Servizio Comunicazione istituzionale, educazione alla cittadinanza e assistenza al Co.Re.Com.
PROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI DELIBERAZIONE N. 70 del 10 dicembre 2014 OGGETTO 3/d
Definizione della controversia XXXXXXX contro ARIA XXX
Pres.
Presidente: Mario Capanna
Ass.
X
Membro: Giuseppe Bolognini
X
Membro: Oliviero Faramelli
X
Membro: Matteo Fortunati
X
Membro: Margherita Vagaggini
X
Presidente:Mario Capanna Estensore: Simonetta Silvestri Il Verbalizzante: Monica Cappelli
Palazzo Cesaroni, Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA - Tel. 075.576.3260 - Fax 075.576.3393 http://www.corecom.umbria.it - e-mail:
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Definizione della controversia XXXXXX contro ARIA XXX VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni; VISTA la legge regionale 12 giugno 2007, n. 21 “Struttura organizzativa e dirigenza del Consiglio regionale” e il successivo regolamento di organizzazione attuativo della stessa; VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481 “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”; VISTA
la legge 31 luglio 1997, n. 249 “Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni e norme sui sistemi delle Telecomunicazioni e radiotelevisivo” e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lett. a), n. 14 e il comma 13 dello stesso art. 1; VISTO l'art. 84 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “Codice delle comunicazioni elettroniche”; VISTE la legge regione dell'Umbria 11 gennaio 2000 n.3 recante “norme in materia di comunicazione e di emittenza radiotelevisiva locale e istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni” e la Deliberazione del Consiglio regionale 25 settembre 2000 n.18 recante “regolamento per il funzionamento e l'organizzazione e codice etico del Comitato regionale per le comunicazioni”; VISTA la legge regionale 16 settembre 2011 n.8 “semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”; VISTA la Delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 173/07/CONS e successive modificazioni e integrazioni recante “Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti”(di seguito Regolamento); VISTA la Delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n.276/13/CONS recante “approvazione delle linee guida relative all'attribuzione delle deleghe ai corecom in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche”; VISTO l'Accordo quadro sottoscritto il 4 dicembre 2008 tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome ; VISTA la convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui all'articolo 3 dell'Accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni Umbria, sottoscritta il 16 dicembre 2009; VISTA la Delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 179/03/CSP
“Approvazione della direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di Palazzo Cesaroni, Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA - Tel. 075.576.3260 - Fax 075.576.3393 http://www.corecom.umbria.it - e-mail:
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telecomunicazioni ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera b), numero 2, della L. 31 luglio 1997, n. 249”; VISTA la Delibera n.73/11/CONS “approvazione del regolamento in materia d'indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori ed individuazione delle fattispecie di indennizzo automatico ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lett.g) della legge 14 novembre 1995 n.481” (di seguito Regolamento Indennizzi); VISTA l'istanza e la documentazione alla medesima allegata pervenuta il 09/01/2013-prot. n. XX con la quale XXXXXXXXXX, ha chiesto l'intervento del Comitato regionale per le comunicazioni dell'Umbria (di seguito CORECOM) per la definizione della controversia in essere con l'operatore Aria XX; VISTA la nota datata 28/01/2013 -prot.n. XX - con la quale il Responsabile del procedimento, verificata l'ammissibilità dell'istanza, ha comunicato alle parti l'avvio dell'istruttoria assegnando nel contempo termini istruttori perentori per il deposito di memorie e documenti; VISTA la nota difensiva dell'operatore pervenuta in data 08/03/2013 -prot.n. XXX - e la documentazione alla medesima allegata; VISTI gli atti ed i documenti inerenti l'espletato tentativo di conciliazione (UG XX/2012); VISTA la relazione del responsabile del procedimento e la proposta