Comune di Montecatini Terme Provincia di Pistoia
Piano Generale degli Impianti Pubblicitari
Norme Tecniche di Attuazione Approvate dal C.C. con Deliberazione n. 48 del 13/06/2002 , coordinate: - con le modificazioni apportate con deliberazione n. 103 del 30/09/2003; - con le integrazioni di cui alla deliberazione C.C. n. 48 del 25.05.2010; - con le modifiche ed integrazioni apportate con deliberazione C.C. n°23 del 02.04.2012. Entrato in vigore dal 14 maggio 2012.
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INDICE PARTE 1° - DISPOSIZIONI GENERALI
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Art. 1 Contenuti e campo di applicazione Art. 2 Elaborati del Piano Art. 3 Suddivisione del territorio in settori ed individuazione degli assi principali Art. 4 Divieti generali di installazione ed effettuazione della pubblicità
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PARTE 2° - PUBBLICITÀ ESTERNA
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TITOLO I - DEFINIZIONI Art. 5 Mezzi pubblicitari Art. 6 Impianti temporanei Art. 7 Impianti permanenti
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TITOLO II - DISCIPLINA DI PIANO CAPO I – NORME GENERALI DI INSTALLAZIONE Art. 8 Struttura di sostegno Art. 9 Forma e colore Art. 10 Dimensioni e identificazione dei mezzi pubblicitari Art. 11 Ubicazione dei mezzi pubblicitari fuori e dentro il centro abitato Art. 12 Mezzi pubblicitari luminosi Art. 13 La pubblicità fonica Art. 14 Altre e diverse forme di pubblicità CAPO II - CARATTERISTICHE DEI MEZZI PUBBLICITARI Art. 15 Mezzi pubblicitari in genere Art. 16 Cartelli Art. 17 Insegne di esercizio Art. 18 Preinsegne Art. 19 Striscioni, locandine e stendardi Art. 20 Segni orizzontali reclamistici Art. 21 Impianti pubblicitari di servizio Art. 22 Impianti esterni con messaggi variabili CAPO III – ASSI E SETTORI Art. 23 Viali Art. 24 Strade di penetrazione Art. 25 Strade di transito scorrevole Art. 26 Rete principale residenziale Art. 27 Settore I Art. 28 Settore II Art. 29 Settore III Art. 30 Settore IV Art. 31 Settore V Art. 32 Settore VI Art. 33 Settori VII-A e V-IIB
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Art. 34 Norme finali e transitorie
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PARTE 3° PUBBLICHE AFFISSIONI
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TITOLO III – DEFINIZIONI Art. 35 Servizio delle pubbliche affissioni Art. 36 Cartello porta manifesto Art. 37 Tabellone murale Art. 38 Abaco degli impianti per le pubbliche affissioni
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TITOLO IV - REGOLE PER L’INSTALLAZIONE Art. 39 Criteri generali Art. 40 Ripartizione della superficie degli impianti Art. 41 Suddivisione del territorio in categorie Art. 42 Impianti esistenti da confermare nella loro posizione e nel tipo di supporto Art. 43 Impianti esistenti da confermare previa modifica del tipo di supporto e della superficie Art. 44 Impianti esistenti da rimuovere Art. 45 Collocazione dei nuovi impianti previsti dal presente Piano Art. 46 Superficie massima complessiva degli impianti Art. 47 Attuazione del Piano Art. 48 Quadro riepilogativo degli impianti per le pubbliche affissioni
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DISPOSIZIONI IN DEROGA Art. 49 Disposizioni in deroga per la pubblicità esterna”
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Il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari è articolato in tre parti: - Parte 1° Disposizioni generali - Parte 2° Pubblicità esterna - Parte 3° Pubbliche affissioni La prima parte fornisce gli elementi per la lettura del piano e le indicazioni di carattere generale. La seconda parte individua: a. le norme generali di installazione dei mezzi di pubblicità esterna e le loro caratteristiche principali; b. la suddivisione del territorio in settori e l’individuazione dei principali assi viari caratterizzanti il sistema della mobilità con l’indicazione per ciascuno di essi delle limitazioni e prescrizioni per la collocazione degli impianti di pubblicità esterna; La terza parte individua degli impianti per le pubbliche affissioni previsti dal presente piano, la loro collocazione, la tipologia e le dimensioni, nonché le disposizioni in deroga per gli impianti di pubblicità esterna.
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PARTE 1° - DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Contenuti e campo di applicazione 1. Il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, (che in seguito per brevità sarà indicato come Piano) elaborato in conformità ai criteri stabiliti dal D.Lgs. 15 novembre 1993 n.507 e dal “ Regolamento comunale per la disciplina e per l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni”, si applica all’intero territorio del Comune di Montecatini Terme e detta norme per l’installazione dei mezzi di pubblicità esterna e degli impianti per le pubbliche affissioni, anche ai fini dell’applicazione dei tributi comunali ad essi relativi. 2. Sulla base di quanto stabilito dall’Art. 12 – comma 1 - del Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni, il presente Piano dispone altresì i divieti e le limitazioni alle forme pubblicitarie sul territorio comunale. Art. 2 Elaborati del Piano 1. Il piano generale degli impianti pubblicitari è costituito dai seguenti elaborati: a. Relazione illustrativa b. Norme tecniche di attuazione del piano. c. Schede rilievo pubbliche affissioni d. disegni: Tav. 1a Montecatini centro e Biscolla. Rilievo: quadro di unione impianti pubbliche affissioni - scala 1:5000 Tav. 1b Montecatini Alto e Nievole. Rilievo: quadro di unione impianti pubbliche affissioni - scala 1:5000 Tav. 2 Pubblicità esterna - Disciplina di Piano assi e settori.- Nuovo assetto - scala 1:5000 Tav. 3a Montecatini centro e Biscolla. Progetto: Pubbliche affissioni - interventi previsti - scala 1:5000 (abrogata) Tav. 3b Montecatini alto e Nievole. Progetto: Pubbliche affissioni - interventi previsti – scala 1:5000 (abrogata) Tav. 4a Pubbliche affissioni: distribuzione sul territorio, elenco degli impianti con indicazione dell’ubicazione, della tipologia e delle dimensioni Art. 3 Suddivisione del territorio in settori ed individuazione degli assi principali 1. Il Piano, ai fini dell’individuazione dei criteri da seguire per l’installazione dei mezzi pubblicitari relativi alla pubblicità esterna ed alle pubbliche affissioni, prevede la suddivisione del territorio in sette settori ed individua quattro assi stradali principali, così come rappresentato nelle Tav.2a e 2b. 2. I settori individuati dal Piano sono i seguenti: Settore I - a prevalenza residenziale Settore II - area delle Terme Settore III - a prevalenza pedonale/commerciale/turistico-ricettiva Settore IV - a prevalenza carrabile/commerciale Settore V - sportivo ricreativo Settore VI – Terme V.le Verdi, Rinfresco e Centro antico (Montecatini Alto) Settore VII-A e VII-B - aree periferiche 3. Gli assi principali individuati dal Piano sono i seguenti: - Viali - Strade di penetrazione - Strade di transito scorrevole - Rete principale residenziale. 4. Per ciascuno dei precedenti settori ed assi il Piano disciplina la collocazione dei mezzi pubblicitari e le caratteristiche tipologiche e dimensionali da rispettare. 5. I mezzi pubblicitari autorizzabili negli assi viari di cui al successivo Capo III – Artt. 23, 24, 25 e 26 – sono altresì consentiti anche per i fabbricati e le loro pertinenze che si affacciano sui predetti assi.
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6. I mezzi pubblicitari autorizzabili nei settori III e IV di cui al successivo Capo III – Artt. 29 e 30 - sono altresì consentiti anche per i fabbricati e le loro pertinenze confinanti con i predetti settori.
Art. 4 Divieti generali di installazione ed effettuazione della pubblicità 1. In applicazione dell’Art. 49 del D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 e s.m.i.: a) E’ vietato collocare o affiggere cartelli o altri mezzi di pubblicità sugli edifici e nelle aree tutelati come beni culturali. Il collocamento o l'affissione possono essere autorizzati dal soprintendente qualora non danneggino l'aspetto, il decoro o la pubblica fruizione di detti immobili. L'autorizzazione è trasmessa, a cura degli interessati, agli altri enti competenti all'eventuale emanazione degli ulteriori atti abilitativi. (comma così modificato dall'articolo 2 del d.lgs. n. 62 del 2008) b) Lungo le strade site nell’ambito o in prossimità dei beni indicati al comma 1, è vietato collocare cartelli o altri mezzi di pubblicità, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi della normativa in materia di circolazione stradale e di pubblicità sulle strade e sui veicoli, previo parere favorevole della soprintendenza sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo di pubblicità con l’aspetto, il decoro e la pubblica fruizione dei beni tutelati. c) In relazione ai beni indicati al comma 1 il soprintendente, valutatane la compatibilità con il loro carattere artistico o storico, rilascia o nega il nulla osta o l’assenso per l’utilizzo a fini pubblicitari delle coperture dei ponteggi predisposti per l’esecuzione degli interventi di conservazione, per un periodo non superiore alla durata dei lavori. A tal fine alla richiesta di nulla osta o di assenso deve essere allegato il contratto di appalto dei lavori medesimi. 2. In applicazione dell’Art. 153 del D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 e s.m.i.: a) Nell’ambito e in prossimità dei beni paesaggistici indicati nell’articolo 134 è vietata la posa in opera di cartelli o altri mezzi pubblicitari se non previa autorizzazione dell'amministrazione competente, che provvede su parere vincolante, salvo quanto previsto dall'articolo 146, comma 5, del soprintendente. Decorsi inutilmente i termini previsti dall'articolo 146, comma 8, senza che sia stato reso il prescritto parere, l'amministrazione competente procede ai sensi del comma 9 del medesimo articolo 146. (comma così modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera cc), numero 1), del d.lgs. n. 63 del 2008) b) Lungo le strade site nell'ambito e in prossimità dei beni indicati nel comma 1 è vietata la posa in opera di cartelli o altri mezzi pubblicitari, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi della normativa in materia di circolazione stradale e di pubblicità sulle strade e sui veicoli, previo parere favorevole del soprintendente sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo pubblicitario con i valori paesaggistici degli immobili o delle aree soggetti a tutela. (comma così modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera cc), numero 2), del d.lgs. n. 63 del 2008) 3. Per l’installazione degli impianti pubblicitari sulle coperture e sulle pareti perimetrali degli edifici classificati come di particolare pregio nella tav. 3 del vigente PRG (denominati “neretto” di tipo A o B), redatta ai sensi della ex L.R. 59/80, dovrà essere ottenuto preventivo Atto di Assenso da parte del Settore Assetto del Territorio.
