PROBLEMATICHE FISCALI E AMMINISTRATIVE INQUADRAMENTO GIURIDICO L’Associazione Nazionale Alpini è una Associazione, e precisamente una Associazione Riconosciuta che trova la propria disciplina civilistica negli artt. 12 e seguenti del Codice Civile e nelle norme interne. Tali norme, a livello nazionale, sono costituite dallo Statuto e dal Regolamento per l’esecuzione dello Statuto. L’Associazione Nazionale Alpini è costituita secondo una struttura organizzativa complessa che si articola in Sezioni e Gruppi. Anche ogni Sezione, ai sensi dell’art. 24 dello Statuto Nazionale, ha, a sua volta, un proprio Regolamento (approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale), così come ogni Gruppo può avere un suo Regolamento. Lo Statuto Nazionale riconosce una “autonomia gestionale economica finanziaria, sia alle Sezioni che ai Gruppi, pur prevedendo l’assoggettamento a vigilanza delle prime da parte del Consiglio Direttivo Nazionale e dei secondi da parte delle Sezioni. INQUADRAMENTO FISCALE Nell’ambito della normativa fiscale, la categoria degli “Enti” diversi dalle società è suddivisa nelle due sottocategorie di “Enti Commerciali” e “Enti non Commerciali”. Lo Statuto Nazionale esclude che l’Associazione Nazionale Alpini possa avere scopo di lucro. In linea generale, l’Associazione Nazionale Alpini, sia per il suo fine istituzionale, sia per le sue norme statutarie, non può che essere considerata “Ente non Commerciale”. Il reddito complessivo degli “Enti non Commerciali” è formato dai redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi, ovunque prodotti e quale ne sia destinazione. Il trattamento fiscale dei redditi fondiari, di capitale e diversi degli Enti non Commerciali è del tutto analogo a quelli di una persona fisica. Redditi fondiari I redditi degli eventuali immobili in proprietà sono tassati, ai fini IRES, sulla base del reddito dominicale e agrario per i terreni, sulla base delle tariffe d’estimo per i fabbricati non locati e sulla base del canone percepito per quelli locati. Particolare attenzione va posta all’eventuale reddito fondiario delle “baite”. La norma fiscale prevede infatti che siano produttivi di reddito gli immobili detenuti a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale. Poiché spesso i Comuni concedono ai Gruppi l’area sulla quale costruire la “baita”, lo strumento normalmente adottato è quello della costituzione di un diritto di superficie. Talora invece, quando venga “concesso” ai Gruppi l’uso di un fabbricato già esistente (spesso da ristrutturare), anziché ricorrere al comodato gratuito viene costituito un diritto d’uso sul fabbricato. Sia il diritto di superficie che quello d’uso sono diritti reali e quindi l’immobile “costruito” o posseduto a tale titolo è produttivo di reddito, la cui misura andrà determinata sulla base delle tariffe d’estimo. Redditi di capitale Sezione e Gruppi possono essere titolari di conti correnti bancari, depositi titoli etc, produttivi di interessi che peraltro per gli enti non commerciali, analogamente a quanto vale per le persone fisiche, sono soggetti a ritenuta a titolo di imposta e quindi non comportano alcun obbligo di dichiarazione.
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Redditi diversi La categoria dei redditi diversi è una categoria residuale peraltro analiticamente individuata; le fattispecie che potrebbero interessare Sezioni e Gruppi sono rappresentate dai redditi derivanti dalla concessione in usufrutto e in sublocazione di beni immobili, dalla concessione in locazione di beni mobili, dalla assunzione, dietro corrispettivo, di obblighi di fare, non fare o permettere. In tale ultima categoria possono rientrare occasionali attività effettuate dal gruppo a fronte di un corrispettivo, non caratterizzate quindi da quel requisito di continuità che le fa rientrare nei redditi di impresa; si pensi ad esempio alla pulizia una tantum di un parco, all’assistenza all’organizzazione di una gara sportiva o di una manifestazione pubblica, alla gestione di un chiosco nell’ambito della fiera del paese (salvo quanto si dirà in ordine alle baite), etc.. Redditi di impresa La fattispecie reddituale più complessa è quella dei redditi di impresa, cioè quelli derivanti dall’esercizio abituale di una attività commerciale. Va preliminarmente detto che, ai sensi dell’art. 30 del D.L. 185/2008, possono godere delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa che di seguito verrà esposta, solo le associazioni (e quindi solo i gruppi) che abbiano provveduto entro il 31.12.2009 all’invio del modello EAS, ovvero le associazioni di nuova costituzione che provvedano entro sessanta giorni dalla costituzione al suo invio. Gli enti che non abbiano inviato, o non inviino nei termini, il modello EAS non godranno più di alcuna agevolazione, nemmeno delle quote associative, e saranno considerati commerciali a tutti gli effetti. Ciò che di seguito viene esposto vale quindi in quanto sia stato assolto l’onere di invio del modello EAS. Nell’ambito del reddito di impresa degli Enti non Commerciali, la normativa (art 148 del TUIR) individua la particolare sottocategoria degli “Enti di tipo associativo”; l’A.N.A., che per l’appunto è una Associazione, rientra in tale sottocategoria. In linea generale, come norma valevole per tutti gli enti non commerciali e quindi anche per gli enti associativi, l’art. 143 del TUIR prevede che non concorrano in ogni caso alla formazione del reddito i fondi