Oneri deducibili Le spese che costituiscono “oneri” sono deducibili dal reddito complessivo del contribuente se non già dedotti nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. Alcuni di essi sono deducibili dal soggetto sia se sostenute nell’interesse proprio sia se sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico (le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione sono deducibili anche se sostenute nell’interesse di familiari non fiscalmente a carico). Poiché gli oneri si deducono dal reddito complessivo e concorrono a determinare la base imponibile su cui si applica l’imposta, sono in genere più convenienti delle detrazioni dall’imposta perché consentono un risparmio in termini di IRPEF pari all’aliquota marginale applicabile al contribuente. Non devono essere indicati tra gli oneri deducibili quelli già riconosciuti dal sostituto d’imposta in sede di ritenuta d’acconto sugli emolumenti di lavoro dipendente o assimilato ed indicati nel CUD 2010 (punti 52 e 58). Gli oneri si deducono in base al regime di cassa, per cui se ne può usufruire nell’anno di effettivo sostenimento degli stessi. Di seguito vengono esaminate le principali tipologie di oneri, raggruppati per natura, che possono essere dedotti ai fini della determinazione della base imponibile IRPEF e che interessano la generalità dei contribuenti.
Contributi Sono deducibili dal reddito i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché i contributi volontari versati alla gestione della forma pensionistica obbligatoria d’appartenenza. Se i contributi sono versati per conto di altri con diritti di rivalsa (ad esempio, il titolare dell’impresa familiare che versa i contributi per conto dei familiari che collaborano nell’impresa), la deduzione spetta solo alla persona per conto della quale i contributi sono versati (quindi, solo al familiare se i contributi sono rimasti effettivamente a suo carico).
Assegni di mantenimento Sono deducibili gli assegni di mantenimento per il coniuge separato o divorziato come risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Non sono deducibili gli assegni destinati al mantenimento dei figli. Qualora il provvedimento dell’autorità giudiziaria non distingua la quota dell’assegno periodico destinata al coniuge da quella per il mantenimento dei figli, l’assegno si considera destinato al coniuge, e quindi è deducibile, per metà del suo importo. Non sono deducibili le somme corrisposte in unica soluzione al coniuge separato. Costituiscono, inoltre, oneri deducibili gli assegni periodici corrisposti in forza di testamento o di donazione modale e, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, gli assegni alimentari corrisposti a familiari.
Erogazioni liberali e contributi Per quanto riguarda le erogazioni a favore di Organizzazioni non governative (ONG), l’elenco delle ONG riconosciute idonee si può consultare sul sito www.esteri.it. Inoltre, poiché le ONG sono comprese nella categoria delle ONLUS di diritto, è possibile usufruire delle più ampie agevolazioni previste per le ONLUS. Per le liberalità alle ONLUS e alle associazioni di promozione sociale erogate nel 2009 è prevista, in alternativa alla deduzione dal reddito complessivo, la possibilità di detrarre il 19% delle stesse dall’imposta lorda. Pertanto il contribuente può scegliere, con riferimento alle suddette liberalità, se fruire della detrazione d’imposta o della deduzione dal reddito non potendo cumulare entrambe le agevolazioni.
Spese mediche Le spese mediche diverse da quelle indicate non possono essere dedotte e danno diritto a detrazioni d’imposta. I soggetti disabili possono usufruire della deduzione anche se fruiscono dell’assegno di accompagnamento. Con riferimento alle spese relative all’acquisto di medicinali, la detrazione spetta se la spesa è certificata da fattura o da scontrino fiscale (c.d. “scontrino parlante”) in cui devono essere specificati la natura, la qualità e la quantità dei prodotti acquistati nonché il codice fiscale del destinatario.
Contributi per previdenza complementare Costituiscono oneri deducibili anche i contributi versati alle forme pensionistiche complementari sia relativi a fondi negoziali sia relativi a fondi individuali, compresi quelli istituiti negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo.
Oneri afferenti gli immobili Relativamente agli immobili, costituisce onere deducibile anche la rendita catastale dell’abitazione principale – e delle relative eventuali pertinenze - che concorre alla determinazione del reddito imponibile. In tal modo, l’IRPEF non è dovuta su tale cespite, in quanto il reddito indicato è compensato dall’onere deducibile di pari ammontare. Per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente. La deduzione per l’abitazione principale compete per una sola unità immobiliare, per cui se un contribuente possiede due immobili, uno adibito a propria abitazione principale ed uno utilizzato da un proprio familiare, la deduzione spetta esclusivamente per il reddito dell’immobile adibito ad abitazione principale del contribuente.
Oneri relativi a periodi d’imposta precedenti
Adozioni
Detrazioni di imposta Nelle tabelle sono indicate le detrazioni fiscali previste dalla legge.
Spese per familiari a carico Quando l’onere è sostenuto per i familiari a carico la detrazione o la deduzione spetta al contribuente al quale è intestato il documento che certifica la spesa. Se, invece, il documento è intestato al figlio fiscalmente a carico, le spese devono essere suddivise tra i due genitori nella misura in cui sono state effettivamente sostenute. Se i genitori intendono ripartire le spese in misura diversa dal 50% devono annotare la percentuale di ripartizione nel documento che comprova la spesa. Ovviamente, se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell’altro, quest’ultimo può sempre considerare l’intera spesa sostenuta per calcolare la detrazione o la deduzione. Sono considerati fiscalmente a carico i soggetti che nel 2009 non hanno posseduto redditi per un ammontare superiore a 2.840,51 euro.
Altri oneri detraibili Nelle tabelle che seguono, una per ogni categoria di onere detraibile, vengono evidenziate tutte le varie tipologie di spese che danno diritto ad una detrazione di imposta: