Comune di LAVENO MOMBELLO NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE INDICE TITOLO PRIMO:
DISPOSIZIONI GENERALI
art.1 contenuto e finalità del P.R.G. art.2 descrizione degli indici urbanistici ed edilizi 2.1 St: superficie territoriale 2.2 Sf: superficie fondiaria 2.3 It: indice di fabbricabilità territoriale 2.4 If: indice di fabbricabilità fondiaria 2.5 Ut: indice di utilizzazione territoriale 2.6 Uf: indice di utilizzazione fondiaria 2.7 Ppr: superficie per il parcheggio privato 2.8 SVpr: superficie per il verde privato 2.9 SLP: superficie lorda complessiva di pavimento 2.10 V: volume degli edifici 2.11 He: altezza degli edifici 2.12 Hf: altezza delle fronti 2.13 Sc: superficie coperta 2.14 Rc: rapporto di copertura 2.15 Df: distanza dai fabbricati 2.16 Dc: distanza dai confini 2.17 Ds: distanza dal ciglio della strada art.3 dotazione dei servizi di urbanizzazione primaria e secondaria 3.1 opere di urbanizzazione primaria 3.2 opere di urbanizzazione secondaria art.4 distanze minime tra fabbricati, dei fabbricati dai confini di proprietà e dal ciglio delle strade 4.1 distanze minime tra i fabbricati 4.2 distanza minima dei fabbricati dai confini di proprietà 4.3 distanze minime dei fabbricati dalle strade 4.4 distanze per fabbricati inclusi in piani esecutivi art.5 destinazione d’uso art.6 utilizzazione degli indici art.7 trascrizione in mappa art.8 cave e torbiere art.9 norme particolari concernenti linee ed impianti elettrici art.10 vincoli 10.1 vincolo paesistico 10.2 vincolo idrogeologico art.11 fascia di protezione del lago art.12 strumenti di attuazione
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TITOLO SECONDO: PREVISIONI DEL P.R.G. parte prima: zone pubbliche e di interesse generale art.13 zone destinate alla viabilità 13.1 interventi consentiti 13.2 fasce di rispetto e distanze dalle strade 13.3 norme sugli accessi a strade statali e provinciali 13.4 ampiezza delle sezioni stradali art.14 norme particolari per le stazioni di servizio e rifornimento carburante art.15 zone FE ferroviarie art.16 zone IM di interscambio e mobilità art.17 zone cimiteriali 17.1 zone per attrezzature cimiteriali 17.2 fasce di rispetto cimiteriale art.18 zone per attrezzature pubbliche di uso pubblico di quartiere 18.1 zone per attrezzature civili 18.2 zone per attrezzature religiose 18.3 zone a parco per il gioco e lo sport 18.4 zone a parcheggio pubblico 18.5 zone per attrezzature tecnologiche art.19 zone per attrezzature al servizio delle attività produttive art.20 zone per attrezzature private di interesse generale 20.1 sottozona A assistenza e simili 20.2 sottozona B sportiva e simili 20.3 sottozona C circoli ricreativi 20.4 sottozona D attrezzature lacuali 20.5 sottozona P parcheggi parte seconda: zone prevalentemente residenziali art.21 zone prevalentemente residenziali 21.1 zona A/NA.1 nuclei antichi 21.2 zona B/RC.1 esistente e di completamento 21.3 zona B/RC.2 esistente e di completamento 21.4 zona B/RC.3 esistente e di completamento 21.5 zona B/RC.4 esistente e di completamento 21.6 zona B/RE.1 esistente 21.7 zona B/RE.2 esistente di interesse paesaggistico 21.8 zona C/RN.1 nuovo insediamento residenziale 21.9 zona C/RN.2 piani esecutivi residenziali vigenti parte terza: zone prevalentemente produttive art.22 zone prevalentemente artigianali ed industriali 22.1 zona B/AI.1 artigianale e industriale esistente e di completamento 22.2 zona B/AI.2 industriale promuovibile residenziale 22.3 zona D/AI.1 nuovo insediamento artigianale industriale 22.4 zona D/AI.2 piani esecutivi produttivi vigenti
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art.23 zone prevalentemente turistiche ricettive e ricreative 23.1 zona B/TR.1 turistica ricettiva ricreativa 23.2 zona B/TR.2 turistica ricettiva ricreativa 23.3 zona C/TR.1 turistica ricettiva ricreativa 23.4 zona C/TR.2 turistica ricettiva ricreativa 23.5 zona C/TR.3 turistica ricettiva ricreativa art.24 zone E prevalentemente agricole 24.1 zona E/AG.1 agricola generica 24.2 zona E/AG.2 agricola di interesse speciale 24.3 zona E/AG.3 agricola florovivavistica promuovibile a residenziale 24.4 zona E/AG.4 agricola boschiva parte quarta: zone speciali art.25 zona F/IN di interesse naturalistico TITOLO TERZO: NORME FINALI E TRANSITORIE art.26 costruzioni preesistenti art.27 decadenza di norme in contrasto art.28 poteri di deroga art.29 validità delle tavole grafiche
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TITOLO PRIMO: DISPOSIZIONI GENERALI
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Art.1
CONTENUTO E FINALITÁ DEL P.R.G.
Il P.R.G. interessa tutto il territorio comunale, secondo zone distinte per carattere storico, ambientale, grado di urbanizzazione, destinazione di uso e modalità di intervento. Ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, la disciplina urbanistica comunale si applica al territorio comunale secondo le disposizioni delle tavole grafiche e delle presenti norme di attuazione.
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Art.2
DESCRIZIONE DEGLI INDICI URBANISTICI ED EDILIZI
2.1
St:
superficie territoriale
Un’area a destinazione omogenea di zona sulla quale il P.R.G. si attua a mezzo di piano urbanistico esecutivo preventivo (P.P.E., P.Z., P.L., P.R., etc.). È comprensiva delle aree per l’urbanizzazione primaria e secondaria. Va misurata al netto delle zone destinate alla viabilità dal P.R.G. ed al lordo delle eventuali strade esistenti o previste dallo strumento urbanistico esecutivo all’interno dell'area. Le aree per l’urbanizzazione primaria e secondaria incluse nel perimetro dell’area, siano esse previste direttamente dal P.R.G. oppure dal piano urbanistico esecutivo stesso, concorrono alla determinazione della volumetria e/o della S.L.P. edificabile. Nelle zone prevalentemente turistiche, ricettive e ricreative, non concorrono alla determinazione delle quantità massime edificabili le aree per l’urbanizzazione primaria e secondaria già individuate dalle tavole di azzonamento del PRG. Le fasce di rispetto stradale e la fascia di protezione del lago, nei casi previsti dall'art.11, non concorrono alla determinazione delle quantità edificabili.
2.2
Sf:
superficie fondiaria
Un’area a destinazione omogenea di zona nella quale il P.R.G. si attua a mezzo di concessione edilizia singola successiva o meno al piano urbanistico esecutivo preventivo. Va misurata al netto delle aree per l’urbanizzazione primaria e secondaria e delle strade esistenti, o che saranno previste internamente all’area, destinate al pubblico transito dei veicoli. Nelle zone pubbliche e di interesse generale, la superficie fondiaria è la superficie di effettiva pertinenza degli edifici o delle attrezzature, comprensiva degli spazi di parcheggio di uso pubblico posti all'esterno di eventuali recinzioni.
2.3
It:
indice di fabbricabilità territoriale
Questo indice esprime il volume massimo edificabile in mc. per ogni mq. di superficie territoriale (St).
2.4
If:
indice di fabbricabilità fondiaria
Questo indice esprime il volume massimo edificabile in mc. per ogni mq. di superficie fondiaria (Sf).
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2.5
Ut:
indice di utilizzazione territoriale
Questo indice esprime la massima superficie lorda complessiva di pavimento (S.L.P.) costruibile in mq. per ogni mq. di superficie territoriale (St).
2.6
Uf:
indice di utilizzazione fondiaria
Questo indice esprime la massima superficie lorda complessiva di pavimento (S.L.P.) costruibile in mq. per ogni mq. di superficie fondiaria (Sf).
2.7
Ppr: superficie per il parcheggio privato degli autoveicoli È una parte di superficie fondiaria da destinarsi al parcheggio degli autoveicoli, da ricavarsi all'interno del lotto di pertinenza ed anche nella costruzione stessa. La Ppr si determina in rapporto al volume edificato o alla superficie di pavimento in base alle prescrizioni di zona.
2.8
SVpr:
superficie per il verde privato
È una parte di superficie di uso privato da mantenere a tappeto erboso piantumato con alberature di medio ed alto fusto (esclusi giardini pensili e sistemazioni sulle coperture di box e simili). La SVpr si determina in rapporto alla superficie fondiaria in base alla prescrizioni di zona.
2.9
S.L.P.:
superficie lorda complessiva di pavimento
È la somma delle superfici lorde di pavimento comprese entro il profilo esterno delle pareti di chiusura dell’edificio. Comprende: a) la superficie di ogni singolo piano abitabile o agibile inclusi i soppalchi ed i piani seminterrati ed interrati se destinati a residenza, uffici o attività produttive o commerciali e comunque se agibili con permanenza anche temporanea di persone; b) le superfici degli aggetti chiusi; c) la superficie dei sottotetti qualora abbiano, sui lati di imposta, altezza superiore a mt. 0,50 e pendenza superiore al 35%. Esclude: d) porticati pubblici o privati, logge rientranti, balconi, le superfici dei volumi tecnici emergenti dall'intradosso dell'ultimo piano abitabile o agibile adibiti a vani scala, vani ascensore, etc.; e) gli spazi strettamente inerenti all’edificio quali rimesse, locali-caldaia, cantine, lavanderia, depositi ed altri servizi tecnici dell’edificio qualora siano interrati o seminterrati, a condizione che l’altezza (soletta compresa) non ecceda i cm.120 dalla quota determinata come al successivo punto 2.11.
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2.10 V:
volume degli edifici
Va calcolato sommando le superfici lorde complessive di pavimento di ogni piano moltiplicate per le relative altezze lorde misurate da pavimento a pavimento e per l’ultimo piano dal pavimento all’intradosso del solaio di copertura dell’ultimo piano abitabile.
2.11 He: altezza degli edifici (ai fini del rispetto dei limiti massimi fissati dalle N.T.A. del P.R.G.) Va misurata sulla fronte più alta: - dalla quota media di spiccato del marciapiede o della sede stradale per gli edifici a filo stradale o in arretramento da esso di non oltre 10 mt.. Nel caso che il lotto edificabile affacci su due strade o spazi pubblici aventi quote diverse, la quota di riferimento sarà quella media ottenuta dalle quote medie di singoli settori di strade o spazi pubblici; - dalla quota media del terreno naturale, misurata in corrispondenza del baricentro dell’area coperta dall’edificio, per gli edifici arretrati a più di 10 mt. dal filo stradale; fino: - alla linea di colmo più alta, per gli edifici con copertura ad inclinazione superiore al 35%; - all’estradosso del solaio di copertura dell'ultimo piano abitabile per gli edifici con copertura piana o con inclinazione inferiore a 35%.
2.12 Hf:
altezza delle fronti (ai fini del rispetto dei limiti di distanza)
È l’altezza determinata su ciascuna fronte come al punto precedente aumentata della eventuale maggior altezza del parapetto pieno di coronamento delle fronti o della media dei timpani.
2.13 Sc:
superficie coperta
La superficie coperta è la superficie risultante dalla proiezione orizzontale delle parti edificate fuori terra che abbiano copertura con estradosso ad una quota maggiore di 1,20 mt. da terra, compresi gli aggetti chiusi. Sono inoltre compresi gli sporti e gli aggetti chiusi ed aperti che sporgono più di mt. 1,20 dal filo esterno dei muri perimetrali.
2.14 Rc:
rapporto di copertura
È il rapporto tra superficie coperta (Sc) e la superficie fondiaria (Sf).
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2.15 Df:
distanza dai fabbricati
È la misura del diametro della circonferenza minima inscrivibile tra le superfici coperte, così come definite dall’art.2.13, di due edifici.
2.16 Dc:
distanza dal confine
È la misura del diametro della circonferenza minima inscrivibile tra la superficie coperta, cosi, come definita dall'art.2.13, e la poligonale dei confini di proprietà. I confini che delimitano le zone a destinazione pubblica dalle altre zone sono equiparati, ai fini della distanza degli edifici dai confini, ai confini di proprietà (con l’esclusione delle zone destinate a fasce di rispetto).
2.17 Ds:
distanza dal ciglio della strada
È la misura che individua la distanza minima che intercorre tra le pareti di un fabbricato che fronteggiano strade ed il ciglio delle strade stesse, misurata sulla perpendicolare alla linea di limite degli spazi pubblici destinati alla viabilità esistenti o previsti dal P.R.G.
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Art.3
DOTAZIONE DEI SERVIZI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA
3.1
Opere di urbanizzazione primaria L’urbanizzazione primaria è costituita da quell'insieme di servizi, aree ed opere che costituiscono necessario completamente all'edificazione. Le urbanizzazioni primarie, ai sensi dell’art.4 della Legge 29/9/1964 n.84 e successive modificazioni sono: a) strade; b) spazi di sosta o di parcheggio pubblico; c) fognatura ed opere annesse; d) rete idrica; e) rete di distribuzione dell’energia elettrica e del gas; f) illuminazione pubblica; g) spazi di verde attrezzato al servizio delle abitazioni. Per tutte le aree fabbricabili, e qualunque sia la destinazione d’uso (ad eccezione delle zone agricole), le presenti norme tecniche di attuazione subordinano ogni edificazione all’esistenza o all'esecuzione dei servizi e delle opere di urbanizzazione primaria.
