rag. Sergio Corrente dott. Davide David rag. Lorenzo Petronio dott. Giovanni Turazza
Numero circolare
8 14/10/2011
Data
Abstract:
Rif.to normativo:
La legge di conversione della c.d. “manovra di ferragosto” ha in buona parte confermato le misure fiscali previste dal Decreto originale e ha al contempo introdotto delle nuove disposizioni. Tra le misure contenute nella “manovra” si segnalano, in particolare: - La limitazione all’uso del contante e dei titoli al portatore, passata da € 5.000 ad € 2.500. Dal 13 agosto non è più possibile effettuare pagamenti tra soggetti diversi in un’unica soluzione in contante di importo pari o superiore ad € 2.500; - La modifica della tassazione delle rendite finanziarie/capital gain, passata dal 12,5% al 20%; - L’introduzione di un contributo di solidarietà per i redditi eccedenti € 300.000,00; - La statuizione di “società di comodo” per quelle che per tre esercizi consecutivi realizzano una perdita ovvero che per due esercizi realizzano una perdita e per uno un reddito inferiore al minimo. Aumenta inoltre per tali società il prelievo IRES, che passa dal 27,5% al 38%; - La tassazione fiscale, al valore di mercato, dei beni d’impresa concessi in godimento a soci o familiari e l’indeducibilità dei relativi costi a carico dell’impresa; - La sospensione dell’attività per i professionisti che omettono di emettere la fattura. In particolare se, nel corso di un quinquennio, vengono contestare 4 distinte violazioni dell’obbligo di fatturazione, è prevista la sospensione dell’iscrizione all’Albo/Ordine; - L’abbassamento delle soglie oltre le quali scatta il reato penale per violazioni tributarie; - La possibilità per l’Agenzia delle Entrate di accedere senza particolari autorizzazioni alle informazioni fornite dagli operatori finanziari (banche, poste, ecc..). - L’aumento dell’aliquota IVA dal 20% al 21%; DL 138/2011 convertito in legge n.148/2001
TMG COMMERCIALISTI
LE PRINCIPALI NOVITA’ DELLA “MANOVRA DI FERRAGOSTO”
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Decorrenza:
-
Soggetti interessati:
Tutti
LA TASSAZIONE DELLE RENDITE FINANZIARIE E CAPITAL GAIN La Manovra modifica la tassazione delle rendite finanziarie e tocca anche il regime impositivo sia dei dividendi sia delle plusvalenze e minusvalenze derivanti dal possesso di partecipazioni non qualificate, possedute da persone fisiche al di fuori del regime d’impresa. L’effetto che ne deriva è un inasprimento della tassazione di questi redditi, infatti l’imposta passa dall’attuale aliquota del 12,5% a quella del 20%. L’entrata in vigore delle modifiche è peraltro differita al 1° gennaio 2012 per cui i redditi che saranno percepiti entro la fine dell’anno continueranno a essere tassati secondo le regole attuali. Il concetto di partecipazione non qualificata: una partecipazione è o non è qualificata principalmente in funzione della quota di capitale sociale che rappresenta. Peraltro va fatta una distinzione tra società di persone e società di capitali: per le società di persone
per le società di capitali
la partecipazione è non qualificata se essa rappresenta una partecipazione al capitale fino al 25%
la partecipazione è non qualificata se essa rappresenta una partecipazione al capitale fino al 20% (più precisamente si parla di percentuale di diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria non superiore al 20%).
