Proposte di semplificazione degli adempimenti tributari ed altre modifiche normative Paolo Moretti Delegato alla Fiscalità del CNDCEC Stefano Marchese Co-delegato alla Fiscalità del CNDCEC
27 GENNAIO 2012
Premessa
Il documento indica, alcune proposte, di norme e di prassi per razionalizzare e semplificare l’attuale complesso sistema fiscale. E’ da tutti condiviso che è ormai imprescindibile una profonda riforma del nostro sistema fiscale che è fermo agli anni ’70.
Le varie modifiche apportate negli ultimi anni, fatte solo per ragioni di gettito, non hanno tenuto conto dei cambiamenti sociali ed economici e hanno contribuito solo a creare profonde differenze nell’imposizione effettiva tra le diverse categorie di reddito e a rendere il sistema complesso e poco gestibile. L’attuazione di una riforma fiscale ben strutturata non può essere che graduale, però bisogna iniziare!
Per costruire una seria riforma fiscale, in maniera prioritaria, è fondamentale il rispetto: a) Dei principi costituzionali di capacità contributiva e progressività del sistema tributario di cui all’art. 53; b) Dei principi e delle direttive della comunità europea; c) Della stabilità della pressione fiscale rispetto al P.I.L.; d) Del principio di equità; e) Del certezza del diritto e semplicità delle regole.
La riforma fiscale non dev’essere attuata in maniera casistica ma è necessario creare un vero proprio codice tributario omnicomprensivo formato da una parte generale e da parti speciali relative alle singole imposte ed altri aspetti collegati (codificazione su due livelli) in modo da garantire, anche sul piano comunitario, la coerenza e stabilità del sistema. È urgente, comunque, nel breve semplificare la normativa e gli adempimenti e dare più certezza all’attuale sistema. Per procedere per grado si deve intervenire sulle cose che possono essere fatte subito. 2
Ad esempio è opportuno procedere a una codificazione dell’abuso del diritto in modo da chiarire la distribuzione dell’onere probatorio ed offrire maggiori garanzie procedimentali per garantire al contribuente una maggiore difesa. Chiarire, ai fini della tassazione IRAP, una volta per tutto, il concetto di “autonoma organizzazione” che riguarda i piccoli imprenditori individuali ed i professionisti. L’area per poter accedere all’esenzione dell’IRAP per tali soggetti risulta essere incerta e ciò sta provocando un forte contenzioso che incide pesantemente sul bilancio dello Stato.
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PROPOSTE DI SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI
REDDITO DI IMPRESA
1) Documentazione spese di vitto e alloggio dei professionisti Le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande anticipate dal committente per conto del professionista devono essere da quest’ultimo addebitate in fattura, pur trattandosi di spese da lui non sostenute. Le spese così fatturate sono integralmente deducibili nella determinazione del reddito di lavoro autonomo del professionista. La norma, introdotta nel testo dell'art. 54 del TUIR dall’art. 36, comma 29, lettera a), n. 2), del DL 223/2006, è oltremodo penalizzante sotto il profilo della gestione amministrativo-contabile delle spese in oggetto, moltiplicando gli adempimenti a carico di imprese e professionisti senza che a ciò corrisponda alcun reale beneficio per l’Erario né in termini di gettito, né in termini di efficacia dei controlli. Si propone pertanto, nell’ottica della semplificazione delle procedure e della riduzione dei costi di gestione di imprese e professionisti, l’abrogazione della norma in oggetto.
2) Comunicazione realizzo minusvalenze su partecipazioni Si propone di sopprimere la comunicazione all’Agenzia delle entrate relativa alla realizzazione di minusvalenze su partecipazioni superiori a 5 milioni di euro ed accorpare i dati in essa contenuti in un apposito quadro del modello Unico.
3) Eliminazione dell’obbligo di separata indicazione dei costi con operatori localizzati in territori inclusi nella “black-list” Abrogazione dell'obbligo di indicare separatamente nella dichiarazione dei redditi di impresa gli importi degli acquisti effettuati nei "paradisi fiscali". Tale obbligo non incide infatti sul reddito, né sulla capacità di controllo da parte dell'ufficio che, oltre a possedere le bollette doganali di importazione, ha ora a disposizione i dati trasmessi con le comunicazioni effettuate ai sensi dell'art. 1 del DL 40/2010 (comunicazione delle operazioni intercorse con operatori localizzati in territori inclusi nella “black-list”). 4
In subordine, si propone l'applicazione, in ogni caso, di una sanzione in misura fissa, in quanto mera violazione formale.
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO
1) "Spesometro" L’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate le operazioni rilevanti ai fini dell’IVA d’importo pari o superiore a 3.000 (ovvero 3.600) euro dovrebbe essere sostituito con la reintroduzione degli elenchi clienti e fornitori. Oggetto della comunicazione sarebbero dunque i totali delle operazioni effettuate o ricevute (senza alcun limite di importo) nei confronti di ciascun cliente e di ciascun fornitore e non le singole operazioni d’importo superiore alle soglie di rilevanza. Per quanto concerne le operazioni IVA certificate tramite scontrino o ricevuta fiscale rimarrebbe l’obbligo di identificare il cliente per operazioni d’importo pari o superiore a 3.600 euro. Tali operazioni dovrebbero essere comunicate sempre in modo cumulativo con riferimento a ciascun cliente. Si avrebbero vantaggi per l’Erario in quanto risulterebbero monitorate tutte le operazioni rilevanti ai fini dell’IVA e non soltanto quelle d’importo superiore alle previste soglie di rilevanza, ma anche per i professionisti che non sarebbero più tenuti ad individuare tra le tante operazioni effettuate e/o ricevute da ciascun contribuente, quelle d’importo pari o superiore alle soglie di rilevanza ovvero quelle d’importo inferiore tra loro collegate che, nel loro insieme, superino comunque le predette soglie.
2) Modello Intra-servizi La Direttiva n. 2006/112/CE descrive, all’art. 266, il contenuto minimo degli elenchi Intrastat consentendo comunque agli Stati membri di richiedere ulteriori informazioni al contribuente. Nel successivo art. 268, inoltre, viene prevista la possibilità di adottare gli elenchi relativamente agli acquisti intracomunitari di beni, ma non di servizi. Il nostro ordinamento, che prevede l’indicazione degli acquisti intracomunitari anche per i servizi, eccede quindi il contenuto delle previsioni del legislatore europeo. 5
La proposta di semplificazione consiste, dunque, nell’eliminazione degli elenchi relativi agli acquisti, con riguardo alle prestazioni di servizi. La legislazione interna prevede inoltre l’obbligo di inserire negli stessi elenchi informazioni statistiche per l’associazione dei codici Cpa ai beni o ai servizi. Tale previsione risulta gravosa per i contribuenti e, soprattutto, non in linea con quanto previsto dagli ordinamenti di altri Paesi, come la Francia e la Germania. Tali Paesi adottano, in effetti, modelli di comunicazione particolarmente semplificati che, al contempo, riescono a non pregiudicare le attività di controllo svolte dall'amministrazione finanziaria.
3) Dichiarazioni d’intento I fornitori degli esportatori abituali sono tenuti a comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni d’intento ricevute. Il cedente/prestatore che omette di inviare nei termini previsti detta comunicazione o la invia con dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell’imposta. E’ inoltre prevista la responsabilità in solido con il soggetto acquirente dell’imposta evasa correlata all’infedeltà della dichiarazione ricevuta. Si propone che l’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati della dichiarazione d’intento sia a carico dell’esportatore abituale e che l’attestazione dell’avvenuta presentazione venga inviata dall’esportatore abituale al suo fornitore unitamente alla lettera d’intento. Questa procedura permette anche di limitare le responsabilità dell’invio delle comunicazione solo in capo all’esportatore abituale. Si propone altresì l'applicazione di una sanzione per irregolarità formale (i.e. da euro 258 ad euro 2.065 anziché dal 100% al 200% dell'imposta non addebitata) anche in caso di fatturazione non imponibile ex art. 8, comma 1, lett. b), DPR 633/1972 in mancanza della comunicazione della lettera d'intento che ha generato la fatturazione in regime di non imponibilità. Si propone infine la fissazione di una periodicità trimestrale del termine per l'invio, entro il mese successivo alla scadenza del trimestre di ricevimento delle medesime dichiarazioni.
