Free Service Edizioni - Falconara M. (AN) - Notiziario di aggiornamento del settore
N. 3 MARZO 2012- ANNO VIII
NOTIZIARIO DI AGGIORNAMENTO DEL SETTORE
CN/CONV/0969/2010
Notiziario di aggiornamento del settore
SOMMARIO
EDITORIALE .......................................................... 5
Edizioni: Free Service s.r.l. Sede amministrativa, Direzione, Redazione, Grafica: Via del Consorzio, 34 60015 Falconara M. / AN tel. 071 9161916 - fax 071 9162289 www.freeservicesrl.it
[email protected] Aut.Trib. di Ancona n. 11/2011 del 10/06/2011 Direttore Responsabile: Stefano Agostinelli
VADEMECUM CIRCA L’ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA DI UN CENTRO DI RACCOLTA MODELLO ORGANIZZATIVO IDONEO ALLA PREVENZIONE DEI REATI. .............. 6 LOGIMA S.R.L. L’AUTODEMOLIZIONE CHE PUNTA IN ALTO… ......................................... 8 AUTO ELETTRICHE SONO ANCORA MOLTE LE QUESTIONI DA AFFRONTARE … ........................... 9
Grafica: Free Service srl
EUROMEC SRL EUROBALER: VERSATILITÀ ED ELEGANZA PER LA COMPATTAZIONE DEI ROTTAMI METALLICI .... 12
Responsabile Marketing: Fabio Bastianelli
UN FUTURO SENZA CARBONE È POSSIBILE? .................................... 14
Stampa: BIEFFE s.r.l. via Zona Industriale P.I.P. 62019 Recanati (MC)
TRASPORTO ILLECITO E CONFISCA DEL MEZZO RIBADITA L’OBBLIGATORIETÀ DELL’APPLICAZIONE ........................................... 18
Una copia: € 7,00 Arretrati: € 14,00 Abbonamento annuale: € 58,00 Versamento su C/C postale n° 17270604 intestato a Free Service s.r.l. Via del Consorzio, 34 60015 Falconara M. (AN)
CONFISCA PREVENTIVA DEL MEZZO BASTA LA SOLA IPOTESI DI REATO! ..................... 20
La Redazione di AUTODEMOLITORI si riserva il diritto di modificare, rifiutare o sospendere un articolo a proprio insindacabile giudizio. L’Editore non assume responsabilità per eventuali errori di stampa. Gli articoli firmati impegnano solo i loro autori. È vietata la riproduzione totale o parziale di testi, disegni e foto. Manoscritti, disegni e foto, anche se non pubblicati, non vengono restituiti. Tutti i diritti sono riservati.
TRASPORTO RIFIUTI PERICOLOSI E NON BONIFICATI È SEMPRE OBBLIGATORIA L’ISCRIZIONE ALL’ALBO ....................................... 23 CONFISCA DEL MEZZO E TERZO PROPRIETARIO ESCLUSA LA CONFISCA QUANDO È MANIFESTA LA BUONA FEDE .......................... 26 UN MOTO DI SPIRITUALITÀ IN UN VECCHIO COPERTONE. ............................ 28
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L’EDITORIALE Crisi! In greco antico il termine krisis sta ad indicare “scelta” ed allude alle possibilità che un evento più o meno traumatico può generare, tanto in bene quanto in male. Vista da questa angolazione, la crisi economica (ma di genesi finanziaria) che sta infierendo nel mercato globale, può anche essere vista come opportunità. Palesando quei limiti dello sviluppo già evidenziati nello storico e precursore Rapporto che il Massachusetts Institute of Technology commissionò al Club di Roma nel 1972 (e che a leggerlo oggi appare tragicamente attuale malgrado siano passati quarant’anni), l’ondivaga e perdurante débacle dei mercati dovrebbe spronare il mondo della ricerca, delle applicazioni tecnologiche, ma anche e soprattutto, coloro che si occupano di governance, ad un cambio di registro epocale in termini di consapevolezza dei consumi (di materia, energia e servizi). Ecco allora che il segno “meno” che da mesi insiste nel mercato
dell’auto tradizionale made in Italy potrebbe invertire la tendenza se: ci fossero maggiori investimenti nella trazione elettrica e se, d’altro canto, gli utenti finali avessero la garanzie di una diffusa ed efficace opportunità di ricarica nei centri urbani. Ecco che, l’affermarsi di una reale exit strategy dall’economia del carbone, darebbe senso alle istanze dei legislatori europei e una boccata d’ossigeno, non solo all’ambiente, ma anche alle risicate economie di un sistema produttivo alla sbarra. Ecco che una maggiore attenzione alle risorse e ai materiali, impedirebbe, finalmente, il dilagare dei fenomeni di illegalità legati al traffico di rifiuti e all’importazione di rigenerato di scarsa qualità. La crisi in atto è forse l’atteso giro di boa del millennio, il punto di svolta della nostra storia, l’inversione delle polarità economiche e finanziarie che finora sono state le fondamenta del nostro sviluppo incontrollato e scellerato. Noi saremo qui a testimoniarlo e a documentarlo. Buona lettura.
Il Direttore Responsabile Stefano Agostinelli
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NOTIZIARIO DI AGGIORNAMENTO DEL SETTORE
VADEMECUM CIRCA L’ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA DI UN CENTRO DI RACCOLTA MODELLO ORGANIZZATIVO IDONEO ALLA PREVENZIONE DEI REATI dell’Avv. Rosa Bertuzzi
Nel caso in cui un centro di raccolta effettui un deposito incontrollato di rifiuti, lo stesso può essere sanzionato pecuniariamente ad elevatissime sanzioni . Attraverso il Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 121 intitolato Tutela penale dell’ambiente si è ampliato il sistema di repressione penale degli illeciti ambientali, introducendo nuove fattispecie incriminatrici e una nuova disciplina in materia di responsabilità delle persone giuridiche, antecedentemente assente per i reati contro l’ambiente, estendendo i reati previsti a carico delle persone giuridiche , come disposto dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Per eliminare la responsabilità penale dell’impresa è necessario adempiere agli
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adempimenti legislativi e scegliere, prima della commissione del fatto, modelli organizzativi e gestionali adatti a prevenire i reati stessi. L’impresa deve individuare, attraverso la c.d. “analisi dei rischi”, le aree più soggette alla commissione dei reati. Prevedere, nei protocolli che disciplinano i processi c.d.” a rischio”, gli obblighi d’informazione all’Organismo di Vigilanza; ipotizzare specifici protocolli diretti a pianificare la realizzazione e l’esecuzione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati. Inserire specifici protocolli in grado di regolare i processi sottoposti alle c.d. “aree di rischio” ed determinare norme comportamentali specifiche, allegate in un “Codice Etico” che qualsiasi dipendente o collaboratore deve
rispettare; puntualizzare modalità di gestione delle risorse finanziarie capaci d’ostacolare la commissione di reati. Gestire le risorse finanziarie attraverso il “Codice Etico” e Protocolli, anche relativi alla c.d. Corporate Governance. L’impresa si deve, infine, dotare di un sistema disciplinare che sanziona le trasgressioni del “Codice Etico”, dei Protocolli e delle misure di gestione del Modello Organizzativo. La maggior organizzazione aziendale in materia di prevenzione dei reati è gestita attraverso il sistema della delega di funzioni in campo ambientale. E’ opportuno chiarire che se per “delega di funzioni” s’intende comunemente il trasferimento degli obblighi dal soggetto su cui gravano ex lege ad un’altra persona
incaricata del loro soddisfacimento in sua vece. La delega di funzioni assolve il compito di consentire il decentramento funzionale dell’organizzazione aziendale. La delega per essere efficace dovrà essere puntuale ed espressa senza che siano trattenuti in capo al delegante poteri discrezionali di tipo decisionale; il soggetto preposto deve essere tecnicamente idoneo e professionalmente qualificato per lo svolgimento del compito affidatogli; il trasferimento di funzioni deve essere giustificato in base alle esigenze organizzative della impresa; unitamente alle funzioni devono essere trasferiti i poteri decisionali e di spesa; l’esistenza della delega deve essere giudizialmente provata in modo certo; la delega non deve riguardare le attività concernenti l’assetto organizzativo della impresa, che fa capo ai vertici della stessa, e non sono trasferibili a soggetti diversi. Altresì deve essere approvata dagli organi statutari; effettiva e liberamente accettata dal delegato; il delegato sia dotato di effettiva autonomia gestionale. Se il delegato dovesse commettere dei reati l’imprenditore ( titolare del centro di raccolta ) , quale delegante, è esonerato da responsabilità in tutti i casi, a meno che l’inquinamento sia riconducibile a cause strutturali dovute a scelte generali tipicamente imprenditoriali. L’adozione del modello organizzativo comporta dei vantaggi, l’esonero della responsabilità della società per gli illeciti cagionati da amministratori e dipendenti. Il legislatore ha previsto diverse tipologie di sanzioni, le quali possono essere pecuniarie, interdittive, confisca e pubblicazione della sentenza di condanna. Le sanzioni pecuniarie sono stabilite dal giudice in sede di giudizio tramite valutazione bifasica per azioni che non superano un milione e mezzo di euro. Per quanto riguarda le sanzioni interdittive sono
applicate per i reati giudicati dal legislatore gravi in quanto sono inflitte anche congiuntamente alle sanzioni pecuniarie. Tali sanzioni possono essere la confisca del profitto, la quale non ha valori massimi valutativi e il commissariamento dell’ente, se il giudice reputa che vi siano possibilità per il recupero dell’ente. Il legislatore ha mantenuto le sanzioni pecuniarie in quote (ogni quota varia da un minimo di 258 euro a un massimo di 1.549). In relazione ai reati ambientali, per esemplificare, verranno applicate le seguenti sanzioni pecuniarie: - per l’“Attività di gestione di rifiuti non autorizzata”: attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote. La realizzazione o la gestione di una discarica non autorizzata, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, per i rifiuti pericolosi la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote; - in materia di “Bonifica dei siti”: per aver cagionato dell’inquinamento del suolo, sottosuolo, acque superficiali o sotterranee, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, se l’inquinamento è provocato da sostanze pericolose, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; - in caso di “Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari”, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, se trasportano i rifiuti senza formulario o indicano nello stesso dati incompleti. - per il “Traffico illecito di rifiuti” la sanzione pecuniaria varia da centocinquanta a duecentocinquanta quote; - per quanto riguarda la violazione del “Siste-
ma informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti”, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote. Le sanzioni sono ridotte della metà nel caso d’inosservanza delle prescrizioni contenute o nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richieste per le iscrizioni o comunicazioni. Per garantire una difesa ottimale successivamente la contestazione dell’illecito, il difensore può chiedere il dissequestro dell’area per il ripristino delle medesime, per non arrecare maggior pregiudizio all’ambiente per l´esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale delle aree, anche al fine di impedire l´ulteriore propagazione degli inquinanti ed il conseguente peggioramento della situazione ambientale, dimostrando che l’impresa si è attivata per non generare un danno ambientale. L’ art. 303 lettera c) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 rubricato “Esclusioni” sancisce che la parte sesta del decreto “Norme in materia di tutela risarcitoria contro i danni all’ambiente” non si applica alle situazioni di inquinamento per le quali siano effettivamente avviate le procedure relative alla bonifica, o sia stata avviata o sia intervenuta bonifica dei siti nel rispetto delle norme vigenti in materia, salvo che ad esito di tale bonifica non permanga un danno ambientale. Si è pronunciata di recente la Corte di Cassazione, con Sentenza n. 6248 del 16 febbraio 2012, la quale ha stabilito che per escludere l’applicazione della misura cautelare va dimostrato che l’ente ha posto a disposizione dello Stato il profitto conseguito e che ha adottato un modello organizzativo idoneo alla prevenzione dei reati. Avv. Rosa Bertuzzi Consulente Ambientale -
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NOTIZIARIO DI AGGIORNAMENTO DEL SETTORE
LogiMa s.r.l.