Le novità introdotte con la Manovra di Ferragosto interessano le partecipazioni in società di persone solo in relazione alle plusvalenze o minusvalenze che derivano dalla loro cessione, dato che il reddito delle società personali è imputato al socio secondo il sistema definito della trasparenza, che non viene modificato. Invece, per le partecipazioni in società di capitali, si dovranno considerare tanto i dividendi quanto i redditi, positivi o negativi (capital gain o capital loss), che derivano dalla loro cessione. ABBASSATO DA €5.000 A €2.500 IL LIMITE PER EFFETTUARE PAGAMENTI IN CONTANTI
Dal 13 agosto 2011 con l’entrata in vigore del D.L. n.138/11 è sceso da € 5.000 ad € 2.500 il limite al di sotto del quale è ammessa la trasferibilità del denaro contante e dei titoli al portatore di cui all’art.49 del D.Lgs. n.231/07. Pertanto, a seguito della riduzione della soglia per i trasferimenti di denaro contante non è più possibile effettuare pagamenti tra soggetti diversi in un’unica soluzione in contante di importo pari o superiore ad € 2.500. I trasferimenti eccedenti tale limite vanno eseguiti tramite intermediari abilitati ( banche, poste, ecc..) In sintesi:
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Pagamento in contanti: è introdotto il divieto di pagamento tramite denaro contante, libretto di deposito bancario o postale al portatore, o titoli al portatore fra soggetti diversi per importo pari o superiore a € 2.500; Emissione di assegni bancari, postali e circolari, vaglia postali e cambiari: se emessi per importo pari o superiore a €2 .500 devono indicare il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. Il rilascio di assegni bancari, postali e circolari e di vaglia postali e cambiari liberi senza clausola di non trasferibilità può essere richiesto per iscritto dal cliente, se di importo inferiore ad € 2.500, previo pagamento dell’imposta di bollo di €1,50 per singolo modulo di assegno o vaglia; Libretti di deposito bancari o postali al portatore: dovranno avere un saldo inferiore a € 2.500. Se gli stessi sono esistenti alla data del 13 agosto 2011 sarà necessario entro il termine ultimo del 30 settembre 2011 provvedere alla riduzione del saldo ad una somma inferiore a € 2.500 ovvero estinguerli. Devono ritenersi interessate dalle nuove norme una serie di operazioni frequenti nella pratica commerciale, qualora le stesse siano effettuate per importi superiori a €2.500: incasso o pagamento delle fatture in contanti (la norma afferma che il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più incassi/pagamenti in contanti inferiori alla soglia, ma per l’importo complessivo superiori alla stessa, che appaiano artificiosamente frazionati); movimentazioni di contante tra soci e società sia nel caso delle società di persone sia nel caso delle società a responsabilità limitata (prelievo soci, finanziamento, distribuzione di utili, ecc.); transazioni infragruppo; emissione di obbligazioni; incasso o pagamento di caparre. La predetta limitazione riguarda complessivamente il valore oggetto di trasferimento e si applica anche alle c.d.”operazioni frazionate”, ovvero a quei pagamenti inferiori al limite che appaiono “artificiosamente” frazionati. Il frazionamento in più importi inferiori al limite è ammesso nel caso in cui lo stesso sia previsto dalla prassi commerciale o da accordi contrattuali. COMUNICAZIONE AL MEF DELLE VIOLAZIONI ALL’USO DEL CONTANTE: I soggetti interessati al rispetto degli obblighi antiriciclaggio (dottori commercialisti ed esperti contabili, società di servizi ecc..) devono comunicare, entro 30 giorni, al MEF le infrazioni circa l’uso del contante delle quali gli stessi hanno avuto cognizione.
ASPETTI SANZIONATORI: Le sanzioni incidono non solo sul soggetto che compie l’irregolarità, ma anche su chi, tenuto a comunicarle agli enti competenti, omette tale obbligo. In particolare, si segnala che chi viola la soglia di € 2.500 relativamente alle movimentazioni di denaro contante ovvero omette di inserire la clausola di non trasferibilità o la ragione sociale del beneficiario di un assegno superiore a € 2.500 è assoggettato ad una sanzione che va dall’1% al 40% dell’importo trasferito, con una sanzione minima non inferiore a € 3.000. Nel caso di violazione con importo trasferito superiore a € 50.000 le sanzioni saranno comprese tra il 5% e il 40% dell’importo trasferito.
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CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA’ Pur confermando l’introduzione del c.d. “contributo di solidarietà” per il triennio 2011-2013 nell’iter di conversione in legge è stato modificato l’ambito di applicazione nonché la misura dello stesso. In particolare è ora previsto che detto contributo è pari al 3% del reddito complessivo del contribuente eccedente il limite di € 300.000. È confermato che il contributo di solidarietà costituisce onere deducibile. SOCIETA’ DI COMODO Nell’iter di conversione in legge è stato introdotto l’aumento della tassazione a carico delle c.d. “società di comodo” o “non operative”. In particolare per detti soggetti è disposta la maggiorazione del 10,50% dell’aliquota IRES, che passa quindi dal 27,50% al 38%. La nuova aliquota trova applicazione “a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto” e quindi, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, dal 2012. È infine previsto che per la determinazione dell’acconto 2012 (primo anno di applicazione della nuova aliquota) si dovrà procedere al “ricalcolo” dell’imposta 2011 di riferimento, determinandone l’ammontare applicando la nuova aliquota. Definizione