Per l’ente promotore Il processo di stage per l’ente promotore Raccolta di offerte di stage
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contatti con associazioni di categoria
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raccolta di candidature a stage
partecipazione a fiere di settore
contatto con uffici del personale delle aziende Pubblicizzazione delle offerte di stage selezione delle candidature trasmissione delle candidature alle aziende
Avvio pratica per nuovo stage
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apertura posizione INAIL e stipula assicurazione per responsabilità civile verso terzi (escluse strutture pubbliche competenti in materia di collocamento e di politica attiva del lavoro)
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predisposizione e firma della convenzione (2 copie)
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invio comunicazione a ispettorato del lavoro, sindacati e regione
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archiviazione della relazione finale di stage
definizione del tutor dell’ente promotore stesura del progetto formativo (3 copie) firma del progetto formativo da parte di azienda, stagista, e responsabile dell’ente
invio comunicazione all’Inail e alla assicurazione privata per la responsabilità civile verso terzi Inizio stage contatto con stagista e tutor aziendale per verificare l’andamento dello stage Termine stage chiusura della pratica
Per le aziende Il processo di stage per l’azienda Definizione della offerta di stage
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promozione dello stage all’interno della struttura
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invio all’ente promotore della offerta di stage
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selezione candidature
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firma della convenzione
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inserimento dello stagista
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compilazione della relazione finale di stage
raccolta interna di richieste di stage
individuazione del tutor aziendale Contatto con ente promotore per offerta stage puntualizzazione con l’ente promotore di eventuali richieste specifiche
approvazione offerta di stage da parte dell’ente promotore Selezione dello stagista e avvio di stage trasmissione all’ente promotore del nominativo della candidatura scelta apertura posizione INAIL e stipula assicurazione per responsabilità civile verso terzi (nel caso in cui la convenzione fosse stipulata con strutture pubbliche competenti in materia di collocamento e di politica attiva del lavoro)
firma del progetto formativo Periodo di stage contatti con stagista per verificare l’inserimento e l’apprendimento
comunicazione con tutor dell’ente promotore per informare sull’andamento dello stage Termine stage chiusura pratica
Gli attori principali del processo
L’Ente Promotore La normativa prevede che gli stage siano promossi da specifiche tipologie di enti promotori in grado di guidare il processo dello stage e di garantirne il buon funzionamento.
L’ente promotore interessato ad avviare stage dovrebbe dedicare alcune risorse per l’avvio e la gestione di questo processo. Sarebbe opportuno definire un responsabile di questa attività, che diventerà punto di riferimento per studenti, aziende, associazioni imprenditoriali interessate a ricevere informazioni e assistenza in materia di tirocini. Tale figura, che chiameremo il coordinatore stage, promuove la realizzazione di esperienze di stage presso aziende industriali e di servizi e presso enti pubblici e privati: è inoltre responsabile dello svolgimento di tutte le pratiche burocratiche connesse all’attivazione di stage. La definizione di ente promotore La legge definisce precisamente la maggior parte degli enti promotori che possono attivare periodi di stage. Secondo il D.M. 142 art. 5 i tirocini possono essere promossi da:
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Agenzie regionali per l’impiego;
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Comunità terapeutiche e cooperative sociali;
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predisposizione della convenzione di stage (D.M. n. 142 art. 5 e capitolo 4.1)
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comunicazione a Regione, rappresentanze sindacali e ispettorato del lavoro (D.M. 142 art. 3 e art. 5 e capitolo 4.5)
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collaborare a reperire le aziende disponibili ad avviare stage