3.2
Opere di urbanizzazione secondaria L’urbanizzazione secondaria è costituita da quell'insieme di servizi, aree ed opere che risultano indispensabili alla vita di quartiere e sono poste al suo diretto servizio come: a) asili nido e scuole materne; b) scuole dell’obbligo (elementari e medie); c) attrezzature
collettive (amministrative, culturali, religiose, sociali, sanitarie,
commerciali, etc.); d) attrezzature sportive; e) verde pubblico attrezzato e naturale.
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Art.4.
DISTANZE MINIME TRA FABBRICATI, DEI FABBRICATI DAI CONFINI DI PROPRIETÁ E DAL CIGLIO DELLE STRADE
4.1
Distanze minime tra i fabbricati (Df) Per gli interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione e di sopralzo di edifici esistenti le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti. Nelle zone B, non soggette a piano urbanistico esecutivo, fatte salve eventuali diverse prescrizioni imposte dalle norme particolari di zona, per gli interventi di ampliamento di edifici esistenti e di nuova edificazione è prescritta tra pareti finestrate o parti di pareti finestrate, direttamente prospicienti, la distanza minima di 10 ml. In tutte le altre zone, non soggette a piano urbanistico esecutivo, sempre fatte salve eventuali diverse prescrizioni imposte dalle norme particolari di zona, per gli interventi di ampliamento di edifici esistenti e di nuova edificazione è prescritta tra pareti finestrate o parti di pareti finestrate, direttamente prospicienti, la distanza minima pari all’altezza (Hf) del fabbricato più alto e comunque mai inferiore a ml.10. Questa norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata, mentre non si applica per pareti (o parti di pareti) non finestrate nel qual caso, fatta salva la facoltà di costruire in aderenza, la distanza minima viene ridotta a m.5,00. Questa norma inoltre non si applica quando almeno una delle pareti che si fronteggiano abbia altezza (Hf) inferiore a mt.2,80; in questo caso la distanza minima è ridotta a m.5,00.
4.2
Distanze minime dei fabbricati dai confini di proprietà (Dc) Per gli interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione e di sopralzo di edifici esistenti è ammessa una distanza dai confini di proprietà del lotto non inferiore a quella preesistente. Nelle zone B, non soggette a piano urbanistico esecutivo, fatte salve eventuali diverse prescrizioni imposte dalle norme particolari di zona, per gli interventi di ampliamento di edifici esistenti e di nuova edificazione è prescritta dai confini di proprietà del lotto la distanza minima di 5 ml. In tutte le altre zone, non soggette a piano urbanistico esecutivo, sempre fatte salve eventuali diverse prescrizioni imposte dalle norme particolari di zona, per gli interventi di ampliamento di edifici esistenti e di nuova edificazione è prescritta una distanza dai confini di proprietà del lotto pari alla metà della altezza del fronte (Hf) e comunque mai inferiore a ml.5. I minimi di cui ai commi precedenti possono essere ridotti a ml.0,00 qualora sia intercorso un accordo tra i proprietari per realizzare gli edifici in reciproca aderenza nell’ambito di validità dello stesso P.P.A..
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I minimi possono inoltre essere ridotti, rimanendo comunque salvo l’obbligo di rispettare le norme sulle distanze minime tra i fabbricati, qualora sia intercorso accordo tra i proprietari confinanti; tale accordo dovrà essere trascritto nei registri immobiliari e riportato negli atti di compravendita. È comunque consentito, anche senza accordo con il proprietario confinante, elevare sui confini pareti non finestrate di locali accessori (box e simili) a condizione che i relativi corpi di fabbrica siano parzialmente interrati e che la loro sporgenza massima, lungo la linea di confine sia contenuta in mt.1,20 dal piano naturale di spiccato. Qualora dette costruzioni accessorie risultassero di maggiore altezza, e comunque contenute nel limite massimo di mt.2,80 dal piano di spiccato è necessario il consenso della proprietà confinante, ovvero, uno stacco minimo di mt.3,00. Qualora sulla proprietà confinante risultassero dei frontespizi privi di aperture di veduta a una distanza non superiore a mt.1,50, è fatto obbligo di costruire in aderenza alla parete stessa secondo le norme del Codice Civile, sia i fabbricati principali che quelli accessori.
4.3
Distanze minime dei fabbricati dalle strade (Ds) Per gli interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione e di sopralzo di edifici esistenti è ammessa una distanza dalle strade non inferiore a quella esistente. Fatte salve eventuali diverse prescrizioni imposte dalle norme particolari di zona, nelle zone di completamente che non siano soggette a piano urbanistico esecutivo, per gli interventi di ampliamento di edifici esistenti o di nuova costruzione è prescritta una distanza minima pari a ml.3,00 salvo i casi di costruzione in aderenza con edificio esistente, nei quali è ammessa una distanza dalle strade non inferiore a quella dell’edificio esistente, ed i casi di allineamento già in atto nei quali la distanza minima dal ciglio può essere determinata da tale allineamento. Fatte salve eventuali diverse prescrizioni imposte dalle norme particolari di zona, nelle zone di espansione che non siano soggette a piano urbanistico esecutivo, per gli interventi di ampliamento di edifici esistenti e di nuova edificazione sono prescritte le seguenti distanze minime: − ml.5,00 per strade di larghezza inferiore a ml.7,00; − ml.7,50 per strade di larghezza compresa tra ml.7,00 e ml.15,00; − ml.10,00 per strade di larghezza superiore a ml.15,00, con un minimo di ml.11,50 dalla mezzeria stradale. Qualora entrambi i lati delle strade siano edificati, la distanza intercorrente tra costruzioni fronteggianti dovrà in ogni caso superare la misura dell’altezza di quella più alta.
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4.4
Distanze per fabbricati inclusi in piani esecutivi. Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei punti precedenti, nell’ambito di piani urbanistici esecutivi con previsioni planivolumetriche, purchè venga assicurato il soleggiamento agli edifici stessi.
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Art.5
DESTINAZIONE D'USO
La destinazione d’uso dei suoli e dei fabbricati deve essere indicata nei progetti e nei piani di lottizzazione in base alle presenti norme tecniche di attuazione ed alle indicazioni delle tavole di azzonamento. I cambi di destinazione d’uso di edifici esistenti sono disciplinati dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Le nuove eventuali destinazioni dovranno comunque risultare conformi alle presenti norme tecniche di attuazione ed alle indicazioni delle tavole di azzonamento.
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Art.6
UTILIZZAZIONE DEGLI INDICI
L’utilizzazione totale,degli indici di fabbricabilità e di utilizzazione e del rapporto di copertura corrispondente ad una determinata superficie esclude ogni successiva richiesta di altre concessioni ad edificare sulle superfici stesse, tese ad utilizzare nuovamente detti indici, salvo il caso di demolizione e ricostruzione, indipendentemente da qualsiasi frazionamento o passaggio di proprietà. Qualora un’area a destinazione omogenea, su cui insistono costruzioni che si devono o si intendono conservare, venga frazionata allo scopo di costituire nuovi lotti edificabili, tutti gli indici e le prescrizioni del P.R.G. vanno comunque rispettati sia per le costruzioni conservate, sia per le nuove da edificare. Non è ammesso il trasferimento di volume edificabile fra aree a diversa destinazione di zona e di uso, nonchè fra aree non contermini, ad eccezione di quelle comprese dal PRG nelle zone agricole. Su tutte le aree computate ai fini edificatori, con la presentazione dell'istanza per la concessione edilizia il proprietario si impegna ad istituire vincolo di sfruttamento volumetrico debitamente trascritto, a cura e spese del richiedente la concessione, prima dell’istanza per il rilascio del certificato di abitabilità o agibilità.
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Art.7
TRASCRIZIONE IN MAPPA
Presso l’Ufficio Tecnico comunale è conservato un archivio delle mappe catastali vigenti in scala non inferiore a 1:2000, che viene aggiornato, a cura dello stesso ufficio, per le opere realizzate. Ogni progetto tendente ad ottenere il rilascio di una licenza edilizia deve essere corredato di una tavola che riproduca l’isolato interessato dalla richiesta, mettendo in risalto a tratto marcato i confini dell'area asservita ed a campitura piena il profilo planimetrico del nuovo edificio nella scala di mappa. In caso di varianti in corso d’opera che abbiano modificato il profilo planimetrico dell’edificio, dovrà essere presentata, contemporaneamente alla domanda di rilascio del certificato di abitabilità, la tavola aggiornata riportante l’edificio effettivamente realizzato.
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Art.8
CAVE E TORBIERE
L’apertura di cave e torbiere e comunque la coltivazione delle sostanze minerali di cava è disciplinata dalla vigente legge regionale del 30/3/1982 n. 18. Fino all’approvazione del piano di cui all’art. 2 della citata legge che identificherà gli ambiti territoriali nei quali l’attività è consentita, è vietata l’apertura di nuove cave.
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Art.9
NORME PARTICOLARI CONCERNENTI LINEE ED IMPIANTI ELETTRICI
La costruzione di opere edilizie adibite a stazioni e cabine elettriche è subordinata a concessione edilizia rilasciata ai sensi dell'art.9, lettera f) della legge 28 Gennaio 1968 n.10. Le opere edilizie relative alle cabine di trasformazione per l’alimentazione delle utenze, non vengono computate nel calcolo dell’edificazione consentita. In tutte le zone è consentita la costruzione a confine delle cabine di trasformazione anche se la loro altezza supera i limiti di cui al penultimo comma dell'art. 4.2 delle presenti N.T.A.; le cabine possono inoltre essere costruite nelle fasce di rispetto stradale. La costruzione di nuove linee elettriche e relative opere accessorie e la modifica di quelle esistenti sono disciplinate dalle leggi vigenti ed in particolare dal T.U. 11/12/1933 n. 1775 e successive modifiche ed integrazioni e dalla legge regionale 16/6/1979 n.33 “Norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici fino a 150.000 volt”. Per quanto attiene agli elettrodotti ad alta tensione 380-220-130 KV, non verranno rilasciate concessioni ad edificare sulle aree sottoposte a vincolo di elettrodotto che contrastino con le norme delle leggi vigenti in materia di elettrodotti.
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Art.10
VINCOLI E TUTELE
10.1 Vincolo paesistico Le cose e le località soggette a vincolo paesistico ai sensi dell'art.1 della L. 29.6.1939 n.1497 sono disciplinate dalla vigente legislazione statale o regionale.
10.2 Vincolo idrogeologico. Le zone soggette a vincolo idrogeologico ai sensi dell’art.866 del C.C. e delle altre leggi riguardanti la medesima materia sono disciplinate dalla vigente legislazione statale e regionale.
10.3 Edifici storici e/o di pregio artistico e ambientale Sono tutelati, in quanto edifici di carattere storico e/o di pregio artistico e ambientale, tutti gli edifici campiti con colore nero sulle tavole di azzonamento. Per questi edifici sono ammessi soltanto interventi di carattere conservativo e cioè ordinaria e straordinaria manutenzione, restauro e risanamento conservativo. Sono altresì tutelate le aree a verde di pertinenza di tali edifici, per le quali è prescritto il mantenimento dei giardini esistenti. Qualora lo stato di conservazione e le caratteristiche tecnico-statiche dell’edificio non siano tali da consentire interventi conservativi, è ammessa, previa perizia redatta da idoneo tecnico laureato e approvata dall’Amministrazione Comunale, la demolizione totale o parziale e l’eventuale ricostruzione del volume massimo consentito.
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Art.11
FASCIA DI PROTEZIONE DEL LAGO
Ai sensi dell'art.39 della L.U.R. 51/175, per una fascia di profondità dal limite del demanio di mt.100, sono vietate ogni nuova edificazione nonché l’esecuzione di opere di urbanizzazione salvo: a) le opere che abbiano conseguito la dichiarazione di pubblica utilità; b) opere pubbliche da eseguirsi su terreno appartenente al demanio ed al patrimonio dello Stato e degli Enti Locali; c) opere attinenti al regime idraulico, alle derivazioni d’acqua o ad impianti di depurazione; previa autorizzazione del Presidente della Giunta Regionale, che verifìca la compatibilital delle stesse con la tutela dei valori ambientali. Queste norme non si applicano all’interno del perimetro del centro edificato dì cui all’art.18 della legge 20 ottobre 1971 n. 865. Nella tavola di azzonamento del P.R.G. è riportato, con apposito segno grafico, il limite di 100 mt. dal lago. Tale perimetro deve intendersi come indicativo e dovrà essere verificato caso per caso. Nei casi in cui le aree comprese nella fascia di protezione del lago sono classificate nella tavola di azzonamento Zone E/AG.2 oppure sono classificate Zone B/TR.1, B/TR.2, C/TR.1, C/TR.2, C/TR.3, e comunque quando sono incluse nel perimetro di un piano esecutivo non sono computabili ai fini della determinazione della densità edilizia.
