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[email protected] PROCEDURA DI MOBILITÀ Introduzione Capitolo n. 1. Capitolo n. 2. Capitolo n. 3. Capitolo n. 4. Capitolo n. 5. Capitolo n. 6. Capitolo n. 7. Capitolo n. 8.
Apertura della procedura di mobilità Versamento "contributo mobilità" all'INPS Esame congiunto Conclusione della procedura Le agevolazioni per l'assunzione dei lavoratori in mobilità Effetti della procedura di mobilità Copertura della indennità di mobilità Fonti normative
Introduzione Procedura di mobilità
La procedura di mobilità va attuata nelle seguenti ipotesi: a. collocamento in mobilità, cioè quando l’impresa ammessa al trattamento straordinario di integrazione salariale, ritenendo nel corso del relativo "programma" di non essere in grado di garantire il reimpiego a tutti i dipendenti sospesi, risolva il rapporto di lavoro con tutti o parte degli stessi (art. 4, comma 1, L. n. 223/1991); b. licenziamento collettivo , cioè quando l’impresa che occupi più di 15 dipendenti e che, in conseguenza di una riduzione o trasformazione di attività o di lavoro o di cessazione dell’attività, intenda effettuare almeno 5 licenziamenti nell’arco di 120 giorni in ciascuna unità produttiva o in più unità produttive della stessa provincia (art. 24, 1° e 2° comma, L. n. 223/1991). Sono interessate le sole imprese che nel semestre precedente abbiano occupato una media di pi ù di 15 dipendenti (il Ministero del Lavoro infatti - circ. n. 62/1996 elaborata con l’Inps- ha chiarito che il numero di dipendenti deve essere determinato tenendo conto della normale occupazione, cioè dell’organigramma produttivo o, in sua mancanza, facendo riferimento all’occupazione media dell’ultimo semestre). A tal fine devono essere computati i lavoratori in forza a tempo indeterminato, quelli a tempo determinato, i dirigenti, i lavoratori occupati in regime di telelavoro, i lavoratori con contratto intermittente, i lavoratori con contratto ripartito, gli apprendisti (in questo senso Min. Lavoro circ. n. 62/1996), i lavoratori in contratto di formazione e lavoro (sempre Min. Lavoro circ. n. 62/1996). I lavoratori part-time, secondo i principi generali, si computano in proporzione all’orario svolto. Non devono invece essere computati i lavoratori con contratto di inserimento, i lavoratori con contratto di reinserimento, i lavoratori somministrati a termine o a tempo indeterminato, i lavoratori a domicilio, i
co.co.co. e contratti a progetto/a programma, i soci lavoratori, gli associati in partecipazione, i lavoratori dell’impresa familiare ed i tirocinanti e gli stagisti.
Nota bene A seguito del D.Lgs. n. 110/2004 (in G.U. n. 102 del 3 maggio 2004 - notizia internet A11446 del 27/05/2004) l’obbligo di esperire la procedura di mobilitàè stato esteso anche ai datori di lavoro privati non imprenditori (cioè i datori di lavoro che svolgono, senza fini di lucro, attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto) che occupino più di 15 dipendenti e che intendano effettuare almeno 5 licenziamenti nell'arco di 120 giorni con le modalità ed i motivi indicati nel punto sub b). E’ bene notare che l’estensione riguarda solo gli obblighi procedimentali collegati alla procedura di mobilità per licenziamento collettivo: i datori di lavoro privati non imprenditori dunque, restano esclusi dagli obblighi contributivi nei confronti dell’Inps e dalle norme riguardanti gli ammortizzatori sociali per i lavoratori messi in mobilit à. In ogni caso, nei capitoli che seguono, al fine di fornire una sintesi operativa della disciplina, che tenga conto delle novità introdotte con il D.Lgs. n. 110/2004 citato, si riepilogano gli adempimenti e la procedura da osservare.
