ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI BERGAMO ASSOCIAZIONI e FONDAZIONI Tipologie e profili giuridici
Dott. Lauro Montanelli
FONDAZIONI COSA E’ UNA FONDAZIONE In base alla definizione coniata dall'European Foundation Centre di Bruxelles, una fondazione è un ente privato senza finalità di lucro con una propria sorgente di reddito che deriva normalmente - anzi, in Italia, necessariamente - da un PATRIMONIO. Questo ente, dotato di una propria ORGANIZZAZIONE e di propri ORGANI DI GOVERNO, usa le proprie risorse finanziarie per scopi educativi, culturali, religiosi, sociali o altri SCOPI DI PUBBLICA UTILITA’, sia sostenendo persone ed enti (fondazione di erogazione), sia organizzando e gestendo direttamente i suoi programmi (fondazione operativa).
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FONDAZIONI ASPETTI COSTITUTIVI Una fondazione è costituita da un fondatore - anche più persone congiuntamente ovvero una persona giuridica - tramite un atto pubblico o una disposizione testamentaria; la costituzione dell'ente deve essere sancita da un notaio tramite l'atto di fondazione, mentre per poter operare necessita di un riconoscimento giuridico che sottopone tutti gli atti della fondazione al controllo di legittimità di un'apposita autorità vigilante (art. 12 e seguenti del Codice Civile). Le principali norme organizzative per il corretto funzionamento dell'ente sono raccolte nello statuto, che costituisce parte integrante dell'atto di fondazione.
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FONDAZIONI PERCHE’ CREARE UNA FONDAZIONE Una fondazione è uno strumento giuridico che una persona, un gruppo di persone o anche un’impresa o un ente pubblico possono utilizzare per perseguire uno scopo socialmente utile. I fondatori decidono di destinare un patrimonio ad uno scopo ritenuto socialmente utile. Si tratta di uno strumento molto flessibile, in quanto assai diverse possono essere le motivazioni che inducono a costituire una fondazione: perseguire scopi filantropici, perpetuare il proprio nome o quello di un familiare scomparso, intervenire nel sociale in maniera riservata e discreta, ottenere un miglioramento della propria immagine e del proprio credito presso il pubblico, ecc.
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FONDAZIONI Come ogni strumento deve essere coerente col fine per il quale viene utilizzato, così anche la scelta di utilizzare lo strumento della fondazione deve essere coerente con gli obiettivi che il fondatore si è prefissato: in certi casi, infatti, può essere più efficace uno strumento diverso, quale ad esempio un'associazione, un lascito o un legato .
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FONDAZIONI Di cosa si occuperà la fondazione E' molto importante individuare quali obiettivi deve raggiungere la fondazione, cioè il suo scopo, perchè costituisce l'elemento più difficilmente modificabile della fondazione stessa. Una fondazione, infatti, è prima di tutto un patrimonio vincolato al perseguimento di uno scopo e, pertanto, quest’ultimo può essere cambiato solo nei limiti del vincolo che il fondatore - con la costituzione dell'ente - ha posto sul patrimonio (uniche eccezioni sono i rari interventi che l'autorità vigilante può effettuare nei casi in cui lo scopo sia stato raggiunto o sia diventato desueto o irraggiungibile).
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FONDAZIONI La determinazione dello scopo è importante anche per l'individuazione della materia, cioè il campo d'intervento (sanità, istruzione, ricerca scientifica, ecc.); la materia infatti consente di: 1.
verificare se la fondazione possa ottenere il riconoscimento giuridico , consentito solo quando la materia rientra fra quelle trasferite per competenza dallo Stato alle Regioni (D.P.R. 616/77): assistenza sanitaria ed ospedaliera, beneficenza pubblica, istruzione artigiana e professionale, assistenza scolastica, beni culturali, turismo, artigianato, agricoltura e foreste, trasporti e viabilità, ecc.;
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individuare quale sia l'autorità vigilante nel caso di riconoscimento giuridico Nazionale (ad esempio il Ministero della Sanità per una fondazione operante nel campo dell'assistenza medica agli handicappati).
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FONDAZIONI ASPETTI COSTITUTIVI La costituzione della fondazione si compone di: ◦
Atto costitutivo, in cui il fondatore dichiara di dar vita all’ente, enuncia lo scopo e individua il patrimonio (questi due elementi sono obbligatori);
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Statuto, in cui si determina l’organizzazione e le modalità di realizzazione dello scopo.
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FONDAZIONI ELEMENTI OBBLIGATORI Sono elementi obbligatori dell’atto costitutivo: ◦ ◦
Lo scopo; Il patrimonio.
Lo scopo deve avere il carattere della pubblica utilità; si ritiene che non possa esistere una fondazione che crei vantaggi economici in capo al fondatore E’ essenziale per la costituzione di una Fondazione l’esistenza di un patrimonio senza il quale non può esistere la fondazione.
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FONDAZIONI DOVE OPERA LA FONDAZIONE La zona geografica di intervento ha rilevanza ai fini del tipo di riconoscimento giuridico e della dimensione del Patrimonio. Se la fondazione si pone un preciso vincolo statutario in base al quale le attività dell'ente devono esaurirsi nell'ambito di una regione - ovvero in una zona geografica più ristretta - è possibile chiedere il riconoscimento giuridico regionale, mentre un'attività stabile e continuativa in due o più regioni obbliga sempre una fondazione a richiedere il riconoscimento nazionale.
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FONDAZIONI COME PERSEGUIRE LO SCOPO Lo Statuto di una fondazione non deve necessariamente contenere l'oggetto, cioè le modalità effettive per il raggiungimento dello scopo: infatti il Consiglio di amministrazione, nei limiti dello Statuto, è libero di intraprendere qualsiasi attività funzionale - anche indirettamente - al perseguimento dello scopo istituzionale.
