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OGGETTO COMPUTO DELL’ANZIANITÀ DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI STRUTTURA COMPLESSA QUESITO (posto in data 28 aprile 2014) Ho 37 anni, 6 anni di contratto libero-professionale presso la struttura dove dovrei effettuare il concorso, rinnovati annualmente senza interruzione fino ad oggi (da marzo 2008 - ultimo rinnovo marzo 2014);. A questi si aggiunge l’ultimo anno di Scuola di Specializzazione nel quale ho firmato un contratto di formazione lavoro. Ho o no l’anzianità di servizio di 7 anni richiesta per partecipare al concorso?
RISPOSTA (inviata in data 4 maggio 2014 ) La normativa che disciplina la specializzazione del medico, requisito ineludibile per partecipare ad un concorso pubblico per l’assunzione alle dipendenze del SSN, è l’articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, adottato al fine di adeguare la normativa italiana alle direttive europee e garantire così la libera circolazione dei medici ed il reciproco riconoscimento dei titoli. L’articolo 37, comma 1, del citato decreto legislativo 368/1999, precisa che il contratto di formazione specialistica che il medico deve sottoscrivere al momento dell’iscrizione alla scuola di specializzazione è finalizzato esclusivamente all'acquisizione delle capacità professionali inerenti al titolo di specialista, mediante la frequenza programmata delle attività didattiche formali e lo svolgimento di attività assistenziali funzionali alla progressiva acquisizione delle competenze previste dall' ordinamento didattico delle singole scuole, in conformità alle indicazioni dell'Unione europea. Il contratto non dà in alcun modo diritto all'accesso ai ruoli del Servizio sanitario nazionale e dell'università o ad alcun rapporto di lavoro con gli enti predetti.
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Questa stessa formulazione è ripresa nello schema tipo del contratto di formazione specialistica adottato con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 luglio 2007 al quale devono far riferimento le Università Italiane nel predisporre i contratti che devono essere sottoscritti dai medici specializzandi contestualmente all’iscrizione alla scuola di specializzazione. La norma che deve essere presa a riferimento per dirimere il dubbio che è stato sollevato in merito al possesso o meno del requisito dell’anzianità di sette anni, richiesto per l’ammissione all’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di struttura complessa, è l’articolo 5 del DPR 10 dicembre 1997, n. 484. L’articolo 10 del DPR 484 indica quali sono i servizi prestati, oltre a quelli con rapporto di dipendenza, a tempo determinato o indeterminato, che possono essere valutati ai fini del computo della richiesta anzianità. Il citato comma 5 precisa in particolare che, ai fini del computo dell’anzianità di servizio É valutato il servizio non di ruolo a titolo di incarico, di supplenza o in qualità di straordinario, ad esclusione di quello prestato con qualifiche di volontario, di precario, di borsista o similari. La posizione nei confronti dell’Azienda sanitaria di un medico che durante la specializzazione svolge nell’ambito della stessa l’attività assistenziale necessaria per acquisire progressivamente le competenze tecniche richieste appare assimilabile a quella di un borsista, e non a quella di un lavoratore dipendente, per le seguenti considerazioni: 1) il rapporto contrattuale in essere durante la specializzazione vede come contraenti l’Università e la Regione da un lato, ed il medico specializzando dall’altro, mentre l’Azienda sanitaria locale o l’azienda ospedaliera presso la quale il medico svolge la parte pratica del corso di specializzazione costituiscono semplicemente contesti operativi che possono offrire al medico specializzando l’opportunità di acquisire le competenze specialistiche necessarie per svolgere le funzioni che gli saranno affidate al momento dell’assunzione come dipendente, tra l’altro non necessariamente nella stessa Azienda, e non costituiscono in alcun modo contraenti di un rapporto contrattuale (che il medico specializzando ha esclusivamente con l’Università e con la Regione);
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2) il rapporto intercorrente tra Università e regione da un lato, medico specializzando dall’altro, nell’attuale formulazione dell’articolo 37 è definito contratto annuale di formazione specialistica, anziché contratto annuale di formazione lavoro”, proprio per sottolinearne le peculiarità ed in particolare l’esclusiva finalizzazione ad un percorso formativo escludendo esplicitamente che tale contratto possa costituire diritto ad instaurare un rapporto di lavoro. La normativa che disciplina il computo dell’anzianità di servizio per qualsiasi progressione di carriera, ed in particolare l’articolo 12 comma 3 del CCNL 1998_2001, secondo biennio economico, e l’articolo 15 comma 1 del CCNL 2006_2009, precisano che devono essere considerati i periodi di servizio prestato in qualità di dirigente medico in aziende o enti, anche diversi, del comparto. Dai riferimenti normativi citati e dalle considerazioni esposte appare evidente che il contratto di formazione lavoro, successivamente e più propriamente denominato contratto di formazione specialistica, che disciplina il rapporto tra medico specializzando, Università e Regione non può essere considerato ai fini del calcolo dell’anzianità richiesta per partecipare ad un avviso pubblico per il conferimento di un incarico di direzione di struttura complessa. Se d’altronde il conferimento di un incarico di struttura semplice è possibile solo trascorsi 5 anni dall’assunzione in servizio come dirigente medico presso un’azienda o ente del Servizio Sanitario Nazionale (articolo 15, comma 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e articolo 28, comma 3 del CCNL 1998_2001) analogo criterio non può non essere seguito per il conferimento di un incarico di struttura complessa.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 1997, n. 484 Regolamento recante la determinazione dei requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale. articolo 5. Requisiti 1. L'accesso al secondo livello dirigenziale, per quanto riguarda le categorie dei medici, veterinari, farmacisti, odontoiatri, biologi, chimici, fisici e psicologi, è riservato a coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti: a) iscrizione all'albo professionale, ove esistente; b) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina; c) curriculum in cui sia documentata una specifica attività professionale ed adeguata esperienza; d) attestato di formazione manageriale.
