in pratica
FISCO
DICHIARAZIONI FISCALI
Raffaele Pellino
Oneri deducibili e detraibili in Unico PF 2015 • Spese sanitarie ed oneri per disabilità • Interessi su mutui per l’abitazione principale • Assegni di mantenimento all’ex coniuge • Contributi per previdenza complementare • Ulteriori oneri detraibili • Esempi di compilazione
Raffaele Pellino
Oneri deducibili e detraibili in Unico PF 2015
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Pubblicazione maggio 2015
Indice
Indice Premessa 1. Oneri deducibili e detraibili: disposizioni generali 1.1 Attribuzione di detrazioni e reddito complessivo del contribuente
VII 1 2
2. Spese sanitarie: detrazione in Unico PF 2015 2.1 Spese sanitarie per le quali è riconosciuta la detrazione 2.1.1 Medicinali 2.1.2 Analisi, esami e terapie 2.1.3 Protesi sanitarie 2.1.4 Attrezzature sanitarie 2.1.5 Dispositivi medici 2.1.6 Prestazioni sanitarie 2.1.7 Spese di assistenza specifica 2.1.8 Interventi chirurgici 2.1.9 Degenze e ricoveri 2.2 Documentazione della spesa 2.2.1 Medicinali 2.2.2 Prestazioni mediche 2.2.3 Protesi sanitarie 2.2.4 Attrezzature sanitarie 2.2.5 Dispositivi medici 2.2.6 Analisi, esami e terapie 2.2.7 Professioni sanitarie riabilitative 2.2.8 Cure termali 2.2.9 Spese sostenute all’estero 2.3 Rateazione delle spese sanitarie 2.4 Spese per familiare non a carico
7 8 8 8 9 9 10 11 12 12 13 13 13 15 15 15 15 16 16 17 17 17 18
3. Disabilità: i principali oneri deducibili e detraibili 3.1 Accertamento della disabilità 3.1.1 Autocertificazione 3.2 Detrazione per figli portatori di handicap 3.2.1 Ripartizione detrazione tra genitori 3.3 Spese sanitarie e mezzi di ausilio 3.3.1 Spese deducibili dal reddito 3.3.2 Spese detraibili dall’IRPEF 3.4 Detraibilità spese per trasporto di disabili 3.5 Detrazione per gli addetti all’assistenza 3.5.1 Altre precisazioni 3.5.2 Cumulabilità con i contributi degli addetti ai servizi domestici 3.5.3 Documentazione 3.6. Disabili ed agevolazioni auto 3.6.1 Spese di acquisto 3.6.2 Perdita dell’agevolazione 3.6.3 Spese per riparazioni 3.6.4 Spese di riparazione degli adattamenti 3.6.5 Documentazione 3.6.6 Disabili con ridotte o impedite capacità motorie 3.6.7 La documentazione
21 21 22 22 22 22 22 23 23 24 24 24 24 25 25 25 26 26 26 27 27
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III
Indice
3.6.8 Indicazioni in Unico PF 2015 3.7 Detrazione per i non vedenti 3.7.1 Spese sostenute per cane guida 3.7.2 Detrazione forfettaria 3.7.3 Indicazioni in Unico PF 2015 3.8 Eliminazione barriere architettoniche 3.9 La documentazione da conservare
27 28 28 28 28 29 29
4. Interessi su mutui - Abitazione principale 4.1 Acquisto abitazione principale 4.1.1 Ambito operativo 4.1.2 Condizioni per la detrazione 4.1.3 Perdita della detrazione 4.1.4 Casi particolari 4.2 Acquisto immobile diverso dall’abitazione principale 4.3 Costruzione/ristrutturazione dell’abitazione principale 4.3.1 Detrazione spettante 4.3.2 Documenti da conservare 4.3.3 Cause di decadenza della detrazione
31 31 32 33 35 35 36 36 37 38 39
5. Deducibilità degli assegni di mantenimento all’ex coniuge 5.1 Trattamento fiscale degli assegni corrisposti all’ex coniuge 5.1.1 Deducibilità per il coniuge erogante 5.1.2 Tassazione in capo al coniuge percettore 5.2 Modalità di erogazione dell’assegno 5.3 Particolari fattispecie di assegno 5.3.1 Assegni “compensati” 5.3.2 Spese di abitazione del coniuge assegnatario 5.3.3 Assegni periodici pregressi - Accordo transattivo 5.3.4 Ex coniuge e accollo del mutuo 5.3.5 Somme corrisposte al coniuge separato per le spese di alloggio 5.4 La compilazione del Modello 730/Unico PF 2015
43 43 43 44 44 45 45 45 46 46 47 47
6. Contributi per previdenza complementare 6.1 Soggetti interessati 6.2 Tipologie di contribuzione 6.2.1 Contributi a deducibilità ordinaria 6.2.2 Contributi versati da lavoratori di prima occupazione 6.2.3 Contributi versati a fondi in squilibrio finanziario 6.2.4 Contributi versati per familiari a carico 6.2.5 Fondo pensione negoziale dipendenti pubblici 6.3 Compilazione Modello Unico PF 2015
51 51 51 51 53 53 54 55 55
7. Quadro RP di Unico PF 2015 - Ulteriori oneri detraibili 7.1 Spese di istruzione 7.1.1 Spese universitarie 7.1.2 Spese escluse 7.1.3 Limiti alla detrazione 7.1.4 Spese sostenute per familiari 7.1.5 Documentazione 7.2 Spese funebri 7.2.1 Limiti alla detrazione 7.2.2 Spese sostenute per familiari 7.2.3 Documentazione 7.3 Spese per attività sportive dei ragazzi 7.3.1 Caratteristiche delle strutture sportive
57 57 57 57 57 58 58 59 59 59 60 60 61
IV
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Indice
7.3.2 Valutazione dei requisiti di età 7.3.3 Limiti alla detrazione 7.3.4 Spese sostenute per familiari 7.3.5 Documentazione 7.4 Spese per frequenza ad asilo nido 7.4.1 Soggetti beneficiari 7.4.2 Limite di spesa 7.4.3 Documentazione 7.5 Spese per adozione di minori stranieri 7.5.1 Documentazione 7.5.2 Dichiarazione 7.6 Spese per addetti all’assistenza personale 7.6.1 Limiti alla detrazione 7.6.2 Calcolo della spesa agevolabile 7.6.3 Spese sostenute per familiari 7.6.4 Documentazione 7.7 Spese per canoni di locazione sostenuti da studenti fuori sede 7.7.1 Limiti alla detrazione 7.7.2 Spese sostenute per familiari 7.7.3 Ripartizione della detrazione 7.7.4 Documentazione
61 61 62 62 63 63 63 63 63 63 64 64 65 65 65 65 66 66 67 67 67
8. Altri oneri per cui spetta la detrazione / deduzione - Sintesi
69
9. Oneri deducibili e detraibili: ulteriori chiarimenti delle Entrate 9.1 Recupero del patrimonio edilizio 9.1.1 Ordinante del bonifico diverso dal beneficiario 9.1.2 Limite di spesa e autonomia degli interventi edilizi 9.1.3 Trasferimento mortis causa e rate residue della detrazione 9.2 Erogazioni liberali a favore delle ONLUS 9.3 Detrazioni per altri familiari a carico 9.4 Detrazione per l’acquisto di mobili e successione 9.5 Reddito di lavoro dipendente svolto all’estero 9.6 Credito d’imposta riacquisto prima casa
73 73 73 73 74 74 75 76 76 76
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V
Premessa
Premessa Nel presente elaborato si riepilogano le principali disposizioni in materia di oneri detraibili e deducibili ai fini della corretta compilazione del Modello Unico PF 2015. Sul punto si fa presente che l’Agenzia, con la recente circ. min. 17/2015, ha fornito utili chiarimenti rispondendo a numerose questioni in materia di IRPEF. Nello specifico, vengono precisati i seguenti aspetti: ‒ interessi passivi sui mutui: non si perde il diritto alla detrazione, anche se l’unità immobiliare in Italia è locata, qualora il contribuente si sia dovuto trasferire all’estero per motivi di lavoro, a condizione che: permangano le esigenze lavorative che hanno determinato lo spostamento della dimora abituale; il contribuente non abbia acquistato nello Stato estero un immobile quale abitazione principale; ‒ spese sanitarie: si ammette la detraibilità IRPEF al 19% delle spese sostenute per le prestazioni rese dai massofisioterapisti con formazione triennale, anche senza una specifica prescrizione medica. La detrazione quale spesa sanitaria si applica anche nel caso in cui il versamento sia effettuato a favore di una ONLUS a titolo di corrispettivo di un servizio di trasporto di disabili, come nel caso di trasporto in ambulanza, fermo restando che la ONLUS deve rilasciare regolare fattura. Sono, inoltre, ammesse in detrazione le spese per prestazioni di crioconservazione di ovociti; ‒ spese istruzione: sono detraibili le spese sostenute per la frequenza degli Istituti Tecnici Superiori, che si collocano in un livello intermedio tra l’istruzione secondaria e quella universitaria. Nell’ambito degli oneri deducibili viene altresì chiarito che sono deducibili, ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. c), TUIR, gli importi sostenuti a titolo di canone di locazione e di spese condominiali, qualora siano disposti dal giudice e corrisposti periodicamente all’ex coniuge, in quanto equiparabili all’assegno di mantenimento.
Riferimenti normativi
Agenzia delle Entrate, Provvedimento 31 gennaio 2015, n. 13218. Agenzia delle Entrate, Circolare 24 aprile 2015, n. 17. D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 15. Istruzioni Modello Unico PF 2015.
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VII
Capitolo 1 – Oneri deducibili e detraibili: disposizioni generali
1. Oneri deducibili e detraibili: disposizioni generali Come noto, il legislatore ha previsto una serie di oneri e di spese che danno diritto rispettivamente a: una detrazione d’imposta; una deduzione dal reddito complessivo.
In particolare, è possibile distinguere le seguenti tipologie di oneri: ONERI DEDUCIBILI
DETRAIBILI
DESCRIZIONE Agiscono in diminuzione del reddito complessivo del contribuente fino ad azzerarlo (reddito imponibile uguale a zero). Diminuiscono l’imposta lorda del contribuente ed al massimo possono azzerarla. Sono escluse da tale regola le detrazioni per canoni di locazione, le quali danno diritto all’agevolazione anche nella particolare fattispecie in cui vi sia incapienza d’imposta.
NORMATIVA art. 10 TUIR
art. 15 TUIR
La detrazione e la deduzione sono ammesse a condizione che gli oneri: siano stati effettivamente sostenuti dal dichiarante nel proprio interesse (o nell’interesse dei familiari, ove normativamente previsto) nell’anno di riferimento; non siano stati già dedotti dai singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo.
Attenzione Il legislatore ha previsto che determinate spese possono essere portate in detrazione o deduzione anche se sostenute non nell’interesse proprio ma nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico (in alcuni casi anche fiscalmente non a carico).
Analizzando la locuzione “familiari fiscalmente a carico” è poi necessario chiarire che cosa il legislatore intende per “familiare” e per “fiscalmente a carico”. In particolare, rientrano nella nozione di “familiari”: ‒ il coniuge (anche se legalmente ed effettivamente separato); ‒ i figli e i loro discendenti (naturali, riconosciuti, adottivi, affiliati o affidati); ‒ i genitori e gli ascendenti prossimi (adottivi o naturali); ‒ i generi e le nuore; ‒ il suocero e la suocera; ‒ i fratelli e le sorelle germani o unilaterali.
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Capitolo 1 – Oneri deducibili e detraibili: disposizioni generali
Mentre, è considerato “fiscalmente a carico” il familiare che presenta, per il 2014, un reddito complessivo al lordo degli oneri deducibili non superiore a € 2.840,51. L’art. 12 del TUIR stabilisce infatti che: “Le detrazioni …
spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo … non superiore a 2.840,51 €, al lordo degli oneri deducibili”.
Attenzione Nel verificare il rispetto del limite per essere considerato soggetto fiscalmente a carico si deve tener conto anche del reddito fondiario assoggettato alla cedolare secca per gli immobili affittati ad uso abitativo.
SPESE SOSTENUTE PER FAMILIARI FISCALMENTE A CARICO ‒ Spese sanitarie, anche per portatori di handicap; ‒ spese per veicoli adattati per portatori di handicap; ‒ spese per l’acquisto di cani guida; ‒ assicurazioni sulla vita, contro gli infortuni, l’invalidità e non autosufficienza; ‒ spese di istruzione; ‒ spese per addetti all’assistenza personale; ‒ spese per attività sportive praticate dai ragazzi; ‒ spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede; ‒ contributi versati per il riscatto degli anni di laurea dei familiari a carico che non hanno iniziato l’attività lavorativa e non risultano iscritti alla previdenza obbligatoria; ‒ spese per frequenza degli asili nido. Si ricorda inoltre che dal 2001, nel caso di mutuo ipotecario per l’acquisto dell’abitazione principale intestato ad entrambi i coniugi, il coniuge che ha l’altro fiscalmente a carico può fruire della detrazione per entrambe le quote degli interessi passivi [art. 15, comma 1, lett. b), TUIR]. Gli oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo, anche se sostenuti per familiari fiscalmente a carico sono: ‒ contributi previdenziali ed assistenziali deducibili; ‒ oneri di previdenza complementare e contributi versati ai fondi integrativi SSN, per la quota non dedotta da parte del familiare stesso.
‒
‒ ‒ ‒
SPESE SOSTENUTE PER FAMILIARI FISCALMENTE NON A CARICO Spese sanitarie sostenute nell’interesse di familiari (non fiscalmente a carico) affetti da patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria. In quest’ipotesi, la spesa può essere portata in detrazione solo per la parte di detrazione che non trova capienza nell’imposta dovuta dal “malato”; spese funebri; spese per addetti all’assistenza personale di soggetti non autosufficienti; spese mediche e di assistenza specifica dei portatori di handicap.
1.1 Attribuzione di detrazioni e reddito complessivo del contribuente La spettanza di determinate agevolazioni fiscali (tra cui la detraibilità/deducibilità di svariate erogazioni liberali) fa riferimento al reddito complessivo del contribuente. Nel computo del reddito complessivo si deve, tuttavia, tener conto delle seguenti considerazioni.
a) Presenza di redditi da “cedolare secca” Per le abitazioni concesse in locazione la “cedolare secca” prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva: ‒ dell’IRPEF e relative addizionali regionale e comunale; ‒ delle imposte di registro e di bollo relative al contratto di locazione. L’opzione per l’applicazione della cedolare secca comporta che i canoni tassati con l’imposta sostitutiva sono esclusi dal reddito complessivo e, di conseguenza non sono soggetti ad IRPEF. Tuttavia, ai sensi dell’art. 3, comma 7, d.lgs. 23/2011: “Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il
riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche del reddito assoggettato alla cedolare secca...”. 2
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Capitolo 1 – Oneri deducibili e detraibili: disposizioni generali
Quindi, il reddito complessivo, ove richiesto per verificare la spettanza di determinate agevolazioni fiscali (tra cui la detraibilità/deducibilità di svariate erogazioni liberali) deve intendersi comprensivo anche del reddito dei fabbricati assoggettato alla c.d. “cedolare secca”. In pratica, il calcolo della detraibilità/deducibilità degli oneri “vincolati” al rispetto di un determinato ammontare di reddito complessivo quali: ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
spese per addetti all’assistenza personale; erogazioni in denaro, a favore della Società di cultura “La Biennale di Venezia”; erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo; erogazioni liberali a favore di fondazioni operanti nel settore musicale; contributi, donazioni erogate a ONG che operano nella cooperazione con i Paesi in via di sviluppo; erogazioni liberali in denaro o in natura a favore di ONLUS, associazioni di promozione sociale e di fondazioni e associazioni riconosciute; contributi versati a fondi pensione negoziali da dipendenti pubblici.
deve avvenire comprendendo anche il reddito dei fabbricati assoggettati a “cedolare secca”.
b) Abitazione principale e pertinenze Per l’anno 2014, in generale, non era dovuta l’IMU per l’abitazione principale e relative pertinenze. Fanno eccezione a tale regola gli immobili c.d. di lusso (cat. A1, A8, A9); per questi era dovuta l’IMU e di conseguenza il relativo reddito non concorre alla formazione del reddito complessivo.
c) Immobili non locati situati nello stesso comune dell’abitazione principale Il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso comune nel quale si trova l’immobile adibito ad abitazione principale, assoggettati all’IMU, concorre alla formazione della base imponibile dell’IRPEF e relative addizionali nella misura del 50%. Di seguito si dettagliano le principali voci di oneri e spese detraibili: DETRAZIONE
QUADRO RP
TIPOLOGIA DI SPESA
19% a) Spese sostenute nell’interesse proprio o dei familiari fiscalmente a carico: ‒ spese sanitarie; ‒ spese per i mezzi necessari per l’accompagnamento, la deambulazione, la locomozione, il sollevamento e i sussidi tecnici informatici dei disabili; ‒ spese per l’acquisto e la riparazione di veicoli per disabili; ‒ spese per l’acquisto di cani guida; ‒ spese per l’istruzione secondaria e universitaria; ‒ spese per attività sportive praticate da ragazzi; ‒ spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede; ‒ spese sanitarie sostenute nell’interesse dei familiari non a carico, affetti da patologie che
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sezione I
3
Capitolo 1 – Oneri deducibili e detraibili: disposizioni generali
DETRAZIONE
‒ ‒
‒ ‒ ‒
26%
QUADRO RP
TIPOLOGIA DI SPESA danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, per la parte di detrazione che non trova capienza nell’imposta da questi ultimi dovuta; spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale nell’interesse del contribuente o di altri familiari non autosufficienti); contributi versati per il riscatto del corso di laurea del soggetto fiscalmente a carico, il quale non ha iniziato ancora l’attività lavorativa e non è iscritto ad alcuna forma obbligatoria di previdenza; spese sostenute dai genitori per la frequenza di asili nido da parte dei figli; premi relativi alle assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni; premi relativi alle assicurazioni per il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.
b) Spese sostenute dal contribuente nel proprio interesse: ‒ spese sanitarie sostenute dal contribuente affetto da patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica; ‒ interessi per mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale; ‒ interessi per mutui ipotecari per acquisto di altri immobili; ‒ interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio; ‒ interessi per mutui ipotecari per la costruzione dell’abitazione principale; ‒ interessi per prestiti o mutui agrari; ‒ spese funebri; ‒ spese per intermediazione immobiliare; ‒ erogazioni liberali alle società ed associazioni sportive dilettantistiche; ‒ erogazioni liberali alle società di mutuo soccorso; ‒ erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale; ‒ erogazioni liberali a favore della società di cultura “La Biennale di Venezia”; ‒ spese relative a beni soggetti a regime vincolistico; ‒ erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche; ‒ erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo; ‒ erogazioni liberali a favore di fondazioni operanti nel settore musicale; ‒ spese veterinarie; ‒ spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi; ‒ erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado; ‒ erogazioni liberali al Fondo per l’ammortamento dei titoli di stato; ‒ altre spese detraibili. ‒ Erogazioni liberali alle ONLUS; ‒ erogazioni liberali ai partiti politici. Sezione III A nella quale vanno indicate: ‒ spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e boschivo; ‒ spese per l’acquisto o l’assegnazione di immobili facenti parte di edifici ristrutturati; ‒ spese per interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica.
sezione I
sezione III A/ III B
36, 41, 50 e 65%
Sezione III B, nella quale vanno indicati i dati catastali identificativi degli immobili e gli altri dati per fruire della detrazione.
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Capitolo 1 – Oneri deducibili e detraibili: disposizioni generali
DETRAZIONE
QUADRO RP
TIPOLOGIA DI SPESA
Le spese sostenute per l’acquisto di mobili relativi a immobili ristrutturati. sezione III C
50% ‒ ‒ ‒ ‒
Spese per interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti (codice 1); spese per interventi sull’involucro degli edifici esistenti (codice 2); spese per l’installazione di pannelli solari (codice 3); spese per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (codice 4). IV sezione
55/65%
‒ ‒ Detrazioni per inquilini con contratto di locazione
‒ ‒ ‒
Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale (rigo RP71 cod.1); detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale locati con contratti in regime convenzionale; detrazione per i giovani di età compresa tra i 20 e i 30 anni che stipulano un contratto di locazione per l’abitazione principale; detrazione per dipendenti che trasferiscono la propria residenza per motivi di lavoro; detrazioni per affitto di terreni agricoli ai giovani.
V sezione
‒ ‒ ‒
Investimenti in start up; detrazione per le spese di mantenimento dei cani guida; altre detrazioni.
Altre detrazioni
sezione VI
Nella trattazione che segue saranno oggetto di esame gli oneri deducibili/detraibili di maggiore interesse.
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Capitolo 2 – Spese sanitarie: detrazione in Unico PF 2015
2. Spese sanitarie: detrazione in Unico PF 2015 Come noto, le spese “sanitarie”, per la generalità dei contribuenti: ‒ danno diritto ad una detrazione d’imposta del 19%; ‒ sull’importo che supera la franchigia di € 129,11; se l’insieme delle spese sostenute nell’anno non supera l’importo della franchigia, non si ha diritto ad alcuna detrazione.
Ricorda Le spese sanitarie vanno indicate per intero (come avviene nel Modello 730) e, pertanto, nei righi da RP1 a RP14 non devono essere ridotte della franchigia di € 129,11. Così ad esempio, se la spesa ammonta ad € 413,17, l’importo su cui spetta la detrazione è € 284,06. La franchigia opera, quindi, sulla sommatoria di tutte le spese sanitarie che il contribuente sostiene per se stesso e per propri familiari a carico e sulle spese sanitarie sostenute per familiari non a carico nel caso di patologie esenti. Diversamente, sulle spese sanitarie per portatori di handicap non viene applicata alcuna franchigia; la detrazione è calcolata sull’importo complessivo. Si rammenta, inoltre, che se la somma delle spese sanitarie ed eventuali: ‒ spese sanitarie per patologie esenti, sostenute per familiari non a carico; ‒ spese sanitarie per soggetti portatori di handicap (mezzi per accompagnamento e deambulazione, sussidi tecnici ed informatici); è di importo superiore a € 15.493,71, dette spese possono essere rateizzate in 4 quote di pari importo.
Indicazioni in Unico PF 2015 Ai fini della compilazione del rigo RP1 di Unico PF 2015 occorre indicare: Col.
1
2
Indicazione Le spese sanitarie, sostenute dal contribuente affetto da determinate patologie per le quali il SSN ha riconosciuto l’esenzione dal ticket; in particolare, si tratta delle spese: ‒ sostenute da un familiare per il quale lo stesso contribuente risulta non fiscalmente a carico; ‒ effettuate presso strutture che ne prevedono il pagamento (es.: prestazioni in cliniche private). La detrazione relativa alle suddette spese, per la parte che non trova capienza nell’imposta dovuta dal contribuente affetto dalla patologia esente, può essere fruita dal familiare che ha sostenuto la spesa nella propria dichiarazione e in particolare compilando il rigo RP2. L’intero importo delle spese sanitarie sostenute nell’interesse proprio e dei familiari a carico (diverse da quelle relative a patologie esenti), senza ridurle della franchigia di € 129,11.
Spese per patologie esenti sostenute da familiari
Spese mediche sostenute (comprensive di franchigia) che non riguardano patologie esenti
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Capitolo 2 – Spese sanitarie: detrazione in Unico PF 2015
2.1 Spese sanitarie per le quali è riconosciuta la detrazione Le spese sanitarie per le quali è riconosciuta la detrazione sono, in generale, le seguenti:
Medicinali
Attrezzature sanitarie
Spese di assistenza specifica
Analisi esami e terapie
Dispositivi medici
Interventi chirurgici
Protesi sanitarie
Prestazioni sanitarie
Degenze e ricoveri
2.1.1 Medicinali La più frequente tipologia di spesa sanitaria riguarda l’acquisto di medicinali (“da banco” e/o acquistabili solo con ricetta medica); la detrazione spetta anche con riferimento al “ticket”, ovvero sulla quota a carico del contribuente in caso di acquisto di farmaci il cui costo è coperto dal SSN. A tal fine si rammenta che: Non beneficiano della detrazione Beneficiano della detrazione
‒ ‒
i prodotti farmaceutici qualificabili come “parafarmaci”(ris. min. 396/2008); gli integratori alimentari, anche se assunti a scopo terapeutico e con la prescrizione di un medico specialista (ris. min. 256/2008). i medicinali fitoterapici se risultano approvati dall’AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) che ne autorizza l’immissione in commercio; diversamente, non è ammessa la detrazione (ris. min. 396/2008).
2.1.2 Analisi, esami e terapie Rientrano tra le prestazioni specialistiche che possono fruire della detrazione d’imposta i seguenti esami e terapie, purché prescritti da un medico, anche se privo di specializzazione: ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
esami di laboratorio, elettrocardiogramma, encefalogramma e altri controlli ordinari; esami complessi come TAC, ecografi a, indagine laser, ecc.; ginnastica correttiva e di riabilitazione degli arti, chiroterapia, ecc.; sedute di dialisi; particolari terapie quali cobaltoterapia, neuropsichiatria, iodioterapia, ecc.; anestesia epidurale, inseminazione artificiale, amniocentesi, villocentesi e altre indagini di diagnosi prenatale; altri esami complessi e particolari terapie.
Sono detraibili anche le spese per prestazioni specialistiche effettuate in ambito ambulatoriale da istituti specializzati in particolari branche o da enti ospedalieri.
Sedute di psicoterapia Le prestazioni rese dallo psicologo-psicoterapeuta sono equiparabili alle prestazioni sanitarie rese da un medico e pertanto non è necessaria una prescrizione medica (circ. min. 20/2011).
Cure termali Per la loro detraibilità è necessaria la prescrizione medica; sono, invece, indetraibili le spese di viaggio e soggiorno (ris. min. 8/207/76) e quelle che non risultano dalla prescrizione medica.
Crioconservazione di ovociti (NOVITÀ – circ. min. 17/2015) Interpellato dalle Entrate in merito alla “classificazione” della crioconservazione degli ovociti nell’ambito di un processo di procreazione medicalmente assistita, il Ministero della Salute ha precisato che tale pratica “ha finalità sia di cura che di prevenzione per la tutela della salute della donna”. In merito il Ministero ha altresì precisato che la crioconservazione: ‒ “permette di preservare la fertilità di un individuo, maschio o femmina …, anche al di fuori della procreazione medicalmente assistita”; ‒ va effettuata solo nelle strutture autorizzate, iscritte nell’apposito registro istituito presso l’ISS.
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Capitolo 2 – Spese sanitarie: detrazione in Unico PF 2015
Alla luce di tali chiarimenti, l’Agenzia precisa che sono detraibili anche le spese per la crioconservazione degli ovociti effettuate nell’ambito di un percorso di procreazione assistita, a condizione che dalla relativa fattura, oltre ai consueti dati, risulti: ‒ la qualifica della struttura (ovvero un centro autorizzato per la procreazione medicalmente assistita); ‒ la descrizione della prestazione resa.
Spese di iscrizione ad una palestra È esclusa la detraibilità della spesa per l’iscrizione ad una palestra, anche se accompagnata da un certificato medico che prescriva una specifica attività motoria.
2.1.3 Protesi sanitarie Si considerano protesi non solo la sostituzione di un organo naturale o di parti dello stesso, ma anche i mezzi correttivi o ausiliari di un organo carente o menomato nella sua funzionalità.
TIPOLOGIE DI PROTESI SANITARIE Apparecchi di protesi dentaria (es: dentiera, capsule, eleArti artificiali e apparecchi di ortopedia (cinture medico chimenti mancanti, apparecchi ortodontici atti a correggere malrurgiche, scarpe e tacchi ortopedici su misura). formazioni o difetti di masticazione). Apparecchi di protesi oculistica (occhi e cornee artificiali). Apparecchi per fratture (garze/gesso), busti, stecche, ecc. Apparecchi di protesi fonetica (per laringectomizzati). Stampelle, bastoni canadesi, etc., anche se presi in affitto. Occhiali da vista/lenti a contatto (compresi i liquidi). Stimolatori (pace maker) e protesi cardiache e vascolari. Apparecchi auditivi (modelli a filo, retroauricolari, ecc.). Poltrone e apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e la correzione dei difetti della colonna vertebrale.