Strutture di collocamento individuate dalle Regioni; Università e istituti di istruzione universitaria; Provveditorati agli studi; Scuole statali e non statali che rilasciano titoli di studio con valore legale; Centri pubblici di formazione e/o orientamento o centri a partecipazione pubblica o in regime di convenzione con la Regione o la Provincia (come ad esempio gli enti organizzatori di corsi FSE); Servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla Regione;
Istituzioni formative private non aventi scopo di lucro specificatamente autorizzati dalla Regione. La normativa prevede inoltre che gli enti bilaterali e le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori abbiano un ruolo propositivo e di incentivazione dello strumento stage. Le attività dell’ente promotore Gli enti promotori che promuovono i tirocini devono svolgere una serie di adempimenti previsti dalla legge. Gli obblighi previsti dalla legge Gli adempimenti normativi a carico degli enti promotori sono definizione del progetto formativo ed individuazione del tutor (D.M. 142 art. 4 e capitolo 4.2) assicurazione degli stagisti contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL e per responsabilità civile presso un’assicurazione privata (D.M. art.3 e capitolo 4.3)
verifiche dell’andamento dello stage e archiviazione della relazione di stage (capitolo 4.6) Le altre attività di relazione con le imprese Il coordinatore stage dell’ente promotore dovrà, per realizzare stage efficaci, anche: tenere costantemente i contatti con queste aziende raccogliere le domande e le candidature di stage selezionare gli stagisti tenere i contatti con i tutor dell’azienda e del proprio ente definire il contenuto dei singoli progetti di stage in collaborazione con i due tutor
garantire il rispetto delle finalità formative durante lo svolgimento dello stage. Il tirocinio dovrà infatti caratterizzarsi come un’esperienza di apprendimento e non trasformarsi in una semplice esecuzione di compiti e mansioni Il tutor dell’ente promotore Definizione L’ente promotore dovrà definire un tutor interno per ogni stage (la stessa persona potrà seguire più stage) che potrà essere scelto tra i docenti o i formatori dell’ente stesso. E’ possibile che lo stesso coordinatore stage svolga anche questo ruolo. La normativa di riferimento Secondo art. 4 comma 1 del D.M. 142 i soggetti promotori garantiscono la presenza di un tutor come responsabile didatticoorganizzativo delle attività di stage. Le attività del tutor Il tutor delegato dall’ente promotore ha un compito di impostazione metodologica e di controllo. Il tutor deve verificare la correttezza del progetto formativo rispetto alle caratteristiche del percorso formativo e assicurarsi della serietà, delle motivazioni e dell’impegno sia dello stagista che dell’azienda. Dovrà inoltre definire alcuni aspetti operativi dello stage, come l’individuazione del periodo e degli orari relativi allo stage. Infine dovrà monitorare continuamente lo svolgimento dello stage per risolvere possibili incomprensioni o insoddisfazioni da parte dell’azienda o dello stagista. Il monitoraggio del percorso Per un buon monitoraggio dell’esperienza di stage il tutor dell’ente promotore dovrebbe contattare telefonicamente almeno un paio di volte lo stagista e fargli visita almeno una volta al fine di verificare il rispetto di quanto previsto dal progetto formativo e il buon andamento dello stage. Sarebbe opportuno incontrare anche il tutor aziendale nel corso di queste visite. Si consiglia di definire preventivamente le modalità di intervento con il tutor aziendale e di redigere una piccola relazione per ogni contatto per poter fare un bilancio dell’attività. LE AZIENDE/REALTA’ LAVORATIVE I datori di lavoro pubblici e privati possono offrire periodi di tirocinio al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro. Gli obblighi previsti nelle convenzioni Al D.M. 142 è allegato un modello di convenzione, che non è tuttavia vincolante e potrà quindi essere "personalizzato" in funzione delle esigenze concordate tra ente promotore e azienda; gli obblighi richiamati nel modello citato sono comunque:
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garantire allo stagista l’assistenza e la formazione necessarie al buon esito dello stage; rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
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consentire al tutor dell’ente promotore di contattare lo stagista e il tutor aziendale per verificare l’andamento dello stage e per la stesura della relazione finale.
