PON 2007-2013 “Competenze per lo sviluppo” (FSE) Asse II –Capacità istituzionale Obiettivo H
Azioni di sistema per l’accrescimento delle competenze dei revisori dei conti che operano per conto dell’autorità di Audit H-3-FSE-2011-2
Offerta economicamente più vantaggiosa
Raccolta sentenze Autorità: T.A.R. Firenze Toscana sez. I Data: 04 maggio 2012 Numero: n. 863 Parti: CPL Concordia Soc. coop. C. Com. Pistoia Fonti: Redazione Giuffrè 2012 CLASSIFICAZIONE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (P.A.) - Contratti della P.A. - in genere TESTO Il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa non comporta che un'offerta qualitativamente scarsa debba essere comunque valutata sotto l'aspetto economico, trattandosi di aspetto rimesso alla discrezionalità dell'amministrazione, che ha facoltà di dosare gli elementi di scelta dell'offerta in relazione alle esigenze da soddisfare nel rispetto del principio della parità di trattamento. Pertanto, la clausola di sbarramento non può ritenersi di per sé illegittima in quanto rientrante nell'esercizio di una facoltà discrezionale riconosciuta all'amministrazione in ordine alla determinazione dei fattori di incidenza dei singoli elementi dell'offerta per la scelta dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Pertanto non può essere censurata una soglia di sbarramento fissata dalla stazione appaltante, che seppur elevata, non risulta censurabile in quanto non può dirsi manifestamente irragionevole, né contrastante con le indicazioni contenute nell'art. 83 comma 2 del codice dei contratti pubblici; essa esprime infatti una precisa scelta volta a privilegiare offerte particolarmente apprezzabili sotto il profilo tecnico, ma non tale da pregiudicare una qualificata partecipazione.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 572 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da CPL Concordia società cooperativa, rappresentata e difesa dagli avv. Amerigo Penta ed Eugenio Dalli Cardillo, con domicilio eletto presso il secondo in Firenze, piazza Isidoro del Lungo 1; contro Comune di Pistoia, costituito in giudizio in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Vito Papa, Federica Paci, Serena Andreini, con domicilio eletto presso lo studio Lessona in Firenze, via dei Rondinelli 2; nei confronti di Toscana Energia Green S.p.A., costituita in giudizio, rappresentata e difesa dagli avv. Nicola Ceraolo, Alessandro Tozzi, Matteo Spatocco, con domicilio eletto presso quest'ultimo in Firenze, viale Spartaco
Lavagnini 41; per l'annullamento A) con l'atto introduttivo del giudizio: - della comunicazione del 4.02.2011 (prot. n. 7815) con cui il Comune di Pistoia ha comunicato alla CPL Concordia soc. coop. l'esclusione dalla "procedura aperta per l'affidamento del servizio energia e tecnologico per gli impianti di pertinenza del Comune di Pistoia per un periodo di cinque anni"; - del bando e del disciplinare di gara (segnatamente punto IV. 2. del bando e art. 5.1 del disciplinare di gara) nella parte in cui disciplinano la procedura di aggiudicazione e prescrivono che "saranno scartate, nel senso che non si procederà alla valutazione della corrispondente offerta economica, tutte quelle offerte che presenteranno delle valutazioni tecniche insufficienti, ovverosia non raggiunga il minimo per ritenere l'offerta tecnica sufficiente di 45 punti"; - di ogni altro atto antecedente, connesso o, comunque consequenziale. B) con i motivi aggiunti depositati in data 5 aprile 2011: - del verbale n. 1 della seduta segreta del 13.10.2010 nel quale la commissione ha valutato l'offerta tecnica presentata dalla CPL Consordia soc. coop.; - del verbale n. 7 della seduta segreta del 17.01.2011nel quale la commissione ha assegnato i punteggi totali alle offerte tecniche ed ha proceduto a scartare la CPL e altre due imprese partecipanti avendo raggiunto un punteggio complessivo inferiore a 45; - del prospetto relativo all'attribuzione dei punteggi parziali e totali alla parte tecnica di tutte le offerte pervenute; C) con i motivi aggiunti depositati in data 14 luglio 2011: - della determinazione n. 1178 del 23.05.2011 con la quale la stazione appaltante ha approvato i verbali di gara ed aggiudicato provvisoriamente la gara alla Società Toscana Energia Green S.p.A.; - della comunicazione di aggiudicazione provvisoria inviata con nota del 15.06.2011, prot. n. 36839; - del verbale di gara n. 2 della seduta del 20.10.2010 durante la quale è stata esaminata l'offerta tecnica proposta
dall'Ati capeggiata dalla Siram S.p.A.; - del verbale di gara n. 3 della seduta del 21.10.2010 durante la quale è stata esaminata l'offerta tecnica proposta dall'Ati capeggiata dalla Estra Clima s.r.l. e dall'Ati capeggiata dalla Cofely Italia S.p.A.; - del verbale di gara n. 4 della seduta del 27.10.2010 durante la quale è stata esaminata l'offerta tecnica proposta dall'Ati capeggiata dalla Manutencoop Facility Management S.p.A.; - del verbale di gara n. 5 della seduta del 28.10.2010 durante la quale è stata esaminata l'offerta tecnica proposta dalla Toscana Energia Green S.p.a.; - del verbale di gara n. 6 della seduta del 29.11.2010, e del prospetto allegato, durante la quale la Commissione ha attribuito parte dei punteggi tecnici; - per quanto occorrer possa, dei verbali di gara del 30.06.2010, del 02.02.2011, del 28.03.2011 e del 18.04.2011; - di ogni altro atto antecedente o, comunque consequenziale; D) con i motivi aggiunti depositati in data 30 novembre 2011: - della comunicazione di aggiudicazione definitiva del 26.10.2011 prot. n. 64881 - ricevuta in data 28.10.2011 - disposta in favore della Toscana Energia Green Spa.: - della determinazione n. 2291 del 12.10.2011 con la quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva in favore della Toscana Energia Green Spa.; - di ogni altro atto antecedente, connesso o, comunque consequenziale. Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Pistoia e di Toscana Energia Green S.p.A.; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 aprile 2012 il dott. Carlo Testori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. (Torna su FATTO