4) Comunicazioni delle operazioni intercorse con operatori localizzati in territori inclusi nella “black-list” 6
Si propone di escludere l'obbligo di comunicare le operazioni di importo "non rilevante" (ad esempio, fino a 1.000 euro). Tale modifica, senza arrecare particolare nocumento all'attività di controllo dell'Agenzia delle entrate (a cui sarebbero comunque segnalate le operazioni di una certa rilevanza economica), ridurrebbe drasticamente gli oneri amministrativi a carico delle imprese.
5) Quadro VR e rimborsi Ci sono casi in cui l’Agenzia nega il rimborso IVA adducendo la mancata presentazione all'Agente della riscossione del modello VR (modello che si trova già contenuto nella Dichiarazione ai fini IVA e comunque il cui importo a favore del contribuente è chiaramente indicato nel quadro RX del Mod. Unico). Nei casi in cui l'Agente della riscossione è estraneo a tale rimborso (es.: contribuente cessato) la previsione in parola risulta inutile. In realtà, l’art. 38-bis del DPR 633/1972 non prevede un obbligo in tal senso. Si propone, pertanto, l'introduzione di una norma che chiarisca tale aspetto.
STUDI DI SETTORE
1) Soggetti obbligati alla compilazione del modello Le società in liquidazione volontaria sono soggette all’obbligo di compilazione (senza applicazione) degli studi di settore. Non si comprende la valenza statistica delle informazioni rilevate negli stessi per la fattispecie societaria esaminata, si propone, dunque, l’esclusione dall’obbligo di compilazione del modello dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore per le società in liquidazione ordinaria.
VERSAMENTI, COMPENSAZIONI, RISCOSSIONI E RITENUTE
1) Addizionali comunale e regionale all’IRPEF Le addizionali regionale e comunale all’IRPEF vengono determinate dai sostituti d’imposta all’atto dell’effettuazione delle operazioni di conguaglio. L’addizionale regionale e comunale (a saldo) è trattenuta in un numero massimo di 11 rate mensili entro il mese di novembre, mentre l’acconto 7
dell’addizionale comunale è trattenuto a partire dal mese di marzo in un numero massimo di 9 rate. Le aliquote dell’addizionale regionale vengono stabilite da ciascuna regione, con proprio provvedimento, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, mentre le aliquote dell’addizionale comunale acquisiscono validità con la pubblicazione nel sito ministeriale. Il versamento deve essere effettuato all’ente in cui il contribuente ha il domicilio fiscale al 1° gennaio di ogni anno per l’addizionale comunale e al 31 dicembre per l’addizionale regionale. Ciò premesso, si propone: -
di rendere omogenee le tempistiche di trattenuta e versamento del saldo e dell’acconto
dell’addizionale comunale, allineandole alle scadenze previste per l’addizionale regionale; -
di prevedere che le aliquote dell’addizionale regionale acquisiscano validità con la
pubblicazione nel sito ministeriale come previsto per l’addizionale comunale; -
di prevedere che per l’addizionale comunale e regionale coincida la data di riferimento per
determinare il domicilio fiscale del contribuente.
2) Curatori fallimentari Il comma 1 dell’articolo 37 del DL 223/2006 ha esteso ai curatori fallimentari ed ai commissari liquidatori la qualifica di sostituto di imposta. Tali soggetti sono stati quindi investiti degli adempimenti propri dei sostituti di imposta, quali in particolare l’obbligo di operare, versare e certificare le ritenute alla fonte sui pagamenti da essi effettuati aventi natura di compenso per il percipiente, nonché l’obbligo di presentazione della dichiarazione annuale (Mod. 770). Si tratta di adempimenti oltremodo gravosi per gli organi della procedura, tenuto conto delle modalità di funzionamento delle procedure stesse, soprattutto per quel che concerne l’obbligo di effettuazione e separato versamento delle ritenute alla fonte. Al fine di semplificare l'attività in parola, non trascurando, nel contempo, l'esigenza di garantire l'efficacia dei controlli da parte dell'Agenzia delle entrate, si propone di sostituire la qualifica di sostituto di imposta in capo ai predetti soggetti con l'introduzione di un obbligo, facente capo agli stessi, di comunicare su base annua gli elenchi nominativi dei soggetti a cui la procedura ha corrisposto somme costituenti reddito imponibile per i percipienti.