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informare l’ente promotore di qualsiasi incidente possa accadere al tirocinante
I limiti numerici imposti dalla legge Il D.M. 142 art. 1 punto 3 impone dei limiti per l’attivazione contemporanea di stage che possono essere così riassunti:
N° dipendenti a tempo indeterminato
N° stage in contemporanea
Fino a 5
1
Da 6 a 19
2
Maggiore o uguale a 20
Massimo il 10% del n° dei dipendenti a tempo indeterminato
Il numero massimo di stagisti è ovviamente una garanzia che lo strumento dello stage non assuma ruoli diversi da quelli previsti dalla normativa e dallo spirito del tirocinio stesso: inserire troppi stagisti vorrebbe dire non poterli seguire in modo adeguato. Il tutor aziendale Definizione Il tutor aziendale è di solito il responsabile del reparto in cui è inserito il giovane, o uno specialista di formazione che segua tutti gli inserimenti di stagisti. Egli è responsabile dell’accoglimento e della assistenza operativa allo stagista nel periodo di permanenza in azienda. Le caratteristiche chiave del buon tutor, da un punto di vista personale, sono la disponibilità, la competenza, la capacità di comunicare e coinvolgere. La normativa di riferimento Secondo il D. M. 142 art. 4 I tutor aziendale è la persona all’interno dell’impresa che favorisce l’inserimento dei tirocinanti nell’impresa. Il suo nominativo va specificato nel progetto formativo. Le attività del tutor aziendale Il tutor aziendale cura la presentazione e l’inserimento dello stagista nei primi giorni, verifica che si segua il progetto formativo programmato, fornisce feedback sulla qualità della sua prestazione, assiste lo stagista nei piccoli problemi che potrebbe incontrare durante il periodo di stage. Nel momento dell’inserimento in azienda, allo stagista andranno illustrate tutte le normative che regolano la vita aziendale, con particolare attenzione a quella antiinfortunistica, a quelle comportamentali, igieniche od organizzative richieste all’interno della struttura ospitante. E’ buona regola inoltre spiegare allo stagista le attività della azienda nel suo complesso, e approfondire l’intero processo lavorativo all’interno del quale si colloca l’attività che gli verrà affidata. Dovranno inoltre essere chiariti i seguenti aspetti: orario di lavoro, eventuali buoni pasto, eventuali rimborsi spesa, strumenti di lavoro, riservatezza. E’ opportuno che il tutor aziendale abbia contatti e incontri con il tutor dell’ente promotore per verificare l’andamento dello stage. Il tutor aziendale dovrebbe, se previsto in convenzione, redigere la relazione di fine stage. Il monitoraggio del percorso Durante il periodo di stage sarà necessario predisporre anche da parte dell’azienda alcuni strumenti di valutazione dell’esperienza, come ad esempio, un questionario di ingresso nel quale vengono raccolte le aspettative dello stagista, dei colloqui periodici con il tutor aziendale e con il tirocinante in cui si discute dei problemi e degli aspetti positivi dell’esperienza. Un utile strumento, generalmente indicato anche nelle convenzioni, è una relazione di valutazione al termine dello stage in cui si raccoglie un giudizio sulle attività e sul profilo dello stagista. A questo proposito di veda il capitolo 4.6 La relazione con il tutor dell’ente promotore Il tutor aziendale dovrebbe rendersi disponibile a contatti telefonici ed ad un momento d’incontro con il tutor dell’ente promotore per verificare l’andamento dello stage. Queste relazioni dovrebbero favorire l’interscambio fra i due soggetti al fine di migliorarne la collaborazione. GLI STAGISTI Chi sono In generale lo stage si rivolge a giovani che stanno svolgendo un periodo di formazione o che hanno terminato il ciclo di studio. Beneficiari e durata degli stage secondo la legge L’art. 7 D. M. 142 definisce chiaramente chi sono i beneficiari degli stage e determina inoltre la durata massima degli stage a secondo del tirocinante.
Soggetti beneficiari
Studenti che frequentano la scuola secondaria
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Lavoratori inoccupati* o disoccupati, iscritti nelle liste di mobilità;
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Allievi degli Istituti professionali di Stato;
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Studenti universitari e laureati da non più di 18 mesi;
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Studenti che frequentano dottorati di ricerca
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Persone svantaggiate (legge 381/1991**)
Durata (esclusi periodi di sospensione per servizio militare o per maternità) Massimo 4 mesi Massimo 6 mesi
Studenti che frequentano attività formative post diploma o post laurea Massimo 12 mesi
Studenti che frequentano scuole di specializzazione, anche nei 18 mesi successivi il termine degli studi;
Portatori di handicap
Massimo 24 mesi
* inclusi quei lavoratori "a tempo parziale" con orari settimanali inferiori a 20 ore in base al D.L. 30/10/84 n. 726 convertito in legge 19/12/84 n. 863 ** invalidi fisici, psichici e sensoriali, soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti, minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47,47 bis, 47 ter, 48 l. 26/7/75, n.354 e l. 10/10/86, n. 663., soggetti indicati con D.L. 14/12/47, n. 1577 e successive modifiche. Le regole di comportamento in azienda Lo stagista, come previsto dal progetto formativo (si veda capitolo 4.2), durante lo svolgimento dello stage dovrà rispettare le seguenti regole:
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seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze;
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rispettare gli obblighi di riservatezza circa processi produttivi, prodotti od altre notizie relative all’azienda di cui venga a conoscenza sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio;
• rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene e sicurezza. La relazione con i due tutor Lo stagista dovrà tenere quotidiani contatti con il tutor aziendale ed informarlo costantemente di eventuali problemi. Al contrario il rapporto con il tutor dell’ente promotore sarà più saltuario durante il periodo in azienda e di solito si concretizza in un paio di telefonate ed un incontro.
Gli altri attori del processo di stage L’Inail Obblighi assicurativi L’art. 3 D.M. 142 obbliga gli enti promotori a farsi carico dell’assicurazione INAIL, con esclusione delle strutture pubbliche competenti in materia di collocamento per le quali sarà il datore di lavoro a farsi carico di questi oneri. Le scuole statali che attivano tirocini, secondo la circolare del 13 febbraio 1998 della direzione centrale rischi, possono includere i tirocini nella gestione per conto di cui all’articolo 190 comma 2, del testo unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124. Come aprire una posizione INAIL Per aprire una posizione INAIL è necessario recarsi personalmente all’ufficio INAIL e compilare un modulo di apertura della posizione sul quale andrà specificato che i tirocinanti sono coperti durante gli stage "ovunque", anche in caso di trasferta. (ALLEGATO 3) L’INAIL comunicherà in breve tempo il numero della posizione assicurativa. Da questo momento sarà possibile inviare le comunicazioni per l’attivazione degli stage per dare effetto alle coperture assicurative. Le comunicazioni all’INAIL devono essere sempre inviate per raccomandata con ricevuta di ritorno. Come gestire la posizione INAIL L’ente promotore dovrà versare annualmente il premio assicurativa all’INAIL che è pari al 9 per mille della retribuzione minima giornaliera. Per avere l’importo esatto della retribuzione minima giornaliera a cui fare riferimento si consiglia di rivolgersi all’ufficio INAIL provinciale. Informazioni pratiche La formula per calcolare l’ammontare del premio è la seguente: (Retribuzione base = Lit. 64.670*) x (0,009) x (numero giorni stage) x (numero di allievi)=(premio da versare). I versamenti andranno liquidati all’ufficio provinciale INAIL annualmente a partire dalla data di apertura della posizione assicurativa. * si tratta di un valore convenzionale definito dall’Inail per il triennio 1999-2001 L’Ispettorato del lavoro L’Ispettorato del lavoro ha nel processo di stage due importanti ruoli di seguito descritti.
