FOGLIO INFORMATIVO
Mutuo ipotecario fondiario per l'acquisto dell'abitazione principale a tasso fisso CODICE PRODOTTO: M01-A1-07-01
INFORMAZIONI SULLA BANCA Denominazione e forma giuridica: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MARCON – VENEZIA, Società Cooperativa Sede legale ed amministrativa: 30020 MARCON (VENEZIA) - PIAZZA MUNICIPIO, 22 Telefono 041.5986111 - Fax 041.5952770 Indirizzo di posta elettronica:
[email protected] - Sito Internet: www.bccmarconvenezia.it Codice ABI: 08689 - Codice BIC: CCRTIT2T92A Codice fiscale e Partita IVA: 00484250279 - Iscrizione Registro Imprese: 00484250279 Iscrizione Albo Creditizio: 4811.60 - Iscrizione Albo Cooperative: A159674 - Iscrizione RUE: D000027095 Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo Aderente al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti delle BCC (FGO)
CHE COS'È IL MUTUO IPOTECARIO DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE
FONDIARIO
PER
L'ACQUISTO
Il mutuo ipotecario per l’acquisto dell’abitazione principale è un finanziamento a medio – lungo termine (superiore ai 18 mesi) finalizzato all’acquisto, da parte del cliente, dell’abitazione principale. Si definisce ipotecario perché è assistito da una garanzia ipotecaria normalmente acquisita sul diritto di proprietà di un bene immobile. Per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari, dimorano abitualmente. Con il contratto di mutuo ipotecario la banca consegna una somma di denaro al cliente che si impegna a rimborsarla, unitamente agli interessi, secondo un piano di ammortamento definito al momento della stipulazione del contratto stesso. Il rimborso avviene mediante il pagamento periodico di rate, comprensive di capitale e interessi, secondo un tasso che può essere fisso, variabile, misto o di due tipi. Le rate possono essere mensili, trimestrali, semestrali o annuali. Il cliente, a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni così assunte, inoltre, conferisce normalmente in garanzia un immobile (che, eventualmente, può essere lo stesso per il cui acquisto o ristrutturazione è stato richiesto il mutuo medesimo) permettendo che la banca iscriva ipoteca su di esso. Nell’ipotesi che il cliente non riesca, per qualunque motivo, a restituire la somma ricevuta dalla banca, questa potrà procedere alla vendita dell’immobile ricevuto in ipoteca al fine di soddisfare il proprio credito. Al cliente viene reso noto il tasso annuo effettivo globale (TAEG), cioè un indice che esprime il costo complessivo del credito a suo carico espresso in percentuale annua del credito concesso.
Mutuo fondiario L’ammontare massimo della somma erogabile con il mutuo fondiario è pari all’80% del valore dei beni ipotecati. Tale percentuale può essere elevata fino al 100% qualora vengano prestate, da parte del cliente, delle garanzie aggiuntive (ad esempio: fideiussioni bancarie, polizze di assicurazione). Nel caso in cui via siano delle garanzie ipotecarie già esistenti il suddetto limite dell’80% dovrà comprendere il capitale residuo del precedente finanziamento da sommare a quello nuovo. Ai sensi dell’articolo 40, comma 2 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n.385 (c.d. Testo Unico Bancario) la banca può invocare la risoluzione del contratto qualora il cliente ritardi il pagamento di almeno 7 rate anche se non consecutive. La legge considera “ritardato pagamento” quello effettuato tra il trentesimo ed il centottantesimo giorno dalla scadenza della rata. Il mutuo fondiario consente al cliente di godere di onorari notarili ridotti della metà, mentre la durata medio – lunga del FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 01/10/2013
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Mutuo ipotecario fondiario per l'acquisto dell'abitazione principale a tasso fisso prestito, permette di beneficiare di un regime fiscale agevolato secondo quanto previsto dal D.P.R. 601 del 29/09/1973.
PER SAPERNE DI PIU’: La Guida pratica al mutuo, che aiuta ad orientarsi nella scelta, è disponibile sul sito www.bancaditalia.it, presso tutte le filiali e sul sito della banca www.bccmarconvenezia.it.
CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEI MUTUI OFFERTI
MUTUO A TASSO FISSO in questo caso l’importo della rata e il tasso di interesse sono fissati al momento della stipula del mutuo, e restano invariati per tutta la durata del mutuo stesso. Il tasso applicato è determinato dal parametro di riferimento, denominato IRS (Interest Rate Swaps), rilevato al momento della stipula e riferito alla durata prescelta, più lo spread della banca. Normalmente sia lo spread della banca che il parametro di riferimento assumono valori più elevati rispetto a quanto utilizzzato per i mutui a tasso variabile, pertanto il tasso effettivo risulterà maggiore rispetto al tasso effettivo iniziale riferito ad un mutuo a tasso variabile di pari durata. MUTUO A TASSO FISSO E MAXIRATA FINALE questa tipologia di mutuo da la possibilità di dilazionare le rate di rimborso, restituendo solamente una parte del capitale richiesto, ottenendo così rate più basse a cui seguirà una maxi rata finale, coincidente con l’ultima del piano di ammortamento, con la quale verrà estinto definitivamente il debito residuo. Sulla quota di capitale non rateizzata sono conteggiati e addebitati gli interessi con periodicità uguale a quella stabilita per il rimborso del capitale in ammortamento; la quota di capitale non rateizzata è rimborsata unitamente all’ultima rata di ammortamento del mutuo. Il tasso di ammortamento, l’importo della rata di ammortamento e l’importo della maxirata finale vengono fissati al momento della stipula e restano invariati per tutta la durata del mutuo stesso Le erogazioni di mutui a tasso fisso possono venire periodicamente sospese in ragione delle politiche di liquidità di tempo in tempo adottate dalla banca.
Rischi tipici Rischio di tasso: trattandosi di un mutuo a tasso fisso, in caso di variazione al ribasso dei tassi di interesse, l’impegno finanziario del cliente rimane determinato in base al tasso originariamente pattuito.
PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUO’ COSTARE IL MUTUO IPOTECARIO PER L’ACQUISTO DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) Capitale: €100.000,00 Durata del finanziamento (anni): 15 T.A.E.G.: 8,66% Il TAEG indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull’ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Il TAEG ha valore puramente indicativo, per i mutui stipulati a tasso variabile, essendo calcolato sulla base del valore iniziale del tasso ed ipotizzando che questo resti immutato per tutta la durata del contratto. Oltre al TAEG vanno considerati altri costi quali le spese notarili, le spese di assicurazione e le spese di perizia di stima. Importo massimo finanziabile
Max 80% del minore tra il valore di acquisto dell'immobile ipotecato e il valore di perizia
Durata
Mutui a tasso fisso: 10-15-20-25 anni
TASSI Tasso di interesse, parametro di riferimento e spread
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8% T.A.E.: 8,29994%
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Mutuo ipotecario fondiario per l'acquisto dell'abitazione principale a tasso fisso 8% T.A.E.: 8%
Tasso di interesse di preammortamento
Di norma l'ammortamento decorre a far data dal primo giorno del mese successivo a quello di stipula. Possono essere tuttavia concesse anticipazioni in preammortamento per periodi più lunghi. La rata di preammortamento avrà sempre scadenza a fine mese con inzio del periodo di ammortamento a far data dal primo giorno del mese successivo. 2 punti percentuali Spread tasso di mora
punti percentuali in più del tasso contrattuale in vigore al momento della mora 10% T.A.E.: 10,4713%
Tasso di mora
SPESE SURROGA (c.d. PORTABILITA' DEL MUTUO) In caso di operazioni di surroga ai sensi dell’art. 120-quater D.Lgs. 385/1993, le spese notarili e le spese di perizia sono a carico della Banca. Non sono previste spese di istruttoria e non è dovuta l’imposta sostitutiva ai sensi del D.P.R. 601/1973 e successive modificazioni.