pervenuti attraverso raccolte pubbliche effettuate occasionalmente in concomitanza di celebrazioni e ricorrenze ed i contributi corrisposti da Amministrazioni pubbliche per lo svolgimento convenzionato di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali. Con riferimento specifico agli enti associativi, l’art. 148 del TUIR esclude dall’ambito della commercialità l’attività svolta nei confronti degli associati dall’Ente in conformità alle finalità istituzionali ed in assenza di alcun specifico corrispettivo. Due principi sono evidenziati in modo chiaro: 1. le quote ed i contributi associativi versati dagli associati non hanno mai rilevanza fiscale e non concorrono mai a formare il reddito dell’associazione; 2. l’attività “esterna” delle associazioni, vale a dire la cessione di beni e/o la prestazione di servizi a terzi costituisce sempre esercizio di attività commerciale. Apparentemente contorta è invece la disciplina delle cessioni di beni e/o prestazioni di servizi agli associati a fronte di pagamento di corrispettivi specifici (anche mascherati da quote associative supplementari o integrative). Come regola generale tali attività costituiscono sempre esercizio di attività commerciale e i relativi introiti devono essere considerati componenti positivi di reddito. Peraltro, in deroga alla regola generale, quando tali attività siano svolte da alcune specifiche tipologie di enti associativi (associazioni politiche, sindacali, di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive, di promozione sociale) nei confronti dei propri iscritti, anche verso il pagamento di corrispettivi specifici, non costituiscono esercizio di attività commerciale a condizione che: 2
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a) i destinatari delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi siano esclusivamente gli associati; b) l’attività sia svolta in conformità alle finalità istituzionali; c) siano previste (e rispettate) norme statutarie volte a garantire una effettiva “democraticità” della vita associativa. La prima questione è quindi quella di capire se l’A.N.A. rientra o meno in una delle sopraddette tipologie di enti associativi. Lo scopo statutario principale dell’A.N.A. è quello di tenere vive e tramandare le tradizioni alpine. Il concetto di cultura può essere definito come bagaglio di conoscenze da tramandare di generazione in generazione. Non vi è quindi alcun dubbio che l’A.N.A. è una associazione culturale. In ordine al requisito sub c), è evidente che Sezioni e Gruppi dell’A.N.A. non possono che adottare le normative previste dal Consiglio Direttivo Nazionale; queste dovrebbero essere già state adattate al rispetto dei criteri previsti dalla legge per la concessione delle agevolazioni. In ordine al requisito sub a), lo stesso è rispettato non solo quando destinatari delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi siano gli associati diretti (Soci della Sezione o del Gruppo), ma anche quando destinatari siano gli associati di altre associazioni che fanno parte dell’unica organizzazione nazionale (Soci dell’A.N.A. in genere). Chiaramente la parte più complessa è l’individuazione della sussistenza del requisito sub b) e cioè l’individuazione delle “attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali”; a tal proposito non esiste un criterio netto per individuarle, ma secondo una datata sentenza della Corte Costituzionale rientrano in tale categoria quelle attività che rappresentano il naturale completamento degli scopi particolari e specifici che caratterizzano ciascun ente associativo. L’art. 148 del TUIR opera una ulteriore deroga al principio generale: non possono mai essere considerate “commerciali” le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati. Peraltro in applicazione del principio generale di commercialità, tutta una serie di operazioni, anche se svolte nei confronti degli associati e anche se svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, sono sempre considerate commerciali: − cessione di beni nuovi prodotti per la vendita; − somministrazione di pasti; − prestazioni alberghiere e di alloggio; − prestazioni di trasporto e di deposito; − gestione di spacci aziendali e di mense; − organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; − pubblicità commerciale; − telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari. Questo significa che, indipendentemente dal fatto che destinatari delle cessioni di beni o delle prestazioni di servizi siano associati o terzi, quando l’Ente ponga in essere una o più delle sopradette operazioni, le stesse hanno sempre rilevanza commerciale e i relativi introiti costituiscono componenti positivi di reddito. Esisterebbe una ulteriore deroga riguardo la non commercialità dell’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici destinati esclusivamente agli associati da parte di associazioni politiche, sindacali e di categoria. L’A.N.A., come detto, è sicuramente una associazione culturale, difficilmente inquadrabile anche come “associazione di categoria”. Ne deriva che l’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici (quanto meno senza fini specifici) da parte dell’A.N.A., le sue sezioni ed i suoi gruppi, non dovrebbero potere godere di tale deroga. Sino a questo punto si è dunque visto come un ente associativo, ente non commerciale, possa svolgere sia attività istituzionali, escluse da tassazione, sia attività commerciali, soggette a tassazione.
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Il nostro Legislatore, peraltro, nel tentativo di colpire i molteplici abusi con cui molti enti, asseritamene senza scopo di lucro, in realtà perseguono attività lucrative, ha posto ulteriori limitazioni. Perde qualifica e natura di Ente non Commerciale l’Ente che, indipendentemente dalle previsioni statutarie, eserciti prevalentemente attività commerciali per un intero periodo di imposta. Per individuare il concetto di prevalenza, l’art. 149 del TUIR indica una serie di criteri quali: − le immobilizzazioni materiali relative all’attività commerciale sono prevalenti rispetto alle altre attività; − i ricavi afferenti l’attività commerciale sono prevalenti rispetto al “valore normale” dei ricavi afferenti le attività istituzionali; − i redditi commerciali sono prevalenti rispetto alle entrate istituzionali (quote associative, contributi, sovvenzioni etc.); − i costi relativi alle attività commerciali sono prevalenti rispetto ai costi istituzionali. Verificandosi la “prevalenza” dell’attività commerciale, l’Ente perde, ai fini fiscali, la natura di Ente non Commerciale e da quel momento tutti i ricavi, quindi anche quelli “istituzionali”, sono considerati produttivi di reddito; viene meno anche ogni agevolazione contabile e quindi scatta l’obbligo di tenuta di tutte le scritture contabili obbligatorie (libro giornale, registri IVA) etc. come una azienda commerciale qualsiasi. ***** Per tutto quello che si è detto, perché i Gruppi possano godere dei vari regimi agevolativi, è necessario che: − ogni Gruppo deve avere inviato entro il 31.12.2009 il modello EAS; − ogni Gruppo deve essere dotato di un Regolamento in linea con i requisiti richiesti dall’art. 148 del TUIR; sarebbe opportuno che, a tal fine, la Sezione approvasse un Regolamento tipo; − ogni Gruppo deve avere il suo Codice Fiscale; − qualora un Gruppo non avesse provveduto all’invio del modello EAS, può essere una soluzione quella che il Gruppo ufficialmente si ricostituisca, la Sezione recepisce la ricostituzione, il Gruppo approva un nuovo regolamento e chiede il codice fiscale, ed entro sessanta giorni provvede all’invio del modello EAS. **** Alla luce dei principi sopra esposti, analizziamo quindi le varie ipotesi di trattamento fiscale di entrate e di costi, sul presupposto comunque che non venga mai meno la qualifica di “Ente non Commerciale” e cioè che non possa mai essere considerata “prevalente” l’attività commerciale svolta come previsto all’art. 149 del TUIR e come sopra descritto. ENTRATE 1. Quote associative Le somme versate dagli associati a titolo di quote o contributi associativi non concorrono mai a formare il reddito. ( art. 148 TUIR); 2. Cessione di distintivi, medaglie, scudetti , libri etc. La cessione di beni nuovi, anche nei confronti degli associati, in linea di principio costituisce sempre esercizio di attività commerciale; per escludere tale natura occorrerebbe dimostrare che l’attività di cessione rappresenta “il naturale completamento degli scopi particolari e specifici che caratterizzano l’ente associativo”. E’ evidente che discutere e/o distinguere quando la vendita di distintivi possa essere considerata “istituzionale” e quando invece sia “commerciale” appartiene al campo dell’opinabile e può quindi essere prudente considerare commerciale questa attività. Sicuramente, come principio generale, deve essere considerata in ogni caso commerciale l’attività di cessione di beni nuovi quando all’atto della vendita venga praticato un ricarico sul prezzo di acquisto. 4
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3. Contributi e liberalità di privati ed enti, anche pubblici Se la sezione o il gruppo ricevono contributi “non correlati ad alcuna controprestazione” , gli stessi non costituiranno mai reddito. 4. Contributi pubblicitari Qualsiasi introito ricevuto a titolo di pubblicità o sponsorizzazione costituisce sempre ricavo di natura commerciale. Rientrano quindi in tale categoria i contributi ricevuti per inserzioni sul giornale sezionale o su quello di alcuni gruppi, i contributi ricevuti da ditte, in occasione di manifestazioni o meno, quando a fronte del contributo sia comunque effettuata una controprestazione (cartellonistica, inserzione del nominativo su volantini, depliants, striscioni etc.), e ciò anche quando il contributo sia ricevuto nell’ambito di una manifestazione organizzata a fini di beneficienza. 5. Abbonamenti al Montebaldo o a giornali di gruppi Tali introiti non costituiscono mai ricavi commerciali anche se, sia pure in misura non prevalente, alcuni abbonamenti siano sottoscritti anche da non soci ( art. 148 3^ comma TUIR). 6. Contributi alla Protezione Civile o contributi comunque corrisposti a fronte di convenzione per lo svolgimento di una attività sociale I contributi erogati dallo Stato, dalle Regioni o dalle Amministrazioni Locali in forza di una convenzione sottoscritta dalla sezione Nazionale, dalla Sezione o dal singolo Gruppo per lo svolgimento di una attività sociale non concorrono mai alla formazione del reddito per espressa previsione dell’ultimo comma dell’art. 143 del TUIR. Per quanto riguarda i contributi alla Protezione Civile, può ritenersi che laddove la Sezione o il Gruppo siano regolarmente iscritti al Registro Generale del Volontariato della Regione Veneto, tale iscrizione integri l’esistenza di una convenzione, in quanto, in tal caso, l’erogazione di contributi è disciplinata dalla legge ed è subordinata al rispetto di precise condizioni. 7. Raccolte di beneficenza Le entrate conseguite a fronte di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, in occasione di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, non costituiscono entrate di natura commerciale e non concorrono quindi alla formazione del reddito. Le raccolte possono essere effettuate anche tramite offerte di beni di modico valore. Sezione o Gruppi che effettuano tali raccolte devono però redigere entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, e conservare, un apposito e separato rendiconto indicante in modo chiaro e trasparente le entrate e le spese relative ad ogni raccolta. E’ naturalmente sottinteso l’obbligo di devolvere in beneficenza il ricavato della raccolta. 8. Gestione di chioschi in occasione di feste di gruppo, fiere, feste paesane etc. Quando la gestione di un chiosco nell’ambito di una fiera rappresenti l’unica attività “commerciale” svolta dal gruppo (quando cioè il gruppo, tanto per essere chiari, non gestisca anche una attività di somministrazione di bevande in una baita), si può sostenere che il relativo reddito non costituisce reddito d’impresa, ma come già detto, reddito diverso. Laddove la gestione del chiosco avvenga invece quanto alle modalità (ambito di una fiera paesana) occasionalmente, ma quanto all’attività in sé (somministrazione di bevande) non occasionalmente, solo ove tale attività si svolga in forma di raccolta pubblica con chiara canalizzazione dei proventi in beneficenza, vale quanto detto al punto precedente. Sarebbe anche opportuno che tale raccolta si concretizzasse attraverso “offerte libere” e non con l’indicazione di un corrispettivo prefissato per la vendita.
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Venendo meno il requisito della occasionalità e l’attività di beneficienza, l’attività di gestione del chiosco costituisce sempre attività commerciale ed i corrispettivi incassati costituiscono ricavi imponibili IVA e componenti positivi reddituali. 9. Gestione delle baite alpine con somministrazione di bevande e/o pasti a soci e/o a terzi. La gestione della baita costituisce sicuramente il problema più delicato per tutti i gruppi. Va preliminarmente notato che laddove nella baita si somministrino pasti, si è sempre in presenza di una attività commerciale, con i relativi obblighi ed i relativi rischi (perdita della natura di ente non commerciale da parte del gruppo). Nell’ipotesi, più limitativa, di mera somministrazione di bevande, invece, si è detto, sopra, che la cessione di beni nei confronti degli iscritti, anche verso il pagamento di corrispettivi specifici, non costituisce entrata commerciale a condizione che: − i destinatari delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi siano esclusivamente gli associati; − l’attività sia svolta in conformità alle finalità istituzionali; Si dovrebbe quindi poter dire che la somministrazione di sole bevande effettuata esclusivamente nei confronti dei soci può non costituire entrata commerciale. Deve però ritenersi sussistente anche il requisito della connessione dell’attività di somministrazione di bevande con lo scopo istituzionale. Lo scopo dell’Associazione Nazionale Alpini, secondo lo Statuto, è il seguente: − tenere vive e tramandare le tradizioni degli Alpini, difenderne le caratteristiche, illustrarne le glorie e le gesta; − rafforzare tra gli Alpini di qualsiasi grado e condizione i vincoli di fratellanza nati dall'adempimento del comune dovere verso la