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Art.12
STRUMENTI DI ATTUAZIONE
Il P.R.G. in conformità della vigente legislazione statale e regionale si attua mediante: 1) Programmi pluriennali d’attuazione. Ai sensi della vigente legislazione statale e regionale. 2) Piani particolareggiati esecutivi. Ai sensi dell'art. 13 e seguenti della legge 17/8/1942 n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè dell'art. 27 della legge 22/10/1971 n.865. 3) Piani di recupero. Ai sensi della legge 5/8/1978 n. 457, titolo IV “Norme generali per il recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente”. 4) Piani di zona per l’edilizia economica e popolare. Ai sensi della legge n.167 del 18/4/1962 e della legge 22/10/1971 n.865 e successive integrazioni e modificazioni. 5) Piani di lottizzazione convenzionati. Ai sensi dell’art.28 della legge 17/8/1942 n.1150 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dell’art.12 della legge regionale 5/12/1977 n.60, modificata ed integrata dalla legge regionale n.61 del 5/12/1977. 6) Concessioni edilizie 7) Autorizzazioni edilizie. 8) Relazione del proprietario con asseverazione di professionista abilitato. Per opere interne alle costruzioni che non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici ed i regolamenti edilizi vigenti, ai sensi dell’art.26 della L.47/85 e successive modificazioni ed integrazioni.
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TITOLO SECONDO: PREVISIONI DEL P.R.G.
parte prima: ZONE PUBBLICHE DI USO PUBBLICO E DI INTERESSE GENERALE
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Art.13
ZONE DESTINATE ALLA VIABILITÁ
Tali zone sono destinate alla conservazione, all’ampliamento ed alla creazione di nuovi spazi per il traffico e la sosta dei veicoli e dei pedoni, esse comprendono quindi anche le piazze. Le tavole di azzonamento del P.R.G. indicano, ove possibile e necessario, l’intera zona nella quale sarà ricavata la viabilità; nei rimanenti casi invece indicano la sola sede viaria. Nel primo caso il tracciato viario riportato sulle tavole di azzonamento ha valore indicativo e la progettazione esecutiva potrà modificare il tracciato stesso nell’ambito della zona, senza che ciò comporti variante al P.R.G..
13.1 Interventi consentiti. Nelle zone per la viabilità oltre alle opere stradali e relativi servizi funzionari quali illuminazione, semafori, potranno realizzarsi sistemazioni varie di arredo stradale quale piste ciclabili, viali alberati, spazi per la sosta, etc., nonché canalizzazioni di infrastrutture tecnologiche (acquedotti, fognature, elettrodotti, gasdotti, etc.) aree di parcheggio e stazioni di servizio e rifornimento carburanti, nel rispetto delle norme sugli accessi e delle norme particolari sulle stazioni di servizio e rifornimento di carburante per autoveicoli. Le aree specificamente destinate dal P.R.G., quelle individuate dai piani e dai progetti esecutivi e quelle genericamente destinate dal P.R.G. a zone per la viabilità che già sono utilizzate come parcheggi sono riservate alla sosta degli autoveicoli. In tali aree ed anche in quelle destinate a piazze è ammessa la costruzione di parcheggi pubblici o di uso pubblico nel sottosuolo. Tali opere possono essere realizzate anche da privati mediante concessione convenzionata.
13.2 Fasce di rispetto e distanze dalle strade Fuori dal sistema urbano, nelle zone E1, E2 e nella zona a parco naturale, le distanze da osservarsi nell'edificazione, misurate a partire dal ciglio delle strade, sono quelle previste dal D.M. del 1.4.1968; tali distanze devono essere osservate anche nel caso di strade in.progetto. All’interno delle fasce di rispetto possono essere consentiti, a prescindere dalla destinazione di zona,.nuove strade, corsie di servizio, ampliamenti delle carreggiate esistenti e relativi servizi funzionari quali illuminazione semafori etc.. Potranno
essere
inoltre
consentite
sistemazioni
varie
di
arredo
stradale,
canalizzazione di infrastrutture tecnologiche (acquedotti, fognature, elettrodotti, gasdotti, etc.), aree di parcheggio e stazioni di servizio e di rifornimento carburanti, nel rispetto delle norme sugli accessi e delle norme particolari sulle stazioni di servizio di rifornimento carburanti.
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All’interno del sistema urbano le distanze da osservarsi nell’edificazione sono quelle prescritte dalle norme generali e dalle norme particolari delle diverse zone sulle distanze dalle strade (Ds). Le fasce di rispetto stradale non concorrono alla determinazione delle quantità edificabili.
13.3 Norme sugli accessi a strade statali e provinciali. Fuori del perimetro del centro edificato di cui all'art. 18 della Legge 22 Ottobre 1971 n.865 gli accessi e comunque le immissioni nelle strade statali o provinciali dovranno avere la preventiva autorizzazione dell’Ente di competenza.
13.4 Ampiezza delle sezioni stradali. L’ampiezza minima della sezione stradale è per tutte le strade quella risultante dalle tavole grafiche di P.R.G. Le strade non previste dalle tavole grafiche del P.R.G. in quanto da realizzare nell’ambito di un piano urbanistico esecutivo, dovranno avere dimensione minima di mt.8,00 da recinzione a recinzione. È ammessa la riduzione a mt.6,00 qualora nei tratti più idonei vengano realizzate piazzole di sosta aventi superficie non inferiore a quella della minore larghezza della sede stradale.
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Art.14
NORME PARTICOLARI CARBURANTE
PER
LE
STAZIONI
DI
SERVIZIO
E
RIFORNIMENTO
Le attrezzature di cui al presente articolo sono gli impianti per la distribuzione del carburante con i relativi depositi, le pensiline e piccole costruzioni di servizio per la vendita di accessori per autoveicoli. Tali attrezzature sono consentite: -
nelle zone destinate alla viabilità e nelle relative aree di rispetto generico, solamente a titolo precario ai sensi dell'art.26 della Legge Urbanistica Regionale n.51 del 1975;
-
nelle zone B (e relative sottozone), C (e relative sottozone), D (e relative sottozone).
La realizzazione di tali attrezzature è consentita mediante concessione singola nelle zone destinate alla viabilità, nelle aree di rispetto e nelle zone in cui non vi è l'obbligo dello strumento urbanistico esecutivo; mediante strumento urbanistico esecutivo degli altri casi. La realizzazione di tali attrezzature è comunque subordinata al rispetto dei seguenti indici e prescrizioni: -
superficie minima dell’area: mq.300
-
Rc (rispetto all’intera area utilizzata): 10% (escluse le pensiline)
-
le attrezzature aventi accesso da strade statali e provinciali, nei tratti esterni al perimetro del centro edificato di cui all’art. 18 della Legge 865/71, devono avere accessi canalizzati.
-
Ogni struttura ed apparecchiatura infissa al suolo deve trovarsi ad una distanza non inferiore a m.5,50 dal limite esterno del marciapiede o, in sua assenza, dal ciglio stradale.
-
I distributori di G.P.L. e di gas metano sono ammessi esclusivamente nelle zone D e nelle zone destinate alla viabilità e relative fasce di rispetto all’esterno del perimetro del Centro Edificato e comunque nel rispetto delle prescrizioni di cui al D.P.R. 12/1/1971 ed all’art. 26 della Legge Urbanistica Regionale n.51 del 1975.
Per le attrezzature realizzate anteriormente alla data di adozione del P.R.G. e che si trovino in contrasto con le presenti norme sono consentite le operazioni manutentive intese a garantire la sicurezza degli impianti.
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Art.15
ZONE FE FERROVIARIE
Sono destinate alle sedi ferroviarie esistenti o di previsione, ai relativi impianti e servizi ed ai loro ampliamenti. Di esse non fanno parte le relative zone di rispetto che sono fissate e regolate dalle leggi vigenti. Qualora le aree incluse nella fascia di rispetto siano classificate nella tavola di azzonamento come edificabili, la relativa edificabilità di pertinenza è utilizzabile nelle aree immediatamente adiacenti aventi la medesima destinazione di zona.
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Art.16
ZONE IM DI INTERSCAMBIO E MOBILITÁ
Le aree IM sono riservate alle attrezzature e agli impianti necessari per organizzare gli intescambi e le interconnessioni fra diversi mezzi di trasporto ed i relativi parcheggi. In esse sono quindi ammessi, tenendo conto della rilevante connotazione turistica dell’utenza del sistema di mobilita in oggetto, servizi e attrezzature pubbliche e private connessi alla fusione di interscambio. Il Piano Regolatore Generale in questa zona si attua mediante piano esecutivo esteso all’intera area. In assenza del piano esecutivo sono consentiti interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, nonché le modifiche, le sistemazioni ed il potenziamento degli impianti e dei fabbricati ferroviari esistenti, con esclusione degli interventi volti alla realizzazione dei nuovi fabbricati viaggiatori. I piani attuativi contrassegnati sulle tavole di azzonamento con la sigla “SC” sono di interesse sovracomunale e perciò assoggettati ad approvazione regionale ai sensi della L.R. n.14 del 13.3.1874.
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Art.17
ZONE CIMITERIALI
17.1 zone per attrezzature cimiteriali. Sono destinate alle attrezzature cimiteriali esistenti e future. In queste zone possono essere realizzate ed ampliate, oltre alle costruzioni per la sepoltura dei defunti, attrezzature complementari quali parcheggi, aree verdi, piccole costruzioni per la vendita di fiori e di altri oggetto per il culto e l’onoranza dei defunti.
17.2
fasce di rispetto cimiteriale. Le fasce di rispetto sono quelle comprese entro il perimetro di rispetto cimiteriale. In queste aree è pertanto vietato costruire nuovi edifici ed ampliare quelli esistenti, ferme restando le prescrizioni previste per le singole zone. Nelle zone a destinazione agricola comprese nelle fasce di rispetto cimiteriale, è consentito l’esercizio della attività agricola e, ai soli fini del trasferimento delle superfici copribili e dei volumi, a questa zona sono attribuiti gli stessi indici e rapporti della zona agricola generica.
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Art.18
ZONE PER ATTREZZATURE PUBBLICHE E DI USO PUBBLICO DI QUARTIERE.
Queste zone sono riservate a spazi pubblici e ad attività collettive di cui all’art.22 della L.R. 15/4/1975 n.51. Non sono consentite altre destinazioni se non l’eventuale residenza del personale di custodia e le attrezzature necessarie al funzionamento dei servizi previsti. I servizi e le relative attrezzature possono essere realizzati dall'Amministrazione Pubblica e dagli enti istituzionalmente competenti, oppure da altri soggetti (associazioni, cooperative, enti, privati, ecc.), mediante concessione temporanea, subordinata alla stipula di una convenzione con la quale venga determinata la durata della concessione e siano disciplinate le modalità di gestione delle attrezzature da realizzare su aree acquisite dall’Amministrazione Comunale o assoggettate a servitù di uso pubblico regolarmente trascritta. Le destinazioni specifiche individuate dalle tavole di azzonamento hanno un valore di massima. Le zone per attrezzature pubbliche e di uso pubblico si dividono, in relazione alle destinazioni specifiche, nelle sottozone seguenti:
18.1 Zone per attrezzature civili Esse sono riservate all’istruzione ed alle attrezzature civili di interesse comune (culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative). In queste zone il piano si attua mediante concessione semplice, salvo quando le tavole di azzonamento prescrivano l’obbligo di un piano esecutivo. Indici urbanistici: Uf = 2 mq/mq. Rc = 0,50 mq/mq.
18.2 Zone per attrezzature religiose Esse sono destinate ad ospitare le attività religiose e di culto, la residenza del personale addetto e delle collettività religiose e le attrezzature connesse con l’attività religiosa e di culto (catechistiche, culturali, ricreative, sociali etc.). La servitù di uso pubblico di tali attrezzature è soddisfatta mediante l’attività di servizio di interesse comune che gli enti religiosi e di culto forniscono alla comunità in adempimento dei propri fini di istituto. In queste zone il piano si attua mediante concessione semplice salvo quando le tavole di azzonamento prescrivano l’obbligo di un piano esecutivo. Indici urbanistici: Uf = 1,00 mq/mq. Rc = 0,50 mq/mq.
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18.3 Zone a parco, per il gioco e lo sport Esse sono riservate alla formazione di parchi urbani e di quartiere, giardini, zone a verde attrezzato e relative attrezzature per il gioco, lo sport ed il tempo libero. È consentita inoltre la realizzazione di attrezzature per il ristoro connesse alle attività ammesse. In queste zone il piano si attua mediante concessione semplice, salvo quando le tavole di azzonamento prescrivano l’obbligo di un piano esecutivo. Indici urbanistici: Uf = 0,15 mq/mq. Rc = 0,15 mq/mq. In queste zone è ammessa la copertura stagionale degli impianti sportivi all’aperto; questa copertura non costituisce superficie coperta. Norme particolari: Nella zona contrassegnata da asterisco compresa tra poggio S.Elsa e Casere, non è ammessa alcuna edificabilità; è tuttavia prevista la possibilità di realizzare percorsi pedonali attrezzati con panchine, aree di sosta, belvederi etc. nel rispetto delle caratteristiche boschive e ambientali della zona stessa. In questa zona il P.R.G. si attua mediante piano particolareggiato estesa all’intera superficie campita.