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FONDAZIONI COME PERSEGUIRE LO SCOPO Tuttavia, la previsione di un oggetto statutario è indubbiamente utile per: fornire alcune linea-guida agli amministratori circa le strade che il fondatore intendeva seguire per raggiungere le mete prefissate; vietare agli amministratori alcuni tipi di attività ritenuti dal fondatore inadeguati allo scopo o alla fondazione in quanto ente senza scopo di lucro obbligare gli amministratori ad intraprendere specifiche attività (ad esempio l'erogazione di borse di studio), lasciandoli liberi di iniziare altre attività non espressamente vietate dallo statuto; stabilire se la fondazione perseguirà il suo scopo in proprio (è il caso di una fondazione operativa che, dotata di strutture logistiche ed organizzative, gestisce direttamente le attività istituzionali) ovvero indirettamente (è il caso di una fondazione di erogazione, che al contrario non possiede proprie strutture ma finanzia quelle di terzi). 12
FONDAZIONI Quali risorse economiche saranno disponibili per la fondazione Il patrimonio è un elemento necessario, in quanto la legge e la giurisprudenza non ammettono fondazioni finanziate esclusivamente da contributi di terzi; la costituzione di una fondazione, pertanto, può essere vista come una immobilizzazione di risorse economiche e di conseguenza il legislatore si è preoccupato di garantire che tali risorse vengano utilizzate efficacemente ed efficientemente a beneficio della collettività. E' per queste ragioni che l'autorità preposta al riconoscimento giuridico della fondazione é legittimata a richiedere un patrimonio minimo, tale da consentire l'effettiva possibilità di raggiungere lo scopo (congruità del patrimonio rispetto allo scopo).
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FONDAZIONI PATRIMONIO Per il riconoscimento nazionale il Ministero dell'Interno ha imposto una soglia minima di circa 100 mila euro, al di sotto della quale l'istanza di riconoscimento non viene accolta dalla prefettura competente a riceverla, é ammesso un capitale inferiore ai 100 mila euro solo se la fondazione dispone di un patrimonio immobiliare di una certa entità, valutata dal Ministero caso per caso. Il Consiglio di Stato, comunque, nel corso della procedura di riconoscimento, può richiedere una soglia più elevata per fondazioni che operino in particolari settori o che comunque adottino una struttura operativa anziché di semplice erogazione.
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FONDAZIONI PATRIMONIO
Per il riconoscimento regionale, invece, in genere non esiste una soglia minima, solo alcune regioni hanno fissato un patrimonio minimo, mentre in genere viene effettuata una valutazione caso per caso tenuto conto degli scopi statutari. La Regione Lombardia ha fissato il patrimonio minimo per ottenere il riconoscimento giuridico € 52.000,00
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FONDAZIONI ORGANI DELLA FONDAZIONE Sono organi della fondazione: il Consiglio di Amministrazione (o Consiglio Direttivo, o affini), composto da uno o più amministratori che sono responsabili verso l’ente secondo le norme del mandato, è l’organo obbligatoriamente previsto dal Codice Civile; il Consiglio di Amministrazione ha poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria della fondazione; il Presidente del Consiglio di Amministrazione che è il legale rappresentante della fondazione; il Direttore o Segretario Generale, organo non obbligatorio, ha il compito di attuare i programmi deliberati dal Consiglio di Amministrazione; il Collegio dei Revisori legali, non obbligatorio, è generalmente composto da tre membri di cui uno è spesso nominato dall’Autorità vigilante ed esercita la vigilanza contabile sull’amministrazione della fondazione; il Comitato scientifico, anch’esso non obbligatorio, è generalmente composto da studiosi ed esperti nel campo di attività della fondazione.
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FONDAZIONI Chi prenderà le decisioni Le azioni di una fondazione sono il risultato delle decisioni prese dalle persone istituzionalmente preposte a governare l'ente; risulta quindi evidente l'importanza di una chiara e preventiva definizione delle competenze e delle responsabilità del vertice organizzativo (composto da organo decisionale, organo esecutivo ed organo di controllo), al fine da ridurre al minimo la conflittualità interna e di perseguire efficacemente ed efficientemente lo scopo statutario.
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FONDAZIONI STRUTTURA ORGANIZZATIVA E' necessario definire la struttura organizzativa, cioè suddividere le attività e le funzioni in gruppi di lavoro e di responsabilità; a titolo esemplificativo di seguito si elencano le principali attività che devono essere implementate da una fondazione: la gestione operativa (erogazione di contributi a terzi, amministrazione delle partecipazioni strumentali, gestione dei progetti operativi); la gestione amministrativa (pianificazione, programmazione e controllo, contabilità e bilancio, decisioni finanziarie e fiscali, gestione del personale, supporti informatici, gestione degli acquisti) la gestione delle relazioni esterne (promozione dei progetti, raccolta fondi da terzi, promozione dell'immagine) la gestione del patrimonio (rendita finanziaria, proprietà immobiliari, attività imprenditoriali).
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FONDAZIONI Quale tipo di riconoscimento giuridico Una volta costituita la fondazione, prima di poter operare occorre chiedere il riconoscimento giuridico nazionale o regionale. La normativa di riferimento è il DPR 10 febbraio 2000 n. 361, “Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto”, in vigore dal 22 dicembre 2000. 19
FONDAZIONI RICONOSCIMENTO GIURIDICO Tutte le competenze relative al riconoscimento della personalità giuridica e al controllo delle fondazioni attive in ambito nazionale sono di competenza delle Prefetture nella cui Provincia è stabilita la sede dell’ente. Solo per alcune fondazioni che operano in campo artistico, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali continuerà a esercitare una funzione attiva, dando un parere preventivo al riconoscimento, dietro richiesta delle Prefetture. Il DPR 361/2000 precisa che le Regioni conferiscono la personalità giuridica alle fondazioni che operano nelle materie di competenza regionale (come stabilito dal DPR 616/77) e le cui finalità statutarie si esauriscono nell’ambito di una sola Regione. La procedura di riconoscimento prende avvio con la domanda del soggetto fondatore o del rappresentate dei soggetti fondatori alla quale devono essere allegati l’atto costitutivo, lo Statuto in copia autenticata e la documentazione attestante che la consistenza patrimoniale dell’ente è adeguata alla realizzazione dello scopo stabilito. 20
FONDAZIONI RIDUZIONE D’IMPOSTA L’imposta sul reddito delle persone giuridiche a norma dell’art. 6 del DPR 601/73 (così come modificato dal l’art. 66 comma 8 del DL 331/93) è ridotta alla metà nei confronti dei seguenti soggetti: a) b)
c)
Enti e istituti di assistenza sociale, società di mutuo soccorso, enti ospedalieri, enti di assistenza e beneficenza; Istituti di istruzione e istituti di studio e sperimentazione di interesse generale che non hanno fine di lucro, corpi scientifici, accademie, fondazioni e associazioni storiche, letterarie, scientifiche di esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali; Enti il cui fine è equiparato per legge a fini di beneficenza o istruzione.
