'invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dall'infortunio, ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, gli eredi dell'Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso, mentre i beneficiari hanno diritto soltanto alla differenza tra indennizzo per morte - se superiore - a quello già pagato per invalidità permanente. Il diritto all'indennità per invalidità permanente é di carattere personale e quindi non é trasmissibile agli eredi. Tuttavia se l'Assicurato muore per causa indipendente dall'infortunio dopo che l'indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Società paga agli eredi l'importo liquidato od offerto, secondo le norme della successione testamentaria o legittima. Art. 28 - DENUNCIA DELL'INFORTUNIO E OBBLIGHI RELATIVI In caso di sinistro il Contraente deve darne avviso scritto alla Società alla quale è assegnata la polizza, entro 30 giorni dall'infortunio o dal momento in cui il Contraente stesso ne sia venuto a conoscenza. La denuncia dell'infortunio indicherà luogo, giorno, ora e causa dell'evento e sarà corredata di certificato medico. Il decorso delle lesioni sarà documentato da ulteriori certificati medici. L'Assicurato, o in caso di morte il beneficiario, deve consentire alla Società le indagini e gli accertamenti necessari. Art. 29 - CONTROVERSIE In caso di divergenza sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni, sul grado o durata dell'inabilità temporanea e sulla loro entità, le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato a decidere, a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, a un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo, o, in Pagina 21 di 33
caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici. Il Collegio medico risiede presso la sede del Contraente. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da esso designato, contribuendo per metà alle spese e competenze del terzo medico. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale. Art. 30 - SOMME ASSICURATE Le indennità garantite per ciascun Assicurato sono pari a: € 260.000,00 per morte; € 260.000,00 per invalidità permanente (franchigia assoluta fissa del 3%); € 3.000,00 per rimborso spese di cura. Art. 31 - RINUNCIA ALLA RIVALSA La Società Assicuratrice a deroga di quanto disposto dell'articolo 1916 Codice Civile, rinuncia al diritto di surroga nei confronti dei responsabili degli eventuali sinistri.
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ALLEGATO n. 1 MODULO PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA – RCA “Libro Matricola” + INFORTUNI DEL CONDUCENTE (Costituente parte integrante della presente polizza di assicurazione) La sottoscritta Società propone la seguente offerta economica in base ai dati riepilogati negli allegati n.2 (Tariffe Applicate), n.3 e n.4 (Elenco degli Automezzi): CONTRAENTE: PROVINCIA di AGRIGENTO – Piazzale Aldo Moro 1 – 92100 AGRIGENTO DURATA CONTRATTUALE: L’assicurazione decorre dalle ore 24:00 del 06.11.2007 e scade alle ore 24:00 del 06/11/2010. SEZIONE I “RCA LIBRO MATRICOLA” SEZIONI ASSICURATE: Sezione 1: Responsabilità Civile Incendio Sezione 2: Sezione 3: Furto Garanzie Aggiuntive OFFERTA: Premio Imponibile (R.C.A.+ Incendio + Furto + Garanzie Aggiuntive):
€ …..…..…….……
Imposte:
……….…….……
PREMIO LORDO ANNUO (Sezione I)
€ …...…..….……
SEZIONE II “INFORTUNI DELLA CIRCOLAZIONE” SEZIONI ASSICURATE - SOMME ASSICURATE: Infortuni della circolazione dei Veicoli della PROVINCIA di AGRIGENTO € 260.000,00 per morte; € 260.000,00 per invalidità permanente (con franchigia fissa ed assoluta del 3%) € 3.000,00 per rimborso spese di cura. Numero Veicoli (come da allegato n.4) n. 79 X €. ……….….. = € ………….….….... OFFERTA Premio Imponibile:
€ ..…....…..…..….
Imposte:
€.…..…….………
PREMIO LORDO ANNUO (Sezione II) :
€…………..……...
