VARIANTE APPROVATA CON: PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE DELLA PROVINCIA DI GENOVA N.° 6212/0120181 DEL 25/10/2004 DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N.° 47 DEL 22/12/2004
COMUNE DI TORRIGLIA Provincia di Genova
PIANO REGOLATORE GENERALE
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE ART. 1 Oggetto del Piano. Le presenti Norme disciplinano l'attuazione del Piano Regolatore Generale del Comune di Torriglia in accordo con gli elaborati grafici, descrittivi e disciplinari di cui al successivo art. 3 in conformità alle vigenti disposizioni in materia sia di fonte nazionale che regionale.
ART. 2 Obiettivi. Gli obiettivi perseguiti dal Piano sono quelli di garantire un ordinato livello di pianificazione delle attività di utilizzo del territorio, in relazione alle esigenze espresse dalla Comunità locale, nel quadro degli indirizzi e dei coordinamenti territoriali disposti dalla Regione, con specifico riferimento ai processi di sviluppo economico e sociale della zona ed alla salvaguardia e tutela delle caratteristiche peculiari del paesaggio e dell'ambiente di riferimento. In particolare, il Piano mediante gli elaborati che lo costituiscono: a) ripartisce il territorio comunale in zone omogenee nei riguardi urbanistico-edilizi, con riferimento alla suddivisione prescritta dal D.M. 2 aprile 1968; b) determina le destinazioni d'uso consentite nelle singole zone omogenee e nelle sue ripartizioni funzionali in zone urbanistiche; c) disciplina, relativamente a ciascuna zona urbanistica, gli interventi sul patrimonio edilizio esistente e quelli per nuova edificazione e per nuovo impianto, fissando tutti i pertinenti parametri urbanistico-edilizi; d) localizza e disciplina la realizzazione delle infrastrutture e dei servizi pubblici, di rete e puntuali; e) stabilisce, determina e definisce i criteri di progettazione ed esecuzione degli interventi trasformativi nei riguardi della tutela geologica e della difesa del territorio; Norme Tecniche di Attuazione Piano Regolatore Generale
f)
definisce nei riguardi paesaggistico-ambientali la disciplina di dettaglio, individuando i caratteri precipui di ogni parte del territorio, e determinando i criteri di progettazione ed esecuzione da osservarsi, nei suddetti riguardi, in ciascuna zona, sia con riferimento alla localizzazione di impianti e fabbricati, sia in relazione alle modalità di organizzazione degli insediamenti e delle zone non urbanizzate, e di scelta delle soluzioni architettoniche e formali, dei particolari architettonici e delle finiture.
ART. 3 Elementi costitutivi del Piano Costituiscono parte integrante ed essenziale del Piano i seguenti elaborati: Relazione demografica e socioeconomica (Genesis s.r.l.) Relazione Generale illustrativa Norme Tecniche di Attuazione Norme gestionali della Disciplina Paesistica Tabelle riassuntive della nuova edificazione Verifica carico urbanistico servizi Tabella delle aree a servizi - Dimensionamento Schede edificazione zone BC-CC-CE - parametri Schede normative della disciplina paesistica Programma strutture turistico ricettive tav. a Clinometria tav. b Sezioni solari e coni d'ombra alle ore 10 del solstizio d'inverno tav. c Sezioni solari e coni d'ombra alle ore 12 del solstizio d'inverno tav. d Sezioni solari e coni d'ombra alle ore 14 del solstizio d'inverno tav. e Sovrapposizione dei coni d'ombra tav. f Esposizione dei versanti tav. g Sovrapposizione del soleggiamento con pendenze ed esposizioni tav. h Carta di sintesi tav. i Piano Terr.le di Coordinamento Paesistico tav. l Carta di sintesi con Piano Terr.le di Coordinamento Paesistico tav. 1 Organismi territoriali tav. 2 Individuazione elementi principali della struttura territoriale tav. 3 Individuazione organismi elementari tav. 4 Lettura morfologica e dei percorsi tav. 5 Uso del suolo, tipologie dei percorsi e degli insediamenti tav. 6 Riconoscimento delle forme costitutive delle unità insediative tav. 7 Individuazione dei tipi delle unità insediative tav. 8 Lettura dei tessuti edilizi - Nord tav. 9 Lettura dei tessuti edilizi - Sud tav. 10 Trasposizione P.T.C.P. - assetto insediativo - su c.t.r. - Nord tav. 11 Trasposizione P.T.C.P. - assetto vegetazionale - su c.t.r. - Nord tav. 12 Trasposizione P.T.C.P. - assetto geomorfologico - su c.t.r. - Nord tav. 13 Trasposizione P.T.C.P. - assetto insediativo - su c.t.r. - Sud tav. 14 Trasposizione P.T.C.P. - assetto vegetazionale - su c.t.r. - Sud tav. 15 Trasposizione P.T.C.P. - assetto geomorfologico - su c.t.r. - Sud tav. 16 Trasposizione P.T.C.P. - assetto insediativo - su base catastale regionale - Nord tav. 17 Trasposizione P.T.C.P. - assetto vegetazionale - su su base catastale regionaleNord tav. 18 Trasposizione P.T.C.P. - assetto geomorfologico - su base catastale regionale Nord tav. 19 Trasposizione P.T.C.P. - assetto insediativo - su base catastale regionale - Sud tav. 20 Trasposizione P.T.C.P. - assetto vegetazionale - su base catastale regionale - Sud
Norme Tecniche di Attuazione Piano Regolatore Generale
-
tav. 21 Trasposizione P.T.C.P. - assetto geomorfologico - su base catastale regionale Sud tav. 22 Carta dei vincoli su carta tecnica regionale - Nord tav. 23 Carta dei vincoli su carta tecnica regionale - Sud tav. 24 Carta dei vincoli su base catastale regionale - Nord tav. 25 Carta dei vincoli su base catastale regionale - Sud tav. 26 Carta delle urbanizzazioni ed impianti a rete su c.t.r. - Sud tav. 27 Carta delle urbanizzazioni ed impianti a rete su base catastale regionale - Sud tav. 28 Zonizzazione su base catastale regionale - Nord tav. 29 Zonizzazione su base catastale regionale - Sud tav. 30 Zonizzazione su carta tecnica regionale - Nord tav. 31 Zonizzazione su carta tecnica regionale - Sud tav. 32 Carta delle zone territoriali omogenee con zonizzazione su base catastale - Nord tav. 33 Carta delle zone territoriali omogenee con zonizzazione su base catastale - Sud tav. 34 Carta del dimensionamento insediativo - Nord tav. 35 Carta del dimensionamento insediativo - Sud tav. 36 Carta degli asservimenti su base catastale regionale - Nord tav. 37 Carta degli asservimenti su base catastale regionale - Sud tav. 38 Carta del Centro Storico di Torriglia tav. 39 Carta del dimensionamento dei servizi - Nord tav. 40 Carta del dimensionamento dei servizi - Sud Elaborati di indagine geologica e indirizzi normativi
Norme Tecniche di Attuazione Piano Regolatore Generale
ART. 4 4
Parametri Ai fini dell'applicazione del Piano, vengono assunte le seguenti definizioni fondamentali:
4.1
Superficie Territoriale (St) La superficie territoriale comprende l'intera superficie del territorio di riferimento, ad eccezione della parte interessata dalla localizzazione della rete principale della viabilità di tipo pubblico. 4.2
Indice di Fabbricabilità Territoriale (It) L'indice di fabbricabilità territoriale è il rapporto tra il volume complessivo delle costruzioni , esistenti e di nuova realizzazione, relativa alla superficie di riferimento e l'estensione di tale superficie. 4.3
Superficie Fondiaria (Sf) La superficie fondiaria comprende l'intera superficie del territorio di riferimento, con esclusione della parte destinata alla localizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, oltreché della rete della viabilità pubblica. Nella superficie fondiaria si intendono invece comprese le aree destinate alla viabilità, al verde ed ai parcheggi di esclusivo uso privato. 4.4
Indice di Fabbricabilità Fondiario (If) L'indice di fabbricabilità fondiario è il rapporto tra il volume complessivo delle costruzioni esistenti e di nuova realizzazione e la superficie fondiaria del territorio di riferimento. 4.5
Volume di un Fabbricato (V) Agli effetti della applicazione delle presenti norme, il volume di un fabbricato è la somma dei prodotti della superficie lorda di ogni piano per la rispettiva altezza lorda, con esclusione: dei locali interrati destinati ad autorimesse pertinenziali e dei locali interrati aventi funzione accessoria (cantine, impianti tecnici, depositi e simili) posti ambedue al di sotto della quota di riferimento. Inoltre, nel calcolo delle cubature non sono comprese le sovrastrutture tecniche, emergenti il profilo della copertura. Nel caso che il piano determinato dalla quota di riferimento intercetti porzioni di volume dei locali di cui sopra (autorimesse, cantine ecc.) ai fini del calcolo dovranno essere considerate le porzioni poste al di sopra di detto piano. Ove l'intervento interessi ambiti acclivi, con pendenza superiore a quaranta gradi sessagesimali ai fini dei calcoli di cui al precedente comma, la quota di riferimento coincide con il piano parallelo posto a quota + m. 1,00 rispetto a quello di riferimento reale. La possibilità di cui sopra è limitata a superfici non superiori ad 1/5 di quella totale dei locali interrati. I volumi interrati non costituenti parte di edifici sviluppati prevalentemente fuori terra e non asserviti quali pertinenze ad altri fabbricati principali sono da calcolarsi a questi effetti quale prodotto della superficie netta di solaio coperto per l'altezza netta utile. 4.5.1
Manufatti Non Volumetrici Non costituiscono volume urbanistico i manufatti isolati o comunque fisicamente distinti da un fabbricato principale aventi mere funzioni di arredo e di pertinenza degli spazi scoperti o destinati a ricovero degli animali da cortile. Essi comprendono: le attrezzature di arredo dei giardini quali fontane, forni all’aperto, piscine scoperte e simili;
Norme Tecniche di Attuazione Piano Regolatore Generale
le tettoie, i gazebo, i berceaux, e le attrezzature similari, alla condizione che siano privi di chiusura laterale (salvo il lato eventualmente addossato a terrapieno), siano provvisti di modesti elementi di sostegno preferibilmente in legno squadrato, e presentino copertura continua a falde in tegole o lastre di pietra per una superficie non superiore a mq. 25 per tettoie da adibirsi a ricovero auto, e mq. 10 per tutte le altre tipologie di manufatti, o copertura con elementi aperti e discontinui; i pollai, le conigliere, le cucce e le gabbie per animali domestici da cortile, nella misura di comune necessità per gli usi familiari, con esclusione dei fini commerciali, a condizione che l’altezza massima sia contenuta entro m. 1,50. I manufatti di cui sopra dovranno essere realizzati, previo conseguimento di autorizzazione comunale, con impiego di materiali propri della tradizione costruttiva rurale locale, e agli effetti delle distanze dalle altre proprietà restano regolamentati dalle disposizioni del C.C. -
4.6
Superficie Coperta di Edificio (Sc) La superficie coperta di ogni costruzione è l'area delimitata dalla proiezione orizzontale del filo esterno dei muri perimetrali della stessa, esclusi i poggioli e le cornici i porticati aperti e le logge. 4.7
Rapporto di Copertura (Rc) Il rapporto di copertura è il rapporto fra la superficie coperta di una costruzione e la superficie del territorio di riferimento che viene asservito alla stessa. 4.8
Superficie Asservita (Sa) La superficie asservita alle nuove costruzioni è quella necessaria a soddisfare i parametri stabiliti dallo Strumento Urbanistico Generale relativi alla densità edilizia. Le aree asservite ad un edificio possono essere di proprietà di un soggetto diverso dal proprietario dell'edificio stesso, eccezion fatta per le zone agricole, ove per assicurare l'effettività del rapporto di servizio tra i fabbricati ed il fondo di pertinenza le presenti Norme dispongono specifiche condizioni. Per le costruzioni esistenti, non ricadenti in zone nelle quali gli interventi edilizi sono sottoposti all'obbligo di S.U.A., la superficie asservita è quella stabilita dalla normativa vigente al momento dell'edificazione. Nel caso di costruzioni assentite prima del 31.08.1967, o comunque nel caso ove non esista agli atti regolare asservimento, s'intende in ogni caso asservita una fascia minima di m 5,00 attorno al perimetro dell'edificio, non oltre il confine di proprietà da determinarsi con riferimento alla situazione catastale esistente alla data della deliberazione di adozione del presente Piano. E' sempre consentita, per motivate esigenze di razionalità della progettazione, la sostituzione dell'area asservita con altra area, a condizione che l'asservimento sostitutivo formato nei termini di legge sia equivalente ai fini del pieno rispetto delle presenti norme. Nel caso di ampliamento di un volume preesistente, per determinare la superficie da asservire al nuovo intervento dovrà essere computato anche il volume già esistente, fatta salva l'ipotesi in cui le norme di attuazione dello Strumento Urbanistico Generale consentano incrementi volumetrici indipendentemente dal rispetto dell'indice di zona. Qualora il Piano attribuisca a terreni già asserviti un indice maggiore di quello precedentemente vigente, l'indice differenziale sarà sempre attuabile, in conformità alle norme. Negli Strumenti Urbanistici Attuativi obbligatori la superficie territoriale deve essere asservita sia alle nuove volumetrie sia a quelle esistenti e confermate, con l'osservanza dei parametri vigenti. Tutte le superfici asservite, con le eventuali modificazioni, devono venir annotate in un apposito repertorio, composto di planimetria e registro, conservato dall'Ufficio Tecnico Comunale. 4.9
Altezza Lorda di Piano (Hp)
Norme Tecniche di Attuazione Piano Regolatore Generale
Ai fini del calcolo del volume di un fabbricato l'altezza lorda di piano è la distanza tra gli estradossi del solaio di calpestio e del solaio soprastante. Nel caso in cui il solaio soprastante od una sua porzione non siano orizzontali, per altezza lorda ad esso relativa è da intendersi la distanza tra il solaio di calpestio ed il piano virtuale orizzontale, mediano tra il piano di calpestio stesso ed il punto più alto dell'estradosso del solaio soprastante. 4.10
Superficie Lorda di Piano di un Fabbricato (Sp) Ai fini del calcolo del volume di un fabbricato, la superficie lorda di un piano è la somma di tutte le superfici lorde dei solai orizzontali e delle proiezioni orizzontali di quelli inclinati in esso contenuti. Sono escluse dal computo le superfici di terrazzi scoperti, logge, balconi e poggioli a condizione che non fuoriescano dal minimo rettangolo in cui può essere iscritta la superficie coperta dell'edificio (SC) oltre m. 1,20. Per le porzioni di fabbricato comprese tra la copertura a falde ed il solaio piano di copertura del più alto piano abitabile non concorrono alla formazione della SP le porzioni aventi almeno una tra le caratteristiche che seguono: distanza massima tra il solaio di pavimento e l'estradosso della copertura, inferiore a m. 2,40. non presenza di accessibilità a mezzo di scala fissa. 4.11
Distanza Tra le Costruzioni (Dc) E' la distanza minima tra la massima proiezione verticale delle superfici di piano (SP) tra fabbricati. Le costruzioni o parti di esse completamente interrate non sono soggette alle disposizioni che impongono una distanza minima tra fabbricati o tra i fabbricati ed il confine dell'area di proprietà. Ai soli fini dei rapporti con le disposizioni del C.C. in materia di distanze, le presenti N.T.A. considerano quale costruzione o fabbricato esclusivamente gli edifici elevati fuori terra costituenti volume urbanistico in applicazione del precedente punto 4.5. Ove non esplicitamente vietato nel seguito delle presenti Norme per singole zone urbanistiche, è sempre consentita in alternativa all'osservanza delle distanze minime, l'edificazione in aderenza con le condizioni stabilite dagli artt. da 874 a 885 del C.C. 4.12
Distanza dai Confini (Df) E' la distanza minima fra la proiezione del fabbricato, misurato come al punto 4.11 e la linea di confine del lotto o del territorio nella disponibilità del titolare del fabbricato. 4.13
Distanza dalle Strade (Ds) E' la distanza tra la proiezione del fabbricato, misurato come al punto 4.11 ed il ciglio delle strade.carrabili soggette al pubblico transito. La distanza dalle strade comunali pedonali, non contemplate nel comma precedente, dovrà essere di almeno metri 5. 4.14
Quota di Sistemazione Esterna (Qe) E' la quota alla quale deve essere sistemato il terreno attorno all'edificio per una larghezza non inferiore a m 1,50. 4.15
Piano di Spiccato (Ps) Il piano di spiccato di un fabbricato è il piano orizzontale di separazione tra le fondazioni, inclusi in esse anche i locali totalmente interrati, con la sola eccezione degli accessi e/o uscite, e la restante parte dell'edificio. 4.16
Quota di Riferimento (Qr)
Norme Tecniche di Attuazione Piano Regolatore Generale
La quota di riferimento di un corpo di fabbrica corrisponde al punto più basso della giacitura del terreno sul perimetro della costruzione. Qualora l'intervento preveda l'elevazione delle stesse anche parzialmente rispetto alla situazione antecedente, la quota di riferimento corrisponderà al punto più basso della giacitura riferita al terreno come risultava prima dell'intervento. Nel caso contrario, invece, la quota di riferimento corrisponderà al piano di spiccato. Nel caso di edifici esistenti, la quota di riferimento corrisponde al punto più basso di pavimento di un locale abitabile e/o agibile, che non sia totalmente interrato e destinato ad autorimessa od a pertinenza accessoria. 4.17
Altezza Massima di un Fabbricato (Hmax) 1. L'altezza massima di un fabbricato è la distanza tra la quota di riferimento e la quota dell'estradosso del solaio di copertura del più alto piano concorrente alla SP. 2. Per gli edifici con copertura ad una o più falde inclinate, l'altezza equivale alla distanza tra la quota di riferimento e la quota media, compresa tra la quota di calpestio del più elevato piano considerabile ai fini della SP e la quota più elevata dell'estradosso della falda di copertura. 3. Nel caso di edificio impostato su terreno in declivio, è consentita la misurazione separata dell'altezza massima per corpi di fabbrica, purché ciascun corpo sia sfalsato di un solo piano rispetto a quello contiguo e purché l'altezza massima, misurata dalla più bassa quota di riferimento alla quota del più alto piano di copertura, non superi oltre il 40% l'altezza massima di zona. Ogni singolo corpo di fabbrica deve essere separabile da quello contiguo da un piano verticale, fatta salva una possibile compenetrazione nella parte inferiore, di spessore massimo di m. 1,50. 4.18
Superficie Minima di Intervento (Smi) La superficie minima di intervento è la superficie del lotto o del comprensorio da asservire agli interventi di trasformazione urbanistico-edilizia disciplinati dal Piano 4.19
Unità Minima di Intervento (Umi) Le Unità Minime di Intervento comprendono fabbricati, porzioni di fabbricato, spazi ed aree scoperti da risolvere unitariamente in sede di trasformazioni, da assentirsi con un unico titolo abilitativo. 4.20
Pertinenze Costituiscono pertinenze i manufatti e gli immobili, non abitabili, destinati al servizio od all'ornamento di un fabbricato, quali autorimesse, parcheggi a cielo aperto, cantine, giardini, cortili e simili. Esse possono risultare al servizio di una singola unità immobiliare, ovvero di un fabbricato in condominio. Non costituiscono pertinenze gli elementi che, ancorché funzionalmente accessori, sono strutturalmente connessi con il fabbricato ed hanno accesso diretto dalle relative unità immobiliari, come i balconi. Le pertinenze non devono considerarsi ai fini del computo del volume se interrate e collocate al di sotto della quota di riferimento. Ai fini di tale definizione si definiscono interrate le parti di edificio ricomprese al di sotto del piano di campagna principale di progetto, ed i cui perimetri sono aderenti al terreno o a intercapedine fatte salve le aperture essenziali per l'areazione e l'accesso. 4.21
Categorie di Intervento Il Piano assume le categorie che definiscono gli scopi ed i contenuti degli interventi di conservazione e recupero del patrimonio edilizio esistente e di trasformazione del patrimonio edilizio stesso o di nuovo impianto o nuova costruzione, nella definizione ricavabile dalla normativa urbanistico-edilizia nazionale e regionale, nel suo stato attuale e nelle sue future evoluzioni. Le Norme Tecniche di Attuazione Piano Regolatore Generale
specificazioni di dettaglio, anche in riferimento alle esigenze di salvaguardia delle caratteristiche paesaggistico-ambientali del territorio, sono contenute nella disciplina paesistica e nel regolamento edilizio. 4.22
Parcheggi Pertinenziali agli Alloggi Minimi Negli interventi di realizzazione di nuovi alloggi, ottenuti anche mediante frazionamento e/o ristrutturazione di fabbricati esistenti, aventi superficie lorda di solaio inferiore a 60 mq., è prescritta la realizzazione di n. 1 posto auto per ogni alloggio, avente superficie non inferiore a 25 mq. compreso gli spazi di accesso e manovra, da asservire a ciascuno degli stessi alloggi.