Capitolo n. 1 Apertura della procedura di mobilità
Comunicazione alle rappresentanze sindacali e alle rispettive Organizzazioni Sindacali di categoria L'impresa - tramite l'Associazione imprenditoriale cui aderisce o conferisce mandato - invia una comunicazione scritta alle rappresentanze sindacali in azienda (RSU) e alle rispettive associazioni di categoria indicando: - i motivi che determinano la situazione di eccedenza; - i motivi tecnici, organizzativi e produttivi per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee a porre rimedio alla predetta situazione di eccedenza ed evitare in tutto o in parte la dichiarazione di mobilità; - il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale eccedente nonché del personale abitualmente impiegato; - tempi di attuazione del programma di mobilità; - eventuali misure per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale dell'attuazione del programma medesimo; - previsione di eventuali riconoscimenti patrimoniali diversi da quelli già previsti dalla legislazione vigente e dalla contrattazione collettiva. In mancanza di rappresentanze sindacali in azienda, la comunicazione va trasmessa alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Ulteriori comunicazioni La comunicazione di cui al punto precedente e copia della ricevuta di versamento del "contributo di mobilità" all'INPS (vedi successivo capitolo 2) deve essere indirizzata anche a: - Provincia (o proprio Centro per l'Impiego da questa indicato), qualora l'eccedenza di personale riguardi unità produttive ubicate in una sola provincia; 1. Regione, qualora l'eccedenza riguardi unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione; 2. Ministero del lavoro e della previdenza sociale, qualora l'eccedenza riguardi unità produttive ubicate in più regioni.
Nota bene Le comunicazoni sopra riportate sono obbligatorie anche per i datori di lavoro privati non imprenditori (D.Lgs. n. 110/2004).
Capitolo n. 2 Versamento "contributo mobilità" all'INPS
Versamento all'INPS L'impresa è tenuta a versare all'INPS, per ogni lavoratore collocato in mobilità, una somma a titolo di "contributo mobilità": tale contributo non è dovuto dai datori di lavoro privati non imprenditori che ai sensi del D.Lgs. n. 110/2004 rientrano nel campo di applicazione della L. n. 223/1991. L'importo del "contributo di mobilità" in esame è pari a: 1) tre volte il trattamento massimo mensile netto di integrazione salariale per il numero lavoratori licenziati, nel caso in cui sia stato raggiunto l'accordo in sede sindacale. Per il 2012 i suddetti valori, a seconda che la "retribuzione di riferimento" mensile del lavoratore, superi o meno € 2.014,77 lordi sono pari a: - € 1.053,95 netti per un importo di € 1.119,32 al lordo del contributo del 5.84% (in caso di retribuzione di riferimento superiore a 2.014,77 lordi); - € 876,89 netti per un importo di € 931,28 al lordo del contributo del 5,84% (in caso di retribuzione di riferimento inferiore o pari a 2.014,77 lordi). Per la determinazione della "retribuzione di riferimento" vanno considerati tutti gli elementi retributivi assoggettati a contribuzione, corrisposti con carattere di continuità, ai quali deve essere aggiunta la quota di tredicesima e, ove prevista dal contratto collettivo, la quota di quattordicesima. Non vanno invece considerati nella "retribuzione di riferimento" quelli elementi retributivi il cui ammontare è collegato all'effettiva presenza al lavoro (ad esempio: compenso e maggiorazioni per lavoro straordinario, indennità di turno, indennità specifiche collegate alla mansione, etc.). 2) sei volte il trattamento massimo mensile netto di integrazione salariale per il numero lavoratori licenziati, nel caso di mancato raggiungimento di un accordo in sede sindacale, per procedure avviate durante o al termine della CIGS ; 3) nove volte il trattamento massimo mensile netto di integrazione salariale per il numero lavoratori licenziati, nel caso di mancato raggiungimento di un accordo in sede sindacale, in tutti i casi di riduzione di personale ; Anticipo Già al momento della comunicazione di apertura della procedura, l'azienda è tenuta a versare un anticipo della predetta somma pari ad una mensilità del trattamento lordo per ogni lavoratore ritenuto eccedente (c.d. contributo di ingresso alla mobilità). Tale contributo è pari al trattamento massimo mensile di integrazione salariale. Detto importo pro-capite è più elevato dell'importo mensile sul quale è parametrato il contributo di ingresso alla mobilità in quanto non viene applicata la riduzione del 5,84%.
