Le recenti modifiche al Codice della Strada: patente a punti e altre implicazioni operative per le imprese
VITO DATTOLICO Coordinatore Giudici di Pace di Milano Milano, 7 luglio 2004
Assolombarda - CdS slides 3
1
ART.203: TERMINI DEL RICORSO AL PREFETTO
ENTRO 60 GIORNI DALLA CONTESTAZIONE O NOTIFICAZIONE DEL VERBALE ↓ IN CARTA SEMPLICE ↓ ↓ MEDIANTE DEPOSITO O RACCOMANDATA MEDIANTE RACCOMANDATA A.R. ALL’ORGANO ACCERTATORE A.R. AL PREFETTO ↓ ↓ QUESTI TRASMETTE IL RICORSO ENTRO 30 GIORNI ALL’ORGANO ACCERTATORE PER L’ISTRUTTORIA ↓ L’ORGANO ACCERTATORE TRASMETTE GLI ATTI ENTRO 60 GIORNI AL PREFETTO ↓ TRATTANSI DI TERMINI PERENTORI CHE SI CUMULANO E IL CUI EVENTUALE SUPERAMENTO DA PARTE DELLE P.A. COMPORTA L’ACCOGLIMENTO DEL RICORSO ↓ Assolombarda - CdS slides 3
2
ART. 204: PROVVEDIMENTI DEL PREFETTO
IL PREFETTO EMETTE IL PROVVEDIMENTO ENTRO 120 GIORNI ↓ IN CASO DI CONVOCAZIONE DI AUDIZIONE DA PARTE DEL PREFETTO, ALLORCHE’ RICHIESTA NEL RICORSO, IL PERIODO TRA LA DATA DI RICEZIONE DELL’AVVISO DI CONVOCAZIONE DA PARTE DEL RICORRENTE E QUELLA FISSATA PER L’INCONTRO COMPORTA L’INTERRUZIONE DEL COMPUTO DEI 120 GIORNI. ↓ LA MANCATA OSSERVANZA DEI TERMINI COMPORTA L’ACCOGLIMENTO DEL RICORSO. ↓ L’ORDINANZA DI INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DEVE ESSERE NOTIFICATA AL RICORRENTE ENTRO 150 GIORNI DALLA SUA ADOZIONE ↓ IL PAGAMENTO DEVE ESSERE EFFETTUATO ENTRO 30 GIORNI DALLA NOTIFICA
Assolombarda - CdS slides 3
3
LA COMPETENZA DEL TRIBUNALE 1.
L’art. 22 bis L.689/81 disciplina la competenza per il giudizio di opposizione escludendo il ricorso al Giudice di Pace (e quindi relegando la competenza al Tribunale) nei soli casi di: a) di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro; b) di previdenza ed assistenza obbligatoria; c) urbanistiche ed edilizie; d) di tutela dell’ambiente dall’inquinamento, della flora, della fauna; e) igiene degli alimenti e bevande; f) società e intermediari finanziari; g) tributaria e valutaria.
Assolombarda - CdS slides 3
4
LA COMPETENZA DEL TRIBUNALE 2.
L’opposizione si propone altresì davanti al Tribunale quando: a) b)
c)
per la violazione è prevista una sanzione pecuniaria superiore nel massimo ad euro 15.493,70 (trenta milioni di lire); essendo la violazione punita con sanzione proporzionale senza previsione di un limite massimo, è stata applicata una sanzione superiore a lordi euro 15.493,70; è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest’ultima, fatta eccezione per le violazioni previste dal Regio Decreto 21 dicembre 1933 n. 1736, dalla legge 15 dicembre 1990 n. 386 e dal Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada). Restano salve le competenze stabilite da diverse disposizioni di legge.
Assolombarda - CdS slides 3
5
ART. 203:
RICORSO AL PREFETTO
QUALORA NON SIA STATO EFFETTUATO IL PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA NEI CASI IN CUI E’ CONSENTITO
O
O
O
è possibile presentare ricorso al Prefetto del luogo della commessa violazione, entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione tramite deposito dell’atto presso lo stesso o l’invio con una lettera raccomandata presso il comando cui appartiene l’organo che ha fatto la contravvenzione, quando riceve direttamente il ricorso il Prefetto trasmette gli atti per l’istruttoria all’organo accertatore entro 30 giorni l’organo accertatore – sia quando riceve direttamente il ricorso che quando lo riceve dal Prefetto – è tenuto a trasmettere gli atti a quest’ultimo entro 60 giorni
Assolombarda - CdS slides 3
6
ART. 204: PROVVEDIMENTI DEL PREFETTO
O
O
O
O
O
i termini di cui prima sono perentori e si cumulano tra loro ai fini della valutazione della tempestività dell’ordinanza ingiunzione il Prefetto deve emettere ordinanza motivata entro 120 giorni da quando ha ricevuto gli atti dall’Ufficio che ha fatto la contestazione se il ricorso è accolto il Prefetto emette ordinanza di archiviazione e la comunica all’organo accertatore che ne da notizia al ricorrente; se il ricorso è respinto il Prefetto emette ordinanza ingiunzione con la quale condanna il ricorrente al pagamento di una somma determinata, nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale, oltre alle spese decorsi i termini senza che venga emessa l’ordinanza ingiunzione il ricorso si intende accolto, salvo che il ricorrente abbia chiesto di essere sentito; in questo caso il termine di prescrizione si interrompe con la notificazione al ricorrente dell’invito all’audizione l’ordinanza – ingiunzione di pagamento deve essere notificata entro 150 giorni dalla sua adozione.