Non risultano, invece, detraibili le spese sostenute per l’impiego di metalli preziosi (ad esempio oro, argento, platino) nella montatura degli occhiali da vista; diversamente, nel caso di utilizzo di metalli preziosi negli apparecchi di protesi dentaria, è permessa la detraibilità.
Parrucche per pazienti sottoposti a chemioterapia L’acquisto di una parrucca a seguito di trattamenti chemioterapici è classificabile come spesa sanitaria detraibile (ris. min. 9/2010), in quanto finalizzata a sopperire un danno estetico conseguente ad una patologia e supportare una condizione di grave disagio psicologico. Pertanto, per la detraibilità è necessario che la parrucca sia commercializzata con la destinazione d’uso di dispositivo medico (d.lgs. 46/1997).
Attenzione Non essendo fornite specifiche indicazioni in merito al tipo di patologia, si ritiene che le spese relative all’acquisto della parrucca siano detraibili non solo a fronte di cicli chemioterapici bensì, in linea generale, a seguito di qualsiasi tipo di patologia che possa essere causa di difficoltà psicologiche.
2.1.4 Attrezzature sanitarie Rientrano tra gli oneri detraibili anche le spese sostenute per l’acquisto/affitto di attrezzature sanitarie quali, ad esempio: ‒ macchine per aerosol o per la misurazione della pressione sanguigna (circ. min. 122/1999); ‒ siringhe e relativi aghi (circ. min. 95/2000).
Strumenti per magnetoterapia, fisokinesiterapia, ecc. Secondo la ris. min. 253/2009 rientrano fra le spese sanitarie detraibili anche le spese per l’acquisto di: ‒ ‒
strumenti per la magnetoterapia; fasce elastiche con magneti a campo stabile;
‒ ‒
apparecchiature per la fisokinesiterapia; apparecchi medicali per la laserterapia.
purché compresi nella lista aggiornata, da ultimo, con il decreto 12 febbraio 2010.
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Capitolo 2 – Spese sanitarie: detrazione in Unico PF 2015
Per attestare l’acquisto, il contribuente deve conservare lo scontrino fiscale/fattura da cui risultino la descrizione del prodotto acquistato e il soggetto che sostiene la spesa. In alternativa all’indicazione sulla certificazione fiscale dei dati identificativi del destinatario del prodotto, il contribuente può redigere un’autocertificazione con la quale attesta che l’acquisto risponde all’esigenza di curare una patologia propria o di un familiare a carico.
2.1.5 Dispositivi medici Al fine di individuare i “dispositivi medici” (di uso più comune) che danno diritto alla detrazione, il Ministero della Salute ha fornito un apposito elenco che distingue tra: ‒ dispositivi medici (c.d. “MD”); ‒ dispositivi medico diagnostici in vitro (c.d. “IVD”). SPESE PER L’ACQUISTO O AFFITTO DI DISPOSITIVI MEDICI TIPOLOGIA DI SPESA Chiarimenti dell’Agenzia Detraibili: ‒ lenti oftalmiche correttive dei difetti visivi; ‒ montature per lenti correttive dei difetti visivi; ‒ occhiali premontati per presbiopia (trattasi degli occhiali a diottria fissa); ‒ apparecchi acustici; ‒ cerotti, bende, garze e medicazioni avanzate; ‒ siringhe; ‒ termometri; ‒ apparecchio per aerosol; ‒ apparecchi per la misurazione della pressione arteriosa; ‒ penna pungidito e lancette per prelievo di sangue per la misurazione della glicemia; ‒ pannoloni per incontinenza; Dispositivi medici: è ne‒ prodotti ortopedici (es.: tutori, ginocchiere, cavigliere, stampelle e ausili per la deambulazione in cessario che dallo scongenerale ecc.); trino/ fattura risulti: ‒ ausili per disabili (ad es. cateteri, sacche per urine, padelle ecc.); ‒ il soggetto che so‒ lenti a contatto; stiene la spesa; ‒ soluzioni per lenti a contatto; ‒ la descrizione del ‒ prodotti per dentiere (ad es. creme adesive, compresse disinfettanti ecc.); dispositivo medico ‒ materassi ortopedici e materassi antidecubito. contrassegnato dalla Dispositivi Medico Diagnostici in Vitro, quali ad esempio: marcatura CE. ‒ contenitori campioni (per urine e feci); ‒ test di gravidanza; ‒ test di ovulazione; ‒ test menopausa; ‒ strisce/strumenti per la determinazione del glucosio; ‒ strisce/strumenti per la determinazione del colesterolo totale, HDL e LDL; ‒ strisce/strumenti per la determinazione dei trigliceridi; ‒ test autodiagnostici per le intolleranze alimentari; ‒ test autodiagnosi prostata PSA; ‒ test autodiagnosi per la determinazione del tempo di protrombina (INR); ‒ test per la rilevazione di sangue occulto nelle feci; ‒ test autodiagnosi per la celiachia .
L’elencazione non è esaustiva, potendovi essere dispositivi non ancora inclusi nell’elenco che potrebbero comunque risultare detraibili; in tal caso, tuttavia, difficilmente si sarà in presenza della marcatura CE rendendo problematico l’accesso alla detrazione.
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Capitolo 2 – Spese sanitarie: detrazione in Unico PF 2015
CASI PARTICOLARI LIQUIDO LENTI A CONTATTO (circ. min. 108/1996)
ACQUISTI DI DISPOSITIVI MEDICI PRESSO ERBORISTERIE (circ. min. 19/2012)
ACQUISTO DI MATERASSI SANITARI (ris. min. 11/2007)
In quanto indispensabili alla utilizzazione delle lenti a contatto, è detraibile la spesa relativa all’acquisto del liquido per lenti. Possono beneficiare della detrazione d’imposta anche i dispositivi medici acquistati presso le erboristerie; sul punto, secondo la circ. min. 19/2012: il soggetto che vende il dispositivo medico può assumere su di sé l’onere di individuare i prodotti che danno diritto alla detrazione, integrando le indicazioni da riportare sullo scontrino fiscale o sulla fattura con: ‒ la dicitura “prodotto con marcatura CE”; ‒ l’indicazione del numero della direttiva comunitaria di riferimento, per i dispositivi medici diversi da quelli di uso comune riportati nel citato elenco; il contribuente, in possesso del documento di spesa con le suddette indicazioni, non deve conservare anche la documentazione comprovante la conformità alle direttive europee del dispositivo medico acquistato. I costi sostenuti per l’acquisto di un materasso sanitario sono detraibili a condizione che lo stesso abbia le caratteristiche per essere ricompreso nell’elenco di cui al d.m. 332/1999 e sia pertanto “antidecubito”. Per fruire della detrazione, il contribuente deve essere in possesso di prescrizione medica. In alternativa alla prescrizione, su richiesta degli uffici, è possibile rendere un’autocertificazione attestante la necessità per la quale è stato acquistato l’ausilio. Inoltre, essendo i materassi sanitari compresi nell’elenco dei dispositivi medici proposto dalla circ. min. 20/2011, si ritiene che il documento di spesa debba riportare anche il nominativo del soggetto che sostiene la spesa e che il contribuente sia tenuto a dimostrare che la spesa riguarda dispositivi medici contrassegnati dalla marcatura CE.
ACQUISTO DI MACCHINA A ULTRASUONI (circ. min. 20/2011 e 19/2012)
La macchina ad ultrasuoni non è ricompresa tra i dispositivi medici di uso più comune contenuti nella lista allegata alla circ. min. 20/2011; la detrazione spetta solo se: ‒ dallo scontrino/fattura risulta il soggetto che sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo medico; ‒ il dispositivo medico è contrassegnato dalla marcatura CE. Nella circ. min. 19/2012 l’Agenzia precisa che il rivenditore può assumersi l’onere di individuare i prodotti che consentono la detrazione integrando lo scontrino fiscale/ fattura con la dicitura “prodotto con marcatura CE” e, per i dispositivi medici diversi da quelli di uso più comune il numero della Direttiva comunitaria di riferimento. In presenza di dette indicazioni, l’acquirente non è tenuto a conservare la documentazione comprovante la conformità del dispositivo medico acquistato.
PANNOLONI PER INCONTINENTI (circ. min. 17/2006)
Le spese sostenute per acquisto di pannoloni per incontinenti (ricompresi nell’elenco di cui all’All.1 d.m. 332/1999) sono detraibili, a prescindere dall’esercizio commerciale in cui è acquistato (lo scontrino rilasciato deve contenere la descrizione del prodotto acquistato). È necessaria la prescrizione del medico o, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva del contribuente in cui si attesti la necessità della spesa. Inoltre, si ritiene che lo scontrino debba riportare anche il nominativo del soggetto che sostiene la spesa e che il contribuente sia tenuto a dimostrare che la spesa riguarda dispositivi medici contrassegnati da marcatura CE.
2.1.6 Prestazioni sanitarie Le prestazioni sanitarie si distinguono in generiche o specialistiche. Entrambe le tipologie, se opportunamente documentate, sono detraibili. In particolare, si considerano:
GENERICHE SPECIALISTICHE
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le prestazioni rese: ‒ da un medico-chirurgo generico, cioè privo della specifica specializzazione; ‒ da un medico specializzato in una branca diversa da quella di specializzazione. le prestazioni rese da un medico specialista nella particolare branca cui attiene la specializzazione.
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Attenzione Sono inoltre detraibili le spese sostenute dal contribuente per: - prestazioni rese per visite e cure di medicina omeopatica; - visite specialistiche per risarcimento danni assicurativi derivanti da infortunio stradale, per rinnovo della patente e le visite specialistiche sportive (circ. min. 108/1996).
CURE ODONTOIATRICHE (legge 409/1985) TRASPORTO IN AMBULANZA (circ. min. 108/1996) CONSERVAZIONE DELLE CELLULE STAMINALI (ris. min. 155/2009) TRAPIANTO ORGANI (circ. min. 122/1999) PERIZIE MEDICO LEGALI (circ. min. 95/2000)
CASI PARTICOLARI Le cure odontoiatriche (esempio: estrazioni, terapie gengivali, ecc.) sono considerate solo se certificate da un medico dentista nell’ambito della propria specializzazione. Si ricomprendono anche le spese per prestazioni rese da esercenti la professione di odontoiatra. Non è ammessa alla detrazione la spesa sostenuta per il trasporto in ambulanza, mentre lo sono le prestazioni di assistenza medica effettuate durante il trasporto. Le spese per la conservazione delle cellule staminali sono detraibili solo se ad “uso dedicato” per il neonato o consanguinei con patologia e con approvazione scientifica e clinica; qualora la conservazione sia effettuata solo a scopo precauzionale, non può beneficiare della detrazione. Sono detraibili tutte le spese sostenute per il trapianto di organi, comprese quelle relative al trasporto degli stessi al luogo in cui avverrà il trapianto. Qualora la fattura sia intestata al professionista medico o alla struttura sanitaria, anche se effettivamente pagata dal soggetto sottoposto a trapianto o da suoi familiari, la spesa ivi indicata non è detraibile. Sono detraibili le spese mediche sostenute per perizie medico legali.
2.1.7 Spese di assistenza specifica Fra le spese detraibili rientrano anche quelle di assistenza specifica, ovvero le spese relative a: ‒
assistenza infermieristica e riabilitativa (es: fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia, ecc.); prestazioni rese da personale in possesso della qualifica di addetto all’assistenza di base/operatore tecnico assistenziale dedicato all’assistenza diretta della persona;
‒
‒ ‒ ‒
prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo; prestazioni rese da educatore professionale; prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.
Sono ammessi in detrazione tutti i compensi erogati al personale paramedico abilitato (infermieri professionali o personale autorizzato ad effettuare prestazioni specialistiche), quali: prelievi ai fini di analisi, applicazioni con apparecchiature elettromedicali (circ. min. 207/2000).
Attenzione Non possano beneficiare della detrazione le spese sostenute per prestazioni dell’osteopata in quanto detta attività non è qualificata giuridicamente come attività medico-sanitaria.
2.1.8 Interventi chirurgici Rientrano in questa categoria di spesa quelle direttamente imputate ad interventi chirurgici veri e propri, compresi quelli di “piccola chirurgia”; si deve trattare di interventi ritenuti necessari per un recupero alla normalità sanitaria e funzionale della persona. In particolare: ‒ beneficiano della detrazione
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‒ ‒
gli interventi di chirurgia plastica diretti ad eliminare deformità funzionali o estetiche particolarmente deturpanti; sono, invece, esclusi gli interventi tesi semplicemente a rendere più gradevole l’aspetto personale; le spese/rette di degenza relative ad intervento chirurgico; le spese di cura, limitate, per i medicinali, a quelli indispensabili all’intervento chirurgico (anestesie, acquisti di plasma, ecc.).
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Non beneficiano della detrazione
le spese che, anche se sostenute in relazione all’intervento chirurgico, non rispondono a taluni bisogni essenziali del malato. Tra queste si possono annoverare il pernottamento dei congiunti del malato, gli addebiti per l’apparecchio telefonico/televisivo installati nella stanza di ricovero, i sovrapprezzi per determinate prestazioni aggiuntive, ecc. (circ. min. 14/1981).
2.1.9 Degenze e ricoveri Sono detraibili le spese sostenute per ricoveri collegati ad un’operazione chirurgica o degenze. In caso di ricovero di un anziano in un istituto di assistenza e ricovero, la detrazione spetta solo per le spese mediche e non anche per le spese relative alla retta di ricovero.
Attenzione Considerato che le spese mediche risultano detraibili a differenza delle spese per la retta di ricovero, è necessario che dalla documentazione rilasciata queste risultino separatamente indicate.
RICOVERI NON COLLEGATI A OPERAZIONI CHIRURGICHE (circ. min. 122/1999)
RICOVERO IN CASA DI CURA O GERONTOCOMIO (circ. min. 73/1994)
CASI PARTICOLARI Le spese sostenute per le degenze sono detraibili anche se non direttamente collegate ad un intervento chirurgico. Al riguardo è utile precisare che anche le spese per differenze di classe relative alla particolare struttura della zona di degenza (es.: stanze con numero di posti inferiore, bagno in stanza, ecc.) possono essere computate quali spese mediche detraibili; diversamente, non sono detraibili le spese di comfort quali, telefono, tv, ecc. Sul punto, secondo la Cassazione (sent. 4029/1991), se nella fattura è indicato un unico importo, non essendo individuabile la spesa detraibile, è tutto indetraibile. Le spese per il ricovero in una casa di cura o un gerontocomio privato qualificabili come prestazioni di carattere “alberghiero” (vitto e alloggio) o compensi erogati a soggetti non qualificati (collaboratori familiari o accompagnatori) non sono ammesse alla detrazione. Diversamente, sono agevolabili le spese sostenute per prestazioni mediche e di assistenza specifica nonché i compensi corrisposti a personale qualificato per specifiche prestazioni sanitarie. Ai fini della detrazione delle suddette spese, è necessario che le stesse siano indicate distintamente e dettagliatamente nella documentazione rilasciata dall’istituto di ricovero (circ. min. 95/2000).
2.2 Documentazione della spesa Per usufruire della detrazione, occorre in generale essere in possesso della documentazione che certifica la spesa: fattura/parcella, ricevuta quietanzata o scontrino. Infatti, il controllo della documentazione attestante le spese sostenute rappresenta la problematica di maggior rilievo relativamente alle spese sanitarie. Imposta di bollo L’imposta (€ 2,00) sulle fatture esenti IVA di importo superiore a € 77,47 è detraibile quale onere accessorio in dichiarazione qualora sia esplicitamente “traslata” sul cliente ed evidenziata a parte nella fattura (addebitata al beneficiario della prestazione medica). Diversamente, se l’imposta di bollo non è stata addebitata al cliente, l’importo non può essere detratto in quanto il relativo costo è rimasto in carico al professionista.
2.2.1 Medicinali Per i medicinali la detrazione spetta se la spesa è certificata da fattura o da scontrino fiscale (c.d. “scontrino parlante”) in cui devono essere specificati rispettivamente: ‒ natura (“farmaco” o “medicinale”); ‒ qualità (denominazione del farmaco); ‒ quantità dei beni acquistati (numero di scatole, flaconi, ecc.); ‒ codice fiscale (del soggetto destinatario del medicinale).
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a) Natura del farmaco In generale per la detrazione è sufficiente che lo scontrino della farmacia riporti la dicitura generica di “farmaco” o “medicinale”; la dicitura “ticket”, soddisfa l’indicazione della natura del prodotto acquistato, poiché può essere riferita solo a medicinali erogati dal SSN. Tuttavia, sono possibili delle diciture alternative che garantiscono la individuazione dei prodotti tra quelli ammessi a detrazione:
a)
sigle SOP e OTC
b)
abbreviazioni
Riguardano una specifica categoria di farmaci non soggetti ad obbligo di ricetta medica, disciplinata direttamente dal d.lgs. 219/2006. In particolare l’Agenzia chiarisce che la sigla: ‒ SOP (“Senza Obbligo di Prescrizione”): individua il gruppo dei medicinali non soggetti a prescrizione medica; ‒ OTC (“Over The Counter”): è un sottoinsieme del precedente gruppo, che individua i medicinali “da banco” o “di automedicazione”. Le indicazioni “med.” o “f.co.” sono ammesse in quanto abbreviazione delle parole “medicinale” e “farmaco”, secondo l’accezione comune.
Il contribuente non può integrare eventuali informazioni mancanti con altri documenti (quali, ad esempio, copia della ricetta con il timbro della farmacia o copia del foglietto illustrativo – ris. min. 10/2010).
Prodotti omeopatici La natura del bene acquistato è soddisfatta se il documento di spesa, in luogo della dicitura “farmaco” o “medicinale”, riporti la dicitura “omeopatico” (anche abbreviata: “omeo.”).
Medicinali preparati dalla farmacia È sufficiente la dicitura “prodotto galenico” (ris. min. 218/2009) sullo scontrino o sulla eventuale fattura. In caso di difficoltà nel rilascio dello scontrino (come nel caso di medicinali privi di codice a barre sulle confezioni) la farmacia può rilasciare, in alternativa, una fattura, in cui va riportata la dicitura “farmaco” per la natura del prodotto e, per la qualità dello stesso, la dicitura “preparazione galenica”, oltre al numero di confezioni e al codice fiscale del destinatario del farmaco. b) Qualità del farmaco Secondo la ris. min. 156/2007 per beneficiare della detrazione, lo scontrino doveva riportare anche la specificazione del tipo di farmaco acquistato, ovvero la denominazione dello stesso. Tuttavia, con la successiva circ. min. 40/2009, in ossequio al Provvedimento del Garante della privacy 29 aprile 2009, è stato chiarito che dal 1° gennaio 2010 gli scontrini dei farmaci acquistati in farmacia devono riportare il codice AIC (autorizzazione immissione in commercio) in luogo della denominazione in chiaro del prodotto acquistato.
Prescrizione medica non più necessaria In considerazione dell’introduzione dei più stringenti obblighi di certificazione della spesa (ris. min. 10/2010): non è più necessario conservare la prescrizione del medico; sia per i medicinali a carico del Servizio Sanitario (c.d. “mutuabili”) che per quelli non mutuabili. In pratica, anche per gli scontrini riportanti la dicitura “ticket”, il contribuente non è più obbligato a conservare la fotocopia della ricetta rilasciata dal medico di base.
Medicinali omeopatici Nonostante il codice AIC non sia ancora disponibile per i prodotti omeopatici, è, comunque, possibile individuare univocamente ciascun medicinale attraverso un codice valido sull’intero territorio nazionale, attribuito da organismi privati, rilevabile sempre mediante lettura ottica. Pertanto, per beneficiare della detrazione, sul documento fiscale dovrà essere riportata la qualità del medicinale omeopatico con tale numero identificativo (circ. min. 21/2010).
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c) Codice fiscale Lo scontrino deve riportare il codice fiscale di chi utilizzerà il farmaco (il paziente); questo: ‒ è acquisibile in “automatico” tramite utilizzo della barra magnetica sulla tessera sanitaria; ‒ può essere riportato “manualmente” dal farmacista secondo quanto dichiarato dall’acquirente.
2.2.2 Prestazioni mediche La detrazione delle prestazioni mediche: ‒ generiche (medico “di base”); ‒ specialistiche (ortopedico; oculista, ecc.). è subordinata al rilascio della ricevuta fiscale o fattura. Se la prestazione è effettuata nell’ambito del SSN la spesa è documentata dalla ricevuta relativa al ticket.
Spese per odontoiatra (NOVITÀ - circ. min. 17/2015) Con la recente circ. min. 17/2015 l’Agenzia rammenta che, in linea generale, al fine del riconoscimento del diritto alla detrazione delle spese per odontoiatria è necessario che dalla descrizione della prestazione riportata in fattura (o in altra documentazione attestante la spesa sostenuta) “si evinca in modo univoco la natura «sanitaria» della prestazione stessa, così da escludere quelle meramente estetiche o, comunque, di carattere non sanitario”. Pertanto, se la descrizione della prestazione non soddisfa il suddetto requisito, il contribuente dovrà rivolgersi al professionista che ha emesso la fattura chiedendone l’integrazione. Con specifico riferimento alle prestazioni rese da un medico odontoiatra, l’Agenzia precisa che la dicitura in fattura “ciclo di cure mediche odontoiatriche specialistiche” consente di fruire della detrazione ex art. 15, comma 1, lett. c), TUIR, ancorché la ris. min. 111/1995 abbia considerato tale descrizione “insufficiente” per il rispetto del contenuto della fattura prescritto ai fini IVA ex art. 21, d.P.R. 633/1972. Si evidenzia che il riconoscimento della detrazione IRPEF non inficia il contenuto della citata ris. min. 111/1995 in quanto l’Agenzia, prima di riconoscere la detraibilità della spesa così descritta, precisa “fermo restando il rispetto degli obblighi stabiliti dall’art. 21 del DPR n. 633 del 1972 ai fini IVA in ordine al contenuto della fattura”.
2.2.3 Protesi sanitarie Per attestare l’acquisto/affitto di protesi sanitarie è necessario che il contribuente sia in possesso: sia della prescrizione medica; che la fattura/ricevuta emessa attestante la spesa. Tuttavia, la prescrizione medica: ‒ non è necessaria se si tratta di attività svolte in base alla specifica disciplina da “esercenti arti ausiliarie della professione sanitaria” (es.: optometristi per gli occhiali da vista o lenti a contatto); ‒ può essere sostituita da autocertificazione attestante la necessità e la causa per la quale si è reso necessario l’acquisto o l’affitto della protesi (per se stessi e/o per familiari a carico).
2.2.4 Attrezzature sanitarie Per fruire della detrazione relativamente alle spese sostenute per l’acquisto/affitto di attrezzature sanitarie, è sufficiente la ricevuta fiscale/fattura della farmacia o esercizio commerciale in cui lo strumento sanitario è stato acquistato.
2.2.5 Dispositivi medici Per la detrazione delle spese relative per l’acquisto di dispositivi medici (ad esempio, termometri, siringhe, ecc.) la generica dicitura “dispositivo medico” riportata sul documento non è sufficiente. È necessario, infatti, che: a) dalla fattura/scontrino di acquisto risultino il soggetto che sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo medico; b) per ciascuna tipologia di prodotto, il contribuente possa fornire la prova che la spesa riguarda dispositivi contrassegnati dalla “marcatura CE”.
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2.2.6 Analisi, esami e terapie La detrazione delle spese per analisi, esami, terapie è subordinata al rilascio: della fattura da parte della struttura sanitaria privata che ha eseguito la prestazione; del ticket se la prestazione è stata effettuata nell’ambito del SSN.
Attenzione Tali spese sono agevolabili anche nel caso di familiari ricoverati in case di riposo, a condizione che le stesse vengano decurtate del costo mensile della retta relativa alla degenza presso l’istituto di ricovero. Nella documentazione rilasciata dall’istituto di ricovero dette spese devono essere specificate distintamente dalla retta relativa alla degenza dell’anziano.
2.2.7 Professioni sanitarie riabilitative Le spese sostenute per le prestazioni fornite dagli esercenti professioni sanitarie riabilitative (art. 3 d.m. 29 marzo 2001) rientrano tra le spese sanitarie detraibili. Si tratta delle prestazioni rese dalle seguenti figure professionali: ‒
podologo
‒
ortottista - assistente di oftalmologia
‒
fisioterapista
‒
terapista occupazionale
‒
logopedista
‒
educatore professionale
‒
terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva
‒
tecnico della riabilitazione psichiatrica
Novità Con la recente circ. min. 17/2015 l’Agenzia precisa che sono detraibili anche le prestazioni rese dai massofisioterapisti (con diploma triennale conseguito entro il 17 marzo 1999 in quanto equipollente al titolo abilitante l’esercizio della professione di fisioterapista). Ai fini della detrazione, nel documento di certificazione del corrispettivo il massofisioterapista dovrà attestare il possesso di tale diploma, nonché descrivere la prestazione resa.
La circ. min. 19/2012 ha precisato che, in relazione alle spese sostenute per le prestazioni fornite dalle suddette figure professionali: la detraibilità può essere riconosciuta anche senza una specifica prescrizione medica; dal documento attestante la spesa sostenuta (ricevuta/fattura), deve risultare: ‒ la relativa figura professionale (rientrante nel d.m. 29 marzo 2001); ‒ la descrizione della prestazione sanitaria resa.
PRESTAZIONI DI PERSONALE PARAMEDICO - CHIROPRATICI, KINESIOLOGI E SIMILI
PRESTAZIONI DI IPPOTERAPIA E MUSICOTERIAPIA
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PARTICOLARI CASISTICHE In relazione ai soggetti che non possiedono una laurea in medicina ed effettuano prestazioni analoghe a quelle “paramediche” ma non ancora ufficialmente riconosciute dall’ordinamento sanitario (oltre alle professioni in oggetto, vi rientrano le discipline c.d. “olistiche”: naturopatia, riflessologia plantare, shiatsu, ecc.) la detrazione spetta solamente ove congiuntamente (circ. min. 17/2006): a) sia prevista da una prescrizione medica; b) un medico ne effettui la supervisione (dunque la prestazione sia svolta sotto la sua responsabilità). Si applica un concetto analogo a quello di cui alla circ. min. 19/2012: le spese per prestazioni di ippoterapia e musicoterapia possono beneficiare della detrazione se: ‒ un medico ne attesti la necessità per la cura della patologia di cui è affetto il portatore di handicap; ‒ siano eseguite in centri specializzati direttamente da personale medico o sanitario specializzato (psicoterapeuta, fisioterapista, psicologo, terapista della riabilitazione, ecc.), ovvero sotto la loro direzione e responsabilità tecnica. Al fine di documentare la spesa è necessario possedere:
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‒ ‒
PARTICOLARI CASISTICHE la prescrizione del medico; la fattura del centro specializzato, presso cui è eseguita l’ippoterapia o la musicoterapia, da cui risulti che le prestazioni sono state effettuate da personale medico/sanitario specializzato (psicoterapeuta, fisioterapista, ecc.) ovvero sotto la loro direzione e responsabilità tecnica.
2.2.8 Cure termali La prestazione va attestata dalla fattura/ricevuta della struttura/professionista che ha eseguito la prestazione, corredata dalla prescrizione medica.
2.2.9 Spese sostenute all’estero Per quanto concerne la documentazione sanitaria occorre ricordare che nel caso in cui questa sia in lingua originale, la stessa va corredata da una traduzione in italiano. In particolare, se la documentazione è redatta in lingua inglese, francese, tedesca o spagnola la stessa può essere eseguita a cura del contribuente e da lui sottoscritta; nel caso in cui sia in lingua diversa da quelle sopra indicate la documentazione va corredata da traduzione giurata.