del Dirigente del Servizio; UDITA la relazione del Consigliere Delegato; CONSIDERATO quanto segue: 1. OGGETTO DELLA CONTROVERSIA 1.1-L'istante, in sintesi, relativamente ai servizi telefonici forniti sull'utenza fissa “privata” XXXXX rappresenta quanto segue: a)- di essere stato contattato dall'operatore Aria XX al fine di aderire all'offerta denominata “Ariabox Wifi” per il servizio internet, con possibilità di collegamento ad un numero fisso, che prevedeva un periodo di prova gratuito di 10 giorni lavorativi, decorrenti dall'accensione del modem; b)-di aver ricevuto il plico con il Kit in data 10/01/2012, di averlo aperto qualche mese dopo, di aver verificato che il contratto conteneva voci estranee al servizio pattuito, di non aver mai inviato all'operatore il contratto sottoscritto; c) -di avere contattato il servizio clienti Aria al n. 800242429 per avere informazioni senza avere mai risposta; d)- di aver ricevuto fattura n. XXXXXX di € 47,93, fattura n. XXXXX di € 50,90 e sollecito di pagamento dalla società di recupero crediti Fire spa il 21/03/2012 per l'importo di € 47,93, lettera 10/08/2012 di preavviso di sospensione del servizio Aria (mai utilizzato) per morosità; Palazzo Cesaroni, Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA - Tel. 075.576.3260 - Fax 075.576.3393 http://www.corecom.umbria.it - e-mail:
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e)- di avere contestato le suddette fatture con reclami telefonici, telematici e scritti senza avere alcun riscontro, nonché ad inviare racc ar per recedere da un presunto e/o eventuale contratto. Sulla base di detta rappresentazione l'istante richiede lo storno di tutti gli addebiti fatturati con riferimento al servizio internet, il pagamento degli indennizzi previsti dalla carta dei servizi e dalle delibere Agcom, nonché per l'attivazione di servizi non richiesti (art. 3, 57 Cod Consumo) difetto di trasparenza informativa, lealtà e buona fede di Aria (delibera Agcom 664/06) mancata, tardiva, inadeguata risposta ai reclami ed altri indennizzi previsti dalla delibera n. 124/10/Cons art. 13, 4 comma. Risarcimento di € 500,00 per onorari professionali con riserva del maggior danno in sede giurisdizionale. 1.2-L'operatore nel proprio scritto difensivo, in sintesi, rappresenta quanto segue: a) – l'istante ha accettato la proposta contrattuale il 05/01/2012 dopo essere stato correttamente informato sulla normativa di settore, come da “Vocal order” allegato e relativa trascrizione; b) – che il mancato uso del modem da parte dell'istante non è causa sufficiente per ritenere che nulla è dovuto, perché il contratto si perfeziona al momento dell'accettazione telefonica; c) - che l'operatore ha già stornato la fattura n. XXXXXX del 01/04/2012 di € 50,90 con emissione di note di credito già inviata all'istante e in via conciliativa è disponibile a stornare la fattura n. XXXXXX del 25/01/2012 di € 47,93, a ritirare la pratica di recupero credito e ad eliminare dai sistemi informatici il nominativo dell'istante. L'operatore chiede altresì la restituzione del modem ed in caso di mancata accettazione della proposta conciliativa che l'istante paghi la somma di € 47,93 per la fattura XXXXX del 25/01/2012. 2. RISULTANZE ISTRUTTORIE E VALUTAZIONI IN ORDINE AL CASO IN ESAME 2.1- In via preliminare, si deve evidenziare che la liquidazione del danno, patrimoniale e non, richiesta dall’istante esula dalle competenze dell’Autorità, la quale in sede di definizione delle controversie di cui alla delibera 173/07/CONS è chiamata solo a verificare la sussistenza del fatto obiettivo dell’inadempimento, cui si correla il riconoscimento di un congruo indennizzo, come previsto espressamente dall’articolo 19, comma 4, della citata delibera: “L’Autorità, con il provvedimento che definisce la controversia, ove riscontri la fondatezza dell’istanza, può condannare l’operatore ad effettuare rimborsi di somme risultate non dovute o al pagamento di indennizzi nei casi previsti dal contratto, dalle carte dei servizi, nonché nei casi individuati dalle disposizioni normative o da delibere dell’Autorità”. Pertanto la domanda di risarcimento del danno non trova accoglimento in questa sede. Organo competente in tal senso risulta essere invece in via esclusiva l’Autorità Giudiziaria ordinaria. La richiesta di risarcimento in questo procedimento andrà intesa come richiesta di indennizzo.
