Anno VI Numero 6 Giugno 2004 GLI INTERVENTI Tutela dati personali: La parola chiave di Fabio Tommasi L’amministratore di sostegno di Ida Peressotti
Regole di condotta e norme di comportamento in tema di tutela dei dati personali: la parola chiave
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La formazione dei dipendenti pubblici di Ileana Macagno 11 Bastiancontrario
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LEGISLAZIONE ANAGRAFE Abbonati TV Accesso telematico forze Dell’ordine
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STATO CIVILE Correzione cognome
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PUBBLICA AMM.NE Organizzazione
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CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI Il regolamento
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SERVIZIO CIVILE Attività di verifica
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C.I.E. Sperimentazione A.I.R.E.
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I SERVIZI Le scadenze di luglio I quesiti
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Associazione DeA Marco Raso nuovo Segretario Nazionale
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INDICE 2003 inserto staccabile
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l tema, oggetto dell’intervento, pone gli studiosi della materia dinanzi ad una certezza: non esiste un sistema informativo assolutamente sicuro, sia nella rete Internet, sia nei sistemi informativi aziendali, negli studi professionali o negli Enti pubblici. Ogni sistema informativo può essere violato con costi (economici e non) ragionevolmente proporzionati a quelli sostenuti per progettare lo stesso sistema di sicurezza violato. Spesso accade che tali costi, paradossalmente, siano notevolmente inferiori.
Basti pensare al galoppante progresso tecnologico per renderci immediatamente conto di come ciò che in un determinato momento può essere considerato altamente evoluto e “sicuro”, può non esserlo più immediatamente dopo tale considerazione. Scartando la pretesa di prevedere un sistema “assolutamente sicuro”, si tratta, in altri termini, di individuare le insidie di un sistema informativo che attentano alla certezza del diritto ed (Continua a pagina 2)
L’amministratore di sostegno: nuovi adempimenti per gli ufficiali di Stato Civile di Ida Peressotti
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GIURISPRUDENZA STATO CIVILE Doppio cognome
di Fabio Tommasi
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ulla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 2004 è stata pubblicata la legge 9 gennaio 2004, n. 6 che, poco pubblicizzata dai mass media ma molto attesa, soprattutto dalle associazioni dei disabili, è destinata ad incidere profondamente nella vita di ogni giorno delle persone con problemi e delle loro famiglie. Con questa norma si è introdotto in Italia un istituto, già presente nell’ordinamento giuridico di altri Paesi europei, a tutela delle persone che, per effetto di una infermità o di una
menomazione fisica o psichica, si trovano nell’impossibilità di provvedere ai propri interessi: l’amministratore di sostegno. Entrato in vigore il 19 marzo 2004, il nuovo testo legislativo, insieme con le norme già contenute nel nostro codice civile relativamente agli istituti della tutela dell’interdetto, della curatela degli inabilitati e dell’annullabilità degli atti compiuti dagli incapaci naturali, che continuano – anche se con qualche modifica – a restare in vigo(Continua a pagina 6)
Tariffa R.O.C.: “Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DBC PISA - Aut. Trib. di PISA n. 6/03 del Reg. Periodici
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LA PAROLA CHIAVE
Fabio Tommasi
“Ogni sistema informativo può essere violato con costi (economici e non) ragionevolmente proporzionati a quelli sostenuti per progettare lo stesso sistema di sicurezza violato.”
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ai diritti della persona e, conseguentemente, implementare un sistema informativo “sufficientemente sicuro”, ovvero tale da rendere gli sforzi necessari per violarlo così elevati da rendere non conveniente la sua violazione. Si pensi, infatti, ad un sistema informativo del valore “x” che richieda un costo di violazione pari a “x+1”. Solo in tal modo un sistema informativo (inteso nel senso di elaboratore cui sono memorizzati le informazioni, i dati) può considerarsi sufficientemente sicuro perché “poco appetibile sul mercato” a causa dei costi più che direttamente proporzionali a quelli necessari per la sua realizzazione o, meglio ancora, maggiori del valore che il violatore ha attribuito ai dati personali trattati. A ciò si aggiungano gli eventi traumatici naturali e, ultimamente, terroristici, molto spesso difficilmente prevedibili, che inducono all’adozione di piani di sicurezza al fine di prevenire ed evitare ulteriori danni, nonché la perdita accidentale dei dati personali trattati. Il dramma delle Twin towers dell’11.9.2001 ne è la prova più eclatante. Esso ha rappresentato la prova del nove di molti sistemi di sicurezza adottati dalle centinaia di società ivi ospitate. Il precedente attentato terro-
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ristico del 1993 indusse una moltitudine di società ad adottare soluzioni di disaster recovery con il fine ultimo di tutelare la mole di dati in loro possesso e, conseguentemente, gli ingenti investimenti. Quelle aziende che, a seguito dell’attentato del 1993, adottarono le soluzioni di sicurezza pianificate poterono continuare ad esercitare la loro attività. Tali sistemi di sicurezza sono risultati, purtroppo, insufficienti a tutelare la vita di molti dipendenti, ma hanno contribuito notevolmente a ridurre i danni e a dare una speranza di vita alle società, e con esse le famiglie dei dipendenti, che, diversamente, sarebbero fallite. Si pensi alle società telefoniche presenti nelle torri con i loro servizi di interconnessione. Le società che pianificarono un sistema di intervento riparatore efficace dovuto ad eventi drammatici e scarsamente prevedibili riuscirono a riprendere le attività in pochissime ore dal momento del disastro. Le stesse, infatti, adottarono dei sistemi di salvataggio dei dati in centri dislocati in posti remoti ed al di fuori di Manhattan, nel New Jersey o in Texas. Il drammatico atto di terrorismo ha avuto un altro importante effetto: ha indotto numerose società ed enti pub(Continua a pagina 3)
ANNO VI - Numero 6 - GIUGNO 2004 - Proprietaria Editrice: DeA (Demografici Associati) - Periodico mensile. Direttore Responsabile: Patrizia Lupino - Vice Direttore: Luciano Pignatelli Comitato di redazione: Maria Luisa Calligaro, Ileana Macagno, Alessandro Martini, Marco Raso. Hanno collaborato alla realizzazione di questo numero: M. Lazzeri, M. Parducci, M. Buzzani, I. Peressotti, F. Tommasi Autorizzazione Tribunale di Pisa n. 6/2003 del Reg. Periodici - Tariffa R.O.C.: “Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. In L. 27/02/2004 n. 46) art. 1 comma 1 DCB PISA CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: la quota di abbonamento per l'anno 2004 è di euro 85 (iva inclusa) da versare sul c.c.p. n. 24899536 intestato a DeA (Demografici Associati) - Cascina. Coloro che sono in regola con i pagamenti hanno diritto a richiedere gratuitamente entro l'anno, la risoluzione di tre quesiti. L'abbonamento decorre dal 1° gennaio con diritto al ricevimento dei fascicoli arretrati. In mancanza di esplicita revoca, da comunicare in forma scritta entro e non oltre il mese di dicembre, l'abbonamento si intenderà rinnovato per l'anno successivo. La disdetta non è comunque valida se l'abbonato non è in regola con i pagamenti. Il rifiuto o la restituzione dei fascicoli della rivista non costituiscono disdetta dell'abbonamento a nessun effetto. Ufficio abbonamenti Tel. 050 719380 - Fax 050 719381 Internet: www.semplicesemplice.it E-mail:
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blici, ma anche studi professionali, a porsi il problema della sicurezza dei propri dati e ad adottare piani di disaster recovery. Il terrorismo, infatti, è solo uno dei possibili eventi che forse fino a ieri non si pensava potesse considerarsi tale, ma si pensi anche alle alluvioni, ai terremoti, agli incendi, agli allagamenti accidentali, alle interruzioni di energia, ai locali che ospitano un centro di elaborazione dati. Da quanto emerso, relativamente alla problematica della tutela dei dati personali sembrerebbe di trovarsi di fronte ad uno scenario di guerra piuttosto che all’esercizio di un diritto che gli anglosassoni definiscono “right to be alone”, il diritto ad essere lasciati soli. Fortunatamente non è così ed oggi si è passati dal diritto alla riservatezza inteso come strumento passivo di difesa dalle intrusioni altrui e strumento di libertà e partecipazione, alla definizione di diritto alla riservatezza inteso come potere di controllo e conoscenza sulla circolazione dei propri dati personali (R. Acciai). L’importante è porsi il problema della sicurezza al fine di affrontarlo nel migliore dei modi e raggiungere così quel sistema sufficientemente e ragionevolmente sicuro di cui si è detto sopra, nonché al fine di adeguarsi al disposto normativo di cui al decreto legislativo n. 196/2003 in tema di tutela dei dati personali (di seguito Testo Unico) con l’adozione delle misure minime di sicurezza (di cui all’allegato tecnico lettera B). Ciò detto, emerge con evidenza che la problematica sulla tutela dei dati personali è strettamente connessa ad un altro problema che ne rappresenta lo zoccolo duro, ovvero quello culturale.
A parere di chi scrive, infatti, ma anche di molti altri autori che si occupano di tali problematiche, quello che rileva è l’approccio alle problematiche sulla sicurezza da parte di coloro i quali sono tenuti all’adozione delle misure minime sulla sicurezza, siano essi imprenditori, siano essi liberi professionisti e/o enti pubblici. Molto spesso, troppo spesso, accade che sistemi informativi “blindati”, mi sia consentito il gergo informatico, vengano resi vulnerabili da comportamenti degli incaricati fin troppo superficiali (si pensi alla password scritta su bigliettini tipo post-it affissi sul monitor del proprio elaboratore, alla comunicazione della propria password ai propri colleghi e via dicendo). Non potendo esaurire la problematica in poche righe inviterei il lettore ad alcune riflessioni su ciò che accade realmente, ad esempio, in merito alla password, più semplicemente definita nell’allegato tecnico al T.U. come “parola chiave”. Il T.U., relativamente alla parola chiave, sancisce al punto 5 che la stessa, “quando è prevista dal sistema di autenticazione, è composta da almeno otto caratteri oppure, nel caso in cui lo strumento elettronico non lo permetta, da un numero di caratteri pari al massimo consentito”. Dalla lettura della norma si deduce innanzitutto che la parola chiave scelta dall’incaricato deve essere composta da almeno otto caratteri. Coloro i quali si interessano di informatica o abbiano un minimo di esperienza in questo settore, sia pure al livello di meri utenti, sono consapevoli che una password di otto caratteri rappresenta una misura “minima” (appunto) di si(Continua a pagina 4)
LA PAROLA CHIAVE di Fabio Tommasi
“Molto spesso, troppo spesso, accade che sistemi informativi “blindati”, mi sia consentito il gergo informatico, vengano resi vulnerabili da comportamenti degli incaricati fin troppo superficiali .”
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LA PAROLA CHIAVE di Fabio Tommasi
“Spetta, pertanto, a colui che cagiona il danno provare che, al momento del verificarsi dell’evento dannoso, erano state predisposte tutte quelle misure necessarie e sufficienti ad evitare il danno. ”
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curezza, ma non la scelta più idonea e sufficiente a rendere relativamente sicuro (nel senso sopra indicato) il proprio sistema informativo. Si rammenta, in questa sede, che l’art. 15 del T.U. equipara il trattamento di dati personali all’esercizio di attività pericolose di cui all’art. 2050 del codice civile che, come sappiamo, prevede l’inversione dell’onere della prova. Spetta, pertanto, a colui che cagiona il danno provare che, al momento del verificarsi dell’evento dannoso, erano state predisposte tutte quelle misure necessarie e sufficienti ad evitare il danno. Molto spesso tale prova è diabolica. Da qui, nonostante il T.U. ci chieda l’adozione di una parola chiave con almeno otto caratteri, o addirittura anche meno se lo strumento elettronico non consenta un tale numero di caratteri, è interesse di coloro i quali tratteranno dati personali andare oltre il dettato normativo e prevedere una parola chiave maggiormente sicura. Da qui la scelta di una parola chiave alfanumerica, quindi composta da numeri e lettere, ma anche casesensitive ovvero con lettere maiuscole e minuscole. Così, ad esempio, una parola chiave di questo tipo: Olki7826JuGFt726. Una parola chiave del tipo indicato, ovvero alfanumerica e case-sensitive, sicuramente comporta seri problemi mnemonici e, l’utente medio, è portato ad assumere regole di condotta as-
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solutamente sconsigliabili (si pensi al post-it affisso sul monitor e sul quale è riportata la propria parola chiave). L’ignaro utente, consapevole delle proprie capacità (o incapacità) mnemoniche, è indotto a scegliere la propria parola chiave associandola ad un nome proprio di persona (ad esempio la propria moglie, il proprio figlio), ad una ricorrenza (ad esempio un anniversario di matrimonio o una nascita di un proprio caro) in ciò violando le più elementari regole di condotta, non scritte, che sono alla base della sicurezza di un sistema informativo. Accade spesso, infatti, che le persone che ci sono più vicine (il marito, la moglie, l’amico, il collega e via dicendo) possano agevolmente violare il proprio sistema informativo (si pensi alla posta elettronica per fare un solo esempio), proprio perché conoscono bene la propria vittima, mettendo in serio pericolo il dato personale trattato. Al fine di non tediare il lettore si riporta un estratto, non esaustivo, di regole di condotta che gli addetti ai lavori solitamente suggeriscono nella scelta della propria parola chiave: 1) non usare password al di sotto di 8 caratteri (ce lo ricorda il T.U.); 2) non usare nomi di persone o animali, date, ricorrenze, numeri sequenziali, targa autoveicoli e via dicendo; 3) non usare nomi di cose legate alla cultura popolare (nomi di canzoni, di cantanti, di calciatori, ecc.); (Continua a pagina 5)
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4) non usare numeri civici propri o di amici; 5) non usare codici fiscali o partite iva; 6) non usare numeri seriali (codici a barre) di prodotti di largo consumo; 7) non usare sequenze tipo “fabfabfab”; 8) non usare tasti in sequenza (es. 12345); 9) non invertire le lettere (es. “tavolo” diventa “olovat”); 10) non usare numeri di carta di credito o conti correnti. Di contro potremmo individuare una sorta di vademecum da seguire nella scelta della propria parola chiave. Così si potrebbe suggerire di: 1) utilizzare almeno 8 caratteri alfanumerici; 2) case sensitive (ad esempio: JHnKLorFdSdPt); 3) una password per ogni computer o servizio informatico utilizzato (email, software, documenti e via dicendo) così da scongiurare violazione di più sistemi informativi con il medesimo sforzo economico e non; 4) cambiare spesso la password; 5) cambiare la password dopo un “uso sospetto” (necessità che l’amico/collega utilizzi, ad esempio, il computer); 6) custodire gelosamente la propria password e non comunicarla a nessuno (salvo gli obblighi nei confronti del proprio datore di lavoro da vedere caso per caso); 7) non dare la password a richiedenti via e-mail o telefono; 8) non utilizzate la password in presenza di persone dietro le spalle (c.d. shoulder surfing); 9) se il computer chiede di “memorizzare” la password
nell’elenco apposito cliccare su “no”. Ciò detto sembrerebbe difficile individuare la propria parola chiave, tra l’altro facilmente memorizzabile, che soddisfi gli indicati requisiti. Una parola chiave relativamente sicura (nel senso sopra indicato) potrebbe essere il risultato dell’estrazione delle prime lettere di ciascuna parola e i numeri di una frase non di senso compiuto. Ad esempio, ipotizzata la frase “Questo cellulare pagato 100 euro vale come 10 mouse Logitech”, la relativa parola chiave, pertanto, sarebbe la seguente: Qcp100evc10mL. Ricordando la semplice frase, non di senso compiuto, si risale agevolmente alla parola chiave e non vi è bisogno di lasciare post-it sparsi sulla propria scrivania. Infine, relativamente al punto n. 7) giova ricordare una nota tecnica di violazione di un sistema informativo che si fonda sulla “vulnerabilità” e sulle “debolezze” della persona umana. Essa consiste nell’opera di convincimento e persuasione, solitamente per mezzo di una comunicazione a distanza (ad esempio via e-mail o telefono) che può ingenerarsi sulla vittima, la quale, convinta di avere a che fare con una determinata persona (un capo progetto, un collega di altro ufficio o compartimento e via dicendo) cede ingenuamente alla richieste avanzate di invio della parola chiave o di altre credenziali di autenticazione. Tale tecnica è definita “social engineering” e si compone di alcune caratteristiche essenziali: 1) l a f a l s a i d e n t i t à dell’interlocutore della vittima che vuol far credere di essere un diretto superiore gerarchico; (Continua a pagina 6)
LA PAROLA CHIAVE di Fabio Tommasi
“Una parola chiave relativamente sicura… potrebbe essere il risultato dell’estrazione delle prime lettere di ciascuna parola e i numeri di una frase non di senso compiuto.”
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LA PAROLA CHIAVE di Fabio Tommasi
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l’aggiornamento della propria parola 2) le debolezze più o meno cono- chiave almeno ogni sei mesi che disciute della vittima su cui fondare ventano tre nel momento in cui siano l’opera di persuasione; trattati dati sensibili e/o giudiziari e co3) la richiesta di informazioni (ad munque la parola chiave deve essere esempio la comunicazione della pa- modificato al suo primo utilizzo. Vale rola chiave di accesso ad un siste- a dire, una volta assegnata ma informativo facendo credere di dall’amministratore del sistema è oneoperare un’ordinaria amministrazio- re (rectius: obbligo) dell’incaricato mone del sistema); dificarla al suo primo utilizzo. Meglio 4) il basso rischio di scoperta ancora, deve essere il sistema infordell’inganno; mativo ad essere configurato in modo 5) l’elusione delle barriere informati- che richieda la modifica della parola che adottate, le quali vengono neutra- chiave al suo primo utilizzo. lizzate (si pensi al firewall o all’antivirus). Fabio Tommasi Per terminare questa breve trattazio- Avvocato in Lecce, esperto in diritto delle nuove tecnologie, membro del comitato scientifico ne sulle regole di condotta in tema di DeA Demografici Associati, relatore a numerosicurezza informatica, si rammenta si convegni e seminari di studio, autore di numerosi saggi e coautore del Codice in “Diritto che il T.U., nell’allegato B, richiede delle nuove tecnologie e dell’INTERNET” edito (Continua da pagina 5)
da IPSOA.
AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO di Ida Peressotti
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re, costituiscono un nuovo sistema di protezione dell’incapace più flessibile rispetto a quello precedente. Con l’istituzione dell’amministratore di sostegno il legislatore si è sostanzialmente adeguato alla diversa immagine che nella società attuale ha la persona disabile. Già negli anni ottanta, anche sulla base di esperienze straniere, un gruppo di ricerca dell’Università degli studi di Trieste aveva elaborato una proposta di riforma del codice civile sulla materia degli infermi di mente; da questo studio nacque un progetto di riforma i cui punti più qualificanti erano: ♦ la ricerca di un equilibrio tra l’esigenza di assicurare la protezione al disabile e quella di comunque garantirgli la propria autonomia e libertà ♦ la previsione di un meccanismo capace di adattarsi, di volta in volta, alle concrete esigenze dei disabile stesso.