L’AUTODEMOLIZIONE CHE PUNTA IN ALTO…
Ordine, efficienza, pulizia, sicurezza. Sono questi, secondo il Sig. Salvo Montalto dell’Autodemolizione F.lli Montalto s.n.c., i vantaggi dei cantilever LogiMa di Linda Becciu
È un’autodemolizione che punta in alto quella targata LogiMa s.r.l., giovane società di Porto d’Ascoli specializzata nella progettazione e vendita di soluzioni per la logistica e la gestione di magazzini. Merito soprattutto del suo prodotto di punta: i cantilever, apposite scaffalature che, in versione mono o bifronte, consentono il più sicuro e ordinato stoccaggio delle autovetture da rottamare. Innovativi, pratici, resistenti, funzionali e sicuri, i cantilever LogiMa sono la soluzione ideale per chi è costretto a fare i conti con problemi di spazio. Ne è convinto anche il Sig. Salvo Montalto, uno dei titolari dell’Autodemolizione F.lli Montalto S.n.c. a Palermo che ha scelto LogiMa e i suoi prodotti per “riorganizzare” il suo centro, acquistando ben 10 cantilever bifronti per un totale di 60 posti auto e altrettanti porta ponti: “A spingerci all’acquisto – ha dichiarato il Sig. Montalto - sono state soprattutto esigenze di spazio, che purtroppo non basta mai. Lo stoccaggio delle auto su più livelli, grazie ai cantilever, ci ha permesso di razionalizzare la superficie a disposizione, ma soprattutto di migliorare la capacità produttiva del centro. Oltre che sicuro, ordinato e pulito, lo stoccaggio su cantilever è anche più efficiente, in quanto consente di preservare le auto, evitando il deterioramento dei pezzi di carrozzeria che invece deriverebbe dall’accatastamento delle auto nei piazzali”. Grazie a queste apposite scaffalature, realizzate in piena conformità a tutte le normative attuali, oltre allo spazio è possibile, infatti, ottimizzare anche il lavoro e il tempo. Da non trascurare poi anche la maggior sicurezza sul lavoro.
“Lo stoccaggio tramite cantilever consente di ridurre al mimino i rischi e gli incidenti sul lavoro - ha puntualizzato il Sig. Montalto, talmente soddisfatto del suo acquisto che già pensa ad un altro ordine: “Nell’ottica di ampliamento del mio centro ho intenzione di acquistare da LogiMa altri cantilever. Ne ho testati anche altri, prodotti da altre aziende, ma quelli targati LogiMa hanno il miglior rapporto qualità prezzo”. Garanzia di affidabilità ed efficienza, LogiMa, non è solo cantilever, ma anche: scaffalature modulari ad aggancio, scaffali tradizionali, impianti a doppio e triplo piano, accessori, mezzi di movimentazione, carrelli elevatori. Ampia è la gamma delle soluzioni offerte, tutte tagliate su misura del cliente, delle sue esigenze e delle sue necessità.
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Auto elettriche
SONO ANCORA MOLTE LE QUESTIONI DA AFFRONTARE
Autonomia scarsa, ricarica lenta, rete elettrica insufficiente e costi elevati non permettono ancora una diffusione di massa dei veicoli ad alimentazione elettrica. di Agnese Mengarelli
Da tempo le Case automobilistiche si sono rifatte un look “green” attraverso la progettazione e commercializzazione di auto elettriche e ibride. Questi percorsi ecologici, però, non ancora sono riusciti ad incontrare la domanda e le esigenze dei consumatori, nonostante incentivi e feedback positivi da parte degli esperti. Sebbene l’auto elettrica non può essere considerata un’utopia ecologista da radical chic, in quanto rappresenta una risposta concreta per un futuro incerto e sempre più limitato legato ai carburanti tradizionali, sono ancora molte le sfide da affrontare per rendere l’auto a motore elettrico un bene di massa. Per quanto riguarda le vendite, gli esperti sono ottimisti: entro i prossimi 5-10 anni la quota di mercato raggiungerrà circa il 25%, di cui il 15% sarà composto dalle auto ibride. Un’auto ibrida è dotata di due motori, uno tradizionale (benzina o diesel) e uno elettrico, che entra in funzione quando l’auto lavora a basse velocità, tipiche del traffico cittadino, mentre il motore tradizionale lavora per ottenere prestazioni superiori. Gli scenari più pessimistici presentano una percentuale che si aggira intorno al 5% nel 2030 e non superiore al 20% nel 2050.
È da notare come in questo campo di previsione regna il disaccordo più totale, proprio perché le percentuali stimate delle vendite vengono realizzate sulla disponibilità dei consumatori a pagare di più per prodotti ecologici e tramutando poi questa disponibilità in numero di veicoli venduti. Secondo un sondaggio dell’Osservatorio Cetelem condotto in dieci Paesi europei, Italia compresa, l’interesse dei cittadini è grande: il 41% degli intervistati è pronto all’acquisto, il 71% è interessato a conoscere meglio il prodotto e l’84% ritiene questi veicoli come la soluzione migliore per ridurre l’impatto sull’ambiente. Eppure, nonostante gli incentivi e i buoni propositi dei consumatori, di fatto in pochi acquistano un’auto elettrica: in Italia i veicoli elettrici immatricolati nel 2011 sono stati appena 103. Il mercato italiano quindi non decolla, al contrario di quanto avviene in Germania (1.020 auto elettriche immatricolate e minori incentivi statali), Francia (953), Norvegia (850) e Inghilterra (599). Probabilmente una penetrazione veramente sostanziale sarà raggiunta solo dopo il 2050, quindi la strategia di vendita delle Case automobilistiche punta ora solo su amministrazioni pubbli-
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NOTIZIARIO DI AGGIORNAMENTO DEL SETTORE
che e aziende, per una quota che raggiunge il 2% del mercato. Ma vediamo nel dettaglio alcune problematiche che i produttori di veicoli elettrici dovranno affrontare. Emissioni 0 non significa impatto 0 L’auto elettrica non produce emissioni nocive al contrario di quanto accade nelle vetture tradizionali che invece rilasciano sostanze altamente inquinanti, come idrocarburi, ossido di azoto, monossido di carbonio, anidride carbonica e ossido di zolfo. Pur a emissioni 0, le auto elettriche sono tutt’altro che a impatto 0. Le organizzazioni ambientaliste, come Greenpeace o Friends of the Earth Europe, da tempo sostengono che la diffusione di veicoli elettrici potrebbe far aumentare le emissioni di CO2, poiché l’elettricità utilizzata attualmente è ancora prodotta da combustibili fossili. Secondo un rapporto indipendente commissionato l’anno scorso da Greenpeace, Friends of the Earth Europe e Transport&Environment, un aumento del 10% nelle vendite di auto elettriche potrebbe portare in Europa a un aumento del 20% delle emissioni di CO2 nel settore automobilistico. È per questo motivo che Greenpeace e molte altre organizzazioni ecologiste chiedono da tempo che lo sviluppo di veicoli elettrici sia accompagnato da un adeguato impegno per garantire l’alimentazione con energie rinnovabili, senza la quale questi mezzi non potrebbero definirsi totalmente ecologici. Energia L’utilizzo di fonti di energia alternativa, tuttavia, non assicurerebbe pienamente la sostenibilità ambientale, poiché uno dei più grandi difetti dell’elettricità è che il tempo di produzione e il tempo di consumo devono coincidere, in altre parole si può usare l’elettricità solo nel momento in cui la si produce. Su 35 milioni di auto che circolano in Italia, se il 25% fosse alimentato ad energia elettrica (stima ottimistica al 2020), sarebbero necessari circa 30 TWh di energia elettrica l’anno. Nessun problema di approvvigionamento finora, neanche se tutte le auto fossero ricaricate durante la notte, in quanto, secondo i dati GSE al 2011, la potenza installata in Italia è di 106 GW, e il carico di notte è di solamente 25 GW. Il problema sorgerebbe con la ricarica rapida, che gli standard moderni cercano di raggiungere in 15 minuti. In questo caso se solo metà di quel 25 per cento di auto elettriche effettuasse una ricarica veloce contemporaneamente, la potenza assorbita dalla rete aumenterebbe a 100 kW per auto, per un totale di 450 GW di potenza assorbita dalla rete elettrica durante quei 15 minuti
