COMUNE DI SPILAMBERTO Provincia di Modena
Servizio Pianificazione Territoriale Ufficio Interventi Economici – Attività Produttive Via Roncati, 2 41057 Spilamberto Tel. 059 789944 - 961 - Fax 059.785721
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Protocollo Generale
Segnalazione certificata di inizio attività ( SCIA ) (Art. 19 legge n. 241/1990 e successive modifiche)
SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E/O BEVANDE IN CIRCOLI PRIVATI1 GESTITA DIRETTAMENTE DAI SOCI in relazione al DPR 4/4/2011 n. 235
AL COMUNE DI SPILAMBERTO Il sottoscritto ___________________________________________________________________________ nato a _____________________________________(___) il __________________________________ residente a ______________________________________________________________________________ Via/Piazza ______________________________________________________________________________ Codice fiscale ______________________________ Cittadinanza __________________________________ Tel._______________________________________e- mail ______________________________________ in qualità di: Presidente dell’Associazione/Circolo _______________________________________________
denominato
con sede a Spilamberto Via _______________________________________________________n. ______
CF/PI _________________________tel. mail_______________________
__________________e-
SEGNALA l'inizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande riservata ai soci all’interno del Circolo privato sopra indicato A tale fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi (art. 76 del D.P.R. 445/2000 e art. 21 della legge 241/1990), il sottoscritto DICHIARA
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Per “circoli privati” esercenti la somministrazione si intendono le associazioni esercenti la somministrazione di alimenti e/o bevande presso la sede in cui viene esercitata l’attività istituzionale e in locali il cui accesso è riservato ai rispettivi associati. Secondo quanto precisato dal Dipartimento di P.S. del Ministero dell'Interno, con circolare n. 559/C19144.12000.A del 30/4/1996 non sono tali gli esercizi che, ancorché asseriti come privati, presentino anche solo una delle seguenti caratteristiche: 1) pagamento del biglietto d'ingresso, effettuato volta per volta anche da non soci o rilascio senza alcuna formalità particolare di tessere associative a chiunque acquisti il biglietto stesso 2) pubblicità degli spettacoli o dei trattenimenti a mezzo di giornali, manifesti o altri mezzi di comunicazione destinata alla generalità dei cittadini, 3) struttura del locale dove si svolge l'attività, dalla quale si evinca l'esistenza di caratteristiche proprie dello svolgimento di un'attività di natura palesemente imprenditoriale.
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a) di non essere nelle condizioni ostative di cui all'art. 71 del D.Lgs. n. 59/2010 e di cui agli artt. 11, 92 e 131 del R.D. n. 773/1931; b) di avere la disponibilità dei locali del circolo a titolo di:
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(indicare se a titolo di proprietà, locazione o altro titolo)
c) che per tali locali è stata rilasciata: _____________________________________________________ (Indicare gli estremi della concessione edilizia, permesso o DIA o SCIA che ha legittimato lo stato esistente o, in mancanza, numero di foglio, mappale e subalterno catastale);
d) che l’attività di somministrazione è e sarà esercitata negli stessi locali o in locali comunicanti a quelli destinati alle attività circolistiche e sarà rivolta esclusivamente ai soci del circolo; e) che l’attività di somministrazione è e sarà esercitata direttamente dai soci del circolo da parte dei Sigg. _______________________________________________________ f) che gli orari di apertura del circolo sono i seguenti: g) che l’attività di somministrazione alimenti o bevande sarà esercitata solo entro lo stesso orario di svolgimento dell’attività del circolo al quale è annessa; h) che i locali adibiti a bar/ristorazione si trovano all’interno della sede del circolo o dell’ente collettivo e non hanno accesso diretto dalla strada, piazza o altro luogo pubblico. All’esterno non sono apposte insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzino l’attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitata all’interno; i)
che l’associazione indicata in premessa [ ] è affiliata all'Ente nazionale __________________________avente finalità assistenziale riconosciute dal Ministero degli Interni [ ] non è affiliata a Enti nazionali aventi finalità assistenziali riconosciute dal Ministero degli Interni;
j)
che l’associazione circolistica [ ] ha le caratteristiche di ente non commerciale e si trova nelle condizioni previste dall’art. 111, commi 3, 4 bis e 4 quinques del testo Unico delle Imposte sui Redditi; [ ] non risponde alle caratteristiche degli artt. 111 e 111-bis del TUIR
k) di essere a conoscenza che l’esercizio è trasferibile solo congiuntamente al circolo cui è annesso;
di essere a conoscenza che per esercitare l'attività occorre presentare la Notifica igienicosanitaria ai fini della Registrazione di cui al Reg. CE 852/2004 (Modello A1-determina Regione Emilia Romagna n. 16842 del 27.12.2011)
