COMUNE DI COLERE PROVINCIA DI BERGAMO
PlANO REGOLATORE GENERALE
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
conforme alla variante n° 8
come approvata con deliberazione della Giunta Regionale n° 16218 del 30/01/2004
SOMMARIO TITOLO I - NORME DISPOSIZIONI GENERALI CAPO I – NORME GENERALI Art. 1 - Oggetto e finalità del Piano Regolatore Generale
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Art. 2 – Elementi costitutivi ed elaborati del P.R.G.
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Art. 3 - Operatività ed attuazione del P.R.G.
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Art. 4 - Regolamento edilizio.
pag. 5
Art. 5 - Indici urbanistici e paramenti edilizi.
pag. 6
Art. 5/bis - Fattibilità Geologica
pag. 6
Art. 6 - Asservimento dell'area di pertinenza.
pag. 8
Art. 7 - Piani attuativi ed aree per standards urbanistici.
pag. 9
Art. 8 - Simbologia e destinazioni specifiche.
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TITOLO Il - PRESCRIZIONI GENERALI DI INTERVENTO
CAPITOLO I - INFRASTRUTTURE VIARIE Art. 9 - Tipologia e distacchi stradali
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Art. 10 - Zone di rispetto.
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Art. 11 - Aree a parcheggio.
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Art. 12 - Limite di distanza tra i fabbricati.
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CAPITOLO Il - ZONE AD USO PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE. Art. 13 - Destinazioni d'uso.
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Art. 14 - Zone A - nuclei di antica formazione.
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Art. 15 - Zone omogenee "B1" di ristrutturazione.
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Art. 16 - Zone omogenee "B2" di completamento.
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Art. 17 - Zone omogenee "B3" di completamento.
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N.T.A. – conforme variante n.8 come approvata con deliberazione della Giunta Regionale n° 16218 del 30/01/2004
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Art. 18 - Zone omogenee "C1 " di espansione.
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Art. 19 - Zone omogenee "C2" di espansione.
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Art. 20 - Zone omogenee "C3" per la ricezione turistica.
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CAPITOLO III -INSEDIAMENTI PRODUTTIVI Art. 21 - Zone artigianali.
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Art. 22 - Zone "D1” artigianali di ristrutturazione.
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Art. 23 - Zone "D2" artigianali di completamento.
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Art. 24 - Zone "D3" aree per attività prevalentemente commerciali.
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Art. 25 - Zone "D4" aree alberghiere preesistenti e per attività connesse.
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Art. 26 - Zone omogenee “E1” agricole a prato.
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Art. 27 - Zone "E2" agricole boschive confermate.
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Art. 28 – Zone “E3” aree da recuperare a bosco
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Art. 29 - Zone “E4" aree d'alto prato.
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Art. 30 - Zone "E5” terreno roccioso ed aree d'alta quota.
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Art. 31 - Area per stazione di partenza di impianto di risalita.
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Art. 32 - Zone di rispetto cimiteriale.
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CAPITOLO IV - AREE ED ATTREZZATURE AD USO PUBBLICO Art. 33 - Zone a carattere sportivo e ricreativo.
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Art. 34 - Zone destinate ad edifici di uso pubblico.
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CAPITOLO V - NORME SPECIALI Art. 35 - Immobili isolati.
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Art. 36 - Fabbricati accessori.
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Art. 37 - Aree libere.
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Art. 38 - Lotti insufficienti o planimetricamente irregolari.
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Art. 39 - Edifici non regolamentari.
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Art. 40 - Trasposizioni volumetriche.
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N.T.A. – conforme variante n.8 come approvata con deliberazione della Giunta Regionale n° 16218 del 30/01/2004
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Art. 41 - Facoltà di deroga.
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Art. 42 - Misure di salvaguardia.
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TITOLO I -DISPOSIZIONI GENERALI CAPO I -NORME GENERALI
Art. 1 - Oggetto e finalità del Piano Regolatore Generale Il Piano Regolatore definisce il quadro generale dell'assetto del territorio comunale, ne stabilisce le norme e ne finalizza e programma gli usi, le trasformazioni e gli sviluppi. In particolare il Piano fissa: 1) L'uso del suolo edificato, edifica bile e non, per l'intero territorio comunale; 2) La tutela e la valorizzazione dei beni culturali, storici, ambientali e paesistici; 3) La caratterizzazione quantitativa e funzionale delle zone territoriali omogenee; 4) La qualificazione e la localizzazione delle attrezzature pubbliche; 5) Il tracciato e le caratteristiche tecniche della rete infrastrutturale per le comunicazioni ed i trasporti; 6) Le specifiche norme di attuazione che disciplinano la attività urbanistica ed edilizia. Le prescrizioni grafiche e tecniche nonché tutte le altre norme di Piano dispiegano la loro efficacia verso chiunque ed agiscono sull'intero territorio comunale. Alle prescrizioni di Piano non sono ammesse deroghe all'infuori che per interventi previsti da specifico riferimento di Legge.
Art. 2- Elementi costitutivi ed elaborati del Piano 1) All. A - Relazione illustrativa 2) All. B - Tav. 1 - Stato di fatto -inquadramento territoriale I.G.M. 1/25000. 3) All. C - Tav. 2 - Stato di fatto -rilievo aerofotogrammetrico con vincoli 1/5000. 4) All. D - Tav. 3 - Stato di fatto -rilievo aerofotogrammetrico con vincoli 1/2000. 5) All. F - Tav. 4 - Azzonamento -planimetria di progetto. 6) All. F - Tav. 5 - Azzonamento -planimetria di progetto. 7) AlI. G - Tav. 6 - Individuazione aree per standards urbanistici e tipologie stradali 1/2000. 8) All. H - Legenda. 9) All. I - Norme tecniche di attuazione.
Art. 3 - Operatività ed attuazione del P.R.G. Le previsioni del P.R.G. hanno valore a tempo indeterminato. Il P.R.G. opera mediante i seguenti Il P.R.G. opera mediante i seguenti strumenti: 1. Vincoli territoriali e zonali 2. Norme generali di P.R.G. N.T.A. – conforme variante n.8 come approvata con deliberazione della Giunta Regionale n° 16218 del 30/01/2004
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3. Prescrizioni specifiche per le aree a varia destinazione d'uso e per le infrastrutture. 4. Norme specifiche per l'attuazione del P.R.G. 5. Piani tecnici di attuazione. 6. Concessioni od autorizzazioni edilizie. 7. Convenzioni od atti d'obbligo. L'attuazione del P.R.G. avviene mediante: 1. Piani Attuativi (P.A.) distinti in: a)Piani Particolareggiati (P.P.) di cui alla legge 17 agosto 1942, n° 1150, e successive modifiche ed integrazioni. b)Piani di Recupero (P.R.) di cui alla legge 5 agosto 1978 n° 457, e successive modifiche ed integrazioni. c)Piani di Zona (P.Z.) di cui alla legge 18 aprile 1962, n° 167, e successive modifiche, ed integrazioni. e)Piani insediamenti produttivi (P.I.P.) di cui alla legge 22 ottobre 1971, n° 865, e successive modifiche ed integrazioni. f) Piani di lottizzazione (P.L.) di iniziativa privata o di ufficio, di cui alla legge 17 agosto 1942, n° 1150, e successive modifiche ed integrazioni. 2. Progetti tecnici esecutivi approvati nel rispetto del P.R.G., delle presenti norme, delle disposizioni del Regolamento Edilizio e delle altre leggi e regolamenti vigenti in materia. Il P.R.G. si attua mediante P.A. in tutte le zone appositamente delimitate e specificate nelle tavola di azzonamento del P.R.G. stesso ed in tutte le zone per le quali l’Amministrazione Comunale lo ritenga necessario. Anche se non espressamente previsti dal P.R.G. l'Amministrazione Comunale può richiedere progetti planivolumetrici, eventualmente convenzionati, interessanti comparti appositamente delimitati dalla stessa Amministrazione Comunale. Oltre a quanto stabilito dalla legislazione vigente in materia, i P.A. possono: -Fissare arretramenti lungo le strade e zone di rispetto intorno ad attrezzature od impianti di pubblico interesse od intorno ad edifici di interesse artistico od ambientale o storico, secondo le necessità della circolazione, la struttura urbanistica programmata, e le esigenze di tutela ambientale. -Precisare, articolandola, la densità edilizia nei singoli isolati o gruppi di isolati, purchè ciò non comporti alcuna alterazione della edificabilità complessiva prevista per gli stessi dal P.R.G. -Precisare o modificare l'ubicazione, la forma planimetrica o l'aggregazione di aree per attrezzature od impianti di pubblico interesse, previste dal P.R.G., oppure mutare la destinazione d'uso specifica programmaticamente prevista per esse dal P.R.G. in relazione a mutate esigenze della collettività. -Porre ulteriori vincoli necessari al conseguimento di finalità di pubblico interesse.
Art. 4 - Regolamento edilizio Entro dodici mesi dall'adozione del presente P.R.G. sarà adottato dal Consiglio Comunale un nuovo Regolamento Edilizio conforme alle prescrizioni del P.R.G. e delle presenti norme d'attuazione. Sino all'approvazione del nuovo, resterà in vigore il Regolamento vigente, purchè non in contrasto N.T.A. – conforme variante n.8 come approvata con deliberazione della Giunta Regionale n° 16218 del 30/01/2004
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con le norme di attuazione del P.R.G.
Art. 5 - Indici urbanistici e parametri edilizi L’urbanizzazione e l'edificazione delle varie zone del territorio comunale sono regolate dai seguenti indici urbanistici e parametri edilizi: 1. St = Superficie territoriale (mq.) Si intende la superficie complessiva sulla quale agisce una operazione di intervento; essa è comprensiva delle aree edificabili, di quelle per le attrezzature, delle zone verdi pubbliche private, delle strade e dei parcheggi pubblici e privati, nonché delle fasce verdi di rispetto. 2. Sz = Superficie zonale (mq.) E’ la superficie totale di un'area campeggiata nella tavola di piano da segno grafico uniforme, comprendente le aree per opere di urbanizzazione non individuate dal P.R.G. e da localizzare in fase attuativa. 3. Sf = Superficie fondiaria (mq.) E’ la superficie netta del lotto edificabile, ovvero la residua area risultante dalla superficie zonale dedotte le superfici per opere di urbanizzazione primaria e secondaria. 4. S1 = Superficie per opere di urbanizzazione primaria (mq.) Si intende l'area necessaria alla realizzazione delle opere e dei servizi tecnologici atti a rendere edificabile un'area. In particolare sono definite opere di urbanizzazione primaria: a) strade veicolari e pedonali; b) spazi di sosta e parcheggio; c) rete fognante e relativi impianti tecnologici; d) rete idrica ed attrezzature connesse; e) rete ed impianti di distribuzione dell'energia elettrica e del gas; f) rete ed impianti per la pubblica illuminazione; g) spazi di verde elementare attrezzato. 5. S2 = Superficie per opere di urbanizzazione secondaria (mq.) Si intende l'area necessaria alla realizzazione dei servizi e delle attrezzature che costituiscono i requisiti necessari alla vita civile, pubblica e collettiva della comunità. In particolare sono definite opere di urbanizzazione secondaria: a) asili nido e scuole materne; b) scuole d'obbligo; N.T.A. – conforme variante n.8 come approvata con deliberazione della Giunta Regionale n° 16218 del 30/01/2004
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c) mercati pubblici; d) delegazioni comunali; e) chiese ed altri edifici per servizi religiosi; f) impianti sportivi pubblici o ad uso pubblico convenzionato; g) servizi civici, centri sociali e attrezzature culturali, sanitarie ed assistenziali; h) verde pubblico o ad uso pubblico convenzionato. 6. Iz , If = Indice di fabbricabilità zonale o fondiaria (mc. / mq.) Esprime il volume massimo, in mc., costruibile per ogni metro quadrato di superficie zonale o fondiaria. 6/bis. It = Indice di fabbricabilità territoriale (mc. / mq.) Esprime il volume massimo, in mc., costruibile per ogni metro quadrato di superficie territoriale. 7. Uz , Uf = Indice di utilizzazione zona le o fondiaria Concerne le destinazioni industriali, artigianali e commerciali in genere ed esprime la superficie lorda di pavimento massima, in mq. , costruibili per ogni metro quadrato di superficie zonale o fondiaria. Per superficie lorda di pavimento si intende la somma delle superfici lorde di ogni piano (fuori terra, seminterrati o totalmente interrati) di tutti i fabbricati utilizzabili per attività continuative. Essa comprende quindi tutti i solai praticabili coperti misurati al perimetro esterno (cioè al lordo di tutti gli elementi verticali quali murature, scale, vani ascensore, ecc.) qualunque sia la loro destinazione d'uso. 8. Sc = Superficie Coperta (mq.) E' l'area risultante dalla proiezione ortogonale sul piano orizzontale delle parti fuori terra di tutti i fabbricati principali ed accessori, delimitate dal profilo esterno delle murature perimetrali, compresi i corpi e gli elementi in aggetto (balconi chiusi), i porticati, le tettoie, le pensiline. Sono esclusi dal computo dell'area coperta: i cornicioni e le gronde, i balconi aperti non collegati verticalmente tra loro, le pensiline non praticabili, le parti di edificio completamente sotterranee, i fabbricati accessori interrati per almeno 3/4 della loro altezza lorda purché siano interamente coperti da uno strato di almeno 30 cm. di terra vegetale coltivabile a prato ed inserita in modo adeguato nella sistemazione esterna, le piscine e le vasche all'aperto, le aie, le concimaie e le serre domestiche, i piani caricatori in zone produttive, i campi da gioco in genere. 9. Rc = Rapporto di copertura (%) Esprime il rapporto in percentuale tra la superficie coperta Sc e la superficie zonale Sz o la superficie fondiaria Sf .
