NEWS FISCALI Periodico di informazione fiscale per le imprese Lapam Confartigianato Imprese – Via Emilia Ovest, 775 - 41123 Modena http://www.lapam.eu/lapam Anno 2
1 luglio 2015
N. 13
Nell’attuazione della delega fiscale scompaiono le misure per le piccole imprese Il fisco italiano ha provato a voltare pagina, ma nella delega fiscale affidata dal Parlamento al Governo mancanoproprio le misure che stavano più a cuore agli artigiani e ai piccoli imprenditori. Svanite, scomparse nel nulla a poche ore dalla scadenza del 27 giugno, termine ultimo per esercitare la delega da parte dell’Esecutivo e dare attuazione ai principi indicati da Camera e Senato con l’obiettivo di realizzare un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita. L’ultima occasione era il Consiglio dei Ministri del 26 giugno che ha varato 5 dei 7 decreti attuativi previsti. Poi i giochi si sono chiusi. Tempo scaduto. E dal mosaico dell’attuazione della delega fiscale mancano tasselli molto importanti per i piccoli imprenditori. Il Presidente di Confartigianato Giorgio Merletti e Rete Imprese Italia non hanno mancato di denunciare l’assenza dei provvedimenti con un comunicato al quale ha risposto il Vice Ministro all’Economia Luigi Casero spiegando che le misure sono soltanto rinviate e troveranno posto nella Legge di Stabilità, collocazione migliore trattandosi di norme che richiedono una copertura finanziaria. La spiegazione non ha convito il Presidente di Confartigianato Giorgio Merletti, che, in un’intervista pubblicata il 28 giugno sul quotidiano ‘Il Giornale’, ha criticato il trattamento nei confronti dei piccoli imprenditori, quasi fossero ‘figli di un Dio minore’, e traditi rispetto agli impegni e alle promesse fatti dall’Esecutivo. I provvedimenti annunciati e poi scomparsi non sono di poco conto. Si pensi alla determinazione dei redditi delle imprese in contabilità semplificata secondo il criterio di cassa e non di competenza. Come dire, si pagano le tasse sulle fatture incassate e non su quelle emesse come succede oggi. Un regime che costringe le Pmi ad anticipare soldi al fisco. In questo caso, occorreva una copertura solo per l’avvio del nuovo regime. Poi l’introduzione dell’Iri, la nuova imposta sul reddito di impresa che consentirebbe anche alle piccole imprese di avere una aliquota come quella Ires al 27,5% e non quella progressiva Irpef. Misura annunciata dal Premier Renzi e poi saltata al pari di quella riguardante la definizione del nuovo regime forfettario, attesissima dai piccoli imprenditori. Insomma, il Governo ha mancato un’altra occasione per dare un segnale concreto di attenzione alla maggioranza del sistema produttivo. Non resta che aspettare la legge di stabilità e sperare che, stavolta, le promesse vengano davvero rispettate.
Rateazione Equitalia decaduta: cosa fare per essere riammessi
I contribuenti che sono decaduti da un piano di rateazione, concesso ai sensi dell'art. 19 D.P.R. 602/1973, potranno chiederne la riammissione(per un massimo di 72 rate) presentando apposita istanza entro il 31 luglio 2015. Equitalia ha pubblicato sul proprio sito internet il fac-simile del modello d'istanza, che va presentato tramite raccomandata A/R, o a mano, presso il competente Agente della riscossione, o quello specificato nell’atto inviato da
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Equitalia. La riammissione alla rateazione può essere chiesta per un massimo di 72 rate. Pertanto se un contribuente aveva in corso una maxi rateazione di 10 anni (120 rate), la riammissione al beneficio non potrà superare i 6 anni (72 rate). La nuova rateazione non è prorogabile, al contrario di quelle ordinarie, e decade a seguito del mancato pagamento da parte del contribuente di 2 rate (anche non consecutive). Bonus A norma dell'art. 9 del DL n. 83/2014, alla imprese titolari di strutture digitalizzazione ricettive ed alberghiere, alle agenzie di viaggio e ai tour operator compete un strutture ricettive credito d'imposta nella misura del 30% delle spese sostenute per: • impianti wi-fi; ed alberghiere • siti web ottimizzati