Pubblicazione bimestrale Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in a.p. - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n° 46) art. 1, comma 1, DCB (VARESE) ISSN 0485-2281
Anno LV N. 5 - Settembre-Ottobre 2004
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ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI MILANO
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RIVISTA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI Rivista pubblicata con il patrocinio del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e con la collaborazione editoriale della Fondazione Aristeia
GIUFFRÈ EDITORE - MILANO
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RIVISTA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI PUBBLICATA A CURA DELL’ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI
MILANO
S O M M A R I O Pag. LA MACCHIA DI CAFFE` di Enrico Gustarelli .................................................................................. 1021
DISCIPLINA DELLE POSTE IN VALUTA ESTERA: PROFILI CONTABILI E FISCALI
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Articoli
di Alberto Quagli e Gabriele d’Alauro ................................................... 1029
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La contabilizzazione in bilancio delle poste in valuta e` disciplinata da disposizioni civilistiche introdotte con la recente riforma del diritto societario che si distaccano dalla prassi conosciuta nei principi contabili nazionali ed internazionali. Queste nuove norme richiedono un certo sforzo interpretativo per coniugare il trattamento contabile con la ratio voluta dal Legislatore, specie con riferimento al funzionamento della specifica riserva del netto destinata ad accogliere l’eventuale utile netto da conversione. A tale quadro si sono aggiunte recentemente, con la Riforma tributaria, anche le nuove norme fiscali in materia che, nel tentativo di allinearsi alle regole del codice civile, hanno generato ulteriori problematiche. In questo contributo si propone un metodo di contabilizzazione ispirato alla logica prudenziale voluto dal Legislatore, chiarendo i punti di discrepanza con le nuove disposizioni tributarie. Infine, si svolge una riflessione sulla coerenza tra regole specifiche di valutazione proposte dal Legislatore e postulati di bilancio.
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PATRIMONI ED I FINANZIAMENTI DESTINATI IN UNA LOGICA ECONOMICO-AZIEN-
DALE: ASPETTI CONCETTUALI E METODOLOGIE DI RAPPRESENTAZIONE
di Pier Luigi Marchini ............................................................................. 1075 La recente riforma del diritto societario, resa attuativa in ambito normativo dal decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 6, ha introdotto due figure giuridiche nuove per il panorama economico italiano,
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PROPOSTE
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quelle dei patrimoni e dei finanziamenti « destinati » ad uno specifico affare. Le fattispecie in oggetto hanno stimolato, e continuano a stimolare, frequenti riflessioni in ambito dottrinale, le quali saranno presumibilmente oggetto di futuri approfondimenti. La formulazione normativa lascia, infatti, ancora spazi di dibattito sul modo in cui debba essere concepito il fenomeno della destinazione patrimoniale, su cosa debba intendersi per specifico affare, nonche´ sui possibili differenti profili di responsabilita` connessi alla separazione patrimoniale. Ulteriore elemento di riflessione e` fornito dalla previsione della obbligatorieta` di rappresentare nel bilancio di esercizio i beni ed i rapporti compresi nei patrimoni destinati, aspetto per il quale il nuovo articolo 2447-septies si limita a fissare alcuni principi di base, lasciando tuttavia alla successiva elaborazione della prassi contabile l’individuazione delle effettive modalita` tecniche di rappresentazione. Tale ultimo aspetto fornisce spunti interessanti per indagare le fattispecie dei patrimoni e dei finanziamenti destinati alla luce di alcune riflessioni di specie economico-aziendale al fine di analizzarne caratteri distintivi, validita` e coerenza, ed in modo da sviluppare considerazioni che possano contribuire alla individuazione delle metodologie piu` corrette di esposizione in bilancio. Sulla base di tali riflessioni, si tenta di fornire una prima esemplificazione di un modello di rappresentazione che possa consentire di dare evidenza sia dei risultati realizzati dall’attivita` di impresa complessivamente intesa, sia dei risultati dell’attivita` separata, evidenziandone le criticita` e problematiche alla luce dell’attuale normativa e della prassi contabile nazionale ed internazionale.
Rubriche
E DISEGNI DI LEGGE
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a cura di Mario Brughiera ...................................................................... 1107 In questo numero segnaliamo il disegno di legge concernente la permanenza in carica degli attuali consigli degli ordini professionali, nonche´ i numerosi disegni relativi alla regolamentazione delle situazioni connesse alle grandi imprese in stato di insolvenza e gli interventi urgenti predisposti dal Governo per il contenimento della spesa pubblica.
