ORIENTAMENTO ALL’IMPRENDITORIA
“FARE IMPRESA IN ITALIA”
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INDICE CAPITOLO I Diventare imprenditore: dall’idea all’impresa Le caratteristiche distintive dell’imprenditore Il business plan CAPITOLO II La scelta della forma giuridica d’impresa CAPITOLO III Le attività commerciali: la normativa Le attività artigianali: la normativa CAPITOLO IV Gli adempimenti burocratici amministrativi Andar per uffici Lo Sportello Unico delle Attività produttive Il Registro delle imprese CAPITOLO V Le agevolazioni alle imprese Normativa comunitaria, nazionale, regionale CAPITOLO VI: per i cittadini stranieri Avviare una nuova impresa in Italia: alcuni consigli Visto d’ingresso per lavoro autonomo (a cura di Andrea Benini) Il permesso di soggiorno Riconoscimento titoli di studio stranieri CAPITOLO VII Indirizzi utili Glossario
A cura di: Milena Berti Nadia Bonifazi Tiziana Zagni Si ringrazia per la collaborazione: Andrea Benini e Franco Mosca
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CAPITOLO I
DIVENTARE IMPRENDITORE: DALL’IDEA ALL’IMPRESA LE CARATTERISTICHE DISTINTIVE DELL’IMPRENDITORE Sarò imprenditore? Non esistono ricette o formule magiche, si tratta di verificare se esistono motivazioni, atteggiamenti, attitudini e capacità che, insieme, fanno maturare la decisione di assumere il rischio imprenditoriale. Per prima cosa è utile porsi alcune domande: -
Che studi ho fatto? Come posso far riconoscere in Italia i miei titoli? (solo per l’imprenditore straniero) Quali lavori so fare? Quali sono le mie esperienze di lavoro passate? Mi fido delle mie capacità e sono generalmente ottimista? Sono disponibile a vivere situazioni di incertezza? So organizzare e programmare il tempo mio e degli altri? Ho la capacità professionale di propormi ad un probabile cliente? Sono in grado di ascoltare e capire le esigenze degli altri?
Gli atteggiamenti Diventare imprenditore significa scommettere su se stessi e sulla propria capacità di decidere, organizzare, convincere. Gli atteggiamenti di fondo per poter avviare un lavoro in proprio si possono sintetizzare nei seguenti punti: Propensione al rischio L’imprenditore è una persona che rischia e che è consapevole che le sue scelte possono in futuro non essere più coerenti con i bisogni del mercato. Occorre avere capacità di resistenza all’ansia, alle frustrazioni, allo stress: clienti che non pagano, fornitori che non consegnano, prodotti che non si vendono, banche che chiedono improvvisamente la restituzione di prestiti, chi gestisce una attività autonoma si scontra quotidianamente con questo tipo di problemi e deve essere in grado di gestirli razionalmente, senza ansia e frustrazioni. Autonomia A differenza del lavoro dipendente, l’imprenditore è il primo decisore rispetto alle scelte di mercato, di organizzazione, finanziarie, di prodotto della sua azienda. Capacità di innovazione/cambiamento I gusti dei consumatori cambiano, entrano sul mercato concorrenti più efficienti, la nostra pubblicità non è più efficace, ecc.: di fronte a questo tipo di avvenimenti, l’imprenditore deve essere in grado di modificare il tipo di prodotto/servizio offerto, di studiare nuove strategie e nuovi mercati da servire; in generale l’imprenditore deve essere in grado di innovare, cambiare, modificare la sua azienda. Capacità organizzative/gestionali Gestire un’impresa significa saper organizzare il lavoro (proprio e di altri), saper programmare la realizzazione del prodotto e l’erogazione del servizio rispetto ai tempi di consegna dei fornitori, ai tempi di lavorazione delle macchine, e ai tempi di consegna concordati con i clienti. Significa inoltre saper fare il prezzo dei propri prodotti, saper programmare politiche promozionali efficaci, conoscere in ogni momento la situazione economico e finanziaria dell’impresa. 3
Queste competenze organizzative e gestionali si possono potenziare con appositi percorsi formativi. Capacità di relazione La gestione dell’impresa comporta continue relazioni con clienti, fornitori, banche, enti pubblici, consulenti, ecc. La buona gestione di queste relazioni è essenziale per il successo dell’impresa, anche se richiedono un forte investimento in tempo ed il possesso di capacità di relazione.
Le difficoltà Creare un’impresa significa affrontare un periodo difficile: sono tanti coloro che in un anno decidono di mettersi in proprio, ma nei primi tre anni di attività la mortalità d’impresa è molto elevata. I motivi sono diversi, le difficoltà sono tante e spesse volte facilmente superabili se la scelta di mettersi in proprio è stata fatta con consapevolezza. Ecco alcune brevi valutazioni da tenere presente: Non avere uno stipendio fisso I primi mesi di vita sono essenziali per il decollo: l’impresa deve investire denaro in attività promozionale, deve farsi conoscere dai clienti, deve “dimostrare” al proprio mercato di essere in grado di soddisfarne i bisogni. In alcuni mesi, inoltre, si lavora di più in altri di meno; ci sono poi momenti di crisi in cui i clienti diminuiscono, oppure i clienti pagano con ritardo. Questi fattori fanno sì che l’imprenditore non possa contare su una remunerazione periodica fissa, come può essere uno stipendio da dipendente. Non avere orari L’imprenditore è responsabile nei confronti del cliente della consegna del prodotto o dell’erogazione del servizio. Questo fa sì che l’imprenditore debba comunque portare a termine nei tempi prefissati le commesse acquisite, senza tenere conto del numero delle ore lavorate. Può perciò succedere che in periodi di intenso lavoro l’imprenditore lavori anche di sera, di sabato, di domenica. Investire in fase di avvio un proprio capitale L’inizio di una attività imprenditoriale comporta: costi burocratici per l’avvio della impresa, costi di promozione, costi per investimento nelle tecnologie necessarie a produrre (macchinari, computer, ecc.), costi per materie prime da trasformare o merce da rivendere, ecc. Questi costi variano a seconda del settore di attività in cui ci si inserisce, ma comunque esistono, anche per l’attività più semplice. E’ possibile coprire una parte dei costi con denaro di altri (es. banche che concedono prestiti) ed anche con finanziamenti agevolati per nuove imprese: questi finanziamenti sono comunque parziali rispetto al totale dei costi e possono arrivare con qualche ritardo. L’inizio di una attività autonoma comporta quindi sempre l’investimento di capitale proprio.
Dall’idea all’impresa Un'idea imprenditoriale può nascere da molte cose, anche da quelle che apparentemente sembrano totalmente fuori luogo. L’idea può nascere: - da un hobby o interessi coltivati nel tempo libero; - dall’esperienza maturata come lavoratore dipendente, trasformando il rapporto di lavoro in collaborazione professionale; - da un'invenzione, un prodotto originale che per le sue caratteristiche può interessare un certo numero di clienti. 4
L’idea imprenditoriale rappresenta l’inizio del percorso per avviare una attività in proprio: è necessario infatti verificare se ci sono le condizioni perché si possa realizzare. A questo punto è il momento di iniziare a scrivere una relazione dettagliata della iniziativa ovvero il progetto d’impresa o business plan.
IL BUSINESS PLAN Che cos’è il business plan E’ un documento scritto dall’aspirante imprenditore che offre una presentazione organica ed efficace del proprio progetto d’impresa. È uno strumento utile per chiarirsi le idee sull'attività da sviluppare, per quantificare gli investimenti, i costi di gestione e le opportunità di guadagno, limitando così i rischi di insuccesso. E’uno strumento indispensabile per chi è alla ricerca di un socio finanziatore o per chi intende presentare la domanda per ottenere i contributi in conto capitale o in conto interessi previsti dalle Regioni, dallo Stato e dall'Unione Europea. E’ un cantiere aperto, occorre effettuare una ricerca continua: di informazioni, di dati, di opinioni che possono aiutare a riflettere. Le conclusioni alle quali si perviene in un capitolo possono portare a dover rielaborare, se non riscrivere, i precedenti. Di conseguenza è necessario armarsi di pazienza: possono servire anche alcuni mesi di lavoro, non tanto per la difficoltà dell'operazione, quanto per la ricchezza delle informazioni da raccogliere. Le fonti di informazioni più utilizzate sono: - i saloni, le fiere e le mostre specializzate, - gli operatori del settore; - i fornitori; - le pagine utili affari - internet
I contenuti del business plan Un buon business plan deve contenere: •
La descrizione sintetica del progetto
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Le caratteristiche dell’impresa; -
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La ricerca di mercato -
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la forma giuridica l’ubicazione dell’impresa, le risorse umane l’analisi del mercato cui è orientato il prodotto/servizio l’analisi della concorrenza (quantità, qualità dei concorrenti9 l’analisi del settore i prezzi di mercato
Le valutazioni economiche e finanziarie: -
articolazione degli investimenti per tipologia e costi terreni, fabbricati, macchinari, impianti le spese per l’avviamento/costituzione dell’impresa 5
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determinazione del fabbisogno finanziario
L’analisi del mercato, lo sviluppo della domanda e l’analisi della concorrenza devono essere precise e puntuali. Potrebbe essere utile, per l’aspirante imprenditore, prima di avviare l’attività, fare una analisi attenta dei concorrenti, verificando direttamente, nelle vesti di cliente, la loro politica di prezzo, la qualità dei servizi… perché dai punti di debolezza dei nostri concorrenti si possono trarre i punti di forza del progetto imprenditoriale. L'impresa e l'imprenditore. Nelle primissime pagine della relazione, bisogna presentare l'impresa da costituire, prestando particolare attenzione, non solo ai dati anagrafici, ma soprattutto al titolo di studio, alle competenze, alle precedenti esperienze professionali. I prodotti e/o i servizi da vendere. Occorre analizzare nel dettaglio ogni prodotto o servizio che si intende offrire o vendere. Come è possibile organizzarlo ed erogarlo, se si tratta di un servizio o, se si tratta di un prodotto, le caratteristiche che lo distinguono da quelli dei concorrenti: gli ingredienti da cui è costituito, il modo in cui viene ottenuto, la confezione in cui sarà venduto e soprattutto i motivi per cui i clienti dovrebbero acquistarlo. I clienti potenziali. Si tratta di individuare quali e quanti potranno essere gli acquirenti dei propri prodotti/servizi. Occorre quindi precisare se ci si rivolge a un mercato locale, regionale o nazionale, quantificarlo e tracciare un identikit dei propri clienti, possibilmente suddividendoli per “segmenti”, cioè per fasce con caratteristiche omogenee in relazione alla frequenza di acquisto del bene, alle capacità di spesa e soprattutto ai bisogni che l'acquisto dei propri prodotti o servizi va a soddisfare. I concorrenti. L'imprenditore deve sapere tutto dei concorrenti. Come sono organizzati, il tipo e la qualità dei prodotti che offrono, le tecniche di vendita e i sistemi promozionali che adottano, i prezzi che applicano. Il possesso di queste informazioni è fondamentale per stabilire come posizionarsi sul mercato e, quindi, quali strategie di marketing adottare. Dati e informazioni sui concorrenti non sempre sono facilmente accessibili e disponibili, in molti casi sarà necessario attingere notizie da più fonti informative. Valide fonti informative sui concorrenti possono essere rappresentate da: associazioni di categoria, gli stessi concorrenti, fornitori, clienti, dipendenti, distributori. Le fonti di informazione cui fare riferimento sono di due tipi: istituzionali o non istituzionali. Le prime hanno un buon livello di approfondimento e attendibilità (Istat, Ice, Camere di Commercio, ecc.); le seconde, le fonti non istituzionali, (associazioni di categoria, società specializzate nelle ricerche di mercato, ecc.) non hanno carattere di ufficialità. Spesso è molto difficile raccogliere informazioni che consentano di effettuare una soddisfacente analisi di mercato, per questo motivo è consigliabile mobilitarsi per realizzare in proprio una piccola ricerca di mercato che consenta di conoscere, anche se in via approssimata, la tipologia e le dimensioni dei fenomeni che caratterizzano il mercato di proprio interesse. Le strategie di marketing. Compiuta una dettagliata analisi della clientela a cui ci si rivolge e della concorrenza con la quale occorre misurarsi, è ora possibile prendere le decisioni operative capaci di decretare il successo o l'insuccesso dell'iniziativa imprenditoriale. Si tratta, cioè, di precisare ancora meglio le caratteristiche dei prodotti/servizi da offrire, di definirne la qualità, di individuare i prezzi a cui venderli, gli strumenti promozionali da utilizzare per farli conoscere e il modo in cui distribuirli. L'organizzazione dell'attività. Si tratta di spiegare come si intende svolgere l'attività, dove, con quali mezzi e con quali risorse umane. È il caso di descrivere i locali, le loro caratteristiche 6
in base alla normativa vigente, la zona in cui devono essere ubicati, le attrezzature indispensabili per la produzione, le materie prime e i fornitori da utilizzare nonché le caratteristiche e le competenze delle persone (soci, dipendenti, familiari, collaboratori esterni) che prenderanno parte all'iniziativa. Gli investimenti per partire. Arrivati a questo punto l'imprenditore ha tutti gli elementi per tirare le somme, quantificare il denaro necessario per dare avvio all'attività e sapere se è in grado di partire da solo oppure se deve ricorrere a eventuali soci o indebitarsi con le banche. I costi di gestione e i ricavi. L'ultimo aspetto da valutare è anche il più importante: la fattibilità economica. In altre parole, si tratta di quantificare i costi da sostenere per mandare avanti l'azienda e di prevedere, in base alle stime relative alle potenzialità del mercato, su quanto potranno attestarsi i ricavi per riuscire così, fatti i debiti calcoli, a prevedere se l'impresa sarà in grado di produrre un utile e a quanto potrà ammontare. Nel caso in cui i ricavi non superassero i costi, occorrerà modificare l'intero progetto, per elaborarne un altro capace di garantire utili.
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CAPITOLO II
LA SCELTA DELLA FORMA GIURIDICA D’IMPRESA La forma giuridica dell'impresa viene definita nell'atto costitutivo, al momento cioè della sua nascita. Per la legge italiana una impresa può essere esercitata sotto forma di: impresa individuale società altre forme di lavoro autonomo La scelta della forma giuridica dell'impresa è un passaggio fondamentale perché da essa conseguono gli obblighi fiscali e civili che l'imprenditore o la società dovranno assolvere. Gli elementi più significativi per determinare questa scelta possono essere: - il numero di persone che intendono avviare la nuova impresa; - grado di rischio dell’attività; - i costi di costituzione; - il capitale che si intende investire; - la responsabilità dell'imprenditore o dei soci rispetto ai debiti dell'impresa; Una attività di impresa si può avviare in due modi: da solo (impresa individuale) o con altre persone (società). L’IMPRESA INDIVIDUALE L’impresa individuale è la forma imprenditoriale più semplice da costituire e da gestire ed è la meno costosa: fa capo ad una sola persona che è l’unica responsabile e può avvalersi di dipendenti o collaboratori. Vantaggi - autonomia e velocità di decisione - velocità di costituzione dell’impresa - tenuta della contabilità estremamente semplice Svantaggi - responsabilità illimitata nei confronti dei terzi, (il titolare risponde con tutto il proprio patrimonio personale nei confronti di eventuali creditori. Ciò significa che in caso di fallimento i creditori possono rivalersi sui suoi beni personali (la casa, l’auto e su quelli del coniuge se c’è il regime di comunione dei beni). Per avviare una impresa individuale è necessario: • richiedere eventuali licenze o autorizzazioni amministrative, sanitarie, ecc. • apertura della posizione IVA (entro 30 gg. dall’inizio della attività); • iscriversi al Registro delle Imprese della Camera di Commercio; • Iscriversi all’INPS (i contributi incidono per un 15% circa sul reddito con un minimale fisso); • ed eventualmente all’INAIL L’IMPRESA FAMILIARE E’ una forma particolare dell’impresa individuale. Chi avvia un'impresa può avvalersi dell'ausilio e della collaborazione dei suoi familiari. Si può trattare di una piccola impresa, oppure di una impresa commerciale che di solito non ha grandi dimensioni. L’impresa è familiare quando i familiari prestano in modo continuativo e prevalente la 8
loro attività, cui viene attribuita una quota di partecipazione agli utili non superiore al 49%. Con il termine familiari si intende il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo. Vantaggi - Rapidità di decisione: le scelte spettano solo all’imprenditore; - Oneri amministrativi e contabili ridotti ai minimi termini; - Pochi oneri fiscali; - Solo nell’impresa familiare il reddito non grava su una sola persona, ma è ripartito fra i familiari. Svantaggi - Il rischio d’impresa si estende a tutto il patrimonio personale dell’imprenditore; - Il reddito di impresa coincide con quello dell’imprenditore. In caso di forti guadagni le imposte sono elevate e le possibilità di scaricare le spese sono molto inferiori rispetto alle Società.
