Registro Delibere n. 38
ORIGINALE
MAGNIFICO COMUNE DI PIEVE DI CADORE PROVINCIA DI BELLUNO ***
Verbale di deliberazione della Giunta Comunale OGGETTO: SERVIZIO DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO SUL TERRITORIO COMUNALE – ATEM “BELLUNO”. DELEGA AL COMUNE DI BELLUNO, NELLA SUA QUALITA’ DI STAZIONE APPALTANTE, DELLE ATTIVITA’ TECNICHE DI VALUTAZIONE DELLA RETE E DEL PIANO DI SVILUPPO DELLA RETE DEL GAS AI SENSI DEL DM N. 226/2011 _______________________________________________________________________________________ L’anno duemilaquattordici, il giorno trenta del mese di aprile alle ore 12.15, nella sede municipale, si è riunita la Giunta Comunale. Intervennero i signori: PRESENTI CIOTTI Maria Antonia
Sindaco
SI
COLETTI Maria Giovanna
Vicesindaco
SI
DA RU’ Daniele
Assessore
SI
TABACCHI Diego
Assessore
NO
Presenti n.
03
Reg. Albo n. Il sottoscritto Messo Comunale attesta ai sensi dell’art. 32, comma 1 della Legge n. 69/2009, che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo On Line del sito del Comune in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi. Dalla medesima data, la stessa è stata affissa anche all’Albo Pretorio. Pieve di Cadore,
Presiede la sig.ra Maria Antonia Ciotti, nella sua qualità di Sindaco. Partecipa il dr. Salvatore Battiato, nella sua qualità di Segretario Comunale.
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, propone alla Giunta di adottare la deliberazione citata in oggetto. Il Responsabile del Servizio interessato attesta la regolarità tecnica della proposta di delibera indicata in oggetto, ai sensi del Decreto Legislativo n. 267/2000 - art. 49 – comma 1. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO ..........................................ing. Diego Olivotto…………… Il Responsabile di Ragioneria attesta la regolarità contabile della proposta di delibera indicata in oggetto, ai sensi del Decreto Legislativo n. 267/2000 - art. 49 – comma 1. IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA .................................................................................==…………………...
Oggetto :
Servizio distribuzione del gas metano sul territorio comunale - ATEM “Belluno”. Delega al Comune di Belluno, nella sua qualità di stazione appaltante, delle attività tecniche di valutazione della rete e del piano di sviluppo della rete del gas ai sensi del DM n. 226/2011.
LA GIUNTA COMUNALE Premesso che: - con atto di trasformazione e contestuale scissione del Consorzio Azienda BIM Piave Belluno del 16/12/2002 sono state costituite le società BIM Belluno Infrastrutture S.p.A. e BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A.; - BIM Belluno Infrastrutture S.p.A. è sorta come società proprietaria delle reti in luogo dei Comuni soci, come previsto dal comma 13 dell’art. 113 del TUEL, cui i comuni soci hanno appunto conferito e inteso conferire, quale specifica missione, “la proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali” afferenti al servizio in esame, con l’imputazione a quest’ultima della disponibilità giuridica delle infrastrutture qui considerate, realizzate peraltro interamente dal Consorzio Comuni BIM Piave Belluno, poi Consorzio Azienda BIM Piave Belluno, senza aggravio di spesa per i Comuni; - tale decisione può dirsi assunta dai competenti organi deliberativi del Comune, posto che “anche per la trasformazione dei consorzi” si intende “sostituita al consiglio comunale l’assemblea consortile” (così il comma 7 bis dell’art. 115 del TUEL), ragion per cui il deliberato assembleare di trasformazione equivale – ad ogni conseguente effetto di legge – a specifica deliberazione dell’organo consiliare di ogni Municipalità coinvolta. - a seguito della costituzione delle due società partecipate dai Comuni è stato stipulato tra queste in data 24 marzo 2003 l’atto di concessione amministrativa sulle reti, impianti ed altre dotazioni (ex art. 35, comma 9, L.448/2001 e art. 113, comma 13, D.Lgs. 267/2000); - con tale atto veniva conferita a BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A. la disponibilità delle reti al fine di provvedere al servizio pubblico di distribuzione del gas naturale a fronte del pagamento a BIM Belluno Infrastrutture S.p.A. di un canone determinato annualmente; - con atto di conferimento di ramo d’azienda del 19/12/2013, avente efficacia a partire dal 01/01/2014, BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A. ha trasferito il ramo distribuzione gas in BIM Belluno Infrastrutture S.p.A., che allo stato risulta pertanto anche affidataria dal relativo servizio nel periodo cd. transitorio;