18.4 Zone a parcheggio pubblico Esse sono espressamente riservate alla sosta degli autoveicoli in aggiunta e ad integrazione a quelli realizzabili nelle zone della viabilità ed a quelli da realizzare in conseguenza degli interventi edilizi pubblici e privati nei modi e nelle misure fissate dalle norme di zona. I parcheggi pubblici di cui al presente articolo saranno realizzati a livello stradale o, quando occorra, a più piani sopra e sotto il livello stradale. L’eventuale necessità di parcheggi multipiano, sia fuori terra che in sottosuolo, e le loro caratteristiche saranno determinate dal Comune in relazione ai fabbisogni ed alla situazione del traffico. Nel caso di parcheggi a livello stradale saranno messe a dimora piante di alto fusto nella misura minima di una ogni 40 mq. di superficie destinata a parcheggio ed è fatto obbligo di mantenere le eventuali alberature esistenti. Ai fini del computo dello standard per parcheggi, si tiene conto della sommatoria delle superfici lorde di pavimento, realizzate con tipologia multipiano sia fuori terra che in sottosuolo. Al medesimo fine possono altresì essere computati i parcheggi realizzati in aree pubbliche, costruiti anche in diritto di superficie costituito a favore di terzi, previa stipulazione di apposita convenzione nella quale devono essere stabilite: la durata, le modalità della gestione, anche ai fini di sicurezza, nonché le opere di arredo urbano da
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eseguire in superficie, sulla base di criteri di qualità che tengano conto dell’ambiente nel quale si inserisce il singolo intervento. Previa stipula di apposita convenzione, che dovrà contenere le modalità di realizzazione delle opere e gli impegni da assumere da parte dei privati a garanzia della sicurezza e del mantenimento delle opere realizzate, l’Amministrazione Comunale potrà altresì permettere la realizzazione dì parcheggi privati sottostanti aree pubbliche destinate a parcheggio dal P.R.G..
18.5 Zone per attrezzature tecnologiche Tali zone sono destinate ad attrezzature ed impianti pubblici di carattere tecnologico, quali rimesse di autoveicoli pubblici, centrali telefoniche, impianti dell’acquedotto, impianti per la trasformazione e distribuzione dell’energia elettrica, depuratori etc., nonché centri di lavoro per la manutenzione di tali attrezzature ed impianti. In tali zone inoltre sono ammesse le attrezzature al servizio del personale addetto, la residenza per il personale di custodia e gli uffici strettamente inerenti alle funzioni svolte. In queste zone il piano si attua mediante concessione semplice, salvo quando le tavole di azzonamento prescrivano l’obbligo di un piano urbanistico esecutivo. Indici urbanistici: Uf = 0,60 mq/mq. Rc = 0,50 mq/mq. Nelle zone per attrezzature telefoniche esistenti è ammessa esclusivamente la realizzazione di impianti telefonici (centrali, centri di lavoro, etc.). Ogni intervento edilizio nella zona per attrezzature telefoniche è subordinato a Concessione Edilizia singola nel rispetto dei seguenti indici e parametri: -
Uf = mq/mq 1,5
-
Rc = mq/mq 0,5
-
Hf = M. 15,0
-
Dc = M. 5,0
-
Df = M. 10,0
-
Ds = M. 3,0
per gli interventi di sopralzo di edifici esistenti è consentita una distanza dai confini, dagli edifici e dal ciglio stradale pari a quella preesistente.
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Art.19
ZONE PER ATTREZZATURE AL SERVIZIO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Sono destinate ad attività collettive (quali mense, centri sanitari ed assistenziali, sindacali, ricreativi, sportivi, etc.) a verde attrezzato ed a parcheggi al servizio degli impianti produttivi. In queste zone il piano si attua mediante concessione semplice, salvo quando le tavole di azzonamento, prescrivano l’obbligo di un piano urbanistico esecutivo. Indici urbanistici: Uf = 0,40 mq/mq. Rc = 0,40 mq/mq.
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Art.20
ZONE PER ATTREZZATURE PRIVATE DI INTERESSE GENERALE
Tali zone sono desinate alle attrezzature private di interesse generale e cioè : attrezzature assistenziali, ospedaliere, parrocchiali, scolastiche, teatri, cinema, attrezzature sportive e ricreative, lacuali, balneari, etc. Sono suddivise nelle seguenti quattro sottozone:
20.1 sottozona “A”: per attrezzature assistenziali, parrocchiali, ospedaliere, scolastiche, teatri e cinema. In questa sottozona il P.R.G. si attua mediante concessione semplice, salvo quando le tavole di azzonamento prescrivano l’obbligo di un piano urbanistico esecutivo. Indici urbanistici: Uf:
1,00 mq/mq.
Rc:
0,50 mq/mq.
Xmax:
11,00 mt. A tale altezza sono ammesse deroghe in caso di ampliamento di strutture esistenti purché, l’altezza massima non sia superiore a quella degli edifici esistenti contigui.
Ppr:
1/3 della S.L.P. di cui almeno il 50% in parcheggi di uso pubblico ai margini della superficie fondiaria.
SVpr:
aree a verde privato pari ad 1/4 della superficie fondiaria ed un albero ogni 40 mq. di area non coperta.
20.2 sottozona “B”: per attrezzature sportive, ricreative e destinate allo svago ed al riposo. In questa zona il P.R.G. si attua mediante concessione semplice, salvo quando le tavole di azzonamento prescrivano l'obbligo di un piano urbanistico esecutivo. Indici urbanistici: Uf:
0,15 mq/mq. Nel caso di impianti scoperti, la superficie effettivamente utilizzata per le attività sportive o ricreative non può superare il 40% dell’intera area.
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Rc:
0,15 mq/mq. Non costituisce superficie coperta la superficie risultante dalla proiezione di eventuali coperture mobili di carattere stagionale.
Hmax:
8,00 mt.
Pp:
10% di Sf. di cui almeno il 50% in parcheggi di uso pubblico ai margini della superficie fondiaria.
SVpr:
tutta la superficie non destinata agli impianti ed ai percorsi interni con un minimo pari a 1/2 della superficie fondiaria ed un albero ogni 40 mq. di superficie scoperta (o non effettivamente utilizzata per le attività sportive o ricreative).
20.3 sottozona “C”: destinata ai circoli ricreativi esistenti. In questa zona il P.R.G. si attua mediante concessione diretta nel rispetto dei seguenti indici e parametri: V:
esistente +15%
Rc:
esistente +15%
Ppr:
10% di Sf di cui almeno il 50% in parcheggi di uso pubblico anche esterni alla superficie fondiaria.
Non costituisce superficie utile né coperta la superficie risultante dalla proiezione di eventuali coperture mobili dei campi di bocce o di altre attrezzature sportive. Per quanto riguarda le distanze dai confini e dai fabbricati si applicano le norme del Codice Civile.
20.4 sottozona “D”: per attrezzature lacuali, balneari, veliche, con possibile presenza di pubblici esercizi. In questa zona il P.R.G. si attua mediante concessione diretta. In essa si possono effettuare soltanto interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo.
20.5
sottozona “P”: destinata al parcheggio degli autoveicoli. Questa zona è vincolata alla inedificabilità assoluta.
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parte seconda: ZONE PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI
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Art.21 ZONE PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI
Sono destinate alla residenza ed a tutte quelle attività che vi siano connesse. In queste zone sono consentite le seguenti destinazioni: -
residenza ed accessori della residenza;
-
sedi per istituzioni ed enti pubblici e privati;
-
sedi per attività politiche, sindacali, culturali, religiose ed assistenziali;
-
bar, ristoranti, attrezzature alberghiere, locali ricreativi e di spettacolo;
-
attività commerciali e pubblici esercizi;
-
uffici pubblici e privati, studi professionali;
-
laboratori artigiani con esclusione delle lavorazioni nocive, inquinanti, rumorose, moleste e comunque incompatibili con la residenza;
-
autorimesse e parcheggi pubblici e privati;
Gli esercizi commerciali al dettaglio ed i pubblici esercizi dovranno attenersi alle previsioni rispettivamente del piano di cui alla Legge 11.6.1971 n.426 e del piano di cui alla Legge 14.10.1974 n.524. Gli esercizi esistenti che svolgano attività alberghiere alla data di adozione del P.R.G. hanno destinazione di uso esclusivamente alberghiera; tale destinazione non potrà essere modificata. Le parti di zone prevalentemente residenziali che nelle tavole di Azzonamento sono comprese nel “perimetro delle zone di recupero” sono considerate zone di recupero del patrimonio edilizio ai sensi e con gli effetti dell’art. 27 titolo IV della Legge n.457 del 5.8.1978. I piani attuativi contrassegnati sulle tavole di azzonamento con la sigla “IS” sono di interesse sovracomunale e perciò assoggettati ad approvazione regionale ai sensi della L.R. n.14 del 13.3.1874 Gli edifici storici e/o di pregio artistico e ambientale campiti in colore nero sulle tavole di azzonamento, e le relative aree di pertinenza sono soggetti alle norme di cui all’art.10.3 delle presenti N.T.A.
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Art.21.1 ZONA A/NA - DEI NUCLEI ANTICHI
In questa zona è perseguita la conservazione, la tutela e la valorizzazione dell’ambiente urbano edificato esistente; la tutela del centro e degli altri nuclei antichi si attua mediante piani urbanistici esecutivi. Per tutta la zona dei Nuclei Antichi, ad eccezione delle zone già assoggettate a piano urbanistico esecutivo vigente, l’amministrazione Comunale in fase successiva adotterai una variante integrativa del PRG, con l’individuazione, su base cartografica non inferiore a 1:1000, di categorie edilizie omogenee sulla scorta di opportune analisi storiche e urbanistiche, ed individuerai i perimetri degli eventuali.piani attuativi. In tale variante saranno definiti gli indici urbanistici. Gli edifici storici e/o di pregio artistico e ambientale campiti in colore nero sulle tavole di azzonamento, sono soggetti alle norme di cui all’art. 10.3 delle presenti N.T.A. Questa zona è classificata zona di recupero del patrimonio edilizio esistente ai sensi e con gli effetti dell’art.27 della Legge n.457/1978. Norme transitorie. Ferme restando le norme sugli edifici esistenti in contrasto con le destinazioni di zona di cui all’art. 26 delle presenti N.T.A., per gli edifici esistenti conformi a tali destinazioni sono consentite, sino alla adozione della variante integrativa, opere di ordinaria e straordinaria manutenzione, di consolidamento statico, di adeguamento igienico-sanitarìo e di restauro, che non comportino aumento di superficie lorda di pavimento, alterazioni delle caratteristiche architettoniche e modifiche alla destinazione d’uso degli edifici, nonché gli interventi per opere interne definiti dall’art.26 della Legge n.47/1985. Sono inoltre consentiti in assenza di piano esecutivo, ai sensi dell’art.27 della Legge 457/1978, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di restauro e di ristrutturazione edilizia che riguardino esclusivamente opere interne e singole unità immobiliari, con il mantenimento delle destinazioni d’uso residenziali. Gli interventi di restauro e di ristrutturazione edilizia, qualora riguardino globalmente edifici costituiti da più alloggi, sono consentiti, con il mantenimento delle destinazioni d’uso residenziali, purché siano disciplinati da convenzione o da atto d’obbligo unilaterale, trascritto a cura del comune e a spese dell’interessato, mediante il quale il concessionario si impegna a praticare prezzi di vendita e canoni di locazione degli alloggi concordati con il comune ed a concorrere negli oneri di urbanizzazione, ai sensi della Legge 10/1977.
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Art.21.2 ZONA B/RC.1 - ESISTENTE E DI COMPLETAMENTO
In questa zona il P.R.G. si attua: a) mediante intervento edilizio diretto: in tutti i casi, salvo quanto previsto dalla successiva lettera b). Gli interventi dovranno rispettare i seguenti indici e parametri: If:
3,00 mc/mq. di SF;
Rc:
0,40 mq/mq.;
Hmax:
14,50 mt.;
Ppr:
5,00 per ogni 100 mc. di costruzione, secondo l’art.18 della Legge 6/8/1967 n.765;
Svpr:
aree a verde pari a 1/4 della superficie fondiaria del lotto edificato con un albero ogni 40 mq. di area non coperta;
b) mediante piano urbanistico esecutivo: del tipo e nelle dimensioni definiti dalla tavola di azzonanento del P.R.G.. Il Piano, fatte salve le norme particolari seguenti, dovrà rispettare i seguenti indici e parametri: If:
3,00 mc/mq. di Sf.;
Hmax:
14,50 mt.;
Ppr:
5,00 mq. per ogni 100 mc. di costruzione ai sensi dell’art. 18 della Legge 6/8/1967 n.765.
Il rapporto di copertura (Rc) e le distanze (Df, Dc, Ds) sono definiti dal piano urbanistico esecutivo. Il piano urbanistico dovrà confermare le aree per spazi pubblici od attività collettive che siano già individuate dalla tavola di azzonamento del P.R.G.. Norme transitorie Ferme restando le norme sugli edifici esistenti in contrasto con le destinazioni di zona di cui all’art.26 delle presenti N.T.A., per gli edifici esistenti conformi a tali destinazioni ma difformi rispetto agli indici e parametri di zona, oltre agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di consolidamento statico, di adeguamento igienico-sanitario, di restauro e di ristrutturazione, sono consentiti “una tantum”, per una durata di cinque anni dall’approvazione del P.R.G., interventi di ampliamento volumetrico conseguenti ad un aumento massimo di 50 mq. di S.L.P.. Tali ampliamenti verranno concessi, ad insindacabile giudizio della commissione edilizia, solo per soddisfare esigenze di carattere igienico-sanitario e funzionale o per garantire parcheggi chiusi fino allo standard minimo di legge, nel rispetto delle norme sulle distanze prescritte per la zona.
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Norme Particolari Nella zona soggetta a Piano Attuativo contrassegnata da asterisco sulle tavole, grafiche, per il perseguimento di un ridisegno urbano più equilibrato con l’esistente, si prescrivono le seguenti norme particolari: Volume max. edificabile:
mc.
