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Maurizio d’Albora Ezio Tartaglia
Il recesso nel diritto societario spa e srl a cura dello
Studio Carnelutti Napoli
Copyright © MMXI ARACNE editrice S.r.l. www.aracneeditrice.it
[email protected] via Raffaele Garofalo, 133/A–B 00173 Roma (06) 93781065 isbn 978–88–548–3971–7 I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento anche parziale, con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi. Non sono assolutamente consentite le fotocopie senza il permesso scritto dell’Editore. I edizione: marzo 2011
Indice
7 Presentazione 9 Capitolo I Il recesso nella Società per Azioni 1.1. Cause legali – 1.1.1. La modifica significativa dell’oggetto sociale – 1.1.2. La trasformazione della società – 1.1.3. Il trasferimento della sede sociale all’estero – 1.1.4. La revoca dello stato di liquidazione – 1.1.5. La modifica dei criteri di determinazione del valore dell’azione in caso di recesso – 1.1.6. Le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione – 1.1.7. L’eliminazione di una o più cause di recesso di cui al 2° comma dell’articolo 2437 c.c., ovvero previste dallo statuto – 1.2. Cause di cui al comma 2 dell’articolo 2437 c.c. – 1.2.1. La proroga del termine – 1.2.2. L’introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari – 1.2.3. Recesso legato alla durata indeterminata della società – 1.2.4. Cause facoltative – 1.2.5. Altre cause legali di recesso – 1.3. Ex art. 2355 bis, comma 2, c.c. – 1.4. Categorie speciali di azioni ex art. 2348 c.c. – 1.5. Ripartizione fra cause legate a delibere assembleari e cause non legate a delibere assembleari – 1.6. Delibere assembleari con quorum rafforzati – 1.7. Diritto del socio all’informazione preventiva sul valore della quota – 1.8. Recesso parziale – 1.9. Il recesso ad nutum – 1.10. Soggetti legittimati all’azione di recesso – 1.11. I criteri di determinazione del valore della quota nelle cause legali – 1.11.1. I criteri di determinazione del valore della quota nelle cause facoltative – 1.12. Il procedimento di liquidazione della quota nelle cause legali ex art. 2437 quater c.c. – 1.13. Comunicazione di recesso – 1.14. Offerta di opzione agli altri soci ed ai titolari di obbligazioni convertibili – 1.14.1. L’offerta di opzione può essere estesa alla società, se detentrice di azioni? – 1.14.2. Offerta a terzi – 1.15. Acquisto delle azioni da parte della società – 1.16. Riduzione del capitale sociale o scioglimento della società, ex art. 2437 quater, comma 6, c.c. – 1.17. Delega ad organo societario per la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, ex art. 2365, comma 2, c.c. – 1.18. Effetto della riduzione del capitale sociale – 1.19. Effetto dell’acquisto delle azioni da parte della società – 1.20. Procedura alternativa ex art. 2357 c.c. a quella di cui all’art. 2437 quater c.c. – 1.20.1. Procedura alternativa ex art. 2357 bis, comma 1, caso 1), c.c. a quella di cui all’art. 2437 quater c.c. – 1.21. Effetto dello scioglimento specie in una holding società di partecipazioni – 1.22. Il procedimento di liquidazione della quota nelle cause facoltative e relative problematiche – 1.23. Il diritto di opposizione del socio recedente alla valutazione della quota – 1.24. Gli strumenti per rendere inefficace l’azione di recesso – 1.25. Rinuncia al diritto di recesso da parte del socio
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Il recesso nel diritto societario
57 Capitolo II Il recesso nella Società a responsabilità limitata 2.1. Art. 2473 c.c. – 2.1.1. Cause legali di cui all’articolo 2473 c.c. – 2.1.1.1. Cambiamento dell’oggetto sociale – 2.1.1.2. Cambiamento del tipo di società – 2.1.1.3. Fusione e scissione – 2.1.1.4. Revoca dello stato di liquidazione – 2.1.1.5. Eliminazione delle cause previste nell’atto costitutivo – 2.1.1.6. Operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale – 2.1.1.7. La rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell’articolo 2468, quarto comma, c.c. – 2.1.2. Cause facoltative di cui all’articolo 2473 c.c. – 2.1.3. Società contratta a tempo indeterminato – 2.1.4. Altre cause di recesso – 2.1.4.1. Introduzione o soppressione di clausole compromissorie – 2.1.4.2. Trasferimento delle partecipazioni ex art. 2469, comma 2, c.c. – 2.1.4.3. Introduzione o rimozione dei vincoli alla circolazione delle quote partecipative – 2.1.4.4. Stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti ex art. 2465 c.c. – 2.1.4.5. Proroga del termine della società – 2.1.4.6. Aumento di capitale mediante nuovi conferimenti ex art. 2482 bis, comma 1, c.c. – 2.1.4.7. Nozione dei termini “sostanziale”, “rilevante” – 2.1.4.8. Modifica dei criteri di valutazione – 2.1.5. Soggetti legittimati ad esercitare il diritto di recesso – 2.1.6. Criteri di valutazione della quota da liquidare – 2.1.6.1. Organo abilitato alla valutazione – 2.1.6.2. Valutazione dei diritti particolari ex art. 2468, comma 3, c.c. – 2.1.6.3. Opposizione del socio recedente alla determinazione del valore della quota – 2.1.7. Modalità di esercizio del diritto di recesso – 2.1.8. Informativa preventiva sul valore della quota – 2.1.9. Procedimento di liquidazione – 2.1.10. Inefficacia del diritto di recesso – 2.1.11. Recesso parziale nella srl – 2.1.12. Esclusione del socio ex art. 2473 bis c.c.