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PARTE 2° - PUBBLICITA’ ESTERNA TITOLO I – Definizioni Art. 5 Mezzi pubblicitari 1. Si definisce mezzo pubblicitario qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda, sia di prodotti che di attività. I mezzi pubblicitari si classificano in: a. cartelli; b. insegne d’esercizio; c. altri mezzi pubblicitari. 2. Con il termine altri mezzi pubblicitari si individua qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda, sia di prodotti che di attività riferito ai seguenti manufatti : - preinsegna; - striscione, locandina e stendardo; - segno orizzontale reclamistico; - impianto pubblicitario di servizio; - impianto di pubblicità o propaganda. 3. Gli impianti vengono inoltre suddivisi in impianti permanenti e impianti temporanei. 4. Si definisce “cartello” un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione dei messaggi sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, pellicole adesive, etc. Può essere anche luminoso o illuminato. 5. Si definisce “insegna di esercizio” la scritta in caratteri alfanumerici relativi all’attività esercitata, completata eventualmente da simboli o da marchi, sempre relativi all’attività stessa (logo), realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell’attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere anche luminosa o illuminata 6. Si definisce “preinsegna” la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa. 7. Si definiscono “striscioni, locandine e stendardi” gli elementi bidimensionali realizzati in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidezza, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Le locandine e gli stendardi possono essere anche illuminati. 8. Si definisce “segno orizzontale reclamistico” la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici. 9. Si definiscono “impianti pubblicitari di servizio” i manufatti aventi quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell’ambito dell’arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapedonali, targhe pubblicitarie su aree a verde, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario. Possono essere anche luminosi. 10. Si definiscono “impianti di pubblicità o propaganda” i manufatti finalizzati alla pubblicità o propaganda non individuabili secondo le definizioni di cui ai commi precedenti, quali: totem, portale, quadro pubblicitario su parete, struttura poggiata al suolo, insegna pubblicitaria su tetto, pubblicità su tende e cappottine solari, elementi di arredo urbano con pubblicità, impianti di pubblicità o propaganda innovativi. Le caratteristiche dei predetti impianti pubblicitari sono definite nel Piano al successivo art. 15. Possono essere anche luminosi o illuminati. Art. 6 Impianti temporanei 1. Sono considerati impianti temporanei i manufatti installati sul suolo pubblico o privato, con durata espositiva inferiore o uguale a 90 giorni, finalizzati all'esposizione di pubblicità relativa a speciali eventi di durata limitata, quali ad esempio: iniziative, manifestazioni, spettacoli, mostre, mercati, fiere, aste, 6
vendite e offerte promozionali, effettuate mediante striscioni, locandine, stendardi, segni orizzontali reclamistici, impianti di pubblicità o propaganda. Le autorizzazioni per l’installazione degli impianti temporanei sono di competenza del Servizio Polizia Municipale. Art. 7 Impianti permanenti 1. Sono considerati impianti permanenti i manufatti, con durata espositiva superiore a 90 giorni e autorizzabili con validità per un periodo massimo di 3 (tre) anni rinnovabili, vincolati solidamente al suolo o ad altre strutture o edifici, destinati a costituire un supporto duraturo per l'esposizione di messaggi attraverso i mezzi pubblicitari definiti al precedente art. 5 e regolamentati ai successivi articoli del presente Piano. Le autorizzazioni per l’installazione degli impianti permanenti sono di competenza del Servizio Assetto del Territorio. 2. La segnaletica direzionale installata ai sensi dell'art. 134 del D.P.R. 495/92 e s.m.i., non è considerata mezzo pubblicitario, per cui il suo utilizzo non è regolamentato dal presente Piano ma da quanto prescritto dal Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione e attuazione. Per l’installazione e la manutenzione di detti impianti di segnaletica, l’Amministrazione Comunale può eventualmente ricorrere alla stipulazione di una specifica concessione in esclusiva, stabilendone canoni, modalità, caratteristiche e posizioni. Le autorizzazioni per l’installazione degli impianti di segnaletica direzionale è di competenza del Servizio Polizia Municipale.
TITOLO II – Disciplina di Piano CAPO I – Norme generali di installazione Art. 8 Struttura di sostegno 1. I mezzi pubblicitari, così come definiti al precedente art. 5 devono essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici. 2. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi. 3. Qualora le suddette strutture costituiscono manufatti la cui realizzazione o posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentato prima del ritiro della relativa autorizzazione. Art. 9 Forma e colore 1. I mezzi pubblicitari hanno sagoma regolare, che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela dovrà essere adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. Occorre altresì evitare che il colore rosso utilizzato nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari costituisca sfondo di segnali stradali di pericolo, di precedenza e d'obbligo, limitandone la percettibilità. Art. 10 Dimensioni e identificazione dei mezzi pubblicitari 1. Tutti i mezzi pubblicitari così come definiti dal precedente art. 5, se installati fuori dal centro abitato non devono superare la superficie di 6 mq, ad eccezione delle insegne di esercizio poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza ai fabbricati, che possono raggiungere la superficie di 20 mq; qualora la superficie di ciascuna facciata dell'edificio ove ha sede l'attività sia superiore a 100 mq è possibile incrementare la superficie dell'insegna di esercizio nella misura del 10% della superficie di facciata eccedente 100 mq, fino al limite di 50 mq. 2. Per i mezzi pubblicitari installati all’interno del centro abitato si applicano le prescrizioni e le deroghe previste ai successivi articoli del Piano. 7
3. Sui mezzi pubblicitari autorizzati, fatta eccezione per le insegne di esercizio di cui al successivo art. 17, dovrà essere saldamente fissata, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati, in modo leggibile, i seguenti dati: a) amministrazione rilasciante; b) soggetto titolare; c) numero dell'autorizzazione; d) ubicazione dell’installazione autorizzata; e) data di scadenza dell’autorizzazione. Per i mezzi pubblicitari per i quali risulti difficoltosa l'applicazione di targhette, è ammesso che i suddetti dati siano riportati con scritte a carattere indelebile. La targhetta o la scritta di cui al presente comma 3. deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell’autorizzazione, ogniqualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di esse riportati e in caso di deterioramento che ne pregiudichi la leggibilità. Art. 11 Ubicazione dei mezzi pubblicitari fuori e dentro il centro abitato 1.Per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari nell’ambito di tutte le strade del territorio comunale valgono le disposizioni e le deroghe previste nel presente Piano. 2.. Ai sensi dell’Art. 51 (Art. 23 del C.d.S.) del Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della Strada, il posizionamento di qualsiasi mezzo pubblicitario, così come definito al precedente art.5, se fuori dal centro abitato e dai tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, salvo i casi specifici previsti ai successivi commi, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, è autorizzato ed effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime: a ) 3 m dal limite della carreggiata; b ) 100 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari; c ) 250 m prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione; d ) 150 m dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione; e ) 150 m prima dei segnali di indicazione; f ) 100 m dopo i segnali di indicazione; g ) 100 m dal punto di tangenza delle curve come definite all'art. 3, primo comma, punto 20 del Codice della Strada; h ) 250 m prima delle intersezioni; i ) 100 m dopo le intersezioni; l ) 200 m dagli imbocchi delle gallerie. Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. Nel caso in cui, lateralmente alla sede stradale e in corrispondenza del luogo in cui viene chiesto il posizionamento dei mezzi pubblicitari, già esistano a distanza inferiore a 3 m dalla carreggiata, costruzioni fisse, muri, filari di alberi, di altezza non inferiore a 3 m, è ammesso il posizionamento stesso in allineamento con la costruzione fissa, con il muro e con i tronchi degli alberi. I mezzi pubblicitari non devono, in ogni caso, ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento. 3. Il posizionamento dei mezzi pubblicitari fuori dal centro abitato, lungo o in prossimità delle strade ove ne è consentita l'installazione, è comunque vietato nei seguenti punti: a ) sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue; b ) in corrispondenza delle intersezioni; c ) lungo le curve come definite all'art. 3, primo comma, punto 20), del codice e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza; d ) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°; e ) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati; f ) sui ponti e sottoponti non ferroviari; 8
g ) sui cavalcavia stradali e loro rampe; h ) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento. 4. Le disposizioni di cui al comma 2 e quella di cui al comma 3, lettera c), fuori dal centro abitato, non si applicano per le insegne di esercizio, a condizione che le stesse siano collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli in aderenza ai fabbricati esistenti o ad una distanza dal limite della carreggiata non inferiore a 3 m. 5. Le distanze indicate al comma 2, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, non sono rispettate per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati fuori dal centro abitato in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati o comunque ad una distanza non inferiore a 3 m dal limite della carreggiata. 6. Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio fuori dal centro abitato possono essere collocati mezzi pubblicitari la cui superficie complessiva non superi l'8% delle aree occupate dalle stazioni di servizio e dalle aree di parcheggio, sempreché gli stessi non siano collocati lungo il fronte stradale, lungo le corsie di accelerazione e decelerazione e in corrispondenza degli accessi. Dal computo della superficie dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari sono esclusi quelli attinenti ai servizi prestati presso la stazione o l'area di parcheggio. 7. Nelle aree di parcheggio fuori dal centro abitato è ammessa, in eccedenza alle superfici pubblicitarie computate in misura percentuale, la collocazione di altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per l'utenza della strada entro il limite di 2 mq per ogni servizio prestato. 8. Fuori dai centri abitati può essere autorizzata la collocazione, per ogni senso di marcia, di una sola insegna di esercizio per ogni stazione di rifornimento di carburante e stazione di servizio, della superficie massima di 4 metri quadrati ferme restando tutte le altre disposizioni di cui al presente articolo. Le insegne di esercizio di cui sopra sono collocate nel rispetto delle distanze e delle norme di cui ai precedenti commi 2 e 3 , ad eccezione della distanza dal limite della carreggiata. 9. Per i mezzi pubblicitari collocati entro il centro abitato ed entro i tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, valgono le prescrizioni e le deroghe di cui ai seguenti commi 10 e 11 e quelle riportate, per ciascuna tipologia di impianto, ai successivi articoli del Piano, fatte salve le specifiche indicate al Capo III e riferite ai singoli settori ed assi e le eventuali deroghe a quest’ultimi previste dal Piano. 10. E’ vietata entro il centro abitato ed entro i tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, la collocazione di mezzi pubblicitari nei seguenti punti: a) sulle corsie esterne alle carreggiate e sulle cunette. Ai sensi dell’art. 51 comma 4, del Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada e in deroga a quanto previsto dall’art. 51, comma 3, lett. a) del predetto Regolamento, è in facoltà dell’Amministrazione Comunale autorizzare impianti pubblicitari sulle pertinenze di esercizio (spartitraffico) con larghezze superiori a metri 4, comprese fra carreggiate contigue. In tal caso, gli impianti dovranno essere collocati ad una distanza dal limite della carreggiata non inferiore a metri 1,50, applicata nel senso delle singole direttrici di marcia. In ogni caso detti impianti pubblicitari non devono ostacolare la visibilità dei segnali stradali e delle intersezioni. b ) in corrispondenza delle intersezioni; c ) lungo le curve come definite all'art. 3, primo comma, punto 20), del codice e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza; d ) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°; e ) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati; f) a distanza inferiore a 3 (tre) metri dall’imbocco di ponti, sottoponti e sottopassi non ferroviari; g ) sui ponti, sottoponti e sottopassi non ferroviari; h ) sui cavalcavia stradali e loro rampe; 9
i ) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento. 11. Fatte salve le deroghe previste ai commi successivi del presente articolo e più in generale dal Piano, il posizionamento dei mezzi pubblicitari entro il centro abitato ed entro i tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, dovrà essere effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime,: a. 50 m, lungo le strade urbane di scorrimento e le strade urbane di quartiere, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni; b. 30 m, lungo le strade locali, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni; c. 25 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni; d. 100 m dagli imbocchi delle gallerie. 12. Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. Nel caso in cui, lateralmente alla sede stradale e in corrispondenza del luogo in cui viene chiesto il posizionamento dei mezzi pubblicitari, già esistano a distanza inferiore a 3 m dalla carreggiata, costruzioni fisse, muri, filari di alberi, di altezza non inferiore a 3 m, è ammesso il posizionamento stesso in allineamento con la costruzione fissa, con il muro e con i tronchi degli alberi. 13. Le disposizioni di cui al comma 10, lettera c) e al comma 11, non si applicano per le insegne di esercizio se le stesse sono collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli in appoggio o in aderenza ai fabbricati esistenti o ad una distanza dal limite della carreggiata non inferiore a 1,5 m. 14. Le distanze indicate al comma 11, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni regolamentate al successivo comma 15, non sono rispettate per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in appoggio o in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati e per gli impianti pubblicitari posti sulle coperture degli fabbricati o comunque ad una distanza non inferiore a 1,5 m dal limite della carreggiata. 15. Le distanze di cui al comma 11 sono così ridotte sulla base delle deroghe stabilite dall’art. 23 – comma 6 – del Nuovo Codice della Strada e dall’Art. 51 del relativo Regolamento di attuazione: DISTANZA MINIMA DA INTERSEZIONI (in ml.)