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10. Dc = Distacco minimo dai confini (m.) E' la distanza minima che gli edifici debbono mantenere dai confini circostanti. Essa deve essere misurata a raggio di cerchio. 11. De = Distacco minimo fra edifici (m.) E' la distanza minima che gli edifici debbono mantenere fra loro. Essa deve essere misurata ad arco di cerchio. 12. Ds = Distacco minimo dalle strade (m.) E' la distanza degli edifici dal ciglio delle strade, inteso quest'ultimo come la linea limite della sede o piattaforma stradale comprendente tutte le sedi viabili, sia veicolari che pedonali (ivi incluse le banchine od altre strutture laterali, come parapetti, arginelle o simili, e parcheggi previsti nell'azzonamento del P.R.G.). 13. H = Altezza degli edifici (m.) Le altezze dei fabbricati per le varie zone sono quelle previste dalle apposite indicazioni di P.R.G. L 'altezza dei fabbricati viene misurata sulla facciata più alta dal piano di spiccato sino all'estradosso della soletta orizzontale di copertura dell'ultimo piano abitabile (agibile per le destinazioni produttive) o della gronda nel caso questa fosse più alta. Nel caso di sottotetti abitabili con solette di copertura inclinate, l'estradosso della soletta sarà considerato nel punto d'imposta in corrispondenza della gronda orizzontale. Dette solette di copertura non potranno avere pendenza superiore al 45% . Per piano di spiccato si intende la quota del marciapiede per gli edifici in fregio alle strade, mentre oltre alla profondità di m 14 dal ciglio stradale il piano di spiccato è quello del piano naturale di campagna. Nel caso manchi il marciapiede o non si abbia una sicura quota di riferimento per la misura dell'altezza, tale quota dovrà essere richiesta all'Ufficio Tecnico Comunale. Nel caso di costruzioni in fregio ad una via in pendenza, l'altezza si misurerà sulla mezzeria del fronte. Nel caso di edifici contigui, si misurerà l'altezza di ogni singolo edificio. Nel caso di edifici a gradoni, l'altezza va considerata e verificata per ciascun corpo di fabbrica. 14. V = Volume costruibile (mc.) Si intende il volume complessivo che si può costruire su un lotto edificabile, calcolato in base alla densità edilizia ammessa, rispettando però tutti gli altri indici di edificazione. In particolare il volume è dato dalla somma dei prodotti delle superfici lorde di ogni piano per le relative altezza, così computate: a) per gli edifici a carattere residenziale o simili: dal piano di calpestio del piano abitabile inferiore all'intradosso del solaio di copertura dell'ultimo piano abitabile e della gronda nel caso questa fosse più alta, al lordo di sporti volumetrici come balconi collegati verticalmente fra loro, bowindows; ecc. N.T.A. – conforme variante n.8 come approvata con deliberazione della Giunta Regionale n° 16218 del 30/01/2004
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b) per gli edifici a carattere non residenziale: dal piano di calpestio del piano agibile inferiore (o del marciapiedi stradale nel caso questi fosse a quota inferiore) all'intradosso del piano di copertura o della gronda nel caso questa fosse più alta. Per i sottotetti aventi anche solo in parte le altezze minime, di .abitabilità, purchè tale parte sia superiore a mq 20, il volume viene computato moltiplicando la superficie avente altezza abitabile per la media delle altezze all'intradosso della soletta di copertura di tale parte abitabile. Dovranno parimenti essere computate nel calcolo del volume le parti di fabbricato interrate eventualmente destinate a residenza, uffici, laboratori, magazzini e depositi in genere, o ad attività produttive, o la cui altezza netta interna sia comunque superiore a m 2.30. Per i soli edifici a carattere residenziale o similare, dal computo dei volumi sono esclusi: a) i porticati aperti al pubblico transito (l'uso pubblico del porticato dovrà essere garantito da regolare atto registrato e trascritto a favore del Comune a totali cure e spese del richiedente); b) i balconi incassati, quando la profondità del balcone non superi la metà della sua larghezza; c) i piani terreni e quelli seminterrati sottostanti gli edifici, abbiano altezza netta interna da pavimento a soffitto non superiore a m 2.30 e i locali in essi ricavati siano destinati esclusivamente ad accessori alla residenza; d) i volumi tecnici (per una parte non eccedente il 2% del volume totale autorizzato).
Art. 5/bis- Fattibilità Geologica Le specifiche caratteristiche geologiche dell’intero territorio sono state oggetto di uno Studio Geologico di supporto al P.R.G. approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione in data 09.03.2001 n. 04, in cui sono documentati analiticamente la consistenza fisica del suolo e del sottosuolo, nonché gli aspetti problematici che li riguardano. Ogni iniziativa di trasformazione e uso di suolo e sottosuolo a fini insediativi è subordinata al rispetto delle norme del presente articolo riferite a ciascuna delle Classi di fattibilità geologica del P.R.G. individuate dalle tavole n° 7a, 7b, 7c, 7d dello Studio Geologico di supporto al P.R.G. Lo studio costituisce strumento di verifica obbligatorio per tutti gli interventi previsti relativamente a: - Ammissibilità e fattibilità dell’intervento; - Condizioni, limitazioni e vincoli da rispettare per l’attuazione dell’intervento - Necessità o meno di indagini di dettaglio, da eseguire prima della predisposizione del piano attuativo o del progetto esecutivo; - Necessità o meno di interventi di sistemazione, bonifica messa in sicurezza e miglioramento dei terreni; - Necessità o meno di particolari tecniche fondazionali ed edilizie. Tutte le indagini che verranno condotte sotto il profilo geologico, geotecnico, idraulico, nonché i conseguenti progetti di modificazione e di sistemazione del territorio, dovranno rapportarsi alla metodologia ed agli esiti delle indagini condotte dallo Studio Geologico, riassunte nelle serie di tavole da 1 a 7d e dalla relazione illustrativa dello stesso. N.T.A. – conforme variante n.8 come approvata con deliberazione della Giunta Regionale n° 16218 del 30/01/2004
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In particolare, qualsiasi intervento edificatorio proposto in aree non comprese nelle indagini di dettaglio contenute nel predetto Studio, dovrà essere preceduto da approfonditi studi aventi estensione, livello di approfondimento e contenuti quanto meno analoghi a quelli effettuati per la redazione dello Studio Geologico; tali studi potranno essere richiesti dal Comune di Colere anche per interventi non strettamente finalizzati all’edificazione, in considerazione di particolari condizioni idrogeologiche o ambientali dei siti interessati, o del consistente ed esteso impatto ambientale delle opere da eseguire. Per gli interventi riguardanti aree comprese in Classe 2 – Fattibilità con modeste limitazioni -, le indagini e le relazioni richieste dovranno essere prodotte all’atto del deposito dell’istanza di concessione o autorizzazione edilizia o della Denuncia di Inizio Attività. Fatte salve le ulteriori facoltà previste dal quinto comma del presente articolo, per gli interventi edificatori riguardanti aree comprese nelle Classi 3, 3a, 4, e nelle aree non classificate, qualsiasi istanza o denuncia di intervento deve essere preceduta dalla preventiva approvazione di un progetto esecutivo di messa in sicurezza o di bonifica dei luoghi sulla scorta delle indagini richieste per ciascuna Classe di fattibilità; il progetto deve pertanto essere sottoposto alla Commissione Edilizia ed approvato con provvedimento separato e preliminare a quello edilizio-urbanistico
Classe 1 – Fattibilità senza particolari limitazioni Aree per le quali gli studi non hanno individuato specifiche controindicazioni o limitazioni di carattere geologico all’urbanizzazione o alla modifica di destinazione d’uso delle particelle. Non sono richiesti approfondimenti di studio o interventi particolari, fatti salvi altri adempimenti di legge.
Classe 2 – Fattibilità con modeste limitazioni Aree che presentano terreni a componente argillo-limosa, acclività fino a 25° per i terreni e fino a 35° per le rocce, influenza di fenomeni gravitativi ed erosivi di modesta entità o già bonificati, piccoli smottamenti, ruscellamenti, ristagni d’acqua; zone con bassa soggiacenza della falda. Per l’utilizzo di queste aree finalizzato a nuova edificazione, ampliamenti, o la trasformazione della morfologia del territorio deve essere prodotta la seguente documentazione: - approfondimenti di carattere geotecnico e/o idrogeologico riferiti ai singoli progetti edilizi, inseriti in relazione redatta da tecnico competente. Per i piani attuativi in cui sono previsti gli interventi di cui al capoverso precedente, e che comprendono aree in classe 2, l’indagine dovrà essere riferita all’intera area al fine di supportare la progettazione e realizzazione di eventuali opere di sistemazione e bonifica del comparto oggetto di P.A., le quali non dovranno incidere negativamente sulle aree limitrofe.
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Classe 3 – Fattibilità con consistenti limitazioni Aree con presenza di terreni argillosi su substrati a franappoggio; zone di erosione accelerata e/o di smottamento; zone di instabilità delle scarpate o interessate da caduta massi, zone interessate da ruscellamenti diffusi; zone di possibile esondazione o erosione fluviale difendibili da arginature. Aree caratterizzate da carsismo con elevata vulnerabilità degli acquiferi. Per l’utilizzo di queste aree sono necessari approfondimenti con indagini geologiche e geotecniche dell’area e del suo intorno, mediante campagne geognostiche ed eventuali studi idrogeologici, idraulici, ambientali, pedologici, ecc. che potranno prevedere, per i casi più delicati, anche l’eventuale attivazione di sistemi di monitoraggio che permettano di verificare l’evoluzione dei fenomeni in atto o indotti dall’intervento; tali studi dovranno precisare eventuali limitazioni alle destinazioni d’uso, alle volumetrie ammissibili, nonché le tipologie costruttive più opportune e le necessarie opere di sistemazione e bonifica idrogeologica. Per gli interventi di nuova edificazione, ampliamenti, o la trasformazione della morfologia del territorio, gli studi e le indagini di cui al comma precedente dovranno essere inseriti nella seguente documentazione :
nuova edificazione
relazione geologica riferita all’intera area geologicamente pertinente, con indagini geognostiche specifiche e relazione geotecnica, finalizzate alla progettazione e realizzazione preventiva di eventuali opere di sistemazione e bonifica dell’area
demolizione con ricostruzione, ampliamento, ristrutturazione edilizia
relazione geologica riferita all’intera area geologicamente pertinente e relazione geotecnica relativa al singolo edificio o manufatto, finalizzate alla progettazione e realizzazione preventiva di eventuali opere di difesa, sistemazione idrogeologica ed altri eventuali interventi di mitigazione degli effetti negativi indotti dall’edificato
Modificazioni della morfologia del territorio
relazione geologica riferita all’intera area geologicamente pertinente
Per i piani attuativi in cui sono previsti gli interventi di cui al capoverso precedente, e che comprendono aree in classe 3, le indagini dovranno essere riferite all’intera area al fine di supportare la progettazione e realizzazione delle necessarie opere di sistemazione e bonifica del comparto oggetto di P.A., le quali non dovranno incidere negativamente sulle aree limitrofe.
Classe 3/a – Fattibilità con consistenti limitazioni - Zone di rispetto delle sorgenti e dei pozzi (D.P.R. 236/88)
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Ferme restando le indicazioni e le prescrizioni relative alle aree comprese nelle Classi 2 e 3, queste aree possono essere rese edificabili nel rispetto delle vigenti norme sulla tutela delle acque (D.P.R. 236/88) e dell’art. 21 del D.Lgs 11 maggio 1999 n.152 e successive modificazioni. Nelle zone di rispetto delle sorgenti e dei pozzi è ammessa solamente una edificazione a basso impatto geoambientale, con misure di salvaguardia delle acque sotterranee. Per le aree soggette a carsismo, subsidenza e crolli di cavità sotterranee sono necessari dettagliati studi geologici atti ad identificare l’ubicazione della cavità, in modo da perimetrare correttamente le aree utilizzabili per l’edificazione.
Classe 4 – Fattibilità con gravi limitazioni Aree con eccessiva acclività dei pendii, presenza di fasce franose con stacco di blocchi; zone soggette direttamente o indirettamente a movimenti franosi; zone carsiche con fenomeni di crollo, zone di pertinenza dei corpi idrici superficiali e di esondazione. Aree di tutela assoluta delle sorgenti, dei pozzi e dei bacini dell’acqua potabile (D.P.R. 236/88). Per i casi più delicati, potrà essere prevista anche l’eventuale attivazione di sistemi di monitoraggio che permettano di verificare l’evoluzione dei fenomeni in atto o indotti dall’intervento. In queste aree è esclusa qualsiasi nuova edificazione, se non per opere tese al consolidamento o alla sistemazione idrogeologica per la messa in sicurezza dei siti, infrastrutture viarie, reti tecnologiche, fabbricati tecnici, aree ricreative senza insediamenti residenziali; più in generale sono compatibili lo sviluppo di attività d’uso del suolo diverse dall’insediamento antropico, previa predisposizione di appositi studi geologici e relative progettazioni. . Per gli edifici esistenti saranno consentiti esclusivamente interventi così come definiti dall’art. 31, lettere a) b) c) della l. 457/1978.
Per gli interventi ammessi, gli studi e le indagini di cui al comma precedente dovranno essere raccolti nella seguente documentazione:
interventi sugli edifici esistenti di cui all’art. 31, relazione geologica riferita all’intera area lettere b) c) della l. 457/1978 geologicamente pertinente e relazione geotecnica relativa al singolo edificio o manufatto, finalizzate alla progettazione e realizzazione preventiva di eventuali opere di difesa, sistemazione idrogeologica ed altri N.T.A. – conforme variante n.8 come approvata con deliberazione della Giunta Regionale n° 16218 del 30/01/2004
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eventuali interventi di mitigazione degli effetti negativi indotti dall’edificato Modificazioni della morfologia del territorio e opere tese al consolidamento o alla sistemazione idrogeologica per la messa in
relazione geologica riferita all’intera area geologicamente pertinente, con indagini specifiche
sicurezza dei siti
Art. 6- Asservimento dell'area di pertinenza Il rilascio di concessione edilizia è subordinato alla assunzione da parte del richiedente dell'impegno di asservimento di una superficie di terreno corrispondente al volume richiesto sulla base degli indici di edificabilità previsti per il terreno stesso. Detto atto dovrà essere registrato e trascritto a favore del Comune a totali cura e spese del richiedente.
Art. 7 - Piani attuativi ed aree per standards urbanistici Le aree per standards da considerare nei piani attuativi (P.A.) residenziali debbono essere pari a mq. 26,50 per ogni abitante insediabile, il cui numero sarà determinato in ragione di un abitante ogni 100 mc. di volume edificabile sull'area considerata. Nel caso i piani attuativi a destinazione residenziale prevedano presenze stagionali e turistiche, la quantità sopra riportata e ridotta a mq. 20,00 per abitante da adibire a parcheggio o a verde. Nel caso i piani attuativi prevedano destinazioni di carattere commerciale o direzionale, per questi dovrà essere lasciata a parcheggio una superficie pari a quella lorda di pavimento dell'edificazione a destinazione commerciale. Nel caso i piani attuativi siano a carattere artigianale dovrà essere riservata un'area pari al 5% dell'area da destinare all'insediamento per parcheggi, da lasciare liberi ad uso pubblico, nonché altrettanta area per verde pubblico o attrezzature collettive. Questo secondo 5% di area, a giudizio . dell'Amministrazione Comunale, potrà essere monetizzato. Nei piani attuativi residenziali dovrà essere sempre effettivamente prevista l'area fissata dagli standards per parcheggi (3 mq/ab. -5 mq/ab. per le presenze stagionali e turistiche) mentre, se non espressamente previsto dal P.R.G. le altre aree per standards dovranno essere monetizzate nella misura rimanente.
Art. 8- Simbologia e destinazioni specifiche I segni grafici convenzionali delle prescrizioni di intervento riportati sulla planimetria di azzonamento del P.R.G. possono contenere ulteriori specificazioni funzionali e di destinazione a N.T.A. – conforme variante n.8 come approvata con deliberazione della Giunta Regionale n° 16218 del 30/01/2004
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mezzo di simboli. Nel caso in cui tali destinazioni specifiche siano relative ad aree per la realizzazione di servizi pubblici, l'approvazione di progetti di opere pubbliche da parte del Consiglio Comunale, anche se non conformi alle specifiche destinazioni di piano, non comporta necessità di varianti allo strumento urbanistico medesimo.