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FATTO 1) Con bando trasmesso il 26/4/2010 il Comune di Pistoia ha indetto una gara avente ad oggetto "affidamento del servizio energia e tecnologico per gli impianti di pertinenza del
Comune di Pistoia, per un periodo di cinque anni" (ammontare presunto complessivo: 9.646.000,00; criterio di aggiudicazione: all'offerta economicamente più vantaggiosa, mediante attribuzione di max 65 punti all'offerta tecnica e di max 35 punti all'offerta economica). In tema di valutazione dell'offerta tecnica il disciplinare di gara prevedeva al punto 5.1: "saranno immediatamente scartate le offerte che presenteranno valutazioni tecniche con punteggio complessivo inferiore a 45 (non ritenute sufficienti). Pertanto per queste offerte non si procederà alla valutazione della corrispondente offerta economica". Alla gara ha partecipato anche CPL Concordia società cooperativa, che nella seduta della commissione giudicatrice svoltasi il 17/1/2011 (verbale n. 7) ha ottenuto, quanto alla valutazione dell'offerta tecnica, il peggior punteggio (punti 41) tra i 6 concorrenti e, non avendo raggiunto la soglia minima di 45 punti, non è stata ammessa alla fase successiva di valutazione dell'offerta economica; di tale esito il Comune di Pistoia ha informato la predetta società con comunicazione del 4/2/2011 n. 7815. Con l'atto introduttivo del presente giudizio CPL Concordia ha impugnato il provvedimento di esclusione e la presupposta disciplina di gara, formulando censure di violazione di legge ed eccesso di potere; tali censure sono state poi integrate con motivi aggiunti depositati il 5/4/2011, specificamente riferiti alla valutazione dell'offerta tecnica della ricorrente e alle modalità di attribuzione dei punteggi. Per resistere al ricorso si è costituito in giudizio il Comune di Pistoia. Nella camera di consiglio del 20 aprile 2011 questo Tribunale, con ordinanza n. 466, ha respinto la domanda incidentale di sospensione dei provvedimenti impugnati; con ordinanza n. 3004/2011 il Consiglio di Stato, sez. V, ha respinto l'appello contro la decisione di primo grado. 2) Con atto depositato il 14/7/2011 CPL Concordia ha proposto nuovi motivi aggiunti contro i verbali di gara e l'aggiudicazione provvisoria della stessa alla società Toscana Energia Green s.p.a. (TEG) Sia l'Amministrazione resistente, sia l'aggiudicataria provvisoria (a sua volta costituitasi in giudizio) si sono difese formulando eccezioni di inammissibilità e replicando nel merito. Nella camera di consiglio del 27 luglio 2011 il TAR ha respinto, con ordinanza n. 793, la domanda cautelare presentata con i motivi aggiunti. 3) Con un ulteriore atto di motivi aggiunti depositato il 30/11/2011 la società ricorrente ha esteso l'impugnazione all'aggiudicazione definitiva della gara in favore di TEG, richiamandosi alle censure già dedotte con l'atto introduttivo del giudizio ed ai motivi aggiunti precedentemente proposti. 4) Tutte le parti hanno depositato memorie e repliche in vista dell'udienza del 18 aprile 2012, in cui la causa è passata in decisione. (Torna su ) DIRITTO
DIRITTO 1) Il ricorso e i motivi aggiunti successivamente proposti sono infondati nel merito e ciò esime il Collegio dal pronunciarsi sulle numerose eccezioni di inammissibilità formulate dalle controparti (salvo quanto si dirà al successivo punto 4). 2) Nell'atto introduttivo del giudizio la prima censura riguarda la pretesa illegittimità della clausola di sbarramento di cui al punto 5.1 del disciplinare di gara, che risulterebbe riferita ad un punteggio (45 su 65) troppo elevato e quindi eccessivamente penalizzante per l'interesse pubblico alla più ampia partecipazione alla gara. Secondo il Consiglio di Stato (sez. VI, 22 novembre 2006 n. 6835) "quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la stazione appaltante ha il potere di dare importanza preminente al profilo tecnico - qualitativo rispetto a quello economico, e, in tal caso, non può essere tenuta ad aggiudicare l'appalto ad un'offerta che, ancorché conveniente sotto il profilo economico, non sia apprezzabile sotto il profilo tecnico. In tale logica, non si può escludere il potere della commissione di fissare una soglia di sbarramento, vale a dire un punteggio minimo che le offerte devono raggiungere per l'aspetto tecnico - qualitativo, al di sotto della quale le offerte non saranno valutate. Invero, il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa non comporta che un'offerta qualitativamente scarsa debba essere comunque valutata sotto l'aspetto economico, trattandosi di aspetto rimesso alla discrezionalità dell'amministrazione, che ha facoltà di dosare gli elementi di scelta dell'offerta in relazione alle esigenze da soddisfare nel rispetto del principio della parità di trattamento.