Patria e curarne, entro i limiti di competenza, gli interessi e l'assistenza; − favorire i rapporti con i Reparti e con gli Alpini in armi; − promuovere e favorire lo studio dei problemi della montagna e del rispetto dell'ambiente naturale, anche ai fini della formazione spirituale e intellettuale delle nuove generazioni; − promuovere e concorrere in attività di volontariato e Protezione Civile, con possibilità di impiego in Italia e all'estero, nel rispetto prioritario dell'identità associativa e della autonomia decisionale. Appare chiaro che l’unica finalità statutaria che giustifica la non commercialità di una baita che gestisca un “bar” aperto ai soli soci è quella di “rafforzare i vincoli di fratellanza tra gli alpini”; tale scopo è indubitabile quando la gestione del bar sia strumentale alla organizzazioni di riunioni, convegni, conferenze, mostre fotografiche sulla “naia” o sulla montagna, è un po’ meno evidente quanto la baita costituisca il quotidiano punto di incontro per la partita a briscola etc.etc. In ogni caso quando il bar è aperto anche a non soci, la commercialità è pacifica per tutta l’attività esercitata. In più, la gestione diretta da parte del gruppo di una attività aperta anche a non soci fa venire meno il concetto di “circolo privato” con la conseguente necessità di dotarsi della autorizzazione commerciale ed essere quindi assoggettati a tutti gli obblighi che la legge prevede per gli esercizi pubblici. Tale conclusione vale anche per il caso, sempre più frequente, delle baite aperte su terreni o all’interno di fabbricati concessi gratuitamente dai Comuni, sia pure a fronte di precisi obblighi convenzionali (tenere pulito il parco, svolgere una sorta di attività di guardiania etc.). In questo caso l’apertura di un chiosco sarebbe in chiarissima connessione con lo scopo statutario di “promozione e concorso in attività di volontariato”. Però, poiché normalmente il chiosco che vende bibite, le vende anche a non soci, l’esercizio di tale attività costituisce sempre esercizio di attività commerciale, con conseguenti relativi obblighi amministrativi e contabili. 10) Organizzazione di tornei di briscola, etc.
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Ritenendo di fatto esclusa l’ipotesi di tornei aperti solo ai soci ANA (e comunque anche in tal caso sarebbe difficile sostenere che tali attività rappresentano il naturale completamento degli scopi particolari e specifici che caratterizzano l’ANA), l’organizzazione di tornei di briscola o di altri giochi costituisce esercizio di attività commerciale. 11) Organizzazione di gare sportive In questo caso la normativa degli enti associativi si interseca con la specifica normativa prevista, all’interno degli stessi enti associativi, per le associazioni sportive dilettantistiche. Per tali associazioni l’art. 25 della L. 133 del 1999 ha introdotto una importante agevolazione, a condizione e nella sola ipotesi che l’associazione sportiva abbia optato per il regime speciale previsto dalla L. 398 del 1991 ( c.d. regime SIAE di cui si dirà infra). In linea di principio, come si vedrà, al regime SIAE possono accedere tutti gli enti associativi senza scopo di lucro e quindi anche la Sezione o i singoli gruppi. Però solo le associazioni sportive, affiliate al CONI, a Federazioni Nazionali o a Enti di Promozione Sportiva hanno diritto di godere di agevolazioni specifiche che sono l’esclusione dal reddito di tutti i proventi conseguiti dallo svolgimento di attività commerciali connesse a quelle istituzionali e dalla raccolta di fondi effettuata con qualsiasi modalità. A titolo esemplificativo la C.M. 8.3.2000 n. 43/e afferma che possono annoverarsi fra gli anzidetti proventi quelli derivanti dalla somministrazione di alimenti e bevande, dalla vendita di materiali sportivi, di gadgets pubblicitari, dalle sponsorizzazioni, dalle cene sociali, dalle lotterie ecc, mentre le raccolte di fondi possono realizzarsi anche attraverso la vendita di beni e servizi resi a fronte di offerte non commisurate al valore del bene venduto o del servizio prestato. L’agevolazione spetta nei limiti di €. 51.645,69 annui, a condizione che la “attività commerciale” abbia natura occasionale e sia conseguenza della organizzazione di un massimo di due eventi per anno. Ne consegue che, se il Gruppo è anche associazione sportiva riconosciuta, quello che costituirebbe attività commerciale come associazione d’arma è invece escluso come associazione sportiva. Per evitare confusione e rischi è quindi sempre opportuno che laddove sia svolta una regolare attività sportiva, la stessa sia organizzata e gestita da una associazione sportiva autonoma rispetto al gruppo. 