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m) [ ] che l’attività riguarda esclusivamente la somministrazione di alimenti e bevande e nei locali non sono presenti sorgenti sonore significative [ ] che è stata presentata al Comune la valutazione di impatto acustico redatta da tecnico abilitato n) di essere a conoscenza che per l’installazione e/o l’esercizio di giochi leciti (gioco delle carte, biliardo, apparecchi meccanici, ecc.) o per l’installazione di apparecchi o congegni da gioco di cui agli artt. 6 e 7 dell’art. 110 del T.U. delle leggi di P.S. occorre presentare preventive, apposite dichiarazioni al Comune e tenere esposta la tabella dei giochi proibiti;
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o) di essere a conoscenza che qualora si effettuino nei locali spettacoli anche riservati ai soli soci, se in numero maggiore a 100, occorre la prevenzione incendi e l'agibilità ai sensi dell'art. 80 del Tulps; p) di essere a conoscenza dell’obbligo di comunicare immediatamente al Comune tutte le future variazioni in merito a quanto dichiarato nei precedenti punti; Infine, il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003, dichiara di essere informato, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. E’ stato compilato anche l'allegato A (dichiarazione dei componenti il consiglio di amministrazione relativamente ai requisiti morali)
Data ____________________
Firma _____________________________________
ALLEGATI:
1) Copia documento di identità in corso di validità; 2) Planimetria dei locali corrispondente allo stato di fatto, evidenziante la ripartizione tecnico funzionale degli spazi, le vie di entrata e di uscita (ai fini della sorvegliabilità) 3) Verbale di nomina del presidente dell’associazione/circolo 4) Copia dell’atto costitutivo e dello statuto 5) Notifica igienico-sanitaria (mod. A1) ai fini della registrazione di cui al Reg. CE 852/2004 6) (solo in caso di affiliazione) attestato di adesione del Ciroclo ad Enti di carattere nazionale riconosciuti dal Ministero degli Interni
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ALLEGATO A DICHIARAZIONI DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLE ALTRE PERSONE INDICATE ALL’ART. 2 D.P.R. n. 252/1998 RELATIVE AL POSSESSO DEI REQUISITI MORALI Cognome ______________________________________ Nome _________________________________ Codice Fiscale ____________________________________ Cittadinanza ________________________ Luogo e data di nascita _________________________________________________________________ Residenza ____________________________________________________________________________
DICHIARA
a) di non essere nelle condizioni ostative di cui all’art. 71 del D.lgs. n. 59/2010; b) di non essere nelle condizioni ostative di cui agli artt. 11, 92 e 131 del R.D. 773/1931 . Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali richiamate all’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000. Infine il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003, dichiara, di essere informato, che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Data ___________________
firma
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Cognome ______________________________________ Nome _________________________________ Codice Fiscale ____________________________________ Cittadinanza ________________________ Luogo e data di nascita _________________________________________________________________ Residenza ____________________________________________________________________________ DICHIARA
a) di non essere nelle condizioni ostative di cui all’art. 71 del D.lgs. n. 59/2010; b) di non essere nelle condizioni ostative di cui agli artt. 11, 92 e 131 del R.D. 773/1931. Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali richiamate all’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000. Infine il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003, dichiara, di essere informato, che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Data ___________________
firma
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COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO La presente Scia, comprensiva degli allegati, sottoscritta con firma digitale, deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica (DPR 160/2010) con inoltro mediante PEC all’indirizzo:
[email protected] La segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell’amministrazione. La data di avvio del procedimento corrisponde alla data di presentazione della SCIA. L’attività può essere iniziata contestualmente alla presentazione della SCIA, tenendo però presente che qualora non sussistano i requisiti, salvo che sia possibile conformarsi alla normativa, il Comune adotta provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività. Il presente procedimento è assegnato alla competenza dello Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Spilamberto, Via Roncati 2, presso il quale è possibile rivolgersi nei seguenti orari di apertura al pubblico: mercoledì e giovedì dalle ore 8.30 alle ore 13.30, giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 18.30 oppure telefonicamente ai numeri 059 789961 – 059 789944