Obbligo informativo L’art. 5 del D.M 142 prevede che l’ente promotore debba trasmettere copia della convenzione e ciascun progetto formativo alla struttura territoriale del Ministero del lavoro competente in materia di ispezioni. Sarebbe opportuno far arrivare questa documentazione dopo pochi giorni dall’avvio dei tirocini. Ruolo di vigilanza L’Ispettorato potrà svolgere ispezioni presso l’azienda per verificare se è stata correttamente applicata la legge, ma soprattutto potrà controllare che l’esperienza di stage non costituisca rapporto di lavoro. Informazioni pratiche La documentazione relativa allo stage andrà inviata, per posta ordinaria, all’Ispettorato del lavoro territorialmente competente: il materiale dovrà dunque essere spedito alla sede provinciale dell’ispettorato in cui ha sede il tirocinio. L’indirizzo dell’ufficio può essere ricercato sugli elenchi telefonici o richiesto all’ufficio del personale dell’azienda. Le regioni Le regioni stanno assumendo un ruolo sempre più importante in materia di politiche del lavoro e i tirocini sono diventati uno dei migliori strumento per favorire l’ingresso nel mondo del lavoro dei giovani. Obbligo informativo L’art. 5 del D.M 142 prevede che l’ente promotore debba inviare copia della convenzione e ciascun progetto formativo alla regione. Informazioni pratiche Per quanto riguarda la Regione Lombardia la documentazione degli stage sarà da inviare a: Regione Lombardia –Direzione Generale Formazione Lavoro Via Soderini, 24 - 20146 Milano. E’ opportuno scrivere sulla busta: "Comunicazione di avvio di stage, ai sensi del D.M. 142". Il sindacato Obbligo informativo L’art. 5 del D.M. 142 prevede che l’ente promotore debba inviare copia della convenzione e di ogni progetto formativo anche ai sindacati aziendali, in mancanza di questi alle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative. Informazioni pratiche Per la comunicazione ai sindacati è necessario inviare il materiale alla "RSU" (Rappresentanza Sindacale Unitaria) dell'azienda, eventualmente chiedendo per maggior precisione all'azienda stessa il corretto recapito dei rappresentanti sindacali. Nel caso non ci siano rappresentanze interne la comunicazione sarà da inviare alle organizzazioni provinciali dei sindacati maggiormente rappresentativi sul territorio nazionale (CGIL, CISL, UIL).
Le assicurazioni Gli oneri assicurativi sono a carico dell’ente promotore, come già detto nel capitolo 3.4.1 L’assicurazione INAIL L’ente promotore oltre a gestire la posizione INAIL, dovrà indicare il numero della posizione sul progetto formativo. In caso di infortunio l’azienda ha l’obbligo di informare l’ente promotore immediatamente. I tempi L’ente promotore dovrà provvedere, otto giorni prima dell’inizio dello stage, ad informare l’INAIL a mezzo raccomandata delle date di inizio e di fine dello stage. Se non vengono rispettati questi tempi c’è il rischio di non avere la copertura assicurativa. L’assicurazione responsabilità civile Come per l’assicurazione INAIL anche questa assicurazione è obbligatoria ed é a carico dell’ente promotore, tranne nei casi esclusi dalla legge (si veda art. 3 D.M.142). L’ente promotore dovrà quindi provvedere a stipulare una polizza con un’assicurazione privata o nel caso gli studenti fossero già assicurati estendere la copertura anche per il caso di tirocinio in azienda. Le borse di studio/assegni di studio/rimborsi spese In Italia la legge prevede che il periodo di tirocinio sia a titolo gratuito anche se è possibile riconoscere al tirocinante un premio stage (definito anche rimborso stage o assegno di studio). Tale compenso economico viene riconosciuto discrezionalmente dall’azienda ed è buona norma inserire tale indicazione nel progetto formativo alla voce "Facilitazioni previste". Il trattamento fiscale La legge (D.L. n. 314/1997) prevede che le somme corrisposte come premio stage siano qualificabili fiscalmente come redditi assimilati e vengano determinati seguendo le regole previste per i redditi di lavoro dipendente. La ritenuta d’acconto va