12. Organizzazione di viaggi Si è detto che l’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici organizzati dall’ANA non gode della deroga soggettiva concessa alle associazioni di categoria e costituisce quindi sempre esercizio di attività commerciale. Anche qui occorre distinguere: − ove l’organizzazione, per esempio del viaggio in occasione dell’adunata nazionale, rappresenti l’unica attività “commerciale” del gruppo, non vi è dubbio che essa non determina reddito d’impresa, ma caso mai reddito diverso; − quando invece l’organizzazione del viaggio o dei viaggi (al Monte Ortigara piuttosto che su altri luoghi storici) costituisce una attività o costante o che si abbina ad altre attività “commerciali” del gruppo, si determina esercizio di impresa. Potrebbe essere fatta una eccezione per l’organizzazione del viaggio in occasione dell’adunata nazionale, che costituisce indubbiamente uno dei momenti fondamentali della vita associativa e rappresenta quindi una evidente attività svolta in diretta attuazione degli scopi statutari. E’ però difficile negare che costituisca “organizzazione di viaggio turistico” il viaggio organizzato, sia pure in occasione del’adunata nazionale, aperto ai familiari dei soci e ai non soci, con visite a località normalmente diverse da quella sede dell’adunata. Prudenzialmente quindi, quanto meno quando il viaggio non sia compresso nell’unica giornata della sfilata, sarà opportuno considerare come proventi commerciali anche gli introiti di detti viaggi. USCITE 7
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1) Costi commerciali Sono rappresentati da tutti i costi direttamente attinenti l’esercizio di una attività commerciale (ad esempio l’acquisto di generi alimentari nella somministrazione di bevande e pasti, l’acquisto di distintivi, medaglie, i costi di realizzazione di depliants, volantini, cartelloni pubblicitari, gli affitti delle aree pubbliche dei chioschi, i premi distribuiti nelle gare di briscola etc.) e vanno tenuti separati dai costi istituzionali e dai costi promiscui. 2) Compensi a terzi Ogni compenso corrisposto a terzi, a fronte di una attività lavorativa, e quindi anche quelli corrisposti nell’ambito dell’attività istituzionale, va assoggettato a ritenuta d’acconto. Quindi saranno soggetti a ritenuta tanto i redditi da lavoro dipendente, ( con le aliquote progressive) che quelli da lavoro autonomo, sia esso professionale, sia esso occasionale (aliquota del 20%). Con la riforma Biagi, è stato profondamente modificato il sistema dei “redditi da collaborazione coordinata e continuativa”, fiscalmente comunque sempre considerato come reddito assimilabile a quelli di lavoro dipendente. Tali rapporti oggi sono possibili solo se inquadrati nell’ambito di specifici contratti a progetto; fanno eccezione le collaborazioni a giornali e riviste che quindi sono possibili ancora con le modalità antecedenti la riforma. Inoltre è previsto che, a fini previdenziali, il lavoro occasionale prestato per un periodo superiore a trenta giorni e con un compenso superiore a €. 5.000 costituisce sempre attività di collaborazione con obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS e pagamento della relativa contribuzione. 3) Premi I premi superiori ad €. 25,82 corrisposti in occasione di tombole, lotterie, pesche di beneficenza devono essere assoggettati ad una ritenuta a titolo definitivo ( non costituiscono reddito dichiarabile per il percettore) del 10%, calcolata, se il bene è in natura, sul valore normale dello stesso. I premi corrisposti in occasione di gare sportive devono essere assoggettati ad una ritenuta definitiva del 20%, sempre se il premio è superiore a €. 25,82. IMPOSIZIONE FISCALE IRES I redditi degli Enti non Commerciali sono determinati distintamente per ciascuna categoria, fabbricati, terreni, impresa e diversi) e scontano l’aliquota IRES del 27,5% Per i redditi di impresa, i regimi fiscali applicabile sono tre: − Ordinario; − Semplificato forfetario; − Forfetario SIAE. Regime Ordinario Il reddito viene determinato nella differenza tra: − ricavi di natura commerciale e − costi di natura commerciale; − costi promiscui all’attività istituzionale e all’attività commerciale. La quota di costi promiscui deducibili è determinata in ragione del rapporto tra ricavi istituzionali e ricavi commerciali.