GIURISPRUDENZA
COMMERCIALE
a cura di Mario Notari e Marco Ventoruzzo ........................................ 1111 « Pregiudizio » degli azionisti di risparmio nelle operazioni di fusione (nota a ord. Trib. Milano 9 ottobre 2002) di MATTEO L. VITALI.
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Massime in tema di: operazioni sulle proprie partecipazioni; conflitto di interessi; liquidazione della quota di utili nelle societa` di persone.
GIURISPRUDENZA
` IN MATERIA DI PROCEDURE CONCORSUALI ED ATTUALITA
a cura di Alessandro Solidoro ................................................................. 1133
PENALE D’IMPRESA
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GIURISPRUDENZA
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La fallibilita` del socio unico di una societa` di capitali (nota a Tribunale di Milano del 22 luglio 2003) di ELENA AGOSTINI. L’accertamento del passivo nel prospetto di riforma della legge fallimentare, di MAURO VITIELLO. Massime in tema di: stato di insolvenza, crediti ipotecari, intervento nel processo d’appello, revocabilita` delle operazioni bilanciate; rilevanza degli insoluti ai fini della revocabilita` delle rimesse bancarie; autorizzazione a stare in giudizio, giudicato endofallimentare; nullita` dell’atto di citazione; violazione dei diritti dell’uomo.
a cura di Gianmaria Chiaraviglio e Luca Troyer ................................ 1153
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Massime della Corte di Cassazione in tema di bancarotta. Novita` Giurisprudenziali in tema di bancarotta, di LUCA TROYER. Prospettive di riforma del diritto penale fallimentare (note attualita` di LUCA TROYER).
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CORPORATE GOVERNANCE
a cura di Stefano Fortunato e Marco Reboa ....................................... 1177
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Viene proposta una rappresentazione dei componenti e dei meccanismi operativi qualificanti i modelli organizzativi-gestionali di cui al D.Lgs. 231/01, in assenza dei quali i modelli approvati, frequentemente rappresentati da documenti di natura dispositiva/previsionale e con contenuto essenzialmente formale/giuridico, non potranno assolvere, di per se´ , loro funzione strumentale di prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto e di dimostrare la loro reale efficacia anche in un contraddittorio giudiziario.
DIRITTO
` INTERNAZIONALE COMUNITARIO E FISCALITA
a cura di Giuseppe Marino e Alessandro Savorana ............................ 1189 Massime della Corte di Giustizia delle Comunita` Europee in tema di: credito d’imposta sui dividendi; acquisto di azioni o quote socie-
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tarie; imposta sui redditi di capitale; imposta sui redditi di lavoro percepiti da un non residente. Massime di fiscalita` internazionale in tema di: remunerazioni derivanti dallo svolgimento di funzioni pubbliche; interposizione societaria fittizia; prezzi di trasferimento. Normativa e documenti comunitari in tema di: tassazione consolidata europea; home state taxation. Normativa e documenti di fiscalita` internazionale in tema di: prezzi di trasferimento.
ATTUALITA`
FISCALE
a cura di Roberto Lugano, Raffaele Rizzardi ed Ezio Simonelli ....... 1199
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L’introduzione del consolidato fiscale nazionale, ad opera del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, offre un’opportunita` decisamente interessante per i gruppi d’imprese. Tale opportunita` funge da « compensazione » per la perdita di vecchi benefici, quali il credito di imposta e la deducibilita` fiscale delle svalutazioni delle partecipazioni. Essa inoltre consente di evitare quelle operazioni, al limite dell’elusione, cui in passato si ricorreva per compensare i risultati positivi e negativi delle singole societa` componenti il gruppo (transazioni fittizie quali locazioni immobiliari o cessioni infragruppo, fatture per prestazioni di servizi etc. ...). A fronte di queste opportunita` il consolidato nazionale, per i suoi meccanismi operativi e per la sua natura di consolidamento anche economico, rischia di creare degli scompensi ingiustificati nei rapporti infragruppo, scompensi che e` necessario eliminare attraverso la ponderazione di un contratto teso, nella migliore delle ipotesi, ad ottimizzare, a livello dell’intera area di consolidamento e non di singola societa`, le opportunita` ed in vantaggi connessi alla nuova normativa e, nel caso « peggiore », a ripristinare, per le societa` partecipanti, lo status quo ante, cioe` la stessa situazione in cui esse si sarebbero trovate laddove non vi fosse stata l’opzione per il consolidato. Le principali problematiche relative a questo accordo, che nel corso della trattazione si procedera` ad analizzare, riguardano gli organi competenti alla sua approvazione, la forma dell’accordo stesso nonche´ i suoi contenuti. Questi ultimi, evidentemente, saranno strettamente connessi ai vantaggi o agli svantaggi che il consolidamento fiscale puo` comportare per le societa` che ad esso aderiscano.