Già la giurisprudenza di merito aveva cercato di “assicurare la protezione degli incapaci senza ricorrere all’interdizione”, suggerendo in alcune pronunce una interpretazione estensiva dell’art. 35, comma 6, della legge istitutiva del servizio sanitario nazionale, la legge n. 833/1978, che prevede la possibilità per il giudice tutelare, qualora ne sussiste la necessità, di adottare provvedimenti urgenti per curare gli interessi sia personali sia economici dell’anziano o dell’infermo di mente nei cui confronti non risulta avviato un procedimento di interdizione. Il dibattito fra gli studiosi ha poi ispirato ulteriori disegni di legge convogliatisi poi nel testo della Legge n. 6/2004. Ma perché si è sentita l’esigenza di istituire la figura dell’amministratore di sostegno? La precedente disciplina, vecchia di ben due secoli, era imperniata esclu(Continua a pagina 7)
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s i vamente sull’interdizione e sull’inabilitazione. Notevoli gli inconvenienti che derivavano nella vita pratica degli interessati: oltre all’elevato costo, alla lungaggine della procedura determinata dalla necessità di notificare il ricorso introduttivo a parenti lontani per grado come quelli indicati dall’art. 713 c.p.c., con l’interdizione, dichiarata con sentenza dal Tribunale ordinario in composizione collegiale, la persona perde interamente “la capacità di agire” (= incapacità assoluta) quale sia il suo livello di menomazione. Non può perciò sposarsi, fare testamento, effettuare donazioni, riconoscere i figli naturali; qualunque contratto, anche di lieve entità, stipulato dall’interdetto è impugnabile ed annullabile. Nella cura dei suoi interessi e nel compimento di tutti gli atti di natura patrimoniale di ordinaria e straordinaria amministrazione l’interdetto è sostituito da un legale rappresentante, il “tutore”. Quest’ultimo non può, tuttavia, rappresentare l’assistito negli atti cosiddetti personalissimi quali appunto il matrimonio, il riconoscimento di filiazione naturale, il testamento etc. che sono quindi preclusi in via assoluta all’incapace. L’inabilitazione, anch’essa dichiarata con sentenza del Tribunale ordinario, diversamente lascia una limitata capacità di agire all’interessato. L’inabilitato può compiere atti di ordinaria amministrazione, può amministrare personalmente i suoi beni, può contrarre matrimonio, far testamento, riconoscere i propri figli naturali etc. Invece per gli atti di straordinaria amministrazione è necessaria l’assistenza ed il consenso del curatore. In pratica misure sproporzionate ri-
spetto l’effettiva condizione del disabile, molto spesso inapplicabili ai singoli casi concreti: per essere interdetti si deve essere “in condizioni di abituale infermità di mente” tale da rendere la persona “incapace di provvedere ai propri interessi” (art. 414 c.c.). Solo una parte minoritaria dei disabili versa in tali condizioni, la maggior parte delle persone è colpita da menomazioni meno gravi, a volte non permanenti. Sino alla data di entrata in vigore della legge n. 6/2004 non esisteva alcun strumento giuridico per soccorrere legalmente queste persone: come investire una certa somma di denaro, come vendere/acquistare immobili, come stipulare un contratto…. Se non c’era un tutore, un curatore, se non poteva contare sull’appoggio dei familiari, il disabile era abbandonato a se stesso. Ecco spiegato perché il legislatore ha voluto l’istituto dell’amministratore di sostegno. Lo ha inserito prima degli altri due istituti dell’inabilitazione e dell’interdizione in modo da creare una sorta di graduazione tra le misure di protezione delle persone prive di autonomia che rende l’interdizione non più obbligatoria, ma la soluzione residuale, limitata ai soli casi in cui sia davvero impossibile applicare l’istituto dell’amministratore di sostegno, quindi solo se necessaria (art. 414 c.c. così come modificato dal’art. 4 legge n. 6/2004). In questo senso anche l’art. 412 c.c. che stabilisce la discrezionalità per il giudice di avviare l’interdizione. Viene in rilievo cioè la valorizzazione della persona umana e lo stesso art. 1 della legge lo enuncia espressamente quando stabilisce “la presente legge ha la finalità di tutelare, con la (Continua a pagina 8)
AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO
Ida Peressotti
“Sino alla data di entrata in vigore della legge n. 6/2004 non esisteva alcun strumento giuridico per soccorrere legalmente queste persone”
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AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO di Ida Peressotti
“E’ comunque stabilito che la persona malata può comunque compiere da solo tutti gli atti “necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana. L’incapacità perciò non è più a 360 gradi”
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minore limitazione possibile della capacità di agire…. “ . La finalità della nuova legge è riassunta nella nuova intestazione del Titolo XII del c.c. “Delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia”, titolo poi suddiviso in due capi: il primo “Dell’amministratore di sostegno” le cui norme sono inserite come articoli dal 403 al 413, ed il secondo “Della interdizione, della inabilitazione e della incapacità naturali, nel quale sono confluiti i previgenti articoli in materia – dal 414 al 432 in parte modificati dagli articoli da 4 a 10 della nuova legge. Ma chi è l’amministratore di sostegno? E’ un “tutor”, mediando un termine del mondo scolastico, pensato per aiutare non solo persone con malattie mentali, ma anche quelle con forme di disabilità intellettiva come l’insufficienza mentale, la cerebrolesione, l’autismo, la sindrome di Down etc, qualunque “persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea di provvedere ai propri interesse…” (art. 404 c.c., così come modificato dall’art. 3 della legge n. 6/2004) quindi anche anziani ammalati, alcoolisti, tossicodipendenti, malati terminali, etc.
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per la quale è prevista anche l’eventuale audizione della persona interessata, può disporre accertamenti non solo di natura medica, utili ai fini della decisione. Nel procedimento interviene in ogni caso il pubblico ministero. Entro 60 giorni dalla data della presentazione della richiesta, emette decreto motivato di nomina nel quale devono essere precisate le decisioni assunte, cioè quali atti l’amministratore di sostegno deve compiere insieme con il disabile, quali quelli da solo, decisioni che in ogni tempo possono essere modificate od integrate. Per tutti gli atti che non formano oggetto del decreto il disabile mantiene la capacità di agire (art. 409). E’ comunque stabilito che la persona malata può comunque compiere da solo tutti gli atti “necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana”. L’incapacità perciò non è più a 360 gradi. Il nuovo sistema demanda quindi al giudice il compito di “ritagliare” sull’incapace un intervento di protezione adeguato alla sua situazione.
Risvolti operativi E’ previsto che il decreto di apertura, di chiusura ed ogni altro provvedimento assunto dal giudice debba essere immediatamente registrato in un apposito registro tenuto dal cancellieLa procedura re del Tribunale. L’amministratore di sostegno viene Qui rileviamo il puntuale intervento da nominato dal “giudice tutelare” del parte del Ministero della Giustizia che luogo di residenza o di domicilio, che ha pubblicato il proprio decreto datato può essere sollecitato ad intervenire 12 marzo 2004 sulla Gazzetta Ufficiadagli operatori sociali, dal pubblico le del 18/03/2004 – serie generale ministero, dai familiari ma anche dallo n.65 – il modello istitutivo del registro stesso interessato (art. 408, comma dell’amministrazione di sostegno. Co1). Prima di provvedere alla nomina, il me si può ben vedere dalle date (Continua a pagina 9) giudice deve svolgere una istruttoria
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l’intervento è stato quanto mai preciso ed opportuno: il decreto, con le istruzioni in esso contenute, traccia di fatto le linee guida per i cancellieri dei Tribunali. Il Ministero ha dimostrato sensibilità non solo nei confronti dei propri operatori, ma soprattutto nei confronti dei molti soggetti interessati a questo nuovo istituto che, pur non essendo rivoluzionario, di fatto risolve molti problemi pratici agli stessi interessati e, perché no, forse anche a noi operatori demografici: si ricorda infatti l’annoso problema dell’autentica della firma degli infermi di mente e degli incapaci per i quali non era stato pronunciata né l’interdizione, né la curatela. La stessa sensibilità non può essere riconosciuta al Ministero dell’Interno, nostro organo superiore, il quale si è fatto e si fa tutt’ora desiderare disattendendo le aspettative di noi operatori di fronte alle novità legislative. La legge n. 6/2004 dispone, oltre all’istituzione del registro delle amministrazioni di sostegno, anche che: “…il decreto di apertura dell’amministrazione di sostegno e il decreto di chiusura devono essere comunicati entro dieci giorni all’Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni in margine all’atto di nascita del beneficiario….” Ciò al fine di consentire ai terzi che entrano in relazione con queste persone di conoscere legalmente se le stesse hanno effettiva capacità giuridica a trattare e quali sono i loro poteri. Non risulta che a tutt’oggi il Ministero abbia espresso un proprio parere in merito su come debbano essere formulate le annotazioni al fine di uniformare i comportamenti degli ufficiali di Stato Civile. Di fatto sui nostri tavoli
iniziano ad arrivare i primi decreti. Più di qualcuno si è chiesto: “cosa debbo annotare? La solo apertura od anche che la nomina è a tempo determinato? Ed in quest’ultimo caso devo specificare anche il periodo? Affidiamoci, come sempre, alla nostra esperienza ed al nostro buon senso. Se si pensa che il filo conduttore di tutte le disposizioni legislative emanate dal 1990 a tutt’oggi è la semplificazione, se si legge attentamente l’ottavo comma dell’art. 405 che non prevede espressamente l’annotazione del decreto di proroga, menzionato unicamente in relazione alla cancellazione delle annotazioni “…alla scadenza del termine indicato nel decreto di apertura o in quello di proroga...” è agevole ritenere che ci si debba limitare ad indicare la semplice apertura dell’amministrazione di sostegno e la successiva chiusura, e non anche il periodo di nomina. In tal modo non si deve reiterare annotazioni di più proroghe, che potrebbero intervenire nel tempo, con evidente risparmio di spazio nei registri. Se poi si leggono le istruzioni contenute nel registro dell’amministrazione di sostegno depositato presso le cancellerie si potrebbe sostenere che: 1) quando un amministratore di sostegno viene esonerato o rimosso dall’incarico e sostituito da un’altra persona, il cancelliere potrebbe non darne comunicazione all’ufficiale dello Stato Civile, come già avviene per la nomina del tutore e del curatore. La tutela dei terzi è comunque garantita dall’annotazione dell’apertura dell’amministrazione di sostegno. A chi interessa conoscere chi è l’amministratore è sufficiente chiederlo (Continua a pagina 10)
AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO di Ida Peressotti
“... è agevole ritenere che ci si debba limitare ad indicare la semplice apertura dell’ammini-strazione di sostegno e la successiva chiusura, e non anche il periodo di nomina”
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AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO di Ida Peressotti
“...l’ultima parte del comma 8, potrebbe essere letta nel senso che le annotazioni, una volta ‘cancellate’, non debbono più essere riportate negli estratti per riassunto dell’atto di nascita degli interessati.”
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alla stessa cancelleria del Tribunale. 2) Quando viene dichiarata la cessazione dell’amministrazione di sostegno, su richiesta delle parti che “… ritengono che si siano determinati i presupposti per la cessazione...” o d’ufficio dal giudice tutelare “… quando... si sia rilevata inidonea a realizzare la piena tutela del beneficiario…” si determina la chiusura della stessa amministrazione di sostegno, che va pertanto annotata. Le annotazioni di apertura e chiusura, proprio per la funzione di tutela dei terzi, debbono essere menzionate negli estratti per riassunto degli atti di nascita. Mediando dalla formula n. 127 del D.M. 5 aprile 2002 il testo dell’ annotazione potrebbe essere il seguente: “In data…è stata aperta/chiusa per …. (cessazione, morte del beneficiario etc) l’amministrazione di sostegno di … (cognome e nome del beneficiario)… come da comunicazione in data … del cancelliere presso il Tribunale di … “. Più complesso il problema della “cancellazione” delle annotazioni alla scadenza del termine. Ovviamente la cancellazione può avvenire solo mediante un’annotazione, non certo usando “la gomma”. Ma in base a cosa cancellare? Ad una comunicazione del cancelliere oppure va effettuata automaticamente alla scadenza, obbligando in tal modo l’ufficiale dello Stato Civile a tenere
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uno “scadenziario”? Ancora una volta viene in soccorso l’attenta lettura della norma: “Il decreto di apertura … il decreto di chiusura, devono essere comunicati… per le annotazioni… Se la durata dell’incarico è a tempo determinato le annotazioni devono essere cancellate ….” (art. 405, comma 8 ). L’uso del plurale “annotazioni” induce a ritenere che anche la cancellazione rientri nella casistica più generale della “chiusura”, quindi dovrebbe essere comunicata dal cancelliere del Tribunale. In questo caso la formula di chiusura dell’amministrazione di sostegno potrebbe essere così formulata “… viene cancellata per scadenza del termine…” anziché scrivere “...è stata chiusa..” Inoltre l’uso del termine “cancellare” non può essere casuale, non avrebbe senso altrimenti il distinguo fatto dal legislatore tra gli incarichi a tempo determinato da quelli indeterminati. Pertanto l’ultima parte del comma 8, potrebbe essere letta nel senso che le annotazioni, una volta “cancellate”, non debbono più essere riportate negli estratti per riassunto dell’atto di nascita degli interessati. La vera, autentica soluzione è comunque raccordarsi con le rispettive cancellerie nella soluzione pratica dei casi che nel tempo si svilupperanno. Ida Peressotti Ufficiale di Stato Civile Comune di Udine
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La formazione dei dipendenti pubblici
FORMAZIONE
di Ileana Macagno
P
are ormai tramontato il periodo in cui i dipendenti pubblici si formavano esclusivamente sul campo e acquisivano conoscenze e competenze in modo frammentario e autodidatta. Il trend della formazione dei dipendenti è in continua crescita soprattutto nei Comuni medi e grandi, ma anche in quelli piccoli sono aumentate le giornate formative cui partecipano i dipendenti. Negli ultimi anni la necessità di stare al passo con le trasformazioni della Pubblica Amministrazione ha imposto una maggiore attenzione al problema della formazione del dipendente. La Direttiva Frattini del dicembre 2001 aveva impartito precise indicazioni volte a promuovere in tutte le amministrazioni la realizzazione di un'analisi approfondita relativamente alle necessità formative e la conseguente programmazione di attività formative per i dipendenti in un'ottica di formazione permanente. Particolare attenzione è stata posta alle nuove competenze derivanti dal cambiamento organizzativo e normativo in atto nella Pubblica Amministrazione e sulla necessità sempre crescente di competenze informatiche anche avanzate. La disposizione contrattuale secondo la quale la formazione dei dipendenti deve attestarsi sulla percentuale di spesa dell'1% delle retribuzioni ha fatto sì che non ci si possa nascondere dietro alle ristrettezze finanziarie degli Enti Locali per evitare di procedere in quella direzione. Il Formez ha presentato al Forum P.A., tenutosi a Roma tra il 10 e il 14 maggio, una ricerca sullo stato di avanzamento delle attività formative
dei Comuni e delle Province Italiani. Dall'inchiesta compiuta su un campione di 187 Comuni con più di 10.000 abitanti e su 71 Province è emerso che ben il 64% dei Comuni e l'82% delle Province dispongono di una struttura interna dedicata alla formazione dei dipendenti e ogni anno il 50% dei dipendenti partecipa ad almeno una attività formativa. Il Dipartimento della Funzione Pubblica e il Formez sono a disposizione delle pubbliche Amministrazioni per fornire indirizzi strategici sulla direzione delle risorse umane e per la promozione del processo di cambiamento; prioritaria in questa dinamica è la spinta alla formazione sempre più strutturata e integrata. Tra le criticità emerse il sottoutilizzo dell'e-learning, ancora scarsamente diffuso e in nessun caso utilizzato in sostituzione delle metodologie tradizionali. Eppure nell'e-learning stanno grosse potenzialità sia perché consente di raggiungere qualsiasi luogo e ufficio del Paese, sia perché consente l'ottimizzazione e la personalizzazione dei percorsi formativi e della gestione del tempo da dedicare. Anche la direttiva Frattini mette l'accento sull'importanza dell'utilizzo di modalità alternative alla formazione tradizionale quali la videoconferenza e l'e-learning che, seppure richiedendo investimenti iniziali consistenti per la progettazione e la pianificazione, possono consentire notevole flessibilità di gestione. Il Dipartimento per la Funzione Pub(Continua a pagina 12)
Ileana Macagno
“Particolare attenzione è stata posta alle nuove competenze derivanti dal cambiamento organizzativo e normativo in atto nella Pubblica Amministrazione e sulla necessità sempre crescente di competenze informatiche anche avanzate”
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FORMAZIONE di Ileana Macagno
... sì che i soggetti attivi a qualsiasi livello all'interno dell'ente avvertano la necessità di una formazione integrata e a 360 gradi.”