Esempio Impresa che intende porre in mobilit à 10 dipendenti, la cui retribuzione mensile lorda - ratei compresi - sia inferiore a € 2.014,77: l'importo di riferimento per l'anno 2012 è di € 931,28. Pertanto, il contributo di ingresso alla mobilit à è pari a: - € 931,28 x 10 = € 9.312,80
Il messaggio INPS n. 7215 del 27 aprile 2012 ha precisato che a partire da gennaio 2012, i datori di lavoro interessati devono effettuare il suddetto versamento esclusivamente a mezzo modello F24 utilizzando la seguente causale: “ACIM” denominata “Datori di lavoro - anticipazione contributo di ingresso mobilit à” In sede di compilazione del modello di versamento “F24”, la suddetta causale è esposta nella sezione “INPS”, nel campo “causale contributo”, in corrispondenza, esclusivamente, del campo “importi a debito versati”. Inoltre nella stessa sezione: - nel campo “codice sede” è indicata il codice della sede Inps competente; - nel campo “matricola INPS/codice INPS/filiale azienda” è indicata la matricola Inps del contribuente; - nel campo “periodo di riferimento”, nella colonna “da mm/aaaa” è indicato il mese e l’anno di competenza, nel formato MM/AAAA; la colonna “a mm/aaaa” non deve essere valorizzata. I versamenti effettuati tramite F24 verranno contabilizzati automaticamente in AVERE del conto GAU 00053 con la definizione del relativo partitario, tramite l’individuazione della matricola aziendale. Con la consueta periodicità, dovrà pervenire al competente Ufficio amministrativo l’analisi del partitario contabile aggiornato, per gli ulteriori adempimenti di competenza. I versamenti nel frattempo già effettuati dalle aziende, utilizzando la causale ACIM, contabilizzati provvisoriamente al conto GPA 52099, saranno automaticamente imputati al citato conto GAU 00053. Copia della ricevuta di versamento deve essere allegata alla comunicazione di apertura della procedura di mobilit à di cui al punto precedente . Saldo Esaurita la procedura e comunicati i licenziamenti si dovrà calcolare l'importo complessivo dovuto all'INPS, secondo le misure sopra indicate, detraendo l'anticipo già versato. Supponiamo che l'impresa indicata nell'esempio precedente, in seguito all'intervenuto accordo sindacale, abbia licenziato i 10 dipendenti (che si ricorda, nell'esempio in esame, hanno tutti una retribuzione - ratei compresi - inferiore a 2.014,77 euro). La medesima dovrà versare: € 876,89 x 10 x 3 = € 26.306,70 - € 26.306,70 - € 9.312,80 (anticipo versato all'atto dell'apertura della procedura ) = € 16.993,90 Tale somma va versata: a) in un'unica soluzione, se la ditta ha fatto ricorso alla procedura di mobilità per cessazione o sospensione dell'attività; b) in 30 rate mensili, senza interessi, negli altri casi. Per il saldo della somma globalmente dovuta per i lavoratori posti in mobilità si opera come segue. Le imprese devono iniziare a pagare gli importi delle rate mensili dovute con la denuncia contributiva relativa al mese nel corso del quale è stato comunicato il recesso ai lavoratori posti in mobilità. In ciascuna denuncia mensile UniEmens Individuale devono essere utilizzati: - l'elemento «SommaADebito» di «AltrePartiteADebito» per indicare l'importo delle rate; - l'elemento «CausaleADebito» valorizzato dal codice "M000"; - l'elemento «NumDip», nel quale deve essere riportato il numero dei dipendenti posti in mobilità cui si riferisce la rata versata. Ove i datori di lavoro intendano versare l'importo in unica soluzione, gli stessi utilizzeranno il codice "M001" in corrispondenza dell'elemento «CausaleADebito». Nell'elemento «NumDip» deve essere riportato il numero dei dipendenti posti in mobilità cui si riferisce la somma versata a saldo. Conguaglio in caso di anticipazione eccedente l'importo a saldo A norma dell'art. 4, comma 10, L. n. 223/1991, se l'impresa - avendo rinunciato in tutto o in parte al licenziamento collettivo - si trova ad aver versato una somma superiore a quella dovuta, potrà conguagliare la somma eccedente con i contributi dovuti all'INPS nel primo versamento utile successivo.