PREMIO LORDO ANNUO COMPLESSIVO (Sezione I + II) : Corrispondente a ribasso percentuale : In cifre In lettere
€…………..……... …………% ……………………
ACCETTAZIONE: La Società …...............………...……..…….............. autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento del ............……………..……….., dichiara di aver esaminato in ogni sua parte il bando di gara ed il presente Capitolato e quant'altro ad esso allegato, e di conseguenza di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità e le prescrizioni in essa contenute. Data
Timbro e firma della Compagnia di Assicurazione
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ALLEGATO N. 2 (Sezione I) (Costituente parte integrante della presente polizza di assicurazione) (Da compilare a cura della Compagnia offerente) La sottoscritta Società ha applicato agli automezzi di cui all’ALLEGATO N.3 la seguente tariffa e si impegna altresì ad applicarla agli eventuali veicoli che il Contraente dovesse inserire nella presente polizza a libro matricola, per tutta la durata contrattuale. 1) CONTRAENTE: PROVINCIA DI AGRIGENTO Sezione 1 Da indicare: • per le autovetture, riferendosi alla classe di merito 13 della tariffa “Bonus/Malus”, il premio annuo lordo omnicomprensivo per ciascuna delle sotto elencate fasce: Fascia per Cavalli Fiscali
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Premio annuo lordo
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€ ………..……..…...
Da …... a .…..
€ ………..……..…...
Da ….... a …...
€ ………..……..…...
Da ….... a …...
€ ………..……..…...
Da …... a …...
€ ………..……..…...
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Da ….... a .…..
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Oltre .…...
€ ………..……..…...
per autocarri adibiti a trasporto di cose, ambulanze (*), e veicoli speciali, riferendosi alla tariffa fissa, il premio annuo lordo omnicomprensivo per ciascuna delle sotto elencate fasce: Fascia per Quintali
Premio annuo lordo
Fino a …..
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€ ………..……..…...
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Da ….. a …..
€ ………..……..…...
(*) sulle eventuali ambulanze viene applicato un sconto del 13% •
per autobus in servizio urbano, riferendosi alla tariffa fissa, il premio annuo lordo omnicomprensivo per ciascuna delle sotto elencate fasce di posti e/o per ogni singolo posto: Pagina 24 di 33
Fascia per abitanti
•
Fino a 80.000 Abitanti
€ ………..……..…...
Oltre 80.000 Abitanti
€ ………..……..…...
per autobus, riferendosi alla tariffa fissa, il premio annuo lordo omnicomprensivo per ciascuna delle sotto elencate fasce di posti e/o per ogni singolo posto: Fascia per posti
€ ………..……..…...
Da posti ….... a posti …….
€ ………..……..…...
Da posti …... a posti …….
€ ………..……..…...
Da posti …... a posti ..…..
€ ………..……..…...
Da posti .….. a posti ..…..
€ ………..……..…...
Per ogni posto …….
Premio annuo lordo € ………..……..…...
per motocicli e ciclomotori, riferendosi alla tariffa fissa, il premio annuo lordo omnicomprensivo per ciascuna delle sotto elencate fasce: Fascia per cilindrata
•
Premio annuo lordo
Da posti …... a posti ...….
Per singolo posto
•
Premio annuo lordo
Premio annuo lordo
Fino a ..…. cc
€ ………..……..…...
Oltre ….... cc fino a ..…. cc
€ ………..……..…...
Oltre ….... cc fino a …... cc
€ ………..……..…...
Oltre ….... cc
€ ………..……..…...
per motocarri, riferendosi alla tariffa fissa, il premio annuo lordo omnicomprensivo per ciascuna delle sotto elencate fasce: Fascia per cilindrata
Premio annuo lordo
Fino a ….. cc
€ ………..……..…...
Oltre …… cc fino a …… cc
€ ………..……..…...
Oltre ….... cc fino a ….... cc
€ ………..……..…...
Oltre ….... cc fino a ….... cc
€ ………..……..…...
Oltre ….... cc
€ ………..……..…...
Pagina 25 di 33
§
Per le imbarcazioni da diporto, riferendosi alla tariffa fissa, il premio annuo lordo omnicomprensivo per cavalli fiscali per ciascuna delle sotto elencate fasce: Fascia per Cavalli Fiscali
Premio annuo lordo
Fino a ..…
€ ………..……..…...
Da ..…. a ..…..
€ ………..……..…...
Da ..… a …....
€ ………..……..…...
Oltre …..…
€ ………..……..…...
Sezione tariffaria 2 : INCENDIO
Da indicare il premio espresso in Euro per milione assicurato distinto per categoria: • per autovetture: € ………..……..…... • per motocicli/ciclomotori : € ………..……..…... • per motocarri: € ………..……..…... • per ambulanze: € ………..……..…... • per autobus: € ………..……..…... • per autocarri e veicoli speciali: € ………..……..…... • per imbarcazioni: € ………..……..…...