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blica, in collaborazione con il Formez e l'Osservatorio sulla formazione della P.A. Locale, ha messo a punto un manuale, scaricabile da Internet, per l'orientamento alla formazione dei dipendenti degli Enti Locali. Il documento è diviso in tre parti: la prima individua i fattori che hanno determinato l'insorgere dei nuovi fabbisogni formativi; la seconda evidenzia il ruolo assunto dalla contrattazione nazionale e decentrata in materia di soddisfazione dei bisogni formativi ed in particolare sul ruolo e la responsabilità assunti dal dipendente pubblico nell'espletamento degli atti di gestione; questo riveste particolare importanza perché la maggior parte degli Enti Locali opera con dotazione organica prova di figure dirigenziali (cui competono gli atti di gestione) e quindi l'argomento coinvolge a pieno titolo tutte le posizioni apicali di un ente territoriale come il Comune. La terza parte del Manuale prende in esame il bilancio delle competenze e la banca dati nella formazione: fornisce indicazioni operative per predisporre e mettere in atto il Piano annuale delle attività formative. Fondamentale è la distinzione, evidenziata anche nella Guida, tra le necessità formative "standard" relative a bisogni che devono essere soddisfatti preventivamente, e con una procedura diffusa a tutti, rispetto ai bisogni
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formativi di comparto o di materia; quelli "standard" sono in pratica i bisogni formativi di base, relativi alla conoscenza della normativa generale che regola l'attività dell'ente e la cui conoscenza da parte dei dipendenti non può essere data per scontata, nonché il bisogno assoluto di alfabetizzazione informatica. La nuova centralità dell'Ente Locale, la crescente attenzione ai bisogni del cittadino che hanno prodotto la nascita e la crescita di istituti quali l'URP e gli Sportelli Unici, la tendenza ad operare in un'ottica di qualità e i nuovi livelli di responsabilità individuale, legati anche all'introduzione del PEG, fanno sì che i soggetti attivi a qualsiasi livello all'interno dell'ente avvertano la necessità di una formazione integrata e a 360 gradi. Solo dopo aver soddisfatto i bisogni di formazione di base, con tutte le modalità che è possibile mettere in atto (aula, workshop, e-learning, ecc.) si potrà proficuamente intervenire sui bisogni specifici dati dall'appartenenza ai diversi settori dell'Ente e ai diversi livelli di responsabilità istituzionale: la Guida del Dipartimento della Funzione Pubblica è attenta a segnalare tutte le diverse azioni da tenere in considerazione per una efficace progettazione e realizzazione. www.formazione.formez.it Ileana Macagno
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Marco Raso è il nuovo Segretario Nazionale della DeA L’Assemblea annuale dei Soci DeA – tenutasi il 28 maggio a Cascina – ha eletto il nuovo Segretario nazionale, in sostituzione di Osvaldo Ciaponi che ha rinunciato all’incarico, per motivi d’incompatibilità con la sua candidatura a Sindaco del Comune di Santa Croce sull’Arno. Il neo eletto è Marco Raso, responsabile dei SS.DD. del Comune di Zoagli, Presidente del Gruppo Provinciale DeA di Genova nonché membro della redazione di questa rivista, al quale abbiamo rivolto alcune brevi domande. D. Congratulazioni, Marco, da parte di tutta la redazione per la tua nuova carica di Segretario nazionale della Dea: un ruolo importante e ricco di responsabilità. Come conti di affrontarlo? R. Spero, intanto, di essere all’altezza di chi mi ha preceduto. Cosa non facile, visto il grande “spessore” umano e professionale di Osvaldo Ciaponi, al quale vorrei indirizzare un sentito grazie per quanto ha fatto ed i migliori auguri per la nuova avventura che ha intrapreso. Va detto poi che – con le recenti modifiche apportate allo statuto – il ruolo del Segretario è ora soprattutto quello di coordinare e promuovere l’attività dei Gruppi regionali e provinciali, ed in questo ruolo conto di far valere l’esperienza maturata recentemente nella Provincia di Genova, dove in breve tempo siamo riusciti a diventare un punto di riferimento importante e autorevole per gli operatori. Sono convinto che il livello “locale”,
in particolare le attività a favore dei piccoli Comuni che sono la stragrande maggioranza, sia quello decisivo per far crescere la nostra Associazione. D. Ci sono gruppi provinciali e regionali già attivi sul territorio che hanno prodotto risultati apprezzabili in particolare per quanto riguarda il rafforzamento della presenza di DeA sul territorio e soprattutto del legame sempre più stretto con gli operatori? R. Sono già costituiti diversi Gruppi, in varie zone d’Italia. Non è certo però sufficiente una formale costituzione, occorre realizzare iniziative, dare visibilità ed autorevolezza all’Associazione e soprattutto fornire agli operatori quelle risposte che – giustamente – si attendono da parte nostra. In particolare, mi permetto di ricordare ancora l’esperienza recente del Gruppo Provinciale di Genova, che ha realizzato tra l’altro alcuni pomeriggi di studio (con grande successo tra gli operatori) e che si sta attivando per nuove ed interessanti iniziative che presto saranno rese pubbliche. Il risultato principale è stato proprio quel rafforzamento del legame tra gli operatori di cui si diceva prima, e che a mio avviso costituisce la vera forza della nostra Associazione. E’ certamente importante che altri Gruppi si costituiscano, che l’Associazione trovi sempre più riscontri a livello locale. Il contributo degli operatori in questo senso è essenziale. Mi aspetto quindi di ricevere tante richieste di chiarimenti, di informazioni, di “come si fa...”. La Redazione
Marco Raso
“E’ certamente importante che altri Gruppi si costituiscano, che l’Associazione trovi sempre più riscontri a livello locale. Il contributo degli operatori in questo senso è essenziale”
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ANAGRAFE Abbonati TV
“tra questi dati potrebbero essere comunicati anche quelli riferiti a cittadini che non sono né abbonati TV né detentori di apparecchi televisivi, con la conseguenza che una fornitura indiscriminata di dati anagrafici da parte del Comune non appare necessaria e pertinente”
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Ricerche anagrafiche relative ad abbonati alla televisione Ancora una volta pervengono ai Comuni le richieste di fornitura di dati anagrafici da parte dell'Agenzia delle Entrate - Sportello Abbonamenti TV SAT, che ha assorbito le competenze dell'URAR, relative agli abbonati alla televisione utili anche al fine dell'aggiornamento degli archivi in loro possesso. Tali istanze diversamente formulate, a volte con modalità differenti di rilascio dei dati, in alcuni casi sono dirette a reperire elenchi riferiti a cittadini maggiorenni residenti nel Comune e sono giustificate dallo stesso Ente richiedente al fine di svolgere attività per la verifica ed il controllo del regolare pagamento del canone di abbonamento della televisione da parte degli abbonati e dei detentori di apparecchi TV sprovvisti di abbonamento, così come più volte lo stesso Ente ha formulato in alcune domande che portano al proprio oggetto : "Ricerche anagrafiche relative ad abbonati alla televisione". 1° considerazione: le istanze di fornitura dei dati anagrafici sicuramente includono dati riferiti a cittadini maggiorenni che non fanno parte delle categorie indicate dall'Agenzia delle Entrate. Infatti tra questi dati potrebbero essere comunicati anche quelli riferiti a cittadini che non sono né abbonati TV né detentori di apparecchi televisivi, con la conseguenza che una fornitura indiscriminata di dati anagrafici da parte del Comune non appare necessaria e pertinente, bensì eccedente rispetto alle finalità per le quali i dati medesimi sono raccolti e successivamente trattati dall'Ente richiedente, in rispetto ai principi previsti sulla tute-
la del dato personale e della riservatezza. 2° considerazione: Il Ministero dell'Interno ha recentemente risposto ad un quesito in ordine alla possibilità di rilascio allo sportello abbonamenti TV SAT dell'elenco di tutti i capi famiglia ritenendo che la richiesta di accesso all'archivio dei residenti potrà essere soddisfatta con il rilascio di elenchi contenenti i dati relativi agli abbonati e quelli strettamente necessari per il raggiungimento dei fini istituzionali dell'Ente richiedente, specificando con ciò, agli uffici anagrafe, quali sono i dati non necessari , la cui comunicazione è addirittura vietata dalla legge, all'interesse istituzionale del richiedente nell'ambito di verifica, aggiornamento e controllo del regolare pagamento del canone di abbonamento alla televisione. Per tali motivazioni non è certamente possibile evadere alcune richieste, nel modo in cui esse sono state formulate ai Comuni in quanto l'acquisizione delle informazioni potrà avvenire con le diverse modalità, già più volte segnalate all'ex URAR, e sotto indicate: q con richiesta di notizie anagrafiche indicando i nominativi degli abbonati e dei presunti detentori di apparecchi TV q fornendo i nominativi degli stessi con un elenco da controllare e da aggiornare anche con strumenti informatici (secondo il tracciato record che i Comuni forniranno) q tramite personale appositamente incaricato che previa autorizzazione dell'ufficio abbia accesso alla banca dati anagrafica limitata(Continua a pagina 15)
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mente alla verifica delle notizie q tramite acquisizione diretta delle informazioni mediante collegamento telematico previa indicazione del personale appositamente incaricato cui saranno fornite apposite autorizzazioni (password) d’accesso. Duole constatare che rispetto a questo argomento sono ancora troppi i
Comuni che forniscono le notizie richieste con modalità illegittime e lesive della riservatezza degli individui ponendo in difficoltà gli operatori degli uffici anagrafe che invece si attengono alle norme: come al solito la difformità di comportamento non giova all'autorevolezza della categoria e frena la crescita professionale dell'operatore pubblico. La Redazione
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MINISTERO DELL’INTERNO Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali Direzione Centrale dei Servizi Elettorali Rilascio elenchi anagrafici - sportello abbonamenti TV SAT - Rilascio fotocopie del cartellino della carta d'identità alle Forze dell'Ordine. Circa la possibilità di rilascio di elenchi anagrafici all'Agenzia delle Entrate - Sportello Abbonamenti TV SAT , che ha assorbito le competenze dell'U.R.A.R. - si riferisce quanto segue. L'art. 34 del D.P.R. 30.5.1989, n. 223, consente il rilascio, anche periodico, di elenchi degli iscritti nell'anagrafe della popolazione residente alle amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta per esclusivo uso di pubblica utilità. L'art. 37 del medesimo D.P.R. fa divieto, alle persone estranee all'ufficio di anagrafe, di accedere a tale ufficio e di consultare direttamente gli atti anagrafici, escludendo, da detto divieto, le persone appositamente incaricate dall'autorità giudiziaria e gli appartenenti alle forze dell'ordine ed al Corpo di Guardia di Finanza che ne facciano apposita richiesta. Gli stessi soggetti possono essere anche autorizzati dal Comune a collegarsi, tramite terminale, alle anagrafi dotate di elaboratori elettronici. La successiva legge n. 63 del 17.3.1993, all'art. 2, estende la possi-
bilità di attivazione dei collegamenti telematici con gli uffici anagrafici comunali a tutti gli organismi che esercitano attività di prelievo contributivo e fiscale, o che erogano servizi di pubblica utilità o preposti all'informazione statistica pubblica, con l'osservanza dei princìpi di cui al D.P.C.M. 5.5.1994. Alla luce della normativa suddetta e delle disposizioni dettate a tutela della riservatezza dei dati emanate con leggi n. 1064 del 31.10.1955 (divieto di certificare e rilevare paternità e maternità), n. 184 del 4.5.1983 (adozioni) e n. 196 del 30.6.2003 (codice in materia di protezione dei dati personali), fermo restando che non è consentito in nessun caso il trasferimento dell'anagrafe presso enti diversi dal Comune, si ritiene che la richiesta di accesso all'archivio dei residenti avanzata dalla TV SAT, potrà essere soddisfatta, di volta in volta, con il rilascio di elenchi e di supporti magnetici contenenti i dati relativi ai suoi abbonati e quelli strettamente necessari per il (Continua a pagina 16)
“non è consentito in nessun caso il trasferimento dell'anagrafe presso enti diversi dal Comune”
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Abbonati TV
raggiungimento dei fini istituzionali affidatigli. A tale proposito, si precisa che in detti elenchi o supporti magnetici, non devono comparire dati quali la professione, il titolo di studio, lo stato civile, il cognome del coniuge, in quanto non necessari all'interesse istituzionale della richiedente stessa. Da ultimo, si richiama l'attenzione sulla circolare M.I.D.C.S.D. n. 3(2002)
STATO CIVILE Correzione cognome
“ai cittadini italiani nati nei predetti Paesi di cultura spagnola, il cognome imposto alla nascita deve essere corretto in Italia eliminando il cognome della madre ed aggiungendo, se il padre è straniero e porta due cognomi, il secondo cognome paterno.”
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del 25.2.2002. Per quanto concerne la copia del cartellino della carta d'identità, si fa presente che la stessa può essere rilasciata agli organi di P.S. che ne facciano ufficiale richiesta scritta e motivata, ai sensi della vigente normativa anagrafica. Roma, 18 marzo 2004 IL DIRETTORE CENTRALE (Ciclosi)
MINISTERO DELL’INTERNO Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali Direzione Centrale dei Servizi Elettorali Circolare n. 27 del 21 maggio 2004 Trascrizione nei registri dello stato civile degli atti di nascita provenienti dai Paesi di cultura spagnola e correzione del cognome mediante annotazione. L’ordinamento dello stato civile nei Paesi di cultura spagnola dispone che al nuovo nato venga attribuito il doppio cognome composto dal primo cognome del padre e dal primo cognome della madre, che, entrambi, a loro volta ne portano due. L'art. 98, comma 2 del D.P.R. 3.11.2000, n. 396 dispone che l'Ufficiale dello stato civile allorquando riceve, per la trascrizione, un atto di nascita relativo ad un cittadino italiano nato all'estero da genitori legittimamente uniti in matrimonio ovvero relativo a cittadino italiano riconosciuto come figlio naturale, ai sensi dell'art. 262, 1° comma del codice civile, al quale sia stato imposto un cognome diverso da quello spettante per la legge italiana, lo corregge mediante annotazione. In attuazione di tale norma, ai cittadini italiani nati nei predetti Paesi di cultura spagnola, il cognome imposto alla nascita deve essere corretto in Italia eliminando il cognome della madre ed
aggiungendo, se il padre è straniero e porta due cognomi, il secondo cognome paterno. Al fine di dirimere ogni dubbio interpretativo in proposito, si specifica, infatti, quanto segue. Sotto un profilo generale, si osserva anzitutto che l'art. 24 della legge 31 maggio 1995, n. 218, recante la riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, dispone che alla materia dei diritti della persona (fra i quali si deve indubbiamente comprendere il diritto al nome) si applica la normativa del Paese di cui la persona stessa è cittadino. Tale principio vale pure per i figli di coniugi di diversa cittadinanza, dovendosi anche in questo caso applicare la normativa dello Stato di cui i medesimi sono cittadini. Pertanto, se essi possiedono più cittadinanze, fra le quali quella italiana, debbono portare, nel nostro Paese, il cognome del padre. Infatti, per la legge italiana il figlio le-
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gittimo porta il cognome del padre, anche se questi non è cittadino italiano. Ad analoga disciplina è assoggettato il cognome del figlio naturale riconosciuto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 262, comma 1 del codice civile. Ulteriori indicazioni di carattere sistematico sull'attribuzione del cognome paterno nell'ordinamento italiano si ricavano anche da altre norme del codice civile (si veda, come disposizione di contenuto generale, l'art. 6; come disposizioni a carattere specifico, l'art. 237, comma 3 sui fatti costitutivi del possesso di stato di figlio legittimo e l'art. 299, comma 3 sul cognome dell'adottato maggiorenne) e della legge sull'adozione dei minori (art. 27 della legge 4 maggio 1983, n. 184 sul cognome del minore adottato). Da quanto precede deriva quindi che, anche nel caso di padre straniero, al cittadino italiano spetterà il cognome paterno, comunque questo sia formato ed indipendentemente dal fatto che la cittadinanza italiana sia derivata al figlio dalla madre. Poiché risulta mancanza di uniformità nelle modalità di attuazione dell’art. 98, comma 2, del citato D.P.R. da
parte degli ufficiali dello stato civile, si pregano le SS.LL. di voler richiamare i Sigg.ri Sindaci sull’esigenza di procedere alle correzioni dei cognomi nel senso indicato e cioè attribuendo l’intero doppio cognome paterno ai cittadini italiani nati nei Paesi di cultura spagnola. Sulla questione si informa, comunque, che questa Direzione Centrale, consapevole dei disagi che tale norma comporta per coloro che hanno la doppia cittadinanza poiché nei Paesi di cultura spagnola chi porta il medesimo cognome (primo e secondo cognome del padre) è parente in linea collaterale (fratello) anziché in linea retta (figlio), ha chiesto al Consiglio di Stato di voler esprimere un parere circa la possibilità di interpretare la disposizione in esame nel senso di consentire all’ufficiale dello stato civile di correggere il cognome attribuito alla nascita eliminando unicamente il cognome materno senza aggiungere il secondo cognome paterno. Al riguardo, si fa riserva di far conoscere il parere richiesto non appena perverrà a questo ufficio.
STATO CIVILE Correzione cognome
“...anche nel caso di padre straniero, al cittadino italiano spetterà il cognome paterno, comunque questo sia formato…”
IL DIRETTORE CENTRALE (Ciclosi)
On-line i manuali operativi per le Pubbliche Amministrazioni locali “Regole e regolamenti di organizzazione nelle amministrazioni pubbliche” è un manuale operativo realizzato dal Laboratorio di Cantieri (Dipartimento della Funzione pubblica) rivolto ai dirigenti pubblici responsabili dell’organizzazione interna dell’amministrazione, con un particolare riferimento agli enti locali in quanto amministrazioni più vicine al cittadino. Il manuale si presenta come una guida per il management presentando una serie di strumenti di lavoro per elaborare nuovi regole organizzative. Dall’ordinamento degli uffici e dei servizi, ai contratti collettivi di lavoro, al ruolo della comunicazione, come processo che consente di informare in modo efficace sulle regole dell’organizzazione stessa. On-line anche altri manuali operativi che possono supportare efficacemente le amministrazioni nei momenti decisionali. Tra le guide più significative ricordiamo, il Benessere organizzativo, le Sponsorizzazioni nelle PA, il Call center, la Customer satisfaction, il Lavoro pubblico e la flessibilità, la Finanza innovativa, il Controllo di gestione, Ripensare il lavoro pubblico, Semplifichiamo. (www.cantieripa.it)
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Organizzazione
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CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI Il regolamento
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D.P.R. 2 marzo 2004, n. 117 Gazzetta Ufficiale N. 105 del 6 maggio 2004 Regolamento concernente la diffusione della carta nazionale dei servizi, a norma dell'articolo 27, comma 8, lettera b), della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
“La carta nazionale dei servizi, in attesa della carta d'identità elettronica, è emessa dalle pubbliche amministrazioni interessate al fine di anticiparne le funzioni di accesso ai servizi in rete delle pubbliche amministrazioni”
(omissis) Articolo 1. Definizioni
Articolo 2. Rilascio della carta nazionale dei servizi
1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) carta nazionale dei servizi: il documento rilasciato su supporto informatico per consentire l'accesso per via telematica ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni; b) carta di identità elettronica: la carta d'identità elettronica di cui all'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; c) indice nazionale delle anagrafi: il sistema del Ministero dell'interno, Centro nazionale per i servizi demografici di cui all'articolo 2-quater del decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 26; d) dati identificativi del titolare: il nome, il cognome, il sesso, la data ed il luogo di nascita, il luogo di residenza al momento del rilascio della carta nazionale dei servizi e il codice fiscale; e) pubbliche amministrazioni: le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ed all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; f) lista di emissione: l'elenco delle carte nazionali dei servizi emesse che sono state segnalate all'indice nazionale delle anagrafi; g) lista di revoca: gli elenchi delle carte nazionali dei servizi che sono state segnalate all'indice nazionale delle anagrafi come emesse e che sono revocate dalle amministrazioni emittenti.
1. La carta nazionale dei servizi, in attesa della carta d'identità elettronica, è emessa dalle pubbliche amministrazioni interessate al fine di anticiparne le funzioni di accesso ai servizi in rete delle pubbliche amministrazioni. 2. All'emissione provvedono, su richiesta del soggetto interessato, le pubbliche amministrazioni che intendono rilasciarla, previa identificazione del titolare, secondo le modalità e le caratteristiche definite dal presente decreto, e dalle regole tecniche di cui all'articolo 9. 3. Al momento dell'emissione o del rinnovo della carta nazionale dei servizi, l'amministrazione, utilizzando i servizi telematici resi disponibili dall'indice nazionale delle anagrafi, effettua la verifica della corrispondenza dei dati identificativi e accerta che il soggetto richiedente non sia in possesso della carta di identità elettronica. In caso di corrispondenza dei dati identificativi e se il soggetto richiedente non risulta titolare di una carta d'identità elettronica, l'amministrazione emette la carta nazionale dei servizi ed invia il codice numerico identificativo della carta, la data del rilascio e la data di scadenza all'indice nazionale delle anagrafi, al fine di formare ed aggiornare la lista di emissione. 4. L'indice nazionale delle anagrafi, in caso di variazioni dei dati identificativi del titolare di una carta nazionale dei (Continua a pagina 19)
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servizi comunicategli dal comune di residenza o dall'amministrazione fiscale durante il periodo di validità della stessa, segnala le variazioni all'amministrazione di emissione della carta nazionale dei servizi, affinché la interdica. 5. Nel caso in cui, a seguito della verifica di cui al comma 3, i dati identificativi del titolare non risultano contenuti nell'indice nazionale delle anagrafi, si applica l'articolo 8, commi 2, 3 secondo e terzo periodo e 4. 6. L'onere economico di produzione e rilascio delle carte nazionale dei servizi è a carico delle singole amministrazioni che le emettono.
amministrazione che l'ha emessa. Articolo 4. Dati eventuali della carta nazionale dei servizi
1. La carta può contenere eventuali informazioni di carattere individuale generate, gestite e distribuite dalle pubbliche amministrazioni per attività amministrative e per l'erogazione dei servizi al cittadino, cui si può accedere tramite la carta, salvo si tratti dei dati sensibili di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 2. I dati personali forniti ai fini dell'accesso a servizi, compreso il codice fiscale, sono utilizzabili unicamente per identificare in rete il titolare della Articolo 3. carta nazionale dei servizi e per verifiCaratteristiche della carta nazionacare la sua legittimazione al servizio, le dei servizi secondo le modalità previste dalle re1. La carta nazionale dei servizi con- gole tecniche di cui all'articolo 9. tiene un certificato di autenticazione, Articolo 5. consistente nell'attestato elettronico Validità temporale e utilizzo della che assicura l'autenticità delle inforcarta nazionale dei servizi mazioni necessarie per l'identificazione in rete del titolare della carta na- 1. La carta nazionale dei servizi ha la zionale dei servizi, rilasciato da un validità temporale determinata dalcertificatore accreditato di cui all'arti- l'amministrazione emittente, comuncolo 1, comma 1, lettera z), del decre- que non superiore a sei anni. to del Presidente della Repubblica 28 2. Tutte le pubbliche amministrazioni che erogano servizi in rete devono dicembre 2000, n. 445. 2. Le caratteristiche del certificato di consentire l'accesso ai servizi medeautenticazione sono stabilite dalle re- simi da parte dei titolari della carta nazionale dei servizi indipendentemente gole tecniche di cui all'articolo 9. 3. La carta nazionale dei servizi con- dall'ente di emissione, che è responsabile del suo rilascio. tiene: a) i dati identificativi del titolare; b) il codice numerico di identificazione della carta, nonché le date del suo rilascio e della sua scadenza. 4. La carta nazionale dei servizi riporta impresso in modo leggibile, sul dorso, la dicitura: «CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI» ed il nome della pubblica
Articolo 6. Procedure di interdizione della carta nazionale dei servizi 1. Le procedure di interdizione dell'operatività della carta nazionale dei servizi, in caso di smarrimento, di furto o di variazione dei dati identificativi (Continua a pagina 20)
CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI Il regolamento
“Tutte le pubbliche amministrazioni che erogano servizi in rete devono consentire l'accesso ai servizi medesimi da parte dei titolari della carta nazionale dei servizi indipendentemente dall'ente di emissione, che è responsabile del suo rilascio”
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CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI Il regolamento
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del titolare, sono definite dalle regole tecniche di cui all'articolo 9. 2. Dopo l'interdizione l'amministrazione può, a richiesta, rilasciare una nuova carta nazionale dei servizi. Articolo 7. Ulteriori attività connesse al rilascio della carta nazionale dei servizi
“Le amministrazioni che intendono emettere la carta nazionale dei servizi, identificato il titolare, rilasciano la carta nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 9 ed inviano i dati identificativi del titolare, il codice numerico identificativo della carta, la data del rilascio e la data di scadenza all'indice nazionale delle anagrafi”
1. Le liste di revoca sono accessibili in via telematica secondo quanto stabilito dalle regole tecniche di cui all'articolo 9. 2. Il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione - CNIPA, definisce le iniziative atte a migliorare il sistema dei servizi, accessibile in rete, delle pubbliche amministrazioni ed effettua controlli di qualità sulle procedure e sui dati utilizzati per l'emissione delle carte nazionali dei servizi e, se del caso, richiede all'amministrazione emittente eventuali modifiche, ferme restando le disposizioni in materia di valutazione e certificazione della sicurezza nel settore della tecnologia dell'informazione da emanarsi ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2002, n. 10. Articolo 8. Disposizioni transitorie 1. In attesa della sottoscrizione delle convenzioni previste dal regolamento per la gestione dell'indice nazionale delle anagrafi di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, le amministrazioni che intendono emettere la carta nazionale dei servizi ne danno comunicazione all'indice nazionale delle anagrafi e la carta nazionale dei servizi è rilasciata secondo le modalità di cui al presente articolo.