LE SOCIETA’ Se due o più persone si accordano per avviare una impresa, formano una società, la cui costituzione deve avvenire con atto pubblico. Le società si distinguono in società di persone e società di capitali. Nelle società di persone le qualità dei soci (competenze, abilità, idee, fiducia reciproca, ecc.) sono più importanti dei beni che questi apportano alla società (denaro, attrezzature, ecc.). Infatti, normalmente, il capitale conferito dai soci non è molto elevato, mentre è importante il loro contributo in termini di lavoro prestato. Rispetto alle società di capitali, le procedure burocratiche, fiscali e contabili sono molto più semplici e anche i costi di costituzione e gestione sono inferiori. Tuttavia il rischio in caso di fallimento o di inadempimento è alto, perché tutti i soci devono rispondere anche con il proprio patrimonio personale per i debiti della società. Infatti, al proposito, si parla di responsabilità illimitata dei soci. Nelle società di capitali: la responsabilità dei soci è limitata al capitale sottoscritto. Ciò significa che, in caso di perdite o fallimento, i creditori possono rivalersi esclusivamente sul patrimonio della società e non su quello personale dei soci. Le società di capitali sono piuttosto complesse ed onerose, sia per ciò che riguarda la loro costituzione, sia per ciò che riguarda la loro gestione. Sono molti gli adempimenti fiscali e burocratici che sono richiesti; come pure sono elevate le spese che debbono essere sostenute prima e durante l’attività. LE SOCIETA’ DI PERSONE La Società semplice La società semplice è il tipo più elementare di impresa con almeno due o più soci. Essa non può essere utilizzata per l'esercizio di attività commerciali, non è soggetta all'iscrizione presso il Registro delle ditte e, in caso di insolvenza, non può essere dichiarata fallita. La società semplice è utilizzata per l'esercizio di attività di modeste dimensioni e per lo svolgimento di attività agricola o professionale. La responsabilità dei soci per i debiti sociali, in una società semplice, è illimitata e solidale. Tutti i soci hanno potere di rappresentanza e di amministrazione. La Società in nome collettivo (Snc) Per costituire questo tipo di società occorre sottoscrivere un atto pubblico davanti ad un notaio, o una scrittura privata autenticata da un pubblico ufficiale. La ragione sociale dell’azienda deve riportare i nomi di tutti i soci. I successivi passaggi sono: la registrazione dell’atto presso l’Ufficio del registro (costo 1% del capitale); 9
il deposito dell’atto presso il Tribunale per l’iscrizione nel registro delle imprese. Con questa iscrizione la società è regolarmente costituita. E’ vietato per legge assumere familiari dell’amministratore o dei soci. Vantaggi - Poco costosa: la legge non prevede il versamento di un capitale minimo da parte dei soci, l’importo è stabilito dal contratto sociale; Svantaggi - Tutti i soci sono illimitatamente responsabili: il fallimento della società comporta il fallimento di tutti i soci. La Società in accomandita semplice E’ disciplinata dalle stesse norme della S.n.c., ma la responsabilità è diversa secondo la natura dei soci. I soci si dividono in accomandatari ed accomandanti. I primi possono gestire l’azienda e rispondono illimitatamente dei debiti sociali. Quindi in caso di fallimento oltre che per la quota conferita in società rispondono anche con i propri beni personali. I soci accomandanti, invece, sono responsabili entro i limiti della quota conferita, cioè il capitale investito, pertanto non hanno poteri di amministrazione o rappresentanza. Questa formula può essere utilizzata, per esempio, da coniugi che lavorano insieme. In caso di fallimento, infatti, si preserva il patrimonio di uno dei due. La ragione sociale deve riportare solo i nomi dei soci gestori (accomandatari). Vantaggi - Le procedure burocratiche, fiscali, contabili e tributarie sono agevolate; - I costi di costituzione e di gestione sono contenuti. Svantaggi - I soci sono soggetti a responsabilità illimitata (tranne gli accomandanti della S.a.s.) personale e solidale. Ciò significa che in caso di fallimento, i creditori potranno rivalersi anche sul patrimonio privato di ciascun membro della Società. Se uno o più soci non adempie, il debito dovrà essere saldato da altri. - I rischi sono strettamente legati alla competenza, onestà, abilità, lealtà e professionalità dei soci. Sbagliare i partners può compromettere il successo dell’impresa. Per avviare l’attività occorre: - L’atto di costituzione dal notaio (il capitale sociale può essere di qualsiasi entità); - L’iscrizione alla Camera di Commercio - L’apertura della partita I.V.A.; Regime fiscale • Le tasse sono quelle previste per la ditta individuale. LE SOCIETA’ DI CAPITALI La Società a responsabilità limitata La S.r.l. è una società di capitali dove i soci sono responsabili solo per il capitale e non con il patrimonio personale. La Srl può avere anche un solo socio, in questo caso si chiama s.r.l. unipersonale. Capitale sociale minimo 10.000,00 Euro, di cui i 2.5/10 vanno versati o può essere sostituito dalla prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria che ne garantisca l’esecuzione. In caso di S.r.l. unipersonale il capitale sociale deve essere versato interamente al momento della costituzione della società. 10
Vantaggi - la possibilità di suddividere i costi e di salvaguardare il patrimonio dei singoli soci Svantaggi - elevata pressione fiscale: Ires (Imposta sul reddito delle società) La Società per azioni È adatta alle grandi imprese. Risponde esclusivamente delle obbligazioni sociali senza intaccare il patrimonio personale dei soci. Le quote di partecipazione sono rappresentate dalle azioni: questo criterio di partecipazione si distingue dalla società a responsabilità limitata nella quale non vi sono azioni. Il valore complessivo delle azioni (capitale sociale) per costituire una società per azioni deve essere almeno di 120.000,00 Euro. La Società in accomandita per azioni. È poco diffusa in Italia. Si tratta di un mix fra S.a.s. e S.p.a. La s.a.p.a. è una società di capitali che prevede, come nella società in accomandita semplice due tipologie di soci: accomandatari e accomandanti. I soci accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente degli obblighi sociali, mentre i soci accomandanti sono limitatamente responsabili e non sono coinvolti in caso di dissesto o fallimento della società. Possono essere amministratori della società solamente i soci accomandatari. La s.a.p.a. deve essere iscritta all'ufficio del Registro delle ditte presso la Camera di Commercio. E' previsto un capitale sociale minimo pari a 120.000,00 Euro, rappresentato da azioni. Vantaggi - La responsabilità dei soci non è personale, ma limitata alla quota di capitale conferita. Il patrimonio privato di ogni socio è inattaccabile dai creditori, a meno che non si siano commessi degli illeciti. - Gestione e amministrazione possono essere affidati anche a non soci. - Gli utili possono essere accantonati a piacimento e distribuiti ai soci nei momenti fiscalmente più convenienti. Svantaggi - Gli adempimenti sono numerosi e complessi - Le spese sono elevate LE COOPERATIVE Con la riforma del diritto societario avvenuta con decreto legislativo n. 6 del 2003 si è ridisegnato interamente la disciplina delle cooperative. Le nuove cooperative sono suddivise in due grandi categorie: cooperativa a “ mutualità prevalente”, alle quali sono riservate le agevolazioni fiscali; e le cooperative “diverse”, alle quali si applicano le regole dettate per le società di capitali. Per la costituzione di una società cooperativa è necessaria la presenza di almeno nove soci: il numero minimo è ridotto a tre soci per le cooperative che adottano le regole della s.r.l. e se i soci sono delle persone fisiche. Nelle cooperative a mutualità prevalente il patrimonio societario non appartiene ai soci ma, in caso di liquidazione, deve essere devoluto al fondo per lo sviluppo della cooperazione. Nelle assemblee hanno diritto di voto tutti coloro che risultano regolarmente iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi. In assemblea vale la regola del voto capitario secondo cui ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota o il numero delle azioni possedute. L’atto costitutivo può attribuire: un diritto di voto plurimo ai titolari degli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori; più voti, ma non oltre cinque, in relazione 11
all’ammontare della quota oppure al numero dei loro membri, ai soci cooperatori persone giuridiche; il voto plurimo ai soci che realizzano lo scopo mutualistico attraverso l’integrazione delle rispettive imprese o di talune fasi di esse ( in ogni caso, ad essi non può essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all’insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale). Le azioni o quota possono avere un valore non inferiore a 25 euro e un valore superiore a 500 euro per ciascuna azione. Uno stesso socio non può avere una quota superiore a 100.000,00 euro La cooperativa si costituisce con atto pubblico, ossia alla presenza di un notaio. Parte integrante dell’atto costitutivo è lo Statuto che stabilisce le norme relative al funzionamento della società. Lo Statuto e l’atto costitutivo devono essere sottoscritti dai soci della cooperativa. Per avviare l’attività la cooperativa deve anche essere iscritta: Al registro prefettizio delle cooperative; Allo schedario generale della cooperazione del Ministero del Lavoro; Al Registro Ditte presso la Camera di Commercio; All’ufficio I.V.A. Le Cooperative possono essere: 1. di consumo: acquistano merci all’ingrosso per venderle ai soci e a terzi a prezzi vantaggiosi; 2. di produzione e lavoro: producono beni e servizi. Si tratta di particolari forme di impresa. Le cooperative di produzione e lavoro sono costituite da più soci che uniscono il loro lavoro e i loro risparmi, sostituendosi agli imprenditori e quindi assumendosi in comune gli oneri e i rischi, nonché i vantaggi connessi alla gestione dell’impresa. In questo caso i soci sono sia imprenditori che lavoratori. Le cooperative di produzione e lavoro si distingue inoltre in: Cooperative industriali; Cooperative di lavoro; Cooperative agricole. 3. edilizie: mirano a fornire ai soci abitazioni con prezzi favorevoli e condizioni di acquisto agevolate 4. di credito: hanno lo scopo di agevolare il credito ai singoli associati, agli artigiani, e agli imprenditori di piccole industrie. Vantaggi - L’attività dei soci è prestata a loro vantaggio e consente di ottenere beni e servizi a condizioni vantaggiose; - Il trattamento fiscale è favorevole (agevolazioni e minori tasse); - Il reperimento di finanziamenti è agevolato. Svantaggi - L’utile ripartibile fra i soci non può essere superiore a una percentuale minima prestabilita dal capitale sociale. I guadagni dei soci perciò provengono dagli stipendi. I Soci I fondatori della cooperativa acquistano la qualità di soci fondatori apponendo la firma all’atto di costituzione. Lo statuto della cooperativa deve contenere le condizioni per l’ammissione dei nuovi soci, nonché i modi con cui vanno eseguiti i conferimenti. Per quanto riguarda il socio lavoratore: a) in quanto lavoratore è vincolato da determinati obblighi (osservare gli orari di lavoro, svolgere determinate mansioni, ecc.) analogamente a quanto previsto nel caso di lavoratore dipendente;
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b) in quanto imprenditore può partecipare alle attività sociali (ad esempio al consiglio di amministrazione ed all’assemblea dei soci) in cui vengono collettivamente prese le scelte strategiche ed operative dell’impresa. Tale responsabilità espone il socio lavoratore anche al rischio d’impresa. Ciò significa che la sua retribuzione può variare secondo l’andamento dell’impresa. Dal punto di vista fiscale (IRPEF) i redditi percepiti dal socio lavoratore sono assimilati a quelli di lavoratore dipendente; dal punto di vista previdenziale e assistenziale, invece, il regime previsto si colloca in un’area intermedia tra il lavoro dipendente ed il lavoro autonomo.
LA COOPERATIVA SOCIALE Le cooperative sociali sono una delle espressioni più significative del settore non profit (o terzo settore) che comprende molteplici e diversificate attività e strutture organizzative. Tra tali attività rientra la produzione di beni di interesse collettivo che possono essere i più vari: servizi educativi, formativi, culturali, ricreativi, sociali e assistenziali. Per quanto riguarda gli aspetti organizzativi si va dalle associazioni basate unicamente sul volontariato (cioè sulle prestazioni di lavoro a titolo gratuito) degli aderenti, alle cooperative sociali, dove oltre a volontari ritroviamo anche soci lavoratori e lavoratori dipendenti. Il carattere comune che qualifica tutte queste attività è dato dal fatto che è del tutto escluso (per statuto o in base alla prassi) l’obiettivo del profitto, né è possibile distribuire gli eventuali utili ricavati nel corso delle attività. Caratteristiche e differenze rispetto alle cooperative ordinarie Le cooperative sociali sono una nuova forma di impresa cooperativa, prevista dalla legge n.381/91, hanno scopo solidaristico orientato all’esterno della compagine sociale. Per quanto riguarda gli adempimenti richiesti per la costituzione delle cooperative sociali valgono le stesse regole previste per le cooperative ordinarie. I soci 1. I soci lavoratori sono quelli che partecipano alle attività della cooperativa svolgendo una normale attività lavorativa remunerata; 2. I soci lavoratori disagiati, sono quei soci che operando all’interno della cooperativa ottengono il soddisfacimento di due fondamentali bisogni: a) l’inserimento e l’addestramento lavorativo e la relativa retribuzione; b) l’inserimento sociale. Tali soci devono appartenere a determinate categorie di soggetti svantaggiati quali ad esempio. Ex alcolisti, ex tossicodipendenti, disabili fisici, disabili psichici, ecc.; 3. I soci volontari sono quei soci che operano in modo spontaneo e gratuito per fini di solidarietà. Tipi di cooperativa Le cooperative sociali sono essenzialmente di due tipi: Tipo A quelle che forniscono servizi socio sanitari ed educativi (impiegano soltanto soci lavoratori e soci volontari); Tipo B quelle che prevedono attività produttive finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate (debbono quindi impiegare anche soci lavoratori disagiati).
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CAPITOLO III
LE ATTIVITA’ COMMERCIALI: la normativa E’ commerciante quel soggetto (persona fisica o società) che esercita un’attività economica consistente nell’acquisto di merci allo scopo di rivenderle. L’attività commerciale può essere classificata in tre tipi: COMMERCIO ALL’INGROSSO Esercita il commercio all’ingrosso chi acquista merci e le rivende: - ad altri commercianti (es.: grossisti, dettaglianti, esercenti pubblici); - ad utilizzatori professionali (vale a dire: industrie, aziende artigiane, ecc..); - ad utilizzatori in grande (es.: collegi, enti pubblici o privati, ospedali, ecc..). Pertanto il grossista non può vendere al consumatore finale, anche se questi è disposto ad acquistare grandi quantitativi. Rientra nell’ambito del commercio all’ingrosso anche il commercio di importazione ed esportazione. COMMERCIO AL DETTAGLIO E’ il commercio esercitato da chi acquista merci e le rivende direttamente al consumatore finale, ovvero al pubblico in generale. Dunque il commercio all’ingrosso e il commercio al dettaglio si differenziano per il tipo di cliente a cui si rivolgono e non per la quantità delle merci scambiate. Il commercio al dettaglio può essere esercitato sotto diverse forme, le più diffuse sono quella in sede fissa (negozi) e quella ambulante (o più esattamente su aree pubbliche). SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E’ l’attività svolta da chi somministra al pubblico, alimenti e bevande che sono immediatamente consumati sul posto (bar, pizzerie, ristoranti, ecc.…). Nel 1998 con decreto legislativo n.114 si è attuata la riforma del commercio in applicazione della legge 5/3/97 n.59. Il Decreto disciplina i requisiti di accesso all'attività commerciale, l'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio in sede fissa e sulle aree pubbliche, le forme speciali di vendita, il regime degli orari e delle vendite straordinarie; vengono inoltre definite le nuove caratteristiche delle strutture di vendita. Nell'attività commerciale viene introdotto il principio della libertà di iniziativa economica privata. Il decreto non si applica a: (art. 4) Farmacie - tabaccherie - associazioni di produttori ortofrutticoli - produttori agricoli per la vendita di prodotti agricoli - vendita di carburanti effettuata negli appositi impianti - artigiani iscritti all'albo per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria, pescatori e cacciatori che vendano al pubblico, al dettaglio, i prodotti della loro attività vendita o esposizione per la vendita delle proprie opere d'arte - vendita di beni del fallimento vendita in fiere campionarie e mostre di oggetti connessi. ♦ Tipologia delle attività commerciali: L'attività commerciale viene suddivisa solo in due specie: settore alimentare settore non alimentare. REQUISITI MORALI - non essere stato dichiarato fallito; - non essere sottoposto a provvedimenti contro la mafia; 14
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non essere stato condannato per reati contro la moralità pubblica, l'igiene e la sanità, frode alimentare, furto, rapina, ecc.