Attenzione Per i contribuenti con domicilio fiscale in Val d’Aosta o nella Provincia di Bolzano non dovrà essere prodotta nemmeno la relativa traduzione se la documentazione è, rispettivamente, in francese o tedesco. Per la detraibilità delle spese mediche sostenute all’estero è necessaria una documentazione dalla quale si possano evincere i medesimi dati richiesti per le spese mediche sostenute in Italia: unica eccezione è rappresentata dal codice fiscale del beneficiario della spesa medica che, per la documentazione “estera”, può essere riportato a mano sul documento (circ. min. 34/2008). Non risultano detraibili, invece le spese per il trasferimento ed il soggiorno all’estero, anche se sono state sostenute per motivi di salute (circ. min. 122/1999).
2.3 Rateazione delle spese sanitarie Al contribuente viene data la possibilità di rateizzare, in 4 quote annuali di pari importo, le spese sostenute nel 2014: indicate nei righi RP1, RP2 e RP3; di ammontare superiore a € 15.493,71 (al lordo della franchigia di € 129,11).
La scelta (rateizzazione/detrazione in unica soluzione) che avviene in sede di presentazione della dichiarazione è irrevocabile e deve essere effettuata con riferimento all’anno in cui le spese sono state sostenute (quindi, per gli oneri sostenuti nel 2014, in Unico 2015).
Indicazione in Unico PF 2015 La scelta della rateazione è effettuata in Unico barrando l’apposita casella 1 di rigo RP15.
Una volta barrata tale casella, occorre riportare in colonna 2 l’importo della rata di cui si intende beneficiare, risultante da: (RP1 col.1 e 2 + RP2 - € 129) + RP3 4
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Capitolo 2 – Spese sanitarie: detrazione in Unico PF 2015
Se non si opta per la rateazione delle spese sanitarie, la colonna 1 va lasciata in bianco mentre in col. 2 va riportato il risultato della seguente operazione: (RP1 col. 2 + RP2 - € 129) + RP3. I contribuenti che nei precedenti periodi d’imposta (2011, 2012 e/o 2013) hanno optato per la rateizzazione delle spese sanitarie, sono tenuti a compilare il rigo RP6. Tuttavia, nella scelta (rateizzazione o unica soluzione) è necessario che il contribuente consideri anche gli altri oneri detraibili sostenuti nel 2014 che non sono rinviabili a periodi d’imposta successivi, tra i quali, ad es. gli interessi passivi per mutui ipotecari, le quote pagate per assicurazioni sulla vita, ecc.
Esempio n. 1 Il sig. Rossi, lavoratore dipendente, nel 2014 sostenuto i seguenti oneri: ‒ visite specialistiche € 6.000 + acquisto protesi € 10.000: totale € 16.000 (> € 15.493,71); ‒ quota pagata per assicurazione sulla vita: € 1.200; ‒ interessi passivi per acquisto abitazione principale: € 4.000. Vi sono poi rate di detrazione 36% e del 65% a riporto da periodi precedenti di € 6.000. Detrazioni spettanti: 19% x (16.000 + 1.200 + 4.000 - 129,11) + 6.000 = € 10.003,47 La CU 2015 indica un’imposta lorda di € 8.000, già al netto delle detrazioni per familiari a carico. Il contribuente perderà la detrazione eccedente € 1.243 se non procede a rateizzare le spese mediche. In caso contrario deve operare come segue: ‒ suddivisione in rate: (16.000 - 129,11) / 4 = 3.967,72; ‒ detrazione annuale: 19% x 3.967,72 = € 753,87.
2.4 Spese per familiare non a carico Sono considerati oneri detraibili le spese sanitarie relative a patologie “esenti” dalla spesa sanitaria pubblica (in quanto a carico del SSN): sostenute per conto di familiari non fiscalmente a carico; le cui detrazione spettante non trova capienza nell’imposta lorda da questi dovuta. Il limite massimo di spesa consentito da indicare nel rigo RP2 è di € 6.197,48;
Patologie esenti Per l’individuazione delle patologie esenti si deve fare riferimento al d.m. 329/1999 che contiene le norme relative le malattie croniche ed invalidanti che permettono ai soggetti interessati di fruire dell’esenzione dai ticket sanitari. Si ricorda che, ai sensi della circ. min. 55/2001, per poter fruire dell’agevolazione è necessario che l’appartenenza alle “patologie esenti” sia documentata da apposite certificazioni rilasciate dall’Asl.
Spese per patologie esenti sostenute nel 2014 per familiari non a carico che non hanno trovato capienza nell’imposta dovuta al netto della franchigia di € 129,11. Importo massimo 6.197,48
L’importo di tali spese si ottiene dividendo per 0,19 la parte di detrazione che non ha trovato capienza nell’imposta del familiare desumibile dalle annotazioni del Modello 730 o dal rigo RN47, colonna 1, del Modello Unico.
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Capitolo 2 – Spese sanitarie: detrazione in Unico PF 2015
Spese per patologie esenti che non hanno trovato capienza nell’imposta dovuta
L’importo di tali spese va riportato per intero senza ridurlo della franchigia di € 129,11. L’abbattimento della franchigia avviene utilizzando le regole di seguito esposte: CASISTICA - NO RATEAZIONE ‒
spese sanitarie
‒
spese patologie esenti sostenute da familiari NO rateazione
‒
MODALITÀ ABBATTIMENTO FRANCHIGIA (€ 129) (RP1, col. 2 +RP2 - € 129) + RP3
- SI RATEAZIONE
[(RP1, col. 1 + RP1, col. 2 + RP2 - € 129) + RP3]/4
CASO 1: non compilati col. 2 di RP1 e RP2
RP1, col. 1 - € 129 ‒
CASO 2: è compilato RP1 col. 2 e/o RP2
‒
se RP1 col. 2 + RP2 ≥ € 129: detrazione calcolata su: RP1, col. 1 se RP1 col. 2 + RP2 < € 129: detrazione calcolata su: [RP1, col. 1 - (€ 129 - RP1, col. 2 - RP2)]
Unico PF 2015 RP15 col. 2 RP15 col. 2 (barrare casella 1) il 19% a RN23 il 19% a RN23 il 19% a RN23
Esempio n. 2 Il signor Bianchi è affetto da una patologia che dà diritto all’esenzione; nel corso del 2014 lo stesso ha beneficiato di cure mediche di cui: ‒ € 700 direttamente sostenute; ‒ € 6.000 sostenute per suo conto dalla sorella, di cui non è a carico. L’imposta lorda (rigo RN5) è pari a € 528,00. In dichiarazione il signor Bianchi dovrà: trovare l’imposta residua dopo aver applicato tutte le detrazioni d’imposta ad eccezione di quella relativa alle spese sostenute dall’altro familiare. 700 - 129,11 = 570,89 x 19%= € 108,00 (detrazione spese sostenute direttamente). Imposta lorda: Detrazione per oneri (spese sostenute direttamente): Imposta residua:
€ 528,00 € 108,00 = € 420,00
calcolare la detrazione spettante sulle spese mediche sostenute dall’altro familiare (sorella) tenendo conto chela franchigia è già stata scomputata dalle spese sanitarie sostenute direttamente: € 6.000 x 19% = € 1.140,00.
Il signor Bianchi (che avrebbe potenzialmente diritto alla detrazione di € 1.140) può quindi sfruttare in detrazione solo € 420. Resta ancora da recuperare la detrazione di € 720 che sarà indicata a rigo RN47, colonna 1. Nel rigo RP1 il signor Bianchi dovrà, quindi, indicare:
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Capitolo 2 – Spese sanitarie: detrazione in Unico PF 2015
Il Signor Bianchi comunica alla sorella la quota di detrazione che non ha trovato capienza nell’imposta dovuta. Tale importo è rilevabile nel rigo RN47, colonna 1.
La dichiarazione della sorella del signor Bianchi potrà evidenziare la seguente situazione:
se non ha sostenuto alcuna spesa medica
se sono sostenute altre spese
per determinare la detrazione, la signora dovrà effettuare i seguenti conteggi: € 720:19% = € 3.789,47 (arrotondato € 3.789 - onere detraibile) Detrazione spettante: è calcolata sull’importo indicato a rigo RP2 ridotto della franchigia di € 129,11: (3.789 - 129,11) x 19% = € 695,37 (arrot. € 695); Detrazione spettante: è calcolata sulla somma degli importi indicati a RP1, col. 2 e RP2, ridotta della franchigia di € 129,11. Ipotizzando che a RP1, col. 2, siano state indicate spese sanitarie per € 400 si avrà: (400 +3.789 - € 129) x 19% = € 771,40 arrot. € 771,00 (detrazione spettante)
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Capitolo 3 – Disabilità: i principali oneri deducibili e detraibili
3. Disabilità: i principali oneri deducibili e detraibili Le norme tributarie emanate negli ultimi anni hanno mostrato particolare attenzione per le persone con disabilità ed i loro familiari, riservando loro numerosi benefici fiscali.
PROSPETTO DI SINTESI TIPOLOGIA
FIGLI A CARICO
VEICOLI ALTRI MEZZI DI AUSILIO E SUSSIDI TECNICI / INFORMATICI BARRIERE ARCHITETTONICHE ASSISTENZA PERSONALE
ONERI DETRAIBILI Detrazione per ciascun figlio portatore di handicap fiscalmente a carico: ‒ per il figlio di età ≤ 3 anni: € 1.620; ‒ per il figlio di età > a 3 anni: € 1.350. Più di 3 figli a carico: la detrazione aumenta di € 200 per ciascun figlio a partire dal primo. Le detrazioni sono concesse in funzione del reddito complessivo posseduto nel periodo d’imposta e il loro importo diminuisce con l’aumentare del reddito fino ad annullarsi quando il reddito complessivo arriva ad € 95.000 ‒ detrazione del 19% della spesa sostenuta per l’acquisto; ‒ IVA agevolata al 4% sull’acquisto; ‒ esenzione dal bollo auto; ‒ esenzione dall’imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà. ‒ detrazione IRPEF del 19% della spesa sostenuta per i sussidi tecnici e informatici; ‒ IVA agevolata al 4% per l’acquisto dei sussidi tecnici e informatici; ‒ detrazioni delle spese di acquisto/mantenimento del cane guida per i non vedenti; ‒ detrazione IRPEF 19% spese sostenute per i servizi di interpretariato dei sordi. Per interventi finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche, detrazione: - del 50%, sulle spese sostenute dal 26/6/2012 al 31/12/2015 nel limite di € 96.000; - del 36%, dall’1/1/2016 nel limite di spesa di € 48.000. Detrazione del 19% delle spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale, da calcolare su un ammontare di spesa non superiore a € 2.100, a condizione che il reddito del contribuente non sia superiore a € 40.000.
TIPOLOGIA SPESE SANITARIE ASSISTENZA PERSONALE
ONERI DEDUCIBILI Si deduce l’intero importo delle spese mediche generiche e di assistenza specifica. Deduzione dal reddito degli oneri contributivi (fino all’importo di € 1.549,37) versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare.
3.1 Accertamento della disabilità Ai fini della deduzione/detrazione sono considerati disabili (portatori di handicap) i soggetti che: hanno ottenuto il riconoscimento dalla apposita Commissione medica (art. 4 legge 104/1992); sono stati ritenuti “invalidi” da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra, ecc.
Attenzione Anche i grandi invalidi di guerra (art. 14, d.P.R. 915/1978) e le persone ad essi equiparate, sono considerati portatori di handicap e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari da parte della Commissione medica. Per questi soggetti ha rilevanza la documentazione rilasciata dai Ministeri competenti, al momento della concessione dei benefici pensionistici.
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Capitolo 3 – Disabilità: i principali oneri deducibili e detraibili
3.1.1 Autocertificazione I soggetti riconosciuti portatori di handicap possono attestare la sussistenza delle condizioni personali richieste anche mediante autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge (dichiarazione sostitutiva di atto notorio la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore) facendo riferimento a precedenti accertamenti sanitari effettuati da organi abilitati all’accertamento di invalidità.
3.2 Detrazione per figli portatori di handicap Come noto, il limite di reddito personale complessivo per ritenere una persona fiscalmente a carico non deve essere superiore a € 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili e della deduzione per l’abitazione principale e pertinenze. La detrazione base per i figli a carico è attualmente pari a: ‒ € 1.220, per il figlio di età inferiore a tre anni; ‒ € 950 se il figlio ha un’età pari o superiore a tre anni. Detta detrazione aumenta dei seguenti importi: € 400 per il figlio disabile, riconosciuto tale dalla legge 104/1992; € 200 per tutti i figli, quando sono più di tre.
3.2.1 Ripartizione detrazione tra genitori La detrazione per i figli va ripartita al 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In alternativa, e se c’è accordo tra le parti, si può scegliere di attribuire tutta la detrazione al genitore che possiede il reddito più elevato. Questa facoltà consente a quest’ultimo, come per esempio nel caso di “incapienza” dell’imposta del genitore con reddito più basso, il godimento per intero delle detrazioni.
3.3 Spese sanitarie e mezzi di ausilio 3.3.1 Spese deducibili dal reddito Sono interamente deducibili dal reddito complessivo del disabile: a) le spese mediche generiche (es.: prestazioni rese da medico generico e acquisto di medicinali); b) le spese di “assistenza specifica”; si considerano tali le spese sostenute per prestazioni: ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 22
di assistenza infermieristica e riabilitativa; fornite da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale (se dedicate esclusivamente all’assistenza diretta della persona); rese dal personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo; rese da personale con la qualifica di “educatore professionale”; di personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale. © Cesi Multimedia
Capitolo 3 – Disabilità: i principali oneri deducibili e detraibili
Attenzione Tali spese sono deducibili anche quando sono state sostenute per un familiare disabile non a carico fiscalmente. In caso di ricovero del disabile in un istituto di assistenza e ricovero, non è possibile portare in deduzione l’intera retta pagata, ma solo la parte che riguarda le spese mediche e le spese paramediche di assistenza specifica. Per questo motivo è necessario che nella documentazione rilasciata dall’istituto di assistenza le spese risultino indicate separatamente.
3.3.2 Spese detraibili dall’IRPEF Per determinate spese sanitarie e per l’acquisto di mezzi di ausilio è riconosciuta una detrazione dall’IRPEF del 19%. In particolare, possono essere detratte dall’imposta, per la parte eccedente l’importo di € 129,11, le spese sanitarie specialistiche (per esempio, analisi, prestazioni chirurgiche e specialistiche). La detrazione può essere fruita anche dal familiare del quale il disabile è fiscalmente a carico. Sono invece ammesse integralmente alla detrazione del 19%, senza togliere la franchigia di € 129,11, le spese sostenute per: a) il trasporto in ambulanza del disabile (le prestazioni specialistiche effettuate durante il trasporto rientrano, invece, tra le spese sanitarie e possono essere detratte, come detto sopra, solo per la parte eccedente i 129,11 €); b) l’acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti e di apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale; c) l’acquisto di arti artificiali per la deambulazione; d) la costruzione di rampe per l’eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni. Per queste spese la detrazione non è fruibile contemporaneamente all’agevolazione prevista per gli interventi di ristrutturazione edilizia. La detrazione del 19% spetta solo sull’eventuale eccedenza della quota di spesa per la quale è stata richiesta la detrazione per ristrutturazione edilizia (pari al 50% fino al 31 dicembre 2015, al 36% dal 2016); e) l’adattamento dell’ascensore per renderlo idoneo a contenere la carrozzella; f) l’acquisto di sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e le possibilità di integrazione dei portatori di handicap (riconosciuti tali ai sensi dell’art. 3, legge 104/1992). Sono tali, per esempio, le spese sostenute per l’acquisto di fax, modem, computer, telefono a viva voce, schermo a tocco, tastiera espansa; g) i mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione e al sollevamento dei disabili. Anche per le spese per i servizi di interpretariato sostenute dai sordi (legge 381/1970) è prevista la detrazione del 19%, purché si possiedano le certificazioni fiscali rilasciate dai fornitori dei servizi di interpretariato. È importante conservare tutte le certificazioni e i documenti di spesa, in quanto potrebbero essere richiesti dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate. La detrazione del 19% sull’intero importo per tutte le spese sopraesposte spetta anche al familiare del disabile se questo risulta fiscalmente a carico.
3.4 Detraibilità spese per trasporto di disabili (NOVITÀ - circ. min. 17/2015) La detrazione come spesa sanitaria si applica anche nel caso in cui il versamento sia effettuato alla ONLUS quale corrispettivo di un servizio di trasporto di disabili, riconducibile all’art. 15, comma 1, lett. c), TUIR (trasporto in ambulanza), fermo restando che la ONLUS rilasci regolare fattura. Secondo l’Agenzia occorre verificare, caso per caso, la documentazione attestante la natura del rapporto tra il disabile e la ONLUS, in quanto le somme erogate dal disabile potrebbero costituire:
a)
erogazioni liberali a ONLUS, indipendenti dal trasporto
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In tal caso potrebbero applicarsi, alternativamente: ‒ l’art. 15 TUIR che prevede la detraibilità nella misura del 26% delle erogazioni liberali in denaro, per un importo inferiore a € 2.065 annui, elevato a 30 mila € dal 2015; ‒ l’art. 14 d.l. 35/2005 secondo cui le erogazioni liberali possono essere ricomprese tra 23
Capitolo 3 – Disabilità: i principali oneri deducibili e detraibili
gli oneri deducibili entro il limite del 10% del reddito complessivo dichiarato e, comunque, nella misura massima di € 70.000 (l’erogazione liberale è deducibile fino al minore dei due limiti). b)
corrispettivo, anche a forfait, per il proprio trasporto
In tal caso la spesa è detraibile per l’intero importo quale spesa sanitaria ai sensi dell’art. 15, c. 1, lett. c), del TUIR (sempreché la ONLUS rilasci regolare fattura).
Attenzione Si ricorda che la detraibilità è subordinata all’effettuazione dell’erogazione mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 d.lgs. 241/1997 e dall’attestazione rilasciata dalla ONLUS (da ultimo la circ. min. 11/2014).
3.5 Detrazione per gli addetti all’assistenza Le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale, nei casi di “non autosufficienza” del disabile nel compimento degli atti della vita quotidiana, risultano detraibili al 19%: nel limite di spesa di € 2.100 per il singolo contribuente (a prescindere dal n. di soggetti assistiti); purché il reddito del contribuente che detrae non sia superiore ad € 40.000.
Attenzione Nella determinazione del reddito complessivo va compreso anche il reddito dei fabbricati locati assoggettato al regime della cedolare secca. La non autosufficienza deve risultare da certificazione medica. Sono considerate “non autosufficienti”, per esempio, le persone non in grado di assumere alimenti, espletare le funzioni fisiologiche o provvedere all’igiene personale, deambulare, indossare gli indumenti. Deve essere considerata non autosufficiente, inoltre, la persona che necessita di sorveglianza continuativa. L’agevolazione fiscale non può essere riconosciuta quando la non autosufficienza non si ricollega all’esistenza di patologie. La detrazione spetta anche per le spese sostenute per il familiare non autosufficiente (compreso tra quelli per i quali si possono fruire di detrazioni d’imposta), anche quando egli non è fiscalmente a carico. Le spese devono risultare da idonea documentazione, che può anche consistere in una ricevuta firmata dall’addetto all’assistenza. La documentazione deve contenere il codice fiscale e i dati anagrafici di chi effettua il pagamento e di chi presta l’assistenza. Se la spesa è sostenuta in favore di un familiare, nella ricevuta devono essere indicati anche gli estremi anagrafici e il codice fiscale di quest’ultimo.
3.5.1 Altre precisazioni L’importo di € 2.100 deve essere considerato con riferimento al singolo contribuente, a prescindere dal numero dei soggetti cui si riferisce l’assistenza. In pratica, se un contribuente ha sostenuto spese per sé e per un familiare, la somma sulla quale egli potrà calcolare la detrazione resta comunque quella di € 2.100. Se più contribuenti hanno sostenuto spese per assistenza riferita allo stesso familiare, l’importo va ripartito tra di loro.
3.5.2 Cumulabilità con i contributi degli addetti ai servizi domestici La detrazione delle spese sostenute per l’assistenza di persone non autosufficienti non pregiudica la possibilità di usufruire di un’altra agevolazione: la deduzione dal reddito imponibile dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori versati per gli addetti ai servizi domestici e familiari (per esempio, colf, baby-sitter e assistenti delle persone anziane). Questi contributi sono deducibili, per la parte a carico del datore di lavoro, fino all’importo massimo di € 1.549,37.
3.5.3 Documentazione Le spese devono risultare da idonea documentazione (ricevuta di pagamento sottoscritta dall’addetto all’assistenza) dalla quale risulti il codice fiscale e i dati anagrafici: 24
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Capitolo 3 – Disabilità: i principali oneri deducibili e detraibili
‒ del soggetto che effettua il pagamento; ‒ del soggetto che presta l’assistenza. Se la spesa è sostenuta in favore di un familiare, nella ricevuta devono essere indicati anche gli estremi anagrafici e il codice fiscale di quest’ultimo.
3.6. Disabili ed agevolazioni auto Sono ammesse alle agevolazioni auto le seguenti categorie alternative di disabili: 1 2 3 4
non vedenti e/o sordi con handicap psichico o mentale, se titolari dell’indennità di accompagnamento con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni con ridotte o impedite capacità motorie
Attenzione I disabili indicati al punto 4 sono coloro che presentano ridotte o impedite capacità motorie ma che non risultano contemporaneamente “affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione”. Solo per quest’ultima categoria il diritto alle agevolazioni è condizionato all’adattamento del veicolo. Le agevolazioni sono riconosciute solo se i veicoli sono utilizzati, in via esclusiva o prevalente, a beneficio delle persone disabili. Se il portatore di handicap è fiscalmente a carico di un suo familiare (possiede cioè un reddito annuo inferiore a € 2.840,51), può beneficiare delle agevolazioni il familiare che ha sostenuto la spesa nell’interesse del disabile.
3.6.1 Spese di acquisto Per l’acquisto dei mezzi di locomozione il disabile ha diritto a una detrazione dall’IRPEF. Per mezzi di locomozione si intendono le autovetture, senza limiti di cilindrata, e gli altri veicoli usati o nuovi. La detrazione è pari al 19% del costo sostenuto e va calcolata su una spesa massima di € 18.075,99. La detrazione spetta una sola volta (cioè per un solo veicolo) nel corso di un quadriennio (decorrente dalla data di acquisto). È possibile riottenere il beneficio, per acquisti effettuati entro il quadriennio, solo se il veicolo precedentemente acquistato viene cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA), perché destinato alla demolizione. Il beneficio non spetta, invece, se il veicolo è stato cancellato dal PRA perché esportato all’estero (circ. min. 19/2012). Il beneficio non spetta, se il veicolo è stato cancellato dal PRA perché esportato all’estero (circ. min. 19/2012). In caso di furto, la detrazione per il nuovo veicolo riacquistato entro il quadriennio spetta al netto dell’eventuale rimborso assicurativo e va calcolata su una spesa massima di € 18.075,99. Per i disabili che, ai fini della detrazione, non hanno necessità di adattamento del veicolo, la soglia di € 18.075,99 vale solo per le spese di acquisto del veicolo; restano escluse le ulteriori spese per interventi di adattamento necessari a consentire l’utilizzo del mezzo (per esempio, la pedana sollevatrice). Per tali spese si può comunque usufruire di un altro tipo di detrazione, sempre del 19%. Sul punto, si rammenta che: a) la detrazione può essere usufruita per intero nel periodo d’imposta in cui il veicolo è stato acquistato o, in alternativa, in 4 quote annuali di pari importo; b) l’erede tenuto a presentare la dichiarazione del disabile deceduto può detrarre in un’unica soluzione le rate residue.
3.6.2 Perdita dell’agevolazione In caso di trasferimento del veicolo, a titolo oneroso o gratuito, prima che siano trascorsi 2 anni dall’acquisto, è dovuta la differenza fra l’imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall’applicazione delle stesse. Questa disposizione non si applica quando il disabile, a seguito di mutate necessità legate al proprio handicap, cede il veicolo per acquistarne un altro sul quale realizzare nuovi e diversi adattamenti.
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Capitolo 3 – Disabilità: i principali oneri deducibili e detraibili
3.6.3 Spese per riparazioni Oltre che per le spese di acquisto, la detrazione spetta: anche per le spese di riparazioni del mezzo; escluse quelle di “ordinaria” manutenzione nonché i costi di esercizio (quali il premio assicurativo, il carburante e lubrificante, ecc.). Anche in questo caso la detrazione ai fini IRPEF spetta nel limite di spesa di € 18.075,99, nel quale devono essere compresi sia il costo d’acquisto del veicolo che le spese di manutenzione straordinaria relative allo stesso. Tali spese sono detraibili se sostenute entro i 4 anni dall’acquisto.
3.6.4 Spese di riparazione degli adattamenti (NOVITÀ - circ. min. 17/2015) Con il quesito sottoposto alle Entrate si chiede di sapere: ‒ quale sia l’aliquota IVA applicabile alle riparazioni degli adattamenti realizzati sulle autovetture delle persone disabili e ai pezzi di ricambio necessari per dette riparazioni; ‒ se per le predette spese di riparazione sia possibile fruire della detrazione IRPEF. Sul punto, viene rispettivamente precisato che:
IVA
IRPEF
le riparazioni degli adattamenti realizzati sulle autovetture delle persone disabili, nonché le cessioni dei pezzi di ricambio necessari per dette riparazioni sono soggette ad IVA con l’aliquota del 4%. Si applicano infatti i nn. 31) e 33) della Tabella A, parte II, allegata al d.P.R. 633/1972. Sono detraibili, oltre alle spese di acquisto dell’autovettura, anche quelle relative alle riparazioni che non rientrano nella manutenzione ordinaria (sono esclusi, quindi, dalla detrazione i costi di esercizio, quali, ad esempio, il carburante, i pneumatici, ecc.), purché sostenute entro i 4 anni dall’acquisto del veicolo stesso. Dette spese concorrono, insieme al costo di acquisto del veicolo, al raggiungimento del limite massimo di spesa consentito di € 18.075,99 e non possono essere rateizzate.
3.6.5 Documentazione Per le categorie di disabili che hanno diritto alle agevolazioni auto senza necessità di adattamento, la documentazione che deve essere prodotta per attestare il diritto alle agevolazioni è la seguente: 1) certificazione attestante la condizione di disabilità: NON VEDENTI E SORDI DISABILI PSICHICI O MENTALI DISABILI CON GRAVI LIMITAZIONI ALLA DEAMBULAZIONE O PLURIAMPUTATI
certificato che attesti la condizione, rilasciato da una commissione medica pubblica. ‒ verbale di accertamento dell’handicap emesso dalla commissione medica presso la ASL dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave derivante da disabilità psichica; ‒ certificato di attribuzione dell’indennità di accompagnamento (legge 18/1980, legge 508/1988) emesso dalla commissione a ciò preposta. Occorre il verbale di accertamento dell’handicap emesso dalla commissione medica presso la ASL dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave (derivante da patologie, ivi comprese le pluriamputazioni) che comportano una limitazione permanente della deambulazione.
2) ai soli fini IVA (al 4%), dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che nel quadriennio anteriore alla data di acquisto non è stato acquistato un analogo veicolo agevolato. Nell’ipotesi di acquisto entro il quadriennio occorre consegnare il certificato di cancellazione rilasciato dal pubblico registro automobilistico (PRA); 3) fotocopia dell’ultima dichiarazione dei redditi o autocertificazione; se il veicolo è intestato al familiare del disabile, dalla dichiarazione dei redditi deve risultare che egli è fiscalmente a carico dell’intestatario dell’auto.
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Capitolo 3 – Disabilità: i principali oneri deducibili e detraibili
Attenzione Riguardo le certificazioni delle persone con disabilità, il d.l. 5/2012 ha previsto che: - i verbali di accertamento dell’invalidità delle commissioni mediche devono riportare anche la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per poter richiedere le agevolazioni fiscali relative ai veicoli (nonché per il rilascio del contrassegno invalidi); - le attestazioni medico-legali, indispensabili per usufruire delle agevolazioni, possono essere sostituite dal verbale della commissione medica. Tale verbale va presentato in copia e accompagnato da una dichiarazione sostitutiva sulla conformità all’originale, resa dall’interessato. Egli dovrà dichiarare che quanto attestato non è stato revocato, sospeso o modificato.
3.6.6 Disabili con ridotte o impedite capacità motorie Per il disabile con ridotte o impedite capacità motorie (ma non affetto da grave limitazione alla capacità di deambulazione) il diritto alle agevolazioni è condizionato all’adattamento del veicolo alla minorazione di tipo motorio di cui egli (anche se trasportato) è affetto. Non è necessario che il disabile fruisca dell’indennità di accompagnamento. La natura motoria della disabilità deve essere esplicitamente annotata sul certificato rilasciato dalla commissione medica presso l’ASL o da altre commissioni mediche pubbliche incaricate per il riconoscimento dell’invalidità.
Attenzione Nel caso di minore riconosciuto portatore di handicap in condizioni di gravità (art. 3, comma 3, legge 104/1992) che, ai fini delle agevolazioni fiscali per il settore auto, è riconosciuto soggetto con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, senza altre indicazioni al riguardo, egli potrà usufruire dell’aliquota IVA ridotta per l’acquisto del veicolo anche senza adattamento dello stesso (Agenzia delle Entrate, circ. 21 maggio 2014, n. 11).
3.6.7 La documentazione Oltre ai documenti indicati nel paragrafo precedente, i disabili con ridotte o impedite capacità motorie (ma non affetti da grave limitazione alla capacità di deambulazione) devono presentare: fotocopia della patente di guida speciale o fotocopia del foglio rosa “speciale” (solo per i disabili che guidano); ai fini della detrazione IRPEF si prescinde dal possesso di una qualsiasi patente di guida da parte sia del portatore di handicap che del contribuente cui risulta a carico; ai soli fini IVA, autodichiarazione dalla quale risulti che si tratta di disabilità comportante ridotte capacità motorie permanenti, come attestato dalla certificazione medica in possesso. Nella stessa dichiarazione si dovrà eventualmente precisare che il disabile è fiscalmente a carico dell’acquirente o del committente (se ricorre questa ipotesi); fotocopia della carta di circolazione, da cui risulti che il veicolo dispone dei dispositivi prescritti per la conduzione di veicoli da parte di disabile titolare di patente speciale, oppure che il veicolo è adattato in funzione della minorazione fisico/motoria; copia della certificazione di handicap o di invalidità rilasciata da una commissione pubblica deputata all’accertamento di tali condizioni, in cui sia esplicitamente indicata la natura motoria della disabilità.
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3.6.8 Indicazioni in Unico PF 2015 Ai fini della compilazione del rigo RP4 di Unico PF 2015 occorre indicare: Col. 1
Indicazione il numero 1, 2, 3, 4 per segnalare che s’intende fruire della prima, seconda, terza o quarta rata spettante. Tale casella va compilata solo se si decide o si è deciso negli anni 2011, 2012 o 2013 di suddividere la detrazione in quattro rate di pari importo;
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Capitolo 3 – Disabilità: i principali oneri deducibili e detraibili
Col. 2
Indicazione l’ammontare delle spese sostenute per l’acquisto e la riparazione di veicoli per disabili nel limite di € 18.075,99. Se si è scelto di rateizzare va indicato l’importo della rata spettante.
Esempio n. 1 Un contribuente disabile ha sostenuto nel 2011 una spesa di € 20.000 da ripartire in 4 rate; in tal caso dovrà indicare nell’apposita casella il n. 4 corrispondente alla rata che utilizza e di seguito l’importo della rata che, in questo caso, si ottiene dividendo l’importo di € 18.075,99 (pari al limite di spesa consentito), per quattro.
3.7 Detrazione per i non vedenti 3.7.1 Spese sostenute per cane guida Riguardo i non vedenti, La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita dell’animale, e può essere calcolata sull’intero ammontare del costo sostenuto (Agenzia delle Entrate, circ. 238/2000). La detrazione è fruibile dal disabile o dal familiare di cui il non vedente è fiscalmente a carico e può essere utilizzata, a scelta del contribuente, in unica soluzione o in quattro quote annuali di pari importo.
3.7.2 Detrazione forfettaria Riguardo le spese che il non vedente sostiene per il mantenimento del cane guida, questi ha diritto ad una detrazione forfetaria di € 516,46 senza che sia necessario documentare l’effettivo sostenimento della spesa; a tale fine va barrata la casella del rigo RP81. Al familiare del non vedente non è, invece, consentita la detrazione forfetaria anche se il non vedente è da considerare a carico del familiare stesso.
3.7.3 Indicazioni in Unico PF 2015 Ai fini della compilazione del rigo RP5 di Unico PF 2015 occorre indicare: Col. 1 2
Indicazione il numero 1, 2, 3, 4 per segnalare che s’intende fruire della prima, seconda, terza o quarta rata spettante. Tale casella va compilata solo se si decide o si è deciso negli anni 2011, 2012 o 2013 di suddividere la detrazione in 4 rate di pari importo; l’ammontare della spesa sostenuta. Se si è scelto di rateizzare va indicato l’importo della rata spettante. In questa vanno indicati anche gli importi indicati nelle annotazioni della CU con il codice 5.
SPESE MANTENIMENTO CANI GUIDA: la casella va barrata qualora si intende usufruire della detrazione forfetaria.
Esempio n. 2 Un contribuente non vedente ha sostenuto nel 2014 una spesa di € 2.000 per l’acquisto di un cane guida ed abbia optato per la rateazione. Nel rigo RP5 si dovrà indicare:
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Se il soggetto non vedente è a carico di altri, il documento che comprova la spesa può essere intestato alternativamente al non vedente o al familiare che lo ha a carico. In caso contrario il documento di spesa è intestato al non vedente.
3.8 Eliminazione barriere architettoniche Per gli interventi di ristrutturazione edilizia sugli immobili è possibile fruire di una detrazione IRPEF: ‒ del 50%, su una spesa massima di € 96.000, sostenuta dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2015; ‒ del 36%, su una spesa massima di € 48.000, sostenuta dal 1° gennaio 2016. Rientrano nella categoria degli interventi agevolati: ‒ quelli effettuati per l’eliminazione delle barriere architettoniche (es. ascensori e montacarichi); ‒ i lavori eseguiti per la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, siano idonei a favorire la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap grave.
Sul punto, si rammenta che la detrazione: ‒ non è fruibile contemporaneamente alla detrazione del 19% a titolo di spese sanitarie riguardanti i mezzi necessari al sollevamento del disabile; ‒ è applicabile alle spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili diretti a favorire la mobilità interna ed esterna del disabile; ‒ non si applica alle spese sostenute per il semplice acquisto di strumenti o beni mobili anche se diretti a favorire la comunicazione e la mobilità del disabile; ad esempio, non rientrano nell’agevolazione l’acquisto di telefoni a viva voce, schermi a tocco, computer o tastiere espanse. Per questi beni, comunque, è già prevista la detrazione IRPEF del 19%, in quanto rientranti nella categoria dei sussidi tecnici e informatici.
Tra gli interventi che danno diritto alla detrazione rientrano: la sostituzione di gradini con rampe, sia negli edifici che nelle singole unità immobiliari (se conforme alle prescrizioni tecniche previste); la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione.
3.9 La documentazione da conservare Sia per gli oneri per i quali è riconosciuta la detrazione d’imposta sia per le spese sanitarie deducibili dal reddito complessivo occorre conservare la documentazione fiscale rilasciata dai percettori delle somme (fatture, ricevute o quietanze) per poi poterla esibire o trasmettere, a richiesta degli uffici delle Entrate; in particolare, va conservata la seguente documentazione: SPESE
DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE fattura o ricevuta fiscale/scontrino; prescrizione del medico curante, salvo che si tratti di attività svolte, in base alla specifica disciplina, da esercenti arti ausiliarie della professione sanitaria abilitati a intrattenere rapporti diretti con il paziente. In tal caso, se la fattura non viene rilasciata direttamente dall’esercente l’arte ausiliaria, questi deve attestare sul documento di spesa di aver eseguito la prestazione. In alternativa alla prescrizione medica, il contribuente può rendere, a richiesta degli uffici delle Entrate, un’autocertificazione, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia del documento di identità del sottoscrittore. La dichiarazione va conservata insieme al documento di spesa e deve attestare la necessità della protesi (per il contribuente o per il familiare a carico) e il motivo per la quale è stata acquistata. ‒ ‒
PROTESI
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Capitolo 3 – Disabilità: i principali oneri deducibili e detraibili
SPESE SUSSIDI TECNICI E INFORMATICI
ACQUISTO FARMACI
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DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE fattura o ricevuta fiscale/scontrino; certificazione del medico curante che attesti che quel sussidio è volto a facilitare l’autosufficienza e la possibilità di integrazione del soggetto riconosciuto disabile. - “scontrino parlante” che deve contenere: ‒ natura (farmaco o medicinale); ‒ numero di autorizzazione all’immissione in commercio (AIC); ‒ quantità; ‒ codice fiscale del destinatario del farmaco. Poiché l’apposizione del codice fiscale deve essere effettuata dal farmacista, è interesse dell’acquirente al momento dell’acquisto esibire o comunicare il proprio codice fiscale. Non è possibile allegare allo scontrino fiscale l’attestazione rilasciata dal farmacista o l’autocertificazione. Non è necessaria la prescrizione (circ. min. 10/2010). ‒ ‒
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Capitolo 4 – Interessi su mutui - Abitazione principale
4. Interessi su mutui - Abitazione principale In sede di compilazione di Unico PF 2015, i soggetti che hanno contratto un mutuo ipotecario per l’acquisto, la costruzione/ristrutturazione dell’abitazione principale possono beneficiare di una detrazione IRPEF del 19% per gli interessi passivi ed oneri accessori corrisposti; in particolare: 1) per l’acquisto (art. 15, comma 1, TUIR) si dovrà compilare il rigo RP7 di Unico; 2) per la costruzione (art. 15, comma 1-ter, TUIR) si dovrà compilare il rigo RP8-RP14 di Unico.
Oneri detraibili Gli oneri detraibili in occasione della stipula di un mutuo ipotecario vanno individuati in:
A)
INTERESSI PASSIVI E ONERI ASSIMILATI ONERI ACCESSORI RELATIVI AI CONTRATTI DI MUTUO (circ. min. 15 e 26/2005 e ris. min. 128/2005)
B) N.B.: non rilevano gli oneri accessori “all’acquisto” dell’immobile, ma solo quelli alla stipula del mutuo
‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
quote di rivalutazione da clausole di indicizzazione (mutui “a tasso variabile”); perdite su cambi (mutui “in valuta”). onorario del notaio relativo alla stipula del contratto di mutuo; commissione spettante alla Banca per l’attività di intermediazione; spese di “istruttoria”; spese di perizia tecnica; oneri fiscali (compresa l’imposta per l’iscrizione o cancellazione di ipoteca e l’imposta sostitutiva sul capitale prestato). provvigione per scarto rateizzato nei mutui in contanti; penalità per anticipata estinzione del mutuo.
Attenzione Non sono classificate come “oneri accessori” le spese per l’assicurazione dell’immobile richiesta dalla banca in sede di stipula del contratto di mutuo in quanto tali spese non hanno carattere di necessità rispetto al contratto di mutuo. Non sono, invece, detraibili: ‒ ‒ INTERESSI PASSIVI
ONERI ACCESSORI ALL’ACQUISTO
interessi derivanti da aperture di credito bancario, anche se garantite da ipoteca; interessi derivanti da tipi di finanziamento diversi da quelli di mutuo, anche se con garanzia ipotecaria su immobili; ‒ interessi pagati a seguito di cessione di stipendio; ‒ interessi derivanti da mutui stipulati nel 1991 o nel 1992 per motivi diversi dall’acquisto della propria abitazione; ‒ interessi relativi a contratti stipulati a partire dal 1993 per motivi diversi dall’acquisto della propria abitazione principale (con esclusione dei mutui stipulati nel 1997 per la ristrutturazione di immobili e, a partire dal 1998, per costruzione/ristrutturazione dell’abitazione principale). in quanto relativi al contratto di compravendita e non di mutuo: ‒ spese di mediazione immobiliare; ‒ onorario del notaio per il contratto di compravendita; ‒ imposta di registro/IVA ed imposte ipotecarie e catastali dovute per l’acquisto.
4.1 Acquisto abitazione principale Ai fini dei limiti di detrazione è necessario distinguere: a) mutui stipulati a partire dall’1 gennaio 1993; b) mutui stipulati ante 1993 (attualmente quasi tutti già scaduti).
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Capitolo 4 – Interessi su mutui - Abitazione principale
4.1.1 Ambito operativo È necessario che siano verificate le seguenti condizioni: CONDIZIONI 1) titolarità sul bene immobile 2) titolarità sul mutuo 3) effettiva destinazione
NOTE non rileva in quale percentuale (circ. min. 17/2006); detraibile la sola quota “di pertinenza” (salvo coniuge a carico); ‒ del mutuo all’acquisto dell’immobile; ‒ dell’immobile ad abitazione principale.
Deve poi verificarsi che l’onere sia rimasto a carico (e non sia stato, a qualsiasi titolo, rimborsato).
Titolarità sull’abitazione e sul mutuo Deve verificarsi la contemporanea presenza: ‒ di una quota di proprietà (o nuda proprietà) sull’abitazione; ‒ della titolarità del mutuo ipotecario.
Attenzione La detrazione non spetta nel caso di possesso: ‒ della sola proprietà senza aver sottoscritto anche il mutuo; ‒ del solo mutuo senza aver alcun diritto di proprietà sulla abitazione.
All’usufruttuario non spetta la detrazione in quanto lo stesso non acquista l’unità immobiliare.
Coniuge “a carico” Se il mutuo è intestato ad entrambi i coniugi (non necessariamente al 50%) la detrazione spetta a ciascuno di essi in relazione alla propria quota di interessi. Se uno dei coniugi è fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione (per entrambe le quote di interessi passivi) spetta all’altro coniuge (N.B.: non si estende ad altri familiari diversi dal coniuge). È comunque necessario che il coniuge a carico sia comproprietario dell’abitazione.
Art. 15, c. 1, lett. b), TUIR: “Se il mutuo è intestato ad entrambi i coniugi, ciascuno di essi può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi; in caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro la detrazione spetta a quest’ultimo per entrambe le quote”.
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Capitolo 4 – Interessi su mutui - Abitazione principale
Il beneficio spetta anche per i contratti di mutuo stipulati prima del 2001 con riferimento alle quote pagate dal 2001 in poi. In altri termini la disposizione si applica a prescindere della data in cui è stato stipulato il contratto di mutuo (circ. min. 7/2001).
Rinnovo mutuo Se l’originario contratto di mutuo, stipulato da uno solo dei coniugi per l’acquisto in comproprietà dell’abitazione principale, è estinto e sostituito da un nuovo mutuo cointestato ad entrambi i coniugi comproprietari, dei quali uno fiscalmente a carico dell’altro, è possibile usufruire della detrazione sugli interessi passivi anche per la quota di competenza del coniuge fiscalmente a carico. In tal caso, la detrazione compete: ‒ per gli interessi riferibili alla residua quota di capitale del precedente mutuo; ‒ nei limiti di € 4.000 complessivi per entrambi i coniugi.
4.1.2 Condizioni per la detrazione La detrazione spetta a condizione che l’immobile, congiuntamente: 1) sia adibito ad “abitazione principale” entro 1 anno dall’acquisto; 2) sia acquistato nell’anno antecedente o successivo alla stipulazione del contratto di mutuo ipotecario; ciò significa che si può, alternativamente: ‒ prima procedere all’acquistare ed entro 1 anno stipulare il contratto di mutuo ‒ prima stipulare il mutuo (che deve essere ipotecario) ed entro 1 anno procedere al rogito di acquisto (in tal caso si è sempre in presenza di un contratto preliminare di compravendita).
Non si tiene conto, invece, delle variazioni dell’abitazione principale dipendenti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l’immobile non risulti locato.
Concetto di “abitazione principale” Per abitazione principale si intende l’immobile nel quale dimorano abitualmente: ‒ la persona fisica che lo possiede in proprietà o altro diritto reale; ‒ i suoi familiari (di cui all’art. 5 TUIR).
Attenzione La detrazione spetta al contribuente acquirente ed intestatario del contratto di mutuo, anche se l’immobile è adibito ad abitazione principale di un suo familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado). Nel caso di separazione legale anche il coniuge separato, finché non intervenga l’annotazione della sentenza di divorzio, rientra tra i familiari. In caso di divorzio, al coniuge che ha trasferito la propria dimora abituale spetta comunque il beneficio della detrazione per la quota di competenza, se presso l’immobile hanno la propria dimora abituale i suoi familiari. La sussistenza del requisito di abitazione principale è dimostrata tramite: ‒ le risultanze dei registri anagrafici; ‒ l’autocertificazione (utile nel caso in cui il contribuente necessiti di attestare che la propria dimora abituale è diversa da quella indicata nei registri anagrafici).
Acquisto di immobile locato Se è stato acquistato un immobile già locato, la detrazione spetta, a decorrere dalla prima rata di mutuo corrisposta, a condizione che: entro 3 mesi dall’acquisto, l’acquirente notifichi al locatario l’intimazione di sfratto; entro 1 anno dal rilascio da parte dell’inquilino, l’immobile sia adibito ad abitazione principale.
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Capitolo 4 – Interessi su mutui - Abitazione principale
Attenzione La condizione, che rende mobile la data da cui far decorrere il periodo di 1 anno, tende a risolvere i possibili problemi che l’acquirente riscontra nel farsi riconsegnare l’abitazione da parte dell’inquilino. In questo caso la detrazione spetta già a decorrere dalla prima rata di mutuo corrisposta.
acquisto immobile
notifica dello sfratto 3 mesi
rilascio dell'immobile Eventuale azione esecutiva
Termine per trasf. Residenza 12 mesi
Immobile acquistato oggetto di ristrutturazione Qualora l’immobile acquistato sia oggetto di ristrutturazione edilizia la detrazione spetta: ‒ dalla data in cui l’immobile è adibito ad abitazione principale; ‒ e comunque entro 2 anni dall’acquisto.
È ammesso: ‒ sia l’acquisto da soggetto che lo sta ristrutturando (voltura della licenza edilizia); ‒ sia ristrutturare direttamente in seguito all’acquisto. Esempio n. 1 Un soggetto acquista il 1° marzo 2014 un fabbricato per ristrutturarlo e destinarlo ad abitazione principale, contraendo a tal fine un mutuo ipotecario. Terminati i lavori, inizia ad abitarlo a partire dal 1° giugno 2015. In tal caso, potrà portare in detrazione esclusivamente la quota di interessi passivi versata nel periodo d’imposta 2015 (successivamente al 1° giugno 2015) solamente in Unico 2016; la quota di interessi passivi pagata antecedentemente al 1° giugno 2015 non è detraibile.
Immobile non adibito ad abitazione principale Nell’ipotesi di: a) mancata destinazione ad abitazione principale entro 1 anno dall’acquisto: in generale: gli interessi (per l’intera durata del mutuo) non sono detraibili; in deroga: il diritto alla detrazione si mantiene se ciò è dovuto a causa di un trasferimento per motivi di lavoro avvenuto dopo l’acquisto.
Il diritto alla detrazione degli interessi permane anche quando il contribuente trasferisce la propria residenza in un Comune limitrofo a quello in cui si trova la sede di lavoro. Se cessano le esigenze lavorative che hanno determinato lo spostamento della dimora abituale, dal periodo d’imposta successivo non si potrà più fruire della detrazione; b) trasferimento successivo: in generale: la detrazione viene meno a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui l’immobile non è più utilizzato come abitazione principale (ad eccezione del trasferimento per motivi di lavoro o del ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari); in deroga: si mantiene la detrazione nel caso di trasferimento per motivi di lavoro o di ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari.
Detraibilità interessi di mutuo e trasferimento all’estero Con la recente circ. min. 17/2015, l’Agenzia in merito alla detrazione degli interessi passivi sui mutui stipulati per l’acquisto immobile da adibire ad “abitazione principale”, precisa che non si perde il diritto alla detrazione, laddove il contribuente si sia dovuto trasferire all’estero per motivi di lavoro, purché:
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Capitolo 4 – Interessi su mutui - Abitazione principale
a) b) c)
siano state rispettate tutte le condizioni previste dall’art. 15, comma 1, lett. b), TUIR ai fini della fruizione della detrazione degli interessi passivi di mutuo, con particolare riferimento al trasferimento della dimora abituale in tale immobile entro un anno dall’acquisto; permangano le esigenze lavorative che hanno determinato lo spostamento della dimora abituale; il contribuente non abbia acquistato un immobile da adibire ad “abitazione principale” nello Stato estero di residenza.
Mutuo intestato al costruttore/venditore Qualora il trasferimento della proprietà avvenga con contestuale accollo del mutuo ipotecario intestato al venditore, l’acquirente potrà detrarre gli interessi passivi anche se questi sono documentati con ricevute intestate al venditore. La data di stipula del contratto di accollo determina la detraibilità degli interessi: l’anno per trasferire la residenza decorre dalla data di stipulazione del contratto di accollo del mutuo.
Mutuo stipulato per pertinenza La detrazione non compete nel caso in cui il mutuo sia stato stipulato autonomamente per acquistare una pertinenza dell’abitazione principale (es.: box comprato dopo l’acquisto dell’abitazione).
Mutuo cointestato e fatture intestate ad un coniuge Con la circ. min. 13/2013 l’Agenzia ha esaminato la questione relativa a: mutuo cointestato ai coniugi (in misura del 50%); fatture di spese intestate soltanto ad uno dei coniugi. In tal caso, si riconosce al coniuge non intestatario delle fatture la detrazione degli interessi passivi relativamente alla propria quota (50%) a condizione che sulle fatture sia attestato che le spese di costruzione sono state sostenute al 50% da ciascun coniuge.
4.1.3 Perdita della detrazione Il diritto a detrarre gli interessi passivi si perde in caso di trasferimento della dimora abituale. In particolare, la detrazione non potrà più essere usufruita dall’anno successivo a quello in cui la casa non è più utilizzata come abitazione principale propria o dei propri familiari. Se, in futuro, l’immobile dovesse ritornare a essere adibito ad abitazione principale propria o dei propri familiari, si potrà ricominciare a fruire della detrazione.
4.1.4 Casi particolari a) Ammontare mutuo superiore al costo di acquisto Se l’ammontare del mutuo supera il prezzo di acquisto dell’immobile (a seguito di acquisti diversi ad es. arredamento) la detrazione spetta in proporzione agli interessi calcolati sul costo di acquisto dell’immobile (prezzo di acquisto + spese notarili + oneri accessori) nel limite di € 4.000.
Interessi detraibili: costi d’acquisto + oneri accessori sia all’acquisto che al mutuo capitale preso a mutuo
X
interessi passivi + oneri accessori relativi al mutuo pagati
Esempio n. 2 Costo di acquisto di un immobile dichiarato nel rogito oneri accessori costo d’acquisto rilevante mutuo Rapporto di detraibilità: 270.000/300.000 = 90% Interessi passivi pagati nel 2014 Interessi passivi detraibili 90% x 5.000 =
€ 250.000 € 20.000 € 270.000 € 300.000
€ 5.000 € 4.500
Il limite di € 4.000 va riferito non al totale degli interessi, ma a quelli detraibili.
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Capitolo 4 – Interessi su mutui - Abitazione principale
Se l’importo del mutuo è inferiore al costo d’acquisto + oneri accessori, unico limite è quello fisso di € 4.000 (purché, naturalmente, l’intero mutuo sia destinato all’acquisto).
b) Interessi passivi maturati sul “conto di finanziamento accessorio” Con la ris. min. 43/2011 l’Agenzia ha ammesso la detraibilità degli interessi passivi maturati sul c.d. “conto di finanziamento accessorio”, che, ai sensi della Convenzione tra ABI e MEF può essere acceso dai contribuenti al fi ne di rendere “fissa” la rata variabile del mutuo per acquisto/ristrutturazione dell’abitazione principale, prolungando quindi il rapporto di debito con la banca. In particolare l’Agenzia osserva che: ‒ la causa della rinegoziazione coincide con quella del contratto di mutuo per il quale trova applicazione; ‒ l’art. 15, comma 1, lett. b), e comma 1-ter, TUIR; sia la stipula del mutuo originario che la rinegoziazione, infatti, hanno ad oggetto l’abitazione principale; ‒ anche il “conto accessorio” è garantito da ipoteca su immobili, al pari di quello per la detrazione. Pertanto, nel rispetto dei limiti previsti risultano detraibili gli interessi passivi: ‒ risultanti dal piano di ammortamento del mutuo originario, indipendentemente dalla circostanza che siano corrisposti mediante il conto corrente accessorio; ‒ derivanti dal conto corrente accessorio. Nel compilare l’attestazione relativa al pagamento degli interessi passivi, le banche dovranno certificare l’importo degli interessi corrisposti sulla base del mutuo originario e derivanti dal c/c accessorio.
4.2 Acquisto immobile diverso dall’abitazione principale Sono detraibili nella misura del 19% gli interessi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari, stipulati prima del 1993, per l’acquisto di altri immobili. Per i mutui stipulati fra il 1° gennaio 1991 e il 31 dicembre 1992, la detrazione spetta solo per l’acquisto di immobili da adibire a propria abitazione diversa da quella principale, e per i quali non sia variata tale condizione (esempio: la locazione dell’immobile). Per i mutui, stipulati dal 1993, per l’acquisto di immobili diversi da quelli destinati ad abitazione principale non è prevista alcuna detrazione. Il contribuente che si è accollato un mutuo, anche per successione a causa di morte, dopo il 1° gennaio 1993, ha diritto alla detrazione se ricorrono nei suoi confronti le condizioni previste per i mutui stipulati a partire dalla data di accollo.
4.3 Costruzione/ristrutturazione dell’abitazione principale Si riepilogano, le disposizioni relative la costruzione/ristrutturazione dell’abitazione principale. ‒ ‒
CONDIZIONI PER LA DETRAZIONE
LIMITE
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‒ ‒ ‒
l’unità immobiliare che si costruisce deve essere quella nella quale il contribuente o i suoi familiari intendono dimorare abitualmente; il mutuo deve essere stipulato nei 6 mesi antecedenti ovvero nei 18 mesi successivi all’inizio dei lavori di costruzione; il mutuo contratto deve essere garantito da ipoteca su immobili; l’immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro 6 mesi dal termine dei lavori di costruzione; il titolare del mutuo (anche per quote) deve essere anche il possessore dell’immobile a titolo di proprietà o altro diritto reale (anche per quote).
Nota: la condizione del trasferimento della dimora abituale nell’immobile destinato ad abitazione principale non è richiesta per il personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate ed alle Forze di polizia ad ordinamento militare/civile. La detrazione spetta su un importo massimo pari ad € 2.582,28. La detrazione riguarda gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari contratti a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale. In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo detto limite è riferito all’ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. Se il © Cesi Multimedia
Capitolo 4 – Interessi su mutui - Abitazione principale
DOCUMENTAZIONE
contratto di mutuo è stipulato da un condominio, la detrazione spetta a ciascun condomino in proporzione ai millesimi di proprietà. Per fruire della detrazione occorre conservare, esibire o trasmettere, a richiesta degli uffici dell’Agenzia, le quietanze di pagamento degli interessi passivi relativi al mutuo, la copia del contratto di mutuo ipotecario (dal quale risulti che lo stesso è assistito da ipoteca e che è stato stipulato per la costruzione dell’immobile da destinare ad abitazione principale), le abilitazioni amministrative richieste dalla legislazione edilizia e le copie delle fatture/ricevute fiscali comprovanti le spese di costruzione dell’immobile.
Spese effettive L’agevolazione spetta solo per le spese rimaste effettivamente a carico del contribuente; pertanto, va considerato l’ammontare degli interessi passivi riconducibili all’importo del mutuo effettivamente utilizzato per la copertura delle spese relative alla costruzione/ristrutturazione dell’immobile. Qualora il contribuente abbia sostenuto spese per la costruzione dell’immobile di ammontare inferiore a quello del mutuo, dovrà determinare l’importo degli interessi passivi ammessi in detrazione in proporzione all’importo del mutuo effettivamente utilizzato.