SEMAFORIZZATA Prima dell’intersezione
NON SEMAFORIZZATA
Dopo l’intersezione
Prima dell’intersezione
Dopo l’intersezione
Parallelo
perpendicolare
parallelo
perpendicolare
parallelo
perpendicolare
parallelo
perpendicolare
a
15 anziché da 30 a 50
20 anziché da 30 a 50
10 anziché 25
15 Anziché 25
15
20
10
15
b c
0 5
0 10
0 0
0 5
0 5
0 10
0 0
0 5
Legenda: a=impianti su suolo posti perpendicolarmente al senso di marcia dei veicoli e parallelamente se collocati diversamente da quelli previsti ai precedenti commi 13 e 14; b= insegne d’esercizio, insegne pubblicitarie e impianti installati in appoggio o in aderenza (comprese recinzioni e ponteggi di cantiere) ai fabbricati o sulle coperture degli stessi, posti parallelamente e perpendicolarmente al senso di marcia dei veicoli; c=striscioni, stendardi, locandine, posizionati perpendicolarmente al senso di marcia dei veicoli e parallelamente se collocati diversamente da quelli previsti al precedente comma 14.
DISTANZA MINIMA DA SEGNALI DI PERICOLO, PRESCRIZIONE E INDICAZIONE (in ml.) Prima dei segnali
a b c
parallelo 10 anziché 25 0 0
Dopo i segnali perpendicolare 12,5 anziché 25 0 10
10
parallelo 5
perpendicolare 10
0 0
0 5
Legenda: a=impianti su suolo posti perpendicolarmente al senso di marcia dei veicoli e parallelamente se collocati diversamente da quelli previsti ai precedenti commi 13 e 14; b= insegne d’esercizio, insegne pubblicitarie e impianti installati in appoggio o in aderenza (comprese recinzioni e ponteggi di cantiere) ai fabbricati o sulle coperture degli stessi, posti parallelamente e perpendicolarmente al senso di marcia dei veicoli; c=striscioni, stendardi, locandine, posizionati perpendicolarmente al senso di marcia dei veicoli e parallelamente se collocati diversamente da quelli previsti al precedente comma 14
DISTANZA MINIMA DAGLI ALTRI CARTELLI E MEZZI PUBBLICITARI (in ml.) Prima
a b c
Dopo
parallelo
perpendicolare
parallelo
10 anziché 25 0 5
15
10 anziché 25 0 5
anziché 25
10 10
perpendicolare
15 anziché 25
10
10 Legenda: a=impianti su suolo posti perpendicolarmente al senso di marcia dei veicoli e parallelamente se collocati diversamente da quelli previsti ai precedenti commi 13 e 14; b= insegne d’esercizio, insegne pubblicitarie e impianti installati in appoggio o in aderenza (comprese recinzioni e ponteggi di cantiere) ai fabbricati o sulle coperture degli stessi, posti parallelamente e perpendicolarmente al senso di marcia dei veicoli; c=striscioni, stendardi, locandine, posizionati perpendicolarmente al senso di marcia dei veicoli e parallelamente se collocati diversamente da quelli previsti al precedente comma 14
16. Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio entro il centro abitato ed entro i tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, possono essere collocati mezzi pubblicitari la cui superficie complessiva non superi il 20% e l’8% delle aree occupate rispettivamente dalle stazioni di servizio e dalle aree di parcheggio. Dal computo della superficie dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari sono esclusi quelli attinenti ai servizi prestati presso la stazione o l'area di parcheggio. 17. Nelle aree di parcheggio entro il centro abitato ed entro i tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, è ammessa, in eccedenza alle superfici pubblicitarie computate in misura percentuale, la collocazione di altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per l'utenza della strada entro il limite di 2 mt. per ogni servizio prestato. 18. E' vietata, fuori e dentro il centro abitato, l'apposizione di messaggi pubblicitari sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali. 19. Lungo o in prossimità delle strade, fuori e dentro il centro abitato, è consentita l'affissione di manifesti esclusivamente sugli appositi supporti. 20. II posizionamento dei mezzi pubblicitari in genere, fuori e dentro il centro abitato, deve avvenire in modo tale da consentire la perfetta visibilità, nel senso di marcia, di semafori, incroci, segnali stradali di pericolo e attraversamenti pedonali e non devono costituire ostacolo alla circolazione pedonale e delle persone invalide. Se posti su suolo, devono essere collocati, in genere, almeno ad una altezza minima dal suolo di mt 2,20, fatte salve diverse specifiche disposizioni previste nel presente Piano. Art. 12 Mezzi pubblicitari luminosi 1. Le sorgenti luminose ed i mezzi pubblicitari luminosi hanno una sagoma regolare che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso e del verde, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica luminosa specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. 2. La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare ambulatori e posti di pronto soccorso. 3. La croce verde luminosa è consentita esclusivamente per indicare le farmacie. 4. Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari luminosi, per luce propria o per luce indiretta, posti fuori dal centro abitato, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita 11
l'installazione, non possono avere luce né intermittente, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che, comunque, provochi abbagliamento. 5. Nel caso di intersezioni semaforizzate, ad una distanza dalle stesse inferiore a 300 m, fuori dai centri abitati, è vietato l'uso dei colori rosso e verde nelle sorgenti luminose, nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari posti a meno di 15 m dal bordo della carreggiata, salvo motivata deroga da parte dell'ente concedente l'autorizzazione. 6. Fuori dai centri abitati è vietata la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, aventi un periodo di variabilità inferiore a cinque minuti, in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli. 7. Dentro il centro abitato i mezzi pubblicitari luminosi o illuminati sono autorizzabili sulla base delle specifiche indicate al Capo III e riferite ai singoli settori ed assi e le eventuali deroghe a quest’ultimi previste dal Piano. 8. Il livello di luminosità degli impianti pubblicitari non deve comunque recare disturbo a persone o all’ambiente circostante. Art. 13 La pubblicità fonica 1.La pubblicità fonica effettuata a mezzo di appositi apparecchi amplificatori e simili, è ammessa all’interno degli impianti sportivi. Se effettuata su suolo pubblico può essere finalizzata solo alla promozione di manifestazioni sportive o di particolare rilevanza cittadina o nazionale, limitatamente alla durata della manifestazione stessa e negli orari previsti al comma 2. 2.La pubblicità fonica fuori dai centri abitati è consentita dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,30 alle ore 19,30 ed è autorizzata nei modi e nei limiti di cui all’art. 59 del DPR 16 dicembre 1992 n.495 e successive modifiche ed integrazioni. 3.La pubblicità fonica entro i centri abitati è effettuabile negli orari fissati al precedente comma 2, ed è comunque vietata: a. nei settori I, II, III e VI di cui al successivo Capo III del Piano; eventuali deroghe al divieto di pubblicità fonica entro i predetti settori possono essere concesse dal Sindaco per motivi di pubblico interesse. b. nelle parti di piazze, strade e vie adiacenti agli ospedali, alle case di cura e riposo o strutture simili; 4. La pubblicità fonica, fuori e dentro il centro abitato, deve essere in ogni caso preventivamente autorizzata dal Servizio Polizia Municipale. Art. 14 Altre e diverse forme di pubblicità 1. La pubblicità effettuata mediante lancio di volantini od oggetti da velivoli o veicoli nei luoghi pubblici e mediante apposizione di volantini sul parabrezza dei veicoli è vietata su tutto il territorio comunale. Viceversa può essere consentita la pubblicità, anche commerciale, effettuata tramite “consegna a mano”, previa autorizzazione del Servizio Polizia Municipale e nei modi previsti dall’Art. 12 – comma 2 – del Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni. E’ altresì ammesso il volantinaggio politico. In occasione di campagne elettorali, questo potrà essere autorizzato secondo le modalità previste dall’Art. 29 del Regolamento Comunale di Polizia Urbana e dalla vigente legge in materia. 2. E’ altresì vietata la distribuzione di adesivi e l’affissione degli stessi su manufatti di arredo urbano (ad esempio non esaustivo: pali della pubblica illuminazione, pensiline fermate autobus, transenne parapedonali, cestini, panchine, orologi, o elementi similari). 3 La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita in occasione di manifestazioni sportive e solo nei luoghi e loro adiacenze, ove si svolgono le stesse. In altre occasioni, e soltanto in casi eccezionali, oltre che autorizzata, dovrà anche essere disciplinata dall’Amministrazione Comunale. 4 La pubblicità luminosa su veicoli, purché non intermittente e non realizzata mediante messaggi variabili, è ammessa unicamente sui veicoli adibiti al servizio di taxi quando circolano entro i centri abitati, alle condizioni indicate nell’art.57 del DPR 16 dicembre 1992 n.495 e successive modifiche ed integrazioni.
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5 E’ vietata su tutto il territorio comunale la pubblicità effettuata mediante la sosta, in strade e piazze pubbliche o in vista di esse, di veicoli di cui: - all’art. 54 lett g) del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e art 203 comma 2 lett q) del DPR 16/12/1992 n. 495, - all’art. 53, comma 1, lett. g) e h), del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285, art. 200, comma 2, lett. e) del DPR 16/12/1992 n. 495. - all’art. 52 e 56 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e s.m.i.. E’ permessa la sosta di detti veicoli, nei luoghi ove essa è consentita, esclusivamente con contestuale oscuramento del messaggio pubblicitario. Qualora siano disattese le disposizioni di cui al presente comma, l’esposizione pubblicitaria su detti veicoli in sosta sarà considerata abusiva e saranno applicate le conseguenti sanzioni vigenti in materia. 6. E’ consentita la pubblicità sugli ascensori in servizio pubblico, ai sensi della Legge 14 luglio 1993, n. 235 alla quale le presenti norme espressamente rinviano. 7. Sono consentiti in tutti i settori ed assi di cui al Capo III gli Avvisi al pubblico, qualora esposti nella sede dell’esercizio e riferiti unicamente alle attività ivi esercitate, quali ad esempio: avvisi con messaggi anche intercambiabili in bacheche poste all’esterno dell’edificio e/o all’interno delle vetrine, video e/o display con messaggi variabili posti all’interno di vetrine. Per gli Avvisi al pubblico si azzerano le distanze minime previste all’Art. 11. 8. Sono altresì consentite le seguenti forme pubblicitarie in tutti i settori ed assi indicati al Capo III, fatti salvi alcuni divieti di seguito esplicitati: a. Rastrelliere o contenitori porta riviste gratuite (cd “free-press”) posti su suolo privato o pubblico, unicamente se in adiacenza alla facciata dell’immobile nel quale ha sede l’attività e a condizione che tale installazione non costituisca intralcio per i pedoni e le persone invalide. Queste forme pubblicitarie sono vietate nei settori II e VI del successivo Capo III. b. Cavalletti con messaggi pubblicitari riferiti all’attività esercitata, posti su suolo privato o pubblico, unicamente se in adiacenza alla facciata dell’immobile nel quale ha sede l’attività pubblicizzata, a condizione che tale installazione non costituisca intralcio per i pedoni e le persone invalide. c. impianto pubblicitario su ponteggio o recinzione di cantiere, nel rispetto delle seguenti disposizioni: - che il manufatto sia monofacciale, opaco e ancorato in aderenza a strutture temporanee di cantieri edili, quali ponteggi, recinzioni o parti di edificato; - che sia posto in parallelo all’asse stradale ad una altezza minima dal suolo di 2,50 mt e che esponga messaggi pubblicitari esclusivamente riferiti alle imprese preposte all’esecuzione in loco delle opere edili; - che la durata espositiva del manufatto pubblicitario sia temporanea o comunque stabilita in relazione alla durata delle opere edilizie, che devono essere legittimate da regolare atto abilitativo. - che sia di dimensione massima di 5 (cinque) mq. Le forme pubblicitarie di cui alle precedenti lettere a., b., c. sono soggette ad autorizzazione preventiva da parte del Servizio Polizia Municipale. 9. Non sono soggetti ad autorizzazione gli avvisi di riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili, purché esposti esclusivamente sugli stessi immobili oggetto di locazione/vendita ed abbiano una superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato. 10. I messaggi pubblicitari esposti sul territorio comunale dovranno essere assolutamente consoni ai principi di rispetto della dignità, del pubblico pudore e della decenza. L'Amministrazione Comunale si riserva comunque la facoltà di negare o di intimare l’immediata rimozione nel caso di: - messaggi pubblicitari in contrasto ai principi di rispetto della dignità, del pubblico pudore e della decenza, in particolare se l’esposizione degli stessi è richiesta o avviene in prossimità di ospedali, case di cura e di riposo, scuole, luoghi di culto, cimiteri; - messaggi pubblicitari in contrasto con le disposizioni di cui all’Art. 23 – comma 1 – del Nuovo Codice della Strada.