In tal senso si riportano le istruzioni fornite dall'INPS con circ. n. 36/1992 per procedere al recupero: - determinare le somme versate in eccedenza ed esporre il relativo importo nell'elemento «SommaACredito» di «AltrePartiteACredito» e il codice "G800" in corrispondenza dell'elemento «CausaleACredito»; - trasmettere all'ufficio riscossione contributi della sede INPS presso la quale vengono svolti gli adempimenti contributivi copia della comunicazione inviata alla Direzione provinciale del lavoro sul risultato della consultazione sindacale e dell'elenco dei lavoratori collocati in mobilità inviato alla Direzione regionale del lavoro. Le imprese debbono inviare, inoltre, copia della documentazione atta a dimostrare l'eventuale accordo sindacale (qualora quest'ultimo sia stato raggiunto dopo l'intervento della Direzione provinciale del lavoro) ed, in ogni caso, una dichiarazione attestante: a) gli estremi del versamento dell'anticipo già effettuato; b) gli estremi del versamento relativo alla denuncia contributiva UniEmens Individuale con il quale l'importo a credito è stato conguagliato; c) l'importo globale dovuto. ***
agenzia entrate risoluzione 129 E.PDF
Messaggio numero 7215 del 27-04-2012.pdf
Capitolo n. 3 Esame congiunto
1) Qualora le rappresentanze sindacali in azienda e le rispettive associazioni di categoria ne facciano richiesta, l'impresa interessata procede - entro 7 giorni dal ricevimento da parte delle stesse della comunicazione di cui al primo paragrafo - ad un esame congiunto con le medesime, allo scopo di analizzare le cause che hanno determinato l'eccedenza del personale e le possibilità di una diversa utilizzazione di tale personale o di una sua parte, nell'ambito della stessa impresa. L'individuazione dei lavoratori da collocare in mobilità deve avvenire, in relazione alle esigenze tecnico produttive ed organizzative del complesso aziendale, nel rispetto dei criteri previsti con l'accordo sindacale raggiunto nel corso della procedura . In mancanza di accordo, la scelta deve avvenire secondo i seguenti criteri in concorso tra loro: a) carichi di famiglia; b) anzianità; c) esigenze tecnico produttive ed organizzative. Deve essere rispettato il divieto di collocare in mobilità una percentuale di manodopera femminile superiore a quella della manodopera femminile occupata con riguardo alle mansioni prese in considerazione. Inoltre, la nuova disciplina relativa al collocamento obbligatorio (art. 10, comma 4, L.68/1999) stabilisce che in tutti i casi in cui la procedura in questione coinvolga anche lavoratori occupati obbligatoriamente, il numero dei rimanenti lavoratori appartenenti alle categorie protette non deve essere inferiore alla quota di riserva prevista dalla legge stessa. 2) La procedura di esame congiunto deve esaurirsi entro 45 giorni: qualora il numero di lavoratori interessati sia inferiore a 10 il termine e' di 23 giorni; gli stessi decorrono dal ricevimento, da parte delle rappresentanze e delle associazioni sindacali, della comunicazione da parte dell'azienda. Conclusa la fase sindacale , l'impresa - tramite l'Associazione di categoria cui aderisce o conferisce mandato - comunica l'esito della stessa alla Provincia . Analoga comunicazione può essere inviata alle associazioni sindacali dei lavoratori. Nel caso di mancato accordo , l'impresa deve indicarne i motivi . In tal caso, infatti, l'autorità destinataria della comunicazione in questione, convoca le parti al fine di procedere ad un ulteriore esame delle cause che hanno determinato l'eccedenza di personale. Tale ulteriore esame si deve concludere entro 30 giorni (ridotti a 15 qualora i dipendenti da collocare in mobilità siano meno di 10) decorrenti dal ricevimento da parte dell'autorita' amministrativa della comunicazione relativa all'esito della fase sindacale .
Nota bene L'esame congiunto, se richiesto, deve essere effettuato anche dai datori di lavoro privati non imprenditori (D.Lgs. 110/2004).
Capitolo n. 4 Conclusione della procedura
Raggiunto l'accordo sindacale o comunque conclusa la procedura amministrativa l'impresa: 1. Invia l'elenco dei lavoratori collocati in mobilit à ai seguenti enti: Commissione Provinciale per il Lavoro, Provincia (o Centro per l'Impiego da questa indicato), nonchè alle Organizzazioni sindacali alle quali è stata inviata la comunicazione iniziale. Nella comunicazione l'impresa deve indicare le modalità con cui sono stati applicati i criteri di scelta dei lavoratori stessi, nonché, per ciascun lavoratore, i seguenti dati: nominativo, luogo di residenza, qualifica, livello di inquadramento, età, carichi di famiglia. Copia di tale comunicazione deve essere trasmessa, per conoscenza, anche all'Associazione datoriale cui l'azienda è iscritta. 2. Comunica per iscritto , a ciascuno dei lavoratori collocati in mobilit à, il licenziamento nel rispetto dei termini di preavviso . 3. Versa all'INPS a decorrere dal periodo di paga in corso nel momento in cui viene fatta la comunicazione del licenziamento , il saldo del contributo per la mobilità.