Atteso: - che con il D.Lgs 23 maggio 2000, n. 164 il legislatore italiano ha inteso avviare un processo di adeguamento ai principi dell’ordinamento europeo del mercato interno nel settore del gas, in particolare conformandosi ai canoni fondamentali in tema di libertà di impresa e di apertura alla concorrenza; - che l’art. 14 del D.Lgs n. 164/00 citato ha stabilito che l’attività di distribuzione del gas naturale, in quanto servizio pubblico, debba essere affidata esclusivamente mediante gara per una durata non superiore a 12 anni ed ha attribuito agli enti locali, titolari del servizio pubblico, gli importanti compiti di indirizzo, vigilanza, programmazione e controllo sulle attività di distribuzione. - che allo scopo di favorire l’esercizio in forma aggregata del servizio pubblico della distribuzione del gas naturale, l’art. 46 bis del D.L. 1° ottobre 2007, n. 159 (introdotto, in se de di conversione, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222) ha delegato il Governo, e per esso il Ministro dello Sviluppo Economico e il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Locali, ad emanare due distinti decreti, un primo finalizzato a stabilire <> ed un secondo destinato a determinare << gli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare per l’affidamento del servizio>>, nonché <>; - che, dopo alcune proroghe del termine fissato originariamente per l’adozione dei provvedimenti delegati, il secondo dei due decreti è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 marzo 2011, e poi integrato con provvedimento pubblicato sulla GURI del 28 ottobre 2011, sicché risultano ormai definiti e perimetrati i 177 ambiti territoriali minimi, per i quali occorre procedere alle gare per l’affidamento del servizio su base d’ambito;
Posto che il Comune di Pieve di Cadore appartiene all’ambito territoriale minimo (ATEM) denominato “Belluno”, unitamente ad altri 64 Comuni; Considerato che il Comune di Belluno è stato individuato come stazione appaltante della procedura di gara, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del DM 226/2011; Rilevato che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 04.10.2013 ad oggetto “delega al Comune di Belluno - “Stazione appaltante” delle attività di cui all'art. 2 commi 4, 5 e 6 del DM 226/2011 per la procedura di gara del servizio di distribuzione del gas naturale nell'Ambito territoriale Belluno”, trasmessa al Comune di Belluno quale stazione appaltante unica, si è provveduto ad avviare, nel rispetto della normativa vigente, il procedimento per la definizione del rapporto in essere con l’attuale Concessionario BIM Belluno Infrastrutture Spa con sede in Via Tiziano Vecellio 27/29 - 32100 Belluno allo scopo di addivenire alla formalizzazione dell’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale tramite gara d’ambito al nuovo concessionario, precisando, altresì, che fino al subentro del nuovo gestore d’ambito, il servizio di distribuzione del gas naturale nel territorio comunale continuerà ad essere garantito dalla società BIM Belluno Infrastrutture Spa; Rilevato, inoltre, che: - ai sensi del combinato disposto dell’art. 4 del DL 21/06/2013 n. 69, convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98 e dell’art’ 15, comma 5 del DL 23/12/2013 n. 145, convertito con modificazioni dalla Legge 21 febbraio 2014 n. 9, il termine fissato per la pubblicazione del bando di gara d’ambito ATEM Belluno, scade l’11.07.2014; - il mancato rispetto del suddetto termine determina l’applicazione della conseguente sanzione economica stabilita nei confronti dei Comuni inadempienti dall’art. 4 del DL 69/2013, che prevede: << (5. Nei casi in cui gli Enti locali concedenti non abbiano rispettato i termini di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n.226, come modificati ai sensi del comma 3 del presente articolo, il venti per cento delle somme di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n.226, ad essi spettanti a seguito della gara, è versato dal concessionario subentrante, con modalità stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, in uno specifico capitolo della Cassa conguaglio per il settore elettrico per essere destinato alla riduzione delle tariffe di distribuzione dell'ambito corrispondente.)