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di ricarica, cioè 4 volte superiore all’intera potenza nazionale installata: un black-out assicurato! Questo è solo un caso limite, ma sarebbe necessario che le auto elettriche venissero ricaricate solo nei periodi in cui la rete disperde energia, cioè di notte e nei giorni festivi, altrimenti a ogni aumento di prelievo corrisponderebbe la necessità di produrre o importare dall’estero più energia. Batterie e autonomia Le batterie al litio hanno sostituito quelle al piombo, che erano ingombranti, pesanti. Attualmente i test mostrano che con un “pieno elettrico”, cioè con la batteria carica, l’autonomia varia da 75 a 220 Km in diverse modalità di utilizzo, con una media di 120-150 Km a pieno, fattore che sta generando la “range anxiety”, cioè la paura di rimanere a secco, magari nel momento più inopportuno, per un inaspettato esaurimento della batteria. Anche a velocità costante, infatti,una parte dell’energia viene dispersa per resistenza dell’aria e di rotolamento delle ruote, per perdite nella trasmissione e per luci, display e ventole di raffreddamento. Facendo un confronto tra batterie e benzina, le moderne batterie agli ioni di litio hanno una capacità di circa 140 Wh/kg, mentre la densità di energia della benzina è di 12.000 Wh/kg, cioè 80 volte maggiore. In altre parole la benzina contiene molta più energia ed è anche più pratica da trasportare. Inoltre i tempi di ricarica sono ancora troppo lunghi rispetto al pieno dal benzinaio (dalle 4 alle 8 ore), anche se esistono sistemi sperimentali che teoricamente consentirebbero ricariche molto più veloci (15 - 30 minuti). Una delle soluzioni più a portata di mano al momento è il QuickDrop, cioè la sostituzione del pacco di batterie scarico con uno carico. Per risolvere la questione rifornimento in Italia, due Case automobilistiche hanno stretto una partnership con l’Eni, che prevede un sistema di ricarica “istantanea” per i veicoli elettrici nelle stazioni di servizio, attraverso la sostituzione di una batteria scarica con una carica in pochi minuti in apposite stazioni di cambio batteria nelle stazioni. Infine le batterie presentano ancora problematiche a livello economico ed ecologico. I veicoli elettrici devono sostituire il set di batterie ogni 32.000 Km e l’incidenza del costo di sostituzione può essere da 20 a 30 centesimi al Km in più rispetto alle auto a benzina, infatti i costi delle batterie sono ancora elevati: da 1.500 euro (piombo acido) a 15.000 euro (li-ion) a ogni sostituzione. Inoltre lo smaltimento delle batterie al litio può creare diversi problemi a livello ambientale, anche se al termine del ciclo vitale una batteria al litio conserva il 70-80% di capacità
residua per continuare ad immagazzinare energia e possono quindi essere rigenerate per il settore della componentistica delle auto elettriche o, nel peggiore dei casi, in altri settori industriali. Acquisto e spese manutenzione Quanto costa un’auto elettrica? Purtroppo ancora molto! Il costo varia dai 28.000 ai 35.000 euro con modelli che arrivano anche a 130.000 euro. Come abbiamo già visto, gran parte del prezzo è assorbito dal pacco batterie che per una city car è di circa 10.000 euro, una cifra con la quale è possibile comprare una piccola autovettura tradizionale. Sul fronte delle spese di manutenzione, però, ci sarebbero dei vantaggi, infatti non sono previsti cambio dell’olio e controlli antiinquinamento, la sostituzione liquidi è ridotta e le componenti meccaniche sono riparabili più facilmente. Inoltre la minore usura generale allunga decisamente i suoi tempi di vita che secondo alcuni studiosi sarebbero addirittura triplicati, anche se i dati a disposizione in questo senso sono ancora insufficienti. Assenza di rumore VS sicurezza Una delle migliori caratteristiche dei veicoli elettrici, cioè il fatto di essere silenziose, o, meglio, a bassissima rumorosità, permetterebbe una drastica riduzione dell’inquinamento acustico di strade e centri urbani con un miglioramento della qualità della vita di tutti
i cittadini. Alcuni, però, ritengono che l’alta silenziosità dei mezzi elettrici (motocicli e scooter inclusi) rappresenta un problema a livello di sicurezza, in quanto comporta un maggiore rischio d’investimento per i pedoni e i ciclisti che, a causa dell’assenza di rumori udibili durante l’avvicinarsi del veicolo elettrico, potrebbero non accorgersi dell’arrivo del mezzo. Inoltre, con l’assenza del rumore il guidatore potrebbe non rendersi conto della reale potenza del veicolo, spingendolo ad accelerare ulteriormente. Questo problema è stato risolto con l’utilizzo di dispositivi acustici che emettono un suono di avvertenza a velocità ridotte. Il paradosso è che alcune Case automobilistiche, dopo aver creato sistemi silenziosi costosissimi, devono rivedere tutta la progettazione per creare un sistema che emetta un suono virtuale in marcia. La silenziosità in realtà è un falso problema che si può risolvere semplicemente con il buon senso e seguendo le regole del Codice della Strada. Queste sono solo alcune delle sfide che l’industria automobilistica dovrà affrontare nel prossimo futuro, attraverso un percorso serio di ricerca e innovazione, affinché l’auto elettrica diventi un mezzo di trasporto di massa, come i veicoli a GPL o diesel. Il ragionamento dovrebbe, però, focalizzarsi sul futuro dell’auto in generale, in quanto traffico stradale, inquinamento acustico, rifiuti, costi energetici e nel campo della salute per una vita troppo sedentaria non si risolvono con i veicoli a emissioni 0.
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NOTIZIARIO DI AGGIORNAMENTO DEL SETTORE
Euromec Srl
EUROBALER: VERSATILITÀ ED ELEGANZA PER LA COMPATTAZIONE DEI ROTTAMI METALLICI Sotto la lente, l’ammiraglia di casa Euromec di Alberto Piastrellini
Da cinquant’anni professionalità e competenza tecnica sono di casa in Euromec Srl, Società ai vertici nel settore della produzione di attrezzature idrauliche ed elettroidrauliche per la movimentazione delle più diverse tipologie di materiali. Dal polipo per gru da camion, al caricatore, dal polipo per escavatore alle cesoie, fino alle presse e presse-cesoie, gru fisse e gru bilanciate, il ricco catalogo di Euromec offre ai clienti nazionali ed esteri tutte le infrastrutture tecniche necessarie tanto al piccolo autodemolitore quanto alla più grande acciaieria. Non a caso la Società è scaturita dall’unione fra Isomec ed Eurohydromec, fondendo l’esperienza delle due società storicamente riconosciute quali leader nel settore del riciclaggio e dell’autodemolizione. In occasione di Metalriciclo 2012, vogliamo approfondire la conoscenza
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dell’ammiraglia Eurobaler, la compattatrice più imponente della categoria che, al di là di prestazioni di altissimo livello, rivela inusitati aspetti estetici e di manovrabilità che raramente si riscontrano nei macchinari di questo tipo. A parlarcene è l’Avv. Riccardo Segala, membro CdA Euromec. “Velocità, robustezza, affidabilità ed economicità sono le medesime delle altre offerte Euromec - afferma l’Avv. Segala - e caratteristiche di Eurobaler, oltre al formato extra long (5,30 m) sono la ricchezza di optional disponibili e la comodità della cabina di comando”. Fra gli elementi qualificanti della pressa per impacchettaggio dei rottami metallici, anche autoveicoli a fine vita, si evidenziano: • il peso superiore rispetto a quello di tutti i macchinari concorrenti determina una maggiore robustezza;
• la particolare cura posta in fase di progettazione e realizzazione dei cilindri, che montano steli temprati in 39 NCD5 è garanzia di maggiore robustezza e resistenza. (Tra l’altro gli steli stessi sono trattati per poter lavorare in atmosfera carica di salsedine quale quella che si riscontra negli ambienti presso la costa e che rappresenta sempre un problema per le parti meccaniche delle macchine, quindi maggiore affidabilità e resistenza alla corrosione); • Il fatto che il cilindro spintore lavori su uno stelo guidato in boccole di bronzo, quindi autolubrificato e garantito contro la possibilità di grippaggio. • L’olio idraulico utilizzato è ad alto indice di viscosità e quindi al variare della temperatura ambientale il livello della viscosità è praticamente costante; ciò permette di avere meno usura e tra-
filamenti fra i componenti e della parte idraulica di azionamento. “È ovvio che tutti questi accorgimenti determinano un differenziale di costo rispetto alla media del mercato - conviene Segala - tuttavia, il prezzo è compensato dall’alto livello di affidabilità e rendimento ottenuto”. “Inoltre - prosegue - Eurobaler lavora con una delicatezza di movimenti unica nel suo genere, determinata dal fatto che l’intero ciclo di lavoro è controllato da scheda elettronica”. Giova notare anche che il serbatoio del gasolio è over size rispetto alla concorrenza, infatti ha una capienza di oltre 150 lt. contro una media di 70-80 lt. “Last but not least - ironizza l’avvocato, rimarcando come tutte le finiture della carrozzeria sono ben curate e dimostrano la cura che Euromec mette fin nei minimi particolari - Eurobaler è anche una bella macchina in grado di portare un tocco di eleganza anche in un segmento produttivo che di solito non brilla per estetica”. Invariata l’affidabilità e l’assistenza post vendita, elementi che contraddistinguono da sempre Euromec rispetto ai suoi concorrenti. Inoltre, chiude Segala, “Tutte le nostre attrezzature, sono costruite con i più moderni accorgimenti tecnici, i migliori materiali reperibili sul mercato, le più conosciute lamiere antiusura e tutti gli automatismi che permettono di poter lavorare su turni di 24/h, riducendo al minimo il fermo del mezzo, anche solo per l’ordinaria manutenzione”.