Spese per la stipula del contratto Istruttoria
fino a € oltre: 1%
60.000,00: €
500,00
Perizia tecnica
€ 300,00 per singolo immobile oggetto di perizia (qualora disposta dalla banca) - eventuali perizie successive alla prima: € 200,00
Perizia tecnica (qualora affidata a periti esterni)
Si veda la sezione "Altre spese da sostenere"
Spese stipula fuori sede
€ 500,00 per stipula effettuate oltre 10 km dalla succursale di riferimento del rapporto
Recupero spese erogazione a "stato avanzamento lavori"
Prima erogazione: € 300,00 Erogazioni successive alla prima: €
Aliquota D.P.R. 601(*)
0,25% - 2.00%
200,00
(*) Applicazione dell’imposta sostitutiva di cui agli artt. 15 e seguenti del D.P.R. 29/9/1973, n. 601 Qualora il mutuo sia destinato all’acquisto, alla costruzione, alla ristrutturazione di un immobile a uso abitativo e relative pertinenze per il quale ricorrono le condizioni di cui alla nota II-bis all'articolo 1 della tariffa, parte prima, annessa al Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al D.P.R. 26/4/1986 n. 131, ovvero non sia destinato all’acquisto, alla costruzione, alla ristrutturazione di un immobile a uso abitativo e relative pertinenze, si applica l’imposta di cui sopra con l’aliquota dello 0,25%. Qualora il mutuo sia destinato all’acquisto, alla costruzione, alla ristrutturazione di un immobile a uso abitativo e relative pertinenze per il quale non ricorrono le condizioni di cui alla nota II-bis all'articolo 1 della tariffa parte prima annessa al Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al D.P.R. 26/4/1986 n. 131, si applica l’imposta di cui sopra con l’aliquota del 2,00%.
Spese per la gestione del rapporto Gestione pratica
ripresentazioni a delibera e/o riesami del fido a seguito di modifiche determinate dal cliente 1,000% con un minimo di euro 300,00
Spese incasso rata
Cassa: € 60,00 (€ 5,00 Mensili) Presenza rapporto: € (€ 4,00 Mensili) RID: € 120,00 (€ 10,00 Mensili)
Variazione/restrizione ipoteca
€
Accollo mutuo
€
Sospensione pagamento rate
Gratuita
Spese per avvisi
Qualora richiesti dal cliente: € (€ 3,00 Mensili)
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48,00
300,00 (oltre ai costi di perizia ed agli oneri notarili) 300,00
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36,00
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Mutuo ipotecario fondiario per l'acquisto dell'abitazione principale a tasso fisso Commissioni per decurtazione
1% Qualora l'operazione di finanziamento fosse destinata all'acquisto della "prima casa" così come determinato dal D.L: 31/01/2007 n.7, non verrà richiesta alcuna prestazione, penale o compenso.
Commissioni per estinzione anticipata
Massimo 1,00% Qualora l'operazione di finanziamento fosse destinata all'acquisto della "prima casa" così come determinato dal D.L: 31/01/2007 n.7, non verrà richiesta alcuna prestazione, penale o compenso.
Spese aggiuntive rata in mora
€
10,00
Spese per sollecito rata in mora
€
10,00
Stampa elenco condizioni
€
0,00
Richiesta informativa precontrattuale
€
0,00
Invio documentazione periodica di trasparenza € 1,50 Invio documentazione variazioni sfavorevoli delle € 0,00 condizioni Nota: Ai sensi dell'Art. 127-bis (T.U.B.) non verranno addebitate al cliente spese, comunque denominate, inerenti alle informazioni e alle comunicazioni previste ai sensi di legge trasmesse con strumenti di comunicazione telematica. Le comunicazioni previste ai sensi dell'Art. 118 sono gratuite indipendentemente dagli strumenti di comunicazione impiegati.
PIANO DI AMMORTAMENTO Tipo di ammortamento
Francese a rate costanti posticipate
Tipologia di rata
Costante
Periodicità delle rate
La periodicità delle rate può essere concordata tra mensile - trimestrale - semestrale
Criterio di calcolo di interessi
Anno Civile
ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO Nei mutui e finanziamenti a tasso fisso il parametro IRS viene utilizzato per determinare l’'importo della rata ed il tasso di ammortamento applicato. Al momento della stipula, sulla base del parametro di riferimento IRS corrispondente al periodo di durata del finanziamento, viene aggiunto uno spread contrattuale. L'importo della rata ed il tasso di ammortamento così determinati restano invariati per tutta la durata del finanziamento. Descrizione del parametro di riferimento adottato Tasso IRS lettera verso Euribor 6 Mesi rilevato con valuta ultimo giorno lavorativo del mese precedente a quello di stipula, con durata pari alla durata del contratto.
I.R.S. 10 ANNI Data
Valore
01.10.2013
2,1%
01.09.2013
2,21%
01.08.2013
2,03%
Data
Valore
I.R.S. 15 ANNI 01.10.2013
2,5%
01.09.2013
2,61%
01.08.2013
2,43%
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Mutuo ipotecario fondiario per l'acquisto dell'abitazione principale a tasso fisso I.R.S. 20 ANNI Data
Valore
01.10.2013
2,62%
01.09.2013
2,71%
01.08.2013
2,54%
Data
Valore
01.10.2013
2,64%
01.09.2013
2,74%
01.08.2013
2,56%
I.R.S. 25 ANNI
CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA Tasso di applicato
8% 8% 8% 8%
il tasso di il tasso di Se rata Se un interesse aumenta del interesse diminuisce del 2% dopo 2 anni di: 2% dopo 2 anni
interesse Durata del Importo della finanziamento (anni) mensile per capitale €100.000,00 10 € 1.213,28 15 € 955,65 20 € 836,44 25 € 771,82
€ € € €
0,00 0,00 0,00 0,00
€ € € €
0,00 0,00 0,00 0,00
Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al documento di sintesi. Il TAEG massimo applicato per le operazioni di mutui con garanzia ipotecaria non sarà comunque superiore al Tasso di Soglia così come disposto dall’art. 2 della legge sull’usura (l. n. 108/1996). Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) ed il relativo Tasso di Soglia previsti dall’art. 2 della legge sull’usura (l.n. 108/1996), relativi alle operazioni di mutui con garanzia ipotecaria, possono essere consultati in filiale e sul sito internet (www.bccmarconvenezia.it).
SERVIZI ACCESSORI Polizza assicurativa a copertura del rimborso del credito in caso di morte, invalidità o disoccupazione del cliente, qualora espressamente richiesta dal cliente
Assicurazioni facoltative
ALTRE SPESE DA SOSTENERE Al momento della stipula del mutuo il cliente deve sostenere costi relativi a servizi prestati da soggetti terzi: Perizia tecnica
La spesa è a carico del cliente ed il pagamento sarà effettuato direttamente al perito incaricato scelto dalla banca, secondo le tariffe seguenti: IMMOBILI IN TRASFORMAZIONE E AREE EDIFICABILI
IMMOBILI FINITI
Perizia SAL (1° sopralluogo)
Perizia SAL (sopralluoghi successivi)
mutuo richiesto fino a € 300.000
€ 217,77 + iva
€ 283,05 + iva
€ 111,00 + iva
mutuo richiesto oltre € 300.000
€ 355,37 + iva
€ 462,00 + iva
€ 154,00 + iva
€ 325,00 + iva
€ 422,50 + iva
€ 180,10 + iva
Residenziale
Business mutuo richiesto fino a € 300.000
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Mutuo ipotecario fondiario per l'acquisto dell'abitazione principale a tasso fisso mutuo richiesto da € 300.001 a €500.000
€ 750,00 + iva
€ 975,00 + iva
€ 321,75 + iva
mutuo richiesto da €500.001 a €1.500.000
€ 1500,00 + iva
€ 1950,00 + iva
€ 643,50 + iva
mutuo richiesto da €1.500.001 a €4.000.000
€ 2700,00 + iva
€ 3510,00 + iva
€ 1158,30 + iva
Preventivo
Preventivo
Preventivo
mutuo richiesto oltre €4.000.000 Frazionamento finale fino a 49 unità catastali
€ 250,00 + iva
oltre 50 unità catastali
€ 400,00 + iva
Prezzo per sopralluoghi successivi al primo € 180,00 + iva
Adempimenti notarili Assicurazione immobile prestata da compagnia di assicurazione intermediata dalla Banca o da altra compagnia proposta dal cliente, ritenuta di gradimento da parte della Banca.
Da concordare con il notaio rogante Al momento della stipula del contratto è richiesta una polizza di assicurazione che copra i danni derivanti da incendio, fulmine e scoppio dell’immobile oggetto di ipoteca. Il costo della polizza è a carico del cliente.
ALTRE SPESE EVENTUALI VOCI
COSTI
Svincolo parziale di beni colpiti da iscrizione ipotecaria a favore della Banca Svincolo delle garanzie ipotecarie ad avvenuta estinzione del finanziamento con ipoteca a favore della Banca Rilascio di dichiarazione di assenso alla cancellazione dell'iscrizione ipotecaria Svincolo polizza assicurativa a favore della Banca Spese per rinnovo ipoteca Spese per frazionamento mutuo Richiesta copia della documentazione relativa a singole operazioni compiute negli ultimi dieci anni e copie conformi all'originale di contabili, quietanze, assegni, contratti (rilascio entro e non oltre 90 giorni) Rilascio attestazione interessi passivi Diritti di segreteria su richieste certificazione per società di revisione Diritti di segreteria su gestione notifiche derivanti da cartelle esattoriali e similari Attestazione saldi per pratiche di successione Recupero spese per solleciti alla clientela Recupero spese su richieste informazioni commerciali Recupero spese su richiesta visure camerali FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 01/10/2013
€ 300,00 oltre ad eventuali oneri notarili € 300,00 oltre ad eventuali oneri notarili € 300,00 € 30,00 € 300,00 € 300,00 Le spese saranno pari ai costi sostenuti per la produzione della documentazione richiesta. L’ammontare di tali spese verrà comunicato in via preventiva. € 15,00 € 100,00 € 100,00 a notifica € 150,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00
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Mutuo ipotecario fondiario per l'acquisto dell'abitazione principale a tasso fisso Rimborso imposte: Rimborso delle imposte di registro e di bollo nella misura tempo per tempo legislativamente prevista oppure, in caso di durata superiore ai 18 mesi, rimborso dell’imposta sostitutiva prevista dagli artt.15 e segg. del D.p.r. 601/73: 0,25% dell’importo erogato. L'imposta sostitutiva di cui all'art. 18 del D.p.r. 601/73, così come integrato dal comma 6 dell'art.1-bis del D.L. 12/07/2004 n.168, è elevata al 2% dell'importo erogato qualora il finanziamento sia destinato all'acquisto, alla costruzione, alla ristrutturazione di un immobile ad uso abitativo e relative pertinenze per il quale non ricorrano le condizioni di cui alla nota II-bis all'art. 1 della tariffa parte prima annessa al Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con il D.p.r. n. 131/86.
TEMPI DI EROGAZIONE Durata dell'istruttoria
massimo 60 giorni dalla documentazione richiesta
Disponibilità dell'importo
All'atto della stipula del mutuo
data
di
ricezione
della
ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITÀ E RECLAMI Estinzione anticipata Il cliente in ogni momento può esercitare, senza alcun onere né spesa né penale, il diritto di estinzione anticipata, totale o parziale, del mutuo ai sensi dell’articolo 120-ter D.Lgs. 385/1993: - se il contratto di mutuo è stipulato o accollato a seguito di frazionamento per l’acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento dell’attività economica o professionale da parte del mutuatario persona fisica; - se l’estinzione anticipata totale del mutuo avviene nell’ambito di un’operazione di portabilità del mutuo. Il cliente, fuori dai casi di cui all’articolo 120-ter D.Lgs. 385/1993, fatti salvi i limiti di cui all’Accordo ABI Consumatori, siglato in data 2 maggio 2007, con il consenso della banca, può in qualsiasi momento estinguere anticipatamente in tutto o in parte il mutuo pagando unicamente un compenso omnicomprensivo stabilito dal contratto, che non potrà essere superiore all’1% del debito residuo. Accordo ABI Consumatori del 2 maggio 2007 Tabelle per estinzione anticipata dei finanziamenti MISURA MASSIMA DELLE PENALI APPLICABILI IN SEDE DI ESTINZIONE ANTICIPATA (TOTALE O PARZIALE) DEI MUTUI IMMOBILIARI EX ART. 7, COMMA 5, DEL DECRETO LEGGE, 31 GENNAIO 2007, N. 7, CONVERTITO NELLA LEGGE 2 APRILE 2007, N. 40, PUBBLICATA SUL SUPPLEMENTO ORDINARIO (N. 91/L) ALLA GAZZETTA UFFICIALE, 2 APRILE 2007, N. 77. II 2 maggio 2007 l'Associazione Bancaria Italiana (di seguito ABI) e le Associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale (di seguito Associazioni dei consumatori), hanno raggiunto un Accordo – ai sensi dall'art. 7, comma 5, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito nella legge 2 aprile 2007, n. 40 - determinando la misura massima dell'importo della penale dovuta per il caso di estinzione anticipata o parziale dei contratti di mutuo secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 5, del predetto decreto legge. Le misure massime delle penali o di ogni altro patto equivalente o aggiuntivo (di seguito penali), ai fini dell’art. 7, comma 1, del predetto decreto legge, sono determinate nel modo seguente: a) contratti di mutuo a tasso variabile • 0,50 %; • 0,20 % nel terzultimo anno di ammortamento del mutuo; • 0,00 % negli ultimi due anni di ammortamento del mutuo. b) per i contratti di mutuo a tasso fisso stipulati antecedentemente al 1° gennaio 2001 • 0,50 %; • 0,20 % nel terzultimo anno di ammortamento del mutuo; • 0,00 % negli ultimi due anni di ammortamento del mutuo; c) per i contratti di mutuo a tasso fisso stipulati successivamente al 31 dicembre 2000 • 1,90 % nella prima metà del periodo di ammortamento del mutuo; • 1,50 % nella seconda metà del periodo di ammortamento del mutuo; • 0,20 % nel terzultimo anno del periodo di ammortamento del mutuo; • 0,00 % negli ultimi due anni di ammortamento del mutuo; d) per i contratti di mutuo a tasso misto • d.l) stipulati antecedentemente al 1° gennaio 2001, le misure massime delle penali applicabili sono individuate secondo quanto stabilito ai punti a) e b); • d.2) stipulati successivamente al 31 dicembre 2000, per i quali la variazione della tipologia di tasso (dal fisso al variabile o viceversa) è prevista contrattualmente con cadenze periodiche inferiori o uguali ai due anni, le misure massime delle penali applicabili sono individuate secondo quanto stabilito al punto a) relativamente ai mutui a tasso variabile. • d.3) stipulati successivamente al 31 dicembre 2000, per i quali la variazione della tipologia di tasso (dal fisso al variabile o viceversa) è prevista contrattualmente con cadenze periodiche superiori ai due anni, le misure massime delle penali applicabili sono individuate secondo quanto stabilito al punto a) ovvero al punto c) a seconda che, al momento
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Mutuo ipotecario fondiario per l'acquisto dell'abitazione principale a tasso fisso dell'estinzione anticipata del mutuo, l'ammortamento del finanziamento sia regolato rispettivamente a tasso variabile o a tasso fisso. In questa seconda ipotesi (cioè, vigenza del tasso fisso) il periodo di ammortamento da considerare - ai fini della applicazione delle misure massime delle penali dello 1,90% o dello 1,50% ai sensi del punto c) - è circoscritto alla parte dello stesso regolata al tasso fisso, vigente al momento dell'estinzione anticipata del mutuo. Clausola di salvaguardia. Le penali contrattualmente previste in misura pari o inferiore alle misure massime sopra indicate sono ridotte come segue: 1) nei mutui di cui alle lettere a) e b) - 0,20%; 2) nei mutui a tasso fisso di cui alla lettera c) - qualora la misura della penale contrattuale sia pari o superiore a 1,25 punti percentuali - 0,25%; 3) nei mutui a tasso fisso di cui alla lettera c) - qualora la misura della penale contrattuale sia inferiore a 1,25 punti percentuali - 0,15%.
Procedura semplificata per la cancellazione delle ipoteche Ai sensi dell’art.40-bis del D.Lgs. 385/1993, la Banca comunica all’Agenzia del Territorio competente, entro 30 giorni dalla data in cui il mutuo è estinto, l’estinzione dell’obbligazione medesima. L’Agenzia del Territorio, acquisita tale comunicazione di estinzione dell’obbligazione e verificata la mancanza di una dichiarazione di permanenza dell’ipoteca, procede a cancellare l’ipoteca medesima d’ufficio, cioè senza necessità di un’apposita domanda, entro il giorno successivo alla scadenza del termine di trenta giorni dall’estinzione dell’obbligazione. Il rilascio, da parte della banca, della dichiarazione di cui sopra non comporta alcuna spesa a carico del cliente.
Recesso della banca In determinate ipotesi (ad es.: mancato pagamento delle rate; vicende riguardanti il cliente o gli eventuali garanti che – incidendo sulla loro situazione patrimoniale, finanziaria o economica – pongono in pericolo la restituzione delle somme alla banca), il contratto si scioglie, automaticamente o a richiesta della banca, che, conseguentemente, ha diritto di ottenere l’immediato pagamento di quanto dovutole.
Portabilità del mutuo (surroga) Dal 2007 cambiare il proprio mutuo casa costa meno, grazie alla riduzione o cancellazione della penale di estinzione. Inoltre, la Legge n. 40/2007 (Legge Bersani), la Legge Finanziaria ed ora l’art. 120-quater del D.Lgs. 385/1993 hanno stabilito costi nulli per la surroga o portabilità, una procedura semplificata per “trasferire” il proprio mutuo da una banca ad un’altra e modificare i parametri del mutuo stesso (senza variare il debito residuo), rendendo ancora più facile e conveniente la sostituzione del vecchio mutuo. Nel caso in cui, per rimborsare il mutuo, il cliente ottenga un nuovo finanziamento da un’altra banca/intermediario, il cliente non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri e penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio.