Sezione tariffaria 3 : FURTO
Da indicare il premio espresso in Euro per milione assicurato distinto per categoria • per autovetture: € ………..……..…... • per motocicli/ciclomotori : € ………..……..…... • per motocarri: € ………..……..…... • per ambulanze: € ………..……..…... • per autobus: € ………..……..…... • per autocarri: € ………..……..…... • per imbarcazioni: € ………..……..…... Note: Aggiungere eventuali tariffe non previste nel precedente elenco e/o prospetti: …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………….……… ……………………………………………………………………………..…………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………….……………….…………………………………………………
Data _______________
Firma ______________________
Pagina 26 di 33
ALLEGATO N. 3 (Elenco Veicoli) (Sezione I) (Costituente parte integrante della presente polizza di assicurazione) Elenco Veicoli di proprietà della PROVINCIA di AGRIGENTO N°
Tipo mezzo
1 AUTOVETTURA 2 AUTOVETTURA 3 AUTOVETTURA 4 AUTOVETTURA 5 AUTOVETTURA 6 AUTOVETTURA 7 AUTOVETTURA 8 AUTOVETTURA 9 AUTOVETTURA 10 AUTOVETTURA 11 AUTOVETTURA 12 AUTOVETTURA 13 AUTOVETTURA 14 AUTOVETTURA 15 AUTOVETTURA 16 AUTOVETTURA 17 AUTOVETTURA 18 AUTOVETTURA 19 AUTOVETTURA 20 AUTOVETTURA 21 AUTOVETTUA 22 MEZZO SPECIALE 23 AUTOVETTURA 24 SUV 25 RILEVA. ATMOSFERICO 26 AUTOVETTURA 27 SUV 28 AUTOCARRO 29 DECESPUGLIATORE 30 AUTOVETTURA 31 AUTOVETTURA 32 AUTOVETTURA 33 AUTOCARRO 34 AUTOCARRO 35 AUTOCARRO 36 AUTOCARRO 37 AUTOVETTURA 38 AUTOVETTURA 39 AUTOVETTURA 40 AUTOVATTURA 41 AUTOVETTURA
CV/ Targa/Telaio Q.li/Cil./ posti
Dati riferimento Classi di Merito
Massimale unico assicurato
Valore Veicolo Anno di Garanzia immatricola Furto/Incendio zione
AW570XG AW571XG BF116MG
14
6
3.000.000,00
12
6
3.000.000,00
12
7
3.000.000,00
1998 1998 1999
BF115MG
12
7
3.000.000,00
1999
BF114MG DC636NF
12
7
3.000.000,00
19
14
3.000.000,00
1999 2006
AC213NK
13
10
3.000.000,00
1996
AE143NM BZ960LW
12
01 18
3.000.000,00
1995 2002
18
03
3.000.000,00
AE142NM BF113MG
12 12
01
3.000.000,00
1995 1999
DC637NF
19
14
3.000.000,00
2006
3.000.000,00
CN617KC
19
12
3.000.000,00
2004
CE798KX
13
01
3.000.000,00
2003
AG330644
12
01
3.000.000,00
1990
BZ601LX
17
04
3.000.000,00
2002
BD301HH
20
01
3.000.000,00
1999
AG310011
10
12
3.000.000,00
1989
CN620KC
19
12
3.000.000,00
2004
CM473JM
19
1
3.000.000,00
2005
CM474JM
19
10
3.000.000,00
2005
AW926XV
Q.25
FISSA
6.000.000,00
1998
CM889JM
13
4
3.000.000,00
2005
CY155YR
23
14
3.000.000,00
2006
AW824WZ
Q.35
FISSA
3.000.000,00
1998
CE797KX
13
18
3.000.000,00
2003
CH401ZA
21
18
3.000.000,00
2003
CL774EZ
Q. 35
FISSA
6.000.000,00
2004
AKB483
Q. 60
FISSA
3.000.000,00
2006
BP401SF
13
13
3.000.000,00
2001
BP402SF
13
13
3.000.000,00
2001
BZ600LX
17
00
3.000.000,00
2002
BP403SF BZ669LZ
18
FISSA
6.000.000,00
35
FISSA
6.000.000,00
2001 2002
BZ670LZ
35
FISSA
6.000.000,00
2002
BZ674LZ
35
FISSA
6.000.000,00
2002
AW439WY
12
08
3.000.000,00
1997
AW440WY
12
08
3.000.000,00
1997
AW737XC
12
08
3.000.000,00
1997
AW813XC
12
08
3.000.000,00
1997
AW023XD
12
15
3.000.000,00
1997
Pagina 27 di 33
2.700,00 2.500,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 18.000,00 3.600,00 1.700,00 14.400,00 1.700,00 2.900,00 18.000,00 15.000,00 5.800,00 1.500,00 13.800,00 11.200,00 2.000,00 15.000,00 19.000,00 19.000,00 - ----10.000,00 25.833,00 ------6.000,00 20.000,00 25.500,00 ------2.600,00 2.600,00 18.300,00 4.700,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00