REQUISITI PROFESSIONALI (sono previsti i seguenti casi in alternativa): Solo per il settore alimentare viene richiesto, oltre ai requisiti morali, anche il possesso di uno dei seguenti requisiti professionali: a) aver frequentato un corso professionale per la somministrazione di alimenti e bevande istituito o riconosciuto dalla Regione o essere in possesso di un diploma di Istituto secondario o universitario attinente l’attività di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande; b) aver esercitato in proprio per almeno due anni, nell'ultimo quinquennio, l'attività di vendita all'ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari; c) aver prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare in qualità di dipendente qualificato addetto alla somministrazione; d) essere stato coadiutore familiare di impresa che svolgeva o svolge l'attività commerciale nel settore alimentare, comprovato dalla iscrizione all'INPS; e) essere stato iscritto nell'ultimo quinquennio al registro esercenti il commercio per uno dei gruppi merceologici individuati alle lettere a b c dell'art. 12 comma 2 D.M. 375. In caso di società il possesso dei requisiti professionali è richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificatamente preposta all'attività commerciale nel settore alimentare. I corsi riconosciuti dalla Regione Emilia Romagna, ai sensi della L.R.19/79 sono tenuti dai seguenti Enti di formazione professionale: CESCON: via Darsena n.178 - Ferrara (0532/778411) ISCOM: via Baruffaldi n.18 - Ferrara (0532/234211) Per informazioni più dettagliate sulle modalità dei corsi, costi, durata, ecc. si possono chiedere informazioni agli Enti stessi o direttamente al Servizio formazione professionale della provincia di Ferrara – Corso Giovecca n.150 (tel.0532/299024) sito internet: www.provincia.fe.it/formazioneprofessionale
TIPOLOGIE DI ESERCIZI COMMERCIALI La nuova disciplina introduce tre diverse tipologie di esercizi commerciali legati alla superficie di vendita ed alla consistenza demografica del comune in cui sono insediati: ESERCIZI DI VICINATO: Fino a 150 mq. nei comuni con popolazione inferiore ai 10 mila abitanti; Fino a 250 mq. nei comuni con popolazione superiore ai 10 mila abitanti. MEDIE STRUTTURE DI VENDITA: Tra i limiti massimi degli esercizi di vicinato e 1.500 mq o 2.500 mq GRANDI STRUTTURE DI VENDITA: Oltre i limiti massimi previsti per le medie strutture. I centri commerciali saranno considerati medie o grandi strutture secondo la superficie globale degli esercizi che li compongono.
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AVVIO DELLA ATTIVITA’ Il regime definitivo (dal 24 Aprile 1999) ♦ Abrogazione della L. 426/71, del D.M. 375/88 e di ogni norma incompatibile. ♦ Soppressione del REC. Le attività di vicinato potranno essere avviate previa semplice comunicazione scritta inviata al comune almeno 30 giorni prima dell’inizio dell’attività. Viene sancito l’obbligo di rispettare i 30 giorni di decorrenza dall’avvenuto ricevimento della domanda presso l’amministrazione comunale. In questo periodo il futuro esercente non può assolutamente iniziare nulla di quanto dichiarato. La regola del “silenzio assenso” (la mancata risposta da parte della pubblica amministrazione entro 30 giorni corrisponde ad una risposta affermativa) è, infatti, una necessaria facilitazione per il futuro imprenditore, ma non di certo una scusa per “saltare” le necessarie pratiche amministrative. Una buona notizia in più è senz’altro che la domanda, sempre per quello che riguarda gli esercizi più piccoli, non è soggetta a bollo; l’obbligo rimarrà soltanto per i negozi con superfici superiori a 250 mq. Per i cittadini stranieri: Non vengono trascurati coloro che, provenendo dall’estero, intendono iniziare un’attività nel nostro paese; se essi fanno parte della UE, le regole risultano del tutto analoghe a quelle dei cittadini “di casa nostra”. I cittadini extracomunitari, invece, dovranno inviare, assieme alla domanda, gli estremi del domicilio nel nostro paese e la fotocopia del permesso di soggiorno. Se all’interno dello stesso esercizio sono presenti sia prodotti di tipo alimentare che di tipo non alimentare, l’imprenditore dovrà essere in possesso della licenza per la rivendita di questi ultimi; bisognerà inoltre che nella domanda siano indicati i metri quadri destinati a ciascuno dei due tipi di merce. Per le medie strutture si applicherà il regime autorizzato. Occorrerà quindi presentare domanda scritta per il rilascio dell’autorizzazione, sia che si tratti di apertura o trasferimento di sede, sia di ampliamento di superficie. L’autorizzazione viene rilasciata dal comune competente per territorio sulla base di appositi criteri predeterminati. Anche per le grandi strutture di vendita (supermercati ed ipermercati) si applicherà il regime autorizzatorio, ma a differenza dalle medie, per la domanda di ottenimento dell’autorizzazione occorre anche il sì della Regione. GLI ORARI, I PREZZI, LE VENDITE Orario di apertura e chiusura Viene prevista la facoltà di scegliere il proprio orario all'interno di una fascia molto ampia (dalle h. 7 alle h. 22) non superando il limite di 13 ore giornaliere. Tutti gli esercenti potranno, se vogliono, stare aperti molto meno. Resta ferma la chiusura domenicale e festiva pur con ampie deroghe (nel mese di dicembre e per altre 8 settimane l’anno). 16
Nei comuni o nelle zone ad economia prevalentemente turistica e nelle città d'arte tale disciplina è derogabile. Le disposizioni su orario e chiusura domenicale e festiva non si applicano a: tabaccherie esercizi interni ai campeggi, villaggi e complessi turistici ed alberghieri, esercizi nelle aree di servizio autostradali, nelle stazioni, rivendite di giornali, gelaterie e gastronomie, alle rosticcerie ed alle pasticcerie, esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante ed articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale. Altre disposizioni particolari potranno essere stabilite dai singoli comuni. Pubblicità dei prezzi I prodotti esposti per la vendita al dettaglio dovranno indicare in modo chiaro e leggibile il prezzo di vendita al pubblico. Anche i beni d'arte, d'antiquariato e oggetti preziosi sono soggetti alla pubblicità dei prezzi, però il cartellino dovrà essere visibile all'interno del negozio. Le vendite promozionali diverse dalle liquidazioni e dai saldi sono effettuate per periodi di tempo limitati: il ribasso deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita. Per i saldi, i periodi vengono determinati dalle regioni. Vendite straordinarie (art. 15) Le vendite straordinarie sono: ♦ le vendite di liquidazione ♦ le vendite di fine stagione ♦ le vendite promozionali. Le vendite di liquidazione sono state liberalizzate; vengono effettuate al fine di eliminare le merci in breve tempo a causa di: cessazione dell'attività, cessione dell'azienda, trasferimento in altro locale, trasformazione o rinnovo dei locali. Possono essere effettuate in qualsiasi momento dell'anno, previa comunicazione al comune dei dati e degli elementi comprovanti tali fatti. Le vendite di fine stagione riguardano i prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo. Le vendite promozionali vengono eseguite per tutti o una parte dei prodotti e per periodi limitati. In tutte le tipologie di vendite fin qui elencate, lo sconto o il ribasso effettuato deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che deve comunque essere esposto. FORME SPECIALI DI VENDITA Apparecchi automatici (art.17) Per le vendite tramite distributori automatici è sufficiente una comunicazione al Sindaco (decorsi 30 giorni l'attività può essere iniziata). Nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti di onorabilità, nonché se l'apparecchio automatico viene installato su aree pubbliche, l'osservanza delle norme sull'occupazione del suolo pubblico. 17
La vendita mediante apparecchi automatici effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo, è soggetta alle medesime disposizioni concernenti l'apertura di un esercizio di vendita. Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione (art. 18) Chi intende esercitare la vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione deve presentare apposita comunicazione al comune nel quale ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale e il possesso dei requisiti morali e professionali. Viene prevista la massima diffusione delle notizie relative al venditore a tutela del consumatore ed a garanzia dell'azione di vigilanza. Sono vietate le vendite all'asta per televisione. I prodotti possono essere inviati solo a seguito di richiesta specifica. Vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori (art. 19) Chi intende vendere prodotti al dettaglio o effettuare la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori deve presentare apposita comunicazione al comune nel quale ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale. L'attività può essere iniziata decorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra. Nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza dei requisiti morali. Chi intende avvalersi per l'esercizio dell'attività di incaricati, ne comunica l'elenco all'autorità di pubblica sicurezza del luogo nel quale ha la residenza o la sede legale e risponde agli effetti civili dell'attività dei medesimi. Tali persone devono essere in possesso dei requisiti morali. L'impresa rilascia un tesserino di riconoscimento alle persone incaricate, che deve ritirare non appena esse perdano i requisiti morali. Tale tesserino deve essere numerato e anno per anno datato, deve contenere le generalità e la fotografia dell'incaricato, l'indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto dell'attività dell'impresa, nonché del nome del responsabile dell'impresa stessa e la firma di quest'ultimo e deve essere esposto in modo visibile durante le operazioni di vendita. Le disposizioni concernenti gli incaricati si applicano anche nel caso di operazioni di vendita a domicilio del consumatore effettuate dal commerciante sulle aree pubbliche in forma itinerante. Il tesserino di riconoscimento è obbligatorio anche per l'imprenditore che effettua personalmente le operazioni di vendita. Propaganda ai fini commerciali (art. 20) L'esibizione o illustrazione di cataloghi e l'effettuazione di qualsiasi altra forma di propaganda commerciale presso il domicilio del consumatore o nei locali nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi di lavoro, studio, cura o svago, sono sottoposte alle disposizioni sugli incaricati e sul tesserino di riconoscimento. Commercio al dettaglio su aree pubbliche (art. 28) Il commercio sulle aree pubbliche è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti e può essere svolto: a) sui posteggi dati in concessione per dieci anni b) su qualsiasi area purché in forma itinerante L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante utilizzo di un posteggio è rilasciata dal Sindaco del Comune sede del posteggio e abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale. L'autorizzazione all'esercizio di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante è rilasciata dal Comune nel quale il richiedente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale. Tale autorizzazione abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura o di intrattenimento o svago. 18
SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE Si definisce somministrazione di alimenti e bevande la vendita di tali prodotti per il loro consumo sul posto. Questa definizione si riferisce quindi a tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio (o in una superficie aperta al pubblico) attrezzati allo scopo. L'attività di somministrazione può essere esercitata: 1) su aree pubbliche; 2) in sede fissa negli esercizi pubblici che assumono una diversa tipologia secondo i generi somministrati ed una diversa classificazione secondo le caratteristiche che ne determinano la categoria; 3) mediante apparecchi di distribuzione automatica; 4) in locali non aperti al pubblico; Gli esercizi pubblici si distinguono in: a) esercizi di ristorazione per la somministrazione di pasti, di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari); b) esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari); c) esercizi di cui alle lett. a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari; d) esercizi di cui alla precedente lett. b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione. I requisiti per l’esercizio di tale attività sono previsti dall’art. 6 della Legge Regionale n.14/2003 ed il loro accertamento è a carico del Comune competente per territorio. Per aprire un pubblico esercizio occorre rivolgersi quindi al Comune competente per il rilascio della autorizzazione che accerterà il possesso dei requisiti morali e professionali. APRIRE UN NEGOZIO: alcuni consigli utili Cosa occorre fare per aprire un negozio: ♦ dotarsi di un locale idoneo, in regola con la legge n.626 “sulla sicurezza” e le norme igienicosanitarie. ♦ iscriversi al Registro delle imprese della Camera di Commercio. ♦ richiedere il numero di partita Iva. ♦ fare vidimare i libri contabili presso gli uffici Iva. ♦ comunicare al sindaco su un apposito modulo (reperibile presso gli assessorati al commercio o presso le associazioni di categoria) la propria intenzione di aprire l’attività. Per i negozi di genere alimentare esiste l’obbligo di frequentare un corso professionale riconosciuto dalla Regione o aver lavorato come dipendente per almeno 2 anni in un’attività analoga. Come si diventa titolari di un negozio Sono tre le soluzioni per diventare titolare: 19
♦ aprire un esercizio di vendita ex novo. ♦ acquistare un’attività commerciale già esistente, pagando al titolare il cosiddetto avviamento. ♦ avviare il negozio con la formula del franchising, concludendo un contratto con la casa madre. Come si stabilisce il valore di un esercizio Ecco i parametri per stabilire il prezzo di un’attività commerciale: ⇒ fatturato annuo ⇒ ubicazione ⇒ stato di conservazione delle attrezzature e degli arredi ⇒ potenzialità di sviluppo dell’impresa ⇒ durata del canone di locazione ⇒ numero delle vetrine ⇒ dimensione del locale. Il fatturato: è l’elemento più importante, preso come riferimento dalla Federazione italiana agenti d’affari in mediazione per elaborare il listino prezzi delle attività commerciali. la merce: al prezzo del negozio va aggiunto il valore della merce invenduta al netto dell’Iva, risulta irrilevante nei negozi di frutta e verdura; al contrario è notevole per i colorifici, negozi di casalinghi, profumerie, elettrodomestici…. Quali regole seguire prima dell’acquisto del negozio • fare ripetuti sopralluoghi in diverse ore della giornata per verificare la reale capacità di guadagno del negozio, l’affluenza, il tipo di clientela e comprendere com’è organizzata l’attività; • controllare (o far controllare da persone competenti) il contratto di locazione, soprattutto durata e scadenza; • capire se il valore del negozio dipende dalle capacità del titolare o dalla posizione strategica del locale. Solo riuscendo ad incrementare la clientela si potrà dire di aver fatto un buon affare. Quanto tempo occorre per diventare operativi Dopo un mese dalla comunicazione scritta al primo cittadino è possibile alzare la saracinesca. Quali prodotti si possono vendere ♦ prodotti del settore alimentare ♦ prodotti del settore non alimentare in questi ambiti non esistono restrizioni. Il salumiere ( ad es. ) può vendere biscotti. Se vi sono i requisiti sono ammesse anche le attività miste: food e non food.
