Comune di Calci PIANO ATTUATIVO DI RECUPERO EX FRANTOIO DI MONTEMAGNO SITO IN VIA VENEZIA MONTEMAGNO, CALCI, AI SENSI DELL’ ART.119 L.R. 65/2014 ex ART. 73 L.R. 1/05 PROPRIETA’:
Ari Erik Antero Köpman
Ktajaranta n.19, Rovaniemi, Finlandia
PROGETTO:
Ing. Elisa Raggi con studio in via San Martino n.55, Pisa
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE: Art. 1 Regolamenti Il Piano di Recupero si attua in conformità agli elaborati scritti e grafici approvati. Art. 2 Oggetto del Piano di Recupero Il progetto di recupero si attua in una unica fase secondo le volumetrie e gli spazi di pertinenza privati indicati negli elaborati di progetto. Art. 3 Articolazione dell’intervento L’intervento è attuato nel recupero dell’edificio esistente attraverso il suo cambiamento di destinazione d’uso da ‘opificio’ a residenziale e delle pertinenze private annesse attraverso la sostituzione di alcuni elementi costitutivi e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. Art. 4 Numero massimo degli alloggi da realizzare E’ consentito realizzare non più di 2 unità abitative a destinazione residenziale.
Art. 6 Solai interni e di copertura I solai esistenti possono essere demoliti e ricostruiti anche ad altezze differenti mantenendo la stessa tipologia dei solai esistenti. Possono essere realizzati nuovi solai interni anche con aumento di superficie utile. Possono essere realizzate nuove scale interne per il collegamento fra i vari piani e quindi realizzare dei fori nei solai per il loro passaggio. Le coperture sono a falde con embrici e coppi e possono essere realizzate terrazze orizzontali in porzioni di copertura a falde o piccoli balconi esterni e scale esterne che possano anche consentire l’accesso alle pertinenze esterne dal primo piano dell’edificio. E’ possibile la realizzazione di lucernari nelle coperture a falde e posizionare pannelli fotovoltaici o solari sulle falde di copertura. Le strutture di isolamento delle coperture sono aggiuntive al volume esistente e il maggior volume secondo il Decreto legislativo del 4 luglio 2014 n.102 non viene conteggiato nel calcolo del volume. La copertura del fabbricato può essere rialzata fino ad un massimo di 60 cm rispetto alla posizione attuale. E’ possibile realizzare pensiline esterne in legno.
Art. 7 Demolizione e costruzioni di volumi E’ permesso la demolizione di volumetrie incongrue con la possibilità di recuperare il volume demolito per il rialzamento della copertura. L’aumento di volumetria non deve essere tale da diminuire le distanze dai confini ma deve lasciare intatta la sagoma dell’edificio eccetto che per la copertura che può essere rialzata. L’incremento dell’involucro esterno del fabbricato, dovuto al cappotto termico, non è tenuto a rispettare le distanze dagli edifici e dai confini. Il maggior volume e la maggior altezza dovuta sia all’esecuzione del cappotto termico esterno, sia alla coibentazione termica dei solai e della copertura non viene conteggiato nel calcolo del volume secondo il Decreto legislativo del 4 luglio 2014 n.102.