L’agevolazione in questione compete esclusivamente agli enti che abbiano personalità giuridica. 21
FONDAZIONI RIDUZIONE D’IMPOSTA Le ex IPAB che a norma della LR 1/2003 (riordino della disciplina delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza operanti in Lombardia) abbiano provveduto alla trasformazione in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro aventi finalità di beneficienza e assistenza possono usufruire della previsione di cui all’art. 6 del DPR 601/73 ovvero possono beneficiare della riduzione del 50% dell’aliquota IRES ordinaria.
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FONDAZIONI Nozione di organismo di diritto pubblico.
Come è noto, la nozione in esame è di derivazione comunitaria e, pertanto, è su tale piano che va effettuata, in via precipua, la ricognizione dei relativi elementi distintivi, anche in considerazione delle sentenze della Corte di giustizia rese in materia, le quali, come è altrettanto noto, costituiscono, per consolidato principio, diritto comunitario a tutti gli effetti e, come tale, prevalente su quello nazionale.
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FONDAZIONI Nozione di organismo di diritto pubblico.
L’art. 1, lett. b), della direttiva 92/50/CEE, secondo una formulazione riprodotta in termini pressoché identici all’art. 1, n. 9, della direttiva 2004/18/CE nonché all'art. 2 della recente direttiva 2014/24/UE, dispone che per “organismo di diritto pubblico” s’intende qualsiasi organismo: 1. 2. 3.
istituito per soddisfare specificatamente bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale, e avente personalità giuridica, e la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti locali o da organismi di diritto pubblico, OPPURE la cui gestione è soggetta al controllo di questi ultimi, OPPURE il cui organo d’amministrazione, di direzione o di vigilanza è costituito da membri più della metà dei quali è designata dallo Stato, dagli enti locali o da altri organismi di diritto pubblico.
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FONDAZIONI Nozione di organismo di diritto pubblico. Tale disposizione è stata recepita nel nostro ordinamento nazionale attraverso l’art. 3, comma 26, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici), il quale ha specificato espressamente che l’organismo di cui si tratta può anche essere costituito in persona giuridica di diritto privato e che gli elenchi dei soggetti riconducibili a tale categoria sono da considerarsi “non tassativi” (come esplicitamente affermato dal comma 27), ma solo esemplificativi, trattandosi di una condizione da verificare nel caso concreto in base alla sussistenza, o meno, dei suddetti indici (e non potrebbe essere diversamente trattandosi di indici di pubblicità sostanziale e non semplicemente formale).
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FONDAZIONI Nozione di organismo di diritto pubblico. Da questo punto di vista, occorre evidenziare fin da subito come risulti del tutto erronea l'affermazione (a volte utilizzata da parte dei soggetti che mirano a sottrarsi dall'applicazione del Codice dei contratti pubblici) per cui "gli organismi di diritto pubblico pertanto sono soltanto quelli che disposizioni normative identificano come tali" nonché quella secondo la quale "nessuna interpretazione estensiva sembra ammissibile all'interno di tale norma, trattandosi di un elenco tassativo". Ebbene, la sussistenza dei predetti indici che identificano l'organismo di diritto pubblico va verificata caso per caso, in concreto.
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FONDAZIONI Nozione di organismo di diritto pubblico. Indici di valutazione
In primo luogo, la forma giuridica di fondazione di diritto privato soddisfa ontologicamente sia il requisito dell'oggetto, posto che, soprattutto se onlus, essa persegue interessi generali non preordinati a generare profitto dei soci, sia quello della personalità giuridica, posto che essa è autonomo centro di imputazione di effetti giuridici. In ordine al primo requisito, l’operazione da compiere, secondo l’insegnamento dei giudici comunitari (CGCE, sent. 10 novembre 1998, in C360/96), consiste in un duplice e distinto accertamento: in prima battuta, occorre valutare che l’attività al cui perseguimento l’ente è preposto sia volta al soddisfacimento di un interesse di carattere generale, avendo un impatto sulla collettività; in secondo luogo, avuto esito positivo la prima verifica, si deve procedere a verificare il carattere non industriale e commerciale di tali bisogni.
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FONDAZIONI Nozione di organismo di diritto pubblico. Infatti, i giudici comunitari hanno chiarito che il requisito inerente il carattere non industriale o commerciale è da riferire, non già all’attività espletata o alle modalità di gestione della stessa, bensì ai bisogni per il cui soddisfacimento l’ente è istituito ed opera, rispetto ai quali, per motivi di interesse generale, lo Stato, o gli enti locali, preferiscano provvedere direttamente o mantenere un’influenza dominante (CGCE, sent. 10 novembre 1998, in C-360/96, nonché, di recente, tra le tante, Cons. St., sez. VI, 8 ottobre 2013, n. 4934).
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FONDAZIONI Nozione di organismo di diritto pubblico. La Corte di giustizia, in una significativa sentenza (CGCE, sent. 10 aprile 2008, in C393/06), ha specificato, inoltre, che è indifferente, per stabilire se la costituzione sia finalizzata a soddisfare bisogni d’interesse generale aventi carattere diverso da quello industriale o commerciale, che siffatti bisogni siano anche assolti, o possano esserlo, da imprese private, essendo, viceversa, rilevante che si tratti di necessità alle quali, per ragioni connesse con l’interesse generale, lo Stato o una collettività territoriale scelgano di provvedere essi stessi o nei confronti dei quali intendano mantenere un’influenza determinante, come senz’altro avviene per il caso delle fondazioni ex IPAB, o comunque provenienti dalla trasformazione di un ente pubblico economico o paraeconomico comunque denominato (quali, a titolo esemplificativo, l'azienda speciale, l'azienda consortile, l'azienda municipalizzata, l'istituzione di servizi alla persona) deputate allo svolgimento di servizi sociali o sociosanitari (sulla riconducibilità al concetto di "organismo di diritto pubblico" di un ente "destinato a realizzare funzioni di carattere generale proprie del Comune stesso" si v. Cass. civ., sez. un., 7 luglio 2011, n. 14958).
