PROCEDURA IN ECONOMIA ex art. 125 del D. Lgs. n. 63/2006 per l’affidamento del servizio di CONTROLLO INTEGRATO DELLE INFESTAZIONI ENTOMATICHE E MURINE PRESSO LE STRUTTURE UNIVERSITARIE
Periodo: 1.3.2011 – 28.2.2014
CAPITOLATO SPECIALE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO Ufficio del Servizio Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro
Art. 1 – DEFINIZIONI Appaltante: Università degli Studi di Milano. Appaltatore: la ditta offerente. Trattamento: profilassi antimurina; deblattizzazione, altri infestanti (formiche, insetti volanti, pidocchi, pulci). Area: ubicazione delle strutture dell’Università degli Studi di Milano interessate al trattamento. ART. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO Il presente capitolato speciale ha per oggetto il servizio di controllo integrato delle infestazioni entomatiche e murine presso le strutture dell’Università degli Studi di Milano. Detto controllo deve prevedere n. 4 interventi all’anno per ciascuna tipologia di trattamento, nelle 30 aree individuate dall’Allegato A e costituenti un unico lotto. Durante la vigenza contrattuale, l’Appaltante potrà chiedere trattamenti integrativi per strutture diverse da quelle di cui all’Allegato A o di nuova attivazione, ovunque ubicate, alle stesse condizioni contrattuali. ART. 3 - DURATA DEL SERVIZIO L’appalto ha durata di 3 anni, dal 1.3.2011 al 28.2.2014. ART. 4 - FORMAZIONE DEL PREZZO Il prezzo proposto dovrà essere comprensivo dei costi relativi a: trasporto; manodopera; prodotti e dispositivi disinfestanti; ogni ulteriore attività o materiale necessario allo svolgimento del servizio. ART. 5 - REVISIONE DEI PREZZI Durante il periodo 1.3.2011 – 28.2.2014, il prezzo proposto subirà le variazioni dovute alla revisione annuale dei prezzi da operarsi a cura dell’Appaltante ai sensi della vigente normativa in materia (D.Lgs. n.163/2006) avvalendosi dei dati forniti dall’ISTAT. ART. 6 – IMPORTO DELL’APPALTO L’importo complessivo a base di gara di cui all’art. 2 ammonta a € 180.000,00 al netto d’IVA = (euro centottantamila/00). L’Appaltante si riserva la facoltà di incrementare alle medesime condizioni indicate in offerta l’importo nella misura del 20%. ART. 7 – SOPRALLUOGHI CONOSCITIVI L’appaltatore, ai fini della formulazione dell’offerta economica, dovrà effettuare i necessari sopralluoghi conoscitivi presso le aree di cui all’Allegato A. All’offerta economica dovrà allegare una dichiarazione da cui risulti che, effettuati i sopralluoghi, ha preso puntuale conoscenza dei luoghi, delle superfici da trattare e delle condizioni operative. 1
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO Ufficio del Servizio Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro
ART. 8 - SUBAPPALTO E’ fatto divieto di subappaltare il servizio oggetto del presente capitolato. ART. 9 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO Fatte salve le diverse disposizioni dell’Appaltante, dovute a condizioni climatiche eccezionali o alle particolari esigenze delle strutture universitarie, ciascun trattamento dovrà prevedere: - per la profilassi antimurina n. 4 interventi all’anno, con una periodicità non inferiore a tre mesi, per il monitoraggio e la sostituzione delle esche rodenticide. Indicativamente i trattamenti dovranno essere effettuati nei mesi di marzo (1° intervento), giugno (2° intervento), settembre (3° intervento) e dicembre (4° intervento). - per la disinfestazione da blatte, formiche, pidocchi, pulci, insetti voltanti n. 4 interventi all’anno concentrati nel periodo di maggiore proliferazione. Indicativamente detti trattamenti dovranno essere realizzati nei mesi di marzo/aprile (1° intervento), maggio/giugno (2° intervento), luglio/agosto (3° intervento) e settembre (4° intervento). L’appaltatore dovrà concordare con i referenti delle strutture universitarie le date di ciascun trattamento. ART. 10 - OBBLIGHI DELL’APPALTATORE E’ compito dell’Appaltatatore: a) effettuare i trattamenti con prodotti e metodologie che garantiscano un efficace controllo degli agenti infestanti; b) utilizzare prodotti non dannosi per la salute dell’uomo e per l’ambiente; c) utilizzare esche rodenticide chiuse in modo da impedire il contatto con persone non autorizzate o animali; d) utilizzare, per il trattamento di particolari tipologie di spazi (es.: stabulari, laboratori), su richiesta del referente, prodotti e/o materiali compatibili con l’attività didattica o di ricerca svolta nei medesimi (es.: fornitura di trappole per blattoidei); e) in caso di trattamenti inefficaci, effettuare, senza alcun onere per l’Appaltante, entro tre giorni lavorativi, un nuovo intervento risolutivo; f) segnalare all’Ufficio del Servizio Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro dell’Appaltante la necessità di eventuali adeguamenti strutturali degli spazi da trattare per limitare l’ingresso di agenti infestanti (es.: chiusura di aperture, installazione di reti); g) dopo ogni intervento, inviare alla Divisione Economato, gli originali delle bolle di lavoro firmate in modo leggibile dai referenti di ciascuna struttura trattata; h) rimozione delle eventuali carcasse animali dei roditori. ART. 11 – MODALITA’ E TEMPI DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO La fatturazione dovrà essere trimestrale, al termine di ogni ciclo di trattamenti. La fattura dovrà essere intestata ed inviata alla Divisione Economato e Patrimonio – Via S. Antonio, 12, 20122, Milano. 2