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2. Le amministrazioni che intendono emettere la carta nazionale dei servizi, identificato il titolare, rilasciano la carta nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 9 ed inviano i dati identificativi del titolare, il codice numerico identificativo della carta, la data del rilascio e la data di scadenza all'indice nazionale delle anagrafi. 3. L'indice nazionale delle anagrafi successivamente alla ricezione dei dati di cui al comma 2, verifica la correttezza dei dati identificativi del titolare ricevuti e inserisce il codice numerico e le date di rilascio e scadenza nella lista di emissione. Nel caso in cui i dati identificativi del titolare ricevuti non siano presenti nell'indice nazionale delle anagrafi, questo li trasmette al comune di residenza e all'amministrazione fiscale perché convalidino i dati di rispettiva competenza al fine di consentirne il corretto inserimento nell'indice medesimo. L'indice nazionale delle anagrafi, nel caso in cui i dati identificativi del titolare ricevuti non siano corretti, segnala all'amministrazione emittente la necessità di attivarsi nei confronti dell'utente per interdire la carta nazionale dei servizi emessa. 4. L'indice nazionale delle anagrafi, in caso di variazioni dei dati identificativi del titolare di una carta nazionale dei servizi comunicategli dal comune di residenza o dall'amministrazione fiscale durante il periodo di validità della stessa, segnala le variazioni all'amministrazione di emissione della carta nazionale dei servizi, affinché la interdica. 5. Laddove ricorrano le condizioni di cui al comma 1, e comunque non oltre il 31 dicembre 2005, la procedura (Continua a pagina 29)
P a g i n a 21
INDICE ANNO 2003 COMMENTI - STUDI - PROPOSTE AUTORE
MATERIA
TITOLO
N.
Brutti Candida
Stato Civile
Matrimonio celebrato secondo i culti ammessi: competenze del ministro celebrante
10
Buzzani Maurizio
Innovazione
Protocollo informatico: le linee guida
11
Calligaro Maria Luisa Stato Civile
Cognomi cittadini italiani nati all'estero: l'art. 98, 2° comma del D.P.R. 396/2000 si applica oppure no?
12
Ciaponi Osvaldo
A.I.R.E.
Il certificato di cittadinanza per gli iscritti A.I.R.E.
5
Ciaponi Osvaldo
Elettorale
Italiani all'estero: al voto per i referendum
9
Ciaponi Osvaldo
Giudici Popolari
Albi dei Giudici Popolari: l'aggiornamento
2
Ciaponi Osvaldo
Stato Civile
A proposito di correzione degli atti dello Stato Civile
9
Ciaponi Osvaldo
Stato Civile
Riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana: necessità di chiarezza
5
Costa Brunella
A.I.R.E.
La parola agli operatori - Le scadenze da rispettare sono solo le nostre?
10
Danesi Cristina
A.I.R.E.
La parola agli operatori - A.I.R.E.: due pesi e due misure
11
DeA
Stato Civile
Ferraro Marco
Elettorale
Gambale Vincenzo
Documenti di identità
Cognomi cittadini italiani nati all'estero: la segnalazione 9 “Eventuali contributi finanLa rimozione dei manifesti abusivi durante la propaganda elettorale ziari ai comuni per la rea-11 La Carta di Identità Elettronica lizzazione di detta speri- 5
Gini Adriano
Elettorale
Loffredo Luigi
Stato Civile
mentazione, mediante la Servizio elettorale: l'esperienza di Imola e l'anacronismo legi3 stipulazionedella di un’apposita slazione elettorale convenzione con l’ANCI, Atti formati all'estero: problematiche saranno a breve determi- 6
Lupino Patrizia
A.I.R.E.
Decolla l'A.I.R.E. on-line
Lupino Patrizia
Anagrafe
nati e comunicati ai Sinda-9 interessati” Accesso all'Anagrafe da parte dei concessionarici di servizi pubblici 6
Lupino Patrizia
Anagrafe
L'@nagrafe del terzo millennio: le proposte della DeA
2
Lupino Patrizia
Anagrafe
La corretta identificazione dello straniero che vuol risiedere in Italia
1
Lupino Patrizia
Elettorale
Il progetto "True Vote" sul voto elettronico
3
Lupino Patrizia
Permesso di soggiorno
Permesso di soggiorno: la giurisprudenza esclude il rilievo penale di illeciti amministrativi dei cittadini extracomunitari
1
Macagno Ileana
Anagrafe
L'INPS va all'Anagrafe
Macagno Ileana
Documenti di identità
Libretti postali per i minori: vecchie e nuove problematiche sui documenti di identità personale
10
Macagno Ileana
Qualità nella P.A.
I Successi di cantieri: Comune di Serra Riccò
12
Macagno Ileana
Qualità nella P.A.
I Successi di Cantieri: Foligno, obiettivo comunicazione
10
Macagno Ileana
Qualità nella P.A.
I Successi di cantieri: Learning point a Palo del Colle
Macagno Ileana
Qualità nella P.A.
La percezione del servizio: le 5 E
Macagno Ileana
Qualità nella P.A.
Largo al cambiamento e all'innovazione
6
Manai Sandro
Elettorale
La parola agli operatori - A proposito della tessera elettorale
2
Modesto Beatrice
Anagrafe
L'iscrizione anagrafica d'ufficio
2
Mugnaini Carlo
Anagrafe
La parola agli operatori - Tutti i certificati in bollo?
4
Nencini Gianna
Stato Civile
Periodo di separazione per scioglimento matrimonio: in merito alla proposta di Legge 2444
3
Och Elisabeth
Servizi Demografici La comunicazione pubblica negli Uffici Demografici
7-8
4 12
5
P a g i n a 22
Anno VI
Numero 6
Paganini Nello
Anagrafe
L'anagrafe della popolazione temporanea
3
Parducci Mauro
Anagrafe
Certificati di emigrazione: un importante chiarimento - I.N.P.S.: uno strano comportamento
6
Parducci Mauro
Anagrafe
Luogo elettivo di nascita: cui prodest?
2
Parducci Mauro
Anagrafe
Nati stranieri e iscrizione anagrafica: il chiarimento
Parducci Mauro
Servizi Demografici Un contratto che lascia l'amaro in bocca
Pelagalli Sergio
Leva
Servizio militare e servizio civile: oggi e domani
Pignatelli Luciano
Documentazione Amministrativa
Giurisprudenza - commento sentenza del T.A.R. Campania n. 270/2003 (Modalità di presentazione delle dimissioni dei consiglieri - autentica delle sottoscrizioni)
7-8
Pignatelli Luciano
Elettorale
Giurisprudenza - L'erronea indicazione dei nominativi dei candidati sui manifesti elettorali determina l'invalidità del procedimento elettorale
11
Pignatelli Luciano
Stato Civile
Giurisprudenza - Commento alla sentenza del Consiglio di Stato n. 3402/2003 - Il diritto alla riservatezza prevale sul diritto del figlio a conoscere il nome della madre che non lo ha riconosciuto
9
Pignatelli Luciano
Stato Civile
Giurisprudenza - Commento alla sentenza della Cassazione n. 11467/2003 - effetti delle sentenze ecclesiastiche di nullità del matrimonio concordatario sulla comunione dei beni
10
Pignatelli Luciano
Stato Civile
Giurisprudenza - Straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano. Perdita della cittadinanza del Paese di Origine. Mancata previsione di acquisto automatico della cittadinanza italiana
12
Pignatelli Luciano
Stato Civile
Pubblicazioni di matrimonio di cittadino straniero
3
Pignatelli Luciano
Stato Civile
Trascrizione delle dichiarazioni di nascita rese presso la direzione sanitaria del centro di nascita
4
Raso Marco
Documentazione Amministrativa
Ancora sui flussi documentali
9
Raso Marco
Documentazione Amministrativa
Riflessione sulla trasparenza dell'azione amministrativa e la gestione elettronica dei flussi documentali
Raso Marco
Innovazione
Alcune considerazioni in merito alla "e-mail certificata"
Raso Marco
Privacy
Il nuovo codice sulla privacy ed i Servizi Demografici
12
Raso Marco
Stato Civile
Limiti al riconoscimento in Italia dei provvedimenti di adozione pronunciati all'estero - Considerazioni a seguito di una sentenza del Tribunale di Cagliari
10
Raso Marco
Stato Civile
Trascrizione di sentenze di nullità del matrimonio: una pronuncia della Procura della Repubblica di Chiavari
3
Redazionale
A.I.R.E.
Elezione dei COMITES - Si accelera il processo di scambio telematico dei dati e delle informazioni anagrafiche
6
Redazionale
Anagrafe
I privati e le autocertificazioni
9
Redazionale
e-government
Un "caso di eccellenza" nei Servizi Demografici in Sardegna: il Comune di Quartu Sant'Elena
4
Redazionale
Elettorale
Voto all'estero
6
Redazionale
Formazione
e-DeA form: cinque domande al Presidente
3
Redazionale
Statistica
L'Italia è il paese più vecchio del mondo: la Liguria batte ogni record. Rapporto ISTAT Annuale 2002
9
Redazionale
Stato civile
Non capisco eppur mi adeguo… A proposito della circolare mini- 2 steriale sulla trascrizione degli atti di nascita
Restivo Calogero
Elettorale
La parola agli operatori - L'Ufficiale Elettorale: professionalità, re- 10 sponsabilità…e poi?
7-8 11 2
7-8 6
P a g i n a 23 Saporito Francesco
Anagrafe
La parola agli operatori - Ci vuole chiarezza…semplicemente
5
Saporito Francesco
Documentazione Amministrativa
La parola agli operatori - U.C.A.S. Ufficio Complicazione Affari Semplici
2
Simeoni Rita
Servizi Demografici Servizi Demografici: "antenati" del front-office
5
Spera Vincenzo
Elettorale
Le liste elettorali aggiunte (parte prima)
9
Spera Vincenzo
Elettorale
Le liste elettorali aggiunte (parte seconda)
10
Spera Vincenzo
Elettorale
Le liste elettorali aggiunte (parte terza)
11
Strano Patrizia
Anagrafe
Iscrizione straniero U.E.: esibizione titolo di soggiorno
12
Strano Patrizia
Privacy
Il Codice sulla Privacy - un primo commento (parte prima)
10
Strano Patrizia
Privacy
Il Codice sulla Privacy - un primo commento (parte seconda)
11
Strano Patrizia
Privacy
Il Codice sulla Privacy - un primo commento (conclusione)
12
LEGISLAZIONE - CIRCOLARI - RISOLUZIONI MATERIA
TIPO
OGGETTO
N.
A.I.R.E.
Decreto Legge 2 otto- Differimento dei termini relativi alle elezioni per il rinnovo dei Comibre 2003, n. 272 tati degli italiani residenti all'estero
10
A.I.R.E.
Decreto Legislativo 31 Testo coordinato - Differimento dei termini relativi alle elezioni per il marzo 2003, n. 52 rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero
6
A.I.R.E.
Ministero dei Trasporti
Immatricolazione di veicoli da parte di cittadini italiani iscritti in A.I.R.E.
12
A.I.R.E.
Ministero dell'Interno
Circolare 10/2003 - A.I.R.E.: Iscrizione nelle liste elettorali di cittadini italiani residenti all'estero. Certificato di cittadinanza
4
A.I.R.E.
Ministero dell'Interno
Circolare 21/2003 - Aggiornamento dell'A.I.R.E. centrale con l'utilizzo delle nuove tecnologie Anag-Aire e Backbone Aire
9
A.I.R.E.
Ministero dell'Interno
Circolare 29/2002 - Indicazione sugli aggiornamenti funzionali della procedura "ANAG-AIRE" per la trasmissione telematica dei dati via Web-mail
1
A.I.R.E.
Ministero dell'Interno
Circolare 3/2002 - Allineamento degli schedari con l'AIRE centrale
2
A.I.R.E.
Ministero dell'Interno
Circolare 4/2002 - A.I.R.E. - Schede di famiglia: variazioni di indirizzo
A.I.R.E.
Ministero dell'Interno
Circolare 7/2002 - Trasmissione aggiornamenti A.I.R.E.: termine ultimo
A.I.R.E.
Ministero dell'Interno
Circolare 9/2003 - A.I.R.E.: Legge 27.10.1988 n. 470 - Legge 16.01.1992 n. 15
5
A.I.R.E./INA
Ministero dell'Interno
Circolare 30/2003 - Convenzione quadro per l'acquisizione di postazioni informatiche, attività info/formative e consulenziali ai piccoli Comuni per le attività di popolamento e aggiornamento dell'A.I.R.E. e dell'INA
12
Anagrafe
Decreto Legge 30 set- Art. 21 "Assegno per ogni secondo figlio e incremento del Fondo tembre 2003, n. 269 nazionale per le politiche sociali" - art. 46 "Sanzioni per rendere effettivo l'obbligo per i comuni di comunicare all'INPS gli elenchi dei defunti"
11
Anagrafe
Garante
Duplicazione dell'anagrafe comunale presso altre pubbliche amministrazioni - Quesito Comune di Pieve a Nievole e risposta del Garante
11
Anagrafe
Ministero dell'Interno
Circolare 11/2003 - Tutela situazioni giuridiche - Notizie ed informazioni anagrafiche da parte di studi legali
6
Anagrafe
Ministero dell'Interno
Circolare 14/2003 - Iscrizione anagrafica dei minori nati in Italia da cittadini stranieri regolarmente residenti
7-8
Anagrafe
Ministero dell'Interno
Circolare 15/2003 - Progetto INA/SAIA - Attività dei Comuni
9
P a g i n a 24
Anno VI
Numero 6
Anagrafe
Ministero dell'Interno
Circolare 17/2003 - Iscrizione anagrafica cittadini stranieri
9
Anagrafe
Ministero dell'Interno
Circolare 28/2002 - Iscrizione anagrafica dei discendenti di cittadini italiani per nascita, per il riconoscimento della cittadinanza italiana
1
Anagrafe
Ministero dell'Interno
Circolare 8/2003 - Certificazione anagrafica riguardante i minori adottati
4
Anagrafe
Ministero dell'Interno
Circolare 31/2003 - Art. 147 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610. Aggiornamento della carta di circolazione per cambio di residenza o di abitazione. Variazione della toponomastica. Quesito
12
Anagrafe
Ministero dell'Interno
Circolare n. 3/2003 - Autorizzazioni per la realizzazione di collegamenti, tramite terminale, tra le anagrafi comunali e gli enti previsti dal D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223
7-8
Anagrafe
Ministero dell'Interno
Decreto di istituzione di un Comitato tecnico con il compito di idividuare le soluzioni tecnico-operative-gestionali idonee ai fini dell'informatizzazione del sistema di vigilanza delle anagrafi
12
C.I.E.
Ministero dell'Interno
Decreto 14/5/2003 - Modifiche al decreto del Ministero dell'Interno in data 19 luglio 2000 recante regole tecniche e di sicurezza relative alla carta di identità e al documento d'identità elettronico
9
C.I.E.
Ministero dell'Interno
Linee guida sicurezza
C.I.E.
Ministero dell'Interno
Risultati dei test e delle verifiche relativi alle stampanti termografiche per l'emissione della C.I.E. - data 9 ottobre 2003
11
Casellario giudiziale
Ministero della Giustizia Consultazione del sistema Informativo del casellario giudiziale da parte delle amm.ni pubbliche e dei gestori di pubblici servizi. Applicazione transitoria dell'art. 39 del D.P.R. n. 313/2002 contenente il T.U. in materia di casellario giudiziale
10
Cittadinanza
Ministero dell'Interno
Riconoscimento della cittadinanza italiana per i discendenti di emigrati all'estero prima del 1861
1
Collegato alla finanziaria
Legge 16 gennaio 2003, Disposizioni ordinamentali in materia di Pubblica Amministrazione n. 3 (Stralcio riguardante: prevenzione illecito nella Pubblica Amministrazione, Servizio Civile, Documentazione amministrativa, Innovazione tecnologica nella Pubblica Amministrazione)
2
Digitalizzazione Pubbl. Amm.ne
Dipartimento per l'Inno- Direttiva 20/12/2002 - Linee guida in materia di digitalizzazione delvazione e le Tecnologie l'Amministrazione
Documentaz. amministrativa
Dipartimento per l'Inno- Direttiva 9/12/2002 - Trasparenza dell'azione amministrativa e gevazione e le Tecnologie stione elettronica dei flussi documentali
7-8
Documenti di riconoscimento
Ministero dell'Economia Decreto 9/1/2003 - Emissione di un libretto di risparmio postale noe delle Finanze minativo speciale intestato ai minori di età
3
Documenti di riconoscimento
Prefettura di Viterbo
Elettorale
D.P.R. 2 aprile 2003, n. Regolamento di attuazione della legge 27 dicembre 2001, n. 459, 104 recante disciplina per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero
6
Elettorale
Decreto Legislativo 8 Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentinofebbraio 2003, n. 309 Alto Adige concernente l'esercizio del diritto di voto per le elezioni dei consigli provinciali di Trento e Bolzano, nonché per quelle dei consigli comunali della provincia di Bolzano
2
Elettorale
Legge 5 febbraio 2003, Nuove norme per l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori n. 17 affetti da gravi infermità
2
Elettorale
Ministero dell'Interno
Voto degli italiani residenti all'estero - Legge n. 4592001 e relativo schema di regolamento di attuazione - Adempimenti aggiuntivi in sede di revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali per i referendum popolari del 15 giugno 2003
5
Elettorale
Prefettura di Avellino
Cancellazione dall'albo dei presidenti di seggio - Art. 1, comma 4, lett e), della legge 21 marzo 1990, n. 53
9
7-8
Documenti di identità: omissione dell'indicazione dei dati relativi alla professione
P a g i n a 25 Elettorale
Prefettura di Pisa
Modifica alla normativa sulla tenuta delle liste elettorali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Ricompilazione delle liste elettorali generali e sezionali
10
Firma elettronica C.N.I.P.A.