Attenzione La detrazione degli interessi passivi relativi al mutuo stipulato per la costruzione è cumulabile con quella prevista per l’acquisto dell’abitazione principale solo per il periodo di durata dei lavori di costruzione dell’unità immobiliare e per i 6 mesi successivi alla conclusione dei lavori stessi.
ACQUISTO TERRENO NON RILEVANTE
IMMOBILE ACQUISTATO ALLO STATO GREZZO
MANCATA VOLTURA CONCESSIONI EDILIZIE
CASI PARTICOLARI Se il mutuo per la costruzione dell’abitazione principale è destinato anche all’acquisto del terreno (o del diritto di superficie), non è possibile usufruire della detrazione per la parte di interessi relativi a tale finalità (acquisto del terreno o del diritto di superficie su cui l’immobile viene costruito). Pertanto, sono detraibili solo gli interessi passivi (e relativi oneri accessori) corrisposti sulla parte di mutuo effettivamente utilizzata per le spese relative alla costruzione dell’immobile (circ. min. 17/2006). Secondo la ris. min. 1/2007 in caso di mutuo stipulato per acquisto di immobile allo stato grezzo (ossia non ancora ultimato) è ammessa la detraibilità degli interessi passivi secondo le disposizioni dell’art. 15, comma 1-ter,TUIR (costruzione/ristrutturazione abitazione principale). La risposta ministeriale non chiarisce tuttavia se la detraibilità degli interessi riguardi: a) solo quelli pagati per i lavori di ristrutturazione (dal grezzo al completamento); b) anche quelli relativi all’acquisto dell’immobile al grezzo. Si ritiene che in assenza di ulteriori specificazioni sia consigliabile limitarsi alla detrazione degli interessi che si riferiscono alla situazione di cui al punto a). In tal caso l’agevolazione spetta a condizione che l’immobile sia adibito ad abitazione principale entro 6 mesi dalla data di fine lavori e dal periodo di imposta in cui è utilizzato. La ris. min. 310/2007 ha chiarito che non può beneficiare della detrazione degli interessi passivi su mutui per la costruzione dell’abitazione principale, il contribuente che abbia acquistato da una impresa costruttrice un immobile allo stato grezzo senza richiedere al Comune che ha rilasciato all’impresa venditrice il permesso a costruire la voltura a suo nome del permesso medesimo. Secondo l’Agenzia, in tale ipotesi, infatti, non è possibile verificare la data di inizio lavori e conseguentemente il rispetto delle condizioni temporali richieste dalla normativa (data di stipula del contratto di mutuo).
4.3.1 Detrazione spettante La detrazione spetta solo in relazione all’ammontare del mutuo effettivamente utilizzato per il sostenimento delle spese di costruzione/ristrutturazione dell’immobile. Pertanto, gli interessi passivi sono detraibili in base alla seguente formula (analoga a quella per il caso dell’acquisto):
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Capitolo 4 – Interessi su mutui - Abitazione principale
costi di costruzione + oneri accessori sia alla costruzione che al mutuo capitale preso a mutuo
X
interessi passivi + oneri accessori al mutuo pagati
Esempio n. 3 Nel 2014 il sig. Bianchi ha stipulato un mutuo ipotecario di € 350.000 per la costruzione della propria abitazione utilizzando € 280.000 per la copertura delle relative spese. I lavori sono iniziati e terminati nel 2014. Gli interessi pagati nel 2014 sono pari ad € 2.900. La detrazione è pari ad € 2.320 ed è così determinata: ‒ coefficiente detraibilità: (280.000 / 350.000) x 100 = 80%; ‒ interessi effettivamente detraibili: 2.900 x 80% = 2.320. La detrazione IRPEF spettante risulta quindi pari a € 440,80 (2.320 x 19%).
Spese sostenute in più periodi d’imposta In caso di lavori di costruzione o ristrutturazione di durata superiore all’anno, la detrazione spetta: ‒ al 100% degli interessi passivi corrisposti (non rilevano le spese sostenute) nel periodo d’imposta in cui i lavori sono ancora in essere; ‒ in relazione al coefficiente di detraibilità (somma delle spese sostenute/importo preso a mutuo) dal periodo d’imposta nel quale risultano terminati i lavori, essendo il contribuente in possesso di tutte le fatture comprovanti le spese sostenute negli anni. Se la percentuale di detraibilità effettiva risulta < 100%, il contribuente deve provvedere a rettificare le precedenti dichiarazioni nelle quali è stato indicato un ammontare di interessi passivi superiore a quello effettivamente detraibile. Gli interessi eccedenti quelli effettivamente detraibili, di cui il contribuente ha fruito negli anni precedenti, devono essere dichiarati nella Sezione III, rigo RM8, quadro RM.
4.3.2 Documenti da conservare Al fine di beneficiare della suddetta detrazione è necessario conservare i seguenti documenti: a) contratto di mutuo: da cui risulta che lo stesso è assistito da ipoteca e che è stato concesso per la costruzione/ristrutturazione dell’abitazione principale; b) quietanze di pagamento degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione; c) documenti (fatture/ricevute) fiscali relativi le spese di costruzione o ristrutturazione; d) abilitazioni amministrative richieste dalla legislazione edilizia. Inoltre, il contribuente è tenuto a dimostrare l’utilizzo dell’immobile quale abitazione principale con le risultanze dei registri anagrafici o mediante autocertificazione (utile nel caso in cui il contribuente necessiti di attestare che la propria dimora abituale è diversa da quella indicata nei registri anagrafici).
Fatture di spesa non cointestate Con la circ. min. 13/2013, l’Agenzia, ha chiarito che qualora: ‒ il mutuo e l’immobile siano cointestati ai coniugi, ‒ le fatture delle spese di costruzione sono tutte intestate ad un solo coniuge, al fine di poter detrarre le spese al 50% è concesso di attestare su dette fatture che le spese sono state sostenute al 50% da ciascun coniuge.
Attenzione La detrazione è attribuita al soggetto intestatario del contratto di mutuo, senza alcuna deroga. Non è consentita l’imputazione della quota di interessi riferibili al coniuge fiscalmente a carico, come invece è permesso in relazione ai mutui per acquisto dell’abitazione principale.
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Capitolo 4 – Interessi su mutui - Abitazione principale
4.3.3 Cause di decadenza della detrazione La detrazione viene meno qualora: ‒ l’immobile non è adibito ad abitazione principale entro 6 mesi dalla conclusione dei lavori di costruzione/ristrutturazione; in tal caso, il termine per la rettifica della dichiarazione da parte dell’Ufficio decorre dalla data di conclusione dei lavori; ‒ l’immobile non è più adibito ad abitazione principale; il diritto alla detrazione degli interessi decade dall’anno successivo; ‒ i lavori di costruzione/ristrutturazione dell’abitazione principale non sono ultimati entro il termine stabilito dalla concessione edilizia (fatta salva la possibilità di proroga delle stesse); le istruzioni di Unico precisano che il termine per la rettifica della dichiarazione da parte dell’Ufficio decorre da tale data. La detrazione non viene meno se il ritardo rispetto al termine fissato è imputabile esclusivamente al Comune per il rilascio delle autorizzazioni. Non rileva, invece, il fatto che il contribuente non abbia utilizzato l’abitazione principale a causa di trasferimenti in altre località per motivi di lavoro.
Attenzione Non si decade dal beneficio, se il ritardo nella conclusione dei lavori è imputabile esclusivamente all’Amministrazione competente al rilascio delle abilitazioni richieste per la costruzione o la ristrutturazione.
COD.
TIPOLOGIA
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INTERESSI PER MUTUI IPOTECARI PER ACQUISTO ALTRI IMMOBILI
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INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL ‘97 PER RECUPERO EDILIZIO
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INTERESSI PER MUTUI IPOTECARI PER COSTRUZIONE AB. PRINCIPALE
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INTERESSI PER PRESTITI O MUTUI AGRARI
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INDICAZIONI RIGHI RP8-RP14 DETRAZIONE ‒ mutui stipulati fino al 31/12/1990: la detrazione (€ 2.065,83 per ogni cointestatario) spetta: su qualsiasi tipo di immobile (ad esempio: negozio); anche per motivi diversi dall’acquisto (es.: costruzione, ristrutturazione); ‒ mutui ipotecari contratti dall’1/1/1991 al 31/12/1992: la detrazione (€ 2.065,83 per ogni cointestatario) spetta: solo per immobili adibiti ad abitazione diversa da quella principale (sono esclusi, ad esempio, i negozi); solo nel caso di acquisto (sono esclusi pertanto la costruzione, ristrutturazione, etc.); ‒ mutui stipulati dall’1/1/1993: non spetta alcuna detrazione per i mutui ipotecari relativi l’acquisto di immobili non adibiti ad abitazione principale (es. acquisto di residenza secondaria). La detrazione spetta esclusivamente per gli interessi ed oneri pagati sulla quota di mutuo effettivamente utilizzata nel 1997 e negli anni successivi per effettuare interventi di recupero del patrimonio edilizio. Qualora il contribuente abbia sostenuto spese per interventi di recupero edilizio inferiori all’ammontare del mutuo, dovrà essere determinato l’importo degli interessi passivi ammessi in detrazione in proporzione all’importo del mutuo effettivamente utilizzato. Ove si sia fruito di una maggiore detrazione per tali interessi negli anni precedenti, gli stessi devono essere dichiarati nella Sezione III del quadro RM, rigo RM8. La detrazione riguarda i mutui contratti dall’1/1/1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. La detrazione spetta su un importo massimo di € 2.582,28. La detrazione è anche riconosciuta per gli interessi passivi corrisposti da soggetti appartenenti al personale in servizio permanente delle Forze armate e Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché a quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, in riferimento ai mutui ipotecari per la costruzione di un immobile costituente unica abitazione di proprietà, prescindendo dal requisito della dimora abituale. La detrazione spetta, indipendentemente dalla data di stipula del mutuo, per un importo non superiore a quello dei redditi dei terreni dichiarati, derivanti da: ‒ somma dei redditi dominicale ed agrario rivalutati, indicati nel quadro RA; ‒ redditi dei terreni dichiarati nel quadro RH, Sezione I, per i quali è stata barrata la casella di col. 6 (reddito dei terreni).
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Capitolo 4 – Interessi su mutui - Abitazione principale
ULTERIORI CHIARIMENTI DELL’AGENZIA - SINTESI La detrazione spetta solo per il mutuo relativo alla “abitazione principale”. Es.: un genitore cede l’uso della propria abitazione principale al figlio e va ad abitare in un’altra casa di sua proprietà; è quest’ultimo immobile che diventa abitazione principale, mentre quello ceduto in uso al figlio perde questa qualifica. Se, invece, il genitore va ad abitare in una casa che non gli appartiene (in locazione PIÙ DI UN IMMOBILE o in comodato), l’immobile occupato dal figlio non perde la qualifica di abitazione principale, ed il genitore conserva il diritto alla detrazione). Se vengono acquistati più immobili con un atto unitario senza distinzione di prezzo, il costo dell’unità destinata ad abitazione principale è determinato sul rapporto delle rendite catastali (ris. min. 117/2009). L’acquisto dell’area non va conteggiata nel calcolo della quota che genera interessi passivi detraibili AREA E MUTUO PER COSTRUZIONE (circ. min. 17/2006) La detrazione spetta anche per l’acquisto della nuda proprietà dell’immobile da adibire ad abitazione principale. Il nudo proprietario che abbia contratto il mutuo per l’acquisto della piena proNUDA PROPRIETÀ prietà di una unità immobiliare, concedendone l’usufrutto al figlio, può esercitare la detrazione su tutti gli interessi pagati, rapportati all’intero valore dell’immobile (a condizione che vi siano gli altri requisiti prescritti dalla norma). CONTRATTO Gli interessi passivi su mutuo stipulato prima del rogito di acquisto sono detraibili, purché il mutuo PRELIMINARE sia ipotecario (l’ipoteca dovrà essere posta su un altro immobile). Per poter beneficiare della detrazione è necessario essere al contempo sia intestatario del mutuo che proprietario dell’immobile, almeno per quota. Al fine di determinare l’importo detraibile: ‒ rileva la quota di titolarità del mutuo; PROPRIETÀ IMMOBILE E ‒ non incide la percentuale di proprietà, in quanto non è detto che la ripartizione della proprietà TITOLARITÀ MUTUO corrisponda alla ripartizione dei costi sostenuti (circ. min. 17/2006). La detrazione non spetta in caso di possesso: ‒ della sola proprietà senza aver sottoscritto anche il mutuo; ‒ del solo mutuo senza avere alcun diritto di proprietà sulla abitazione. In caso di donazione di un immobile allo stato grezzo da padre a figlio, quest’ultimo può detrarre gli interessi passivi pagati in relazione ad un mutuo ipotecario stipulato per far fronte ai lavori di compleDONAZIONE E tamento per adibirlo ad abitazione principale. Ciò in considerazione del fatto che nella fattispecie MUTUO PER rappresentata i lavori di completamento del fabbricato sono iniziati nei sei mesi successivi alla stipula COMPLETAMENTO del mutuo e il trasferimento di residenza è avvenuto entro 6 mesi dal termine dei lavori (ris. min. 73/2008) FINANZIAMENTO Non sono detraibili interessi passivi su finanziamenti diversi da contratti di “mutuo” ipotecario (es.: DIVERSO DA MUTUO mutuo non ipotecario; prefinanziamento per finanziare un futuro mutuo ipotecario; apertura di crediIPOTECARIO to; circ. min. 50/2002). La detraibilità degli interessi passivi su mutuo è subordinata all’acquisto dell’abitazione principale (per i mutui misti, è necessario che l’importo riferibile all’acquisto sia espressamente indicato). MOTIVAZIONE Tale motivazione deve risultare da apposita documentazione secondo il seguente ordine: DEL MUTUO ‒ contratto di acquisto o dal contratto di mutuo; ‒ in mancanza, espressa attestazione rilasciata dalla banca; ‒ in mancanza, dichiarazione sostitutiva di atto notorio. La detrazione viene meno a partire dall’anno successivo al quale l’unità non è più adibita ad abitaVARIAZIONE zione principale (mutui stipulati dal 1993). Se negli anni successivi l’immobile torna ad essere destiDELL’ABITAZIONE nato ad abitazione principale, è possibile usufruire nuovamente della detrazione in relazione alle quoPRINCIPALE te degli interessi passivi pagati a decorrere da tale momento (circ. min. 55/2001). In caso di morte del mutuatario, il diritto alla detrazione si trasmette all’erede o legatario o DECESSO MUTUATARIO all’acquirente che si è accollato il mutuo. In caso di mutuo ipotecario sovvenzionato con contributi concessi dallo Stato o da Enti pubblici, non erogati in conto capitale, gli interessi passivi danno diritto alla detrazione solo per l’importo effettivamente rimasto a carico del contribuente. CONTRIBUTI PUBBLICI Nel caso in cui il contributo venga erogato in un periodo d’imposta successivo a quello in cui il contribuente ha fruito della detrazione per l’intero importo degli interessi passivi, l’ammontare del contributo percepito deve essere assoggettato a tassazione separata a titolo di “onere rimborsato”.
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Capitolo 4 – Interessi su mutui - Abitazione principale
COOPERATIVE EDILIZIE
ACCOLLO MUTUO
IMMOBILE ACQUISTATO ALLO STATO GREZZO
ACQUISTO ULTERIORE QUOTA PROPRIETÀ
IMMOBILE ACQUISTATO AD ASTA
ACQUISTO DI DUE IMMOBILI ABITAZIONE PRINCIPALE
SEPARAZIONE E ACCOLLO “INTERNO”
MUTUO COINTESTATO TRA EREDI MUTUO MISTO IMMOBILE CEDUTO/ DONATO ED OMESSA COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI
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Nel caso di mutui ipotecari indivisi stipulati da cooperative o da imprese costruttrici, il diritto alla detrazione spetta agli assegnatari o agli acquirenti in relazione agli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione rimborsati da questi ai contraenti di questi. Per avere diritto alla detrazione, anche se le somme sono state pagate dagli assegnatari di alloggi cooperativi destinati a proprietà divisa, vale non il momento del formale atto di assegnazione redatto dal notaio o quello dell’acquisto, ma il momento della delibera di assegnazione dell’alloggio, con conseguente assunzione dell’obbligo di pagamento del mutuo e di immissione nel possesso. In tal caso il pagamento degli interessi relativi al mutuo può essere anche certificato dalla documentazione rilasciata dalla cooperativa intestataria del mutuo. La detrazione spetta se l’accollo del mutuo segue il trasferimento della proprietà dell’abitazione e ciò anche se le ricevute dell’Istituto di credito sono intestate al vecchio proprietario (spetta quindi anche per il rimborso degli interessi a quest’ultimo, a decorrere, si ritiene, dalla data di sottoscrizione del contratto preliminare di vendita). Il termine dei 12 mesi precedenti/successivi all’acquisto va riferito alla data dell’accollo. Secondo la ris. min. 1/2007 nel caso in cui un contribuente stipuli un contratto di mutuo per l’acquisto di un immobile allo stato grezzo non è possibile beneficiare della detrazione degli interessi passivi per acquisto dell’abitazione principale (art. 15, comma 1, lett. b), TUIR); tale norma riguarda solo il caso in cui oggetto della ristrutturazione sia un immobile già idoneo prima dell’effettuazione dei lavori ad essere adibito a dimora abituale. Nel caso in esame trovano applicazione le agevolazioni di cui all’art. 15, comma 1-ter, TUIR, che disciplina la detrazione per interessi passivi sui mutui per la costruzione di un’unità immobiliare da adibire, entro 6 mesi dalla fine dei lavori, ad abitazione principale. La detrazione spetta anche in relazione al mutuo stipulato per l’acquisto di un’ulteriore quota di proprietà dell’unità immobiliare. Sono detraibili gli interessi relativi al mutuo contratto per l’acquisto ad un’asta dell’immobile da adibire ad abitazione principale, sempreché ricorrano i requisiti previsti per l’agevolazione. Se l’immobile è occupato, il nuovo proprietario deve attivare l’azione esecutiva per il rilascio entro 3 mesi dal decreto di trasferimento da parte del giudice e l’immobile va adibito ad abitazione principale entro 1 anno dal rilascio (ris. min. 385/2008). Se il contribuente soddisfa le condizioni per potersi avvalere della detrazione in riferimento all’acquisto di 2 immobili (ad es. acquisto dell’abitazione principale propria e di quella di un familiare), la detrazione spetta soltanto per gli interessi relativi al mutuo contratto per l’acquisto della sua abitazione principale (circ. min. 50/2002). Gli interessi passivi sul mutuo ipotecario stipulato per l’abitazione principale da entrambi i coniugi comproprietari dell’immobile possono essere detratti interamente dal coniuge che, a seguito di separazione, per effetto dell’atto di trasferimento di diritti immobiliari in esecuzione di decreto di omologazione di separazione consensuale tra coniugi, è diventato proprietario esclusivo dell’immobile e si è accollato - secondo lo schema del cd “accollo interno” - le residue rate di mutuo, anche se non c’è stata alcuna modifica del contratto di mutuo stipulato con l’istituto di credito, che continua a risultare cointestato ad entrambi i coniugi. Questo vale a condizione che l’accollo risulti formalizzato in un atto pubblico o in una scrittura privata autenticata e che le quietanze relative al pagamento degli interessi siano integrate dall’attestazione che l’intero onere è stato sostenuto dal coniuge proprietario, anche per la quota riferita all’ex coniuge. È ammessa la detrazione se si procede a formale accollo (con effetto retroattivo fin dall’apertura della successione). Come nel caso precedente, è possibile la detrazione in capo solo ad alcuni eredi in assenza di accollo formale se l’accordo ha la forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata. In presenza di mutuo destinato sia all’acquisto che alla ristrutturazione dell’abitazione principale, il contribuente con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà può attestare la somma riferita all’acquisto dell’abitazione (agevolabile) o alla ristrutturazione. Nel caso in cui: ‒ l’immobile allo stato grezzo sia venduto/donato con la licenza edilizia intestata al cedente/donante; ‒ il nuovo proprietario (intestatario del mutuo per abitazione principale) non comunichi al Comune la data di inizio lavori, 41
Capitolo 4 – Interessi su mutui - Abitazione principale
FABBRICATO RURALE
POLIZIA O CARABINIERI
CONIUGE SUPERSTITE
al fine di dimostrare il rispetto dei termini imposti dalla norma tra l’inizio dei lavori e la data di stipula del mutuo, è possibile considerare quale data di inizio lavori quella in cui la titolarità della concessione edilizia è stata trasferita dal cedente/donante al nuovo proprietario. In mancanza della voltura della licenza edilizia, la data di inizio lavori non è dimostrabile con certezza e quindi non è possibile beneficiare della detrazione. Non assumono rilievo le date delle fatture relative alle spese (ris. min. 310/2007 e 73/2008). La detrazione è riconosciuta anche per gli interessi passivi relativi al mutuo contratto per la costruzione/ristrutturazione di un fabbricato rurale da adibire ad abitazione principale di un coltivatore diretto (circ. min. 95/2000). La detrazione è anche riconosciuta per gli interessi passivi corrisposti da soggetti appartenenti al personale in servizio permanente delle Forze armate e Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché a quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, in riferimento ai mutui ipotecari per l’acquisto di un immobile costituente unica abitazione di proprietà, prescindendo dal requisito della dimora abituale. La detrazione compete anche al coniuge superstite, se contitolare insieme al coniuge deceduto del mutuo contratto per l’acquisto dell’abitazione principale, a condizione che provveda a regolarizzare l’accollo del mutuo, sempre che sussistano gli altri requisiti.
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Capitolo 5 – Deducibilità degli assegni di mantenimento all’ex coniuge
5.
Deducibilità degli assegni di mantenimento all’ex coniuge
In presenza di separazione, scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Tribunale, può stabilire in capo ad uno dei coniugi l’obbligo di provvedere al mantenimento dell’altro mediante il versamento di assegni periodici di ammontare determinato; tali assegni sono deducibili, nella misura fissata dal citato provvedimento (art. 10, comma 1, lett. c), TUIR).
Ricorda Sono esclusi dalla deduzione gli assegni destinati al mantenimento dei figli che non vanno né dichiarati dal coniuge che li percepisce né dedotti dal coniuge che li versa. Dal punto di vista fiscale, l’assegno periodico di mantenimento dell’ex coniuge dovuto a seguito di cessazione del matrimonio ha una duplice caratteristica, essendo qualificato come: ‒ reddito assimilato a quello di lavoro dipendente per chi lo riceve; ‒ onere deducibile per chi lo eroga.
ASSEGNO DI MANTENIMENTO EX CONIUGE
QUOTA PER CONIUGE
QUOTA PER I FIGLI
CONIUGE EROGANTE: ONERE DEDUCIBILE
CONIUGE EROGANTE: ONERE INDEDUCIBILE
CONIUGE PERCETTORE: REDDITO ASSIMILATO A QUELLO DI LAVORO DIPENDENTE
CONIUGE PERCETTORE: NON FA REDDITO
5.1 Trattamento fiscale degli assegni corrisposti all’ex coniuge 5.1.1 Deducibilità per il coniuge erogante Secondo l’art. 10, comma 1, lett. c), TUIR gli assegni periodici corrisposti all’ex coniuge rappresentano per l’erogante un onere deducibile, nella misura fissata dal provvedimento dell’Autorità giudiziaria.
Art. 10, comma 1, lett. c), TUIR: “ Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei sin-
goli redditi che concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente: [...] c) gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultino da Provvedimenti dell’Autorità giudiziaria”. L’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento all’ex coniuge va, quindi, disposto dall’Autorità giudiziaria; sono, invece, indeducibili le somme versate “volontariamente” a titolo di assegno di mantenimento (ad esempio, separazione di fatto).
Adeguamenti dell’assegno Con la ris. min. 448/2008, l’Agenzia ha precisato che risulta deducibile anche: l’importo corrisposto a titolo di adeguamento ISTAT; © Cesi Multimedia
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Capitolo 5 – Deducibilità degli assegni di mantenimento all’ex coniuge
se espressamente previsto dal Provvedimento del Giudice ovvero se lo stesso “preveda un criterio di ade-
guamento automatico dell’assegno dovuto al coniuge medesimo”. Diversamente, se detto adeguamento non è previsto nella sentenza di separazione le somme derivanti dall’adeguamento sono considerate “volontarie” e quindi indeducibili.
Limiti alla deduzione Per la tipologia di onere in esame non sono previsti limiti di deducibilità. Tuttavia, qualora l’assegno corrisposto all’ex coniuge comprenda cumulativamente (e senza distinzione) anche le somme destinate al mantenimento dei figli (la cui quota è indeducibile) lo stesso si considera per metà destinato al coniuge e per metà ai figli, salvo una diversa ripartizione dell’autorità giudiziaria. In caso di mancata distinzione, quindi, la deducibilità per l’ex coniuge è limitata al 50% dell’importo risultante dal Provvedimento e ciò a prescindere dal numero dei figli (circ. min. 95/2000). Esempio n. 1 Il sig. Rossi, legalmente separato da luglio 2014 ha versato mensilmente alla ex moglie Verdi Renata (C.F.VRDRNT70A41F205F) € 600,00 a titolo di assegno di mantenimento per lei e per il figlio. In tal caso, il contribuente può beneficiare della deduzione sull’importo di € 1.800, derivante dal seguente calcolo: ‒ importo assegno versato nel 2014: € 600,00 x 6 mesi = € 3.600,00; ‒ quota riferita al mantenimento dell’ex coniuge € 3.600,00 x 50% = € 1.800,00. L’assegno di mantenimento è diretto, senza distinzione al mantenimento della moglie e dei figli; pertanto lo stesso si qualifica come onere deducibile per il 50% dell’importo totale.
Coniuge residente all’estero L’assegno è deducibile anche se l’ex coniuge sia residente all’estero, purché non sussista una diversa normativa in base alle convenzioni bilaterali con Paesi esteri contro le doppie imposizioni.
5.1.2 Tassazione in capo al coniuge percettore Per il coniuge percettore, l’assegno di mantenimento, se erogato con cadenza periodica, costituisce reddito assimilato a quello di lavoro dipendente (art. 50, comma 1, lett. i), TUIR). Ai fini della deducibilità degli assegni periodici in dichiarazione, deve essere riportato il codice fiscale dell’ex coniuge, ovvero del soggetto al quale sono state erogate le somme deducibili. In mancanza, precisano le istruzioni di Unico, “non sarà riconosciuta la deduzione”.
5.2 Modalità di erogazione dell’assegno In merito alle modalità di erogazione dell’assegno, la ris. min. 153/2009 ha precisato che la deducibilità è ammessa solo in presenza di assegni periodici; in particolare, in quest’ ultimo caso l’importo: ‒ è deducibile per il coniuge erogatore; ‒ è tassato dal coniuge percettore quale reddito assimilato al lavoro dipendente.
Laddove invece, anche con giudizio del Tribunale, in luogo degli assegni periodici, i coniugi optano per il versamento di una somma il in unica soluzione (“una tantum”), la spesa risulta indeducibile. Sul punto, la stessa ris. min. 153/2009 ribadisce che: a) la disposizione contenuta nell’art. 10 TUIR fa espresso riferimento ai soli assegni periodici (un’eventuale deduzione degli stessi nell’ipotesi di corresponsione una tantum comporterebbe la violazione del generale principio di tassatività degli oneri deducibili);
Ricorda La legittimità della disposizione che circoscrive la deducibilità ai soli assegni periodici è affermata anche dalla Corte Costituzionale nelle ordinanze 383/2001 e 113/2007.
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Capitolo 5 – Deducibilità degli assegni di mantenimento all’ex coniuge
b) gli assegni corrisposti una tantum non hanno natura reddituale ma costituiscono una “transazione delle pregresse posizioni patrimoniali dei coniugi”; pertanto, non sono soggetti a tassazione e quindi risultano indeducibili per il soggetto erogatore.
RATEAZIONE Il versamento rateale non muta la natura dell’assegno una tantum; infatti, la possibilità di rateizzare il pagamento costituisce solo “una diversa modalità di liquidazione dell’importo pattuito tra le parti e non va quindi confuso con la corresponsione periodica dell’assegno, il cui importo è invece rivedibile nel tempo”.