Norme Tecniche di Attuazione Piano Regolatore Generale
ART. 5 ATTUAZIONE DEL PIANO Modalità generali. a) Le previsioni del Piano si attuano, attraverso gli specifici titoli abilitativi della concessione o dell'autorizzazione edilizia, preceduti ove prescritto dalla preventiva approvazione degli strumenti urbanistici attuativi previsti. b) Gli strumenti urbanistici attuativi individuati dal Piano sono tutti di approvazione comunale. c) La concessione edilizia potrà venir accompagnata da una convenzione o da un atto unilaterale d'obbligo, ove il soggetto attuatore intenda assumere a proprio carico l'esecuzione diretta di determinate opere di urbanizzazione ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 16/1978 e/o di riqualificazione urbana e ambientale ai sensi dell'art. 4 della L.R. 25/93. d) Le disposizioni contenute nelle singole "schede di edificazione" annesse alla presenti Norme possono prescrivere l'obbligatorietà della stipula di convenzione nei termini di cui sopra, ed in tal caso l'oggetto della convenzione dovrà comunque comprendere la realizzazione delle opere indicate nella scheda pertinente. e) La variazione di destinazione d’uso in assenza di opere edilizie è ammessa esclusivamente per le destinazioni consentite nella zona urbanistica ed è soggetta a specifica autorizzazione comunale nei seguenti casi a) conduzione a destinazione abitativa di SP avente altra destinazione per una superficie maggiore di mq. 75. b) Conduzione a destinazione turistico ricettiva di SP maggiore di mq. 200 c) Conduzione a destinazione produttiva artigianale o commerciale per una SP maggiore di mq. 150.
ART. 6 DISCIPLINA PAESISTICA. 1. L'attuazione delle previsioni e disposizioni del Piano dovrà sempre conformarsi alle prescrizioni della disciplina paesistica e, particolarmente, sia di quella regionale, sia di quella locale costituente il livello puntuale del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico ai sensi della L.R. 6/91 che è parte integrante dello stesso strumento urbanistico generale. 2. In forza del principio di cui al precedente comma, la progettazione degli interventi, sia a livello di strumento urbanistico attuativo, sia a livello di concessione od autorizzazione edilizia dirette, dovrà uniformarsi alla suddetta disciplina paesistica, in riferimento alla localizzazione dei fabbricati ed alle loro caratteristiche compositive, architettoniche, formali, nonché alla scelta dei particolari architettoniche e del tipo di finiture. Resta comunque fermo che, nel caso di conflitto apparente di previsioni, norme e disposizioni, dovrà attribuirsi prevalenza assoluta alle determinazioni di cui alla disciplina paesistica. Ai fini interpretativi e dispositivi della Disciplina si fa riferimento alle Norme Gestionali della Disciplina Paesistica.
Norme Tecniche di Attuazione Piano Regolatore Generale
ZONIZZAZIONE E FUNZIONI INSEDIATIVE ZONE RESIDENZIALI E ASSIMILATE ART. 7 ZONA OMOGENEA A 7.1
Caratteristiche generali Sono considerate facenti parte della zona omogenea A le porzioni di territorio interessate dalla presenza di manufatti di particolare valore storico-architettonico, o caratterizzate da singolari e pregevoli ambienti naturali di valore paesistico e/o scientifico, tali da renderne necessaria la rigorosa tutela. Tali porzioni possono coincidere con singoli edifici e con le aree pertinenziali a contorno, o con ambiti di cui viene definito il perimetro. I siti attribuiti alla disciplina della zona A sia individuati specificatamente nelle tavole di azzonamento, che attribuiti al sistema dei servizi, sono i seguenti: 1.1. Castellaro di Laccio (Resti archeologici e connotati morfologici attestanti la presenza di un insediamento arroccato romano) 1.2. Castello di Torriglia (Ruderi medioevali e di Età Moderna, dominanti il Capoluogo comunale) 1.3. Castellaro di Donetta (resti archeologici e connotati morfologici di mastio altomedioevale) 1.4. Ponte di Laccio (Ponte del 16° sec.) 1.5. Cappella di Garaventa (antico manufatto di devozione lungo la storica mulattiera di crinale) 1.6. Centro Storico di Pentema 1.7. Molino delle Bande 1.8. Mulino di Zane 1.9. Cappella della Panteca (edicola mariana in loc. M. Moro) 7.2
norme comuni alla zona omogenea
7.2.1 Destinazioni d'uso e modalità generali di intervento. Nelle zone A sono ammessi esclusivamente interventi volti ad una miglior fruizione dell'ambito e dei manufatti tutelati, in ragione delle loro specifiche caratteristiche. Pertanto tutti gli interventi sui manufatti dovranno essere condotti in linea generale con le categorie del restauro, limitando all'indispensabile gli eventuali incrementi volumetrici e disponendo in ogni caso l'impiego di materiali e modalità assolutamente coerenti con la preesistenza. Nel caso di interventi sulle aree scoperte, fatti salvi gli interventi minori non percepibili a livello paesistico, non sono ammessi sbancamenti e rinterri di spessore superiore a m. 1,50, né formazione di contenimenti murari non muniti di paramento analogo a quelli già presenti nell'ambito. Nelle zone A corrispondenti a nuclei abitativi, in assenza di strumento urbanistico attuativo e fermi restando i disposti particolari contenuti nei commi che seguono, sono ammessi esclusivamente oltre alle "opere interne" come individuate all'art. 26 della legge 47/85, interventi di recupero rubricati alle categorie a, b e c dell'art. 31 della Legge 457/78 e gli interventi disciplinati dall'art. 2 della L.R. 25/93
Norme Tecniche di Attuazione Piano Regolatore Generale
7.3
Normative specifiche per le singole zone A del Piano
7.3.1
Centro Storico di Pentema. In corrispondenza della zona A perimetrata, si confermano integralmente le disposizioni del Piano Particolareggiato vigente. 7.3.2
Cappella della Panteca Piccolo edificio di culto mariano di antica costruzione, tradizionalmente importante per la sua collocazione emergente sull'alta valle del rio Laccetto (m. Moro di Torriglia) all'incrocio tra il tracciato pedonale di risalita e quello di crinale, al limite della pineta. Disposizioni particolari relative all'ambito tutelato E' da considerarsi tutelato il manufatto e l'ambito circostante per un raggio di 30 m. attorno allo stesso. Nell'edificio oggetto di tutela sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, da condursi con la tecnica del restauro, senza alterazione dei caratteri compositivi e senza introduzione di materiali di impiego estranei alla tradizione locale. Le superfici scoperte esterne sono inedificabili, ed in esse è vietata la realizzazione di manufatti di qualsiasi tipo, fatta salva la sistemazione di superfici pavimentate con lastre di pietra locale. 7.3.3
Castello di Torriglia L'antico Castello potrà essere oggetto di interventi di restauro e di recupero esclusivamente sulla base di progetti approvati dalla competente autorità di tutela, anche ai sensi della sua attribuzione al regime previsto dalla Legge 1089/39 con attribuzione di funzioni culturali e scientifiche a carattere pubblico. 7.3.4
Castellari di Laccio e di Donetta Posti in posizione di poggio dominante rispettivamente sulla sella di Laccio e sulla valle di riferimento delle origini del Trebbia, presentano caratteri morfologici specifici, che ne consentono di individuare una antica funzione di presidio militare e civile su tracciati intervallivi. Disposizioni particolari relative all'ambito tutelato All'interno dell'ambito non è ammessa la realizzazione di alcuna nuova edificazione di qualsiasi tipo, né il recupero di edifici in muratura esistenti e diruti non in utilizzo. Sulle aree scoperte non sono ammessi significativi interventi che eccedano la manutenzione ordinaria dei manufatti di contenimento del terreno, con obbligo comunque di ricostruzione dei tratti diruti con pietrame visto tessuto con le stesse caratteristiche della preesistenza. Sono ammessi interventi di adeguamento della viabilità carrabile e pedonale presente a condizione che non producano sbancamenti o rinterri di spessore maggiore di m. 1,20 e con obbligo di formazione dei contenimenti in murature di pietrame a faccia vista. Al di fuori del caso precedente non sono ammessi interventi di qualsiasi tipo comportanti sbancamenti o rinterri eccedenti lo spessore di m. 0,70. Non sono ammessi significativi interventi per la realizzazione di reti infrastrutturali di servizio, serbatoio, cabine, e simili. Interventi eccedenti quanto sopra disposto sono ammessi esclusivamente se volti alla ricerca archeologica o documentale del bene tutelato sotto il diretto controllo della competente Amministrazione statale.
Norme Tecniche di Attuazione Piano Regolatore Generale
Disposizioni di indirizzo relative agli interventi esterni all'ambito tutelato Per una fascia dello spessore di m. 40 a valle dell'ambito tutelato non sono ammessi interventi di nuova edificazione di qualsiasi tipo, o sopraelevazioni degli edifici eventualmente esistenti. 7.3.5
Molino delle Bande e Mulino di Zane Edifici di lavoro di antico impianto, parzialmente interessati da degrado delle strutture murarie, significativi della storia e della cultura contadina della zona. Disposizioni particolari relative all'ambito tutelato E' da considerarsi tutelato il manufatto e l'ambito circostante per un raggio di 30 m. attorno allo stesso. Nell'edificio oggetto di tutela sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, da condursi con la tecnica del restauro, senza alterazione dei caratteri compositivi e senza introduzione di materiali di impiego estranei alla tradizione locale. Le superfici scoperte esterne sono inedificabili, ed in esse è vietata la realizzazione di manufatti di qualsiasi tipo. Nelle altre costruzioni eventualmente presenti nell'ambito non ammessi interventi eccedenti la manutenzione ordinaria e straordinaria con divieto di alterazione dei prospetti e delle coperture. 7.3.6
Cappella di Garaventa Piccolo edificio di devozione di antico impianto, tradizionalmente importante per la sua collocazione alla confluenza di tracciati storicamente rilevanti di crinale ed intervallivi. Disposizioni particolari relative all'ambito tutelato E' da considerarsi tutelato il manufatto e l'ambito circostante per un raggio di 15 m. attorno allo stesso. Nell'edificio oggetto di tutela sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, da condursi con la tecnica del restauro, senza alterazione dei caratteri compositivi e senza introduzione di materiali di impiego estranei alla tradizione locale. Le superfici scoperte esterne sono inedificabili, ed in esse è vietata la realizzazione di manufatti di qualsiasi tipo. 7.3.7
Ponte di Laccio Manufatto in pietra di antica costruzione posto sull'antico tracciato di collegamento tra la sella di Laccio e la Val Bisagno. Disposizioni particolari relative all'ambito tutelato E' da considerarsi tutelato il manufatto per il quale sono ammessi pertanto esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, da condursi con la tecnica del restauro, senza alterazione dei caratteri costruttivi e senza introduzione di materiali di impiego estranei alla tradizione locale.
Norme Tecniche di Attuazione Piano Regolatore Generale
ART. 8 ZONA OMOGENEA RESIDENZIALE B 8.1
Caratteristiche generali. La zona omogenea B comprende le parti del territorio parzialmente o totalmente edificate, in cui è dominante la funzione residenziale e nelle quali, l'impianto urbanistico presenta un assetto definito, tale non essere sostanzialmente modificato in relazione agli interventi ammessi dal Piano ed in cui sono pertanto prevalenti per la pianificazione gli obbiettivi della conservazione e della riqualificazione. Essa, in relazione alle diverse situazioni territoriali riscontrate viene suddivisa in distinte zone urbanistiche all'interno delle quali oltre alle disposizioni generali della zona omogenea sono applicate disposizioni specifiche. 8.2
Norme Comuni alla Zona Omogenea
8.2.1 Destinazioni d'uso. Nella zona omogenea B sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso: residenza ed attività direzionali e professionali (RE) ricettività turistica (RT) e attività commerciali alla scala della residenza (RC) istruzione (I), attività di interesse comune (IC), parcheggi pubblici e privati (P) verde pubblico e privato attrezzato a parco e per il gioco e lo sport (VPA); (VP), (VPS) attrezzature ed impianti tecnologici; (IT) attività artigianali e produttive alla scala della residenza (RA) Per attività commerciali alla scala della residenza debbono intendersi i negozi all'ingrosso ed al dettaglio, i pubblici esercizi (PE), ed i relativi depositi, aventi superficie utile di vendita non superiore a 400 mq., Per attività artigianali alla scala della residenza devono intendersi quelle attività produttive e di servizio inerenti a lavorazioni non classificate come insalubri di prima categoria e purché, comunque, non suscettibili di determinare, a giudizio dei competenti servizi tecnici e sanitari, emissioni e/o immissioni nocive o moleste, anche per la validità delle soluzioni all'uopo adottate dal titolare dell'attività. Agli effetti della disciplina sul mutamento di destinazione d'uso, disposta in alcuni casi dalle presenti norme, le destinazioni vengono raggruppate in famiglie all'interno delle quali non operano le limitazioni eventualmente stabilite. a) RE , IC, I b) RA , RC c) P, VPA, VP, VP 8.3
Interventi sul patrimonio edilizio esistente.
8.3.1 Disposizioni Generali Fatte salve le disposizioni speciali relative alle singole zone urbanistiche, sul patrimonio edilizio esistente sono consentiti i seguenti interventi: opere interne come rubricate dalle vigenti disposizioni di legge; manutenzione ordinaria; manutenzione straordinaria; restauro e risanamento conservativo; ristrutturazione edilizia, anche con totale sostituzione dell'organismo edilizio preesistente;
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ampliamento dei fabbricati esistenti per esigenze di adeguamento igienico-funzionale e tecnologico, entro la quota del 10% della volumetria esistente, nel rispetto dei seguenti parametri: DC = m. 4,00 o minore esclusivamente in conformità alla distanza preesistente; DF = m. 2,00; DS = m. 3,00 o minore esclusivamente in conformità alla distanza preesistente.
8.3.2 Ampliamenti Salvo specifiche disposizioni puntuali contenute negli articoli relativi alle singole zone urbanistiche, gli incrementi volumetrici ammessi nella zona omogenea B, per adeguamento igienico, funzionale e tecnologico sono da considerarsi prive di necessità di asservimento di nuove superfici libere. Nel caso di preesistenza di distanze minori di quelle di tabella, l'intervento risulterà ammissibile alla condizione combinata della non riduzione delle distanze precedenti e dell'esplicito assenso del proprietario contiguo. E' sempre ammesso collocare l'ampliamento in sopraelevazione di volumi preesistenti, e posti in aderenza ad altre proprietà, alla condizione che detta sopraelevazione sia contenuta entro i termini stabiliti dalle norme delle singole zone, senza la necessità di osservanza delle distanze minime stabilite al comma precedente. Restano in ogni caso ferme le disposizioni di cui agli artt. 6,7,8, del D.I 2 aprile 1968. Gli incrementi volumetrici ammessi operano distintamente nei confronti delle destinazioni d'uso presenti, e sono limitati agli edifici già esistenti alla data del 1 agosto 1976 e che non hanno a partire da quella data già fruito di incrementi volumetrici senza asservimento sia in forza del P.R.G.. che della L.R. 28/76. Per un periodo di cinque anni a far data dal rilascio della concessione edilizia comportante l'ampliamento volumetrico, non è ammesso il mutamento della destinazione d'uso delle unità immobiliari interessate dall'ampliamento. Nel caso di interventi comportanti ristrutturazione edilizia condotta attraverso tecniche tali da sostituire integralmente l'organismo originario, l'incremento volumetrico ammesso in assenza di asservimento viene ridotto alla metà. Ove l'intervento di ristrutturazione comporti un incremento del numero delle unità immobiliari abitative, per ogni nuova unità aggiunta dovrà essere reperita idonea area di parcheggio privato di superficie minima conforme alle vigenti disposizioni di legge da asservire pertinenzialmente alla nuova unità. Tali aree di parcheggio non potranno essere reperite tra quelle già destinate a tale uso anche se per semplice utilizzo non attribuito a specifica U.I. in regime di pertinenzialità. 8.3.3 Ristrutturazioni e mutamenti di destinazione d'uso Gli interventi di ristrutturazione non possono comportare la variazione di destinazione d'uso verso la destinazione abitativa di manufatti tipologicamente non abitativi. Al fine dell'applicazione della presente norma l'idoneità tipologica alla destinazione abitativa si assume costituita almeno dalla contestuale presenza dei requisiti che seguono: prevalente ed originaria presenza di murature perimetrali in pietrame e/o mattoni preesistenza individuabile di altezze interne utili maggiori di m. 2,20 superficie lorda di solaio complessiva non minore di mq. 40 (anche su più piani) individuabilità nelle murature di perimetro di aperture adeguate ad antica funzione abitativa continuativa. consistenza reale delle murature di perimetro per almeno il 75% di quelle atte a definirne con certezza il volume dell'edificio originario. Accertabilità della preesistenza alla data del 6 agosto 1967 In luogo della preesistenza alla data di cui sopra è ammessa la verifica della sussistenza di regolare concessione o autorizzazione edilizia rilasciata dal Sindaco, con eccezione di quelle disposte in sanatoria ai sensi dell'art. 31 della Legge 47/85 o successivi provvedimenti di analogo contenuto. Norme Tecniche di Attuazione Piano Regolatore Generale
E' invece sempre ammessa la conduzione alla funzione abitativa di porzioni di solaio facenti parte di edifici a dominante residenziale per una superficie massima pari a 1/3 di quella abitativa esistente prima dell'intervento, anche in carenza degli elementi di cui ai punti precedenti. 8.3.4 Parcheggi e vani entroterra. Nel caso di ristrutturazione edilizia contenuta nei limiti di cui all'art. 2, comma 2, della L.R. n. 25/1993, l'intervento sarà assentibile condizionatamente all'assolvimento dell'obbligo di dotare le unità immobiliari dei pertinenti spazi per parcheggi, nella misura di almeno un posto-auto per ciascuna unità realizzata in aggiunta a quelle preesistenti. Il soggetto attuatore potrà andare esente da tale obbligo solo ove dimostri l'impossibilità di reperire spazi idonei anche all'esterno del fabbricato o dell'area di intervento. Nel caso di ristrutturazione edilizia con sostituzione integrale o prevalente dell'organismo edilizio preesistente, dovranno invece reperirsi senza possibilità di deroghe spazi per parcheggi pertinenziali in misura pari ai vigenti standard normativi. "Tale obbligo, è altresì da osservarsi nel caso di interventi volti ad un incremento delle unità immobiliari abitative esistenti. In tale caso per ogni unità immobiliare aggiunta dovrà reperirsi una superficie di parcheggio pari ad almeno mq. 15 di forma idonea ad ospitare almeno un posto auto. Le superfici di parcheggio previste dal presente punto potranno essere reperite anche all'esterno dell'area di intervento, purché entro un raggio di distanza non superiore ai 300 m."
