NUMERO SPECIALE Marzo - Aprile 2009 Redazione
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Fonti bibliografiche: Agenzia delle Entrate Gazzetta Ufficiale Bollettino Banca d’Italia Pubblicazioni ISTAT Consob Ministero Economia e Finanza Riviste specializzate Quotidiani economici Edizione marzo aprile 2009 Stampato in proprio
INDICE
1.NOTIZIE DALLA REDAZIONE............................................................................................................................3 1.1.PREMESSA.................................................................................................................................................................3 1.2.I BUONI RISULTATI DEL “DATORE DI LAVORO” DI MOLTI DI NOI...........................................................................................3 2.FISCO.........................................................................................................................................................................4 2.1.ALCUNE RISOLUZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE.....................................................................................................4 2.2.PROBLEMATICHE FISCALI................................................................................................................................................................5 2.2.1.Mod 730/2009 (con particolare riferimento alle problematiche dei MdL)..................................................5 2.2.2.PF unico-mini...............................................................................................................................................6 2.2.3.UNICO 2009 PF...........................................................................................................................................6 2.2.4.Alcune “pillole” interpretative.....................................................................................................................6 3.LE LEGGI..................................................................................................................................................................8 3.1.EUROPEE, LA RIFORMA ELETTORALE È LEGGE..................................................................................................................8 3.2.CONVERTITO IN LEGGE IL DECRETO “MILLEPROROGHE”.....................................................................................................8 3.3.IL COSIDDETTO DISEGNO DI LEGGE (D.D.L.) “ANTI-FANNULLONI” DEL MINISTRO BRUNETTA È STATO APPROVATO DAL PARLAMENTO........................................................................................................................................................9 3.4.I DECRETI LEGGE (CON RISERVA DI UN ESAME DEFINITIVO DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE).................................................11 3.4.1.Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi............................................................................11 3.4.2.Il decreto contro gli stupri e per le “ronde”..............................................................................................12 4.FINANZA.................................................................................................................................................................14 4.1.CONSOLIAMOCI.........................................................................................................................................................14 4.2.IL DOVERE DI UN INTERMEDIARIO NELLA DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI FINANZIARI................................................................14 4.3.I TREMONTI BOND....................................................................................................................................................14 4.4.LE PIÙ RECENTI VICENDE SUI TASSI DI INTERESSE...........................................................................................................16 4.5.ALCUNE GRANDEZZE ECONOMICO-FINANZIARIE .............................................................................................................17 5.IL TEMA DI NEWS................................................................................................................................................19 5.1.PRESTITO VITALIZIO CON IPOTECA SULLA CASA, LA CESSIONE DELLA NUDA PROPRIETÀ E LA CESSIONE DEL QUINTO...................19 5.1.1. Il riverse mortgage.....................................................................................................................................19 5.1.2. Nuda proprietà...........................................................................................................................................20 5.1.3. Cessione del quinto. ..................................................................................................................................20 6.ALCUNI APPROFONDIMENTI SU TEMI TRATTATI...................................................................................22 6.1.NOVITÀ SULLA SOCIAL CARD......................................................................................................................................22 6.2.ARRIVANO I RIMBORSI SUI MUTUI PRIMA CASA...............................................................................................................22 6.3.MINI RIVOLUZIONE PER L’ICI.....................................................................................................................................23 7.PER CHI GUIDA.....................................................................................................................................................24 8.CURIOSITÀ ............................................................................................................................................................25 8.1.SEMPLICI CONSIGLI PER APRIRE UN’EDICOLA (RIF. D.LGS. 170/2001)....................................................................................................................................25 8.1.1.Come iniziare l’attività...............................................................................................................................25 8.1.2.Requisiti della domanda..............................................................................................................................25 8.1.3.Cosa fare quando si è ottenuto il via libera................................................................................................25 8.1.4.Quando non è necessaria l’autorizzazione.................................................................................................25
1.
NOTIZIE DALLA REDAZIONE
1.1. Premessa Care Maestre, Cari maestri, eccoci con lo speciale Marzo/Aprile 2009, “sollecitatoci” da molti di Voi (e non solo). Al fine di perseguire un contenimento dei costi legati al numero di pagine di News, è nostra intenzione “trasmigrare”, in parte, la rubrica “alcune notizie utili” dallo stesso News agli speciali. In questo modo sul nostro giornale trimestrale avremo più spazio per la vita associativa, per gli interventi dei Maestri, per i nostri lettori, per alcune nuove rubriche. Nel contempo tutte le notizie di carattere fiscale, le nuove disposizioni legislative, le novità di carattere finanziario e dei mercati ed ogni altro evento, accadimento, fatto che può interessarci troveranno trattazione nei vari speciali. Ci piace sottolineare che il “nostro lavoro”, accolto con “simpatia” da molti di Voi, viene fatto con diligenza, passione, entusiasmo. Siamo perfettamente consapevoli di non scoprire l’acqua calda, ma la raccolta di notizie da fonti ufficiali (Agenzia delle Entrate, Gazzetta Ufficiale, Bollettino B.I., Annuario Istat ecc.), da riviste specializzate e da quotidiani economici, da internet, i relativi esami e verifiche, il commento, e tante altre attività ci permettono di arrivare ad un “prodotto finito”, siamo certi, di utilità per molti di Noi: ovviamente rinviamo agli addetti ai lavori ad approfondimenti più specifici. I nostri commenti sono, il più possibile, il linea con il nostro dettato Statutario che all’art. 2 recita “La Federazione assume l’impegno di prodigarsi al di sopra di ogni indirizzo ideologico, politico e sindacale … omissis …” e quindi lontani da qualsiasi interesse di “bottega”. L’obiettivo è di pubblicare notizie, commenti, interpretazioni veritieri e, nel dubbio, preferiamo usare il condizionale. Ribadiamo di essere a Vostra disposizione per approfondimenti, osservazioni, critiche che Vi sollecitiamo anche perché vorremmo svolgere il “nostro lavoro”, con il Vostro aiuto, nel modo migliore; il nostro indirizzo di posta elettronica è: (
[email protected]). Ricordiamo che, escluso questo primo periodo durante il quale verrà messo a disposizione un numero limitato di copie cartacee, gli speciali di News possono essere ricevuti via mail ovvero possono esser “scaricati” dal nostro sito www.rm-
maestrilavoro.it. A tal fine Vi preghiamo di fornirci l’indirizzo di posta elettronica Vostro, di Vostri familiari, amici dove inviarVi lo speciale e la corrispondenza del nostro Consolato. A fine febbraio, già circa il 15% dei nostri associati aveva provveduto alla comunicazione. Vi ringraziamo per l’attenzione. La Redazione di News
1.2. I buoni risultati del “datore di lavoro” di molti di noi Il bilancio 2008 dell’INPS chiude con un saldo attivo di oltre 11 miliardi di euro. La spesa per le pensioni risulta pari a 166,8 miliardi, con un incremento del 2,8% rispetto al 2007. L’incidenza della spesa previdenziale sul PIL è del 9,7%. I dati sono contenuti nella prima Relazione annuale INPS, che è stata presentata il 18 marzo u.s. alla Camera dei Deputati in occasione dei 110 anni di vita dell’Istituto, alla presenza del Presidente della Camera on. Fini e di altre autorità. A generare il forte saldo attivo (+ 21,5% rispetto al 2007) sono stati, secondo una dichiarazione ufficiale, gli aumenti contributivi ed i nuovi requisiti introdotti nel 2007, ma anche maggiori entrate prodotte dalla lotta all’evasione ed elusione. Inoltre hanno contribuito le dinamiche del mercato del lavoro che aveva fatto registrare, prima che iniziasse la fase recessiva, un aumento del numero degli iscritti alle diverse gestioni dell’ 1,2% (a fine anno erano circa 19 milioni, con un incremento di 230 mila nei dodici mesi), mentre si è consolidato l’andamento dei contributi versati dai quasi 2 milioni di lavoratori stranieri. Le pensioni vigenti al 31 dicembre 2008 è di oltre 16 milioni. Secondo il Presidente dell’Istituto di previdenza, Antonio Mastrapasqua “il sistema è in equilibrio” ed alla domanda se serva un’altra riforma ha replicato “ la risposta spetta al Parlamento, al governo alle parti sociali. Io mi permetto solo di rammentare che un troppo frequente intervento su questa materia rischia di incrinare il necessario rapporto di fiducia tra generazioni. Il sistema delle pensioni ha bisogno di tempi certi, fare riforme ogni due anni rischia di compromettere la capacità di guardare al futuro con la necessaria fiducia e certezza”. °°° La Redazione di News augura a tutti i Maestri del Lavoro del Consolato Provinciale di Roma, alle loro famiglie e a tutti i lettori i più affettuosi auguri di Buona Pasqua. 3
2.
FISCO
2.1. Alcune risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate Redditi fondiari/donazione/usufrutto (risoluzione n. 381/E-2008) L’Agenzia delle Entrate, in riscontro ad un interpello in merito ai temi a margine, ha emesso, con la citata risoluzione, un parere nel quale vengono confermati i seguenti aspetti: a) con riferimento al contratto di donazione avente ad oggetto un immobile si fa presente che, fiscalmente, obbligato a dichiarare il reddito è il donatario/usufruttuario in applicazione dell’art 26 del TUIR “I redditi fondiari concorrono, indipendentemente dalla percezione, a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, salvo quanto stabilito dall’art. 33 (redditi agricoli), per il periodo di imposta in cui si è verificato il possesso”; b) occorre ricordare che il nostro ordinamento (art. 796 c.c.) consente che “è permesso al donante di riservare l’usufrutto dei beni donati a proprio vantaggio……omissis..”; c) da un punto di vista fiscale, quindi, la donazione con costituzione del diritto di usufrutto comporta lo spostamento della soggettività passiva d’imposta dal “nudo proprietario” all’usufruttuario, per cui, nel caso di un contratto di donazione con riserva di usufrutto obbligato a dichiarare il reddito del fabbricato è il donante/usufruttuario (nelle istruzioni per la compilazione del mod. 730 si conferma che è tenuto a compilare il quadro B, in quanto titolare del relativo reddito fondiario (chi è titolare dell’usufrutto o altro diritto reale su fabbricati). In caso di usufrutto o di altro diritto reale il titolare della sola “nuda proprietà” non deve dichiarare il fabbricato. Qualora l’usufruttuario stipuli, per il medesimo bene oggetto di usufrutto, un contratto di comodato si osserva che, sotto il profilo fiscale, tale contratto di comodato non trasferisce la titolarità del reddito fondiario tra comodante e comodatario; ne consegue che, anche nel caso in cui il comodatario stipuli, quale locatore, un contratto di locazione, dal punto di vista fiscale il reddito effettivo del fabbricato deve essere imputato all’usufruttuario (risoluzione presso la Segreteria del Consolato).
Immobile allo stato rustico: vendita/plusvalenze (risoluzione n. 23/E-2009) L’Agenzia stabilisce che, qualora risulti che oggetto della compravendita sia un fabbricato, ancorché allo stato rustico, ovvero non ultimato ma esistente ai sensi dell’art. 2645-bis del c.c. (deve quindi esistere almeno un rustico comprensivo delle mura perimetrali delle singole unità e deve essere completata la copertura),la plusvalenza derivante dalla cessione è inquadrabile nella previsione normativa di cui all’art. 67 del Tuir, relativa agli immobili ceduti entro cinque anni dall’acquisto o dalla costruzione. In tale ipotesi è necessario individuare il momento in cui inizia a decorrere il computo del quinquennio: in relazione a tale aspetto, considerato che l’immobile è venduto allo stato rustico, viene ritenuto che occorre riferirsi al momento in cui il manufatto è stato realizzato e cioè al momento in cui è venuto ad esistenza secondo il criterio civilistico (art. 2645-bis c.c.). In conclusione l’Agenzia ritiene che qualora la vendita del fabbricato allo stato “rustico” avvenga entro il quinquennio dalla sua realizzazione essa genererà plusvalenza imponibile in quanto il fabbricato essendo esistente ai fini civilistici è riconducibile nella nozione di immobile costruito. L’identificazione di fabbricato allo stato rustico, con i requisiti di cui al 2645-bis, deve essere ovviamente comprovata, ad esempio, con la denuncia al catasto urbano nella categoria provvisoria relativa agli immobili in costruzione, poiché, in caso contrario, l’immobile risulterebbe ancora come terreno edificabile la cui cessione genera sempre plusvalenza (risoluzione a disposizione).
Spese per intermediazione immobiliare relativa all’abitazione principale (risoluzione n. 26/E-2009) L’art. 15 del TUIR dispone che è possibile detrarre dall’imposta lorda il 19% degli oneri sostenuti per i compensi corrisposti ai soggetti di intermediazione immobiliare per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, per un importo, comunque non superiore a mille euro. Tale importo costituisce il limite massimo cui commisurare la detrazione (e quindi per 190 euro) e che la possibilità di portare in detrazione questo onere si esaurisce in un unico anno d’imposta. In caso di più proprietari la detrazione, nel limite complessivo di 1.000 euro, dovrà essere ripartita tra i comproprietari in ragione della percentuale di proprietà. Qualora sia stato stipulato un compromesso di vendita e, contestualmente, il promissorio acquirente abbia pagato il compenso all’agenzia immobiliare, secondo l’Agenzia delle Entrate la detrazione d’imposta compete a condizione che il compromesso di vendita sia stato regolarmente registrato: ciò in 4
quanto, la registrazione del “preliminare” formalizza l’impegno alla stipula del contratto definitivo di acquisto. Inoltre si evidenzia che l’agevolazione è subordinata alla condizione che l’immobile sia adibito ad abitazione principale; il beneficio viene meno nel caso in cui l’acquisto dell’immobile non sia stato concluso. Poiché il preliminare di vendita non produce effetti reali, in quanto il promissorio acquirente diventa proprietario dell’immobile solo all’atto di stipula del contratto definitivo, nell’ipotesi in cui le parti non giungano alla stipula del contratto definitivo la detrazione relativo al compenso di intermediazione, operata in sede di dichiarazione dei redditi dal promissorio acquirente, dovrà essere restituita.