Pertanto, la clausola di sbarramento non può ritenersi di per sé illegittima in quanto rientrante nell'esercizio di una facoltà discrezionale riconosciuta all'amministrazione in ordine alla determinazione dei fattori di incidenza dei singoli elementi dell'offerta per la scelta dell'offerta economicamente più vantaggiosa (C. Stato, sez. V, 3 marzo 2004, n. 1040) ". Nel caso in esame la soglia di sbarramento fissata dalla stazione appaltante, seppur elevata, non risulta censurabile davanti a questo giudice in quanto non può dirsi manifestamente irragionevole, né contrastante con le indicazioni contenute nell'art. 83 comma 2 del codice dei contratti pubblici; essa esprime infatti una precisa scelta volta a privilegiare offerte particolarmente apprezzabili sotto il profilo tecnico, ma non tale da pregiudicare una qualificata partecipazione (e infatti tre dei sei concorrenti hanno superato tale soglia). In linea con quanto ritenuto in sede cautelare sia da questo Tribunale, sia dal Consiglio di Stato, si deve dunque concludere per l'infondatezza del motivo. 3) La seconda censura formulata con l'atto introduttivo del giudizio - in cui si prospetta il difetto di motivazione dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica della ricorrente - va esaminata insieme ai motivi aggiunti depositati il 5/4/2011, con cui CPL Concordia deduce, in sintesi: - che il disciplinare di gara, pur prevedendo criteri e subcriteri per l'attribuzione dei punteggi, nonché parametri generali di valutazione, "non indicava per ognuno dei tre commissari dei parametri di valutazione specifici e idonei a delimitare il giudizio di ogni singolo commissario nell'ambito di un minimo ed un massimo"; il che ha reso impossibile apprezzare il grado di preferenza espresso da ogni singolo commissario in ordine ai diversi subcriteri; - che dal verbale n. 1 si evince che la commissione giudicatrice "ha ritenuto di introdurre a posteriori dei nuovi parametri di valutazione (insufficiente, scarso, sufficiente, buono, ottimo) non previsti dal disciplinare di gara e non correlati ad alcun punteggio..."; - che in sostanza manca un'adeguata motivazione circa i punteggi assegnati, che più volte non corrispondono ai giudizi sintetici espressi. Il disciplinare di gara (punto 5.1) prevedeva che la commissione giudicatrice procedesse alla valutazione delle offerte tecniche attribuendo punteggi relativamente a 5 criteri, distinti in 16 subcriteri; per ciascun criterio e subcriterio era prefissato il punteggio massimo attribuibile. Nulla era disposto in ordine alle valutazioni dei singoli commissari, per cui i punteggi attribuiti sono da riferire alla commissione complessivamente considerata e non ai suoi singoli componenti; in ciò non si ravvisa nessuna violazione di legge, né altri profili di illegittimità (come peraltro già rilevato dal TAR in sede cautelare). Dalla documentazione acquisita al giudizio emerge poi che la commissione ha avviato i lavori nella seduta del 13/10/2010, in cui ha anche esaminato l'offerta tecnica della ricorrente (verbale n. 1); ha proseguito nell'esame delle offerte dei concorrenti nelle sedute del 20, 21, 27 e 28/10/2010 (verbali nn. 2-5); nelle sedute del 29/11/2010 e del 17/1/2011 (verbali nn. 6 e 7) ha proceduto all'analisi comparativa delle offerte e quindi all'elaborazione del prospetto relativo all'attribuzione dei punteggi. Dalla lettura dei verbali si comprende che la commissione ha esaminato singolarmente le offerte utilizzando aggettivi (ottimo, buono, ecc.) utili ad illustrare il grado di apprezzamento dei singoli aspetti delle offerte tecniche, in rapporto ai criteri e subcriteri predefiniti; l'uso di tali aggettivi, peraltro, non solo non ha comportato, come sostiene la ricorrente, l'introduzione "a posteriori di nuovi parametri di valutazione", ma non ha neppure sostituito i punteggi, che sono stati infine assegnati dopo l'analisi comparativa delle offerte svoltasi a conclusione dei lavori. Le apparenti incongruenze sottolineate dalla ricorrente nel confronto tra i punteggi e gli aggettivi, riguardanti specifici profili, sono state rilevate per prima dalla stessa commissione giudicatrice che nel verbale n. 6 ha correttamente precisato: "Dall'analisi comparativa delle offerte emerge che alcune di esse, esaminate singolarmente, sono state valutate con giudizi assonanti; a seguito di detta comparazione, i voti riportati nel prospetto potranno subire una gradazione risultando quindi diversi, a parità di giudizio". Ciò che conta è che vi sia sufficiente congruenza tra le valutazioni espresse con riferimento alle singole offerte (e, nello specifico, all'offerta di CPL) e i punteggi attribuiti; al riguardo - premesso che le valutazioni dell'organo tecnico sono sindacabili in sede giurisdizionale solo nei limiti in cui risultino palesemente irragionevoli o fondate su erronei presupposti - si osserva, con riferimento alle censure formulate nei motivi aggiunti depositati il 5/4/2011, che: - il punteggio attribuito per il primo criterio (8/10) appare senz'altro in linea con le valutazioni espresse nel verbale del 13/10/2010 e, semmai, generoso con la ricorrente pur a fronte di talune insufficienze riscontrate;
- il punteggio attribuito per il secondo criterio (9/14) è congruo a fronte di valutazioni mediamente buone o sufficienti; - il punteggio attribuito per il terzo criterio (7/12) sembra non perfettamente congruo rispetto alle valutazioni espresse dalla commissione, che evidenziavano profili carenti o scarsi; in sostanza dunque l'incoerenza (almeno apparente) è a vantaggio e non in danno della ricorrente; - il punteggio attribuito per il quarto criterio (15,5/26) appare adeguato alle valutazioni della commissione, che sottolineano, sotto diversi aspetti, carenze e incongruità dell'offerta di CPL; - il punteggio attribuito per il quinto criterio (1,5/3) appare congruo, se non generoso, nei confronti di proposte giudicate limitate e non approfondite. I motivi sinora esaminati risultano dunque tutti infondati. 4) Con i motivi aggiunti depositati il 14/7/2011 CPL Concordia ha poi dedotto: - che dal confronto tra i punteggi attribuiti ai diversi concorrenti emergono profili di palese contraddittorietà e illogicità; - che dai verbali di gara non si evince se la commissione giudicatrice abbia espresso le proprie valutazioni all'unanimità ovvero a maggioranza dei membri; - che la specificazione introdotta dalla commissione nel verbale n. 1 relativamente alla modalità di valutazione del subcriterio 3b) costituisce una inammissibile integrazione ex post della disciplina di gara, in violazione dell'art. 83 del codice dei contratti pubblici. Anche queste censure non meritano accoglimento. Per ciò che riguarda il primo profilo CPL si lamenta dell'incongruità dei punteggi attribuiti ad altri concorrenti, in quanto irragionevolmente migliori di quelli assegnati alla ricorrente stessa (o ad altri competitori). Il riferimento è, in particolare, ai punteggi assegnati all'ATI SIRAM per il terzo e il quarto criterio, che in effetti appaiono non congrui rispetto alle valutazioni espresse dalla commissione; ciò non basta, tuttavia, per ritenere fondata la censura atteso che, al più, si dovrebbe ritenere illegittimo, perché eccessivo, il punteggio attribuito alla predetta ATI; mentre non risulta illegittimo quello attribuito alla ricorrente, in quanto coerente con le valutazioni espresse dall'organo tecnico nella seduta del 13/10/2010. Né la normativa vigente in materia, né la specifica disciplina di gara imponevano alla commissione di precisare se le valutazioni e i punteggi erano stati attribuiti a maggioranza o all'unanimità; quindi anche la seconda censura è infondata. L'ultima censura è invece inammissibile perché tardiva in quanto formulata con atto spedito per la notifica in data 8/7/2011, ma relativa al verbale n. 1, da tempo noto alla ricorrente e già impugnato con atto datato 31/3/2011. 5) L'infondatezza delle censure proposte con il ricorso originario e i successivi motivi aggiunti si riflette anche sull'impugnazione dell'aggiudicazione definitiva della gara alla controinteressata TEG, di cui ai motivi aggiunti depositati il 30/11/2011, in cui si prospetta unicamente il vizio di illegittimità derivata. 6) In conclusione, il ricorso e i motivi aggiunti successivamente proposti vanno tutti respinti perché infondati. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo. (Torna su ) P.Q.M.