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2.2-La richiesta di storno dell'unica fattura ad oggi non pagata n. XXXXX del 25/01/2012 di € 47,93 è fondata e, quindi, va accolta per i motivi che seguono. Da quanto prodotto in atti risulta che l'offerta Ariabox Wifi è stata attivata senza che l'istante avesse confermato per iscritto all'operatore il suo consenso, mediante invio della copia del contratto debitamente sottoscritta per accettazione, quindi, il contratto è stato attivato sulla base del solo consenso acquisito dall'operatore telefonicamente. La fattispecie rientra nel campo di applicazione della delibera Agcom n.664/06/CONS (Regolamento recante disposizioni a tutela dell'utenza in materia di fornitura di servizi di comunicazione elettronica mediante contratti a distanza), il quale all'art.6 comma 2 così dispone: “nei procedimenti non giurisdizionali di risoluzione delle controversie relative alla conclusione di un contratto a distanza di fornitura di beni o servizi di comunicazioni elettroniche, l'operatore può fornire prova dell'avvenuta conclusione del contratto solo dimostrando di avere adempiuto gli obblighi di cui all'art.2, commi 5,6, e 7.” Nel caso che ci riguarda non risulta che l'operatore abbia adempiuto a detti obblighi. L'art. 2, comma 6 stabilisce che “....il titolare dell'utenza deve ricevere un apposito modulo di conferma del contratto contenente tutte le informazioni....”, l'art. 2, comma 7 afferma “ L’operatore può assolvere gli oneri di cui al comma 6 facendo pervenire al titolare dell’utenza il documento contrattuale, predisposto ai sensi del primo periodo del comma 5 e sottoscritto dal titolare dell’utenza telefonica”. Dalla documentazione depositata dall'istante risulta che Aria ha inviato all'istante copia del modulo contrattuale sul quale è contenuta la dicitura “copia da rispedire firmata ad Aria”. L'operatore non ha provato di aver ricevuto dall'istante detto contratto dal medesimo sottoscritto, come richiede l'art.2, comma 7 delibera Agcom n. 664/06/Cons. Conseguentemente l'offerta Ariabox Wifi va considerata non accettata dall'istante. In forza dell'art.3, comma 2 della sopra citata delibera l'operatore dunque non può pretendere alcuna prestazione corrispettiva e ha l'obbligo di ripristinare le condizioni tecniche e contrattuali preesistenti. Conseguentemente, tutti gli addebiti fatturati dall'operatore con riferimento all'offerta Ariabox Wifi sono illegittimi ed in quanto tali vanno annullati, con obbligo per l'operatore di stornare la fattura in contestazione n. XXXXXX del 25/01/2012. di € 47,93 e di regolarizzare la posizione contabile/amministrativa dell'istante stesso. 2.3-E' infondata la domanda d'indennizzo per l'attivazione di servizi non richiesti in quanto è proprio l'istante ad affermare e precisare, nella descrizione dei fatti allegata all'istanza di definizione, relativamente all'offerta di Aria XX che il servizio non è mai stato attivato : “...dopo la ricezione dell'apparecchiatura ad oggi mai accesa e/o utilizzata ….” ed ancora “...mi vedevo recapitare per un servizio mai richiesto e utilizzato” . Palazzo Cesaroni, Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA - Tel. 075.576.3260 - Fax 075.576.3393 http://www.corecom.umbria.it - e-mail:
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Pertanto la richiesta di indennizzo non può che essere rigettata. 2.4- E' altresì infondata la domanda d'indennizzo per difetto di trasparenza informativa, lealtà e buona fede dell'operatore Aria spa, poiché in assenza del contratto di telefonia per mancanza di sottoscrizione dello stesso da parte dell'istante, alcuna responsabilità può essere addebitata all'operatore, conseguentemente la richiesta di indennizzo viene rigettata. 2.5- E' altresì infondata la richiesta di indennizzo per la mancata, tardiva ed inadeguata risposta ai reclami e lettere per le motivazioni che seguono. Per sua stessa ammissione l'istante conferma di avere ricevuto il plico contenente il Kit presso la sua residenza in data 10/01/2012, di averlo aperto soltanto a distanza di qualche mese dalla consegna, e di aver inviato email all'operatore per chiedere chiarimenti a partire dal mese di aprile 2012, cioè tre mesi dopo aver ricevuto il Kit e i documenti contrattuali e la prima fattura del 25/01/2012 n. XXXXX. Tale negligenza con cui l'istante si è attivato non consente di accogliere la richiesta di indennizzo dallo stesso formulata. 2.6-Le spese di procedura, considerata l'accertata responsabilità dell'operatore, vengono poste a carico di quest'ultimo. DELIBERA in parziale accoglimento dell'istanza presentata il 09/01/2013-prot. n. XX da XXXXXX, l'operatore ARIA XX con socio unico, in persona del legale rappresentante pro-tempore , per i motivi sopra esposti, è tenuto a: - annullare la fattura n. XXX del 25/01/2012 di € 47,93 e regolarizzare la relativa posizione contabile/amministrativa dell'istante. Corrispondere all'istante la somma di euro 50,00 a titolo di spese di procedura. Rigetta tutte le altre domande dell'istante. Salva la facoltà per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito, come previsto dall'art. 19, comma 5 del Regolamento. L'operatore sopra indicato è tenuto ad effettuare i sopra indicati pagamenti e a comunicare a questo CO.RE.COM. l'avvenuto adempimento della presente deliberazione entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima. In forza dell'art.19, 3° comma del Regolamento il presente provvedimento costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'art.98, comma 11 del D.Lgs.01 agosto 2003 n.259. Ai sensi dell’articolo 135, comma 1, let. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con d. l.vo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva. Ai sensi dell’articolo 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso. Palazzo Cesaroni, Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA - Tel. 075.576.3260 - Fax 075.576.3393 http://www.corecom.umbria.it - e-mail:
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A cura dell'Ufficio la comunicazione alle parti del presente provvedimento. IL PRESIDENTE (Mario Capanna)
IL CONSIGLIERE DELEGATO
per attestazione di conformità a quanto deliberato Il Dirigente (Simonetta Silvestri)
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