2.2. Problematiche fiscali
2.2.1. Mod 730/2009 (con particolare riferimento alle problematiche dei MdL) Dopo aver riportato la bozza sul proprio sito già nel mese di novembre 2008 (vedere News 1/2009), l’Agenzia delle Entrate con proprio comunicato del 16 gennaio informa circa la pubblicazione del 730/2009 (redditi 2008). Viene confermato “lo scadenziere fiscale” già anticipato e che di seguito riportiamo:
Plusvalenza per vendita di terreno agricolo acquistato con patto di riservato dominio (risol. n. 28/E-2009) L’art. 67 del TUIR qualifica come redditi diversi le plusvalenze che derivano, tra l’altro, “… dalla cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di 5 anni”. Sono da ricomprendersi nella nozione di immobili unicamente le cessioni: a) dei fabbricati, a prescindere dalla destinazione loro attribuita; b) dei terreni a destinazione agricola. Nella vendita con riserva di proprietà l’art. 1523 del c.c. stabilisce che “nella vendita a rate con riserva di proprietà, il compratore acquista la proprietà della cosa con il pagamento dell’ultima rata di prezzo, ma assume i rischi dal momento della consegna”: con tale contratto, il compratore può godere del bene oggetto della vendita senza l’esborso totale del prezzo ed il venditore è garantito dalla possibilità di recuperare il bene qualora il prezzo non dovesse essere integralmente pagato. È escluso quindi il c.d. “effetto traslativo” prima del pagamento dell’ultima rata ancorché il compratore acquisti il godimento del bene assumendosi i rischi relativi. Da un punto di vista fiscale, quindi, l’Agenzia ritiene di “individuare” il momento di decorrenza dei cinque anni richiesti dall’art. 67, per la tassazione o meno della plusvalenza realizzata, all’atto del verificarsi dell’effetto traslativo, non avendo rilevanza alcuna, a tal fine, il momento di stipula dell’atto di compravendita: pertanto qualora si verificasse l’ipotesi di cessione del terreno agricolo, ai fini dell’assoggettamento a tassazione della plusvalenza come reddito diverso, la decorrenza dei cinque anni dovrà essere calcolata dal momento del “riscatto” del terreno agricolo.
Il Calendario per il modello 730 per il 2009
Termini
Presentazione 730 al sostituto d’imposta Presentazione 730 al Caf e agli altri professionisti abilitati Il contribuente riceve dal sostituto d’imposta la copia del 730 elaborata Il contribuente riceve dal Caf e dagli altri professionisti copia elaborata del 730 Il sostituto effettua le operazioni di conguaglio ed esegue le trattenute d’acconto:
30 aprile
per i lavoratori dipendenti
luglio
per i pensionati
agosto settembre
1 giugno 1 giugno 15 giugno
Queste, secondo l’Agenzia, le principali novità: • la possibilità per i nuclei familiari a basso reddito di chiedere il “bonus straordinario” o bonus di famiglia; • l’aumento del limite di detraibilità per interessi passivi sui mutui; • la detrazione d’imposta del 19% per le spese di acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico; • l’inclusione del comune di residenza tra i possibili beneficiari del 5 per mille dell’Irpef; • la possibilità di optare per una differente modalità di tassazione dei compensi percepiti per il lavoro straordinario; • la detrazione riconosciuta agli studenti universitari fuori sede anche nel caso in cui le spese sono sostenute per canoni relativi a contratti di ospitalità; • possibilità dei docenti di usufruire della detrazione del 19% per le spese di formazione ed autoaggiornamento; • la detrazione del 19% sui contributi versati per il riscatto del corso di laurea dei familiari fiscalmente a carico. 5
Inoltre anche per il 730/2009 sono state prorogate: • le detrazioni per le spese di riqualificazione energetica e di ristrutturazione edilizia pari al 55 e 36 per cento; • le detrazioni del 20% per la sostituzione di frigoriferi e congelatori; • la detrazione del 19% per le spese sostenute dai genitori per la frequenza di asili nido. Il modello 730 può essere utilizzato per dichiarare i seguenti tipi di reddito posseduti nel 2008: a) di lavoro dipendente e assimilati; b) dei terreni e dei fabbricati; c) di capitale; d) di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita Iva; e) alcuni dei redditi diversi; f) alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata.
2.2.2. PF unico-mini Il 2 febbraio u.s. è stato pubblicato dall’Agenzia delle Entrate Unico PF mini (“unico dei piccoli”) con 4 pagine di modello e 24 di istruzioni: pensato soprattutto per dipendenti e pensionati che, pur potendo usare il 730, preferiscono per vari motivi liquidare in proprio le imposte. L’Agenzia delle entrate stima che i possibili utenti del modello siano 4 milioni di contribuenti, tra i quali circa 1 milioni di titolari di altri redditi (per esempio di terreni e fabbricati). Tra le caratteristiche di Mini Unico: a) la liquidazione ed il versamento delle imposte sono a carico del contribuente; b) ai rimborsi provvederà l’amministrazione finanziaria; c) la compilazione è più agevole dell’ordinario; d) non contiene tutti i redditi e tutte le spese che danno diritto a detrazioni/deduzioni. Tra gli utilizzatori indicati dal comunicato delle Entrate sono i contribuenti residenti in Italia e che hanno percepito uno o più tipi di reddito tra: redditi di terreni e di fabbricati, di lavoro dipendente o assimilati, di pensione, derivanti da attività commerciali e di lavoro autonomo non esercitate abitualmente. Mini Unico non può essere utilizzato da chi: a) ha variato il domicilio fiscale dal 1° novembre 2007; b) è titolare di partita Iva; c) non risiede in Italia nel 2008 e/o nel 2009; d) deve presentare la dichiarazione per conto di altri; e) deve presentare una dichiarazione correttiva ed integrativa; f) ha redditi diversi da quelli previsti nel modello ed intende fruire di deduzioni o detrazioni non comprese nel modello (per esempio la previdenza complementare ovvero le spese sanitarie per patologie esenti sostenute per familiari non a carico ed ancora gli
sconti per canoni di locazione); g) tra i redditi sono comprese alcune tipologie di canoni di locazioni. I potenziali utilizzatori del Mini Unico sono quindi anche coloro che non hanno sostituto d’imposta come per esempio i titolari di soli redditi di terreni e di fabbricati e chi ha ricevuto assegni periodici dall’ex coniuge. Inoltre possono avvalersene i lavoratori dipendenti a tempo determinato ed i lavoratori autonomi occasionali. Il Mini unico potrebbe essere conveniente per quei lavoratori dipendenti o pensionati a basso reddito ma con cospicui altri redditi (per esempio fabbricati): in questi casi, qualora si presentasse il 730, il sostituto potrebbe non riuscire a prelevare dalla busta paga o dalla pensione l’intera imposta dovuta ed il contribuente dovrebbe quindi versare autonomamente la differenza, maggiorata degli interessi, attraverso il modello F24. Il Mini Unico si può presentare ad un ufficio postale in forma cartacea entro il 30 giugno solo se il contribuente (pur possedendo redditi “idonei” per presentare il 730) è privo di datore di lavoro o non è titolare di pensione: in tutti gli altri casi, il modello deve essere trasmesso telematicamente entro il 30 settembre.
2.2.3. UNICO 2009 PF Il modello è stato pubblicato sul sito internet (www. agenziaentrate.gov.it) dell’Agenzia nel febbraio u.s. Per quanto concerne questo modello sono anche intervenute le modifiche apportate dal “Milleproroghe”. Pertanto: entro il 16 giugno 2009 dovrà essere effettuato il versamento a saldo 2008 e prima rata di acconto per il 2009. E’ possibile prorogare al 16 luglio con l’aumento dello 0,40% Entro il 30 giugno dovrà essere presentato il modello in forma cartacea in posta, dai contribuenti ”autorizzati” Entro 30 settembre: presentazione in via telematica del modello.
2.2.4. Alcune “pillole” interpretative (da Agenzia Entrate/stampa specializzata)
Detrazione delle spese di iscrizione a strutture sportive (Risoluzione Agenzia Entrate n.50/E del 2009) Come noto, l’art. 15 del TUIR prevede la detrazione del 19% delle spese, per importo non superiore a 210 euro, sostenute per l’iscrizione annuale e l’abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra i 5 ed i 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica (che il decreto interministeriale del 28 marzo 2007, emanato dal ministro delle Politiche Giovanili, di concerto con il MEF, ha individuato nelle “associazioni sportive, società e le associazioni sportive dilettantistiche di cui alla 6
legge 289/2002”). L’importo massimo di 210 euro è riferito ad ogni singolo ragazzo: i genitori che partecipano entrambi alla spesa dovranno ripartire tra di loro l’onere sostenuto, secondo quanto risulta dal documento rilasciato dalla struttura sportiva. Tale documento può essere rappresentato da bollettino bancario o postale, ovvero da fattura, ricevuta o quietanza di pagamento recante l’indicazione: a) della ditta, denominazione o ragione sociale, ovvero se persona fisica, del nome e cognome, residenza nonché codice fiscale; b) della causale di pagamento; c) dell’attività sportiva esercitata; d) dell’importo corrisposto; e) dei dati anagrafici del praticante, l’attività sportiva e del codice del soggetto che effettua il pagamento.
casa, utilizzata per ottenere le agevolazioni ai fini delle imposte indirette (Registro Iva). Pertanto un’acquirente di una unità abitativa, già proprietario di un’altra unità acquistata con il beneficio prima casa, può detrarre gli interessi passivi derivanti dal mutuo per l’acquisto dell’immobile da adibire ad abitazione principale. °°° paradisi … fiscali
Siringhe e garze sono attrezzature sanitarie Essendo qualificate come attrezzature sanitarie le spese sostenute per siringhe e garze possono beneficiare della detrazione del 19% (circolare 95/E del 12 maggio 2000). È necessario che lo scontrino evidenzi i dati del contribuente (codice fiscale) e la natura della spesa, quantità e prezzo.
Imposta di registro sulle locazioni Per i contratti di locazione di immobili urbani di durata pluriennale l’imposta per la registrazione (2% del corrispettivo) può essere assolta per l’intera durata o annualmente. In caso di risoluzione anticipata il contribuente che ha corrisposto l’imposta sul corrispettivo per l’intera durata ha diritto al rimborso del tributo relativo alle annualità successive a quella in corso.
Riscatto laurea La facoltà di riscatto del periodo di studi universitari è ammessa anche per i soggetti non iscritti in alcuna forma obbligatoria di previdenza che non abbiano iniziato l’attività lavorativa (decreto legislativo 184/1997 con modifiche introdotte dalla legge 247 del 2007). Il contributo è fiscalmente deducibile dall’interessato, ma è detraibile dall’imposta dovuta dai soggetti dai quali l’interessato risulti fiscalmente a carico, nella misura del 19%. Per la parte previdenziale si rinvia ad una specifica trattazione nel prossimo speciale.
Abitazione principale Il concetto di abitazione principale, utile ai fini dell’Irpef e delle relative detrazioni, in ambito tributario non coincide con la “figura” di prima 7
3.
LE LEGGI
In questa sezione del nostro Speciale vengono riportate e commentate le leggi approvate di recente dal Parlamento, di interesse diretto e/o indiretto dei MdL. Anche le leggi di conversione dei Decreti Legge trovano spazio in questa sezione, soprattutto per quanto attiene le modifiche, le integrazioni e le disposizioni aggiunte. Si fa anche riferimento ai D.L., in quanto portatori di effetti immediati nonché ai decreti legislativi, ministeriali ed attuativi in quanto anch’essi emanano normative definitive. Come di consueto l’analisi riguarda le materie di nostro interesse diretto e/o indiretto, immediato e mediato.