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CAPO II- Caratteristiche dei mezzi pubblicitari Art. 15 Mezzi pubblicitari in genere 1. Impianti di pubblicità o propaganda: questi impianti devono avere dimensioni e caratteristiche estetiche tali da rispettare il decoro, l'ornato urbano e l'estetica cittadina. Possono essere installati dentro e fuori dal centro abitato ed essere anche essere luminosi o illuminati. La collocazione di detti impianti pubblicitari è comunque consentita solo nei settori e lungo gli assi indicati al successivo Capo III e le specifiche ad essi riferite, fatte salve eventuali deroghe previste dal presente Piano. Rientrano tra questi, gli impianti di seguito definiti: a. TOTEM: Appartengono a questa categoria quegli impianti pubblicitari multifacciali con idonea struttura di sostegno, anche di tipo luminoso, autorizzabili con periodo espositivo temporaneo o permanente solo se installato su area privata. La dimensione massima in altezza consentita per questo impianto è di mt. 3,00. b. PORTALE: Struttura provvisoria ancorata al suolo, di tipo anche “gonfiabile”, utilizzata esclusivamente in occasione di eventi e iniziative di particolare interesse pubblico, quali ad esempio: quelle sportive e del tempo libero, manifestazioni e spettacoli di interesse locale, nazionale ed internazionale, finalizzati alla promozione e valorizzazione del territorio, del patrimonio storicoculturale di Montecatini Terme, degli aspetti turistico-termali, dell’economia locale nel suo complesso, delle risorse ambientali e naturali. Può essere autorizzato solo con un periodo espositivo temporaneo. Sono autorizzabili dall’Amministrazione Comunale attraverso propri provvedimenti che ne definiranno modalità di installazione, posizione e dimensioni. c. QUADRO PUBBLICITARIO SU PARETE: Impianto pubblicitario a messaggio fisso, monofacciale, dotato di pannello piano o in pvc e materiali similari, ancorato su pareti e fronti di fabbricati urbani ad una altezza minima da terra dal bordo inferiore dell’impianto di almeno 2,5 mt. Può essere anche completato da impianto di illuminazione esterno. La superficie che questa tipologia di impiantistica può occupare non deve essere superiore al 70% della facciata interessata dall’installazione, con esclusione delle esposizioni effettuate fuori dai centri abitati, per i quali valgono le superfici previste dal Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada. Per ogni parete è ammesso al massimo un impianto, qualora la dimensione dello stesso risulti superiore a 36 mq complessivi. Per dimensioni inferiori alla predetta, saranno ammessi al massimo 2 impianti, sempre nel rispetto della superficie di occupazione complessiva di cui sopra. La collocazione di questi impianti deve avvenire: - all’interno del perimetro della facciata a cui devono essere ancorati; - su facciate che presentano soltanto luci, così come definite dal codice civile; in deroga a questa disposizione è consentita, nel Settore IV del successivo Capo III, l’installazione di questa tipologia di impianti anche su facciate finestrate (che non possono essere occultate), purché la superficie occupata complessivamente dagli impianti non sia superiore al 50% delle facciate stesse. L’autorizzazione di tale tipologia di impianto è di tipo permanente, soggetta a preventivo parere da parte del Servizio Assetto del Territorio, che ne giudicherà l’impatto relativamente all’edificio ed al contesto urbano in cui è inserito. d. STRUTTURA POGGIATA AL SUOLO: impianto pubblicitario con idonea struttura di sostegno che può essere così caratterizzata: - da un montante, da un telaio, da una superficie mono o bifacciale da utilizzarsi per l’esposizione dei messaggi e da una cornice di finitura, completata eventualmente anche da impianto d’illuminazione interno od esterno, con una dimensione massima pari a mt 1,50 x 3,00; - da una superficie mono o bifacciale realizzata in materiale privo di rigidezza, installata su supporto e priva di luce (per esempio: espositori pubblicitari da esterno, bandiere pubblicitarie da esterno), di dimensioni massime pari a 2,5 mq. . Può essere autorizzata con un periodo espositivo permanente solo se installata su area privata. e. INSEGNA PUBBLICITARIA SU TETTO: Impianto pubblicitario, mono o bifacciale, luminoso o illuminato, dotato di struttura di sostegno propria, installato in luogo diverso dalla sede dell’attività a cui
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si riferisce, a messaggio fisso, costituito unicamente da pannelli rigidi o lettere e/o loghi scatolati. L’installazione di questo impianto è autorizzabile soltanto alle seguenti condizioni: - su fabbricati di altezza compresa da un minimo di 10 mt ed un massimo di 15 mt, con pannelli rigidi o lettere e/o loghi scatolati di altezza non superiori a 1,20 mt; - su fabbricati di altezza superiore a 15 mt, con pannelli rigidi o lettere e/o loghi scatolati di altezza non superiori a 1,80 mt. - che la base dell’impianto non superi la larghezza massima del prospetto della facciata interessata dell’edificio. L’autorizzazione di tale tipologia di impianto è di tipo permanente, soggetta a preventivo parere da parte del Servizio Assetto del Territorio, che ne giudicherà l’impatto relativamente all’edificio ed al contesto urbano in cui è inserito. f. PUBBLICITÀ SU TENDE E CAPPOTTINE SOLARI: Le tende sono manufatti posti esternamente a protezione di vetrine o ingressi o portici di esercizi; possono contenere pubblicità purché recante solamente scritte, marchi, loghi e immagini relativi all’attività ivi esercitate. Possono essere anche di tipo illuminato. La pubblicità sulle tende e le cappottine solari è di tipo permanente. La pubblicità su tende e cappottine solari è soggetta a preventivo parere del Servizio Assetto del Territorio per gli aspetti di competenza. Per questa tipologia di forma pubblicitaria si azzerano le distanze minime previste al precedente Art. 11, sempre che non ostacoli la visibilità di altri impianti pubblicitari o di segnaletica stradale. g. ELEMENTI DI ARREDO URBANO CON PUBBLICITA’: collegati a servizi o componenti di arredo già individuati o individuabili dal Comune attraverso propri provvedimenti, quali ad esempio: impianti finalizzati alla diffusione di informazioni di carattere istituzionale, turistico ed a valenza storicoculturale, anche di tipo innovativo per quanto concerne il rispetto dell’ambiente, piuttosto che elementi di arredo urbano ornamentali corredati da pubblicità. Questa tipologia di impianti può essere di tipo temporaneo o permanente. Sono autorizzabili dall’Amministrazione Comunale attraverso propri specifici provvedimenti che ne definiranno caratteristiche e dimensioni, e soggetti a preventivo parere da parte del Servizio Assetto del Territorio, che ne giudicherà l’impatto relativamente al contesto di arredo urbano in cui sono inseriti. h. IMPIANTI DI PUBBLICITA’ O PROPAGANDA INNOVATIVI: altri impianti, di tipo temporaneo o permanente, anche di tipo luminoso e a messaggio variabile e/o a messaggio filmato anche proiettato su pareti, posti su suolo o sulle coperture di fabbricati, finalizzati alla pubblicità o propaganda istituzionale, commerciale e di pubblica utilità non ricompresi secondo le definizioni di cui al presente Piano. Detta tipologia di impianti deve essere di nuova generazione, con forme strutturali e tecnologie di comunicazione innovative. Sono autorizzabili dall’Amministrazione Comunale attraverso propri specifici provvedimenti che ne definiranno anche le modalità, le caratteristiche e le dimensioni. Sono comunque soggetti a preventivo parere da parte del Servizio Assetto del Territorio, che ne giudicherà l’impatto relativamente al contesto di arredo urbano in cui sono inseriti. Art. 16 Cartelli 1. Ferme restando le disposizioni e le deroghe di cui al precedente art.11, nonché le specifiche indicate al Capo III riferite ai singoli settori ed assi, la collocazione di ogni singolo cartello entro il perimetro del centro abitato potrà avere una superficie massima non superiore a 18 mq. 2. In deroga alla distanza minima da altri cartelli di cui all’art. 11 – comma 15, entro il centro abitato è consentita, se autorizzabile, l’installazione di due cartelli affiancati solo nelle posizioni di seguito esplicitate, i cui pannelli pubblicitari siano ciascuno di dimensioni pari al formato mt 6x3 o inferiori: a) sulle pertinenze di esercizio (spartitraffico) di cui al precedente art. 11 – comma 10 – lettera a) purché posizionati parallelamente al senso di marcia dei veicoli; b) sulle banchine stradali non asfaltate poste a destra della carreggiata, purché posizionati parallelamente al senso di marcia dei veicoli e ad una distanza minima dalla carreggiata non inferiore a 3 (tre) metri; c) nelle aree di parcheggio.
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Art. 17 Insegne di esercizio 1. Ferme restando le disposizioni e le deroghe di cui ai precedenti artt. 10 e 11 e fatte salve le specifiche indicate al Capo III e riferite ai singoli settori ed assi, la collocazione di ogni singola insegna di esercizio entro il perimetro del centro abitato potrà avere una superficie massima non superiore a 12 mq. se disposta perpendicolarmente e a 20 mq. se disposta parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza ai fabbricati; 2.E’ consentita l’installazione di insegne a bandiera o di insegne poste comunque perpendicolarmente al senso di marcia dei veicoli, secondo i criteri fissati dal Regolamento Edilizio Comunale. In ogni caso, questa tipologia di insegne dovrà rispettare le seguenti distanze minime: a. 15 metri prima delle intersezioni stradali, degli impianti semaforici e dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione; b. 10 metri dopo le intersezioni stradali, gli impianti semaforici e i segnali stradali di pericolo e di prescrizione; c. 10 metri prima e dopo gli altri cartelli e mezzi pubblicitari. Fanno eccezione alle sopra menzionate distanze le insegne di esercizio poste perpendicolarmente al senso di marcia dei veicoli relative a farmacie, rivendite di tabacchi, posti telefonici, banchi lotto o altri servizi pubblici, la cui esposizione è obbligatoria per legge nonché quelle relative ad attività esercitate in edifici dotati di portici e/o gallerie di uso pubblico. 3. Rientrano nel novero delle insegne di esercizio e quindi autorizzabili in tutti i settori ed assi di cui al Capo III anche: a. la targa professionale: manufatti rigidi, opachi, monofacciali, installati all’ingresso della sede dell’attività alla quale si riferisce; b. le vetrofanie: manufatto in pellicola adesiva da apporre su vetrina; 4. L’insegna di esercizio sul tetto dell’edificio nel quale ha sede l’attività pubblicizzata può essere autorizzata secondo le specifiche riportate in settori ed assi di cui al Capo III, purché l’esercizio sia a destinazione turistico-ricettiva, artigianale, industriale e commerciale di media e grande distribuzione e l’insegna riporti esclusivamente la denominazione sociale ed il marchio dell’attività stessa. 5. Le insegne di esercizio poste su recinzioni o cancelli sono equiparabili ad insegne in sovrapposizione di facciata (aderenza fabbricati) e pertanto soggette alle medesime regole. 6. E’ consentita, in tutti i settori ed assi di cui al Capo III, l’esposizione di una insegna di esercizio provvisoria su ponteggio di cantiere, soltanto nel caso in cui il ponteggio occluda la visibilità parziale o totale dell’insegna/e installata/e e autorizzata/e sull’esercizio e purché l’insegna di esercizio provvisoria su ponteggio: a) sia monofacciale, opaca e ancorata in aderenza al ponteggio di cantiere; b) sia di dimensioni complessivamente non superiori a quella già installata e autorizzata sull’esercizio; c) riproduca fedelmente il messaggio pubblicitario autorizzato con l’insegna già installata sull’esercizio; c) sia installata ed esposta per una durata temporale massima pari a quella rilasciata per il ponteggio di cantiere. Art. 18 Preinsegne 1. Ferme restando le disposizioni e le deroghe di cui al precedente art.11 e fatte salve le specifiche indicate al Capo III e riferite ai singoli settori ed assi, la collocazione delle preinsegne entro il perimetro del centro abitato dovrà essere eseguita nel rispetto delle seguenti indicazioni: a. avere forma rettangolare; b. dimensioni contenute entro i limiti inferiori di 1 m x 0,20 m e superiori di 1,50 m x 0,30 m; c. nel caso in cui risultino abbinate alla stessa struttura di sostegno, queste non potranno superare il numero massimo di sei per ogni senso di marcia. In tale caso esse dovranno avere stesse dimensioni e costituire oggetto di unica autorizzazione. d. se poste su marciapiede, le preinsegne dovranno essere installate, ove possibile, ad una distanza minima dalla carreggiata di 0,50 mt ed in ogni caso, se poste su marciapiede, in modo tale da non creare ostacolo o pericolo alla circolazione dei pedoni e dei disabili; è ammessa distanza inferiore, in
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caso di limitazioni di spazio, purché l’impianto non sporga sulla carreggiata. Possono essere altresì installate su spartitraffico avente una larghezza minima di 1,50 mt. e. le distanze minime di cui all’Art. 11 – comma 15 - vengono ulteriormente così ridotte per quanto concerne le preinsegne installate nel centro abitato: DISTANZA MINIMA DA INTERSEZIONI (in ml.)