P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe e i motivi aggiunti successivamente proposti dalla parte ricorrente. Condanna CPL Concordia società cooperativa al pagamento delle spese del giudizio in favore sia del Comune di Pistoia, sia della controinteressata Toscana Energia Green s.p.a. nella misura di 8.000,00 (ottomila/00) oltre agli accessori di legge per ciascuna delle predette controparti. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2012 con l'intervento dei magistrati: Paolo Buonvino, Presidente Carlo Testori, Consigliere, Estensore Riccardo Giani, Consigliere DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 04 MAG. 2012.
Autorità: Consiglio di Stato sez. VI Data: 08 marzo 2012 Numero: n. 1332 Parti: Soc. Coopsette coop. C. Prov. auton. Bolzano Fonti: Foro amm. CDS 2012, 3, 677 CLASSIFICAZIONE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (P.A.) - Contratti della P.A. - in genere TESTO Pubblica amministrazione (p.a.) - Contratti della p.a. - Appalti - Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa - Valutazione offerta - Criteri - Motivazione Necessità - Ipotesi.
Nelle gare d'appalto improntate al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione dell'offerta tecnica, in presenza di criteri puntuali e stringenti (fissati dalla "lex specialis" ai sensi dell'art. 83 d.lg. 12 aprile 2006, n. 163), può estrinsecarsi mediante l'attribuzione di punteggi senza la necessità di una ulteriore motivazione, esternandosi in tal
caso il giudizio della commissione ex se nella graduazione e ponderazione dei punteggi assegnati in conformità ai criteri, ma, nelle ipotesi connotate dall'assenza di sub-criteri o anche di criteri di valutazione sufficientemente dettagliati, e dunque in presenza di criteri improntati a significativi margini di discrezionalità tecnica non compiutamente definiti, la mera attribuzione dei punteggi non è sufficiente a dar conto dell'iter logico seguito nella scelta e a far comprendere con chiarezza le ragioni per cui sia stato attribuito un punteggio maggiore a talune offerte e minore ad altre, sicché in ipotesi siffatte, per assolvere correttamente al dovere di motivazione, è necessario che, oltre al punteggio numerico, sia espresso un giudizio motivato, col quale la commissione espliciti le ragioni del punteggio attribuito.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 9354 del 2011, proposto da: Coopsette soc. coop., in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandataria a.t.i. con Kaser s.r.l. e Larentis Lorenz s.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Pellegrino e Gianluigi Pellegrino, con domicilio eletto presso il primo in Roma, corso del Rinascimento, 11; contro Provincia autonoma di Bolzano, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Costa, Maria Larcher, Renate Von Guggenberg, Stephan Beikircher e Cristina Bernardi, con domicilio eletto presso il primo in Roma, via Bassano del Grappa, 24; nei confronti di Frener & Reifer Metallbau s.r.l. e Stahlbau Pichler s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, in proprio e in qualità rispettivamente di mandataria e di mandante di a.t.i., rappresentate e difese dagli avvocati Francesco Vannicelli, Antonino Tita e Giandomenico Falcon, con domicilio eletto presso il primo in Roma, via Varrone, 9; Roschmann Konstruktionen aus Stahl und Glas GmbH/s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Gerhard Brandstätter e Mario Sanino, con domicilio eletto presso quest'ultimo in Roma, viale Parioli, 180; e con l'intervento di ad opponendum
C.N.S. s.p.a. e Sipal s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, in proprio e quali componenti di a.t.i., rappresentate e difese dall'avv. Giuseppe Rusconi, con domicilio eletto presso il medesimo in Roma, Piazzale Flaminio, 19; per la riforma della sentenza del T.R.G.A. - SEZIONE AUTONOMA DELLA PROVINCIA DI BOLZANO n. 00317/2011, resa tra le parti, concernente APPALTO LAVORI RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO OSPEDALE DI BOLZANO. Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti appellate; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Visti gli artt. 74 e 120, comma 10, cod. proc. amm.; (Torna su FATTO
)
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 gennaio 2012 il Cons. Bernhard Lageder e uditi per le parti gli avvocati Pellegrino, Costa, Vannicelli, Falcon, Tita, Sanino e Rusconi. 1. Con la sentenza in epigrafe, il T.r.g.a.Sezione autonoma di Bolzano, definitivamente pronunciando sui ricorsi n. 93 del 2011 e n. 98 del 2011, tra di loro riuniti, proposti rispettivamente da Coopsette soc. coop. (nella qualità ut supra) e da Roschmann Konstruktionen aus Stahl und Glas GmbH/s.r.l. avverso l'aggiudicazione definitiva, in favore dell'associazione temporanea di imprese (a.t.i.) capeggiata da Frener & Reifer Metallbau s.r.l. all'esito di gara a procedura aperta, indetta dalla Provincia autonoma di Bolzano nel luglio 2010 (dopo che una prima gara era andata deserta per mancato superamento delle prove tecniche effettuate sui campioni presentati dalle concorrenti) secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e al prezzo base d'asta di euro 20.877.790,61 - dell'appalto dei lavori di "ristrutturazione e ampliamento dell'ospedale di Bolzano facciata/tetto nuova clinica", nonché avverso i verbali della commissione di gara, provvedeva come segue: (i) respingeva l'eccezione di carenza d'interesse a ricorrere in capo alla quarta classificata Roschmann, rilevando che la natura del principale motivo di ricorso, di carenza motivazionale delle valutazioni tecniche espresse dalla commissione giudicatrice nell'ambito di una gara improntata al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, fosse tale da incardinare l'interesse a ricorrere in capo a tutte le concorrenti, a