42 AUTOV. USO PROMISCUO 43 AUTOV. USO PROMISCUO 44 AUTOCARRO 45 AUTOCARRO 46 AUTOCARRO 47 AUTOCARRO 48 AUTOCARRO 49 AUTOCARRO 50 RIMORCHIO MACC. AGRICOLA 51 AUTOCARRO 52 AUTOCARRO 53 AUTOCARRO 54 AUTOV. USO PROMISCUO 55 AUTOCARRO 56 AUTOCARRO 57 MACCHINA OPERATRICE 58 AUTOCARRO 59 AUTOVETTURA 60 AUTOCARRO 61 MACCHINA OPERATRICE 62 MACCHINA OPERATRICE 63 AUTOCARRO 64 AUTOVETTURA 65 AUTOVETTURA 66 AUTOVETTURA 67 AUTOVETTURA 68 AUTOVETTURA 69 AUTOVETTURA 70 AUTOVETTURA 71 AUTOVETTURA 72 AUTOVETTURA 73 AUTOVETTURA 74 MACCHINA OPERATRICE 75 AUTOVETTURA 76 AUTOVETTURA 77 AUTOVETTURA 78 AUTOVETTURA 79 AUTOVETTURA
AW587XL
25
08
3.000.000,00
1998
AW588XL
25
09
3.000.000,00
1998
BA375LE
15
FISSA
6.000.000,00
1998
BA366LE
15
FISSA
6.000.000,00
1998
BA360LE
15
FISSA
6.000.000,00
1998
BA367LE
15
FISSA
6.000.000,00
1998
BA605LE
15
FISSA
6.000.000,00
1998
AL738ZE
11
FISSA
6.000.000,00
1997
AG004681
-
FISSA
6.000.000,00
1998
AL737ZE
11
FISSA
6.000.000,00
1997
AL735ZE
11
FISSA
6.000.000,00
1997
AV493RF
15
FISSA
6.000.000,00
1997
AJ210HD
23
12
3.000.000,00
1996
BA374LE
15
FISSA
6.000.000,00
1998
AL736ZE
11
FISSA
6.000.000,00
1997
AAA964
340
FISSA
6.000.000,00
1998
AV492RF
15
FISSA
6.000.000,00
1998
BP400SF
19
5
3.000.000,00
2001
CH999YV
50
FISSA
6.000.000,00
2003
ACN896
Q.27
FISSA
6.000.000,00
2003
AFF 913
Q. 75
FISSA
6.000.000,00
2005
CY 621 AE
Q. 65
FISSA
6.000.000,00
2005
CT 848 EV
14
13
3.000.000,00
2005
CT 849 EV
14
13
3.000.000,00
2005
CT 850 EV
14
13
3.000.000,00
2005
CT 851 EV
14
13
3.000.000,00
2005
CT 852 EV
14
13
3.000.000,00
2005
CT 853 EV
14
13
3.000.000,00
2005
CT 854 EV
14
13
3.000.000,00
2005
CT 855 EV
14
13
3.000.000,00
2005
CT 856 EV
14
13
3.000.000,00
2005
CT 857 EV
14
13
3.000.000,00
2005
AFK 619
Q. 27
FISSA
6.000.000,00
2005
CS 991 DP
19
13
3.000.000,00
2005
CM 947 JM
14
13
3.000.000,00
2005
CM 949 JM
14
13
3.000.000,00
2005
CM 952 JM
14
13
3.000.000,00
2005
CM 953 JM
14
13
3.000.000,00
2005
11.520,00 11.520,00 4.240,00 4.240,00 4.240,00 4.240,00 4.240,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 4.240,00 7.200,00 4.240,00 1.280,00 31.360,00 4.240,00 1.800,00 24.880,00 18.000,00 60.511,92 31.157,87 7.400,00 7.400,00 7.400,00 7.400,00 7.400,00 7.400,00 7.400,00 7.400,00 7.400,00 7.400,00 24.747,84 25.000,00 7.650,00 7.650,00 7.650,00 7.650,00
N.B.: In fase di emissione della polizza si applicheranno le classi di merito e/o i dati effettivamente risultanti dalle attestazioni dello stato di rischio rilasciate dal precedente assicuratore e dalle copie delle carte di circolazione. Il Contraente si riserva, altresì in sede di emissione di adeguare il valore Furto e Incendio e/o di richiedere o non richiedere quest’ultime garanzie e/o di inserire, escludere o modificare l’elenco suddetto. Data
----------------------------
Timbro e firma della Compagnia di Assicurazione
----------------------------------------------------
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ALLEGATO N. 4 (Elenco Veicoli) (Sezione II) (Costituente parte integrante della presente polizza di assicurazione) Elenco Veicoli di proprietà della PROVINCIA di AGRIGENTO N°
Tipo mezzo