5.3 Particolari fattispecie di assegno 5.3.1 Assegni “compensati” Nell’ambito della ris. min. 157/2009, l’Agenzia, affronta poi il caso degli assegni c.d. “compensati”; si tratta, in particolare, di quegli assegni (dovuti ai sensi dell’art. 12-bis, legge 898/1970) che: il contribuente ha corrisposto all’ex coniuge in misura superiore a quanto spettante; per i quali lo stesso ha ottenuto dal Tribunale una sentenza di riconoscimento di un credito (pari alla maggiore somma corrisposta) da compensare con gli assegni periodici: ‒ dovuti all’ex moglie; ‒ corrisposti nella modalità della trattenuta periodica sulla pensione INPS.
Attenzione Secondo l’art. 12-bis, legge 898/1970, l’ex coniuge, non passato a nuove nozze e titolare di un assegno di mantenimento periodico, ha diritto ad una parte del TFR dell’altro coniuge nella misura del 40%. L’Agenzia ha ammesso, quindi, la deducibilità dell’assegno non materialmente corrisposto all’ex moglie in quanto in compensazione con il credito riconosciuto dall’Autorità giudiziaria; In particolare, l’importo dell’assegno di mantenimento: CONIUGE EROGATORE PERCETTORE
PROVVEDIMENTO è deducibile nella misura in cui: ‒ risulta dal provvedimento dell’autorità giudiziaria; ‒ è sostenuto dal contribuente (sia pure con il meccanismo della compensazione). continua ad essere assoggettato a tassazione.
5.3.2 Spese di abitazione del coniuge assegnatario Come noto, l’art. 155-quater c.c. disciplina l’istituto dell’assegnazione dell’ex casa familiare ad uno dei coniugi tenuto conto in via prioritaria “dell’interesse dei figli”.
Attenzione L’assegnazione della casa familiare costituisce un provvedimento distinto dall’attribuzione dell’assegno di mantenimento e pertanto non può costituire una componente del quantum dell’assegno. Riguardo le spese afferenti la casa coniugale, la Cassazione (ord.13029/2013), ha stabilito la deducibilità delle stesse quale “contributo al … mantenimento” (art. 156 c.c.) e come tale rientrante nella fattispecie di cui all’art. 10, comma 1, lett. c), TUIR. A seguito di tale interpretazione, risultano quindi deducibili: tutte le erogazioni in denaro a scadenza periodica, poste a carico di un coniuge a favore dell’altro (non rileva la destinazione specifica cui le stesse sono preordinate); a condizione che contribuiscano in modo determinante al mantenimento dell’ex coniuge.
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Capitolo 5 – Deducibilità degli assegni di mantenimento all’ex coniuge
Diversamente, non rientrano in tale ambito le erogazioni in denaro (es: premi assicurativi per polizza vita) che costituiscono “una futura fonte di somme, sganciate dalle esigenze del «mantenimento»”. Qualora l’abitazione sia a disposizione di entrambi i coniugi la deducibilità è limitata al 50%.
Attenzione Secondo i giudici è legittima la deduzione dei canoni di locazione pagati dal marito direttamente al locatore dell’immobile utilizzato dall’ex moglie e dedotti in dichiarazione dei redditi quali assegni all’ex coniuge (sent. Comm. Trib. Reg. Lombardia 87/35/2013).
5.3.3 Assegni periodici pregressi - Accordo transattivo La Cassazione, con l’ordinanza n. 4402/2014, riconosce la deducibilità degli assegni periodici pregressi, scaduti e rimasti insoluti, corrisposti dall’ex coniuge in un’unica soluzione a seguito di un accordo transattivo; in particolare, i Giudici, giustificano tale orientamento precisando che: “nell’accordo degli ex coniugi … il paga-
mento … in favore della ex moglie non costituiva l’attribuzione di un assegno una tantum, bensì l’adempimento dell’obbligo di pagamento di pregressi assegni periodici scaduti e rimasti insoluti …”. Pertanto, secondo la Corte, il pagamento posto in essere dall’ex coniuge è destinato a sanare il predetto inadempimento (versamento degli assegni periodici di mantenimento) il ché lascia immutate le conseguenze in termini di detraibilità fiscale. La corresponsione degli assegni periodici scaduti in un’unica soluzione, a seguito di accordo transattivo, alla luce della suddetta interpretazione estensiva, non determina quindi la perdita della deducibilità degli stessi.
Attenzione Come precisato dal MEF nella Nota n. 984/97, non è possibile assoggettare a tassazione separata (art. 17 TUIR) gli assegni per alimenti percepiti a titolo di arretrato; questi vanno tassati (ordinariamente) nel periodo di percezione, in quanto la nozione di emolumenti arretrati è riferibile solo ai dipendenti e ad altre specifiche categorie di lavoratori a questi assimilati.
5.3.4 Ex coniuge e accollo del mutuo La Cassazione, con la recente ordinanza n. 6794/2015 riconosce la deducibilità: ‒ delle somme corrisposte per l’estinzione del mutuo dell’ex coniuge; ‒ purché di ammontare pari all’assegno di mantenimento stabilito dal Tribunale. Nello specifico, viene riconosciuta la deducibilità delle somme corrisposte dal contribuente “in vece e per conto” del coniuge separato, ad estinzione di ratei del mutuo a questi intestato, per un importo non superiore all’assegno di mantenimento determinato dal provvedimento giudiziale. Considerato che l’accollo è una modalità di estinzione delle obbligazioni (art. 1268 c.c.), per i Giudici lo stesso costituisce una modalità di adempimento dell’obbligo di mantenimento “legittimamente fungibile” rispetto all’ordinaria modalità di pagamento dell’assegno periodico. La Cassazione, infatti, osserva come il pagamento diretto dell’assegno al coniuge separato, ovvero l’accollo di un debito dello stesso, siano 2 modalità di adempimento dell’obbligo che:
“non differiscono in alcun modo, pervenendo entrambe al medesimo risultato e costituendo fonte di adempimento entrambe satisfattive dell’obbligo giudizialmente imposto”. Il coniuge che deve pagare le rate del mutuo è quindi sollevato:
“dall’onere di adempiere in prima persona, in tal modo avvantaggiandosi, nell’ottica del sollievo dallo stato di bisogno, alla stessa stregua di come sarebbe avvenuto se la corresponsione dell’assegno periodico fosse avvenuta direttamente a suo favore con le modalità consuete”.
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Capitolo 5 – Deducibilità degli assegni di mantenimento all’ex coniuge
In sintesi, l’ex coniuge può dedurre quanto versato a titolo di accollo del mutuo in luogo della corresponsione dell’assegno periodico nel limite di quanto stabilito dal Tribunale.
5.3.5 Somme corrisposte al coniuge separato per le spese di alloggio Nella recente circ. min. 17/2015, l’Agenzia ha precisato che gli importi stabiliti a titolo di spese per il canone di locazione e spese condominiali dell’alloggio corrisposti periodicamente dall’ex coniuge sulla base di una sentenza di separazione sono equiparabili all’assegno di mantenimento, e quindi deducibili dal reddito complessivo (art. 10, comma 1, lett. c), TUIR). Dette importi, in particolare, devono essere “disposti dal giudice, quantificabili e corrisposti periodicamente all’ex-coniuge”.
Attenzione L’Agenzia richiama i principi espressi dalla sentenza 13029/2013 nella quale la Cassazione ha ammesso la deducibilità delle “spese afferenti all’immobile di abitazione della moglie e del figlio” che il contribuente era tenuto a fronteggiare in base a provvedimento dell’autorità giudiziaria emesso in sede di separazione legale. In tale sentenza è stabilito che “le spese per assicurare al coniuge la disponibilità di un alloggio costituiscono un contributo
per il di lui mantenimento, ai sensi dell’art. 156 c.c. In quanto la disponibilità di un’abitazione costituisce elemento essenziale per la vita di un soggetto”. Nel caso in cui dette somme riguardino l’immobile a disposizione della moglie e dei figli, la deducibilità è limitata al 50% delle spese sostenute (art. 3 d.P.R. 42/1988).
CONTRIBUTO CASA L’Agenzia ritiene che l’importo del “contributo casa”, se non stabilito direttamente dal provvedimento del Tribunale, possa essere determinato “per relationem”, come ad esempio nel caso in cui il provvedimento preveda l’obbligo di pagamento dell’importo relativo al canone di affitto o delle spese ordinarie condominiali relative all’immobile a disposizione dell’ex coniuge. In tal caso, la documentazione attestante il sostenimento dell’onere potrà essere costituita, dal provvedimento dell’autorità giudiziaria, nonché: ‒ dal contratto d’affitto; ‒ dalla documentazione da cui risulti l’importo delle spese condominiali; ‒ dalla documentazione comprovante l’avvenuto versamento. La deduzione di tali somme da parte del coniuge erogante comporta necessariamente la tassazione del corrispondente importo in capo all’altro coniuge separato, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. i), TUIR.
5.4 La compilazione del Modello 730/Unico PF 2015 Ai fini della compilazione del Modello 730/Unico PF 2015: Circ. min. 17/2015: “considerato che nelle istruzioni ai modelli di dichiarazione dei redditi (modelli 730/2015 e UNICO PF/2015) non sono date specifiche indicazioni in merito”
L’Agenzia precisa che le somme corrisposte/incassate nel 2014, vanno indicate rispettivamente: CONIUGE EROGANTE
Unico PF 2015
730/2015
RIGO RP22 RIGO E22 Si riporta nello specifico campo il codice fiscale del coniuge percipiente RIGO RC7
RIGO C6
PERCETTORE Va barrata la casella di colonna 1
In particolare: ‒ l’ex coniuge che corrisponde il “contributo casa” dovrà indicare tale onere deducibile nel rigo E22 (730/2015) o nel rigo RP22 (Unico PF 2015), unitamente agli assegni periodici corrisposti; © Cesi Multimedia
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Capitolo 5 – Deducibilità degli assegni di mantenimento all’ex coniuge
‒
l’ex coniuge che percepisce il “contributo casa” dovrà indicare tale reddito assimilato a quello di lavoro dipendente nella colonna 2 dei righi C6, C7, e C8 del 730/2015 o nella colonna 2 dei righi RC7 e RC8 di Unico PF 2015, barrando la colonna 1, unitamente agli assegni periodici percepiti. Esempio n. 2 Il sig. Verdi, legalmente separato, nel 2014 ha corrisposto mensilmente all’ex moglie un assegno di mantenimento pari a € 1.000; in tal caso, ai fini della compilazione di Unico 2015: ‒ il soggetto erogante (sig. Verdi) a rigo RP22 deve riportare l’onere deducibile (€ 12.000), unitamente al codice fiscale dell’ex moglie; ‒ il soggetto percettore (sig.ra Elsa Bianchi), a rigo RC7 deve dichiarare quanto percepito a titolo di reddito assimilato a quello di lavoro dipendente.
Unico PF 2015 coniuge erogante (sig. Verdi):
Unico PF 2015 coniuge percettore (sig.ra Elsa Bianchi):
Esempio n. 3 Il sig. Casoli, legalmente separato da maggio 2014 ha versato mensilmente alla ex moglie Cardi Rosa (C.F. CRDRSO76H57A944M) € 500,00 a titolo di assegno di mantenimento per lei e per il figlio. In tal caso, il contribuente può beneficiare della deduzione sull’importo di € 2.000 derivante dal seguente calcolo: ‒ importo assegno versato nel 2014: € 500,00 x 8 mesi = € 4.000,00; ‒ quota riferita al mantenimento dell’ex coniuge € 4.000 x 50% = € 2.000. In tal caso, ai fini della compilazione del Modello 730/2015: ‒ il soggetto erogante (sig. Casoli) a rigo E22 deve riportare l’onere deducibile (€ 2.000), unitamente al codice fiscale dell’ex moglie; ‒ il soggetto percettore (sig.ra Cardi Rosa), a rigo C6 deve dichiarare quanto percepito quale reddito assimilato a quello di lavoro dipendente.
730/2015 coniuge erogante (sig. Casoli):
730/2015 coniuge percettore (sig.ra Carsi Rosa):
Esempio n. 4 Il sig. Bianchi, legalmente separato, nel 2014 ha corrisposto mensilmente all’ex moglie: a) un assegno di mantenimento pari a € 600 (€. 7200 annui);
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Capitolo 5 – Deducibilità degli assegni di mantenimento all’ex coniuge
b) spese per alloggio a disposizione di moglie e figlio: €. 400 (€. 4800 annui). In tal caso, ai fini della compilazione di Unico PF 2015: ‒ il soggetto erogante (sig. Bianchi) a rigo RP22 deve riportare l’onere deducibile (contributo casa 50% + assegno mantenimento) unitamente al codice fiscale dell’ex moglie; ‒ il soggetto percettore (sig.ra Elena Rossi), a rigo RC7 deve dichiarare quanto percepito quale reddito “assimilato” al lavoro dipendente (contributo casa 50% + assegno mantenimento), barrando la colonna 1.
Unico coniuge erogante (sig. Bianchi):
Unico coniuge percettore (sig.ra Elena Rossi):
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Capitolo 6 – Contributi per previdenza complementare
6.
Contributi per previdenza complementare
I contributi e premi versati alle forme pensionistiche complementari sono deducibili ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. e-bis), TUIR; le regole di deducibilità sono statuite dall’art. 8, d.lgs. 252/2005, in vigore dal 1° gennaio 2007. Tuttavia, i contributi e premi corrisposti dai dipendenti pubblici a forme pensionistiche di natura negoziale sono deducibili secondo le “vecchie” regole, in vigore fino al 2006.
6.1 Soggetti interessati Possono aderire alle forme pensionistiche complementari i seguenti soggetti: a) lavoratori dipendenti, sia privati che pubblici, compresi i collaboratori (c.d. co.co.co);
Attenzione Il finanziamento delle forme di previdenza complementare per i lavoratori dipendenti ed i titolari di rapporti di collaborazione, avviene mediante il versamento di contributi da parte (anche di uno solo di essi): del lavoratore, del datore di lavoro e del committente. I lavoratori dipendenti possono inoltre: - conferire fondi alla forma previdenziale del TFR maturando (non costituisce onere deducibile). - aderire anche a fondi pensione aperti o a forme pensionistiche individuali (la contribuzione è interamente a carico del lavoratore). b) lavoratori autonomi, siano essi liberi professionisti o imprenditori: il finanziamento si realizza solo mediante la propria contribuzione; c) soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro; d) soggetti privi di reddito di lavoro e soggetti fiscalmente a carico di altri; e) soggetti che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti dalle responsabilità familiari (d.lgs. 565/1996).
IMPRENDITORI E PROFESSIONISTI ALTRI SOGETTI (Circ. min. 70/2007)
ULTERIORI CASISTICHE Per imprenditori e professionisti che aderiscono a forme di previdenza complementare, il finanziamento si realizza solo mediante la propria contribuzione. Il regime di deducibilità in vigore dal 2007 riguarda anche: - i contribuenti che producono redditi diversi (ad esempio i lavoratori autonomi occasionali); - i soggetti che proseguono volontariamente il versamento dei contributi oltre l’età pensionabile.
6.2 Tipologie di contribuzione Nell’ambito dei contributi per previdenza complementare si distinguono le seguenti principali tipologie:
contributi a deducibilità ordinaria; contributi versati da lavoratori di prima occupazione; contributi versati a fondi in squilibrio finanziario; contributi versati per familiari a carico; fondo pensione negoziale dipendenti pubblici.
6.2.1 Contributi a deducibilità ordinaria Nel rispetto delle condizioni previste, è possibile fruire della deduzione dei contributi versati alle varie forme di previdenza complementare, che si sostanziano nei fondi pensione negoziali, fondi pensione aperti e forme pensionistiche individuali di tipo assicurativo. Nel calcolo del limite di € 5.164,57 vanno considerati tutti i versamenti alle forme pensionistiche, collettive e individuali, comprese le quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi di previdenza di cui all’art. 105, comma 1, TUIR (fondi “interni” costituiti ex art. 2117 c.c.) se costituiti in conti individuali dei singoli dipendenti. © Cesi Multimedia
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Capitolo 6 – Contributi per previdenza complementare
Contributi versati a fondi pensionistici di altri Paesi Ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. e-bis), TUIR, sono deducibili, alle medesime condizioni ed entro gli stessi limiti, i contributi versati a forme pensionistiche complementari estere, istituite presso: gli Stati membri dell’UE; gli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell’art. 168-bis TUIR (c.d. “Paesi white list”). In pratica, i contributi versati ai suddetti fondi pensione esteri, sono fiscalmente equiparati a quelli italiani.
Quota associativa versata alle organizzazioni sindacali Secondo la ris. min. 96/2005 non è possibile considerare nel computo dei contributi deducibili la quota associativa eventualmente versata all’organizzazione sindacale di appartenenza, in quanto tale importo “non è direttamente inerente agli obiettivi della previdenza complementare”.
Contributi versati da datore di lavoro a carattere “straordinario” Nel computo del limite deducibile vanno considerati tutti i contributi versati dal datore di lavoro siano essi qualificabili come “ordinari” che “straordinari” (ris. min. 380/2007).
Limiti alla deduzione Dal 1° gennaio 2007 è previsto un unico limite alla deducibilità dei contributi in esame, pari ad € 5.164,57: a tale limite non concorre la somma di TFR annualmente trasferita alla previdenza complementare. Il suddetto limite si riferisce a tutti gli iscritti a prescindere dalla tipologia di reddito prodotto ad eccezione dei regimi più favorevoli riservati ai: lavoratori di prima occupazione (soggetti che al 01/01/2007 non erano titolari di una posizione contributiva aperta presso un qualsiasi ente di previdenza obbligatoria); soggetti iscritti ad un fondo in squilibrio finanziario. Va tenuto presente che ai sensi dell’art. 51, comma 2, lett. h), TUIR, gli oneri di cui all’art. 10, se trattenuti dal datore di lavoro, non concorrono a formare il reddito, con la conseguenza che il datore di lavoro li esclude direttamente dal reddito di lavoro dipendente.
Comunicazione contributi non dedotti I contributi versati al fondo di previdenza complementare, per la parte non dedotta, non saranno assoggettati a tassazione al momento della corresponsione della prestazione. A tal fine, il contribuente è tenuto a comunicare al fondo l’ammontare delle somme non dedotte, entro: il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento; la data in cui sorge il diritto alla prestazione, se antecedente. Sul punto, si fa presente che:
FAMILIARE A CARICO ADESIONE A PIÙ FONDI PREVIDENZA (circ. min. 70/2007) MANCATA COMUNICAZIONE AL FONDO (circ. min. 245/2002)
La comunicazione va resa dal soggetto per il quale è aperta la posizione previdenziale e quindi anche dal familiare a carico. In tale caso, va specificato che le somme non dedotte dall’iscritto non sono state dedotte neppure dal familiare di cui è a carico. In caso di adesione a più fondi di previdenza complementare, la comunicazione va fatta solo ai fondi ai quali sono stati versati contributi che non hanno beneficiato della deduzione. In mancanza della comunicazione da parte del contribuente entro i termini previsti, il fondo pensione non può autonomamente provvedere alla determinazione dell’ammontare dei contributi non dedotti, anche nel caso in cui lo stesso sia a conoscenza di detto importo.
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Capitolo 6 – Contributi per previdenza complementare
Attenzione La deduzione spetta anche se i versamenti sono stati effettuati per i familiari fiscalmente a carico ma solo per la quota da questi ultimi non dedotta; la deduzione spetta infatti prima al soggetto fiscalmente a carico, nel limite del proprio reddito complessivo (che, si ricorda può essere al massimo pari ad € 2.840,51).
Documentazione necessaria Per documentare la corresponsione dei contributi di previdenza complementare vanno conservate: le ricevute di pagamento; l’apposita documentazione rilasciata dall’ente percettore delle somme; Certificazione Unica (solo per i versamenti tramite sostituto).
6.2.2 Contributi versati da lavoratori di prima occupazione L’art. 8 del d.lgs. 252/2005 regolamenta la deducibilità dei contributi versati a forme pensionistiche complementari dei lavoratori di prima occupazione; le regole di deducibilità di tali contributi risultano essere maggiormente vantaggiose rispetto a quelle ordinarie. Innanzitutto occorre definire che cosa si intende per “lavoratori di prima occupazione”; si tratta dei soggetti che, al 1° gennaio 2007, non erano titolari di una posizione contributiva aperta presso un qualsiasi ente di previdenza obbligatoria (circ. min. 70/2007).
Limiti alla deduzione I lavoratori di “prima occupazione” successiva al 1° gennaio 2007 che, nei primi 5 anni di partecipazione ad una forma di previdenza complementare effettuano versamenti per un importo inferiore al limite di € 5.164,57, possono beneficiare di un limite di deduzione più elevato per i 20 anni successivi al 5° anno di partecipazione. In pratica, in capo al contribuente, che nel primo quinquennio di partecipazione alla forma pensionistica complementare non sfrutta per intero la capienza del limite di € 5.164,57 annuo, si costituisce un “plafond” di deducibilità dei contributi da utilizzare negli anni successivi (a partire dal sesto), nell’ulteriore limite di € 2.582,29 annui. Ne consegue che i contributi in esame possono essere dedotti: entro il limite di € 5.164,57, per i primi 5 anni di partecipazione al fondo; nel limite al massimo di € 7.746,86, per i 20 anni successivi ai primi 5 anni di partecipazione al fondo, fino a completo esaurimento del “plafond” accumulato.
Attenzione La ris. min. 131/2011 ha chiarito che il plafond accumulato nei primi cinque anni può essere utilizzato: - a decorrere dal sesto anno; - entro il limite complessivo di € 7.746,86; - ogni volta che viene effettuato un versamento di contributi eccedente € 5.164,57.
Comunicazione dei contributi non dedotti Qualora il contribuente in dichiarazione dei redditi non abbia potuto dedurre l’intero ammontare versato, può comunicare al proprio fondo pensione o alla compagnia di assicurazione entro il 31 dicembre l’ammontare dei contributi non dedotti.
Documentazione necessaria Per documentare la corresponsione dei contributi di previdenza complementare vanno conservate: le ricevute di pagamento; l’apposita documentazione rilasciata dall’ente percettore delle somme; Certificazione Unica (per i versamenti effettuati tramite il datore di lavoro).
6.2.3 Contributi versati a fondi in squilibrio finanziario L’art. 20 del d.lgs. 252/2005, dispone la deducibilità (integrale) dei contributi versati alle forme pensionistiche complementari dichiarate in “situazione di squilibrio finanziario”.
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Capitolo 6 – Contributi per previdenza complementare
In particolare, i soggetti iscritti alle forme pensionistiche per le quali è stato accertato lo squilibrio finanziario e approvato il piano di riequilibrio da parte del Ministero del Lavoro, possono dedurre interamente le somme versate. In caso di contemporanea iscrizione ad un fondo in situazione di squilibrio finanziario e ad altre forme di previdenza complementare, il contribuente può dedurre dal reddito complessivo i contributi versati: al fondo in squilibrio finanziario, integralmente; al fondo non in squilibrio finanziario, nel limite pari alla differenza tra € 5.164,57 ed i contributi versati ai fondi in squilibrio finanziario (circ. min. 70/2007).
Attenzione La deduzione spetta anche se i versamenti sono stati effettuati per i familiari fiscalmente a carico ma solo per la quota da questi ultimi non dedotta; la deduzione spetta infatti prima al soggetto fiscalmente a carico, nel limite del proprio reddito complessivo (che, si ricorda può essere al massimo pari ad € 2.840,51).
Documentazione necessaria Per documentare la corresponsione dei contributi di previdenza complementare vanno conservate: le ricevute di pagamento; l’apposita documentazione rilasciata dall’ente percettore delle somme; Certificazione Unica (se i versamenti sono stati effettuati tramite sostituto).
6.2.4 Contributi versati per familiari a carico La deducibilità dei contributi versati alle forme pensionistiche complementari nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico è regolamentata dall’art. 8, comma 5, del d.lgs. 252/2005. In particolare, i contributi versati per familiari a carico sono deducibili: limitatamente alla quota dagli stessi non dedotta per incapienza; sempre nel limite complessivo di € 5.164,57.
Attenzione La deduzione spetta prima al soggetto fiscalmente a carico, nel limite del proprio reddito complessivo (che, si ricorda può essere al massimo pari ad € 2.840,51) e solo qualora quest’ultimo non sia capiente al familiare cui è a carico. Se la persona a favore della quale sono stati versati i contributi è a carico di più soggetti si applica la regola generale in base alla quale il beneficio fiscale spetta al soggetto cui è intestato il documento comprovante la spesa. Nel caso in cui il documento sia intestato al familiare a carico, è possibile annotare sul documento stesso la percentuale di spesa imputabile a ciascuno degli aventi diritto (circ. min. 70/2007).
Limiti alla deduzione La quota di contributi relativa al soggetto fiscalmente a carico che non ha trovato capienza nel reddito dello stesso, può essere dedotta dal familiare cui risulta fiscalmente a carico, sempre nel limite di € 5.164,57. In pratica, il contribuente deve considerare: sia i contributi versati per conto proprio; sia i contributi versati in favore del familiare fiscalmente a carico. Quindi, il contribuente che ha a carico il familiare potrà dedurre dal proprio reddito complessivo la differenza tra l’importo massimo deducibile (€ 5.164,57) al netto dei contributi versati per conto proprio, e quanto già dedotto dal familiare a carico.
Contributi non dedotti Qualora il contribuente in dichiarazione non abbia potuto dedurre l’intero ammontare versato, il familiare a carico può comunicare al proprio fondo pensione o alla compagnia di assicurazione entro il 31 dicembre: l’ammontare dei contributi non dedotti; l’ammontare complessivo delle somme che non sono state dedotte neanche dal soggetto cui è a carico.
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Capitolo 6 – Contributi per previdenza complementare
Documentazione necessaria Per documentare la corresponsione dei contributi di previdenza complementare vanno conservate: le ricevute di pagamento; l’apposita documentazione rilasciata dall’ente percettore delle somme; Certificazione Unica (se i versamenti sono stati effettuati tramite sostituto).
6.2.5 Fondo pensione negoziale dipendenti pubblici Secondo l’art. 23 del d.lgs. 252/2005, i contributi versati dai dipendenti pubblici ai fondi di previdenza negoziale (es: il Fondo Scuola Espero destinato ai lavoratori della scuola) sono assoggettati alla disciplina di deducibilità vigente fino al periodo d’imposta 2006; in particolare, l’importo deducibile: non può essere superiore al 12% del reddito complessivo (che in tal caso comprende anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca); non può superare l’importo di € 5.164,57 al netto dell’importo già escluso dal sostituto d’imposta. Con riferimento ai soli redditi di lavoro dipendente, la deduzione non può superare il doppio della quota di TFR destinata ai fondi pensione e sempre nel rispetto dei precedenti limiti. Invece, se i dipendenti pubblici sono iscritti a forme pensionistiche per le quali non rileva la qualifica di dipendente pubblico (ad esempio adesione ad un fondo aperto) devono compilare il rigo RP27.
Contributi non dedotti Qualora il contribuente in dichiarazione dei redditi non abbia potuto dedurre l’intero ammontare versato, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello del versamento, è tenuto a comunicare al proprio fondo gli importi non dedotti, per evitare che concorrano alla formazione della base imponibile all’atto della relativa corresponsione.
Attenzione La deduzione in esame non esclude la possibilità di dedurre eventuali versamenti a forme di previdenza complementare effettuati per i familiari fiscalmente a carico.
Documentazione necessaria Per documentare la corresponsione dei contributi vanno consultate e conservate: le ricevute di pagamento; l’apposita documentazione rilasciata dall’ente percettore delle somme; Certificazione Unica.
6.3 Compilazione Modello Unico PF 2015 Con riferimento alla compilazione dei righi del Modello Unico PF 2015 si specifica che i contributi versati alle forme pensionistiche complementari sia relativi a fondi negoziali sia relativi a fondi individuali devono essere indicati nei righi da RP27 a RP31 e in particolare:
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Capitolo 7 – Quadro RP di Unico PF 2015 - Ulteriori oneri detraibili
7.