TITOLO II -PRESCRIZIONI GENERALI DI INTERVENTO CAPITOLO I -INFRASTRUTTURE VIARIE
Art. 9- Tipologia e distacchi stradali I tracciati e la tipologia delle principali sedi stradali in progetto, o esistenti da modificare, sono indicati dal P.R.G. La specificazione delle strade secondarie e di distribuzione interna nelle zone di espansione e di ristrutturazione à rinviata ai relativi piani esecutivi che ne stabiliranno tracciati e caratteristiche tecniche in relazione alla soluzione planivolumetrica delle zone interessate. l tracciati e le tipologie per le infrastrutture viarie indicati nella tavola di P .R. G. hanno valore indicativo, ed in sede esecutiva potranno anche subire modesti ritocchi tecnici. Le fasce di rispetto a lato delle strade in progetto hanno valore prescrittivo e saranno prevalentemente alberate. Vi e vietata ogni nuova costruzione nonché l'ampliamento di quelle esistenti. Sono consentite esclusivamente opere di manutenzione ordinaria e straordinaria; gli interventi di manutenzione straordinaria sono peraltro subordinati all'assunzione, da parte del privato richiedente, mediante atto d'obbligo unilaterale, dell'impegno di non indennizzabilità delle opere eseguite in caso di esproprio. Nelle fasce di rispetto stradale sono consentiti i servizi canalizzati, i canali, le aree di sosta ed i parcheggi, le normali recinzioni, le siepi, le opere di sostegno di altezza limitata e le cabine di distribuzione dell'energia elettrica, nonché (mediante apposita convenzione approvata dal Consiglio Comunale) eventuali piccole attrezzature ad esclusivo servizio pubblico per le sedi viarie, quali stazioni di servizio e rifornimento per autoveicoli, posti di ristoro e simili, studiate in modo che non interferiscano col traffico veicolare. Nel caso si tratti di arterie stradali gestite da Enti superiori (ANAS, Provincia) l'autorizzazione e/o la concessione e subordinata all'approvazione degli Enti predetti, in quanto dovuta. Il Comune potrà imporre ai privati di cedere gratuitamente una parte o la totalità dell'area della fascia di rispetto stradale per la formazione di parcheggi pubblici. l distacchi degli edifici dal ciglio stradale sono quelli previsti dall'art. 9 del D.M. 2 aprile 1968, salvo i casi in cui è consentita l'edificazione a filo strada o secondo gli allineamenti preesistenti o fissati dal N.T.A. – conforme variante n.8 come approvata con deliberazione della Giunta Regionale n° 16218 del 30/01/2004
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Comune. Perseguendo l'importante obiettivo di risolvere più funzionalmente il collegamento tra l'abitato di Colere ed il fondovalle, il P.R.G. prevede, con apposito contrassegno, il tracciato stradale di progetto Colere - Dezzo lungo il corso del torrente "Rino". Tale tracciato ha valore di larga massima e la sua configurazione sarà precisata in sede esecutiva.
Art. 10 - Zone di rispetto Il P. R. G. prevede zone di rispetto per la viabilità e per i corsi d'acqua. Dette zone sono soggette a inedificabilità e le relative aree non sono computabili ai fini edificativi, salvo quanto specificato per le zone agricole. Le zone a verde di rispetto dei corsi d'acqua sono le aree demaniali o private a lato dei torrenti e dei corsi d'acqua in genere. Esse possono essere utilizzate soltanto per opere di sistemazione idrogeologica ed attrezzature tecnologiche. Tutte le zone di rispetto sono soggette a vincolo di conservazione dello stato dei luoghi. In esse è pertanto vietato l'accatastamento di materiali di qualsiasi tipo, nonché l'esecuzione di scavi o di riporti ad eccezione di quelli eseguiti per il miglioramento ambientale o per la formazione degli accessi ai fabbricati, e di quanto menzionato nei commi precedenti.
Art. 11 - Aree a parcheggio Il P.R.G. prevede gli spazi di sosta e parcheggi pubblici, appositamente contrassegnati nella tavola di azzonamento. Tali aree sono previste per ciascuna zona omogenea e secondo la destinazione d'uso degli edifici; tali aree sono dimensionate in misura da soddisfare i rapporti minimi prescritti dall'art. 22 della legge regionale 15 aprile 1975, n° 51. All'interno dei comparti edificabili assoggettati a piano attuativo il P.R.G. prevede, in taluni casi, parcheggi la cui localizzazione e configurazione sarà precisata dal P.A.A. stesso. Le aree di parcheggio dovranno essere, di norma, alberate. Oltre a questi vanno previsti gli spazi necessari alla sosta degli autoveicoli, per tutte le nuove costruzioni, in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni dieci metri cubi di costruzione, che potranno essere ricavati nelle costruzioni stesse, ovvero in aree esterne di pertinenza dell'edificio oppure promiscuamente, ed anche su aree che non facciano parte del lotto purchè siano a servizio dell'edificio con vincolo permanete di destinazione a parcheggio, a mezzo di atto da trascriversi a cura del proprietario. In tutto il territorio comunale è fatta salva l’inedificabilità stabilita dalle singole norme, indipendentemente dalla destinazione di zona, è consentita la costruzione di parcheggi e autorimesse, a condizione che queste ultime non sporgano dal terreno naturale più di m 2.50 all'intradosso del solaio di copertura, risultino completamente interrate a terreno sistemato (salvi gli accessi che devono essere realizzati nel numero minimo previste dalle norme di sicurezza) e abbiano caratteristiche N.T.A. – conforme variante n.8 come approvata con deliberazione della Giunta Regionale n° 16218 del 30/01/2004
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statiche e di giacitura tali da non impedire la realizzazione della destinazione di P.R.G. Nelle zone edificabili, in caso di successivi interventi edificatori che interessino le autorimesse realizzate in base al precedente comma e che comportino la rimozione anche parziale del terreno di copertura, tali autorimesse saranno considerate parte dell'edificio principale e saranno computate agli effetti della verifica delle altezze, della superficie coperta e del volume.
Art. 12 - Limiti di distanza tra i fabbricati Le distanze minime tra i fabbricati per le diverse zone omogenee, sono stabilite come segue: in conformità all'art. 9 del D.M. 02/04/1968 n° 1444: 1 - Nelle zone A, per le operazioni di risanamento conservativo e per le eventuali ristrutturazioni le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico ed ambientale. 2 - Nelle zone B, sia per nuovi edifici che per ristrutturazioni o ampliamento, qualora non vengano realizzati in aderenza, è prescritta tra gli edifici una distanza minima di m 10. 3 - Nelle zone C è prescritta tra gli edifici la distanza minima pari all'altezza del fabbricato più alto, e comunque non inferiore a m 10. Le distanze minime tra fabbricati tra i quali siano interposte strade destinate al traffico dei veicoli (con esclusione della viabilità a fondo cieco a servizio di singoli edifici o di insediamenti) debbono corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di: -m 5 per lato per strade di larghezza inferiore a m 7; -m 7.50 per lato per strade di larghezza compresa tra m 7 e m 15; -m 10 per lato per strade di larghezza superiore a m 15. Per la larghezza stradale si intende la larghezza della carreggiata a e propria aumentata di quella dei marciapiedi. Qualora le distanze tra i fabbricati, come sopra computate, risultino inferiori all'altezza del fabbricato più alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere la misura rispondente all'altezza stessa. Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti comma, nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o di lottizzazioni convenzionate con previsioni planivolumetriche. Le distanze complessive che debbono intercorrere fra gli edifici di diverse proprietà dovranno essere osservate anche fra edifici sorgenti su aree della stessa proprietà.
N.T.A. – conforme variante n.8 come approvata con deliberazione della Giunta Regionale n° 16218 del 30/01/2004
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CAPITOLO II - ZONE AD USO PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE
Art. 13 – Destinazioni d’uso Sono considerate zone prevalentemente residenziali le zone A, B, C. Esse debbono essere prevalentemente destinate ad abitazioni. La loro utilizzazione edilizia deve essere controllata al fine di ottenere il progressivo miglioramento ambientale delle aree preedificate e di garantire per quelle da edificare la formazione di un ambiente di vita qualificato. In esse potranno essere tuttavia essere consentite anche le seguenti destinazioni: -negozi, magazzini di vendita, pubblici esercizi; -banche ed uffici in genere, studi e laboratori professionali, agenzie commerciali, istituzioni complementari alla residenza e delle attività produttive; -alberghi e ristoranti; -teatri e cinematografi; -sedi per il divertimento e lo svago; -sedi di attività assistenziali e culturali, di associazione in genere, sedi per l'esercizio delle attività democratiche; -attività artigianali di servizio che non producano nè rumori nè odori molesti o nocivi; limitatamente ai piani interrati o seminterrati od ai piani terreni, purchè vengano realizzati con tipologie omogenee a quelle della zona residenziale; -autorimesse pubbliche e stazioni di servizio, semprechè si provveda ad una adeguata soluzione degli accessi e delle esigenze di parcheggio, nonchè ad una conveniente protezione contro i rumori molesti. Le aree scoperte pertinenti agli edifici residenziali saranno destinate a giardino alberato, ad eccezione delle aree sistemate a parcheggio ai sensi della legge 6 agosto 1967 n° 765. Nel caso di edifici residenziali esistenti alla data di adozione del P.R.G., sprovvisti di autorimesse, potranno essere ricavate anche in corrispondenza delle aree scoperte autorimesse sotterranee, purchè abbiano superficie netta non superiore a quella di legge, la loro altezza netta interna non superi m 2.50 e le caratteristiche statiche e tecniche del solaio di copertura consentano l'obbligatoria formazione dei sovrastanti tappeti erbosi. Dette autorimesse sotterranee potranno essere costruite anche a confine, ma non potranno interessare le obbligatorie fasce di arretramento degli edifici delle strade. Gli scivoli per l'accesso a dette autorimesse dovranno avere un arretramento minimo di m 3.00 dal ciglio stradale. Nelle zone residenziali non è ammessa la costruzione di fabbricati accessori, fatta eccezione per quelli previsti dal successivo art. 36. Non è inoltre ammessa in alcuna zona la costruzione di baracche, tettoie, o simili, di carattere provvisorio, anche se prefabbricate, fatta eccezione per le baracche.di cantiere. Queste dovranno essere demolite entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori di costruzione del fabbricato, e comunque prima del rilascio del certificato di abitabilità o agibilità. N.T.A. – conforme variante n.8 come approvata con deliberazione della Giunta Regionale n° 16218 del 30/01/2004
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Art. 14 - Zone A - insediamenti di interesse storico, ambientale ed architettonico
14.1 - Generalità Il PRG nella tavola di azzonamento individua il perimetro dei nuclei urbani che rivestono carattere storico, ambientale o di particolare pregio architettonico e artistico, comprese le aree circostanti che si considerano parte integrante degli insediamenti e/o degli agglomerati urbani così perimetrati. Entro tale perimetro, oltre agli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, salvo diversa specifica indicazione di P.R.G., saranno ammissibili interventi di restauro e risanamento conservativo degli edifici storico artistici e di pregio ambientale, nel rispetto delle strutture, delle caratteristiche ambientali e delle forme architettoniche originarie, nonché le trasformazioni e ristrutturazioni con finalità di conservazione e recupero degli altri edifici e dell'esistente tessuto urbanistico-edilizio, anche mediante Piani di Recupero ai sensi dell'art.28 della Legge 457/78; sono vietate nuove costruzioni e le demolizioni con ricostruzioni, ad eccezione degli edifici giudicati in contrasto col contesto architettonico e ambientale di cui all’art. 14.2.3 comma d) e delle specifiche previsioni contenute nelle schede di intervento. Con l'adozione di variante specifica al P.R.G. per le zone A “insediamenti di interesse storico, ambientale e architettonico” il perimetro degli insediamenti di cui alla Zona omogenea A, costituisce individuazione delle zone di recupero ai sensi dell'art. 27 della Legge 457/78. Tali nuclei sono destinati alla residenza che può comprendere le autorimesse private, i servizi collettivi per le abitazioni, i locali accessori per gli impianti tecnologici; sono inoltre ammesse le destinazioni commerciali e direzionali, le attività artigianali di servizio che non producono emissione di rumori e scarichi nell’atmosfera, e le attrezzature di interesse pubblico; sono esclusi gli insediamenti artigianali di produzione, industriali, allevamenti, stoccaggio di materiali, di prodotti agricoli, di rifiuti Gli interventi sugli edifici esistenti, siti e gli spazi urbani compresi nel perimetro della zona A devono attenersi a criteri di recupero diretti a conservare, riscoprire ed evidenziare tutti gli elementi significativi sotto il profilo storico, artistico, architettonico e ambientale, consentendone la lettura, integrandone e trasmettendone i valori; rientrano in tali criteri anche gli elementi di valore scultoreo pittorico o semplicemente decorativo che costituiscono documento significativo della cultura materiale dei luoghi e del vivere. 14.1.1 - Salvaguardia e riqualificazione dell’ambiente urbano e naturale Tutti gli interventi disciplinati dalle presenti norme ed in particolare gli interventi maggiormente suscettibili di modificare, indipendentemente dalla loro entità, il quadro ambientale, devono essere progettati e realizzati in modo da: a) inserirsi in maniera corretta e ordinata negli ambienti e spazi urbani già dotati di specifica caratterizzazione; b) contribuire alla riqualificazione e ad una più ordinata conformazione delle zone degradate; c) conseguire in ogni caso adeguati livelli di qualità architettonica. Dei criteri sopra elencati, si deve sempre tenere conto sia nella fase di progettazione, sia nell’asseverazione da parte del tecnico progettista in caso di Denuncia di Inizio Attività, sia nell’esame istruttorio e nella formazione del parere sui progetti da parte del responsabile dell’emanazione del provvedimento o della Commissione Edilizia. La scelta dei colori delle facciate e delle relative finiture sarà effettuata dall’ufficio tecnico comunale sulla scorta di adeguata campionatura nella gamma dei colori compresi nell’abaco fornito dall’ufficio tecnico comunale. Le insegne devono essere consone al carattere della zona: è comunque vietata l’installazione di insegne luminose a cassonetto o a caratteri scatolati, mentre è consentita l’illuminazione esterna di insegne dipinte su facciata o costituite da pannelli piani da installare su facciata. La forma, le dimensioni e l’aspetto estetico della pubblicità e della segnaletica stradale, devono essere sottoposte a preventivo parere del Responsabile del servizio che, anche su eventuale parere della Commissione Edilizia, ne verificherà l’ambientazione in relazione al sito nel quale devono essere collocati. Le insegne a bandiera non sono consentite, tranne quelle di limitate dimensioni, di tipologia e simbologia unificata (farmacie, telefoni pubblici, tabacchi ecc.) o quelle per caratteristiche attrezzature N.T.A. – conforme variante n.8 come approvata con deliberazione della Giunta Regionale n° 16218 del 30/01/2004
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di tipo ricettivo (alberghi, ristoranti, trattorie, ecc.) che possiedano significativi valori artistico e storico - ambientali. Ove tecnicamente possibile le tubazioni, le canalizzazioni elettriche e telefoniche e dell’illuminazione pubblica, e le apparecchiature complementari devono essere realizzate con impianti interrati o sottotraccia. Le cabine dei servizi tecnologici devono essere sotterranee o occultate alla vista; in caso di verificata impossibilità, le parti esterne dovranno essere armonizzate con l’ambiente circostante. 14.1.2 - Spazi esterni ai complessi edilizi In sede di attuazione degli interventi consentiti dalle presenti norme, il Comune potrà stipulare convenzioni con i privati al fine di consentire e regolamentare l’accessibilità pubblica agli spazi esterni aventi valenza urbanistica e ambientale di carattere generale. Non è consentito suddividere con recinzioni fisse gli spazi unitari interni di cortili; nel caso in cui queste preesistessero alla data di adozione della variante integrativa al P.R.G. relativa ai centri storici, esse dovranno essere eliminate, anche parzialmente, in occasione di interventi di ristrutturazione edilizia e urbanistica. Nei casi di recinzioni in comproprietà, dovrà essere sottoscritto un atto unilaterale d’obbligo di impegno alla futura demolizione contestualmente ad analogo intervento da parte del confinante. 14.1.3 - Autorimesse e locali accessori In zona A la costruzione di autorimesse, anche di tipo collettivo, è consentita solamente se completamente interrate (sotto la linea di andamento naturale del terreno) ovvero se realizzate nei locali siti al piano terreno dei fabbricati, subordinatamente all’osservanza di criteri di coerenza architettonica con le facciate interessate e col contesto ambientale. Per gli edifici di particolare pregio di cui all’Art. 14.2.3 commi a) e b), l’introduzione di autorimesse potrà avvenire solamente se l’intervento non comporterà una alterazione delle caratteristiche delle facciate e della coerenza architettonica tra le stesse e l’organizzazione funzionale e distributiva interna all’edificio. La rampa di accesso alle autorimesse non deve superare la pendenza del 20% e deve prevedere la realizzazione di una zona di stazionamento, in corrispondenza dell’innesto sulle strade di pubblico transito, avente profondità non inferiore a mt. 4,00 e pendenza non superiore al 5%. Non è consentita la realizzazione di nuovi locali accessori e autorimesse fuori terra, ad eccezione degli interventi di ricostruzione di manufatti già esistenti alla data del 6/8/1967, o successivamente autorizzati, o sanati ai sensi del Titolo III della L.47/85 e dell’art.31 e seguenti della L.724/94 (Condono edilizio); in tali casi è prescritto l’impiego di tetti a una o due falde in pendenza con copertura in coppi, ardesie o tegole di cemento color antracite, su struttura completamente lignea, murature intonacate o a raso-pietra, serramenti in legno e serrande rivestite in legno, nei limiti di superfici o di volumi preesistenti. La ricostruzione degli edifici accessori come sopra indicati, oltre che a finalità di ridisegno architettonico dovrà perseguire il recupero delle superfici originarie dei cortili e degli spazi a verde; i nuovi manufatti dovranno pertanto essere collocati in posizioni più defilate, consentendo la visione di parti di edifici o di aree libere di particolare valore storico, architettonico e ambientale la cui sistemazione deve essere obbligatoriamente attuata contestualmente agli interventi di ricostruzione di cui al presente capoverso. Ove tecnicamente possibile, e compatibilmente con i criteri di cui ai capoversi precedenti, i nuovi manufatti dovranno essere disposti lungo il perimetro esterno del lotto; le caratteristiche di finitura degli elementi a vista dovranno privilegiare obiettivi di mimesi dei nuovi manufatti. Gli edifici accessori realizzati dopo il 6/8/1967 e privi di autorizzazione o di sanatoria sono destinati alla graduale demolizione, senza recupero della volumetria; per essi sono ammessi solamente interventi di ordinaria manutenzione. 14.1.4 - Definizione del termine “abbaino” Per gli interventi edilizi da effettuarsi nella zona A, anche ai fini dell’applicazione della L.R. 15/97 e successive modificazioni e integrazioni, si definisce abbaino la struttura ricavata al di sopra della linea di falda del tetto per consentire la realizzazione di aperture strettamente necessarie a garantire i rapporti aeroilluminanti del locale in cui si trovano. Per la loro realizzazione all’interno dei perimetri della zona A si dovranno utilizzare di norma tipologie a doppia falda le cui dimensioni in larghezza ed altezza dovranno essere contenute nei limiti strettamente N.T.A. – conforme variante n.8 come approvata con deliberazione della Giunta Regionale n° 16218 del 30/01/2004
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necessari a garantire l’installazione di finestratura di dimensioni corrispondenti al minimo consentito per la verifica dei rapporti aeroilluminanti.