Tempi massimi di chiusura del rapporto La banca conclude gli adempimenti connessi alla richiesta del mutuatario entro 30 giorni decorrenti dalla data di integrale pagamento di quanto dovutole a seguito del recesso
Reclami Nel caso in cui sorga una controversia tra il Cliente e la Banca, il Cliente – anziché adire l’autorità giudiziaria – ha la possibilità di utilizzare gli strumenti di risoluzione delle controversie di seguito elencati. Il cliente può presentare un reclamo alla Banca, per lettera raccomandata A/R indirizzata a Banca di Credito Cooperativo di Marcon – Venezia Soc. Coop. – Ufficio Reclami - Piazza Municipio, n. 22 – 30020 Marcon (VE), o per via telematica all’indirizzo di posta elettronica
[email protected]. La Banca risponde entro 30 giorni . Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto la risposta, può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alla Banca. Oltre alla procedura innanzi all’ABF, il Cliente, indipendentemente dalla presentazione di un reclamo, può – singolarmente o in forma congiunta con la Banca – attivare una procedura di mediazione finalizzata al tentativo di conciliazione. Detto tentativo è esperito dall’Organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (www.conciliatorebancario.it). Rimane fermo che le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del presente contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purché iscritto nell’apposito registro ministeriale. Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del cliente di presentare esposti alla Banca d’Italia e di rivolgersi in qualunque momento all’autorità giudiziaria competente.
LEGENDA FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 01/10/2013
(ZF/000002325)
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FOGLIO INFORMATIVO
Mutuo ipotecario fondiario per l'acquisto dell'abitazione principale a tasso fisso Accollo
Contratto tra un debitore e una terza persona che si impegna a pagare il debito al creditore. Nel caso del mutuo, chi acquista un immobile gravato da ipoteca si impegna a pagare all’intermediario, cioè “si accolla”, il debito residuo. Imposta sostitutiva Imposta pari allo 0,25% della somma erogata, per mutui superiori a 18 mesi,. sull'ammontare del finanziamento nel caso di: - acquisto, costruzione o ristrutturazione della propria prima casa, destinandola ad abitazione principale; - destinazione del finanziamento al ripristino della liquidità del cliente nonché generiche esigenze di spesa da parte di persone fisiche. L’imposta sostitutiva è pari al 2,00% dell’ammontare del finanziamento negli altri casi.. Ipoteca Garanzia su un bene, normalmente un immobile. Se il debitore non può pagare il suo debito, il creditore può ottenere l’espropriazione del bene e farlo vendere. Istruttoria Pratiche e formalità necessarie all’ erogazione del mutuo. Parametro di indicizzazione (per i Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per mutui a tasso variabile)/ Parametro di determinare il tasso di interesse. riferimento (per i mutui a tasso fisso) Perizia Relazione di un tecnico che attesta il valore dell’immobile da ipotecare. Piano di ammortamento Piano di rimborso del mutuo con l’indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto. Piano di ammortamento “francese” Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All’inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta. Quota capitale Quota della rata costituita dall’importo del finanziamento restituito. Quota interessi Quota della rata costituita dagli interessi maturati.. Rata costante La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del mutuo. Rata crescente La somma tra quota capitale e quota interessi aumenta al crescere del numero delle rate pagate. Rata decrescente La somma tra quota capitale e quota interessi diminuisce al crescere del numero delle rate pagate Rimborso in un’unica soluzione L’intero capitale viene restituito tutto insieme alla scadenza del contratto. Durante il rapporto le rate sono costituite dai soli interessi. Spread Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione. Tasso annuo effettivo globale Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale (TAEG) sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili. Tasso di interesse di Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va preammortamento dalla data di stipula del finanziamento alla data di scadenza della prima rata. Tasso di interesse nominale annuo Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l’interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato. Tasso Annuo Effettivo (T.A.E.) Valore del tasso, rapportato su base annua, che tiene conto degli effetti della periodicità - se inferiore all’anno - di capitalizzazione degli interessi. Tasso di mora Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate. Tasso effettivo globale medio Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia e (TEGM) delle Finanze come previsto dalla legge sull’usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM dei mutui, aumentarlo di un quarto, aggiungere ulteriori 4 punti percentuali e accertare che quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore.
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