Quadro RP di Unico PF 2015 - Ulteriori oneri detraibili
Si riepilogano di seguito le disposizioni relative agli oneri detraibili più diffusi tra i contribuenti ovvero quelli “più vicini” agli accadimenti familiari, quali: le spese di istruzione, le spese per l’attività sportiva dei giovani, le spese funebri, i fitti pagati per gli studenti fuori sede, le spese per addetti all’assistenza personale, le spese per la frequenza degli asili nido nonché le spese per adozione di minori stranieri.
7.1 Spese di istruzione Sono detraibili le spese, sostenute nel 2014, per frequentare corsi di istruzione: secondaria (licei, scuola magistrale, ecc.); universitaria; di specializzazione universitaria (es: laurea specialistica; master e dottorati di ricerca; ecc.), presso istituti/università italiane o straniere, sia pubbliche che private in misura non superiore a quella stabilita per le tasse ed i contributi degli istituti statali italiani.
Novità Secondo la circ. min. 17/2015, la detrazione in esame riguarda anche le spese sostenute per la frequenza degli Istituti Tecnici Superiori, che si collocano a un livello intermedio tra l’istruzione secondaria e quella universitaria. Sebbene gli ITS abbiano una propria fisionomia “autonoma e distinta” rispetto ai corsi di istruzione secondaria e universitaria, gli stessi si collocano nell’ambito del segmento di istruzione superiore del sistema italiano di istruzione e formazione.
7.1.1 Spese universitarie Per quanto riguarda le spese scolastiche delle Università, sono detraibili le tasse di immatricolazione e iscrizione anche se riferibili a più anni (e, quindi, anche l’iscrizione ad anni fuori corso) e le soprattasse per esami di profitto e di laurea previste per tutte le Università. Fra le spese di istruzione per le quali spetta la detrazione d’imposta sono, inoltre, ricomprese le spese di perfezionamento universitario e specializzazione universitaria.
7.1.2 Spese escluse Sono, invece, indetraibili le spese sostenute: per l’acquisto di testi scolastici, strumenti musicali, materiale di cancelleria; per viaggi ferroviari, vitto e alloggio; per il riconoscimento della laurea conseguita all’estero (circolare 39/2010).
7.1.3 Limiti alla detrazione Le spese sono detraibili in misura non superiore a quella stabilita per le tasse ed i contributi: degli istituti “statali” (interessa gli istituti privati); italiani (interessa gli istituti stranieri, privati o meno) e concorrono per intero alla base di calcolo delle detrazioni per oneri.
Attenzione L’importo detraibile è limitato alla tassa di iscrizione/frequenza richiesta per lo stesso corso di laurea, dall’università pubblica ubicata nella località più vicina (circ. min. 11/1987 e 18/2009). Il concetto va esteso anche alle università straniere e, si ritiene, alle scuole secondarie.
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Capitolo 7 – Quadro RP di Unico PF 2015 - Ulteriori oneri detraibili
7.1.4 Spese sostenute per familiari La detrazione spetta anche per le spese sostenute nell’interesse del coniuge, di figli e degli altri familiari a carico (art. 12 TUIR); in particolare, se la ricevuta: è intestata ad uno dei genitori: la detrazione spetta a tale genitore; è intestata allo studente a carico: la spesa può essere suddivisa, alternativamente: al 50% fra i genitori dichiaranti; in misura diversa: in tal caso i genitori devono annotare la diversa percentuale di ripartizione nel documento d’appoggio. Inoltre, se un coniuge risulta fiscalmente a carico, l’altro potrà detrarre integralmente la spesa.
7.1.5 Documentazione Per dimostrare il sostenimento delle suddette spese sono sufficienti i documenti di appoggio recanti gli importi sostenuti a tale titolo nel corso del 2014. Pertanto, sarà necessario conservare i bollettini o le ricevute di versamento delle tasse scolastiche (scuole superiori, universitarie o corsi di specializzazione post laurea).
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CORSI DI LAUREA IN TEOLOGIA PRESSO LE UNIVERSITÀ PONTIFICIE
SI
CASISTICHE PARTICOLARI NOTE A condizione che siano tenuti da istituti di istruzione secondaria o universitaria, sia statali che privati. Sono detraibili le spese per frequenza al corso di specializzazione “per l’insegnamento secondario” (scuola di formazione degli insegnanti). Sono ammessi a detrazione i contributi versati per poter partecipare alla preselezione (eventualmente prevista dalla facoltà). L’eventuale borsa di studio (c.d. “borsa di dottorato”) non va dedotta dell’importo detraibile (in generale è esente IRPEF per il borsista, e viene assoggettata alla sola gestione separata INPS). Non sono detraibili i contributi corrisposti all’università pubblica italiana per il riconoscimento della laurea conseguita all’estero. Per la frequenza di corsi universitari all’estero, va fatto riferimento alle spese previste per la frequenza di corsi similari tenuti presso l’Università italiana più vicina al domicilio fiscale del contribuente. I costi relativi sono detraibili solo nel caso in cui: siano assimilabili a corsi universitari o di specializzazione siano gestiti da istituti universitari (e cioè riconosciuti dal Ministero della Pubblica istruzione), pubblici o privati (in quest’ultimo caso, la detrazione spetta per un importo non superiore a quello stabilito per tasse/contributi versati per analoghe prestazioni rese da istituti statali italiani). Sono detraibili le spese sostenute per l’iscrizione ai conservatori musicali. Si tratta delle somme corrisposte per la frequenza di: corsi istituiti ex d.P.R. 212/2005 presso i Conservatori di Musica; istituti musicali pareggiati. Sono escluse le spese per l’iscrizione agli istituti musicali privati. Sono detraibili le spese sostenute per i corsi di laurea in teologia tenuti esclusivamente presso le Università Pontificie che rilasciano titoli in Teologia (sono, infatti, riconosciuti dallo Stato italiano come Diploma Universitario e Diploma di Laurea dell’ordinamento Universitario italiano).
RIF.
ris. min. 6/2007 ris. min. 77/2008 ris. min. 87/2008 ris. min. 11/2010 circ. min 39/2010 circ. min. 95/2000
circ. min. 101/2000
circ. min 20/2011
circ. min 13/2013
Esempio n. 1 Uno studente ha versato nel 2014 le tasse per la frequenza di una Università statale, in 2 rate: 1° rata: € 715,00; 2° rata: € 428,00. Essendo riferite ad un’Università statale, tali spese possono essere interamente portate in detrazione (€ 1.143); la detrazione spettante è pari a: € 1.143,00 x 19% = € 217,17 (arrotondato a € 217,00), da indicare in uno dei righi da RP8 a RP14 come segue: 58
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Esempio n. 2 I signori Rossi, residenti a Milano, hanno pagato € 12.000 per il collegio privato (liceo classico) frequentato dal figlio. Il liceo classico più vicino alla residenza dei coniugi prevede una tassa di iscrizione e di frequenza di € 120,00 + 21,50 annue; i coniugi potranno detrarre la spesa nel limite di € 141,50.
7.2 Spese funebri La “spesa funeraria” è detraibile se sussiste un rapporto di causa ed effetto tra il decesso ed il sostenimento della spesa; è pertanto detraibile il corrispettivo afferente: alla traslazione della salma al cimitero, alla sepoltura (incluso il costo del loculo), alla fornitura e posa dei marmi, inclusa l’incisione del nome del defunto (Comm. Trib. Centr. 7825/1984); al necrologio funebre (Comm. Trib. Reg. Trieste, sent. 27/1991). Con Nota 28 luglio 1976, n. 8/944, il Ministero delle Finanze ha infatti negato la deducibilità (ora detraibilità) delle spese sostenute da un contribuente per la cessione in perpetuo di un loculo e per l’assunzione dell’obbligo, da parte di una congregazione, della fornitura degli accessori necessari alle esequie al momento del decesso.
7.2.1 Limiti alla detrazione L’importo massimo detraibile è pari a € 1.549,37 per ogni decesso; pertanto, la detrazione massima ottenibile è pari ad € 294,38.
Ricorda La detraibilità della spesa: - è in capo al soggetto che l’ha effettivamente sostenuta; - può essere ripartita tra più persone qualora sul documento contabile, anche se intestato ad un unico soggetto, sia annotata una dichiarazione di ripartizione delle spese (circ. min. 26/1979). Il limite di € 1.549,37 resta fermo anche nel caso in cui le spese relative allo stesso defunto siano sostenute da più soggetti o il pagamento delle spese funebri sia ripartito su più anni.
7.2.2 Spese sostenute per familiari Sono detraibili anche le spese sostenute per ciascun decesso dei familiari di cui all’art. 433 c.c. (cioè dei soggetti di cui all’art. 12 TUIR anche se non a carico o conviventi).
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FAMILIARI - ART. 433, C.C. Coniuge, anche se legalmente ed effettivamente separato Figli Discendenti dei figli Genitori e ascendenti prossimi
Adottanti Generi e nuore Suocero e suocera Fratelli e sorelle germani o unilaterali
7.2.3 Documentazione Le spese vanno documentate dalle apposite fatture rilasciate dai percettori contenenti gli importi corrisposti a titolo di onoranze funebri: celebrazione della cerimonia, loculi, bare, ecc.
SPESA FUNEBRE
Detraz.
DECESSO ZIO/A
NO
SPESE ANTICIPATE
NO
CASISTICHE PARTICOLARI NOTE È indetraibile la spesa funebre sostenuta a seguito del decesso di uno zio, in quanto lo zio non è compreso tra i familiari dell’art. 433 c.c. Sono escluse le spese pagate in via anticipata: ad una congregazione che si impegna a fornire al momento della morte tutti gli accessori necessari per il funerale; per l’acquisto di un loculo prima della morte.
RIF.
circ. min. 122/1999
ris. min. 944/1976
Esempio n. 3 A seguito del decesso di entrambi i genitori, al contribuente vengono consegnate le seguenti fatture dalla impresa di pompe funebri: padre: bara e cerimonia funebre: € 1.300,00 (fattura emessa in data 5 febbraio 2014) + lapide mortuaria: € 2.600,00 (fattura emessa in data 15 febbraio 2014); madre: bara e cerimonia funebre: € 1.450,00 (fattura emessa in data 10 novembre 2014) + lapide mortuaria: € 2.560,00 (fattura emessa in data 15 marzo 2015). La spesa è stata sostenuta in parti uguali dai due figli dei deceduti; ciascuno di essi: potrà indicare nei righi da RP8 a RP14 la spesa sostenuta nel 2014: € 775 (€ 1.549,37 x 50%) + € 725 (€ 1.450 x 50%) = 1.500,00; portando in detrazione dall’IRPEF l’importo di € 285 (1.500 x 19%).
Nel 2015: entrambi i contribuenti possono fruire della detrazione residua spettante in relazione all’acquisto della lapide della madre, nel rispetto del limite massimo riferito a decesso (€ 1.549,37). In pratica, va scorporato da € 1.549,37 l’importo per il quale si è già beneficiato della detrazione sul 2014: € 1.549,37 - € 1.450 (importo indicato in Unico 2015) = € 99,37; € 99,37 x 50% = € 49,69 arrotondato a € 50 (detraibile in Unico PF 2016).
7.3 Spese per attività sportive dei ragazzi Sono detraibili anche le spese sostenute nel 2014 per: il tesseramento annuale ad associazioni sportive; l’abbonamento (anche non annuale) a piscine, palestre, altre strutture ed impianti sportivi, finalizzate alla pratica sportiva dilettantistica dei ragazzi di età compresa tra i 5 e i 18 anni. 60
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Attenzione Si ritiene che tra le tipologie di spesa ammesse in detrazione rientrino non solo le spese di iscrizione ed abbonamento ma anche quelle necessarie (accessorie ma indispensabili) per fruire della prestazione: nel caso, ad esempio, di spese sostenute per un corso di nuoto si ritiene siano detraibili anche le spese di ingresso relative al suddetto corso. Anche per tale agevolazione il criterio di detraibilità è legato al principio di cassa, anche nel caso in cui la spesa pagata in un anno riguardi iscrizioni/abbonamenti relativi ad attività sportive effettuate nell’anno successivo o a cavallo d’anno. Anche per tale agevolazione (come consuetudine per quanto riguarda gli oneri detraibili) il criterio di detraibilità è legato al principio di cassa, anche nel caso in cui la spesa pagata in un anno riguardi iscrizioni/abbonamenti relativi ad attività sportive effettuate nell’anno successivo o a cavallo d’anno.
7.3.1 Caratteristiche delle strutture sportive Il d.m. 28 marzo 2007 che ha individuato le caratteristiche che devono avere le strutture sportive perché rientrino fra quelle agevolabili: ASSOCIAZIONI SPORTIVE STRUTTURE ED IMPIANTI SPORTIVI
Società ed associazioni (art. 90, legge 289/2002) che riportino espressamente nella propria denominazione, la dicitura della finalità sportiva dilettantistica. Si tratta degli impianti (comunque organizzati): destinati all’esercizio della pratica sportiva non professionistica, agonistica e non, compresi gli impianti polisportivi; gestiti da soggetti giuridici diversi da associazioni/società sportive dilettantistiche (sennò si rientra nel caso precedente), pubblici o privati, anche in forma di impresa.
Sono esclusi dalla detrazione gli abbonamenti a: associazioni che non rientrino nella definizione di “sportiva dilettantistica” che, ad esempio, non hanno ottenuto il riconoscimento del Coni o delle rispettive Federazioni sportive nazionali o enti di promozione sportiva; società che praticano sport professionistico; associazioni non sportive (es: associazioni culturali), anche se organizzano corsi di attività motoria (in palestra o meno).
7.3.2 Valutazione dei requisiti di età La norma ed i successivi provvedimenti non fanno chiarezza in merito alla valutazione dei requisiti di età che il giovane deve possedere ai fini di garantire la detraibilità della spesa sostenuta. Ovviamente, il dubbio sussiste con riferimento ai soggetti che compiono in corso d’anno i 5 o 18 anni e di fatto da quel momento, rispettivamente, entrano o escono dall’ambito dell’agevolazione. Sul punto, la circ. min. 34/2008 è intervenuta chiarendo che la detrazione spetta anche per l’anno di compimento del 18° anno di età in considerazione del principio di unitarietà del periodo d’imposta. Esempi: nel caso in cui il minore abbia compiuto: 18 anni a gennaio 2014: le spese sono detraibili anche se sostenute a dicembre 2014; 5 anni a dicembre 2014: sono detraibili anche le spese sostenute da gennaio.
7.3.3 Limiti alla detrazione Le spese per attività sportive praticate dai ragazzi, sono detraibili in misura non superiore a € 210 per ciascun ragazzo.
Attenzione Poiché la norma nella definizione del limite fa espresso riferimento all’importo di € 210,00 per ciascun ragazzo, nel caso in cui la spesa sia sostenuta da entrambi i genitori, tale limite va considerato come importo massimo complessivo (ris. min. 50/2009).
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7.3.4 Spese sostenute per familiari La detrazione spetta anche se le spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico (è il caso di padre/madre che sostengono spese per i figli non maggiorenni ma con età di almeno 5 anni). Diversamente, il giovane che sostiene in proprio le suddette spese e non è fiscalmente a carico dei propri genitori porterà la detrazione nella propria dichiarazione (es: diciassettenne già lavoratore).
Attenzione La nozione “familiari” si riferisce non solo ai figli (anche se tale casistica rappresenta la fattispecie più rappresentativa) ma anche agli altri familiari: a puro titolo esemplificativo, un contribuente potrebbe portare in detrazione le spese per palestra del fratello diciassettenne, fiscalmente a suo carico. In pratica, la detrazione spetta: al soggetto che sostiene le spese (genitore/familiare) cui il ragazzo è fiscalmente a carico; anche se le spese sono state sostenute per i familiari a carico.
7.3.5 Documentazione Le spese sostenute devono essere documentate mediante: bonifico bancario o postale; fattura, ricevuta o quietanza di pagamento rilasciata dalla struttura sportiva. La documentazione deve contenere: ditta, denominazione o ragione sociale e sede legale (ovvero nome, cognome e residenza, se persona fisica), nonché codice fiscale dei soggetti che hanno reso la prestazione; causale del versamento (“iscrizione”, “abbonamento”, ecc.); attività sportiva esercitata (nuoto, pallacanestro, ecc.); importo pagato; dati del praticante l’attività (figlio) e codice fiscale di chi che effettua il pagamento (genitore). SPESA
DOCUMENTAZIONE IN CASO DI PAGAMENTO AL COMUNE
NOTE Nel caso di pagamento al Comune che ha stipulato una convenzione con una associazione sportiva/palestra/piscina, per la detraibilità delle somme è richiesto che il bollettino bancario o postale o la ricevuta rilasciata dall’associazione sportiva riportino: necessariamente tutte le indicazioni citate sui documenti di spesa; non essendo sufficiente la presentazione del bollettino di versamento intestato direttamente al Comune corredato della ricevuta complessiva rilasciata dall’associazione sportiva con l’elenco dei ragazzi che hanno frequentato i corsi sportivi.
RIF.
circ. min. 20/2011
Esempio n. 4 Per l’iscrizione al corso di nuoto dei 2 figli il contribuente ha sostenuto, nel 2014, spese rispettivamente pari a € 170,00 e € 380,00. Essendo il limite massimo della detrazione pari a € 210,00 per ciascun figlio, il quadro RP va così compilato:
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7.4 Spese per frequenza ad asilo nido Possono beneficiare della detrazione IRPEF i genitori che hanno sostenuto spese, debitamente documentate, relativamente alla frequenza degli asili nido da parte dei propri figli.
Attenzione La circ. min. 13/2013 ha ammesso la detrazione anche per la frequenza delle c.d. “sezioni primavera”.
7.4.1 Soggetti beneficiari La detrazione spetta esclusivamente ai genitori non ad altri soggetti. Rimangono, pertanto, esclusi da tale agevolazione i soggetti diversi dai genitori: anche qualora abbiano sostenuto le spese per frequenza dell’asilo nido; anche se hanno beneficiato, nella loro dichiarazione, delle detrazioni per carichi di famiglia (art. 12 TUIR) in quanto il bambino è a loro carico (ad esempio, i nonni).
7.4.2 Limite di spesa Per la retta di ciascun figlio vige un limite di spesa di € 632,00 da ripartire tra i genitori in caso di onere sostenuto da ciascuno. Qualora il documento di spesa sia intestato al bambino, o ad uno solo dei coniugi, è comunque possibile specificare, tramite annotazione sul documento stesso, le percentuali di spesa imputabili a ciascuno degli aventi diritto.
Attenzione Le regole di ripartizione fra i genitori delle detrazioni per i figli a carico, stabilite dall’art. 12 TUIR (50% fra i genitori, ovvero 100% al genitore col reddito più elevato) non influenzano le detrazioni per oneri (circ. min. 11/2007).
7.4.3 Documentazione La documentazione dell’avvenuto pagamento delle rette dell’asilo può essere costituita da: fattura; bollettino bancario o postale; ricevuta o quietanza di pagamento.
7.5 Spese per adozione di minori stranieri Come precisato dalla circ. min. 17/2015 le spese sostenute dai genitori adottivi per l’adozione internazionale di minori stranieri sono deducibili (al 50%) nella misura sostenuta da ciascun genitore, come certificato dall’ente autorizzato all’espletamento della procedura; laddove, la spesa è stata sostenuta da un solo genitore, in quanto l’altro coniuge è a suo carico, la deduzione spetta esclusivamente al coniuge che ha sopportato la spesa, nella misura del 50%.
Attenzione Per usufruire della deduzione delle spese sostenute per la procedura di adozione internazionale, non è necessario aver acquisito lo status di genitore adottivo. Gli aspiranti genitori possono, quindi, beneficiare della deduzione in esame anche nel caso in cui la procedura di adozione si interrompa o si concluda con esito negativo (ris. min. 77/2004).
7.5.1 Documentazione Il compito di certificare le spese ammesse in deduzione spetta all’ente autorizzato che ha ricevuto l’incarico di curare la procedura di adozione. L’ente autorizzato è tenuto a certificare annualmente le spese sostenute: direttamente dall’ente per la procedura di adozione e rimborsate dagli aspiranti genitori adottivi; direttamente dagli aspiranti genitori adottivi; presso soggetti diversi dall’ente autorizzato.
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Attenzione Nel caso in cui le spese siano sostenute in valuta estera, gli importi vanno convertiti al cambio del giorno antecedente più prossimo e in mancanza, secondo il cambio del mese in cui sono stati sostenuti.
7.5.2 Dichiarazione La ris. min. 77/2004 ha chiarito che gli aspiranti genitori sono tenuti a consegnare all’ente, oltre alla documentazione delle spese “autonomamente” sostenute, anche un’apposita autocertificazione con la quale attestare: che le spese sono riferibili esclusivamente alla procedura di adozione; l’importo delle spese sostenute da ciascuno coniuge (in modo da soddisfare il requisito richiesto circa la titolarità del sostenimento della spesa). Per le spese sostenute nel 2014, i coniugi potranno rendere tale dichiarazione anche in occasione della presentazione di Unico, apponendola sull’originale della certificazione rilasciata dall’ente, a condizione che la stessa non contraddica dichiarazioni sostitutive di atto notorio già rese all’ente.
SPESA INCONTRI
POST-ADOTTIVI
Detr. NO
ADOZIONI A DISTANZA
NO
ESITO PROCEDURA
SI
CASI PARTICOLARI NOTE Le spese sostenute dai genitori adottivi negli anni successivi al completamento della procedura di adozione, in relazione agli incontri post -adottivi ai fini della verifica del corretto inserimento del minore (definiti “reports post adottivi”) non possono essere dedotte. Non rientrano nell’ambito applicativo della norma in esame le somme versate per le adozioni a distanza. In questo caso, però, il contribuente può beneficiare della detrazione d’imposta o deduzione riconosciuta per le erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni non lucrative che si occupano di questa specifica forma di adozione. La deduzione spetta a prescindere dalla conclusione della procedura di adozione e “indipendentemente dall’esito della stessa”; Al fine di individuare il periodo nel corso del quale le spese sostenute risultano deducibili, si deve considerare che la procedura di adozione: inizia con il conferimento all’ente autorizzato del mandato all’adozione; si conclude con la pronuncia dell’adozione da parte del tribunale per i minori se l’adozione si perfeziona dopo l’arrivo del minorenne in Italia oppure con il Provvedimento dell’autorità straniera, in caso contrario.
RIF.
ris. min. 77/2004
circ. min. 95/2000
ris. min. 77/2004
7.6 Spese per addetti all’assistenza personale Sono detraibili nella misura del 19% anche le spese sostenute: per l’assistenza generica alla persona; in relazione a soggetti considerati “non autosufficienti”.
STATO DI NON AUTOSUFFICIENZA (circ. min. 2/2005) Sono considerati “non autosufficienti” i soggetti incapaci di svolgere almeno una delle seguenti attività: assumere alimenti; espletare le proprie funzioni fisiologiche o curare l’igiene personale; deambulare; indossare gli indumenti e comunque le persone che necessitano di “sorveglianza continuativa”. Non sono detraibili le spese di assistenza personale sostenute a beneficio di neonati (non portatori di handicap) per i quali la non autosufficienza è fisiologica e non collega a patologie (anche senili). Lo stato di non autosufficienza deve risultare da apposita certificazione medica; pertanto, non sono detraibili le spese di assistenza personale sostenute a beneficio di bambini (non portatori di handicap) per i quali lo stato di non autosufficienza non si ricollega all’esistenza di patologie.
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ASSISTENZA PERSONALE: CASI PARTICOLARI NOTE
Detr. Soggetto non autosufficiente ricoverato presso una casa di cura/riposo Assistenza mediante cooperative di servizio
SI
È richiesto che i corrispettivi siano certificati distintamente rispetto a quelli riferibili alle altre prestazioni fornite dall’Istituto ospitante.
SI
La documentazione che la cooperativa deve rilasciare deve contenere: - gli estremi anagrafici ed il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento (ed eventualmente del familiare in favore del quale la spesa è sostenuta); - i dati identificativi della cooperativa stessa; - le informazioni specifiche circa la natura del servizio reso.
RIF. circ. min. 10/2005 e ris. min. 397/2008
circ. min. 17/2006
7.6.1 Limiti alla detrazione La detrazione spettante: può essere calcolata su un limite di spesa pari a € 2.100; è fruibile solo se il reddito complessivo non supera € 40.000.
Attenzione Nel limite di reddito deve essere computato anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni e l’agevolazione ACE.
7.6.2 Calcolo della spesa agevolabile Secondo la circ. min. 2/2005 il limite massimo di spesa agevolabile (€ 2.100) deve essere considerato con riferimento al singolo contribuente indipendentemente dal numero di soggetti assistiti; in pratica, se un contribuente ha sostenuto spese per assistenza per sé e per un suo familiare, l’importo massimo detraibile rimane comunque € 2.100,00. Inoltre, lo stesso importo massimo detraibile vale anche nell’ipotesi in cui più contribuenti abbiano sostenuto spese per assistenza riferita al medesimo familiare. In tal caso, il limite massimo (€ 2.100,00) deve essere suddiviso tra i soggetti che hanno sostenuto la spesa.
7.6.3 Spese sostenute per familiari La detrazione per gli addetti all’assistenza personale spetta (circ. min. 2/2005): sia per le spese sostenute a proprio favore; che in relazione agli altri familiari (anche non a carico) di cui all’art. 433 c.c. Non è necessario che contribuente e familiare per i quali si sostengono le spese siano conviventi.
7.6.4 Documentazione Per fruire della detrazione, le spese sostenute devono risultare da idonea documentazione; questa può consistere anche in una ricevuta (debitamente firmata) rilasciata da chi ha prestato l’assistenza; tuttavia, deve contenere gli estremi anagrafici ed il codice fiscale: del soggetto emittente (che ha prestato l’assistenza); del contribuente che ha sostenuto le spese; del familiare (se la spesa è sostenuta in favore di un familiare). Esempio n. 5 Il Sig. Bianchi, nel 2014, ha sostenuto spese per assistenza a favore dei suoi due fratelli (a carico o meno). Le spese, idoneamente documentate, ammontano a € 2.870,00. Il quadro RP del contribuente va così compilato (codice 15):
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Le spese sostenute superano il limite massimo di spesa e, pertanto, le stesse possono essere iscritte solo per tale importo. Inoltre, il limite massimo detraibile va considerato con riferimento al singolo contribuente (sig. Bianchi) indipendentemente dal numero di soggetti assistiti.
7.7 Spese per canoni di locazione sostenuti da studenti fuori sede Anche quest’anno è confermata la detrazione delle spese relative ai canoni di locazione pagati dagli studenti iscritti ad un corso di laurea in un comune diverso da quello di residenza.
Novità Secondo la circ. min. 17/2015, la natura non universitaria degli Istituti Tecnici Superiori (ITS) impedisce che si possa beneficiare della detrazione prevista per i canoni di locazione stipulati da studenti “fuori sede”. In particolare, non essendo possibile equiparare i corsi seguiti presso gli ITS a corsi di laurea universitari, l’Agenzia ritiene che la frequenza di tali corsi non consenta di fruire della detrazione. Al riguardo, la norma stabilisce quanto segue: contratti di locazione
ubicazione università
sono solo quelli di stipulati/rinnovati ai sensi della legge 431/1998 deve trovarsi: in un Comune diverso da quello di residenza, distante almeno 100 chilometri e comunque in una Provincia diversa; nello stesso Comune o in Comuni limitrofi rispetto a quello in cui si trova l’unità immobiliare presa in locazione.
Distanza di 100 Km: è possibile fare riferimento alla distanza chilometrica più breve in base ad una qualsiasi delle vie di comunicazione esistenti (ferroviaria, stradale) tra il Comune di residenza e quello in cui ha sede l’università; il diritto alla detrazione spetta se almeno uno dei suddetti collegamenti è pari o superiore a 100 km (circ. min. 34/2008).
7.7.1 Limiti alla detrazione Le spese per canoni di locazione sostenute dagli studenti universitari “fuori sede”: possono essere detratte nella misura del 19%, per un importo massimo di € 2.633,00; che va inteso come limite massimo applicabile, a prescindere: dal numero di contratti di locazione stipulati (per il medesimo figlio o per più figli); dal numero dei figli studenti universitari fiscalmente a carico.