1 AUTOVETTURA 2 AUTOVETTURA 3 AUTOVETTURA 4 AUTOVETTURA 5 AUTOVETTURA 6 AUTOVETTURA 7 AUTOVETTURA 8 AUTOVETTURA 9 AUTOVETTURA 10 AUTOVETTURA 11 AUTOVETTURA 12 AUTOVETTURA 13 AUTOVETTURA 14 AUTOVETTURA 15 AUTOVETTURA 16 AUTOVETTURA 17 AUTOVETTURA 18 AUTOVETTURA 19 AUTOVETTURA 20 AUTOVETTURA 21 AUTOVETTUA 22 MEZZO SPECIALE 23 AUTOVETTURA 24 SUV 25 RILEVA. ATMOSFERICO 26 AUTOVETTURA 27 SUV 28 AUTOCARRO 29 DECESPUGLIATORE 30 AUTOVETTURA 31 AUTOVETTURA 32 AUTOVETTURA 33 AUTOCARRO 34 AUTOCARRO 35 AUTOCARRO 36 AUTOCARRO 37 AUTOVETTURA 38 AUTOVETTURA 39 AUTOVETTURA 40 AUTOVATTURA
CV/ Targa/Telaio Q.li/Cil./ posti
Dati riferimento Classi di Merito
Massimale unico assicurato
Valore Veicolo Anno di Garanzia immatricola Furto/Incendio zione
AW570XG AW571XG BF116MG
14
6
3.000.000,00
12
6
3.000.000,00
12
7
3.000.000,00
1998 1998 1999
BF115MG
12
7
3.000.000,00
1999
BF114MG DC636NF
12
7
3.000.000,00
19
14
3.000.000,00
1999 2006
AC213NK
13
10
3.000.000,00
1996
AE143NM BZ960LW
12
01 18
3.000.000,00
1995 2002
18
03
3.000.000,00
AE142NM BF113MG
12 12
01
3.000.000,00
1995 1999
DC637NF
19
14
3.000.000,00
2006
3.000.000,00
CN617KC
19
12
3.000.000,00
2004
CE798KX
13
01
3.000.000,00
2003
AG330644
12
01
3.000.000,00
1990
BZ601LX
17
04
3.000.000,00
2002
BD301HH
20
01
3.000.000,00
1999
AG310011
10
12
3.000.000,00
1989
CN620KC
19
12
3.000.000,00
2004
CM473JM
19
1
3.000.000,00
2005
CM474JM
19
10
3.000.000,00
2005
AW926XV
Q.25
FISSA
6.000.000,00
1998
CM889JM
13
4
3.000.000,00
2005
CY155YR
23
14
3.000.000,00
2006
AW824WZ
Q.35
FISSA
3.000.000,00
1998
CE797KX
13
18
3.000.000,00
2003
CH401ZA
21
18
3.000.000,00
2003
CL774EZ
Q. 35
FISSA
6.000.000,00
2004
AKB483
Q. 60
FISSA
3.000.000,00
2006
BP401SF
13
13
3.000.000,00
2001
BP402SF
13
13
3.000.000,00
2001
BZ600LX
17
00
3.000.000,00
2002
BP403SF BZ669LZ
18
FISSA
6.000.000,00
35
FISSA
6.000.000,00
2001 2002
BZ670LZ
35
FISSA
6.000.000,00
2002
BZ674LZ
35
FISSA
6.000.000,00
2002
AW439WY
12
08
3.000.000,00
1997
AW440WY
12
08
3.000.000,00
1997
AW737XC
12
08
3.000.000,00
1997
AW813XC
12
08
3.000.000,00
1997
Pagina 29 di 33
2.700,00 2.500,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 18.000,00 3.600,00 1.700,00 14.400,00 1.700,00 2.900,00 18.000,00 15.000,00 5.800,00 1.500,00 13.800,00 11.200,00 2.000,00 15.000,00 19.000,00 19.000,00 - ----10.000,00 25.833,00 ------6.000,00 20.000,00 25.500,00 ------2.600,00 2.600,00 18.300,00 4.700,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00
41 AUTOVETTURA 42 AUTOV. USO PROMISCUO 43 AUTOV. USO PROMISCUO 44 AUTOCARRO 45 AUTOCARRO 46 AUTOCARRO 47 AUTOCARRO 48 AUTOCARRO 49 AUTOCARRO 50 RIMORCHIO MACC. AGRICOLA 51 AUTOCARRO 52 AUTOCARRO 53 AUTOCARRO 54 AUTOV. USO PROMISCUO 55 AUTOCARRO 56 AUTOCARRO 57 MACCHINA OPERATRICE 58 AUTOCARRO 59 AUTOVETTURA 60 AUTOCARRO 61 MACCHINA OPERATRICE 62 MACCHINA OPERATRICE 63 AUTOCARRO 64 AUTOVETTURA 65 AUTOVETTURA 66 AUTOVETTURA 67 AUTOVETTURA 68 AUTOVETTURA 69 AUTOVETTURA 70 AUTOVETTURA 71 AUTOVETTURA 72 AUTOVETTURA 73 AUTOVETTURA 74 MACCHINA OPERATRICE 75 AUTOVETTURA 76 AUTOVETTURA 77 AUTOVETTURA 78 AUTOVETTURA 79 AUTOVETTURA
AW023XD
12
15
3.000.000,00
1997
AW587XL
25
08
3.000.000,00
1998
AW588XL
25
09
3.000.000,00
1998
BA375LE
15
FISSA
6.000.000,00
1998
BA366LE
15
FISSA
6.000.000,00
1998
BA360LE
15
FISSA
6.000.000,00
1998
BA367LE
15
FISSA
6.000.000,00
1998
BA605LE
15
FISSA
6.000.000,00
1998
AL738ZE
11
FISSA