per il sistema di ricezione mobile; • programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti purché in grado di garantire interattività con siti pubblici e privati e favorire l'integrazione tra servizi ricettivi ed extra ricettivi; • spazi di pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici su siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio; • servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale; • strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone disabili; • servizi di formazione del titolare o del personale dipendente, finalizzati alle attività di cui sopra. L'importo massimo del credito non può superare l'importo di 12.500 euro, pertanto, con una spesa massima ammissibile pari a euro 41.666,70. Chiarimenti dal Ministero sul bonus "digitalizzazione"
Il Ministero dei beni e attività culturali e del turismo ha reso disponibili sul proprio sito Internet ieri, 30 giugno 2015, una serie di FAQ in relazione al credito di imposta per digitalizzazione delle strutture ricettive, di cui all'art. 9, D.L. n. 83/2014. Tra i chiarimenti forniti si segnalano i seguenti: • i campeggi rientrano nei soggetti ammessi all'agevolazione, mentre gli agriturismi, in quanto strutture non dedicate prevalentemente all'esercizio di attività turistiche, ne sono esclusi; • per la compilazione ed invio dell'istanza l'imprenditore può avvalersi dell'assistenza di soggetti terzi, tra cui le associazioni di categoria ".fermo restando che la firma digitale dell'istanza deve essere quella del legale rappresentante"; • i bonifici di pagamento delle spese non devono essere allegati all'istanza, in quanto l'attestazione dell'effettività di sostenimento delle spese rilasciata da uno dei soggetti autorizzati (commercialista, revisore, etc.) è sufficiente a certificare gli importi corrisposti dall'impresa. Il credito d'imposta è riconosciuto a seguito di presnetazione telematica di un'istanza al Minsitero dei beni artistici e della attività culturali, unitamente all’attestazione di effettività delle spese sostenute (rilasciata da un professionista abilitato). Per le spese sostenute nel 2014, le istanze vanno
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presentate dalle ore 10 del 22 giugno fino alle ore 12,00 del 24 luglio. Agevolazione autotrasportatori, scontro in atto col governo sulla riduzione delle deduzioni forfetarie
Con un comunicato stampa del 2 luglio, l'Agenzia delle Entrate ha reso note le misure agevolative a favore degli autotrasportatori per il 2015, come definite dal Dipartimento delle Finanze sulla base delle risorse disponibili. In particolare, le imprese di autotrasporto merci potranno recuperare nel 2015, fino ad un massimo di 300 euro per ciascun veicolo, le somme versate nel 2014 a titolo di contributo al Servizio Sanitario Nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile, per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti a trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate. Il credito è utilizzabile in compensazione in F24, indicando il codice tributo “6793”. Per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) è, invece, prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate (articolo 66, comma 5, primo periodo, del Tuir), per il periodo d’imposta 2014, nella misura di: • 18,00 euro per i trasporti all’interno della Regione e delle Regioni confinanti; • 6,30 auro per i trasporti personalmente effettuati dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa; • 30,00 euro per i trasporti effettuati oltre tale ambito (gli anni scorsi gli importi variavano da 56 a 92 euro per i trasporti fuori dalla Regione). L'Associazione ha fortemente criticato l'intervento del MEF comunicato dall? Agenzia delle entrate, in quanto: a) nel protocollo d'intesa, successivamente confermato dall'allora ministr Lupi e successivamente dal Ministro Del Rio, firmato dalla associazioni degli autotrasportatori nel mese di gennaio 2015, in base al quale venivano mantenute le misure delle deduzioni previste per il 2013 (rispetto alle misure sopra evidenziate, per