494.310
Ordinanza della legge sulla promozione della cultura (OPCult) emanata dal Governo il 12 gennaio 1998 ai sensi degli art. 10 e 24 della legge sulla promozione della cultura (LPCult) del 28 settembre 1997 1)
I.
Disposizioni generali
Art. 1 2) 1 In seno al Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente (Dipartimento) l'esecuzione della LPCult spetta all'Ufficio della cultura. 2 L'Ufficio cura il contatto con le istituzioni e le associazioni che operano nel campo della cultura, della conservazione e promozione delle lingue nonché della ricerca culturale e coordina compiti in comune con le diverse istituzioni culturali cantonali. Art. 2 Alla Commissione per la promozione della cultura spettano in particolare i seguenti compiti: a) 3)perizia specialistica di progetti ai sensi dell'articolo 11 LPCult e inoltro di proposte al Governo o al Dipartimento; b) 4)perizia specialistica di produzioni teatrali professionali ai sensi dell'articolo 12 capoverso 2 LPCult e inoltro di proposte al Governo o al Dipartimento; c) inoltro di proposte al Governo per il conferimento di premi ai sensi dell'articolo 15 LPCult; d) consulenza del Governo nell'ambito di tutte le questioni culturali. 2 La Commissione per la promozione della cultura deve essere regolarmente informata in merito al lavoro delle commissioni speciali. 1
1) 2) 3) 4)
Competenze
Commissione per la promozione della cultura
CSC 494.300 Testo giusta l'appendice 2 OOGA; AGS 2006, FUC 4289; entrato in vigore il 1° gen. 2007 Testo giusta art. 1 n. 8 dell'ordinanza sulla delega di competenze del Governo ai dipartimenti e ai servizi, CSC 170.340, entrato in vigore il 1° gennaio 2009 Testo giusta art. 1 n. 8 dell'ordinanza sulla delega di competenze del Governo ai dipartimenti e ai servizi, CSC 170.340, entrato in vigore il 1° gennaio 2009
1.1.2009
1
494.310
Finanziamento
Ordinanza della legge sulla promozione della cultura
Art. 3 Nel quadro del preventivo il Governo allestisce, attingendo dal fondo della lotteria intercantonale, un credito annuo per ognuno dei seguenti scopi: a) le assegnazioni ai sensi dell'articolo 2; b) i singoli concorsi volti alla promozione della produzione culturale professionale ai sensi degli articoli 8 - 10; c) progetti scientifici indirizzati all'indagine dello spazio culturale e vitale dei Grigioni ai sensi dell'articolo 12; d) determinati programmi finalizzati ai sensi dell'articolo 14; e) corsi culturali specialistici ai sensi dell'articolo 16.
II. Spese computabili
Insegnamento individuale
Modalità di conteggio e di versamento
2
Scuole di canto e di musica
Art. 4 1 Il sussidio per ogni lezione d'insegnamento si calcola a partire dall'aliquota oraria avente diritto a sussidio per un insegnante di scuola elementare giusta l'ordinanza cantonale sugli stipendi degli insegnanti con l'aggiunta del 20 percento degli oneri complementari del lavoro nonché del 20 percento delle altre spese. 2 Un'unità d'insegnamento computabile dura 60 minuti. Art. 5 Il numero medio delle unità d'insegnamento annualmente computabili ammonta ad un massimo di quattordici per ogni allieva rispettivamente allievo. 2 Su proposta dell'Associazione delle scuole di canto e di musica dei Grigioni il Dipartimento può accordare eccezioni. 1
Art. 6 1 L'Associazione delle scuole di canto e di musica dei Grigioni inoltra al Dipartimento, una volta terminato l'anno civile al più tardi entro metà gennaio, una domanda, dalla quale risultano per ogni singola scuola il numero di allievi, le unità d'insegnamento aventi diritto nonché i sussidi annui dei comuni e di altri enti di diritto pubblico. 2 Sulla base di questa domanda sono versati sussidi alle singole scuole. 3 All'inizio e a metà dell'anno il Cantone effettua due pagamenti parziali complessivamente pari a 80 percento del più recente conteggio per sussidi cantonali.
1.1.2009
Ordinanza della legge sulla promozione della cultura
III.