6.000.000,00
1997
AG004681
-
FISSA
6.000.000,00
1998
AL737ZE
11
FISSA
6.000.000,00
1997
AL735ZE
11
FISSA
6.000.000,00
1997
AV493RF
15
FISSA
6.000.000,00
1997
AJ210HD
23
12
3.000.000,00
1996
BA374LE
15
FISSA
6.000.000,00
1998
AL736ZE
11
FISSA
6.000.000,00
1997
AAA964
340
FISSA
6.000.000,00
1998
AV492RF
15
FISSA
6.000.000,00
1998
BP400SF
19
5
3.000.000,00
2001
CH999YV
50
FISSA
6.000.000,00
2003
ACN896
Q.27
FISSA
6.000.000,00
2003
AFF 913
Q. 75
FISSA
6.000.000,00
2005
CY 621 AE
Q. 65
FISSA
6.000.000,00
2005
CT 848 EV
14
13
3.000.000,00
2005
CT 849 EV
14
13
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2005
CT 850 EV
14
13
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2005
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13
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2005
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13
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2005
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13
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2005
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14
13
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2005
CT 855 EV
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13
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2005
CT 856 EV
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2005
CT 857 EV
14
13
3.000.000,00
2005
AFK 619
Q. 27
FISSA
6.000.000,00
2005
CS 991 DP
19
13
3.000.000,00
2005
CM 947 JM
14
13
3.000.000,00
2005
CM 949 JM
14
13
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2005
CM 952 JM
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13
3.000.000,00
2005
CM 953 JM
14
13
3.000.000,00
2005
Pagina 30 di 33
1.100,00 11.520,00 11.520,00 4.240,00 4.240,00 4.240,00 4.240,00 4.240,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 4.240,00 7.200,00 4.240,00 1.280,00 31.360,00 4.240,00 1.800,00 24.880,00 18.000,00 60.511,92 31.157,87 7.400,00 7.400,00 7.400,00 7.400,00 7.400,00 7.400,00 7.400,00 7.400,00 7.400,00 7.400,00 24.747,84 25.000,00 7.650,00 7.650,00 7.650,00 7.650,00
PROVINCIA DI AGRIGENTO PREVENTIVO
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI : POLIZZE ASSICURATIVE RELATIVE AD AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE IX VIABILITA’ ED AL SETTORE XVII PROVVEDITORATO
Il Responsabile del Procedimento Sig. ra Loredana Montana Lampo
Il Direttore del Settore IX Viabilità Ing. Giuseppe MILANO
Pagina 31 di 33
Elenco Veicoli di proprietà della PROVINCIA di AGRIGENTO Tipo mezzo
N° 1 AUTOVETTURA 2 AUTOVETTURA 3 AUTOVETTURA 4 AUTOVETTURA 5 AUTOVETTURA 6 AUTOVETTURA 7 AUTOVETTURA 8 AUTOVETTURA 9 AUTOVETTURA 10 AUTOVETTURA 11 AUTOVETTURA 12 AUTOVETTURA 13 AUTOVETTURA 14 AUTOVETTURA 15 AUTOVETTURA 16 AUTOVETTURA 17 AUTOVETTURA 18 AUTOVETTURA 19 AUTOVETTURA 20 AUTOVETTURA 21 AUTOVETTURA 22 MEZZO SPECIALE 23 AUTOVETTURA 24 SUV 25 RILEVA. ATMOSFERICO 26 AUTOVETTURA 27 SUV 28 AUTOCARRO 29 DECESPUGLIATORE 30 AUTOVETTURA 31 AUTOVETTURA 32 AUTOVETTURA 33 AUTOCARRO 34 AUTOCARRO 35 AUTOCARRO 36 AUTOCARRO 37 AUTOVETTURA 38 AUTOVETTURA 39 AUTOVETTURA 40 AUTOVATTURA 41 AUTOVETTURA 42 AUTOV. USO PROMISCUO 43 AUTOV. USO PROMISCUO 44 AUTOCARRO 45 AUTOCARRO
Dati CV/ riferiment Targa/Telaio Q.li/Cil./ o Classi di posti Merito
Massimale unico assicurato