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO Ufficio del Servizio Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro
Unitamente alla fattura dovrà essere inviato, opportunamente firmato dai referenti delle strutture, l’Allegato C al Capitolato Speciale d’Appalto. L’Appaltante, accertata la regolarità e completezza del servizio effettuato, provvederà al pagamento dell’importo dovuto a titolo di corrispettivo entro 60 giorni dal ricevimento della relativa fattura. ART. 12 - VARIAZIONI NELL’EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO L’Appaltante si riserva la facoltà di introdurre, durante l’esecuzione del servizio, quelle varianti procedurali che si riterranno necessarie nell’interesse della buona riuscita del servizio stesso, senza che l’appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi. ART 13 - CAUZIONE DEFINITIVA La cauzione definitiva sarà costituita dalla Società aggiudicataria, mediante polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, per un importo pari al 10% del presso di aggiudicazione, IVA ed imposte escluse, avente decorrenza dalla data di stipula del contratto. Si precisa che, qualora l’impresa sia in possesso di certificazione di qualità, riferita all’attività oggetto della gara, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee UNI CEI EN 45000, la cauzione può essere presentata nell’importo ridotto del 50%. ART. 14 - PENALITÀ PER LA RITARDATA EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO Verrà applicata la penale di euro 1.000,00= (euro mille) per la ripetuta inefficacia degli interventi di cui alla lettera e) dell’art. 10. Verrà applicata la penale di euro 100,00= (euro cento) per ogni giorno naturale, successivo e continuo di ritardo rispetto agli interventi concordati con i referenti. ART. 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA L'Appaltante si riserva l’insindacabile facoltà di risolvere il contratto, con provvedimento amministrativo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., per inosservanze di particolare gravità e/o reiterata violazione delle disposizioni del presente Capitolato, di leggi o regolamenti. La valutazione della gravità dell’inadempimento è di esclusiva competenza dell’Appaltante. In particolare costituisce causa di risoluzione espressa del contratto il verificarsi delle seguenti ipotesi: • diffidato per iscritto, l’appaltatore persista nell’inadempienza contrattuale contestata; • applicazione di due penali. Le cause di risoluzione saranno contestate all’appaltatore per iscritto dall’Appaltante previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo. La risoluzione del contratto produrrà i propri effetti dalla ricezione, da parte dell’appaltatore, della comunicazione di risoluzione inviata tramite raccomandata A.R. 3
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO Ufficio del Servizio Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro
In caso di risoluzione l’Appaltante provvederà senza bisogno di messa in mora e con provvedimento amministrativo all'incameramento del deposito cauzionale, fatta salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito ed ogni altra azione che l’Appaltante ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi. Nel caso di risoluzione, l’Appaltante si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall’appaltatore il rimborso di eventuali spese incontrate in misura superiore rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto. Saranno inoltre a carico dell'inadempiente tutte le spese che l’Appaltante dovesse eventualmente sostenere per esperire una nuova gara d'appalto. ART. 16 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE, SICUREZZA E TUTELA DELLA SALUTE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO L’appaltatore ha l’obbligo di dare attuazione alle prescrizioni della normativa vigente in materia di prevenzione e tutela della salute dei lavoratori. Durante lo svolgimento del servizio, l’appaltatore deve mettere a disposizione risorse, mezzi e personale adeguatamente organizzati al fine di garantire la tutela della salute dei propri dipendenti e dei terzi secondo le normative vigenti. Inoltre, deve valutare preventivamente i rischi