prescindere dalla loro collocazione in graduatoria; (ii) accoglieva il motivo di ricorso, con il quale le ricorrenti avevano censurato le valutazioni tecniche della commissione giudicatrice per carenza di motivazione, rilevando che, a fronte della previsione, nel disciplinare di gara (di per sé non impugnato), di un punteggio fino a 25 punti per un criterio indeterminato quale la "qualità architettonica della facciata" (mentre per la voce prezzo era previsto un punteggio massimo di 35 punti), l'attribuzione del punteggio per la voce in esame esigeva un onere motivazionale particolarmente rigoroso, nella specie minimamente assolto con riferimento all'assegnazione all'aggiudicataria del punteggio massimo e alle altre concorrenti di un punteggio alquanto inferiore; (iii) affermava, quanto agli effetti della statuizione d'accoglimento sub (ii), che "(...) nelle gare a connotazione discrezionale, soprattutto quando le buste economiche sono già state aperte (come nel caso in esame), l'unico effetto dell'annullamento può essere la ripetizione della gara (...)" (v. così, testualmente, a p. 17 dell'impugnata sentenza), pervenendo all'annullamento dell'intera gara (salvo a rimettere alla discrezionalità della stazione appaltante la decisione in ordine a un'eventuale riformulazione dei criteri e/o subcriteri di valutazione dell'offerta tecnica); (iv) condannava la Provincia autonoma di Bolzano a rifondere alle due ricorrenti vittoriose le spese di causa, dichiarandole interamente compensate tra le altre parti. 2. Avverso tale sentenza interponeva appello Coopsette, deducendo quale unico motivo
l'erroneo annullamento dell'intera gara - anziché del solo segmento procedimentale relativo alle valutazioni tecniche della commissione all'uopo nominata, onerata di un rafforzato obbligo motivazionale (connesso anche all'avvenuta conoscenza delle offerte economiche) - in violazione dei principi di conservazione degli atti e di economicità e di buon andamento dell'azione amministrativa. Chiedeva dunque in parte qua la riforma dell'impugnata sentenza, con vittoria di spese. 3. Si costituiva in giudizio l'originaria controinteressata Frener & Reifer (in proprio e quale mandataria dell'a.t.i. aggiudicataria), spiegando appello incidentale affidato ai seguenti motivi: a) l'"erroneità della sentenza nella parte in cui ha pronunciato l'annullamento per difetto di motivazione, in quanto il giudice di primo grado poteva e doveva apprezzare direttamente l'attendibilità della valutazione effettuata dalla commissione" (v. così, testualmente, la rubrica del motivo in esame), specie alla luce della dimessa perizia di parte che offriva tutti gli elementi per procedere a siffatta valutazione; b) in via subordinata, l'erronea imposizione di una nuova gara in conseguenza dell'annullamento per difetto di motivazione, anziché della rinnovazione della sola fase di valutazione delle offerte tecniche; c) l'"illegittimità della sentenza per ultrapetizione nella parte in cui essa accoglie il ricorso della ditta Roschmann, in relazione ad una censura (difetto di motivazione nell'attribuzione dei punteggi) non svolta nel ricorso" (v. così, testualmente, la rubrica del motivo in esame). L'appellante incidentale Frener & Reifer chiedeva dunque, in via principale, in riforma dell'impugnata sentenza, il rigetto dei ricorsi di primo grado e, quanto al ricorso Roschmann, l'annullamento della gravata sentenza per extrapetizione, nonché, in via subordinata, la riforma dell'appellata sentenza nella parte in cui disponeva l'integrale rinnovazione della gara. 4. Si costituiva altresì in giudizio, quale originaria resistente, la Provincia autonoma di Bolzano, contestando la fondatezza dell'appello principale e proponendo a sua volta appello incidentale, col quale censurava l'erroneo accoglimento del vizio di difetto di motivazione, anche in considerazione della sufficienza motivazionale dell'attribuzione di punteggi numerici e dell'assenza dei vizi di manifesta illogicità o irrazionalità della valutazione tecnica effettuata dalla commissione. Per il resto (e in via logicamente subordinata), affermava la correttezza della statuizione di rinnovazione dell'intera gara, in quanto la rinnovazione della sola valutazione tecnica ad offerte economiche già aperte e conosciute contrasterebbe con i principi di trasparenza e imparzialità. Chiedeva dunque, previa reiezione dell'appello principale e in riforma dell'impugnata sentenza, il rigetto dei ricorsi di primo grado. 5. Con atto del 12 dicembre 2011 spiegavano intervento ad opponendum le società C.N.S. s.p.a. e Sipal s.r.l., in proprio e quali componenti di correlativa a.t.i. classificata al terzo posto della graduatoria finale, chiedendo la reiezione dell'appello principale. 6. All'udienza pubblica del 31 gennaio 2012 la causa veniva trattenuta in decisione. 7. Procedendo in ordine logico -ex artt. 76, comma 4, c.p.a. e 276 c.p.c. - alla disanima delle questioni devolute al Collegio con i vari appelli, proposti in via principale e incidentale, si osserva che infondato è il motivo d'appello incidentale sub 3.c), in quanto dalla lettura del ricorso in primo grado proposto da Roschmann emerge in modo chiaro e univoco che il giudizio della commissione tecnica è stato censurato anche sotto il profilo della motivazione irragionevole e arbitraria posta a base della valutazione della voce "qualità architettonica", proprio in relazione alla tendenziale indeterminatezza dei relativi parametri valutativi (v., al riguardo, le deduzioni a pp. 78 del ricorso di primo grado), sicché deve escludersi il dedotto vizio di extrapetizione. 8. Parimenti infondati sono l'appello incidentale proposto dalla Provincia autonoma di Bolzano e il motivo d'appello incidentale sub 3.a) proposto da Frener & Reifer, tra di loro connessi e da esaminare congiuntamente. 8.1. In linea di fatto, giova premettere che il disciplinare di gara prevedeva i seguenti criteri valutativi e correlativi punteggi massimi (con la precisazione, che le prescrizioni della lex specialis relative ai criteri valutativi non sono state investite da specifiche censure): prezzo 35 punti; organigramma d'impresa - 6 punti; organizzazione e svolgimento dei lavori - 10 punti; qualità architettonica della facciata - 25 punti (di cui 17 punti per gli elaborati grafici e 8 punti per la relazione sulle caratteristiche architettoniche); qualità tecnica del campione - 11 punti; manutenzione - 10 punti; forma, completezza del contenuto e chiarezza della documentazione presentata per la valutazione tecnica - 3 punti. In tal modo, alla voce prezzo