Affitto dei locali: cosa dice la legge La legge in esame è la numero 392 del 27 luglio 1978. Per i primi sei anni è previsto un canone libero concordato dalle parti. Il contratto è rinnovabile per altri sei. Dopo dodici anni le condizioni sono rinegoziabili. In altre parole, chi affitta può alzare il prezzo, magari perché ha altre offerte interessanti. Il vecchio affittuario, però, ha una sorta di «diritto di prelazione»: può decidere se accettare le nuove condizioni senza temere che l'offerta venga fatta prima ad altri. E se il commerciante è costretto a lasciare i locali in anticipo rispetto alla scadenza del contratto? Al negoziante spetta un indennizzo di 18 mensilità calcolate sul vecchio canone d'affitto. 20
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LA PROFESSIONE DI AMBULANTE La professione di ambulante può essere esercitata in diversi modi: in un mercato, usufruendo di un'area assegnata stabilmente, in forma itinerante, in occasione di eventi speciali: fiere, sagre locali.... La legge prevede due tipologie diverse di autorizzazioni: - il tipo A riguarda il Commercio mediante l’utilizzo di posteggi; - il tipo B abilita il Commercio su aree pubbliche in forma itinerante. Le Amministrazioni Comunali rilasciano le nuove licenze, dopo aver verificato l’effettiva disponibilità di spazi pubblici. Sono sempre, le Amministrazioni Comunali a revocare le licenze nell’eventualità che l’ambulante non inizi l’attività entro sei mesi dalla data dell’avvenuto rilascio. Inoltre il Comune può revocare il posteggio per motivi di pubblico interesse, provvederà ad assegnare, senza oneri per l’amministrazione, un nuovo posteggio tenendo conto delle indicazioni dell’ambulante dando priorità allo stesso mercato o fiera e, in subordine, in altra area individuata dal Comune. Qualora, il Comune sopprima una fiera perdono efficacia le relative concessioni dei posteggi. In ogni caso occorre possedere la licenza di vendita su aree pubbliche rilasciata dai Comuni, autorizzazione necessaria anche dopo la liberalizzazione del commercio, avvenuta con la legge di riforma 114 del 24 aprile 1998. Non è quindi applicabile la norma della semplice «comunicazione d'inizio attività», valida invece per gli aspiranti negozianti. Il motivo? Il rilascio della licenza d'ambulante è strettamente legato all'assegnazione del posteggio, vale a dire allo spazio pubblico che il Comune dà in concessione per un periodo che è di dieci anni, la concessione è tacitamente rinnovata alla scadenza. L’autorizzazione, infatti, è rilasciata dal Comune nel cui territorio è situato un posteggio destinato alla vendita su area pubblica, contestualmente al rilascio della concessione del posteggio. Nei mercati ogni autorizzazione riguarda un singolo posteggio per ogni singolo giorno, mentre nei mercati con strutture fisse e nelle fiere l’autorizzazione riguarda tutti i giorni in cui si esercita l’attività. Non è possibile detenere in concessione sullo stesso mercato più di due posteggi e relative autorizzazioni. I posteggi temporaneamente non occupati dal titolare della concessione sono assegnati giornalmente agli ambulanti in possesso di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche. Tuttavia, chi è in possesso di una licenza con posteggio, può esercitare l'attività anche in forma itinerante nel territorio della propria regione e nelle apposite aree previste dai Comuni. Quindi, la mattina può installare il proprio banco in un mercato fisso e di pomeriggio svolgere l'attività in un'altra zona idonea. Non vale però la situazione contraria. L’attività di vendita itinerante può essere effettuata: a) in qualunque area pubblica non espressamente interdetta dal Comune per il tempo strettamente necessario a servire il consumatore; b) con mezzi motorizzati o altro purché la merce sia posta a contatto con il terreno e non sia esposta su banchi. L’attività di ambulante ha una fascia oraria di vendita non inferiore a 4 ore e non superiore a 20 ore giornaliere, inoltre l’inizio delle vendite non può cominciare prima delle ore 4 (il Comune con proprio regolamento può modificare gli orari definiti dalla Regione). Nell'impossibilità di ottenere un'autorizzazione, come alternativa occorre rilevarne una da un ambulante deciso a vendere la propria attività, pagando il relativo avviamento commerciale. Questa è sicuramente la strada più rapida per cominciare, ma è anche la più costosa. 22
Per la partecipazione alle fiere gli ambulanti che non possiedono la concessione devo essere in possesso di autorizzazione per il Commercio su aree pubbliche e presentare richiesta al Comune sede di posteggio almeno 60 giorni prima della manifestazione. L’ambulante che presenta la domanda fuori dai termini o che non l’abbia presentata sarà ammesso a partecipare alla fiera dopo l’esaurimento della graduatoria. Chi comincia senza capitali può fare la carriera della “spuntista”: consiste nel partecipare alla “spunta” dei posti liberi che fa il vigile la mattina. Per occuparli basta una licenza da itinerante. Periodicamente le Regioni pubblicano i posti liberi nei vari mercati ed è possibile fare domanda per ottenerli. La licenza da itinerante ha un costo basso (se non nullo), perciò quello che conta sono l’abilità e lo spirito di sacrificio del venditore. Viceversa, le licenze con posteggio sono legate al posto fisso del banco nel mercato. Questa licenza ha per gli ambulanti un po’ il valore che ha l’avviamento per i negozi su strada. L’alternativa all’acquisto della licenza è l’affitto della stessa; in questo modo il rischio viene ridotto moltissimo, e così l’investimento.
INDIRIZZI UTILI •
PROVINCIA DI FERRARA – Assessorato Attività Produttive – Presso Castello Estense a Ferrara – Tel. 0532.299237 –
[email protected]
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COMUNE DI FERRARA - Servizio Commercio – Via Boccaleone,19 – Ferrara (Tel. 0532.765011 – Fax 0532.761331) - attività
[email protected] Sito internet: www.comune.fe.it
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FIVA Federazione Italiana Venditori su Aree Pubbliche (Confcommercio) è la più rappresentativa e ha sede a Roma in Piazza dell’Unità n.16 (Tel. 06.3241751 – 02.7750330) –
[email protected]
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ANVA Associazione Nazionale Venditori Ambulanti (Confesercenti) e ha sede a Roma in via Farini 5 (Tel. 06-47.25.13.20)
Leggi di riferimento: Decreto legge n. 114 del 31.3.1998 Legge Regionale n.12 del 25.6.1999 Delibera di Giunta n.1368 del 26.7.1999 Legge Regionale n.14 del 26.7.2003 Leggi di finanziamento: Vedi Capitolo VI
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LE ATTIVITA’ ARTIGIANALI: la normativa E’artigiano colui che svolge personalmente e prevalentemente il proprio lavoro, anche di tipo manuale, nell’ambito del processo produttivo dell’impresa assumendone la piena responsabilità. A tal fine egli deve esse dotato di specifiche competenze tecnico-professionali. E’ artigiana l’impresa che ha come scopo prevalente quello di produrre beni, con l’esclusione di quelli di tipo agricolo, o di fornire servizi, con l’esclusione di quelli di tipo commerciale. Possono rientrare perciò in tale tipologia, ad esempio, le imprese edili, o quelle che costruiscono impianti elettrici o ancora imprese che producono oggetti in ceramica, mobili ecc. L’impresa artigiana è soggetta a dei limiti dimensionali, perciò, secondo i diversi ambiti d’attività, non possono essere occupati più di un certo numero di dipendenti. È altresì artigiana l'impresa costituita ed esercitata in forma di società (società a responsabilità limitata con unico socio o società in accomandita semplice), anche cooperativa, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno, nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale. I limiti dimensionali a cui fa riferimento la legge, sono riferiti al numero degli occupati, quest’ultimi variano secondo il settore di appartenenza dell’impresa ma anche del tipo di lavorazione svolta. Chi costituisce un’impresa artigiana deve obbligatoriamente iscriversi all’Albo delle Imprese artigiane che ha sede presso la Camera di Commercio territorialmente competente entro 30 giorni dall'inizio dell'attività lavorativa o comunque dal momento in cui l'impresa e l'imprenditore sono in possesso dei richiesti requisiti (ad esempio gli installatori di impianti e gli autotrasportatori che devono chiedere precedentemente la qualifica, ossia l'accertamento dei requisiti tecnico professionali, alla Commissione Provinciale per l’Artigianato). Entro gli stessi termini il soggetto interessato deve comunicare alla CPA tutte le variazioni che interessino l'azienda, come pure la cessazione dell'attività. Il mancato rispetto dei termini fa scattare sanzioni amministrative.
AVVIO DELLA ATTIVITA’: Adempimenti obbligatori per l’inizio della attività INAIL e gli infortuni sul lavoro: L'imprenditore artigiano, in applicazione del D.P.R.1124 del 30/6/65, è obbligatoriamente soggetto alla assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. L'Istituto preposto alla gestione di questa assicurazione obbligatoria è l'I.N.A.I.L.. Alla copertura assicurativa, sono soggetti pure i soci, i collaboratori e i dipendenti dell'artigiano. La denuncia d'iscrizione, deve essere presentata almeno 5 giorni prima dell'inizio dell'attività. Per quanto riguarda le eventuali comunicazioni di variazione o di cessazione dell'attività, queste devono essere presentate entro 8 giorni dall'evento. L'iscrizione all'I.N.A.I.L. fa sorgere l'obbligo del pagamento di un premio assicurativo, commisurato al grado di rischio dell'attività svolta. A fronte del premio pagato, l'Istituto eroga prestazioni economiche in caso di infortunio sul lavoro. E' fatto obbligo al titolare della posizione assicurativa di denunciare entro 24 ore dal suo verificarsi, gli infortuni sul lavoro, che prevedano una inabilità temporanea superiore ai tre giorni. Tale comunicazione deve essere fatta anche presso la locale sede di Pubblica Sicurezza. Registri Paghe, Matricola, Infortuni: Il Decreto 547/55 prevede l'obbligatorietà della tenuta del registro infortuni, paghe e matricola per le aziende che occupano personale dipendente. Nel caso in
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cui l'impresa non occupi personale dipendente, ma sia formata da almeno 2 o più unità lavorative deve obbligatoriamente avere il solo registro infortuni. Sito internet di riferimento: www.inail.it/assicurazione/rapportodatoriindex.htm IVA: Per iniziare l'attività l'imprenditore deve munirsi di partita I.V.A.. Per ottenerla deve presentare all'Ufficio delle Entrate un apposito modello entro 30 giorni dalla data d'inizio attività. Importante è la scelta del regime fiscale che può essere "semplificato" o "ordinario". La partita I.V.A., con apposita procedura, può essere richiesta anche direttamente presso gli Uffici della Camera di Commercio, contemporaneamente alla denuncia di inizio attività. REGISTRO IMPRESE: Tutti coloro che esercitano una delle attività previste dall'art. 2195 del codice civile, compresi i piccoli imprenditori, sono tenuti a farne denuncia alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della provincia dove si trova la sede dell'impresa e presso le Camere di Commercio dove si trovano sedi secondarie o altre unità locali. Per le imprese individuali l'obbligo della denuncia spetta al titolare entro il termine di 30 giorni dall'inizio dell'attività. Per le società, il termine dei 30 giorni decorre dalla data di registrazione dell'atto costitutivo. Le modifiche nello stato di fatto e di diritto e le cessazioni delle società e delle imprese individuali debbono essere denunciate entro 30 giorni dal loro verificarsi. Sito internet di riferimento: www.fe.camcom.it/registroimprese/index.phtml ALBO IMPRESE ARTIGIANE: La domanda di iscrizione all'Albo Imprese Artigiane deve essere inoltrata dall'interessato entro 30 giorni dall'inizio della attività lavorativa, o comunque dal momento in cui l'impresa e l'imprenditore sono in possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi indicati nella legge 443/85. L'attività commerciale non deve essere prevalente su quella artigiana. La definizione di prevalenza viene definita considerando l'impresa nel suo complesso, con particolare riguardo al tempo che il titolare e i suoi dipendenti dedicano ad una o l'altra attività. Inoltre viene fatta una valutazione anche sul tipo di attrezzatura presente in azienda e sulle qualifiche del personale dipendente. Sito internet di riferimento: www.fe.camcom.it/artigiani/index.phtml MOSTRE – ESPOSIZIONI L'esposizione di propri prodotti in vetrine o bacheche in un luogo diverso da dove avviene la produzione o comunque non adiacente non necessita di particolari norme autorizzatorie a condizione che questi siano chiusi al pubblico e non venga eseguita la vendita. Nel caso le merci siano collocate in locali adibiti a sala mostra o esposizione aperti al pubblico, in un luogo diverso da dove avviene la produzione, viene ipotizzata la vendita anche attraverso la mera raccolta di ordinativi. Pertanto viene richiesta la comunicazione al Comune per l'apertura di un esercizio commerciale. E' comunque richiesto all'imprenditore artigiano il possesso dei requisiti previsti dalla normativa del commercio. L'ATTIVITA' DI VENDITA L'art. 5 della legge quadro per l'artigianato (L.443/85), così come modificata dalla legge 114/98 (decreto Bersani) prevede che l'artigiano possa vendere, nei locali di produzione o in quelli ad essi contigui, beni di propria produzione, senza rientrare nell'ambito del commercio. Tale condizione si verifica anche nel caso in cui l'artigiano fornisca al proprio committente il materiale strettamente necessario per la fornitura del servizio o l'esecuzione dell'opera.
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AVVIO DELLA ATTIVITA’: Adempimenti obbligatori relativi ai locali La normativa che riguarda la legislazione ambientale è estremamente complessa e le sanzioni, penali ed amministrative, a carico delle imprese che non la rispettano sono pesanti. Lo “Sportello Unico” è un nuovo ufficio del Comune al quale è consigliabile rivolgersi per risolvere ogni problematica inerente la legislazione ambientale e/o la sicurezza sul lavoro. EMISSIONI IN ATMOSFERA La normativa relativa all’inquinamento atmosferico prevede che tutti gli impianti di produzione, che diano luogo ad emissioni inquinanti convogliate o tecnicamente convogliabili, debbono richiedere l'autorizzazione, salvo il caso in cui l'emissione in atmosfera sia considerata, sempre dalla normativa, irrilevante. Quindi chiunque intenda svolgere un'attività che ricada nell'ambito di applicazione dell'attuale legislazione deve presentare, prima di dar inizio all'attività stessa, una domanda di autorizzazione alla Provincia e al Comune, competenti per territorio, ed al Ministero dell'Ambiente. INQUINAMENTO IDRICO La disciplina degli scarichi degli insediamenti produttivi è normata in gran parte dalla Legge 319/76 meglio conosciuta come legge Merli e successive integrazioni e modifiche. Prima di iniziare l'attività occorre ottenere l'autorizzazione allo scarico presentando apposita richiesta al Sindaco del Comune, in taluni casi al Consorzio di fognatura locale, competente per territorio. Ogni anno i titolari di scarichi nelle pubbliche fognature devono presentare all'ente gestore del servizio una comunicazione ai fini della determinazione della tariffa applicabile, qualora le condizioni di tassabilità siano variate rispetto a quelle precedentemente denunciate, sia per quanto riguarda la destinazione d'uso sia per la quantità e la qualità delle acque scaricate. Analoga comunicazione va presentata anche da chi apre una nuova attività entro 90 giorni dall'attivazione dello scarico. INQUINAMENTO ACUSTICO Esterno Le attività che danno luogo a rumore che si propaghi all'esterno dell'azienda sono soggette a precisi vincoli legislativi. In particolare il rumore che si propaga dall'attività lavorativa deve rimanere nell'ambito di determinati limiti, variabili da zona a zona e dal periodo diurno e notturno, che l'impresa deve rispettare. La normativa di riferimento a cui devono attenersi tutte le nuove attività o ampliamenti di fabbricati industriali è la seguente: - DPCM 01/03/1991 - L.R.31/94 - L.447/95 Interno: La norma che individua i rischi derivanti dal rumore è il D.Lgs. 277/91. Tale decreto riguarda la tutela dei dipendenti in relazione all'esposizione quotidiana al rumore; pertanto, tutte le aziende con dipendenti o società anche senza dipendenti, rientrano nel suo ambito di applicazione. L'obbligo principale imposto dal decreto consiste nella valutazione dell'esposizione al rumore, corredata da una indagine fonometrica. ATTIVITA’ SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONI
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Esistono alcune attività soggette a particolari autorizzazioni che vengono rilasciate dal Comune, dalla Pubblica Sicurezza, dalla Provincia, ecc. Tali attività possono variare in base al Comune di appartenenza): Alimentari Arti grafiche Autofficine Autoscuole Autoservizi Autotrasporto oltre 60 quintali Barbieri Cesellatori/incastonatori di pietre preziose Distillerie Elettrauto Elettricista Escavatore (cave a alvei fiumi) Estetista Fotografo, fotoceramista e fotocompositore Gommista Impiantisti Macinazione Odontotecnico Orafo Ortopedico meccanico Ottico Panificatore Parrucchiere Pompe funebri Puliture a secco Radioriparatori Taxista Termoidraulici
Autorizzazione sanitaria Licenza comunale Qualifica professionale (CCIAA) Autorizzazione rilasciata dalla Provincia Autorizzazione Comunale Autorizzazione M.C.T.C. Qualifica professionale (CCIAA) e Autorizzazione Comunale. Licenza Pubblica Sicurezza (Questura) Licenza UTF Qualifica professionale (CCIAA) Qualifica professionale (CCIAA) Licenza del Genio civile Qualifica professionale (CCIAA) e Autorizzazione Comunale. Licenza di Pubblica Sicurezza (Questura) Qualifica professionale (CCIAA) Qualifica professionale (CCIAA) Autorizzazione CCIAA, Uff. Molini Diploma e iscrizione registro arti ausiliarie Autorizzazione CCIAA, Uff. Molini e Panificatori Diploma e iscrizione registro arti ausiliarie Diploma e iscrizione registro arti ausiliarie Autorizzazione CCIAA, Uff. Molini e Panificatori Qualifica professionale (CCIAA) Licenza di Pubblica Sicurezza e Licenza del Comune Autorizzazione Comunale Registro UTF Autorizzazione Comunale Qualifica professionale (CCIAA)
Sito internet di riferimento: www.fe.camcom.it
IL CREDITO E I CONTRIBUTI Di norma le imprese artigiane ed il loro consorzi possono accedere a diverse forme di finanziamento non solo per l’avvio di una nuova attività ma anche per la crescita e il consolidamento di quelle già esistenti. 27
Esistono sul territorio le cooperative artigiane di garanzia, che hanno il compito di garantire un migliore accesso al credito alle imprese. Principali legge di finanziamento: Vedi Capitolo VI
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CAPITOLO IV
GLI ADEMPIMENTI BUROCRATICI-AMMINISTRATIVI Tra i principali atti che il futuro imprenditore deve svolgere per avviare la sua attività economica, vi sono: a. l'iscrizione alla partita IVA; b. l'assegnazione del codice fiscale; c. l'iscrizione al Registro delle Imprese; d. la tenuta delle scritture contabili. Partita IVA Il rilascio del numero della partita IVA è completamente gratuito. Si tratta di comunicare all'Ufficio competente l’avvio dell’attività d'impresa o di esercizio di un mestiere, arte o professione rientrante nel campo di applicazione dell'imposta. Codice fiscale È stato istituito per la realizzazione dell'anagrafe tributaria a cui devono essere iscritte le persone fisiche, nonché le persone giuridiche, società, associazioni ed altre organizzazioni di persone e di beni prive di personalità giuridica. All'atto dell'iscrizione al Registro delle Imprese, il competente Ufficio della Camera di Commercio attribuisce direttamente il numero di codice fiscale collegandosi con il Ministero delle Finanze che è competente per l'attribuzione. Registro delle Imprese Il Registro delle Imprese ha lo scopo di rendere pubblica l'esistenza di un'impresa, l'attività da questa esercitata e gli eventi giuridicamente rilevanti che intervengono nella sua vita. L'iscrizione al Registro delle Imprese avviene presentando, da parte del soggetto interessato, apposita domanda scritta con la specifica modulistica ministeriale all'Ufficio della Camera di Commercio della provincia nella quale l'impresa ha sede, corredata dalla documentazione richiesta. L'iscrizione è eseguita entro dieci giorni dalla data di protocollo della domanda, salvo che i termini non vengano interrotti per carenze di documenti, e consiste nell'inserimento nella banca dati Unioncamere delle informazioni sull'impresa contenute nel modello di domanda. Tenuta delle scritture contabili La contabilità obbligatoria riguarda il libro degli inventari, che contiene la situazione patrimoniale, con la valutazione delle attività e delle passività, sia dell'impresa che dell'imprenditore, e del libro giornale, che registra in ordine cronologico le operazioni economiche dell'impresa. La contabilità deve essere tenuta sistematicamente, con regolarità. La contabilità irregolare dà luogo a sanzioni amministrative e, in caso di fallimento, è reato penale. La redazione del bilancio d'esercizio è obbligatoria e annuale; il bilancio, tuttavia, è pubblicizzato presso le Camere di Commercio solo per le società di capitali e cooperative.