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Regime Semplificato forfetario Gli Enti non Commerciali con ricavi sino a €. 516.456,90 ( €. 309.874,14 per ricavi da prestazioni di servizi) possono optare per tale regime che prevede la tassazione secondo una aliquota forfetaria calcolata sui ricavi (e quindi senza tenere conto dei costi) pari al 10% per i ricavi sino a €. 25.822,84 e del 15% sui ricavi da €. 25.822,84 a €. 516.456,90 (15% sino a €. 15.493,71 e 25% oltre per ricavi da servizi). Tale regime, vincolante per almeno tre anni, deve essere comunicato con apposita opzione nella dichiarazione di inizio attività o nella dichiarazione dei redditi presentata nell’anno di primo esercizio dell’opzione. Regime forfetario SIAE Il regime sicuramente più interessante per i Gruppi e la Sezione, sia ai fini IVA che ai fini imposte dirette, è il c.d. regime SIAE, introdotto dall’art. 1 della L. 398/91 per le associazioni sportive ed esteso anche alle altre associazioni no profit dal D.L.vo 417/91. E’ possibile optare per tale regime quando i ricavi annui di natura commerciale non superano €. 250.000,00. In tal caso il reddito viene determinato forfetariamente in misura pari al 3% dei ricavi di natura commerciale. L’opzione per tale regime va comunicata con lettera raccomandata prima dell’inizio dell’anno solare, alla SIAE e, nei termini di presentazione del modello Unico, alla Agenzia delle Entrate; tale adempimento è consigliato, in quanto i soggetti che optano per il regime SIAE sono esonerati dall’obbligo della dichiarazione IVA, ed è quindi opportuno adottare comunque modalità di comunicazione del comportamento contabile adottato. IRAP Gli Enti non Commerciali sono assoggettati ad IRAP, anche se non svolgono alcuna attività commerciale. In ogni caso, va pagata l’IRAP, con aliquota oggi del 3,9%, sulla base imponibile corrisposta dalla somma delle retribuzioni corrisposte a lavoratori dipendenti (compresi i co.co.pro.), lavoratori autonomi occasionali e collaboratori coordinati e continuativi impiegati nell’attività istituzionale. Se viene svolta una attività commerciale in regime ordinario va aggiunta alla base imponibile anche la differenza tra ricavi commerciali e costi commerciali; se si è optato per il regime forfetario o il regime SIAE, l’IRAP va pagata sul reddito forfetario maggiorato dei compensi di lavoro dipendente (compresi i co.co.pro.), lavoro autonomo occasionale e collaborazione coordinata e continuativa corrisposti a terzi nell’ambito della attività istituzionale. IVA Regime Ordinario e/o forfetario Ai fini IVA la scelta del regime ordinario o forfetario è ininfluente. L’IVA da versare o a credito viene determinata nei modi normali , scomputando cioè l’IVA pagata sui costi commerciali dall’IVA evidenziata in fattura per le operazioni soggette a fatturazione e dall’IVA scorporata dai corrispettivi per le operazioni non soggette a fatturazione. Ogni anno va presentata la dichiarazione IVA. Regime SIAE In caso di opzione per il regime SIAE, l’IVA incassata va forfetariamente ridotta del 50% (attenzione per le sponsorizzazioni la riduzione è solo del 10%) e versata con modello F24 entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento. L’opzione comporta anche l’esonero dalla presentazione della dichiarazione IVA. ICI
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In linea di principio la proprietà o il possesso, in virtù di altro diritto reale, della “baita” alpina non dovrebbe fare scattare il presupposto di imponibilità ICI, dovendosi ritenere sussistente il requisito della esenzione prevista dall’art. 7 del D.L.vo 504/92 lett. i), trattandosi di immobili destinati esclusivamente allo svolgimento di attività culturali –ricreative dell’Associazione. Va però precisato che laddove l’attività esercitata non possa più essere considerata tale, ma acquisisca carattere di mera commercialità, ma soprattutto quando nell’immobile venga esercitata una attività culturale ricreativa da altro soggetto diverso dal proprietario, il requisito dell’esenzione può venire meno. La normativa vigente ha infatti dato facoltà ai Comuni (e quasi tutti i Comuni hanno esercitato tale facoltà) di limitare l’applicazione dell’esenzione ai soli immobili in cui l’attività sia esercitata direttamente dal contribuente tenuto all’eventuale pagamento dell’ICI. In tutti quei casi in cui sia stata costituita l’Associazione “Amici degli Alpini” per affidare a questa la gestione della baita e consentire l’accesso anche ai non alpini, andrà quindi verificato cosa prevede il regolamento ICI comunale. Se il regolamento prevede l’esenzione solo in caso di uso diretto, andrà corrisposta l’ICI. ADEMPIMENTI CONTABILI I regimi contabili possibili sono: − Contabilità Ordinaria − Contabilità semplificata − Regime SIAE 1) Contabilità ordinaria Tale regime, opzionale per tutti, è obbligatorio sia per chi superi i limiti di €. 309.874,14 (prestazioni di servizi) o €. 516.457,90 (ricavi diversi dalle prestazioni di servizi), sia quando l’Ente perda la qualifica di Ente Non Commerciale, avendo l’attività commerciale esercitata ( bar, gestione di baita, pubblicità etc.) assunto natura prevalente. La tenuta della contabilità ordinaria comporta: − tenuta del libro giornale; − tenuta del libro inventari; − tenuta dei registri IVA (fatture di vendita, corrispettivi, fatture di acquisto); − tenuta del registro dei beni ammortizzabili; Sul libro giornale andranno riportate cronologicamente tutte le operazioni attive e passive del gruppo. Occorre avere ben presente che quando scatta l’obbligo di contabilità ordinaria per il venir meno della qualifica di Ente non Commerciale, tutte le entrate, compreso quindi anche l’incasso di quote associative, hanno natura di ricavi commerciali. 