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3) Rimborsi e compensazione In caso di obbligo per l’Ufficio del rimborso a seguito di sentenza, invece di procedere a mezzo di erogazione finanziaria del rimborso, si propone di consentire lo scomputo della somma dalla dichiarazione annuale (della relativa imposta), previa opzione del contribuente ivi esercitata. Il contribuente potrà quindi anche utilizzare in compensazione l’eccedenza risultante.
PROCEDURE
1)
Istituzione di uno “sportello telematico” per l’invio di comunicazioni, istanze e documenti
all’Agenzia delle entrate Al fine di ridurre il più possibile l’accesso diretto di contribuenti e professionisti presso gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate, anche per adempimenti consistenti nella semplice presentazione di comunicazioni, istanze e documenti, si propone di istituire uno sportello “telematico” all’uopo destinato, da utilizzare facoltativamente in alternativa al tradizionale sportello “fisico”. Ovviamente, dovrà trattarsi di un canale telematico in cui sono assicurati la provenienza e l’integrità di quanto trasmesso in via telematica. Resterebbe, in ogni caso, la possibilità per l’Agenzia di richiedere l’esibizione degli originali dei documenti redatti su supporto cartaceo.
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ALTRE MODIFICHE NORMATIVE
REDDITO DI IMPRESA
1) Spese di manutenzione Il comma 6 dell'articolo 102 del TUIR prevede un regime particolare per la deduzione delle spese di manutenzione. Il calcolo previsto dal comma citato comporta l'utilizzo di dati non risultanti dalla contabilità (esempio la data di acquisto o di vendita dei beni) e difficili da recuperare in quanto occorre sempre rintracciare le relative fatture manualmente. Si propone, dunque, di eliminare l'obbligo di tener conto degli acquisti e delle vendite dei beni ammortizzabili durante il periodo di imposta al fine di determinare il plafond di deducibilità delle spese di manutenzione ordinaria.
2) Plusvalenze reinvestite Da più parti si parla della sottocapitalizzazione delle imprese. Al fine di favorirne la capitalizzazione si propone, pertanto, la reintroduzione della norma che consente di sospendere la tassazione delle plusvalenze (ad esempio per un biennio) in caso di sostituzione del bene ceduto con altro di natura analoga. Il tutto con la certezza che l’Erario soffra solo una diluizione temporale del gettito recuperato dai minori ammortamenti futuri generati ad es. da una riserva in sospensione e con la clausola antielusiva che qualora l’investimento non venga realizzato, si perde anche il beneficio della rateizzazione quinquennale.
3) “Slittamento di competenza” Complice l’autonomia del singolo periodo d’imposta, nel sistema manca una norma capace di attenuare gli effetti, in tema di reddito di impresa, dell’errore sul periodo temporalmente competente in cui dedurre un particolare componente negativo di reddito. Si propone, dunque, una codificazione più forte di quella contenuta nell'art. 10 dello Statuto del Contribuente, magari con l’utilizzo della previsione di cui all’art. 109, comma 4, lett. b), II periodo, del TUIR. Tale ipotesi da utilizzarsi solo nel caso in cui lo spostamento temporale non arrechi danno. In taluni casi, oltretutto, si verifica un vantaggio per l’Erario dato dall’errata anticipazione dell’imposta.
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IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO
1) IVA erroneamente addebitata In caso di addebito al cessionario/committente di IVA su operazioni per cui correttamente non debba esservi alcun addebito di IVA (per carenza di presupposti, o per esenzioni, esclusioni, ecc.), sembra doversi comminare una sanzione per il cessionario che ha indebitamente detratto l’imposta e costringere il cedente a chiedere il rimborso. Si propone di considerare l’errore così commesso come formale senza applicazione di sanzione alcuna in quanto certamente l’Erario non ne ha avuto danno. Anzi, nel caso in cui il cessionario/committente soffra di un regime di deducibilità parziale (pro-rata) l’Erario avrebbe potuto anche ottenere un vantaggio.