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ANDAR PER UFFICI Districarsi tra gli sportelli di informazione. In una realtà sempre più complessa, l’informazione rappresenta una delle risorse più preziose. Il problema è che bisogna saper orientarsi in mezzo a questa specie di “giungla” degli sportelli informativi. In ogni caso, per quanto funzionali e disponibili si rivelino tali sportelli, essi non potranno mai sostituirsi all’interessato. Chi offre i servizi di informazione ed orientamento. Gli sportelli presso cui si possono raccogliere le informazioni possono essere pubblici o privati. 1. -
Tra gli sportelli di informazione pubblici ricordiamo: Servizi per l’impiego; Centri Informagiovani; Camere di Commercio.
2. Per quanto concerne gli sportelli di informazione privati, si possono considerare quelli organizzati da: - associazioni di categoria; - associazioni private; - organizzazioni sindacali; I SERVIZI PER L’IMPIEGO Un valido punto di riferimento per i lavoratori e le imprese all’interno del processo di riforma del mercato del lavoro, sono i Servizi per l’Impiego attivati dalla Provincia. I Centri per l’Impiego, dislocati sull’intero territorio provinciale, promuovono e realizzano attività a supporto di chi è in cerca di prima occupazione, di chi è disoccupato, delle donne che vogliono tornare a lavorare dopo un periodo di inattività, dei disabili, degli immigrati, ma anche di chi vuole avviare un’attività in proprio e delle imprese. Insomma, per tutti coloro che ruotano intorno al mondo del lavoro. I Centri per l’Impiego della nostra Provincia sono quelli di Ferrara, dell’Alto Ferrarese, del Medio Ferrarese, e del Basso Ferrarese. Essi gestiscono servizi di informazione e orientamento, attività a sostegno dell’occupazione, ricerca di personale per conto delle aziende, consulenza alle imprese, erogazione di contributi per l’assunzione di particolari categorie di lavoratori, nonché le procedure amministrative per il collocamento. In particolare l’aspirante imprenditore può rivolgersi allo sportello di “Orientamento all’Imprenditorialità” il quale costituisce, all’interno del territorio della provincia di Ferrara, un punto di riferimento e d’orientamento per tutti coloro che sono interessati ad intraprendere un’attività imprenditoriale nei settori dell’artigianato, del commercio e dei servizi. In particolare lo sportello fornisce: - informazioni generali per l’avvio di un’attività autonoma; - analisi dell’idea imprenditoriale; - suggerimenti e idee relative al tipo di attività - orientamento su come realizzare una ricerca di mercato con l’utilizzo di strumenti informatici; - orientamento sulle varie forme giuridiche di impresa; - informazioni generali sulla pratiche burocratiche amministrative; - indirizzi e orientamento sugli ulteriori uffici che interessano l’aspirante imprenditore; - analisi di casi specifici, - informazioni generali sulle opportunità di finanziamento. 30
Per il cittadino straniero IL CENTRO SERVIZI INTEGRATI PER L’IMMIGRAZIONE Il Centro Servizi Integrati per l'Immigrazione (CSII) è stato costituito grazie al fondo nazionale previsto dal D.Lgs. 286/98 con il concorso di tutti i Comuni della provincia di Ferrara. Il CSII è il punto di raccordo provinciale creato per coordinare e supportare in rete i servizi e le istituzioni che operano nel campo dell'immigrazione ed è gestito in convenzione con la COOPERATIVA SOCIALE CAMEOLOT e con il coordinamento del Comune capofila di Ferrara. A chi si rivolge: Enti pubblici, scuola, associazioni di e per stranieri LA CAMERA DI COMMERCIO La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) è un organismo di carattere economico con funzioni di rappresentanza, consulenza e promozione degli interessi delle diverse categorie economiche (agricoltori, artigiani, commercianti, industriali, etc…) in ambito provinciale. Oltre a tale funzione, la CCIAA svolge un importante ruolo di tipo amministrativo e certificativo, quali: - la tenuta del registro delle ditte ed il rilascio dei relativi certificati; - la raccolte degli usi e consuetudini commerciali ed agrari vigenti nella provincia. Chiunque decida di intraprendere una attività di impresa, grande o piccola che sia, in forma individuale o collettiva, deve recarsi presso gli uffici della CCIAA. Infatti, uno degli adempimenti fondamentali nella costituzione di una impresa è l’iscrizione nel Registro delle Ditte. Ma il ruolo della CCIAA non si limita a tali aspetti burocratici. Infatti, in ogni sede è previsto uno sportello di informazione e consulenza, grazie anche al supporto di banche dati di cui tali uffici sono dotati, rivolto a coloro che siano intenzionati a svolgere una attività imprenditoriale. In questa sede si possono reperire informazioni e consulenza circa: - aspetti burocratici: le procedure richieste per avviare una attività in proprio; - aspetti finanziari: gli incentivi e le agevolazioni finanziarie derivanti da leggi statali e regionali, volti a favorire l’attività imprenditoriale; L’INPS L’INPS (Istituto Nazionale Previdenza Sociale) è un Ente Pubblico, soggetto alla vigilanza del Ministero del Lavoro con un’organizzazione amministrativa centrale e un’organizzazione periferica, che si articola in sedi regionali e in sedi provinciali. I lavoratori autonomi. Versano all’INPS i contributi (in termini di percentuale sul proprio reddito) che sono inferiori rispetto a quelli dei lavoratori dipendenti. Ciò si giustifica anche in base al fatto che le prestazioni che l’INPS deve ai lavoratori autonomi si riducono, in pratica, alla sola copertura pensionistica. La normativa è soggetta a continua variazione, al momento, tra i lavoratori autonomi, gli unici che sono esentati dal contributo all’INPS (oltre ai lavoratori ed ai professionisti che versano i propri contributi in casse previdenziali autonome) sono coloro i quali sottoscrivono dei contratti di prestazione d’opera occasionale (Rapporti di collaborazione). Presso le sedi dell'INPS non è previsto uno sportello che fornisca informazioni di carattere generale. Vi sono solo degli sportelli legati ad adempimenti specifici. Per esempio ve n’è uno presso il quale è possibile conoscere la propria posizione contributiva (Pensione).
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L’INAIL L’INAIL (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro) è un ente Pubblico che operativamente si articola in una direzione generale ed in sedi periferiche, regionali e provinciali. Ogni mese sono versati dei premi che vanno nelle casse di questo ente. Di questi premi una parte è a carico del lavoratore (ed è trattenuta in busta paga) un’altra parte (quella preponderante) è a carico datore di lavoro. L’ammontare complessivo dei premi da versare all’INAIL si calcola in percentuale sulla retribuzione lorda secondo un tasso che varia secondo il rischio di infortunio corrispondente alle diverse attività. Tali versamenti servono ad assicurare i lavoratori dipendenti contro eventuali infortuni che si possono verificare sul luogo di lavoro e contro le malattie professionali derivanti cioè dallo svolgimento dell’attività lavorativa. Se si verificano infortuni sul lavoro o malattie professionali l’INAIL versa un’indennità temporanea e, qualora non sia possibile la guarigione, eroga una rendita vitalizia. Le norme sulla sicurezza e la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Numerose norme (contenute nella Costituzione, nel Codice civile e penale, nelle disposizioni di legge e nei contratti collettivi) obbligano il datore di lavoro ad attuare misure tese ad aumentare la sicurezza del lavoratore prevenendo e riducendo i rischi connessi all’attività lavorativa e quindi perseguendo l’effettiva tutela della salute e della integrità fisica delle persone. Tra i settori e le attività della prevenzione rientrano: a) prevenzione degli infortuni e degli incidenti, derivanti da impianti, macchine, sostanze o metodi di lavoro; b) attività relative al controllo dei fattori fisici o chimici che possano pregiudicare l’igiene del posto di lavoro; c) interventi di medicina del lavoro; d) attività di controllo dei fattori inquinanti provenienti dall’azienda, anche con riguardo all’impatto sull’ambiente esterno; Tali attività possono concretizzarsi in: 1) obbligo dell’applicazione di mezzi tecnici, dispositivi e materiali che riducano il rischio di incidenti; 2) obbligo di adottare, laddove si presenti la necessità, mezzi personali di protezione (ad esempio, per la vista, per l’udito, per le vie respiratorie, ecc.); 3) obbligo di porre dei cartelli e divieti laddove sussistono delle situazioni di pericolo. IL SISTEMA TRIBUTARIO Esistono due principali categorie di imposte: - le imposte dirette; - le imposte indirette. Le imposte dirette gravano sui redditi posseduti. Le principali sono: l’IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche), l’IRES (imposta sul reddito delle società), l’ILOR (Imposta locale sui redditi), l’ICI (Imposta comunale sugli immobili). Le imposte indirette gravano invece sugli impieghi della ricchezza posseduta, cioè i consumi, le spese ed i trasferimenti. La più nota imposta indiretta è l’IVA (Imposta sul valore aggiunto). L’IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) è la principale imposta diretta gravante sui redditi personali in denaro o in natura, continuativi o occasionali, provenienti da qualsiasi fonte. Più specificatamente essa si applica alle seguenti categorie di reddito: 32
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redditi fondiari; redditi di capitale; redditi di lavoro dipendente; redditi di lavoro autonomo; redditi d’impresa; redditi diversi.
L’IRPEF per i lavoratori autonomi. Tra i redditi su cui grava l’IRPEF vi sono anche quelli derivanti da lavoro autonomo. Sono soggetti a questa imposta: - i redditi derivanti dall’attività di singoli individui (ad esempio ditte individuali, professionisti come gli avvocati o i geometri ma anche chi ha svolto una prestazione d’opera occasionale o chi ha sottoscritto un contratto di collaborazione coordinata e continuativa; - i redditi derivanti dall’attività nell’ambito di imprese collettive, quando queste assumono la forma giuridica di società di persone. In questo caso, i redditi dell’impresa vengono imputati a ciascun socio, in proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili. Quando invece l’impresa si configura come una società di capitali, l’imposta gravante sul reddito prodotto dall’impresa stessa non è più l’IRPEF, bensì l’IRES (Imposta sul reddito delle società). Si tenga presente che a differenza del lavoratore dipendente, il lavoratore autonomo ha la possibilità di dedurre dal proprio reddito imponibile (in misura maggiore o minore, secondo i casi) molte delle spese sostenute per lo svolgimento della propria attività (ad esempio le spese per l’acquisto dell’automobile della ditta, delle attrezzature, del computer, ecc.). L’IVA L’IVA (Imposta sul Valore Aggiunto) è la principale imposta indiretta. Essa si applica a tutte le compravendite di beni e servizi (resi al di fuori di un rapporto di lavoro subordinato). Il tributo dovuto è proporzionale al prezzo del bene ceduto o del servizio prestato. L’aliquota ordinaria è del 20%. Ma sono previste anche aliquote ridotte (ad esempio nel caso di beni di prima necessità) o maggiorate (ad esempio nel caso dei beni di lusso). Quindi, quando si acquista un qualsiasi bene o servizio il prezzo pagato è comprensivo del suo prezzo di base e dell’IVA ad esso applicata. Spetterà poi a chi ci ha venduto il bene o servizio versare il tributo nelle casse dello Stato. La “partita IVA” Nella maggior parte delle attività di lavoro autonomo, sia nel caso di ditte individuali, sia nel caso di imprese in forma societaria, è previsto l’obbligo di aprire la partita IVA. A tal fine è necessario fare domanda, compilando un apposito modulo, presso l’Ufficio IVA (facente capo al Ministero delle Finanze) della propria circoscrizione fiscale. In questa occasione viene assegnato alla ditta un numero di partita IVA. Si tratta di una specie di codice di identificazione che deve essere obbligatoriamente indicato in ogni fattura o ricevuta emessa. Chi possiede la partita IVA, a differenza del consumatore finale, ha diritto al rimborso dell’IVA pagata per l’acquisto di beni o servizi necessari per l’espletamento della propria attività. Ma, come si è visto, è tenuto anche a versare l’IVA incassata, quando vende i propri beni e servizi. In occasione di scadenze periodiche fissate per legge, egli versa un importo pari alla differenza tra l’IVA incassata con le vendite e l’IVA corrisposta con gli acquisti. Nel caso in cui la seconda superi la prima, il titolare di partita IVA maturerà un credito nei confronti dell’Erario ed avrà quindi diritto ad un rimborso.