Nota bene Gli adempimenti di cui ai punti 1. e 2. devono essere effettuati anche da datori di lavoro privati non imprenditori (D.Lgs. n. 110/2004).
Capitolo n. 5 Le agevolazioni per l'assunzione dei lavoratori in mobilità
A) Assunzione a tempo indeterminato (anche part-time)
Condizioni e requisiti - L'assunzione non può riguardare un lavoratore che sia stato licenziato per riduzione del personale dalla stessa azienda nei 6 mesi precedenti. - Il lavoratore non deve essere stato collocato in mobilità nei 6 mesi precedenti da impresa che presenti, al momento del licenziamento, assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume o risulti con quest'ultima in funzione di collegamento o controllo.
Benefici e agevolazioni - Per i primi 18 mesi di rapporto, contribuzione a carico del datore di lavoro pari a quella prevista per gli apprendisti: dal 1° gennaio 2007 la contribuzione a carico azienda pertanto va determinata applicando l'aliquota del 10% (si veda notizia VI04591 del 26/01/2007). - In caso di assunzione a tempo pieno , erogazione di un contributo pari al 50% dell'indennità che il lavoratore avrebbe percepito rimanendo disoccupato per un massimo di 12 mesi (per un massimo di 24 mesi se il lavoratore ha più di 50 anni e 36 mesi se l'azienda ed il lavoratore risiedano in territori del Mezzogiorno o in circoscrizioni con tasso di disoccupazione più elevato della media nazionale), a condizione che il lavoratore abbia ovviamente diritto alla prestazione per il periodo previsto per l'erogazione. B) Assunzione a tempo determinato
Condizioni e requisiti - Il lavoratore non deve essere stato messo in mobilità nei 6 mesi precedenti da impresa che presenti, al momento del licenziamento, assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume o risulti con quest'ultima in funzione di collegamento o controllo; - La durata del contratto non può essere superiore a 12 mesi.
Benefici e agevolazioni - Il lavoratore conserva per tutto il periodo di spettanza dell'indennità (che è individualizzato), l'iscrizione nella lista a condizione che effettui una preventiva comunicazione all'INPS; - Per massimo 12 mesi, contribuzione a carico del datore di lavoro pari a quella prevista per gli apprendisti: dal 1° gennaio 2007 la contribuzione a carico azienda per i 12 mesi di contratto va determinata applicando l'aliquota del 10% (si veda notizia VI04591 del 26/01/2007); - Nel caso in cui, nel corso del suo svolgimento, il contratto venga trasformato a tempo indeterminato (prima della scadenza), spetta l'esenzione contributiva per ulteriori 12 mesi ma per un totale complessivo massimo di 23 mesi. Inoltre, sempre nel caso di trasformazione a tempo indeterminato spetta all'azienda un contributo mensile pari al 50% della indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore in caso di disoccupazione (il predetto contributo non può essere erogato per un numero di mesi superiore a 12 e, per i lavoratori di età superiore a cinquanta anni, per un numero superiore a 24 mesi, ovvero a 36 mesi per le aree del Mezzogiorno e nelle circoscrizioni ad alto tasso di disoccupazione).
Nota bene
I datori di lavoro che assumono lavoratori licenziati da datori di lavoro non imprenditori ai sensi del D.Lgs. n. 110/2004 non possono beneficiare degli incentivi economici descritti nei precedenti punti A) e B).