Diverse sagomature potranno essere consentite solamente per motivate e rilevanti motivazioni di carattere architettonico e ambientale, su espressa deroga concessa dal responsabile del servizio, sentito il parere della Commissione Edilizia, in ogni caso non è consentita la realizzazione di serie di abbaini, o abbaini con finestrature continue, o comunque tali da determinare un aumento dell’altezza per superfici superiori al 30% della superficie utile di ciascun locale in cui si intendono realizzare gli abbaini.14.2 - Interventi sugli edifici - Generalità
Gli edifici entro il perimetro del Centro Storico, così come delimitato dalle tavole di P.R.G., sono classificati in funzione del grado di coerenza con il contesto architettonico ed ambientale secondo le categorie indicate al successivo Art. 14.2.3. che specifica le modalità e i limiti di intervento. Gli interventi sugli edifici esistenti dovranno comunque mirare a restituire un assetto tipologico e morfologico coerente con l’impianto urbanistico-edilizio del tessuto storico, utilizzandone gli elementi caratterizzanti. E’ vietato l’impiego di materiali, finiture e tecniche costruttive estranee alle caratteristiche originarie degli antichi edifici, o comunque estranee ai modi del costruire storicamente consolidatisi nei centri storici. La progettazione ed esecuzione degli interventi di cui alle lettere a/b/c/d dell’art.31 della L.457/78, dovranno tenere in considerazione le stratificazioni storiche intervenute sugli edifici o su porzioni di essi, evidenziandone i pregi all’interno di una valutazione unitaria e complessiva, e dovranno essere condotte nel rigoroso rispetto dei valori architettonici espressi dagli antichi edifici. Per gli interventi di cui alle lettere c/d dell’art.31 della Legge 457/78, è obbligatoria la contestuale eliminazione delle superfetazioni esistenti di epoca recente (tettoie, pensiline, baracche, adattamenti provvisori di balconi e loggiati, coperture con materiali sintetici o non compatibili, servizi igienici esterni, ecc.) Gli interventi sugli antichi edifici dovranno valorizzare gli elementi strutturali che ne identificano l’impianto originale, e gli elementi architettonici, ambientali, artistici e decorativi superstiti o rintracciabili in sede esecutiva, garantendone la salvaguardia e la conservazione con opportune previsioni progettuali; per tali interventi, possono essere autorizzate o prescritte opere in parziale deroga al Regolamento Edilizio e al Regolamento d’Igiene quando queste siano finalizzate alla conservazione e alla valorizzazione di beni architettonici e del patrimonio edilizio esistente, ove riconosciuti di importante valenza ambientale da parte della commissione Edilizia, e comunque producenti evidenti e significative migliorie igieniche ed edilizie. Gli interventi sulle facciate degli antichi edifici dovranno sempre essere riconoscibili; potranno essere ricostruite solo porzioni essenziali al mantenimento ed alla conservazione del complesso edilizio, e alla comprensione di episodi architettonici, previa integrazione del progetto con adeguata documentazione, ed esecuzione dei lavori con impiego di materiali , tecniche o sistemi costruttivi propri della tradizione locale. In sede di rilascio della Concessione Edilizia, previo parere della Commissione Edilizia, potranno essere imposti ulteriori e speciali vincoli per quanto riguarda la disposizione planimetrica , l’ingombro volumetrico, il carattere architettonico e le finiture degli edifici oggetto di trasformazione e di quelli da ricostruire, quando questi prospettino anche parzialmente su strade o piazze o si trovino in vicinanza di edifici o nell’ambito di complessi di interesse collettivo o di pregio artistico, storico, ambientale. Per gli interventi in cui è ammessa la ricostruzione (art. 14.2.3 comma d),i tipi edilizi dovranno essere coerenti con quelli di valore storico caratterizzanti l’area oggetto di intervento, con mantenimento delle volumetrie, delle altezze in gronda e in colmo preesistenti; solamente in caso di coperture piane o di modesta pendenza di ultimi piani già abitabili, è consentita la modifica delle quote sopra indicate fino all’ottenimento delle pendenze del tetto strettamente necessarie alla posa dei manti di copertura ammessi dalle presenti norme, con formazione di struttura inclinata avente altezza netta interna in gronda, misurata all’intradosso dell’ultimo solaio, non superiore a m.2,00. Per tutti gli altri tipi di intervento l’altezza massima ammissibile è considerata quella esistente alla data di adozione della nuova normativa sui centri storici, fatta eccezione per le previsioni di sopralzo espressamente contenute nelle prescrizioni delle schede di intervento.
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14.2.1 - Singoli elementi architettonici incongrui Gli elementi architettonici incongrui sono generalmente costituiti da contorni, dimensioni e proporzioni di aperture, serramenti, materiali di facciata, infissi, gronde e coperture in particolare dissonanza con l’ambiente storico-architettonico circostante o comunque costituiti da materiali estranei alla tradizione costruttiva locale. In occasione degli interventi di cui alle lettere b/c/d dell’art. 31 della L.457/78 nell’ambito delle prescrizioni di Concessione Edilizia, dovrà essere prevista la demolizione o la rimozione di tali elementi incongrui. E’ comunque vietata la realizzazione di coperture o tettoie sugli ingressi o sopra le finestre con materiali incongrui (plastica, eternit,.ecc.); laddove già realizzate ne è obbligatoria la rimozione o la loro sostituzione con caratteristiche conformi ai criteri generali di cui all’art.14.2. 14.2.2 - Singoli elementi di pregio architettonico I singoli elementi di pregio architettonico presenti negli e indicati sulle schede di classificazione degli edifici e segnalati sulle tavole di Piano (finestre, portali, barriere, inferriate, murature ecc.), ancorché collocati su edifici privi di valore architettonico o in contrasto, devono essere conservati e salvaguardati, e gli interventi sulle facciate degli edifici su cui si trovano devono essere condotti con opportuna cautela, ricercando e riportando in evidenza eventuali ulteriori elementi di pregio non visibili di cui essi costituiscono indizio. 14.2.3 - Classificazione degli edifici e modalità specifiche di intervento a) Edifici di particolare valore storico - architettonico - ambientale Sugli edifici vincolati ai sensi del Titolo I del D.Lgs 29 ottobre 1999 n.490, nonché quelli giudicati di particolare valore storico, architettonico, ambientale, sono consentiti solamente gli interventi di cui alle lettere a/b/c dell’art. 31 della L.457/78. Tali interventi dovranno essere condotti nel rigoroso rispetto dei valori architettonici espressi dagli edifici, tenendo in considerazione le stratificazioni storiche intervenute anche su porzioni di edificio, evidenziandone i pregi all’interno di una valutazione unitaria e complessiva, con particolare riguardo alle caratteristiche delle facciate. Dovranno comunque essere salvaguardati gli elementi tipologici, morfologici, funzionali distributivi e strutturali che hanno determinato la classificazione, riportati nelle rispettive schede di analisi, e dovranno salvaguardare la coerenza tra le caratteristiche di facciata e l’organizzazione distributiva e funzionale degli interni. Tutti gli interventi sugli edifici vincolati ai sensi del Titolo I del D.Lgs 29 ottobre 1999 n.490 sono subordinati a preventiva autorizzazione da parte della competente Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici. b) Edifici di pregio architettonico ambientale di valore esemplare per la presenza di alcuni elementi tipologici e morfologici nel contesto del disegno delle facciate, o con presenza di elementi architettonici e decorativi di valore assoluto. Sugli edifici giudicati di valore esemplare o comunque contenenti elementi architettonici e decorativi di valore assoluto, sono consentiti gli interventi di cui alle lettere a/b/c/d dell’art.31 della L.457/78, subordinatamente alla contestuale salvaguardia dell’integrità degli elementi tipologici, morfologici e costruttivi che hanno determinato il loro inserimento in questa classe di valutazione . A tal fine il progetto dovrà essere corredato da una specifica analisi dello stato attuale e da una dettagliata e specifica proposta di conservazione di tali elementi con divieto di demolizione delle parti di riconosciuto valore.
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c) Edifici privi di valore architettonico e non in contrasto con il contesto architettonico e ambientale Per tutti gli edifici privi di significativi elementi di valore architettonico e non in contrasto con il contesto architettonico e ambientale, sono ammessi gli interventi di cui alle lettere a/b/c/d dell'art.31 della L. 457/78, con di vieto di totale demolizione e ricostruzione. Per l’esecuzione degli interventi sopra elencati dovranno essere rispettati i criteri generali di cui agli artt. 14.2 e 14.2.1. e 14.2.2. d) Edifici in contrasto con il contesto architettonico e ambientale. Per gli edifici giudicati in contrasto con il contesto architettonico e ambientale sono ammessi gli interventi di cui alle lettere a/b/c/d/e dell’art. 31 della Legge 457/78. Ove espressamente indicato dalle schede di analisi e intervento, saranno altresì ammessi interventi di demolizione e ricostruzione nel rispetto dei limiti delle volumetrie preesistenti senza tener conto delle superfetazioni e sovrastrutture di epoca recente e prive di valore storico, da attuarsi secondo i criteri indicati nell’art. 14.2 e nei paragrafi successivi del presente articolo. Gli interventi sugli edifici di cui al presente articolo potranno essere effettuati in modo graduale nei limiti e criteri indicati al quarto comma del presente punto, e dovranno tendere al reinserimento dell’edificio nel contesto architettonico e ambientale in cui si trova, badando ad eliminare gli elementi architettonici e di finitura incoerenti o atipici, o comunque estranei alle regole costruttive storicamente consolidatesi nel centro storico; la progettazione degli interventi su edifici isolati di recente costruzione, dovrà essere uniformata a criteri di sobrietà nell’utilizzo di materiali, soluzioni architettoniche, colorazioni e finiture. Sulla scorta di conforme parere della Commissione Edilizia potranno essere autorizzati interventi che, in parziale deroga ai criteri generali descritti al comma precedente, siano funzionali alla valorizzazione di disegni architettonici di rilevante qualità formale esistenti, da documentare e illustrare con approfondita relazione tecnica. Ad eccezione dei soli interventi di ordinaria manutenzione, l’entità delle demolizioni, sostituzioni, adeguamenti degli elementi in contrasto dovrà essere rapportata all’entità ed alle caratteristiche dell’intervento proposto, come da classificazioni indicate dall’art. 7 all’art. 21 del Regolamento edilizio, comprendendo le porzioni interessate a vario titolo da interventi edilizi; in ogni caso dovrà essere perseguito l’obiettivo di un ridisegno unitario dell’edificio, escludendo pertanto suddivisioni di intervento non tecnicamente giustificabili, e dovranno comunque essere demolite le superfetazioni di epoca recente nei casi di intervento di cui alle lettere c/d/e dell’art. 31 della L.457/78. 14.3 - Interventi sugli spazi aperti - Generalità Nella progettazione ed esecuzione degli interventi di cui alle lettere a/b/c/d dell’art. 31 della Legge 457/78 dovranno essere tenute in considerazione le relazioni dimensionali, funzionali, storiche e ambientali tra gli spazi aperti e gli edifici di cui tali spazi costituiscono pertinenza. In generale dovrà essere perseguito un obiettivo di valorizzazione dei disegni e degli elementi caratterizzanti; (i percorsi, gli elementi di arredo, le aree a verde, ecc), e di contemporanea rimozione di tutti gli elementi e le sistemazioni estranee alla natura ed alla tipologia dello spazio aperto. Su parere della Commissione Edilizia, potranno essere imposti ulteriori e speciali vincoli per quanto riguarda il disegno planimetrico, il carattere architettonico e le finiture di eventuali elementi di arredo e piccoli volumi tecnici da installare sulle proprietà private, ammessi nei limiti fissati per la ristrutturazione al punto d-3 di cui al successivo punto 14.3.2. Gli interventi su spazi aperti vincolati ai sensi del D.Lgs 490/99 sono soggette a concessione o autorizzazione, previa autorizzazione da parte degli Enti competenti. In caso di rinvenimenti di resti archeologici, ove ne siano accertati dalla competente Sovrintendenza valore e qualità rilevanti, è fatto obbligo di operare tutte le scelte progettuali idonee alla preservazione dei resti rinvenuti. 14.3.1 - La sistemazione degli spazi aperti a) Gli spazi pubblici La sistemazione degli spazi pubblici, oltre a perseguire obiettivi di riqualificazione dell’ambiente N.T.A. – conforme variante n.8 come approvata con deliberazione della Giunta Regionale n° 16218 del 30/01/2004
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urbano e di ricostituzione di una relazione materica, dimensionale e funzionale con gli edifici e le aree che si affacciano su tali spazi, dovrà mirare a riproporre ordinamenti e gerarchie che ne accrescano il livello di riconoscibilità funzionale, architettonica e culturale. Essi dovranno pertanto ri-disegnare i luoghi pubblici di incontro, transito, sosta, svago, all’interno dei centri storici, attribuendo al transito veicolare spazi e percorsi strettamente necessari a garantire l’accessibilità ai vari luoghi di sosta interni agli edifici, ed ai servizi di pubblico interesse interni al perimetro dei centri storici. Le aree destinate a parcheggio pubblico dovranno essere confinate in ambiti individuati puntualmente e integrati in progetti di ridisegno nell’ambito urbanistico-edilizio che li comprende. Le pavimentazioni dovranno preferibilmente utilizzare materiali e modalità di posa affini alla tradizione locale, o comunque in grado di integrarsi efficacemente con il contesto ambientale e architettonico. I percorsi inseriti nelle aree verdi dovranno comunque consentire un adeguato grado di fruibilità in relazione alle caratteristiche intrinseche delle singole aree, badando nel contempo a non alterarne il valore naturalistico e paesaggistico nella sua integrità e unitarietà. Gli elementi di arredo urbano dovranno contribuire ad assicurare un elevato livello di fruizione e di riconoscibilità del sito; per conseguire questo obiettivo dovranno essere utilizzati preferibilmente elementi realizzati con materiali e finiture affini ai materiali prevalenti nella cultura materiale consolidatasi. L’inserimento di eventuali elementi di particolare valenza architettonica e/o artistica sarà ammissibile solamente nell’ambito di uno studio riferito all’intero contesto in cui lo spazio aperto è inserito, rimanendo comunque ammessa la realizzazione di installazioni temporanee. Le indicazioni di sistemazione degli spazi pubblici contenute nelle tavole di azionamento di variante hanno valore indicativo e di indirizzo per le progettazioni esecutive. b) Gli spazi privati La sistemazione degli spazi privati deve essere rivolta a riattribuire a tali aree la funzione di disegno urbano e la valenza ambientale che ne hanno caratterizzato il disegno e le funzioni originarie. Le aree di uso comune dovranno essere ricondotte a un disegno unitario, caratterizzato dalla specificità di funzioni (sosta veicoli, percorsi, verde, socializzazione); Eventuali marciapiedi lungo i fronti degli edifici, da realizzarsi esclusivamente con materiali lapidei, potranno essere previsti solamente nell’ambito di un ridisegno generale delle aree esterne, ponendo particolare attenzione alle modalità di superamento dei dislivelli; lungo i fronti stradali la loro ammissibilità è subordinata ad una verifica di compatibilità con le condizioni di sicurezza della circolazione e con le caratteristiche ambientali del nucleo storico. Le pavimentazioni storiche dovranno essere mantenute e assoggettate a interventi conservativi. In occasione di interventi di restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione degli spazi aperti, di cui al successivo art. 14.3.2, è obbligatoria la contestuale demolizione o rimozione delle strutture e degli elementi, anche a carattere provvisorio, in contrasto con i criteri generali di compatibilità architettonica e ambientale contenuti nel presente articolo e negli artt. 14.3 e 14.5 nonché privi di autorizzazione edilizia; in caso di strutture ed elementi precedentemente autorizzati, per i soli interventi di ristrutturazione dovrà essere presentato un progetto di adeguamento ai criteri generali sopra citati. c) Materiali e tecniche consentiti L’uso dei materiali e delle tecniche costruttive deve essere adeguato alle prescrizioni generali ed ai criteri di cui all’art. 14.5 delle presenti N.T.A.. Per le pavimentazioni sia di spazi pubblici che privati, è prescritto l’uso dei seguenti materiali: il porfido, i ciottoli, il cotto e la pietra a spacco o taglio nei tipi e con le modalità di posa ricorrenti nella zona il pietrischetto; per le zone sottoposte a intenso traffico veicolare, o soggette a particolari condizioni ambientali che sconsiglino i materiali sopra indicati, sarà ammesso l’asfalto. Per le strutture verticali eventualmente comprese entro gli spazi aperti, sono ammessi la pietra, il mattone intonacato, il ferro; sono inoltre ammessi il legno e il ferro per le strutture portanti delle loro coperture, le ardesie o i coppi di recupero per le coperture, il rame e la lamiera preverniciata di colore scuro per le gronde e i pluviali; le murature saranno di norma intonacate (totalmente o a “rasa-pietra”) con malta a base di calce, e l’utilizzo di pietrame a vista sarà consentito solamente per particolari e motivati interventi architettonici da mettere in relazione col contesto architettonico e ambientale.
