Programma Formazione e Innovazione per l’Occupazione FIxO Scuola & Università
Vademecum per la costruzione di
Percorsi di RICERCA in apprendistato di alta formazione e ricerca
Pag. 1di 11
Peculiarità del percorso di Ricerca in apprendistato
E’ una nuova forma di apprendistato, non finalizzata al conseguimento di un titolo di studio, come gli altri percorsi previsti dall’art. 5 D.lg 167/11 e differisce anche dall’apprendistato professionalizzante, in quanto l’obiettivo comprende il raggiungimento di risultati definiti a priori nel progetto di ricerca e riportati nel Piano Formativo Individuale (PFI). Questa forma di apprendistato si rivolge ad un target di imprese e di apprendisti diversi da quelli dei percorsi di alto apprendistato già sperimentati (lauree, master, dottorati), perché consente una maggiore flessibilità in ragione dell’assenza di vincoli formativi imposti dall’acquisizione del titolo di studio. Il contratto è maggiormente adattabile a contesti di rete tra imprese, istituzioni formative e di ricerca, anche non accademiche, che può prevedere il coinvolgimento di parchi scientifici, poli di innovazione, ecc. L’apprendistato di ricerca si attua, come le altre forme di alto apprendistato, attraverso un Accordo istituito dalla Regione con le Istituzioni formative e le Parti Sociali. In mancanza di tale accordo, l’istituzione formativa interessata stipula con l’impresa che assume l’apprendista (o associazione di imprese) una apposita convenzione allo scopo di regolamentare gli aspetti formativi del contratto di apprendistato di cui è oggetto.
Pag. 2di 11
CONVENZIONE ad hoc - Istituzione formativa - Impresa
PROFILI FORMATIVI E DURATA DELLA COMPONENTE FORMATIVA • • • • • • • • • •
ambito di applicazione e finalità requisiti destinatari durata della componente formativa struttura del PFI progetto di ricerca ruolo del tutor formativo impegni dell’istituzione formativa impegni dell’impresa caratteristiche dell’impresa finanziamento della formazione
IN VIA CEDEVOLE RISPETTO ALLA REGOLAMENTAZIONE REGIONALE
ASPETTI CONTRATTUALI • eventuali moduli e formulari per il contratto, il patto di prova e il PFI; • i livelli retributivi e inquadramento (sottoinquadramento o percentualizzazione); • la figura del tutor o referente aziendale (caratteristiche scolastico-professionali e funzioni); • la sospensione e prolungamento del periodo di apprendistato
IN VIA CEDEVOLE RISPETTO A CCNL E/O ACCORDI INTERCONFEDERALI
Pag. 3di 11
PROFILI FORMATIVI E DURATA DELLA COMPONENTE FORMATIVA
AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITÀ L’ambito di applicazione è un progetto di ricerca specifico da sviluppare ex novo, oppure inserimento dell’apprendista in un progetto di ricerca già avviato in impresa. La finalità è sviluppare competenze per la ricerca in impresa, applicandosi su un progetto di ricerca condiviso tra impresa e istituzione formativa o centro di ricerca in esercizio di apprendistato.
REQUISITI DEI DESTINATARI Possono essere assunti con contratto di apprendistato di ricerca soggetti con età compresa tra i 18 anni (17 se in possesso di qualifica professionale) e i 29 anni in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: qualifica professionale diploma professionale diploma di istruzione secondaria superiore diploma di tecnico superiore laurea triennale, magistrale o magistrale a ciclo unico dottorato di ricerca universitario conseguito presso università italiane e/o estere se riconosciute equipollenti in base alla legislazione vigente in materia
Pag. 4di 11
DURATA DELLA COMPONENTE FORMATIVA Occorre stabilire una durata massima della componente formativa, sempre che la Regione non lo abbia già definito, al termine della quale, se le parti non recedono, il contratto prosegue come regolare contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. La componente formativa coincide con la realizzazione del progetto di ricerca cui è finalizzato il contratto di apprendistato, pertanto dovrebbe considerarsi conclusa con la restituzione dei risultati del progetto di ricerca.