era assegnato un peso di 35/100, mentre alle voci dell'offerta tecnica era assegnato un peso complessivo di 65/100, tra cui 25/100 alla voce "qualità architettonica della facciata". In sede di valutazione delle offerte tecniche, all'aggiudicataria Frener & Reifer è stato assegnato un punteggio di 51,17/100 (con attribuzione del punteggio massimo di 25/100 per la voce "qualità architettonica"), alla seconda classificata Coopsette un punteggio di 31,64/100 (con attribuzione del punteggio di 10/100 per la voce "qualità architettonica"), alla terza classificata C.N.S.Sipal un punteggio di 31,39/100 (con attribuzione del punteggio di 10/100 per la voce "qualità architettonica") e alla quarta classificata Roschmann un punteggio di 32,60/100 (con attribuzione del punteggio di 11,60/100 per la voce "qualità architettonica"). In sede di valutazione delle offerte economiche, Coopsette e C.N.S. hanno conseguito il punteggio massimo di 35,000/100, Roschmann il punteggio di 28,337/100 e l'aggiudicataria Frener & Reifer il punteggio di 19,021/100. 8.2. Orbene, premesso che da quanto sopra emerge de plano che il punteggio relativo alla voce "qualità architettonica" era venuto ad assumere rilevanza decisiva sull'esito della gara, si osserva che, sebbene si trattasse di criterio valutativo improntato ad ampia discrezionalità tecnica e dunque implicante un onere motivazionale particolarmente pregnante - peraltro, nello stesso atto di nomina (datato 26 ottobre 2010) della commissione incaricata della valutazione delle offerte tecniche è previsto testualmente che il redigendo verbale di valutazione, oltre ai punteggi assegnati per ciascun criterio, " (...) deve contenere (...) le motivazioni sottese all'attribuzione dei punteggi (...)", a prescindere dal rilievo che l'obbligo dell'adeguata motivazione trova la sua fonte direttamente nella legge ed è immanente ad ogni atto espressione di discrezionalità tecnica costituendone caratteristica consustanziale senza che, come correttamente osservato dai primi giudici, occorra un'espressa previsione del bando di gara - dai verbali della commissione tecnica (v., in particolare, il verbale conclusivo n. 6 del 16 febbraio 2011 con relativi allegati) risulta l'assenza di un'adeguata motivazione giustificativa dei punteggi assegnati. Si aggiunga, per inciso, che la sopra citata prescrizione dell'autorità di gara, contenuta nell'atto di nomina della commissione, si giustifica con la non più necessaria fissazione preliminare dei criteri motivazionali in seguito alla modifica apportata al comma 4 dell'art. 83 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, dall'art. 1, comma 1, lett. u), d.lgs. 11 settembre 2008, n. 152. Ritiene al riguardo il Collegio che, nelle gare d'appalto improntate al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione dell'offerta tecnica, in presenza di criteri puntuali e stringenti (fissati dalla lex specialis ai sensi dell'art. 83 d.lgs. 12 aprile 2006, n.163), possa estrinsecarsi mediante l'attribuzione di punteggi senza la necessità di una ulteriore motivazione, esternandosi in tal caso il giudizio della commissione ex se nella graduazione e ponderazione dei punteggi assegnati in conformità ai criteri, ma che, nelle ipotesi connotate dall'assenza di subcriteri o anche di criteri di valutazione sufficientemente dettagliati, e dunque in presenza di criteri improntati a significativi margini di discrezionalità tecnica non compiutamente definiti, la mera attribuzione dei punteggi non sia sufficiente a dar conto dell'iter logico seguito nella scelta e a far comprendere con chiarezza le ragioni per cui sia stato attribuito un punteggio maggiore a talune offerte e minore ad altre, sicché in ipotesi siffatte, per assolvere correttamente al dovere di motivazione, è necessario che, oltre al punteggio numerico, sia espresso un giudizio motivato, col quale la commissione espliciti le ragioni del punteggio attribuito (v. in tal senso, ex plurimis, C.d.S., Sez. V, 29 novembre 2005 n. 6759). A fronte della sopra rilevata assenza di una motivazione adeguata - certamente non ravvisabile nell'uso di aggettivazioni standardizzate quali "eccellente", "ottimo", "molto buono", "buono", ecc. senza ulteriori esplicitazioni, in ultima analisi costituenti mere circonlocuzioni dei correlativi punteggi numerici - giustificativa dell'attribuzione del punteggio relativo alla voce "qualità architettonica" che involge una valutazione di natura prevalentemente estetica e dunque sottratta ad ogni controllo di razionalità e imparzialità in caso di espressione di un giudizio in termini di mero punteggio numerico non accompagnato da adeguato supporto motivazionale, deve confermarsi la sentenza di primo grado nella parte in cui afferma l'insufficienza motivazionale delle valutazioni delle offerte tecniche specie con riguardo al criterio della "qualità architettonica". Considerata la reciproca interdipendenza dei vari criteri di valutazione dell'offerta tecnica, oggetto di un giudizio che sfocia nell'attribuzione di un punteggio conclusivo ponderato quale risultante dei punteggi singoli assegnati in relazione a ciascun criterio, l'incongruità motivazionale investe la valutazione complessiva espressa dalla commissione di gara sulle
