Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Padova
LE NOVITA’ FISCALI 2014 IN AMBITO IMMOBILIARE RELATORI Bazzarello Antonella, Dottore Commercialista in Padova Cagnin Raffaella, Dottore Commercialista in Padova Grapeggia Sara, Dottore Commercialista in Padova Visentin Ruggero, Dottore Commercialista in Padova Con il coordinamento scientifico delle Sottocommissioni fiscalità dei privati ed enti non commerciali e fiscalità delle imprese
PROGRAMMA • La nuova tassazione dei trasferimenti a titolo oneroso • L’imposta unica comunale (IUC): focus su novità IMU e TASI • La rivalutazione dei beni immobili d’impresa • La rivalutazione dei terreni per le persone fisiche • Proroga bonus fiscale per recupero edilizio, risparmio energetico, mobili&arredi 1
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LA NUOVA TASSAZIONE DEI TRASFERIMENTI IMMOBILIARI A TITOLO ONEROSO
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NORMATIVE DI RIFERIMENTO • D.Lgs n. 23/2011 c.d. “Decreto IMU” modificato dal DL n. 104/2013 Decreto c.d. “Istruzione” • Legge n. 147/2013 (Finanziaria 2014)
Circolare 2/E Agenzia delle Entrate DECORRENZA 1° gennaio 2014
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MODIFICA ART. 1 TARIFFA PARTE I DPR N. 131/86 L’imposta di registro applicabile a decorrere dal 2014 è stabilita nelle seguenti misure: Trasferimenti aventi ad oggetto case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A/1, A/8 e A/9, ove ricorrano le condizioni di cui alla Nota II-bis Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento Trasferimenti aventi ad oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali
2%
9% 12%
L’imposta dovuta non può essere comunque inferiore ad € 1.000,00 4
ULTERIORI NOVITÀ PER I PREDETTI ATTI • Esenzione dalle imposte di bollo, tributi speciali catastali e tasse ipotecarie e applicazione delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di € 50. • La soppressione di tutte le esenzioni e agevolazioni tributarie, ancorché previste da leggi speciali (ad eccezione di quelle riservate alla piccola proprietà contadina) • Incremento da € 168 a € 200 dell’importo delle imposte di registro, ipotecaria e catastale nei casi in cui non vengano applicate le aliquote del 2%, 9%, 12%
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AGEVOLAZIONE PRIMA CASA Le agevolazioni “prima casa” sono riconosciute agli immobili non di lusso, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla Nota II-bis dell’art. 1, Tariffa parte I, DPR n. 131/86.
E’ necessario distinguere tra: Trasferimento non soggetto ad IVA: sono considerati di lusso gli immobili abitativi appartenenti alle categorie catastali diverse dalla A/1, A/8 e A/9. L’imposta di registro sarà al 2% e le imposte ipotecarie e catastali pari a € 50 Trasferimento soggetto ad IVA: sono considerati di lusso gli immobili di cui al DM 2 agosto 1969, a prescindere dalla categoria catastale nella quale l’immobile risulta censito in catasto. L’aliquota Iva agevolata è pari al 4%, l’imposta di registro è in misura fissa pari a € 200, le ipotecarie e catastali pari a € 200 ciascuna e sono dovute anche imposta di bollo, tasse ipotecarie e tributi speciali.
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SINTETIZZANDO IVA
IMP. REGISTRO
IMP. IPOTECARIA
IMP. CATASTALE
CEDENTE AL 2013
DAL 2014
Privato
Soggetto IVA
4%
AL 2013
DAL 2014
AL 2013
DAL 2014
AL 2013
DAL 2014
3%
2%
168
50
168
50
168
200
168
200
168
200
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SUCCESSIONE I trasferimenti di immobili a seguito di successione e donazione usufruiscono dell’applicazione delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa sempreché, in capo ad almeno un beneficiario, sussistano i requisiti ex. Comma 5 dell’art. 1, Tariffa parte I e siano rispettate le condizioni di cui alla citata Nota II-bis, c.d. requisiti “prima casa”. Sono altresì dovuti l’imposta di bollo, le tasse ipotecarie ed i tributi speciali catastali.
CREDITO D’IMPOSTA RIACQUISTO PRIMA CASA Non rappresenta un’agevolazione e pertanto allo stesso non è applicabile la disposizione di cui all’art. 10, comma 4, D.Lgs n. 23/2011 che ha soppresso tutte le agevolazioni, ancorché previste da leggi speciali.
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PERMUTA La permuta è l’atto con il quale si determina il reciproco trasferimento della proprietà di beni da una parte all’altra: • La base imponibile è rappresentata, come in precedenza, dal valore del bene che da luogo all’applicazione della maggiore imposta; • Le imposte ipotecarie e catastali sono dovute una sola volta nella misura fissa di € 50 ciascuna (non più in misura proporzionale) • Non sono dovute l’imposta di bollo, le tasse ipotecarie ed i tributi speciali catastali anche con riferimento alle formalità conseguenti all’atto di permuta
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• Nel caso di permuta immobiliare è necessario distinguere: 1. Permuta immobiliare soggetta solo in parte ad IVA: → per la cessione non soggetta ad IVA l’imposta di registro è dovuta in misura proporzionale e le imposte ipotecarie e catastali nella misura di e 50 ciascuna, → per la cessione imponibile IVA l’imposta di registro è dovuta nella misura fissa di € 200 e le imposte ipotecaria e catastale nelle misure previste a seconda della tipologia dell’immobile (€ 200 ciascuna ovvero, gli immobili strumentali, rispettivamente 3% e 1%). E’ inoltre dovuta l’imposta di bollo, le tasse ipotecarie ed i tributi speciali catastali. 2. Permuta immobiliare con entrambi i trasferimenti soggetti ad IVA: → imposta di registro nella misura fissa di € 200 → 2 imposte ipotecarie nella misura di € 200 → 2 imposte catastali nella misura di € 200 E’ inoltre dovuta l’imposta di bollo, le tasse ipotecarie ed i tributi speciali catastali 10
DIVISIONE La divisione è il contratto con il quale i contitolari di un diritto esistente su un determinato bene sciolgono lo stato di comunione tra essi esistente. Se l’atto di divisione ha ad oggetto un compendio immobiliare: Il conguaglio, se superiore al 5%, è soggetto a imposta proporzionale di registro con un minimo di e 1.000 Sono dovute le imposte ipotecarie e catastali nella misura di € 50 ciascuna Sono dovute le imposte di bollo, le tasse ipotecarie e i tributi speciali In relazione alla registrazione dell’atto di divisione è dovuta l’imposta di registro con aliquota dell’ 1% , e le imposte ipotecaria e catastale nella misura di € 200 ciascuna. 11
ATTI SOGGETTI AD IVA Le novità in esame non hanno intaccato il principio di alternatività IVAregistro: IMP. REGISTRO IMMOBILE
IMP. IPOTECARIA
IMP. CATASTALE
TIPOLOGIA AL 2013
DAL 2014
AL 2013
DAL 2014
AL 2013
DAL 2014
Prima casa
3%
2%
168
50
168
50
altro
7%
9%
2%
50
1%
50
168
200
3%
3%
1%
1%
Abitativo
Strumentale
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PARTICOLARI CATEGORIE DI ATTI 1. ATTI SOCIETARI DI CONFERIMENTO DI BENI IMMOBILI E ASSEGNAZIONE AI SOCI TIPOLOGIA ATTO Conferimento/ Assegnazione ai Soci Conferimento Fabbricati Strumentali non Soggetti ad IVA Conferimento Fabbricati Strumentali Imponibili/esenti
IMPOSTA REGISTRO
IMPOSTA CATASTALE
IMPOSTA IPOTECARIA
IMPOSTA BOLLO
9% o per terreni agricoli 12%
€ 50
€ 50
---
4%
2%
1%
€ 300
€ 200
3%
1%
€ 300
2. ATTI GIUDIZIARI IMPOSTA REGISTRO
IMPOSTA IPOTECARIA
IMPOSTA CATASTALE
IMPOSTA DI BOLLO
2%, 9% o, se terreni agricoli 12% (minimo € 1.000)
€ 50
€ 50
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FATTISPECIE PARTICOLARI 1. ATTI DI AVVERAMENTO DELLA CONDIZIONE SOSPENSIVA Va distinto il momento della registrazione da quello in cui si verifica la predetta condizione Al momento della registrazione: imposta di registro € 200, imposta ipotecaria € 200, imposta di bollo e tassa ipotecaria Al momento del verificarsi della condizione: imposta di registro in misura pari alla differenza tra l’imposta dovuta al momento della formazione dell’atto e quella corrisposta in sede di registrazione, vige il principio di assorbimento 2. VENDITE CON RISERVA DI PROPRIETA’ E’ dovuta l’imposta di registro sulla quietanza Opera l’esenzione dell’imposta di bollo, tasse ipotecarie, tributi speciali L’imposta ipotecaria è dovuta in misura fissa di € 50 14
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L’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) Focus su novità IMU E TASI
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Riferimenti normativi: • • • •
D.Lgs. 14.03.2011 n. 23 artt. 8 e 9 D.L. 06.12.2011 n. 201, conv. L. 22.12.2011 n. 214 L. 27.12.2013 n. 147 D.L. 06.03.2014 n. 16, conv. L. 02.05.2014 n. 68
IUC
IMU -Natura patrimoniale -dovuta dal possessore di immobile -sono escluse le abitazioni principali
TASI per i
-tributo servizi indivisibili -a carico sia del possessore, sia dell’utilizzatore dell’immobile
TARI -tassa sui rifiuti -destinata a finanziare i costi del servizio raccolta e smaltimento dei rifiuti -a carico dell’utilizzatore
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LE NOVITÀ IN MATERIA DI IMU DAL 2014 1) L’abitazione principale e le relative pertinenze (ad eccezione delle unità immobiliari classificate nella categorie catastali A/1, A/8 e A/9) non sono assoggettate a IMU 2) Confermate le assimilazione alla abitazione principale previste per l’anno 2013 con l’ulteriore previsione che l’agevolazione per l’unità immobiliare concessa in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado operi limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di 500 euro, oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga ad un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui
segue 17
