Lezione
“L’INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA E I FONDI PENSIONE”
Obiettivi e contenuti della lezione Obiettivi specifici da raggiungere Gli studenti saranno in grado di conoscere e identificare i principali concetti dell’intermediazione assicurativa, con particolare riferimento alla vigilanza prudenziale e le complesse modalità di sicurezza e garanzia per i risparmiatori e gli assicurati; gli studenti saranno infine in possesso di adeguate conoscenze sui principi e meccanismi di funzionamento della previdenza complementare e dei fondi pensione Contenuti • Impresa di assicurazione • Vigilanza prudenziale: la sana e prudente gestione; Riserve tecniche; Margine di solvibilità; Ripartizione dei rischi; Procedure di controllo interno e di gestione dei rischi; Assetti proprietari e gruppo assicurativo • Trasparenza delle operazioni e protezione dell’assicurato; La normativa che disciplina l'attività di intermediazione assicurativa • I fondi pensione; I tre pilastri della previdenza; Chi vigila sulle forme pensionistiche complementari
Impresa di Assicurazione: Generalità 1 • L’assicurazione rappresenta una modalità, che permette di fronteggiare i bisogni economici conseguenti al manifestarsi di un evento. Con l’assicurazione l’individuo, previo versamento di un importo (premio), ottiene quei mezzi da un altro soggetto allorché si verifichi l’evento Le assicurazioni si distinguono in: • assicurazioni danni, relative ai rischi attinenti ai beni (es: rischi incendio, furto), ai soggetti (malattia, infortuni) e al patrimonio (responsabilità civile) • assicurazioni vita, relative ai rischi attinenti esclusivamente la vita umana (rischi di morte e sopravvivenza)
Impresa di Assicurazione: Generalità 2 • Le imprese di assicurazione rientrano tra gli intermediari finanziari in quanto esse investono i premi ricevuti (al fine di far fronte ai risarcimenti futuri) in attività finanziarie e non verso attività reali Tuttavia vi sono almeno due differenze con gli intermediari tipici 1. Un elemento distintivo del contratto assicurativo consiste nell’aleatorietà della prestazione nei confronti dei singoli assicurati; la corresponsione o meno del risarcimento dipende cioè dal manifestarsi o no del rischio, l’importo del risarcimento dipende dall’entità del danno subito
2. Il destinatario del risarcimento può essere anche una persona diversa dal contraente che ha pagato il premio
Impresa di assicurazione Attività assicurativa • L’attività assicurativa può essere esercitata soltanto da imprese costituite nelle forme stabilite dalla legge (S.p.A., cooperative e mutue assicuratrici le cui quote siano rappresentate da azioni), il cui oggetto sociale sia limitato all’esercizio di operazioni «rami vita» e «rami danni» • Le imprese di assicurazione sono quindi imprese specializzate e la specializzazione comporta anche il divieto di cumulare l’esercizio delle assicurazioni contro i danni e delle assicurazioni sulla vita • L’esercizio dell’attività assicurativa è assoggettato ad un penetrante controllo pubblico, che inizia con l’autorizzazione all’esercizio e si conclude con la cancellazione della società dal registro delle imprese. La disciplina di vigilanza è ora di origine comunitaria
Vigilanza prudenziale 1 La sana e prudente gestione
• Lo scopo principale della disciplina comunitaria di vigilanza è la garanzia di una sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione. Una gestione, cioè, che garantisca la solvibilità dell’impresa mediante il rispetto delle tecniche assicurative, una efficiente gestione del patrimonio ed adeguate procedure di controllo interno e di gestione dei rischi • A garanzia della solvibilità, la società, per ottenere l’autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa, deve essere dotata di un capitale sociale non inferiore agli importi stabiliti dalla normativa di vigilanza, a seconda dei rami che intende esercitare e costituito esclusivamente in danaro
Vigilanza prudenziale 2 Riserve tecniche • Condizione primaria per garantire la solvibilità dell’impresa è il rispetto di appropriate tecniche assicurative, che consentano di trasformare l’alea relativa al rischio assunto con ciascuno dei contratti di assicurazione in esercizio di attività non aleatoria. A questo scopo, l’assicuratore deve calcolare il premio, che deve essere corrisposto dai singoli contraenti/assicurati, in base alla stima della probabilità di verifica dei rischi assicurati in modo da poter disporre di una massa di premi sufficienti a far fronte agli impegni assunti con la massa dei contratti stipulati e ai relativi costi di gestione (compensazione/neutralizzazione dei rischi). I premi riscossi devono essere accantonati in apposite riserve (riserve tecniche)