l'anno 2013, le deduzioni erano, rispettivamente, pari a euro 19,60, 56,00 e 92); b) per il colpevole ritardo con il quale le nuove e ridottissime misure delle deduzioni sono state comunicate, non tenendo conto in alcun modo delle gravi difficoltà operative che tale ritardo comporta. La vicenda, peraltro, non appare ancora conclusa in quanto Confartigianato Trasporti, unitamente alle altre sigle, ha richiesto una integrazione degli stanziamenti in relazione all'agevolazione. Se, in esito all'ulteriore trattativa, la misura delle deduzioni sarà incrementata i contribuenti potranno recuperare le eventuali maggiori imposte versate tramite compensazione sul modello F24 dell'eccedenza. Le associazioni dell’autotrasporto merci – sottolinea Amedeo Genedani, Presidente di Confartigianato Trasporti e di Unatras - hanno subordinato la soluzione futura di diverse altre questioni alla precisa determinazione e finanziamento delle deduzioni forfettarie per l’anno 2014 sui livelli erogati nel 2013 così come era scritto nell’accordo per la suddivisione delle cifre complessive di 250 milioni di euro, recepito dalla Legge di Stabilità 2014”. Al fine di rappresentare un’unica volontà sindacale l’autotrasporto merci italiano
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perfezionerà le proprie proposte tecniche a breve. “La scelta del taglio delle deduzioni per le spese non documentate – prosegue Genedani - è stata assolutamente unilaterale e arbitraria. Informare la categoria appena a due giorni lavorativi dalla scadenza delle denunce dei redditi è semplicemente intollerabile. L'agitazione dei trasportatori sta crescendo e sono in ballo più di 60mila imprese che operano con 156mila veicoli, che hanno organizzato i propri bilanci del 2014 con le regole dell’anno precedente senza avere sentore dell’intenzione di cambiarle: né un segnale né un avviso è arrivato dal Governo prima di questo fulmine a ciel sereno. Sul territorio di Modena e Reggio Emilia stiamo parlando di circa 2500 imprese artigiane nel 2014”. Questo significa colpire al cuore l’80% del totale delle imprese del trasporto su gomma. Significa mettere a rischio 60.000 famiglie di imprenditori monoveicolari e dividere le piccole e medie imprese dalle grandi, negando la loro esistenza ed il contributo che danno al Paese. “Le ricadute sugli artigiani e le loro famiglie, non meno di 200 mila persone, sono come un macigno che deve essere immediatamente rimosso. Un aggravio di questo tipo – continua il Presidente Confartigianato Trasporti – comporterà inoltre che gli imprenditori saranno sempre meno regolari nel pagamento del Durc. Con la nuova normativa è il committente a pagare in caso di mancato versamento dei contributi previdenziali dell'autotrasportatore e questo significa una potenziale perdita di molte commesse per chi non riuscirà ad essere in regola con il pagamento del Durc. In altri termini, il notevole aggravio fiscale per i piccoli imprenditori farà aumentare il rischio che i committenti si affidino sempre più ad imprese strutturate per avere la certezza di non dover far fronte a multe legate al mancato pagamento, da parte dell'autotrasportatore, dei contributi previdenziali”. Assistenza fiscale Come previsto dal D.P.C.M. 26.6.2015, pubblicato in G.U. 6.7.2015, n. 154, 2015, proroga del i Caf dipendenti e i professionisti abilitati possono completare, entro il termine 23.7.2015, la consegna al contribuente di copia del Modello 730/2015 elaborato e del relativo prospetto di liquidazione, la comunicazione del risultato contabile dei modelli e la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei modelli presentati a condizione che entro il 7.7.2015 abbiano effettuato l'invio di almeno l'80% delle stesse dichiarazioni. Pertanto la proroga dal 7.7 al 23.7.2015 dell'invio dei Modelli 730/2015 (sia ordinari che precompilati) vale solo nel caso in cui i contribuenti si siano avvalsi di Caf dipendenti o professionisti abilitati, e non nel caso di Modelli 730/2015 precompilati con invio "fai da te" (per questi la scadenza è rimasta il 7.7.2015).