12.000
Hmax:
mt.
17.50
b) sulla piazza V. Veneto pari a mt.
12.50
a) sulla via G. Garibaldi pari a
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Art.21.3 ZONA B/RC.2 - ESISTENTE E DI COMPLETAMENTO
In questa zona il P.R.G. si attua mediante intervento edilizio diretto. Gli interventi dovranno rispettare i seguenti indici e parametri: If:
2,50 mc/mq. di Sf;
Rc:
0,35 mq/mq.;
Hmax:
14,50 mt.;
Ppr:
5,00 mq. per ogni 100 mc. di costruzione, ai sensi dell’art.18 della legge 8/6/1967 n.765;
SVpr:
aree a verde privato pari a 1/4 della superficie fondiaria del lotto edificato ed un albero ogni 40 mq. di area non coperta.
Norme transitorie Ferme restando le norme sugli edifici esistenti in contrasto con le destinazioni di zona di cui all’art. 26 delle presenti N.T.A., per gli edifici esistenti, conformi a tali destinazioni ma difformi rispetto agli indici e parametri di zona, oltre agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di consolidamento statico, di adeguamento igienico-sanitario, di restauro e di ristrutturazione, sono consentiti “una tantum”, per una durata di cinque anni dall’approvazione del P.R.G., interventi di ampliamento volumetrico conseguenti ad un aumento massimo di 50 mq. di S.L.P.. Tali ampliamenti verranno concessi, ad insindacabile giudizio della commissione edilizia, solo per soddisfare esigenze di carattere igienico-sanitario e funzionale o per garantire parcheggi chiusi fino allo standard minimo di legge, nel rispetto delle norme sulle distanze prescritte per la zona.
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Art.21.4 ZONA B/RC.3 - ESISTENTE E DI COMPLETAMENTO
In questa zona il P.R.G. si attua mediante intervento edilizio diretto. Gli interventi dovranno rispettare i seguenti indici e parametri: If:
1,00 mc/mq. di Sf
Rc:
0,30 mq/mq. di Sf
He:
11,00 mt.
Ppr:
15,00 mq. per ogni 100 mc. di costruzione, secondo quanto previsto dall’art.18 della Legge 6/8/1967 n.765.
SVpr:
aree a verde privato pari a 1/4 della Sf del lotto edificato ed un albero ogni 40 mq. di tale area.
Norme transitorie Ferme restando le norme sugli edifici esistenti in contrasto con le destinazioni di zona di cui all’art.26 delle presenti N.T.A., per gli edifici esistenti conformi a tali destinazioni ma difformi rispetto agli indici e parametri di zona, oltre agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di consolidamento statico, di adeguamento igienico-sanitario, di restauro e di ristrutturazione,
sono
consentiti
l’una
tantum",
per
una
durata
di
cinque
anni
dall’approvazione del P.R.G., interventi di ampliamento volumetrico conseguenti ad un aumento massimo di 50 mq. di S.L.P.. Tali ampliamenti verranno concessi, ad insindacabile giudizio della commissione edilizia, solo per soddisfare esigenze di carattere igienico-sanitario e funzionale o per garantire parcheggi chiusi fino allo standard minimo di legge, nel rispetto delle norme sulle distanze prescritte per la zona.
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Art.21.5 ZONA B/RC.4 - ESISTENTE E DI COMPLETAMENTO
In questa zona il P.R.G. si attua: a) mediante intervento edilizio: diretto in tutti i casi, salvo quanto previsto dalla successiva lettera b). Gli interventi dovranno rispettare i seguenti indici e parametri: If:
0,50 mc/mq. di Sf;
Rc:
0,15 mq/mq.;
Hmax:
8,00 mt.;
Ppr:
5,00 per ogni 100 mc. di costruzione, secondo l’art.18 della legge 6/8/1967 n.765;
Svpr:
aree a verde pari a 1/4 della superficie fondiaria del lotto edificato con un albero ogni 40 mq. di area non coperta;
b) mediante piano urbanistico esecutivo: del tipo e nelle dimensioni definiti dalla tavola di azzonamento del P.R.G.. Il piano dovrà rispettare i seguenti indici e parametri: If:
0,50 mc/mq. di Sf.;
Hmax:
8,00 mt.;
Ppr:
5,00 mq. per ogni 100 mc. di costruzione secondo l’art. 18 della legge 6/8/1967 n.765
SVpr:
aree a verde privato pari a 1/4 della superficie fondiaria del lotto edificato con un albero ogni 40 mq. di area non coperta.
Il rapporto di copertura (Rc) e le distanze (Df, Dc, Ds) sono definiti dal piano urbanistico esecutivo. Il piano urbanistico dovrà confermare le aree per spazi pubblici od attività collettive che siano già individuate dalla tavola di azzonamento del P.R.G.. Norme particolari Nelle zone contrassegnate da asterisco nella frazione Mombello, adiacenti alla zona della torbiera, al fine di garantirne la necessaria alimentazione idrica dovrà essere assicurata una superficie filtrante minima (e quindi priva di qualsiasi tipo di impermeabilizzazione) pari al 70% della Sf. In queste zone le acque meteoriche, ad esclusione di quelle di prima pioggia che andranno convogliate direttamente in fognatura, dovranno essere immesse direttamente negli strati superficiali del suolo.
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Norme transitorie Ferme restando le norme sugli edifici esistenti in contrasto con le destinazioni di zona di cui all’art.26 delle presenti N.T.A., per gli edifici esistenti conformi a tali destinazioni ma difformi rispetto agli indici e parametri di zona, oltre agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di consolidamento statico, di adeguamento iaienico-sanitario, di restauro e di ristrutturazione, sono consentiti “una tantum”, per una durata di cinque anni dall’approvazione del P.R.G., interventi di ampliamento volumetrico conseguenti ad un aumento massimo di 50 mq. di S.L.P.. Tali ampliamenti verranno concessi, ad insindacabile giudizio della commissione edilizia, solo per soddisfare esigenze di carattere igienico-sanitario e funzionale o per garantire parcheggi chiusi fino allo standard minimo di legge, nel rispetto delle norme sulle distanze prescritte per la zona.
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Art.21.6 ZONA B/RE.1 - ESISTENTE
In questa zona sono comprese aree edificate ed aree inedificate. In essa è perseguito il mantenimento della situazione esistente sia sotto il profilo delle caratteristiche insediative e della densità edilizia, sia sotto quello delle caratteristiche ambientali. Per le aree non edificate e non piantumate è consentita, oltre alla piantumazione, l’esercizio delle attività agricole o comunque di coltivazione. In tale zona è fatto obbligo del mantenimento di tutte le alberature di alto fusto esistenti. Per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di manutenzione, di ristrutturazione, di restauro e, se compatibili con l’obbligo di cui al comma precedente, interventi di ampliamento, di ricostruzione totale o parziale previa demolizione degli edifici esistenti o dì parte di essi, mediante intervento edilizio diretto nel rispetto dei seguenti indici e parametri: V:
uguale a quello esistente maggiorato del 15% per edifici che abbiano un volume non superiore a 1.000 mc.; uguale a quello esistente maggiorato del 10% per edifici che abbiano un volume compreso tra 1.001 e 2.000 mc.; uguale a quello esistente senza incremento alcuno per gli edifici che abbiano un volume superiore a 2.000 mc.;
Rc:
quello esistente. Oppure, se inferiore, 30% di Sf;
He:
quella esistente. Nei casi di ampliamento, sopralzo o demolizione e ricostruzione l’altezza non potrà superare 8,50 mt.;
Ppr:
5,00 mq. per ogni 100 mc. di costruzione, ai sensi dell’art.18 della Legge 8/6/1967 n.765.
Norme particolari. Per le attività di ristorazione presenti nella zona alla data di adozione del presente PRG, sono consentiti “una tantum” per una durata di cinque anni dalla data di approvazione del PRG, se compatibili con il piano di settore di cui alla Legge n.524/74, interventi in ampliamento sino ad un massimo di 120 mq. di nuova SLP da destinare a tale attività. Su ciascun lotto è possibile l’edificazione, anche in deroga agli indici sopra descritti, di un locale per il ricovero degli attrezzi per la manutenzione dei giardini avente superficie massima di- mq.10,0 ed altezza massima lorda nel punto più alto del colmo di m.2,50 costruito in adiacenza o no alle costruzioni esistenti. La Commissione Edilizia potrà dettare prescrizioni particolari per la localizzazione nel lotto di tale manufatto e per le sue finiture anche e soprattutto in relazione alle caratteristiche architettoniche, ambientali e paesaggistiche del contesto nel quale lo stesso si inserisce; tali prescrizioni saranno vincolanti al rilascio della Concessione Edilizia.
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Art.21.7
ZONA B/RE.2 - ESISTENTE DI INTERESSE PAESAGGISTICO
Si tratta di aree in stretto rapporto con il lago caratterizzate da una limitata presenza di edifici inseriti in un ambiente prevalentemente verde, e di aree comunque assoggettate a vincolo paesaggistico, nelle quali il piano persegue l’obbiettivo di non alterare l’attuale situazione vietando la realizzazione di nuove costruzioni. In questa zona, fatto salvo il rispetto dell’art. 26 delle presenti N.T.A., e l’obbligo del mantenimento di tutte le alberature di alto fusto esistenti, oltre agli interventi di manutenzione, di ristrutturazione, di restauro, sono consentiti, se compatibili con le limitazioni di cui sopra e se approvati dal Servizio Beni Ambientali dalla Regione Lombardia, anche interventi di ampliamento e di demolizione e ricostruzione. In questa zona il piano si attua mediante intervento edilizio diretto nel rispetto dei seguenti indici e parametri: V:
uguale a quello esistente maggiorato del 15% per edifici che abbiano un volume non superiore a 1.000 mc.; uguale a quello esistente maggiorato del 10% per edifici che abbiano un volume compreso tra 1.001 e 2.000 mc.; uguale a quello esistente senza incremento alcuno per edifici con volume superiore a 2.000 mc.;
Rc:
uguale a quello esistente. Oppure, se inferiore, fino al 20% di Sf;
Hmax:
uguale a quella esistente. Nei casi di ampliamento e di ricostruzione l’altezza non potrà superare 8,50 mt.;
Ppr:
5,00 mq. per ogni 100 mc. di costruzione, ai sensi dell’art.18 della Legge 8/6/1967 n.765.
Norme particolari Su ciascun lotto è possibile l’edificazione, anche in deroga agli indici sopra descritti, di un locale per il ricovero degli attrezzi per la manutenzione dei giardini avente superficie massima di mq.10,0 ed altezza massima lorda nel punto più alto del colmo di m.2,50 costruito in adiacenza o no alle costruzioni esistenti. La Commissione Edilizia potrà dettare prescrizioni particolari per la localizzazione nel lotto di tale manufatto e per le sue finiture anche e soprattutto in relazione alle caratteristiche architettoniche, ambientali e paesaggistiche del contesto nel quale lo stesso si inserisce; tali prescrizioni saranno vincolanti al rilascio della Concessione Edilizia.
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Art.21.8 ZONA C/RN.1 - NUOVO INSEDIAMENTO RESIDENZIALE
In queste zone il P.R.G. si attua, salvo diversa specificazione delle tavole di azzonamento, mediante P.L. esteso all’unità urbanistica definita nelle tavole stesse, di azzonamento, nel rispetto dei seguenti indici e parametri: It:
1,00 mc/mq. di St;
Hmax:
11,00 mt.;
Ppr:
7,00 mq. per ogni 100 mc. di costruzione, con un minimo di un box o posto auto per ogni unità abitativa residenziale. Il 30% di detta superficie dovrà essere destinato a parcheggi di uso pubblico localizzati ai margini della superficie fondiaria;
SVpr:
1/4 della superficie fondiaria del lotto edificato ed un albero ogni 40 mq. di superficie scoperta.
L’indice di fabbricabilità fondiaria (If), il rapporto di copertura (Rc) e le distanze (Ds, Dc, Df) verranno fissati dallo strumento urbanistico esecutivo. Lo strumento urbanistico esecutivo dovrà confermare le aree per spazi pubblici o attività collettive che siano già individuate dal P.R.G.. In tal caso saranno previste direttamente dallo strumento urbanistico esecutivo stesso le ulteriori aree eventualmente necessarie per il raggiungimento delle misure minime seguenti: -
13,0 mq. per ogni 100 mc. di volume aventi destinazione residenziale;
-
50,0 mq. per ogni 100 mq. di S.L.P. aventi destinazione commerciale, terziaria, amministrativa e direzionale;
-
10,0 mq. per ogni 100 mq. di Sf di pertinenza di costruzioni aventi destinazione
artigianale. Potranno invece essere monetizzate le eventuali ulteriori aree necessarie per raggiungere i seguenti standards minimi regionali: -
26,5 mq. per ogni 100 mc. di volume aventi destinazione residenziale;
-
100,0 mq. per ogni 100 mq. di S.L.P. aventi destinazione commerciale, terziaria, amministrativa e direzionale;
-
20,0 mq. per ogni mq. di Sf di pertinenza di costruzioni aventi destinazione artigianale.