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Articolo 10. Anzianità di servizio 1. L'anzianità di servizio utile per l'accesso al secondo livello dirigenziale deve essere maturata presso amministrazioni pubbliche, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, istituti o cliniche universitarie e istituti zooprofilattici sperimentali salvo quanto previsto dai successivi articoli. É valutato il servizio non di ruolo a titolo di incarico, di supplenza o in qualità di straordinario, ad esclusione di quello prestato con qualifiche di volontario, di precario, di borsista o similari, ed il servizio di assistenza e cura prestato dai contrattisti ed assegnisti presso gli istituti e le cliniche universitarie delle facoltà di medicina e chirurgia nonché quello dei medici interni universitari assunti in servizio continuativo per motivate esigenze delle cliniche e degli istituti di cura universitari e che abbiano percepito il trattamento economico previsto dalle leggi vigenti, servizio che ai sensi del settimo comma dell'articolo unico del decreto legge 23 dicembre 1978, n. 817 è equiparato, ai soli fini dei concorsi ospedalieri al servizio di assistente ospedaliero di ruolo Il triennio di formazione previsto dall’articolo 17 del DPR 20 dicembre 1979, n. 761 per gli assistenti medici quale requisito per l’inquadramento definitivo nei posti di organico vacanti nei diversi reparti di specialità, è valutato con riferimento al servizio effettivamente prestato nelle singole discipline. A tal fine nelle certificazioni dovranno essere specificate le date iniziali e terminali del periodo prestato in ogni singola disciplina.
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DECRETO LEGISLATIVO 17 agosto 1999, n. 368 Articolo 37
1. All'atto dell'iscrizione alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, il medico stipula uno specifico contratto annuale di formazione specialistica, disciplinato dal presente decreto legislativo e dalla normativa per essi vigente, per quanto non previsto o comunque per quanto compatibile con le disposizioni di cui al presente decreto legislativo. Il contratto è finalizzato esclusivamente all'acquisizione delle capacità professionali inerenti al titolo di specialista, mediante la frequenza programmata delle attività didattiche formali e lo svolgimento di attività assistenziali funzionali alla progressiva acquisizione delle competenze previste dall'ordinamento didattico delle singole scuole, in conformità alle indicazioni dell'Unione europea. Il contratto non dà in alcun modo diritto all'accesso ai ruoli del Servizio sanitario nazionale e dell'università o ad alcun rapporto di lavoro con gli enti predetti. 2. Lo schema-tipo del contratto è definito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri della sanità, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 3. Il contratto è stipulato con l'Università, ove ha sede la scuola di specializzazione, e con la regione nel cui territorio hanno sede le aziende sanitarie le cui strutture sono parte prevalente della rete formativa della scuola di specializzazione. 4. Il contratto è annuale ed è rinnovabile, di anno in anno, per un periodo di tempo complessivamente uguale a quello della durata del corso di specializzazione. Il rapporto instaurato ai sensi del comma 1 cessa comunque alla data di scadenza del corso legale di studi, salvo quanto previsto dal successivo comma 5 e dall'articolo 40.
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5. Sono causa di risoluzione anticipata del contratto: a) la rinuncia al corso di studi da parte del medico in formazione specialistica; b) la violazione delle disposizioni in materia di incompatibilità; c) le prolungate assenze ingiustificate ai programmi di formazione o il superamento del periodo di comporto in caso di malattia; d) il mancato superamento delle prove stabilite per il corso di studi di ogni singola scuola di specializzazione. 6. In caso di anticipata risoluzione del contratto il medico ha comunque diritto a percepire la retribuzione maturata alla data della risoluzione stessa nonché a beneficiare del trattamento contributivo relativo al periodo lavorato. 7. Le eventuali controversie sono devolute all'autorità giudiziaria ordinaria ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
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CCNL 1998_2001, secondo biennio economico Articolo 12 Disposizioni particolari 3. Con riferimento alle norme in cui è richiesta esperienza professionale si deve intendere: a) ai fini del compimento del quinquennio di attività che costituisce condizione per l’equiparazione della retribuzione di posizione minima contrattuale l’anzianità di servizio maturata in qualità di dirigente del SSN, a tempo indeterminato, senza soluzione di continuità anche se prestato in aziende o enti diversi del comparto; b) ai fini del passaggio alla fascia superiore dell’indennità di esclusività l’anzianità complessiva, con rapporto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato, maturata alle date previste dalle norme, senza soluzione di continuità anche in aziende ed enti diversi del comparto
CCNL 2006_2009 Articolo 15 Disposizioni particolari 1. Nel computo dei cinque anni di attività ai fini del conferimento dell’incarico di direzione di struttura semplice ovvero di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo indicati nell’articolo 27, comma 1 lettere b) e c) del CCNL dell’8 giugno 2000, rientrano i periodi svolti con incarico dirigenziale a tempo determinato, senza soluzione di continuità, nonché i periodi relativi ad attività sanitarie e professionali effettuate con incarico dirigenziale o equivalente alle funzioni dirigenziali in ospedali o strutture pubbliche dei Paesi dell’Unione Europea (come modificato dall’articolo 16, comma 6 del CCNL 10 maggio 2010)
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