3) L’esenzione da IMU di tutti i fabbricati rurali strumentali a partire dall’anno 2014; 4) L’esenzione da IMU dei “fabbricati merce” costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati 5) Per l’anno 2014 la riduzione da 110 a 75 del coefficiente moltiplicatore da applicare ai fini Imu al reddito dominicale rivalutato dei terreni agricoli, anche non coltivati, ma solo se posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola; 6) La deducibilità ai fini IRES e IRPEF del 30% per il 2013 e 20% dal 2014 dell’IMU sugli immobili strumentali (per destinazione e per natura) segue 18
7) Nuovi criteri per l’esenzione dall’imu per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina 8) Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione IMU esclusivamente in via telematica, mentre gli altri soggetti passivi possono presentare la dichiarazione anche in via telematica ovvero mediante modello cartaceo 9) Insufficiente versamento della seconda rata dell’imu dovuta per l’anno 2013 deve essere fatto entro il 16.06.2014 (a seguito di abrogazione del comma 12 bis art. 1 del DL 133/2013) 10)La tassazione del 50% della rendita catastale, già per il 2013, per gli immobili abitativi non locati situati nello stesso comune nel quale si trova l’abitazione principale del possessore con effetto a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31.12.2013 19
VALENZA SOSTITUTIVA IMU/IRPEF
L’IMU sostituisce: l’ICI e, per la componente immobiliare, l’IRPEF e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati. Compilazione dei modelli dichiarativi:
I contribuenti sono tenuti a indicare nei quadri RA/A ed RB/B dei modelli dichiarativi i dati relativi a tutti i terreni e fabbricati posseduti, compresi quelli i cui redditi sono sostituiti dall’Imu e dalla cedolare secca. segue 20
Per il 2013 in base all’effetto sostitutivo IMU/IRPEF:
per i terreni agricoli: • detenuti e condotti da soggetti diversi dai coltivatori diretti o IAP non è dovuta l’IRPEF sul reddito domenicale, in quanto tali beni hanno scontato la 2° rata IMU relativa al 2013 • posseduti e coltivati da coltivatori diretti o IAP, per i quali non era dovuta la mini IMU, restano soggetti ad IRPEF in quanto trattasi di beni non soggetti ad IMU • posseduti e condotti da coltivatori diretti o IAP, per i quali era dovuta la mini IMU, il reddito domenicale non concorre alla formazione della base imponibile IRPEF • esenti da IMU (ad es. quelli ricadenti in aree montane o di collina) saranno soggetti ad IRPEF e alle relative addizionali per le abitazioni principali diverse da quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8, A9: • per le quali non era dovuta la mini IMU, il reddito fondiario è soggetto ad IRPEF, ferma restando la deduzione per l’abitazione principale • per le quali era dovuta la mini IMU, il reddito fondiario è escluso da IRPEF per le abitazioni principali di lusso: • per le quali l’IMU è in ogni caso dovuta, opera integralmente il principio di sostituzione, con la conseguenza che il reddito fondiario di tali beni immobili è escluso da IRPEF 21
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TASI (TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI)
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AMBITO APPLICATIVO Presupposto E’ il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, e di aree edificabili, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali
Esclusione Terreni agricoli
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SOGGETTI Pluralità di soggetti In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria
Locazione finanziaria E’ dovuta dal locatario a decorrere dalla data di stipulazione e per tutta la durata del contratto
Detenzione temporanea In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie
Multiproprietà Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo
Immobile occupato da soggetto non proprietario Occupante: versa la Tasi nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10% e il 30% dell’ammontare complessivo Proprietario: versa la Tasi nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 90% e il 70% dell’importo complessivo 24
BASE IMPONIBILE E’ quella prevista per l’applicazione dell’IMU
ALIQUOTA • Aliquota base: è pari all’1 per mille, il comune può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento • Variazioni e vincolo massimo: Il comune può determinare l’aliquota rispettando il seguente vincolo: “la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Aliquota massima per il 2014: 2,5 per mille (+ 0,8%. D.L. 16/2014)”
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE L’aliquota massima non può eccedere il limite dell’aliquota base (1 per mille) 25
RIDUZIONI ED ESCLUSIONI Il comune, con regolamento, può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di: • Abitazioni con unico occupante; • Abitazioni/locali/aree scoperte tenute a disposizione per uso stagionale • Abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di 6 mesi all’anno, all’estero; • Fabbricati rurali ad uso abitativo
Nuove ipotesi di esenzione (D.L. 16/2014): • Immobili posseduti dallo Stato, Regioni, Province, Comuni, Comunità montane, Consorzi fra Enti, Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali; • Fattispecie previste dall’art. 7, c. 1, lett. b), c), d), e), f) ed i) del D.Lgs 504/1992 • Rifugi alpini non custoditi 26 • Punto d’appoggio e bivacchi
VERSAMENTO Va effettuato tramite: • Mod. F24 • Apposito bollettino di c/c postale La TASI va versata in 2 rate scadenti il 16/6 e il 16/12.