E' illegittimo l'accertamento se le perdite in bilancio sono giustificate da investimenti
La Cassazione con Sentenza n. 13468 del 1° luglio 2015 ha dichiarato illegittimo l'accertamento basato sulle perdite di bilancio nel caso in cui si siano verificati investimenti che hanno generato benefici negli esercizi successivi. La Corte, infatti, ha accolto il ricorso di una società cui era stato presentato avviso di accertamento per l'antieconomicità della propria condotta. In particolare l'Agenzia aveva accertato maggiori ricavi in seguito alla rilevata incongruenza tra i costi di gestione ed i componenti positivi di reddito
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giustificando il recupero a tassazione "da irregolarità documentali o dalla violazione del principio di competenza". I conti in rosso derivano da ingenti investimenti finalizzati a cambiamenti gestionali (introduzione del telemarketing) che per 3 anni hanno comportato perdite rilevanti. Tali spese di ricerca, sviluppo e pubblicità hanno, però, generato utili negli anni a seguire. Le motivazioni presentate dalla società accertata, su cui ricadeva l'onere delle prova, erano state rifiutate dalla CTR. La sentenza della Cassazione, invece, dà ragione al contribuente: il recupero a tassazione basato sulle perdite di bilancio, infatti, è nullo se la società dimostra di aver investito delle somme che hanno generato utili negli esercizi successivi.
Emilia - zone franche urbane: istituita una nuova zona franca urbana con agevolazioni per il 2015-2016 a favore delle micro imprese
L’articolo 12 del decreto legge n. 78 del 19 giugno 2015, pubblicato nel S.O. n. 140 del 19 giugno 2015, ha istituito una “zona franca urbana” in Emilia Romagna, espressamente perimetrata, per agevolare le imprese con determinati requisiti colpite da alcuni eventi calamitosi (alluvione del gennaio 2014 e sisma del maggio 2012). La perimetrazione della zona franca è la seguente: comuni di Bastiglia, Bomporto, Camposanto, Medolla, San Prospero, San Felice sul Panaro, Finale Emilia, comune di Modena limitatamente alle frazioni di la Rocca, San Matteo, Navicello, Albareto, e i centri storici dei comuni con zone rosse di Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Mirandola, Novi di Modena, S. Possidonio, Crevalcore, Poggio Renatico e Sant’Agostino. Le imprese che possono beneficiare delle agevolazioni devono: • essere localizzate nella zona franca, ed avere la sede principale o l’unità locale all’interno della zona franca;
• possedere determinati requisiti stabiliti dall’articolo 12, comma 2, D.L. n. 78/2015: essere micro imprese (ai sensi della raccomandazione Commissione europea 6/5/2003 e DM 18/4/2005), avere un reddito lordo nel 2014 inferiore a 80.000 euro e un numero di addetti inferiore o uguale a 5; essere già costituite alla data del 31 dicembre 2014; svolgere la propria attività all’interno della zona franca; essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali. Le agevolazioni, concesse per il periodo d’imposta 2015 e 2016, consistono nella: • esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell’attività svolta dall’impresa nella ZFU fino a concorrenza, per ciascun periodo d’imposta, dell’importo di 100.000 euro del reddito derivante dallo svolgimento dell’attività svolta dall’impresa nella ZFU; • esenzione dall’IRAP derivante dallo svolgimento dell’attività svolta dall’impresa nella ZFU nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo d’imposta, riferito al valore della produzione netta; • esenzione dall’IMU per gli immobili strumentali siti nella zona franca. Il comma 8 dell’articolo 12 in commento rinvia, per l’attuazione, alle Anno 2 - Notiziario fiscale a cura dell'Ufficio fiscale di Lapam Confartigianato Imprese di Modena e Reggio Emilia – n. 13
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disposizioni del D.M. 10 aprile 2013: tale decreto del Ministero dello Sviluppo economico, a cui si rinvia, prevede all’art. 14 la presentazione di una istanza al Ministero dello sviluppo economico nei termini previsti con il bando del medesimo Ministero. E’ quindi necessario seguire con attenzione le istruzioni che al riguardo dovranno presumibilmente essere impartite da codesto Ministero.
LO SCADENZARIO DI LUGLIO
Nel mase di luglio continua la campagna per la dichiarazione dei redditi di imprese e professionisti. Con il DPCM n. 134 del 9 giugno 2015, è stata disposta la proroga dei versamenti dii mposte e contributi derivanti dalal dichiarazione dei redditi, a favore dei soggetti che esercitano un'attività per la quale risultano elaborati gli studi di settore, ivi compresi i contribuenti che applicano il regime c.d. dei “minimi” (regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e per lavoratori in mobilità). Con il suddetto dpcm i termini di versamento delle imposte slittano: • a lunedì 6.7.2015 (anziché 16.6.2015), senza alcuna maggiorazione; • a giovedì 20.08.2015 (anziché 16.7.2015) con la maggiorazione dello 0,40%. Non possono invece fruire della proroga i soggetti che, avendo ricavi/ compensi 2014 superiori a € 5.164.569, ma non a € 7.500.000, non applicano gli studi di settore LUNEDÌ 6 LUGLIO
MODELLO UNICO 2015 SOCIETÀ DI PERSONE
MODELLO UNICO 2015 PERSONE FISICHE
Per le società di persone con attività interessate dagli studi di settore, il termine entro il quale effettuare i versamenti relativi a: • saldo IVA 2014 con maggiorazione (0,4% per mese o frazione di mese dal 16 marzo 2015), nel solo caso in cui la dichiarazione IVA sia presentata in forma unificata. • imposta sostitutiva 12-14-16% dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale dei beni esistenti al 31/12/2014 da quadro EC • imposta sostitutiva 12-14-16% dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2013 e 2014; • imposta sostitutiva del 16% (unica soluzione) dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale dei beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL n. 185/2008. Per imprese e lavortori autonomi che svolgono attività per le quaoli sono approvati gli studi di settore, scade oggi il termine ultimo entro il quale effettuare il versamento delle imposte scaturenti dal Modello Unico 2015. Il versamento riguarda le seguenti imposte e contributi: • saldo IVA 2014 con maggiorazione (0,4% per mese o frazione di mese dal 16 marzo 2015) • IRPEF – saldo 2014 e primo acconto 2015
• •
addizionale regionale all'IRPEF – saldo 2014 addizionale comunale all'IRPEF – saldo 2014 e
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• • • •
• • • • • •
acconto 2015 acconto 20%
dell'imposta
dovuta
per
i
redditi
a
tassazione separata imposta sostitutiva regime nuove iniziative del 10% imposta sostitutiva regime contribuenti minimi del 5% saldo 2014 e primo acconto 2015 imposta sostitutiva del 12-14-16% dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale dei beni esistenti al 31/12/2014 da quadro EC contributi IVS – saldo 2014 e primo acconto 2015 contributi gestione separata INPS – saldo 2014 – primo acconto 2015 cedolare secca – saldo 2014 e primo acconto 2015 contributo di solidarietà del 3% dovuto dai titolari di un reddito complessivo superiore a euro 300.000 IVIE (saldo 2014 e primo acconto 2015)
IVAFE (saldo 2014 e primo acconto 2015). Per le società e gli enti che esercitano attività per le quali sono approvati gli studi di settore, scade oggi il termine ultimo entro il quale effettuare il versamento delle imposte scaturenti dal Modello Unico 2015. Il versamento riguarda le seguenti imposte e contributi: • saldo IVA 2014 con maggiorazione (0,4% per mese o frazione di mese dal 16 marzo 2015) • IRES – saldo 2014 e primo acconto 2015
MODELLO UNICO 2015 – SOCIETÀ DI CAPITALI ED ENTI NONCOMMERCIALI
MODELLO IRAP 2015
STUDI DI SETTORE ADEGUAMENTO
IRES – maggiorazione del 10,50% delle società di comodo – saldo 2014 e primo acconto 2015 • imposta sostitutiva 12-14-16% dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale dei beni esistenti al 31/12/2014 da quadro EC • imposta sostitutiva 12-14-16% dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2013 e 2014 • imposta sostitutiva del 16% (unica soluzione) dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale dei beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL n. 185/2008. Per i soggetti che esercitao attività per le quali sono elaborati gli studi di settore, scado oggo il termine per il versamento dell'IRAP, saldo 2014 e primo acconto 2015 da parte di persone fisiche, società di persone, società di capitali ed enti non commerciali con esercizio coincidente con l'anno solare. Versamento dell'importo delle maggiori imposte e della maggior IVA dovute a seguito dell'adeguamento spontaneo dei ricavi o compensi conseguiti nel 2014 alle risultanze degli studi di settore: • codice tributo - 6494 – Studi settore – Adeguamento IVA;
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codice tributo - 4726 – Persone Fisiche – Maggiorazione del 3% adeguamento Studi Settore; • codice tributo - 2118 – Soggetti diversi da persone fisiche – Maggiorazione del 3% adeguamento Studi di Settore. Per i soggetti che esercitano attività per le quali sono elaborati gli studi di settore, scade oggi il versamento, con la maggorazione dello 0,40%, del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato dovuto per il 2015. • Codice tributo - 3850 - Diritto camerale
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DIRITTO ANNUALE CCIAA
MARTEDÌ 7 LUGIO
MODELLO 730 - 2015
Scadenza del termine per l'invio telematico della dichiarazione 730/2015 precompilata e del 730/2015 ordinario. Il modello 730/2015 ordinario può essere presentato al sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, al Caf o al professionista abilitato. Il modello 730/2015 ordinario deve essere presentato entro il 7 luglio, sia nel caso di presentazione al sostituto d’imposta sia in quello di presentazione al Caf o al professionista. Il 7 luglio, inoltre, è il termine ultimo per trasmetterlo direttamente all'Agenzia delle Entrate nella versione precompilata o in quella ordinaria.