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FONDAZIONI Nozione di organismo di diritto pubblico. Nello stesso senso sempre i giudici comunitari hanno specificato che l'eventuale "carattere commerciale di un’attività non esclude, nell’ambito dell’art. 13, parte A, della sesta direttiva, che essa presenti il carattere di un’attività di interesse pubblico" (CGCE, 26 maggio 2005, in C-498/03, par. 31), nonché hanno chiarito che "un organismo può avere sostanza di diritto pubblico pur rivestendo una forma di diritto privato, perché rilevante è l'effettiva realtà interna dell'ente e la sua preordinazione al soddisfacimento di un certo tipo di bisogni" (CGCE, 15 maggio 2003, in C- 214/2000). Come sopra accennato, l’ulteriore terza condizione consistente nel fatto che la gestione sia soggetta al controllo dello Stato, degli enti locali o di organismi di diritto pubblico oppure che il relativo organo d’amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri più della metà dei quali sia designata dai medesimi soggetti pubblici.
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FONDAZIONI Nozione di organismo di diritto pubblico.
Ciò considerato, occorre verificare se: la fondazione opera in un settore che, in considerazione della eventuale primaria rilevanza del bene giuridico sul quale l’attività dell’ente produce i propri effetti, è oggetto di dettagliata regolamentazione, soprattutto di fonte regionale, anche sul profilo tariffario (come ad esempio le ex Ipab che operano nel settore socio-sanitario). Da tale punto di vista, si tratta, pertanto, di un soggetto che non opera in condizioni di vera e propria "concorrenza sul mercato" (sul punto cfr. Cass. civ., sez. un., 9 maggio 2011, n. 10068). l’attività svolta dalla fondazione è relativa alla prestazione di servizi pubblici essenziali (esempio le ex Ipab nel settore socio sanitario); in tal caso essa non può essere soggetta alle normali regole di mercato dal punto di vista dell'esposizione ai rischi economici relativi all'attività esercitata, i quali, infatti, non sono effettivamente posti a carico della medesima ma si riverberano, inevitabilmente, in capo agli enti locali affidanti il servizio e titolari della funzione pubblica esercitata, così da rientrare la fondazione in esame, anche sotto tale distinto e diverso profilo, comunque nel concetto di "organismo di diritto pubblico" (sul punto cfr. Cons. St., sez. V, 30 gennaio 2013, n. 570; Cass. civ., sez. un., 7 aprile 2010 n. 8225).
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FONDAZIONI Nozione di organismo di diritto pubblico Ne deriva, in conclusione, che, nonostante la forma giuridica della fondazione di diritto privato, scelta per esigenze di efficienza ed efficacia organizzativa, se la fondazione: 1.
è stata costituita da enti pubblici locali allo scopo principale di soddisfare interessi pubblici, ovvero "per soddisfare specificatamente bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale",
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gli Enti pubblici, nello statuto della fondazione, si sono conservati il potere di controllarne l'attività mediante la nomina di più della metà dei componenti dell'organo di amministrazione,
sembrerebbe risultare pienamente soddisfatto il triplice sistema dei requisiti utile alla ricomprensione della fondazione in esame nella categoria degli "organismi di diritto pubblico".
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RICONOSCIMENTO GIURIDICO
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Elemento patrimoniale Indispensabile, necessario, sufficiente: -
per la realizzazione dello scopo per la tutela dei creditori in caso di conferimento della personalità giuridica
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Elemento patrimoniale Acquisto della personalità giuridica L’esistenza di un patrimonio iniziale consente all’ente associativo: di perseguire gli scopi statutari di garantire ai creditori dell’ente la solidità finanziaria necessaria per il soddisfacimento delle ragioni di credito di poter acquisire la personalità giuridica 35
Riconoscimento della personalità giuridica D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361
Sistema amministrativo di concessione della personalità giuridica, che viene svolto a livello provinciale/regionlae e non più a livello nazionale
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L’acquisto della personalità giuridica è successivo all’iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso le Prefetture e tenuto sotto sorveglianza dal Prefetto. La domanda per il riconoscimento deve essere presentata alla Prefettura nella cui provincia è stabilità la sede dell’ente.
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Riconoscimento della personalità giuridica Per la concessione del riconoscimento devono essere osservate le condizioni previste dalle norme di legge. In particolare lo scopo deve essere : Possibile Lecito 38
Riconoscimento della personalità giuridica Il patrimonio deve essere adeguato alla realizzazione dello scopo Entro 120 giorni dalla data di presentazione della domanda, il Prefetto provvede all’iscrizione
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Riconoscimento della personalità giuridica Lacune della procedura: non ha previsto rimedi per l’ipotesi in cui il Prefetto non provveda all’iscrizione: se il Prefetto non provvede all’iscrizione nel registro delle persone giuridiche, i termini finiscono per allungarsi; il privato deve mettere in moto un meccanismo volto ad accertare l’inadempimento della pubblica amministrazione e, se necessario, instaurare un giudizio di ottemperanza
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Riconoscimento della personalità giuridica L’iscrizione nel registro delle persone giuridiche <> dal Prefetto non assolve più alla mera funzione di pubblicità dichiarativa ma, diversamente, una forma di pubblicità costitutiva Solo con l’iscrizione l’ente acquista la personalità giuridica 41
ENTI ECCLESIASTICI
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ENTI ECCLESIASTICI Nozione di ente ecclesiastico La nozione di ente ecclesiastico indica una categoria giuridica propria dell’ordinamento statuale e non dell’ordinamento canonico, -
non è intrinseca alla natura dell’ente né a quella che lo stesso riveste ai fini del diritto canonico,
-
è attribuita dallo Stato in stretta relazione con l’attività effettivamente espletata dall’ente, che deve perseguire fini di religione o di culto.
Detta nozione va riferita non soltanto agli enti di culto cattolico, ma anche agli istituti di culti diversi dalla religione dello Stato, per usare la stessa terminologia del legislatore (art. 2 l. 24 giugno 1929, n. 1159; art. 10 r.d. 28 febbraio 1930, n. 289), chiamati pure enti di «culti acattolici» (cfr. art. 14 l. n. 1159/1929) con terminologia preferita dalla dottrina.