SEMAFORIZZATA Prima dell’intersezione
a
NON SEMAFORIZZATA
Dopo l’intersezione
Prima dell’intersezione
Dopo l’intersezione
Parallelo
perpendicolare
parallelo
perpendicolare
parallelo
perpendicolare
parallelo
perpendicolare
10
15
5
10
10
15
5
10
Legenda: a= Preinsegne poste perpendicolarmente o parallelamente al senso di marcia dei veicoli se collocate diversamente da quelle previste al precedente comma 14;
DISTANZA MINIMA DA SEGNALI DI PERICOLO, PRESCRIZIONE E INDICAZIONE (in ml.) Prima dei segnali
a
parallelo 5
Dopo i segnali perpendicolare 10
parallelo 5
perpendicolare 10
Legenda: a= Preinsegne poste perpendicolarmente o parallelamente al senso di marcia dei veicoli se collocate diversamente da quelle previste al precedente comma 14;
DISTANZA MINIMA DAGLI ALTRI CARTELLI E MEZZI PUBBLICITARI (in ml.) Prima
a
Dopo
parallelo
perpendicolare
parallelo
perpendicolare
5
10
5
10
Legenda: a= Preinsegne poste perpendicolarmente o parallelamente al senso di marcia dei veicoli se collocate diversamente da quelle previste al precedente comma 14;
2. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di riordinare la materia, prevedendo eventualmente anche specifiche modalità di gestione complessiva delle preinsegne e l’eliminazione di quelle in contrasto per forme e/o collocazione, facendole sostituire con quelle definite dall'Amministrazione stessa. Art. 19 Striscioni, locandine e stendardi 1. Ferme restando le disposizioni e le deroghe di cui al precedente art.11 nonché le specifiche indicate al Capo III riferite ai singoli settori ed assi, fatte salve eventuali ulteriori deroghe previste dal presente Piano, la collocazione degli striscioni, locandine e stendardi entro il perimetro del centro abitato dovrà essere effettuata nel rispetto delle seguenti indicazioni: a. l'esposizione di striscioni è ammessa unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli. b. l'esposizione di locandine e stendardi è ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazioni, e spettacoli, oltreché per il lancio di iniziative commerciali. c. l'esposizione di striscioni locandine e stendardi è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o dell’iniziativa cui si riferisce, oltreché alla settimana precedente ed alle ventiquattro ore successive alla stessa. d. Il bordo inferiore degli striscioni, delle locandine e degli stendardi, se posizionati al di sopra della carreggiata, sia sulle strade urbane che sulle strade extraurbane, deve essere in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 5,1 m rispetto al piano della carreggiata. e. L’autorizzazione per l’installazione e l’ancoraggio di striscioni, stendardi e locandine sui pali di pubblica illuminazione o sulle alberature è condizionata dall’ottenimento del preventivo nulla osta da parte del Servizio Tecnico Comunale. Nel caso di installazione di tali forme pubblicitarie sui pali della pubblica illuminazione o sulle alberature, questi dovranno essere collocati esclusivamente a mezzo di cestello o scala omologata non in appoggio a pali e alberature, nel rispetto della sicurezza stradale, 17
degli operatori addetti e dell’integrità dei pali e delle alberature. I sostegni dovranno avere ancoraggi in materiali tali da non recare danni o deterioramenti ai pali e alle alberature e dovranno essere rimossi contestualmente al mezzo pubblicitario. f. Può essere autorizzata l’esposizione di striscioni, locandine e stendardi anche su recinzioni o cancelli. In questo caso l’esposizione di queste tipologie di impianti pubblicitari sono considerate in sovrapposizione di facciata (aderenza fabbricati) e pertanto soggette alle medesime regole.
Art. 20 Segni orizzontali reclamistici 1. I segni orizzontali reclamistici sono ammessi unicamente: a. all'interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali o commerciali; b. lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle ventiquattro ore precedenti e successive. c. comunque entro i limiti e le indicazioni di cui al Capo III, fatte salve eventuali deroghe previste dal presente piano. d. le distanze minime di cui all’Art. 11 – comma 15 - si applicano unicamente rispetto ai segnali stradali orizzontali. 2. I segni orizzontali reclamistici, ove consentiti, devono essere realizzati con materiali rimovibili ma ben ancorati, nel momento dell'utilizzo, alla superficie stradale e che garantiscano una buona aderenza dei veicoli sugli stessi. Art. 21 Impianti pubblicitari di servizio 1. Per gli impianti pubblicitari di servizio si azzerano le distanze previste all’Art. 11. Nel caso di installazione, gli impianti dovranno comunque rispettare le indicazioni dell’art. 23 del Codice della Strada. 2. L’installazione di transenne parapedonali è consentita a discrezione dell’Amministrazione Comunale e, se ritenuto opportuno, regolamentata da apposita concessione da stipularsi. Nella eventuale concessione l’Amministrazione Comunale stabilirà anche le modalità, l’ubicazione, le caratteristiche e le dimensioni degli impianti da installare, tenendo conto anche del circostante contesto storico-architettonico. 3. Per gli impianti pubblicitari di servizio costituiti da pensiline di fermata autobus una apposita concessione stabilirà, tra l’altro, anche le modalità e le dimensioni massime degli spazi pubblicitari consentiti . 4. Per le paline di fermata Bus, la misura massima consentita è di 0,70 mq. per ogni lato. 5. Rientra altresì in questa tipologia di impianti la targa pubblicitaria di dimensione massima pari a 1,20 mq reclamizzante la collaborazione alla sistemazione e manutenzione gratuita delle aiuole e aree a verde da parte di privati. L’esposizione di questa forma pubblicitaria dovrà essere prevista in appositi provvedimenti dell’Amministrazione Comunale. Tali impianti possono essere installati in tutti gli assi e settori di cui al successivo Capo III, comprese le aiuole e aree a verde delle rotatorie, sempre che gli stessi non siano luminosi o illuminati, non ingenerino confusione con la segnaletica stradale, non pregiudichino la visibilità degli stessi e non creino ostacolo alla circolazione. Art. 22 Impianti esterni con messaggi variabili 1. Dentro il centro abitato i mezzi pubblicitari esterni a messaggio variabile, con esclusione degli Avvisi al pubblico disciplinati al precedente Art. 14 - comma 7, sono autorizzabili sulla base delle specifiche indicate al Capo III e riferite ai singoli settori ed assi e le eventuali deroghe a quest’ultimi previste dal Piano. Rientrano in questa forma pubblicitaria: a. gli impianti esterni di tipo grafico e/o testuale (quali ad esempio: video display, videografici, lavagne luminose, globi luminosi, etc.) installati sul prospetto degli edifici ove hanno sede gli esercizi richiedenti; 18
b. gli impianti esterni di tipo grafico e/o testuale (quali ad esempio: video display, videografici, lavagne luminose, globi luminosi, etc.) posti su strutture temporanee utilizzate in occasione di iniziative di durata limitata, quali ad esempio: iniziative, promozioni, manifestazioni, spettacoli, fiere e mercati; c. gli impianti esterni innovativi, di tipo temporaneo o permanente, a messaggio variabile e/o a messaggio filmato anche proiettato su pareti, di cui al precedente art. 15 – lettera h. 2. Se collocati perpendicolarmente al senso di marcia dei veicoli, le tipologie di impianti esterni a messaggio variabile di cui al precedente comma 1 - lettere a. e c. - sono autorizzabili a condizione che abbiano un periodo di variabilità dei messaggi non inferiore a 30 secondi. 3. L’autorizzazione delle tipologie di impianti esterni a messaggio variabile di cui al precedente comma 1 - lettere a. e c. - è soggetta a preventivo parere da parte del Servizio Assetto del Territorio, che ne giudicherà l’impatto relativamente agli edifici ed al contesto urbano in cui sono inseriti.