Ricorda Un genitore con a carico due figli, titolari di due diversi contratti di locazione può beneficiare della detrazione nel limite complessivo di spesa di € 2.633,00 (circ. min. 34/2008). Inoltre, si rammenta che la detrazione: non è cumulabile con le altre detrazioni eventualmente spettanti per i canoni di locazione (è il contribuente a scegliere quella più conveniente);
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in caso di contributi ricevuti a sostenimento del canone d’affitto, tali importi vanno sottratti dalla spesa totale sostenuta sulla quale beneficiare dell’agevolazione; non è da rapportare al periodo (mesi) durante il quale l’immobile preso in affitto è adibito dallo studente a propria dimora abituale. Diversamente, in caso di cointestazione tra più soggetti del contratto di locazione, si deve tener conto della percentuale di titolarità e ciò vale indipendentemente dal fatto che gli altri inquilini cointestatari abbiano o meno i requisiti per beneficiare della detrazione. Pertanto, qualora il contratto di locazione sia stato stipulato da 2 persone (titolarità al 50%) ognuno può beneficiare della detrazione pro quota (50%); il contratto di locazione deve essere regolarmente registrato.
7.7.2 Spese sostenute per familiari La spesa è detraibile anche se sostenuta nell’interesse di un familiare a carico (art. 12 TUIR). Non è richiesto che il contratto d’affitto sia intestato al soggetto universitario (potrebbe essere intestato tanto allo studente quanto al soggetto di cui è a carico).
7.7.3 Ripartizione della detrazione Nel caso in cui il contratto di locazione risulti (circ. min. 34/2008): intestato ad entrambi i genitori: la detrazione spetta al genitore intestatario del contratto; intestato al figlio (o altro familiare a carico): la spesa va suddivisa da entrambi i genitori (€ 1.316,5 di limite massimo per genitore) in base all’effettivo sostenimento, annotando sul documento la percentuale di ripartizione, se quest’ultima è diversa dal 50%. Se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico, l’altro genitore può beneficiare della detrazione integrale della spesa sostenuta (sempre nel limite di € 2.633).
7.7.4 Documentazione Per documentare il sostenimento della spesa nel 2014, è necessario conservare: copia del contratto di locazione o del contratto di ospitalità; ricevute di pagamento (es: bollettino bancario o postale in caso di pagamento mediante bonifico, o ricevuta firmata in caso di pagamento in contanti).
Attenzione La Legge di Stabilità 2014 ha disposto l’obbligatorietà del pagamento con mezzi tracciabili dei canoni di locazione di unità abitative, fatta eccezione per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Pertanto, il contribuente, al fine di usufruire dell’agevolazione, dovrà presentare/conservare anche una copia dei versamenti effettuati, ovvero come indicato in DT 10492/2014, per i pagamenti in contanti inferiori ad € 1.000, una prova documentale attestante il pagamento del canone.
SPESA
Detr.
CONTRATTI DI LOCAZIONE STIPULATI DA STUDENTI UNIVERSITARI ALL’ESTERO
SI
SUBLOCAZIONE
NO
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CASI PARTICOLARI NOTE Beneficiano della detrazione anche i canoni di locazione corrisposti per: contratti di locazione e di ospitalità; atti di assegnazione in godimento, stipulati dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso un’Università ubicata nel territorio di uno Stato UE (o SEE). (Si deve ritenere superato il precedente orientamento della circ. min. 18/2009, che aveva negato la detrazione). Se l’immobile viene sublocato non sarà possibile beneficiare della detrazione in esame; la sublocazione infatti, non è contemplata tra gli schemi contrattuali indicati nell’art. 15, comma 1, lett. i-sexies), TUIR.
RIF.
legge 217/2011
circ. min. 21/2010
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Capitolo 7 – Quadro RP di Unico PF 2015 - Ulteriori oneri detraibili
Esempio n. 6 I coniugi Martini, residenti a Bologna, hanno sostenuto una spesa di € 6.600 per l’affitto dell’appartamento della figlia che frequenta un corso di Economia all’Università di Milano. Ogni genitore potrà portare in detrazione l’importo di € 1.317,00 (€ 2.633 x 50%). La detrazione spettante a ciascun genitore è pari a € 250,23 (1.317 x 19%). Pertanto, il quadro RP va così compilato (codice 18):
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Capitolo 8 – Altri oneri per cui spetta la detrazione / deduzione - Sintesi
8.
Altri oneri per cui spetta la detrazione / deduzione - Sintesi
SPESE PER INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE Tipologia onere Descrizione Percentuale di detraibilità Limite di detraibilità Spese sostenute per familiari Documentazione necessaria Riferimenti normativi Rigo Unico PF 2015
Onere detraibile dall’imposta lorda. Compensi pagati a soggetti di intermediazione immobiliare per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. 19%. Importo massimo ammesso in detrazione € 1.000. Se l’unità immobiliare è acquistata da più soggetti, la detrazione, nel limite di € 1.000, va ripartita tra i comproprietari in base alla percentuale di proprietà. La detrazione delle spese di intermediazione immobiliare non spetta se le spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico. Fattura rilasciata dall’agenzia di intermediazione o dall’intermediario. Art. 15, comma 1, lett. b-bis), TUIR. Righi da RP8 a RP14 codice 17.
PREMI DI ASSICURAZIONE Tipologia onere
Descrizione
Percentuale di detraibilità
Limite di detraibilità
Spese per familiari Documentazione necessaria Riferimenti normativi Rigo di Unico PF 2015
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Onere detraibile dall’imposta lorda. Trattasi dei premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni. Per individuare la corretta disciplina è necessario distinguere a seconda che i contratti siano stati stipulati o rinnovati: fino al 31/12/2000: la detrazione peri premi per assicurazione sulla vita o contro gli infortuni è concessa a condizione che il contratto di assicurazione: abbia durata non inferiore ai 5 anni dalla data di stipula; per il periodo di durata minima non consenta la concessione di prestiti; a partire dall’1/1/2001: danno diritto alla detrazione d’imposta solamente se riguardano assicurazioni aventi per oggetto il rischio: di morte; di invalidità permanente > 5%, da qualsiasi causa derivante; di non autosufficienza nel compimento degli atti di vita quotidiana. 19%. È possibile fruire della detrazione sui premi di ammontare massimo pari a: € 530, se relativi ad assicurazioni aventi ad oggetto il rischio morte/invalidità permanente da qualsiasi causa derivante; € 1.291,14 (al netto dei premi per il rischio morte/invalidità permanente), se relativi ad assicurazioni aventi ad oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. La detrazione del 19% è ammessa anche se i suddetti premi di assicurazione sono versati per conto di familiari fiscalmente a carico. Ricevuta pagamento del premio. Prospetto rilasciato dalla compagnia assicuratrice. Art. 15, comma 1, lett. f), TUIR. Righi da RP8 a RP14: codice 36: premi relativi alle assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni; codice 37: premi relativi alle assicurazioni per il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.
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Capitolo 8 – Altri oneri per cui spetta la detrazione / deduzione - Sintesi
SPESE VETERINARIE Tipologia onere
Descrizione
Percentuale di detraibilità Limite di detraibilità Spese sostenute per familiari
Documentazione necessaria Riferimenti normativi Rigo Unico PF 2015
Onere detraibile dall’imposta lorda. Trattasi delle spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per pratica sportiva. Pertanto, l’importo va indicato comprensivo della franchigia e non può eccedere € 387,00. Nel presente rigo vanno comprese anche le spese indicate con il codice 29 nella sezione “Oneri detraibili” della Certificazione Unica. 19%. La detrazione del 19% spetta sulla parte che eccede l’importo di € 129,11 e nel limite massimo di € 387,34 indipendentemente dal numero di animali posseduti. La detrazione in esame non può essere fruita nel caso di spese sostenute da soggetti fiscalmente a carico. Fattura o quietanza rilasciata dal medico veterinario; scontrini delle farmacie in caso di acquisto medicinali prescritti dal medico veterinario. Si ricorda che la detrazione spetta al soggetto che ha sostenuto la spesa ed è pertanto intestatario della ricevuta/fattura, anche se non è proprietario dell’animale. Art. 15, comma 1, lett. c-bis), TUIR. Righi da RP8 a RP14 codice 29
DETRAZIONE PER INQUILINI DI ALLOGGI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE Importi detraibili
Requisiti oggettivi Soggetti a carico Documentazione necessaria
Riferimenti normativi
€ 300 se il reddito complessivo è < € 15.493,71; € 150 se il reddito complessivo è compreso tra € 15.493,71 e € 30.987,41. Nel reddito complessivo deve intendersi compreso il reddito di fabbricati assoggettato a “cedolare secca”. Utilizzo dell’immobile come propria dimora abituale; contratto di locazione stipulato ai sensi della legge 431/1998. Non è detraibile la spesa sostenuta per canoni di locazione dal soggetto fiscalmente a carico (intestatario del contratto). Copia del contratto di locazione; certificato di residenza o autocertificazione; copia dei versamenti effettuati o ricevuta per pagamenti in contanti < € 1.000. art. 16, comma 01, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies, TUIR; d.m. 11/2/2008; ris. min. 200/2008.
DETRAZIONE PER LOCAZIONI A CANONE CONVENZIONALE Importi detraibili
Requisiti oggettivi Soggetti a carico Documentazione necessaria
Riferimenti normativi
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€ 495,80 se il reddito complessivo è < € 15.493,71; € 247,90 se reddito complessivo compreso tra € 15.493,71 e € 30.987,41. In tal caso, il reddito complessivo comprende anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla c.d. “cedolare secca” (art. 3, d.lgs.23/2011). Destinazione dell’immobile a propria dimora abituale o a quella di un familiare; contratto di locazione stipulato ai sensi dell’art. 2, comma 3 e/o art. 4, commi 2 e 3 (canone convenzionale) legge 431/1998. Non è detraibile la spesa per canoni di locazione sostenuta da un familiare a carico (intestatario del contratto). copia del contratto di locazione; certificato di residenza o autocertificazione; copia dei versamenti effettuati o ricevuta per pagamenti in contanti < € 1.000. art. 16, commi 1, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies, TUIR; d.m. 11/2/2008; legge 431/1998.
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Capitolo 8 – Altri oneri per cui spetta la detrazione / deduzione - Sintesi
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI DEDUCIBILI Tipologia onere
Descrizione
Percentuale di deducibilità Limite di deducibilità Spese sostenute per familiari Documentazione necessaria Riferimenti normativi Rigo Unico PF 2015
Onere deducibile dal reddito complessivo. Trattasi dei contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché i contributi volontari versati alla gestione della forma pensionistica obbligatoria d’appartenenza. Rientrano in questa voce anche: i contributi agricoli unificati versati all’INPS - Gestione ex Scau - per costituire la propria posizione previdenziale e assistenziale (è indeducibile la parte dei contributi che si riferisce ai lavoratori dipendenti); i contributi versati per l’INAIL riservata alle persone del nucleo familiare per la tutela contro gli infortuni domestici (c.d. assicurazione casalinghe); i contributi previdenziali ed assistenziali versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi (contributi versati per il riscatto degli anni di laurea). Non è prevista una percentuale di deducibilità. Non è previsto un limite massimo di deducibilità. I contributi versati al SSN con la “RC auto” dal 2014 sono indeducibili. L’onere è deducibile anche per il soggetto che ha sostenuto la spesa per conto di familiari fiscalmente a carico. ricevuta o quietanza di pagamento; apposita documentazione rilasciata dall’Ente previdenziale/assicurazione. Art. 10, comma 1, lett. e), TUIR. Quadro RP Sezione II Rigo RP21.
CONTRIBUTI AI FONDI INTEGRATIVI DEL SSN Tipologia onere Onere deducibile dal reddito complessivo. Contributi versati ai fondi integrativi del SSN: istituiti o adeguati ai sensi dell’art. 9, d.lgs. 502/1992; Descrizione che erogano prestazioni negli ambiti di intervento stabiliti dal Ministero della Salute con il decreto 31/3/2008 e con il decreto 27/10/2009. Percentuale di deducibilità Non è prevista una percentuale di deducibilità. Importo massimo pari ad € 3.615,20 considerando anche i contributi di assistenza sanitaLimite di deducibilità ria versati ai sensi dell’art. 51 TUIR (esempio, contributi FASI). L’onere è deducibile anche se sostenuto per i familiari fiscalmente a carico, solo per la Spese sostenute per familiari parte che gli stessi non possono portare in deduzione. Ricevute di pagamento; Documentazione necessaria documentazione rilasciata dal Fondo Integrativo; certificazione Unica. Riferimenti normativi Art. 10, comma 1, lett. e-ter), TUIR
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Capitolo 9 – Oneri deducibili e detraibili: ulteriori chiarimenti delle Entrate
9.
Oneri deducibili e detraibili: ulteriori chiarimenti delle Entrate
Con la recente circ. min. 17/2015 dedicata a “Questioni interpretative in materia di IRPEF …” l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in materia di oneri detraibili e deducibili. Nella trattazione che segue si riportano i principali chiarimenti delle Entrate che non sono stati oggetto di analisi in precedenza.
9.1 Recupero del patrimonio edilizio In materia di bonus Edilizia, l’Agenzia ha precisato che:
a)
BONIFICO
b)
NUOVA DETRAZIONE
c)
DECESSO
nel caso in cui l’ordinante del bonifico sia un soggetto diverso da quello indicato nel bonifico quale beneficiario della detrazione, l’agevolazione può comunque essere fruita da quest’ultimo, a condizione che siano soddisfatti tutti gli altri requisiti imposti dalla norma; se un immobile è oggetto di diversi interventi di recupero edilizio nel corso degli anni, è possibile beneficiare nuovamente della detrazione se il nuovo intervento non consiste in una mera prosecuzione degli altri già realizzati. L’art. 16-bis TUIR, non prevede che debba trascorrere un periodo di tempo minimo tra i diversi interventi di recupero per poter beneficiare nuovamente della detrazione; in caso di decesso del contribuente, la detrazione si trasmette per intero esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene. Tale condizione deve sussistere non soltanto per l’anno dell’accettazione dell’eredità, ma anche per ciascun anno per il quale il contribuente intende fruire delle residue rate di detrazione.
9.1.1 Ordinante del bonifico diverso dal beneficiario Secondo l’Agenzia, ai fini del bonus sulla ristrutturazione edilizia, non si perde il diritto alla detrazione anche se il beneficiario non è lo stesso soggetto che esegue il bonifico; la detrazione deve essere fruita da quest’ultimo, nel rispetto degli altri presupposti previsti, ovvero che il bonifico sia eseguito indicando correttamente gli elementi essenziali previsti dalla norma:
causale del versamento; codice fiscale del beneficiario della detrazione; numero di partita IVA/codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
9.1.2 Limite di spesa e autonomia degli interventi edilizi Secondo l’art. 16-bis TUIR se i lavori di recupero del patrimonio edilizio consistono nella “mera prosecuzione” di interventi iniziati in anni precedenti: ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse alla detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute nei medesimi anni. In tal modo, il limite di rilevanza delle spese, attualmente di € 96.000, si riferisce alle spese sostenute per ciascun intervento (anche pluriennale). Tale limitazione non si applica agli interventi autonomi, ossia quelli che non consistono in una mera prosecuzione di altri già iniziati o realizzati; resta fermo che per gli interventi autonomi effettuati nel medesimo anno deve essere rispettato il limite annuale di spesa ammissibile.
Perché l’intervento possa essere considerato autonomamente detraibile, rispetto a quelli eseguiti in anni precedenti sulla medesima unità immobiliare, deve essere anche autonomamente certificato dalla documentazione richiesta dalla normativa vigente (ad esempio, deve avere una propria denuncia di inizio attività e di collaudo dell’opera o una propria dichiarazione di fine lavori).
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Capitolo 9 – Oneri deducibili e detraibili: ulteriori chiarimenti delle Entrate
Attenzione L’art. 16-bis TUIR non prevede che debba trascorrere un periodo di tempo minimo tra i diversi interventi di recupero del patrimonio edilizio per poter beneficiare nuovamente della detrazione. Pertanto, se su un immobile già oggetto di interventi di recupero edilizio negli anni precedenti, sia effettuata una “nuova” ristrutturazione che non consiste nella mera prosecuzione di interventi già realizzati, il contribuente potrà avvalersi della detrazione al momento dei bonifici di pagamento. In particolare, secondo l’Agenzia: per un intervento iniziato nel 2014 “autonomo” rispetto a quello riguardante i lavori effettuati dal 2008 al 2013 il contribuente potrà fruire di un “nuovo e autonomo limite” di spesa di € 96.000, distinto da quello previsto per gli interventi effettuati negli anni 2008-2013. Nel 2015, naturalmente, il limite di spesa dovrà tenere conto, trattandosi di prosecuzione di interventi iniziati nell’anno precedente, delle spese sostenute nell’anno 2014.
9.1.3 Trasferimento mortis causa e rate residue della detrazione In materia di trasferimento mortis causa della titolarità dell’immobile sul quale sono stati realizzati interventi di recupero edilizio in anni precedenti, l’Agenzia, in primo luogo, ribadisce che:
circ. min. 24/2004 circ. min. 20/2011
in caso di decesso del contribuente, la possibilità di continuare a fruire della detrazione da parte dell’erede, sussiste qualora l’erede assegnatario abbia la immediata disponibilità del bene, potendo disporre di esso liberamente e a proprio piacimento quando lo desideri, a prescindere dalla circostanza che abbia adibito l’immobile ad abitazione principale; l’erede, concedendo in comodato l’immobile, non può più disporne in modo diretto e immediato e, pertanto, non potrà continuare a beneficiare della detrazione per le spese di ristrutturazione sostenute dal de cuius.
Inoltre, la condizione della “detenzione materiale e diretta del bene” deve sussistere: non solo per l’anno dell’accettazione dell’eredità; ma anche per ciascun anno in cui il contribuente intenda fruire delle residue rate di detrazione. Nel caso in cui l’erede, che all’accettazione dell’eredità deteneva direttamente l’immobile, abbia successivamente concesso in comodato o in locazione l’immobile stesso, non potrà fruire delle rate di detrazione di competenza degli anni in cui l’immobile non è detenuto direttamente. Tuttavia, potrà beneficiare delle eventuali rate residue di competenza degli anni successivi al termine della locazione/comodato, riprendendo la detenzione materiale e diretta del bene.
9.2 Erogazioni liberali a favore delle ONLUS Secondo l’Agenzia, la deducibilità delle erogazioni liberali alle ONLUS nella misura del 10% del reddito complessivo dichiarato e, comunque, nella misura massima di € 70.000 annui (art. 14 d.l. 35/2005) impedisce di fruire: sia per le medesime erogazioni che per erogazioni distinte (effettuate anche a diversi beneficiari); della deduzione/detrazione di cui agli artt. 10, comma 1, lett. g) e 15, comma 1.1, del TUIR. Al riguardo si rammenta che le agevolazioni fiscali riconosciute al soggetto persona fisica per erogazioni liberali effettuate in favore di ONLUS sono attualmente previste da tre norme: Prevede una deduzione - non superiore al 2% del reddito complessivo dichiarato - dei “contributi … donazioni e … oblazioni” erogati in favore delle ONG. Si evidenzia che - per effetto della nuova disciartt. 10, comma 1, lett. g) TUIR
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plina recata dalla legge 125/2014 le ONG “idonee” alla data del 29/8/2014 mantengono la qualifica di ONLUS se abbiano presentato richiesta di iscrizione all’Anagrafe unica delle ONLUS. Tali organizzazioni costituiscono, nell’ambito dell’Anagrafe unica delle ONLUS, una particolare categoria ad esaurimento e conservano le agevolazioni fiscali previste per le ONLUS (ris. min. 22/2015).
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Capitolo 9 – Oneri deducibili e detraibili: ulteriori chiarimenti delle Entrate
art. 15, comma 1.1, TUIR art. 14 d.l. 35/2005
Nella formulazione applicabile al 2014 prevede una detrazione dall’imposta lorda pari al 26% per le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a € 2.065 annui (l’importo è elevato a € 30.000 dal 2015). Prevede una deduzione delle erogazioni liberali in denaro o in natura effettuate, tra gli altri, in favore delle ONLUS, entro il limite del 10% del reddito complessivo dichiarato e, comunque, entro il limite massimo di € 70.000 annui.
Attenzione L’art. 14 d.l. 35/2005 prevede il divieto di cumulo della deduzione contemplata dalla norma con “ogni altra agevolazione fiscale prevista a titolo di deduzione o di detrazione di imposta da altre disposizioni di legge”. Con la circ. min. 39/2005 l’Agenzia ha precisato che la non cumulabilità prescinde dall’importo delle liberalità erogate.
9.3 Detrazioni per altri familiari a carico Secondo l’art. 12 TUIR, ai fini della detrazione per familiari a carico è previsto il seguente ordine: in presenza di un familiare (art. 433 c.c.) da considerare “a carico” in quanto possessore di un reddito complessivo non superiore a € 2.840,51; la detrazione spetta al contribuente per il quale tale familiare “a carico” sia, nell’ordine:
coniuge (lett. a e b); figlio (lett. c); altro familiare convivente o per il quale è versato un assegno alimentare non risultante da provvedimenti del giudice (lett. d).
Esempio n. 1 In presenza di un nucleo familiare composto da padre, madre e due figli, laddove: la madre e 1 figlio hanno redditi superiori alla soglia di € 2.840,51; il padre e l’altro figlio sono “a carico”; ai fini della detrazione questi ultimi: per la madre rientrano nelle lett. a) e b) (coniuge) e c) (figli); mentre per il figlio nella lett. d) (altri familiari). La madre, quindi, può fruire delle detrazioni per il coniuge e per i figli, con precedenza rispetto al figlio per il quale gli stessi rientrano tra gli altri familiari. Le detrazioni spetterebbero al figlio nel caso in cui la madre avesse un reddito complessivo non superiore a € 2.840,51, e quindi fosse anch’essa da considerare altro familiare a carico del figlio (ris. min. 461/2008).
Sul punto, l’Agenzia ha precisato che le detrazioni in esame possono essere fruite dai contribuenti per i quali i familiari “a carico” rientrino fra gli “altri familiari” (comunque conviventi o per i quali siano versati assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria) di cui alla lett. d) del comma 1 dell’art. 12 del TUIR, a condizione che detti contribuenti: posseggano un reddito complessivo più elevato di quello posseduto dai soggetti per i quali i familiari a carico rientrerebbero nelle lett. a), b) e c); ne sostengano effettivamente il carico.
Attenzione Rimane fermo che le detrazioni devono essere fruite nel rispetto dei presupposti previsti dalla lett d) del comma 1 dell’art. 12 del TUIR, ovvero la possibilità di detrarre dall’imposta lorda “750 euro, da ripartire pro quota tra co-
loro che hanno diritto alla detrazione, per ogni altra persona indicata nell’art. 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo e 80.000 euro.”.
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9.4 Detrazione per l’acquisto di mobili e successione Al c.d. “bonus mobili” (art. 16, d.l. 63/2013) non si applica il principio previsto dall’art. 16-bis, comma 8, del TUIR sulla trasferibilità agli eredi del diritto ad usufruire della detrazione non “utilizzata” dal de cuius. La detrazione residua, pertanto, non si trasferisce agli eredi.
9.5 Reddito di lavoro dipendente svolto all’estero Il reddito di lavoro dipendente, risultante dalla certificazione rilasciata dal datore di lavoro estero, da indicare nel quadro C, dev’essere al netto dei contributi previdenziali obbligatori versati nello stato estero. Infatti, l’art. 51, comma 2, lett. a), del TUIR, in sede di determinazione del reddito di lavoro dipendente, stabilisce, tra l’altro, che “Non concorrono a formare il reddito: … i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di
lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge…”.
9.6 Credito d’imposta riacquisto prima casa L’Agenzia fornisce poi ulteriori chiarimenti in merito all’utilizzo del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa. In primo luogo, si rammenta che l’art. 7 legge 448/1998 stabilisce l’attribuzione di un credito d’imposta a favore dei contribuenti che: entro 1 anno dalla vendita dell’immobile, acquistato con i benefici “prima casa”; acquistano un’altra casa di abitazione, per la quale ricorrono le condizioni di cui alla nota II-bis dell’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al TUR. In base alla circ. min. 19/2001, il credito d’imposta è commisurato all’ammontare dell’imposta di registro o dell’IVA corrisposta in relazione al primo acquisto agevolato e, in ogni caso, non può essere superiore all’imposta di registro o all’IVA corrisposta in relazione al secondo acquisto. Tale somma risulta usufruibile anche dopo l’1 gennaio 2014, nonostante l’art. 10, d.lgs. 23/2011 abbia stabilito la soppressione di “tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali”. Infatti, secondo la circ. min. 2/2014, il credito d’imposta, ancorché costituisca comunque un vantaggio per i contribuenti, non concretizza una agevolazione che abbia effetti sulla misura dell’imposta di registro dovuta sui trasferimenti a titolo oneroso. Per usufruire del credito occorre pertanto che l’acquirente, che abbia goduto dell’agevolazione, alieni il precedente immobile e proceda a un nuovo acquisto “a qualsiasi titolo”. Inoltre, il “nuovo” acquisto deve avvenire in presenza delle condizioni per usufruire dell’agevolazione “prima casa” e il rogito di trasferimento deve essere stipulato entro un anno dall’alienazione del precedente immobile agevolato. Il credito di imposta così determinato può essere utilizzato in diminuzione dall’imposta di registro dovuta per l’atto di acquisto che lo determina, ovvero, può essere utilizzato: a) b) c)
per l’intero importo, in diminuzione dalle imposte di registro, ipo-catastali, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito; in diminuzione dell’l’IRPEF dovuta in base alla prima dichiarazione successiva al nuovo acquisto ovvero alla dichiarazione da presentate nell’anno in cui è stato effettuato il riacquisto stesso; in compensazione delle somme dovute tramite il Modello F24.
Proprio la mancanza di precisazioni in merito all’eventuale utilizzo dell’“intero importo” in caso di compensazione con l’imposta di registro dovuta in relazione al nuovo acquisto ha fatto sorgere la domanda sulla sorte dell’eventuale eccedenza in caso di utilizzo “solo parziale”. Sul punto, l’Agenzia precisa che: se il credito di imposta è stato utilizzato solo “parzialmente” per il pagamento dell’imposta di registro dovuta per l’atto in cui il credito stesso è maturato; l’importo residuo potrà essere utilizzato dal contribuente alternativamente in diminuzione dall’IRPEF ovvero in compensazione.
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Capitolo 9 – Oneri deducibili e detraibili: ulteriori chiarimenti delle Entrate
Detto importo residuo non potrà, invece, essere utilizzato in diminuzione delle imposte di registro, ipo-catastali, e dell’imposta su successioni/donazioni per gli atti presentati successivamente alla data di acquisizione del credito, in quanto, la somma va utilizzata per l’intero importo. In ogni caso, il credito di imposta non dà luogo a rimborsi per espressa disposizione normativa.
Esempio n. 2 Si considerino le seguenti condizioni: immobile acquistato il 30 dicembre 2012 per € 150.000 e rivenduto in data 10 gennaio 2015; imposta di registro corrisposta per acquisto € 4.500 (150.000 * 3% - aliquota “prima casa”); altro immobile acquistato il 31 marzo 2015 di valore pari ad € 160.000; imposta di registro dovuta pari ad € 3.200 (160.000 * 2% - aliquota prima casa dal 2014). In tal caso, al contribuente spetta un credito d’imposta pari al minore dei due importi, ovvero € 3.200. Se tale somma viene utilizzata solo per € 1.400 (in diminuzione dall’imposta di registro dovuta sull’atto di acquisto agevolato) in quanto l’imposta versata sugli acconti prezzo era stata versata, il contribuente potrà utilizzare il residuo importo di € 1.800 sia in diminuzione dell’IRPEF dovuta in base alla dichiarazione da presentare successivamente all’acquisto del nuovo immobile che in compensazione delle somme dovute. Tale importo non può, invece, essere utilizzato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito.
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