A regime Il versamento della 1° rata va effettuato utilizzando l’aliquota dell’anno precedente, mentre il saldo va effettuato a conguaglio sulla base delle delibere comunali Per il 2014 • Immobili diversi dall’abitazione principale:
1° rata: aliquota base 1 per mille, se il Comune non ha deliberato una diversa aliquota entro il 31/05/2014 Rata a saldo: determinata sulla base di quanto deliberato dal Comune • Immobili adibiti ad abitazione principale: Va versata in un’unica soluzione entro il 16.12.2014, salvo il caso il caso di pubblicazione entro il 31.5.2014 sul Portale del federalismo fiscale, della delibera di approvazione delle aliquote e delle 27 detrazioni
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LA RIVALUTAZIONE DEI BENI IMMOBILI D’IMPRESA
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Riferimenti normativi: • Artt. da 10 a 16, Legge n. 342/2000 • Art. 7, Legge n. 448/2001 • Art. 1, commi 469-476, Legge 23 dicembre 2005, n. 266 • Art. 15, commi da 16 a 23 D.L. 185/2008 • Art. 1, commi da 140 a 146, Legge n. 147/2013
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1) GLI EFFETTI FISCALI DELLA RIVALUTAZIONE DEL 2008 • Il DL 185/2008 consentiva di effettuare la rivalutazione anche solo ai fini civilistici, rappresentando il riconoscimento fiscale una mera eventualità. → Nel caso in cui si sia optato per il versamento dell’imposta sostitutiva sul reddito, la rivalutazione assume dal 2013 anche efficacia fiscale, con numerose implicazioni collegate alla compilazione del modello UNICO 2014.
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• Società non operative Ai fini dell’effettuazione del test di operatività per le società di comodo, assumono rilevanza i valori fiscalmente riconosciuti dei beni presenti nel patrimonio dell’impresa, ai quali vanno applicati i seguenti coefficienti (Risoluzione 101/E del 20/12/2013): - sino al 2012, il coefficiente del 6% (5% per gli immobili classificati nella categoria catastale A/10) applicato al valore non rivalutato; - a partire dal 2013 e per i due successivi periodi d’imposta, il coefficiente del 4% per i soli immobili a destinazione abitativa applicato al valore rivalutato; per gli immobili diversi da quelli a destinazione abitativa, il coefficiente del 6% (5% per gli immobili classificati nella categoria catastale A/10) sul valore rivalutato; - a partire dal 2016, il coefficiente del 6% per tutti gli immobili (5% per gli immobili classificati nella categoria catastale A/10) applicato al valore rivalutato. 31
• Ammortamenti e manutenzioni Per il calcolo degli ammortamenti deducibili l’efficacia opera a partire dal quinto periodo d’imposta successivo, quindi dal 2013 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare. Il differimento degli effetti fiscali della rivalutazione al 01/01/2013 riguarda anche l’IRAP, nonostante la derivazione della base imponibile dal C. E. (Agenzia delle Entrate, circ. n. 8/2009, § 2.4). La medesima efficacia opera anche per la quantificazione del plafond per la determinazione delle spese di manutenzione e riparazione deducibili (Agenzia delle Entrate, circolare n. 8/2009, § 2.3).
• Plusvalenze/minusvalenze Nel caso in cui sia stata versata l’imposta sostitutiva gli effetti fiscali del maggior valore risultante dalla rivalutazione avranno efficacia dal 6° esercizio successivo a quello di rivalutazione, ossia dal 1/1/2014, per quanto riguarda il costo fiscale utile per il calcolo della plusvalenza/minusvalenza.
• Studi di settore La rivalutazione e irrilevante trattandosi di beni immobili.
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• Quadro RV: riconciliazione dei valori civilistici/fiscali Il quadro RV ha lo scopo di monitorare le differenze tra i valori di bilancio ed i valori fiscali emerse a seguito di determinate operazioni tra cui le rivalutazioni di beni con rilevanza fiscale. La compilazione del quadro è richiesta qualora i beni relativi all’impresa risultino iscritti in bilancio a valori superiori a quelli fiscalmente riconosciuti (istruzioni ministeriali). Esempio: COSTO ST. 200.000,00
FABBRICATO VALORE DI MERCATO
500.000,00
RIVALUTAZIONE MAX (valore mercato - valore contabile)
350.000,00
Rivalutazione 2008
350.000,00
AL 31/12/2008 F.DO AMM 50.000,00
RESIDUO 150.000,00
Imposta sostitutiva
10.500,00
Saldo attivo rivalutazione
339.500,00
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Il quadro RV in UNICO 2014 per l’anno 2013 andrà così compilato:
La differenza residua tra valore contabile e valore fiscale dell’immobile, dovuta alle riprese in aumento degli ammortamenti non deducibili negli anni da 2009 a 2012, verrà riassorbita alla fine del periodo di ammortamento civilistico dell’immobile. → Pertanto potrebbe essere opportuno compilare il quadro RV fino a tale momento (DRE Emilia Romagna n. 43791 del 12/10/2006). 34
2) GLI EFFETTI FISCALI DELLA RIVALUTAZIONE 2013 L'articolo 6 della legge di stabilità consente a tutte le imprese, in regime di contabilità ordinaria o semplificata, di rivalutare, con effetti civili e fiscali, i beni materiali e immateriali mediante il pagamento sui maggiori valori di un’imposta sostitutiva dell'Irpef/Ires (ed eventuali addizionali) e dell'Irap nella misura del: • 16% sui beni ammortizzabili; • 12% sugli altri beni (terreni e immobili non strumentali). Ai fini dell'affrancamento del saldo di rivalutazione, l'imposta sostitutiva dovuta è del 10%. → L’articolo 4 del Decreto 66/14 ha modificato i termini per il versamento delle imposte sostitutive prevedendo l’unica scadenza del 16/06/2014 (anziché tre rate annuali come precedentemente previsto dalla Legge di Stabilità). La rivalutazione può essere effettuata, nella generalità dei casi, per i beni iscritti nel bilancio chiuso al 31.12.2012 e va eseguita nel bilancio dell’esercizio successivo, ossia generalmente nel bilancio al 31.12.2013. 35
Effetto fiscale della rivalutazione La valenza fiscale della procedura di rivalutazione si avrà a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la procedura è stata attivata. Perciò a partire dal 2016: • le quote di ammortamento fiscale; • il plafond per il calcolo delle spese di manutenzione e riparazione del 5%; → saranno calcolati avendo riguardo al valore rivalutato. Per la determinazione delle maggiori minusvalenze o delle minori plusvalenze è necessario attendere invece il quarto esercizio successivo, ovvero il 2017. Per il periodo 2013-2014-2015 la rivalutazione non produrrà alcun effetto ai fini fiscali → gestione del “doppio binario” e rilevazione fiscalità anticipata a causa delle differenti quote di ammortamento civilistiche e fiscali nei periodi in cui la rivalutazione non ha ancora riconoscimento fiscale. 36
Cessione prima del 2017 Nell’ipotesi in cui l’immobile oggetto di rivalutazione venga ceduto nel periodo in cui la rivalutazione non ha ancora assunto effetto fiscale: • La plus/minus va determinata considerando il valore fiscale del bene al momento della cessione senza tener conto della rivalutazione eseguita; • Al soggetto spetta un credito d’imposta corrispondente all’imposta sostitutiva pagata (tale credito deve essere evidenziato in dichiarazione dei redditi del periodo in cui si è verificato l’evento); • La riserva di rivalutazione diventa “libera” ossia perde lo status di riserva in sospensione d’imposta.