Circolare 42/2002 - Attuazione delle disposizioni transitorie di cui all'art. 16 del D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137: codici identificativi idonei per la verifica del valore della chiave pubblica della coppia di chiavi del presidente del C.N.I.P.A.
10
Formazione
Ministero dell'Interno
Circolare 2/2003 - Convegno Nazionale dell'Associazione DeA (Demografici Associati): "dalla P.A alla P.@. - I nuovi Servizi Demografici" - Palaterme di Montecatini Terme dal 25 al 28 marzo 2003
1
Imposta di bollo
Agenzia delle Entrate
Circolare n. 21/E/2003 - Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica
5
Legge finanziaria
Legge 27 dicembre Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 2002, n. 289 dello Stato (Stralcio riguardante: carta di identità elettronica, Anagrafe pensionati)
2
Leva Militare
D.P.C.M. 2003
6
Leva Militare
Ministero della Difesa
Decreto 13/3/2003 - Rideterminazione delle condizioni per la concessione della dispensa dagli obblighi di leva, ai sensi dell'art. 7, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504.
5
Leva Militare
Ministero della Difesa
Decreto 25/2/2003 - Criteri per l'individuazione dei livelli di reddito e degli altri elementi obiettivi utili per il riconoscimento dei titoli previsti per la concessione della dispensa dalla ferma di leva
5
Leva Militare
Ufficio Nazionale per il Anno 2003. Formazione generale degli obiettori di coscienza ai senServizio Civile si dell'art. 8, comma 2, lettera c) della legge 8 luglio 1998, n. 230
10
Leva Militare
Ufficio Nazionale per il Modalità procedurali per l'attività ispettiva nei confronti degli Enti Servizio Civile convenzionati per l'impiego dei giovani che svolgono il servizio civile
9
Notifica atti
Ministero dell'Economia Aggiornamento del compenso spettante per la notifica di atti delle e delle Finanze pubbliche amministrazioni da parte dei messi comunali
10
Passaporti
Legge 21 novembre Aggiornata con le modifiche apportate dall'art. 24 della Legge 16 1967, n. 1185 gennaio 2003, n.3
2
Personale
Ministero dell'Interno
Circolare n. 1/2003 - Problematiche interpretative dell'articolo 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289
5
Privacy
Garante
Elezioni e privacy: legittimo l'accesso di un elettore in giudizio agli atti riguardanti la presentazione delle liste
5
Privacy
Garante
Italiani all'estero e accesso ai dati personali
5
Privacy
Garante
Pagamento stipendi: la banca deve conoscere i soli dati indispensabili alla corresponsione degli emolumenti
3
Privacy
Garante
Relazione sull'attività svolta nell'anno 2002 - Documentazione anagrafica e materia elettorale
10
Privacy
Garante
Richiesta di parere sulla bozza di convenzione per la trasmissione di dati o documenti tra archivi anagrafici, altre amministrazioni pubbliche e gestori o esercenti di pubblici servizi.
7-8
Privacy
Garante
Sanzioni ad amministrazioni pubbliche per violazione delle norme sulla privacy
2
Privacy
Garante
Voto degli italiani all'estero: più tutela per i loro dati
9
Protocollo informatico
Presidenza del Consi- Iniziative per favorire la realizzazione dei sistemi di protocollo inforglio dei Ministri matico e gestione flussi documentali
11
Qualità nella Pubbl. Amm.ne
Dipartimento della Fun- Quinta edizione del premio "Cento progetti al servizio dei cittadini" zione Pubblica
10
Servizi Demografici
Ministero dell'Interno
11
11
febbraio Determinazione consistenza obiettori - dispense e L.I.S.A.A.C. servizio civile - trattamento giuridico ed economico e servizio civile all'estero
Decreto di istituzione di un gruppo di lavoro incaricato di esaminare le questioni di rilievo di competenza della Dir. Centrale per i SS.DD.
P a g i n a 26
Anno VI
Numero 6
Statistica
C.I.P.E.
Deliberazione 6/2003 - Programma statistico nazionale per il triennio 2003-2005
6
Stato Civile
Ministero dell'Interno
Art. 10 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 - Archivio unico informatico degli atti di stato civile presso i comuni - Indagine conoscitiva
9
Stato Civile
Ministero dell'Interno
Circolare 27/2002 - Trascrizione delle dichiarazioni di nascita rese presso la direzione sanitaria
2
Stato Civile
Ministero dell'Interno
Circolare 6/2003 - Trascrizione degli atti di nascita dei minori stranieri adottati all'estero da cittadini italiani
4
Stato Civile
Ministero dell'Interno
Circolare K 28.1/1649 - Cittadini riconosciuti tali in esito ad applicazione retroattiva della sentenza n. 87/75 applicabilità dell'obbligo di opzione ai doppi cittadini "jure sanguinis" nati tra il 27/04/1965 ed il 17/05/1967
11
Stato Civile
Prefettura di Pisa
Art. 10 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 - Archivio unico informatico degli atti di stato civile presso i comuni - Indagine conoscitiva
9
GIURISPRUDENZA MATERIA
ORGANO
DATA/NUMERO - OGGETTO
N.
Anagrafe
Tribunale Civile di Catania
Sentenza 2 ottobre 2003 - Il diritto di soggiorno spetta al coniuge di cittadino italiano o dell'Unione Europea anche in mancanza di convivenza
12
Documentazione amministrativa
T.A.R. Campania
Sentenza 270/2003 - Modalità di presentazione delle dimissioni dei consiglieri - autentica delle sottoscrizioni
7-8
Documentazione amministrativa
T.A.R. Lazio
Sentenza 14 ottobre 2003, n. 8356 - La difficoltà a reperire la documentazione da parte della Pubblica Amministrazione non può costituire una limitazione al diritto di accesso
12
Elettorale
Consiglio di Stato
Sentenza 30 ottobre 2003, n. 6772 - Le irregolarità delle procedure elettorali possono essere sottoposte al vaglio del giudice solo se determinanti nel risultato elettorale
12
Elettorale
Corte di Cassazione
Decisione 26/02/2003 n. 1099 - Identificazione elettore impedito
5
Leva
Corte Costituzionale
Sentenza 12/11/2002 n. 445 - Matrimonio e servizio militare
1
Stato Civile
Corte Costituzionale
Ordinanza 16/01/2003 - Nulla osta al matrimonio per i cittadini stranieri
3
Stato Civile
Corte di Cassazione
Sentenza 22/10/2002 n. 14887 - Disconoscimento ed esami ematologici
1
Stato Civile
Corte di Cassazione
Sentenza 5/3/2003 n. 3339 - Riconoscimento effetti civili di una sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio
4
Toponomastica
Consiglio di Stato
Decisione 18 ottobre 2002 - Competenze della Soprintendenza
2
I SERVIZI MATERIA
OGGETTO
N.
A.I.R.E
Modulistica - Doppia iscrizione A.I.R.E.
A.I.R.E.
Modulistica - Cancellazione per irreperibilità per inesistenza indirizzo estero
12
A.I.R.E.
Modulistica - Cancellazione per irreperibilità per mancato ritoro delle cartoline elettorali
11
A.I.R.E.
Modulistica - Certificato di cittadinanza
A.I.R.E.
Modulistica - Iscrizione, ora per allora, a seguito di omesso inserimento durante la fase di impianto dell'A.I.R.E.
A.I.R.E.
Modulistica - Variazione di indirizzo
Anagrafe
Modulistica - Schema di protocollo d'intesa per il controllo delle dichiarazioni sostitutive ricevute da un soggetto privato ai sensi dell'art. 71, c. 4 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, nel caso non sia possibile una interconnessione telematica
e-government
Comunicare con aSpeedyP.A. il portale per l'e-government
3
4 7-8 6 7-8
1
P a g i n a 27 Elettorale
Referendum 15 giugno 2003 - calendario delle operazioni elettorali
5
Formazione
e-DeA Form 2003: un breve diario
4
Giudici Popolari
Modulistica - Manifesto Giudici Popolari
5
Polizia mortuaria
Modulistica - Passaporto mortuario
Semplice
Indice anno 2002
10 7-8
BASTIANCONTRARIO TITOLO
N.
TITOLO
N.
L'entropia
1
Pier Capponi
Giasone e gli argonauti
2
Il paradosso del mentitore
I sarcofagi
3
Semplificare è facile…
La sindrome del professore
4
Mi hanno rovinato i Santi…
10
Il trucco c'è...ma non si vede (Pillole)
4
La disfida di…Burletta
11
Questo è un busillis
5
Semantica…
12
6 7-8 9
I QUESITI MATERIA
OGGETTO
N.
A.I.R.E.
Cancellazione per irreperibilità
3
A.I.R.E.
Decorrenza iscrizione
9
A.I.R.E.
Iscrizione - Data di decorrenza
A.I.R.E.
Iscrizione di persona già cancellata per irreperibilità dall'A.P.R.
6
Anagrafe
Applicazione imposta di bollo sulle certificazioni
6
Anagrafe
Cancellazione anagrafica di minori
6
Anagrafe
Casi di esclusione per le autocertificazioni
Anagrafe
Cittadino iscritto in più anagrafi
11
Anagrafe
Cognome donna straniera
12
Anagrafe
Delega ad un familiare per iscrizione in una convivenza
1
Anagrafe
Iscrizione anagrafica di stranieri
6
Anagrafe
Iscrizione cittadina straniera
4
Anagrafe
Procedura di iscrizione in Anagrafe d'ufficio
2
Anagrafe
Residenza in locale ad uso agricolo
Anagrafe
Richiesta di iscrizione anagrafica per soggetto proveniente da altra famiglia
5
Anagrafe
Richiesta docidi fiscali da parte degli Enti
3
Anagrafe
Rilascio certificati a cittadino straniero
Anagrafe
Rilascio certificati in carta libera per uso R.C. Auto
Anagrafe
Rilascio certificato di esistenza in vita
Doc. Amm.va
Accesso agli atti del Consiglio Comunale
Doc. Amm.va
Competenza del Sindaco in materia di dichiarazioni giurate
3
Doc. Amm.va
Legalizzazione atti dall'estero
5
Doc. Amm.va
Legalizzazione di foto
Doc. Amm.va
Riconoscimento identità personale
6
Elettorale
Ufficiale elettorale - organo collegiale o monocratico?
9
Leva militare
Cancellazione dalle liste di figlio di tialiano all'estero
4
Leva militare
Domanda di disponsa per giovane assunto a 12 mesi
Personale
Erogazione gettone di presenza al segretario di Commissione Circondariale e compenso ISTAT al Dirigente
Personale
Indennità di responsabile di procedimento
3
Personale
Lavoro straordinario elettorale per persona titolare di posizione organizzativa
5
Polizia mortuaria
Concessioni cimiteriali - Frazionamento di tomba di famiglia tra più concessionari
4
10
3
10
7-8 1 2 11
11
4 7-8
P a g i n a 28
Anno VI
Numero 6
Polizia mortuaria
Concessioni cimiteriali - regolamento
5
Polizia mortuaria
Servizi cimiteriali - Esumazione
6
Polizia mortuaria
Trasporto cadavere
Stato Civile
Acquisto automatico cittadinanza italiana per matrimonio contratto da donna con figli minori prima del 1983
Stato Civile
Adozione
10
Stato Civile
Adozione di minori in casi speciali
11
Stato Civile
Adozione maggiorenne straniero
9
Stato Civile
Annotazione a margine degli atti - utilizzo formule
9
Stato Civile
Annotazione su atto di matrimonio di omologa della separazione
5
Stato Civile
Annotazioni
4
Stato Civile
Attestazione sindacale di acquisizione cittadinanza ai sensi del D.P.R. 572/1993
1
Stato Civile
Celebrazione matrimonio civile in luogo diverso dalla casa comunale
3
Stato Civile
Cittadinanza - applicazione art. 14 legge 91/92
Stato Civile
Cittadinanza - Figli di cittadini che hanno perduto la cittadinanza italiana per naturalizzazione
Stato Civile
Cittadinanza - Possesso ininterrotto - Annotazione
Stato Civile
Cittadino italiano nato in Svizzera riconosciuto solo dalla madre italiana - imposizione cognome ex marito
Stato Civile
Cognome del cittadino italiano nato all'estero
Stato Civile
Cognome di cittadino straniero adottato
4
Stato Civile
Cognome di figlio minore divenuto cittadino italiano
5
Stato Civile
Cognome nati all'estero - attribuzione
Stato Civile
Correzione atto di matrimonio
2
Stato Civile
Formazione atto di morte avvenuta in treno
6
Stato Civile
Formazione atto di morte cittadino straniero
6
Stato Civile
Formazione atto di nascita
Stato Civile
Matrimonio - ricorso per scioglimento o cessazione effetti civili - annotazione
Stato Civile
Matrimonio acattolico - Ministro di culto competente
Stato Civile
Matrimonio celebrato dal Sindaco - partecipazione anche del dipendente delegato alle funzioni di Ufficiale di Stato Civile
Stato Civile
Permesso di seppellimento
Stato Civile
Pubblicazione di matrimonio per rifugiato politico
Stato Civile
Pubblicazione di matrimonio. Richiesta effettuata da persona diversa dal nubendo
Stato Civile
Pubblicazione matrimonio con cittadino straniero
Stato Civile
Pubblicazioni di matrimonio - difformità sui prenomi
Stato Civile
Pubblicazioni di matrimonio - nulla osta ex art. 116 codice civile
Stato Civile
Riacquisto cittadinanza italiana con cambiamento del nome
Stato Civile
Riconoscimento
10
Stato Civile
Riconoscimento cittadinanza italiana
12
Stato Civile
Riconoscimento di figlio naturale
Stato Civile
Riconoscimento paternità figlio nato all'estero
Stato Civile
Rilascio autorizzazione per matrimonio da celebrarsi secondo il rito delle Assemblee di Dio in Italia
Stato Civile
Trascrizione atti dall'estero. Rettifica cognomi
Stato Civile
Trascrizione di atti dall'estero e iscrizione A.I.R.E.
Stato Civile
Trascrizione di atti di nascita, matrimonio, divorzio all'estero e riconoscimento figli
1
Stato Civile
Trascrizione di estratto di matrimonio straniero
1
Stato Civile
Trascrizione nei registri di matrimonio di sentenza straniera di sciglimento
3
Stato Civile
Trascrizione sentenza di divorzio straniera
1
Stato Civile
Trascrizione sentenza straniera
4
Stato Civile
Trascrizione sentenza straniera di divorzio
10 3
7-8 5 7-8 9 10
7-8
11 7-8 6 7-8 12 9 12 2 5 7-8 2
6 7-8 1 12 7-8
12
P a g i n a 29 (Continua da pagina 20)
di accertamento preventivo del possesso della carta d'identità elettronica è effettuata, dalle amministrazioni che emettono la carta nazionale dei servizi, limitatamente ai residenti nei comuni che diffondono la carta d'identità elettronica, previo accordo con i comuni interessati. Articolo 9. Regole tecniche 1. Con il decreto di cui all'articolo 36, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono definite le regole tecniche contenenti le specifiche di carattere tecnico e di sicurezza informati-
ca, ivi compresa ogni disposizione che ad esse si applichi, relativa alle tecnologie e ai materiali da utilizzare per la produzione e l'uso della carta nazionale dei servizi. 2. Le pubbliche amministrazioni possono rilasciare la carta nazionale dei servizi dalla data di pubblicazione delle regole tecniche. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 marzo 2004 (omissis)
Il regolamento
SERVIZIO CIVILE
D.P.C.M. 19 aprile 2004
Attività di verifica
Gazzetta Ufficiale N. 122 del 26 maggio 2004 Criteri e modalità dell'attività di verifica, per l'anno 2004, nei confronti degli enti che impiegano giovani in servizio civile, ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, e della legge 6 marzo 2001, n. 64. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, recante «Nuove norme in materia di obiezione di coscienza»; Visto in particolare l'Articolo 8, comma 2, lettera d), della citata legge che demanda al Presidente del Consiglio dei Ministri la definizione di un Programma annuale per lo svolgimento dell'attività di verifica sulla consistenza e le modalità della prestazione del servizio civile da parte degli obiettori di coscienza, nonché sul rispetto dei progetti d'impiego e delle convenzioni stipulate con le amministrazioni dello Stato, gli enti e le organizzazioni di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 2 dell'Articolo 8; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 352, regolamento recante norme concernen-
CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI
ti l'organizzazione ed il funzionamento dell'ufficio nazionale; Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, recante «Istituzione del servizio civile nazionale» ed in particolare l'Articolo 8, comma 1; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 agosto 2001 con il quale il Ministro per i rapporti con il Parlamento, on. Carlo Giovanardi, è stato delegato ad esercitare i poteri attribuiti al Presidente del Consiglio dei Ministri dalle leggi 8 luglio 1998, n. 230, e 6 marzo 2001, n. 64; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2002 recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri»; Visto il decreto del Presidente del (Continua a pagina 30)
P a g i n a 30
SERVIZIO CIVILE Attività di verifica
Anno VI (Continua da pagina 29)
Consiglio dei Ministri del 31 luglio 2003 sulla riorganizzazione dell'ufficio nazionale per il servizio civile; Visto il decreto ministeriale del 12 dicembre 2003 recante la struttura ordinativa, l'articolazione interna e la ripartizione delle competenze dell'ufficio nazionale; Decreta: Articolo 1. Finalità
“Il presente provvedimento fissa i criteri del programma di verifiche da svolgersi nell'anno 2004 presso gli enti e presso le sedi all'estero dove sono impiegati i giovani che svolgono il servizio civile”
1. L'attività di verifica, effettuata sia sul territorio nazionale sia all'estero nei confronti di tutti gli enti che impiegano giovani in servizio civile, è finalizzata ad accertare il rispetto delle disposizioni normative in materia di servizio civile, delle convenzioni e dei progetti d'impiego, la consistenza e le modalità della prestazione del servizio da parte dei soggetti impiegati nonché la correttezza della gestione amministrativo-contabile da parte degli enti di servizio civile. 2. Il presente provvedimento fissa i criteri del programma di verifiche da svolgersi nell'anno 2004 presso gli enti e presso le sedi all'estero dove sono impiegati i giovani che svolgono il servizio civile. Articolo 2. Ispezioni 1. Le ispezioni possono essere effettuate nei confronti di tutti gli enti di servizio civile, ivi inclusi quelli interessati al programma di ispezione annuale, ogni qualvolta l'ufficio ravvisi un interesse all'espletamento dell'attività ispettiva ovvero venga a conoscenza di fatti o situazioni che denuncino una non conformità nel comportamento di enti e dei soggetti impiegati alle disposizioni previste dalla
Numero 6
legge 8 luglio 1998, n. 230, dalla legge 6 marzo 2001, n. 64, dalla normativa secondaria e dai progetti approvati. 2. Fermo restando il principio stabilito al comma 1, l'ufficio procede nell'attività ispettiva «a campione» per gli enti con capacità inferiore alle cento unità sulla base dei seguenti criteri da considerare, di norma, in ordine di priorità decrescente: a) equa ripartizione dell'attività ispettiva tra pubbliche amministrazioni, enti pubblici, enti locali ed enti di natura giuridica privata; b) articolazione territoriale dell'ente con riferimento al numero, alla dislocazione e all'ubicazione delle sedi di assegnazione; c) rilevanza, particolarità, innovatività e carattere sperimentale dei progetti d'impiego realizzati. La sussistenza di due dei criteri sopra indicati, costituisce motivo per procedere in deroga all'ordine delineato. 3. Gli enti con capacità superiore alle cento unità sono sottoposti a ispezioni secondo l'ordine di priorità di seguito riportato: a) pubbliche amministrazioni, enti pubblici, enti locali ed enti di natura giuridica privata con articolazione periferizzata sul territorio e capacità superiore alle mille unità; b) pubbliche amministrazioni, enti pubblici, enti locali ed enti di natura giuridica privata con articolazione periferizzata sul territorio e capacità superiore a duecento unità; c) pubbliche amministrazioni, enti pubblici, enti locali ed enti di natura giuridica privata e capacità tra le cento e le duecento unità. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, costituiscono ulteriori criteri (Continua a pagina 31)
P a g i n a 31 (Continua da pagina 30)
Svolgimento dell'attività ispettiva
di individuazione degli enti da sotto1. Le ispezioni sono effettuate direttaporre ad attività ispettiva periodica mente dal personale del servizio proquelli fissati al comma 2. grammazione, monitoraggio e controlArticolo 3. lo dell'ufficio nazionale per il servizio Programma delle verifiche e modali- civile, o da personale delle sedi regiotà procedurali dell'attività ispettiva nali dell'ufficio medesimo nonché, in via eccezionale, tramite le prefetture, 1. Il direttore generale dell'ufficio naai sensi dell'Articolo 8, comma 2, letzionale per il servizio civile predispotera d), della legge n. 230 del 1998. ne il programma delle verifiche, sia a 2. L'ufficio nazionale per il servizio cicampione che periodiche, sulla base vile può avvalersi, nello svolgimento dei criteri indicati ai commi 2 e 3 deldelle verifiche ispettive sul territorio l'Articolo 2 del presente decreto. nazionale, della attività dei servizi iVengono confermate le disposizione spettivi di finanza pubblica del Dipartiimpartite con la circolare n. 36856/I.7 mento della ragioneria generale dello del 1° luglio 2003 sulle modalità proStato, secondo le modalità previste cedurali dell'attività ispettiva concercon apposito protocollo d'intesa. nente il servizio civile svolto ai sensi Il presente provvedimento sarà sottodella legge 8 luglio 1998, n. 230, sia posto alla registrazione degli organi di nel territorio nazionale che all'estero. controllo. Articolo 4. (omissis)
Comuni in rete con l’Anagrafe degli Italiani residenti all’Estero: al via la carta di identità elettronica in 56 comuni Il processo di collegamento degli ultimi Comuni italiani all'AIRE, Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero, è terminato con la dotazione da parte del Ministero dell'Interno di postazioni informatiche avanzate. Sono così stati connessi in rete anche quei Comuni che fino ad oggi non erano in grado di trasmettere via web-mail i dati AIRE in quanto non disponevano della infrastruttura informatica in grado di gestire la trasmissione delle variazioni anagrafiche in condizioni di sicurezza. E' stato costituito, secondo modalità concordate con il Ministero degli Esteri, l'Elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero, costituito dai nominativi presenti nelle Aire comunali, aggiornati con i dati degli schedari consolari, utilizzati per la predisposizione delle liste elettorali e l'attribuzione dei seggi. In questo modo si è aggiornato il 94% delle posizioni anagrafiche e si è permesso il collegamento dei Consolati generali al Ministero dell'Interno per via telematica. Il collegamento in rete dei Consolati generali ha reso possibile l'invio dei dati dei cittadini residenti all'estero, che hanno scelto di votare in Italia, al Centro Nazionale di Servizi Demografici (CNSD), creando un Elenco Unico che permetterà anche ai cittadini che si presentano all'ultimo momento di accedere al voto effettuando tutte le verifiche del caso. Nel frattempo, nei 56 Comuni sperimentatori della carta di identità elettronica, partirà a breve la sperimentazione del rilascio del nuovo documento anche ai cittadini iscritti all'Aire e residenti all'estero.