2) Reverse charge In caso di errata valutazione nell’ambito dell’applicazione del reverse charge, sembra possibile comminarsi all’operatore sia la sanzione impropria della mancata deduzione dell’imposta per la violazione del termine biennale dell’art. 19 DPR 633/1972, sia le conseguenti sanzioni in tema di dichiarazione infedele. Si propone di considerare l’errore così commesso come formale senza applicazione di sanzione alcuna in quanto certamente l’Erario non ne ha avuto danno. Oltre a ciò si propone di allungare il termine di cui al citato art. 19 entro il quale è consentita la detrazione dell’imposta, per allinearlo al termine decadenziale dell’accertamento.
3) Versamento dell’ IVA all’incasso Introdurre subito l’obbligo generalizzato del versamento dell’iva all’incasso del corrispettivo per cogliere l’opportunità della Direttiva 210/45/UE emanata, specificatamente, per consentire a tutti i paesi membri di introdurre il regime iva di cassa. Tale regime aiuterebbe il rispetto dell’equilibrio finanziario delle imprese e dei lavoratori autonomi attualmente molto compromesso per la crisi finanziaria delle banche.
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STUDI DI SETTORE
1) Esperibilità metodo di accertamento induttivo "puro" La nuova previsione, introdotta dall'art. 23, comma 28, lett. c), DL 98/2011, secondo cui è esperibile l'accertamento induttivo "puro", ai sensi della nuova lettera d-ter) dell'art. 39, comma 2, DPR 600/1973, nei casi di omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore, nonché l'indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi non sussistenti, subordina l'applicabilità di detta metodologia di accertamento (che, si ricorda, riduce l'onere probatorio gravante sull'Ufficio fino a consentire l'utilizzo di dati e notizie comunque raccolti o venuti a conoscenza nonché di presunzioni non dotate dei requisiti di gravità precisione e concordanza) alla circostanza che la maggiore base imponibile accertata a seguito della corretta applicazione degli studi di settore ecceda il 10% di quanto dichiarato. Considerata l’estrema complessità delle informazioni richieste nel predetto modello e che detto metodo di accertamento è ammesso, per legge, soltanto in casi di violazioni caratterizzate da una particolare gravità (omessa presentazione della dichiarazione, omessa indicazione del reddito d'impresa nella dichiarazione, mancata tenuta delle scritture contabili o loro sottrazione all'ispezione, totale inattendibilità delle scritture contabili, mancata risposta a questionari), si propone di incrementare la soglia di tolleranza attualmente prevista dal 10 al 50 per cento.
2) Effetti premiali derivanti dalla congruità e dalla coerenza La nuova disciplina premiale introdotta dall’art. 10, commi da 9 a 13, del DL 201/2011in favore dei soggetti congrui e coerenti rispetto agli studi di settore, subordina i benefici alla corretta compilazione del modello dei dati rilevanti ai fini degli studi da allegare alla dichiarazione dei redditi. La legge, tuttavia, non prevede alcun margine di tolleranza in relazione agli errori eventualmente commessi in sede di compilazione di tale modello. Considerata l’estrema complessità delle informazioni richieste nel predetto modello e la circostanza che tali informazioni non sempre sono rilevanti ai fini della determinazione dell’ammontare dei ricavi/compensi di congruità, si propone di riconoscere gli effetti premiali anche nel caso di errori che importino uno scostamento rispetto ai ricavi/compensi di congruità 12
emergenti dalla corretta compilazione del modello non superiore al 10% nonché di tutti quelli che non incidono, in alcun modo, sulla determinazione della soglia di congruità (errori relativi ai c.d. dati “statistici”).
VERSAMENTI, COMPENSAZIONI E RISCOSSIONI
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Rateazioni degli importi dovuti per effetto di accertamento con adesione, acquiescenza,
conciliazione giudiziale, definizione agevolata di inviti a comparire e processi verbali di constatazione I nuovi commi 3-bis dell’art. 8 del D.Lgs. 218/1997 e dell’art. 48 del D.Lgs. 546/1992 (inserito dall’art. 23, commi 17, lett. c), e 19, lett. c), del DL 98/2011) prevedono una sanzione maggiorata pari al 60% in caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva. La sanzione è eccessivamente gravosa e non proporzionale rispetto alla violazione commessa. Si tratta infatti di contribuenti che hanno comunque manifestato l’intenzione di onorare il proprio debito con l’Erario e che, per ragioni contingenti, si trovano nell’impossibilità di pagare una rata. Si ritiene maggiormente conforme a un criterio di proporzionalità applicare a tali situazioni il medesimo regime sanzionatorio introdotto dall’art. 10, comma 13-decies, del DL 201/2011 con riferimento alle dilazioni di pagamento degli importi dovuti per effetto della liquidazione e dei controlli formali delle dichiarazioni. Al riguardo, è stato previsto che il tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione (pari al 30%) di cui all'art. 13 del D.Lgs. 18.12.1997, n. 471, commisurata all’importo della rata versata in ritardo, e degli interessi legali, fermo restando che l’iscrizione a ruolo non è eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del D.Lgs. 18.12.1997, n. 472. In caso di mancato pagamento della prima rata ovvero anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta invece la decadenza dalla
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rateazione e l’iscrizione a ruolo dell’importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena, dedotto ovviamente quanto già versato.