Nel sottosuolo degli edifici e delle aree di distacco potranno realizzarsi parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari comprese entro un raggio di 80 m. dall'accesso di detto parcheggio. E' altresì consentita la realizzazione di volumi interrati non sottostanti le costruzioni, destinati a parcheggio o a funzioni accessorie quali cantine, magazzini ecc. con i caratteri di cui al punto 4.20 delle presenti norme, ed aventi superficie netta utile non maggiore di mq. 25. Nel caso di preesistenza o di nuova realizzazione di più singoli volumi interrati all'interno della stessa proprietà gli stessi dovranno osservare una distanza tra di loro non inferiore a m. 8. 8.3.5 Manufatti Minori E' ammessa la formazione di opere di arredo delle pertinenze scoperte delle abitazioni, non costituenti volume urbanistico, quali fontane, barbecue, forni aperti e simili, nei limiti consentiti dal C.C. E’ inoltre ammessa la formazione di tettoie di protezione, o gazebo, alla condizione che siano osservate le disposizioni che seguono: a) assenza di qualsiasi muratura e chiusura perimetrale, su tutti i lati, salva la possibilità di addossamento per un solo lato a muratura preesistente; b) superficie massima di mq. 25 per tettoie da adibirsi a ricovero auto, e mq. 10 per tutte le altre tipologie di manufatti; c) copertura ad elementi discontinui se piana, o in alternativa, se continua, a due o 4 falde realizzata su orditura leggera in profili lignei con manto in pietra o in cotto naturale; d) altezza massima del punto più elevato della copertura m. 3,00; e) impiego per la formazione dei verticali di sostegno di legno squadrato verniciato a colore naturale o con semplici profili metallici verniciati; f) osservanza di una distanza minima dai confini di proprietà, e dalle altre costruzioni pari a quella disposta per la zona per gli ampliamenti degli edifici esistenti. La forma e la disposizione dei manufatti sul terreno dovrà essere valutata in rapporto ai caratteri del sito interessato, alle relazioni con gli edifici circostanti ed all'immagine complessiva del contesto d'ambito.
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8.4
Ripartizione della zona omogenea B in zone urbanistiche.
8.4.1
ZONA BA (Nucleo Antico) Corrisponde alle porzioni della zona omogenea B i cui i caratteri dell'impianto edificato possiedono forte rilevanza storica-documentale, sia per quanto riguarda i principali connotati del sistema insediato che delle sue singole componenti edificate. La zona viene considerata satura ed all'interno di essa non è ammessa la nuova edificazione autonoma a carattere abitativo. 8.4.1.1 Interventi Sugli Edifici Esistenti Gli interventi ammessi dalla disciplina generale sono soggetti alle limitazioni che seguono da integrarsi con le disposizioni specifiche segnalate nel seguito relativamente al Centro antichi di Torriglia e di Olcesi. Gli incrementi volumetrici ammessi sono limitati al 5% del volume preesistente e sono strettamente condizionati al soddisfacimento di puntuali esigenze di ordine igienico, funzionale o impiantistico, non devono produrre sopraelevazioni dell'altezza massima produrre sopraelevazioni dell'altezza massima dell'edificio eccedenti i m. 0,60 misurati geometricamente quale distanza tra il piano orizzontale passante per il colmo originario e quello passante per il nuovo colmo, e debbono essere realizzati nel rispetto pieno dei caratteri formali compositivi presenti. A tal fine è consentito modificare le pendenze della falde senza però realizzare inclinazioni inferiori ai 20 gradi. Non sono ammessi interventi comportanti la sostituzione edilizia di fabbricati esistenti in muratura. Non sono ammesse significative alterazioni della composizione dei prospetti, o variazioni del sistema e dei materiali delle coperture, se non volte a ripristinarne i caratteri originari. Gli interventi non debbono produrre nuove unità immobiliari abitative di superficie lorda di solaio inferiore a mq. 40, o riduzione di superficie di quelle preesistenti già inferiori a tale limite. Sono ammessi, con diretta concessione edilizia interventi volti alla eliminazione di superfetazioni o parti incongrue degli edifici , o di fabbricati minori esistenti nell’ambito del lotto, con possibilità di recupero del loro volume di ingombro fino a 80 mc. e del 50% dell’eccedenza tale limite, misurato geometricamente, in accorpamento all’edificio principale, a condizione che detto accorpamento sia realizzato in conformità ai caratteri formali dell’edificio stesso, che contestualmente sia correttamente ricomposta e sistemata la parte edificata o scoperta interessata dalla demolizione, e che siano rispettati sia i parametri di distanza stabiliti per gli ampliamenti che il limite di sopraelevazione. 8.4.1.2 Interventi sulle superfici scoperte Non è ammessa la formazione di volumi interrati aventi superficie superiore a mq. 4 nei distacchi e nelle superfici scoperte 8.4.1.3 Centro storico di Torriglia Entro l’ambito perimetrato quale zona BA sono ammesse esclusivamente destinazioni d'uso compatibili con i caratteri storico-architettonici delle sue singole componenti edificate. In particolare è sempre ammessa la destinazione abitativa, turistico-ricettiva, commerciale al dettaglio ed artigianale di servizi. Ove non sussista al momento alcuna destinazione, ai fabbricati esistenti in sede di intervento, deve essere assegnata una destinazione coerente con i caratteri insediativi degli stessi. Non sono ammessi interventi che comportino la demolizione e ricostruzione di edifici presenti, salvo quelli di recente edificazione o costituenti superfetazioni incongrue o manufatti a carattere accessorio, la modificazione significativa dei prospetti, , la realizzazione di nuovi volumi o l'incremento di quelli esistenti in termini volumetrici superiori al 5% della preesistenza.
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In ogni caso non è ammessa la modificazione significativa della forma delle coperture, e del loro andamento, altresì non è ammesso il mutamento dei materiali delle coperture se non per adeguarli a quelli tradizionali. Relativamente alla superfici scoperte di tipo privato non sono ammesse nuove pavimentazioni condotte con tecniche non tradizionali, e con assoluto divieto di impiego di rivestimenti ceramici, vetrosi, o in calcestruzzo vibrato. Del pari non sono ammesse recinzioni realizzate con disegni e/o materiali estranei alla tradizione locale. Previa approvazione di Piano Particolareggiato avente funzione di Piano di Recupero ai sensi delle vigenti disposizioni, anche limitato a singole porzioni od edifici del Centro potranno essere autorizzati interventi di incremento volumetrico su singoli edifici maggiori della percentuale stabilita ma in ogni caso coerenti con la salvaguardia e la valorizzazione dei beni tutelati, a condizione che a livello di P.R. la loro somma non ecceda quella massima ammessa rispetto alla volumetria globale compresa nel P.R.
8.4.1.4
Case di Olcesi (articolo eliminato in accoglimento di osservazione)
8.4.2 ZONA BS (zone sature di impianto antico) Corrisponde alle porzioni della zona omogenea B, costituite sulla matrice dell'originario impianto dei nuclei, caratterizzate dalla prevalenza di edifici plurifamiliari di antica edificazione con presenza di eterogeneità delle singole componenti edificate, in cui peraltro ulteriori interventi edificatori potrebbero compromettere l'equilibrio ormai stabile e maturo del tessuto complessivo che in genere si presenta fortemente compatto. La zona viene considerata satura ed all'interno di essa non è ammessa la nuova edificazione autonoma di qualsiasi tipo. 8.4.2.1 Interventi sugli Edifici Esistenti Gli interventi ammessi dalla disciplina generale sono soggetti alle limitazioni che seguono: • gli incrementi volumetrici ammessi limitati al 10% del volume preesistente e strettamente condizionati al soddisfacimento di puntuali esigenze di ordine igienico, funzionale o impiantistico, non devono produrre sopraelevazioni dell'altezza massima dell'edificio eccedenti i m. 0,60 misurati geometricamente quale distanza tra il piano orizzontale passante per il colmo originario e quello passante per il nuovo colmo, e debbono essere realizzati nel rispetto pieno dei caratteri formali compositivi presenti; • A tal fine è consentito modificare le pendenze della falde senza però realizzare inclinazioni inferiori ai 20 gradi; • Non sono ammesse significative alterazioni della composizione dei prospetti, o variazioni del sistema e dei materiali delle coperture; • gli interventi non debbono produrre nuove unità immobiliari di superficie lorda di solaio inferiore a mq. 40, o riduzione di superficie di quelle preesistenti già inferiori a tale limite. Nella zona gli interventi di sostituzione edilizia integrale e/o comportanti incremento delle superfici abitative superiori a mq. 150 sono sottoposti alla necessaria assunzione da parte del soggetto attuatore, mediante convenzione od atto unilaterale d'obbligo accettato nei modi di rito, dell'onere di esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria di pertinenza e dell'eventuale cessione delle relative aree, nonché dell'esecuzione di opere di riqualificazione urbana ed ambientale. 8.4.2.1.1 Recupero volumi incongrui Sono ammessi, con diretta concessione edilizia interventi volti alla eliminazione di superfetazioni o parti incongrue degli edifici, o di fabbricati minori esistenti nell'ambito del lotto, con possibilità di recupero del loro volume di ingombro sino a mc. 80 e del 50% dell’eccedenza tale Norme Tecniche di Attuazione Piano Regolatore Generale
limite, misurato geometricamente, in accorpamento all'edificio principale, a condizione che detto accorpamento sia realizzato in conformità ai caratteri formali dell'edificio stesso, che contestualmente sia correttamente ricomposta e sistemata la parte edificata o scoperta interessata dalla demolizione, e che siano rispettati sia i parametri di distanza stabiliti per gli ampliamenti che il limite di sopraelevazione. L'utilizzo della modalità di intervento di cui al presente punto è alternativo per tutta la durata del Piano alla possibilità di incremento volumetrico dello stesso edificio, per motivi igienicofunzionali, ammesso nella zona. 8.4.2.2 Ristrutturazione Urbanistica Nella zona è ammesso l'intervento di ristrutturazione urbanistica limitatamente a unità minime di intervento comprendenti almeno mc. 2000 di edificato, motivate esclusivamente da prevalenti finalità di riorganizzazione degli spazi di servizio collettivo e della viabilità.. In tale caso l'intervento viene sottoposto a S.U.A. obbligatorio che potrà comportare la riproposizione del volume preesistente con una integrazione sino al 10%, senza limiti riferibili alle precedenti destinazioni d'uso, e con obbligo di dotazione dei prescritti spazi pubblici di standard. 8.4.2.3
Interventi sulle superfici scoperte
Non è ammessa la formazione di volumi interrati autonomi aventi superficie superiore a mq. 8 nei distacchi e nelle superfici scoperte. 8.4.3 ZONA BR (Zone sature di impianto recente) Corrisponde alle porzioni della zona omogenea B di impianto più recente, fortemente eterogenee a comprendere sia le espansioni dell'impianto abitativo del dopoguerra, che le superfici che si sono via via strutturate per corrispondere all'utenza abitativo-turistica anche di pregio, con presenza di edifici plurifamiliari e di numerosi episodi con tipologia a villa con giardino di pertinenza. La zona si presenta in genere dotata di un rapporto equilibrato tra edificato e spazi scoperti, spesso trattati a giardino, in termini compiuti e tali da risultare incompatibili con una ulteriore fase di edificazione nelle superfici tuttora libere. A tal fine la zona viene considerata satura ed all'interno di essa non è ammessa la nuova edificazione autonoma. 8.4.3.1 Interventi sugli Edifici Esistenti Gli interventi ammessi dalla disciplina generale sono soggetti alle integrazioni che seguono: • Gli incrementi volumetrici ammessi per la zona omogenea sono elevati al 15% del volume preesistente, con un massimo non valicabile di mc. 70, non devono produrre sopraelevazioni dell'altezza massima dell'edificio eccedenti i m. 1,00 misurati geometricamente quale distanza tra il piano orizzontale passante per il colmo originario e quello passante per il nuovo colmo, e debbono essere realizzati nel rispetto pieno dei caratteri formali compositivi presenti; • A tal fine è consentito modificare le pendenze della falde senza però realizzare inclinazioni inferiori ai 20 gradi; • Negli edifici con tipologia a "villa" o "villino" non sono ammesse significative alterazioni della composizione dei prospetti, o variazioni del sistema e dei materiali delle coperture; • Gli interventi non debbono produrre nuove unità immobiliari di superficie lorda di solaio inferiore a mq. 40, o riduzione di superficie di quelle preesistenti già inferiori a tale limite.
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8.4.3.1.1 Recupero volumi incongrui Sono ammessi, con diretta concessione edilizia interventi volti alla eliminazione di superfetazioni o parti incongrue degli edifici, o di fabbricati minori esistenti nell'ambito del lotto, con possibilità di recupero del loro volume di ingombro sino a mc. 80 e del 50% dell’eccedenza tale limite, misurato geometricamente, in accorpamento all'edificio principale, a condizione che detto accorpamento sia realizzato in conformità ai caratteri formali dell'edificio stesso, che contestualmente sia correttamente ricomposta e sistemata la parte edificata o scoperta interessata dalla demolizione, e che siano rispettati sia i parametri di distanza stabiliti per gli ampliamenti che il limite di sopraelevazione. L'utilizzo della modalità di intervento di cui al presente punto è alternativo per tutta la durata del Piano alla possibilità di incremento volumetrico dello stesso edificio, per motivi igienicofunzionali, ammesso nella zona. 8.4.3.2 Ristrutturazione Urbanistica Nella zona è ammesso l'intervento di ristrutturazione urbanistica limitatamente a unità minime di intervento comprendenti almeno mc. 2000 di edificato, motivate esclusivamente da prevalenti finalità di riorganizzazione degli spazi di servizio collettivo e della viabilità.. In tale caso l'intervento viene sottoposto a S.U.A. obbligatorio che potrà comportare la riproposizione del volume preesistente con una integrazione sino al 10%, senza limiti riferibili alle precedenti destinazioni d'uso, e con obbligo di dotazione dei prescritti spazi pubblici di standard. 8.4.3.3 Interventi sulle superfici scoperte Non è ammessa la formazione di volumi interrati autonomi, anche a carattere pertinenziale, aventi superficie superiore a mq. 18 nei distacchi e nelle superfici scoperte 8.4.4 ZONA BC Corrisponde alle porzioni della zona omogenea B in cui il livello dell'edificazione presente, pur raggiungendo i termini di densità prescritti dal D.M. 2.04.68, si presenta ancora suscettibile di contenute e puntuali integrazioni, aventi in generale l'obbiettivo di condurre ad una compiuta definizione dell'insediamento con la soluzione delle problematiche di ordine infrastrutturale presenti. Per ognuna delle zone urbanistiche BC individuate, il Piano comprende schede di dettaglio numerate contenenti tra l'altro: l'esatta individuazione della zona su planimetrie catastali, con la perimetrazione dei lotti destinati alla nuova edificazione. la specificazione dell'entità della nuova edificazione ammessa ed i pertinenti parametri edilizi ed urbanistici. la definizione di massima dell'oggetto della convenzione per la integrazione dei servizi collettivi o di riqualificazione urbana, alla cui realizzazione, dovranno contribuire i soggetti attuatori delle nuove edificazioni. 8.4.4.1 Interventi di nuova edificazione Sono ammessi previo rilascio di convenzione od atto unilaterale d'obbligo accettato nei modi di rito, dell'onere di esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria di pertinenza e dell'eventuale cessione delle relative aree, nonché dell'esecuzione di opere di riqualificazione urbana ed ambientale.
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8.4.4.2 Interventi sugli Edifici Esistenti Gli interventi ammessi dalla disciplina generale sono soggetti alle integrazioni dispositive che seguono: • Gli incrementi volumetrici ammessi per motivate esigenze di carattere igienico, funzionale e tecnico sono estesi sino al 15% del volume preesistente con un massimo non valicabile di mc. 100 e non dovranno produrre sopraelevazioni dell'altezza massima dell'edificio maggiori di m. 1,00 misurati geometricamente quale distanza tra il piano orizzontale passante per il colmo originario e quello passante per il nuovo colmo, e dovranno essere realizzati nel rispetto delle modalità aggregative e di accrescimento consuete nell'ambito; • A tal fine è consentito modificare le pendenze della falde senza però realizzare inclinazioni inferiori ai 20 gradi. Nel caso di preesistenza di distanze minori di quelle di tabella, l'intervento risulterà ammissibile alla condizione combinata della non riduzione delle distanze precedenti e dell'esplicito assenso del proprietario contiguo. E' sempre ammesso collocare l'ampliamento in sopraelevazione di volumi preesistenti, e posti in aderenza ad altre proprietà, alla condizione che detta sopraelevazione sia contenuta entro i termini stabiliti dalle norme delle singole zone, senza la necessità di osservanza delle distanze minime stabilite al comma precedente. Restano in ogni caso ferme le disposizioni di cui agli artt. 6,7,8, del D.I 2 aprile 1968. Gli incrementi volumetrici ammessi operano distintamente nei confronti delle destinazioni d'uso presenti, e sono limitati agli edifici già esistenti alla data del 1 agosto 1976 e che non hanno a partire da quella data già fruito di incrementi volumetrici senza asservimento sia in forza del P.R.G. che della L.R. 28/76. Per un periodo di cinque anni a far data dal rilascio della concessione edilizia comportante l'ampliamento volumetrico, non è ammesso il mutamento della destinazione d'uso delle unità immobiliari interessate dall'ampliamento. Nel caso di interventi comportanti ristrutturazione edilizia condotta attraverso tecniche tali da sostituire integralmente l'organismo originario, l'incremento volumetrico ammesso in assenza di asservimento viene ridotto alla metà. Ove l'intervento di ristrutturazione comporti un incremento del numero delle unità immobiliari abitative, per ogni nuova unità aggiunta dovrà essere reperita idonea area di parcheggio privato di superficie minima conforme alle vigenti disposizioni di legge da asservire pertinenzialmente alla nuova unità. Tali aree di parcheggio non potranno essere reperite tra quelle già destinate a tale uso anche se per semplice utilizzo non attribuito a specifica U.I. in regime di pertinenzialità. L'integrazione volumetrica di edifici esistenti condotta mediante asservimento di superfici disponibili nell'ambito del lotto è consentita esclusivamente per un massimo del 30% rispetto al volume originario, ed esclude in contestualità e per tutto il periodo di validità del Piano la possibilità di fruire degli incrementi senza asservimento, disposti dal presente articolo. 8.4.4.2.1 Recupero volumi incongrui Sono ammessi, con diretta concessione edilizia interventi volti alla eliminazione di superfetazioni o parti incongrue degli edifici, o di fabbricati minori esistenti nell'ambito del lotto, con possibilità di recupero del loro volume di ingombro sino a mc. 80 e del 50% dell’eccedenza tale limite, misurato geometricamente, in accorpamento all'edificio principale a condizione che detto accorpamento sia realizzato in conformità ai caratteri formali dell'edificio stesso, che contestualmente sia correttamente ricomposta e sistemata la parte edificata o scoperta interessata dalla demolizione, e che siano rispettati sia i parametri di distanza stabiliti per gli ampliamenti che il limite di sopraelevazione. L'utilizzo della modalità di intervento di cui al presente punto è alternativo per tutta la durata del Piano alla possibilità di incremento volumetrico dello stesso edificio, per motivi igienicofunzionali, ammesso nella zona.