SERVIZIO CIVILE Attività di verifica
C.I.E. Sperimentazione AIRE
P a g i n a 32
GIURISPRUDENZA Doppio cognome
Luciano Pignatelli
“Il Consiglio di Stato... ha affermato che nel nostro ordinamento il principio della stabilità del cognome come mezzo di riconoscimento della persona non impedisce in modo assoluto di derogare a tale regola.”
Anno VI
Numero 6
Possibilità di avere il doppio cognome a cura di Luciano Pignatelli Nella nostra società, negli ultimi anni, si fa sempre più strada la richiesta di attribuzione ai figli del doppio cognome, sia paterno che materno, tant’è che vi sono giacenti alcuni disegni o proposte di legge che vanno in questa direzione ma che purtroppo ancora non hanno visto la luce. Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 2572 del 27 aprile 2004 è intervenuto nella materia affermando la sussistenza dell’interesse legittimo del cittadino ad avere il doppio cognome (quello paterno e materno). Infatti il Consiglio di Stato, rigettando l’appello del Ministero di Grazia e Giustizia, ha confermato la sentenza di primo grado che aveva annullato il provvedimento di diniego di aggiunta del cognome materno a quello paterno. Anche se la fattispecie esaminata dai Giudici Supremi si riferisce al periodo in cui era vigente il vecchio ordinamento dello Stato Civile, l’indirizzo è del tutto attuale anche con il nuovo ordinamento. Giova ricordare che sia il vecchio ordinamento che il nuovo non contengono alcuna norma che vieti l’assunzione del secondo cognome anzi l’art. 84 D.P.R. n. 396/00 prevede la possibilità di richiedere l’aggiunta del cognome senza alcuna prescrizione. Il Consiglio di Stato con la citata sentenza ha affermato che nel nostro ordinamento il principio della stabilità del cognome come mezzo di riconoscimento della persona non impedisce in modo assoluto di derogare a tale regola. Da un lato vi era la richiesta del citta-
dino tendente ad ottenere l’aggiunta del cognome materno a quello paterno fondata su motivi affettivi e sentimentali nonché di rendere più saldo il rapporto con la sorella nata da seconde nozze; richiesta cui il Procuratore generale aveva espresso parere favorevole. Dall’altro il diniego del Ministero fondato sull’interesse pubblico all’immutabilità del nome (inteso nome e cognome) quale segno di riconoscimento della persona; interesse pubblico prevalente, secondo il Ministero, su quello scaturente da ragioni affettive e sentimentali alla base della richiesta. I Supremi Giudici amministrativi, partendo dall’assunto che il provvedimento del Ministero è di natura discrezionale, limitano il sindacato del giudice all’accertamento relativo alla manifesta irragionevolezza o nella verifica della motivazione. I Giudici hanno ritenuto che nella comparazione degli interessi, tra quello dell’istante basato su ragioni di natura affettiva e sentimentali nonché tendente ad un rapporto più saldo con la sorella e quello del Ministero basato sull’interesse pubblico alla stabilità del nome, la scelta da parte del Ministero di privilegiare quest’ultimo non è stata adeguatamente motivata; anzi di fronte al parere positivo espresso dal Procuratore generale alcuna motivazione è stata data a sostegno del diniego. Motivazione indispensabile di fronte ad atti istruttori, anche se non vincolanti, di contenuto positivo. I Giudici del Consiglio di Stato hanno censurato il ricorso anche sotto il pro(Continua a pagina 33)
P a g i n a 33
famiglia. filo del possibile errore che sarebbe Certo la citata sentenza non attribuiscaturito in seguito all’aggiunta del s c e s e m p r e e c o m u n q u e cognome materno sul reale status dei l’accoglimento della richiesta di agfratelli. giunta del cognome ma afferma che I n f a t t i l a r i c h i e s t a s i b a s a nel nostro ordinamento non vi sono sull’aggiunta del cognome materno divieti espliciti all’aggiunta di un senon sulla sostituzione del cognome condo cognome e al contempo che per cui l’originale cognome paterno, l’interesse pubblico all’immutabilità che identifica l’origine della famiglia, del “ nome “ come segno di identificanon altera la riconoscibilità dello sta- zione dell’individuo nella società può tus ma anzi l’aggiunta del cognome essere comparato con altri interessi i materno rafforza la provenienza dalla quali possono anche prevalere. (Continua da pagina 32)
GIURISPRUDENZA Doppio cognome
Consiglio di Stato - Decisione n. 2572 del 27 aprile 2004 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente decisione sul ricorso in appello N. 8203/94, proposto dal Ministero di grazia e giustizia, (omissis) FATTO
♦ che non sia corretto sostenere la
possibilità di errore sul reale status del ricorrente, dal momento che si tratta solo di aggiunta del cognome materno a quello legittimo. Questi i motivi di appello dedotti dal Ministero di grazia e giustizia: 1) Il parere del Procuratore generale è un atto interno e, nel caso de quo, era comunque sprovvisto di motivazione. Con l'impugnata decisione il Tribunale 2) L'istanza del ricorrente faceva rifeamministrativo regionale della Lomrimento solo a motivi affettivi, mentre bardia ha accolto il ricorso proposto quelli di ordine sociale (notorietà del dal sig. Mandelli Contegni Niccolò Alcognome della madre) sono stati apdo avverso il diniego di aggiunta, al prezzati solo in sentenza. proprio, del cognome della madre, 3) Il diniego in questione sarebbe sinMalerba. dacabile solo sotto il profilo della maIn particolare, il T.A.R. ha ritenuto: nifesta irragionevolezza o del difetto ♦ che non siano state espressamendi motivazione. te indicate le ragioni che hanno deIl ricorso è stato inserito nel ruolo d'uterminato il dissenso dell'Amminidienza del 15 gennaio 2004. strazione, a fronte del parere favorevole, espresso in sede istruttoria dal DIRITTO Procuratore generale, che, se pur non L'appello è infondato. vincolante, avrebbe dovuto essere diIl diniego ministeriale di dare corso satteso con apposita motivazione; all'istanza di aggiunta del cognome ♦ che non sia stata fornita congrua materno a quello paterno dell'originamotivazione circa il rigetto dell'istanza rio ricorrente, reso nonostante il favofondata su ragioni morali ed affettiva revole parere espresso dal Procuratoe su ragioni di ordine sociale, data la (Continua a pagina 34) notorietà del nome da aggiungere;
“Il T.A.R. ha ritenuto...che non sia corretto sostenere la possibilità di errore sul reale status del ricorrente, dal momento che si tratta solo di aggiunta del cognome materno a quello legittimo.”
P a g i n a 34
GIURISPRUDENZA Doppio cognome
“Il diniego ministeriale di autorizzazione al mutamento di nome... costituisce… provvedimento eminentemente discrezionale, in cui la salvaguardia dell'interesse pubblico alla tendenziale stabilità del nome..., può venire contemperata con gli interessi di coloro che quel nome intendano mutare o modificare…”
Anno VI (Continua da pagina 33)
re generale presso la Corte di appello, si fonda sulla prevalenza attribuita all'interesse pubblico all'immutabilità del nome rispetto alle ragioni di natura affettiva e sentimentale prospettate dal richiedente, nonché rispetto al desiderio di rendere più saldo il rapporto affettivo tra fratelli (il richiedente e la sorella, nata dalle seconde nozze della madre, che aveva presentato analoga istanza di aggiunta al proprio del cognome materno). Si sostiene, inoltre, nel provvedimento in questione che una modifica del cognome dei due fratelli potrebbe indurre in errore sul loro reale status. Il Tribunale amministrativo, nell'annullare il diniego, ha argomentato in ragione di una mancata indicazione sia delle ragioni di dissenso dell'Amministrazione, a fronte del parere positivo espresso dal Procuratore generale, sia delle ragioni di non considerazione delle giustificazioni di carattere morale ed affettivo, nonché di carattere sociale, offerte a sostegno dell'istanza, nonché in ragione della erroneità della tesi sostenuta nel provvedimento di diniego, secondo cui l'accoglimento dell'istanza avrebbe potuto ingenerare errori sul reale status della persona. Le tesi del Tribunale amministrativo possono essere condivise. Il diniego ministeriale di autorizzazione al mutamento di nome, ai sensi degli artt. 153 e seguenti del R.D. 9 luglio 1939 n. 1238, costituisce, come costantemente affermato da questo Consiglio di Stato (cfr. IV Sez., n. 906/89; par. III, n. 26/86), provvedimento eminentemente discrezionale, in cui la salvaguardia dell'interesse pubblico alla tendenziale stabilità del
Numero 6
nome, connesso ai profili pubblicistici dello stesso come mezzo di identificazione dell'individuo nella comunità sociale, può venire contemperata con gli interessi di coloro che quel nome intendano mutare o modificare nonché di coloro che a quel mutamento intendano opporsi. Dalla natura discrezionale dell'impugnato provvedimento di diniego discende – secondo i principi – che il sindacato giurisdizionale dello stesso può essere condotto, quanto al vizio intrinseco dello sviamento, sotto il limitato profilo della manifesta irragionevolezza delle argomentazioni amministrative o del difetto di motivazione. Nella fattispecie in esame, il diniego si fonda su una comparazione, da ritenere inadeguata, dell'interesse dell'istante Mandelli Contegni con l'interesse pubblico alla tendenziale stabilità del nome e si risolve nella attribuzione di una prevalenza all'interesse alla immutabilità del nome. Invero, è stata già affermata dalla Sezione (cfr. dec. n. 750/84 e 1220/73) l'illegittimità di un provvedimento che neghi al richiedente l'aggiunta di un cognome al proprio ove esso non risulti sufficientemente motivato in ordine al dissenso dagli atti istruttori, favorevoli alla richiesta dell'interessato. Nella fattispecie, il Ministero di grazia e giustizia non ha indicato le ragioni di opposizione rispetto al favorevole parere espresso dal Procuratore generale. Nel primo motivo di appello si sostiene che tale parere, avente natura di atto interno, era comunque immotivato e come tale non richiedeva una esplicita confutazione, ma tale argomentazione non può essere condivisa. Appare, invero, evidente che il parere (Continua a pagina 35)
P a g i n a 35 (Continua da pagina 34)
favorevole del Procuratore generale sia stato espresso con riferimento alle ragioni esplicitate dal richiedente nella propria istanza, in condivisione delle stesse, sicché, trattandosi di provvedimento discrezionale, l'Amministrazione aveva l'onere di rendere note le ragioni di esercizio del proprio potere in dissenso rispetto a detto parere. Né può condividersi quanto affermato nel secondo motivo di appello, circa la mancata indicazione delle ragioni di ordine sociale sottostanti la richiesta di modifica del cognome, che sarebbero state autonomamente apprezzate dal T.A.R. nella sentenza impugnata. Invero, premesso che l'art. 158 R.D. 9 luglio 1939 n. 1238 pone come unico divieto l'aggiunta al proprio cognome di un altro che abbia importanza storica o appartenga a famiglia illustre o nota con il quale il richiedente non abbia nessun rapporto; che, è stato affermato che, pertanto, non sussiste divieto nel caso in cui il richiedente chieda di aggiungere al proprio cognome quello della madre (Par. III, n. 1374/84); che il principio di tendenziale stabilità del cognome, presente nel nostro ordinamento, non implica l'assoluta assenza di deroghe alla regola della riconoscibilità dell'individuo attraverso il solo cognome paterno (regola, peraltro, costituente una mera scelta legislativa contingente e modificabile, come dimostrano le innumerevoli iniziative parlamentari presentate in tal senso, mutuate da esperienze di paesi diversi, europei e non), la incontestata notorietà del cognome materno, Malerba, del richiedente, proprio in quanto tale, non poteva essere ignorata né dall'Amministrazione, in sede
di espressione di diniego, ne’ dal Tribunale amministrativo in sede di valutazione della compiutezza della motivazione del provvedimento. Sotto tale profilo, vanno quindi, rigettate le tesi dell'Amministrazione appellante. Non possono, altresì, essere condivise le argomentazioni che confutano la decisione impugnata relativamente al punto di motivazione del provvedimento concernente la possibilità che una modifica del cognome dei due fratelli potesse indurre ad un errore circa il loro reale status. Invero, va al riguardo ricordato che non è previsto dall'ordinamento e dalla normativa all'epoca applicabile un divieto esplicito all'aggiunta del cognome materno; va, altresì, rilevato che le ragioni di possibile confusione sul reale status delle persone indicate nel provvedimento non appaiono sorrette da logicità, atteso che la richiesta presentata era di aggiunta di altro cognome, quello materno, all'originario cognome paterno, e non di modifica dello stesso, sicché, tuttalpiù, l'effetto sarebbe stato quello di una più evidente esplicitazione della provenienza familiare dei richiedenti, nei limiti consentiti dall'ordinamento. L'appello è, pertanto, infondato e va respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata. Nulla è dovuto per le spese. P. Q. M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione IV – definitivamente pronunciando in ordine al ricorso in appello indicato in epigrafe, lo rigetta e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata. (omissis)
GIURISPRUDENZA Doppio cognome
“...è stato affermato che, pertanto, non sussiste divieto nel caso in cui il richiedente chieda di aggiungere al proprio cognome quello della madre”
P a g i n a 36
Anno VI
Numero 6
LO STATO CIVILE: MANUALE L’OPERATORE La valorizzazione deiPRATICO Servizi PER Demografici (2° EDIZIONE RIVEDUTA E CORRETTA)
Mauro Parducci in collaborazione con Maria Luisa Calligaro, Osvaldo Ciaponi, Luigi Loffredo, Ida Peressotti, Luciano Pignatelli Spazio aperto al dibattito sulle pro-
Con il Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 è stato introdotto il nuovo ordinamento dello stato civile. Il blematiche inerenti i Servizi DemoRegolamento sostituisce interamente il Regio Decreto 9 luglio 1939, n.1238, introducendo importanti semplificazioni per i cittadini e per le stessenel amministrazioni unaoperatori materia delicata,possoche tocca la vita dei singoli di fronte ad eventi fondamentali della vita come la grafici quale ingli nascita, il matrimonio e la morte. Ilno D.P.R. esprimere 396/2000 si presenta le loro come una opinioni riforma organica in piedell’ordinamento di stato civile che pone immediati problemi di interpretazione e di coordinamento con altre norme. na libertà e indipendenza linea adeguatamente, significa non soltanto porre in essere comportaApplicare, quindi, una normativa di tale portatadalla e farla funzionare menti dettagliatamente descritti e vincolati, ma anche, e soprattutto, svolgere una continua attività di interpretazione. editoriale adottata dalla rivista. L’opera affronta, in modo estremamente pratico e concreto, le problematiche e i casi concreti, che si presentano quotidianamente all’ufficiale di stato civile. Sono così trattate le tematiche relative alle nascite, ai riconoscimenti, alla cittadinanza, alle pubblicazioni ed alla celebrazione del matrimonio, alle trascrizioni degli atti, all’attribuzione e cambiamento dei nomi e dei cognomi, alle annotazioni, al diritto internazionale privato e ai decessi. Trattasi di una seconda edizione, nella quale sono state modificate o integrate alcune parti del testo, per adeguarle ai più recenti orientamenti ministeriali, e aggiunta una appendice normativa Un volume pratico, un manuale da “sfogliare” giorno dopo giorno, arricchito da moltissimi esempi e casi pratici, dalle fonti normative, dalla modulistica di riferimento, dalla soluzione di quesiti. (Euro 27,00 iva compresa)
GLI STRANIERI : LE PROCEDURE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI (2° EDIZIONE RIVEDUTA E CORRETTA) Mauro Parducci in collaborazione con Patrizia Lupino e Patrizia Strano Da alcuni anni l’immigrazione straniera in Italia rappresenta un fenomeno significativo. Il Legislatore, a più riprese, è dovuto intervenire con provvedimenti che, nel pieno rispetti dei diritti della persona, ha cercato di disciplinare, razionalizzare l’immigrazione straniera. Naturalmente ciò ha comportato notevoli problemi di aggiustamento e raccordo di discipline legislative diverse. Gli operatori dei Servizi Demografici dei Comuni hanno dovuto implementare la loro professionalità in ragione di casi concreti che, sempre più si presentano nell’agire quotidiano. L’opera affronta, in modo estremamente pratico e concreto, le problematiche, i casi concreti, che si presentano quotidianamente all’operatore dei Servizi Demografici dei Comuni nel rapporto con gli stranieri. L’iscrizione e la cancellazione anagrafica, la cancellazione per irreperibilità, la nascita, il matrimonio ed il decesso degli stranieri in Italia, i diritti di elettorato attivo e passivo per gli stranieri comunitari rappresentano alcuni dei punti salienti del volume. Trattasi di una seconda edizione che, pur lasciando inalterate le caratteristiche dell’opera, affronta alcune tematiche alla luce della più recente giurisprudenza e delle più attuali circolari del Ministero dell’Interno ed è, inoltre, corredata da una utilissima appendice legislativa. Un’opera pratica, un manuale da “sfogliare” giorno dopo giorno, arricchito da moltissimi esempi e casi pratici, dalle fonti normative, dalla modulistica di riferimento, dalla soluzione di quesiti. (Euro 17,00 iva compresa)
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Convenzioni per l’accesso telematico alla banca dati anagrafica da parte delle forze dell’ordine. Il Ministero dell’Interno risponde ad un quesito (www.servizidemografici.interno.it) D. Le forze dell'ordine (carabineri, polizia, procura) hanno fatto richiesta di accesso alla banca dati anagrafica per via telematica. Il nostro CED ha provveduto a predisporre un apposito server e quanto necessario per consentire l'accesso dall'esterno. L'art. 54 del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196, codice in materia di dati personali, prevede che le autorità di pubblica sicurezza o le forze di polizia possono consultare pubblici registri, elenchi, schedari, banche dati, avvalendosi di apposite convenzioni volte ad agevolare la consultazione. Tali convenzioni sono obbligatorie? A riguardo, il Ministero ha adottato le convenzioni tipo di cui all'art. 54, comma 1? Nel caso affermativo come se ne può prendere visione? R. Sulla base della istituzione dell’Indice Nazionale delle Anagrafi con legge n. 26/2001, è stato predisposto il regolamento di gestione che disciplina, fra l’altro, le modalità di accesso alle informazioni demografiche da parte dei soggetti pubblici e privati attraverso lo strumento convenzionale. In tale contesto dovrà trovare quindi attuazione l’art. 54 del decreto legislativo n. 196/2003 che prevede l’adozione di “Convenzioni tipo” da parte di questo Ministero sentito il Garante. Nelle more, il richiedente Ufficio dovrà attenersi alle disposizioni previste dal regolamento anagrafico di cui all'art. 37 del D.P.R. n. 223/1989, nonché dall’art. 2 della legge n. 63/1993, che estende la possibilità di attivare collegamenti telematici con gli Uffici anagrafici comunali da parte di soggetti che svolgono attività di pubblica utilità, per il perseguimento dei propri fini istituzionali.