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14.3.2 – Definizione degli interventi sugli spazi aperti - Manutenzione Sono gli interventi che riguardano opere esterne alle unità edilizie e che prevedono la riparazione, il rinnovo e la sostituzione di elementi degradati ed intendono ridare efficienza funzionale e ambientale agli spazi aperti, confermando i caratteri storici, architettonici e ambientali dello spazio attraverso l’uso di materiali e tecniche storicamente consolidate, con contestuale eliminazione dei materiali incongrui. Opere consentite nell’ambito della manutenzione Nell’ambito della manutenzione sono consentite opere che riguardino: a-1 la riparazione degli elementi di finitura dello spazio inedificato, di intonaci, impianti e reti tecnologiche. a-2 il mantenimento dell’area in stato di efficienza, comprendente le normali operazioni colturali sulle aree a verde e sulla vegetazione, e l’adeguamento o l’integrazione degli impianti tecnologici, la riparazione di recinzioni, parapetti, ringhiere o simili. a-3 la conservazione di piccole strutture e costruzioni di valore storico e ambientale. a-4 il ripristino di pavimentazioni esistenti mediante l’utilizzo di materiali originali, della vegetazione autoctona o la sostituzione di parte della vegetazione senza che ciò comporti mutamenti dell’assetto generale dello spazio aperto oggetto di intervento. a-5 la sostituzione delle pavimentazioni di parti comuni prive di valore storico o in contrasto con i criteri di cui al punto c) dell’art 14.3.1, utilizzando materiali tradizionali. a-6 il consolidamento del terreno senza variazioni delle quote originali. a-7 la demolizione di superfetazioni o costruzioni precarie non inserite ambientalmente, o estranee all’impianto storico dell’edificio di cui costituiscono pertinenza. - Restauro Sono gli interventi che propongono la conservazione delle caratteristiche storiche, strutturali e ambientali degli spazi aperti considerati nella loro unitarietà, migliorandone la funzionalità complessiva mediante la riorganizzazione distributiva, parchi e giardini compresi. Opere consentite nell’ambito del restauro Sono consentite le opere che riguardano: b-1 la conservazione delle aree pavimentate secondo la struttura attuale; b-2 il ripristino dei percorsi all’interno degli spazi verdi e della vegetazione; b-3 il consolidamento delle strutture di sostegno presenti all’interno dell’area e al suo perimetro (muri, scale) mediante utilizzo di materiali costitutivi originali o tipici; b-4 gli interventi di sostituzione con pavimentazioni impermeabili, per una quota non superiore al 10 %, degli spazi a verde o in terra battuta; è inoltre ammessa la variazione dell’impianto distributivo dello spazio aperto per un massimo del 50 % della superficie totale dell’area libera. - Risanamento conservativo Sono gli interventi di recupero e ripristino degli spazi originali attraverso opere anche di tipo innovativo, tesi a dare un assetto compositivo e ambientale che non pregiudichi gli impianti e i valori storicoambientali ancora rilevabili. Opere consentite nell’ambito del risanamento conservativo Nell’ambito del risanamento conservativo è consentito: c-1 la ricomposizione dello spazio aperto all’interno di un disegno unitario che preveda il mantenimento di almeno il 70 % delle superfici in terreno vegetale esistenti; c-2 la sostituzione di terreno vegetale con pavimentazioni impermeabile fino a un massimo del 30 % della superficie, utilizzando materiali tradizionali di cui alla “Guida” allegata; c-3 la realizzazione di parcheggi seminterrati, interrati o superficiali che occupino fino al 40 % della superficie totale dello spazio aperto. c-4 la rettifica della sagoma dello spazio aperto, l’inserimento di aree pubbliche o collettive per la formazione di transiti per passaggi pedonali aperti di collegamento. c-5 la realizzazione di aree di sosta scoperte, nei limiti dei rapporti tra aree pavimentate e aree permeabili di cui ai punti c-1 e c-2. - Ristrutturazione Sono da considerare di ristrutturazione gli interventi tesi ad una modificazione dello spazio aperto che facciano ricorso a interventi innovativi o sostitutivi degli spazi originari anche attraverso modifiche funzionali. N.T.A. – conforme variante n.8 come approvata con deliberazione della Giunta Regionale n° 16218 del 30/01/2004
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I progetti degli interventi di ristrutturazione degli spazi aperti devono obbligatoriamente comprendere l’intera unità spaziale e seguire gli indirizzi forniti dalle presenti Norme. Opere consentite nell’ambito della ristrutturazione Nell’ambito della ristrutturazione sono consentiti: d-1 gli interventi di sostituzione del terreno con pavimentazioni impermeabili fino a un massimo del 50 % dell’area totale dello spazio aperto; d-2 la realizzazione di parcheggi interrati, seminterrati o superficiali fino a un massimo del 60 % della superficie totale dello spazio aperto; d-3 la realizzazione di elementi di arredo anche coperti (gazebo, edicole) o piccoli volumi tecnici, (depositi attrezzi, barbecue) purché realizzati con strutture appoggiate sul terreno e facilmente amovibili, e con l’impiego di materiali usualmente impiegati (legno, ferro, tende in tessuto...) all’interno di un progetto unitario, per ingombri complessivi comunque non superiori a mq. 7 e con altezza massima non superiore a m. 2,50. Per i volumi tecnici adibiti a deposito attrezzi dovranno possedere i requisiti di cui agli ultimi due capoversi dell’Art. 36 delle N.T.A., con l’esclusione dell’utilizzo di guaine e “tegola canadese” per il manto di copertura. d-4 l’inserimento di aree pubbliche o collettive per la formazione di transiti per passaggi pedonali aperti di collegamento o di raccordo e di spazi commerciali interni agli isolati. 14.4 - Abaco degli elementi architettonici ricorrenti nel Centro Storico Vedasi Allegato 14.5 - Guida degli elementi ricorrenti nei Centri Storici La guida si riferisce alle caratteristiche costruttive e di finitura rilevate sugli edifici storici, ed è principalmente rivolta a definire le modalità di realizzazione degli elementi architettonici nell’ambito degli interventi di conservazione degli edifici di antica e tarda edificazione. Per gli edifici di recente edificazione e per gli interventi di ricostruzione, la progettazione degli esterni (facciate, aree libere), soprattutto per quanto riguarda gli elementi di finitura, le dimensioni, le proporzioni e le caratteristiche dei materiali, dovrà ispirarsi alle regole compositive e costruttive contenute nella guida, con particolare attenzione all’uniformità temporale e compositiva di ciascuna facciata e/o spazio aperto. * * * * * * * * * * * * * * * * *
Finitura delle superfici murarie di facciata Portici, androni, loggiati Balconi Scale esterne Coperture Zoccolatura Materiali lapidei Finestre, vani, davanzali Inferriate Serramenti Porte, portoncini, ingressi Vetrine Impianti tecnologici Soppalchi Pareti e volte affrescate, soffitti a cassettone Pavimentazione di cortili Recinzioni
Repertorio tipologico a) - Finitura delle superfici murarie di facciata Le finiture di facciata ammesse sono le seguenti: 1) intonaco civile a base di calce con i seguenti tipi di finitura: * intonaco di rasatura con colore in pasta (intonachini, marmorino, cocciopesto, ecc) N.T.A. – conforme variante n.8 come approvata con deliberazione della Giunta Regionale n° 16218 del 30/01/2004
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* intonaco bianco con tinteggiatura a calce (scialbatura) * intonaco bianco con tinteggiatura ai silicati, limitatamente agli edifici ottocenteschi o più recenti. 2) intonaco a base calce rustico o a raso pietra da utilizzarsi prevalentemente nei tratti di muratura in pietrame di fattura non particolarmente pregevole, o nelle murature eterogenee in pietrame. Nella stesura dell’intonaco è preferibile adattarsi alle irregolarità della facciata senza tirare l’intonaco a perfetto piano sia verticale che orizzontale e mantenere una certa rugosità superficiale utilizzando inerti di idonea granulometria. 3) intonaco strollato non tinteggiato eseguito con malte a base di calce limitatamente alle zoccolature ed ai muri di pietrame. Le murature tradizionali in pietrame a vista devono essere mantenute; gli interventi su tali murature devono limitarsi alla pulizia, al consolidamento, alla riparazione, alla rimozione dei rappezzi eseguiti con malta a base di cemento. Non è ammesso lasciare a vista tratti di muratura che già non lo fossero o per i quali fosse prescritto il mantenimento a vista, salvo il rinvenimento di tessiture murarie di particolare pregio Per le finiture di facciata sono comunque vietati: * intonaci plastici, al quarzo, in graniglia resinata, ecc * rivestimenti in pietra naturale e artificiale * mattoni a vista, rivestimenti in piastrelle di ceramica, grès, clinker, ecc * rivestimenti in legno, metallo, materiali plastici * verniciature al quarzo o diverse da quelle a calce e silicati Le decorazioni a bugne nonché eventuali decorazioni pittoriche o a graffito di facciate e sottogronde esistenti devono essere conservate o ripristinate b) - Portici, androni, loggiati E’ vietata di norma la chiusura di portici, loggiati e androni esistenti. Previo adeguato studio con particolari costruttivi, potrà essere ammessa la chiusura con elementi in trasparenza solamente a condizione che l’intervento sia finalizzato ad un miglior recupero ad usi abitativi o di pubblico interesse dell’edificio, con contestuale salvaguardia di altri elementi funzionali e morfologici. E’ prescritto il mantenimento degli esistenti solai in legno su porticati, androni e loggiati. Nel caso di realizzazione di nuovi porticati, questi dovranno essere realizzati con pilastri in muratura con architrave od arco a tutto sesto o ribassato, intonacati e con l’esclusione di impiego di nuovi elementi in pietra naturale o artificiale o di elementi decorativi come mattoni a vista ecc. c) - Balconi I balconi e/o i parapetti di pregio esistenti sono soggetti a vincolo di conservazione con ammessa la sola sostituzione, con analoghi materiali, delle parti degradate e non ricuperabili o restaurabili. E’ vietata la copertura o la chiusura, con qualunque tipo di materiale, dei balconi esistenti; eventuale deroga a tale divieto ammessa solamente per documentate esigenze di ridisegno delle facciate, escluse quelle prospettanti su spazi pubblici, e di riqualificazione di ambiti degradati. La formazione di nuovi balconi è ammessa solamente per edifici privi di valore architettonico o in contrasto col contesto; per gli edifici di pregio architettonico la valutazione di ammissibilità sarà effettuata dalla Commissione Edilizia in relazione al grado di coerenza col contesto architettonico esistente ed alle esigenze di salvaguardia di peculiari caratteristiche delle facciate interessate. E’ vietata la formazione di parapetti ciechi in muratura o altro materiale, l’uso del vetro, materiali plastici, elementi prefabbricati in pietra artificiale, ecc. Qualora la struttura del balcone sia in legno, i parapetti dovranno essere in legno con disegno tradizionale . In tutti gli altri casi i parapetti dovranno di norma essere formati da profilati in ferro semplici (piatti, tondi e quadri: usualmente i primi per gli elementi orizzontali e gli altri per quelli verticali) escludendo l’impiego di profilati a L, T, U, Z di elementi scatolari e tubolari, di reti e grigliate, dell’alluminio dell’acciaio inox, ecc. Tutte le parti metalliche dovranno essere verniciate con colore scuro coprente opaco, o satinato di colore scuro. La pavimentazione dei balconi deve essere coerente per tipo, materiali e colori con i caratteri dell’edificio. N.T.A. – conforme variante n.8 come approvata con deliberazione della Giunta Regionale n° 16218 del 30/01/2004
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d) - Scale esterne Le scale e i collegamenti verticali dovranno, di norma, essere ricavati all’interno del corpo di fabbrica, limitando le modificazioni in facciata ed evitando l’occupazione dei porticati esistenti; l’eventuale formazione di nuove aperture o luci nel vano scale dovrà essere riferita al disegno complessivo delle facciate, utilizzando anche riduzioni dimensionali rispetto alle normali aperture, ma mantenendo l’allineamento di quota. Le scale esterne esistenti, se giudicate di pregio, sono soggette a vincolo di conservazione con ammessa la sola sostituzione, con analoghi materiali, delle parti degradate e non ricuperabili e restaurabili; è ammesso il mantenimento e/o il ripristino di scale esterne solamente per il collegamento tra il piano terra e il piano primo. E’ vietata la formazione di nuove scale esterne e la copertura o la chiusura, con i qualunque tipo di materiale, di quelle esistenti. e) - Copertura degli edifici E’ prescritto per tutti gli edifici esistenti o di nuova costruzione l’impiego di tetti a falde inclinate con pendenza tra il 30 % e il 35 % e con manto di copertura in ardesie, tegole di cemento di colore grigio antracite e di sagoma affine alle coperture in ardesia, in tegola a canale in laterizio (coppi) con l’esclusione di altri materiali o forme. E’ prescritto il recupero delle ardesie e dei coppi esistenti in buono stato di conservazione, da riutilizzare nello posa strato superiore della copertura. E’ ammesso, per edifici o corpi a forma particolare (cupole, campanili abbaini, ecc.), l’impiego della copertura in lastre di rame o di piombo. I comignoli e i torrini devono essere realizzati in muratura intonacata come le facciate in mattoni, o di tipo prefabbricato in laterizio di forma esclusivamente circolare, con divieto di impiego di manufatti in cemento, fibrocemento, materiali metallici o plastici o altri materiali. E’ vietata la formazione di terrazzi, aperture, corpi sporgenti, volumi tecnici nelle falde del tetto: è ammessa esclusivamente l’apertura di abbaini ( vedi art. 14.1.4 ) di lucernari, di forma rettangolare o quadrata di dimensione non superiore a mt. 0,70 di base per 1,20 di altezza complanari alla falda, nei limiti di 1/20 della superficie della falda stessa, non visibili dagli spazi pubblici. Lo sporto di gronda deve essere realizzato con travetti e assito in legno trattato al naturale o verniciato con trattamento protettivo. Se coerente con i caratteri dell’edificio il sottogronda può essere realizzato a cassonetto, anche sagomato, in legno o in muratura intonacata; è vietato l’utilizzo del cemento armato a vista e del rivestimento in legno a listelli (“perline”). I canali di gronda devono essere realizzati in rame o in lamiera verniciata di colore grigio scuro o marrone ed avere sezioni semicircolari; i pluviali devono essere a vista, di sezione circolare, realizzati con gli stessi materiali dei canali di gronda. E’ vietata la realizzazione di canali di gronda e pluviali a sezione diversa da quella circolare e l’impiego di altri materiali quali le materie plastiche, l’acciaio inox, le lamiere zincate a vista, ecc. Nei casi in cui i pluviali si trovino in corrispondenza di spazi pubblici, Il tratto terminale al piede, per l’altezza minima di mt. 2,50, deve essere annegato in facciata con gocciolatoio ai gomiti; negli altri casi deve essere realizzato con apposito elemento in ghisa. f) - Zoccolature La zoccolatura deve di norma essere realizzata in intonaco di calce strollato di colore grigio o comunque leggermente differenziato dal colore dal fondo della facciata. Generalmente la zoccolatura deve essere contenuta al di sotto dei davanzali delle finestre situate al piano terreno e deve riguardare l’intero; essa deve essere omogenea per altezza ed esecuzione per tutta l’unità edilizia e non deve essere necessariamente unificata ad unità edilizie diverse o confinanti. E’ ammessa, se coerente con i caratteri storici e architettonici dell’edificio, la zoccolatura in pietra da eseguirsi esclusivamente con lastre di arenaria di Sarnico o pietre di analoga tonalità cromatica, con spessore minimo di 4 cm. e con lavorazione della superficie spuntata o a piano di sega bocciardata. g) - Materiali lapidei