Aiuto alla crescita economica (ACE) L’incremento del patrimonio netto conseguente all’imputazione del saldo di rivalutazione consente di fruire in maggior misura dell’ACE. In particolare, per i soggetti Irpef in regime di contabilità ordinaria la base dell’ACE è costituita dal patrimonio netto risultante alla fine di ciascun esercizio. Per i soggetti Ires, invece, la costituzione della riserva non dovrebbe rilevare quale variazione in aumento del capitale proprio, essendo escluse (in base all’art. 5, comma 5, del decreto ministeriale di attuazione 14 marzo 2012) le riserve formate con utili che derivano da atti valutativi. 37
Effetto sul test di operatività Va tenuto conto degli effetti che la rivalutazione può avere nei riguardi dei soggetti cui si applica la disciplina delle società di comodo. A tale riguardo, per la determinazione del valore dei beni è fatto rinvio all’art. 110, comma 1, del TUIR: quindi gli elementi patrimoniali rilevanti ai fini del calcolo dei ricavi presunti, vanno assunti, non in base al loro valore di bilancio, ma in base al valore determinabile ai fini delle imposte sui redditi. → A partire dal periodo d’imposta 2016 - dal quale i nuovi valori civilistici vengono riconosciuti anche a livello fiscale - si verificherà un incremento dei ricavi presunti rilevanti ai fini del test di operatività.
La rivalutazione ha invece effetto immediato sulla causa di esclusione con codice “9” (ricavi > attivo). 38
Riflesso in Unico 2014 a.i. 2013 Esempio per Gamma Srl: Bene costo storico 100.000 ammortizzato al 31.12.2012 per 70.000, residuo quindi 30.000. Valore di mercato al 2013 = 310.000. Si determina un saldo attivo di 280.000 su cui viene versata l'imposta sostitutiva pari al 16% cioè 44.800 euro e saldo netto 235.200. Il coefficiente d'ammortamento è pari al 3%. La quota di ammortamento dell'esercizio di rivalutazione, cioè il 2013 viene calcolata sul valore ante rivalutazione quindi € 3.000. 1) Il saldo attivo di rivalutazione costituisce, dal punto di vista fiscale, una riserva di utili in sospensione d’imposta da indicare, al netto dell’imposta sostitutiva, nel rigo RS 139 colonna 2 (come incremento) del modello unico 2014. L’eventuale affrancamento del saldo attivo produrrà effetti dal 2014 e pertanto comporta una diversa compilazione del quadro RS in unico 2015 per l’anno 2014 (in quanto diventa una riserva di utili).
2) Il saldo attivo di rivalutazione va indicato, al lordo dell’imposta sostitutiva, nel quadro RQ sezione XXI-A, per dare evidenza dell’incremento sottoposto ad imposta sostitutiva ed il conseguente debito di quest’ultima. Con la compilazione di tale quadro la rivalutazione può considerarsi perfezionata dal punto di vista fiscale (circolare 11/e/2009 e risoluzione 362/e/2008). 39
3) il saldo attivo di rivalutazione va indicato anche nella sezione XXI-C del quadro RQ ai fini dell’affrancamento con imposta sostitutiva del 10%.
→ l’agenzia delle entrate è a favore (ovviamente) del dato al lordo dell’imposta sostitutiva (circ. 11/e/2009) mentre la dottrina ritiene di esporre il dato netto.
4) la rivalutazione comporta anche la compilazione del quadro RV per il monitoraggio del disallineamento tra valore civile e valore fiscale del bene rivalutato.
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Distribuzione del saldo attivo di rivalutazione La rivalutazione comporta l’evidenziazione del “saldo attivo di rivalutazione” pari a: • maggior valore del bene – imposta sostitutiva dovuta SOCIETA’ DI CAPITALI
Società
Soci
Saldo Non Affrancato REDDITO IMPONIBILE (AI FINI II.DD. E NON IRAP) - maggiorato dell’imposta sostitutiva - la sostitutiva è riconosciuta come credito REDDITO IMPONIBILE QUALE DIVIDENDO
Saldo Affrancato con sostitutiva 10% NON IMPONIBILE
REDDITO IMPONIBILE QUALE DIVIDENDO
SOCIETA’ DI PERSONE
Soci
Saldo Non Affrancato REDDITO IMPONIBILE IMPUTATO PROPORZIONALMENTE Ciascun socio ha diritto di scomputare pro quota l’imposta sostitutiva pagata dalla società
Saldo Affrancato con sostitutiva 10% NON IMPONIBILE
SOGGETTI IN CONTABILITA’ SEMPLIFICATA L’utilizzo del saldo attivo di rivalutazione non è mai tassato in quanto tali soggetti non possono iscrivere alcuna riserva di rivalutazione
Distribuzione del saldo attivo non affrancato prima del 2016 → anticipazione degli effetti fiscali della rivalutazione (limitatamente a quanto distribuito) 41
3) RIALLINEAMENTO PER GLI IMMOBILI RIVALUTABILI La Legge n. 147/2013 prevede anche la possibilità di riallineare i valori civili e fiscali dei beni, richiamando la disciplina dell’art. 14 della Legge 342/2000, in tutte quelle situazioni in cui il valore civile dell’attività sia superiore al corrispondente valore fiscale. L’operazione comporta il versamento della medesima imposta sostitutiva prevista per la rivalutazione: il 16% per i beni ammortizzabili e il 12% per i beni non ammortizzabili, sulla differenza tra valore civilistico e valore riconosciuto fiscalmente, presente a chiusura del bilancio 2012 e non riassorbita nel corso del 2013 (circolare n. 18/E del 2006). Anche gli effetti fiscali del riallineamento SONO POSTICIPATI: al 2016 per gli ammortamenti e le spese di manutenzione, al 2017 ai fini delle plusvalenze / minusvalenze. 42