Anno di immatricola zione
AW570XG AW571XG BF116MG
14
6
3.000.000,00
12
6
3.000.000,00
12
7
3.000.000,00
1998 1998 1999
BF115MG
12
7
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1999
BF114MG DC636NF
12
7
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19
14
3.000.000,00
1999 2006
AC213NK
13
10
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1996
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1995 2002
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01
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1995 1999
DC637NF
19
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3.000.000,00
2006
CN617KC
19
12
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2004
CE798KX
13
01
3.000.000,00
2003
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12
01
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1990
BZ601LX
17
04
3.000.000,00
2002
BD301HH
20
01
3.000.000,00
1999
AG310011
10
12
3.000.000,00
1989
CN620KC
19
12
3.000.000,00
2004
CM473JM
19
1
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2005
18
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CM474JM
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2005
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Q.25
FISSA
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1998
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4
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2005
CY155YR
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14
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2006
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Q.35
FISSA
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1998
CE797KX
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2003
CH401ZA
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18
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2003
CL774EZ
Q. 35
FISSA
6.000.000,00
2004
AKB483
Q. 60
FISSA
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2006
BP401SF
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13
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2001
BP402SF
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13
3.000.000,00
2001
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00
3.000.000,00
2002
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FISSA
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35
FISSA
6.000.000,00
2001 2002
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FISSA
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2002
BZ674LZ
35
FISSA
6.000.000,00
2002
AW439WY
12
08
3.000.000,00
1997
AW440WY
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1997
AW737XC
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1997
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1997
AW023XD
12
15
3.000.000,00
1997
AW587XL
25
08
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1998
AW588XL
25
09
3.000.000,00
1998
BA375LE
15
FISSA
6.000.000,00
1998
BA366LE
15
FISSA
6.000.000,00
1998
Pagina 32 di 33
Valore Veicolo
Premio
2.700,00 2.500,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 18.000,00 3.600,00 1.700,00 14.400,00 1.700,00 2.900,00 18.000,00 15.000,00 5.800,00 1.500,00 13.800,00 11.200,00 2.000,00 15.000,00 19.000,00 19.000,00 - ----10.000,00 25.833,00 ------6.000,00 20.000,00 25.500,00 ------2.600,00 2.600,00 18.300,00 4.700,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 11.520,00 11.520,00 4.240,00 4.240,00