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Gli elementi in pietra naturale lavorata esistenti (spalle, architravi, davanzali, arcate, portali, elementi angolari, marciapiedi, ecc) sono soggetti a vincolo di conservazione, sono ammessi pertanto i soli interventi di sostituzione, con materiali analoghi delle parti degradate e non ricuperabili o restaurabili. Nelle facciate degli edifici è vietato l’impiego dei materiali lapidei diversi da quelli tradizionalmente impiegati; per la formazione di spalle ed architravi di nuove aperture e per le aperture esistenti prive di contorni in pietra sarà consentito l’utilizzo di pietra naturale solamente previa verifica di congruità architettonica nei confronti dell’intera facciata. I davanzali devono avere uno spessore minimo di 15 cm. con finitura piano di sega e successiva sabbiatura, bocciardatura o spuntatura. h) - Finestre: vani, davanzali Le nuove aperture devono rispettare le proporzioni ricorrenti nelle facciate oggetto dell’intervento. Per i davanzali delle finestre di nuova formazione è ammesso l’utilizzo di elementi in pietra o legno ove ciò costituisca elemento ricorrente sulla facciata oggetto dell’intervento. Le finestre situate ai piani terra dovranno di norma essere dotate di inferriate E’ ammessa l’apertura di porte e finestre murate a condizione che ne sia dimostrata: - l’integrità degli elementi costitutivi (contorni, architravi, stipiti, ecc ) dell’antico vano - che non snaturi gli equilibri compositivi derivanti dalle stratificazioni storiche - che non determini sovrapposizioni funzionali e non si deteriori il valore storico- artistico complessivo dell’edificio; - che sia giustificata sotto il profilo del riordino strutturale e non modifichi i rapporti tra le varie parti dell’edificio, e che non determini un mutamento delle quote dei solai interni. I contorni in legno esistenti sono soggetti a vincolo di conservazione: è ammessa la sola sostituzione, con analoghi materiali e lavorazioni, delle parti irrimediabilmente degradate e non recuperabili, . i) - Inferriate Le inferriate tradizionali esistenti sono soggette a vincolo di conservazione: è ammessa la sola sostituzione, con analoghi materiali e lavorazioni delle parti degradate e non ricuperabili. Le inferriate delle finestre devono essere a disegno semplice preferibilmente con elementi a sezione tonda o quadra ed eventuali ferri piatti di irrigidimento orizzontale, le verniciature dovranno essere preferibilmente realizzate in vernice micacea, colore grigio “canna di fucile” Sono vietate inferriate realizzate con materiali diversi dal ferro, con trattamenti di zincatura a vista e quelle realizzate con disegni estranei alla tradizione locale. l) - Serramenti Per gli oscuramenti sono ammessi gli antoni realizzati con tavole in legno, di larghezza non inferiore a cm. 16, o le persiane esterne ad ante a stecche, eventualmente smaltate con colori coprenti opachi e/o satinati, da estendere sull’intera porzione verticale di facciata avente colorazione e/o materiale di finitura uniforme. Solamente per gli antoni è ammessa l’eventuale mordenzatura con tonalità scure e opache. La scelta del tipo di oscuramento e della relativa verniciatura o smaltatura dovrà essere coordinata con i materiali e le eventuali colorazioni o decorazioni di ciascuna singola porzione verticale di facciata. Per l’oscuramento delle aperture ubicate ai piani terra, soprattutto se prospettati su spazi pubblici, devono essere utilizzate ante cieche interne. I serramenti devono essere realizzati in legno, di norma verniciati in colori chiari coprenti opachi o satinati, da estendere sull’intera porzione verticale di facciata avente colorazione e/o materiale di finitura uniforme. Di norma è da evitare l’impiego di serramenti ad una sola anta su finestre originariamente dotate di serramenti a due ante. In casi particolari, al fine di meglio valorizzare elementi architettonici peculiari o in caso di aperture di grandi dimensioni e/o vetrine, potrà essere autorizzato l’uso di serramenti metallici realizzati con profilati semplici in ferro con verniciatura micacea colore grigio “canna di fucile”. E’ vietato l’utilizzo di: · monoblocchi che integrano il serramento con il sistema d’oscuramento N.T.A. – conforme variante n.8 come approvata con deliberazione della Giunta Regionale n° 16218 del 30/01/2004
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·
oscuramenti avvolgibili (tapparelle e veneziane di qualunque materiale)
m) - Porte, portoni, ingressi I portoni e portoncini tradizionali esistenti sono soggetti a vincolo di conservazione con ammessa la sola sostituzione con analoghi materiali delle parti degradate e non ricuperabili. I portoni e portoncini di nuova realizzazione devono essere realizzati in legno con disegno ispirato a tipi tradizionali, di norma verniciati con colori coprenti, non dovranno comunque essere visibili eventuali telai metallici. Le roste (inferriate semicircolari o semiellittiche a forma di raggiera soprastanti gli ingressi) sono soggette a vincolo di conservazione. E’ in ogni caso vietato apporre o inserire campanelli, citofoni, cassette postali, insegne, targhe, ecc, nelle spalle in pietra delle aperture. n) - Vetrine Negli edifici dove è ammessa la modifica delle facciate è vietata la formazione di nuove aperture per vetrine con luci di dimensioni superiori a mt. 3,00 per altezza h: 3,00, fermo restando il rispetto delle proporzioni e degli allineamenti delle facciate. I contorni delle vetrine devono essere realizzati in muratura intonacata. E’ vietato il rivestimento con materiali lapidei naturali o artificiali, con piastrelle di qualunque genere, con metalli, legno, materie plastiche, ecc. I serramenti devono essere realizzati in legno o in profilati semplici di ferro o alluminio con verniciatura coprente opaca o satinata. Le pavimentazioni interne dei locali non devono sporgere oltre il filo del serramento. Sono ammesse le serrande purché realizzate con antoni ripiegabili o rimovibili in legno o in lamiera di ferro entrambi con verniciatura coprente opaca o satinata. In caso di impossibilità ad installare gli antoni può essere ammesso l’impiego di serrande avvolgibili completamente cieche con verniciatura coprente opaca o satinata. o) - Impianti tecnologici I contatori del gas, dell’acqua e dell’energia elettrica devono essere collocati preferibilmente all’interno degli androni. Dove ciò non sia possibile gli sportelli di protezione dovranno essere integrati nella facciata rispettandone il disegno, le proporzioni e le simmetrie, adottando comunque tutti gli accorgimenti necessari a ridurne l’impatto visivo con particolare riguardo ai materiali incongrui (plastica, acciaio inox, ecc.) Dovrà essere in ogni caso evitata la collocazione di sportelli su murature in pietrame a vista o con trame murarie di pregio. E’ vietata la realizzazione di canne fumarie esterne al filo di facciata, ai soli fini dell’adeguamento di impianti esistenti alle normative vigenti, ove non altrimenti possibile, potranno essere autorizzati interventi in deroga a quanto sopra indicato sulla scorta di apposito progetto redatto in conformità ai criteri generali degli interventi sugli edifici esistenti. p) - Soppalchi E’ consentita la realizzazione di soppalchi interni agli edifici, purché realizzati con strutture lignee o metalliche, mediante interventi reversibili. La realizzazione dei soppalchi deve dar luogo a spazi abitabili o comunque praticabili, aventi altezza media non inferiore a mt. 1,80. q) - Pareti e volte affrescate, soffitti a cassettone Qualora nelle operazioni di recupero venga accertata la presenza di pareti e/o volte affrescate, cassettoni lignei o finiture e decorazioni pittoriche, fatti salvi gli obblighi di segnalazione alla competente Soprintendenza, si dovrà operare per salvaguardare e conservare quanto rinvenuto, adeguando le previsioni progettuali alle esigenze insorte.
N.T.A. – conforme variante n.8 come approvata con deliberazione della Giunta Regionale n° 16218 del 30/01/2004
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r) - La formazione di nuovi elementi in aggetto E’ vietata la realizzazione di nuovi balconi o aggetti soprastanti arcate, portici e logge; in tali casi è ammessa la realizzazione di loggiati contenuti nel filo di facciata, con utilizzo di parapetto di materiale affine alla struttura portante del solaio (muratura cieca per i solai a volta, parapetto in legno per i solai in legno). Per gli aggetti già esistenti, se costituenti elemento storicamente integrato col disegno della facciata, dovranno essere utilizzati parapetti in ferro a disegno lineare, fatti salvi i casi di lavorazioni artistiche di riconosciuto valore architettonico. s) - Le facciate: interventi di ridisegno Negli interventi di conservazione e ridisegno delle facciate, nonché in quelli di adeguamento a esigenze di ridistribuzione interna dei locali e degli alloggi, dovranno essere salvaguardati i seguenti criteri generali: le facciate dovranno garantire un equilibrato rapporto fra le parti cieche (murature) e le aperture (finestre, loggiati, portici, arcate), contenendo queste ultime entro allineamenti coerenti con l’impianto strutturale dell’edificio (orizzontale e verticale) e con l’impianto funzionale interno dell’edificio stesso, mantenendole comunque ad adeguata distanza dagli spigoli estremi delle facciate; particolare attenzione dovrà essere rivolta alla distribuzione delle aperture in riferimento alla tipologia edilizia cui l’edificio si riferisce. La presenza di elementi strutturali o di collegamento esterno alla muratura di facciata (scale, sostegni, ballatoi ..), qualora costituenti elemento storicamente integrato con il disegno della stessa, devono essere salvaguardati e riconfermati, anche se non destinati(in tutto o in parte) alla funzione originaria, con interventi idonei a mantenere il ruolo svolto attualmente nel disegno di facciata. La profondità di porticati e logge aperte dovrà essere maggiore o uguale ai 2/3 dell’altezza del piano per gli edifici privi di valore storico-ambientale oggetto di riqualificazione; per gli altri edifici, ove esistenti, si confermano le profondità attuali. t) - Pavimentazione di cortili Le pavimentazioni dei cortili devono essere realizzate con: acciottolati; lastre di pietra spuntata; ghiaietto o terra battuta; cubetti in porfido di tonalità grigia. Sono vietate le pavimentazioni in piastrelle di ceramica, grès o materiali similari, in blocchetti di cemento, in conglomerato bituminoso, in pietra a lastrine, opus incertum o comunque con finitura lucida. L’eventuale impiego di elementi drenanti in cls prefabbricato, sarà ammissibile solamente nell’ambito di uno studio di sistemazione complessiva dell’area, e limitatamente alle aree scoperte destinate alla sosta degli automezzi. -
u) - Recinzioni E’ vietata la formazione di recinzioni che frazionino spazi liberi tipologicamente unitari, conformemente a quanto stabilito dall’Art. 14.3.1 delle presenti Norme. Dove compatibile con le esigente di uniformità della cortina muraria lungo le strade e gli spazi pubblici, o in sostituzione delle esistenti recinzioni non di pregio di cui la presente normativa non ne prescriva l’eliminazione, le recinzioni possono essere realizzate con inferriate, senza muretto sporgente dal terreno realizzate con profilati semplici (quadri o tondi come elementi verticali, piatti come elementi prevalentemente orizzontali) con verniciatura opaca o satinata di colore scuro. E’ vietato l’impiego di profilati metallici a L, T, U, Z, ecc. , di elementi scatolari e tubolari, di reti e grigliati, di materiali quali l’alluminio, l’acciaio inox e comunque di tutti i materiali diversi dal ferro verniciato. In alternativa all’inferriata, dove coerente con i caratteri del contesto, non in contrasto con diritti di terzi e compatibile per il soleggiamento e la ventilazione dei luoghi, è ammessa la formazione di recinzioni costituite da muro intonacato con le stesse tecniche e materiali previsti per le facciate degli edifici.