Assolombarda - CdS slides 3
7
ART. 205: OPPOSIZIONE INNANZI L’AUTORITA’ GIUDIZIARIA
O
Contro l’ordinanza ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria emessa dal Prefetto è possibile proporre ricorso al Giudice di Pace entro il valore di € 15.493,70 (£ 30.000.000) oppure allorchè lo stesso è eccedente al Tribunale entro trenta giorni dalla notificazione della stessa.
Assolombarda - CdS slides 3
8
ART. 204 BIS: RICORSO AL GIUDICE DI PACE (1)
O
O
O
O
O
Quando non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta allorché consentita e quando non sia stato già presentato il ricorso al Prefetto, è possibile – anche in “autodifesa” – presentare ricorso avverso alla contestazione, in alternativa al Prefetto, direttamente al GIUDICE DI PACE competente per il territorio ove è stata commessa la violazione, entro sessanta giorni il ricorso sia contro il verbale che contro l’ordinanza del Prefetto è depositato nella cancelleria del GIUDICE DI PACE, ed allo stesso deve essere allegato il provvedimento impugnato può essere nominato un procuratore alla lite e può essere richiesta la sospensione del provvedimento impugnato, se ricorrono gravi motivi il ricorso può essere inviato a mezzo posta, in questo caso fa fede, per il rispetto dei termini, la data di spedizione il GIUDICE DI PACE fissa l’udienza di comparizione e ordina all’autorità che ha emesso l’atto impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell’udienza, copia del rapporto di tutti i correlati accertamenti compiuti. Assolombarda - CdS slides 3
9
ART. 204 BIS: RICORSO AL GIUDICE DI PACE (2)
O
O
O
Il provvedimento di fissazione dell’udienza è notificato alle parti, entro il termine perentorio di 60 giorni antecedenti alla data di comparizione in giudizio ed il Giudice di Pace in corso di causa può ammettere le prove ed i testi che ritiene necessari; conclusa la fase istruttoria il Giudice di Pace invita le parti a precisare le loro conclusioni e procedere alla discussione della causa; il Giudice di Pace deve pronunciare sentenza dando lettura del dispositivo in udienza. la sentenza con cui viene rigettato il ricorso costituisce titolo esecutivo per la riscossione coatta delle somme inflitte dal Giudice di Pace nella determinazione della sanzione pecuniaria il Giudice non può applicarne una inferiore al minimo edittale stabilito dalla legge per la violazione accertata e non può escludere l’applicazione delle sanzioni accessorie o disporre la decurtazione dei punti della patente di guida
Assolombarda - CdS slides 3
10
ART. 213: LA CONFISCA
O
O
O
Le ipotesi ricorrenti di confisca in tema di circolazione stradale sono date dalla circolazione di veicolo sprovvisto di carta di circolazione, dalla circolazione di motoveicolo con carburante alterato e dalla circolazione di veicolo privo di copertura assicurativa (in caso di mancato pagamento nel termine sia della sanzione pecuniaria sia del premio assicurativo per almeno sei mesi). La confisca non può essere applicata se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione, ma “Il proprietario del veicolo anche quando il veicolo sia stato posto in circolazione da altri a sua insaputa, deve provare che la circolazione sia avvenuta contro la sua volontà” (Cassazione civile sez. i, 17 dicembre 1994, n. 10851). Quanto alla circolazione del veicolo senza valida copertura assicurativa, si segnala che: “Nel caso di ordinanza-ingiunzione di condanna al pagamento di sanzione pecuniaria per circolazione di veicolo a motore sprovvisto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile (art. 32 della L. 24.12.69n. 990), perché non venga disposta la confisca del veicolo è necessario, a norma dell’art. 21 comma 1 della L. 24 novembre 1981 n. 689, che nel termine fissato dall’ordinanza sia effettuato il pagamento sia del premio di assicurazione per almeno 6 mesi, sia della sanzione pecuniaria” (Cass.civ.sez. i, 24 maggio 1994, n. 5069).
Assolombarda - CdS slides 3
11
ART. 218: SANZIONE ACCESSORIA DELLA SOSPENSIONE DELLA PATENTE
O
O
O
La patente è ritirata dall’agente od organo di polizia che accerta la violazione che la invia, unitamente a copia del verbale, entro cinque giorni dal ritiro, alla Prefettura del luogo della commessa violazione. Il Prefetto, nei quindici giorni successivi, emana l’ordinanza di sospensione, indicando il periodo cui si estende la sospensione stessa. L’ordinanza è notificata immediatamente all’interessato e comunicata al competente ufficio della Direzione Generale della M.C.T.C. essa è iscritta sulla patente. Il periodo di durata fissato decorre dal giorno del ritiro. Qualora l’ordinanza di sospensione non venga emanata nel termine di quindici giorni dalla ricezione degli atti, il titolare della patente può ottenerne la restituzione da parte della Prefettura. avverso il provvedimento di sospensione della patente è ammessa opposizione ai sensi dell’art. 205. Assolombarda - CdS slides 3
12