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8.4.4.3 Ristrutturazioni e mutamenti di destinazione d'uso Gli interventi di ristrutturazione non possono comportare la variazione di destinazione d'uso verso la destinazione abitativa di manufatti tipologicamente non abitativi. Al fine dell'applicazione della presente norma l'idoneità tipologica alla destinazione abitativa si assume costituita almeno dalla contestuale presenza dei requisiti che seguono: prevalente ed originaria presenza di murature perimetrali in pietrame e/o mattoni ; preesistenza individuabile di altezze interne utili maggiori di m. 2,20; superficie lorda di solaio complessiva non minore di mq. 40 (anche su più piani); individuabilità nelle murature di perimetro di aperture adeguate ad antica funzione abitativa continuativa; consistenza reale delle murature di perimetro per almeno il 75% di quelle atte a definirne con certezza il volume dell'edificio originario; Accertabilità della preesistenza alla data del 6 agosto 1967. In luogo della preesistenza alla data di cui sopra è ammessa la verifica della sussistenza di regolare concessione o autorizzazione edilizia rilasciata dal Sindaco, con eccezione di quelle disposte in sanatoria ai sensi dell'art. 31 della Legge 47/85 o successivi provvedimenti di analogo contenuto. E' invece sempre ammessa la conduzione alla funzione abitativa di porzioni di solaio facenti parte di edifici a dominante residenziale per una superficie massima pari a 1/3 di quella abitativa esistente prima dell'intervento, anche in carenza degli elementi di cui ai punti precedenti. 8.4.4.4 Interventi sulle aree scoperte Nelle aree scoperte e nel sottosuolo delle stesse sono ammessi tutti gli interventi disposti ai punti 3.4 e 3.5. del presente articolo. 8.4.5 ZONA VR (zone di verde privato di pregio) Corrisponde a singoli ambiti della zona omogenea B caratterizzati dalla presenza di edificazioni a villa di pregio, entrostanti parchi o giardini privati di particolare valore paesistico e vegetazionale, tali da richiederne l'attenta salvaguardia A tal fine la zona viene considerata satura ed all'interno di essa non è ammessa la nuova edificazione di qualsiasi tipo. 8.4.5.1 Interventi sugli Edifici Esistenti Gli interventi ammessi dalla disciplina generale sono soggetti alle limitazioni che seguono: • Gli incrementi volumetrici ammessi per motivate esigenze di carattere igienico, funzionale e tecnico sono limitati al 5% del volume preesistente e sono strettamente condizionati al soddisfacimento di puntuali esigenze di ordine igienico, funzionale o impiantistico, non devono produrre sopraelevazioni dell'altezza massima dell'edificio eccedenti i m. 0,30 misurati geometricamente quale distanza tra il piano orizzontale passante per il colmo originario e quello passante per il nuovo colmo, e debbono essere realizzati nel rispetto pieno dei caratteri formali compositivi presenti; • A tal fine è consentito modificare le pendenze della falde senza però realizzare inclinazioni inferiori ai 20 gradi; • Non sono ammesse significative alterazioni della composizione dei prospetti, o variazioni del sistema e dei materiali delle coperture; • Gli interventi non debbono produrre nuove unità immobiliari di superficie lorda di solaio inferiore a mq. 40, o riduzione di superficie di quelle preesistenti già inferiori a tale limite. Nella zona non sono ammessi interventi di sostituzione edilizia, ristrutturazione urbanistica, né interventi sulle aree scoperte tali da modificare o ridurre in termini paesaggisticamente percepibili l'attuale assetto sia morfologico che vegetazionale.
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8.4.4.3 Interventi sulle aree scoperte e manufatti minori Nelle aree scoperte e nel sottosuolo delle stesse sono ammessi esclusivamente gli interventi consentiti nella zona urbanistica BS, ed a condizione che la loro esecuzione non richieda la eliminazione di essenze d'alto fusto in vita, o comunque pregiudichi a giudizio del Sindaco su parere della C.E. l'assetto vegetazionale delle superfici interessate.
Norme Tecniche di Attuazione Piano Regolatore Generale
ART. 9 ZONA OMOGENEA RESIDENZIALE C 9.1
Caratteristiche generali. La zona omogenea C comprende le parti del territorio inedificate od ove l'edificazione presente non raggiunge i limiti stabiliti dal D.M. 2.04.68, cui il Piano attribuisce come dominante la funzione residenziale e nelle quali, l'impianto urbanistico ed infrastrutturale esistente si presenta in termini tali da consentire elementi di nuova espansione dell'edificato compatibili con i caratteri morfologici, ambientali e insediativi dei siti interessati. Essa, in relazione alle diverse situazioni territoriali riscontrate viene suddivisa in distinte zone urbanistiche all'interno delle quali oltre alle disposizioni generali della zona omogenea sono applicate disposizioni specifiche. Norme comuni alla zona omogenea 9.2.1 Destinazioni d'uso. Nella zona omogenea C sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso: residenza ed attività direzionali e professionali (RE); ricettività turistica (RT) e attività commerciali alla scala della residenza (RC); istruzione (I), attività di interesse comune (IC); parcheggi pubblici e privati (P); verde pubblico e privato attrezzato a parco e per il gioco e lo sport (VPA –VP – VPS); attrezzature ed impianti tecnologici (IT); attività artigianali e produttive alla scala della residenza (RA) - Per attività commerciali alla scala della residenza debbono intendersi i negozi all'ingrosso ed al dettaglio, i pubblici esercizi, ed i relativi depositi aventi superficie utile di vendita non superiore a 400 mq. - Per attività artigianali alla scala della residenza devono intendersi quelle attività produttive e di servizio inerenti a lavorazioni non classificate come insalubri di prima categoria e purché, comunque, non suscettibili di determinare, a giudizio dei competenti servizi tecnici e sanitari, emissioni e/o immissioni nocive o moleste, anche per la validità delle soluzioni all'uopo adottate dal titolare dell'attività. Agli effetti della disciplina sul mutamento di destinazione d'uso, disposta in alcuni casi dalle presenti norme, le destinazioni vengono raggruppate in famiglie all'interno delle quali non operano le limitazioni eventualmente stabilite. a) RE , IC, I b) RA , RC c) P, VPA, VP, VPS 9.2.2 Interventi sul patrimonio edilizio esistente. 9.2.2.1 Disposizioni Generali Fatte salve le disposizioni speciali relative alle singole zone urbanistiche, sul patrimonio edilizio esistente sono sempre consentiti i seguenti interventi: opere interne come rubricate dalle leggi vigenti; manutenzione ordinaria; manutenzione straordinaria; restauro e risanamento conservativo; ristrutturazione edilizia, anche con totale sostituzione dell'organismo edilizio preesistente; ampliamento dei fabbricati esistenti per esigenze di adeguamento igienico-funzionale e tecnologico, entro la quota del 20% della volumetria esistente, nel rispetto dei seguenti parametri: Norme Tecniche di Attuazione Piano Regolatore Generale
DC DF DS
= = =
m. 6,00; m. 3,00; m. 4,00 o minore esclusivamente in conformità alla distanza preesistente;
9.2.2.2 Ampliamenti Salvo specifiche disposizioni puntuali contenute negli articoli relativi alle singole zone urbanistiche, gli incrementi volumetrici ammessi nella zona omogenea C, per adeguamento igienico, funzionale e tecnologico sono da considerarsi prive di necessità di asservimento di nuove superfici libere. Nel caso di preesistenza di distanze minori di quelle di tabella, l'intervento risulterà ammissibile alla condizione combinata della non riduzione delle distanze precedenti e dell'esplicito assenso del proprietario contiguo. E' sempre ammesso collocare l'ampliamento in sopraelevazione di volumi preesistenti, e posti in aderenza ad altre proprietà, alla condizione che detta sopraelevazione sia contenuta entro i termini stabiliti dalle norme delle singole zone, senza la necessità di osservanza delle distanze minime stabilite al comma precedente. Restano in ogni caso ferme le disposizioni di cui agli artt. 6,7,8, del D.I 2 aprile 1968. Gli incrementi volumetrici ammessi operano distintamente nei confronti delle destinazioni d'uso presenti, e sono limitati agli edifici già esistenti alla data del 1 agosto 1976 e che non hanno a partire da quella data già fruito di incrementi volumetrici senza asservimento sia in forza del P.R.G. che della L.R. 28/76. Per un periodo di cinque anni a far data dal rilascio della concessione edilizia comportante l'ampliamento volumetrico, non è ammesso il mutamento della destinazione d'uso delle unità immobiliari interessate dall'ampliamento. Nel caso di interventi comportanti ristrutturazione edilizia condotta attraverso tecniche tali da sostituire integralmente l'organismo originario, l'incremento volumetrico ammesso in assenza di asservimento viene ridotto alla metà. Ove l'intervento di ristrutturazione comporti un incremento del numero delle unità immobiliari abitative, per ogni nuova unità aggiunta dovrà essere reperita idonea area di parcheggio privato di superficie minima conforme alle vigenti disposizioni di legge da asservire pertinenzialmente alla nuova unità. Tali aree di parcheggio non potranno essere reperite tra quelle già destinate a tale uso anche se per semplice utilizzo non attribuito a specifica U.I. in regime di pertinenzialità. L'integrazione volumetrica di edifici esistenti condotta mediante asservimento di superfici disponibili nell'ambito del lotto è consentita esclusivamente per un massimo del 30% rispetto al volume originario, ed esclude in contestualità e per tutto il periodo di validità del Piano la possibilità di fruire degli incrementi senza asservimento, disposti dal presente articolo. 9.2.2.3 Ristrutturazioni e mutamenti di destinazione d'uso Gli interventi di ristrutturazione non possono comportare la variazione di destinazione d'uso verso la destinazione abitativa di manufatti tipologicamente non abitativi. Al fine dell'applicazione della presente norma l'idoneità tipologica alla destinazione abitativa si assume costituita almeno dalla contestuale presenza dei requisiti che seguono: prevalente ed originaria presenza di murature perimetrali in pietrame e/o mattoni ; preesistenza individuabile di altezze interne utili maggiori di m. 2,20; superficie lorda di solaio complessiva non minore di mq. 40 (anche su più piani); individuabilità nelle murature di perimetro di aperture adeguate ad antica funzione abitativa continuativa.; consistenza reale delle murature di perimetro per almeno il 75% di quelle atte a definirne con certezza il volume dell'edificio originario; Accertabilità della preesistenza alla data del 6 agosto 1967 - In luogo della preesistenza alla data di cui sopra è ammessa la verifica della sussistenza di regolare concessione o autorizzazione edilizia rilasciata dal Sindaco, con eccezione di quelle
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disposte in sanatoria ai sensi dell'art. 31 della Legge 47/85 o successivi provvedimenti di analogo contenuto. E' invece sempre ammessa la conduzione alla funzione abitativa di porzioni di solaio facenti parte di edifici a dominante residenziale per una superficie massima pari a 1/3 di quella abitativa esistente prima dell'intervento, anche in carenza degli elementi di cui ai punti precedenti. Gli incrementi volumetrici ammessi sono strettamente condizionati al soddisfacimento di puntuali esigenze di ordine igienico, funzionale o impiantistico, non devono produrre sopraelevazioni dell'altezza massima dell'edificio eccedenti i m. 1,00 misurati geometricamente quale distanza tra il piano orizzontale passante per il colmo originario e quello passante per il nuovo colmo, e debbono essere realizzati nel rispetto pieno dei caratteri formali compositivi presenti. A tal fine non è consentito modificare le pendenze della falde in misura superiore al 5% rispetto alla pendenza originaria, se non nel caso di necessità di uniformarsi a falda contigua. 9.2.3 Parcheggi e vani entroterra. Nel sottosuolo degli edifici e delle aree di distacco potranno realizzarsi parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari comprese entro un raggio di 80 m. dall'accesso di detto parcheggio. E' altresì consentita la realizzazione di volumi interrati non sottostanti le costruzioni, destinati a parcheggio o a funzioni accessorie quali cantine, magazzini ecc. con i caratteri di cui all'art. 4 punto 20 delle presenti norme, ed aventi superficie netta utile non maggiore di mq. 25. Nel caso di preesistenza o di nuova realizzazione di più singoli volumi interrati all'interno della stessa proprietà gli stessi dovranno osservare una distanza tra di loro non inferiore a m. 8. 9.2.4 Manufatti Minori E' ammessa la formazione di opere di arredo delle pertinenze scoperte delle abitazioni, non costituenti volume urbanistico, quali fontane, barbecue, forni aperti e simili, nei limiti consentiti dal C.C. E' inoltre ammessa la formazione di tettoie di protezione, o gazebo, alla condizione che siano osservate le disposizioni che seguono: a) assenza di qualsiasi muratura e chiusura perimetrale, su tutti i lati, salva la possibilità di addossamento per un solo lato a muratura preesistente; b) superficie massima di mq. 25 per tettoie da adibirsi a ricovero auto, e mq. 10 per tutte le altre tipologie di manufatti; c) copertura ad elementi discontinui se piana, o in alternativa, se continua, a due o 4 falde realizzata su orditura leggera in profili lignei con manto in pietra o in cotto naturale; d) altezza massima del punto più elevato della copertura m. 3,00; e) impiego per la formazione dei verticali di sostegno di legno squadrato verniciato a colore naturale o con semplici profili metallici verniciati; f) osservanza di una distanza minima dai confini di proprietà, e dalle altre costruzioni pari a quella disposta per la zona per gli ampliamenti degli edifici esistenti. 9.3
Ripartizione della zona omogenea C in zone urbanistiche. In relazione ai caratteri degli ambiti interessati, ed agli obbiettivi generali della pianificazione, all'interno della zona omogenea C vengono individuate due zone urbanistiche aventi disciplina differenziata.
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9.3.1 ZONA URBANISTICA CC Corrisponde agli ambiti di zona omogenea C, immediatamente esterni e contigui a centri e nuclei abitati, in genere interessati da una domanda insediativa che possiede i caratteri della residenza stabile o della residenza turistica minore, ed in cui, per la presenza di sufficienti condizioni di urbanizzazione primaria appare opportuno indirizzare le integrazioni degli insediamenti. 9.3.1.1 Disciplina degli interventi di nuova edificazione Per ognuna delle zone urbanistiche CC individuate, il Piano comprende schede di dettaglio contenenti tra l'altro: l'esatta individuazione della zona su planimetrie catastali in scala 1:5000, con la perimetrazione dei lotti destinati alla nuova edificazione; la specificazione dell'entità della nuova edificazione ammessa ed i pertinenti parametri edilizi ed urbanistici; la definizione di massima dell'oggetto della convenzione per la integrazione dei servizi collettivi o di riqualificazione urbana, alla cui realizzazione, dovranno contribuire i soggetti attuatori delle nuove edificazioni. Gli interventi di nuova edificazione sono ammessi previo rilascio di convenzione od atto unilaterale d'obbligo accettato nei modi di rito, dell'onere di esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria di pertinenza e dell'eventuale cessione delle relative aree, nonché dell'esecuzione di opere di riqualificazione urbana ed ambientale; 9.3.1.2 Disciplina degli interventi sugli edifici esistenti Gli edifici esistenti nella zona possono essere oggetto, con rilascio di diretto titolo abilitativo, di tutti gli interventi ammessi per la zona omogenea C 9.3.1.3 Parcheggi, volumi interrati e manufatti minori Nella zona CC sono ammessi tutti gli interventi disposti a carattere generale per la zona omogenea C. 9.3.1.4 Disposizioni particolari per le zone CC8, CC9, CC16, CC17 in loc. Porcarezze La nuova edificazione nelle zone CC di cui al presente comma resta subordinata al preventivo accertamento dell'avvenuta esecuzione di lavori di adeguamento del tratto stradale di collegamento con la S.S. 45 in loc. Fornace o comunque dell'impegno dei Concessionari a contribuire alla esecuzione delle opere di adeguamento da realizzarsi in ogni caso prima della ultimazione dei lavori di costruzione degli edifici di tipo privato. 9.3.2 ZONA URBANISTICA CE Corrisponde agli ambiti di zona omogenea C, inedificate ed in cui non sussistono organici elementi di urbanizzazione primaria e secondaria. In tali zone, che per caratteristiche intrinseche appaiono idonee a costituire segmenti di nuova espansione residenziale, la pianificazione prevede una sostanziale trasformazione dell'assetto attuale, con la previsione di nuovi insediamenti dotati di funzionalità rispetto al sistema infrastrutturale, e concorrenti a migliorare il quadro complessivo delle dotazioni di servizio collettivo dell'ambito interessato. 9.3.2.1 Destinazioni d'uso. Nella Zona sono ammesse tutte le destinazioni d'uso ammesse per la zona omogenea C.
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9.3.2.2 Disciplina degli interventi sugli edifici esistenti Gli edifici esistenti nella zona possono essere oggetto, con rilascio di diretto titolo abilitativo, di tutti gli interventi ammessi per la zona omogenea C 9.3.2.3 Parcheggi, volumi interrati e manufatti minori Nella zona CE sono ammessi tutti gli interventi disposti a carattere generale per la zona omogenea C. 9.3.2.4 Modalità attuative della nuova edificazione Fatto salvo quanto disposto ai successivi punti 3.2.5. e 3.2.6. l'attuazione delle previsioni all'interno delle zone CE resta subordinata alla preventiva approvazione di S.U.A. unitario per ognuna delle zone stesse. Per ciascuna zona urbanistica CE, il Piano comprende schede di dettaglio contenenti tra l'altro: l'esatta individuazione della zona su planimetrie catastali in scala 1:5000; i parametri urbanistici ed edilizi da osservare nella predisposizione degli strumenti urbanistici attuativi; l'indicazione delle superfici e attrezzature di servizio collettivo, la cui realizzazione e cessione al Comune dovrà essere accollata ai soggetti attuatori. 9.3.2.5 Interventi sul patrimonio edilizio esistente. Sul patrimonio edilizio esistente saranno sempre consentiti, anche in assenza del S.U.A. d'ambito, i seguenti interventi: opere interne manutenzione ordinaria; manutenzione straordinaria; restauro e risanamento conservativo; ristrutturazione edilizia, senza possibilità di mutamento della destinazione d'uso, anche con sostituzione edilizia, con l'obbligatorio reperimento di spazi per parcheggi pertinenziali in conformità agli standard normativi vigenti. 9.4.2.7 Attuazione mediante concessione edilizia diretta preceduta da atto d'obbligo. In deroga a quanto prescritto in ordine all'obbligo di SUA preventivo, è ammesso il rilascio di concessione diretta ad edificare alle condizioni che seguono: a) l'intervento comprenda almeno il 60% della volumetria edificabile nell'ambito; b) il proponente sottoscriva contestualmente all'istanza atto d'obbligo unilaterale nella forma della convenzione urbanistica con la quale assuma impegno a realizzare quota delle opere di urbanizzazione previste nell'ambito proporzionalmente all'edificazione richiesta, e che tali opere abbiano carattere compiuto e funzionale ad insindacabile giudizio del Comune.
ZONE PRODUTTIVE ART. 10 ZONA OMOGENEA PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (D) La zona comprende le parti del territorio comunale destinate all'esercizio di attività economiche per la produzione di beni e di servizi, ivi compresa la commercializzazione degli stessi, ed alla localizzazione di aziende a carattere turistico.. Essa si suddivide, in ragione delle sue caratteristiche intrinseche, ed agli obbiettivi della pianificazione in più zone urbanistiche aventi disciplina differenziata integrativa delle disposizioni generali regolanti la zona omogenea.