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NOTIZIARIO DI AGGIORNAMENTO DEL SETTORE
Tabella di marcia per l’energia per il 2050
UN FUTURO SENZA CARBONE È POSSIBILE?
Le strategie dell’Unione Europea per ridurre le emissioni di CO2 di oltre l’80% senza pregiudicare gli approvvigionamenti energetici e la competitività del settore. di Agnese Mengarelli
Un’energia sicura, priva di rischi, sostenibile ed economicamente accessibile rappresenta una necessità quotidiana nel mondo moderno, dalla quale dipendono il benessere della popolazione e lo sviluppo del settore industriale. Il sistema energetico e la sua organizzazione oggi non sono più sostenibili a causa delle elevate emissioni di gas a effetto serra, dei rischi per la sicurezza dell’approvvigionamento e la competitività, in un contesto di elevati costi energetici e scarsi investimenti. L’Unione Europea è alla ricerca di una soluzione che possa garantire un livello analogo di comfort ai cittadini e alle imprese a prezzi abbordabili, assicurando la sicurezza e la competitività
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dell’approvvigionamento e rispettando l’ambiente. Un sistema energetico che utilizza fonti a bassa intensità di carbonio, più concorrenziali e diversificate, rappresenta la soluzione anche in termini di crescita economica, occupazione, sviluppo locale e innovazione, ma i fattori che ostacolano il passaggio verso tale sistema sono numerosi: 1) i prezzi di mercato dell’energia non tengono pienamente in considerazione tutti i costi per la società legati a inquinamento, emissioni di gas serra, esaurimento delle risorse, rifiuti, uso del territorio, qualità dell’aria e dipendenza geopolitica. 2) Inerzia del sistema, infatti gran parte degli investimenti
nel sistema energetico sono in attività di lungo termine, comportando notevoli effetti di vincolo; pertanto possono essere introdotte modifiche al sistema solo in modo graduale. 3) La percezione dei cittadini sui rischi correlati alla costruzione di nuove centrali e infrastrutture elettriche può essere più negativa delle opinioni degli esperti. Inoltre, per convincere le persone a cambiare i propri comportamenti, sono spesso necessari tempi lunghi, oltre che incentivi o normative adeguati. 4) L’incertezza relativa agli sviluppi tecnologici, all’andamento della domanda, dei prezzi e della struttura del mercato possono aumentare notevolmente i rischi e i costi per gli investitori e rende i consumatori e le aziende restii a investire, dato che il sistema energetico necessita di costi fissi a lungo termine che richiedono decenni per essere recuperati. 5) Mercati imperfetti e miopi, dove la concorrenza è ancora debole a causa del dominio quasi monopolistico degli operatori storici e dove gli investimenti a lungo termine non vengono realizzati dagli operatori di mercato, che cercano guadagni a più breve termine. Inoltre i servizi di efficienza energetica e delle fonti di energie rinnovabili decentralizzate hanno mercati penalizzati dal numero ridotto di operatori e dalla mancanza di un quadro normativo favorevole.
Poiché per lo sviluppo industriale europeo è urgente la definizione di un nuovo modello di produzione e di consumo dell’energia, l’UE ha elaborato la Energy Roadmap 2050, ossia Tabella di marcia per l’energia per il 2050. Si tratta di una visione e una strategia per la decarbonizzazione (cioè il processo che porta al cambiamento del rapporto carbonio-idrogeno nelle fonti energetiche) entro il 2050, che tengano conto degli obiettivi generali della politica energetica europea della sostenibilità, della sicurezza degli approvvigionamenti e della competitività, accanto i quali vengono proposti obiettivi più specifici: 1) garantire agli investitori maggiore certezza sugli orientamenti politici futuri possibili a livello comunitario, indicando diverse traiettorie per conseguire la decarbonizzazione nel 2050 con i relativi effetti a livello economico, sociale e ambientale; 2) indicare i compromessi tra gli obiettivi strategici e i diversi percorsi di decarbonizzazione, individuando i loro elementi comuni; 3) stabilire le tappe fondamentali per la fase successiva alla Strategia Energia 2020, al fine di mobilitare le parti interessate e offrire maggiore certezza per tale fase. La Tabella di marcia per l’energia per il 2050 esamina le sfide da affrontare e indica la direzione da seguire per conseguire l’obiettivo
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NOTIZIARIO DI AGGIORNAMENTO DEL SETTORE
UE della decarbonizzazione, sottolineando che se gli investimenti saranno rinviati, si dovranno affrontare maggiori costi tra il 2011 e il 2050 e si creeranno maggiori disagi nel lungo periodo. “Solo con un nuovo modello energetico potremo rendere il nostro sistema sicuro, competitivo e sostenibile sul lungo termine. - ha sottolineato il Commissario Ue all’Energia, Günther Oettinger - Ora disponiamo finalmente di un quadro normativo europeo per attuare le misure strategiche necessarie che indirizzino gli investimenti nella giusta direzione”. L’Energy Roadmap 2050 presenta scenari diversi e analizza le possibili conseguenze, sfide e opportunità che deriverebbero dalla modernizzazione del sistema energetico, in quanto è difficile fare previsioni sul fabbisogno e gli approvvigionamenti. Inoltre le proiezioni tengono conto dei potenziali cambiamenti a livello di tecnologie, reti e prezzi del carbonio. Scenari di decarbonizzazione Elevata efficienza energetica. Impegno politico per realizzare risparmi energetici elevati, prevededo ad esempio requisiti minimi più rigorosi per le apparecchiature e i nuovi dispositivi, elevate percentuali di ristrutturazione degli edifici esistenti, istituzione di obblighi di risparmio energetico alle imprese di utilità pubblica del settore dell’energia. Questo scenario consentirà una riduzione della domanda di energia del 41% entro il 2050 rispetto ai picchi del 2005-2006. Tecnologie di approvvigionamento diversificate. Non esiste una preferenza rispetto alla tecnologia; tutte le fonti di energia possono competere sul mercato senza misure di supporto specifiche. La decarbonizzazione è indotta da una fissazione dei prezzi del carbonio che presuppone l’accettazione da parte dell’opinione pubblica sia del nucleare sia del sistema di cattura e stoccaggio del carbonio Quota elevata di energia da fonti rinnovabili. Forti misure di sostegno per le energie rinnovabili che garantiscano una percentuale molto elevata di tali fonti nel consumo energetico finale lordo (75% nel 2050) e una percentuale delle stesse fonti nel consumo di elettricità pari al 97%. Tecnologia di cattura e stoccaggio di CO2 (CCS) ritardata. Scenario analogo a quello delle tecnologie di approvvigionamento diversificate ma che presuppone che la CCS sia ritardata, con conseguente impiego di quote più elevate di energia nucleare; la decarbonizzazione indotta più dai prezzi del carbonio che dai progressi tecnologici. Ricorso limitato all’energia nucleare. Scenario che parte dal presupposto che non vengano costruiti nuovi impianti nucleari (oltre ai reattori attualmente in costruzione), con una conseguente maggiore penetrazione delle tecnologie di cattura e stoccaggio del CO2 (il 32% circa nella produzione di energia).
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Dalla combinazione dei diversi scenari si possono trarre conclusioni per l’elaborazione di strategie che produrranno effetti nel 2020 e oltre. La decarbonizzazione non solo è fattibile, ma potrebbe rivelarsi, nel lungo periodo, anche meno costosa delle politiche attuali. A prescindere dal mix energetico scelto, sono fondamentali l’efficienza energetica, l’utilizzo delle energie rinnovabili e gli investimenti nella modernizzazione delle infrastrutture, che devono essere realizzati subito per evitare adeguamenti ancora più costosi in futuro. Infine, è indispensabile un mercato comune dell’energia (da completare entro il 2014) per mantenere i costi energetici bassi e per garantire la sicurezza degli approvvigionamenti. Anche la dimensione sociale della Roadmap per l’energia ha un ruolo molto importante, infatti la transizione inciderà sull’occupazione e richiederà interventi nel campo dell’istruzione e della formazione, oltre a un dialogo sociale più vigoroso per gestire in modo efficace il cambiamento e assicurare una transizione equa e basata su principi occupazionali dignitosi. Le critiche alla Tabella di marcia per l’energia per il 2050 non sono tardate ad arrivare Rainer Hinrichs-Rahlwes, Presidente dell’European Renewable Energies Federation (EREF), sostiene che la Roadmap 2050 dovrebbe convincere le persone e gli Stati che questa sia l’unica via possibile per risparmiare sui costi di produzione dell’energia e per tornare a rispettare il mondo in cui viviamo. Per il Presidente dell’European Renewable Energy Council (EREC), Arthouros Zervos, invece, sarebbe stato meglio un progetto più a breve termine con una minore riduzione di gas serra, per tenere alta la fiducia nel caso in cui le cose andassero nel verso giusto. Inoltre si dovrebbe porre l’attenzione anche su altre tematiche come il riscaldamento globale. Infine, sempre secondo Zervos, mancano suggerimenti per la diversificazione della produzione di energia negli anni oltre il 2020. Le proiezioni delle tendenze attuali, in effetti, evidenziano che la riduzione di gas serra necessaria può essere conseguita solo al 50% ed evidenziano una maggiore dipendenza dalle importazioni, soprattutto di gas, e un aumento dei prezzi dell’elettricità e dei costi legati all’energia. Combinando i contributi in materia di efficienza energetica, energie rinnovabili e nucleare e tecnologie di cattura e stoccaggio del carbonio, però, sarà possibile la decarbonizzazione del settore energetico, il tutto a costi sostenibili. La Tabella di marcia per l’energia per il 2050 ovviamente dovrà essere aggiornata regolarmente, tenendo in considerazione gli sviluppi più recenti; infatti nei prossimi anni saranno presenti ulteriori proposte e già quest’anno sono in programma nuove misure su mercato interno, energie rinnovabili e sicurezza nucleare.
NOTIZIARIO DI AGGIORNAMENTO DEL SETTORE
Trasporto illecito e confisca del mezzo
RIBADITA L’OBBLIGATORIETÀ DELL’APPLICAZIONE a cura di Alberto Piastrellini
Il trasporto di batterie esauste di autoveicoli, qual ora avvenga in assenza delle prescritte autorizzazioni, rientra nella fattispecie del reato di cui all’ex art. 256 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal d. lgs. 16 gennaio 2008, per il quale è prevista, oltre all’ammenda pecuniaria, la confisca del mezzo di trasporto. Nel caso in esame, il ricorrente, ha proposto ricorso lamentando violazione ed errata applicazione della legge in relazione alla disposta confisca, misura non prevista dall’art. 256 del citato decreto legislativo e limitata dall’art. 259 dello stesso ad altre ipotesi di reato, in particolare alle forme di traffico di rifiuti e non al mero trasporto. Il Difensore ipotizza che a tale violazione consegue anche l’esistenza di un difetto di contestazione e di relazione fra contestazione e decisione, per essere stata assunta una deliberazione in tema di confisca non corrispondente all’ipotesi di reato contestata. La Cassazione, tuttavia rileva che “Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto”. Per cui: “Il testo di legge è in equivoco nel prevedere la confisca obbligatoria del mezzo utilizzato per un trasporto effettuato in assenza delle necessarie autorizzazioni (art. 256), oppure con violazione degli obblighi in materia di formulari e certificazioni (art. 258, quarto comma) o, infine in ipotesi di traffico di rifiuti (art. 259, primo comma). A fronte dell’inequivoco dato nominativo, del tutto corretta è la decisione del Tribunale nel disporre la confisca del mezzo a seguito dell’applicazione della pena per il reato previsto dall’art 256, citato”. A maggior informazione dei Lettori, riportiamo il testo della Sentenza, così come desunto dal Sito: www.lexambiente.it
SENTENZA Sul ricorso proposto da (omissis) avverso la sentenza ex art. 444 c.p.p. Emessa in data 22 Ottobre 2010 del Tribunale di Bolzano, Sezione distaccata di Bressanone, con cui gli è stata applicata la pena di due mesi e venti giorni di arresto e 1.156,00 euro di ammenda per il reato previsto dall’art.256 del d.lgs. n. 256 del 2006, con confisca della vettura in sequestro. Fatto commesso il 17 novembre 2011. Sentita la relazione effettuata dal Consigliere (omissis) Lette le richieste del Pubblico Ministero nella persona del Cons. (omissis), che ha concluso per il rigetto del ricorso. RILEVA Tratto a giudizio per rispondere del reato ex art. 256 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal d. lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, per avere proceduto al trasporto non autorizzato di circa 4.500 kg di vecchie batterie per veicoli, il Sig. (omissis) ha concordato l’applicazione della pena di due mesi e venti giorni di arresto e 1.156,00 euro di ammenda, pena condizionalmente sospesa: con la sentenza emessa ex art. 444 c.p.p. Il Tribunale ha disposto ex art. 29, secondo comma, del decreto citato la confisca del veicolo utilizzato per il trasporto.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione III Penale
Avverso tale decisione il Sig. (omissis) propone ricorso tramite il Difensore lamentando violazione ed errata applicazione della legge in relazione alla disposta confisca, misura non prevista dall’art. 256 del citato decreto legislativo e limitata dall’art. 259 dello stesso ad altre ipotesi di reato, in particolare alle forme di traffico di rifiuti e non al mero trasporto; a tale violazione consegue anche l’esistenza di un difetto di contestazione e di relazione fra contestazione e decisione, per essere stata assunta una deliberazione in tema di confisca non corrispondente all’ipotesi di reato contestata.
(omissis)
OSSERVA
ha pronunciato la seguente
Il ricorso è manifestamente infondato.
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
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Come ricordato in via incidentale dallo stesso ricorrente nella parte descrittiva del ricorso, il secondo comma dell’art. 259 del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, modificato dal d. lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, recita: “Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto”. Il testo di legge è in equivoco nel prevedere la confisca obbligatoria del mezzo utilizzato per un trasporto effettuato in assenza delle necessarie autorizzazioni (art. 256), oppure con violazione degli obblighi in materia di formulari e certificazioni (art. 258, quarto comma) o, infine in ipotesi di traffico di rifiuti (art. 259, primo comma). A fronte dell’inequivoco dato nominativo, del tutto corretta è la decisione del Tribunale nel disporre la confisca del mezzo a seguito dell’applicazione della pena per il reato previsto dall’art 256, citato. Sulla base delle considerazioni fin qui svolte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art . 616 c.p.p., al pagamento delle spese del presente grado di giudizio. Tenuto poi conto della sentenza della Corte Costituzionale in data 13 Giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, nonché al versamento della somma di Euro 1.500,00 alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 16 Novembre 2011.
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Confisca preventiva del mezzo
BASTA LA SOLA IPOTESI DI REATO! a cura di Alberto Piastrellini
Nel caso di un ricorso proposto da due indagati per reato di cui all’art. 256 d.lgs. n. 152/2006 (traporto illecito di rifiuti pericolosi e non pericolosi), avverso l’ordinanza del Tribunale che ha respinto la domanda di riesame proposta avverso il decreto di sequestro preventivo degli automezzi utilizzati, la difesa aveva proposto per Cassazione denunciando violazione di legge sulla sussistenza del fumus che, invece, doveva essere escluso perché gli oggetti sequestrati non potevano essere considerati rifiuto, dal momento che, gli indagati, li avevano acquistati con l’intenzione di riutilizzarli in Romania. La Cassazione osserva che “per il mantenimento del sequestro basta, la puntuale enunciazione di un’ipotesi di reato che renda necessaria la limitazione o l’esclusione della disponibilità delle cose che siano pertinenti a tale reato… soltanto quando l’enunciazione sia manifestamente illogica oppure quando la configurabilità del reato appaia impossibile il giudice del riesame, cui è attribuita pienezza di cognizione che gli consente di prendere in considerazione anche elementi sopravvenuti, è tenuto a revocare il sequestro”. Dal momento che: “in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di violazione di legge per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell’art. 325, comma 1, c.p.p., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all’inosservanza di precise norme processuali, ma non l’illogicità manifesta” [Cassazione n. 5876/2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua, RV. 226710]; e che, sempre nel caso in esame i ricorrenti non hanno enunciato alcun motivo riconducibile alla violazione di legge essendosi limitati, a fronte dell’ipotesi di reato enunciata nel decreto di sequestro [che punisce chiunque effettua un’attività di trasporto in mancanza di autorizzazione, iscrizione o comunicazione prescritte dalla normativa vigente], ad asserire che il trasporto, contrariamente a quanto riportato nel’annotazione degli agenti e dalle prodotte fotografie, non riguardava rifiuti e che essi avevano agito in buona fede; Ne consegue che “la revoca del sequestro preventivo in relazione a fattispecie di reato per le quali è prevista la confisca obbligatoria è possibile soltanto nell’ipotesi nella quale vengono a mancare gli elementi costituenti il fumus commissi delicti e non per il venir meno delle esigenze cautelari, atteso che in tali ipotesi la pericolosità della res non è suscettibile di valutazioni discrezionali, ma è presunta dalla legge” [Cassazione Sezione III n. 17439/2005, RV.231516, P.M. in proc. Amico]. A maggior informazione dei Lettori, riportiamo il testo della Sentenza, così come desunto dal Sito: www.lexambiente.it REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Terza Sezione Penale (omissis) ha pronunciato la seguente
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SENTENZA sul ricorso proposto da (omissis) indagati del reato di cui all’art. 256 d.lgs. n. 152/2006 per avere trasportato illecitamente rifiuti pericolosi e non pericolosi, avverso l’ordinanza 14.04.2010 del Tribunale di Savona che ha respinto la domanda di riesame proposta avverso il decreto di sequestro preventivo dell’autocarro MAN targato (omissis) del semirimorchio Koegel targato (omissis)J e del veicolo FIAT targato (omissis); Visti gli atti, l’ordinanza denunciata e il ricorso; Sentita nella Camera di Consiglio la relazione del Consigliere (omissis); Sentito il PM nella persona del PG, (omissis), che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; OSSERVA Con ordinanza 14.04.2011 il Tribunale di Savona rigettava la domanda di riesame proposta da (omissis) indagati del reato di cui all’art. 256 d.lgs. n. 152/2006 per avere trasportato illecitamente rifiuti pericolosi e non pericolosi, avverso l’ordinanza 14.04.2010 del Tribunale di Savona che ha respinto la domanda di riesame proposta avverso il decreto di sequestro preventivo dell’autocarro MAN targato (omissis), del semirimorchio Koegel targato (omissis)J e del veicolo FIAT targato (omissis), beni soggetti, in caso di sentenza di condanna, a confisca obbligatoria. Proponevano ricorso per cassazione gli indagati denunciando violazione di legge sulla sussistenza del fumus che, invece, doveva essere escluso perché gli oggetti sequestrati non potevano essere considerati rifiuto per averli gli indagati acquistati con l’intenzione di riutilizzarli in Romania. Inoltre, andava riconosciuta la loro buona fede perché in possesso della prodotta licenza n. 10002 rilasciata dalla competente autorità rumena che li autorizzava al trasporto stradale pubblico di merci su strade del territorio dell’Unione Europea. Chiedevano l’annullamento dell’ordinanza. Il ricorso è manifestamente infondato. In tema di misure cautelari reali e di sequestro preventivo l’ipotesi accusatoria deve corrispondere, per costante giurisprudenza di questa Corte, a una fattispecie astratta sicuramente prevista dalla legge come reato, sicché, quando nella fase delle indagini preliminari sia stato indicato un fatto inquadrabile nel reato in relazione al quale è stato disposto il sequestro, in sede di riesame del provvedimento, l’ipotesi di reato, verificabile sotto il profilo probatorio soltanto nel giudizio di merito, deve essere valutata sul piano dell’astrattezza. Per il mantenimento del sequestro basta, quindi, la puntuale enun-