MERCOLEDÌ 15 LUGLIO IVA: FATTURAZIONE DIFFERITA
IVA – ANNOTAZIONE DOCUMENTO RIEPILOGATIVO DELLE FATTURE DI IMPORTO INFERIORE A
GIOVEDÌ
300 EURO
Ultimo giorno utile per l'emissione delle fatture relative alle cessioni di beni (comprovate da documenti di trasporto), spediti o consegnati nel mese precedente. Scade il termine per la registrazione del documento riepilogativo relativo alle fatture emesse nel mese precedente di ammontare inferiore a 300 euro (D.L. 70/2011). L'annotazione del documento riepilogativo sostituisce l'obbligo di annotazione delle singole fatture. Nel documento riepilogativo devono essere indicati: 1) i numeri delle fatture cui si riferisce l'ammontare imponibile riepilogato; 2) l'ammontare dell'imponibile e dell'imposta riepilogati, distinti per aliquota. L'annotazione di un documento riepilogativo è consentita anche con riferimento alle fatture di importo inferiore a 300 euro (D.L. 70/2011), relative a beni e servizi acquistati nel mese precedente.
16 LUGLIO
I contribuenti IVA devono liquidare il tributo per il mese di giugno 2015 ed effettuare il relativo versamento utilizzando il modello F24 ed indicando il codice tributo 6006 – versamento IVA mensile IVA: ANNOTAZIONI E giugno. I contribuenti "mensili" che si avvalgono di terzi (associazioni, studi VERSAMENTI MENSILI professionali, ecc.) per la tenuta della contabilità, optando, possono effettuare la liquidazione e il versamento del mese di giugno sulla base delle registrazioni del mese di maggio. IVA: VERSAMENTO DELL'IVA I contribuenti che hanno optato per la rateizzazione mensile dell'imposta a debito risultante dalla dichiarazione annuale, devono Anno 2 - Notiziario fiscale a cura dell'Ufficio fiscale di Lapam Confartigianato Imprese di Modena e Reggio Emilia – n. 13
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effettuare il versamento della 5^ rata con l'applicazione degli DOVUTA SULLA BASE DELLA interessi nella misura dello 0,33% mensile a decorrere dal 16 marzo 2015, utilizzando il codice tributo – 6099 Versamento IVA sulla DICHIARAZIONE ANNUALE base della dichiarazione annuale. Perle società di persone con attività per le quali non sono elaborati gli studi di settore, scade oggi il termine ultimo entro il quale effettuare il versamento delle imposte scaturenti dal Modello Unico 2015, con la maggiorazione dello 0,40%. Il versamento riguarda le seguenti imposte e contributi: • saldo IVA 2014 con maggiorazione (0,4% per mese o frazione di mese dal 16 marzo 2015) ● imposta sostitutiva 12-14-16% dovuta per il MODELLO UNICO SOCIETÀ riallineamento del valore civile e fiscale dei beni esistenti al DI PERSONE 31/12/2014 da quadro EC ● imposta sostitutiva 12-14-16% dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2013 e 2014 ● imposta sostitutiva del 16% (unica soluzione) dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale dei beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL n. 185/2008. Per le società di capitali con attivirtà per le quali non sono previsti gli studi di settore, scade oggi il termine ultimo entro il quale effettuare il versamento delle imposte scaturenti dal Modello Unico 2015, con la sola maggiorazione dello 0,40%. Il versamento riguarda le seguenti imposte e contributi: • saldo IVA 2014 con maggiorazione (0,4% per mese o frazione di mese dal 16 marzo 2015); • IRES – saldo 2014 e primo acconto 2015;
MODELLO UNICO 2015 – SOCIETÀ DI CAPITALI ED ENTI NON COMMERCIALI
MODELLO IRAP 2015
MODELLO UNICO 2015 –