2) Contabilità semplificata Se i ricavi commerciali non superano il valore di €. 309.874,14 (prestazioni di servizi) o €. 516.457,90 (altri ricavi), l’ente può limitarsi alla tenuta dei soli registri IVA e alla tenuta di un registro per l’annotazione delle operazioni istituzionali. 3) Regime SIAE Coloro che abbiano esercitato, avendone diritto, l’opzione prevista dalla L. 398/91 sono esonerati: − dall’obbligo di tenuta delle scritture contabili, comprese quelle IVA; − dall’obbligo di presentazione della dichiarazione annuale IVA; − dall’obbligo di adozione del registratore di cassa e di emissione sia dello scontrino fiscale che della ricevuta fiscale; Rimane l’obbligo di: − conservare, progressivamente numerate, le fatture di acquisto ricevute e quelle di vendita emesse; − annotare i proventi commerciali su apposito prospetto riepilogativo; 10
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fatturare regolarmente le operazioni attive di pubblicità e sponsorizzazione; versare trimestralmente, a mezzo F24, l’IVA dovuta; redigere la dichiarazione UNICO e IRAP annuale; effettuare e ricevere pagamenti superiori a €. 516,46 solo tramite c.c. bancario, bancomat o carta di credito. E’ naturalmente opportuno, ed anzi quasi obbligatorio, come dice la R.M. 86/E del 13.3.2002, la redazione di un rendiconto annuo economico-finanziario che evidenzi tutte le entrate e le uscite della Sezione/Gruppo ed individui quelle di natura commerciale. La redazione di tale rendiconto prescinde dal regime contabile adottato e quindi andrà fatta, a maggior ragione, anche in caso di obbligo o opzione per il regime di contabilità ordinaria o nel caso di regime di contabilità semplificata. − − − −
ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI La somministrazione di alimenti e bevande in circoli privati non aperti al pubblico, non è soggetta alle leggi sul commercio, ma solo a quelle igienico-sanitarie e a quelle comunali. Sotto il profilo igienico-sanitario è richiesta apposita autorizzazione sanitaria che va chiesta presso l’Ufficio competente dell’Unità Sanitaria Locale. Normalmente l’atto autorizzativo si sostanzia in una domanda, rivolta sempre al Sindaco, per il rilascio dell’autorizzazione igienico-sanitaria e nella domanda per il rilascio del certificato sanitario delle persone addette alla somministrazione. Ottenuta l’autorizzazione igienico-sanitaria, per dare avvio all’attività è sufficiente la denuncia di inizio attività da presentare in bollo al Sindaco che deve contenere l’attestazione dei presupposti (somministrazione di alimenti e bevande a soli soci) e dei requisiti (natura non commerciale dell’Ente, conformità dei locali alle norme e prescrizioni in materia edilizia e di sicurezza) richiesti dalla legge per l’esercizio dell’attività. Con la presentazione della domanda di inizio attività deve ritenersi consentita la somministrazione di bevande alcoliche fino a 21° gradi. Quando la somministrazione è effettuata direttamente dai soci o da un socio, e non è svolta in forma imprenditoriale, non è necessario il possesso dei requisiti personali, morali e professionali richiesti dalla L. 187/91 (iscrizione al REC ante 3.7.2006 o superamento di un corso professionale riconosciuto dalla Regione o diploma di scuola alberghiera) che è invece necessario quando la gestione sia affidata a terzi e questi terzi la gestiscano in forma imprenditoriale. Particolari norme regolano poi la sorvegliabilità esterna ed interna dei circoli. CONCLUSIONI Nell’offrire una indicazione comportamentale ai gruppi occorre evidentemente tenere conto della situazione reale e cercare una soluzione abbastanza semplice e comunque rispettosa delle regole. Poiché sembra assodato che le “baite alpine” sono frequentate quasi sempre da non alpini, la soluzione più semplice è quella di concedere la baita in comodato ad una associazione costituita ad hoc, con oggetto sociale prevalentemente ricreativo; naturalmente tutti i frequentatori della baita dovranno essere soci di questa associazione e questa associazione dovrà ogni anno redigere un rendiconto, convocare una assemblea che approvi un bilancio etc.etc. Occorre infatti ricordare che se fiscalmente non costituisce un problema quello di regolarizzare sia ricavi di soci che di non soci, amministrativamente le baite sono dei circoli privati nei quali, per legge, possono entrare solo i soci. Per quanto riguarda i Gruppi, ove siano svolte con continuità altre attività commerciali, (basta la cessione di distintivi) si consiglia di effettuare l’opzione per il regime agevolato previsto dalla L. 398/91. Si tratterà di rendicontare ogni anno entrate e uscite, distinguendo quelle commerciali da quelle istituzionali e l’unico adempimento sarà la compilazione del modello UNICO con pagamento delle imposte IRES e IRAP sul 3% dei proventi commerciali. Varranno quindi tutte le indicazioni operative sopra esposte.
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