offerte tecniche (e non solo sulla voce "qualità architettonica"), a prescindere dal rilievo - posto in risalto dall'appellante principale Coopsette, in espressa riproposizione di correlativo motivo di ricorso di primo grado - che la circostanza, che tutti i commissari (investiti, secondo la legge di gara, del compito di una propria valutazione individuale e dell'assegnazione di un punteggio individuale, onde trarne la media) per ben ottanta volte (ciascun criterio per ciascuna offerta) abbiano assegnato il medesimo punteggio anche sui decimali, costituisce indice sintomatico di un viziato iter motivazionale che ha condotto all'attribuzione del punteggio finale. Come, poi, altrettanto correttamente rilevato nell'impugnata sentenza, la motivazione non può essere fornita in via postuma in sede giudiziale con gli atti difensivi, né può essere integrata da perizie di parte prodotte in sede processuale, ma costituisce prerogativa propria della commissione di gara. Giova al riguardo rilevare che il sindacato giurisdizionale in materia di valutazioni rimesse alla discrezionalità tecnica della pubblica amministrazione (nella specie, ad un organo consultivo e temporaneo quale la commissione giudicatrice ex art. 84 d.lgs. 12 aprile 2006, n.163) può, bensì, svolgersi anche con la verifica dell'attendibilità delle valutazioni tecniche compiute dall'amministrazione rispetto alla correttezza dei criteri utilizzati e applicati, ma che resta comunque fermo il limite della relatività delle valutazioni tecnicoscientifiche, potendo il giudice amministrativo censurare la sola valutazione che si ponga al di fuori dell'ambito di opinabilità, poiché, diversamente, all'apprezzamento opinabile dell'amministrazione sostituirebbe quello proprio e altrettanto opinabile (v. sul punto, ex plurimis, C.d.S., Sez. VI, 6 febbraio 2009, n. 694; C.d.S., Sez. VI, 4 settembre 2007, n. 4635; C.d.S., Sez. IV, 13 ottobre 2003, n. 6201). 8.3. Per le esposte ragioni, i motivi d'appello in esame devono dunque essere disattesi, con conferma in parte qua dell'impugnata sentenza. 9. Meritano, invece, accoglimento l'appello principale di Coopsette e il secondo motivo d'appello incidentale di Frener & Reifer (di cui sopra sub 3. b)), che censurano l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui statuisce che " (...) l'unica conseguenza che l'annullamento può comportare è l'indizione di una nuova gara (...)", in quanto " (...) nelle gare a connotazione discrezionale, soprattutto quando le buste economiche sono già state aperte (come nel caso in esame), l'unico effetto dell'annullamento può essere la ripetizione della gara (...)" (v. così, testualmente, l'impugnata sentenza). 9.1. Ritiene, invero, il Collegio che, contrariamente a quanto affermato nell'impugnata sentenza, nelle gare d'appalto improntate al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa al riscontro dell'illegittimità della valutazione delle offerte tecniche non consegua necessariamente l'annullamento dell'intera gara (v. nello stesso senso, in fattispecie analoghe, C.d.S., Sez. V, 3 dicembre 2010, n. 8410; C.d.S., Sez. V, 28 ottobre 2008, n. 5372; C.d.S., Sez. VI, 1 ottobre 2004, n. 6457). Infatti, in forza del principio di conservazione dell'effetto utile degli atti giuridici (a sua volta espressione dei principi di economicità e di buon andamento dell'azione amministrativa) è preferibile la soluzione volta ad annullare il solo segmento procedimentale relativo alla valutazione delle offerte tecniche, rispetto alla soluzione opposta, propugnata dai primi giudici, tesa ad invalidare tutta la gara, che peraltro condurrebbe a far conseguire ai ricorrenti un effetto (travolgimento della intera procedura) non corrispondente al vizio denunciato, attinente alla sola insufficienza della motivazione, in tal modo venendo a ledere la garanzia di effettività della tutela giurisdizionale in relazione all'interesse leso oggetto di tutela. Quanto, poi, all'assunta (nell'impugnata sentenza) impossibilità di rinnovare parzialmente una gara improntata al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ad offerte economiche già aperte, va rilevato che il principio di segretezza non assume un valore di assoluta inderogabilità, poichè è necessario che esso sia coordinato con i sopra enunciati principi prevalenti, operanti in senso opposto. Va, al riguardo, precisato che le offerte sono ormai cristallizzate, per cui, non potendo mutare, ben è possibile apprezzarle nuovamente senza violare la par condicio che è il valore protetto dalla segretezza delle offerte medesime, mentre il rischio di condizionamenti del giudizio della commissione è evitabile mediante l'analiticità della motivazione e la compiutezza della verbalizzazione, alle quali essa è chiamata nel rinnovare il giudizio. Depone nel senso qui propugnato il dato normativo costituito dal comma 12 dell'art. 84 d.lgs. 12 aprile 2006, n.163, secondo cui, in caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito dell'annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione. Un'interpretazione logicosistematica