IRES – maggiorazione del 10,50% delle società di comodo – saldo 2014 e primo acconto 2015; • imposta sostitutiva 12-14-16% dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale dei beni esistenti al 31/12/2014 da quadro EC; • imposta sostitutiva 12-14-16% dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2013 e 2014; • imposta sostitutiva del 16% (unica soluzione) dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale dei beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL n. 185/2008. Per i soggetti con attività per le quali non sono elaborati gli studi di settore, scade oggi il versamento dell'IRAP, saldo 2014 e primo acconto 2015 con la maggiorazione dello 0,40% da parte di persone fisiche, società di persone, società di capitali ed enti non commerciali con esercizio coincidente con l'anno solare. Per le persone fisiche che esercitano attività per le quali non sono elaborati glio studi di settore, nonché per i privati, scade oggi il
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PERSONE FISICHEW
DIRITTO ANNUALE CCIAA
RITENUTE ALLA FONTE REDDITI DI LAVORO AUTONOMO
termine ultimo entro il quale effettuare il versamento delle imposte scaturenti dal Modello Unico 2015, con la maggiorazione dello 0,40%. Il versamento riguarda le seguenti imposte e contributi: • saldo IVA 2014 con maggiorazione (0,4% per mese o frazione di mese dal 16 marzo 2015); • IRPEF – saldo 2014 e primo acconto 2015; • addizionale regionale all'IRPEF – saldo 2014; • addizionale comunale all'IRPEF – saldo 2014 e acconto 2015; • acconto 20% dell'imposta dovuta per i redditi a tassazione separata; • imposta sostitutiva regime nuove iniziative del 10%; • imposta sostitutiva regime contribuenti minimi del 5% saldo 2014 e primo acconto 2015; • imposta sostitutiva del 12-14-16% dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale dei beni esistenti al 31/12/2014 da quadro EC; • contributi IVS – saldo 2014 e primo acconto 2015; • contributi gestione separata INPS – saldo 2014 – primo acconto 2015; • cedolare secca – saldo 2014 e primo acconto 2015; • contributo di solidarietà del 3% dovuto dai titolari di un reddito complessivo superiore a euro 300.000; • IVIE (saldo 2014 e primo acconto 2015); • IVAFE (saldo 2014 e primo acconto 2015). Per i soggetti con attività per le quali non sono elaborati gli studi di settore, scade oggi il versamento del diritto annuale 2015 alla Camera di Commercio di appartenenza, con la maggiorazione dello 0,40%, esclusivamente con modalità telematiche. • codice tributo 3850 – Diritto camerale. Versamento delle ritenute operate nel mese di giugno 2015, relative a redditi di lavoro autonomo. Codice tributo – 1040 Ritenute su redditi di lavoro autonomo
Versamento delle ritenute operate nel mese di giugno 2015 relative a: • rapporti di mediazione e rappresentanza di commercio codice tributo-1038; • contratti di associazione in partecipazione con apporto di IRPEF: ALTRE RITENUTE ALLA solo lavoro - codice tributo -1040; FONTE • contratti di associazione in partecipazione con apporto di capitale o misto - codice tributo- 1030; • versamento delle ritenute operate dai condomini : ◦ codice tributo-1019 a titolo di IRPEF ◦ codice tributo-1020 a titolo di IRES. Le persone fisiche titolari di partita IVA, società di persone ed enti MODELLO UNICO 2015 equiparati di cui all'art. 5 del TUIR, tenuti ad effettuare i versamenti Anno 2 - Notiziario fiscale a cura dell'Ufficio fiscale di Lapam Confartigianato Imprese di Modena e Reggio Emilia – n. 13
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risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di IRAP e dalla dichiarazione unificata annuale, non interessati dalla proroga, che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro 16 giugno , devono versare la 2^ rata delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2014 e di primo acconto dell'anno 2015, con l'applicazione degli interessi nella misura dello 0,33%.