3.1. Europee, la riforma elettorale è legge La riforma del sistema elettorale per le europee è legge (legge 20 febbraio 2009, n. 10, pubblicata sulla G.U. n. 44 del 23 febbraio 2009: modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia). La legge, che consta di un solo articolo e che è stata approvata definitivamente al Senato con un dibattito molto veloce, prevede l’introduzione di una soglia di sbarramento al 4% (soglia prevista anche nei sistemi elettorali di molti altri Stati membri dell’Ue: in Germania, Francia e Polonia la misura è fissata, per esempio, al 5% mentre per Svezia e l’Austria è al 4%). Riportiamo di seguito le principali caratteristiche del sistema elettorale con il quale si voterà il 6-7 giugno1 e che servirà ad eleggere il gruppo dei 72 europarlamentari della delegazione italiana a Strasburgo. 1 In data 18/03 il Senato (in seconda lettura), dopo la Camera dei Deputati, ha approvato definitivamente il decreto sull’Election day, che prevede l’accorpamento delle elezioni europee con le elezioni amministrative (provinciali e comunali) da tenersi sabato 6 giugno dalle 15 alle 22 e domenica 7 giugno dalle 7 alle 22. Nell’election day non è stato accorpato il referendum, che quindi si dovrà tenere in un giorno diverso (dovrebbe essere fissato in una domenica fra il 15 aprile e 15 giugno), anche se è stato ipotizzata la data del 21 giugno (giorno di ballottaggio per le amministrative). Il mancato accoglimento dell’accorpamento è stato giudicato negativamente dai promotori del Referendum i quali hanno accusato il Governo di una spesa ulteriore fino a 400/460 milioni di euro, qualora il referendum fosse tenuto in un giorno diverso dal 7 giugno. Per il Ministro Maroni la spesa sarebbe più bassa.
Proporzionale puro: il riparto dei seggi avviene con il metodo proporzionale in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista, su un collegio unico nazionale e con il principio dei quozienti interi e dei resti più elevati. Sbarramento: hanno diritto ad accedere alla ripartizione dei seggi solo le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4% dei voti validi espressi. Circoscrizioni: l’Italia è suddivisa nelle tradizionali 5 circoscrizioni (Nord-ovest; Nord-est; Italia Centrale; Italia Meridionale; Italia Insulare). In merito la legge è stata vivacemente criticata dai senatori sardi, sia di maggioranza che di opposizione, perché non è stato accolto l’emendamento finalizzato a scindere, nella quinta circoscrizione, la Sardegna dalla Sicilia: la sproporzione nel numero degli elettori tra le due regioni fa sì, infatti, che da 15 anni la Sardegna non abbia un suo rappresentante a Strasburgo. Preferenze: restano le preferenze (anche se c’era stata una prima ipotesi governativa di liste bloccate). L’elettore può esprimere non più di tre preferenze nel Nord-ovest, non più di due nel Nord-est, Italia Centrale, Italia Meridionale, non più di una nell’Italia Insulare.
3.2. Convertito in legge il decreto “milleproroghe” Con il 13° voto di fiducia la Camera ha approvato in via definitiva il Decreto Legge Milleproroghe il 24/02/09, smentendo le nostre previsioni (v. Speciale di febbraio) circa una reiterazione del decreto. Non ci siamo, invece, sbagliati circa “l ‘ampliamento della sua portata” che ne ha snaturato i contenuti diventando un contenitore di norme diverse con nuovi articoli e nuovi commi: la conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 30/12/08 n. 207 è stata pubblicata sulla G.U. del 28 febbraio 2009 n.49, sul supplemento ordinario 28/L. La legge di conversione, legge 27 febbraio 2009, in termini di stesura, risulta essere oltre il doppio del D.L.: accanto ai rinvii (dei quali ce ne siamo occupati nello Speciale di febbraio ed al quale Vi rimandiamo), con particolare riferimento alla Class Action ed alle norme sulla Sicurezza sul Lavoro, hanno trovato posto una serie di disposizioni che impattano su diversi settori. Riportiamo di seguito, privilegiando innanzi tutto le nuove disposizioni di “nostro” interesse, le novità più significative. ICI (art. 23, comma 1 bis): il riconoscimento della ruralità dei fabbricati ai fini ICI (che comporta l’esclusione dall’imposta) deve essere intesa nel senso che non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui alla legge 133/1994 (legge di conversione del D.L. 557/1993). 8
La misura è stata “salutata” con grande soddisfazione da Confagricoltura. Multe nel codice della nautica da diporto (art. 24 comma 1bis): estese le multe (fino a € 8.263) per chi conduce barche in stato di ubriachezza o sotto effetto di altre sostanze inebrianti o stupefacenti, salvo l’applicazione della sanzione della sospensione della patente nautica. Previdenza (art. 35, commi 8-13): la misura relativa al settore pensionistico prevede che per la liquidazione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento diventa quello conseguito il 1° luglio di ciascun anno dal beneficiario e dal coniuge nell’anno solare precedente. Il riferimento ha valore per la corresponsione del trattamento fino al 30 giugno dell’anno successivo. Chi percepisce prestazioni collegate al reddito deve comunicare i dati reddituali agli Enti Previdenziali entro il 30 giugno di ciascun anno; altrimenti rischiano la sospensione dell’erogazione del trattamento. Secondo il Presidente dell’INPS Antonio Mastrapasqua, la normativa interessa circa 300 mila cittadini ed eviterà il pagamento di pensioni più ricche del dovuto. Dichiarazioni Tributarie (art. 42 commi 7 ter - 7 sexies) : rivisti i termini di scadenza per la trasmissione telematica all’Agenzia dell’Entrate. Le dichiarazione dei redditi, Irap ed Iva vanno spedite entro il 30 settembre. Si sposta al 30 giugno il termine per trasmettere i modelli 730 da parte di Caf, professionisti, e sostituti d’imposta. Solo per quest’anno la scadenza slitta al 15 luglio. Per i conguagli fiscali si fa riferimento “alla retribuzione di competenza del mese di luglio”.
Inoltre Noleggio con conducente-NCC (art. 29, comma 1 quarter): trattasi di una “stretta” sul servizio di NCC; le nuove disposizioni prevedono: a) il servizio si rivolge all’utenza specifica che presso la rimessa avanzano apposita richiesta per determinata prestazione a tempo e/o a viaggio; b) lo stazionamento dei mezzi deve avvenire all’interno delle rimesse; c) la sede del vettore e la rimessa devono essere situate, esclusivamente, nel territorio del Comune che ha rilasciato l’autorizzazione (per il rispetto dei tre punti è prevista una specifica procedura). In sostanza la prenotazione, l’inizio ed il termine del servizio possono avvenire solo presso la rimessa anche se il prelevamento e l’arrivo a destina-
zione del cliente possono avvenire anche in altri Comuni. Questi ultimi, per il servizio di NCC, possono prevedere la regolamentazione dell’accesso nel loro territorio o, specificatamente, all’interno delle aree a traffico limitato dello stesso da parte dei titolari di autorizzazioni rilasciate da altri Comuni. Editoria (art. 41 bis): i contributi per i quotidiani o i periodici, organi di partito o movimenti politici, sono concessi anche alle testate, anche se non hanno più rappresentanti in Parlamento, se avevano maturato il diritto al 31 dicembre 2005. I giornalisti di periodici possono optare per il pensionamento anticipato. Stanziati altri 10 milioni (oltre ai 10 milioni della manovra “anticrisi”) per i prepensionamenti dei giornalisti. Manifesti politici (art. 42 bis): è prevista una sanatoria per le affissioni abusive di manifesti politici effettuate dal 2005 ad oggi; per sanare la violazione basta pagare mille euro per anno e per provincia. Il termine per il versamento è il 31/03/09. Cartolarizzazioni (art. 43 bis): viene messo in liquidazione il patrimonio relativo alla prima ed alla seconda cartolarizzazione effettuate dalla Scip srl. Gli immobili non venduti tornano agli Enti Previdenziali, proprietari originari. Si chiude quindi in modo definitivo la più grande cartolarizzazione di tutti i tempi, voluta dal Ministro Tremonti, mai realizzata in Europa. Gli Enti Previdenziali pagheranno 1,7 miliardi (bond da rimborsare). Tale rimborso viene effettuato appena in tempo, prima del declassamento dell’operazione di cartolarizzazione da parte delle Agenzie di rating. Carceri (art. 44 bis): sono attribuiti fino al 31/12/2010 poteri speciali al Capo Dipartimento per l’Attività Penitenziaria (DAP) per la realizzazione di nuove carceri e per aumentare la capienza di quelle esistenti. È prevista la predisposizione di un piano operativo entro 60 giorni, da parte del Capo dipartimento Franco Ionta. Gli interventi saranno poi regolati da Dpcm ed inseriti nel programma delle infrastrutture strategiche e, se di importo superiore ai 100 mila euro, nel programma triennale dei lavori pubblici. Per la realizzazione si applicano le procedure più snelle indicate nel Codice Appalti.
3.3. Il cosiddetto disegno di legge (d.d.l.) “Anti-fannulloni” del Ministro Brunetta è stato approvato dal Parlamento Breve accenno all’attività parlamentare
È legge il d.d.l. “Brunetta”. Il Senato ha dato il via libera nella seduta del 25 febbraio 2009 e la relativa legge, L. n. 15 del 04/03/09 è stata pubblicata sulla G.U. del 05/03/09 n. 53. 9
Questa volta siamo di fronte ad un d.d.l. e non ad un D.L., ma nella sostanza, in questa prima parte della XVI legislatura, prevalgono le iniziative governative rispetto a quelle parlamentari: la Camera dei Deputati (ma la stessa cosa vale anche per il Senato, essendo il nostro sistema legislativo “a bicameralismo perfetto”) ha evidenziato in un comunicato del 2 marzo u.s. che al 27 febbraio ’09 da inizio legislatura sono stati deliberati dall’Assemblea 64 progetti di legge, di cui 30 d.d.l. di conversione di decreti legge ed altri 33 d.d.l. di iniziativa governativa: l’Assemblea, invece, ha deliberato una sola volta su una proposta di iniziativa parlamentare. In sintesi su 64 leggi approvate da inizio legislatura, 63 sono state proposte dal Governo (e questa, purtroppo, continua ad essere la via seguita): tali numeri hanno una valenza politica, mentre si rincorrono gli appelli a non “spodestare” il Parlamento. Tornando alla legge “Delega al Governo finalizzata all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico ed alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro ed alla Corte dei conti”, ci limiteremo ad una sintesi delle caratteristiche significative di nostro interesse mediato ed indiretto, anche perché trattandosi di una Delega al Governo (l’organo esecutivo avrà nove mesi per emanare uno o più decreti legislativi in materia del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni) si dovrà attendere del tempo per il completamento dell’iter legislativo. Nelle dichiarazioni ufficiali se il Ministro Brunetta, da una parte sottolinea che “con questa legge i dipendenti pubblici saranno chiamati a far bene il loro lavoro; quelli bravi non avranno nessun problema, i fannulloni invece dovranno fare qualche riflessione; i bravi che sono la maggioranza, avranno finalmente una Pubblica Amministrazione apprezzata dai cittadini italiani, …omissis…e per i bravi ci saranno benefici, onori e salari più alti”. La CGIL, dall’altra, contesta fortemente la legge “che rappresenta la fine della contrattazione nel settore pubblico, il ritorno alla legge ed il dominio della politica che rappresentano i caratteri salienti del provvedimento che nel passaggio parlamentare, il Governo è riuscito a peggiorare…omissis… si è voluto chiudere la stagione della contrattualizzazione del lavoro pubblico e dell’unità del mondo del lavoro per rendere più deboli i lavoratori pubblici e privati, attraverso il ritorno al primato della legge. Il beneficio che i cittadini
utenti dei servizi pubblici e del sistema delle imprese dovrebbero trarre dalla nuova legge è tutto da scoprire”. Le opposizioni parlamentari non hanno partecipato al voto finale al Senato. Nei decreti legislativi verrà legiferato su Contrazione e riforma dell’ARAN: verranno precisati gli ambiti della disciplina del rapporto di lavoro pubblico riservati alla contrattazione collettivia e quelli riservati alla legge; Cartellino di riconoscimento obbligatorio: scatta l’obbligo, per i dipendenti pubblici, di indossare un cartellino identificativo ovvero di esporre sulla scrivania una targa con il proprio nome; Mobilità incentivata tra amministrazioni: nel caso in cui si verifichino carenze di organico; i vincitori delle procedure di progressioni verticali dovranno permanere per almeno un quinquennio nella sede di prima destinazione; Valutazione del Personale, incentivi, sanzioni: saranno realizzati progetti sperimentali ed innovativi volti a diffondere e raccordare le metodologie di valutazione: l’amministrazione predisporrà gli obiettivi per ciascun anno e sarà rilevata, in via consuntiva, quanta parte degli obiettivi è stata effettivamente conseguita. Saranno introdotti strumenti di valorizzazione del merito e metodi di incentivazione della produttività. Prevista la definizione delle infrazioni più gravi che comportano il licenziamento. Saranno introdotti meccanismi sui controlli medici per le assenze per malattia. I “clienti” dei servizi pubblici e la class action: è prevista un’azione collettiva (anche se blanda) nei confronti della P.A..Si tratta di uno strumento volto a ripristinare nei confronti degli utenti il servizio ed i relativi standard, ma gli interventi delle Autorità di settore avranno la precedenza su eventuali azioni collettive: è escluso il risarcimento del danno, per il quale resta ferma la disciplina vigente. Coinvolgimento degli utenti: consumatori ed utenti, organizzazioni sindacali, studiosi ed organi di informazione, imprese (stakeholder) saranno coinvolti in confronti pubblici annuali sul funzionamento e sugli obiettivi di miglioramento oltre che, in questa prima fase, per la predisposizione dei decreti delegati.