operata con scaglioni e aliquote Irpef ragguagliati al periodo di riferimento e considerando le detrazioni spettanti ragguagliate al periodo utile*. Infine, la circolare ministeriale del 29 aprile 1997 prevede la possibilità per le imprese di rimborsare le spese sostenute dal tirocinante per l’effettuazione dello stage, dietro presentazione di giustificativi. *Esempio (ritenuta d’acconto calcolata con regole vigenti dal 1 gennaio 1998 (nuovi scaglioni e aliquote Irpef nuove detrazioni): Caso: Una società eroga un premio stage di Lire 20.000.000 per lo svolgimento di uno stage di 12 mesi. -imposta lorda: Lire 15.000.000x18.5%=lire 2.775.000 Lire 5.000.000x26.5%=lire 1.325.000 Totale lire 4.100.000 - detrazione spettante ex art. 13 del Tuir= lire 1.050.000 - ritenuta d’acconto: lire 4.100.000-lire 1.050.000= lire 3.050.000 - trattenuta a titolo addizionale Irpef: lire 20.000.000x0.50%=lire 1.000.000
Le modalità di erogazione Il riconoscimento economico può essere corrisposto ogni mese, oppure al termine dello stage. I Crediti formativi La legge prescrive, a favore degli stagisti-studenti, che il periodo di stage possa avere uno specifico valore all’interno del percorso di studi. La valorizzazione dello stage per quanto concerne la scuola superiore, ivi incluso l’esame di maturità, è stata di recente normata. Lo stage infatti, in base al D.P.R. del 23/7/98 n. 323 art. 12 (e relativo Decreto Ministeriale del 10/2/99 n. 34) e al D.L. 25/3/98 n. 142 art. 9 c 3, è considerato come "credito formativo". Tale credito formativo, consistente in una qualificata esperienza, debitamente documentata e coerente con il tipo di studi, è uno degli elementi che costituiscono il credito scolastico e permette allo studente di ottenere un punteggio che si aggiunge al punteggio riportato dal maturando nelle prove d’esame scritte e orali. Tale punteggio aggiuntivo, in base alle bande di oscillazione (fasce di valutazione) del regolamento del 23/7/98 art.11 comma 2, viene attribuito dal consiglio di classe nello scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni. Nelle istituzioni Universitarie il modo di convertire l’esperienza di stage in punteggio di esame, di laurea, o addirittura come sostituzione di esame è lasciato all’autonomia delle singole Università, alcune delle quali hanno già provveduto a dotarsi di regole al proposito. Ciò rientra nell’ambito della più vasta riforma in corso del sistema universitario, che prevede una suddivisione in più livelli, per ciascuno dei quali è necessario accumulare un "credito" espresso in punteggio, corrispondente alle ore di lezione, esercitazioni, laboratorio, stage effettuate.
Le comunicazioni a regione, sindacato e ispettorato del lavoro Secondo il D.M. 142 art. 5, e come già detto nei capitoli 3.4 e seguenti, è necessario inviare copia della convenzione e dei progetti formativi a questi enti. I tempi Si consiglia di inviare queste comunicazioni entro pochi giorni dall’inizio dello stage, anche se la legge non prevede un termine. Casi particolari Stage per stranieri in Italia Lo stage può essere offerto da un’azienda, oltre che a persone italiane, anche a stranieri. Le procedure da seguire sono identiche nel caso di stagisti cittadini dell’Unione Europea; per quelli degli altri paesi la legge li consentirebbe solo previo accordo di reciprocità e specifico regolamento attuativo, che fino ad oggi non è stato emanato. Si veda art. 8 D.M. 142. Stage per italiani all’estero Gli studenti interessati a svolgere stage all’estero possono scrivere direttamente alle aziende o rivolgersi ad associazioni specializzate in scambi internazionali. In particolare si consiglia di rivolgersi alle istituzioni comunitarie, che offrono generalmente stage da 3 a 5 mesi nelle istituzioni dell’Unione Europea. Le categorie protette Un’importante opportunità offerta dalla normativa riguarda la possibilità di computare gli stagisti che rientrano nelle fattispecie dell’avviamento obbligatorio all’interno della quota riservata alle categorie protette (D.L. 25/3/98 n.142 art. 9 c)