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ENTI ECCLESIASTICI Il codice di diritto canonico distingue tra persone morali, che sono tali per ordinazione divina (la Chiesa cattolica e la Sede Apostolica o Santa Sede) e persone giuridiche, distinte dalla prime, che sono, invece, di derivazione umana, in quanto la loro esistenza dipende da un atto legislativo o amministrativo (ad esempio: le diocesi). Per l'ordinamento giuridico italiano, invece, si può affermare in linea molto generale, considerando la complessità della materia e la continua evoluzione dottrinale al riguardo, che i soggetti di diritto si distinguono in persone fisiche e soggetti diversi, i quali possono essere enti pubblici o enti privati. Questi ultimi, a loro volta, possono avere come scopo lo svolgimento di un'attività economica (le società) oppure lo svolgimento di attività diverse da quella economica e, in questo ultimo caso, esistere di fatto od ottenere il riconoscimento della personalità giuridica da parte dell'ordinamento.
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ENTI ECCLESIASTICI Dottrina e giurisprudenza hanno tradizionalmente accostato gli enti ecclesiastici talvolta agli enti pubblici, più spesso agli enti privati, oppure li hanno considerati un terzo genere distinto dai precedenti, in virtù delle sue caratteristiche peculiari ed esclusive.
Non manca neppure chi ritiene che la qualifica di ente ecclesiastico sia una prerogativa degli enti riconosciuti agli effetti civili e chi, invece, ritiene che il riconoscimento abbia soltanto un valore ricognitivo dell'ecclesiasticità dell'ente, ma non ne sia né la causa né la prova.
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ENTI ECCLESIASTICI Al di là delle diverse opinioni - il riferimento alle quali, lungi dal voler prendere posizione al riguardo, vuole soltanto essere indicativo della tradizionale problematicità di inquadramento degli enti ecclesiastici nel diritto positivo e, quindi, del riconoscimento della loro specialità o meno - pare comunque si possa ragionevolmente escludere che gli enti ecclesiastici rientrino nella categoria delle società commerciali, anche nell’ipotesi in cui svolgano attività di impresa. Secondo le più recenti elaborazioni dottrinali in materia, gli enti ecclesiastici non sono più presi in considerazione sotto una prospettiva meramente ed esclusivamente confessionale: assume rilevanza l’effettiva attività espletata dagli stessi, il riferimento alla quale «consente una loro maggiore assimilazione nell’ambito del diritto comune, con il conseguente venire meno di qualsiasi forma di privilegio o di singolarità loro tradizionalmente concessa, e con l’ulteriore conseguenza che l’ente ecclesiastico che esercita attività prevalentemente imprenditoriale può essere soggetto a fallimento».
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ENTI ECCLESIASTICI Agli enti ecclesiastici si applicano pertanto, agli effetti civili, le norme del codice civile: possono ottenere il riconoscimento previsto dall'art. 12 c.c, possono assumere la forma dell’associazione o della fondazione, possono esistere come enti di fatto e quindi essere assoggettati alle norme del diritto comune, sia nel caso in cui siano sprovvisti del gradimento della competente autorità ecclesiastica, sia nel caso in cui siano eretti o approvati nel diritto canonico, ma non in quello dello Stato.
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ENTI ECCLESIASTICI La personalità giuridica riconosciuta dallo Stato italiano agli enti ecclesiastici si aggiunge (e non si sostituisce) a quella che eventualmente possiedono per l'ordinamento religioso cui appartengono. Così come è possibile che l’ente abbia personalità giuridica per l’ordinamento confessionale di appartenenza, ma non per l’ordinamento statuale. Per gli enti ecclesiastici di culto cattolico e per gli enti ecclesiastici di culto acattolico con i quali sono state raggiunte intese con le relative rappresentanze, sono previsti come regola generale il riconoscimento della personalità giuridica e l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche (artt. 4, 5 l. 20 maggio 1985 n. 222, artt. 21, 22 l. 22 novembre 1988, n. 516; art. 18 l. 22 novembre 1988, n. 517; art. 22 l. 8 marzo 1989, n. 101; art. 11 l. 12 aprile 1995, n. 116; art. 24 l. 29 novembre 1995, n. 520). Per gli altri enti ecclesiastici di culto acattolico è normativamente ammessa, come principio generale, la possibilità di ottenere il riconoscimento (art. 2 l. n. 1159/1929; art. 10 r.d. n. 289/1930).
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ENTI ECCLESIASTICI In generale si può affermare che il nostro ordinamento giuridico è caratterizzato da una «sostanziale disponibilità dello Stato in favore del riconoscimento», che ha effetti costitutivi anche con riferimento agli enti ecclesiastici. La differenza tra enti ecclesiastici (di culto cattolico ed enti di culto diverso, riconosciuti o privi di riconoscimento) assume rilievo quanto alla disciplina giuridica di riferimento. Gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti sono regolati da una normativa speciale che analiticamente prende in considerazione le diverse fasi della vita dell'ente (cfr. per tutte la citata l. n. 222/1985), mentre per gli enti ecclesiastici che non possono o non vogliono ottenere il riconoscimento si pongono notevoli problemi di individuazione della normativa applicabile, essendo, come noto, non esaustive le sole norme di diritto comune dettate dal codice civile per gli enti di fatto.
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ENTI ECCLESIASTICI Requisiti degli enti ecclesiastici Secondo i principi dettati dall'ordinamento giuridico italiano, un ente può essere qualificato ecclesiastico in presenza dei requisiti di seguito specificati.
a) Requisiti soggettivi Per gli enti di culto cattolico è il Concordato lateranense tra la Santa Sede e l'allora Regno d'Italia a dettare, come requisito necessario, l'erezione dei nuovi enti a persone giuridiche da parte dell'autorità ecclesiastica, secondo le norme del diritto canonico (art. 31 del Concordato). L'Accordo del 18 febbraio 1984, che ha apportato modificazioni al Concordato ed ha trovato attuazione nella legge 25 marzo 1985, n. 121 e la conseguente legge 20 maggio 1985, n. 222, che ha dato attuazione al Protocollo di approvazione delle norme presentate dalla Commissione paritetica istituita all'atto del suddetto Accordo del 1984 in tema di disposizioni sugli enti e i beni ecclesiastici e per il sostentamento del Clero, intervengono in materia.