N.T.A. – conforme variante n.8 come approvata con deliberazione della Giunta Regionale n° 16218 del 30/01/2004
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Art. 15 - Zone omogenee “B1” di ristrutturazione Tali zone sono indicate con apposito retino nell’azzonamento del PRG. Sono ammesse nuove costruzioni, ricostruzioni e tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente di cui alle lettere a/b/c/d/e dell’art.31 della Legge 457/78 e succ.ve modificazioni e integrazioni. Per le nuove costruzioni, ricostruzioni e ampliamenti dovranno essere rispettati i seguenti indici: Rc If H Ds Dc De
= = = = = =
30% 1,50 9,50 5,00 5,00 10,00
Per la verifica degli indici sopra riportati si farà riferimento alla superficie dell’intera proprietà del lotto, con riferimento alla situazione esistente e dimostrata alla data di adozione del P.R.G. Nell’ambito di interventi di ristrutturazione e ricostruzione di edifici esistenti aventi dimensioni eccedenti gli indici di cui sopra, il mantenimento di tali dimensioni è subordinato all’approvazione di un progetto di riqualificazione architettonica dell’edificio, con contestuale eliminazione degli elementi architettonicamente incongrui; il progetto deve essere sottoposto alla preventiva valutazione della Commissione Edilizia. Al fine di mantenere un adeguato grado di coerenza con gli edifici esistenti: -
le gronde dovranno costituire prolungamento della pendenza del tetto;
-
eventuali balconi non dovranno avere sporgenza superiore a m.1,00 dal filo di facciata;
-
i tipi, le dimensioni e le proporzioni delle aperture, i relativi contorni e sistemi di oscuramento, dovranno richiamare i tipi storicamente consolidatisi in ciascun comparto, con riferimento all’edificazione antica o comunque non successiva alla prima metà del ‘900.
Art. 16 - Zone omogenee "B2" di completamento Vi è consentita l'edificazione di lotti inedificati, l'ampliamento, il sopralzo e la ricostruzione dei fabbricati esistenti. Dovranno essere rispettati i seguenti indici: Rc= 30% If = 1,20 H = 9,50 Ds=5,00 Dc=5,00 De=10,00 Per gli edifici esistenti alla data d’adozione del P.R.G., anche se questi già raggiungono o superano la volumetria ammessa, saranno concessi ampliamenti, una volta per tutte, purchè non superiori al 20% della volumetria preesistente. N.T.A. – conforme variante n.8 come approvata con deliberazione della Giunta Regionale n° 16218 del 30/01/2004
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Art. 17 - Zone omogenee "B3" di completamento Vi è consentita l'edificazione di lotti inedificati, l'ampliamento, il sopralzo e la ricostruzione dei fabbricati esistenti. Dovranno essere rispettati i seguenti indici: Rc = 30% If = 1,00 H = 9,50 Ds = 5,00 Dc = 5,00 De = 10,00 Per gli edifici esistenti alla data d’adozione del P.R.G., anche se, questi già raggiungono o superano la volumetria ammessa, saranno concessi ampliamenti, una sola volta per tutte, purchè, non superiori al 20% della volumetria preesistente.
Art. 17/bis – Zone omogenee B4 –Aree in saturazione Vi è consentita l’edificazione di lotti inedificati, l’ampliamento, il sopralzo e la ristrutturazione dei fabbricati esistenti. In tali zone è ammessa la sola destinazione residenziale, con esclusione di destinazione alberghiera, commerciale, direzionale e artigianale. Dovranno essere rispettati i seguenti indici: Rc If H Ds Dc De
= = = = = =
25% 0,80 8,00 7,50 5,00 10,00
Art. 18 - Zone omogenee "C 1” di espansione Le aree di nuovo impianto sono soggette alla formazione di un piano attuativo preventivo esteso all'intera zona perimetrata, che dovrà comprendere, oltre all'operazione residenziale, anche le relative operazioni complementari (attrezzature, verde, parcheggi, ecc.) previste dal P.R.G. I piani attuativi dovranno tener conto che la fabbricabilità complessiva ottenuta va suddivisa in misura proporzionale alle proprietà interessate dall'intero piano attuativo, comprese pertanto le relative operazioni complementari previste dal P.R.G. Ai fini degli interventi mediante piano attuativo si richiamano le norme di legge relative alla loro disciplina. Dovranno essere rispettati i seguenti indici: N.T.A. – conforme variante n.8 come approvata con deliberazione della Giunta Regionale n° 16218 del 30/01/2004
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RC = 30% If
= 1.00
If = 1.30 per le zone C1 turistiche residenziali in fregio in Via Piantoni H = 9.50 Ds = 5.00 Dc = 5.00 De = 10.00 Per le zone C1 turistiche-residenziali in fregio a via Piantoni soggette a Piano Attuativo, fermo restando l’obbligo di localizzazione e cessione della quota minima per parcheggi a standard così come previsto dall’art. 7 delle presenti N.T.A., il Comune potrà valutare l’opportunità di una parziale o totale monetizzazione delle rimanenti aree a standard subordinatamente all’accertamento delle condizioni previste dall’art. 12 della L.R. 05.12.1977, n.60. In tale caso, fermi restando gli altri parametri edilizi previsti per la zona C1, la capacità edificatoria nei comparti di cui al comma precedente, riferita all’indice territoriale, sarà la seguente: It = 1,00
Art. 19 - Zone omogenee "C2" di espansione Le aree di nuovo impianto sono soggette alla formazione di un piano attuativo preventivo esteso all'intera zona perimetrata, che dovrà comprendere, oltre all'operazione residenziale, anche le relative operazioni complementari (attrezzature, verde, parcheggi, ecc.) previste dal P.R.G. I piani attuativi dovranno tener conto che la fabbricabilità complessiva ottenuta va suddivisa in misura proporzionale alle proprietà interessate dall'intero piano attuativo, comprese pertanto le relative operazioni complementari previste dal P.R.G. Ai fini degli interventi mediante piano attuativo si richiamano le norme di legge relative alla loro disciplina. Dovranno essere rispettati i seguenti indici: Rc = 30% If = 0,80 H = 9,50 Ds = 5,00 Dc = 5,00 De = 10,00
Art. 20 - Zone omogenee “C3” per la ricezione turistica Tali zone sono destinate ad accogliere insediamenti edilizi per la ricezione turistica connessa alla pratica dello sci e delle attività sportive - ricreative d'alta montagna. Sono ammesse strutture residenziali ed alberghiere e servizi connessi costituenti complessi uniformi compatti, che assicurano un valido inserimento nell'ambiente naturale e paesistico preesistente. Gli interventi ammissibili possono essere realizzati esclusivamente all'interno delle aree edificabili esattamente definite nella planimetria di azzonamento del P.R.G. le restanti aree del comparto N.T.A. – conforme variante n.8 come approvata con deliberazione della Giunta Regionale n° 16218 del 30/01/2004
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interessato dall'intervento complessivo sono destinate a verde privato alberato; in esse sono consentite esclusivamente le opere di urbanizzazione primaria a servizio dei nuovi insediamenti, nonchè attrezzature sportive e ricreative all'aperto. In tali zone il P.R.G. si attua esclusivamente mediante piano attuativo di iniziativa pubblica, il cui obiettivo fondamentale dovrà essere la positiva caratterizzazione morfologica e tipologica del complesso edilizio ed il suo valido inserimento nell'ambiente circostante. Fino all'entrata in vigore del P.R.G. e consentito procedere all'attuazione delle previsioni del vigente P. di F. , esclusivamente mediante piano attuativo di iniziativa pubblica, esteso all'intera zona di P. di F. , purchè il P.A. stesso sia dato dallo studio dell'area complessiva del P.A. previsto dal P.R.G., dal quale risulti la congruenza rispetto alle scelte generali del P.R.G. stesso. Il P.R.G. prevede all'interno dell'area complessiva d'intervento tre comparti edificabili, a cui sono assegnati i seguenti parametri edilizi: - comparto n° 1: a) volumetria complessiva ammessa: m c 50.000 (di cui almeno m c 5.000 a destinazione alberghiera). b) altezza massima: m 15.00. - comparto n° 2: a) volumetria complessiva ammessa: mc. 30.000. b) altezza massima: m. 12.00. - comparto n° 3: a) volumetria complessiva ammessa: mc. 15.000. b) altezza massima: m. 9.00. Il P.A. dovrà tener conto che la volumetria complessiva ammessa nel comparto n° 1 va suddivisa in misura proporzionale alle proprietà interessate dall'area di intervento, appositamente distinta dal P.R.G., entro la quale insiste il comparto (comprensiva pertanto sia dell'area edificabile che delle relative operazioni elementari). Per i comparti n° 2 e n° 3 si terrà invece conto complessivamente della restante area d'intervento del P.A.
N.T.A. – conforme variante n.8 come approvata con deliberazione della Giunta Regionale n° 16218 del 30/01/2004
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CAPITOLO III -INSEDIAMENTI PRODUTTIVI
Art. 21 - Zone artigianali Le zone artigianali sono destinate ad edifici ed attrezzature per l'attività produttiva. E' consentita inoltre l'installazione di laboratori di ricerca ed analisi, magazzini, depositi, silos, rimesse, edifici ed attrezzature di natura ricreativa e sociale al servizio degli addetti negozi, uffici e mostre connesse all'attività di produzione, nonchè l'edificazione di abitazioni per il titolare, i dirigenti od il personale addetto alla sorveglianza ed alla manutenzione degli impianti. Da tali zone potranno essere escluse quelle attività che, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione Comunale, dovessero per qualsivoglia motivo recare molestia o danno agli insediamenti vicini di qualunque natura . L'Amministrazione Comunale potrà anche imporre l'osservanza di particolari distacchi dagli insediamenti circostanti e dalle strade. Gli impianti ed i relativi processi di lavorazione non debbono dar luogo a formazione di fumi od esalazione nocive, e così pure non potranno essere effettuati scarichi nelle fognature, canali o corsi d'acqua in genere, senza preventiva idonea depurazione in armonia con le norme della legislazione vigente. Al di fuori delle zone artigianali di P.R.G. non è consentita l'installazione di nuovi impianti produttivi di qualsiasi tipo.
Art. 22 - Zone “D1” artigianali di ristrutturazione Tale zona è occupata da un insediamento edilizio di proprietà comunale a originaria destinazione industriale, in stato di abbandono e di degrado strutturale. Il P.R.G. prevede il recupero urbanistico del complesso, a destinazione artigianale sulla base del progetto di piano d'intervento già vigente.
Art. 23 - Zone "D2" artigianali di completamento In tali zone sono ammesse aziende a carattere artigianale, nonchè le abitazioni per il titolare e per il personale addetto di sorveglianza. Il volume di detti alloggi, non potrà in ogni caso essere superiore al 20% del volume dell'intero complesso con un massimo di 1.000 mc. per azienda. Vi e consentito l'ampliamento, il completamento, il sopralzo e la sostituzione, previa demolizione, dei fabbricati e degli impianti esistenti. Dovranno essere rispettati i seguenti Indici: Rc = 60% Uf = 0,90 H = 10,00 Ds = 5,00 N.T.A. – conforme variante n.8 come approvata con deliberazione della Giunta Regionale n° 16218 del 30/01/2004
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Dc = 5,00 De = 10,00 Dal limite di altezza suddetto sono esclusi i servizi tecnologici come silos, serbatoi, ciminiere ecc., per i quali il Sindaco, sentito il parere della Commissione Edilizia, potrà autorizzare anche altezze maggiori. Per le aree comprese in Piani Attuativi vigenti, si applicano, sino alla loro scadenza, le prescrizioni e le norme di detti Piani. In tali zone sono anche comprese quelle attrezzature funzionari agli insediamenti produttivi preesistenti o che dovessero realizzarsi in base ai piani attuativi.
Art. 24 - Zone "D3" aree per attività prevalentemente commerciali In tali zone sono ammesse aziende a carattere prevalentemente commerciali ed in particolare per negozi di vendita e di esposizione, attrezzature ricettive e di ristoro in genere, magazzini, depositi. E' ammessa la residenza, purchè la cubatura non superi di 1/2 quella edificabile totale e si integri nei fabbricati con le destinazioni principali. Dovranno essere rispettati i seguenti indici: RC = 60% Uf = 0.90 H = 7.50 Ds = 5.00 Dc = 5.00
Art. 25 - Zone "D4" aree alberghiere preesistenti e per attività connesse In tali zone sono ammesse le strutture alberghiere e le attività connesse con la ricettività turistica. Sono dunque ammessi alberghi, bar e ristoranti, negozi ed uffici connessi con l'attività turistica, autorimesse. Per tali zone il P.R.G. persegue l'obiettivo del contenimento allo stato di fatto. Per gli edifici esistenti alla data di adozione del P.R.G., aventi le destinazioni di cui al 1° comma, saranno concessi ampliamenti, una sola volta per tutte, purchè non superiori al 50% della .volumetria preesistente, con un massimo di mc 1000 in ciascun edificio. Tali ampliamenti potranno essere utilizzati anche per l'abitazione dei titolati delle attività e dei loro familiari.
Art. 25/bis – Zona D5 - Area di valorizzazione turistica del passo della Presolana Tale zona è destinata alla valorizzazione turistica del passo della Presolana, mediante interventi che prevedano il recupero di insediamenti alberghieri storici e la loro integrazione ambientale; sono pertanto escluse le destinazioni per attività produttive. Sugli edifici esistenti sono ammessi interventi di cui alle lettere a,b,c,d dell’art 31 della L.457/78 e successive modificazioni e integrazioni; per tutti gli edifici esistenti a destinazione residenziale o commerciale N.T.A. – conforme variante n.8 come approvata con deliberazione della Giunta Regionale n° 16218 del 30/01/2004
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viene confermata la destinazione d’uso esistente, nonché la possibilità di trasformazione a destinazione alberghiera. Per gli edifici a destinazione alberghiera esistenti alla data di adozione del P.R.G., nell’ambito degli interventi di cui alle lettere c, d dell’art 31 della L.457/78 e successive modificazioni e integrazioni, è ammesso il parziale mutamento di destinazione d’uso con i seguenti limiti: alberghiera
>= 40% slp totale
turistica/commerciale/ricreativa <= 30% slp totale residenziale
<= 40% slp totale.
La relativa dotazione di aree a parcheggio è la seguente: destinazione alberghiera
>= 50% slp
destinazione commerciale
>= 100% slp
destinazione residenziale
1/10 volumetria, e comunque almeno n.1 posto auto per ciascun alloggio.
Sugli edifici esistenti a destinazione alberghiera esistenti alla data di adozione del P.R.G., qualora tale destinazione venga riconfermata in misura non inferiore al 60% della slp totale, è ammesso un ampliamento una-tantum del 10% della volumetria fino a un massimo di mc. 1.000, subordinatamente alla dotazione di aree a parcheggio nelle misure indicate al comma precedente.