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10.1
Norme comuni alla zona omogenea D.
10.1.1 Destinazioni d'uso All'interno delle zona omogenea D, e fatte salve le prescrizioni ed integrazioni relative alle singole zone urbanistiche entro cui la zona è ripartita sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso: attrezzature ed impianti tecnologici (IT); parcheggi pubblici e privati (P); attività per la produzione manifatturiera, con procedimenti di tipo artigianale (DA) e/o industriale (DI); attività per la produzione di servizi anche immateriali, ai sistemi economici insediati, anche svolta in forma autonoma rispetto alle aziende produttive (DS); residenza a carattere pertinenziale nei confronti delle attività economiche insediate (DR); attività di distribuzione e di deposito di beni di consumo (DC); aziende turistiche ricettive alberghiere, extra-alberghiere e all'aria aperta come individuate dalle vigenti leggi regionali; pubblici esercizi (PE); attività di interesse comune (IC). 10.2
Ripartizione in zone urbanistiche La zona omogenea D è ripartita nelle seguenti zone urbanistiche, che possiedono disciplina differenziata in relazione alla loro natura di zone già edificate (S) o di nuova previsione (E): a) Zone produttive (DP) b) Zone turistiche-ricettive (DT) c) Zone per la ricettività a campeggio (DK) 10.2.1 ZONA DP (S) Corrisponde alle porzioni di zona D già interessate da insediamenti a prevalente carattere artigianale e della p.i. per lo svolgimento di attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazione di servizi, e pertanto prive di ulteriori possibilità di significativi incrementi di utilizzo. All'interno di tali porzioni pertanto gli interventi ammessi sono esclusivamente quelli volti al miglioramento qualitativo e funzionale dell'insediamento, da condursi sia mediante limitati interventi sull'edificato e sulle aree esterne, sia, mediante interventi di completamento. 10.2.1.1 Destinazioni d'uso consentite Nella zona sono ammesse esclusivamente le seguenti destinazioni d'uso: attrezzature ed impianti tecnologici (IT); parcheggi pubblici e privati (P); attività per la produzione manifatturiera, con procedimenti di tipo artigianale (DA) e/o industriale (DI); attività per la produzione di servizi anche immateriali, ai sistemi economici insediati, anche svolta in forma autonoma rispetto alle aziende produttive (DS); residenza a carattere pertinenziale nei confronti delle attività economiche insediate (DR); attività di distribuzione e di deposito di beni di consumo (DC). 10.2.1.2 Prescrizioni specifiche di zona Nella zona urbanistica DP (S) operano pertanto le seguenti prescrizioni integrative rispetto a quelle previste in generale per la zona omogenea:
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Sono sempre ammessi sugli edifici esistenti tutti gli interventi volti alla manutenzione ordinaria e straordinaria, in essi compresi quelli modificativi della articolazione funzionale interna delle attività svolta, senza significative incidenze sull'aspetto esterno dei prospetti. Tali interventi possono comprendere la creazione di nuove superfici di solaio, ricavate all'interno dell'ingombro volumetrico attuale per una percentuale sino al 25% della superficie di solaio complessiva preesistente. Sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia parziale o totale a livello di edificio, con esclusione della integrale sostituzione edilizia, anche comportanti la realizzazione all'interno di nuove superfici di solaio, modifica delle unità immobiliari aziendali e variazioni di destinazioni d'uso comprese tra quelle ammesse per la zona. E' ammessa l'integrazione edilizia degli edifici esistenti limitatamente al raggiungimento di un rapporto di copertura (RC) pari ad 1/2 rispetto al lotto di pertinenza, o volto alla sopraelevazione dei fabbricati esistenti sino all'altezza di m. 12, nella obbligatoria conservazione degli orizzontamenti principali delle fronti e nel rispetto comunque di una distanza minima (DC) tra costruzioni non facenti parte della stessa azienda pari all'altezza del fabbricato fronteggiante più elevato. I corpi di fabbrica aggiuntivi alla preesistenza, ove non costituenti sopraelevazione, dovranno osservare le seguenti distanze minime: dai confini del lotto (DF) – pari a 7/10 della massima altezza del corpo di fabbrica dalle strade carrabili pubbliche – m. 5 E' altresì ammessa la nuova edificazione e la demolizione e ricostruzione del volume preesistente, anche con una disposizione diversa all'interno del lotto alle condizioni che seguono: Rapporto massimo di copertura conseguibile (RC) = 50% incrementato di 1/3 dell'eventuale eccedenza del RC preesistente rispetto al 50%. Distanza minima (DC) tra costruzioni non facenti parte della stessa azienda pari all'altezza del fabbricato fronteggiante più elevato. Distanza minima dai confini del lotto (DF) - pari a 7/10 della massima altezza del fabbricato con un minimo di m.5. Distanza minima dalle strade carrabili pubbliche - m. 8 10.2.1.3 Sistemazione delle aree scoperte e parcheggi Sulle aree scoperte, fatti salvi gli interventi conseguenti al punto 2.1.2. sono ammessi tutti gli interventi volti a migliorare la funzionalità delle aree stesse, con espresso divieto di ridurre le superfici destinate a viabilità interna ed a parcheggi e quelle sistemate a verde. Nel caso di interventi comportanti incrementi della superficie coperta (SC) maggiore di mq. 250 o di intervento comportante la demolizione e ricostruzione del fabbricato preesistente è obbligatoria la dotazione di superfici di parcheggio pertinenziali in termini non minori del 70% rispetto a quelli previsti per le singole destinazioni d'uso per le zone DP (E). 10.2.1.4 Modalità di attuazione degli interventi ammessi Gli interventi di cui al punto 2.1.2. sono assentiti con diretta concessione ad edificare subordinata alla verifica di conformità dell'intervento rispetto alle disposizioni in materia di accessibilità, parcheggi e sistemazioni del verde stabilite nel successivo punto 2.3. 10.2.1.5 Prescrizioni relative alla funzione d'uso DR (residenza al servizio dell'azienda) La funzione DR è ammessa limitatamente ad una unica unità immobiliare di superficie di piano non maggiore a mq. 100 per ogni edificio costituente unità aziendale, subordinatamente alla formazione di vincolo decennale da trascriversi alla Conservatoria attestante la inscindibilità del titolo reale di proprietà e di uso dell'unità abitativa dalla unità immobiliare destinata alla attività dell'azienda. 10.2.2
ZONA URBANISTICA DP (E)
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Corrisponde ad ambiti organici di zona D inedificati, che per collocazione nel territorio, caratteristiche intrinseche e livello di accessibilità e pregresso utilizzo che ne ha trasformato l'originario carattere agricolo, sono destinate a soddisfare le esigenze di espansione organizzata del sistema produttivo. All'interno di tali ambiti pertanto gli interventi ammessi sono volti alla formazione di nuovi insediamenti produttivi alla scala territoriale con una sostanziale trasformazione dell'attuale assetto. 10.2.2.1 Destinazioni d'uso consentite Nella zona sono ammesse esclusivamente le seguenti destinazioni d'uso: attrezzature ed impianti tecnologici (IT); parcheggi pubblici e privati (P); attività per la produzione manifatturiera, con procedimenti di tipo artigianale (DA) e/o industriale (DI); attività per la produzione di servizi anche immateriali, ai sistemi economici insediati, anche svolta in forma autonoma rispetto alle aziende produttive (DS); residenza a carattere pertinenziale nei confronti delle attività economiche insediate (DR); attività di distribuzione e di deposito di beni di consumo (DC). 10.2.2.2 Prescrizioni di zona Nella zona urbanistica DP (E) operano le seguenti prescrizioni integrative rispetto a quelle previste in generale per la zona omogenea: a) l'attuazione delle previsioni di nuova edificazione è subordinato alla predisposizione ed approvazione da parte del Comune di una Schema di Assetto Urbanistico, avente funzione direttore nei confronti del nuovo insediamento e costituente integrazione della Disciplina Paesistica. Lo schema di assetto urbanistico dovrà definire: la sistemazione della viabilità principale, la perimetrazione dei lotti destinati alla nuova edificazione e delle aree e superfici destinate alle reti infrastrutturali ed alle dotazioni di superfici per standard urbanistici. la specificazione della collocazione di massima dell'edificazione prevista, della sua tipologia, e delle sistemazioni delle aree scoperte pertinenti. la definizione della soluzione di massima delle problematiche dei servizi collettivi nella zona e di protezione ambientale, alla cui realizzazione, nei termini disposti dal successivo punto 3.5.2. dovranno contribuire i soggetti attuatori delle nuove edificazioni. eventuali disposizioni accessorie in ordine a limitazioni nella insediabilità delle destinazioni d'uso ammesse. b) i parametri urbanistici ed edilizi cui dovrà uniformarsi lo schema sono i seguenti: Rapporto di copertura (RC) massimo riferito al lotto di intervento delimitato dallo schema = 65% Altezza massima (Hmax) dei fabbricati m. 10 Distanza minima tra i fabbricati in lotti diversi (DC) = 12 m. Distanza minima dai confini del lotto (DF) = m. 6,00 Distanza minima dalle strade carrabili (DS) interne alla zona = m. 5,00 Distanza minima dalle strade carrabili (DS) esterne alla zona = m. 10 c) L'attuazione delle previsioni dello schema avverrà con concessione diretta sottoposta alla condizione che il proponente sottoscriva contestualmente all'istanza atto d'obbligo unilaterale nella forma della convenzione urbanistica con la quale assuma impegno a realizzare quota delle opere di urbanizzazione previste nell'ambito proporzionalmente all'edificazione richiesta, e che tali opere abbiano carattere compiuto e funzionale ad insindacabile giudizio del Comune.
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10.2.2.3 Prescrizioni relative alla funzione d'uso DR (residenza al servizio dell'azienda) La funzione DR è ammessa limitatamente ad una unica unità immobiliare di superficie di piano non maggiore a mq. 100 per ogni edificio costituente unità aziendale, subordinatamente alla formazione di vincolo decennale da trascriversi alla Conservatoria attestante la inscindibilità del titolo reale di proprietà e di uso dell'unità abitativa dalla unità immobiliare destinata alla attività dell'azienda.
10.2.3 Disposizioni comuni alle zone DP in materia di verde e parcheggi. Negli interventi di nuova edificazione e/o di ristrutturazione urbanistica ammessi all'interno delle zone urbanistiche DP secondo le pertinenti disposizioni attuative, nei distacchi e compatibilmente con le esigenze della circolazione e della sosta, dovranno essere sistemati a dimora alberi di alto fusto, a foglie non caduche, di essenze tipiche della zona, preferibilmente disposti a filari/barriera. 10.2.3.1 Parcheggi di pertinenza Gli interventi di nuova edificazione e/o di ristrutturazione urbanistica previsti nelle zone urbanistiche DP dovranno prevedere una dotazione minima di superfici destinate al parcheggio di pertinenza dell'insediamento secondo i parametri di seguito riportati: -
Edifici o porzioni destinati ad attività manifatturiere con procedimento di tipo industriale Mq. 0,80 per ogni metro quadrato di superficie di solaio destinata alla produzione e comunque in ogni caso 30% della superficie totale di sedime dell'edificio di cui almeno il 50% utilizzabile per la sosta di automezzi pesanti.
-
Edifici o porzioni destinati ad attività produttive con procedimento di tipo artigianale Mq. 0,60 per ogni metro quadrato di superficie di solaio destinata alla produzione e comunque in ogni caso 25% della superficie totale di sedime dell'edificio di cui almeno il 30% utilizzabile per la sosta di automezzi pesanti.
-
Edifici o porzioni destinati ad attività di stoccaggio delle merci. Mq. 0,80 per ogni metro quadrato di superficie di solaio destinata allo stoccaggio e comunque in ogni caso 30% della superficie totale di sedime dell'edificio di cui almeno il 65% utilizzabile per la sosta di automezzi pesanti.
-
Edifici o porzioni destinati ad attività di commercio all'ingrosso, ed al dettaglio con esclusione dei generi di largo e generale consumo. Mq. 1,00 per ogni metro quadrato di superficie di solaio destinata alla vendita e comunque in ogni caso 30% della superficie totale di sedime dell'edificio di cui almeno il 30% utilizzabile per la sosta di automezzi pesanti.
-
Edifici o porzioni destinati ad attività commerciali al dettaglio di generi di largo e generale consumo aventi superficie di vendita maggiore di mq. 1.200 Mq. 1,00 per ogni metro quadrato di superficie di solaio destinata alla vendita di cui almeno il 20% utilizzabile per la sosta di automezzi pesanti.
-
Edifici o porzioni con altre destinazioni. Mq. 1,00 per ogni tre metri quadrati di superficie di solaio utilizzato.
10.2.3.2
Viabilità
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Rispetto alla viabilità principale di accesso le aree di parcheggio aventi superficie unitaria superiore a mq. 400 dovranno essere munite di corsia separata a senso unico di marcia per l'entrata e l'uscita. Le stesse aree dovranno essere separate dalla sede stradale principale di accesso a mezzo di aiuola vegetale di spessore minimo 1,50 m., e le corsie di accesso/uscita dovranno avere intersezione perpendicolare rispetto all'asse della strada, con opportuna canalizzazione. 10.2.4 ZONA URBANISTICA DT (S) Corrisponde agli ambiti interessati da strutture alberghiere esistenti localizzate all'interno del Capoluogo e che vengono dal Piano confermati. In relazione alle condizioni di tali strutture che solo parzialmente corrispondono alla domanda turistico-ricettiva diversificata del Comune si ritiene indispensabile la permanenza delle stesse all'interno del circuito turistico, anche in forme diverse da quelle tradizionali. Agli effetti della nuova edificazione la zona è da considerarsi satura. 10.2.4.1 -
Destinazioni d'uso consentite attrezzature ed impianti tecnologici (IT); parcheggi pubblici e privati (P); residenza a carattere pertinenziale nei confronti delle attività economiche insediate (DR); aziende turistiche ricettive alberghiere; pubblici esercizi (PE);
10.2.4.2 Disposizioni di zona Sugli edifici esistenti sono ammessi gli interventi che seguono: a) manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento, ristrutturazione con incremento della superficie lorda di solaio all'interno dell'involucro volumetrico preesistente. b) incremento volumetrico nell'osservanza dei parametri che seguono: Volume aggiuntivo non superiore al 10% di quello preesistente DF = m.4,00 DC = (esterne alla struttura alberghiera) = m. 8,00 HMAX = non maggiore di quella preesistente 10.2.4.3 Disposizioni attuative Gli interventi rubricati sotto la lettera a) sono assentiti con diretta concessione edilizia. Ove l'intervento comporti il passaggio alla classifica "Residenza turistico-alberghiera" il rilascio della concessione è subordinato alla condizione della conservazione delle superfici di solaio destinate a pubblici esercizi, quali ristoranti, bar, o ritrovi aperti al pubblico, e/o al loro incremento sino ad una superficie complessiva di solaio non minore di 1/7 di quella totale della struttura ricettiva. Gli interventi rubricati sotto la lettera b) da assentirsi con diretta concessione sono condizionati al rilascio da parte del concessionario di impegno da trascriversi nelle forme di legge a conservare la classificazione ad "Albergo tradizionale" per un periodo non inferiore a dieci anni. 10.2.4.4 Prescrizioni relative alla funzione d'uso DR (residenza al servizio dell'azienda) La funzione DR è ammessa limitatamente alla conservazione delle superfici destinate a tale uso al momento dell'adozione del Piano. 10.2.5
ZONA URBANISTICA DT (E)
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La zona corrisponde a singole situazioni territoriali, totalmente inedificate, che per ubicazione, caratteristiche intrinseche, livelli funzionali appaiono idonee a consentire la localizzazione di nuove aziende turistico ricettive, anche in forme diversificate, e tali da corrispondere alle esigenze della attuale domanda nel settore. 10.2.5.1 -
Destinazioni d'uso consentite attrezzature ed impianti tecnologici (IT) parcheggi pubblici e privati (P) residenza a carattere pertinenziale nei confronti delle attività economiche insediate. (DR) aziende turistiche ricettive alberghiere come previste dalle leggi regionali in materia pubblici esercizi (PE)
10.2.5.2 Disposizioni di zona Nella zona sono ammesse nuove edificazioni per le destinazioni d'uso consentite con l'osservanza dei seguenti parametri urbanistici ed edilizi. Rapporto massimo di copertura (RC) rispetto al lotto = 30 % Rapporto massimo di copertura (RC) rispetto al lotto (per la zona in loc. Moglie) = 15 % Hmax = m. 7,50 DC minima = m. 16,00 DF minima = m. 8,00 DS minima = m. 8,00 U.M.I. = intera zona 10.2.5.3
Disposizioni attuative
Gli interventi di nuova edificazione sono assentiti con concessione sottoposta a contestuale stipula di convenzione edilizia, con la quale il concessionario assume obblighi in materia di riqualificazione ambientale e di potenziamento del sistema dei servizi, con particolare riferimento al verde di uso pubblico.
Ove l'intervento preveda la classificazione "Residenza turistico-alberghiera" il rilascio della concessione è subordinato alla condizione della previsione di superfici di solaio destinate a pubblici esercizi, quali ristoranti, bar, o ritrovi aperti al pubblico, per una superficie complessiva di solaio non minore di 1/7 di quella totale. Limitatamente alla zona ubicata in loc. Moglie, il rilascio dei titoli all'edificazione è subordinato alla preventiva approvazione di S.U.A. unico esteso all'intera zona. In relazione alla contiguità ed al rapporto funzionale da instaurarsi con la finitima zona destinata a verde attrezzato (SV 47) lo S.U.A. dovrà prevedere l'individuazione di tale zona quale standard urbanistico connesso allo S.U.A. stesso, con le conseguenze disposte all'art. 16 della L.R. 24/87. 10.2.5.4 Prescrizioni relative alla funzione d'uso DR (residenza al servizio dell'azienda) La funzione DR è ammessa limitatamente ad una percentuale massima di superficie di piano non maggiore di 1/30 di quella totale e con un minimo comunque ammissibile di mq. 80 per ogni zona. La presenza della funzione d'uso DR resta subordinata alla formazione di vincolo decennale da trascriversi alla Conservatoria attestante la inscindibilità del titolo reale di proprietà e di uso dell'unità abitativa dalla azienda ricettiva.