2)
Limiti alla compensazione “orizzontale” di crediti per imposte erariali in presenza di
debiti (per le medesime imposte) iscritti a ruolo e scaduti d’importo superiore a 1.500 euro (art. 31 D.L. 78/2010) Obbligo di preventiva estinzione del debito iscritto a ruolo e scaduto Nella circ. 13/E dell’11 marzo 2011 (§ 3) è stato affermato che nel caso in cui il contribuente abbia crediti erariali di importo superiore a quello iscritto a ruolo, non potrà effettuare alcuna compensazione se non provvede prima al pagamento del debito scaduto. Tale interpretazione contrasta con il tenore letterale del comma 1 dell’art. 31 del D.L. 78/2010 secondo cui la compensazione dei predetti crediti è vietata “fino a concorrenza” dell’importo dei debiti iscritti a ruolo e scaduti d’importo superiore a 1.500 euro. In presenza quindi di crediti di importo superiore ai debiti iscritti a ruolo, si dovrebbe chiarire definitivamente che la compensazione è ammessa per l’eccedenza. Sanzione del 50% in caso di indebita compensazione Nella circ. 13/E dell’11 marzo 2011 (§ 7) è stato affermato che la sanzione del 50% deve essere misurata sull’intero importo del debito, ma trova un limite nell’ammontare compensato, per cui nel caso di importo compensato inferiore alla metà del debito, la sanzione corrisponderà all’ammontare compensato (es.: in presenza di un debito per 70.000 euro e di compensazione per 25.000 euro, la sanzione è pari a 25.000 euro). Tale interpretazione oltre a comportare un rigore sanzionatorio eccessivo e assolutamente sproporzionato rispetto alla tipologia di violazione commessa, contrasta con il tenore letterale del comma 1 dell’art. 31 del D.L. 78/2010 secondo cui la sanzione “non può essere comunque superiore al 50 per cento di quanto indebitamente compensato”. Tale disposizione non può essere considerata inutiliter data, ma va interpretata ai sensi dell’art. 12 delle disposizioni preliminari al codice civile secondo cui “nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese del significato proprio delle sue parole secondo la connessione di esse e della intenzione del legislatore”.
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La predetta disposizione deve intendersi dunque come un’integrazione di quanto stabilito nel periodo precedente della norma secondo cui “in caso di inosservanza del divieto ... si applica la sanzione del 50 per cento dell'importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e per i quali è scaduto il termine di pagamento fino a concorrenza dell'ammontare indebitamente compensato”. Si propone quindi una modifica normativa che chiarisca definitivamente che la sanzione non può mai essere superiore al 50 per cento di quanto indebitamente compensato.
3)
Nuova procedura di riscossione delle somme risultanti dagli avvisi di accertamento (art.
29 D.L. 78/2010) Dilazione di pagamento delle somme risultanti dai nuovi accertamenti “esecutivi” Al riguardo l’Agenzia delle entrate ha affermato, nel corso di una videoconferenza tenutasi il 14 gennaio 2011, che “il presupposto perché vi possa essere, da parte dell’agente della riscossione, la dilazione del pagamento è rappresentato dal mancato pagamento delle somme dovute entro il termine di legge”. Risulta quindi confermata, nell’interpretazione dell’Agenzia, l’automatica applicabilità degli interessi di mora e dell'aggio di riscossione nella misura del 9% nei confronti dei contribuenti che presenteranno l’istanza per la rateazione delle somme dovute. Tale situazione comporta un eccesso punitivo che contraddice il sistema attuale in cui la richiesta di rateazione può essere avanzata quando ancora il termine di pagamento non è ancora scaduto e che contrasta con la ratio ispiratrice dell’istituto in oggetto, il quale intende concedere un beneficio ai contribuenti che sono debitori di somme nei confronti dell’erario, ma che versano in situazioni di temporanea obiettiva difficoltà finanziaria. Si propone quindi una modifica normativa che consenta al contribuente di poter instare per la dilazione del pagamento anche prima che il suo debito risulti scaduto.