STRUTTURA DEL PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE (PFI) Le modalità di svolgimento del progetto di ricerca e l’eventuale erogazione di formazione devono essere esplicitati nel PFI, che va allegato al contratto entro 30 giorni dall’assunzione e ne costituisce parte integrante. La definizione del format su cui va esplicitato il PFI dell’apprendista è competenza della contrattazione collettiva nazionale. QUALORA IL CCNL DI RIFERIMENTO NON RIPORTASSE UN FORMAT DI PFI, È OPPORTUNO CHE QUESTO RIENTRI TRA GLI OGGETTI DELLA CONVENZIONE. Elementi da inserire nel PFI: anagrafica apprendista anagrafica datore di lavoro indicazione tutor aziendale dati istituzione formativa titolo progetto di ricerca modalità di realizzazione del progetto di ricerca contenuti dell’eventuale attività formativa con l’indicazione del luogo (ateneo/impresa), delle modalità di erogazione (frontale, FAD,…) e degli obiettivi formativi correlati
Pag. 5di 11
IL PROGETTO DI RICERCA Ai sensi del «Decreto Sviluppo» Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83 si intende: • Lavori sperimentali o teorici svolti aventi quale finalità l’acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni; • Ricerca pianificata o indagini critiche mirate ad acquisire nuove conoscenze da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o sevizi esistenti; • Acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura tecnologica, scientifica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Il progetto di ricerca costituisce l’obiettivo della componente formativa del contratto di apprendistato di ricerca. E’ auspicabile, anche ai fini del monitoraggio in itinere, suddividere il progetto di ricerca in obiettivi intermedi, da restituire all’impresa nel corso del progetto, attraverso report validati dall’istituzione formativa.
TUTOR FORMATIVO Nel rispetto di quanto stabilito dal CCNL di riferimento per il tutor o referente aziendale, è possibile definire il ruolo e le funzioni del tutor formativo (non prescritto dalla norma come il tutor aziendale, ma figura strategica per l’attuazione del percorso in apprendistato) e individuare le modalità di interazione e di raccordo tra i tutor, al fine di garantire la coerenza degli interventi formativi rispetto alle finalità. In via generale, il tutor formativo svolge funzione di: sostegno formativo; supporto nell’organizzazione dello studio; raccordo tra competenze acquisite in ambito universitario e attività di formazione on the job; Facilitare l’applicazione in campo lavorativo delle conoscenze apprese in ambito formativo.
Pag. 6di 11
IMPEGNI DELL’ISTITUZIONE FORMATIVA Appare opportuno esplicitare gli impegni che l’istituzione formativa si assume. In via generale, l’istituzione formativa si obbliga a: garantire le azioni di informazione, promozione e orientamento al contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca presso studenti e imprese; progettare ed attivare percorsi formativi (trasversali, specialistici/professionalizzanti)e di tutoraggio rispondenti alle esigenze delle imprese e coattuati con le stesse; fornire all’apprendista il necessario supporto metodologico e trasferire tecniche di ricerca funzionali alla realizzazione del progetto di ricerca oggetto del contratto; rendere disponibili all’apprendista gli strumenti e i laboratori funzionali alla realizzazione del progetto di ricerca oggetto del contratto; consentire il trasferimento tecnologico; riconoscere in termini di crediti formativi universitari il valore formativo del lavoro; valutare ed attestare i crediti formativi universitari e le competenze acquisiti in ambito lavorativo, anche nel caso in cui l’apprendista non completi il percorso. *** Nel supportare l’apprendista e l’impresa per la realizzazione del progetto di ricerca in alto apprendistato, l’istituzione formativa può calibrare il proprio servizio distinguendo le necessità in base alla tipologia di ricerca (fondamentale o applicata) e le dimensioni dell’impresa (micro-impresa, PMI, grande impresa)
IMPEGNI DELL’IMPRESA Appare opportuno esplicitare gli impegni che l’impresa si assume. In via generale, l’impresa: partecipa alla progettazione o alla personalizzazione del percorso; seleziona e assume gli apprendisti; adotta forme di coordinamento con l’istituzione formativa al fine di consentire la frequenza degli insegnamenti e il conseguimento degli obiettivi formativi all’apprendista. Pag. 7di 11
CARTTERISTICHE DELL’IMPRESA Al fine di qualificare l’apprendistato per la ricerca, in ottica di tutela verso l’apprendista, che in questo caso non consegue un titolo di studio, ma matura esperienza e capacità di ricerca dalla specifica esperienza effettuata presso l’impresa, si ritiene opportuno che tale forma di apprendistato sia realizzata presso imprese che “garantiscano” la realizzazione di attività di ricerca. In particolare appare auspicabile che: 1. le imprese che intendano attivare percorsi di apprendistato di ricerca rientrino in una delle seguenti casistiche: iscrizione all’anagrafe nazionale della ricerca; presenza di un centro di ricerche; presenza a bilancio di capitolo dedicato alla R&S; imprese innovative ai sensi del regolamento CE 800/2008.