Norme Tecniche di Attuazione Piano Regolatore Generale
10.2.6 ZONE DK (zona per ricettività a campeggio) La zona in loc. Vignale, scarsamente acclive, e dotata di sufficiente livello di infrastrutturazione di accessibilità appare idonea a corrispondere ad un segmento di domanda turistica alternativa alla residenza stagionale e con caratteri più leggeri. 10.2.6.1 -
Destinazioni d'uso consentite attrezzature ed impianti tecnologici (IT) parcheggi pubblici e privati (P) aziende turistiche ricettive limitatamente ai "campeggi" come individuati dalle leggi regionali in materia. pubblici esercizi (PE)
10.2.6.2 Disposizioni di zona Nella zona è ammessa esclusivamente la creazione di un impianto di campeggio, comprensivo di strutture edificate fisse di servizio, di piazzole per attendamenti e ospitalità, di impianti scoperti per la ricreazione. Il tutto in conformità con i parametri che seguono: Strutture edificate stabili destinate ai servizi del camping (uffici, spaccio, bar-ristorante, sale convegno, servizi igienici, impianti tecnici, depositi e simili) Rapporto massimo di copertura (RC) rispetto al lotto = 1/40 Hmax = m. 6,50 DC minima = m. 16,00 DF minima = m. 8,00 DS minima = m. 8,00 SC massima per singolo edificio = mq. 300 Strutture in volume amovibili per ospitalità (bungalow) Rapporto massimo di copertura (RC) rispetto al lotto = 1/33 SC massima per singolo edificio = mq. 70 Superficie destinata agli attendamenti ed alle piazzole non minore del 25% e non maggiore del 50% della superficie del lotto Superficie destinata ad impianti ricreativi all'aria aperta non minori del 30% della superficie del lotto. Unità minima di intervento U.M.I. : struttura completa di campeggio dimensionato in conformità alle disposizioni di legge in materia. 10.2.6.3 Disposizioni attuative Obbligo di preventiva approvazione di S.U.A. esteso almeno al 70% dell'intera zona, con previsione di esclusione delle strutture edificate dalla zona ANI.MA del P.T.C.P:
Norme Tecniche di Attuazione Piano Regolatore Generale
ART. 11 ZONA PER PROGETTI SPECIALI (IMPIANTO TECNICO DI DISCARICA R.S.U.) Corrisponde all'ambito interessato dalla formazione di un impianto di smaltimento R.S.U. per colmata, posto a monte dell'abitato di Donetta in loc. Poschetti. (quota 1.000) 11.1
Disposizioni di zona Nella zona è previsto il completamento dell'impianto di smaltimento in conformità al progetto generale in esecuzione al momento dell'adozione del presente Piano. Ad avvenuto completamento della discarica è altresì ammessa la localizzazione di strutture sportive leggere ovvero di attrezzature di interesse comune.
Compatibilmente con l'esercizio dell'impianto, e del suo completamento, è ammessa nella zona la creazione di strutture per l'esercizio delle attività sportive crossistiche motorizzate, sulla base di un progetto che preveda il recupero delle piste già esistenti, la creazione di spazi per il parcheggio dedicati per una superficie minima di mq. 750, la formazione di barriere vegetali di attenuazione dell'impatto, la completa recinzione dell'area. In relazione alle attività consentite è ammessa la creazione di piccoli volumi di servizio, con tassativa esclusione della residenza, per un massimo di mc. 200.
ART. 11 BIS CAVA BAGONI Corrisponde ad un ambito interessato da una cava di materiale lapideo, in attività, e ricompresa nel Piano regionale delle Attività di Cava con la sigla GE 30, identificato nelle cartografie con campitura analoga alle zone IT e specifica segnalazione, Entro tale zona sono ammesse esclusivamente tutte le attività di coltivazione della cava e di prima lavorazione, con i manufatti strettamente connessi al suo esercizio in conformità ai progetti ed alle autorizzazioni rilasciate dai competenti servizi regionali
Norme Tecniche di Attuazione Piano Regolatore Generale
ART 12 ZONA OMOGENEA AGRICOLA (E) 12. 1 Caratteristiche Generali Corrisponde ai territori non insediati o scarsamente insediati, in cui risulta prevalente l'interesse ad una sostanziale conservazione dell'assetto in atto, sia sotto il profilo della conservazione delle tradizionali attività agricole, che del presidio, mantenimento e valorizzazione del quadro paesistico ed ambientale presente. Essa in relazione alle diverse caratteristiche dei territori considerati viene ripartita in distinte zone urbanistiche con normative differenziate. 12.2
Norme comuni alla zona omogenea
12.2.1 Destinazioni d'uso ammesse Nella zona omogenea agricola sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso: residenza (RE); attività agricolo-produttive (magazzini per prodotti agricoli ed attrezzature produttive, stalle, concimaie, tettoie, cantine, pollai, conigliere, porcili, serre, fienili, malghe, depositi di macchinari agricoli, vasche impermeabili per la raccolta delle acque ) - (AA); pubblici esercizi e piccoli esercizi commerciali od artigianali (PE) (RC); attività agro-turistica, in conformità alla pertinente normativa nazionale e regionale (RTA); spazi ricreativi a verde pubblici e privati (VPA), (VP); attrezzature ed impianti tecnologici (IT); parcheggi (P). 12.3
Ripartizione della zona omogenea in zone urbanistiche
12.3.1 ZONA BOSCHIVA E PRATIVA (EB) La zona comprende le parti del territorio comunale arborate in termini continui o interessate dalla presenza di praterie e pascoli destinate alle attività anche a carattere economico confacenti alle loro caratteristiche e in generale di elevato valore ambientale da riservare al ripascimento del patrimonio boschivo. Essa comprende altresì porzioni di territorio parzialmente devegetate ed interessate da versanti rocciosi. L'edificazione presente è del tutto sporadica e deve tendenzialmente essere utilizzata ai fini della salvaguardia del patrimonio naturalistico e forestale presente e della sua corretta fruizione. 12.3.1.1 Interventi sul patrimonio edilizio esistente. E' consentito il recupero dei fabbricati esistenti con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, nei limiti della volumetria esistente e ferme restando le attuali destinazioni d'uso. I fabbricati in cui sia dimostrato l'uso continuativo abitativo alla data di adozione del presente Piano possono essere oggetto altresì degli interventi di adeguamento volumetrico per motivi igienici e funzionali previsti per la zona EA. E' altresì consentita la sostituzione edilizia dei fabbricati esistenti aventi destinazione di servizio alle attività silvopastorali, o di supporto alla fruizione escursionistica, con esclusione della residenza, allorché le strutture attuali presentino situazioni di dissesto statico incompatibili con il recupero, o siano realizzate con materiali e tipologie non congrui con la tradizione locale.
Norme Tecniche di Attuazione Piano Regolatore Generale
12.3.1.2 Nuovi fabbricati produttivi - Parametri edilizi. E' consentita la realizzazione di nuovi fabbricati ad uso esclusivamente produttivo, per la conservazione, valorizzazione e sviluppo del patrimonio boschivo e l'attività pastorale o al fine di agevolare la fruizione escursionistica, con esclusione comunque della residenza nel rispetto dei seguenti parametri: 0,01 mc/mq IF 3,50 m. H max DF DC DS
6,00 m. 12,00 m. 20,00 m.
12.3.1.3 Modalità di attuazione delle previsioni Concessione edilizia diretta nel caso di manufatti ad uso produttivo. Concessione edilizia diretta nel caso di manufatti destinati ad agevolare la fruizione escursionistica con contestuale stipula di convenzione volta a garantire l'uso previsto per un periodo non inferiore a 10 anni. 12.3.1.4 Asservimenti. Le aree comprese nella zona potranno asservirsi per interventi localizzati nella zona stessa, relativamente a lotti distanti non oltre 500 m dal confine delle aree asservende.
Norme Tecniche di Attuazione Piano Regolatore Generale
12.3.2 ZONA AGRICOLA NORMALE (EA) La zona comprende le parti del territorio comunale interessata in passato da attività agricole coltive, prevalentemente a carattere estensivo oggi in parte dismesse, ed in cui sono prevalenti gli interessi per un graduale recupero delle attività stesse, o quanto meno per l'arresto dei fenomeni di compromissione ambientale, anche in relazione al ruolo paesistico svolto da tali ambiti che in genere costituiscono la cornice delle zone insediate, L'edificazione esistente ha caratteri episodici, generalmente riconducibili alle originarie attività rurali, con presenza sporadica di manufatti minori tipologicamente incoerenti con il linguaggio costruttivo tradizionale. 12.3.2.1 Interventi sul Patrimonio Edilizio Esistente Sul patrimonio edilizio esistente sono consentiti i seguenti interventi: opere interne come rubricate dalle vigenti disposizioni di legge; manutenzione ordinaria; manutenzione straordinaria; restauro e risanamento conservativo; ristrutturazione edilizia, anche con totale sostituzione dell'organismo edilizio preesistente; ampliamento dei fabbricati esistenti per esigenze di adeguamento igienico-funzionale e tecnologico, entro la quota del 20% della volumetria esistente, con un massimo non valicabile di mc. 80 e nel rispetto dei seguenti parametri: DC = m. 4,00 o minore esclusivamente in conformità alla distanza preesistente; DF = m. 2,00; DS = m. 3,00 o minore esclusivamente in conformità alla distanza preesistente. L'incremento in altezza dei fabbricati non potrà eccedere i m. 0,60 misurati geometricamente quale distanza tra il piano orizzontale passante per il colmo originario e quello passante per il nuovo colmo, e debbono essere realizzati nel rispetto pieno dei caratteri formali compositivi presenti. A tal fine è consentito modificare le pendenze della falde senza però realizzare inclinazioni inferiori ai 20 gradi. 12.3.2.2 Ampliamenti Gli incrementi volumetrici ammessi nella zona E, per adeguamento igienico, funzionale e tecnologico sono da considerarsi prive di necessità di asservimento di nuove superfici libere. Nel caso di preesistenza di distanze minori di quelle di tabella, l'intervento risulterà ammissibile alla condizione combinata della non riduzione delle distanze precedenti e dell'esplicito assenso del proprietario contiguo. E' ammesso collocare l'ampliamento in sopraelevazione di volumi preesistenti, e posti in aderenza ad altre proprietà, sempre che detta sopraelevazione sia contenuta entro il limite stabilito al precedente punto 3.2.1. , senza la necessità di osservanza delle distanze minime stabilite al comma precedente, ove detta sopraelevazione non comporti la formazione di un nuovo vano autonomo . Gli incrementi volumetrici ammessi operano distintamente nei confronti delle destinazioni d'uso presenti prima dell'intervento, e sono limitati agli edifici già esistenti alla data del 1 agosto 1976 e che non hanno a partire da quella data già fruito di incrementi volumetrici senza asservimento sia in forza del P.R.G.. che della L.R. 28/76. Per un periodo di cinque anni a far data dal rilascio della concessione edilizia comportante l'ampliamento volumetrico, non è ammesso il mutamento della destinazione d'uso delle unità immobiliari interessate dall'ampliamento. Nel caso di interventi comportanti ristrutturazione edilizia condotta attraverso tecniche tali da sostituire integralmente l'organismo originario, l'incremento volumetrico ammesso in assenza di asservimento viene ridotto alla metà.
Norme Tecniche di Attuazione Piano Regolatore Generale
L'integrazione volumetrica di edifici esistenti condotta mediante asservimento di superfici disponibili nell'ambito del lotto è consentita esclusivamente per un massimo del 30% rispetto al volume originario, ed esclude in contestualità e per tutto il periodo di validità del Piano la possibilità di fruire degli incrementi senza asservimento, disposti dal presente articolo. 12.3.2.3 Ristrutturazioni e mutamenti di destinazione d'uso Gli interventi di ristrutturazione non possono comportare la variazione di destinazione d'uso verso la destinazione abitativa di manufatti tipologicamente non abitativi. Al fine dell'applicazione della presente norma l'idoneità tipologica alla destinazione abitativa si assume costituita almeno dalla contestuale presenza dei requisiti che seguono: prevalente ed originaria presenza di murature perimetrali in pietrame e/o mattoni; preesistenza individuabile di altezze interne utili maggiori di m. 2,20; superficie lorda di solaio complessiva non minore di mq. 40 (anche su più piani); individuabilità nelle murature di perimetro di aperture adeguate ad antica funzione abitativa continuativa; consistenza reale delle murature di perimetro per almeno il 75% di quelle atte a definirne con certezza il volume dell'edificio originario; Accertabilità della preesistenza alla data del 6 agosto 1967 - In luogo della preesistenza alla data di cui sopra è ammessa la verifica della sussistenza di regolare concessione o autorizzazione edilizia rilasciata dal Sindaco, con eccezione di quelle disposte in sanatoria ai sensi dell'art. 31 della Legge 47/85 o successivi provvedimenti di analogo contenuto. E' invece sempre ammessa la conduzione alla funzione abitativa di porzioni di solaio facenti parte di edifici a dominante residenziale per una superficie massima pari a 1/3 di quella abitativa esistente prima dell'intervento, anche in carenza degli elementi di cui ai punti precedenti. 12.3.2.4 Nuova Edificazione – Parametri Edilizi La nuova edificazione è ammessa, con i caratteri rurali e per le destinazioni previste per la zona omogenea con l'osservanza dei seguenti parametri edilizi: IF IF H max
0,03 mc/mq 0,03 mc/mq 6,60 m.
DF DC DS
10,00 m. 10,00 m. 10,00 m.
(residenza) (altre funzioni d'uso)
Alle nuove costruzioni destinate in tutto o in parte a funzioni abitative non potranno essere aggregate in contiguità porzioni di volume fruenti dell'indice per le altre funzioni d'uso ammesse, se non con un massimo di indice pari a 0,01 mc/mq. Limitatamente “alla viabilità carrabile interpoderale, compresa nelle zone agricole, escluse le strade Comunali, Provinciali e Statali”, la distanza dalle strade carrabili potrà essere ridotta a metri 5, nel caso in cui l’attuatore esegua, a sue spese, un allargamento della strada comunale o una migliore definizione della stessa in forma tale da garantirne definitivamente l’efficienza in relazione al suo livello di esercizio. Si precisa che le costruzioni di aziende produttive, di magazzini e box, non si devono considerare ai fini dell’applicazione della quantità massima attribuita per ogni singola unità urbanistica .
Norme Tecniche di Attuazione Piano Regolatore Generale
12.3.2.4.1 Strutture aziendali produttive Al fine di favorire lo sviluppo di attività nel settore agricolo o del piccolo artigianato connesso è ammessa la realizzazione di strutture edificate destinate integralmente all’esercizio di attività produttive agricole o piccolo artigianali rurali, con impiego dell’indice di fabbricabilità pari a 0,07 mc./mq. con altezza massima, reale, al colmo di m. 7,00. Gli altri parametri edilizi sono quelli previsti per la zona. L’intervento sarà assentibile ad almeno due delle seguenti condizioni: • reale necessità di tali strutture per l’attività con la presentazione di un piano aziendale dimostrativo che ne indichi l’utilizzo specifico; • iscrizione dell’azienda alla Camera di Commercio o ai ruoli dello SCAU per attività agricole che giustifichino l’intervento. • documentazione attestante la prevalenza di reddito come coltivatore diretto. L’edificazione dovrà avere carattere rurale e conformarsi alle tipologie caratteristiche degli edifici di lavoro in zona rurale agricola. Il rilascio del titolo abilitativo all’intervento è subordinato alla stipula da parte richiedente di una Concessione Edilizia Convenzionata (ex art. 35 della L.R. 04/09/1997 n° 36 e s.m. e i.), da registrarsi nelle forme di Legge, con il quale viene assunto impegno a non mutare la destinazione d’uso attribuita per un periodo di almeno 10 anni. Nel caso in cui in coincidenza con l’intervento il soggetto attuatore esegua, a sue spese, un allargamento della strada comunale o una migliore definizione della stessa in forma tale da garantirne definitivamente l’efficienza in relazione al suo livello di esercizio, su conforme parere della Commissione Edilizia, le distanze di tabella dalla stessa strada potranno essere ridotte sino a mt. 5. 12.3.2.5 Modalità di attuazione delle previsioni Concessione edilizia diretta Per tutto il periodo di validità del Piano non è ammesso il rilascio di concessioni edilizie per nuove edificazioni abitative in zona agricola in termini eccedenti le quantità volumetriche complessive ripartite per singola Unità Urbanistica in cui è ripartito il territorio comunale, indicate nella sottostante tabella: unità urbanistica TORRIGLIA
U.M. mc.
quantità massima 1.500
Nel caso di istanza volta alla nuova edificazione abitativa o alla integrale MARZANO mc. 700 conversione a funzione abitativa di fabbricato di CAVORSI mc. 700 superficie di piano maggiore di mq. 90, ove il proprietario PONTE TREBBIA mc. 900 richiedente non sia risulti addetto all'attività agricola a LACCIO mc. 700 titolo principale ai sensi delle leggi vigenti, o non assuma PENTEMA mc. 900 impegno a collocare la totale mc. 6.300 propria residenza stabile nel fabbricato abitativo, i relativi progetti dovranno comprendere analitica rappresentazione della sistemazione idro-geologica dell'area compresa nel lotto di intervento, con specificazione degli interventi previsti per l'eliminazione dei fenomeni di dissesto, la corretta regimazione delle acque superficiali, la sistemazione della copertura vegetale in osservanza delle pertinenti indicazioni del P. T.C.P. BAVASTRI
mc.
Norme Tecniche di Attuazione Piano Regolatore Generale
900
L'impegno alla contestuale realizzazione degli interventi di cui sopra costituisce condizione per il rilascio della Concessione Edilizia per l'intervento di nuova edificazione. Tale impegno dovrà essere costituito con convenzione che dovrà tra l'altro disciplinare le garanzie per il Comune in ordine all'adempimento degli obblighi assunti. Ove l’istanza abbia per oggetto la realizzazione di nuova edificazione o la trasformazione d’uso con destinazione agrituristica o di locanda in ambito agricolo (come identificate dalla Legge Regionale) per SP maggiore di mq. 200, la concessione sarà accompagnata da convenzione comportante impegno dell’attuatore a realizzare opere di riqualificazione ambientale e di miglioramento dei servizi nell’intorno della nuova struttura. 12.3.2.6 Asservimenti La funzione residenziale è ammessa in zona agricola nei limiti della connessione con la conduzione del fondo agricolo. Pertanto il fabbricato residenziale di nuova costruzione dovrà venir asservito in modo permanente, con atto debitamente trascritto, al fondo di proprietà del soggetto attuatore con conseguente divieto di alienazione separata del terreno che costituisce la superficie di asservimento, salvo che per una quota sino 20%. E' ammesso l'asservimento di appezzamenti di terreno non contigui, a condizione che gli stessi siano compresi in una fascia non superiore a 500 mt dal perimetro del lotto interessato dalla localizzazione del fabbricato residenziale o produttivo e che, nel caso di edificazione residenziale, il lotto da edificare abbia una superficie non inferiore al 30% dell'intera superficie asservita. 12.3.2.7 Urbanizzazione primaria. Il rilascio della concessione edilizia per la realizzazione di nuovi fabbricati abitativi resta in ogni caso subordinata alla presistenza di sufficienti livelli di urbanizzazione primaria in particolare relativamente all'accessibilità ed ai servizi a rete, o all'impegno del concessionario alla loro integrazione in contestualità all'intervento.
Norme Tecniche di Attuazione Piano Regolatore Generale
12.4
ZONA EN - Zone agricole in ambito di parco naturalistico La zona corrisponde all'ambito territoriale ricompreso nel Parco Regionale dell'Antola ed in cui vigono le prescrizioni discendenti da tale appartenenza. In relazione ai preminenti interessi naturalistici ed ambientali ed alle indicazioni del P.T.C.P. nella zona sono ammessi esclusivamente interventi volti al mantenimento dell'attuale assetto non insediato, alla salvaguardia delle attività agricole tradizionali, alla fruizione culturale, scientifica ed escursionistica. Alle relative superfici non viene attribuito alcun indice di edificabilità. 12.4.1 Disposizioni particolari di zona Nella zona sono ammessi sul patrimonio edilizio esistente tutti gli interventi consentiti nella zona EB, con le integrazioni che seguono: a) Gli edifici abitativi in uso alla data di adozione del presente Piano possono essere oggetto di tutti gli interventi di recupero, integrazione, e sistemazione previsti per la zona EA. b) Analoga possibilità viene disposta per il recupero di edifici, anche non più in uso, per i quali il progetto preveda l'attribuzione a funzioni d'uso di supporto per le attività di fruizione ammesse quali rifugi, locali di ristoro, strutture culturali e scientifiche. c) Sono sempre ammessi interventi di miglioramento della viabilità pedonale ed escursionistica leggera, anche con l'integrazione di piazzole attrezzate per la sosta ed il ristoro, da condursi con l'impiego di tecniche tradizionali. Sono inoltre ammessi interventi di adeguamento della viabilità carrabile esistente, nei limiti di una corretta funzionalità compatibile con la salvaguardia dei siti interessati, e la formazione di piste per l'esercizio dell'attività forestale e il controllo del territorio dal rischio incendio. Sono infine ammessi interventi volti al miglioramento dei servizi a rete con i relativi manufatti. 12.4.2 Modalità attuative Gli interventi consentiti nella zona EB, compreso quelli rubricati al precedente punto a) sono realizzati sulla base di diretto titolo abilitativo. Gli interventi previsti al punto b) sono assentiti con diretto titolo abilitativo condizionato al previo rilascio da parte del soggetto attuatore di atto di impegno a non mutare la destinazione d'uso impressa a progetto per un periodo non inferiore a 10 anni. Gli interventi previsti al punto c) sono assentiti con diretto titolo abilitativo a condizione della previa intesa sul progetto con l'Organo di gestione del Parco.