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Art.21.9 ZONA C/RN.2 - PIANI ESECUTIVI RESIDENZIALI VIGENTI
Si tratta di zone già assoggettate a piani esecutivi approvati. In queste zone l’edificazione è regolata dai piani urbanistici esecutivi vigenti. I piani esecutivi dovranno, in caso di difformità, adeguarsi alle previsioni dello strumento urbanistico generale vigente. Le eventuali varianti ai piani urbanistici esecutivi vigenti eseguite all’interno del perimetro delle zone C/RN.2, dovranno rispettare le destinazioni d’uso definite dal PRG per le zone prevalentemente residenziali, i parametri urbanistici, gli indici di fabbricabilità territoriale e le quantità minime di spazi pubblici e di uso pubblico già previsti dal singolo piano esecutivo in vigore al momento della adozione del P.R.G..
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parte seconda: ZONE PREVALENTEMENTE PRODUTTIVE
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Art.22
ZONE PREVALENTEMENTE ARTIGIANALI-INDUSTRIALI
Tali zone sono destinate ad edifici ed attrezzature per attività produttive, per il deposito e la conservazione dei prodotti e per attività di commercio all’ingrosso. In queste zone sono ammessi: a) impianti industriali, artigianali e commerciali all’ingrosso; b) depositi e magazzini; c) servizi tecnici ed amministrativi degli impianti nella misura massima del 20% della S.L.P. destinata agli impianti di cui alla lettera a) ed ai depositi e magazzini di cui alla lettera b); d) una sola abitazione con superficie lorda di pavimento massima di 150 mq.. Le abitazioni possono essere adibite esclusivamente all’uso del titolare dell’azienda o di personale dipendente addetto alla custodia degli impianti, dei depositi e dei magazzini. e) ditte ed edifici per prestazioni di servizi.
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Art.22.1 ZONA B/AI.1 ARTIGIANALE-INDUSTRIALE ESISTENTE E DI COMPLETAMENTO
In questa zona il P.R.G. si attua mediante intervento edilizio diretto. Gli interventi dovranno rispettare i seguenti indici e parametri: Uf:
0,60 mq/mq. di Sf;
Hmax:
12,00 mt., esclusi i volumi tecnologici;
Df:
pari all’altezza del fabbricato più alto e comunque mai inferiore a 10,00 mt., salvo i casi diversi previsti dal punto 4.1 delle presenti N.T.A.;
Dc:
pari alla metà dell’altezza e comunque mai inferiore a 5,00 ml.; salvo casi diversi previsti dal punto 4.2 delle presenti N.T.A.;
Ds:
mt. 10 salvo i casi di costruzioni in aderenza e di allineamento già in atto, per i quali valgono le norme generali di cui all’art.4.3. delle presenti N.T.A.;
SVpr:
1/4 della superficie fondiaria del lotto edificato ed un albero ogni 50 mq. di superficie scoperta;
Ppr:
5,00 mq. ogni 100 mc. di costruzione, ai sensi dell'art.18 della L.765/67, di cui il 30% in parcheggi di uso pubblico ai margini della superficie fondiaria.
Norme transitorie Ferme restando le norme sugli edifici esistenti in contrasto con le destinazioni di zona di cui all’art.26 della presenti N.T.A., per gli edifici esistenti, conformi a tali destinazioni ma difformi rispetto agli indici e parametri di zona, oltre agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di consolidamento statico, di adeguamento igienico-sanitario di restauro e di ristrutturazione sono consentiti “una tantum”, per una durata di cinque anni dall’approvazione del P.R.G., interventi di ampliamento volumetrico conseguenti ad un aumento massimo di 100,0 mq. di S.L.P. nel rispetto delle norme sulle distanze prescritte per la zona.
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Art.22.2 ZONE B/AI 2 - INDUSTRIALI PROMUOVIBILI A RESIDENZIALI
In tali zone è ammessa la destinazione d’uso attuale per attività produttive con impianti non molesti o nocivi per l’igiene degli insediamenti circostanti. In queste zone si applicano le norme, gli indici ed i parametri urbanistici delle zone B/AI.l. Nel caso in cui le unità produttive ora presenti cessino l’attività, tali zone divengono integralmente ed unitariamente soggette a intervento urbanistico preventivo esteso alle intere aree oggi occupate dai singoli impianti con conseguente promozione delle aree a zone prevalentemente residenziali. In questo caso le zone sono assoggettate alle norme procedurali delle zone C/RN.1 ed ai seguenti indici e parametri: It:
2,00 mc/mq.
Hmax:
16,00 ml.
per i restanti indici valgono quelli della zona C/RN.1.
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Art.22.3 ZONA D/AI.1 - NUOVO INSEDIAMENTO ARTIGIANALE E INDUSTRIALE
In questa zona il P.R.G. si attua, salvo diversa specificazione delle tavole di azzonamento mediante P.L. esteso all’unital urbanistico definita nelle tavole stesse nel rispetto dei seguenti indici e parametri: Ut:
0,60 mq/mq. di St;
Hmax:
12,00 mt., esclusi i volumi tecnologici;
SVpr:
1/4 della superficie fondiaria del lotto edificato ed un albero ogni 50 mq. di superficie;
Ppr:
5,00 mq. ogni 100 mc. di costruzione, ai sensi dell’art.18 della L.765/67, di cui il 30% in parcheggi di uso pubblico ai margini della superficie fondiaria.
L’indice di utilizzazione fondiaria (Uf) e le distanze (Ds, Dc,Df) sono fissati dallo strumento urbanistico esecutivo. Lo strumento urbanistico esecutivo dovrà confermare le aree per spazi pubblici o attività collettive che siano già individuate dal P.R.G.; in tal caso le eventuali ulteriori aree necessarie per il raggiungimento degli standards minimi sotto indicati saranno previste direttamente dallo strumento urbanistico esecutivo stesso. Nel caso non siano individuate dal P.R.G. aree per spazi pubblici o attività collettive il piano urbanistico esecutivo dovrà obbligatoriamente prevedere aree destinate a tali usi nelle seguenti misure minime: -
20,0 mq. per ogni 100 mq. di Sf di pertinenza di costruzioni aventi destinazione artigianale;
-
100,0 mq. per ogni 100 mq. di S.L.P. aventi destinazione commerciale, terziaria, amministrativa e direzionale;
-
26,5 mq. per ogni 100 mc. aventi destinazione residenziale.
Norme transitorie Per gli edifici esistenti non in contrasto con le destinazioni ammesse nella zona, in assenza del piano urbanistico esecutivo, sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di consolidamento statico, di adeguamento igienico-sanitario, di restauro e di ristrutturazione. Per tali edifici sono altresì consentiti interventi di ampliamento volumetrico conseguenti ad un aumento massimo di 100 mq. di S.L.P..
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Art.22.4 ZONA D/AI.2 - PIANI ESECUTIVI PRODUTTIVI VIGENTI
Si tratta di zone già assoggettate a piani esecutivi approvati. In queste zone l’edificazione è regolata dai piani-urbanistici esecutivi vigenti. I piani esecutivi dovranno, in caso di difformità, adeguarsi alle previsioni dello strumento urbanistico generale vigente. Le eventuali varianti ai piani urbanistici esecutivi vigenti eseguite all’interno del perimetro delle zone D/AI.2, dovranno rispettare le destinazioni d’uso definite dal PRG per le zone prevalentemente produttive, i parametri urbanistici, gli indici di fabbricabilità territoriale e le quantità minime di spazi pubblici e di uso pubblico già previsti dal singolo piano esecutivo in vigore al momento della adozione del P.R.G..
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Art.23
ZONE PREVALENTEMENTE TURISTICHE, RICETTIVE E RICREATIVE
In queste zone sono ammesse attrezzature destinate a soddisfare l’esigenza di ricettività turistica e ricreativa del comune nonché le altre destinazioni d’uso, di supporto e/o. compatibili con tali destinazioni prevalenti, definite per ciascuna zona dai successivi articoli. Sono strutture ricettive gli alberghi, i motels, i villaggi-albergo, le residenze turisticoalberghiere, i campeggi, i villaggi turistici, gli alloggi agro-turistici, gli esercizi di affittacamere, le case e gli appartamenti per le vacanze, le case per ferie, gli ostelli per la gioventù, i rifugi alpini. I piani attuativi contrassegnati sulle tavole di azzonamento con la sigla “IS” sono di interesse sovracomunale e perciò assoggettati ad approvazione regionale ai sensi della L.R. n.14 del 13.3.1874 Definizione delle strutture ricettive (di cui alla Legge n.217 del 17.5.1983, ed alla Legge Regione Lombardia n.71 del 10.12.1981): -
alberghi: sono esercizi ricettivi aperti al pubblico a gestione unitaria, che forniscono alloggio, eventualmente vitto ed altri accessori, in camere ubicate in uno o più stabili o in parti di stabili;
-
motels: sono alberghi particolarmente attrezzati per la sosta e l’assistenza delle autovetture o delle imbarcazioni, che assicurano alle stesse servizi di riparazione e di rifornimento carburanti;
-
villaggi-albergo: sono alberghi che, in una unica area, forniscono agli utenti di unità abitative dislocate in più stabili, servizi centralizzati;
-
residenze turistico-alberghiere: sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio e servizi accessori in unità abitative arredate costituite da uno, o più locali, dotate di servizio autonomo di cucina;
-
campeggi: sono aziende ricettive all’aria aperta attrezzate per ospitare turisti provvisti di tenda o di altro mezzo proprio di soggiorno trasportabile dall’utente per via ordinaria;
-
villaggi turistici: sono complessi ricettivi all’aria aperta attrezzati per ospitare turisti, sprovvisti di mezzi propri di soggiorno e pernottamento, in tende, roulottes, bungalows, case mobili ed altri allestimento mobili; ogni allestimento non può avere una superficie abitabile, compresi gli eventuali servizi, inferiore a mq.10,00 e superiore a mq.40,00, non deve comunque possedere le caratteristiche che sono proprie delle strutture alberghiere;
-
alloggi agro-turistici: i locali, siti in fabbricati rurali, nei quali viene dato alloggio a turisti da imprenditori agricoli;
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-
affittacamere: le strutture composte da non più di sei camere ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile, nei quali sono forniti alloggio ed, eventualmente, servizi complementari;
-
case e appartamenti per vacanze: gli immobili arredati gestiti in forma imprenditoriale per l’affitto ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore ai tre mesi consecutivi;
-
case per ferie: le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi gestite, al di fuori di normali canali commerciali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi operanti senza fine di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari;
-
ostelli per la gioventù: le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno e il pernottamento dei giovani;
-
rifugi alpini: i locali idonei ad offrire ospitalità in zone montane di alta quota, fuori dai centri urbani.
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Art.23.1 ZONE B/TR1 - TURISTICHE RICETTIVE E RICREATIVE
Queste zone sono destinate alle seguenti attrezzature: -
Strutture ricettive. Sono ammessi solo gli alberghi, i motels, i villaggi-albergo, le residenze turisticoalberghiere, le case e gli appartamenti per vacanze, le case per ferie, gli ostelli per la gioventù.
-
Pubblici esercizi: bar, ristoranti, tavole calde, etc.
-
Esercizi commerciali al dettaglio: nei limiti previsti dal piano di cui alla legge 11.6.1971 n.426.
-
Attrezzature balneari e nautiche: discese a lago, passeggiate, pedane, moli e pontili, porti turistici, spogliatoi, rimesse, cantieri nautici etc.
-
Attrezzature sportive, ricreative e congressuali, locali per spettacoli.
-
Destinazioni terziarie nella misura massima del 5% del volume edificabile.
-
Parcheggi.
-
Residenza nella misura massima del 50% del volume edificabile.
In questa zona il P.R.G. si attua mediante piano urbanistico esecutivo del tipo prescritto dalle tavole di azzonamento, esteso all’intera unità urbanistica definita dalle tavole di azzonamento nel rispetto dei seguenti indici e parametri: It:
2,00 mc/mq. di St.
Rc:
0,40 mq/mq. di Sf;
H max:
dato il particolare andamento del terreno dovrà essere indicata dal piano esecutivo
SVpr:
30 % della superficie fondiaria, ed un albero ogni 40 mq. di area a verde;
Ppr:
7,00 mq. per ogni 100 mc. di costruzione, con un minimo di un box o posto auto per ogni unità abitativa residenziale oppure ogni quattro posti letto per unità ricettive turistiche. Il 30% di detta superficie dovrà essere destinato a parcheggi di uso pubblico localizzati ai margini della superficie fondiaria.
Il piano urbanistico esecutivo dovrà confermare le aree per spazi pubblici o attività collettiva che siano già individuate dal P.R.G. e individuare le ulteriori aree necessarie per il raggiungimento della quantità minima di 0,50 mq. per ogni metro quadrato di S.L.P. edificabile nel caso in cui le aree già individuate dal P.R.G. siano inferiori a questa quantità. Le ulteriori aree necessarie per il raggiungimento dello standard di 1,00 mq. per ogni metro di S.L.P. edificabile potranno essere o individuate dal piano urbanistico esecutivo oppure monetizzate. Norme transitorie. Per gli edifici esistenti, in assenza di piano urbanistico esecutivo, sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di consolidamento statico, di adeguamento igienicosanitario, di restauro e di ristrutturazione.
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Sono altresì consentiti interventi di ampliamento volumetrico nelle seguenti misure massime: -
aumento del 15% del volume esistente per edifici che abbiano un volume non superiore a 1000 mc.;
-
aumento del 10% del volume esistente per edifici che abbiano un volume compreso tra 1001 mc. e 2000 mc.;
-
nessun aumento è consentito per edifici che abbiano un volume superiore a 2000 mc..