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3.4. I decreti legge (con riserva di un esame definitivo dopo la conversione in legge) 3.4.1. Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi È stato pubblicato sulla G.U. n. 34 del 11/02/’09 il D.L n. 5 del 10 febbraio, approvato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 6 febbraio con i bonus sulla rottamazione di auto, elettrodomestici ed immobili (oltre ad altre misure relative alle imprese). La misura, tanto attesa dalle case automobilistiche, arriva, forse, in ritardo sia in termini assoluti che in termini relativi. Il mercato mondiale dell’auto è in una situazione di grave crisi; molti Paesi si sono mossi con largo anticipo: in Francia gli aiuti di Stato vengono concessi a condizione che non ci siano delocalizzazioni degli investimenti, anzi alcuni incentivi sono legati al rientro in patria di produzione di autovetture; licenziato il capo della Peugeot Christian Streiff, come pure negli USA, dove il Presidente Obama, dovendo aiutare nuovamente il settore, ha chiesto ed ottenuto le dimissioni del “capo” della G.M., il potente Rick Wagoner (che va a casa con un bonus di solo 20 milioni di dollari); la Chrysler dovrà presentare un piano di “merger” (fusione) con Fiat entro 30 giorni: oggi, 30 marzo, Obama comunicherà il piano di aiuti al settore e le condizioni. Le Società di rating abbassano il “grade” (la valutazione del credito) di Fiat e Peugeot da tripla B- a BB+ e di Renault (da tripla B a BB): di fatto i debiti delle tre Case sono equiparati a Junk (immondizia, cioè ad alto rischio). Il Governo tedesco va verso la proroga degli incentivi. Sono state ulteriormente ridotte le aliquote per la rivalutazione agevolata degli immobili, previsto nel primo decreto anti-crisi (D.L. 185/’08 convertito nella L. 2/2009). Il decreto si compone di nove articoli, di cui riepilogheremo i principali provvedimenti. Bonus rottamazione (art. 1 comma 1-10): La sostituzione e l’acquisto di motoveicoli fino a 400 cc, autoveicoli e veicoli commerciali beneficiano di un incentivo variabile da euro 500 a 6.500, in base alla tipologia del veicolo e dell’alimentazione. L’immatricolazione deve avvenire entro il 31 marzo 2010 per i contratti stipulati dal 7 febbraio
2009 al 31/12/2009. Il beneficio è fruibile anche in caso di acquisto in locazione finanziaria (leasing). In particolare è concesso un contributo fino a 1.500 euro a chi rottama un auto o un furgone Euro 0,1,2 immatricolati fino al 31/12/99 ed acquista un auto nuova Euro 4 o 5 con particolari emissioni di CO2. Il contributo sale a 2.500 se si rottama un “vecchio” autocarro di massa massima fino a 3.500 Kg e se ne acquista uno nuovo. L’acquisto di “vetture verdi” consente ulteriori contributi: altri 1.500 euro a chi acquista un’auto nuova a metano, elettrica o ad idrogeno sempre con emissioni limitate. L’importo del contributo arriva ai 4.000 euro per l’acquisto di un autocarro Euro 4 o 5 a metano: questi due incintivi sono cumulabili. A chi rottama un motociclo o un ciclomotore Euro 0 o 1 e ne acquista uno nuovo Euro 3 fino a 400cc di cilindrata potrà usufruire di in contributo di 500 euro. Inoltre: concessi contributi per istallare impianti Gpl e a metano (rispettivamente 500 e 650 euro); nessun contributo per l’auto comprata a gennaio; la macchina del familiare si rottama solo se si è conviventi; solo l’erede può rottamare la vettura del parente defunto; il bonus” si applica solo al “nuovo di fabbrica”, l’incentivo all’acquisto non esenta dal bollo. Trasporto pubblico (art. 1 commi 11-17): al fine di diminuire le emissioni di “particolato” (polveri sottoli, pulviscolo atmosferico, cioè l’insieme di sostanze sospese: fibre, particelle carboniose, metalli, silice ecc.) nel settore del trasporto pubblico, è stabilito, nel limite della spesa per l’anno 2009 di 11 milioni di €, un finanziamento straordinario per l’istallazione di dispositivi (filtri) per l’abbattimento delle emissioni di particolato dei gas di scarico. I contributi sono concessi in misura pari al 25% delle spese sostenute per l’acquisto e l’installazione del dispositivo e comunque in misura non superiore a € 1.000 per ogni dispositivo. Detrazioni Irpef fino a 2.000 euro per chi arreda l’abitazione (art. 2): detrazioni del 20% per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici ad alta efficienza energetica, apparecchi TV e computer. La detrazione spetta se i beni pagati dal 7 febbraio al 31/12/2009 servono per arredare un immobile ristrutturato dal 1° luglio 2008 in poi ed agevolabile con la detrazione del 36% di cui alla legge 449/97 (interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati su singole unità immobiliari residenziali). La spesa massima agevolabile è di 10.000 € e la detrazione (fino a 2.000) si spalma in 5 anni. Si evidenzia: la detrazione del 36% - e quindi la possibilità di usufruire delle nuove agevolazioni - si ottiene anche per piccoli lavori di manutenzione, come la sostituzione di un tubo di gas 11
per ragioni di sicurezza o l’istallazione di un antifurto; per quanto riguarda i frigoriferi la detrazione non è cumulabile con quella introdotta dalla finanziaria 2007; i pagamenti per gli acquisti devono essere fatti con bonifico bancario o postale (dal bonifico devono risultare:il riferimento normativo, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero della partita Iva o il codice fiscale dell’impresa beneficiaria del bonifico. Distretti produttivi e reti di imprese (art. 3). Le imprese appartenenti a distretti possono congiuntamente esercitare l’opzione per la tassazione di distretto ai fini dell’applicazione IRES; il reddito imponibile comprende quello delle imprese che vi appartengono, che hanno contestualmente optato per la tassazione unitaria. La determinazione del reddito unitario imponibile, nonché dei tributi, contributi ed altre somme dovute agli enti locali, viene operata su base concordata per almeno un triennio. Si rinvia gli interessati ad approfondimenti specifici. Aggregazioni tra imprese (art. 4): l’obiettivo è quello di stimolare le imprese ad aumentare le loro dimensioni, così da affrontare il periodo di crisi; l’agevolazione consiste nella possibilità di dedurre gli ammortamenti sui maggiori valori iscritti a bilancio per effetto di una operazione straordinaria (fusione, scissione, conferimento) effettuata nel 2009. Le aggregazioni aziendali devono riguardare esclusivamente società di capitali (SpA, Accomandita per Azioni, Srl) operative da almeno due anni e non devono far parte dello stesso gruppo societario. Sono in ogni caso esclusi i soggetti legati da un rapporto di partecipazione superiore al 20% ovvero controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto. Si rinvia gli interessati ad approfondimenti specifici. Imposta sostitutiva rivalutazione immobili (art. 5): viene ridotta dal 7% al 3% (per gli immobili strumentali) e dal 4% all’1,50% per gli immobili non ammortizzabili. Sostegno al finanziamento per l’acquisto di veicoli (art. 6): Con decreto del MEF verranno stabilite le modalità per favorire l’intervento SACE nella prestazione di garanzie volte ad agevolare la concessione di finanziamenti per l’acquisto di nuovi autoveicoli, motoveicoli e veicoli commerciali a fronte di rottamazioni di veicoli. Il D.L., dopo essere stato esaminato dalle commissioni della Camera dei Deputati, passa oggi in aula. Numerosi gli emendamenti “approvati” in commissione, sede referente, che, insieme all’intero Decreto , dovranno passare l’esame della Camera e, quindi, del Senato. Considerati i tempi a disposizione (il D.L. scade il 12 aprile p.v.) si ritiene che il Governo faccia ancora una volta (14ma) ricorso al voto di fiducia. Di seguito si riportano alcuni degli emendamenti più significativi con riserva di approfondi-
mento dopo la conversione in legge del decreto: Minifondo da 150 milioni per i comuni, per gli interventi relativi alla sicurezza pubblica; verranno riconosciuti bonus ad anziani e soggetti a basso reddito per l’acquisto di decoder per il digitale terrestre; rifinanziamento del Fondo di garanzia per le imprese; misure relative alla governance delle società ed al diritto societario (possibilità per la Consob di riduzione della soglia oltre la quale scatta l’obbligo di comunicazione al mercato; sale dal 10 al 20% il limite del buy back, acquisto azioni proprie; possibilità di aumentare fino al 5%, invece del 3%, gli acquisti di azioni se si arriva oltre il 30%: se si supera il 5% scatta l’obbligo di OPA totalitaria); dote di 300 milioni per il credito all’export; sostegno ai distretti industriali del settore tessile e calzaturiero; estesi gli incentivi per gli impianti a metano e per le moto fino a 60 Kw; aiuti ai precari, con un’accelerazione della Cig ed il raddoppio della indennità di disoccupazione per i co.co.pro.
3.4.2. Il decreto contro gli stupri e per le “ronde” Sulla G.U. n. 45 del 24 febbraio 2009 è stato pubblicato il D.L. n. 11 del 23 febbraio approvato dal Consiglio dei Ministri del 20 febbraio. Trattasi di un ennesimo decreto sicurezza “Misure urgenti di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori”, emanato sulla emotività di recenti fatti di violenza sessuale, anche se i “dati ufficiali sembrano dare una visione meno preoccupante”. Alcuni articoli del D.L. sono stati “stralciati” dal d.d.l. quadro, ancora all’esame del Parlamento. Il decreto si concentra su due obiettivi: il primo, emanare una serie di misure per contrastare i reati di violenza sessuale; il secondo, puntare a rendere più efficaci le procedure di espulsione. Inoltre si vuole presidiare più attentamente il territorio con il contrastato provvedimento di affiancare alle forze dell’ordine “associazioni di cittadini”. “Debutta” nel decreto il reato di “Stalking”: si vuole porre un freno all’impunità a chi usa minacce e molestie insistenti, che spesso sfociano nella violenza. Ergastolo per i reati a matrice sessuale (art. 1): la norma rende applicabile la pena dell’ergastolo per i reati di violenza sessuale, atti sessuali con minori, violenza sessuale di gruppo quando la vittima è deceduta. No alle scarcerazioni facili, presunzione di pericolosità sociale, restrizioni ai benefici carcerari (art. 2-3): si vuole rimediare all’allarme sociale provocato dalle scarcerazioni facili estendendo la 12
obbligatorietà della custodia cautelare in carcere in caso di gravi indizi di colpevolezza per i delitti di induzione alla prostituzione minorile, di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, violenza sessuale (esclusi i casi di minore gravità), violenza sessuale con minorenne, violenza sessuale di gruppo, omicidio. Per lo stesso motivo è limitata l’applicazione dei benefici carcerari (l’assegnazione al lavoro all’esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione). Patrocinio gratuito (art. 4): è concessa l’assistenza legale gratuita (a spese dello Stato), alle vittime, indipendentemente dal reddito posseduto, dei reati di violenza sessuale, di atti sessuali con minorenni e di violenza sessuale di gruppo. Esecuzione dell’espulsione (art. 5): con proroghe successive chieste dal questore e concesse dal Giudice di pace, quando ne ricorrano i presupposti, i clandestini possono essere trattenuti fino a 180 gg. nei centri di identificazione e di espulsione. Controllo del territorio (art. 6): sarà rafforzato attraverso nuove assunzioni di personale nelle Forze di Polizia e dei Vigili del Fuoco e destinando 100 milioni da utilizzare per ragioni di sicurezza. Inoltre è prevista la regolamentazione delle “ronde” o meglio di “associazioni di cittadini non armati” di cui potranno avvalersi i Sindaci per il controllo del territorio ed alle quali è affidato il compito di segnalare alle forze dell’ordine eventi che possono arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale. Le associazioni dovranno essere iscritte ad un elenco tenuto dal Prefetto (con i requisiti operativi che saranno definiti con un decreto del Min. dell’Interno, entro due mesi dalla conversione del decreto legge) ed i Sindaci dovranno utilizzare in via prioritaria le associazioni costituite dal personale militare o di polizia in congedo. Molte le prese di posizione circa il decreto che vede alcune “feroci” posizioni contrarie, soprattutto tra le forze dell’ordine ed alcune forze politiche, a favore molti sindaci del Nord ed altre forze politiche. Disposizioni in materia di atti persecutori; debutta lo stalking (art. 7-8): è inserito tra i delitti contro la libertà morale il reato di “atti persecutori” con l’obiettivo di punire episodi di minacce o molestie ripetute prima che degenerino in casi di violenza sessuale o omicidio. Salvo aggravanti, il nuovo articolo 612 bis del codice penale, punisce con la reclusione da sei mesi a 4 anni “ chiunque con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante stato di ansia o di paura ovvero ingenerare un
fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona legata … omissis … ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita”. La procedibilità è a querela ma se il reato è commesso nei confronti di soggetti deboli (minori o disabili) il Pm può agire d’ufficio. Le pene sono aumentate se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o se è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità. Introdotti strumenti cautelari per interrompere le condotte di molestia persecutoria anche prima del procedimento penale. °°° Il ddl quadro in discussione in Parlamento, ormai da quasi un anno, (ne abbiamo parlato anche nei diversi speciali relativi all’immigrazione), è ormai diventato un “serbatoio” dal quale stralciare degli articoli che vengono inseriti in D.L. o in ddl con corsia preferenziale per l’approvazione. Ad oggi il ddl quadro sulla sicurezza, già approvato dal Senato, è all’esame della Camera. Ce ne occuperemo quando sarà legge dello Stato, ma in questa sede vogliamo richiamare l’attenzione su alcuni “temi critici “ e contrastati (ma per fortuna non ancora definitivi) quali “l’obbligo dei medici di denunciare i clandestini”, “il divieto di registrare i figli dei clandestini” ed il “costo dei permessi di soggiorno”. °°° Nel prossimo speciale tratteremo, sempre che nel frattempo siano state approvate definitivamente, le leggi relative al Federalismo Fiscale, al cosiddetto “Piano Casa” ed il nuovo decreto legislativo che modifica le norme del Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro.