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ENTI ECCLESIASTICI Al fine del riconoscimento della personalità giuridica degli enti ecclesiastici da parte della Repubblica italiana, occorrono: la costituzione dell'ente o la sua approvazione da parte dell'autorità ecclesiastica, secondo le norme del diritto canonico (art. 7 n. 2 legge n. 121/1985; art. 1 legge n. 222/1985);
-
-
il
previo assenso dell'autorità ecclesiastica competente al riconoscimento della personalità giuridica, ovvero la presentazione della domanda stessa di riconoscimento da parte della suddetta autorità (art. 7, n. 2, l. n. 121/1985; art. 3 l. n. 222/1985).
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ENTI ECCLESIASTICI b) Requisiti oggettivi Il legislatore del Concordato aveva escluso la necessità di requisiti oggettivi: l'art. 4 della legge di attuazione del Concordato 27 maggio 1929, n. 848 prevedeva, infatti, con formula particolarmente ampia, la possibilità del riconoscimento agli effetti civili per gli istituti ecclesiastici di qualsiasi natura e per gli enti di culto. Soltanto con l'approvazione dell'Accordo del 18 febbraio 1984 (art. 7, n. 2, l. n. 121/1985) viene modificata la portata del Concordato lateranense in materia, subordinando la possibilità del riconoscimento agli effetti civili degli enti ecclesiastici alla presenza anche dei seguenti requisiti oggettivi: - sede in Italia; - scopo di religione o di culto.
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ENTI ECCLESIASTICI Tale disciplina trova conferma anche nella legge n. 222/1985, la quale attribuisce la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto agli enti ecclesiastici che abbiano la personalità giuridica nell'ordinamento dello Stato (art. 4 l. n. 222/1985).
Il tenore letterale delle norme da ultimo citate, il cui contesto può fare legittimamente dedurre che la qualifica di ente ecclesiastico sia riferibile esclusivamente ad enti appartenenti alla Chiesa cattolica, viene smentito dallo stesso legislatore chiamato ad occuparsi di enti ecclesiastici di culto acattolico.
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ENTI ECCLESIASTICI Infatti, l'art. 12 della legge 11 agosto 1984, n. 449 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le chiese rappresentate dalla Tavola valdese) parla di enti ecclesiastici valdesi aventi fini di culto, gli artt. 23 e 26 della legge 22 novembre 1988, n. 516 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del settimo giorno) cita letteralmente enti ecclesiastici avventisti civilmente riconosciuti aventi fini di religione o di culto, e l'art. 14 della legge 22 novembre 1988, n. 517 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le Assemblee di Dio in Italia) si riferisce col termine di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti ad enti rientranti nell'ambito delle 'Assemblee di Dio in Italia’. L'attuale regime legislativo garantista dello Stato italiano nei confronti degli enti ecclesiastici collegati alla religione cattolica trova fondamento ancora oggi nel Concordato tra la Santa Sede e l'Italia.
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ENTI ECCLESIASTICI A differenza dai rapporti fra Stato e Chiesa cattolica, regolati dai Patti lateranensi, e dal reciproco riconoscimento costituzionale di indipendenza e sovranità, gli enti di culto diverso dalla religione cattolica sono invece soggetti alla vigilanza e alla tutela dell'autorità governativa, funzioni esercitate dal Ministro dell'Interno e dagli organi da esso dipendenti (art. 13, r.d. n. 289/1930). Il controllo dello Stato, salvo diverse intese con le rappresentanze degli enti di culto acattolico, è previsto in linea generale in un modo abbastanza penetrante, estendendosi alla possibilità non solo di visite o ispezioni, ma addirittura al potere di sciogliere l'ente per gravi irregolarità nell'amministrazione (art. 14 r.d. n. 289/1930) o di dichiarare nulli atti o deliberazioni contrari a leggi o regolamenti dello Stato (art. 15 r.d. n. 289/1930).
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Onlus
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ONLUS DEFINIZIONE
Con il Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 sono state emanate norme sulla definizione e regolamentazione delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS). L’art. 10 del decreto in questione ha definito i requisiti qualificanti le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale che si caratterizzano per il loro esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale. 57
ONLUS Art. 10: Possono acquisire la qualifica di Onlus, con l’iscrizione all’Anagrafe Unica delle Onlus presso il Ministero delle Finanze: le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative gli altri enti di carattere privato con o senza personalità giuridica, caratterizzate dall’assenza dello scopo di lucro, la cui attività è diretta a fini altruistici (comma 1). 58
ONLUS DEFINIZIONE
Sono esclusi: gli enti pubblici, le società commerciali diverse dalle cooperative, le fondazioni bancarie, i partiti, i movimenti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di lavoro e le associazioni di categoria (comma 10). 59
ONLUS DEFINIZIONE
Sono considerate in ogni caso Onlus: le “Onlus di diritto” cioè gli organismi di volontariato di cui alla Legge 11/08/91, n.266 iscritti nei registri regionali e nei registri delle province autonome di Trento e Bolzano, le organizzazioni non governative riconosciute idonee, le cooperative sociali che risultino iscritte nella “sezione cooperazione sociale” del registro prefettizio i consorzi che abbiano la base sociale formata per il cento per cento da cooperative sociali (comma 8). 60
ONLUS ONLUS PARZIALI Infine rientrano nella categoria dei soggetti c.d. “Onlus parziali” : gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese le associazioni di promozione sociale le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell’Interno (comma 9). Tali organizzazioni sono considerate Onlus limitatamente all’esercizio delle attività elencate alla lettera a) del comma 1 dell’art. 10 suddivise in: Attività a solidarietà presunta Attività a solidarietà condizionata
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ONLUS ATTIVITA’ A SOLIDARIETA’ PRESUNTA
attività la cui finalità è considerata immanente alle attività stesse: assistenza sociale o socio- sanitaria; beneficenza; tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico (7); tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi; promozione della cultura e dell’arte per la quale sono riconosciuti apporti economici da parte dell’amministrazione centrale dello Stato (9); ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgano direttamente.