LUNEDÌ 27 LUGLIO Gli operatori intracomunitari con obbligo di presentazione degli elenchi Intrastat mensile devono inviare, esclusivamente in via IVA COMUNITARIA: ELENCHI telematica, i modelli Intrastat relativi alle cessioni e/o acquisti e delle INTRASTAT MENSILI prestazioni di servizi intracomunitari effettuati nel mese di giugno 2015. Gli operatori intracomunitari con obbligo di presentazione degli elenchi Intrastat trimestrale devono inviare, esclusivamente in IVA COMUNITARIA: ELENCHI via telematica, i modelli Intrastat relativi alle cessioni e/o acquisti e INTRASTAT TRIMESTRALI delle prestazioni di servizi intracomunitari effettuati nel 2° trimestre 2015.
VENERDÌ 31 LUGLIO
MODELLO UNICO 2015 PERSONE FISICHE
ACQUISTI DA SAN MARINO
IVA – RIMBORSO INFRANNUALE
Le persone fisiche non titolari di partita IVA tenute ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi UNICO PF 2015, che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 16 giugno, devono versare la 3^ rata delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2014 e di primo acconto per l'anno 2015, con l'applicazione degli interessi nella misura dello 0,49%. Invio telematico della comunicazione degli acquisti, senza addebito dell'IVA, con operatori economici aventi sede a San Marino, annotate a giugno. A tal fine va utilizzato il quadro SE contenuto nel modello di comunicazione polivalente (c.d. spesometro). Termine ultimo per la presentazione, all'Agenzia delle Entrate competente, della domanda di rimborso dell'imposta a credito relativa al secondo trimestre 2015 da parte dei contribuenti che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 38-bis, secondo comma, del D.P.R.633/72. La presentazione dovrà essere eseguita unicamente con modalità telematica direttamente o mediante intermediari abilitati.
ADEMPIMENTI DI FINE MESE Le fatture per gli acquisti intracomunitari devono essere annotate nel
ANNOTAZIONE FATTURE
registro acquisti e in quello delle vendite entro il mese di ricevimento,
INTRACOMUNITARIE
ovvero successivamente ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento e con riferimento allo stesso mese.
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LE NUOVE REGOLE PER GLI ESPORTATORI ABITUALI E I LORO FORNITORI
IVA: INVIO DICHIARAZIONI D'INTENTO
A seguito dell'art. 20 del D.Lgs. "Semplificazioni" dal 1° gennaio 2015, la comunicazione telematica delle dichiarazioni d’intento sarà effettuata direttamente dall'esportatore abituale. Quest’ultimo, una volta ottenuta la ricevuta di presentazione, dovrà consegnare al proprio fornitore ovvero in dogana, la dichiarazione d’intento unitamente alla ricevuta di presentazione. In capo al cedente/prestatore (fornitore) è previsto: • l’obbligo di riscontrare in via telematica l'avvenuta presentazione della dichiarazione d'intento da parte dell'esportatore abituale; • riepilogare nella dichiarazione IVA annuale i dati delle dichiarazioni d’intento ricevute. • l'obbligo, previsto sia per l’esportatore che per il fornitore, di tenuta e aggiornamento del registro delle lettere d’intento. Al cedente/prestatore, che effettuerà cessioni/prestazioni prima di aver ricevuto da parte del cessionario/committente la dichiarazione d’intento con la relativa ricevuta di invio telematico all’Agenzia delle Entrate, sarà applicabile la sanzione amministrativa prevista per le operazioni “in mancanza della dichiarazione d’intento”, ovvero dal 100% al 200% dell’imposta.
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