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4.
FINANZA
4.1. Consoliamoci Per tutti coloro che avessero subito perdite (speriamo di poco valore) a seguito di investimenti finanziari, le disavventure della BCE ci autorizzano a dire che sono in “buona compagnia”. In data 27 febbraio u.s., la versione tedesca del Financial Times (F.T. Deutschland ) aveva anticipato delle perdite consistenti (oltre 10 miliardi di euro) da parte della Banca Centrale Europea per prestiti a banche, garantiti da titoli tossici. La BCE aveva smentito la notizia. Successivamente, in data 5 marzo, alla presentazione dei dati della Banca Centrale c’è stata la conferma (vedere il Sole 24 ore del 6 marzo) che anche la BCE era stata vittima del fallimento della Lehman: c’è una esposizione nei confronti di 5 banche fallite lo scorso anno per circa 10,3 miliardi; oltre a Lehman , tre banche islandesi ed una olandese. La BCE ha accantonato 5,7 miliardi, ma nonostante l’accantonamento ha avuto un risultato positivo.
4.2. Il dovere di un intermediario nella distribuzione di prodotti finanziari La Consob in data 2 marzo 2009 ha diffuso una comunicazione (n. 9019104) con la quale sollecita gli intermediari ad un comportamento di correttezza e trasparenza “in sede di distribuzione alla clientela al dettaglio di prodotti finanziari illiquidi (obbligazioni bancarie, prodotti assicurativi-finanziari, derivati) che costituiscono parte significativa del portafoglio delle famiglie italiane”. Trattasi cioè di prodotti finanziari che determinano per l’investitore ostacoli o limitazioni allo smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole, a condizioni di prezzo significative, ossia tali da riflettere, direttamente o indirettamente, una pluralità di interessi in acquisto e vendita. La Consob raccomanda agli intermediari di fornire al cliente informazioni sul valore corretto e sui costi del prodotto illiquido distribuito, nonché di presentare confronti con prodotti semplici e noti che agevolino scelte consapevoli. Il documento definisce, inoltre, in dettaglio misure di correttezza in relazione alla determinazione del prezzo dei prodotti illiquidi; sottolinea inoltre la necessità, da parte dell’intermediario, di una conoscenza approfondita delle preferenze della clientela, con particolare riguardo all’orizzonte di in-
vestimento, da valutarsi autonomamente, in maniera da garantire i più adeguati consigli”. La comunicazione Consob è intervenuta dopo oltre nove mesi di pubblica consultazione e si tratta di un provvedimento di notevole rilevanza destinato ad incidere profondamente sull’operatività degli intermediari attivi nella distribuzione di obbligazioni bancarie, prodotti finanziari - assicurativi, quali le unit e le index linked, derivati OTC (cioè trattati over the counter, vale a dire mercati non regolamentati). La necessità di uno specifico intervento nasce dal contesto di “asimmetrie informative” tra intermediario e cliente che si amplificano in relazioni a tali prodotti, dalla tendenza dei clienti a sottovalutare i rischi, dalla possibilità che i canali distributivi (cioè chi colloca, vende il prodotto) siano indotti a preferire prodotti che assicurano immediati introiti sotto forma di upfront (commissioni iniziali legate alla vendita del prodotto), nonché alla situazione di criticità di funzionamento del mercato interbancario che sollecita le banche ad offrire proprie emissioni. Secondo la stampa specializzata alcuni intermediari (Fineco, Banca Fideuram) già da alcuni mesi avevano adeguato i prospetti. Le principali novità introdotte in tema di distribuzione di prodotti finanziari illiquidi: Trasparenza (evidenziazione dei costi,confronti e simulazioni, rendicontazione), Formazione del prezzo (fair value, letteralmente giusto prezzo in assenza di mercati di scambio o di scambi limitati), Consulenza (valutazione dell’adeguatezza del prodotto illiquido, prodotti simili, orizzonte temporale). Le tutele per i clienti vanno da una maggiore conoscenza dei costi, ad una comparazione con un “prodotto semplice e noto”, sino a ricomprendere una valutazione della compatibilità temporale dell’investimento per il cliente. Nostra amara considerazione: tra i titoli illiquidi rientrano certamente anche i prodotti Lehman, distribuiti peraltro da molti “importanti canali” (Ras, Mediolanum, Fonsai, Unipol, Banche etc) e che, a quanto ci consta, hanno causato perdite anche a diversi nostri conoscenti (MdL e non). Sarebbe stato forse il caso che il presente provvedimento fosse stato adottato almeno 1 anno fa: “si chiude la stalla quando i buoi sono già usciti” ovvero “meglio tardi che mai“? A Voi la risposta. Per una analisi più approfondita è disponibile la documentazione Consob e della stampa specializzata.
4.3. I Tremonti Bond Tanto tuonò che piovve! E speriamo che … sia pioggia benaugurante. Finalmente, dopo oltre cinque mesi circa di “gestazione” e dopo che in tutto il mondo occidentale i vari Governi erano intervenuti in aiuto dei vari sistemi bancari nazionali (valgano per tutti gli esempi di Citibank 14
e Royal Bank of Scotland, dove, rispettivamente, i Governi USA ed inglese “giocano” oggi un ruolo di primissimo piano), sulla G.U. n. 55 del 7 marzo è stato pubblicato il decreto 25/02/’09 del Min. Economia e Finanza che fissa “I criteri, modalità e condizioni della sottoscrizione degli strumenti finanziari di cui allo stesso articolo” (sottintendendo il riferimento all’art. 12 della legge 02/09 riguardante “Finanziamento dell’economia attraverso la sottoscrizione pubblica di obbligazioni bancarie speciali e relativi controlli parlamentari e territoriali”. Vero è che, ad oggi, il nostro sistema bancario, esclusa forse qualche rarissima eccezione, è sostanzialmente in buona salute, almeno rispetto agli altri sistemi bancari, ma è altresì vero che le nostre principali banche soffrono di patrimonializzazione (core tier1 e tier1, vedere News 4/2008 e 1/2009) relativamente “bassa”, rispetto agli impieghi ponderati con il proprio coefficiente di rischio, risultando così spiazzate rispetto ai “competitors” europei ed internazionali, anche se la “salute” di una banca, ferma restando l’importanza del patrimonio, dipende essenzialmente dalla capacità di produrre reddito e dalla “bontà” dei propri crediti. La “gestazione” aveva avuto inizio ad ottobre con due D.L. (vedere News 4/2008) passando poi per un terzo D.L. (il cosiddetto decreto “anti-crisi”, emanato a fine novembre 2008, convertito con legge 02/09) per arrivare al 7 marzo quando, come si diceva, è stato emanato il decreto del MEF (peraltro, “per strada”, si erano perse sostanzialmente alcune misure iniziali, quali, ad esempio, il “rilascio” della garanzia di Stato a fronte di obbligazioni emesse dalle banche italiane poi recuperate). A fronte del via libera alla sottoscrizione, da parte del Tesoro, di obbligazioni emesse dalle banche italiane e con l’obiettivo di accrescere le opportunità di finanziamento all’economia, grazie alla maggiore patrimonializzazione delle banche, come contropartita, le stesse banche: A) pagheranno una cedola annuale compresa tra il 7,5 e 8,5% per i primi anni, per poi crescere gradualmente, con variazione crescente anche nella percentuale dei capitali da rimborsare; B) si impegneranno a favorire il credito alle imprese, soprattutto piccole e medie, ed alle famiglie. Più specificatamente il Tesoro richiede: a) rafforzare la dotazione del fondo di garanzia per le PMI; b) l’aumento delle risorse da mettere a disposizione per il credito alle piccole e medie imprese; c) la sospensione dei pagamenti della rata di mutuo per almeno 12 mesi per i lavoratori in cassa integrazione o percettori di sussidio di disoccupazione; d) accordi per anticipare le risorse
necessarie alle imprese per il pagamento della cassa integrazione; e) l’adozione di un codice etico . Secondo il MEF (come evidenziato nel decreto) ed il Min. dell’Interno un ruolo importante circa il controllo ed il monitoraggio era stato “affidato” ai Prefetti, che avrebbero dovuto inoltrare “i risultati” all’Osservatorio Centrale. Banca d’Italia (B.I.), di contro, ha riaffermato che non possono esserci interferenze da parte dell’autorità governative territoriali (prefetti) nei confronti delle banche, ma sarà la Banca d’Italia a fornire i dati trimestralmente ai Prefetti. Il non facile rapporto tra il Ministro Tremonti ed il Governatore della Banca d’Italia si deteriora ulteriormente. È prevista una procedura con la quale le banche debbono, con preavviso di un mese, inoltrare richiesta al MEF ed a B.I. (la quale deve svolgere una “istruttoria” tecnica); c’è la sottoscrizione tra la Banca ed il MEF di una apposita convenzione (preceduta da un protocollo quadro tra l’ABI e lo stesso MEF, già sottoscritto). Spetta comunque al MEF la scelta finale sulla sottoscrizione dell’ammontare da sottoscrivere, tenuto anche conto delle richieste pervenute. Ad oggi 30 marzo non ci sono in circolazione Tremonti bond a fronte della disponibilità dichiarata dal MEF di mettere a disposizione del sistema bancario italiano tra i 10 e i 12 miliardi di euro, che dovrebbero rappresentare un volano per nuovi finanziamenti al sistema economico per circa € 150/170 miliardi. Tutte le grandi banche hanno dichiarato interesse per questi strumenti, alcune di esse hanno presentato richiesta, altre hanno in corso la presentazione. Ad oggi, secondo dati ufficiali e rumour, la richiesta si aggira intorno ai 10-11 miliardi. Altre caratteristiche tecniche: i Tremonti bond sono obbligazioni bancarie speciali emesse dalle banche quotate che siano in sane condizioni finanziarie. Sono sottoscritte dal MEF ed hanno l’obiettivo di rafforzare il capitale di vigilanza (Core tier1, tier 1) e,quindi, di favorire il credito alle famiglie ed alle imprese (in particolare PMI). Sono obbligazioni subordinate (in caso di insolvenza vengono rimborsate solo dopo gli altri debiti), ibride (in quanto sono una “via di mezzo” tra obbligazioni ed azioni”; sono convertibili in azioni ordinarie della banca solo su richiesta della stessa), perpetue (perché nominalmente non hanno scadenza, ma possono essere rimborsate dalla banca in qualsiasi momento). Ci sono due tipologie di obbligazioni, legate alle diverse misure iniziali del tasso di interesse (tra il 7,50 e 8,50%), alla relativa durata delle cedole (crescenti in funzione della misura iniziale e del tempo), al prezzo del rimborso (dal 105 fino al 160%). Comunque il prestito subordinato non può rendere più del 15%. Gli interessi sono corrisposti dalla banca solo in presenza di utili distribuiti (la remunerazione oltre alle misure sopra riportate può anche essere rapportata ai dividendi della banca ed al tasso di interesse agganciato ai rendimenti dei Btp a 30 anni con una mag15
giorazione, in funzione della durata). E’ possibile l’intervento dei privati, se acquistano almeno una quota del 30% dell’ammontare complessivo, di cui almeno il 20% da soggetti diversi dagli azionisti che, al momento dell’emissione, detengono più del 2% del capitale della banca emittente. In quest’ultimo caso, che è l’opzione meno cara ed alla quale sarebbe dichiaratamente interessato l’Unicredito, il rendimento deve essere superiore alla media dei rendimenti rilevati alla emissione dei Btp a 30 anni, maggiorato di almeno 200 punti base, cioè 2 punti percentuali (essendo prodotti particolarmente rischiosi anche se abbastanza remunerativi, potrebbero essere riservati solo agli investitori istituzionali in quanto le cedole verrebbero pagate solo in presenza di utile della banca, senza la cumulabilità delle stesse cedole). Per ciascuna banca l’importo è contenuto nel minimo necessario rispetto agli obiettivi da conseguire e non può essere di regola superiore al 2% del valore dell’insieme dell’attività del Gruppo Bancario di appartenenza della banca, ponderate per il rischio. Infine la banca emittente potrà a) trasformare queste obbligazioni in azioni (a partire dal terzo anno successivo); b) rimborsarle in tutto o in parte; c) continuarle a tenere in vita. Si diceva che le grandi banche italiane ad oggi non hanno emessa alcuna obbligazione, anche se ormai hanno presentato le richieste. Noi eravamo del parere che esse non potevano non fare ricorso a tale strumento anche perché il core tier 1 delle principali banche europee (attraverso soprattutto l’aiuto degli stati, anche come azionisti ordinari o privilegiati) viaggia verso il 10% mentre il primo obiettivo di quelle italiane è di raggiungere la misura del 7%. Come già evidenziato, a fronte delle citate sottoscrizioni c’è un impegno delle banche di mantenere per almeno un triennio un importo di risorse non in decremento rispetto al 2007-08 (ovviamente secondo le banche la quantità di credito è funzione della domanda.).