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Art.23.2 ZONE B/TR.2 - TURISTICHE RICETTIVE E RICREATIVE
Queste zone sono destinate alle seguenti strutture e attrezzature: -
Strutture ricettive. Sono ammesse solo le strutture già esistenti.
-
Pubblici esercizi: bar, ristoranti, tavole calde, etc. nei limiti previsti dal piano di cui alla legge n.524 del 14.10.1974.
-
Attrezzature connesse con l’impianto di funivia.
-
Attrezzature sportive, ricreative e congressuali.
-
Residenza per il personale addetto e di custodia nella misura massima del 10% del volume edificabile.
Questa zona essendo al di sopra degli 800 ml/slm, ai sensi del D.G.R.L. n.IV/3859 del 10.12.1985, è assoggettata alla disciplina di cui all’art. 1/ter della Legge n.431/85. Pertanto in questa zona l’attività edilizia sarà disciplinata dal piano di cui all’art.1/bis della Legge n.431/85. Fino all’approvazione di detto piano è vietata ogni modificazione dell’assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, ad eccezione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di consolidamento statico, di restauro e di risanamento conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici, o comunque quelli prescritti dalla Pubblica Amministrazione a difesa dell’ambiente dall’inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo, nonché le opere a difesa della pubblica incolumità.
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Art.23.3 ZONE C/TR.1 - TURISTICHE RICETTIVE RICREATIVE
Queste zone sono destinate alle seguenti strutture e attrezzature: -
strutture ricettive. Sono ammessi solo gli alberghi e le case per ferie;
-
pubblici esercizi: bar, ristoranti, tavole calde, etc. nei limiti previsti dal Piano di cui alla Legge n.524 del 14.10.1974 e succ. modif. ed integr.
-
attrezzature balneari, nautiche e veliche: discese a lago, passeggiate, pedane, moli e pontili, porti turistici, spogliatoi, rimesse etc.
-
attrezzature sportive, ricreative e congressuali, locali per spettacoli, attrezzature scolastiche e convitti.
-
parcheggi e autorimesse.
-
residenza per il personale addetto e di custodia nella misura massima del 10% del volume edificabile
In questa zona il P.R.G. si attua mediante piano urbanistico esecutivo del tipo prescritto dalle tavole di azzonamento esteso all’intera unità urbanistica definita nelle tavole di azzonamento, nel rispetto dei seguenti limiti e parametri: It:
1,20 mc/mq. di St. Della St., ai sensi dell’art.11 delle presenti N.T.A., non fa parte la fascia di protezione del lago.
Rc:
0,20 mq/mq. di Sf. In ogni caso la superficie effettivamente coperta da edifici o utilizzata da impianti sportivi scoperti e da percorsi pavimentati, esclusi i Ppr, non potrà superare il 60% della superficie fondiaria. Non costituisce superficie coperta la superficie risultante dalla proiezione di eventuali strutture mobili di carattere stagionale.
Hmax:
11,00 mt. (tre piani fuori terra).
SVpr:
30% della superficie fondiaria ed un albero ogni 40 mq. di area a verde.
Ppr:
7,00 mq. per ogni 100 mc. di costruzione, con un minimo di un box o posto auto per ogni unità abitativa residenziale oppure ogni quattro posti letto per unità ricettive turistiche. Il 30% di detta superficie dovrai essere destinato a parcheggi di uso pubblico localizzati ai margini della superficie fondiaria
Il piano urbanistico esecutivo dovrà confermare le aree per spazi pubblici o attività collettive che siano già state individuate dal P.R.G. ed individuare le ulteriori aree necessarie per il raggiungimento della quantità minima di 0,50 mq. per ogni metro quadrato di S.L.P. edificabile nel caso in cui le aree già individuate dal P.R.G. siano inferiori a questa quantità. Le ulteriori aree necessarie per il raggiungimento dello standard di 1,00 mq. per ogni metro di S.L.P. edificabile potranno essere o individuate dal piano urbanistico esecutivo oppure monetizzate.
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Norme particolari Ai fini dell’edificazione questa zona è suddivisa in quattro sottozone, evidenziate dalle tavole di azzonamento, distinte per modalità di intervento. Il piano urbanistico esecutivo dovrà pertanto rispettare le seguenti prescrizioni particolari: -
sottozona C/TR.1.a. nella sottozona “a”, rappresentata dalla fascia di protezione del lago individuata ai sensi dell’art.11 delle presenti N.T.A. e interna alla zona C/TR.1, potranno essere realizzate strutture per attrezzature lacuali, balneari, veliche, con possibile presenza di pubblici esercizi, in edifici di altezza massima (Hmax) 4,00 mt., nei limiti complessivi inderogabili della quota max. del 5,00% del volume di nuova costruzione realizzabile in tutta la zona C/TR.1.
-
sottozona C/TR.1.b. in questa sottozona non è ammessa la realizzazione di nuovi volumi ed è perseguito il mantenimento degli edifici e delle aree a verde esistenti; l’edificio esistente di pregio storico ambientale, campito in colore nero sulle tavole di azzonamento del PRG, è soggetto alle norme di cui all’art. 10.3 delle presenti N.T.A..
-
sottozona C/TR.1.c. in questa sottozona potrà essere localizzato il volume residuo; l’edificio principale esistente in questa sottozona dovrà essere mantenuto.
Norme transitorie Per gli edifici esistenti, fatte salve le prescrizioni relative agli edifici di pregio storico, artistico e/o ambientale, in assenza di piano urbanistico esecutivo, sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di consolidamento statico, di adeguamento igienicosanitario, di restauro e di ristrutturazione. Sono altresì consentiti interventi di ampliamento volumetrico nelle seguenti misure massime: -
aumento del 15% del volume esistente per edifici che abbiano un volume non superiore a 1000 mc.;
-
aumento del 10% del volume esistente per edifici che abbiano un volume compreso tra 1001 mc. e 2000 mc.;
-
nessun aumento è consentito per edifici aventi volume superiore a 2000 mc..
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Art.23.4 ZONE C/TR.2 - TURISTICHE RICETTIVE RICREATIVE
Questa zona è suddivisa, come indicato dalle tavole grafiche di azzonamento del PRG, in due sottozone indicate rispettivamente con le sigle “C/TR.2.a” e “C/TR.2.b”. In questa zona è vietata la modificazione dell’andamento naturale del terreno. In ciascuna delle due sottozone sono ammesse le seguenti strutture ed attrezzature: -
sottozona “a” ! Strutture ricettive: sono ammessi i soli campeggi. ! Attrezzature sportive scoperte.
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sottozona “b” ! Strutture ricettive: sono ammessi alberghi, villaggi-albergo e residenze turisticoalberghiere. ! Pubblici esercizi: bar, ristoranti, tavole calde, etc. ! Attrezzature sportive scoperte ! Residenza per il personale addetto e di custodia nella misura del 15% del volume edificabile.
In questa zona il P.R.G. si attua mediante piano urbanistico esecutivo del tipo previsto dalle tavole di azzonamento esteso all’intera unità urbanistica, comprendente le due sottozone sopra descritte, definita nelle tavole di azzonamento nel rispetto dei seguenti indici e parametri: -
sottozona “a”: ! max. n.1 piazzola ogni 600 mq. di St; sono ammesse solo piazzole per posti tenda, con esclusione tassativa di roulottes e case mobili di qualunque tipo. Di queste il 25% max. potranno essere attrezzate, per turisti sprovvisti di propri mezzi di soggiorno, con allestimenti mobili o stabili aventi superficie abitabile, compresi gli eventuali servizi, non inferiore a mq.10 e non superiore a mq.40 (ai sensi dell’art.3 della L.R. n.71 del 10.12.1981); tali strutture dovranno essere realizzate in un unico corpo di fabbrica di volume massimo pari a mc.700, comprensivo delle attrezzature igieniche e di servizio ai posti tenda. ! Rc: 0,10 mq/mq. di Sf. In ogni caso la superficie effettivamente coperta da edifici o utilizzata da impianti sportivi scoperti e da percorsi pavimentati non potrà superare il 30% della superficie fondiaria. ! H max.: 4,00 mt. per tutte le costruzioni. ! SVpr: 40% della superficie fondiaria ed un albero ogni 40 mq. di area a verde; ! Ppr: 40,00 mq. per ogni piazzola, con un minimo di un posto auto per ogni piazzola. Il 30% di detta superficie dovrà essere destinato a parcheggi di uso pubblico localizzati ai margini della superficie fondiaria
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sottozona “b”: ! max. mc.3000, compreso l’esistente, da utilizzare secondo le destinazioni d’uso previste per questa sottozona e, per la parte non ancora realizzata, edificati in ampliamento della struttura principale esistente. L’ampliamento dovrà essere realizzato prolungando tale edificio in direzione sud. ! Rc: 0,25 mq/mq. di Sf. In ogni caso la superficie effettivamente coperta da edifici o utilizzata da impianti sportivi scoperti e da percorsi pavimentati non potrà superare il 50% della superficie fondiaria. ! H max.: 8,00 mt. per tutte le costruzioni. ! SVpr: 40% della superficie fondiaria ed un albero ogni 40 mq. di area a verde. ! Ppr: 7,00 mq. per ogni 100 mc. di costruzione, con un minimo di un box o posto auto per ogni unità abitativa residenziale oppure ogni quattro posti letto per unità ricettive turistiche. Il 30% di detta superficie dovrà essere destinato a parcheggi di uso pubblico localizzati ai margini della superficie fondiaria
Il Piano urbanistico esecutivo dovrà confermare le aree per spazi pubblici o attività collettive che siano già state individuate dal P.R.G. ed individuare le ulteriori aree necessarie per il raggiungimento della quantità minima di 0,50 mq. per ogni metro quadrato di S.L.P. edificabile nel caso in cui le aree già individuate dal P.R.G. siano inferiori a questa quantità. Le ulteriori aree necessarie per il raggiungimento dello standard di 1,00 mq. per ogni metro di S.L.P. edificabile potranno essere o individuate dal piano urbanistico esecutivo oppure monetizzate. Norme transitorie Per gli edifici esistenti, in assenza di piano urbanistico esecutivo, sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, -di consolidamento statico, di adeguamento igienicosanitario, di restauro e di ristrutturazione. Sono altresì consentiti interventi di ampliamento volumetrico nelle seguenti misure massime: -
aumento del 15% del volume esistente per edifici che abbiano un volume non superiore a 1000 mc.;
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aumento del 10% del. volume esistente per edifici che abbiano un volume compreso tra 1001 mc. e 2000 mc.;
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nessun aumento e' consentito per edifici aventi volume superiore a 2000 mc..
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Art.23.5 ZONE C/TR.3 - TURISTICHE RICETTIVE RICREATIVE
Queste zone sono destinate alle seguenti attrezzature: -
Strutture ricettive. Sono ammessi solo gli alberghi, i motels, i villaggi-albergo, le residenze turistichealberghiere, le case per ferie, gli ostelli per la gioventù.
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Pubblici esercizi: bar, ristoranti, tavole calde, etc. nei limiti previsti dal piano in cui alla legge n.524 del 14.10.1974.
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Attrezzature sportive, ricreative e congressuali, locali per spettacoli.
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Parcheggi.
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Residenza nella misura massima del 50% del volume edificabile.
In questa zona il P.R.G. si attua mediante piano urbanistico esecutivo, del tipo prescritto dalle tavole di azzonamento, esteso all'intero comparto, definito nelle tavole grafiche di azzonamento del PRG, dalle due zone contrassegnate dalle sigle "C/TR.3.all e "C/TR.3.bll, nel rispetto dei seguenti indici e parametri: It:
0,80 mc/mq. di St;
Rc:
0,30 mq/mq. di Sf.. In ogni caso la superficie effettivamente coperta da edifici o utilizzata da impianti sportivi scoperti e da percorsi pavimentati, esclusi i Ppr, non potrà superare il 60% della superficie fondiaria. Non costituisce superficie coperta la superficie risultante dalla proiezione di eventuali strutture mobili di carattere stagionale.
H max:
11,00 mt. per tutte le costruzioni;
SVpr:
30% della superficie fondiaria ed un albero ogni 40 mq. di area a verde;
Ppr:
7,00 mq.
per ogni 100 mc. di costruzione, con un minimo di un box o posto auto
per ogni unità abitativa residenziale oppure ogni quattro posti letto per unità ricettive turistiche. 10,00 mq.
per ogni 100 mq. di superficie fondiaria occupata da attrezzature sportive e/o ricreative anche scoperte.
Il 30% di detta superficie dovrà essere destinato a parcheggi di uso pubblico localizzati ai margini della superficie fondiaria Il piano urbanistico esecutivo dovrà confermare gli spazi per attrezzature pubbliche e di uso pubblico già individuati nelle tavole di azzonamento del PRG, ed individuare le ulteriori aree necessarie per il raggiungimento della quantità minima di 0,50 mq. per ogni metro quadrato di S.L.P. edificabile. Le ulteriori aree necessarie per il raggiungimento dello standard di 1,00 mq. ogni metro di S.L.P. edificabile potranno essere o individuate dal piano urbanistico esecutivo oppure monetizzate. Il piano esecutivo dovrà inoltre individuare criteri e modalità di uso della quota residenziale prevista dal P.R.G..