connessi al servizio medesimo individuando le misure di prevenzione e protezione più adeguate. Altresì, deve garantire ai propri dipendenti la sorveglianza sanitaria prevista dal D. Lgs. n. 81/2008. ART. 17 - GARANZIE ASSICURATIVE Qualora l’appaltatore non ne fosse già in possesso dovrà provvedere alla stipula di adeguata polizza assicurativa a copertura di eventuali danni a persone e/o a beni dell'Appaltante, che dovessero essere causati da dipendenti e/o automezzi durante l’esecuzione del servizio oggetto dell’appalto per un massimale in primo rischio di € 2.500.000,00 per sinistro. ART. 18 - CONTROVERSIE Per ogni controversia che dovesse insorgere circa l’interpretazione, l’esecuzione o la risoluzione del presente contratto, è competente il Foro di Milano. ART. 19 - TRACCIABILITA’ – OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI L’appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n.136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto. Pertanto, l’appaltatore e tutti i subappaltatori e/o subcontraenti interessati ai lavori oggetto del presente contratto devono utilizzare un conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o presso la Società Poste italiane Spa, dedicato, anche non in via esclusiva, alla ricezione dei pagamenti dell’appalto in oggetto. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento oggetto del presente contratto devono essere registrati sul conto corrente dedicato e devono essere effettuati 4
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO Ufficio del Servizio Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro
esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le deroghe di cui al comma 3 dell’art. 3 della Legge n.136/2010. L’appaltatore è tenuto a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro 7 giorni dalla sua accensione, pena la risoluzione del contratto. Entro lo stesso termine devono essere comunicate le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Tale comunicazione dovrà riportare tutti gli elementi utili all’effettuazione del movimento finanziario quali in particolare: a) i riferimenti specifici dell’Impresa (ragione sociale completa, sede legale, codice fiscale/Partita IVA) b) tutti i dati relativi al conto corrente con riferimento particolare al codice IBAN e ai dati di possibile riscontro (indicazione della Banca con precisazione della filiale/agenzia, codici ABI e CAB, codice CIN); c) i riferimenti specifici dei soggetti (persone fisiche) che, per l’Impresa, saranno delegati ad operare sul conto corrente dedicato, ossia i dati anagrafici, il domicilio fiscale, il codice fiscale. Qualora il conto corrente dedicato sia già attivo la comunicazione di cui sopra deve precisare tale circostanza al fine di non incorrere nelle sanzioni previste per la tardiva comunicazione. Tutti i documenti fiscali emessi per l’ottenimento dei pagamenti devono riportare gli estremi del conto corrente dedicato. E’ inoltre previsto che: 1. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all’acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dei lavori. 2. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l’obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 500 euro, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l’obbligo di documentazione della spesa. 3. Ove per il pagamento di spese estranee ai lavori sia necessario il ricorso a somme provenienti dal conto corrente dedicato queste ultime possono essere successivamente reintegrate mediante bonifico bancario o postale. ART. 20 - SPESE, IMPOSTE E TASSE Sono a totale carico dell’appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti alla formalizzazione del rapporto contrattuale, ivi comprese la registrazione, la bollatura, i diritti di segreteria e di copia, nonché ogni altro onere fiscale presente e futuro che per legge non sia posto a carico dell’Appaltante. ART. 20 - TUTELA DEI DATI PERSONALI L’Appaltatore si impegna a trattare i dati personali dei quali venga in possesso per 5
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO Ufficio del Servizio Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro
l'esecuzione della fornitura oggetto del presente capitolato nel rispetto delle disposizioni stabilite a tutela della privacy dal D.Lgs. 196/2003. Si informa che i dati in possesso dell’Appaltante verranno trattati secondo le previsioni del documento “Informativa a persone fisiche/giuridiche clienti/fornitori ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali”, allegato 2 al disciplinare, e senza alcuna altra finalità rispetto a quelle per cui sono richiesti. ART. 21 - RINVIO A NORME VIGENTI Per quanto non risulta contemplato nel presente Capitolato, si fa riferimento alle leggi e ai regolamenti in vigore. ART. 22 - ALLEGATI - Allegato B: DUVRI - Allegato C: Facsimile bolla di lavoro
6