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BASTIANCONTRARIO Honni soit qui mal y pense Questa espressione è Francese antico e significa “sia svergognato chi ne pensa male“. Motto del Nobilissimo Ordine della Giarrettiera, istituito da Edoardo III d’Inghilterra intorno al 1348 in onore della propria amante, la contessa di Salisbury, alla quale, durante un ballo, sarebbe caduta (dalla gamba sinistra) la giarrettiera, tra le risatine maliziose dei convenuti cortigiani. Galantemente il sovrano raccolse l’allora intimo indumento (ora, invece, è mostrato a tutti più della Torre di Pisa) e lo rese alla contessa, rimproverando i maligni con la frase sopra citata e annunciando loro che “si sarebbero disputato l’onore di indossare tal nastro”. E quasi a dispetto, istituì appunto l’ambitissimo “ordine della giarrettiera”. Honni soit… si cita talvolta in tono giocoso, in situazioni imbarazzanti o piccanti che potrebbero essere facilmente fraintese. Ora io, posso comprendere tutto: si era in un epoca dove il Re era un “sovrano assoluto”, si era in un epoca dove vigeva la cosiddetta “teoria teocratica” per la quale il potere del Re derivava direttamente da Dio… ma certo non poteva bastare un decreto reale, se pur santissimo, a trasformare una situazione maliziosa, ambigua e piccante (e qui, avrei dovuto usare la parola…che si usa per le cose fatte nell’immaginaria isola di Putta, cioè è stata fatta una…FERMI TUTTI!! non siamo abilitati né a turpiloquiare, né tanto meno a pensare male!...) dunque non poteva bastare un decreto reale santissimo, a trasformare una situazione maliziosa, ambigua e piccante in una cosa SERIA!! Eppure… è così! Qualcuno mi dirà: “Eravamo in tempi antichi, ora non succederebbe più”. NO! PEGGIO!!. Oggi si riesce a fare molto di peggio.
Cito alcuni casi a mo’ di esemplificazione e limitatamente alle materie trattate nei nostri Settori Demografici, o meglio, settori demografici per taluni, per altri Settore Urpini, per altri ancora “Settore Sportellati” e per altri ancora Settori Vice-Segretariati Generali… Pensate a tutta la normativa sull’AIRE …Vi pare una cosa seria ? Pensate a tutta la farsa sulla “semplificazione amministrativa”, Leggi, decreti, tonnellate di carta, fiumi di parole per “riesumare” il cadavere della legge 15 del 1968, sepolta per circa 30 anni e, guarda caso, mai andata in putrefazione perché imbalsamata!!! Pensate a tutta la normativa “ambigua e piccante” sulla “tutela della privacy” … Pensate a tutta la normativa del voto degli italiani all’estero… Ma, questa volta, voglio precorrere i tempi e quindi pensare a ciò che stanno concependo i nostri parlamentari illuminati – questa volta destra e sinistra uniti – circa il problema delle cosiddette “Famiglie di Fatto”. E sono anche convenuti davanti alla TV, ripeto, destra e sinistra uniti, per cercare di illustrare eventuali provvedimenti per dare un riconoscimento “legale” alle famiglie di “fatto”, o alle “unioni di fatto”. Ora, intanto bisognerebbe fare una distinzione, che è propria del Diritto. Una cosa sono le questioni “legali”, una cosa le questioni di “fatto” ma non ha importanza. Ora appare quanto mai chiaro, che se si “legalizza” una situazione di fatto, la medesima diviene “legale”, quindi avremo due situazioni “legali”: una di serie A, quella seguita dalla maggior parte delle persone, e una di serie B, quella seguita da una minoranza… che non voleva – almeno in partenza – essere “legale”. E’ (Continua a pagina 38)
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Bastiancontrario Honni soit qui mal y pense
un po’ come il cane che si morde la coda o no? Dunque: se io voglio costruire una famiglia con una donna, cioè uomo-donna – cioè coppia eterosessuale - io mi sposo legalmente a) in comune b) in chiesa con il matrimonio concordatario o con riti di altre confessioni religiose i cui culti siano ammessi nello stato (Dico ammessi legalmente, i cosiddetti “ matrimoni acattolici”). Se io, invece, non voglio creare una situazione “legale” o perché non mi interessa, oppure, e questa è in massima parte la VERA RAGIONE, PERCHE’ MI CONVIENE PER ELUDERE UNA DISPOSIZIONE LEGISLATIVA O PER AGGIRARE UN VINCOLO LEGALE o per una mentalità strettamente personale…niente fogli, niente firme, niente cerimonie, niente testimoni, niente regali, niente di niente… NO! Qualcuno vuole rompere le uova nel paniere e mi vuole legalizzare, pensate un po’!! Ma perché questi qualcuno non si fanno i fatti loro?? Qualche Benpensante, o femminista di lungo corso, fa sempre il solito esempio della “donnetta” che “si mette” con un uomo, magari sposato, magari ci fa dei figli, magari coadiuva nell’aziendina familiare, magari senza essere assicurata e senza essere denunciata come familiare-coadiuvante non paga neppure i contributi, ovviamente! E poi Zac!!! Viene cacciata via dall’oggi al domani senza neppure… un risarcimento!!! A parte che, quando due si mettono insieme, bisognerebbe conoscersi meglio e sapere con chi si ha a che fare. Mettiamo che, come eb-
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bi modo di esprimere in un vecchio articoletto, le cose “facili” le sanno fare tutti e molto bene, e tra le cose facili facevo rientrare anche…fare all’amore. Se siamo capaci di tanto, bisognerebbe essere capaci anche di fare valere i nostri interessi, quindi tutelarci in tempo. Ma se l’amore mi ha ottenebrato la mente come si rimedia?? E’ semplice: si invoca…la famiglia di fatto!!! Per quanto riguarda i figli, ebbene, come tutti noi sappiamo, i figli possono essere “riconosciuti” lo stesso anche al di fuori del matrimonio e sono perfettamente equiparati ai figli ”legittimi”. Si tratta dei cosiddetti figli “naturali”. Intanto io abolirei questa ultima parola bruttina. I figli nati nel matrimonio o al di fuori del matrimonio purché riconosciuti da entrambi i genitori, dovrebbero chiamarsi tutti uguali: FIGLI LEGITTIMI. Poi vi è da dire che, molte famiglie di fatto, sono costituite da vedovi e vedove che usufruiscono della pensione di reversibilità del coniuge, la quale pensione di reversibilità CESSA se la vedova e/o il vedovo si risposa in Comune o con il rito concordatario o altro riconosciuto detto matrimonio acattolico. E qui l’interesse privato, egoistico, elusivo di norme giuridiche è evidente. Facciamo un piccolo esempio di una vedova – chiedo venia, ma sono almeno 6 volte di più dei “vedovi” e quindi la fattispecie è più frequente… dunque una vedova che percepisce la propria pensione, la pensione di reversibilità del coniuge pre-defunto (per grazia ricevuta) e si risposa? Mica sono scema! Perdo la pensione di reversibilità (Continua a pagina 39)
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e faccio un danno economico alla “famiglia”. Allora vado a “convivere” con un uomo il quale sarà ben lieto di una entrata insperata: la pensione del predecessore! Che omino santo era il tuo marito! Era così “preciso” che è morto al punto giusto e al momento giusto… Godiamoci i sui soldi e che l’Altissimo lo abbia in gloria! E mentre loro “godono”, lo Stato, cioè noi, PAGA un numero considerevole di pensioni NON DOVUTE nella situazione di fatto! Magari si fa anche un matrimonietto religioso o “di coscenza”, magari poi se ne chiede la trascrizione “post mortem” del coniuge (secondo arrivato), così vedo se mi ”pappo” anche un po’ di eredità. La vita – per taluni – è lunga… non si sa mai … Io, non solo non vorrei mai dare riconoscimenti, ma vieterei anche le trascrizioni tardive e le trascrizioni – postmortem. Se uno si vuole “legalizzare”, che lo faccia in vita, alla luce del sole, e si risposi daccapo, con tutti gli annessi e connessi. Ma seguitemi un po’. Due stanno insieme 20 anni e si puppano una pensione NON dovuta. Poi… una legge consente loro di “legalizzare” l’ unione di fatto e… chi ha dato ha dato, chi ha avuto ha avuto. Che tenerezza!! Per i soldi, si supera anche la “morale comune”, si abbattono muri religiosi… poi con una leggina, si ottiene anche il “premio finale”, come alla “lotteria di Capodanno” (Premi settimanali e poi un grande premio finale, ma bada un po’! Si accetterebbe anche una situazione di serie “B”, tanto siamo o no moderni?). Allora, anziché dire “diamo un riconoscimento anche alle famiglie di fatto”, (collocandole, mi ripeto, in una posizione subalterna rispetto alle famiglie “legali”) diciamo pure: “chi non si vuole sposare …si deve iscrivere al Nobilissimo ordine della Giarrettiera” e non se ne parli più. Ma datemi voi una risposta: se due
che convivono, si vogliono sposare, MA CHI E’ QUEL DIABOLICO CHE VUOLE IMPEDIRGLIELO? Ma chi è che sostiene che “questo matrimonio non sa da fare??? MA CHI E’ QUEL CATTIVACCIO ? MA SPOSATEVI PURE, VE LO DICE IL VOSTRO BASTIANCONTRARIO!!! MI DICONO: NOI NON CI VOGLIAMO SPOSARE perché non ci interessano carte bollate (legami giuridici), non ci interessano firme eccetera, eccetera, in seguito, però, ci interesserebbe una legalizzazioncina, tanto per gradire! Io che ho uno spirito alquanto liberale, in questo “Ordine della Giarrettiera”, da tenersi sempre all’Anagrafe, iscriverei anche le famiglie di “diritto” – cioè regolarmente sposate e che poi si fanno “un’amante” da un’altra parte. Istituzionalizzerei la figura dell’amante, con tanto di ulteriore residenza (se pur…notturna) di diritti maturabili col tempo, di annessi e connessi. Addirittura istituirei la figura dell’amante “terapeutico” che può essere prescritto su una ricetta da un medico specialista, come cura per combattere il tran tran giornaliero del matrimonio. Tanto per impedire che la coppia “di diritto” entri in crisi… e così via. Voi che ne dite?? Così, a lume di naso, mi verrebbe di essere contrario a tutto anche per una questione semplicemente di lavoro: rigiratela come vi pare per noi demografici vi sarebbe comunque un aggravio di competenze (anagrafe ordinaria, famiglie di fatto, “ordine della giarrettiera”, anagrafe canina… un albero per ogni neonato… e via dicendo). Comunque , alla fin fine, io “sto con l’orto e zappo i frati”, come si suol dire…NO! Che sciocco, sto con la zappa e orto i frati… NO! Pardon, sto con la montagna e vado da Maometto … Credo di avere fatto un po’ di confusione, il mio cervello è andato in conto circuito !! NO! Ecco: “sto con i frati e zappo l’orto “….
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Le scadenze del mese di Luglio 2004 1 Giovedì
ANAGRAFE - Trasmettere alla Questura competente per territorio le iscrizioni, le cancellazioni e le variazioni anagrafiche dei cittadini stranieri di cui all’art. 15 del D.P.R. 394/1999 entro il termine di quindici giorni dalla data di definizione di ogni singola pratica.
2 Venerdì
A.I.R.E. - Gli invii dei dati aggiornati, via Web-mail, dovranno essere frequentemente riproposti per il continuo aggiornamento degli Archivi Elettronici Centrali (circolare n. 29/2002)
5 Lunedì
CARTE DI IDENTITA' - Trasmettere alla Prefettura-UTG il prospetto riepilogativo delle carte d'identità rilasciate nel bimestre maggio-giugno 2004
10 Sabato
ELETTORALE - REVISIONE DINAMICA: la Commissione Elettorale Comunale (o l'Ufficiale Elettorale nei Comuni con popolazione inferiore a 15.OOO abitanti) provvede alle cancellazioni per morte, perdita della cittadinanza, perdita del diritto elettorale, trasferimento della residenza in altro Comune, decisioni della C.E. Circondariale; provvede inoltre alle iscrizioni per motivi diversi dal compimento del 18mo anno d'età ovvero in conseguenza del riacquisto del diritto elettorale per cessazione delle cause ostative ovvero per decisioni della C.E. Circondariale; copia del verbale delle suddette operazioni, a cura del Sindaco, viene trasmessa alla C.E. Circondariale, al Prefetto ed al Procuratore della Repubblica competenti per territorio. Sempre a cura del Sindaco, entro dieci giorni dall'adozione del verbale della C.E. Comunale (o dell'Ufficiale Elettorale), si deve procedere alla notifica delle cancellazioni agli interessati, con l'ovvia esclusione di quelle per morte.
10 Sabato
LEVA - Apportare ai ruoli matricolari le variazioni verificatesi nel mese precedente (art. 390 Reg. 3.4.1912 n. 346).
15 Giovedì
STATISTICA - Inviare alla Prefettura-UTG (oppure telematicamente tramite ISTATEL) le schede di rilevazione: ISTAT D3 (matrimoni), ISTAT D4 e D5 (decessi), ISTAT D7A e D7B per movimento naturale e calcolo della popolazione. Inoltre trasmettere una copia di ogni mod. APR4 (iscrizioni per immigrazione e per ricomparsa di irreperibili, cancellazioni per l'estero e per irreperibilità) e ISTAT P4 (nascite).
16 Venerdì
ANAGRAFE - Trasmettere alla Direzione Centrale Motorizzazione Civile di Roma le variazioni di residenza di coloro che siano in possesso di patenti di guida e/o di veicoli (qualora non si provveda in via telematica).
27 Martedì
ANAGRAFE - Comunicare all'A.S.L. le variazioni intervenute nella condizione dei residenti (variazioni d'indirizzo, iscrizioni per nascita ed immigrazione, cancellazioni per morte ed emigrazione, iscrizioni AIRE).
28 Mercoledì
ANAGRAFE - Il Dirigente o Responsabile del Servizio approva, con propria determinazione, il riparto e la liquidazione mensile dei diritti di segreteria (art. 41 L. 604/1962 e D.M. 31.7.1995). I diritti di Stato Civile non sono più applicabili dopo l'entrata in vigore del NOSC.
29 Giovedì
ANAGRAFE - Trasmettere all'Ufficio Tecnico Comunale l'elenco dei bambini nati nel semestre precedente per la messa a dimora di un albero per ogni neonato.
30 Venerdì
ELETTORALE - REVISIONE DINAMICA: la Commissione Elettorale Comunale (o l'Ufficiale Elettorale nei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti) provvede alle cancellazioni per morte, perdita della cittadinanza, perdita del diritto elettorale, trasferimento della residenza in altro Comune, decisioni della C.E. Circondariale; provvede inoltre alle iscrizioni per trasferimento di residenza nel Comune e a seguito di decisioni della C.E. Circondariale, nonchè le iscrizioni conseguenti all'acquisto del diritto elettorale per motivi diversi dal compimento del 18mo anno d'età o del riacquisto del diritto stesso per cessazione delle cause ostative, iscrizioni non potute effettuare nella prima tornata. Vengono inoltre apportate alle liste le cancellazioni ed iscrizioni conseguenti dal trasferimento dell'abitazione dalla circoscrizione di una sezione a quella di altra sezione del Comune; copia del verbale delle suddette operazioni, a cura del Sindaco, viene trasmessa alla C.E. Circondariale, al Prefetto ed al Procuratore della Repubblica competenti per territorio. Sempre a cura del Sindaco, entro dieci giorni dall'adozione del verbale della C.E. Comunale (o dell'Ufficiale Elettorale), si deve procedere alla notifica delle cancellazioni agli interessati, con l'ovvia esclusione di quelle per morte ed inoltre delle variazioni conseguenti al cambio di sezione in ambito comunale.
30 Venerdì
ANAGRAFE - Comunicare alla Direzione Provinciale del Tesoro ed all’INPS le variazioni intervenute sui pensionati nel corso del mese (art. 23 R.D. 677/1937 e L. 38/1951).
31 Sabato
ELETTORALE - La Giunta Comunale verifica la regolare tenuta dello schedario elettorale. Tale adempimento può essere effettuato ogni qualvolta la Giunta lo ritenga opportuno.