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GLI INFORMAGIOVANI Le Agenzie Informagiovani hanno sede presso i Comuni della provincia di Ferrara: sono strutture ben organizzate nel fornire un servizio di orientamento, informazione e comunicazione tra i giovani. Forniscono informazioni non solo su corsi di formazione, corsi di lingue, concorsi pubblici, ma anche nella ricerca attiva del lavoro, tenendo le offerte di lavoro locale e fornendo dettagliate informazioni sulle nuove tipologie contrattuali: Free-Lance, Associazione in partecipazione, collaborazioni a progetto ecc…mediante lo sportello INFORM@TIPICO. LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA Anche gli imprenditori, così come i lavoratori, hanno costituito delle proprie associazioni che servono a rappresentare e tutelare i loro interessi ed a fornire loro dei servizi collettivi. La distinzione tra le diverse associazioni è legata soprattutto al settore economico di appartenenza, alla dimensione ed alla forma societaria delle imprese. Peraltro, come si potrà notare dall’elenco qui di seguito riportato, nell’ambito degli stessi settori e delle stesse categorie di impresa può presentarsi più di una associazione. Ciò si spiega prevalentemente in base a ragioni storico-politiche, analogamente a quanto è avvenuto per i sindacati dei lavoratori. Infatti, con il tempo si sono costituite delle associazioni che, pur tutelando e rappresentando medesime categorie di interessi, si sono distinte rispetto agli ideali, alle istanze ed alle alleanze politiche di riferimento. Le principali associazioni di categoria. Le associazioni di categoria maggiormente rappresentative sono: - Confindustria: associa le imprese industriali di grandi dimensioni; - Confapi: associale aziende industriali di medie e piccole dimensioni; - Confcommercio: associa le imprese commerciali e turistiche; - Confesercenti: associa anch’essa le imprese commerciali e turistiche; - CNA (Confederazione Nazionale Artigianato): associa imprese artigiane; - Confartigianato: associa anch’essa imprese artigiane; - ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili): associa imprese edili; - Confagricoltura: associa agricoltori ed imprese agricole; - Coldiretti: associa agricoltori ed imprese agricole; - CIA (Confederazione Italiana Agricoltori): associa agricoltori ed imprese agricole; Le associazioni che fanno capo a tali confederazioni sono in genere articolate su base provinciale, con possibili ulteriori articolazioni locali che, a volte, possono assumere denominazioni diverse. In taluni casi, inoltre, queste associazioni si fanno promotrici ed organizzano corsi di formazione imprenditoriale. Un cenno a parte meritano le associazioni private: - Ordine dei Dottori Commercialisti della Provincia di Ferrara - Ordine dei Consulenti Del Lavoro della Provincia di Ferrara Gli Studi privati non svolgono attività di orientamento e di informazione ma erogano servizi simili a quelli delle Associazioni di Categoria.
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LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI Le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative sul territorio sono: C.G.I.L. (Confederazione Generale Italiana Lavoratori) , C.I.S.L. (Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori) e U.I.L. (Unione Italiana Lavoratori). Queste organizzazioni erogano tutta una serie di servizi a vantaggio e sostegno della comunità. Sono presenti all’interno delle strutture sportelli di supporto ai lavoratori per far conoscere nonché acquisire piena consapevolezza del potere contrattuale di ciascuno e piena conoscenza dei propri diritti nel campo lavorativo. Viene fornita assistenza anche in riferimento alle nuove tipologie contrattuali: lavoratori atipici e interinali, borsisti, collaboratori e consulenti ecc…
S.U.A.P. LO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE Gli Sportelli Unici per le attività produttive, attivi presso i Comuni della Provincia di Ferrara, sono nati in risposta al Dpr 447/98 che stabilisce norme nuove per l’ampliamento, la ristrutturazione e più in generale per la semplificazione dei procedimenti relativi alle imprese. Gli Sportelli Unici presenti sul territorio svolgono principali compiti che si possono così schematizzare: • fornire informazioni sull’avvio dei procedimenti relativi alle imprese; • consegnare la modulistica e la relativa documentazione necessaria per la presentazione delle domande; • fornire informazioni sullo stato delle proprie pratiche; • consegnare le autorizzazioni inerenti ai procedimenti; • stabilire contatti e incontri con altri uffici ed enti al fine di sostenere l’impresa nel suo avvio. Le attività principali per le quali ci si deve rivolgere allo Sportello Unico sono ad esempio: • commercio ambulante e in sede fissa; • bar e ristoranti; • intrattenimenti ( sale giochi, pub…); • laboratorio artigiano sia alimentare che non (rosticcerie, pizzeria da asporto, orafo….); • copisterie, tipografie. INDIRIZZI DEGLI SPORTELLI UNICI: Comune di Ferrara Via Boccaleone, 19 44100 Ferrara Tel. 0532 419950 Fax 0532 419954 E-mail:
[email protected] Comune di Argenta Piazza Garibaldi, 1 44011 Argenta. Tel 0532 330250 Fax 0532 330225 E-mail:
[email protected] Comune di Masi Torello Piazza Toschi, 3 44020 Masi Torello Tel. 0532 819113 Fax 0532 816677 E-mail:
[email protected] Comune di Portomaggiore Piazza Umberto I, 5 44015 Portomaggiore Tel. 0532 326228 Fax 0532 810326 35
E-mail:
[email protected] Comune di Voghiera Viale buozzi, 12/b 44019 Voghiera Tel. 0532 328501 Fax 0532 818030 E-mail:
[email protected] Comune di Berra Via Garibaldi, 17/a 44033 Berra Tel. 0532 831069 Fax 0532 832076 E-mail:
[email protected] Comune di Formignana Via Vittoria,29 44035 Formignana Tel. 0533 59012 Fax 0533 59031 E-mail:
[email protected] Comune di Iolanda di Savoia Piazza Unità d’Italia, 1 44037 Iolanda di Savoia Tel. 0532 396515 Fax 0532 835576 E-mail:
[email protected] Comune di Copparo Via Alighieri, 8 44034 Copparo Tel. 0532 864657 Fax 0532 864660 E-mail:
[email protected] Comune di Tresigallo Piazza Italia, 32 44039 Tresigallo Tel. 0533 601303 Fax 0533 600920 E-mail.
[email protected] Comune di Ro Ferrarese Piazza libertà, 1 44030 Ro Ferrarese Tel. 0532 868215 Fax 0532 869832 E-mail:
[email protected] Comune di Goro Piazza Alighieri, 19 44020 Goro Tel. 0533 995355 Fax 0533 995179 E-mail:
[email protected] Comune di Codigoro Piazza Matteotti, 60 44021 Codigoro Tel. 0533 729534 Fax 0533 729548 E-mail:
[email protected] Comune di Comacchio Piazza Folegatti, 26 44022 Comacchio Tel. 0533 310143 Fax 0533 310269 E-mail:
[email protected] Comune di Lagosanto Piazza1Maggio,1 44023 Lagosanto Tel. 0533 909527 Fax 0533 909536 E-mail:
[email protected] Comune di Mesola Viale Roma, 2 44026 Mesola Tel. 0533 997907 Fax 0533 993662 E-mail:
[email protected]
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Comune di Cento Via Guercino, 41/43. 44042 Cento Tel 800375515 Fax 051 6843309 E-mail:
[email protected] Comune di Bondeno Piazza Garibaldi,1 44012 Bondeno Tel. 0532 899264 Fax 0532 899450 E-mail:
[email protected] Comune di Massafiscaglia Piazza Garibaldi, 1 44025 Massafiscaglia Tel. 0532 53102 Fax 0532 539641 E-mail:
[email protected] Comune di Migliaro Piazza xxv Aprile, 8 44020 Migliaro Tel. 0532 654149 Fax 0532 654772 E-mail:
[email protected] Comune di Migliarino Piazza Repubblica, 1 44027 Migliarino Tel. 0533 649631 Fax 0533 640001 E-mail:
[email protected] Comune di Mirabello Via Corso Italia, 373 44043 Mirabello Tel. 0532 847385 Fax 0532 849267 E-mail:
[email protected] Comune di Ostellato Piazza Repubblica, 1 44020 Ostellato Tel. 0533 681812 Fax 0533 681056 E-mail:
[email protected] Comune di Poggio Renatico Piazza Castello, 1 44028 Poggio Renatico Tel. 0532 824540 Fax 0532 824580 E-mail:
[email protected] Comune di Sant’Agostino Piazza Marconi, 2 44047 Sant’Agostino Tel. 0532 844462 Fax 0532 845228 E-mail:
[email protected] Comune di Vigarano Mainarda Via Municipio, 1 44049 Vigarano Mainarda Tel. 0532 436926 Fax 0532 436563 E-mail:
[email protected]
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CAPITOLO V
LE AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE Per avviare un’attività autonoma occorre aver redatto un piano d’impresa o business plan, in particolare occorre aver calcolato il fabbisogno finanziario necessario all’avvio d’impresa. Fatta questa valutazione siamo in grado di stabilire se il denaro a nostra disposizione è sufficiente per partire o abbiamo bisogno di ricorrere a un finanziamento esterno. I finanziamenti ci sono offerti da vari attori del mercato finanziario: pubblici o privati. Per quanto riguarda i finanziamenti di tipo pubblico, possiamo distinguerli in: a) contributo in conto capitale E’ il cosiddetto contributo a “fondo perduto” (ovvero non restituibile), calcolato in percentuale alle spese sostenute e ammissibili; b) Contributo in conto interesse E’ quel contributo concesso ad un tasso agevolato o convenzionato a seguito della stipula di un finanziamento a medio e/o lungo termine. Il contributo viene erogato direttamente all’istituto finanziatore, il quale abbasserà il tasso di interesse applicato al finanziamento dell’impresa beneficiaria. c) Mutuo agevolato E’ un contributo in conto interessi, e la stipula del finanziamento e la concessione di agevolazione avvengono contemporaneamente, con eventuale preammortamento. d) Contributo in conto canoni Tale agevolazione si applica ad un contratto di locazione finanziaria, in tal modo si riduce il costo dei canoni ed è paragonabile ad un contributo in conto interessi. e) Concessione di garanzia Sono concesse garanzie a sostegno totale a parziale di finanziamento a medio e/o lungo termine richiesti dalle imprese a sostegno degli investimenti. L’opportunità di ottenere un finanziamento di tipo pubblico dipende da diverse variabili, quali: il sesso, l’ubicazione dell’attività, l’entità del fabbisogno finanziario, l’età e il settore di attività. Ci sono finanziamenti solo per le donne, in quanto si vuole incrementare la presenza delle donne nell’ambito imprenditoriale per raggiungere l’obiettivo delle pari opportunità uomo donna nell’ambito professionale. (es. legge Nazionale 215/92). Ci sono finanziamenti specifici per le zone Obiettivo 2, vale a dire quelle aree della nostra Provincia che sono depresse dal punto di vista economico e che necessitano di una riqualificazione dell’offerta produttiva. Dei 26 comuni che compongono la Provincia di Ferrara, 21 beneficiano di tale opportunità, ma solo 15 sono totalmente ammessi, gli altri sei sono parzialmente ammessi. (si veda il sito www.provincia.fe.it) L’entità del fabbisogno finanziario ci consente di optare per una o l’altra fonte di finanziamento in quanto i bandi possono finanziare da un minimo di 500,00 euro a un massimo di 100.000,00 euro in tre anni per uno stesso progetto. Quando l’entità del fabbisogno finanziario supera queste cifre allora occorre ricorrere ai finanziamenti presso banche e Business Angels (privati). Alcuni finanziamenti sono solo per i giovani, intesi come ragazzi con età fino a 36 anni; per aiutare chi ha delle buone idee ma pochi soldi per partire ( Es.: la legge nazionale 95/95 o il finanziamento della Camera di Commercio di Ferrara).
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Infine i finanziamenti possono variare in base ai diversi settori di attività di appartenenza dell’impresa e possono riguardare uno dei settori: artigiano, commercio, servizi, industria, trasporti, ecc; o estendersi a più settori contemporaneamente. Un’altra opportunità di finanziamento pubblico, indiretta, è data dal credito d’imposta, conosciuto anche come bonus fiscale. Sono contributi in conto capitale che si concretizzano in sede di pagamento delle imposte. In pratica è uno sconto sulle imposte stesse da versare allo Stato. Ci sono poi i finanziamenti di tipo privati o prestiti bancari: sono opportunità di finanziamento che vanno restituiti alla banca e che sono concessi in proporzione alle garanzie presentate alla stessa. Generalmente non si finanzia l’intero ammontare del fabbisogno finanziario perché una parte rimane a garanzia del prestito. Le forme di credito a cui potremmo attingere dipendono da ciò che dobbiamo finanziare: Mutuo bancario: la possibilità di ottenere un finanziamento dando una garanzia ipotecaria e a questo si ricorre per le spese di capitale, per investimenti ingenti. Il prestito concesso è quello proporzionale al valore degli immobili che si possiedono, senza perderne la proprietà. La quantità di credito dipende dal valore del bene ipotecato e dalla capacità di reddito del cliente. I Consorzi fidi e le Cooperative artigiane di garanzia: sono nati dalla necessità e dalla volontà delle piccole imprese di associarsi per affrontare il problema dell’acceso al credito con un meccanismo di reciproco aiuto. Fornendo ai giovani imprenditori privi di garanzia patrimoniali la possibilità di accedere a prestiti bancari che altrimenti sarebbero loro negati. I Consorzi fidi coprono dal 30% al 50% delle garanzie necessarie, ottenendo il finanziamento a tassi più convenienti e a condizioni economiche più vantaggiose, grazie alla stipula di specifiche convenzioni che alcuni istituti bancari sottoscrivano con i Confidi. (Es. Cooperativa garanzia dell’ascom e della confesercenti, o degli artigiani o la convenzione per l’imprenditoria femminile). Apertura di credito in conto corrente e/o assistita da garanzia reale, contratto con il quale la banca si obbliga a tenera a disposizione dell’imprenditore una somma di denaro per un periodo di tempo determinato o indeterminato, è utilizzata per temporanei squilibri fra entrate e uscite. L’entità del finanziamento dipende dall’affidabilità del cliente e dalla eventuali garanzia prestate. E’ generalmente utilizzata per finanziare le cosiddette spese di gestione. COFFIDI – Industria Via Montebello,33 – 44100 Ferrara Tel. 0532/205122 Fax. 0532/204740 CONFAPI – Industria Via Piangipane, 14 – 44100 Ferrara Tel. 0532/798842 Fax 0532//769784 AGRIFIDI FERRARA SCARL Via Darsena, 77/A presso CCIAA – 44100 Ferrara Tel. 0532/791452-761265 39
COOP GAR COMM Via Darsena,77/A – 44100 Ferrara Tel. 0532/765311 ASCOMFIDI commercio Via Baruffali,14/18 - 44100 Ferrara Tel. 0532/234204 FAX 0532/205999 CONFARTIGIANATO FIDI –Ferrara Via Vittorio Veneziani 1/5 – 44100 Ferrara Tel. 0532/786175 Fax. 0532/786190 ARTIGIANFIDI Via Caldirolo, 84 – 44100 Ferrara Tel. 0532//740236 Fax. 0532/746660 Tornando ai finanziamenti di tipo pubblico, le fonti possono essere diverse: agevolazioni Comunitarie, Nazionali, regionali, provinciali e delle Camere di Commercio. Le fonti a livello Comunitario possono riguardare o la Programmazione Obiettivo 2 (riconversione economica e sociale delle zone con difficoltà strutturali); programmazione obiettivo 3 (adeguamento e ammodernamento delle politiche e dei sistemi di istruzione, formazione e occupazione); quello dei Programmi di Iniziativa Comunitaria); le opportunità derivanti da strumenti comunitari ad operatività continua (BEI; FEI; JEV, ecc.) Tra i bandi dell’Ob.2, suddivisi per settori troviamo per la programmazione 2000-2006: Bandi per tutti i settori Misura 1.1 Sviluppo delle attività produttive; Misura 1.4 A Sostegno di progetti professionali Settore produzione e servizi Misura 1.2 Innovazione e qualificazione imprenditoriale della piccola impresa; Misura 1.4 B Sostegno di nuove microimprese; Settore Commercio e turismo Misura 1.3 A Qualificazione e sostegno delle imprese del turismo; Misura 1.3 B Valorizzazione delle attività commerciali in zone sfavorite; Altri settori Misura 1.4 C Sostegno alle imprese sociali; Misura 1.6 Sviluppo di progetti di innovazione e ricerca. Per informazioni sui bandi e modalità di partecipazione vedere il sito www.ermesimprese.it. Le principali leggi Nazionali e Regionali di finanziamento a favore dell’avvio d’impresa : Settore Commercio e Turismo Legge regionale 41/97 “Interventi nel settore del commercio per la valorizzazione e la qualificazione delle imprese minori della rete distributiva” (info: Provincia di Ferrara, 40
Servizio Attività Produttive - Castello Estense tel. 0532/299237) – sito internet: www.provincia.fe.it Legge regionale 14/90, art. 15 “Concessione di contributi alle imprese costituite da emigrati emiliano-romagnoli e/o immigrati extracomunitari nel settore del commercio” (info: Provincia di Ferrara, Servizio Attività Produttive Castello Estense tel. 0532/299237). – sito internet: www.provincia.fe.it Settore artigianato Legge Regionale 20/94 Contributi alle imprese artigiane. www.provincia.fe.it Tutti i settori Legge N.488/1992 - Investimenti nelle aree depresse,. www.l.488.it Decreto 185/2000 – “ Le nuove norme per autoimpiego (Lavoro autonomo, microimpresa, Franchising) www.sviluppoitalia.it Legge N.1329 del 28/1/1965 “Sabatini” – Acquisizione di macchine utensili o di produzione. www.ermesimprese.it Legge N.215/1992 Azioni positive per l’imprenditorialità femminile. www.ermesimprese.it Legge N.227 del 24/05/1977 “Ossola” – Assicurazione e finanziamento dei crediti all’esportazione Legge N.95 del 29/03/1995 (ex legge 44/86) - Opportunità per nuove imprese giovanili nelle aree depresse. www.sviluppoitalia.it Ci sono poi delle agevolazione a livello locale che possono essere emanate o dal Comune e/o dalla Camera di Commercio di Ferrara, queste variano periodicamente e finanziano o il settore del commercio o dell’artigiano o i giovani imprenditori. Per verificare periodicamente si può accedere ai siti: www.comune.fe.it, www.fe.camcom.it Le opportunità di finanziamento sono appunto delle “opportunità” che si possono presentare al potenziale neo – imprenditore ma che non devono essere la motivazione principale per l’avvio d’impresa, occorre che ci sia molta determinazione da parte dell’imprenditore in quanto bisogna tenere presente che: innanzitutto le leggi a favore dell’avvio d’impresa coprono solo una parte dell’investimento e precisano dettagliatamente quali sono le spese ammesse (es. arredi, ristrutturazione, attrezzature, ecc).. Conviene quindi valutare molto bene la convenienza a presentare la domanda, in quanto la compilazione dei moduli è spesso complicata ed è necessaria l’assistenza di persone qualificate ed il contributo che potremmo ottenere può essere inferiore alle spese che abbiamo sostenuto per farci assistere nella presentazione della domanda di finanziamento; anche se per il finanziamento pubblico non sono richieste delle garanzie reali, per ottenerlo occorre comunque presentare un progetto a cui saranno attribuite possibilità di successo, per questo va allegato un approfondito business plan e curriculum vitae dei promotori. Non tutte le opportunità di finanziamento sono cumulabili tra di loro (es. la regola de minimis impone di non superare il finanziamento di uno stesso progetto per più di
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100.000,00 euro in tre anni per non ledere il principio della concorrenza esistente fra gli stati membri dell’Unione Europea); passa diverso tempo, anche uno o due anni, prima che riusciamo ad ottenere effettivamente l’erogazione del denaro, anzi spesso è richiesto di aver già pagato le fatture, quindi di presentare la quietanza del pagamento; se l’attività dovesse chiudere entro un determinato numero di anni, per qualsiasi motivo, l’imprenditore dovrà restituire i contributi pubblici che ha ricevuto. Diciamo che l’opportunità di finanziamento va valutata e ponderata rispetto alle proprie esigenze, alla complessità della redazione della domanda, ai tempi dell’istruttoria, ecc.