ciazione di un’ipotesi di reato che renda necessaria la limitazione o l’esclusione della disponibilità delle cose che siano pertinenti a tale reato. Soltanto quando l’enunciazione sia manifestamente illogica oppure quando la configurabilità del reato appaia impossibile il giudice del riesame, cui è attribuita pienezza di cognizione che gli consente di prendere in considerazione anche elementi sopravvenuti, è tenuto a revocare il sequestro. Avverso l’ordinanza emessa in sede di riesame dei provvedimenti di sequestro preventivo il ricorso per cassazione è proponibile solo per violazione di legge, sicché non possono essere dedotti con tale mezzo d’impugnazione vizi della motivazione, “non rientrando nel concetto di violazione di legge, come indicato negli artt. 111 della Costituzione e 606, lett. B e C, c.p.p., anche la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione, separatamente previste come motivo di ricorso dall’art. 606, lett. E, c.p.p.” [Cassazione Sezione VI, n. 24250/2003, De Palo, RV. 2255578]. Le SU di questa Corte hanno, però, puntualizzato che “in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di violazione di legge per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell’art. 325, comma 1, c.p.p., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all’inosservanza di precise norme processuali, ma non l’illogicità manifesta” [Cassazione n. 5876/2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua, RV. 226710] Nel caso in esame, i ricorrenti non hanno enunciato alcun motivo riconducibile alla violazione di legge essendosi limitati, a fronte dell’ipotesi di reato enunciata nel decreto di sequestro [che punisce chiunque effettua un’attività di trasporto in mancanza di autorizzazione, iscrizione o comunicazione prescritte dalla normativa
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vigente], ad asserire che il trasporto, contrariamente a quanto riportato nell’annotazione di servizi della polizia municipale di Borghetto Santo Spirito e dalle prodotte fotografie, non riguardava rifiuti e che essi avevano agito in buona fede. Va poi rilevato, d’ufficio che, in tema di trasporto di rifiuti, è illegittimo il sequestro preventivo dei mezzi utilizzati, con finalizzazione al provvedimento di confisca degli stessi, alla stregua della previsione normativa dell’obbligatoria confisca dei mezzi in caso di condanna per trasporto illecito di rifiuti [Cassazione n. 23495/2003, Bonavita, RV. 225309; Sezione III n. 30903/2001, Maio, RV. 219934]. Ne consegue che “la revoca del sequestro preventivo in relazione a fattispecie di reato per le quali è prevista la confisca obbligatoria è possibile soltanto nell’ipotesi nella quale vengono a mancare gli elementi costituenti il fumus commissi delicti e non per il venir meno delle esigenze cautelari, atteso che in tali ipotesi la pericolosità della res non è suscettibile di valutazioni discrezionali, ma è presunta dalla legge” [Cassazione Sezione III n. 17439/2005, RV.231516, P.M. in proc. Amico]. La manifesta infondatezza del ricorso comporta l’onere delle spese processuali e del versamento ai sensi della sentenza 13 giugno 2000 n. 186 della Corte costituzionale, alla cassa ammende di una somma che va equitativamente fissata in € 1.000. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese per procedimento e al versamento alla cassa delle ammende della somma di € 1.000. Così deciso nella camera di Consiglio in Roma il 15.12.2011
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Trasporto rifiuti pericolosi e non bonificati
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E la condotta occasionale non costituisce deroga al reato a cura di Alberto Piastrellini
Nel caso in esame è stato accertato il trasporto di rifiuti pericolosi, con l’ammissione, da parte di uno dei ricorrenti, del proprio mestiere di raccolta e di trasporto di materiale ferroso [nella specie contenente oli e grassi minerali], cui si aggiunge l’ammissione della collaborazione di altre persone. Il tutto in mancanza della prescritta iscrizione nell’albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti e con l’aggravante dello stato d’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti, dichiarato nel territorio della Regione Calabria con DPCM emesso il 18.12.2009 ai sensi della legge n. 255/1992. Il trasporto di tali rifiuti richiede l’iscrizione all’Albo nazione di cui all’art. 30 del decreto n. 22/1997 e l’insussistenza di tale requisito integra, essendo stato il fatto commesso nella Regione Calabria, alla quale è stata estesa la disciplina emergenziale introdotta per la Regione Campania, non già il reato di cui all’art. 256, comma primo, d. lgs. n. 152 del 2006, ma quello più grave di cui all’art. 6 lettera d) della legge n. 210/2008, contestato agli imputati. Né, può essere invocata la buona fede “in ordine al trasporto dei rifiuti commesso in violazione della normativa che lo rende legittimo soltanto previa iscrizione all’Albo nazione di cui all’art. 30 del decreto n. 22/1997, sicché la condotta degli imputati non può essere in alcun modo giustificata sussistendo a carico del trasportatore l’obbligo di acquisire tutti i dati conoscitivi necessari per il suo corretto esercizio”. Questo , perché: “ai fini della configurabilità dell’ignoranza inevitabile, e quindi scusabile, della legge penale, la scriminante della buona fede può trovare applicazione solo nell’ipotesi in cui l’agente abbia fatto tutto il possibile per adeguarsi al dettato della norma e questa sia stata violata per cause indipendenti dalla volontà dell’agente medesimo, al quale, quindi, non può essere mosso alcun rimprovero, neppure di semplice leggerezza. Non è sufficiente, dunque, ad integrare gli estremi dell’esimente in parola il comportamento passivo tenuto dall’imputato, essendo, invece necessario che questo si attivi(informandosi presso gli uffici competenti, consultando gli esperti in materia, ecc.) al fine di adeguarsi all’ordinamento giuridico” [Sezione III n. 4012/1990, RV. 186394]. Inoltre, come già evidenziato sulle pagine del Notiziario, la collaborazione occasionale non
esclude il reato (Cassazione Sezione 3, Sentenza n. 24428/2011 RV 250674, ove si legge che: “Il reato di trasporto non autorizzato di rifiuti si configura anche in presenza di una condotta occasionale, in ciò differenziandosi dall’art. 260 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che sanziona la continuità dell’attività illecita”. A maggiore informazione dei lettori pubblichiamo il testo della sentenza così come desunto dal sito: www.lexambiente.it. REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Terza Sezione Penale
ro Fiat 40 NC 35 B targato (omissis) rifiuti pericolosi [parti meccaniche di autovetture contenenti oli e grassi minerali, monoblocco di motore con fuoriuscita d’olio, copertoni, cerchioni di ferro, marmitte, ammortizzatori, fili di rame, infissi in alluminio] in mancanza della prescritta iscrizione nell’albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti. Nel corso di un servizio i CC avevano controllato il suddetto veicolo, condotto da (omissis), che aveva asserito che le persone trasportate collaboravano con lui nell’attività di raccolta e di trasporto del ferro vecchio e, in particolare, che (omissis) stava prestando una collaborazione occasionale.
(omissis) ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da (omissis) avverso la sentenza la sentenza pronunciata dalla Corte d’Appello di Catanzaro in data 16.12.2010 che ha confermato la condanna alla pena della reclusione e della multa loro inflitta nel giudizio di primo grado per il reato di cui all’art. 6 comma 1 lettera d) legge n. 210/2008; Visti gli atti, la sentenza denunziata e i ricorsi; Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere (omissis); Sentito il PM nella persona del PG, (omissis), che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi; OSSERVA Con sentenza in data 16.12.2010 la Corte d’Appello di Catanzaro confermava la condanna alla pena della reclusione e della multa inflitta nel giudizio di primo grado a (omissis) quali colpevoli del reato di cui all’art. 6 comma 1 lettera d) n. 2 legge n. 210/2008 per avere [vigendo lo stato d’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti, dichiarato nel territorio della Regione Calabria con DPCM emesso il 18.12.2009 ai sensi della legge n. 255/1992] trasportato con motocar-
Proponevano ricorsi per cassazione gli imputati denunciando violazione di legge e vizio di motivazione • sulla ritenuta configurabilità del reato, indotto per fronteggiare l’emergenza nel settore dello smaltimento rifiuti, “per l’evidente carenza sia dell’inadeguatezza dell’azione che del relativo profilo psicologica palesemente carente nella circostanza” [(omissis)]; • sulla ritenuta legittimità costituzionale del suddetto DPCM che, estendendo la normativa sull’emergenza rifiuti prevista per la Regione Campania alla Regione Calabria, aveva previsto “l’inasprimento di pena” per fatti commessi in Calabria violando il principio nulla poena sine praevia lege poenali [(omissis)]; • sull’affermazione di responsabilità pur in mancanza dell’elemento psicologico del reato essendo il conducente del veicolo in possesso di un formulario di rifiuti regolarmente compilato [(omissis)]; • sulla conferma della pronuncia di condanna nei confronti di (omissis) che “era semplicemente a bordo del camion che stava trasportando i rifiuti” senza concorrere nel trasporto illecito non essendo ravvisabile compartecipazione morale anche alla stregua delle dichiarazioni liberatorie dei coimputati. Chiedevano tutti l’annullamento della sentenza impugnata.