Norme Tecniche di Attuazione Piano Regolatore Generale
SISTEMA DEI SERVIZI A LIVELLO DEGLI INSEDIAMENTI ART. 13 13.1 Zona per attrezzature pubbliche di interesse comune (SC) 1. La zona comprende le parti del territorio comunale riservate a spazi ed attrezzature pubbliche di interesse generale o comunque di pertinenza dell'intero territorio comunale o di parti considerevoli di esso. 2. Esse in genere comprendono: edifici ed aree destinate a pubblici uffici e servizi istituzionali; edifici ed aree destinati al servizio del culto ed alle attività religiose con riferimento alla L.R. 4/84; edifici ed aree destinati ad assolvere a funzioni culturali quali biblioteche, musei e simili; strutture sociali. Esse possono inoltre comprendere: a. attrezzature ed impianti ricreativi di carattere generale; b. superfici pedonali e aree di parcheggio contigue e funzionali alle strutture della zona. 3. I parametri urbanistici relativi agli interventi da realizzare sulle superfici di cui al presente articolo verranno definiti in sede progettuale, in accordo con le specifiche esigenze funzionali della loro corretta organizzazione, nonché in conformità alla disciplina ambientale. 4. Modalità di attuazione: Diretta concessione ad edificare 13.2
ZONA PER SERVIZI CIMITERIALI (SX) 1. La zona comprende le parti del territorio comunale riservate ai Cimiteri esistenti ed alle zone di loro previsto ampliamento. 2. Modalità di attuazione: Diretta concessione ad edificare sulla base delle norme generali in materia, integrate ove presente da specifico regolamento comunale.
13.3 ZONE PER SERVIZI TECNOLOGICI (IT) 1. La zona comprende le parti del territorio comunale riservate alle reti impiantistiche di distribuzione dei servizi tecnici ed alle relative attrezzature. 2. Modalità di attuazione: Diretta concessione ad edificare sulla base di specifici progetti di intervento. La zona IT (discarica RSU) di quota 1000 resta disciplinata dal precedente art. 10 delle presenti Norme.
ART. 14 14.1
ZONA PER VERDE PUBBLICO ATTREZZATO (SV) 1. La zona comprende le parti del territorio comunale riservate a spazi ed attrezzature pubbliche di interesse generale di servizio agli insediamenti o all'intero territorio comunale destinate prevalentemente a giardino ed a parco attrezzati. 2.
Modalità di attuazione:
Norme Tecniche di Attuazione Piano Regolatore Generale
I parametri urbanistici relativi agli interventi relativi alla zona verranno definiti in sede progettuale, in accordo con le specifiche esigenze funzionali della loro corretta organizzazione, nonché in conformità alla disciplina ambientale. 3. Modalità di attuazione: Diretta concessione ad edificare. 4. Disposizioni particolari per l'ambito in fregio al Castello di Torriglia Tutti gli interventi comportanti modifiche paesaggisticamente percepibili dello stato dei luoghi, in particolare relative alla formazione di nuovi volumi fuori terra, dovranno essere attentamente valutati al fine di non interferire o pregiudicare in alcun modo la visibilità e la leggibilità dell'impianto del Castello dai diversi punti di osservazione. 14.2
ZONA PER LA RICREAZIONE E LO SPORT (SS)
La zona comprende le parti del territorio comunale destinate alla presenza e/o potenziamento del sistema dei servizi collettivi per i residenti ed i turisti nel settore della ricreazione, dell'attività fisica-sportiva. Entro tali zone le attività ammesse possono essere gestite oltre che dal Comune da Società o Istituzioni di diritto privato alla condizione che l'utilizzo delle strutture sia aperto all'utenza pubblica. In tale caso le condizioni di ammissibilità dovranno essere convenute con il Comune. 1. Le zone con tale qualifica in genere comprendono: superfici scoperte destinate o destinabili alle attività ricreative e sportive; edifici ed aree destinati ad assolvere a funzioni di turismo sociale per giovani; ambiti a verde di rispetto degli impianti ricreativi, anche con modeste attrezzature per il transito pedonale e la sosta; superfici pedonali e aree di parcheggio contigue e funzionali alle strutture della zona. 2. Modalità di attuazione: I parametri urbanistici relativi agli interventi da realizzare sulle superfici di cui al presente articolo verranno definiti in sede progettuale, in accordo con le specifiche esigenze funzionali della loro corretta organizzazione, nonché in conformità alla disciplina ambientale. Diretta concessione ad edificare.
ART. 15 15.1
ZONA PER ATTIVITÀ SCOLASTICHE (SI) 1. La zona comprende le parti del territorio comunale riservate a spazi ed attrezzature per l'istruzione in esse comprese quelle per l'infanzia, la scuola dell'obbligo, la scuola secondaria e professionale ed i connessi servizi. 2. Esse comprendono gli edifici e le relative pertinenze scoperte attualmente destinate a servizi scolastici e le superfici libere destinate a tale fine.
3. Modalità di attuazione: Diretta concessione ad edificare I parametri urbanistici relativi agli interventi di cui al presente articolo verranno definiti in sede progettuale, in accordo con le specifiche esigenze funzionali della loro corretta organizzazione, nonché in conformità alla disciplina ambientale.
Norme Tecniche di Attuazione Piano Regolatore Generale
ART. 16 16.1
ZONA PER PARCHEGGI PUBBLICI (SP) 1. La zona comprende le parti del territorio comunale in cui è dominante la destinazione a spazi per la sosta pubblica degli autoveicoli, sia libera che controllata. Può altresì comprendere attrezzature ed impianti appartenenti alla categoria dei servizi collettivi, rubricate nei precedenti articoli delle presenti Norme. 2. I parametri urbanistici relativi agli interventi sulle aree di cui al presente articolo verranno definiti in sede progettuale, in accordo con le specifiche esigenze funzionali della loro corretta organizzazione, nonché in conformità alla disciplina ambientale. 3. Al fine del miglioramento delle dotazioni di parcheggio, all'interno delle zone SP è possibile realizzare parcheggi a raso e/o in struttura. 4. Nel sottosuolo delle aree comprese nella zona è sempre ammesso realizzare parcheggi di pertinenza privata, alla condizione la copertura contestualmente venga sistemata a parcheggio con irrevocabile attribuzione all'uso pubblico, e che l'intervento non riduca o pregiudichi o riduca in qualsiasi moto l'efficienza del parcheggio pubblico previsto. 5. Modalità di attuazione: Diretta concessione ad edificare
SISTEMA DEI SERVIZI DI GERARCHIA TERRITORIALE ART. 17 17.1
PARCHI URBANI TERRITORIALI (FP) 1. La zona comprende una significativa porzione del territorio comunale, in loc. Moglie, arborata in termini continui, di forte immagine nel paesaggio locale, dotata di discreta accessibilità che si prevede da potenziarsi in relazione agli interventi previsti dal Piano. Tale zona, viene destinata dal Piano a costituire risorsa fruibile in termini ecologici di rilevanza territoriale, ed in tal senso viene attribuita alla zona omogenea F con riferimento alla ripartizione contenuta nel D.M. 2 aprile 1968. 2. Nella zona è prescritta la riqualificazione e sistemazione del manto vegetale d'alto fusto presente, la creazione di elementi di percorribilità pedonale in termini rustici, la colloca di manufatti per la sosta degli utenti. Sono in ogni caso vietati tutti gli interventi tali da alterare le qualità dell'ecosistema presente, ivi compresi quelli sul reticolo idrografico non condotti con sistemi naturalistici tradizionali. E' del pari vietata la realizzazione di strade carrabili di qualsiasi tipo, fatta eccezione per l'arteria di collegamento prevista espressamente dal P.R.G., la realizzazione di scavi e/o reinterri e di contenimenti, salvo quelli di modestissima entità conseguenti alle sistemazioni previste. 3. Modalità di attuazione: Diretta concessione ad edificare Le prescrizioni di cui al precedente punto 1 sono a carattere permanente per tutto il periodo di validità del Piano, indipendentemente dalla effettiva acquisizione al patrimonio pubblico delle relative superfici.
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ART. 18 18.1
Aree inedificabili 1. Le aree inedificabili comprendono le parti del territorio comunale oggettivamente destinate alla formazione di aree e fasce di rispetto, per esigenze connesse alla salvaguardia di strutture ed infrastrutture, alla conservazione di risorse territoriali e ad altre esigenze, anche se non segnalate in cartografia. 2. a:
In accordo con la precedente definizione, costituiscono aree inedificabili quelle relative
-
fasce di rispetto stradale; fasce di rispetto cimiteriale; fasce di rispetto e di protezione delle risorse idriche; aree percorse dal fuoco Esse in genere vengono indicate con semplice perimetro avendosi da intendere le pertinenti disposizioni come integrative di quelle delle zone urbanistiche di appartenenza.
-
3. Nelle aree inedificabili sono consentiti soltanto interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché di restauro e risanamento conservativo dei fabbricati esistenti. E' altresì sempre consentita, nel rispetto dei necessari requisiti di sicurezza, la costruzione di manufatti funzionali ai servizi pubblici di acquedotto, fognatura, distribuzione dell'energia elettrica, linee telefoniche, nonchè la costruzione di strade, parcheggi e stazioni di servizio. 4. Le aree comprese nelle fasce di rispetto dovranno mantenersi, a cura e spese dei proprietari, in condizioni compatibili con il rispetto dell'ambiente e con il decoro urbano, curandone la pavimentazione ed il manto erboso o vegetativo. 5. Ove la tavola di azzonamento del Piano individui gli ambiti di rispetto mediante una semplice perimetrazione a tratto discontinuo, fermo restando il regime di inedificabilità previsto in relazione all'oggetto del vincolo, le aree ricomprese sono computabili con il rispettivo indice di fabbricabilità attribuito per l'edificazione al di fuori del perimetro del vincolo. 6. In pendenza dell'approvazione dei Piani di Bacino previsti dalla L.R. 9/93, nelle zone identificate dalla cartografia geologica del P.R.G. con la codifica E1 (rispetto degli alvei fluviali attivi) non è ammessa alcuna nuova edificazione né l'ampliamento degli edifici esistenti.
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SISTEMA INFRASTRUTTURALE E SERVIZI DI USO PUBBLICO E PRIVATO ART. 19 19.1
Opere di urbanizzazione primaria. 1. Le opere di urbanizzazione primaria comprendono le opere, i manufatti e gli impianti indispensabili per la realizzazione di nuovi insediamenti, siccome funzionali alla soddisfazione di esigenze primarie, quali l'accessibilità, l'abitabilità e/o l'agibilità, la sicurezza e l'igiene. 2. -
Tali opere corrispondono alla seguente classificazione: viabilità principale e strade residenziali; fognature ed impianti di depurazione; rete idrica, con i relativi impianti ed attrezzature (quali impianti di alimentazione, serbatoi di accumulo, stazioni di pompaggio, impianti di potabilizzazione e simili; rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, con i relativi impianti ed attrezzature (quali cabine elettriche di trasformazione, attrezzature di controllo, ecc.); linee e impianti per la telefonia e la pubblica illuminazione; aree e strutture per parcheggi pubblici (P).
3. Le opere di urbanizzazione primaria, quali reti idriche, fognarie, telefoniche, elettriche, di distribuzione del gas e relative opere accessorie, ivi compresi, i serbatoi, le cisterne, le cabine di trasformazione e di distribuzione dell'energia elettrica, i manufatti per riparo utenti linee automobilistiche pubbliche sono realizzabili in tutte le zone del Piano, compatibilmente con le esigenze di sicurezza e di rispetto dell'ambiente. 19.2
Opere di urbanizzazione secondaria. Le opere di urbanizzazione secondaria consistono nei seguenti servizi: istruzione (quali asili-nido, scuole materne e scuole dell'obbligo); attrezzature di interesse comune (religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative, per pubblici servizi). Costituiscono altresì attrezzature di interesse comune i centri di addestramento professionale e le residenze per anziani, a gestione pubblica o privata convenzionata con i competenti Enti ed organismi pubblici; spazi pubblici attrezzati per il gioco e lo sport; parcheggi a raso od in struttura, interrata o fuori-terra.
19.3
Parametri edilizi. 1. I parametri urbanistici dei fabbricati e delle attrezzature destinate alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, come definito ai precedenti articoli pertinenti, verranno definiti di volta in volta, in sede di progetto, in accordo con le esigenze di corretta localizzazione ed organizzazione logistica dei singoli servizi, nel rispetto delle seguenti prescrizioni in materia di altezza massima e di distanza minima: l'altezza massima consentita dei fabbricati non potrà superare quella massima degli edifici esistenti nella zona circostante, con un minimo di m. 8,00; la distanza dei fabbricati dagli altri edifici non dovrà essere inferiore alla semisomma delle altezze dei prospetti frontistanti., salvo il caso di prospetti ambedue privi di finestre costituenti veduta; la distanza dai confini dovrà essere pari o superiore alla metà dell'altezza del fabbricato, con un minimo di 5 m.. 2. Il Sindaco, su conforme parere della Commissione Edilizia e dell'Amministrazione sanitaria, potrà consentire la deroga ai predetti parametri, per motivate ed imprenscidibili
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esigenze tecnico-progettuali, fatta eccezione per la distanza minima tra fabbricati di cui almeno uno presenti pareti finestrate e che si fronteggino per uno sviluppo di almeno 10 m. 3. Sarà altresì consentita la sopraelevazione dei fabbricati esistenti destinati o da destinarsi a standard, entro il perimetro della struttura esistente compresi eventuali sporti ed elementi aggettanti, nel rispetto delle distanze minime tra fabbricati stabilite dal Codice Civile. 4. Le opere di urbanizzazione secondaria potranno venir realizzate e gestite anche da soggetti privati. A tale effetto sarà però necessaria la stipula da parte di detti soggetti con il Comune di una convenzione, che garantisca la destinazione della struttura al servizio, nonché il reale accesso a tutti i cittadini, senza impedimenti o discriminazioni, quantomeno con periodicità significativa non inferiore al 50% del tempo totale di apertura al pubblico di tali strutture. 5. I parametri edilizi relativi alle opere di urbanizzazione secondaria si applicheranno anche alla realizzazione di centri di formazione professionale e di residenze per anziani abilitate ai sensi delle vigenti disposizioni legislative. 6. Tutti i progetti di intervento aventi significativa rilevanza rispetto al contesto paesistico circostante, o all'organizzazione dei nuclei insediati, dovranno prevedere un apposito studio a carattere paesistico ambientale con il quale dovranno essere esaminati, anche attraverso la comparazione di diverse soluzioni possibili, i caratteri compositivi e stereometrici della previsione, con particolare riferimento alle modalità di attenuazione degli impatti ed alla corretta adozione di tipologie architettoniche conformi alle tradizioni locali ed ai caratteri del sito interessato
ART. 20 INFRASTRUTTURE PER L'ACCESSIBILITÀ. La classificazione delle strade è quella adottata dal Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, dal relativo Regolamento nonchè dalle successive modificazioni. Le disposizioni che seguono regolano le caratteristiche minime delle strade comunali e di quelle vicinali e equiparate. I tracciati viari che figurano nella cartografia di Piano sono indicativi e di massima. Essi potranno pertanto venir variati in sede di progettazione esecutiva entro fasce di 10 m dal limite esterno dei tracciati stessi. Nel caso di tracciati a confine con zone omogenee diverse, la rettifica degli stessi in sede esecutiva comporterà automaticamente l'aggiornamento dei perimetri delle zone omogenee interessate. Nelle aree destinate alla viabilità di nuova o di ampliamento o di rettifica di quello esistente è vietata qualsiasi costruzione che possa rendere maggiormente onerosa la realizzazione della previsione di Piano. Le tavole del piano individuano specificatamente con simbolo grafico i tracciati stradali di cui è prevista la nuova realizzazione e/o di cui è prevista la rettifica, sistemazione e miglioramento.
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20.1
Caratteristiche minime delle strade di nuova costruzione..
20.1.1
Tipologia. Strada primaria: strada pubblica al servizio di un notevole volume di traffico, che collega il capoluogo del Comune alle frazioni, le frazioni fra di loro, ovvero che congiunge il capoluogo con la strada statale e gli altri Comuni contermini. Strada Urbana di Quartiere: strada pubblica di impianto del sistema abitativo, a doppio senso di marcia, ricompresa all'interno delle zone omogenee B,C, Strada locale.: strada minore ad uno o a due sensi di marcia, in derivazione da quella di impianto principale all'interno delle zone abitate, e di servizio a nuclei minori.
20.1.2 Caratteristiche geometriche minime prescritte per le strade di nuova costruzione: Tipo di strada Primaria Urbana di quartiere Locali
Larghezza della corsia 3,50 m
Pendenza massima 10%
3,00 m
12 %
2,75 m
15%
Oltre quanto stabilito dalle disposizioni precedenti, le caratteristiche tecniche e funzionali delle strade dovranno altresì rispondere, rispettivamente: alle "Norme sulle caratteristiche geometriche e di traffico delle strade urbane" del C.N.R. (Bollettino Ufficiale del 26 aprile 1978, pagg. 3-69) e successive modificazioni; alle "Norme sulle caratteristiche geometriche delle strade extraurbane" del C.N.R. (Bollettino Ufficiale del C.N.R., 26 aprile 1979, pagg. 3-69) e successive modificazioni); alla normativa UNI-CNR in quanto applicabile. 20.2
Modalità attuative Sono ammesse deroghe alle norme UNI-CNR, di sola approvazione da parte dei competenti organi Comunali, per: adeguamento a prescrizioni o necessità ambientali e paesistiche; insuperabili e comprovate difficoltà operative; interventi su infrastrutture preesistenti, per le quali non sia proponibile l'adeguamento integrale alle norme. Le presenti norme prevalgono, ove in contrasto, sulla normativa UNI-CNR di cui alle disposizioni precedenti. Alle strade vicinali, pubbliche o private, che non costituiscano semplici rampe di raccordo e servizio dalla viabilità principale per insediamenti minori di 2500 mc. si applicano le prescrizioni impartite per le corrispondenti strade pubbliche comunali. 20.3
Demolizione di edifici lungostrada Ove, in tutte le zone di Piano, per disposizione dell'autorità comunale motivata dalla necessità di regolarizzazione dei calibri stradali in corrispondenza, risulti necessario un arretramento del filo di una costruzione , la stessa potrà essere oggetto di sostituzione edilizia prevedente una ricomposizione volumetrica su sedime lievemente diverso da quello originario, con una maggior libertà compositiva, nel rispetto comunque dei limiti di distanza prescritti e con ammissibilità di un incremento in altezza sino a m. 1,50. L'intervento sarà assentibile mediante
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concessione diretta condizionata alla stipula di convenzione atta a disciplinare il trasferimento al patrimonio pubblico dell'ampliamento stradale realizzato. In tale caso l'intervento di sostituzione edilizia potrà fruire dell'incremento volumetrico ammesso per la zona per gli interventi di ampliamento in assenza di necessità di asservimento di nuove superfici. 20.4
Viabilità escursionistica Le tavole di Piano individuano i principali tracciati pedonali escursionistici interessanti il territorio comunale. Lungo la percorrenza di tali tracciati è sempre ammessa la realizzazione di opere volte al miglioramento della percorribilità nella conservazione dei caratteri costruttivi originari, la formazione di piazzole attrezzate per la sosta degli escursionisti. Lungo tali tracciati è vietata la formazione di recinzioni occlusive della vista panoramica dalla percorrenza, ed in ogni caso, nei tratti compresi nella zona omogenea E è vietata la formazione di qualsiasi recinzione non realizzata con tecniche proprie della tradizione rurale locale.