4.4. Le più recenti vicende sui tassi di interesse Tassi ufficiali: giovedì 5 marzo, il Consiglio Direttivo della BCE ha ridotto di 0,50 punti il tasso di rifinanziamento portandolo al minimo storico dell’1,50%: il Presidente Jean Claude Trichet ha lasciato intendere che, qualora necessario, potrebbero esserci ulteriori riduzioni già nella seduta di giovedì prossimo. In poco meno di 6 mesi, la Banca Centrale Europea, per “combattere il grave rallentamento dell’attività economica” (per il 2009, nell’eurozona,
è prevista una recessione del PIL tra il 3,2 ed il 2,2%), ha diminuito il tasso di rifinanziamento di 2,75 punti percentuali, portandolo dal 4,25% all’1,50%. Lo stesso giorno, anche the Bank of England ha tagliato il costo del denaro (tasso di intervento) di un ulteriore mezzo punto portando i tassi allo 0,50%. La Banca Centrale Svizzera il 12 marzo ha abbassato di 0,25 punti percentuali il costo del denaro portando allo 0,25% l’obiettivo dei tassi ufficiali, in una fascia compresa tra lo 0 e lo 0,75%. Restano invariati, invece, anche perché difficilmente comprimibili, il tasso sui Fed Funds USA (tra lo 0 e lo 0,25%, dal 16 dicembre u.s.) ed il tasso di riferimento (Giappone), fissato allo 0,10% dal 19/12/08. I BOT: all’asta di metà marzo, dove sono stati assegnati titoli per 12 miliardi, il rendimento lordo dei BOT a 3 mesi è sceso all’1,08% (-0,127% dall’asta precedente); gli annuali “hanno pagato” l’1,315% lordo (-0,059%). Al netto delle imposte e delle commissioni (massime) il rendimento netto composto (minimo) è stato dello 0,56% (per i tre mesi) e dello 0,85%, per l’annuale. All’asta di fine mese, che ha interessato prevalentemente gli investitori istituzionali, il BOT semestrale ha segnato un nuovo minimo storico con rendimento lordo semplice dell’1,168% (in calo dello 0,068), che per un “nettista” (il privato) avrebbe reso un rendimento minimo (in funzione delle commissioni applicate) dello 0,63%. Il tasso a breve “pagato” dal debito pubblico italiano resta superiore a quello analogo pagato da altri importanti Paesi europei (Germania, Francia, Spagna). I BTP: sempre a metà marzo per le scadenze 2013/2016/2034/2039 sono stati assegnati complessivamente BTP per circa 7,5 miliardi: i rendimenti lordi sono risultati in linea con le quotazioni di mercato (3,51% per scadenza 2013; 3,81% per scadenza 2016; 5,52% per scadenza 2034; 5,60% per scadenza 2039): gli spread dei BTP rispetto ai Bund a metà marzo erano di 112 bps (1,12 punti percentuali) per i titoli a cinque anni; 145 bps per i 10 anni; 170 bps per i 30 anni, in altre parole i titoli italiani pagano di più rispetto agli analoghi tedeschi per le misure sopra riportate. All’asta di fine marzo i BTP trimestrali, cedola 3%, hanno registrato un prezzo di aggiudicazione di 101,33 e quindi con un rendimento annuo lordo del 2,54% (meno 0,40 centesimi rispetto all’asta precedente). I decennali, cedola 4,50%, hanno segnato un prezzo di aggiudicazione di 101,28, con un rendimento lordo del 4,38% (meno 0,20 centesimi). Gli spread rispetto ai Bund (anche se in leggero aumento) si mantengono migliori rispetto al passato. I CTZ (i cosiddetti … bottoni): gli zero coupon (cioè che non pagano cedola) pagano un rendimento lordo del 2,083% a due anni. 16
I CCT: i CCT dicembre 2014 emessi per un miliardo rendono il 2,02% lordo; i CCT settembre 2015 rendono il 2,10% da 2,38%, il minimo da aprile 2004. Sia per le aste dei BOT che per quelle dei BTP, CCT e CTZ, i quantitativi richiesti sono stati superiori rispetto a quelli assegnati. EURIBOR (è il parametro prevalentemente utilizzato per i mutui a tasso variabile): alla data del 30 marzo oscilla mediamente tra l’1,13% (1 mese) e l’1,52% (tre mesi); il 6 mesi quota l’1,68% (per tutti divisore 360), misure eccezionalmente basse.
4.5. Alcune grandezze economicofinanziarie Molti nostri lettori (MdL e non, anche perché i nostri report finanziari sono stati pubblicati oltre che dal Magistero anche da alcuni giornali locali) ci hanno chiesto di rendere stabile, soprattutto in questo periodo, questa sezione di News. Nel presente speciale, per motivi di tempo e di spazio, faremo solo un overview generale, con l’impegno di ritornare nel prossimo numero (verosimilmente a metà giugno) in modo significativo sullo “stato dell’arte” ed anche con un commento “semplice” sui dati pubblicati nella relazione di B.I. di fine maggio. A) alcuni dati italiani: dai dati ufficiali è risultato che nel 2008 il PIL si è ridotto dell’1%, il rapporto Deficit/PIL (anche per effetto del buon andamento nel primo semestre dell’anno) si è assestato al 2,7%. Il rapporto Debito/ PIL, sempre relativo allo scorso anno, è stato del 105,8% (un valore leggermente inferiore all’ atteso 106%, grazie alle recenti revisioni contabile dell’ISTAT, ma sempre in aumento rispetto al 2007). Nel 2008 il debito pubblico è salito a 1.663,6 miliardi, circa 65 miliardi in più rispetto al 2007. Per quanto concerne l’anno in corso, molto dipenderà anche dalla misura definitiva della recessione del PIL quantificata dal governo intorno al 2%. Si ritiene, sulla base di recenti stime, che tale misura potrebbe aumentare fino al 3% ed in tal caso il rapporto Debito/PIL si fisserebbe tra il 110,5 ed il 112%. A fine gennaio 2009, il debito delle Amministrazioni ha superato la cifra di 1.700 miliardi (+ 36 miliardi circa, rispetto al dato di fine 2008): tale aumento normalmente è fisiologico nella prima parte dell’anno anche se B.I. ha segnalato per gennaio un calo del 5% del gettito fiscale: dovuto, in tempi di recessione, ovviamente
sia alle imposte dirette (IRPEF ed IRES per effetto della caduta dei redditi) che alle indirette (IVA, Registro, legate al volume degli affari); nel nostro caso potremmo anche essere in presenza di una maggiore evasione fiscale. B) L’eurozona, ed i Paesi dell’est: le riunioni dell’eurozona, del G7, G8, G20, (ne è previsto uno molto contestato i prossimi 1 e 2 aprile a Londra) ecc., sia a livello di Ministri finanziari sia a livello dei Capi di Stato o di Governo, sono ormai molto ricorrenti e si susseguono a ritmi, quasi, settimanali. Tutti i Paesi europei sono impegnati nell’adottare misure di sostegno ai consumi (soprattutto nel settore auto, particolarmente colpito dalla fase recessiva) ed agli investimenti (soprattutto infrastrutture); manca, secondo noi, una politica “comune, unica” (come abbiamo altre volte evidenziato,non c’è uno Stato europeo bensì una Europa di Stati, e questa differenziazione si accentua in casi di congiunture negative, anche se, nelle dichiarazioni ufficiali, le politiche adottate diventano “coordinate”) e sono troppo deboli le politiche fiscali (di riduzioni delle aliquote e di politica redistributiva) in favore dei più poveri. Da parte nostra preferiamo aspettare dati ufficiali e non dare retta, invece, alle varie dichiarazioni di “bottega” di politici, pseudoeconomisti “schierati”, industriali interessati che, a seconda dei ruoli, lasciano intravedere un marcato ottimismo oppure una situazione più critica. Di certo la fase recessiva, ormai, più o meno accentuata ha colpito ormai tutta l’Europa con il calo generalizzato della produzione industriale, della occupazione, dei consumi e con la crescita del debito pubblico, e con il peggioramento dei relativi ”ratio” (rapporti), previsti dai parametri di Maastricht, a seguito delle misure adottate per far fronte alla situazione. Il vertice dei 27 tenutosi a Bruxelles nel week-end di fine febbraio-inizio marzo non ha prodotto alcuna misura concreta in favore degli ex Paesi dell’est europeo, oggi nell’eurozona che stanno vivendo una fase di grave crisi congiunturale, dopo una crescita significativa (principalmente in ordine decrescente Lettonia, Romania, Bulgaria, Ungheria, Polonia, Lituania, Estonia, Repubblica Ceca). C’è stata una dichiarazione ufficiale circa l’esigenza di una concreta solidarietà all’interno della UE ed una disponibilità ad aiuti da esaminare caso per caso: alcuni primi esempi di aiuto si sono avuti nei confronti dell’Ungheria, Lettonia, Romania. Accanto a questi Paesi, oggi nell’eurozona, ce ne sono altri al di fuori che “soffrono” terribilmente, quali l’Ucraina, Serbia Bielorussia. Caso a se stante è la Russia, la quale nonostante la ricchezza di materie prime energetiche (oil, gas, carbone, legnami) continua a vivere, per una serie di motivazioni, una fase involutiva con gravi ripercussioni sul rublo, sul rating, sulla congiuntura economica generale del Paese. Solo Slovenia e Slovacchia (la piccola “tigre dell’est Europa”), entrambe accreditate addirittura di 17
un rating S&P di tripla A hanno meno problemi. Meno pessimistica la situazione di Polonia, Repubblica Ceca, Ungheria. Tutti questi Paesi, dopo una fase di crescita, con ritmi di sviluppo elevati, con produzione industriale favorita dai bassi salari e quindi meta di delocalizzazione industriale da parte degli ex Stati “occidentali”, con buoni flussi di export soffrono oggi una fase recessiva,con grossi fabbisogni finanziari ed “un ritorno al passato” circa i livelli occupazionali, oltre cha ad un deprezzamento delle loro monete. Diverse Banche “occidentali” (ed anche l’economia di Paesi della stessa area) hanno avuto e stanno avendo ripercussioni nei loro bilanci e nelle loro quotazioni borsistiche. La stessa BERS, Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo, creata nel 1991 per accompagnare la stabilizzazione delle economie dell’Est, ha accusato una perdita nel bilancio 2008 per effetto della crisi delle realtà che finanzia: Stati (gli investimenti in Russia sono circa un terzo del totale), Banche (per quelle dell’Europa centrorientale la Bers sta studiando un piano di ricapitalizzazione che favorisca l’erogazione di finanziamenti alle imprese; per tre banche regionali russe, una georgiana, una ucraina la Bers sta intervenendo d’intesa con altre istituzioni internazionali). C) Il resto del mondo: per la prima volta, dalla fine della seconda guerra mondiale, nel 2009 potrebbe non esserci crescita a livello mondiale ma un calo del PIL globale. “Il mondo”, ha detto StraussKahn, direttore generale del FMI, è in grande recessione: la crescita mondiale quest’anno rallenterà sotto lo zero, la peggiore prestazione per molti di noi. Il continuo peggioramento della situazione finanziaria globale, combinato con il calo dei consumi e della fiducia delle imprese stanno deprimendo la domanda mondiale. Accanto all’Europa, l’Africa è in recessione. Nel 2009 il PIL è atteso in calo del 3%, anche se la previsione appare ottimistica. In mancanza di azioni mirate e di aiuti, il continente nero potrebbe subire il disfacimento del successo sociale ed economico dell’ultimo decennio, con milioni di persone che ricadranno nella povertà. Negli USA la fase recessiva dovrebbe svilupparsi per tutto il 2009. La legge di bilancio presentata per il 2010 dal Presidente Obama si basa su assunzioni economiche che prevedono per il 2009 uno scenario di recessione con il PIL a –1,2% e la disoccupazione all’8,1%. Per il 2010 si prefigura un robusto rimbalzo del PIL ed una discesa del tasso di disoccupazione. Negli States, nonostante i migliaia di mldi di dollari che i diversi piani di aiuto hanno messo a disposizione (per ultimo quello dell’attuale Presidente Obama), la situazio-
ne rimane allarmante: molte banche (Citibank, per esempio, è ormai sotto il controllo di fatto,e non solo, dello Stato) ed imprese di assicurazioni (AIG) hanno continuato ad evidenziare perdite, la G.M è sull’orlo del collasso e, senza ulteriori aiuti, potrebbe fallire. In tutti gli States, ormai, solo 5/6 grandi gruppi, tra i quali Exxon – Mobil e Microsoft, continuano a mantenere la tripla A: è recente la perdita della tripla A da parte della mitica General Electric e della Berkshire Hathaway di Warren Buffet, che sono state “degradate” a doppia A, anche se nel caso Berkshire solo da Fitch. Gli USA continuano ad essere fortemente indebitati. Il debito estero è elevato “richiamando l’attenzione” del premier cinese Wen Jiabao che ha dichiarato, in un primo momento, di essere “preoccupato per la sicurezza degli investimenti cinesi negli States”. Al premier cinese risponde il Segretario di Stato Usa Hillary Clinton nella richiesta di aiuto di “continuare a comprare i nostri buoni (?) del Tesoro”. Federico Rampini editorialista di Repubblica ed esperto di “cose” cinesi (ha inventato peraltro il termine “Chinamerica”, China+America) ricorda che il mondo, secondo la Banca Mondiale, deve ripartire da i due grandi. Vittorio Zucconi, invece, si chiede, richiamando De Gaulle, “perché mai gli stessi che hanno creato il problema saprebbero risolverlo”. Nel Far East, Cindia (China+India) dà un contributo importante a contenere la recessione mondiale, anche se le rispettive economie rallentano e crescono con tassi di crescita più bassi. In Cina circa 20 milioni di persone, nelle aree urbane, hanno perso il lavoro: l’ingente piano di sviluppo attivato dovrebbe concretizzare i propri effetti intorno a giugno/luglio 2009. In India il PIL del 4° trimestre ’08 avanza “solo” del 5,3%, il minimo da sei anni: il mercato si aspetta una riduzione dei tassi. Di contro in Giappone, da sempre più vicino alle economie occidentali, il PIL crolla (- 12,7%) nel IV° trimestre del 2008 e la produzione industriale si riduce fortemente. Problemi anche per le ex tigri asiatiche oggi … di carta. L’America Latina si sente minacciata dalla recessione della economia mondiale; segnali negativi nella gran parte della regione, ad eccezione del Brasile. Anche per il Cile si intravedono opportunità. Noi siamo del parere che l’eccessivo ed incontrollato sviluppo di una parte dell’economia basata sui prodotti finanziari deve fare molti passi indietro e tornare all’economia reale. La finanza, e noi ne eravamo già convinti durante la nostra vita lavorativa, deve essere, soprattutto nei Gruppi manifatturieri, al servizio dell’industria e non centro di profitto:l’utile si fa con l’attività industriale. 18
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IL TEMA DI NEWS
5.1. Prestito vitalizio con ipoteca sulla casa, la cessione della nuda proprietà e la cessione del quinto In tempi di crisi economica può succedere, con l’augurio che non debba riguardar alcun MdL, di aver bisogno di “cassa” (a volte, purtroppo, per motivi di salute). Ovviamente esistono diverse possibilità per affrontare questo problema: dall’aiuto dei familiari a prestiti bancari/società finanziarie (anche se con l’avanzare dell’età quest’ultima strada diventa meno praticabile, salvo che non si forniscono garanzie reali e/o personali). Quello che sconsigliamo vivamente è il ricorso a “particolari” finanziamenti, che spesso moltiplicano in progressione il capitale da restituire. Come ulteriore possibilità, da ben valutare con familiari e/o esperti fidati, si può fare ricorso a: 1) prestito vitalizio con ipoteca sulla casa♦; 2) cessione della nuda proprietà; 3) la cessione del quinto.