Capitolo n. 6 Effetti della procedura di mobilità
A) Sospensione degli obblighi L . n. 68/1999 Effetti per il datore di lavoro Le aziende che hanno in corso procedure di mobilità possono richiedere la sospensione degli obblighi di cui alla l. n. 68/1999 in merito al collocamento dei disabili (cfr. art. 3, co. 5 l. n. 68/1999; circ. Min. Welfare n. 4/2000; art. 4, D.P.R. n. 333/2000). La sospensione opera fino alla conclusione della procedura: se poi la procedura si conclude con almeno 5 licenziamenti, la sospensione dura fino alla decadenza del diritto di precedenza dei lavoratori licenziati (6 mesi dall'ultimo licenziamento, salvo termine più lungo stabilito dagli eventuali accordi collettivi). Per ottenere la sospensione il datore deve effettuare specifica comunicazione ai Servizi per l’Impiego della Provincia competente per territorio. La comunicazione deve essere corredata dalla documentazione idonea a dimostrare la sussistenza della causa di sospensione e alla stessa deve essere allegata la documentazione che riconosce la condizione che dà diritto alla sospensione (ad esempio verbale di accordo sindacale). In attesa del rilascio del provvedimento amministrativo, comunque, l’ufficio provinciale competente, valutata la situazione, può concedere la sospensione per un periodo massimo di 3 mesi rinnovabile una sola volta (art. 4, 3° comma, D.P.R. n. 333/2000; circ. Min. Welfare n. 4/2000). Effetti per il lavoratore Fino al primo gennaio 2017, data nella quale verrà abrogato l’articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223, i lavoratori licenziati a seguito della procedura di mobilità sono iscritti nella relativa lista, tenuta dalla Provincia (la Regione Veneto ha delegato tutti i compiti di ricezione delle comunicazioni e tenuta delle liste alle varie Province le quali gestiscono le procedure al loro interno tramite la relativa Sezione Lavoro che smista ai Centri per l’Impiego competenti a livello territoriale)in base alle schede che contengono tutte le informazioni utili per individuare la professionalità,la preferenza per una mansione diversa da quella originaria, la disponibilità al trasferimento sul territorio. L’inserimento nelle liste a seguito delle procedure di mobilità avviene dopo la comunicazione da parte dell’azienda ed ha effetto dal giorno successivo a quello del licenziamento. I lavoratori licenziati per riduzione di personale o cessazione di attività da aziende con meno di 15 dipendenti, e quindi non tenute a seguire le procedure di mobilità, devono invece presentare formale richiesta di iscrizione nella lista di mobilità del centro per l’impiego territorialmente competente entro 60 giorni dalla comunicazione del licenziamento, ovvero dalla comunicazione dei motivi del licenziamento qualora questa non sia contestuale. Nelle liste di mobilità, perciò, sono iscritti tanto i lavoratori licenziati a seguito delle relative procedure che hanno diritto all’indennità di mobilità, quanto quelli cui, invece, non spetta tale prestazione. L’iscrizione dei lavoratori esclusi dal diritto all’indennità di mobilità riveste però notevole importanza ai fini del beneficio contributivo legato alla loro riassunzione, di cui al capitolo precedente. Sono lavoratori iscritti alla lista e beneficiari dell’indennità: - operai, impiegati e quadri con rapporti di lavoro a tempo indeterminato sottoposti a licenziamento collettivo, per riduzione di personale, trasformazione ovvero cessione di attività da parte delle imprese che rientrano nell’ambito di applicazione delle procedure di mobilità; - i lavoratori a domicilio sottoposti a licenziamento collettivo, il cui rapporto di lavoro risulti caratterizzato da continuità tale da comportare un effettivo inserimento dei lavoratori in questione nell’organizzazione aziendale.
Il godimento dell’indennità di mobilità è soggetto al possesso di determinati requisiti soggettivi da parte del lavoratore, quali: - l’iscrizione nelle liste di mobilità; - un’anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui almeno 6 di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione del lavoro derivanti da ferie, festività, infortuni e astensione obbligatoria dal lavoro per gravidanza e puerperio (a tal fine sono computati anche i periodi precedenti in caso di trasferimento d’azienda o fusione, il rapporto di lavoro a tempo determinato e di apprendistato poi trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la successione dei rapporti negli appalti, il distacco sindacale); - un rapporto di lavoro a carattere continuativo e comunque non a termine. Con