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NOTIZIARIO DI AGGIORNAMENTO DEL SETTORE I ricorsi, che propongono censure che contestano la ricostruzione fattuale operata dai giudici del merito e che muovono erronee argomentazioni giuridiche, sono manifestamente infondati e devono essere dichiarati inammissibili con le conseguenze di legge. In fatto, è stato accertato, con motivazione incensurabile, che rifiuti pericolosi sono stati trasportati con un motocarro, condotto da (omissis) il quale, nell’ammettere di svolgere per mestiere attività di raccolta e di trasporto di materiale ferroso [nella specie contenente oli e grassi minerali], ha aggiunto di avvalersi della collaborazione delle persone che viaggiavano con lui. Il trasporto di tali rifiuti richiede l’iscrizione all’Albo nazione di cui all’art. 30 del decreto n. 22/1997 e la pacifica insussistenza di tale requisito integra, essendo stato il fatto commesso nella Regione Calabria, alla quale è stata estesa la disciplina emergenziale introdotta per la Regione Campania, non già il reato di cui all’art. 256, comma primo, d. lgs. n. 152 del 2006, ma quello più grave di cui all’art. 6 lettera d) della legge n. 210/2008, contestato agli imputati. L’estensione alla regione Calabria della disciplina emergenziale è intervenuta ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 con la conseguenza che alle particolari ipotesi d’illeciti in materia di rifiuti si applicano le norme sanzionatorie previste dall’art. 6 della legge 210/2008, sicché sono palesemente erronei i rilievi difensivi relativi all’inoffensività della
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condotta e all’inasprimento della pena che consegue dalla operatività, ratione loci, della legge n. 2008/2010 per effetto dell’emanato DPCM dianzi menzionato. Correttamente i giudici di merito hanno escluso l’invocata buona fede in ordine al trasporto dei rifiuti commesso in violazione della normativa che lo rende legittimo soltanto previa iscrizione all’Albo nazione di cui all’art. 30 del decreto n. 22/1997, sicché la condotta degli imputati non può essere in alcun modo giustificata sussistendo a carico del trasportatore l’obbligo di acquisire tutti i dati conoscitivi necessari per il suo corretto esercizio. Ne consegue che l’inconsistenza della predetta doglianza sulla buona fede per la quale non costituiscono elementi di supporto le circostanze fattuali segnalate dall’imputato (omissis) e prese in considerazione dai giudici di merito perché “ai fini della configurabilità dell’ignoranza inevitabile, e quindi scusabile, della legge penale, la scriminante della buona fede può trovare applicazione solo nell’ipotesi in cui l’agente abbia fatto tutto il possibile per adeguarsi al dettato della norma e questa sia stata violata per cause indipendenti dalla volontà dell’agente medesimo, al quale, quindi, non può essere mosso alcun rimprovero, neppure di semplice leggerezza. Non è sufficiente, dunque, ad integrare gli estremi dell’esimente in parola il comportamento passivo tenuto dall’imputato, essendo, invece necessario che questo si attivi(informandosi presso gli uffici competenti, consultando gli esperti in materia, ecc.) al fine
di adeguarsi all’ordinamento giuridico” [Sezione III n. 4012/1990, RV. 186394]. Anche sulla compartecipazione all’illecito di (omissis) la sentenza impugnata è adeguatamente motivata essendo stato puntualizzato che il conducente e il proprietario del veicolo ha indicato i trasportati quali suoi collaboratori nell’attività di raccolta di ferro vecchio [la collaborazione occasionale non esclude il reato: Cassazione Sezione 3, Sentenza n. 24428/2011 RV 250674 “Il reato di trasporto non autorizzato di rifiuti si configura anche in presenza di una condotta occasionale, i ciò differenziandosi dall’art. 260 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che sanziona la continuità dell’attività illecita. (Fattispecie in tema di sequestro preventivo disposto, tra l’altro, per il reato da cui all’art. 6 D.L. n. 172 del 2008, conv. con modd. in L. n. 210 del 2008, applicabile nella Regione Calabria in quanto soggetta al regime emergenziale in materia di rifiuti)”], sicché correttamente è stata ritenuta la compartecipazione criminosa del predetto nella forma dell’esecuzione del fatto. PQM La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese per procedimento e al versamento alla cassa delle ammende della somma di € 1.000. Così deciso in Roma nella pubblica udienza il 15.12.2011
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NOTIZIARIO DI AGGIORNAMENTO DEL SETTORE
Confisca del mezzo e terzo proprietario
ESCLUSA LA CONFISCA QUANDO È MANIFESTA LA BUONA FEDE a cura di Alberto Piastrellini
A seguito di un sequestro preventivo di un autocarro nell’ambito di un provvedimento circa un reato di trasporto illecito di rifiuti in mancanza di prescritta autorizzazione, il ricorrente, terzo proprietario del mezzo, propone ricorso avverso l’ordinanza di misura cautelare. Tuttavia, il ricorrente, pur risultando terzo proprietario dell’automezzo, non fornisce alcun elemento da cui inferire che il trasporto non autorizzato fosse avvenuto a sua insaputa o contro la sua volontà. L’art. 259, comma 2, del D. Lgs. n. 152/2006 stabilisce che alla sentenza di condanna o a quella emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p. consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto con riferimento ai reati di traffico illecito di rifiuti e di trasporto illecito di cui agli art. 256 e 258, comma 1, del medesimo decreto legislativo. Nulla prevede la disposizione citata con riferimento all’ipotesi di appartenenza del mezzo di trasporto a persona estranea alla commissione del reato. La Corte ha, quindi, interpretato la norma in senso costituzionalmente compatibile, affermando che deve essere esclusa la confisca nei confronti del terzo proprietario del mezzo di trasporto allorché questi dimostri la sua buona fede e cioè che l’uso illecito della res gli era ignoto e non collegabile ad un suo comportamento negligente (sez. III, 4.11.2008 n. 46012, Castellano RV 241771; sez. III, 20.5.2008 n. 26529, Torre, RV 240551; sez. III, 24.6.2004 n. 33281, Datola, RV 229010). Orbene, l’ordinanza impugnata, nel respingere l’istanza di riesame presentata dal ricorrente ha osservato che l’istante non ha fornito alcun elemento da cui inferire che il trasporto non autorizzato fosse avvenuto a sua insaputa o contro la sua volontà, con motivazione coerente con l’enunciato principio di diritto. Dal che ne deriva il successivo rigetto del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali. A maggior informazione dei Lettori, riportiamo il testo integrale della Sentenza, così come desunto dal Sito: www.lexambiente.it REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Terza Sezione Penale (omissis) ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto dall’Avv. (omissis), difensore di fiducia di (omissis), avverso l’ordinanza in data 19.7.2011 del Tribunale di Roma, con la quale è stato confermato il decreto di sequestro prevenivo di un autocarro emesso dal G.I.P. del medesimo Tribunale di Roma in data 27.6.2011. Udita la relazione fatta dal Consigliere (omissis); Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
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Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale (omissis), che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO Con la impugnata ordinanza il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del riesame, ha confermato il decreto di sequestro preventivo di un autocarro emesso dal G.I.P del medesimo tribunale in data 27.6.2011 nell’ambito delle indagini a carico di (omissis) per il reato di cui all’art. 256 del D. Lgs. n. 152/2006, a lui ascritto per avere effettuato un trasporto di rifiuti speciali non pericolosi con l’automezzo oggetto della misura cautelare senza la prescritta autorizzazione. Il tribunale ha osservato che ai sensi dell’art. 259 del medesimo decreto legislativo è obbligatoria la confisca dell’automezzo utilizzato per il trasporto di rifiuti anche nell’ipotesi di sentenza di patteggiamento e che tale previsione normativa giustifica l’applicazione della misura cautelare. Si è osservato inoltre che il ricorrente, pur risultando terzo proprietario dell’automezzo, non ha fornito alcun elemento da cui inferire che il trasporto non autorizzato fosse avvenuto a sua insaputa o contro la sua volontà. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il difensore di (omissis denunciando la violazione ed errata applicazione dell’art. 240 del c. p. Si deduce, in sintesi, che (omissis) è estraneo al procedimento penale iniziato a carico del (omissis) e che per la sua qualità di terzo proprietario dell’automezzo è escluso che possa esserne disposta la confisca ai sensi dell’art. 240 del c. p., richiamato dall’art. 259 del D. Lgs. n. 152/2006, sicché non si giustifica neppure la applicazione della misura cautelare nei suoi confronti. Sul punto si richiama una sentenza di questa Corte, sez. III, n. 14039 del 13.1.2011, Marchetti, con la quale è stata annullata senza rinvio, limitatamente alla misura di sicurezza patrimoniale, la sentenza che aveva disposto la confisca di un autocarro appartenente a terzo estraneo alla commissione di reato. Il ricorso non è fondato. La sentenza citata dal ricorrente si riferisce a fattispecie diversa da quella in esame, non solo perché detta pronuncia ha ad oggetto la misura di sicurezza patrimoniale, mentre il presente giudizio è relativo alla misura cautelare, ma anche soprattutto perché costituisce applicazione di un quadro normativo diverso. La predetta sentenza si è pronunciata sul ricorso avverso una sentenza di applicazione della pena sull’accordo delle parti per il reato di cui all’art. 6, comma 1 lett. b), della L. n. 210/2008, che sanziona come delitto, tra l’altro, il trasporto, senza la prescritta autorizzazione, di rifiuti nei territori nei quali vige lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti dichiarato ai sensi della legge n. 225 del 1992. Il citato art. 6, comma 1 bis, dispone che nell’ipotesi di sentenza di condanna consegue la confisca del veicolo. La disposizione citata è già stata interpretata da questa Corte nel senso che la confisca obbligatoria del veicolo segue solo alla sentenza di condanna e non anche a quella di applicazione della pena ai sensi
dell’art.444 c.p.p. (sez. III, 16.102009 n. 40203, Grimaldi, RV 244955). Il giudice di merito, nel caso esaminato da quella sentenza, pertanto, aveva disposto la confisca ai sensi dell’art. 240 c.p., per il cui terzo comma - e fatta salva l’ipotesi elle cose elencate nel comma secondo n. 2) - non può essere disposta la misura di sicurezza patrimoniale se la cosa appartiene a persona estranea alla commissione del reato. L’art. 259, comma 2, del D. Lgs. n. 152/2006 stabilisce, invece, che alla sentenza di condanna o a quella emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p. consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto con riferimento ai reati di traffico illecito di rifiuti e di trasporto illecito di cui agli art. 256 e 258, comma 1, del medesimo decreto legislativo. Nulla prevede la disposizione citata con riferimento all’ipotesi di appartenenza del mezzo di trasporto a persona estranea alla commissione del reato. La giurisprudenza di questa corte ha, quindi, interpretato la norma in senso costituzionalmente compatibile, affermando che deve essere esclusa la confisca nei confronti del terzo proprietario del
mezzo di trasporto allorché questi dimostri la sua buona fede e cioè che l’uso illecito della res gli era ignoto e non collegabile ad un suo comportamento negligente (sez. III, 4.11.2008 n. 46012, Castellano RV 241771; sez. III, 20.5.2008 n. 26529, Torre, RV 240551; sez. III, 24.6.2004 n. 33281, Datola, RV 229010). Orbene, l’ordinanza impugnata, nel respingere l’istanza di riesame presentata da (omissis), ha osservato che l’istante non ha fornito alcun elemento da cui inferire che il trasporto non autorizzato fosse avvenuto a sua insaputa o contro la sua volontà, con motivazione coerente con l’enunciato principio di diritto. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato con le conseguenze di legge. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 17.1.2012.