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CAPITOLO VI
Alcuni consigli per i futuri imprenditori stranieri La realtà economica italiana è costituita prevalentemente da piccole e medie imprese (PMI) attive sul territorio, ed ogni anno, nascono nuove imprese concorrenziali con quelle già esistenti. Occorre, perché l’impresa sopravviva sul mercato, molta prudenza e una buona conoscenza del tessuto produttivo ed economico locale; però ciò non basta a far sì che una nuova impresa decolli, occorre anche efficienza, creatività e flessibilità. Efficienza, ovvero produrre a bassi costi ma allo stesso tempo utilizzando le tecnologie più avanzate, con le migliori competenze e seguendo ritmi di lavoro abbastanza veloci. Creatività, ovvero saper modificare o dare valore aggiunto ai propri prodotti o servizi per soddisfare sempre più i propri clienti e per possedere “quel qualcosa in più” che differenzi dagli altri concorrenti. Flessibilità, intesa come rapida riorganizzazione dell’attività d’impresa puntando soprattutto sulle caratteristiche personali dell’imprenditore; l’imprenditore deve essere in grado di cambiare i propri ritmi di lavoro in termini di disponibilità oraria, di impegno, di dedizione all’attività, di investimento, ecc…in relazione ai possibili mutamenti di mercato. Per avviare un’attività imprenditoriale che funzioni sono importanti anche i rapporti che si intrattengono sia con soggetti (clienti, fornitori, consulenti, commercialisti, enti o servizi preposti a supportate le nuove imprese ecc…) che con altre imprese, come ad esempio gli istituti di credito. In Italia per poter collaborare con altre imprese e con altri soggetti è indispensabile conquistare la loro fiducia, rendendosi affidabili sia sul piano umano che professionale. Un altro elemento importante è la puntualità: l’essere puntuali ad un appuntamento, dimostrare di saper rispettare gli impegni presi, è segno di responsabilità e di rispetto verso gli altri. Nel nostro Paese la serietà e l’impegno sono indispensabili per poter conquistare la fiducia degli altri, soprattutto quando non si è conosciuti e si appartiene ad un altro Stato. Queste caratteristiche si dimostrano anche assumendo comportamenti corretti nei confronti ad esempio dei fornitori, delle banche…questo per dire che un fornitore non pagato non è sinonimo di lealtà, un prestito avuto e non restituito non è sinonimo di affidabilità ecc… quindi in queste situazioni le voci circolano rapidamente e la vostra impresa avrebbe pochissime possibilità, se non nulle, di sopravvivere. Lo Stato italiano stabilisce leggi precise che vanno conosciute e rispettate e pretende, come qualsiasi altra impresa o ente, serietà. Vi sono tasse e contributi da versare, oneri che vanno assolti per evitare spiacevoli inconvenienti visto che i controlli sono veloci e puntuali. Nel nostro Paese, a differenza di altri, molte attività si possono avviare liberamente senza bisogno di licenze o permessi particolari e questo dovrebbe essere un maggiore incentivo. Avviare un’impresa in Italia abbiamo visto che è possibile naturalmente facendo un’analisi accurata della realtà economica locale e seguendo alcune regole di comportamento. Fondamentale è avere le idee chiare e fare un buon progetto d’impresa ( Business plan). 43
Il nostro sistema è dinamico e veloce quindi non dovrebbe risultare troppo difficoltoso l’inserimento di nuove imprese. Ricordate che provenire da un Paese straniero può dare una marcia in più, un ulteriore vantaggio ossia potrebbe nascere un’idea imprenditoriale dalle relazioni tra il Paese di provenienza e l’Italia…Pensateci!
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VISTO D’INGRESSO PER LAVORO AUTONOMO Il visto di ingresso per lavoro autonomo si richiede quando si vuole venire in Italia per esercitare un’attività professionale o lavorativa autonoma non occasionale di tipo industriale, professionale, artigianale o commerciale. La procedura per l’ingresso ha quattro passaggi: 1) Richiedere all’autorità amministrativa competente per il rilascio di licenze, autorizzazioni, anche tramite un’altra persona (procuratore), una dichiarazione che non ci sono motivi che impediscono il rilascio di tale titolo. L’autorità amministrativa competente è qualunque autorità amministrativa che può rilasciare l’autorizzazione all’avvio dell’attività (la Camera di Commercio se si tratta di imprese soggette all’iscrizione al registro imprese, il Comune per le attività che richiedono solo la denuncia dell’avvio dell’attività, gli Ordini Professionali per le attività che necessitano di iscrizione all’Ordine). Tale dichiarazione si richiede per le seguenti categorie:
Ruolo Agenti e Rappresentanti di commercio (L.204/85) Ruolo Agenti di affari in mediazione (L.39/89) R.E.C. somministrazione alimenti e bevande (L.287/91) R.E.C. imprese turistiche (L.217/83) Attività di autoriparazione (L.122/92 e successive modificazioni) Attività di facchinaggio e movimentazione merci (L.57/2001) Attività di installazione impianti (L.46/90 e successive modificazioni) Attività di pulizia (L.82/94 e successive modificazioni) Ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea (L.21/92) Registro degli assegnatari marchi di identificazione (D.lgs. 251/99) Licenza di panificazione (L.31/56) Licenza di macinazione (L.857/49 e successive modificazioni)
Per le attività per le quali non sono previste licenze, autorizzazioni, abilitazioni o denunce di inizio di attività, la dichiarazione viene rilasciata entro 10 giorni. 2) Richiedere alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (per quanto riguarda l’avvio di attività che richiedono iscrizione al Registro delle Imprese) o all’Ordine Professionale competente (per quanto riguarda le professioni che richiedono l’iscrizione all’Ordine Professionale) ”l’attestazione dei parametri di riferimento”, cioè le risorse finanziarie che occorrono per l’esercizio dell’attività, calcolata in base all’attività che si intende svolgere: la Camera di Commercio valuta i costi da sostenere per le singole attività (immobili, macchinari, impianti, attrezzature, spese di avvio e gestione). La Camera di Commercio non è tenuta a verificare che la persona possegga realmente le risorse economiche, ma solo a fare un calcolo astratto in euro della somma che serve per avviare l’attività. L’attestazione dei parametri di riferimento non è necessarie se:
Il cittadino straniero subentra in un’attività già avviata (in questo caso rilascerà solo un’attestazione del titolo di subentro); Se il cittadino straniero è in possesso di permesso di soggiorno per lavoro dipendente o che consenta lo svolgimento di attività lavorativa; Nel caso di consulenti, anche con contratti di collaborazione coordinata e continuativa; 45
Nel caso in cui il lavoro autonomo che si vuole esercitare consista nella collaborazione ad imprese già iscritte al Registro delle imprese e già attive in Italia.
3) Richiedere alla Questura territorialmente competente, anche tramite un’altra persona (procuratore) il nulla osta provvisorio per l’ingresso (il nulla osta deve essere rilasciato entro 20 giorni dal ricevimento della dichiarazione), presentando i seguenti documenti:
Copia della domanda presentata per l’ottenimento del rilascio della dichiarazione che non sussistono motivi che impediscano il rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio (vedi punto n°1); L’eventuale documentazione prodotta per il rilascio delle predetta dichiarazione (per esempio il titolo di studio o particolari abilitazioni); La dichiarazione dell’organo competente (vedi punto 1) in data non anteriore a tre mesi; L’attestazione dei parametri di riferimento (vedi punto 2);
4) Il cittadino straniero deve richiedere al Consolato italiano nel Paese di provenienza il visto d’ingresso presentando:
La dichiarazione completa di nulla osta L’attestazione della Camera di Commercio che indica il capitale necessario per l’esercizio dell’attività (che bisogna dimostrare di possedere al momento dell’ingresso in Italia) La dichiarazione di disponibilità di alloggio idoneo (contratto di acquisto o di locazione) Dichiarazione di possesso di un reddito sufficiente al soggiorno annuo
Il visto per lavoro autonomo deve essere rilasciato o negato entro 120 giorni dalla data di presentazione della domanda e deve essere utilizzato entro 180 giorni dalla data del rilascio. 4) il cittadino straniero, entro otto giorni dall’ingresso in Italia, richiederà in Questura il permesso di soggiorno per lavoro autonomo.
INDIRIZZI UTILI Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura V. Borgoleoni 11 44100 Ferrara Centralino 0532-783711, fax 0532-240204 Settore Amministrazione Contabile V. Borgoleoni 11, fax 0532-783932 Settore Economico Statistico-Promozionale V.Darsena 79, fax 0532-783814 V.Darsena 77/A, fax 0532-783805 Settore registri-Albi Ruoli V. Darsena 77/A, fax 0532-783718 Uffici decentrati a Cento V.Ferrarese, 28/a Centralino, 051-6835551, fax 051-6835551 Dal lun al ven 9-12:30 46
Mart e giov 15:30 - 17 Questura di Ferrara Ufficio Stranieri C.so Ercole I d’Este 26, 44100 Ferrara Tel. 0532-294311 Informazioni: lun, merc, giov, ven. 15 -18, sab 9-12 Appuntamenti: dal lun al ven 14-20, sab 8-14 Ritiro documenti: lun e ven 15-18 Presentazione e consegna documentazione pratiche: lun, merc, giov, ven, sab, 9-12
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CONVERSIONE, RILASCIO E RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO Ci sono tre tipi di permesso di soggiorno che consentono di esercitare un lavoro autonomo: 1) il permesso per motivi di lavoro 2) il permesso per lavoro autonomo 3) il permesso per motivi di famiglia Se sei un cittadino straniero con permesso di soggiorno per motivi diversi, puoi chiedere alla Questura la conversione del tuo permesso di soggiorno presentando, oltre alla documentazione prevista per il rilascio del visto per lavoro autonomo (vedi capitolo precedente), anche l’attestazione della Direzione Provinciale del Lavoro di disponibilità delle quote d’ingresso. Per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo si deve produrre la seguente documentazione:
4 fotografie formato tessera marca da bollo da E 10,33 passaporto in corso di validità munito di visto d’ingresso con fotocopia di tutte le pagine scritte e/o timbrate polizza assicurativa italiana o straniera valida sul territorio nazionale o iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale idonea documentazione comprovante la sistemazione alloggiativa
Per rinnovare il tuo permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo, devi presentarti alla Questura di Ferrara almeno 30 giorni prima della scadenza, compilare l’apposito modulo di rinnovo ed allegare:
4 fotografie formato tessera marca da bollo da E 10,33 passaporto in corso di validità munito di visto d’ingresso con fotocopia di tutte le pagine scritte e /o timbrate il permesso di soggiorno in scadenza contratto di affitto registrato o atto di proprietà (in originale e in fotocopia), se si è ospitati anche la dichiarazione di ospitalità autocertificazione di residenza certificato d’iscrizione alla C.C.I.A.A. o Albo Professionale per la libera professione fotocopia della licenza comunale per l’attività svolta, se prevista partita iva fotocopia dell’ultima dichiarazione dei redditi
* ulteriore documentazione che sarà eventualmente richiesta all’utente INDIRIZZI UTILI Questura di Ferrara Ufficio Stranieri (vedi pag. precedente) Direzione Provinciale del Lavoro V. Garibaldi 147, 44100 Ferrara 48
tel. 0532/410711 fax. 0532/210966 Orari: Dal lun. al ven. 8:30-12:30 mart. e giov. 15:00-17:00
RICONOSCIMENTO DEI TITOLI DI STUDIO STRANIERI I titoli di studio conseguiti all’estero hanno validità in Italia solo se ottengono il riconoscimento da parte delle autorità competenti. Proviamo a spiegare alcune definizioni: Dichiarazione di corrispondenza: riconosce il titolo di studio solo per determinati fini (per esempio l’accesso a determinate professioni, o per la continuazione degli studi); Dichiarazione di equipollenza: va richiesta al Provveditorato agli Studi e produce tutti gli effetti giuridici del corrispondente titolo italiano; Dichiarazione di valore e legalità: attesta la posizione giuridica della scuola (statale o legalmente riconosciuta), l’ordine e il grado degli studi ai quali il titolo si riferisce, gli anni complessivi di scolarità e il tipo di studi che permette di continuare o il lavoro che permette di fare; I cittadini extracomunitari residenti in Italia che devono chiedere il riconoscimento dei titoli di studio stranieri di istruzione secondaria per l’iscrizione presso la Camera di Commercio (REC. Ruolo agenti e Rappresentanti di Commercio. Ruolo Agenti e Affari in Mediazione o Ruolo Imprese) devono ottenere la Dichiarazione di corrispondenza del titolo di studio conseguito all’estero, inoltrando la domanda in carta semplice a: Ministero della Pubblica Istruzione – Direzione Generale degli scambi culturali – DIV. II Viale Trastevere, 76, 00153 Roma Se il titolo da far riconoscere è un titolo valido come requisito professionale per l’iscrizione al REC o per l’ammissione agli esami REC, alla domanda si dovranno allegare: 1. titolo di studio in copia autenticata, con traduzione in italiano certificata dall’autorità consolare italiana del Paese in cui il titolo è stato conseguito (oppure con traduzione giurata: l’elenco dei traduttori ufficiali è disponibile presso la Cancelleria del Tribunale); 2. dichiarazione di valore e di legalità, rilasciata dall’autorità consolare nel Paese dove il titolo è stato conseguito, che specifica: • • • •
la posizione giuridica della scuola ordine e grado degli studi anni di scuola frequentati quali tipi di studio permette di continuare a fare o quale tipo di lavoro permette di volgere il titolo certificato
1. copia autenticata del permesso di soggiorno
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Per quanto riguarda il riconoscimento dei titoli professionali in ambito sanitario bisogna inviare in raccomandata con ricevuta di ritorno o portare personalmente la documentazione a: Ministero della Sanità – Dipartimento delle Professioni Sanitarie, delle risorse umane e tecnologiche in sanità e assistenza sanitaria competente statale – Ufficio III, P.le dell’Industria 20 – 00144 Roma Sulla busta deve essere indicato “Riconoscimento titolo ex legge 40/98”: la seguente documentazione è necessaria per il riconoscimento dei titoli abilitati all’esercizio delle professioni sanitarie per le quali non sia richiesta la laurea: 1. domanda compilata secondo il facsimile riportato in allegato; 2. copia autenticata del permesso di soggiorno; 3. copia autenticata del titolo di studio specifico per l’attività richiesta; 4. copia autenticata del titolo di abilitazione per l’attività richiesta, qualora previsto dal Paese ove è stato conseguito il titolo; 5. copia dell’iscrizione all’albo professionale, ove esistente nel Paese di provenienza; 6. certificazione dell’Autorità competente del Paese di conseguimento del titolo o, in alternativa, della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel predetto Paese, che attesti, oltre i requisiti richiesti per l’accesso al corso di studi per il conseguimento del titolo, i programmi dettagliati degli studi con indicazione delle ore effettuate (formazione teorica e formazione pratica) e delle discipline svolte, nonché la validità della struttura presso cui il titolo è stato conseguito; 7. dichiarazione di valore, da parte dell’Autorità diplomatica o consolare italiana nel Paese di conseguimento del titolo, che attesti la validità abilitante del titolo all’esercizio della professione nel Paese in cui il titolo è stato conseguito nonché le attività professionali che il titolo consente di esercitare nel Paese di conseguimento.