riferimento ai lavoratori coinvolti in procedure di mobilità, l’articolo 2, comma 139, legge n. 191/2009, consente di computare ai fini del calcolo del requisito dei 12 mesi di anzianità presso l’azienda anche eventuali mensilità accreditate per un dato lavoratore (con esclusione dei soggetti individuati ai sensi dell’articolo 1, comma 212, della legge n. 662/1996 ovvero liberi professionisti senza albo e cassa professionale), dalla medesima impresa presso la “gestione separata”. Questa possibilità è prevista per i lavoratori che abbiano conseguito in regime di monocommittenza un reddito superiore a 5.000 Euro complessivamente riferito a dette mensilità. Il periodo di iscrizione alle liste di mobilità e quindi di fruizione della indennità di mobilità è diversificato in base all’età anagrafica dei lavoratori. Va inoltre precisato che la cd. legge Fornero (n.92/2012) ha disposto la graduale abrogazione della indennità di mobilità che sarà sostituita dall’Aspi. Al fine di garantire un graduale passaggio dal vecchio al nuovo sistema di prestazioni a tutela del reddito, l’art. 2, comma 46, della citata legge 92/2012 - come modificato dall’art 46 bis comma 1 lettera e) del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 introduce un regime transitorio, prevedendo per i lavoratori collocati in mobilità a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre del 2016 una graduale riduzione della durata dell’indennità secondo lo schema di seguito riportato:
Lavoratori collocati in mobilit à Dal 1/1/2013 al 31/12/2014
Dal 1/1/2015 al 31/12/2015
Dal 1/1/2016 al 31/12/2016
Mobilità
Mobilità
Mobilità
Durata in mesi
Durata in mesi
Durata in mesi
Centro Nord fino a 39 anni
12
12
12
Centro Nord da 40 a 49 anni
24
18
12
Centro Nord da 50 anni in su
36
24
18
Sud fino a 39 anni
24
12
12
Sud da 40 a 49 anni
36
24
18
Sud da 50 anni in su
48
36
24
Sono invece lavoratori iscritti alle liste di mobilità, ma non percettori dell’indennità: - i lavoratori aventi titolo al trattamento speciale di disoccupazione e beneficiari dei provvedimenti di proroga di tali provvedimenti, disposti per crisi economica settoriale o locale ovvero per crisi aziendale, nonché i lavoratori, licenziati da imprese operanti nelle aree del Mezzogiorno ed aventi titolo, alla stessa data, al trattamento speciale di disoccupazione; - i lavoratori edili già impegnati nel completamento di impianti industriali o di opere pubbliche di grandi dimensioni, nelle aree nelle quali con decreto ministeriale sia accertato uno stato di grave crisi dell’occupazione, conseguente al previsto completamento di tali attività; - operai, impiegati e quadri licenziati per giustificato motivo oggettivo, connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro da imprese, anche artigiane o cooperative di produzione e lavoro, che occupino meno di 15 dipendenti;
Dal 1/1/201
Disoccupazione
Durata in m 12 12
12 mesi fino ai 18 mesi dai 55 12 12
12 mesi fino ai 18 mesi dai 55
- i lavoratori licenziati da datori di lavoro non imprenditori; - i lavoratori che non abbiano l’anzianità aziendale richiesta oppure non abbiano presentato nei termini la domanda per la concessione dell’indennità di mobilità; - i lavoratori marittimi ed amministrativi sospesi dal lavoro in conseguenza della particolare situazione di crisi del settore del trasporto marittimo; - il lavoratore frontaliero cui è stato riconosciuto il diritto al trattamento speciale di disoccupazione. Nel caso di licenziamenti collettivi per i quali non sia stata attivata una procedura di mobilità a causa di comportamento omissivo del datore di lavoro, è prevista l’iscrizione dei lavoratori interessati alle liste di mobilità, su loro richiesta, accertata la natura collettiva dei licenziamenti, conseguenti alla totale cessazione dell’attività aziendale. Il lavoratore è cancellato dalla lista di mobilità e decade dai trattamenti nelle ipotesi previste dall’articolo 9, legge n. 223/1991 se: - rifiuta di essere avviato ad un corso di formazione professionale autorizzato dalla regione o non lo frequenti regolarmente; - non accetta l’offerta di un lavoro che sia professionalmente equivalente ovvero, in mancanza di questo, che presenti omogeneità anche intercategoriale e che, avendo riguardo ai contratti collettivi nazionali di lavoro, sia inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 10% rispetto a quello delle mansioni di provenienza; - non accetta, in mancanza di un lavoro, di essere impiegato in opere o servizi di pubblica utilità; - non provvede a dare comunicazione entro 5 giorni dall’assunzione alla competente sede