GIURISPRUDENZA
TRIBUTARIA
a cura di Alessandro Mainardi e Cesare Zafarana ............................. 1221 Esclusa la responsabilita` di amministratori e manager per le sanzioni tributarie (Note di attualita` di LORENZO NANO).
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Massime in tema di: Irretroattivita` del principio di personalita` delle sanzioni amministrative - Chiusura delle liti fiscali pendenti in materia valutaria - Nullita` della notificazione della sentenza alle persone giuridiche - Ricorso per cassazione nei confronti di societa` incorporata - Imposta di registro in caso di fusione societaria - Nullita` della notificazione del ricorso per cassazione alla parte anziche´ al difensore - Deducibilita` degli accantonamenti per rischi su crediti - Valore iniziale degli immobili strumentali ai fini Invim.
ANDAMENTO
CONGIUNTURALE
a cura di Gregorio De Felice e Luca Mezzomo ................................... 1235
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La crescita economica mondiale sta rallentando rispetto al primo semestre, ma la ripresa appare sufficientemente consolidata da pensare che il 2005 sara` caratterizzato da accettabili ritmi di espansione. La restrizione monetaria continua negli Stati Uniti, mentre in Europa, i tassi a breve sono destinati a rimanere stabili ancora per qualche mese. L’aspetto piu` interessante del panorama economico e` l’assenza di pressioni inflazionistiche nel settore manifatturiero, un fattore che incoraggia i mercati a mantenere molto bassi i tassi di interesse a medio e lungo termine.
CONTABILI
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PRINCIPI
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a cura di Giorgio Loli e Michele Caso` .................................................. 1243
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Tra le numerose innovazione introdotte nel marzo 2004 dallo IASB, con la definitiva approvazione del progetto di riforma delle modalita` di rilevazione delle operazioni di Business Combinations (ED 3), quelle riguardanti il trattamento contabile dell’avviamento meritano sicuramente un distinto e attento approfondimento. Cio` sia per la loro rilevanza sia per il fatto che, se non correttamente articolate con l’insieme di previsioni riguardanti la rilevazione delle operazioni di gestione straordinaria, rischiano di essere mal interpretate. In questa rubrica sono peraltro gia` state oggetto di approfondimento (si veda Rivista, 2004, n. 3) le innovate disposizioni riguardanti le operazioni di combinazione aziendale (IFRS 3) e (si veda Rivista, 2004, n. 4) le modalita` di registrazione dei beni intangibili (IAS 38). Nella presente rubrica verranno invece approfondite le disposizioni riguardanti la definizione e il trattamento contabile dell’avviamento e verranno svolte alcune preliminari considerazioni sulla nuova disciplina.
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COMMISSIONI
DI STUDIO
a cura di Alessandra Tami ...................................................................... 1255 L’intervento della Commissione contenzioso sulla ripartizione delle spese di giudizio approfondisce le normative che disciplinano la pronuncia del giudice tributario sulla condanna alle spese. Cio` consente di affermare che — in difetto di richiesta di compensazione — il giudice puo` pronunciare la condanna al pagamento delle spese processuali a carico della parte soccombente anche in mancanza di esplicita richiesta della parte vincente, ne´ si verifica un vizio di ultrapetizione dell’obbligo di corrispondenza tra richiesto e pronunciato.