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ONLUS ATTIVITA’ A SOLIDARIETA’ CONDIZIONATA
le quali si considerano solidaristiche soltanto se dirette ad arrecare benefici a soggetti predeterminati, versanti in specifiche condizioni di bisogno, individuati nelle “persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari”, ovvero nei componenti di “collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari”:
assistenza sanitaria; istruzione; formazione; sport dilettantistico; promozione della cultura e dell’arte (9); tutela dei diritti civili. 63
ONLUS ATTIVITA’ CONNESSE All’art. 10 viene previsto, inoltre, per le Onlus: il divieto di svolgere attività diverse da quelle appena elencate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse (si considerano connesse le attività a solidarietà condizionata annoverate nella seconda categoria se svolte a beneficio di persone che non versano in condizioni di svantaggio e le attività accessorie per natura a quelle istituzionali in quanto integrative delle stesse come la vendita di depliants nei musei o magliette pubblicitarie etc.). Le attività connesse sono assoggettate ad un duplice limite quantitativo ovvero non devono risultare prevalenti rispetto alle istituzionali e non devono originare proventi superiori al 66% delle spese complessive dell’organizzazione;
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ONLUS ASPETTI STATUTARI
il divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione; l’obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse; l’obbligo di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento, ad altre Onlus o a fini di utilità sociale (sentito l’organismo di controllo - Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale); l’obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale; l’obbligo di uniformare l’organizzazione a principi di democrazia interna; l’uso dell’acronimo Onlus; la possibilità solo per le associazioni di promozione sociale e gli enti ecclesiastici di operare anche in settori diversi da quelli propri delle Onlus;
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ONLUS ASPETTI STATUTARI
Volendo riassumere le Onlus sono subordinate al rispetto di due condizioni:
quindi
il recepimento nello Statuto dei requisiti previsti dall’art. 10; la comunicazione alla Direzione Regionale delle Entrate per l’iscrizione all’anagrafe delle Onlus. 66
ONLUS SOPPRESSIONE DELL’AGENZIA PER IL TERZO SETTORE A seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge n. 16 del 2 marzo 2012 (art. 8 comma 23) pubblicato sulla G.U. n. 52 del 2 marzo 2012, l’Agenzia per il terzo settore (ex Agenzia per le Onlus) è stata soppressa e le sue funzioni trasferite al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, Direzione Generale per il Terzo Settore e le Formazioni Sociali. Istituita con DPCM del 26 settembre 2000 – in osservanza delle disposizioni contenute nell’art. 3, commi 190/193 della legge 23 dicembre 1996 – e regolamentata dal DPCM n.329/2001 e successive modifiche, l’Agenzia è stata operativa dal 7 marzo 2002 al 2 marzo 2012. L’Agenzia ha avuto sede a Milano, in via Rovello 6. Ente di diritto pubblico di emanazione governativa vigilato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’Agenzia ha operato per garantire la corretta osservanza delle disposizioni legislative in materia di terzo settore. Le sue funzioni sono state di vigilanza, promozione, indirizzo e controllo sugli enti non profit, con i quali si intende l’insieme delle organizzazioni non aventi finalità di lucro (onlus, enti non commerciali, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, imprese sociali, etc.).
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ONLUS SOPPRESSIONE DELL’AGENZIA PER IL TERZO SETTORE A norma dell’art. 10 del D.Lgs 460/97 lett. f) le onlus hanno l’obbligo di: f) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilita' sociale o a fini di pubblica utilita', sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;. Stante la soppressione dell’organo preposto al controllo (Agenzia per il Terzo Settore), ora compete alla Direzione generale per il terzo settore e le formazioni sociali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali emettere un parere sulla devoluzione del patrimonio.
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ONLUS
PRINCIPIO DI DEMOCRATICITA’
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DEMOCRATICITÀ Lo statuto delle Onlus deve contenere i requisiti che assicurino il rispetto dei principi di trasparenza e di democraticità.
In particolare la lettera h) del comma 1 dell’art. 10 del D.Lgs. 460/97 prescrive la necessaria presenza di una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, mediante esclusione espressa della temporaneità della partecipazione alla vita associativa e previsione per gli associati o partecipanti maggiori di età del diritto di voto per l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi. 70
DEMOCRATICITÀ Scopo della disposizione è quello di “consentire il più ampio controllo possibile da parte dei soggetti interessati all’attività dell’organizzazione sul suo effettivo svolgimento e sul rispetto degli obblighi di legge”, come stabilito nella relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo. Poiché la norma si riferisce ad una struttura di tipo associativo per dettare un precetto applicabile a tutte le organizzazioni interessate, il legislatore ha tenuto conto della peculiarità di alcuni degli enti coinvolti prevedendo un’esclusione per le fondazioni e per gli enti religiosi. Il comma 7 dell’articolo 10 dispone infatti che le suddette previsioni non si applicano alle fondazioni e agli enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese. A questo proposito occorre rilevare che non dovrebbero in ogni caso applicarsi agli enti religiosi le norme che prevedono adempimenti in contrasto con l’autonomia propria di tale tipologia di enti, costituzionalmente garantita e sancita negli accordi concordati tra Stato e Chiesa.