CAPO III – Assi e settori Art. 23 Viali 1. Lungo gli assi indicati come “viali” nella tav.2 “Pubblicità esterna - disciplina di Piano: assi e settori” sono ammessi i mezzi e le forme pubblicitarie di seguito esplicitate, oltre a quelli già definiti nei precedenti Capo I e Capo II come autorizzabili in tutti i settori ed assi: a. Insegne d’esercizio anche di tipo luminoso o illuminato di dimensione comunque non superiore a mq. 3,00 se disposte perpendicolarmente e a mq 6,00 se disposte parallelamente al senso di marcia dei veicoli; sono ammesse altresì le insegne di esercizio sulle coperture degli edifici soltanto per le strutture a destinazione turistico-ricettiva. b. Preinsegne c. Locandine Striscioni e stendardi di tipo non luminoso o illuminato (anche per luce indiretta) di dimensione massima rispettivamente pari a 0,70 mq, 6,00 mq e 2,00 mq. d. Impianti pubblicitari di servizio di tipo non luminoso (anche per luce indiretta). e. Impianti di pubblicità o propaganda, limitatamente a: pubblicità su tende e cappottine solari, struttura poggiata al suolo, quadro pubblicitario su parete, elementi di arredo urbano con pubblicità, impianti innovativi. f. Impianti esterni con messaggi variabili, limitatamente a quelli previsti all’Art. 22, comma 1, lettere b. e c. 2. Sono di conseguenza vietati i seguenti mezzi pubblicitari: a. Cartelli b. Segni orizzontali reclamistici c. Impianti esterni con messaggi variabili, relativamente a quelli previsti all’Art. 22, comma 1, lettera a. d. insegne di esercizio sulle coperture per le strutture a destinazione artigianale, industriale e commerciale e. Impianti di pubblicità o propaganda relativamente a: totem, portale, insegna pubblicitaria su tetto. Art. 24 Strade di penetrazione 1. Lungo gli assi indicati come “strade di penetrazione” nella tav.2 “Pubblicità esterna - disciplina di Piano: assi e settori” sono ammessi i mezzi e le forme pubblicitarie di seguito esplicitate, oltre a quelli già definiti nei precedenti Capo I e Capo II come autorizzabili in tutti i settori ed assi: a. Cartelli anche di tipo illuminato, di dimensione comunque non superiore a mq. 3,00 se disposti perpendicolarmente e a mq 6,00 se disposti parallelamente al senso di marcia dei veicoli; b. Insegne d’esercizio anche di tipo luminoso o illuminato di dimensione comunque non superiore a mq. 6,00 se disposte perpendicolarmente e a mq 20,00 se disposte parallelamente al senso di marcia dei veicoli; sono ammesse altresì le insegne di esercizio sulle coperture per le strutture a destinazione turistico-ricettiva, artigianale, industriale e commerciale di media e grande distribuzione. c. Preinsegne 19
d. Striscioni, locandine e stendardi, questi ultimi due anche di tipo illuminato, di dimensione massima rispettivamente pari a 6.00 mq., 0,70 mq. e 2,00 mq. e. Impianti pubblicitari di servizio anche di tipo luminoso f. Impianti di pubblicità o propaganda, limitatamente a: totem anche luminoso, quadro pubblicitario su parete, struttura poggiata al suolo, pubblicità su tende e cappottine solari, insegna pubblicitaria su tetto, elementi di arredo urbano con pubblicità, impianti innovativi. g. Impianti esterni con messaggi variabili, previsti all’Art. 22. 2. Sono di conseguenza vietati i seguenti mezzi pubblicitari: a. Segni orizzontali reclamistici b. Impianti di pubblicità o propaganda relativamente a: portale. Art. 25 Strade di transito scorrevole 1. Lungo gli assi indicati come “strade di transito scorrevole” nella tav.2 “Pubblicità esterna - disciplina di Piano: assi e settori” sono ammessi i mezzi e le forme pubblicitarie di seguito esplicitate, oltre a quelli già definiti nei precedenti Capo I e Capo II come autorizzabili in tutti i settori ed assi: a. Cartelli anche di tipo luminoso o illuminato di dimensione massima non superiore a 18 mq anche se disposti parallelamente al senso di marcia dei veicoli; b. Insegne d’esercizio anche di tipo luminoso o illuminato di dimensione comunque non superiore a mq. 12,00 se disposte perpendicolarmente e a mq 20,00 se disposte parallelamente al senso di marcia dei veicoli; sono ammesse altresì le insegne di esercizio sulle coperture per le strutture a destinazione turistico-ricettiva, artigianale, industriale e commerciale di media e grande distribuzione. c. Preinsegne d. Striscioni, stendardi e locandine, questi ultimi due anche di tipo illuminato,di dimensione massima rispettivamente pari a 6.00 mq., 2 mq. e 0,70 mq. e. Impianti pubblicitari di servizio anche di tipo luminoso f. Impianti di pubblicità o propaganda, limitatamente alle seguenti tipologie: totem anche luminoso, quadro pubblicitario su parete, struttura poggiata al suolo, pubblicità su tende e cappottine solari, elementi di arredo urbano con pubblicità, insegna pubblicitaria su tetto, impianti innovativi. g. Impianti esterni con messaggi variabili, limitatamente a quelli previsti all’Art. 22, comma 1, lettera c. 2. Sono di conseguenza vietati i seguenti mezzi pubblicitari: a. Segni orizzontali reclamistici b. Impianti esterni con messaggio variabile, relativamente a quelli previsti all’Art. 22, comma 1, lettere a. e b. c. Impianti di pubblicità o propaganda relativamente a: portale. Art. 26 Rete principale residenziale 1. Lungo gli assi indicati come “rete principale residenziale” nella tav.2 “Pubblicità esterna - disciplina di Piano: assi e settori” sono ammessi i mezzi e le forme pubblicitarie di seguito esplicitate, oltre a quelli già definiti nei precedenti Capo I e Capo II come autorizzabili in tutti i settori ed assi: a. Cartelli di tipo non luminoso (anche per luce indiretta) di dimensione comunque non superiore a mq. 6,00 anche se disposti parallelamente al senso di marcia dei veicoli; b. Insegne d’esercizio anche di tipo luminoso o illuminato di dimensione comunque non superiore a mq. 3,00 se disposte perpendicolarmente e a mq 6,00 se disposte parallelamente al senso di marcia dei veicoli; sono ammesse altresì le insegne di esercizio sulle coperture per le strutture a destinazione turistico-ricettiva. c. Preinsegne d. Locandine, Stendardi e Striscioni di tipo non luminoso o illuminato di dimensione massima pari rispettivamente a 0,70 mq, 2,00 mq. e 6,00 mq. e. Impianti pubblicitari di servizio di tipo non luminoso (anche per luce indiretta). 20
f. Impianti di pubblicità o propaganda, limitatamente a: totem anche luminoso, quadro pubblicitario su parete, struttura poggiata al suolo, elementi di arredo urbano con pubblicità, pubblicità su tende e cappottine solari. g. Impianti esterni con messaggi variabili, limitatamente a quelli previsti all’Art. 22, comma 1, lettere b. e c. 2. Sono di conseguenza vietati i seguenti mezzi pubblicitari: a. Segni orizzontali reclamistici b. Impianti esterni con messaggio variabile, relativamente a quelli previsti all’Art. 22, comma 1, lettera a. c. Insegne di esercizio sulle coperture per le strutture a destinazione artigianale, industriale e commerciale d. Impianti di pubblicità o propaganda relativamente a: portale, insegna pubblicitaria su tetto, impianti innovativi. Art. 27 Settore I 1. All’interno delle aree individuate quale “settore I” nella tav.2 “Pubblicità esterna - disciplina di Piano: assi e settori” sono ammessi i mezzi e le forme pubblicitarie di seguito esplicitate, oltre a quelli già definiti nei precedenti Capo I e Capo II come autorizzabili in tutti i settori ed assi: a. Insegne d’esercizio anche di tipo luminoso o illuminato di dimensione comunque non superiore a mq. 3,00 se disposte perpendicolarmente e a mq 6,00 se disposte parallelamente al senso di marcia dei veicoli; sono ammesse altresì le insegne di esercizio sulle coperture soltanto per le strutture a destinazione turistico-ricettiva. b. Locandine di tipo non luminoso (anche per luce indiretta) di dimensione massima pari a 0,70 mq. c. Preinsegne d. Stendardi di tipo non luminoso o illuminato (anche per luce indiretta) di dimensione comunque non superiore a mq. 2,00; e. Impianti pubblicitari di servizio di tipo non luminoso (anche per luce indiretta). f. Impianti di pubblicità o propaganda, limitatamente a: struttura poggiata al suolo, elementi di arredo urbano con pubblicità, pubblicità su tende e cappottine solari, impianti innovativi. g. Impianti esterni con messaggi variabili, limitatamente a quelli previsti all’Art. 22, comma 1, lettera c. 2. Sono di conseguenza vietati i seguenti mezzi pubblicitari: a. Cartelli b.. Striscioni c.. Segni orizzontali reclamistici d. Impianti esterni con messaggio variabile, relativamente a quelli previsti all’Art. 22, comma 1, lettere a. e b. f. Insegne di esercizio sulle coperture di fabbricati a destinazione artigianale, industriale e commerciale. g. Impianti di pubblicità o propaganda relativamente a: totem, portale, quadro pubblicitario su parete, insegna pubblicitaria su tetto. 3. Non è consentita la pubblicità fonica. Art. 28 Settore II 1. All’interno delle aree individuate quale “settore II” nella tav.2 “Pubblicità esterna - disciplina di Piano: assi e settori” sono ammessi i mezzi e le forme pubblicitarie di seguito esplicitate, oltre a quelli già definiti nei precedenti Capo I e Capo II come autorizzabili in tutti i settori ed assi: a. Insegne d’esercizio anche di tipo luminoso o illuminato di dimensione comunque non superiore a mq. 3,00 se disposte perpendicolarmente e a mq 6,00 se disposte parallelamente al senso di marcia 21
dei veicoli; sono ammesse altresì le insegne di esercizio sulle coperture soltanto per le strutture a destinazione turistico-ricettiva. b. Locandine di tipo non luminoso o illuminato (anche per luce indiretta) di dimensione massima pari a 0,70 mq. c. Preinsegne d. Impianti pubblicitari di servizio di tipo non luminoso (anche per luce indiretta). e. Impianti di pubblicità o propaganda, limitatamente a: totem, struttura poggiata al suolo, pubblicità su tende e cappottine solari, elementi di arredo urbano con pubblicità, impianti innovativi. f. Impianti esterni con messaggi variabili, limitatamente a quelli previsti all’Art. 22, comma 1, lettere b. e c. 2. Sono di conseguenza vietati i seguenti mezzi pubblicitari: a. Cartelli b. Striscioni e stendardi c. Segni orizzontali reclamistici d. Impianti esterni con messaggio variabile, relativamente a quelli previsti all’Art. 22, comma 1, lettera a. e Insegne di esercizio sulle coperture di fabbricati a destinazione artigianale, industriale e commerciale. f. Impianti di pubblicità o propaganda relativamente a: portale, quadro pubblicitario su parete, insegna pubblicitaria su tetto. g. Rastrelliere o contenitori porta riviste gratuite (cd “free-press”) 3. Non è consentita la pubblicità fonica. Art. 29 Settore III 1. All’interno delle aree individuate quale “settore III” nella tav.2 “Pubblicità esterna - disciplina di Piano: assi e settori” sono ammessi i mezzi e le forme pubblicitarie di seguito esplicitate, oltre a quelli già definiti nei precedenti Capo I e Capo II come autorizzabili in tutti i settori ed assi: a. Cartelli anche di tipo illuminato di dimensione comunque non superiore a mq. 3,00 se disposti perpendicolarmente e a mq. 6,00 se disposti parallelamente al senso di marcia dei veicoli; b. Insegne d’esercizio anche di tipo luminoso o illuminato di dimensione comunque non superiore a mq. 6,00 se disposte perpendicolarmente e a mq. 10,00 se disposte parallelamente al senso di marcia dei veicoli; sono ammesse altresì le insegne di esercizio sulle coperture soltanto per le strutture a destinazione turistico-ricettiva. c. Preinsegne d. Locandine anche di tipo illuminato e Stendardi di dimensione massima pari rispettivamente a 0,70 mq. e 2 mq. e. Impianti pubblicitari di servizio anche di tipo luminoso f. Impianti esterni con messaggi variabili, previsti all’Art. 22. g. Impianti di pubblicità o propaganda, limitatamente a: totem, quadro pubblicitario su parete, struttura poggiata al suolo, insegna pubblicitaria su tetto, pubblicità su tende e cappottine solari, elementi di arredo urbano con pubblicità, impianti innovativi. 2. Sono di conseguenza vietati i seguenti mezzi pubblicitari: a. Striscioni b. Segni orizzontali reclamistici c Insegne di esercizio sulle coperture di fabbricati a destinazione artigianale, industriale e commerciale. d. Impianti di pubblicità o propaganda relativamente a: portale. 3. Non è consentita la pubblicità fonica. 22