Produzione culturale professionale
Art. 7 1 Allo scopo di promuovere la produzione culturale professionale il Governo nomina una commissione speciale con i seguenti compiti: a) effettuazione di concorsi per borse di studio non vincolate, sussidi per opere e eventuali impieghi in atelier e inoltro di proposte al Governo nonché b) elaborazione di compiti e bando di concorso nel ramo delle arti figurative, valutazione e inoltro di proposte al Governo. 2 La commissione si compone di cinque fino a sette membri, vi sono comunque costantemente rappresentati il Dipartimento della cultura e la Commissione per la promozione della cultura. Art. 8 1 Le borse di studio non vincolate vengono assegnate nel quadro di un concorso annuale di produttrici e produttori culturali professionali, i quali mostrano di possedere un talento artistico di tale livello da prevedere un successo se la loro formazione è prolungata. 2 Una produttrice o un produttore culturale professionale può ricevere una borsa di studio al massimo tre volte. 3 L'entità di una borsa di studio ammonta al massimo a 20 000 franchi l'anno. 4 Valgono inoltre per analogia le disposizioni in merito all'assegnazione di borse di studio dell'ordinanza sulla tutela delle belle arti da parte della Confederazione del 29 settembre 1924 1). 5 Per formazioni, che risultano avere diritto a sussidio in virtù dell'articolo 1 della legge sui prestiti e le borse di studio del Cantone dei Grigioni del 1o marzo 1959 2), non sono vengono assegnate borse di studio nell'ambito di questo concorso. Art. 9 Allo scopo di realizzare progetti concreti sono accordati sussidi per opere nel quadro di un concorso annuo. Art. 10 1 Nel campo delle arti figurative è effettuato un concorso in prima linea per la strutturazione artistica di edifici pubblici, piazze e impianti già esistenti. 2 I sussidi possono essere impiegati per commissioni di opere o acquisti. 1) 2)
494.310
Commissione speciale
Concorsi: 1. Borse di studio non vincolate
2. Sussidi
3. Arti figurative
RS 442.11 CSC 450.200
1.1.2009
3
494.310
Diritto a sussidio
Ordinanza della legge sulla promozione della cultura
Art. 11 1 Hanno diritto di partecipare ai concorsi le produttrici e i produttori culturali professionali che a) sono cittadine o cittadini del Cantone o b) risiedono nel Cantone dei Grigioni da almeno due anni o c) mantengono stretti rapporti con la cultura grigione tramite tematica e luogo di lavoro. 2 Il Governo può approvare eccezioni.
IV. Ricerca culturale
Corsi culturali specifici
Acquisti di media
Esecuzione di particolari misure promozionali
4
Particolari misure promozionali
Art. 12 1 Costituiscono i requisiti per il sostegno di progetti scientifici volti all'indagine dello spazio culturale e vitale dei Grigioni: a) la qualifica scientifica dei professionisti incaricati dell'esecuzione; b) l'importanza del progetto per la ricerca culturale grigione nonché c) la garanzia di un accompagnamento ad opera di specialistici. 2 Per la valutazione specialistica dei progetti il Dipartimento può consultare specialisti e le commissioni esistenti. 3 La decisione in merito al sostegno di singoli progetti spetta al Dipartimento. Art. 14 Per quanto attiene ai corsi specifici sono computabili gli onorari per le relatrici e i relatori, le docenti e i docenti dei corsi nonché le spese per l'affitto di locali. Il Dipartimento stabilisce le aliquote computabili. Quanto al resto fanno stato per analogia le disposizioni della legislazione cantonale in materia di perfezionamento. 2 Il Dipartimento fissa i singoli sussidi sulla base delle domande pervenute. 1
Art. 15 1 Il Dipartimento stabilisce, sulla base delle domande pervenute, i singoli sussidi per gli acquisti di media. 2 I sussidi agli acquisti dell'anno precedente devono essere richiesti al Dipartimento, allegando la fattura, di volta in volta entro il 31 dicembre. 3 Il Dipartimento può definire i media aventi diritto a sussidio. Art. 16 Il Governo può istituire ulteriori commissioni speciali per l'esecuzione di misure nei particolari settori di promozione (articoli 12-17 LPCult), specialmente di programmi finalizzati giusta l'articolo 14 LPCult. 1.1.2009
Ordinanza della legge sulla promozione della cultura
V.
Disposizioni finali
Art. 17 Per i versamenti d'acconto 1998 alle scuole di canto e di musica ci si basa su un presunto sussidio complessivo 1998. Art. 18 L'ordinanza entra in vigore il 1o gennaio 1998 unitamente alla legge sulla promozione della cultura del 28 settembre 1997 1).
1)
494.310
Disposizione transitoria
Entrata in vigore
Entrata in vigore con effetto retroattivo al 1o gen. 1998 tramite DG del 12 gen. 1998
1.1.2009
5