della norma conduce alla conclusione che la stessa si riferisca alle ipotesi di rinnovazione parziale della gara, in quanto prevedere che a determinate operazioni debba presiedere la medesima commissione significa attribuire importanza primaria al valore dell'omogeneità dei giudizi espressi prima e dopo il provvedimento di annullamento, mentre la previsione della persistente identità della commissione sarebbe priva di senso nelle ipotesi di ripetizione dell'intera gara ab origine (compreso il bando) e si porrebbe in contrasto con la regola posta dal comma 10 del citato art. 84 che impone la nomina della commissione solo dopo la presentazione delle (nuove) offerte. Un più radicale effetto caducante degli atti dell'intera gara potrebbe, invece, configurarsi nei casi - diversi da quello sub iudice - nei quali i motivi di annullamento ineriscano all'illegittima composizione della commissione di gara o alla sua inidoneità tecnica, oppure a una condotta della commissione gravemente lesiva dei doveri di imparzialità o che denotino un atteggiamento di prevenzione nei confronti di uno o più concorrenti e/o di favoreggiamento di altri, ipotesi tutte accomunate dall'immanenza del vizio all'assetto soggettivo dell'organo collegiale e/o all'elemento soggettivo (dolo o colpa grave) connotante l'operato dei suoi componenti, in quanto tali ostative alla rinnovazione della fase di valutazione delle offerte tecniche dinnanzi alla stessa commissione di gara. Invece, nella fattispecie in esame l'insufficienza della motivazione è assunta, in sentenza, a semplice sintomo del vizio di legittimità dell'eccesso di potere, comportante l'annullamento della valutazione delle offerte tecniche e certamente non impeditiva alla rinnovazione della valutazione da parte della medesima commissione (con la precisazione che la rinnovazione della valutazione delle offerte tecniche non potrà mai risolversi in un'inammissibile motivazione postuma - come sarebbe se fosse imposto alla commissione di esprimersi ora per allora - ma costituisce nuovo esercizio del medesimo potere che, male esercitato una prima volta ed esitato nell'annullamento, deve rispettare i canoni di legittimità, nella specie l'esaustività e l'analiticità della motivazione da porre a suffragio della valutazione delle offerte tecniche). 9.2. Per le esposte ragioni, in accoglimento dell'appello principale proposto da Coopsette e del secondo motivo dell'appello incidentale di Frener & Reifer, l'impugnata sentenza va riformata nella parte in cui dispone la rinnovazione della gara intera, anziché della sola fase di valutazione delle offerte tecniche (e di quelle consequenziali). 10. Considerato l'esito della causa e tenuto conto di ogni circostanza connotante la presente controversia, si ravvisano i presupposti di legge per dichiarare le spese del doppio grado interamente compensate tra tutte le parti. (Torna su ) P.Q.M.
P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti (in via principale ed incidentale), provvede come segue: 1. respinge l'appello incidentale proposto dalla Provincia autonoma di Bolzano, nonché il primo e il terzo motivo dell'appello incidentale (di cui sopra sub 3.a) e 3.c)) proposti da Frener & Reifer; 2. accoglie l'appello principale proposto da Coopsette e il secondo motivo di appello incidentale proposto da Frener & Reifer e, per l'effetto, riforma in parte l'impugnata sentenza nei termini di cui in motivazione; 3. dichiara le spese del doppio grado interamente compensate tra tutte le parti. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Concl: Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 31 gennaio 2012 con l'intervento dei magistrati: Carmine Volpe, Presidente Rosanna De Nictolis, Consigliere Gabriella De Michele, Consigliere Roberta Vigotti, Consigliere Bernhard Lageder, Consigliere, Estensore DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 08 MAR. 2012
Autorità: Consiglio di Stato sez. VI Data: 15 novembre 2011 Numero: n. 6023 Parti: Min. beni culturali C. Soc. C.C. e R. e altro Fonti: Foro amm. CDS 2011, 11, 3469 CLASSIFICAZIONE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (P.A.) - Contratti della P.A. - forme di contrattazione TESTO Pubblica amministrazione (p.a.) - Contratti della p.a. - Forme di contrattazione Appalto - Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa - Separazione della fase di valutazione dell'offerta economica e di quella dell'offerta tecnica - Differenze con riguardo alla valutazione economica tra il criterio del prezzo più basso e il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
Nel criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, vanno separatamente valutate l'offerta economica e l'offerta tecnica. Quanto alla valutazione dell'offerta economica, il criterio non può che essere quello del prezzo più basso , senza medie o criteri forfetari. Il criterio del prezzo più basso , nella sua chiara ed univoca applicazione, non può che condurre al risultato di premiare l'offerta di prezzo più basso , e non può pervenire al risultato di premiare un'offerta di prezzo più alta di altra. La differenza, nell'operazione di valutazione del prezzo , che intercorre tra criterio del prezzo più basso e criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è che nel primo criterio l'offerta più bassa è aggiudicataria, senza necessità di
attribuzione di un punteggio, dovendosi solo redigere la graduatoria delle offerte; invece, nel secondo criterio , il punteggio complessivamente previsto per l'elemento prezzo può essere variamente distribuito, per cui alle varie offerte economiche va attribuito un punteggio, che si somma con il punteggio previsto per le offerte tecniche. La distribuzione del punteggio per l'offerta economica, suddividendo essa in vari sub elementi, deve comunque essere strutturata in modo tale da condurre al risultato per cui l'offerta economica complessivamente inferiore deve riportare un punteggio per il prezzo complessivamente superiore. Si può semmai graduare il punteggio per il prezzo secondo criteri di proporzionalità o progressività, premiare il prezzo più basso di più per taluni elementi e meno per altri, ma qualsivoglia criterio si utilizzi, non si può trattare di criterio suscettibile di pervenire al paradossale risultato di dare il maggiore punteggio complessivo ad una offerta economica più elevata di altre.