SEGNALAZIONI
BIBLIOGRAFICHE
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a cura di Lorenzo Pozza e Luigi Borre´ Diritto e pratica commerciale .................................................................. 1265
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Guide pratiche ........................................................................................... 1266 Economia e finanza aziendale ................................................................. 1267 Marketing ................................................................................................... 1268
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Contabilita` e bilanci ................................................................................. 1268
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abbia incrementato determinate voci di passivo non giustifica di per se´ un’affermazione di responsabilita` ai sensi della disposizione in questione, salvo che non si accerti che la diminuzione del passivo, con riguardo ad altre voci, sia stata causata da fattori autonomi ed indipendenti. Solo in questo caso, infatti e` possibile affermare che, essendo per tali fattori migliorata la situazione, la condotta del soggetto in se´ considerata, ha comunque comportato un peggioramento. Cass. pen., Sez. V, 28 marzo 2003, n. 19806, Pres. Foscarini, Rel. Ferrua, P.M. COSENTINO, in Cass. pen., n. 2/2004, p. 454.
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COMMENTI
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Novita` giurisprudenziali in tema di bancarotta (di LUCA TROYER).
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1. Le sentenze piu` sopra riportate in massima, offrono lo spunto per un breve commento a proposito di alcuni recenti ed interessanti sviluppi giurisprudenziali in materia di reati fallimentari. Risulta sicuramente degna di attenzione la sentenza pronunciata dalla Corte di Cassazione, Sez. V pen., in data 20 maggio 2004, n. 23672. In tale sentenza la Corte di legittimita` ha chiarito che il fatto dell’amministratore che usi il patrimonio sociale per restituire illegittimamente i conferimenti ai soci, risolvendosi in una condotta in contrasto con gli interessi della societa` fallita e dell’intera massa dei creditori e non gia` in una semplice alterazione dei criteri preferenziali previsti dalla legge nel concorso dei creditori, « non integra il reato di bancarotta preferenziale, bensı` quello di bancarotta per distrazione sancito dall’art. 223, comma 2, n. 1, L. Fall. Esso sussiste indipendentemente dalla capienza dell’attivo fallimentare rispetto alla possibilita` di soddisfare in tutto o in parte le ragioni dei creditori, perche´ discende dal divieto espressamente sancito dal legislatore all’art. 2626 cod. civ. richiamato dall’art. 223, n. 1, L. Fall. ». Ovviamente, per quanto sul punto la sentenza risulti alquanto involuta, tale reato sussistera` solo ove tale comportamento abbia cagionato il dissesto della societa`. Diversamente risultera` configurabile solo il reato di Indebita Rivista dei Dottori Commercialisti
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restituzione dei conferimenti di cui all’art. 2626 c.c. Infatti, mentre prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 61/2002 il fatto dell’amministratore che avesse usato il patrimonio sociale per restituire illegittimamente i conferimenti ai soci era punito ai sensi dell’art. 223, comma 2, n. 1 in relazione all’art. 2623 n. 2 c.c., senza che fosse necessario che tale condotta avesse contribuito a cagionare il dissesto, ora la nuova fattispecie di « bancarotta da reato societario » introdotta dal citato d.lgs., richiede che il fatto di « Indebita restituzione dei conferimenti » ora previsto come reato dal nuovo art. 2626 c.c. — cosı` come tutti gli altri reati richiamati dall’art. 223, comma 2 n. 1, legge fall. (artt. 2621, 2622, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633, 2634 c.c.) — abbia cagionato o concorso a cagionare il dissesto della societa`. Il legislatore della riforma, come e` stato giustamente affermato in dottrina, ha inteso affermare che « il fatto anzidetto, come gli altri richiamati nella norma incriminatrice, da` vita a bancarotta, a qualsiasi ipotesi di bancarotta, solo qualora abbia cagionato il dissesto della societa`. Il risultato e`, dunque, quello di avere, rispetto al passato, limitato l’area di rilevanza penale della bancarotta fraudolenta patrimoniale » (1).
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2. Particolarmente interessante, ancorche´ non recentissima, appare anche Cass. pen., Sez. V, 28 marzo 2003, n. 19806: con tale pronuncia, la Cassazione ha preso per la prima volta esplicitamente posizione sul tema della rilevanza penale dell’aggravamento del dissesto nella fattispecie di cui all’art. 223, comma 2, n. 2 (causazione del fallimento per effetto di operazioni dolose), allineandosi all’orientamento, prevalente nella giurisprudenza di merito, secondo il quale la fattispecie in esame deve ritenersi sussistente anche nel caso in cui le operazioni dolose non abbiano rappresentato l’unico fatto causativo del dissesto, ma abbiano avuto un’incidenza concreta anche solo « sul piano dell’aggravamento quantitativo del deficit fallimentare » (2). La dottrina sul punto e` divisa: secondo alcuni autori « il dis-
(1) Cfr. R. BRICCHETTI, Bancarotta: la riforma societaria limita l’area di rilevanza penale — Il Commento, in Diritto e pratica delle societa`, n. 16, 10 settembre 2004, p. 87. (2) Trib. Torino, 25 ottobre 1991, in Giur. it., 1993, II, p. 561 con nota di GAMBINO MAYOLA.