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Art.24
ZONE E - PREVALENTEMENTE AGRICOLE
Tali zone sono riservate all’attività agricola, intesa non soltanto come funzione produttiva, ma anche come funzione di salvaguardia del sistema idrogeologico, del paesaggio agrario e dell’equilibrio ecologico e naturale. Le destinazioni ammesse sono specificate nelle singole zone. Sono comunque escluse tutte quelle attività che, a giudizio dell’Amministrazione Comunale, per destinazione o altri motivi, possono creare molestia e siano in contrasto con i requisiti igienici generali. Sono inoltre escluse le immissioni delle acque di scarico degli allevamenti nella rete fognaria o nei canali superficiali, se non previa depurazione, tenuto conto delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia.
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Art.24.1 ZONA E/AG.1 - AGRICOLA GENERICA
In questa zona sono ammesse esclusivamente le opere in funzione della conduzione del fondo e destinate alle residenze dell’imprenditore agricolo e dei dipendenti dell’azienda, nonchè le attrezzature ed infrastrutture produttive quali stalle, silos, serre, magazzini, locali per la lavorazione e la conservazione e vendita dei prodotti agricoli secondo i criteri e le modalità previsti dall’art. 3 della Legge Regionale 7 giugno 1980 n.93 “Norme in materia di edificazione nelle zone agricole”. In questa zona il piano si attua mediante concessione singola. Fino all’approvazione del piano territoriale di cui alla sezione II, titolo VI, della legge regionale 15 Aprile 1975 n.51, si applicano le disposizioni che seguono. Gli indici di fabbricabilità fondiaria per le abitazioni non possono superare i seguenti limiti: a) 0,06 mc/mq. su terreni a coltura orticola o floricola specializzata; b) 0,01 mc/mq. per un massimo di 500 mc. per azienda, su terreni a bosco, a coltivazione industriale del legno, a pascolo o a prato-pascolo permanente; c) 0,03 mc/mq. sugli altri terreni agricoli. Nel computo dei volumi realizzabili non sono conteggiate le attrezzature e le infrastrutture produttive le quali non sono sottoposte a limiti volumetrici; esse comunque non possono superare il rapporto di copertura del 10% dell’intera superficie aziendale, salvo che per le serre per le quali tale rapporto non può superare il 40% della predetta superficie. A tali fini è ammessa l’utilizzazione di tutti gli appezzamenti, anche non contigui, componenti l’azienda, compresi quelli esistenti su terreni di comuni con termini a quelli classificati come zona agricola di rispetto cui, a questo solo fine, sono attribuiti gli stessi indici e rapporti della zona agricola generica. Su tutte le aree computate ai fini edificatori è istituito un vincolo di “non edificazione” debitamente trascritto presso i registri immobiliari. In questa zona, per tutti i tipi di costruzione ammessi, si applicano le seguenti norme: Hmax:
mt. 8,50, salvo silos, serbatoi ed altri impianti tecnici;
Df:
pari al doppio del fabbricato più alto e comunque non inferiore a mt.10,00;
Dc:
pari all'altezza del fabbricato e comunque non inferiore a mt. 10,00 salvo i casi previsti dal punto 4.2. delle presenti N.T.A.;
Ds:
mt. 10 salvo i casi previsti dal punto 4.3. delle presenti N.T.A..
La richiesta di costruzione di nuovi edifici ed attrezzature, o di ampliamento di quelli esistenti, dovrà essere corredata da una relazione che dimostri la congruità delle destinazioni dei fabbricati e delle loro dimensioni rispetto alle dimensioni delle superfici colturali (in affitto e/o proprietà) dell’azienda e dei suoi programmi. Tale relazione dovrà inoltre anche indicare gli edifici esistenti appartenenti all’azienda e il modo con cui sono utilizzati, sempre al fine di dimostrare la necessità di realizzare le nuove attrezzature o gli ampliamenti richiesti.
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Per i nuovi impianti zootecnici e per l’ampliamento di quelli esistenti la superficie culturale dell’azienda deve assicurare almeno un terzo della base alimentare necessaria all’allevamento. Norme particolari. In questa zona sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di risanamento igienico-sanitario e tecnologico di ristrutturazione, di restauro alle abitazioni ed agli edifici esistenti, ovvero che alla data di prima adozione del P.R.G. avevano già presentato la dichiarazione di fine lavori, individuati dalle tavole grafiche. Sono altresì consentiti “una tantum” per una durata di cinque anni dalla data di approvazione del P.R.G. interventi di ampliamento nel rispetto delle seguenti misure: a) edifici residenziali: -
15% del volume esistente per edifici che abbiano un volume non superiore a 1000 mc.;
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10% del volume esistente per edifici che abbiano volume compresi tra 1001 e 2000 mc.;
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200 mc. per gli edifici che abbiano un volume superiore a 2000 mc..
b) edifici a destinazione produttiva: -
20% della S.L.P. esistente per edifici che abbiano una S.L.P. non superiore a 500 mq.;
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15% della S.L.P. esistente per edifici che abbiano una S.L.P. compresa tra 501 mq. e 1000 mq.;
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150 mq. per edifici con S.L.P. superiore a 1000 mq.
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Art.24.2 ZONA E/AG.2 - AGRICOLA DI INTERESSE SPECIALE
In questa zona valgono tutte le norme della zona E1 con le seguenti limitazioni: -
il rapporto di copertura per le attrezzature e le infrastrutture non può superare il 5% della superficie aziendale compresa nella zona agricola speciale;
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non è ammessa la realizzazione di serre permanenti;
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l’altezza massima di mt. 5,00 vale anche per silos, serbatoi;
Per gli edifici esistenti alla data di adozione del piano con destinazioni d’uso diverse da quelle ammesse nella zona sono ammessi soltanto interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di consolidamento statico, di adeguamento igienico-sanitario, di ristrutturazione e restauro e, “una tantum” per una durata di cinque anni dall’approvazione del P.R.G., interventi di ampliamento volumetrico conseguenti ad un aumento massimo di 50 mq. di S.L.P.. Tali ampliamenti verranno concessi, ad insindacabile giudizio della Commissione Edilizia, solo per soddisfare esigenze di carattere igienico-sanitario e funzionale o per garantire parcheggi chiusi fino allo standard minimo di legge, nel rispetto delle norme sulle distanze prescritte per la zona. Le aree a bosco naturale esistenti in questa zona dovranno essere mantenute, su tali aree potranno essere eseguiti solo interventi di manutenzione e/o introduzione di colture compatibili con il bosco stesso che dovranno in ogni caso mantenere le caratteristiche prevalentemente boschive di tali aree. Per l’eventuale introduzione delle nuove colture di cui sopra è obbligatorio e vincolante il parere dell’Ispettorato Forestale.
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Art.24.3 ZONA E/AG.3 – AGRICOLA FLOROVIVAISTICA PROMUOVIBILE A RESIDENZIALE
Si tratta di zone interne o adiacenti al perimetro del Centro Edificato, di cui all’art.8 della legge 865/71, attualmente destinate ad colture florovivaistiche con presenza costruzioni di notevoli dimensioni. In tali zone è ammessa la destinazione d’uso attuale e, per gli edifici esistenti, sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Nel caso in cui l’attività cessi o trovi una nuova localizzazione, tali zone divengono integralmente ed unitariamente soggette a intervento urbanistico preventivo con conseguente promozione delle aree a zone C/RN.1 dì cui dovranno rispettare la normativa.
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Art.24.4 ZONA E/AG.4 - AGRICOLA BOSCHIVA
Si tratta di zone occupate da alberature di tipo boschivo individuate nelle tavole di azzonamento. Fatte salve, in ogni caso, norme e disposizioni interessanti i vincoli forestali ed idrogeologici ed in particolare la Legge Regionale n.8 del 5.4.1976, le zone boschive attuali devono essere conservate tali anche mediante opere di nuova piantumazione o rimboschimento. In particolare in tali zone non sono ammesse destinazioni d’uso diverse da: a) colture boschive. b) fabbricati, manufatti, impianti ed attrezzature necessari e pertinenti alla conduzione delle colture boschive tali da salvaguardare caratteri boschivi propri del territorio. In tali zone il piano regolatore si attua mediante concessione semplice, salvo quando le tavole di azzonamento prescrivano l’obbligo di un piano esecutivo. Gli interventi dovranno rispettare i seguenti indici e parametri: If:
0,01 mc/mq. per un massimo di mc.500 per azienda, comprensivo anche delle attrezzature produttive;
Hmax:
4,00 mt.;
Df:
pari al doppio del fabbricato più alto e comunque non inferiore a mt.20,00, salvo i casi previsti dal punto 4.1. delle presenti N.T.A.;
Dc:
pari all’altezza del fabbricato e comunque non inferiore a mt.10,00, salvo i casi previsti dal punto 4.2. delle presenti N.T.A.;
Ds:
mt. 10,00 salvo i casi previsti dal punto 4.3. delle presenti N.T.A..
Sono vietate le recinzioni di qualsiasi tipo.
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parte quarta: ZONE SPECIALI
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Art.25
ZONA F/IN - DI INTERESSE NATURALISTICO
É così classificata la zona di interesse naturalistico e scientifico per la presenza di particolari manifestazioni geomorfologiche posta ad est dell’abitato di Cerro e denominata la torbiera. Questa zona deve essere mantenuta nella situazione di fatto esistente ed è vietato qualsiasi intervento anche temporaneo atto a modificare le caratteristiche geomorfologiche e le qualità dell’ambiente. In particolare sono vietate le seguenti opere ed interventi: a) la realizzazione di nuovi edifici, nonché gli interventi su quelli esistenti non finalizzati all’ordinaria e straordinaria manutenzione, al consolidamento, restauro o ristrutturazione di volumi, se non per la creazione o l’ammodernamento di impianti igienici e di servizi delle abitazioni; b) l’apertura di nuove strade e la costruzione di infrastrutture in genere; c) i nuovi insediamenti produttivi, anche di carattere zootecnico, o l’ampliamento di quelli esistenti; d) l’apertura di cave e torbiere, la riattivazione di quelle inattive e comunque l’estrazione di materiali inerti; e) gli interventi di bonifica delle zone umide; f) l’impianto di campeggi liberi o organizzati e gli insediamenti turistici di qualsiasi tipo; g) la raccolta o esportazione della flora spontanea, fatto salvo il taglio della canna secondo le modalità tradizionali; h) il mutamento del tipo di colture in atto, salvo le normali rotazioni agricole necessarie alla miglior difesa ambientale, nonché l'impianto, nelle zone non soggette a normale coltura agricola a rotazione, di pioppeti artificiali o di altre colture erboree a rapido accrescimento; i) l’interruzione e la deviazione delle sorgenti e qualsiasi modificazione dei corsi d'acqua presenti nella zona nonché, gli interventi che modifichino.la composizione delle acque; l) l’introduzione di specie animali o vegetali estranee e.comunque interventi atti ad alterare l’equilibrio biologico delle specie animali o vegetali; m) effettuare tagli dei boschi e di piante arboree isolate o inserite in filari, nonché di siepi arboree ed arbustive lungo i margini di strade, corsi d’acqua o coltivi. n) costruire recinzioni fisse delle proprietà se non nell’immediato intorno degli edifici esistenti e comunque con siepi a verde e con specie tipiche della zona della torbiera. o) costituire depositi permanenti o temporanei di materiali dismessi, anche se in forma controllata; p) l’attivital venatoria; è comunque consentita l’istituzione di oasi di rifugio ai sensi della L.R. n.47/78; q) l’abbandono di rifiuti di qualsiasi natura e costituzione di depositi permanenti o temporanei di materiali dismessi, anche se in forma controllata; r) introdurre cani;
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s) disturbare, danneggiare, catturare o uccidere animali, fatto salvo l’esercizio della pesca, raccogliere o distruggere i loro nidi, danneggiare o distruggere il loro ambiente; t) svolgere attività pubblicitaria, manifestazioni folkloristiche e sportive; u) transitare con mezzi motorizzati, fatta eccezione per i mezzi dei residenti nella zona sul percorso sino alla residenza, dei mezzi di servizio e per quelli occorrenti all’attività agricola e forestale; v) navigare con mezzi a motore.
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TITOLO TERZO: NORME FINALI E TRANSITORIE
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Art.26
COSTRUZIONI PREESISTENTI
Fatte salve diverse specifiche disposizioni contenute nelle norme di zona, per i fabbricati esistenti in contrasto con le destinazioni del P.R.G. sono consentiti, oltre ad interventi di adeguamento alle destinazioni previste dal P.R.G. stesso, soltanto interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione e di consolidamento statico e di adeguamento igienico-sanitario.
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Art.27
DECADENZA DI NORME IN CONTRASTO
Ogni disposizione e norma della disciplina urbanistico-edilizia che risulti in contrasto con il P.R.G., espresso negli elaborati grafici e nelle norme di attuazione, è sostituita con quanto previsto dalle tavole e dalle norme del P.R.G.. A datare dall’adozione del P.R.G. da parte del Consiglio Comunale sino a quando non sia stato approvato dalla Regione Lombardia, per qualsiasi intervento o attività in contrasto con il P.R.G. adottato, si applicano le misure di salvaguardia previste dalle vigenti leggi.
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Art.28
POTERI DI DEROGA
Sono ammesse deroghe al Piano Regolatore Generale nei casi in cui all’art.41 quater della legge 17/8/1942 n.1150 e successive modificazioni ed integrazioni, nel rispetto delle procedure ivi previste.
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Art.29
VALIDITÀ DELLE TAVOLE GRAFICHE
In caso di eventuali non corrispondenze tra tavole a scala diversa, fa sempre testo la tavola a scala più dettagliata.
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