406,00 361,00 376,00 376,00 376,00 771,00 471,00 286,00 1.581,00 316,00 301,00 371,00 731,00 571,00 281,00 571,00 586,00 401,00 731,00 666,00 911,00 461,00 316,00 1.341,00 526,00 571,00 1.981,00 1.191,00 451,00 471,00 471,00 611,00 726,00 931,00 931,00 931,00 341,00 341,00 341,00 341,00 341,00 1.063,00 832,00 601,00 601,00
46 AUTOCARRO 47 AUTOCARRO 48 AUTOCARRO 49 AUTOCARRO
BA360LE
15
FISSA
6.000.000,00
1998
BA367LE
15
FISSA
6.000.000,00
1998
BA605LE
15
FISSA
6.000.000,00
1998
AL738ZE
11
FISSA
6.000.000,00
1997
RIMORCHIO MACC.
50 AGRICOLA
51 AUTOCARRO 52 AUTOCARRO 53 AUTOCARRO 54 AUTOV. USO PROMISCUO 55 AUTOCARRO 56 AUTOCARRO 57 MACCHINA OPERATRICE 58 AUTOCARRO 59 AUTOVETTURA 60 AUTOCARRO 61 MACCHINA OPERATRICE 62 MACCHINA OPERATRICE 63 AUTOCARRO 64 AUTOVETTURA 65 AUTOVETTURA 66 AUTOVETTURA 67 AUTOVETTURA 68 AUTOVETTURA 69 AUTOVETTURA 70 AUTOVETTURA 71 AUTOVETTURA 72 AUTOVETTURA 73 AUTOVETTURA 74 MACCHINA OPERATRICE 75 AUTOVETTURA 76 AUTOVETTURA 77 AUTOVETTURA 78 AUTOVETTURA 79 AUTOVETTURA
AG004681
-
FISSA
6.000.000,00
1998
AL737ZE
11
FISSA
6.000.000,00
1997
AL735ZE
11
FISSA
6.000.000,00
1997
AV493RF
15
FISSA
6.000.000,00
1997
AJ210HD
23
12
3.000.000,00
1996
BA374LE
15
FISSA
6.000.000,00
1998
AL736ZE
11
FISSA
6.000.000,00
1997
AAA964
340
FISSA
6.000.000,00
1998
AV492RF
15
FISSA
6.000.000,00
1998
BP400SF
19
5
3.000.000,00
2001
CH999YV
50
FISSA
6.000.000,00
2003
ACN896
Q.27
FISSA
6.000.000,00
2003
AFF 913
Q. 75
FISSA
6.000.000,00
2005
CY 621 AE
Q. 65
FISSA
6.000.000,00
2005
CT 848 EV
14
13
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2005
CT 849 EV
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13
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2005
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13
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2005
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2005
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2005
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13
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2005
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14
13
3.000.000,00
2005
CT 855 EV
14
13
3.000.000,00
2005
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13
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2005
CT 857 EV
14
13
3.000.000,00
2005
AFK 619
Q. 27
FISSA
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2005
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19
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2005
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14
13
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CM 949 JM
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13
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2005
CM 952 JM
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13
3.000.000,00
2005
CM 953 JM
14
13
3.000.000,00
2005
Pagina 33 di 33
4.240,00 4.240,00 4.240,00 1.280,00
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128,00 561,00 561,00 601,00 851,00 601,00 561,00 932,00 601,00 574,00 1.113,00 493,00 837,00 1.225,00 641,00 641,00 641,00 641,00 641,00 641,00 641,00 641,00 641,00 641,00 541,00 1.163,00 655,00 655,00 655,00 573,22