A differenza della rivalutazione, il riallineamento: • non segue il criterio della “categoria omogenea”, • prevede l’intera eliminazione del differenziale tra valore fiscale e quello contabile (non è ammesso il riallineamento parziale), • non determina alcuna operazione contabile direttamente sul bene (essendo quest’ultimo in bilancio già “rivalutato”), tranne l’eventuale eliminazione delle imposte differite. A seguito del riallineamento, si origina anche un vincolo su una riserva di patrimonio netto (che assume la natura di sospensione d’imposta) o, in caso di incapienza di queste ultime, sul capitale sociale. → Tale ammontare di patrimonio netto, che avrà la medesima disciplina fiscale della riserva di rivalutazione, può essere iscritto in bilancio entro l’esercizio successivo a quello di riferimento mediante delibera assembleare, ferma restando la necessità che la riserva da vincolare sia già presente e utilizzabile nel bilancio con riferimento al quale è stato effettuato l’affrancamento dei maggiori valori (circolare n. 57/E del 2001). 43
Rivalutazione precedente Una situazione che potrebbe rendere interessante l’opzione per il riallineamento può essere rappresentata dal caso di un’impresa che ha rivalutato gli immobili soltanto ai fini civilisti nel bilancio 2008, così come consentito dal D.L. n. 185/2008. La mancata opzione (a suo tempo) per il versamento dell’imposta sostitutiva non consente (né oggi né mai) il riconoscimento ai fini fiscali del maggior valore a seguito della rivalutazione. L’impresa potrebbe perciò decidere di operare il riallineamento dei valori precedentemente rivalutati solo civilisticamente (peraltro, sui soli beni su cui vi è convenienza, ad esempio quelli destinati, ma solo dal 2017, ad essere ceduti), ottenendo il riconoscimento fiscale del maggior valore dell’attività, il cui valore di bilancio coinciderà, pertanto, con il valore riconosciuto ai fini fiscali. → non è possibile “affrancare” la riserva a suo tempo creata versando l’imposta sostitutiva del 10%, che il comma 142 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 prevede solo con riferimento alla riserva emergente da questa rivalutazione, e non a tutte le riserve in sospensione d’imposta presenti in bilancio. 44
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LA RIVALUTAZIONE DEI TERRENI DELLE PERSONE FISICHE
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LA RIVALUTAZIONE DEI TERRENI DELLE PERSONE FISICHE La Legge di Stabilità 2014 ripropone le agevolazioni fiscali introdotte dagli artt. 5 e 7 della L. n. 448/2001 riguardanti la rideterminazione del valore: dei terreni edificabili e con destinazione agricola detenuti dalle persone fisiche.
I nuovi termini riguardano: • i beni che devono essere posseduti alla data del 1° gennaio 2014; • il versamento dell'imposta sostitutiva che deve essere effettuato entro il 30 giugno 2014; • le perizie, che dovranno essere giurate entro il 30 giugno 2014 (la perizia di stima deve essere redatta e asseverata dai professionisti individuati negli articoli 5 e 7 della Legge 448/2001); Non sono interessate le imprese e le società commerciali 46
Effetti della rivalutazione La rivalutazione consente di aumentare il valore fiscalmente riconosciuto e conseguentemente di ridurre la plusvalenza imponibile che può derivare da un’eventuale cessione del terreno. N.B. Per i terreni edificabili la plusvalenza è sempre tassabile, senza condizioni (art. 67 TUIR) Versamento imposta sostitutiva L’imposta sostitutiva del 4% deve essere versata alternativamente: • in un’unica soluzione entro il 30.06.2014, ovvero • in tre rate annuali di uguale importo alle seguenti scadenze: 1° rata entro il 30.06.2014; 2° rata entro il 30.06.2015 + interessi 3% annuo; 3° rata entro il 30.06.2016 + interessi 3% annuo. → COMPILAZIONE DEL QUADRO RM, SEZIONE X, DEL MODELLO UNICO 2015! 47
Come effettuare il versamento Il versamento deve essere effettuato con il Modello F24 utilizzando, il seguente codice tributo: • 8056 – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la determinazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola. I suddetti codici tributo devono essere riportati nella sezione Erario del Modello F24, indicando quale anno di riferimento l’anno di possesso dei beni per i quali si opera la rivalutazione (2014). Rivalutazione di terreni già rivalutati E’ possibile eseguire una nuova rivalutazione per i terreni già oggetto di una precedente rivalutazione. In tal caso è necessario: • disporre di una nuova perizia di stima asseverata entro il 30.6.2014; • calcolare l’imposta sostitutiva dovuta sul “nuovo” valore alla data di riferimento (1.1.2014).