dell’Inps di un’attività lavorativa nuova che consente di mantenere l’iscrizione nella lista; - non risponde, senza motivo giustificato, alla convocazione da parte dei servizi per l’impiego che intendano offrire un corso di formazione o un posto di lavoro; la cancellazione è applicabile quando le attività lavorative o di formazione offerte al lavoratore iscritto nella lista di mobilità si svolgono in un luogo distante non più di 50 chilometri, o comunque raggiungibile in 60 minuti con mezzi pubblici, dalla residenza del lavoratore ed è dichiarata, entro 15 giorni, dal Direttore della Direzione Territoriale del Lavoro della provincia di riferimento. - sia stato assunto con contratto a tempo pieno e indeterminato; - abbia richiesto e percepito in un’unica soluzione l’indennità di mobilità; - sia scaduto il periodo di godimento dei trattamenti e delle indennità; - abbia optato per l’assegno triennale o per il trattamento pensionistico di invalidità. Avverso il provvedimento è ammesso ricorso, entro 30 giorni, alla Direzione Regionale, che decide con provvedimento definitivo entro 20 giorni. Non può essere cancellata dalla lista di mobilità la lavoratrice che, in periodo di congedo di maternità, rifiuta l’offerta di lavoro, di impiego in opere o servizi di pubblica utilità, ovvero l’avviamento a corsi di formazione professionale. Il lavoratore in mobilità può conservare l’iscrizione alla lista pur lavorando, se è titolare di un rapporto di lavoro subordinato a tempo parziale o a tempo determinato. È, infine, prevista la reiscrizione alla lista di mobilità nel caso in cui: - sia stato licenziato dal nuovo datore di lavoro durante il periodo di prova;
- sia giudicato fisicamente inidoneo oppure licenziato dal nuovo datore di lavoro (senza aver maturato i previsti requisiti di anzianità di cui all’articolo 16, comma 1, legge n. 223/1991). - il lavoratore receda dal nuovo contratto di lavoro a tempo indeterminato per giusta causa senza avere maturato i requisiti di anzianità di cui all’articolo 16, comma 1, l. n. 223/1991. B) Diritto di precedenza dei lavoratori licenziati I lavoratori licenziati per riduzione di personale hanno un diritto di precedenza nel caso in cui la azienda proceda a nuove assunzioni entro 6 mesi dal licenziamento (art. 8, 1° comma, L. n. 223/1991, così come modificato dal D.Lgs. n. 297/2002). C) Iscrizione nelle liste di mobilit à dei lavoratori licenziati I lavoratori licenziati hanno diritto di essere iscritti nelle apposite liste di mobilità gestite dagli uffici di collocamento competenti per territorio (art. 6, 1° comma L. n. 223/1991). D) Indennità di mobilità a favore dei lavoratori licenziati e contribuzione figurativa I lavoratori licenziati hanno diritto ad una indennità a carico dell’INPS per un periodo massimo di dodici mesi, elevato a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni (art. 7, 1°L. n. 223/1991). Per la sussistenza del diritto all’indennità il lavoratore deve: a) essere iscritto nelle liste di mobilità compilate dai Centri per l’Impiego b) avere un’anzianità aziendale complessiva di almeno 12 mesi c) far valere almeno 6 mesi di effettivo lavoro, comprese ferie, festività, infortuni. La domanda di indennità va indirizzata all'INPS e presentata al Centro per l’Impiego entro 68 giorni dal licenziamento. L'indennità di mobilità decorre dall’8° giorno dal licenziamento se la domanda è stata presentata entro i primi 7 giorni; dal 5° giorno successivo alla presentazione della domanda, negli altri casi. Durante il periodo di fruizione delle indennità di mobilità, i lavoratori licenziati sono coperti dal punto di vista pensionistico dalla contribuzione figurativa a carico dell'INPS che accredita la stessa contribuzione riferita alla retribuzione dell'ultimo mese di lavoro.
Nota bene
I lavoratori licenziati dai datori di lavoro non imprenditori (D.Lgs. n. 110/2004) godono dei diritti di cui al punto B) e C), ma non di quello di cui al punto D): questo significa che i lavoratori licenziati verranno iscritti nelle liste di mobilità senza tuttavia aver diritto al relativo trattamento economico.
Capitolo n. 7 Copertura della indennità di mobilità
Si riportano alcuni utili prospetti riepilogativi del grado di copertura della indennità di mobilità rispetto alla retribuzione dei dipendenti, elaborati dall'Unione Industriale di Torino.
Mobilità 2012 grado di copertura.pdf
Capitolo n. 8 Fonti normative
Legge 23/07/1991, n. 223
Legge 223 23.7.91.doc
D.Lgs. 8 aprile 2004 n. 110
Schema riepilogativo D .Lgs. n. 110/2004
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