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sesto deve considerarsi cagionato dal soggetto non solo quando senza la condotta di costui non si sarebbe verificato, ma altresı` quando sarebbe stato minore, vale a dire, allorche´ la condotta medesima ne ha determinato un aggravamento » (3). Altri, al contrario, a mio avviso piu` esattamente, escludono che l’aggravamento del dissesto rilevi ai fini dell’integrazione delle ipotesi di cui all’art. 223, comma 2, n. 1 e 2 legge fall., in quanto quando il legislatore ha voluto sanzionare tale condotta nell’ambito di una fattispecie lo ha fatto espressamente, come nell’art. 224, comma 1, n. 2, ove e` prevista e punita la condotta degli ammministratori generali, dei sindaci e dei liquidatori che « hanno concorso a cagionare od aggravare il dissesto della societa` con inosservanza di obblighi ad essi imposti dalla legge » (4).
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3. In ogni caso la Cassazione ha specificato che l’aggravamento del dissesto deve essere considerato globalmente e non gia` con riferimento a singole situazioni debitorie, sicche´ quando l’entita` complessiva del medesimo sia comunque rimasta invariata o sia stata persino ridotta, la circostanza che la condotta abusiva abbia incrementato determinate voci di passivo non giustifica di per se´ un’affermazione di responsabilita` ai sensi della disposizione in questione. Tutto cio` sempre che si accerti che la diminuzione del passivo, con riguardo alle altre voci, non sia stata causata da motivi autonomi ed indipendenti: in tal caso, infatti sarebbe possibile affermare che, essendo per tali fattori migliorata la situazione, la condotta del soggetto in se´ considerata, ha comunque comportato un peggioramento. Si tratta di un principio indubbiamente esatto, che mitiga il rigore dell’accennata interpretazione giurisprudenziale, nel contesto di una norma gia` di per se´ caratterizzata da una grande severita`, in quanto da un lato non e` richiesto che le operazioni dolose (5) siano dirette a commettere un reato, dall’altro secondo la
(3) F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, Leggi complementari, vol. II, Giuffre`, 2001, p. 138 s. (4) A. CADOPPI, in AA.VV., I nuovi reati societari, a cura di LANZI e CADOPPI, Cedam, 2002, p. 275 s. (5) Secondo la migliore dottrina per operazioni dolose deve intendersi qualsiasi atto o complesso di atti, implicanti una disposizione patrimoniale, compiuto dalle persone preposte all’amministrazione della societa`, con abuso dei poteri o vio-
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giurisprudenza l’evento viene posto a carico del soggetto agente obbiettivamente (6), non essendo necessaria per integrare tale fattispecie la volonta` diretta a provocare lo stato d’insolvenza, ma solamente la coscienza e volonta` dell’operazione « dolosa » che, concretandosi in abuso o infedelta` nell’esercizio della carica ricoperta o in un atto intrinsecamente pericoloso per la salute economico-finanziaria della societa`, e come tale dunque « dolosa », dia luogo al dissesto (7). Per tale motivo si e` a lungo dubitato della legittimita` costituzionale di tale norma, indiziata di contrasto con l’art. 27, comma 1, Cost., come « fenomeno di responsabilita` oggettiva, sia pure mista a dolo » (8). Da ultimo, per una compiuta analisi delle novita` in materia di diritto penale fallimentare, e` opportuno segnalare che l’intero settore e` oggetto da tempo di numerose proposte di riforma che proprio negli ultimi mesi sembrano avere assunto concretezza, giacche´ la Commissione governativa per la riforma del diritto fallimentare cd. « Trevisanato », ha recentemente consegnato al Ministro della Giustizia Castelli, un complesso articolato che costitui-