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INFORMAZIONI Art. 19 della L. 241/90 Segnalazione certificata di inizio attività – SCIA (Testo comprensivo delle modifiche e delle aggiunte del D.L. 13/08/2011 n. 138 ) 1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell’interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza, all’amministrazione della giustizia, all’amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell’Agenzia delle imprese di cui all’ articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell’amministrazione. Nei casi in cui la legge prevede l’acquisizione di pareri di organi o enti appositi, ovvero l’esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell’amministrazione. 2. L’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all’amministrazione competente. 3. L’amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell’amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci, l’amministrazione, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo. 4. Decorso il termine per l’adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 3 ovvero di cui al comma 6bis, all’amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell’impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell’attività dei privati alla normativa vigente. 4-bis. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 5. (abrogato) 6. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni. 6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni. Fatta salva l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali .
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6-ter. La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività si riferiscono ad attività liberalizzate e non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
Art. 148 del DPR 22.12.1986 n. 917 (Tuir) - Enti di tipo associativo (Testo post riforma 2004) 1. Non è considerata commerciale l'attività svolta nei confronti degli associati o partecipanti, in conformità alle finalità istituzionali, dalle associazioni, dai consorzi e dagli altri enti non commerciali di tipo associativo. Le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi non concorrono a formare il reddito complessivo. 2. Si considerano tuttavia effettuate nell'esercizio di attività commerciali, salvo il disposto del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 143, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi agli associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto. Detti corrispettivi concorrono alla formazione del reddito complessivo come componenti del reddito di impresa o come redditi diversi secondo che le relative operazioni abbiano carattere di abitualità o di occasionalità. 3. Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati. 4. La disposizione del comma 3 non si applica per le cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, per le somministrazioni di pasti, per le erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore, per le prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito e per le prestazioni di servizi portuali e aeroportuali né per le prestazioni effettuate nell'esercizio delle seguenti attività: a) b) c) d) e)
gestione di spacci aziendali e di mense; organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale; pubblicità commerciale; telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.
5. Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, non si considerano commerciali, anche se effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, da bar ed esercizi similari e l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, sempreché le predette attività siano strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e siano effettuate nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3. 6. L'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici di cui al comma 5 non è considerata commerciale anche se effettuata da associazioni politiche, sindacali e di categoria, nonché da associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, sempreché sia effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3. 7. Per le organizzazioni sindacali e di categoria non si considerano effettuate nell'esercizio di attività commerciali le cessioni delle pubblicazioni, anche in deroga al limite di cui al comma 3, riguardanti i contratti collettivi di lavoro, nonché l'assistenza prestata prevalentemente agli iscritti, associati o partecipanti in materia di applicazione degli stessi contratti e di legislazione sul lavoro, effettuate verso pagamento di corrispettivi che in entrambi i casi non eccedano i costi di diretta imputazione. 8. Le disposizioni di cui ai commi 3, 5, 6 e 7 si applicano a condizione che le associazioni interessate si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata: a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge; b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
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c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione; d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie; e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale; f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa. 9. Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e) del comma 8 non si applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonché alle associazioni politiche, sindacali e di categoria
Art. 4 del DM 564/1992 – Sorvegliabilità Art. 4. Caratteristiche dei locali adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande annessi a circoli privati. 1. I locali di circoli privati o di enti in cui si somministrano alimenti o bevande devono essere ubicati all’interno della struttura adibita a sede del circolo o dell’ente collettivo e non devono avere accesso diretto da strade, piazze o altri luoghi pubblici. All’esterno della struttura non possono essere apposte insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzino le attività di somministrazione esercitate all’interno.
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