ART. 21 AREE SOGGETTE A PARTICOLARI VINCOLI L'edificazione delle aree soggette a particolari vincoli in forza di disposizioni legislative statali o regionali è da intendersi subordinata alla preventiva acquisizione dei titoli abilitativi occorrenti, a carattere generale o particolare.
ART. 22 TITOLI ABILITATIVI IN DEROGA Il Comune ha facoltà di esercitare i poteri di deroga alle norme del Piano, di cui non è prevista diversa forma negli articoli relativi alle singole zone urbanistiche, limitatamente al caso di edifici e manufatti pubblici o di interesse pubblico, ai sensi e nei modi di cui all'art. 41-quater della L. n. 1150/1942 e successive modificazioni ed integrazioni e di cui all'art. 3 della L. n. 1357/1955 e successive modificazioni.
ART. 23 APPLICABILITÀ DI STRUMENTI URBANISTICI PREESISTENTI Sono recepiti in corrispondenza delle pertinenti zone BA, e per quanto non in contrasto con le previsioni cartografiche del presente Piano, gli strumenti urbanistici attuativi vigenti al momento della adozione della presente variante generale, relativamente alle quali continueranno ad applicarsi le rispettive norme di trasformazione: Piano di recupero di Pentema Piano di Recupero di Marzano Piano di Recupero di Bavastri
ART. 24 RINVIO. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti Norme, si rinvia alle disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia urbanistica, edilizia e di igiene ambientale. Nel caso di modifica delle predette destinazioni, il rinvio si intenderà riferito a quelle sostitutive.
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ART. 25 SOSTITUZIONE DI DISPOSIZIONI VIGENTI DEL R.E. In caso di contrasto tra le disposizioni del R.E. e quelle contenute nelle presenti Norme di Attuazione prevalgono quest'ultime.
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SOMMARIO VARIANTE Approvata con:.............................................................................................................................................1 Provvedimento Dirigenziale della provincia di Genova..................................................................................................1 n.° 6212/0120181 del 25/10/2004........................................................................................................................................1 delibera consiglio comunale n.° 47 del 22/12/2004...........................................................................................................1 ART. 1.................................................................................................................................................................................1 Oggetto del Piano............................................................................................................................................................ 1 ART. 2..................................................................................................................................................................................1 Obiettivi............................................................................................................................................................................1 ART. 3..................................................................................................................................................................................2 Elementi costitutivi del Piano.......................................................................................................................................... 2 ART. 4..................................................................................................................................................................................4 4 Parametri..................................................................................................................................................................... 4 4.1 Superficie Territoriale (St).....................................................................................................................................4 4.2 Indice di Fabbricabilità Territoriale (It)................................................................................................................ 4 4.3 Superficie Fondiaria (Sf)....................................................................................................................................... 4 4.4 Indice di Fabbricabilità Fondiario (If)...................................................................................................................4 4.5 Volume di un Fabbricato (V).................................................................................................................................4 4.5.1 Manufatti Non Volumetrici................................................................................................................................ 4 4.6 Superficie Coperta di Edificio (Sc)....................................................................................................................... 5 4.7 Rapporto di Copertura (Rc)...................................................................................................................................5 4.8 Superficie Asservita (Sa).......................................................................................................................................5 4.9 Altezza Lorda di Piano (Hp)..................................................................................................................................5 4.10 Superficie Lorda di Piano di un Fabbricato (Sp).................................................................................................6 4.11 Distanza Tra le Costruzioni (Dc).........................................................................................................................6 4.12 Distanza dai Confini (Df).................................................................................................................................... 6 4.13 Distanza dalle Strade (Ds)...................................................................................................................................6 4.14 Quota di Sistemazione Esterna (Qe)....................................................................................................................6 4.15 Piano di Spiccato (Ps)..........................................................................................................................................6 4.16 Quota di Riferimento (Qr)...................................................................................................................................6 4.17 Altezza Massima di un Fabbricato (Hmax).........................................................................................................7 4.18 Superficie Minima di Intervento (Smi)................................................................................................................7 4.19 Unità Minima di Intervento (Umi).......................................................................................................................7 4.20 Pertinenze............................................................................................................................................................ 7 4.21 Categorie di Intervento........................................................................................................................................7 4.22 Parcheggi Pertinenziali agli Alloggi Minimi.......................................................................................................8 ATTUAZIONE DEL PIANO.............................................................................................................................................9 Modalità generali.............................................................................................................................................................9 Art. 6....................................................................................................................................................................................9 Disciplina paesistica............................................................................................................................................................9 Norme Tecniche di Attuazione Piano Regolatore Generale
ZONIZZAZIONE E FUNZIONI INSEDIATIVE..........................................................................................................10 ZONE RESIDENZIALI E ASSIMILATE......................................................................................................................10 ART. 7................................................................................................................................................................................10 ZONA OMOGENEA A....................................................................................................................................................10 7.1 Caratteristiche generali.......................................................................................................................................... 10 7.2 norme comuni alla zona omogenea........................................................................................................................ 10 7.2.1 Destinazioni d'uso e modalità generali di intervento.......................................................................................... 10 7.3 Normative specifiche per le singole zone A del Piano ............................................................................................11 7.3.1 Centro Storico di Pentema................................................................................................................................11 7.3.2 Cappella della Panteca......................................................................................................................................11 7.3.3 Castello di Torriglia..........................................................................................................................................11 7.3.4 Castellari di Laccio e di Donetta...................................................................................................................... 11 7.3.5 Molino delle Bande e Mulino di Zane..............................................................................................................12 7.3.6 Cappella di Garaventa...................................................................................................................................... 12 7.3.7 Ponte di Laccio.................................................................................................................................................12 ART. 8................................................................................................................................................................................13 ZONA OMOGENEA RESIDENZIALE B ....................................................................................................................13 8.1 Caratteristiche generali.......................................................................................................................................... 13 8.2 Norme Comuni alla Zona Omogenea..................................................................................................................... 13 8.2.1 Destinazioni d'uso................................................................................................................................................13 8.3 Interventi sul patrimonio edilizio esistente.............................................................................................................13 8.3.1 Disposizioni Generali...........................................................................................................................................13 8.3.2 Ampliamenti......................................................................................................................................................... 14 8.3.3 Ristrutturazioni e mutamenti di destinazione d'uso.............................................................................................14 8.3.4 Parcheggi e vani entroterra.................................................................................................................................15 8.3.5 Manufatti Minori..................................................................................................................................................15 8.4 Ripartizione della zona omogenea B in zone urbanistiche. ....................................................................................16 8.4.1.1 Interventi Sugli Edifici Esistenti........................................................................................................................16 8.4.1.3 Centro storico di Torriglia................................................................................................................................16 8.4.1.4 Case di Olcesi (articolo eliminato in accoglimento di osservazione).............................................................17 8.4.2 ZONA BS (zone sature di impianto antico)..........................................................................................................17 8.4.2.1 Interventi sugli Edifici Esistenti .......................................................................................................................17 8.4.2.1.1 Recupero volumi incongrui.............................................................................................................................17 8.4.2.2 Ristrutturazione Urbanistica.............................................................................................................................18 8.4.2.3 Interventi sulle superfici scoperte.....................................................................................................................18 Non è ammessa la formazione di volumi interrati autonomi aventi superficie superiore a mq. 8 nei distacchi e nelle superfici scoperte........................................................................................................................................................... 18 8.4.3 ZONA BR (Zone sature di impianto recente).......................................................................................................18 Norme Tecniche di Attuazione Piano Regolatore Generale
8.4.3.1 Interventi sugli Edifici Esistenti........................................................................................................................18 8.4.3.1.1 Recupero volumi incongrui.............................................................................................................................19 8.4.3.2 Ristrutturazione Urbanistica.............................................................................................................................19 8.4.3.3 Interventi sulle superfici scoperte.....................................................................................................................19 8.4.4 ZONA BC............................................................................................................................................................. 19 8.4.4.1 Interventi di nuova edificazione........................................................................................................................19 8.4.4.2 Interventi sugli Edifici Esistenti........................................................................................................................20 8.4.4.2.1 Recupero volumi incongrui.............................................................................................................................20 8.4.4.3 Ristrutturazioni e mutamenti di destinazione d'uso..........................................................................................21 8.4.4.4 Interventi sulle aree scoperte............................................................................................................................21 8.4.5 ZONA VR (zone di verde privato di pregio).........................................................................................................21 8.4.5.1 Interventi sugli Edifici Esistenti........................................................................................................................21 8.4.4.3 Interventi sulle aree scoperte e manufatti minori.............................................................................................22 ART. 9................................................................................................................................................................................23 ZONA OMOGENEA RESIDENZIALE C.....................................................................................................................23 9.1 Caratteristiche generali.......................................................................................................................................... 23 Norme comuni alla zona omogenea...............................................................................................................................23 9.2.1 Destinazioni d'uso................................................................................................................................................23 9.2.2 Interventi sul patrimonio edilizio esistente..........................................................................................................23 9.2.2.1 Disposizioni Generali........................................................................................................................................23 9.2.2.2 Ampliamenti...................................................................................................................................................... 24 9.2.2.3 Ristrutturazioni e mutamenti di destinazione d'uso..........................................................................................24 9.2.3 Parcheggi e vani entroterra.................................................................................................................................25 9.2.4 Manufatti Minori..................................................................................................................................................25 9.3 Ripartizione della zona omogenea C in zone urbanistiche.....................................................................................25 9.3.1 ZONA URBANISTICA CC................................................................................................................................... 26 9.3.1.1 Disciplina degli interventi di nuova edificazione............................................................................................. 26 9.3.1.2 Disciplina degli interventi sugli edifici esistenti...............................................................................................26 9.3.1.3 Parcheggi, volumi interrati e manufatti minori................................................................................................26 9.3.1.4 Disposizioni particolari per le zone CC8, CC9, CC16, CC17 in loc. Porcarezze............................................26 9.3.2 ZONA URBANISTICA CE....................................................................................................................................26 Corrisponde agli ambiti di zona omogenea C, inedificate ed in cui non sussistono organici elementi di urbanizzazione primaria e secondaria...........................................................................................................................26 9.3.2.1 Destinazioni d'uso.............................................................................................................................................26 9.3.2.2 Disciplina degli interventi sugli edifici esistenti...............................................................................................27 9.3.2.3 Parcheggi, volumi interrati e manufatti minori................................................................................................27 9.3.2.4 Modalità attuative della nuova edificazione.....................................................................................................27 9.3.2.5 Interventi sul patrimonio edilizio esistente.......................................................................................................27
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9.4.2.7 Attuazione mediante concessione edilizia diretta preceduta da atto d'obbligo. ...............................................27 ZONE PRODUTTIVE.....................................................................................................................................................27 ART. 10..............................................................................................................................................................................27 ZONA OMOGENEA PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (D)...............................................................................27 10.1 Norme comuni alla zona omogenea D..................................................................................................................28 10.1.1 Destinazioni d'uso..............................................................................................................................................28 10.2 Ripartizione in zone urbanistiche......................................................................................................................... 28 10.2.1 ZONA DP (S)......................................................................................................................................................28 10.2.1.1 Destinazioni d'uso consentite...........................................................................................................................28 10.2.1.2 Prescrizioni specifiche di zona.........................................................................................................................28 10.2.1.3 Sistemazione delle aree scoperte e parcheggi................................................................................................. 29 10.2.1.4 Modalità di attuazione degli interventi ammessi.............................................................................................29 10.2.1.5 Prescrizioni relative alla funzione d'uso DR (residenza al servizio dell'azienda) ...........................................29 10.2.2 ZONA URBANISTICA DP (E)........................................................................................................................... 29 10.2.2.1 Destinazioni d'uso consentite...........................................................................................................................30 10.2.2.2 Prescrizioni di zona..........................................................................................................................................30 10.2.2.3 Prescrizioni relative alla funzione d'uso DR (residenza al servizio dell'azienda) ...........................................31 10.2.3 Disposizioni comuni alle zone DP in materia di verde e parcheggi..................................................................31 10.2.3.1 Parcheggi di pertinenza...................................................................................................................................31 10.2.3.2 Viabilità............................................................................................................................................................31 10.2.4 ZONA URBANISTICA DT (S)............................................................................................................................32 10.2.4.1 Destinazioni d'uso consentite ..........................................................................................................................32 10.2.4.2 Disposizioni di zona.........................................................................................................................................32 10.2.4.3 Disposizioni attuative.......................................................................................................................................32 10.2.4.4 Prescrizioni relative alla funzione d'uso DR (residenza al servizio dell'azienda) ...........................................32 10.2.5 ZONA URBANISTICA DT (E)............................................................................................................................32 10.2.5.1 Destinazioni d'uso consentite ..........................................................................................................................33 10.2.5.2 Disposizioni di zona.........................................................................................................................................33 10.2.5.3 Disposizioni attuative.......................................................................................................................................33 10.2.5.4 Prescrizioni relative alla funzione d'uso DR (residenza al servizio dell'azienda) ...........................................33 10.2.6 ZONE DK (zona per ricettività a campeggio)................................................................................................... 34 10.2.6.1 Destinazioni d'uso consentite...........................................................................................................................34 10.2.6.2 Disposizioni di zona.........................................................................................................................................34 10.2.6.3 Disposizioni attuative.......................................................................................................................................34 ART. 11..............................................................................................................................................................................35 ZONA PER PROGETTI SPECIALI.............................................................................................................................35
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(Impianto tecnico di discarica R.S.U.)............................................................................................................................35 11.1 Disposizioni di zona..............................................................................................................................................35 Art. 11 bis..........................................................................................................................................................................35 Cava Bagoni......................................................................................................................................................................35 ZONA OMOGENEA AGRICOLA (e)...........................................................................................................................36 12. 1 Caratteristiche Generali...................................................................................................................................... 36 12.2 Norme comuni alla zona omogenea......................................................................................................................36 12.2.1 Destinazioni d'uso ammesse...............................................................................................................................36 12.3 Ripartizione della zona omogenea in zone urbanistiche...................................................................................... 36 12.3.1 ZONA BOSCHIVA E PRATIVA (EB).................................................................................................................36 12.3.1.1 Interventi sul patrimonio edilizio esistente......................................................................................................36 12.3.1.2 Nuovi fabbricati produttivi - Parametri edilizi................................................................................................37 12.3.1.3 Modalità di attuazione delle previsioni........................................................................................................... 37 12.3.1.4 Asservimenti.....................................................................................................................................................37 12.3.2 ZONA AGRICOLA NORMALE (EA)................................................................................................................. 38 12.3.2.1 Interventi sul Patrimonio Edilizio Esistente.................................................................................................... 38 12.3.2.3 Ristrutturazioni e mutamenti di destinazione d'uso.........................................................................................39 12.3.2.4 Nuova Edificazione – Parametri Edilizi.......................................................................................................... 39 IF.................................................................................................................................................................39 12.3.2.4.1 Strutture aziendali produttive....................................................................................................................... 40 12.3.2.5 Modalità di attuazione delle previsioni........................................................................................................... 40 12.3.2.6 Asservimenti.....................................................................................................................................................41 La funzione residenziale è ammessa in zona agricola nei limiti della connessione con la conduzione del fondo agricolo. Pertanto il fabbricato residenziale di nuova costruzione dovrà venir asservito in modo permanente, con atto debitamente trascritto, al fondo di proprietà del soggetto attuatore con conseguente divieto di alienazione separata del terreno che costituisce la superficie di asservimento, salvo che per una quota sino 20%. ......................41 12.3.2.7 Urbanizzazione primaria................................................................................................................................. 41 12.4 ZONA EN - Zone agricole in ambito di parco naturalistico.................................................................................42 12.4.1 Disposizioni particolari di zona.........................................................................................................................42 12.4.2 Modalità attuative..............................................................................................................................................42 ART. 13..............................................................................................................................................................................43 13.1 Zona per attrezzature pubbliche di interesse comune (SC)..................................................................................43 13.2 ZONA PER SERVIZI CIMITERIALI (SX).............................................................................................................43 13.3 ZONE PER SERVIZI TECNOLOGICI (IT)...........................................................................................................43 ART. 14..............................................................................................................................................................................43 14.1 ZONA PER VERDE PUBBLICO ATTREZZATO (SV)......................................................................................... 43 14.2 ZONA PER LA RICREAZIONE E LO SPORT (SS)..............................................................................................44 Norme Tecniche di Attuazione Piano Regolatore Generale
La zona comprende le parti del territorio comunale destinate alla presenza e/o potenziamento del sistema dei servizi collettivi per i residenti ed i turisti nel settore della ricreazione, dell'attività fisica-sportiva. .....................................44 ART. 15..............................................................................................................................................................................44 15.1 ZONA PER ATTIVITÀ SCOLASTICHE (SI)........................................................................................................44 ART. 16..............................................................................................................................................................................45 16.1 ZONA PER PARCHEGGI PUBBLICI (SP)..........................................................................................................45 SISTEMA DEI SERVIZI DI GERARCHIA TERRITORIALE..................................................................................45 ART. 17.............................................................................................................................................................................45 17.1 PARCHI URBANI TERRITORIALI (FP)..............................................................................................................45 ART. 18..............................................................................................................................................................................46 18.1 Aree inedificabili...................................................................................................................................................46 SISTEMA INFRASTRUTTURALE E SERVIZI .........................................................................................................47 DI USO PUBBLICO E PRIVATO..................................................................................................................................47 ART. 19..............................................................................................................................................................................47 19.1 Opere di urbanizzazione primaria........................................................................................................................47 19.2 Opere di urbanizzazione secondaria.....................................................................................................................47 19.3 Parametri edilizi....................................................................................................................................................47 ART. 20..............................................................................................................................................................................48 Infrastrutture per l'accessibilità......................................................................................................................................48 20.1 Caratteristiche minime delle strade di nuova costruzione...................................................................................49 20.1.1 Tipologia............................................................................................................................................................49 20.1.2 Caratteristiche geometriche minime prescritte per le strade di nuova costruzione: .........................................49 20.2 Modalità attuative.................................................................................................................................................49 20.3 Demolizione di edifici lungostrada.......................................................................................................................49 20.4 Viabilità escursionistica........................................................................................................................................50 ART. 21..............................................................................................................................................................................50 Aree soggette a particolari vincoli...................................................................................................................................50 ART. 22..............................................................................................................................................................................50 Titoli abilitativi in deroga................................................................................................................................................ 50 ART. 23..............................................................................................................................................................................50 Norme Tecniche di Attuazione Piano Regolatore Generale
Applicabilità di strumenti urbanistici preesistenti........................................................................................................50 ART. 24..............................................................................................................................................................................50 Rinvio.................................................................................................................................................................................50 ART. 25..............................................................................................................................................................................51 Sostituzione di disposizioni vigenti del R.E....................................................................................................................51
Norme Tecniche di Attuazione Piano Regolatore Generale