LEGGE REGIONALE N. 14 DEL 3-08-2005 REGIONE LOMBARDIA DISCIPLINA DEL REGIME DI DEROGA PREVISTO DALL'ARTICOLO 9 DELLA DIRETTIVA 79/409/CEE DEL CONSIGLIO, DEL 2 APRILE 1979, RELATIVA ALLA CONSERVAZIONE DEGLI UCCELLI SELVATICI, ED ESERCIZIO DELLO STESSO PER LA CATTURA DI UCCELLI DA RICHIAMO PER LA STAGIONE VENATORIA 2005/2006 (ARTICOLO 4 LEGGE 157/1992 E ALLEGATO D DELLA L.R. 26/1993) Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA N. 31 del 5 agosto 2005 SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 1
IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga la seguente legge regionale
ARTICOLO 1
(Disposizioni generali) 1. La presente legge, sentito l’Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), quale autorità abilitata a dichiarare la sussistenza delle condizioni richieste, disciplina, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera c) e comma 2, della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, e con riferimento alla stagione venatoria 2005/2006, la cattura di uccelli da richiamo prevista dall'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio). 2. Le catture in deroga sono attuate secondo le disposizioni contenute nell'allegato D della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme
per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria) e hanno lo scopo di ricostituire il patrimonio, attualmente insufficiente, di richiami vivi dei cacciatori da appostamento residenti in Lombardia. 3. La Giunta regionale può adottare provvedimenti di limitazione o sospensione delle catture autorizzate qualora si riscontrino fluttuazioni negative dello stato di conservazione delle popolazioni delle specie oggetto di cattura in deroga. 4. Entro il 30 giugno 2006, la Regione trasmette al Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero al Ministro per gli affari regionali, ove nominato, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro delle politiche agricole e forestali, al Ministro per le politiche comunitarie, nonché all'INFS, una relazione sull'attuazione delle deroghe di cui al presente articolo; tale relazione è altresì trasmessa alle competenti commissioni parlamentari. 5. La Regione, al fine di incentivare l’attività di allevamento di uccelli utilizzabili come richiami vivi, approva e finanzia, tramite apposite convenzioni, specifici progetti di allevamento proposti dalla Federazione ornicoltori italiani (FOI) e dalle province.
ARTICOLO 2
(Catture in deroga di richiami) 1. Le province sono autorizzate ad effettuare la cattura in deroga di esemplari appartenenti alle specie tordo bottaccio (Turdus philomelos), tordo sassello (Turdus iliacus), cesena (Turdus pilaris), merlo (Turdus merula), allodola (Alauda arvensis) e pavoncella (Vanellus vanellus), da fornire gratuitamente ai cacciatori da appostamento residenti in Lombardia.
2. La cattura in deroga dei richiami è effettuata nel rispetto delle condizioni di seguito riportate e riassunte nell'allegato 1 alla presente legge: a) gli impianti di cattura sono individuati sul territorio dalle province di Bergamo, Brescia, Como, Lecco, Mantova, Milano, e Varese e sono ripartiti come indicato nell’allegato 1; b) i quantitativi di uccelli catturabili annualmente da ogni provincia sono suddivisi per numero e specie; c) le catture possono essere effettuate dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre; d) la provincia di Lecco fornisce i richiami ai cacciatori da appostamento della provincia di Sondrio.
ARTICOLO 3
(Vigilanza e controllo) 1. L’attività di vigilanza e di controllo sull’attività di cattura è affidata agli agenti di polizia provinciale di cui all’articolo 48 della l.r. 26/1993.
ARTICOLO 4
(Norma finanziaria) 1. Alle spese per l’incentivazione dell’attività di allevamento di uccelli, di cui all’articolo 1, comma 5, si provvede con le somme stanziate al bilancio di previsione per l’esercizio 2005 e successivi, all’UPB 2.3.4.7.2.40
“Valorizzazione e gestione della fauna selvatica e della fauna ittica”.
ARTICOLO 5
(Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Formula Finale: La presente legge regionale e’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda. Milano, 3 agosto 2005 ( Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/14 del 27 luglio 2005 )
ALLEGATO 1: ALLEGATO 1 (Articolo 2, comma 2)
ARTICOLO 1
NUMERO MASSIMO DI IMPIANTI AUTORIZZABILI E DI RICHIAMI VIVI CATTURABILI NELLA STAGIONE VENATORIA 2005/2006
Provincia
N. Tordo Tordo Merlo Cesena Allodola Pavoncella Totale Impianti bottaccio sassello uccelli
Bergamo Brescia Como Lecco Mantova Milano Varese Totale
Oriz. Vert. 1 22 1 22 2 1 3 1 1 2 1 4 53
8.400 4.500 10.900 5.100 330 670 1.050 1.050 285 285 620 930 200 170 21.785 12.705
600 750 80 0 145 170 65 1.810
1.500 2.700 420 1.050 235 780 65 6.750
450 550 0 350 0 0 0 1350
0 0 0 0 50 0 0 50
15.450 20.000 1.500 3.500 1.000 2.500 500 44.450