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Quesiti STATO CIVILE - Trascrizione atti provenienti dall’estero D. Il consolato generale d’Italia in Caracas ha inviato, per la trascrizione, copia di un atto di matrimonio e copia di sentenza di divorzio di un cittadino iscritto in A.I.R.E. di questo Comune. Il connazionale risulta coniugato con una cittadina colombiana nel 1964 (atto non trascritto) e successivamente con una cittadina boliviana nel 1981 (atto trascritto nel 1998 con autorizzazione della Procura della Repubblica competente, con disposizione di non rilasciare certificazione alcuna in attesa di accertamenti). In data 2/9/2003 questo Ufficio ha richiesto parere alla Prefettura di P. in merito alla trascrizione del matrimonio (anno 1952) e del divorzio in questione. Recentemente la Prefettura ha trasmesso nota alla Procura della Repubblica interpellata che si è pronunciata per l’archiviazione del procedimento (insussistenza del reato di bigamia). Si chiede quale procedura adottare riguardo allo Stato Civile della persona in anagrafe, alle annotazioni sugli atti di Stato Civile (ad oggi sull’atto di nascita risulta la sola annotazione di morte) e alla possibile certificazione, una volta trascritto il matrimonio ed il divorzio ricevuti nel 2003 dal Consolato italiano in Venezuela. R. La vicenda descritta appare assai complessa soprattutto per il fatto che la Procura della Repubblica ha impie-
gato molto tempo prima di decidere in merito all’eventuale reato di bigamia in cui poteva essere incorso l’interessato. Tuttavia si deve rilevare che gli atti trasmessi dal Consolato (matrimonio e divorzio), anche se riferiti a persona ormai deceduta, dovevano e devono comunque essere trascritti ed effettuate le relative annotazioni, principalmente all’atto di nascita. Ciò premesso si è dell’avviso che il matrimonio ed il divorzio ora trasmessi dal Consolato d’Italia in Caracas devono essere trascritti. In conseguenza delle trascrizioni si dovranno effettuare le relative annotazioni (di matrimonio e divorzio all’atto di nascita e di divorzio al relativo atto di matrimonio). Le annotazioni risultanti sull’atto di nascita, a questo punto, avranno un ordine cronologico non in linea con l’ordine temporale degli eventi; infatti avremo nell’ordine: 1. annotazione di morte 2. annotazione del secondo matrimonio (qualora sia possibile trascriverlo) 3. annotazione del primo matrimonio 4. annotazione di divorzio del primo matrimonio Ciò potrebbe comportare difficoltà al momento di un eventuale rilascio di un estratto per riassunto dell’atto di nascita: l’ufficiale di Stato Civile dovrà, in tali casi, prestare molta attenzione non limitandosi a visionare solo l’ultima annotazione in ordine di tempo ma riportandole tutte quante. Con riferimento alla scheda anagrafi(Continua a pagina 42)
Pagine curate da: Mauro Parducci Luciano Pignatelli Maria Luisa Calligaro
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I QUESITI
ca, ormai archiviata, si dovranno comunque annotare gli eventi registrati nello Stato Civile. ELETTORALE - Delega e relativa categoria di appartenenza
Maria Luisa Calligaro
D. Il sottoscritto ufficiale di Stato Civile, nonché ufficiale elettorale in atto, fascia C, con posizione orizzontale C/4, chiede di sapere se è vero che la delega di ufficiale elettorale non può essere conferita a dipendente che rivesta almeno la settima qualifica funzionale (fascia D). Il mio Comune sta preparando la nuova pianta organica, pertanto, dato che all’interno dell’area demografica non si trova personale che riveste la posizione apicale chiede se può fare richiesta per avere riconosciuta la settima qualifica funzionale ora fascia D. R. La circolare Miacse n. 178/2001 prot. 200105438 non impone che l’Ufficiale Elettorale appartenga alla qualifica ex 7^ ora cat. D ma esprime semplicemente un indirizzo, infatti dice “si esprime l’avviso che... “. Tant’è che nel paragrafo successivo nel caso in cui vi sia personale privo della Cat. D ravvisa che la delega possa essere conferita anche a chi è collocato in categoria inferiore; infine, comunque, lascia ampia autonomia organizzativa in capo all’Ente. E’ da considerare che ridefinire “la pianta organica“ o, più correttamente, la dotazione organica, significa ridisegnare la struttura burocratica dell’Ente in funzione degli obiettivi prefissati dalla giunta, in altre parole sta a indicare che in un determinato periodo per il funzionamento dell’apparato co-
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munale è necessario aver quel numero di dipendenti suddiviso tra le quattro categorie previste dal CCNL. Non può l’amministrazione, nel rideterminare la dotazione organica, dare nuove posizioni giuridiche ai dipendenti in base alle mansioni svolte. Il passaggio da una categoria ad un altro è possibile unicamente attraverso una selezione pubblica che può essere fatta tramite selezione esterna, selezione interna o progressione verticale; queste ultime due fattispecie, come chiarito nelle code contrattuali dell’ultimo contratto (CCNL del 22.1.2004), si debbono intendere come equivalenti. La selezione pubblica rispecchia il dettato costituzionale dell’art. 97 e le norme sull’accesso previste dal D.lgs. n. 165/01. Pertanto nessun “inquadramento“ può essere fatto automaticamente. STATO CIVILE - Matrimonio per delega. Trascrizione D. In data 3 aprile è stato celebrato in questo Comune matrimonio civile su delega ex art. 109 c.c. del Consolato Generale d’Italia in Lugano tra cittadina italiana residente all’estero (iscritta AIRE nel Comune di C.) e cittadino senegalese residente in Comune italiano; si chiede se oltre alla trasmissione di copia dell’atto di matrimonio al Consolato su citato lo stesso debba essere trasmesso anche al Comune di residenza italiano dello sposo cittadino senegalese. R. La copia dell’atto di matrimonio deve essere trasmessa, oltre che al Consolato Generale d’Italia in Lugano, an(Continua a pagina 43)
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altra persona residente in questo Coche al comune di residenza italiana mune ed ivi tumulata; dello sposo (art. 12, comma 8 D.P.R. ♦ che il nostro regolamento di polizia 396/2000) ed al Comune di C. quale mortuaria non prevede rimborsi, come Comune di iscrizione AIRE della spo- richiesti più volte nella fattispecie dagli sa (in analogia con quanto previsto eredi anche tramite il loro legale. dall’art. 17 D.P.R. 396/00 per la trasmissione degli atti formati all’estero). R. Trattandosi di matrimonio celebrato Dalla lettura del quesito si desume per delegazione, le comunicazioni che il diritto d’uso del loculo in quepreviste dall’art. 68 (avviso di avvenu- stione sia stato concesso dal Comuta celebrazione del matrimonio ai co- ne al concessionario mediante stipumuni di nascita degli sposi ai fini lazione di regolare contratto di condell’annotazione) spetterebbero cessione (sia esso avvenuto per all’ufficiale dello Stato Civile delegan- scrittura privata o per scrittura autente, cioè del Consolato italiano. Riterre- ticata registrata). mo comunque opportuno che il Comu- Non viene, invece, specificato se la ne celebrante effettui lo stesso una concessione è perpetua (cioè se sticomunicazione ai comuni di nascita pulata prima del 10 febbraio 1976) o (se italiani) degli sposi o al comune di se è a tempo determinato. Nel caso di trascrizione dell’atto di nascita della specie, comunque, la durata della sposa se nata all’estero (e ovvia- concessione del loculo, come il fatto mente se conosciuto) per gli opportu- che il concessionario, al momento del ni adempimenti. decesso, non sia stato tumulato nel loculo assegnato, ha una importanza POLIZIA MORTUARIA - Diritti di relativa in quanto il diritto d’uso si econcessione stende ai suoi eredi od aventi diritto. Generalmente nell’atto di concessione D. Si chiede di conoscere se man- viene precisato che l’ente concedente cando la tumulazione del concessio- cede il diritto d’uso a….(in questo canario (per volontà dello stesso o de- so, al concessionario poi deceduto) .. gli eredi) nel colombaro che era stato il quale accetta per sé, per i suoi eredi dato a suo tempo in concessione da od aventi diritto. questo Comune, gli eredi legittimi Va quindi letto attentamente il contratpossano vantare dei diritti di proprie- to per verificare se sono state inserite tà sullo stesso o di prosecuzione ta- clausole restrittive. cita del contratto a loro favore Il Comune, nell’assegnare il loculo ad (intestato al defunto). altre persone, ha sostanzialmente moSi precisa che: dificato il rapporto instaurato origina♦ nessuna comunicazione è pervenu- riamente con il concessionario comta al Comune relativa al decesso del promettendo, così, i diritti degli eredi i concessionario ed alla sua conse- quali, pur avendo disposta la tumulaguente sepoltura in altro Comune; ve- zione del defunto concessionario in nuti a conoscenza dopo quasi un an- sepoltura diversa dal loculo a lui asseno, a seguito di accertamenti, il sud- gnato, avevano tutti i titoli per suben(Continua a pagina 44) detto colombaro è stato destinato ad (Continua da pagina 42)
Pagine curate da: Mauro Parducci Luciano Pignatelli Maria Luisa Calligaro
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trare nel diritto d’uso di quel loculo fino al termine della durata della concessione. Per ovviare al problema creatosi ed in mancanza di apposite disposizioni nel vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, si suggerisce che la Giunta Comunale, con atto di indirizzo, disponga un equo indennizzo da erogare agli eredi. Si propone un esempio: Concessione avvenuta nel 1994 per la durata di anni 50 Costo attuale di un loculo = € 2000,00 Indennizzo = € 2.000,00 : 1/50 x 40 anni di periodo residuo di durata POLIZIA MORTUARIA – Cremazione – Autorizzazione - Competenza D. In data 29/03/2004 è stata presentata a questo Ufficio di Stato Civile, ai sensi dell’art. 79 del D.P.R. 285/1990, l’allegata richiesta di autorizzazione per la cremazione di un cadavere inerente un decesso avvenuto in data 09/09/1999 nel Comune di S. Si fa presente che la salma, dopo qualche giorno, fu tumulata in un loculo di un cimitero di questo comune dove è tuttora sepolta. In relazione a quanto sopra e in riferimento alle normative legislative e regolamentari vigenti, siamo a chiedere quale Ufficio di Stato Civile è competente al rilascio dell’autorizzazione per la cremazione del cadavere di cui trattasi, se X dove è tumulata la salma o S. dove è avvenuto il decesso. R. Di norma l'autorizzazione alla cremazione è di competenza del Sindaco del luogo ove è avvenuto il decesso. In tal senso si è espresso il Ministero
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della Sanità con la Circolare n. 24 del 24 giugno 1993 (vedasi punto 14.2). La stessa Circolare dispone che nel caso la salma si trovi in luogo diverso dal decesso spetta a tale Sindaco, che qui agisce quale autorità sanitaria locale, l'autorizzazione. L'art. 83 DPR 285/90 prevede la possibilità di cremazione di salme già sepolte (inumate o tumulate): in questo caso la competenza all’autorizzazione è del Sindaco del luogo attuale di sepoltura. Pertanto, con riferimento al quesito proposto, si ritiene che il Sindaco del Comune di X debba provvedere al rilascio dell’autorizzazione alla estumulazione ed alla cremazione (con unico provvedimento) verificando la presenza di: 1) documento nel quale sia espressa la volontà della cremazione. Tale documento può consistere in uno dei tre seguenti: 1.1) disposizione testamentaria (testamento in forma olografa o reso e depositato presso un notaio); 1.2) atto scritto con sottoscrizione autenticata dal quale risulti la volontà del coniuge o parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile, che, in assenza di volontà contraria del de cuius, intende dar corso alla cremazione della salma di che trattasi; 1.3) dichiarazione di volontà di essere cremato, in carta libera e datata, sottoscritta di proprio pugno dall'iscritto ad una associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione mediante l'attestazione del (Continua a pagina 45)
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mantenimento dell'adesione alla stessa fino alla morte dell'associato. 2) certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico necroscopo, con firma autenticata dal funzionario incaricato, o da chi da lui delegato, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato. 3) nei casi di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'autorità giudiziaria. ANAGRAFE - Cancellazione irreperibilità. Ricomparsa. D. Il cittadino G.R. è stato cancellato dall’anagrafe del Comune di G per irreperibilità in data 10.9.1998. Il Signor G.R. con nota del 20.4.2000, utilizzando un foglio dell’Azienda ospedaliera “C.P.- Ospedale psichiatrico Giudiziario del Comune di C.d. S.”, ha richiesto l’iscrizione anagrafica in questo Comune ammettendo tuttavia di essere ricoverato presso il detto Ospedale psichiatrico fin dal 17.02.1994. Ovviamente la richiesta viene respinta, in quanto il richiedente non risultava dimorare stabilmente nel Comune, e si procede ad invitare il tutore del tempo a richiederla presso il Comune di C.d.S dove era ricoverato e dove ha effettivamente dimorato fino alla fine dell’anno 2003. Nel mese di Febbraio 2004 perviene a questo Comune altra richiesta di ripristino dell’iscrizione anagrafica in questo Comune di G. della persona di che trattasi da parte del Centro Sociale Adulti di M. dove adesso è stato assegnato. Posto ciò questo Comune di G. ha sempre sostenuto che la residenza deve essere ripristinata nel Comune
di C.d.S. in quanto è il Comune dove ha risieduto per circa 9 anni. Si chiede un vostro autorevole parere. R. La situazione descritta appare paradossale. Innanzi tutto preme chiarire che per colui che sia stato cancellato per irreperibilità non è più ammesso, dall’attuale Regolamento Anagrafico (D.P.R. 223/89), il ripristino degli atti anagrafici così come, invece, accadeva con il precedente Regolamento (D.P.R. 136/58). Pertanto il Sig. G.R. essendo stato cancellato per irreperibilità accertata da codesto Comune in data 10.9.1998 non potrà ottenere, da nessun Comune italiano, una certificazione della posizione anagrafica dalla data di cancellazione alla data in cui otterrà una nuova iscrizione anagrafica. Correttamente il Sig. G.R. doveva essere iscritto nella convivenza anagrafica dell’ospedale psichiatrico del Comune di C.d.S. almeno dal 2000 quando, inopinatamente, presentò domanda di iscrizione anagrafica in codesto Comune. Giustamente il Comune di G. negò l’iscrizione anagrafica. Adesso il Sig. G.R. può chiedere unicamente l’iscrizione anagrafica nel Comune di M. presso la convivenza anagrafica del Centro Sociale Adulti. Sicuramente codesto Comune, stando a quanto descritto, non ha alcun titolo per riscrivere in anagrafe il Sig. G.R. STATO CIVILE/A.I.R.E. – Nascita all’estero e iscrizione in A.I.R.E. (Continua a pagina 46)
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lora non abbia dubbi circa l’identità D. Avendo ricevuto per la trascrizione della persona cui si riferisce l’atto, e successiva iscrizione in A.I.R.E. al- debba procedere alla trascrizione cuni atti di Stato Civile ed i modelli dell’atto di nascita anche se lo stesso CONS01 con l’indicazione di cognomi contiene un errore nell’indicazione del errati (RODOLPHI anziché RIDOLFI e cognome (es.: Murucci anziché MoMURUCCI anziché MORUCCI), ho rucci). Una volta trascritto l’atto chierestituito gli atti al Consolato senza derà, al competente Tribunale la rettiaver provveduto alla loro trascrizione fica dello stesso. ed iscrizione in A.I.R.E. Nel contempo l’Ufficiale d’Anagrafe Dal momento che il Consolato d’Italia a provvede all’iscrizione in A.I.R.E del Belo Horizonte (Brasile) mi ha rispedito soggetto cui sia stato trascritto l’atto. il modello consolare per la iscrizione Una volta che il Tribunale abbia edei cittadini in vista delle elezioni euro- messo il decreto di rettifica dell’atto pee del prossimo giugno, chiedo: l’Ufficiale di Stato Civile provvederà 1. Se si devono trascrivere gli atti ad effettuarne l’annotazione e palesemente errati (in A.I.R.E. sono l’Ufficiale d’Anagrafe procederà a coriscritti altri parenti, tutti con il cognome reggere gli atti anagrafici dandone coesatto). municazione all’interessato ed al Con2. Qual è la procedura per eventual- solato. mente rettificare gli atti formati all’estero. STATO CIVILE - Cognome di cittadino straniero divenuto italiano R. Si ritiene opportuno ricordare che D. Straniera con doppio cognome o l’iscrizione in A.I.R.E. può essere ef- cognome del coniuge a seguito di acfettuata, per chi è nato ed è residente quisto di cittadinanza italiana assume all’estero, solo a seguito di trascrizio- il solo cognome paterno: come procene dell’atto di nascita. Tale atto dovrà dere e quali annotazioni adottare per essere trasmesso dall’autorità diplo- rettificare: matica e consolare unitamente al mo- - l’atto di nascita dello CONS01. - l’atto di matrimonio trascritto o conL’Ufficiale di Stato Civile, dopo aver tratto in Italia effettuato la trascrizione dell’atto di - l’atto di nascita di eventuali figli nascita, effettuerà la comunicazione - l’annotazione di matrimonio a margiconseguente all’ufficiale d’anagrafe ne dell’atto di nascita del coniuge. che procederà all’iscrizione in A.I.R.E. con decorrenza dalla data di trascri- R. zione del citato atto di nascita. Quando un cittadino straniero acquisti L’art. 100 del D.P.R. 396/2000 attri- la cittadinanza italiana dovrà portare il buisce al Tribunale italiano la compe- cognome che gli spetta secondo tenza a rettificare l’atto di Stato Civile, l’ordinamento del nostro paese. proveniente dall’estero, secondo le Pertanto, riferendoci al caso di specie, modalità indicate nell’art. 96. la donna straniera che abbia un co(Continua a pagina 47) Pertanto, per il caso proposto, si ritiene che l’Ufficiale di Stato Civile, qua(Continua da pagina 45)
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gnome diverso da quello di derivazione paterna (ammesso che sia figlia legittima) dovrà, a seguito dell’acquisto della cittadinanza portare quest’ultimo cognome. Facciamo alcuni esempi per chiarezza. - La donna nasce in un paese da padre argentino (SANCHEZ CHAMORRO Pedro) e madre argentina (HERNANDEZ FIGUEROA Maria) e, secondo il diritto di quello Stato assume il cognome SANCHEZ HERNANDEZ. - Successivamente la Signora sposa un cittadino polacco ed assume il di lui cognome: POBORSKY. Per entrambi i casi, una volta acquistata la cittadinanza italiana, la donna, per il diritto italiano, dovrà portare il cognome paterno originario: SANCHEZ CHAMORRO. Naturalmente detta annotazione dovrà essere riportata sull’atto di nascita, una volta trascritto, e su tutti gli atti di Stato Civile che la riguardano: matrimonio e atti di nascita relativi ad eventuali figli.
quistato la cittadinanza italiana ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 della legge 91/92. Se tale ipotesi è corretta, una volta trascritto l’attestato sindacale di accertamento dell’acquisto di cittadinanza, si dovrà trascrivere l’atto di nascita al quale si apporterà l’annotazione n. 140 sexies. CARTA DI IDENTITA’ - Validità per cittadino straniero D. Il sottoscritto nel rilasciare la carta di identità a stranieri extracomunitari ha indicato il periodo di validità non per anni cinque ma per la durata del permesso di soggiorno, avendo più volte letto questa normativa. Intanto un collega mi ha fatto notare che la Circolare MIACEL 23/98 del Ministero dell’Interno dispone che la validità per le carte d’identità rilasciate a stranieri deve essere di 5 anni come per i cittadini italiani. A questo punto mi chiedo se sbaglio oppure se devo continuare a rilasciare le carte di identità ad extracomunitari con la validità del permesso di soggiorno.
CITTADINANZA - Annotazione D. A seguito di trascrizione di attestato di cittadinanza di minore per derivazione materna o paterna, potete confermare se l’annotazione sotto indicata è corretta? Se del caso correggerla. Con atto del Sindaco in data ____________ n. ___ ha attestato che _________ è cittadino italiano “ope legis” dal _______ R. Si presume che il minore abbia ac-
R. Sulle carte d'identità rilasciate ai cittadini stranieri, la scadenza della validità da annotare sulla quarta facciata, dovrà essere quella quinquennale. Infatti l'art. 6 della legge 6 marzo 1998, n. 40, recante "Norme sull'immigrazione e condizione dello straniero", diversamente dalla normativa precedentemente in vigore, non vincola la validità di tale documento a quella del permesso di soggiorno.
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