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Autodemolizione e Arte
UN MOTO DI SPIRITUALITÀ IN UN VECCHIO COPERTONE Un giovane artista abruzzese utilizza PFU per le sue suggestive sculture di Silvia Angeloni foto di Berenice Panzanelli
Andando a curiosare fra gli spazi espositivi dell’ultima edizione di ECOMONDO – Fiera Internazionale del recupero di materia e di energia e dello sviluppo sostenibile (9 – 12 novembre 2011), abbiamo notato con curiosità un’opera d’arte che ha catturato la nostra attenzione: all’interno dello spazio espositivo del Consorzio Ecopneus, un drago di gomma ci fissava… Si trattava dell’opera di Nicola Antonelli, un giovane artista abruzzese emergente
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che da un materiale problematico da smaltire come la gomma dei PFU, ha pensato bene non solo di utilizzarli come materia prima per le sue opere, ma addirittura è riuscito ad infondere in esse un moto di spiritualità. Lo abbiamo intervistato per conoscerlo meglio e capire com’è nata quest’opera che, abbiamo poi compreso, punta a veicolare un messaggio positivo e salvifico per una società ormai “fuori strada”.
Qual è la sua formazione scolastica e artistica? Come altri ar tisti, ho frequentato l’Accademia di Belle Arti a L’Aquila. Quando ha iniziato a pensare che da PFU esausti poteva realizzare delle opere? Ho iniziato a pensare a questa possibilità dal momento in cui Luca di Francescantonio, l’ideatore del “Mascitti Creative
Contest” (Ndr.: È un premio che si è svolto nel 2011, ideato da Mascitti Gomme e da Luca di Francescantonio, Graphic Designer. Gli stessi hanno deciso di portare avanti un discorso creativo ossia: creare oggetti di design dai copertoni esausti); e Giuseppe Mascitti mi proposero di cimentarmi con i copertoni fuori uso, da lì iniziò tutto. Come è nata l’idea di questa opera: “ La mano di Dio”, cosa voleva comunicare e rappresentare? Io penso che il coper tone sia il simbolo di una società consumistica un po’ allo sbando e letteralmente votata al consumo e quindi al materialismo, volevo creare un’opera invece che rimandasse al tema spirituale. Ho preso il copertone e da esso ho creato un drago rifacendomi un po’ alla simbologia cristiana del male assoluto. Volevo dare a quest’opera un senso mistico, tutta la struttura di questo drago è fatta con coper toni riciclati, ed esso - il drago - ha una lancia, o meglio è trafitto da una lancia in ferro che sembra arrivare dal Cielo, ed è per questo che l’ho chiamata “La mano di Dio”. Il senso che ho voluto dare all’opera non è focalizzato tanto sul riciclo in sè o sulla salvaguardia e rispetto dell’ambiente, temi che, per quanto importanti, ritengo scontati. Viceversa la mia idea era quella di creare questa sorta di rappresentazione medievale, ma contestualizzata al contemporaneo, una mano che arriva dall’alto a punire la società corrotta dell’uomo e che trafigge il “Drago” simbolo del male. Per far ciò ho preso spunto anche dall’iconografia cristiana del gruppo “San Giorgio e il Drago”. (Ndr.: San Giorgio è raffigurato in sella ad un cavallo mentre con una lancia trafigge un drago che è ai suoi piedi, simbolo del male). Ho realizzato il drago con copertoni, e ho percorso questo senso mistico, spirituale e per bilanciare e dare ad esso un ulteriore slancio evocativo ho realizzato la lancia che viene dall’alto con un materiale totalmente diverso, il ferro lucidato. Un messaggio spirituale quindi? Sì, decisamente e debbo fare un’altra precisazione. Mi ricordo mio nonno che aveva un bellissimo rapporto con gli strumenti.. A dimostrazione di ciò mi torna in mente un meraviglioso libro degli anni ’70 “Lo zen e l’arte della manutenzione della motocicletta”, un libro che a me ha insegnato a stare bene perché è la storia dell’uomo con il suo mezzo meccanico, ma ha risvolti filosofici, è una storia di continua scoperta con l’ambiente con il rappor to con il figlio, sul modo di lavorare con filosofia. È un modo per ripar tire, anche per cambiare un po’ rotta. Stiamo toccando livelli incredibili, in questa nostra società e la mia opera si mette in una sorta di “buona rotta” per contrastare il peggio di questo contesto nel quale viviamo. Vorrei aggiungere che quando ho realizzato la scultura mi sono comportato un po’ come il mio cane che gioca con il copertone
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spogliandolo, anche io come l’animale mi sono espresso in modo goliardico. Quando ho visto che l’opera stava venendo fuori bene, ne sono stato entusiasta e rapito, generalmente l’ar tista tende tra virgolette a “diventare” un “Essere” quasi superiore mentre crea. L’artista è creatore, in epoca romantica vi era questo pensiero, come Dio soffia sulla materia, così l’artista con la creta cerca questa sorta di mimesi, di imitazione. Questo lavoro, inoltre, offre una dicotomia tra la spiritualità e la materialità, poiché il drago rappresenta il male, la nostra società capitalista, consumistica, appunto il consumismo, l’“usa e getta” del valore dell’oggetto ar tistico; c’è questa dicotomia perché il drago in questione viene trafitto con la famosa lancia di cui parlavo precedentemente, che arriva dal Cielo a fare giustizia sull’essere umano. Ad ECOMONDO lei ha esposto all’interno dello spazio Ecopneus questa opera, perché ha scelto questo stand e questa struttura? Io ho partecipato al “Mascitti Creative Contest” al “riciclo del copertone”, poi con Luca Di Francescantonio e Giuseppe Mascitti eravamo d’accordo di non terminare l’esperienza di comunicazione e volevamo esportare l’opera in vari contesti. ECOMONDO ed Ecopneus hanno rappresentato al meglio questa opportunità.
In questo momento lei sta lavorando ad altre opere? Ce ne può parlare? Sì, io lavoro con tantissimi materiali, poiché trovare altri materiali per le mie sculture è sempre una sfida e quindi non mi fossilizzo su un unico elemento. Mi piace sperimentare e passare da un materiale stabile come la pietra al materiale effimero per eccellenza: la neve. In questi giorni mi trovo in una fase che chiamo “dell’assemblaggio”, insomma trovo degli oggetti e li assemblo. Anche con l’opera “La mano di Dio” sono un po’ uscito fuori dal canone tradizionale del manipolare l’argilla, del lavorare materiali come il marmo, la pietra e mi sono orientato verso il semplice assemblaggio. È proprio come cercare di riformulare nuovi codici linguistici, sono orientato più su questo punto poiché uno degli aspetti fondamentali è la comunicazione, tutta l’arte contemporanea è orientata a comunicare tramite icone e simboli legati anche al mondo dei nuovi media. A questo proposito costruendo una scimmia, uno scimpanzé fatto con pelli di pelliccia riciclata che ho trovato in giro e questo scimpanzé dovrebbe avere nella mano destra una pistola, nella mano sinistra l’indice è portato verso le labbra, quasi a sottolineare il segno del silenzio, è un lavoro sulla guerra.
Ha in programma mostre ed esposizioni? Io non ho curatori, non conosco critici. Precedentemente questa situazione era vista come una sorta di difetto, poiché tutte le volte che par tecipavo alle mostre, mi chiedevano chi fosse il mio critico ed io non ne avevo uno, adesso posso definirmi senza indugi un’ar tista indipendente, non sono legato a gallerie d’arte. Quindi quando vi è la possibilità, capita che arrivi a Roma o a Pescara, o Lanciano e fare una performance magari anche in mezzo alla strada. I giovani che oggi intraprendono il percorso dell’arte, sanno che è una strada affascinante, ma tortuosa, poiché lei fa parte di questo mondo, qual è il messaggio che vuole mandare alle nuove leve, cosa vorrebbe dire ad una persona che si affaccia per la prima volta, magari dopo una lunga strada di studi in questo universo? L’ar te deve essere un aiuto per vivere. Per chi fa arte, si riesce a lavorare egregiamente. Tutto sta ad avere una sor ta di continuità con la vita, con i sentimenti con le relazioni, e poi i lavori arrivano, sono anche, come capita spesso, lavori intensi, fondamentale è che a persona si dedichi al lavoro senza fermarsi mai.
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