Art. 30 Settore IV 1. All’interno delle aree individuate quale “settore IV” nella tav.2 “Pubblicità esterna - disciplina di Piano: assi e settori” sono ammessi i mezzi e le forme pubblicitarie di seguito esplicitate, oltre a quelli già definiti nei precedenti Capo I e Capo II come autorizzabili in tutti i settori ed assi: a. Cartelli anche di tipo luminoso o illuminato di dimensione comunque non superiore a mq. 3,00 se disposti perpendicolarmente e a mq. 6,00 se disposti parallelamente al senso di marcia dei veicoli; b. Insegne d’esercizio anche di tipo luminoso o illuminato di dimensione comunque non superiore a mq. 6,00 se disposte perpendicolarmente e a mq. 10,00 se disposte parallelamente al senso di marcia dei veicoli; sono ammesse altresì le insegne di esercizio sulle coperture soltanto per le strutture a destinazione turistico-ricettiva. c. Preinsegne d. Striscioni, locandine anche di tipo illuminato e stendardi di dimensione massima rispettivamente pari a 6,00 mq.; 0,70 mq.; 2,00 mq. e. Impianti pubblicitari di servizio anche di tipo luminoso f. Impianti esterni con messaggi variabili, previsti all’Art. 22. g. Impianti di pubblicità o propaganda, limitatamente a: totem, quadro pubblicitario su parete, struttura poggiata al suolo, insegna pubblicitaria su tetto, pubblicità su tende e cappottine solari, elementi di arredo urbano con pubblicità, impianti innovativi. 2. Sono di conseguenza vietati i seguenti mezzi pubblicitari: a. Segni orizzontali reclamistici b. Insegne di esercizio sulle coperture di fabbricati a destinazione artigianale, industriale e commerciale. c. Impianti di pubblicità o propaganda relativamente a: portale. Art. 31 Settore V 1. All’interno delle aree individuate quale “settore V” nella tav.2 “Pubblicità esterna - disciplina di Piano: assi e settori” sono ammessi i mezzi e le forme pubblicitarie di seguito esplicitate, oltre a quelli già definiti nei precedenti Capo I e Capo II come autorizzabili in tutti i settori ed assi: a. Cartelli anche di tipo luminoso o illuminato di dimensione comunque non superiore a mq. 6,00 se disposti perpendicolarmente e a mq. 18,00 se disposti parallelamente al senso di marcia dei veicoli; b. Insegne d’esercizio anche di tipo luminoso o illuminato di dimensione comunque non superiore a mq. 12,00 se disposte perpendicolarmente e a mq. 20,00 se disposte parallelamente al senso di marcia dei veicoli; c. Preinsegne d. Striscioni, locandine anche di tipo illuminato e stendardi, di dimensione massima rispettivamente pari a 6,00 mq., 0,70 mq. e 2,00 mq. e. Impianti pubblicitari di servizio anche di tipo luminoso f. Impianti esterni con messaggi variabili, previsti all’Art. 22. g. Segni orizzontali reclamistici h. Impianti di pubblicità o propaganda, solamente a carattere temporaneo e con pubblicità collegata agli eventi programmati presso le strutture sportive presenti nelle aree individuate. Art. 32 Settore VI 1. All’interno delle aree individuate quale “settore VI” nella tav.2 “Pubblicità esterna - disciplina di Piano: assi e settori” sono ammessi i mezzi e le forme pubblicitarie di seguito esplicitate, oltre a quelli già definiti nei precedenti Capo I e Capo II come autorizzabili in tutti i settori ed assi: a. Insegne d’esercizio anche di tipo illuminato di dimensione comunque non superiore a mq. 2,00 se disposte perpendicolarmente e a mq. 4,00 se disposte parallelamente al senso di marcia dei 23
veicoli; nel caso di edifici intonacati, sono consentite dimensioni maggiori soltanto per le insegne dipinte direttamente su parete. b. Locandine di tipo non luminoso o illuminato (anche per luce indiretta) di dimensione massima pari a 0,70 mq. c. Impianti pubblicitari di servizio di tipo non luminoso (anche per luce indiretta). d. Impianti di pubblicità o propaganda, limitatamente a: pubblicità su tende e cappottine solari non luminosa, elementi di arredo urbano con pubblicità, struttura poggiata al suolo. e. Impianti esterni con messaggi variabili, limitatamente a quelli previsti all’Art. 22, comma 1, lettera b. 2. Sono di conseguenza vietati i seguenti mezzi pubblicitari: a. Cartelli b. Preinsegne c. Striscioni e stendardi d. Segni orizzontali reclamistici e. Impianti esterni con messaggio variabile, relativamente a quelli previsti all’Art. 22, comma 1, lettere a. e c. f. Insegne di esercizio sulle coperture di fabbricati a destinazione turistico-ricettiva, artigianale, industriale e commerciale. g. Impianti di pubblicità o propaganda relativamente a: portale, totem, quadro pubblicitario su parete, insegna pubblicitaria su tetto, impianti innovativi. h. Rastrelliere o contenitori porta riviste gratuite (cd “free-press”) 3. Non è consentita la pubblicità fonica. Art. 33 Settori VII-A e VII-B Settore VII-A 1. All’interno delle aree individuate quale “settore VII-A” nella tav.2 “Pubblicità esterna - disciplina di Piano: assi e settori”, comprendente la zona a sud delle “Strade di transito scorrevole” e la Località Nievole, sono ammessi i mezzi e le forme pubblicitarie di seguito esplicitate, oltre a quelli già definiti nei precedenti Capo I e Capo II come autorizzabili in tutti i settori ed assi: a. Cartelli anche di tipo illuminato di dimensione comunque non superiore a mq. 3,00 se disposti perpendicolarmente e a mq. 6,00 se disposti parallelamente al senso di marcia dei veicoli; b. Insegne d’esercizio anche di tipo luminoso o illuminato di dimensione comunque non superiore a mq. 6,00 se disposte perpendicolarmente e a 12 mq. se disposte parallelamente al senso di marcia dei veicoli; sono ammesse altresì le insegne di esercizio sulle coperture per le strutture a destinazione turistico-ricettiva, artigianale, industriale e commerciale. c. Preinsegne d. Striscioni, Stendardi e Locandine anche di tipo illuminato di dimensione massima rispettivamente pari a 6,00 mq, 2,00 mq e 0,70 mq; e. Impianti pubblicitari di servizio anche di tipo luminoso f. Impianti di pubblicità o propaganda, limitatamente a: totem, quadro pubblicitario su parete, struttura poggiata al suolo, insegna pubblicitaria su tetto, pubblicità su tende e cappottine solari, elementi di arredo urbano con pubblicità. g. Impianti esterni con messaggi variabili, limitatamente a quelli previsti all’Art. 22, comma 1, lettere a. e b. 2. Sono di conseguenza vietati i seguenti mezzi pubblicitari: a. Segni orizzontali reclamistici b. Impianti esterni con messaggio variabile, relativamente a quelli previsti all’Art. 22, comma 1, lettera c. c. Impianti di pubblicità o propaganda relativamente a:portale, impianti innovativi. 24
Settore VII-B 1. All’interno delle aree individuate quale “settore VII-B” nella tav.2 “Pubblicità esterna - disciplina di Piano: assi e settori”, comprendente la zona a nord dei “Viali”, sono ammessi i mezzi e le forme pubblicitarie di seguito esplicitate, oltre a quelli già definiti nei precedenti Capo I e Capo II come autorizzabili in tutti i settori ed assi: a. Cartelli anche di tipo illuminato di dimensione comunque non superiore a mq. 3,00 anche se disposti parallelamente al senso di marcia dei veicoli; b. Insegne d’esercizio anche di tipo luminoso o illuminato di dimensione comunque non superiore a mq. 3,00 se disposte perpendicolarmente e a 6,00 mq. se disposte parallelamente al senso di marcia dei veicoli; c. Preinsegne d. Striscioni, Stendardi e Locandine anche di tipo illuminato di dimensione massima rispettivamente pari a 6,00 mq, 2,00 mq e 0,70 mq; e. Impianti pubblicitari di servizio anche di tipo luminoso f. Impianti di pubblicità o propaganda, limitatamente : struttura poggiata al suolo, totem, elementi di arredo urbano con pubblicità, pubblicità su tende e cappottine solari. g. Impianti esterni con messaggi variabili, limitatamente a quelli previsti all’Art. 22, comma 1, lettera b. 2. Sono di conseguenza vietati i seguenti mezzi pubblicitari: a. Segni orizzontali reclamistici b. Impianti esterni con messaggio variabile, relativamente a quelli previsti all’Art. 22, comma 1, lettere a. e c. c. Insegne di esercizio sulle coperture di fabbricati a destinazione turistico-ricettiva, artigianale, industriale e commerciale. d. Impianti di pubblicità o propaganda relativamente a: portale, quadro pubblicitario su parete, insegna pubblicitaria su tetto, impianti innovativi. Art. 34 Norme finali e transitorie Quali norme finali e transitorie valgono le seguenti disposizioni , valide per tutti i settori ed assi previsti dal presente Piano: 1. Qualora non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1 dell’Art. 23 del Nuovo Codice della Strada, tutti i mezzi pubblicitari, fatta eccezione per le insegne di esercizio, installati sulla base di precedenti autorizzazioni/convenzioni in essere al momento dell'entrata in vigore del presente Piano Generale degli Impianti Pubblicitari modificato e non rispondenti alle disposizioni dello stesso, dovranno essere comunque adeguati o, se non adeguabili, rimossi: a. alla scadenza dell’autorizzazione o in occasione del cambio di proprietà del mezzo pubblicitario; b. in tutti i casi, comprese eventuali precedenti autorizzazioni rilasciate senza termine di scadenza, entro 3 (tre) anni dalla data di entrata in vigore del presente Piano modificato ed integrato. 2. Le insegne di esercizio dovranno essere adeguate invece in occasione del cambio di gestione dell’attività o del cambio del messaggio pubblicitario e/o del logo presenti nell’insegna. 3. I mezzi pubblicitari installati sulla base di precedenti autorizzazioni/convenzioni ma non conformi al presente Piano modificato, potranno essere eventualmente ricollocati soltanto previo il rilascio di una nuova autorizzazione per una diversa posizione conforme alle disposizioni del presente Piano modificato ed integrato. 4. L’adeguamento degli impianti pubblicitari non conformi alle disposizioni del presente Piano modificato dovrà avvenire a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione. 5. Gli impianti in contrasto alle disposizioni del presente Piano modificato ed integrato e non adeguabili per tipologia e/o collocazione dovranno essere rimossi a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione. 25
6. Il presente Piano Generale degli Impianti Pubblicitari così modificato ed integrato entrerà in vigore nei termini previsti dall’Art. 10 – comma 3 – del vigente Statuto Comunale. 7. Contestualmente all’entrata in vigore del presente Piano modificato ed integrato sono abrogate, ove incompatibili o in contrasto, tutte le disposizioni contenute in altri Regolamenti Comunali che disciplinano la materia di cui alle presenti norme. 8. L’adeguamento nei regolamenti comunali delle disposizioni incompatibili o in contrasto con quelle contenute nel presente Piano modificato ed integrato saranno effettuate a cura dei competenti Servizi Comunali.
PARTE 3° PUBBLICHE AFFISSIONI TITOLO III – Definizioni Art. 35 Servizio delle pubbliche affissioni 1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l’affissione, a cura del Comune, in appositi impianti così come definiti agli articoli successivi, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica e nella misura stabilita al successivo art.40, di messaggi diffusi nell’esercizio di attività economiche. 2. Nel presente piano i supporti per manifesti sono classificati in: - cartello porta manifesto - tabellone murale Art. 36 Cartello porta manifesto 1. Si definisce “cartello porta manifesto” un manufatto bidimensionale con una sola o entrambe le facce finalizzate alla affissione di manifesti, supportato da una idonea struttura di sostegno, generalmente in materiale metallico. Art. 37 Tabellone murale 1. Si definisce “tabellone murale” un manufatto bidimensionale costituito generalmente da un pannello metallico con struttura in profili metallici, fissato direttamente su di una superficie muraria. Art. 38 Abaco degli impianti per le pubbliche affissioni 1. Per “abaco degli impianti per le pubbliche affissioni” si intende l’insieme delle indicazioni in merito alle caratteristiche tipologiche degli impianti, le dimensioni di riferimento, le caratteristiche generali dei materiali, delle superfici e dei colori cui riferirsi nella progettazione degli stessi. 2. Gli abachi sono parte integrante delle presenti norme tecniche del piano. TITOLO IV- Regole per l’installazione Art. 39 Criteri generali 1. Nella messa in opera dei supporti per le pubbliche affissioni, oltre alle indicazioni contenute nel codice della strada art.23 e nel capo I del DPR 495/92, devono essere osservate le seguenti indicazioni: 1.1 è consentita l’installazione di supporti per le pubbliche affissioni esclusivamente nei luoghi specificatamente indicati dal presente piano e riportati nella tav.3 Progetto: Pubbliche affissioni interventi previsti in scala 1:5000 (ora tav. 4a Pubbliche affissioni: distribuzione sul territorio, elenco degli impianti con indicazione dell’ubicazione, della tipologia e delle dimensioni).