Art. 8 Aperture in facciata e interne, tramezzature Le aperture in facciata possono essere modificate anche per garantire simmetria e armonia delle finestrature sulle facciate. Finestre possono essere trasformate in porte finestre tali da consentire l’accesso all’esterno dal piano terra o dal piano primo. E’ consentito realizzare nuove finestre o porte finestre o finestre ovali in facciata e modificare l’altezza dei davanzali o delle architravature. Aperture tamponate possono essere riaperte se a distanza minima di 1,5m dai confini. Posso essere create nuove aperture internamente all’edificio o modificate aperture esistenti attraverso la loro chiusura o riapertura o lo spostamento dell’architravatura. Sono consentite tramezzature interne in laterizio come divisori degli ambienti. E’ possibile mantenere le grate esterne, integrarne di nuove o eliminarle. Art. 9 Infissi esterni Gli infissi esterni sono in legno tinteggiato e vetro, in ferro tinteggiato e vetro, in legno all’empolese. Gli elementi oscurati saranno a persiana o a bandellone. I cancelli e le recinzioni sono in ferro zincato pitturato. Art. 10 Intonaci, pluviali e gronde esterne Gli intonaci esterni sono realizzati a calce, fugato, con gronde e pluviali in rame. Porzioni di facciata esterna possono essere lasciate a pietra e mattoni a vista senza essere intonacate. Elementi decorativi quali elementi in laterizio di perimetrazione di finestre o archi possono essere lasciati a vista. Art. 11 Pavimentazioni esterne a vista Pavimentazioni esterne possono essere in pietra serena, pietra grigia o cotto, calcestruzzo architettonico, pietra locale e betonelle burattate; sono vietate pavimentazioni in porfido di qualsiasi tipologia, mattonelle in cls e/o graniglia e Clinker. Per le porzioni esterne adibite a parcheggio sono utilizzate pavimentazioni ecologiche drenanti. Resta escluso l’impiego di qualsiasi materiale non indicato nel presente articolo.
Art. 12 Pavimentazioni interne agli alloggi Pavimenti interni possono essere: in cotto, legno, marmo, terrecotte, pavimenti industriali in cls liscio, resina. Sono vietati pavimenti in pvc. E’ ammesso l’uso della ceramica per i rivestimenti delle cucine e i pavimenti di bagni. Resta escluso l’impiego di
qualsiasi
materiale non indicato nel presente articolo. Art. 13 Terrazzamenti e percorsi esterni I terrazzamenti esterni possono essere soggetti di modifiche tali comunque da non alterarne l’originario tracciato. Sono ammesse lievi modifiche nel recupero dei muretti a secco, dei percorsi esterni e delle scale esterne in pietra o laterizio per consentire una più facile visitabilità delle pertinenze esterne. E’ permesso realizzare pedane in legno, percorsi o scale in legno o pietra e rispristinare gli annessi interrati all’interno dei terrazzamenti attraverso la loro messa in sicurezza. Le strutture in muratura e in pietra esistenti possono essere ricostruite dove necessario perché crollate e riutilizzate come basamento per la realizzazione di pergolati in legno mantenendo il disegno in pianta originario. La porzione di terreno lungo il torrente Zambra, in Concessione ad uso residenziale dalla Provincia di Pisa, viene utilizzata per il passaggio carrabile di accesso alle pertinenze private adibite a parcheggio. Art. 14 Accesso alla copertura L’accesso alla copertura può avvenire tramite lucernari o finestrelle di nuova realizzazione realizzate nelle murature esistenti. Art. 15 Gora e canali annessi E’ previsto il recupero della Gora e dei suoi canali annessi di proprietà privata. Può essere ripristinata la ruota di legno ed il percorso delle acque relativamente alla sua messa in funzionamento. Come bacino di accumulo può essere utilizzata porzione della Gora esistente con la realizzazione di una vasca rivestita in legno e acciaio che consenta di diminuirne il volume di acqua accumulato e che riprenda in pianta il disegno della Gora
esistente a distanza dai confini non inferiore a 3m. Sono ammesse lievi modifiche nel recupero dei manufatti tali comunque da non alterarne l’originario tracciato. Art. 16 Parcheggi La superficie a parcheggio necessaria è realizzata in parte nella viabilità di via Venezia di Montemagno di proprietà privata e in concessione demaniale e in parte nelle pertinenze private con accesso da via Venezia di Montemagno attraverso la porzione di area in concessione demaniale. La porzione di terreno lungo il torrente Zambra, in Concessione ad uso residenziale dalla Provincia di Pisa, viene utilizzata per il passaggio carrabile di accesso alle pertinenze private adibite a parcheggio. Nelle pertinenze private è possibile realizzare 3 posti auto. Art. 17 Dati urbanistici-edilizi del Piano di Recupero Area di intervento (compresa area in concessione demaniale)
mq 1215 + 50
Superficie coperta
mq 206
Superficie totale lorda
mq 385
Volume lordo
mc 1330
Altezza max
ml 6,75
Calci, lì 25 marzo 2015 Il tecnico Ing. Elisa Raggi