4) Saggi d’interesse Si propone di uniformare i saggi di interessi da applicare sia nella riscossione (interessi di mora per l’iscrizione a ruolo) che nei rimborsi di tutti i tributi. In tale disparità tra trattamento tra
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contribuenti e pubblica amministrazione è possibile, infatti, riscontare una palese violazione dell’art. 3 cost.
PROCEDURE
1) Sospensione feriale dei termini Svariate scadenze (avvisi bonari, richieste documenti ex art. 36-ter DPR n. 600/73) possono finire a ridosso del periodo feriale, quando sia gli studi professionali, sia gli uffici dell’Agenzia sono sottoorganico. Si propone, pertanto, una estensione della sospensione feriale dei termini anche a quelli di natura amministrativa: per questi ultimi, in luogo dei 46 gg. previsti per i termini processuali, si ipotizza una sospensione ad hoc riferita al solo mese di agosto, da estendere eventualmente anche al periodo natalizio.
CONTENZIOSO
1) Conciliazione giudiziale Attualmente, nel caso di ricorso presentato alla Commissione tributaria provinciale, non oltre la prima udienza, si può ricorrere all’istituto della conciliazione giudiziale su: - iniziativa delle parti; - proposta d’ufficio anche da parte della Commissione. Al fine di promuovere il ricorso a questo istituto potenzialmente deflativo del contenzioso, si propone l’estensione della conciliazione giudiziale anche in sede di giudizio di appello avanti la Commissione tributaria regionale.
2) Deposito copia autentica L’art. 38 D.Lgs. n. 546/92, come modificato dal D.L. n. 40/10, consente la notifica brevi manu alla controparte di copia autentica della sentenza. Dopo la modifica, però, si assiste al paradosso che la parte notificante deve richiedere due copie autentiche alla segreteria, per poi riportare la stessa copia autentica al luogo di provenienza (ovvero la segreteria stessa) dopo la notifica alla controparte. La procedura è evidentemente 16
gravosa e si suggerisce di modificare la norma nel senso di depositare presso la segreteria, nello stesso termine, la prova della notifica in luogo della copia autentica della sentenza.
3) Conseguenze del mancato riscontro alle istanze del contribuente Lo «Statuto dei diritti del contribuente» (Legge 27/07/2000, n. 212) contiene disposizioni in materia di diritti del contribuente e di rapporti tra lo stesso e l’Amministrazione finanziaria che, in attuazione degli articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione, costituisce un corpus di principi generali dell'ordinamento tributario. L’art. 10, comma 1, dello «Statuto» prevede espressamente che «i rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede». Sovente accade che l’Ufficio dell’Agenzia al quale è stata presentata istanza di autotutela per il riesame di un atto impositivo non fornisca alcuna risposta, neppure negativa e di rigetto, o, talvolta, la fornisca soltanto dopo che sono scaduti i termini per l’impugnazione dell’atto dinanzi le Commissioni. Analogamente, in caso di presentazione di istanza di accertamento con adesione, frequentemente l’Ufficio, dopo l’instaurazione del contraddittorio, non fornisce alcun esito e/o riscontro, lasciando il contribuente e il professionista che lo assiste in una situazione di incertezza. Si propone, pertanto, che l’Agenzia, attenendosi al principio di collaborazione e di trasparenza dell’azione amministrativa, fornisca formale riscontro tanto alle istanze di autotutela quanto a quelle di accertamento con adesione non oltre lo spirare dei termini per l’impugnazione dell’atto e che, qualora ciò non avvenga, in caso di soccombenza dell’ufficio nel contenzioso successivamente instaurato sia normativamente prevista la condanna di quest’ultimo alle spese del giudizio.
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