Art. 26 - Zone omogenee "E1" agricole a prato Tali zone agricole sono prevalentemente coltivate a prato. Le zone agricole sono destinate all'esercizio delle attività direttamente o indirettamente connesse con l'agricoltura. In tali zone sono consentite: a) Abitazioni adibite a residenza dell'imprenditore agricolo e dei dipendente dell'azienda e fabbricati accessori; b) Stalle ed edifici per allevamenti zootecnici; c) Silos, serbatoi idrici, ricoveri per macchine ed attrezzature agricole; d) Fabbricati adibiti alle prime trasformazioni, ai processi di conservazione ed alla vendita dei prodotti agricoli e servizi I connessi. Le zone "E" comprendono attualmente anche edifici di destinazione non rurale. Nelle zone "E" è consentita sia la nuova costruzione che il risanamento, l'ampliamento e la ricostruzione degli edifici degli Impianti esistenti. Nel caso di edifici esistenti che superino la volumetria ammessa, la ricostruzione dovrà essere tale da non superare la volumetria degli edifici demoliti. Per gli edifici che alla data del 31/12/2001 risultavano stabilmente e completamente utilizzati come prima abitazione da parte di residenti diversi dall’imprenditore agricolo, è ammesso l’ampliamento una-tantum fino al raggiungimento della volumetria complessiva di mc 600, con mantenimento della destinazione N.T.A. – conforme variante n.8 come approvata con deliberazione della Giunta Regionale n° 16218 del 30/01/2004
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residenziale. Per le opere di tipo a) debbono essere rispettati i seguenti indici: 1) If = 0,06 mc/mq. su terreni a coltura orticola o floricola specializzata; If = 0,01 mc/mq. per un massimo di mc 500 per azienda, su terreni a bosco, a coltivazione del legno, a pascolo o a prato - pascolo permanenti;
industriale
If = 0,03 mc/mq. sugli altri terreni agricoli; 2) H = ml. 7,00; 3) Dm = 1,00 4) Distanza dai confini: m. 10,00. Le opere di tipo b), c), e d) non sono sottoposte a vincoli volumetrici. Esse non possono superare il rapporto di copertura del 10% dell'intera superficie aziendale, salvo che per le serre per le quali tale rapporto non può superare il 40% della predetta superficie. Le stalle dovranno distare almeno 500 mt. dagli insediamenti di P.R.G. (salvo quelle di tipo familiare per le quali la distanza può essere di 200 m.)
Art. 27 - Zone "E2" agricole boschive confermate Sono individuate come zone agricole – boschive quelle parti del territorio già prevalentemente a bosco di particolare valore naturalistico e ambientale. In tali zone non sono ammesse utilizzazioni che non siano rivolte allo scopo della conservazione dell'ambiente naturale nella sua integrità e dell'equilibrio naturale della zona stessa. Sono consentite soltanto, a titolo precario, le opere a carattere manutentivo e le opere necessarie alla sistemazione dei terreni. Saranno pure ammesse, purchè di iniziativa pubblica o asservita ad uso pubblico, opere di urbanizzazione relative alla sistemazione ed al potenziamento delle vie di accesso, nel rispetto sempre della conservazione e del miglioramento dei valori paesistici. Nella gestione dei boschi si dovrà comunque provvedere alla conservazione delle alberature in atto, di cui e obbligatoria la sostituzione in caso di forzato abbattimento. Le alberature di nuovo impianto dovranno essere quelle tipiche della zona. In queste zone non potranno costituirsi depositi di materiali, salvo quelli rurali.
Art. 28 - Zone "E3" aree da recuperare a bosco Per tali aree, prevalentemente in condizioni di dissesto idrogeologico ed intercluse tra aree già boschive il P.R.G. persegue l'obiettivo del recupero a positivi valori naturali ed ambientali, mediante la piantumazione a bosco in analogia alle aree circostanti. Per tali aree vale quant'altro prescritto per le zone E2.
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Art. 29 - Zone “E4" aree d'alto prato Tali zone d'alta quota sono prevalentemente a prato ed innevate nella stagione invernale. Esse presentano positive vocazioni all'uso per la pratica sportiva e ricreazionale dello sci, già in atto. In tali aree sono ammessi, oltre agli impianti di risalita per lo sci, le attrezzature ricettive connesse, quali bar, posti di ristoro, rifugi, nei limiti massimi complessivi di 8.000 mc., per l'intera zona "E4” prevista nella planimetria di azzonamento del P.R.G.; l'esatta localizzazione e gli ulteriori parametri edilizi dell'intervento complessivo saranno definiti da un Piano Attuativo di iniziativa pubblica esteso all'intera area "E4".
Art. 30 - Zone "E5" terreno roccioso ed aree d'alta quota In tali zone è prescritto il mantenimento dell'ambiente naturale preesistente. Sono consentite esclusivamente le opere manutentive dell'edificazione preesistente. Sono altresì ammessi impianti di risalita ed attrezzature connesse (stazioni e posti di ristoro) esclusivamente legate alla pratica dello sci e delle attività ricreative e sportive d'alta montagna.
Art. 30/bis – Zone E6 – Verde privato di valore ambientale In tali zone è prescritto il mantenimento dello stato dei luoghi, attuabile esclusivamente mediante interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione degli impianti arborei, dei percorsi pedonali e carrali, delle strutture di arredo (pensiline, gazebo, edicole, campi da gioco) e delle opere edilizie inerenti le funzioni ricreative e/o di presidio territoriale svolte dalle strutture edilizie esistenti; nell’ambito di tali interventi è prescritto l’utilizzo di materiali esistenti da impiegarsi nelle forme tipiche dell’architettura alpina della zona. E’ in particolare prescritta la conservazione di tutte le strutture (edilizie o a carattere provvisorio) tipicamente necessarie allo svolgimento dell’attività degli antichi roccoli esistenti. Non è consentito alcun mutamento di destinazione d’uso. Gli interventi sugli edifici esistenti dovranno essere volti alla loro attenta conservazione, escludendo alterazioni dell’aspetto esteriore e dell’organizzazione distributiva interna se non finalizzate alla rimozione o riduzione degli elementi e delle strutture aggiunte in epoca recente e privi di valore architettonico o realizzati con materiali incongrui.
Art. 31 - Area per stazione di partenza di impianto di risalita In tale area sono ammessi esclusivamente gli impianti e le attrezzature per la stazione di partenza dell'impianto di risalita. Dovranno essere rispettati i seguenti indici: Rc = 60% N.T.A. – conforme variante n.8 come approvata con deliberazione della Giunta Regionale n° 16218 del 30/01/2004
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Uf, Uz = 90% H = 10,00
Art. 32 - Zone di rispetto cimiteriale Le zone cimiteriali sono destinate alle attrezzature Cimiteriali ed agli spazi di rispetto circostanti. In tali aree sono consentite inoltre, a titolo precario, piccole costruzioni per la vendita dei fiori ed oggetti per il culto e l'onoranza dei defunti.
N.T.A. – conforme variante n.8 come approvata con deliberazione della Giunta Regionale n° 16218 del 30/01/2004
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CAP IV - AREE ED ATTREZZATURE AD USO PUBBLICO
Art. 33 - Zone a carattere sportivo e ricreativo Tali zone sono destinate alla conservazione e creazione di opere pubbliche quali parchi e giardini, attrezzature ed impianti per attività ricreative e sportive. Sono compresi tanto gli impianti fissi per competizioni ed allenamenti sportivi (stadi, palestre, piscine, campi per corse, giochi sportivi, tennis e servizi attinenti gli impianti), quanto gli impianti ricreazionali di superficie. Collegati agli impianti sportivi e ricreativi sono ammessi esercizi a carattere sociale e ricettivo, quali sale di riunione, sedi di società sportive, bar e posti di ristoro. Le realizzazioni su tali aree fanno parte delle opere di urbanizzazione secondaria e su di esse, fino all'intervento realizzato, è vietata ogni alterazione dello stato di fatto. Nella edificazione debbono essere rispettati i seguenti indici: Rc= 5% If = 0,20 mc/mq H = 10,50 m. Ds = 5,00 m. Dc = 1/2 H. del fabbricato con minimo di m 5.00. De = H. del fabbricato più alto con minimo di m 10.00. Lo studio tecnico dei principali impianti dovrà essere predisposto.dall'Amministrazione Comunale mediante preventivi Piani Quadro ( P.Q. ) allargati all'intera zona d'interesse pubblico prevista dal P.R.G.
Art. 34 - Zone destinate ad edifici di uso pubblico Vi è ammessa la costruzione di edifici ed attrezzature al servizio della collettività secondo il simbolo di destinazione specifica. Le realizzazioni su tali aree fanno parte delle opere di urbanizzazione secondaria e su di esse, fino all'intervento realizzato, è vietata ogni alterazione dello stato di fatto. Nella edificazione debbono essere rispettati i seguenti indici: RC = 50% If = 3 mc/mq. H = 10.50m. Ds = 5.00 m. Dc = 1/2 H del fabbricato con un minimo di m 5.00. De = H del fabbricato più alto con un minimo di m 10.00. Le destinazioni d'uso prevista dal presente articolo 34, e quelle previste dal precedente art. 33 sono da considerarsi tra loro intercambiabili. N.T.A. – conforme variante n.8 come approvata con deliberazione della Giunta Regionale n° 16218 del 30/01/2004
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I progetti esecutivi approvati dall’Amministrazione Comunale potranno pertanto interessare indifferentemente le due zone, a condizione che prevedano la nuova localizzazione, sempre nell'ambito delle aree a destinazione pubblica, delle aree utilizzate con diversa destinazione. Essendo, in base al precedente art. 9, il tracciato delle strade di P.R.G. di larga massima e indicativo, tali interventi potranno anche limitatamente modificare i tracciati stradali, purchè ne prevedano la nuova corretta localizzazione. L'approvazione di progetti esecutivi di opere pubbliche che modifichi l'azzonamento all'interno delle aree per attrezzature pubbliche e i tracciati stradali costituisce variante di P.R.G. ai sensi della L 1/78.
CAP V- NORME SPECIALI
Art. 35 - Immobili isolati Per gli immobili isolati a destinazione non agricola siti in zone rurali, sono sempre consentiti, oltre che opere di manutenzione interna ed esterna, piccoli ampliamenti in aderenza o in sopralzo con un aumento di volume fino al 20% del volume preesistente, purchè siano rispettate dalle strade la distanza minima di m. 5,00 (salvo quanto previsto dall'art. 9 del D.M. 2 aprile 1968), dai confini la distanza minima pari ad 1/2 dell'altezza del fabbricato con minimo di m 5,00, dai fabbricati circostanti la distanza pari all'altezza del fabbricato più alto con minimo di m. 10,00; I predetti aumenti di volume avranno valore "una tantum " e saranno autorizzabili solo per gli immobili esistenti alla data di adozione del Piano.
Art. 36 - Fabbricati accessori Nelle zone "B" di completamento, per gli edifici esistenti alla data di adozione del P.R.G. sprovvisti di autorimesse e per i quali queste non possono essere realizzate all'interno dell'edificio, potrà essere autorizzata, anche in aumento al rapporto massimo di copertura prescritto, la costruzione di locali accessori ad esclusivo uso di autorimessa, purchè rispondano ai seguenti requisiti: 1 - abbiano un'altezza fuori terra dell'intradosso della copertura piana o della imposta di gronda non superiore a m 2.50; 2 - sorgano in aderenza al fabbricato principale di cui sono al servizio o alla distanza minima di dallo stesso;
m 3.00
3 - rispettino la distanza minima di m 4.00 dai fabbricati principali delle proprietà circostanti; 4 - sorgano in aderenza ai fabbricati accessori esistenti sulle proprietà vicine o alla distanza minima di m 3.00 dagli stessi; 5 - non abbiano dalle strade distanze inferiori a quelle prevista dalle presenti norme per i nuovi insediamenti; 6 - il loro volume non sia superiore a mc 50 per ogni unità immobiliare e comunque al 10% del volume del fabbricato principale esistente; N.T.A. – conforme variante n.8 come approvata con deliberazione della Giunta Regionale n° 16218 del 30/01/2004
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7 - se realizzate con copertura inclinata, questa abbia pendenza non superiore al 35%, e il colmo abbia un'altezza non superiore ai 2 metri sull'intradosso dell'imposta di gronda o del solaio di copertura piana.
Art. 37 - Aree libere Ad ogni, effetto si considerano aree libere quelle totalmente inedificate di proprietà del richiedente e che non risultino stralciate, dopo la data di adozione del P.R.G. ne dalla sua stessa proprietà se già edificata ne da aree contigue edificate, ne da altre aree tra loro contigue appartenenti a partite catastali unitarie e già edificate ancorchè su un solo mappale. Le aree libere site in zone A, B, e C sono esclusivamente destinate alla edificazione. In esse e pertanto vietato il deposito o l'accatastamento di materiali di qualsiasi tipo, se non specificatamente autorizzati dal Sindaco, sentito il parere della Commissione Edilizia, e in ogni caso sempre in forma provvisoria e precaria.
Art. 38 - Lotti insufficienti o planimetricamente irregolari L’Amministrazione Comunale può autorizzare in difformità alle sole norme sulle distanze dai confini, ma nel rispetto dei distacchi minimi di legge, l'edificazione di lotti insufficienti o planimetricamente irregolari esistenti all'atto dell'adozione del P.R.G., nel caso che essi non siano modificabili, o adeguabili, attraverso la rettifica o la modifica dei confini stessi, e l'incorporazione di aree finitime nell'ambito di un eventuale lottizzazione anche di ufficio. L'eventuale edificazione è soggetta alle specifiche norme della zona in cui ricade.
Art. 39 - Edifici non regolamentari L'Amministrazione Comunale può autorizzare il sopralzo di un solo piano di edifici di abitazione non regolamentari per le distanze o per il rapporto di copertura, esistenti all'atto di adozione del P.R.G., purchè lo consentano le norme sul numero dei piani fuori terra e sull'altezza massima consentita, relative alla zona di cui l'intervento ricade. Ove la regolamentarità concerna la distanza da una strada, l'autorizzazione al sopralzo e subordinata al nulla osta dell'Ente, proprietario della strada ed alla stipulazione di una convenzione, debitamente registrata e trascritta, che sancisca il non indennizzo del sopralzo eseguito in caso di esproprio per l'attuazione di opere di viabilità che richiedano la demolizione del fabbricato.
Art. 40 - Trasposizioni volumetriche Allo scopo di consentire il conseguimento di particolari espressioni architettoniche o anche l'utilizzo di lotti insufficienti all'edificazione di interventi particolari, l'Amministrazione Comunale, sentito il parere della Commissione Edilizia potrà permettere l'utilizzo, ai fini del computo volumetrico, di lotti N.T.A. – conforme variante n.8 come approvata con deliberazione della Giunta Regionale n° 16218 del 30/01/2004
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non contigui. Il Comune autorizzerà tali trasposizioni a condizione che, comunque, tali lotti facciano parte della medesima zona omogenea e che resti dimostrato che dalla loro effettuazione non possa derivare disordine nella configurazione ambientale e del tessuto urbano e non si creino condizioni igieniche pregiudizievoli nei confronti sia della proprietà interessata che di quelle vicine. Con la trasposizione, la densità edilizia risultante sul lotto su cui si richiede di edificare non potrà essere superiore al 15% della densità stabilita dal P.R.G. sul medesimo lotto. Anche quando la volumetria delle costruzioni esistenti su un lotto abbia raggiunto o superato quella ammessa, sarà possibile il riutilizzo del volume di fabbricati accessori o di parti del fabbricato principale esistenti per la ristrutturazione, il completamente o l'ampliamento del fabbricato principale, a condizione che le costruzioni da demolire per il riutilizzo del volume abbiano ottenuto dal Sindaco, alla data di adozione del P.R.G., regolare certificato di abitabilità o agibilità.
Art. 41 - Facoltà di deroga Il Sindaco, sentita la Commissione Edilizia e previa deliberazione del Consiglio Comunale, potrà rilasciare concessioni edilizie in deroga al P.R.G. ed alle presenti norme, soltanto per edifici ed impianti pubblici nei limiti fissati dall'art. 41/quater della Legge Urbanistica e nella osservanza dell'art. 3 della Legge 21/12/1955 n° 1357, del paragrafo 12 Titolo V della Circolare Ministeriale n° 3210 e della Circolare del Ministero dei LL. PP Direzione Generale Urbanistica ed Opere Igieniche Div. 23 n° 1/1231 del 3 gennaio 1957.
Art. 42 - Misure di salvaguardia Nelle more di approvazione del P.R.G. si applicano le misure di salvaguardia di cui alla legge 3/11/1952 n° 1902 e successive modificazioni.
N.T.A. – conforme variante n.8 come approvata con deliberazione della Giunta Regionale n° 16218 del 30/01/2004
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