>>; - il D.M. 226/2011, all’articolo 8, prevede la copertura completa degli oneri relativi alla gara unica per ATEM quale una tantum a carico del gestore subentrante, secondo criteri e limiti già definiti dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas con la delibera 407/2012/R/gas dell'11 ottobre 2012; - le norme citate prevedono che il corrispettivo sia ripartito in due quote, una a copertura delle funzioni centralizzate d’ambito e una a copertura delle funzioni locali in capo al singolo Comune; - la quota di copertura delle funzioni locali spettante al Comune di Pieve di Cadore, determinata in applicazione dei criteri di cui alla deliberazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas con la delibera 407/2012/R/gas dell'11 ottobre 2012, è presuntivamente pari ad euro 6.208,81 (diconsi euro seimiladuecentootto/81); - ogni Comune è tenuto ad individuare il RUP incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di competenza derivanti dal Decreto 12.11.2011, n. 226 e dalle delibere dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, nonché a collaborare con la Stazione appaltante dell’ATEM "Belluno" nell’attuazione delle procedure necessarie per addivenire alla gara per l’individuazione del concessionario del servizio di distribuzione del gas naturale nel medesimo ambito; Considerato, inoltre, che, per previsione normativa del DM n. 226/2011, i Comuni appartenenti all’ambito hanno la facoltà di delegare alcune attività alla stazione appaltante unica, e in particolare: a) le attività di reperimento presso il gestore uscente delle informazioni necessarie ed utili per la predisposizione dei documenti di gara, come previsto dall’art. 2, comma 6, del DM n. 226/2011; b) le attività tecniche di valutazione della rete e del piano di sviluppo della rete del gas, riconoscendo, in caso di delega di tali attività, al Comune di Belluno quale stazione appaltante la corrispondente quota di copertura dei costi delle funzioni locali attribuiti al Comune delegante,
come definita nella citata delibera dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas n. 407/2012/R/gas dell'11 ottobre 2012; Dato atto che, con successivo provvedimento di Consiglio Comunale, da adottarsi a seguito dell’acquisizione delle necessarie informazioni da parte dei vari soggetti gestori e prima della pubblicazione del bando di gara, verrà approvato lo schema della Convenzione finalizzata a disciplinare nello specifico: - i compiti della stazione appaltante unica secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 4 e seguenti del DM 226/2011; - le risultanze della valutazione della rete e del piano di sviluppo; - i documenti di gara; - le modalità costitutive e di funzionamento del Comitato di Monitoraggio di cui al comma 5, dell’art. 2, del DM 226/2011; Visti: - D.Lgs. 164/2000 - D.Lgs. 267/2000 - DL 159/2007 convertito con modificazioni dalla L. 222/2007 - DM 226/2011 - D.M. 19.01.2011 - D.M. 18.10.2011 - Delibera AEEG 407/2012/R/gas dell'11 ottobre 2012 - DL n. 69/2013 - DL n. 145/2013 come convertito in Legge 9/2014 Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area Tecnica per la regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000; Con voti favorevoli unanimi resi palesemente per alzata di mano;
DELIBERA 1. di approvare quanto premesso e motivato in narrativa come parte integrante e sostanziale del presenta atto; 2. di delegare al Comune di Belluno, nella sua qualità di stazione appaltante le attività tecniche di valutazione della rete e del piano di sviluppo della rete del gas, demandando allo stesso Comune di Belluno l’espletamento delle eventuali procedure accessorie, inclusa quella finalizzata all’individuazione di eventuali prestatori di servizi per il supporto tecnico e giuridico necessario, riconoscendo allo stesso Comune di Belluno quale stazione appaltante la corrispondente quota di copertura dei costi delle funzioni locali attribuiti al Comune delegante dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, secondo quanto previsto dalla Delibera 407/2012/R/gas dell'11/10/2012. 3. di nominare il geom. Enzo Valmassoi quale responsabile del procedimento di cui sopra e referente nella gestione dei contatti con la stazione appaltante. Successivamente, con separata votazione unanime e palese, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile a norma dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO Maria Antonia Ciotti
IL SEGRETARIO dr. Salvatore Battiato
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Su conforme attestazione del Messo Comunale, certifico che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo On Line del sito del Comune, nonché affissa all’Albo Pretorio, in data
per
rimanervi 15 giorni consecutivi. Certifico altresì che durante il suddetto periodo di pubblicazione non è pervenuto a questo ufficio alcun reclamo od opposizione nei confronti della medesima. Pieve di Cadore,
IL SEGRETARIO COMUNALE dr. Salvatore Battiato
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_______________________________________________________________________________________ Il sottoscritto Segretario Comunale
CERTIFICA che la presente deliberazione: È decaduta ai sensi dell’art. 42 – 4° comma del De creto Legislativo n. 267/2000. E’ divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ai sensi dell’art. 134 - 3° comma del Decreto Legislativo n. 267/2000.
Pieve di Cadore,
IL SEGRETARIO COMUNALE dr. Salvatore Battiato