OPPURE 2. il progetto di ricerca, sebbene proposto da impresa non rientrante in una delle casistiche precedenti, rivesta comunque un carattere di innovatività tale da consentire all’apprendista di maturare un livello di esperienza consono agli obiettivi del contratto di alto apprendistato.
FINANZIAMENTO DELLA FORMAZIONE In assenza di finanziamento pubblico a copertura delle spese formative, rientra nei termini della convenzione la scelta di far ricadere il costo della formazione erogata dall’istituzione formativa sull’impresa, oppure sull’apprendista stesso. Per la formazione aziendale ai sensi dell’articolo 2 co. 1 lett. E), le imprese possono “finanziare i percorsi formativi aziendali degli apprendisti per il tramite dei fondi paritetici interprofessionali, di cui all’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all’articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazione anche attraverso accordi con le Regioni”.
Pag. 8di 11
ASPETTI CONTRATTUALI
Per la regolamentazione degli aspetti contrattuali in caso di imprese che applicano CCNL che non disciplinano l’apprendistato è possibile, secondo quanto chiarito da un recente interpello del MLPS, far riferimento ad una regolamentazione contrattuale di settore affine per individuare sia i profili normativi che economici dell’istituto. In tal caso appare opportuno esplicitare il riferimento al CCNL affine nell’ambito della convenzione. Tuttavia, qualora il datore di lavoro non individuasse CCNL affini cui riferirsi per gli aspetti contrattuali, resta la possibilità di regolamentare alcuni aspetti, nell’ambito delle competenze delle parti sottoscriventi la convenzione. Di seguito si riportano indicazioni per la regolamentazione di tali aspetti nella convenzione.
MODULI E FORMULARI PER IL CONTRATTO, IL PATTO DI PROVA E IL PFI Ai sensi del comma 1 lettera a) dell’art. 2 del D. Lgs 167/2011 è prescritta la forma scritta: del contratto, del patto di prova del piano formativo individuale. Tale competenza è, in quanto parte della disciplina generale del contratto, a carico della contrattazione collettiva nazionale o appositi accordi interconfederali. Qualora i CCNL non disciplinassero tali aspetti, è possibile definire nell’ambito della convenzione i moduli e i formulari per il contratto, il patto di prova e il PFI, in coerenza con la struttura definita con l’istituzione formativa.
TUTOR O REFERENTE AZIENDALE Ai sensi del comma 1 lettera d) dell’art. 2 del D. Lgs 167/2011 per l’attivazione di un contratto di apprendistato è necessaria la presenza di un tutor o referente aziendale, i cui requisiti, funzioni ed eventuale formazione obbligatoria sono regolamentate all’interno dei CCNL o appositi accordi interconfederali. Qualora il CCNL di riferimento non disciplinasse la figura del tutor, oppure ad integrazione di quanto disciplinato dal CCNL, è possibile regolamentare nell’ambito della convenzione. Anche in linea con quanto definito dalla circolare 5/2013, le funzioni del tutor o referente aziendale possono riguardare: co-progettazione del percorso formativo; facilitazione e supporto all’apprendimento; insegnamento delle materie oggetto di formazione interna; controllo del corretto svolgimento della formazione; raccordo e coordinamento tra apprendista e istituzione formativa; valutazione degli apprendimenti.
Pag. 9di 11
LIVELLI RETRIBUTIVI E INQUADRAMENTO (SOTTOINQUADRAMENTO O PERCENTUALIZZAZIONE) Qualora IL CCNL o appositi accordi interconfederali di riferimento non disciplinasse nello specifico l’adeguamento retributivo degli apprendisti assunti ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs 167/2011, è possibile: utilizzare come riferimento quanto disciplinato per gli apprendisti assunti ex art. 4 del D. Lgs 167/2011; richiedere un accordo ad hoc tra le PPSS territoriali o aziendali che disciplini tale aspetto.
SOSPENSIONE E PROLUNGAMENTO DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO Qualora il CCNL di riferimento non disciplinasse tale aspetto, i firmatari della convenzione possono valutare l’opportunità di prevedere che in caso di sospensione del rapporto di lavoro per il verificarsi di eventi di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria, per una durata superiore a 30 giorni, il contratto di apprendistato possa essere prorogato oltre la scadenza iniziale, per un periodo massimo pari a quello di sospensione, ove il prolungamento risultasse funzionale all’acquisizione del titolo di studio.
ALTRI ASPETTI CONTRATTUALI NON REGOLATI Per tutti gli altri aspetti di carattere contrattuale non disciplinati dalla convenzione, occorre rimandare a quanto previsto dal CCNL o appositi accordi interconfederali di riferimento.
Pag. 10di 11
Pag. 11di 11