73 Capitolo III Ex art. 2497 quater c.c. Il recesso del socio di società soggetta all’attività di direzione e coordinamento 3.1. Nozione di controllo – 3.2. Attività di direzione e coordinamento – 3.3. I casi di recesso ex art. 2497 quater c.c. – 3.3.1. Recesso a seguito di trasformazione dello scopo sociale o di cambiamento dell’oggetto sociale – 3.3.2. Recesso a seguito di condanna esecutiva in ordine alla responsabilità di cui all’articolo 2497 c.c. – 3.3.3. Recesso a seguito dell’inizio o della cessazione dell’attività di direzione e coordinamento
83 Capitolo IV Il recesso da società holding
85 Capitolo V Il recesso nei processi di fusione e di scissione
87 Capitolo VI Le fonti di finanziamento, il processo di patrimonializzazione, le modalità di liquidazione
89 Capitolo VII I patti parasociali e la rinuncia al diritto di recesso
91 Bibliografia
Presentazione
Il diritto di recesso rientra in quello di disinvestimento ed è legato a decisioni dei soci oppure ad eventi, ma può essere scevro da legami ed essere esercitato ad nutum, come in un paio di occasioni rinvenibili nell’ordinamento, così come esso può essere l’effetto di un trasferimento di quota non consentito a causa di vincoli statutari. Il diritto può essere ascritto a qualunque socio, di maggioranza o di minoranza che sia, ma in talune circostanze lo stesso diritto è imputabile al solo socio di minoranza, ed è anche ascrivibile all’erede del socio in determinate fattispecie. Il diritto di recesso, allorquando ne sussistano i presupposti, può costituire un’alternativa al trasferimento di azioni nelle ipotesi di società non quotate, ossia non collocate su un mercato regolamentato, dove è possibile rendere prontamente liquido l’investimento. L’ordinamento ha previsto rispetto al passato un ampliamento delle cause legali di recesso insieme alla creazione (per talune tipologie societarie) di cause convenzionali. È stato anche previsto il rimborso a valori correnti, e non più a quelli storici. Tale rimborso può aver luogo a carico di soci o di terzi al fine di garantire l’integrità del patrimonio aziendale, ma può avvenire (il che accade con maggior frequenza in forza della liberalizzazione della normativa sull’acquisto di azioni proprie e di quelle della controllante da parte della controllata) anche mediante utilizzo di riserve disponibili della società. L’allargamento dei casi di recesso è la contropartita al rafforzamento del potere maggioritario, ma costituisce, nel contempo, un fattore incentivante all’investimento nel capitale di rischio, dal mo7
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mento che un soggetto, finanziario e non, può essere motivato ad investire in prospettiva delle maggiori opportunità di disimpegno dall’investimento. Alla base della decisione del socio di esercitare l’azione di recesso esiste un’alterazione del quadro di rischio dell’investimento, conseguenza dell’evento, che ha generato il diritto al recesso. In talune circostanze , l’azione di recesso è consentita da clausole convenzionali pattuite nell’ambito di una pianificazione delle vie di uscita dall’investimento (le cosiddette way out) a favore del partner finanziario. Ciò in alternativa o in associazione a forme di cessione della quota dello stesso socio finanziario (la cui permanenza nel capitale è temporanea). Non è detto che il recesso (tranne che in un caso) debba costituire una situazione di disimpegno totale e definitivo, in quanto lo stesso recesso, anche per la società a responsabilità limitata, può essere parziale. Con la regolamentazione dei rapporti infragruppo, l’ordinamento ha previsto forme di recesso inderogabili a favore del socio di minoranza di una società soggetta alla direzione e coordinamento di altra società in relazione ad eventi imputabili a questa. Così lo stesso socio può sommare alle opportunità di recesso derivanti dalla sua società quelle collegate a fatti ascrivibili alla società controllante. Il libro espone le cause di recesso con relative problematiche soprattutto di ordine operativo, soffermandosi, in particolare, sull’insidia dell’azione di recesso nell’ambito di operazioni di fusione e di scissione, e di LBO (leveraged buy out). L’opera costituisce un utile manuale ad uso di professionisti e di esponenti del mondo imprenditoriale e finanziario. Studio Carnelutti Napoli