• Le riserve tecniche sono costituite essenzialmente con i premi riscossi. Il calcolo delle riserve deve però essere effettuato in base alle obbligazioni assunte, non in base ai premi riscossi
Vigilanza prudenziale 3 Margine di solvibilità • L’esposizione debitoria dell’impresa rappresentata dalle riserve tecniche è determinata, come i premi, sulla base di dati previsionali. Di qui l’esigenza che l’impresa sia dotata non solo di un capitale sociale non inferiore agli importi stabiliti dalla legge, a seconda dei rami esercitati, ma anche di un margine attivo proporzionale al volume di affari, che consenta di fare fronte ad eventuali andamenti sfavorevoli dei rischi assunti (margine di solvibilità) • Il margine di solvibilità è rappresentato dal patrimonio netto, al netto degli elementi immateriali, e non deve essere inferiore alla misura stabilita dalla normativa di vigilanza. Sotto il profilo patrimoniale, il margine di solvibilità assorbe la garanzia costituita dal capitale sociale, che concorre alla costituzione del margine
Vigilanza prudenziale 4 Ripartizione dei rischi • Una terza regola fondamentale per garantire l’equilibrio patrimoniale dell’impresa è costituita dall’adozione di una adeguata ripartizione dei rischi assunti. Risultati attendibili possono quindi realizzarsi soltanto mediante un’adeguata ripartizione dei rischi assunti tra una pluralità di imprese • Una prima ripartizione si realizza mediante l’assunzione in comune con altre imprese di assicurazione e per quota di singoli rischi (coassicurazione); tuttavia, per garantire l’equilibrio della gestione assicurativa, è comunque indispensabile ricorrere alla riassicurazione, che consiste nel trasferimento di una parte dei rischi assunti ad un’altra impresa di assicurazione o ad una impresa di riassicurazione • Il riassicuratore, a sua volta, ripartisce i rischi riassicurati trasferendone una parte ad un altro riassicuratore (cd. retrocessioni), e così via in una catena tendenzialmente indefinita e tanto più articolata quanto più grave è il rischio assunto dal primo assicuratore
Vigilanza prudenziale 5 Assetti proprietari e gruppo assicurativo • L’assunzione di partecipazioni da parte di imprese di assicurazione e l’assunzione di partecipazioni in imprese di assicurazione sono assoggettate a limitazioni e controlli e, dall’altro lato, la legge attribuisce all’Isvap (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo) particolari poteri di vigilanza in presenza di gruppi di società dei quali facciano parte imprese di assicurazione (cd. vigilanza supplementare sul gruppo assicurativo) • Sono previste tre forme di vigilanza supplementare: informativa anche di tipo ispettivo; sulle operazioni infragruppo rilevanti e verifica della solvibilità corretta
Trasparenza delle operazioni e protezione dell’assicurato • Il codice assicurazioni affianca alla vigilanza prudenziale la vigilanza sulla trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore assicurativo nei confronti dei contraenti, degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative • Prioritariamente, le imprese e gli intermediari devono acquisire dai contraenti le informazioni necessarie a valutare le esigenze assicurative o previdenziali ed operare in modo che questi siano sempre adeguatamente informati
La normativa che disciplina l'attività di intermediazione assicurativa • La disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa è stata completamente riformata in seguito all'emanazione, da parte del Consiglio dei Ministri, del Codice delle Assicurazioni Private, nel cui ambito è stata data attuazione ad una direttiva comunitaria del 2002 • Regolamentazione organica e sistematica di attività assicurativa; prevede innanzi tutto la costituzione di un Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) nel quale far confluire le diverse figure professionali e societarie coinvolte nella distribuzione dei prodotti assicurativi, nonché regole comportamentali cui le imprese assicurative e gli intermediari devono conformarsi • Le disposizioni attuative del Codice delle Assicurazioni Private sono contenute nel Regolamento ISVAP del 2006
I fondi pensione 1 • Il fondo pensione è un organismo di investimento collettivo del risparmio. • Con i fondi pensione avviata la razionalizzazione del sistema pensionistico italiano, di matrice esclusivamente pubblica, sulla scorta dell'esperienza dei più maturi sistemi pensionistici privati di provenienza anglosassone • In Italia, operano due categorie di fondi pensione:
• I fondi pensione chiusi sono istituiti in virtù di un accordo collettivo o aziendale o di categoria ovvero di un accordo tra lavoratori autonomi o tra liberi professionisti, promossi dalle rispettive associazioni di categoria • I fondi pensione aperti possono essere costituiti da enti gestori di previdenza obbligatoria, compagnie di assicurazione e società di gestione del risparmio, SIM, banche o imprese di investimento comunitarie
I fondi pensione 2 • L'investimento in un fondo pensione è con orizzonte temporale di lungo periodo: chi aderisce al programma di un fondo pensione riceverà le prestazioni ad esso collegate alla scadenza del periodo di accumulazione e comunque non prima della decorrenza del termine di permanenza minima obbligatorio • Per i sottoscrittori di fondi pensione chiusi, iscritti al fondo da almeno 8 anni, è prevista la possibilità di ritirare anticipatamente parte o l'intero importo versato in alcuni casi specifici, e cioè quando il titolare della posizione contributiva complementare si trovi nell'oggettiva necessità di disporre di mezzi finanziari per sostenere spese socialmente rilevanti • Il patrimonio del fondo pensione è depositato presso una banca depositaria, cui spetta il compito di accertare la conformità degli investimenti rispetto alla legge; l'esattezza nelle modalità di emissione, calcolo e rimborso delle quote
Fondi pensione
I tre pilastri della previdenza • La pensione obbligatoria (cioè derivante dal pagamento dei contributi obbligatori per legge) costituisce il primo pilastro della previdenza • I lavoratori possono scegliere di destinare una parte del proprio risparmio alla costruzione di una rendita aggiuntiva, versando contributi alle forme pensionistiche complementari. Le forme pensionistiche complementari si distinguono in due categorie: i fondi pensione e i piani pensionistici individuali (PIP), entrambi sottoposti alla vigilanza della COVIP (Commissione di Vigilanza sui fondi Pensione)
• I fondi pensione costituiscono il secondo pilastro della previdenza e sono istituiti da banche, assicurazioni, SGR e SIM; possono essere chiusi o aperti • I PIP (Piani Individuali Pensionistici) costituiscono il terzo pilastro della previdenza e si realizzano mediante polizze assicurative
Il primo pilastro della previdenza La pensione obbligatoria (cioè derivante dal pagamento dei contributi obbligatori per legge) costituisce il primo pilastro della previdenza.
Le condizioni essenziali per avere diritto alla pensione sono: • aver compiuto una determinata età • aver versato contributi previdenziali per un periodo minimo • smettere di lavorare (solo per i lavoratori dipendenti) Il metodo di calcolo della pensione può essere “retributivo”, cioè basato sulla retribuzione percepita, o “contributivo”, cioè basato sui contributi versati, a seconda del momento in cui si è cominciato a lavorare
Il secondo e il terzo pilastro della previdenza • • •
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Il secondo pilastro della previdenza I fondi pensione (aperti o chiusi) sono istituiti da banche, assicurazioni, (SGR) e (SIM) Ai fondi aperti può iscriversi chiunque Ai fondi chiusi, invece, possono iscriversi solo i lavoratori che appartengono a un determinato gruppo (dipendenti di un’azienda o di un gruppo di aziende; lavoratori appartenenti a una categoria, a un comparto o a un raggruppamento territoriale). Sono detti negoziali i fondi costituiti sulla base di un accordo tra datore di lavoro e sindacati o associazioni di categoria (contratti collettivi nazionali, accordi o regolamenti aziendali, accordi fra lavoratori autonomi o liberi professionisti); regionali quelli costituiti con legge regionale, ai quali possono aderire solo coloro che risiedono o lavorano nella Regione Il terzo pilastro della previdenza I PIP (Piano Individuale Pensionistico) si realizzano mediante polizze assicurative, con contratti sulla vita a scopo previdenziale
Chi vigila sulle forme pensionistiche complementari
• Il sistema della previdenza complementare si fonda su un insieme di regole finalizzate alla tutela del risparmio previdenziale. Per assicurarne il buon funzionamento il legislatore ha istituito una specifica Autorità di vigilanza: la COVIP, composta da un Presidente e quattro Commissari, tutti nominati dal Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del lavoro e del Ministro dell’economia e delle finanze. I suoi componenti rimangono in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta
Parole chiave della lezione • EVENTO NEGATIVO • ASSICURAZIONE DANNI • ASSICURAZIONE VITA • PREVIDENZA COMPLEMENTARE • I TRE PILASTRI DELLA PREVIDENZA