5.1.1. Il riverse mortgage In Italia prestito vitalizio ipotecario è un prodotto abbastanza diffuso nei Paesi anglosassoni (Usa, Gran Bretagna, in primis, poi Australia, Nuova Zelanda, Canadà ) e del Nord Europa ed è stato introdotto nel nostro Paese con la Legge 248/2005 (di recente, è stata introdotta anche in Francia). È un finanziamento a medio-lungo termine, assistito da garanzia ipotecaria su un immobile residenziale (dove risiede il mutuatario), concesso da banche o intermediari finanziari (iscritti nell’elenco di cui all’articolo 106 del TUB- Testo Unico Bancario) a persone fisiche con età superiore ai 65 anni. Finché in vita, il mutuatario non deve effettuare alcun pagamento e quindi non ci sono rate da pagare: gli interessi e le spese si capitalizzano (cioè si sommano) annualmente e verranno pagate, insieme all’importo prestato, in un‘unica scadenza finale, dopo la morte del mutuatario,entro 12 mesi successivi (ovvero, nel caso di mutui cointestati a coppie di anziani, alla morte del coniuge più longevo). Per quanto attiene la tipologia degli immo
per la trattazione di questo punto ci siamo anche avvalsi di un articolo pubblicato su il Sole 24 orel’esperto risponde del 29/12/08
bili sono ammessi tutti gli immobili con le seguenti eccezioni: a) immobili con valore inferiore a 75.000 euro, rustici ed immobili non residenziali; b) immobili in zone ad elevato rischio sismico, a meno di idonea copertura assicurativa; c) immobili gravati da vincoli paesaggistici, idrogeologici, o senza concessione edilizia. I reverse mortgage, a cui si fa riferimento, possono avere tre diverse forme tecniche, con possibilità di combinazione delle stesse in un unico prodotto: a) vitalizio, il debitore riceve dalla banca finanziatrice pagamenti periodici (di solito mensili, ma possono essere anche trimestrali, annuali); b) prestito in un’unica soluzione, il debitore riceve il capitale tutto insieme, normalmente all’inizio del rapporto; c) apertura di credito, il beneficiario ha a disposizione una linea di credito da utilizzare secondo una tempistica e per importi a suo piacere. L’ammontare del prestito, inizialmente concesso, dipende da tre fattori: a) il valore dell’immobile, tanto più elevato è il valore dell’immobile tanto maggiore è l’entità del prestito; b) l’età del proprietario, tanto più anziano è il debitore, tanto maggiore è il prestito concesso,perché si presume che il prestito duri di meno (in caso che la proprietà sia cointestata, viene presa in considerazione l’età del soggetto più giovane); c) il livello dei tassi, tanto più alti sono i tassi tanto è minore l’importo del prestito. Il prestito vitalizio può essere sia a tasso fisso sia tasso variabile (in questo ultimo caso è possibile che venga richiesta un’assicurazione, per far fronte alla variabilità). Secondo la prassi in essere da parte di alcuni intermediari creditizi italiani, l’importo del finanziamento va mediamente dal 17 al 50%; l’importo minimo deve essere almeno pari a 20 mila euro , l’importo massimo € 350 mila (trattasi ovviamente di condizioni che possono variare). Abbiano visto che fino a quando il debitore è in vita non è tenuto ad alcun tipo di rimborso: il prestito dovrà essere rimborsato in un’unica soluzione dagli eredi del mutuatario entro i dodici mesi successivi alla sua scomparsa, eventualmente anche utilizzando i proventi derivanti della vendita dell’immobile. Qualora il debitore non avesse eredi, o questi non procedessero al rimborso, il debito verrebbe estinto con la vendita dell’immobile. In alcuni casi l’importo a carico degli eredi è limitato al ricavato della vendita dell’abitazione. Il prestito va rimborsato anche se l’immobile cessa di essere l’abitazione principale del debitore ovvero l’immobile sia venduto a terzi. Il rischio per il finanziatore è in relazione a: 1) longevità del mutuatario, che può essere superiore alla media; 2) la variazione dei tassi di interesse; 3) la variazione dei prezzi del mercato immobiliare. Il prestito vitalizio con ipoteca ha costi una tantum (perizia, legali, istruttoria ecc.) e costi ricorrenti (assicurazione, interessi, ecc.), in tutto o in parte finanzia19
ti. Comportano, normalmente, che l’operazione, a parità di condizione, abbia un costo effettivo globale più elevato rispetto alle “normali” operazione di mutuo dalle quali si differenzia. Nella operazione la proprietà dell’immobile resta in capo al debitore, che è pertanto responsabile della cura dell’immobile affinché non perda valore: il mancato rispetto di questi obblighi può essere causa di recesso del creditore.
5.1.2. Nuda proprietà Possiamo intendere un caso di proprietà privata alla quale non si accompagna un diritto reale di godimento del bene cui è relativa. Tipicamente si riferisce a beni immobili ed altrettanto tipicamente è la condizione della proprietà menomata dalla vigenza di un diritto di usufrutto sul bene. Sebbene il caso più noto si riferisca ad immobili adibiti ad uso di abitazione, può aversi nuda proprietà in tutti i tipi di beni sui quali siano possibili accensioni di gravame d’uso. Al cessare del gravame che menoma la piena proprietà, ad esempio all’estinzione dell’usufrutto, la nuda proprietà si riunisce ipso facto ai diritti complementari, ricostituendo la pienezza potestativa. Da un punto di vista di disciplina giuridica della nuda proprietà, essa si ricava dalla disciplina della proprietà, per “differenza” da quella emanata per l’usufrutto. Il venditore della nuda proprietà potrebbe essere individuato in una coppia di persone anziane,senza eredi, che stiano attraversando una condizione economica non soddisfacente. Riservandosi l’usufrutto sull’immobile (e quindi il godimento del bene), potrebbero procedere alla vendita della nuda proprietà ricavandone mezzi finanziari per affrontare meglio gli anni fino a quando sono in vita. Alla loro morte, il neo-titolare (acquirente) della nuda proprietà diventa anche titolare del diritto di usufrutto, e quindi proprietario dell’immobile. Di contro l’acquirente potrebbe essere un padre che acquista la nuda proprietà di un immobile in modo da destinarlo in futuro, cioè alla morte del venditore, ad abitazione del figlio. L’acquirente potrebbe anche essere un investitore che, non comprando la proprietà, non vuole aumentare i propri redditi ovvero non vuole gestire un contratto di locazione. Riportiamo di seguito alcune “attenzioni” da seguire nella compravendita della nuda proprietà. a) rivolgersi ad un agente immobiliare e quindi ad un notaio, esperto di conoscenze fiscali, perché il contratto comporta tutta una serie di implicazioni giuridiche, fiscali e di prezzo; b) nel prezzo di compravendita della nuda proprietà influiscono diversi fattori, quali il valore
“pieno” (usufrutto e nuda proprietà) dell’immobile che dipende dalla grandezza, ubicazione, stato di conservazione dell’immobile, dall’età del venditore/i, al numero dei venditori che si riservano l’usufrutto: ovviamente meno sono gli anni in cui, si presume, durerà l’usufrutto tanto maggiore è il valore della nuda proprietà; c) più elevata è l’età del venditore (ovvero meno buone sono le sue condizioni di salute) tanto più avrà valore la nuda proprietà; d) venduta la nuda proprietà, l’ex-proprietario conserva l’usufrutto, che dà il diritto di disporre del bene finché è in vita, potendolo, normalmente, anche affittare ma senza mutarne le condizioni d’uso. Sono a suo carico, di solito, le spese di manutenzione ordinaria, mentre sono a carico del nudo proprietario le spese straordinarie. L’usufruttuario dovrebbe pagare l’Irpef e l’ICI (ma trattandosi normalmente di abitazione principale queste imposte oggi non sono dovute). Il nudo proprietario, si ritiene, è tenuto a pagare l’imposta sull’atto di compravendita sul valore imponibile, determinato dal valore della proprietà piena meno il valore dell’usufrutto; quindi l’imposta di Registro (le aliquote sono le stesse a quella della vendita dell’intera proprietà) si paga al momento della separazione tra nuda proprietà ed usufrutto e non al momento del ricongiungimento; e) il valore dell’usufrutto (da detrarre al valore pieno, per determinare il valore della nuda proprietà) varia, come si è visto, in funzione dell’età dei beneficiari (normalmente, nel nostro caso, chi vende la nuda proprietà): si moltiplica il valore dell’intera proprietà per il tasso (di solito è il tasso legale per le questioni giuridico-fiscali, il tasso di mercato per la determinazione del prezzo) e si ottiene la rendita annua. Questa viene moltiplicata per un coefficiente, corrispondente all’età anagrafica, e si determina il valore dell’usufrutto.
5.1.3. Cessione del quinto. L’articolo 13 bis della legge n. 80/2005 e la circolare INPS n. 91/2007 disciplinano la concessione della trattenuta del quinto della pensione per l’estinzione dei prestiti contratti dai pensionati. In sintesi: • sono autorizzati alla concessione dei prestiti con cessione del quinto le Banche e gli Intermediari finanziari iscritti nell’elenco generale che, prima della concessione del prestito, devono richiedere un accreditamento presso l’INPS, firmando anche una apposita convenzione; • il pensionato, prima della stipula del contratto di cessione, deve richiedere alla Sede dell’INPS, che ha in carica la sua pensione, il rilascio della comunicazione di cedibilità; 20
• gli Istituti finanziatori devono notificare la cessione in qualsiasi forma, purché in data certa; • la quota cedibile è determinata sulla base delle prestazioni erogate al cedente all’atto della comunicazione di cedibilità. Con la citata circolare, l’Istituto Previdenziale illustra i criteri adottati per l’attuazione della legge 80/2005 che prevede che i pensionati possono contrarre con le banche e intermediari finanziari prestiti da estinguersi con la cessione di quote della pensione fino ad un quinto della stessa, per periodi non superiori a 10 anni. Non tutte le prestazioni, però, sono considerate cedibili come ad esempio le pensioni ed assegni sociali, trattamenti di invalidità civile, assegni di sostegno al reddito, pensioni a carico degli Enti creditizi, etc. Le sedi periferiche dell’INPS devono verificare che il tasso di interesse rientri entro determinati limiti (sono previste alcune fasce di prestiti per le quali applicare determinati tassi). Le Sedi devono effettuare la verifica della congruenza tra la rata di ammortamento del prestito e la quota di cedibilità della pensione. Nei prestiti con cessione del quinto gli elementi di garanzia sono rappresentati, principalmente, dall’obbligo per l’INPS di effettuare le trattenute e la presenza di una polizza obbligatoria che copre il rischio vita: normalmente il costo della polizza è a carico del pensionato il quale deve, altresì, vigilare sul Taeg (tasso annuo effettivo globale), confrontando e comparando le diverse offerte. La tipologia di finanziamento in parola, anche per effetto della grave crisi in corso, ha avuto negli ultimi due anni uno sviluppo eccezionale: per i soli pensionati dal 2006 al 2008 si è passati dai 484 milioni ai 1,4 miliardi circa , con un incremento, quindi, del 194,2%.