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In relazione ai soggetti che hanno già effettuato una precedente rideterminazione del costo dei terreni e che intendono effettuare una nuova rivalutazione con riferimento all'1.1.2014, devono ritenersi applicabili le disposizioni previste dal D.L. 70/2011 che consentono di: • scomputare dall'imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione l'importo relativo all'imposta sostitutiva già versata; • se non viene effettuato il suddetto scomputo, richiedere il rimborso dell'imposta sostitutiva già pagata. Il rimborso dell'imposta sostitutiva relativa a precedenti rivalutazioni deve essere richiesto entro il termine di decadenza di 48 mesi, calcolato a partire dalla data del versamento dell'intera imposta sostitutiva, o della prima rata, relativa all'ultima rideterminazione che viene effettuata. L'importo del rimborso non può essere superiore all'imposta sostitutiva dovuta per l'ultima rideterminazione che viene effettuata. Tale disposizione serve ad evitare disparità di trattamento rispetto a chi utilizza la "vecchia" imposta in detrazione dalla "nuova", in quanto non è possibile andare "a credito". 49
Ad esempio, se in relazione a un terreno edificabile erano stati versati 30.000,00 euro di imposta sostitutiva e per la nuova rideterminazione l'imposta dovuta è solo più di 25.000,00 euro (per effetto di una diminuzione del valore), è possibile, alternativamente: • detrarre i 30.000,00 euro già versati dai 25.000,00 euro dovuti per la nuova rideterminazione, con la conseguenza che non si deve versare più nulla e l'eccedenza di 5.000,00 euro della "vecchia" imposta viene "persa"; • effettuare il versamento di 25.000,00 euro della "nuova" imposta e richiedere a rimborso 25.000,00 euro della "vecchia" imposta. Se il contribuente, in relazione alla precedente rivalutazione, si era avvalso della rateizzazione dell'imposta sostitutiva dovuta, non è tuttavia tenuto a versare la rata o le rate, non ancora scadute, relative alla "vecchia" rivalutazione. 50
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BONUS FISCALI PER RECUPERO EDILIZIO, RISPARMIO ENERGETICO MOBILI & ARREDI
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RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA Prorogata la detrazione “potenziata” per gli interventi di edifici già esistenti L’aliquota è pari al: • 65% per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014 • 50% per le spese sostenute dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 Per gli interventi relativi alle parti comuni degli edifici condominiali e per quelli relativi all’integrità delle unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, il bonus spetterà nella misura del: • 65% per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 30 giugno 2015 • 50% per le spese sostenute dal 1 luglio 2015 al 30 giugno 2016 52
RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO Prorogata la detrazione “potenziata” L’aliquota è pari al: • 50% per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2014 • 40% per le spese sostenute dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 Il limite massimo di spesa sul quale calcolare la detrazione è di 96.000 euro per unità immobiliare. Salvo proroghe, dal 1 gennaio 2016, la detrazione sarà di nuovo del 36%, per un ammontare massimo di spesa pari a 48.000 euro.
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BONUS ARREDO Detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione, nel limite massimo di 10.000 euro, ripartita in 10 rate annuali di pari importo. La detrazione è stata introdotta nel 2013 e spetta per le spese sostenute dal 6 giungo 2013 al 31 dicembre 2014.
Attenzione per la mancata conversione del D.L. 151/2013, è tornata in vigore la norma (legge di stabilità per il 2014) in base alla quale per gli acquisti di mobili ed elettrodomestici effettuati dal 1 gennaio 2014, le spese detraibili non possono comunque essere superiori a quelle sostenute per la ristrutturazione del fabbricato cui sono destinati. 54
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dr.ssa Antonella Bazzarello dr.ssa Raffaella Cagnin dr.ssa Sara Grappeggia dr Ruggero Visentin
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