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CAPITOLO VII
INDIRIZZI UTILI CENTRI PER L’IMPIEGO DELLA PROVINCIA DI FERRARA CENTRO PER L’IMPIEGO DI FERRARA Sede di Ferrara: Via Cairoli, 30 - 44100 FERRARA Tel. 0532/299808-840 - Fax 0532/299822 e-mail:
[email protected] CENTRO PER L’IMPIEGO DELL’ALTO FERRARESE Sede di Cento: Via Marescalca, 45 44042 CENTO Tel. 051/6835986–902481 - Fax 051/901897 e-mail:
[email protected] Punto operativo di Bondeno : Via dei Mille, 16 44012 BONDENO Tel. 0532/892866 – Fax 0532/897793 CENTRO PER L’IMPIEGO DEL MEDIO FERRARESE Sede di Argenta: Via IV Novembre 1/a 44011 ARGENTA Tel. 0532/804142 – 852035 - Fax 0532/852885 e-mail:
[email protected] Sede di Copparo: Via Togliatti, 13 44034 COPPARO Tel. 0532/860023 – 860183 - Fax 0532/863233 e-mail:
[email protected] CENTRO PER L’IMPIEGO DEL BASSO FERRARESE Sede di Codigoro: Via IV Novembre, 21 44021 CODIGORO Tel. 0533/713292 – 713025 – 712395 - Fax 0533/711380 e-mail:
[email protected] Punto operativo di Portogaribaldi: P.zza Verità 44029 PORTOGARIBALDI Tel. 0533/326646 – Fax. 0533/325853 Orari di apertura validi per tutti i Centri per l’impiego Lunedì, Mercoledì e Venerdì: dalle 9.00 alle 13.00 Martedì e Giovedì : dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 16.30 CENTRO SERVIZI INTEGRATI PER L’IMMIGRAZIONE Corso Biagio Rossetti n.5/a 44100 Ferrara Tel. 0532 208092 fax 0532 208566 e-mail:
[email protected] Orario di apertura: Lunedi -- 8.30/13.30 - 14.30/18.00 Martedi -- 8.30/13.30 - 14.30/18.00 Mercoledi -- 8.30/13.30 - 14.30/18.00 Giovedi -- 8:30/14.00 Venerdi -- 8.30/14.00
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INFORMAGIOVANI DEL COMUNE DI FERRARA Via Alberto Lollio n.15 - Ferrara Tel. 0532/210408 - 211108 Orari di apertura: Lun/mar/Giov/sabato dalle 11 alle 13 lun/Mar/giov/sabato dalle 17 alle 19 Luglio chiuso il sabato pomeriggio Agosto aperto solo la mattina MINISTERO DELLE FINANZE – DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE –UFFICIO DISTRETTUALE DELLE IMPOSTE DIRETTE Via Maverna monsignore Luigi,8 – Ferrara Tel.: 0532- 251011 (Centralino). Orario: Mattino: dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 13.00 Pomeriggio: dal lunedì al giovedì dalle 16.00 alle 17.00 Ufficio del Registro Via Cassoli, 56 – Ferrara Tel. 0532-56405 (Centralino) Orario: Mattino: dal lunedì al sabato dalle 08.30 alle 12.30 Pomeriggio: martedì e giovedì dalle 15.00 alle 17.00 Ufficio I.V.A. Via Aldighieri, 10/12 – Ferrara Orario: Mattino - dal lunedì al sabato Pomeriggio-dal lunedì al giovedì
Tel. 0532-211088 (Centralino) dalle 08.30 alle 12.30 dalle 15.30 alle 16.30
INPS – Istituto Nazionale Previdenza Sociale Viale Cavour, 164 - Ferrara Tel. 0532-292111 (Centralino) Orario: Mattino - dal lunedì al sabato dalle 08.30 alle 12.30 Pomeriggio - lunedì e giovedì dalle 14.30 alle 16.30 INAIL – Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro. Viale Cavour, 96 - Ferrara Tel. 0532-234411 (Centralino) Orario: Mattino - dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 12.30 Pomeriggio - martedì e giovedì dalle 15.00 alle 18.00 CCIAA – Camera di Commercio Industria, Artigianato, e Agricoltura. Via Darsena, 77/a - Ferrara Tel. 0532-783711 (Centralino) Orario: Mattino- dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 12.30 Pomeriggio - martedì e giovedì dalle 15.30 alle 17.00 UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI FERRARA Via Bologna 498 - Ferrara Tel. 0532-904000 (Centralino) Orario: Mattino- dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 13.00 Pomeriggio- dal lunedì al venerdì dalle 14.00 alle 17.00 A.E.A. – Associazione Europea Assistenza agli Operatori del Commercio, Turismo, Spettacolo. Viale Cavour, 114 - Ferrara Tel. 0532-211077 (Centralino) Orario: Mattino - dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 12.30 Pomeriggio- dal lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 18.30 ASCOM – Associazione Commercianti – Commercio, Turismo, Servizi. 52
Via Baruffaldi, 18 - Ferrara Tel. 0532-234211 (Centralino) Orario: Mattino - dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 13.30 Pomeriggio - dal lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 17.30 chiuso il martedì pomeriggio CONFESERCENTI Via Darsena, 178 - Ferrara Tel. 0532-778411 (Centralino) Orario: Mattino - dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 13.00 Pomeriggio- lunedì mercol. giovedì dalle 14.30 alle 18.00 CIA – Confederazione Italiana AgricoltorI Via Messidoro, 8 - Chiesuol del Fosso (Fe) Tel. 0532-978550 (Centralino) Orario: Mattino - dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 12.30 Pomeriggio- dal lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 18.00
CONFARTIGIANATO Corso Giovecca, 3 - Ferrara Orario: Mattino - dal lunedì al venerdì Pomeriggio- dal lunedì al venerdì
Tel. 0532-202961 (Centralino) dalle 08.00 alle 12.30 dalle 14.30 alle 18.00
CNA – Confederazione Nazionale Artigianato e Piccola Impresa. Via Caldirolo, 84 - Ferrara Tel. 0532-749111 (Centralino) Orario: Mattino - dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 13.00 Pomeriggio- dal lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 17.30 UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI FERRARA Via Bologna 637/b - Chiesuol del Fosso (Fe) Tel. 0532-979111 (Centralino) Orario: Mattino - dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 13.00 Pomeriggio - dal lunedì al venerdì dalle 14.00 alle 17.00 UNIONE INDUSTRIALI Via Montebello, 33 – Ferrara Orario: Mattino - dal lunedì al venerdì Pomeriggio- dal lunedì al venerdì
Tel. 0532-205122 (Centralino) dalle 08.30 alle 12.30 dalle 15.30 alle 19.00
API Corso Giovecca, 140 – Ferrara Tel. 0532-247320 Orario: Mattino – dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 Pomeriggo dal lunedì al venerdì dalle 14.00 alle 18.00 FEDERAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI DIRETTI Via Bologna,635 - Chiesuol del Fosso (Fe) Tel. 0532-979711 (Centralino) Orario: Mattino - dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 12.45 Pomeriggio - lunedì giovedì venerdì dalle 14.00 alle 17.00 CONFCOOPERATIVE Via De Pisis, 43 – Ferrara
Tel.0532-202655 (Centralino)
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Orario: Mattino - dal lunedì al venerdì Pomeriggio- dal lunedì al venerdì
dalle 08.00 alle 12.30 dalle 14.30 alle 18.30
LEGA PROVINCIALE DELLE COOPERATIVE E MUTUE Via Carlo Mayr, 14 - Ferrara Tel. 0532-761307 (Centralino) Orario: Mattino - dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 12.30 Pomeriggio- dal lunedì al venerdì dalle 14,30 alle 18.00 ACLI FERRARA Via Ariosto, 88 - Ferrara Tel. 0532-202853 P.zza S.Etienne, 17 - Ferrara Tel. 0532-207583 Orario: Mattino - dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 12.30 Pomeriggio- dal lumedì al venerdì dalle 15.30 alle 19.00 ARCI FERRARA Contrada della Rosa n.14 - Ferrara Orario: Mattino - dal lunedì al sabato Pomeriggio- dal lunedì al venerdì
Tel. 0532-907611(Centralino) dalle 09.00 alle 12.30 dalle 15.30 alle 19,00
C.G.I.L. ( Confederazione Generale Italiana Lavoratori ) Piazza Verdi n. 5 – Ferrara Tel. 0532 783111 ( Centralino ) Orario: Mattino – dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 Pomeriggio – dal lunedì al venerdì dalle 15.00 alle 18.00
C.I.S.L. ( Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori ) P.ta Toti n. 5 – Ferrara Tel. 0532 789811 ( Centralino ) Orario: Mattino – dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 Pomeriggio- dal lunedì al venerdì dalle 15.00 alle 19.00
U.I.L. ( Unione Italiana Lavoratori ) Gall. Matteotti n. 11 – Ferrara Orario: Mattino e pomeriggio
Tel. 0532 764400 ( Centralino ) dalle 8.00 alle 18.00
ORDINE DEI COMMERCIALISTI Via Cairoli n. 32 – Ferrara Orario: Mattino – dal lunedì al venerdì
Tel. 0532 210550 dalle 9.00 alle 12.00
ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO Via Turco n. 29 – Ferrara Tel. 0532 247066 Orario: Mattino – dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30
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GLOSSARIO Definizione di Piccola Impresa: In base alla disciplina dell'U E sugli aiuti di Stato alle PMI: a) ha un massimo di 50 dipendenti; b) ha un fatturato annuo non superiore ai 7 milioni di Euro, oppure ha un totale dello stato patrimoniale non superiore ai 5 milioni di Euro; c) non fa capo per più del 25% ad una o più imprese di maggiori dimensioni (fanno eccezione le società finanziarie pubbliche e le società di partecipazione al capitale di rischio o, purchè non esercitino alcun controllo, gli investitori istituzionali). Definizione di Media Impresa: In base alla disciplina dell'U.E. sugli aiuti di Stato alle PMI: a) ha un massimo di 250 dipendenti; b) ha un fatturato annuo non superiore ai 40 milioni di Euro, oppure ha un totale dello stato patrimoniale non superiore ai 27 milioni di Euro; c) non fa capo per più del 25% ad una o più imprese di maggiori dimensioni (fanno eccezione le società finanziarie pubbliche e le società di partecipazione al capitale di rischio o, purchè non esercitino alcun controllo, gli investitori istituzionali). Definizione di impresa agrituristica: In base alla Legge 5 Dicembre 1985 n. 730, si intendono attività agrituristiche esclusivamente le attività di ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli attraverso l'utilizzazione della loro azienda, in rapporto di connessione e complementarietà rispetto alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame, che devono comunque rimanere principali. Definizione di impresa artigiana: In base alla Legge Quadro sull'artigianato 8 Agosto 1985, n. 443: A) per l'impresa che non lavora in serie: massimo 18 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9; il numero massimo può essere elevato fino a 22 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti; B) per l'impresa che lavora in serie, purchè con lavorazione non del tutto automatizzata: massimo 9 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero può essere elevato fino a 12 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti; C) per l'impresa di lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura: un massimo di 32 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16; il numero massimo può essere elevato fino a 40 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti; D) per l'impresa di trasporto: un massimo di 8 dipendenti; E) per le imprese di costruzione edili: massimo 10 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo può essere elevato fino a 14 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti. Definizione di Bed&Breakfast: In base alla legge Regionale 29/2001 art. 2 : l'attività ricettiva extralberghiera condotta da chi nella casa in cui abita offra in servizio di alloggio e prima colazione, per non più di quattro camere e con un massimo di dieci posti letto, con carattere saltuario o per periodi ricorrenti stagionali. Equivalente Sovvenzione Netta E' un metodo di calcolo del contributo che tiene conto degli aspetti finanziari, degli aspetti fiscali e delle eventuali altre agevolazioni. Corrisponde al valore della agevolazione ricevuta, attualizzata, al netto dell'imposizione fiscale anch'essa attualizzata. In pratica è ciò che rimane all'impresa della 55
sovvenzione ricevuta una volta che sono state pagate le tasse. Occorre considerare inoltre che nell'effettuare i calcoli si parte sempre dal presupposto che l'impresa realizzi utili il primo anno e che gli utili siano sufficienti per pagare l'imposta prelevata dalla sovvenzione. Equivalente Sovvenzione Lorda E' un metodo di calcolo del contributo che differisce dal precedente in quanto non tiene conto dell'imposizione fiscale sul contributo ed esprime in percentuale il valore dell'agevolazione concessa all'azienda al lordo delle tasse, rapportato all'intero ammontare dell'investimento, dove tutti i flussi monetari, devono essere attualizzati ad una medesima rata. Regime de minimis E' l'importo massimo totale dell'aiuto di Stato a favore delle PMI pari a 100.000,00 Euro su un periodo di tre anni dal momento del primo aiuto (regolato con Comunicazione della Commissione 96/c 6806, pubblicata sulla GUCE n. C68 del 6 Marzo 1996). Gli aiuti da prendere in considerazione sono quelli concessi dalle Autorità nazionali, regionali o locali. Tale importo comprende qualsiasi agevolazione ricevuta quale aiuto pubblico e non pregiudica la possibilità del beneficiario di ottenere altri aiuti in base a regimi autorizzati dalla Commissione. Zone definite depresse: Obiettivo 1 Aree rientranti: Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. Obiettivo 2 Aree rientranti: - comuni parzialmente inclusi da verificare sullo stradario: Ferrara, Copparo, Argenta, Bondeno, Comacchio, Masi Torello, Portomaggiore, Voghiera - ;comuni interamente inclusi: Berra, Codigoro, Formignana, Goro, Jolanda, Lagosanto, Massa Fiscaglia, Mesola, Migliarino, Migliaro, Ostellato, Ro Ferrarese, Tresigallo. Obiettivo 3 tutte le aree non Ob. 1 Programmi speciali d’area Aree rientranti nei comuni Berra, Codigoro, Comacchio, Goro, Iolanda di Savoia, Lagosanto, Massa Fiscaglia, Mesola, Migliarino, Migliaro, Ostellato, Ro Ferrarese, Formignana, Masitorello, Portomaggiore, Tresigallo, Voghiera.
FONTI BIBLIOGRAFICHE: Millionaire Corriere Lavoro Nessuno Nasce Grande a cura della Confartigianto della Liguria Guida alla creazione d’impresa per cittadini stranieri a cura della Provincia di Pesaro-Fano-Urbino 56