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1.2 è vietata l’affissione di manifesti direttamente sulle superfici murarie degli edifici e dei muri di contenimento e/o di recinzione. Solo in casi eccezionali il Sindaco può autorizzare l’affissione fuori dei quadri previsti dal presente piano, previo pagamento anticipato delle spese di defissione; 1.3 lungo o in prossimità delle strade, fuori e dentro i centri abitati, è consentita l'affissione di manifesti esclusivamente sugli appositi supporti indicati al Titolo IV delle presenti norme. 1.4 tutti i mezzi pubblicitari dovranno riportare su apposita targhetta il numero dell’impianto, la natura dell’affissione di cui al successivo art.40 e la dicitura: “Comune di Montecatini Terme Servizio Pubbliche Affissioni”. 1.5 tutti i mezzi pubblicitari devono essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici; 1.6 le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi; 2. I nuovi impianti installati a seguito delle previsioni del presente piano, così come specificato dagli artt.43 e 45, dovranno rispettare, oltre ai criteri generali di cui al punto 1, anche le seguenti indicazioni: 2.1 i nuovi supporti, compresi quelli in sostituzione degli esistenti impianti confermati, dovranno essere realizzati secondo le indicazioni dell’“abaco degli impianti per le pubbliche affissioni” e di conseguenza in formato standardizzato sul modulo l=70 x h=100 e suoi multipli; 2.2 le dimensioni indicate nel “quadro riepilogativo” di cui all’art.48 sono vincolanti. E’ ammessa la deroga solo nei casi specificatamente segnalati nei successivi artt. 42 e 43. Art. 40 Ripartizione della superficie degli impianti 1. La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni è ripartita, ai sensi dell’art.3 comma 3 del D.L. 507/93, come segue: - 20% della quota complessiva è destinata alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque priva di rilevanza economica ed effettuata dal servizio comunale; - 80% della quota complessiva è destinata alle affissioni di natura commerciale ed effettuata dal servizio comunale; 2. Sono riservati appositi impianti per i necrologi così come indicato all’allegato B delle presenti norme. 3. L’Amministrazione Comunale, previa Delibera della Giunta Comunale, potrà riservare una superficie da destinare ad affissioni di natura commerciale da effettuarsi direttamente da soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del servizio, in misura non superiore al 20% della quota complessiva degli impianti. Tali superfici sono da scomputarsi, dalla quota stabilita al precedente punto 1. 4. La ripartizione degli spazi di cui ai commi precedenti potrà essere rideterminata ogni anno con deliberazione della Giunta Comunale. 5. La nuova delibera comporterà l’aggiornamento delle “norme tecniche” del presente piano e la stesura di un provvedimento che illustri le effettive nuove necessità accertate e motivate a seguito di variazioni della consistenza demografica del Comune, dell’espansione dei centri abitati, dello sviluppo della viabilità e di ogni altra causa rilevante che renda necessario il riequilibro delle superfici stabilite dalle presenti norme. Art. 41 Suddivisione del territorio in categorie 1. Secondo quanto stabilito dall’art. 4 del D.L. 507/93, il Comune di Montecatini Terme è suddiviso in due categorie: A) categoria normale B) categoria speciale 2. La superficie complessiva delle zone comprese nella categoria speciale è pari a 1.295.541 mq. 3. Tale quantità risulta inferiore al 35% di quella del centro abitato (4.642.562 mq. 35% = 1.624.897 mq. > 1.295.541 mq.)
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4. La superficie degli impianti per le pubbliche affissioni previste dal piano in categoria speciale risulta inferiore al 50% di quella complessiva, nel rispetto delle norme di cui all’art.4 comma 2 del D.Lg. 15/11/93 n.507( 1623,68 x 50% = 811,84 > 755,20 ) 5. Sono considerati in categoria speciale le località così come individuate nelle aree di colore beige e negli assi di colore arancione all’interno della tavola 4a e specificate nell’elenco delle Vie e delle Piazze di cui all’allegato “B” alle presenti Norme Tecniche di Attuazione. Art. 42 Impianti esistenti da confermare nella loro posizione e nel tipo di supporto 1. Il piano individua gli impianti esistenti da confermare nella loro posizione attuale e nel tipo di supporto, così come riportati nella tav.3 “Progetto: Pubbliche affissioni - interventi previsti - scala
1:5000” (ora tav. 4a Pubbliche affissioni: distribuzione sul territorio, elenco degli impianti con indicazione dell’ubicazione, della tipologia e delle dimensioni). 2. Sono ammesse variazioni della superficie, finalizzate alla standardizzazione delle dimensioni, secondo quanto riportato all’art.38 punto 2.1, purché non sia superata complessivamente la superficie massima stabilita dall’art.45. 3. E’ prevista la sostituzione graduale di tutti i vecchi supporti. I nuovi supporti dovranno rispondere alle indicazioni dell’art.38 del presente piano. Art. 43 Impianti esistenti da confermare previa modifica del tipo di supporto e della superficie 1. Il piano individua gli impianti esistenti da confermare nella loro posizione attuale, così come riportati nella tav.3 “Progetto: Pubbliche affissioni - interventi previsti - scala 1:5000” (ora tav. 4a Pubbliche affissioni: distribuzione sul territorio, elenco degli impianti con indicazione dell’ubicazione, della tipologia e delle dimensioni) ma per i quali si rende necessaria la modifica del tipo di supporto o della superficie di esposizione. 2. La sostituzione degli attuali supporti dovrà essere effettuata secondo le indicazioni dell’art.38 e secondo le nuove dimensioni previste dal quadro riepilogativo dell’art.48. Art. 44 Impianti esistenti da rimuovere 1. Il piano individua gli impianti esistenti da rimuovere, così come riportati nella tav.3 “Progetto: Pubbliche affissioni - interventi previsti - scala 1:5000”.(ora tav. 4a Pubbliche affissioni: distribuzione sul territorio, elenco degli impianti con indicazione dell’ubicazione, della tipologia e delle dimensioni) 2. La rimozione completa degli attuali supporti di cui al comma precedente è condizione necessaria per l’installazione dei nuovi impianti previsti, come meglio specificato dal successivo art.45. Art. 45 Collocazione dei nuovi impianti previsti dal presente Piano 1. Il piano prevede la possibilità di installare nuovi impianti, così come riportati nella tav.3 “Progetto: Pubbliche affissioni - interventi previsti - scala 1:5000” (ora tav. 4a Pubbliche affissioni: distribuzione sul territorio, elenco degli impianti con indicazione dell’ubicazione, della tipologia e delle dimensioni)e secondo le indicazioni contenute nelle presenti norme. 2. La collocazione di nuovi impianti pubblicitari è subordinata alla rimozione degli impianti esistenti di cui al precedente art.44. Le operazioni di nuova installazione e rimozione dovranno avvenire contestualmente e dovrà essere tenuto un registro per la contabilizzazione delle operazioni e la verifica del saldo delle superfici. Dovrà inoltre essere sempre verificato il rispetto delle ripartizioni di cui all’art.39 ed alle superfici massime previste dall’art.40 comma 5°. 3. Nell’ipotesi di affidamento a terzi del servizio, faranno carico al concessionario gli adempimenti qui di seguito specificati: - la completa rimozione degli impianti, così come prevista dal piano, dovrà essere completata, indipendentemente dalla quantità di nuove superfici installate, entro 18 mesi a decorrere dalla data di rilascio della concessione; - il 50% degli impianti confermati, previa modifica del supporto e della superficie, dovranno essere sostituiti entro e non oltre 36 mesi a decorrere dalla data di rilascio della concessione e con le 28
modalità previste dal precedente art.43 ; il rimanente 50% entro e non oltre 54 mesi dalla data di rilascio della concessione.
Art. 46 Superficie massima complessiva degli impianti 1. Il totale degli impianti previsti dal piano risulta di mq 1.627,88 di cui mq 75,60 riservati ai necrologi. 2. La superficie degli impianti previsti per la categoria speciale ammonta a mq 730,00 mentrre quella prevista per la categoria normale a mq 822,28 3. La quantità riportata al precedente punto 1) rappresenta la superficie massima complessiva degli impianti prevista dal piano 4. La quantità riportata al precedente punto 1) risponde ai minimi previsti dall’art. 18, comma3 del D. Lgs. 507/93. Art. 47 Attuazione del Piano 1. L’Amministrazione provvede alla organizzazione e gestione del servizio delle pubbliche affissioni nel rispetto della disciplina del piano assicurando la realizzazione delle previsioni del piano stesso secondo tempi e modalità predeterminati. 2. Nell’ipotesi di gestione affidata a terzi il capitolato d’oneri prevede apposite clausole volte a garantire, secondo tempi, modalità e con relative garanzie, la attuazione delle previsioni del piano in esame. Art. 48 Quadro riepilogativo degli impianti per le pubbliche affissioni 1. Il quadro riepilogativo degli impianti per le pubbliche affissioni contiene per ciascun impianto confermato dal presente piano le seguenti informazioni: - il numero distintivo - la localizzazione - il tipo di supporto esistente o previsto - natura delle affissioni - larghezza del supporto (mt.) - altezza del supporto (mt.) - superficie del supporto (mq.) - n° facce
DISPOSIZIONI IN DEROGA Art. 49 Disposizioni in deroga per la pubblicità esterna 1. In deroga a quanto previsto dal “Piano degli Impianti Pubblicitari” approvato con deliberazione di Consiglio Comunale del 30 settembre 2003, è consentita l’installazione di nuovi impianti da adibire a pubblicità esterna nei parcheggi pubblici indipendentemente dal settore di appartenenza (come definiti nella Tavola 2a), nel rispetto dei limiti dimensionali previsti dall’art.11 del vigente “Piano generale degli impianti pubblicitari” e delle dimensioni massime di metri lineari 6.00 *3.00. 2. Detti nuovi impianti dovranno essere autorizzati dal Servizio Tecnico ed Assetto del Territorio che dovrà verificare il rispetto di tutte le disposizioni in materia di tutela di vincolo paesaggistico ambientale (per le installazioni all’interno dell’area vincolata ai sensi del D.L.gs. 42/2004 e s.m.i.), del Codice della strada e di ogni altra disposizione legislativa e regolamentare. 3. In deroga a quanto previsto dal presente Piano modificato ed integrato, è consentita l’installazione di impianti pubblicitari di cui ai precedenti artt. 13, 14, 15 – lettere a, b, d, g, h. - 16, 19, 20 e 22 da adibire a pubblicità esterna, indipendentemente dai settori ed assi di appartenenza di cui al Capo
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III (come definiti nella Tavola 2) e dalle relative specifiche, a discrezione dell’Amministrazione Comunale e in occasione di eventi di durata limitata, riferiti a: a. iniziative, manifestazioni e spettacoli di carattere istituzionale, realizzate dal Comune di Montecatini Terme, dallo Stato, dalle Regioni e Province, dai Comuni e loro Consorzi, anche congiuntamente a terzi; b. manifestazioni e spettacoli di interesse locale, nazionale ed internazionale, finalizzati alla promozione e valorizzazione: del territorio, del patrimonio storico-culturale di Montecatini Terme, degli aspetti turistico-termali, dell’economia locale nel suo complesso, delle risorse ambientali e naturali; c. iniziative di particolare interesse pubblico, quali ad esempio quelle sportive, culturali e politiche; d. iniziative del tempo libero, patrocinate o sponsorizzate dal Comune; e. mostre e mercati. Qualora le forme pubblicitarie temporanee di cui al comma 3. siano esposte, entro il centro abitato, in tratti di strada adibiti ad aree pedonali, si azzerano le distanze minime previste al precedente Art. 11 – comma 15. L’autorizzazione all’esposizione delle forme pubblicitarie di cui al comma 3. è rilasciata dal Servizio Polizia Municipale, previo preventivo indirizzo dato dall’Amministrazione Comunale attraverso propri atti.
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