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lazione dei doveri inerenti alla loro qualita`, con l’intento di conseguire per se´ o per altri un ingiusto profitto, a danno della societa` o dei creditori o anche con la sola intenzione di arrecare un danno alla societa` o ai creditori (NUVOLONE, Il Diritto penale del fallimento e delle altre procedure concorsuali, Milano, 1955, p. 379). Rientrano nell’accezione di « operazioni dolose » oltre alla maggior parte dei reati societari non espressamente richiamati nel n. 1 dell’art. 223, i fatti di appropriazione indebita, il commercio di prodotti petroliferi in violazione delle norme tributarie vigenti, ove il dissesto della societa` dipenda direttamente dal debito maturato verso l’erario in conseguenza della condotta di contrabbando, la violazione consapevole del mandato e l’inganno dei clienti risparmiatori, finanziamenti irragionevoli e disastrosi, la violazione della normativa Consob (MAFFEI ALBERTI, Commentario Breve alla Legge fallimentare, cit., p. 223). (6) Cass. pen., 17 dicembre 1997, Giust. pen., 99, II, 124; Cass pen., 16 dicembre 1996, in Giust. pen., 67, II, 649; Trib. Torino, Sez. III pen., Pres. Malchiodi, Est. Vitro`, Sent. n. 370 del 26 novembre 1993, dep. il 22 dicembre 1993. (7) Secondo C. PEDRAZZI, Reati commessi da persone diverse dal fallito, in Commentario Scialoja-Branca, C. PEDRAZZI-F. SGUBBI, Reati commessi dal fallito — Reati commessi da persone diverse dal fallito, Bologna, 1995, p. 319, la necessita` di tale previsione deriverebbe dal fatto che si puo` sabotare un’impresa anche senza disperdere attivita` o simulare passivita`. La politica gestionale puo` essere, nel suo insieme orientata al dissesto e avvalersi dei piu` vari espedienti, anche ommissivi, puo` deliberatamente trascurare occasioni propizie, puo` gravare la societa` di oneri finanziari eccedenti le reali necessita`, puo` praticare prezzi fuori mercato. (8) C. PEDRAZZI, Reati commessi da persone diverse dal fallito, cit., p. 322.
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sce un vero e proprio disegno di legge, come verra` spiegato tra breve nelle note di attualita`.
` NOTE DI ATTUALITA
Prospettive di riforma del diritto penale fallimentare (di LUCA TROYER).
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Premessa.
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Il 14 luglio 2004 i membri del Comitato ristretto della Commissione Trevisanato hanno consegnato al Ministro della Giustizia, un articolato, elaborato sulla base di una sintesi dei due distinti Schemi di disegno di legge delega « per la riforma organica della disciplina della crisi di impresa e dell’insolvenza » che la Commissione — inusualmente — aveva licenziato (9). Si riportano di seguito le disposizioni in materia penale del suddetto articolato, il cui testo e` stato reso disponibile in occasione del Convegno — Tavola Rotonda dal titolo La riforma della Legge Fallimentare — Attualita` e conseguenze, organizzato dalla Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano, a Milano il 13 luglio 2004, facendo seguire ad esse un primo commento (10).
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(9) Attualmente pare che il sottosegretario alla Giustizia Michele Vietti si stia orientando a inserire nel disegno di legge gia` alla valutazione di Palazzo Madama (disegno di legge 1o marzo 2002, recante Modifiche alla Legge Fallimentare, c.d. « miniriforma »), le disposizioni sulla liquidazione preparate dalla commissione ministeriale, mentre verrebbero affidate ad un disegno di legge delega, le procedure di allerta e il concordato. Sulla base delle notizie di stampa non si riesce, invece, a comprendere esattamente quale dovrebbe essere la sorte delle disposizioni penali elaborate dal Comitato ristretto (Giovanni NEGRI, Sui fallimenti soluzione snella, in Il Sole 24 Ore, venerdı` 6 agosto 2004, n. 216, p. 23). Per un commento al disegno di legge 1o marzo 2002, si veda M.R. GROSSI, La c.d. « miniriforma » del diritto fallimentare, in Studi in memoria di Umberto Azzolina, a cura di F. BELLINI, Milano, 2004, p. 297. (10) Nel corso di tale convegno sono stati illustrati i vari progetti di legge oggi al vaglio del Parlamento con una valutazione del loro eventuale impatto applicativo: il testo del presente articolo riproduce il contenuto della mia relazione. Il
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