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DEMOCRATICITÀ La previsione di un vincolo così stringente sembra motivata dalla necessità di evitare che pochi soggetti possano impadronirsi della struttura associativa per il perseguimento di interessi privati, negando in tal modo agli altri soci i diritti di partecipare alla gestione dell’ente, ovvero che la presenza di soci temporanei possa mascherare l’esistenza di clienti dell’associazione all’interno della stessa. Sarebbe inoltre auspicabile un chiarimento circa il significato dell’espressione “enti riconosciuti dalle confessioni religiose” contenuta nel comma 7. Con tale espressione infatti possono designarsi sia gli enti che godono di riconoscimento interno alle normative delle diverse confessioni, sia gli enti che hanno ottenuto il riconoscimento anche nell’ordinamento civile e si configurano pertanto come enti ecclesiastici civilmente riconosciuti. 72
ASSOCIAZIONI Sportive dilettantistiche DEFINIZIONE Non esiste nel panorama legislativo una definizione di attività sportiva dilettantistica, l’individuazione di tale fattispecie deve avvenire in forma residuale, ossia escludendo i settori professionistici contemplati nella legge n.81 del 1991 (calcio, pallacanestro, pugilato, ciclismo, motociclismo e golf) Il quadro normativo di tali associazioni è quello previsto dal codice civile dagli art. 14 al 35 che contempla le associazioni riconosciute e non. I contenuti dello Statuto e la forma giuridica hanno delle peculiarità specifiche rispetto alle associazioni in genere; tali specificità sono state introdotte dalla legge 128/2004
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ASSOCIAZIONI Sportive dilettantistiche FORMA GIURIDICA Secondo l’art. 90 comma 17 della finanziaria 2003, e secondo la legge 128/2004; Forme giuridiche degli enti sportivi
Associazione sportiva priva di personalità giuridica
Associazione sportiva con personalità giuridica
Società sportiva di capitali senza fine di lucro e soc. cooperative
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ASSOCIAZIONI Sportive dilettantistiche Società sportiva di capitali senza fine di lucro Le SSD si distinguono dalle ASD per la forma giuridica: sono, infatti, una speciale categoria di società di capitali, caratterizzate dall’assenza del fine di lucro, che esercitano attività sportiva dilettantistica. Le SSD godono del medesimo regime fiscale di favore previsto per le ASD, in presenza di alcuni requisiti statutari e di gestione. I fattori che incidono sulla scelta di costituirsi come ASD o come SSD sono principalmente: - la dimensione dell’associazione - l’organizzazione e la gestione - il rischio di impresa - l’autonomia patrimoniale
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ASSOCIAZIONI Sportive dilettantistiche CONTENUTO DEGLI STATUTI Le
clausole richieste negli statuti, oltre alla denominazione dell’associazione (o della società) sono le seguenti:
a)
l’oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l’attività didattica.
b)
l’attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione.
Deve perciò essere indicata la figura dell’associato che ha la rappresentanza legale dell’associazione c)
l’assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati anche in forme indirette. 76
ASSOCIAZIONI Sportive dilettantistiche CONTENUTO DEGLI STATUTI d)
le norme sull’ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell’elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile
e)
l’obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
f)
le modalità di scioglimento dell’associazione;
g)
l’obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni. 77
ASSOCIAZIONI Pro-Loco CENNI CIVILISTICI E STATUTARI Le Pro.loco sono associazioni di Volontari di natura privatistica senza fini di lucro avente per scopo la promozione turistica, culturale, ambientale e sociale del territorio in cui opera (comune o Frazione) Le Pro-Loco operano con gli Enti Locali per:
Realizzare iniziative idonee a favorire la conoscenza, la tutela e la valorizzazione delle risorse turistiche locali; Realizzare iniziative idonee a favorire la promozione del patrimonio artistico, delle tradizioni e dalle cultura locali; Realizzare iniziative atte a migliorare le condizioni di soggiorno dei turisti; Garantire migliori servizi di assistenza e informazione ai turisti. 78
ASSOCIAZIONI Pro-Loco ISCRIZIONE ALL’ALBO REGIONALE – L.R. 15/2007 Art. 14 (Finalità ) La Regione riconosce e promuove le associazioni pro loco e le loro unioni, organizzate in modo volontario e senza finalità di lucro, come uno degli strumenti efficaci della promozione turistica di base. Art. 15 (Associazioni pro loco) 1. Sono pro loco le associazioni locali con sede nella Regione Lombardia che svolgono la propria attività di valorizzazione delle realtà e delle potenzialità turistiche, naturalistiche, culturali, storiche, sociali ed enogastronomiche dei luoghi in cui operano. 2. Le associazioni pro loco operano nel territorio comunale in cui sono costituite. 3. Le associazioni pro loco possono operare anche al di fuori del territorio comunale in cui sono costituite, esclusivamente in presenza di progetti ed interventi sovracomunali, previo accordo con le altre associazioni pro loco, per la realizzazione di progetti ed interventi sovracomunali. Nei comuni in cui non operano associazioni pro loco gli accordi devono intercorrere con i comuni coinvolti nei progetti ed interventi.
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ASSOCIAZIONI Pro-Loco ISCRIZIONE ALL’ALBO REGIONALE Art. 17 Legge Regionale n° 15/2007 capo II (Requisiti per l’iscrizione all’albo regionale) Può essere iscritta all’albo regionale l’associazione pro loco che svolga le attività previste dall’articolo 15 da almeno un anno e per la quale concorrano le seguenti condizioni: ◦ svolga la propria attività in un comune nel quale non operi altra associazione pro loco iscritta all’albo regionale; qualora nel comune coesistano più località fortemente caratterizzate e distinte sotto il profilo turistico, possono essere riconosciute anche più associazioni pro loco in uno stesso comune purchè non operino nella medesima località; ◦ sia costituita con atto pubblico o scrittura privata registrata e il relativo statuto si ispiri a principi di democraticità e sia conforme a quanto previsto dall’articolo 18.
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ASSOCIAZIONI di solidarietà familiare Tutte quelle associazioni e formazioni del privato sociale alle quali viene riconosciuto un ruolo particolare dalla L.R. 23/99 (ora L.R. 1/2008) Tali associazioni si caratterizzano per la realizzazione di attività rivolte alla: 1.
2.
organizzazione e attivazione di esperienze di associazionismo sociale atto a favorire il mutuo aiuto nel lavoro domestico e di cura familiare, anche attraverso l’organizzazione di banche del tempo; promozione di iniziative di sensibilizzazione e formazione al servizio delle famiglie, in relazione ai loro compiti sociali ed educativi (art. 5, comma 1 - L.R. 23/99 - ora art. 36 L.R. 1/2008).
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ASSOCIAZIONI di solidarietà familiare ISCRIZIONE A REGISTRO REGIONALE
Le associazioni e le formazioni del privato sociale che svolgono attività all’interno delle finalità sopra indicate, diventano associazioni di solidarietà familiare se iscritte al relativo registro istituito ai sensi dell’art. 5 comma 2 della l.r. 23/99 (ora L.R. 1/2008).
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ASSOCIAZIONI di solidarietà familiare BENEFICI DERIVANTI DALL’ISCRIZIONE
L’iscrizione al registro delle associazioni di solidarietà familiare consente: la partecipazione ai bandi regionali per ottenere contributi a sostegno di progetti specifici la possibilità di stipulare convenzioni con gli enti pubblici per lo svolgimento di interventi o la gestione di servizi e strutture nell’ambito dei servizi alla persona finalizzati al sostegno della famiglia.
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