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6.
ALCUNI APPROFONDIMENTI SU TEMI TRATTATI
6.1. Novità sulla social card Della social card (carta acquisti) ce ne siamo già occupati in diverse occasioni (News 4/2008 e News 1/2009: vedere il nostro sito www.rm-maestrilavoro.it). Per ultimo, abbiamo trattato l’argomento nello Speciale News di Febbraio dove avevamo anticipato che i termini per ottenere la carta acquisti sarebbero stati prorogati. La G.U. n.56 del 9 marzo u.s. ha pubblicato il Decreto 27/02/’09 emanato dal MEF e dal Min. del Lavoro con il quale si proroga al 30/04/09 il termine per ottenere la Social Card, con ricarica retroattiva perché aumentata dell’importo di 120 euro riferiti agli ultimi 3 mesi del 2008 (cioè i primi tre mesi di validità della carta), oltre ai 2 bimestri (€ 160) del 2009. Il decreto è portatore di diverse novità: - la soglia reddituale (comma 3 bis del decreto, attuato con messaggio INPS n. 5909), così come il valore ISEE, per il diritto ad ottenere la Social Card sale da 6 mila a 6.198 euro per i pensionati fino a 70 anni, oltre tale età la soglia è fissata a 8.264 (rimangono invariati i valori relativi al patrimonio, pari o inferiore a 15 mila euro); - se la richiesta è successiva al 30/04/’09 il diritto all’accredito verrà riconosciuto dal bimestre o al periodo di riferimento in corso alla data della domanda, senza alcuna corresponsione per i periodi precedenti; - le Regioni, Province autonome e gli Enti locali avranno al possibilità di integrare il Fondo Social Card vincolando l’utilizzo dei propri contributi a favore dei residenti, nel proprio ambito di competenza territoriale; - il Decreto prevede la possibilità che gli enti locali, i CAF o altri soggetti abilitati possono svolgere, su base volontaria e quindi non remunerata, attività di supporto alla presentazione della richiesta della carta, oltre al ricevimento e consegna della stessa; - viene allargato il “basket dei prodotti” che possono essere pagati con la social card, comprendendo anche i farmaci ed i parafarmaci: infatti la nuova formulazione prevede che siano “associabili alla vendita di generi alimentari, di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici, al pagamento di bollette energetiche o di forniture di gas”.
6.2. Arrivano i rimborsi sui mutui prima casa (con tassi superiori al 4%)
Abbiamo trattato l’argomento sia su News 1/2009 sia sullo Speciale di febbraio, ai quali rinviamo. Con risoluzione dell’Agenzia dell’Entrate 59/E dell’11 marzo 2009 è stato istituito il codice contributo che consente alle banche di recuperare gli “sconti” stabiliti per i mutui prima casa, compensando il credito d’imposta relativo. Si è avuta notizia che l’ABI (Associazione Bancaria Italiana) ha in corso di invio a tutte le banche la circolare contenente nuove disposizioni ed il modello di certificazione attraverso il quale i mutuatari (che non rientrano negli elenchi inviati dall’Agenzia alle banche) potranno attestare di possedere i requisiti per usufruire dell’agevolazione per usufruire dell’agevolazione stabilita con il D.L. 185/2008, convertito in legge 2/2009 (vedere nostre precedenti pubblicazioni). Ormai è quasi tutto pronto perché le banche possano “restituire” la differenza tra quanto hanno già addebitato (rata determinata sulla base del tasso effettivo calcolato) e la rata calcolata al tasso del 4%. Riepiloghiamo le caratteristiche dei mutui, ipotecari, per i quali è possibile “usufruire della soglia del 4%”: - il mutuo deve essere ad un tasso non fisso; - il mutuo è stato stipulato o accollato entro il 31/10/2008; - deve essere destinato all’acquisto, costruzione o ristrutturazione dell’abitazione principale rientrante nelle categorie catastali previste (sono esclusi gli immobili di categoria catastale A1, A8,A9); - al momento della stipula, il mutuo doveva avere un tasso(comprensivo dello spread oltre al parametro di indicizzazione) inferiore al 4%; - il periodo di applicazione è relativo a tutte le rate che scadono e,quindi, che devono essere pagate nel corso del 2009. I mutuatari non devono fare alcunché per ottenere “lo sconto”; la circolare ABI, anche alla luce di alcuni problemi avuti dal sistema bancario, potrebbe richiedere una “sorta” di autocertificazione, obbligatoria per coloro che non sono in elenco. Come abbiamo evidenziato nello Speciale di Febbraio, le successive riduzioni da parte della BCE dei tassi di interesse (ne è prevista un’altra nel mese di aprile), che si riflettono sui tassi di mercato (Euribor, Bot ecc.), determineranno un effetto pratico abbastanza limitato del provvedimento (tanto è vero che le risorse destinate all’origine sono state successivamente “dirottate” all’ulteriore finanziamento degli assegni familiari), con esclusione delle rate in scadenza nei primi mesi del 2009 che, per l’effetto isteresi, potrebbero registrare tassi superiori al 4%. 22
6.3. Mini rivoluzione per l’ICI Con la legge 126/08 è stata disposta l’esenzione dall’ICI oltre che sulla abitazione principale anche di quelle ad essa “assimilate dal Comune con regolamento o delibera comunale vigente alla data di entrata in vigore” del D.L. 93/08, convertito nella legge 126 di cui sopra. Con risoluzione n. 1/DF del 4 marzo u.s., il MEF-Dipartimento delle Finanze,con riferimento all’ultima fattispecie (cioè le abitazioni “assimilate”) ha stabilito che le “ipotesi di assimilazione” sono riconducibili esclusivamente a: - l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; - le unità immobiliari concesse, ad uso gratuito, a parenti in linea retta o collaterale, stabilendo il grado di parentela. Alla luce di quanto sopra i Comuni devono provvedere al recupero del tributo nei confronti dei contribuenti che non hanno effettuato il versamento ICI relativa al 2008. I Comuni, quindi, dovranno eliminare l’abolizione dell’ICI sulle seconde case utilizzate per fini sociali (trattasi di seconde case che i proprietari danno in uso gratuito, o in affitto, a soggetti particolarmente bisognosi) che erano state “assimilate” alla prima casa dai vari regolamenti municipali: la casistica prevista nei diversi regolamenti comunali è molto ampia e riguarda giovani coppie, anziani, mamme sole con figli, disabili, case affittate a “canoni scontati in favore di bisognosi”. È stato valutato in circa 400 milioni l’importo che i contribuenti dovranno versare ai Comuni, l’unica consolazione … non dovranno pagare sanzioni ed interessi.
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7.
PER CHI GUIDA
MULTE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA: COSA FARE (pagamento o ricorso) È recente la presa di posizione dell’ARVU (Associazione Romana dei Vigili Urbani, che conta circa 6.000 dei 6.500 vigili della Capitale) nei confronti dei Comandanti dei Gruppi che fanno rimozioni, controlli in zone particolari e servizio di autovelox, i quali riceverebbero lauti bonus in denaro a fronte del “raggiungimento di obiettivi”, invece di reinvestire nei Gruppi stessi i “ricavi” che scaturiscono dalle multe; anche l’ADOC (Associazione Nazionale per la Difesa e l’Orientamento dei Consumatori) accusa pesantemente “Pensano solo alle multe…”, evidenziando, tra l’altro, un aumento delle multe stesse. Qualora si riceva una multa per violazione, vera o presunta, del codice della strada (c.d.s) si hanno diverse possibilità: la prima è provvedere al pagamento (art. 202 c.d.s.) dell'infrazione commessa (che è, tra l'altro, in misura ridotta, in quanto pari al minimo della sanzione edittale prevista dalle singole norme violate) entro 60 giorni dalla notifica, conservando poi le ricevute di pagamento per almeno 5 anni; in taluni casi, però, è legittimo, in quanto consentito dalla legge, se non addirittura giusto, ricorrere al Prefetto o al Giudice di pace. Ricorso al Prefetto (art. 203 c.d.s.): da presentare tramite raccomandata con ricevuta di ritorno entro 60 giorni alla Prefettura del luogo ove il fatto è avvenuto oppure, con lo stesso mezzo o personalmente, presso l'organo accertatore. In tal caso l’Autorità si limita solitamente a chiedere all'agente che ha emesso la contravvenzione se conferma o meno la multa: pertanto, fuorché pochissimi casi di palese ovvietà, di solito il ricorso viene rigettato. In tal caso, la multa normalmente raddoppia. L'ordinanza deve essere emessa entro 210 giorni nel caso il ricorso sia stato presentato direttamente al Prefetto, oppure entro 180 giorni nel caso ci si sia rivolti all'organo accertatore. Appena decorso il termine è consigliabile recarsi in Prefettura per verificare se l'ordinanza è stata emessa. In caso contrario il ricorso potrà intendersi accolto e ne potrà essere chiesta l'archiviazione. L'ordinanza, in ogni caso, deve essere notificata al ricorrente entro 150 giorni dalla sua emissione. Ricorso al Giudice di pace (art. 204 bis c.d.s.): sempre entro 60 giorni dalla notifica dell'atto. Il ricorso al Giudice di pace, che rappresenta, forse,
la migliore soluzione, deve essere presentato da colui a cui è intestato il verbale, sia esso proprietario od utilizzatore, alla cancelleria dell'ufficio del giudice di pace del luogo dove il fatto è avvenuto, esibendo l'atto dimostrativo od una dichiarazione. La presentazione può avvenire anche tramite raccomandata con ricevuta di ritorno ma si ricorda, però, che si deve comunque presenziare all'udienza, pena l'annullabilità del procedimento. Il ricorso al Giudice di pace è inammissibile qualora sia già stato presentato al Prefetto (è possibile invece, davanti al Giudice di pace, proporre opposizione avverso l’ordinanza del Prefetto). Occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove è stato presentato ricorso. Il giudice di Pace fisserà la data dell’udienza, che dovrà svolgersi in contraddittorio tra le parti. È possibile ricorrere in Tribunale. Il ricorso è nullo se il ricorrente, come sopra riportato, non si presenta all'udienza.
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8.
CURIOSITÀ
data dalla documentazione richiesta.
8.1.3. Cosa fare quando si è ottenuto il via libera 8.1. Semplici consigli per aprire un’edicola (rif. D.Lgs. 170/2001) Per aprire un’edicola occorre fare riferimento a quanto disposto dal decreto legislativo che regola il sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica. Nel decreto vengono indicati due tipi diversi di esercizio dell’attività di vendita al dettaglio: i punti vendita esclusivi (le edicole tradizionali) - quelli che sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici, come previsto nel piano comunale di localizzazione; i punti vendita non esclusivi - gli esercizi che sono autorizzati alla vendita di quotidiani o periodici, ma la cui vendita principale è di altri tipi di merce (in questo caso l’edicola si può trovare nelle tabaccherie, nelle stazioni di carburante, nelle librerie, nei bar ecc).
8.1.1. Come iniziare l’attività Per iniziare un’attività di vendita di quotidiani e periodici è necessario richiedere il permesso all’Ufficio comunale di pertinenza. L’esercizio di vendita viene concesso in base alla densità degli abitanti e al numero di edicole presenti. È lo stesso Comune ad indicare al richiedente i documenti necessari in base al proprio piano di localizzazione dei punti vendita di giornali e ad eventuali bandi per nuove aperture. Per le nuove apertura, infatti, è necessario rientrare nei piani comunali di localizzazioni che ogni Comune deve predisporre in base agli indirizzi emanati dalle rispettive Regioni.
Quando è stato ottenuto il permesso dal Comune si deve contattare la Fieg - Federazione Italiana Editori Giornali (www.fieg.it) - per farsi dare il nome del distributore locale di zona. A questo punto basta solo contattare il distributore per la consegna dei quotidiani e delle riviste.
8.1.4. Quando non è necessaria l’autorizzazione Ci sono alcune eccezioni per quanto concerne la necessità dell’autorizzazione da parte del Comune. In questi casi tale autorizzazione non è richiesta: - per la vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate; - per la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi, che ricorrano all’opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa; - per la vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate, dei giornali da esse editi; - per la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole; - per la consegna porta a porta e per la vendita ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti; - per la vendita in alberghi e pensioni quando essa costituisce un servizio ai clienti; - per la vendita effettuata all’interno di strutture pubbliche o private rivolta unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture.
8.1.2. Requisiti della domanda Nella domanda, l’interessato deve dichiarare l’ubicazione esatta e la superficie di vendita dell’esercizio, l’eventuale affidamento della gestione a terzi (con i dati anagrafici di questi), il certificato di agibilità dei locali e la sussistenza della distanza minima fissata per quella zona; deve dichiarare altresì di essere in possesso dei requisiti morali richiesti (D.Lgs 114/98) La domanda si considera accolta quando non viene comunicato all’interessato il provvedimento di diniego, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della stessa. La domanda deve essere assolutamente completata in tutti i suoi elementi e corre-
Finito di elaborare il 30 marzo 2009
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