di Società di comodo (art. 30 legge 724/94): si tratta di quelle società che non raggiungono un determinato livello di ricavi, il quale viene determinato applicando specifici coefficienti al valore medio dell’ultimo triennio dei beni posseduti (test di “operatività). Alle società che non superano tale test di operatività è chiesto di dichiarare un reddito minimo determinato anche questo attraverso l’utilizzo di determinati coefficienti applicati ai beni posseduti. Inoltre tali società subiscono forti limitazioni alla possibilità di utilizzo in compensazione e di richiesta di rimborso del credito IVA. SOCIETA’ IN PERDITA PER PIU’ PERIODI Nell’iter di conversione in legge è stata altresì introdotta la presunzione in base alla quale, pur in assenza dei presupposti di cui all’art. 30, comma 1, Legge n. 724/94, la società che presenta la dichiarazione in perdita per 3 anni consecutivi è considerata “non operativa ovvero di comodo” a decorrere dal successivo quarto periodo d’imposta. In presenza delle specifiche cause è comunque possibile “ricorrere” alla disapplicazione della disciplina delle società di comodo. Detta presunzione opera anche nel caso in cui la società, nel triennio: p resenta la dichiarazione in perdita per 2 anni; p er l’anno restante dichiara un reddito inferiore al reddito minimo ai sensi dell’art. 30, comma 3, Legge n. 724/94. Anche tali disposizioni trovano applicazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione e quindi, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, dal 2012. N.B. Viene preso a riferimento il triennio 2009-2010-2011. Pertanto, se una società riporta perdite fiscali per tutte e tre le annualità nell’anno 2012 verrà considerata di comodo. BENI D’IMPRESA CONCESSI IN GODIMENTO A SOCI O FAMILIARI DELL’IMPRENDITORE Nell’iter di conversione in legge è stato introdotto uno specifico trattamento fiscale per i beni
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dell’impresa concessi in godimento ai soci o ai familiari dell’imprenditore. In particolare per detti beni è disposto che: costituisce “reddito diverso” in capo al socio/familiare utilizzatore ex art. 67, comma 1, nuova lett. h-ter), TUIR “la differenza tra il valore normale di mercato (per valore normale si intende “il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari…” e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell’impresa …); se il corrispettivo annuo è inferiore al valore di mercato del diritto di godimento, i costi relativi a detti beni sono in ogni caso indeducibili dal reddito d’impresa; per il calcolo dell’acconto 2012 (primo anno di applicazione delle nuove disposizioni), l’imposta 2011 di riferimento dovrà essere ricalcolata applicando le nuove disposizioni; al fine di garantire l’attività di controllo, “l’impresa concedente ovvero il socio o il familiare dell’imprenditore comunicano all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai beni concessi in godimento”. Con un apposito Provvedimento saranno individuati i termini e le modalità di tale adempimento. L’omessa presentazione della comunicazione sarà sanzionata con il 30% della “differenza tra il valore di mercato ed il corrispettivo annuo per la concessione in godimento” ovvero con la sanzione da € 258 a € 2.065 di cui all’art. 11, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 471/97 se il contribuente ha comunque osservato le predette nuove disposizioni. È infine disposto che l’Agenzia delle Entrate procederà al controllo sistematico delle persone fisiche che hanno utilizzato beni concessi in godimento “ai fini della ricostruzione sintetica del reddito” tenendo conto di “qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione effettuata nei confronti della società”.
OMESSA FATTURAZIONE PROFESSIONISTI E SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ E’ prevista una sanzione di natura amministrativa nei confronti di professionisti che omettono di emettere la fattura. In particolare, qualora siano contestate a carico di soggetti iscritti in Albi o Ordini professionali, nel corso di un quinquennio, 4 distinte violazioni dell’obbligo di fatturazione dei compensi, compiute in giorni diversi, è prevista la sospensione dell’iscrizione all’Albo/Ordine per un periodo da 3 giorni ad 1 mese. In caso di recidiva la sospensione passa da 15 giorni a 6 mesi. Il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo. Per le violazioni commesse nell’esercizio dell’attività professionale in forma associata la sanzione in esame è applicata nei confronti di tutti gli associati. SANZIONI PENALI PER VIOLAZIONI SU IMPOSTE SU REDDITI E IVA Nell’iter di conversione in legge sono state abbassate le soglie oltre le quali scatta il reato penale a seguito di violazioni tributarie. E’ previsto che dette soglie sono fissate a: € 30.000 di imposta evasa e € 1.000.000 di elementi attivi non dichiarati, in caso di dichiarazione fraudolenta mediante artifici (ex art. 3, D.Lgs. n. 74/2000); € 50.000 di imposta evasa e € 2.000.000 di elementi attivi non dichiarati, in caso di dichiarazione infedele (ex art. 4, D.Lgs. n. 74/2000); € 30.000 di imposta evasa, in caso di omessa dichiarazione (ex art. 5, D.Lgs. n. 74/2000). È inoltre previsto che:
non è più possibile beneficiare della riduzione della pena sia in caso di dichiarazione
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fraudolenta mediante l’uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (è stato soppresso l’art. 2, comma 3, D.Lgs. n. 74/2000) sia in caso di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (è stato soppresso l’art. 8, comma 3, D.Lgs. n. 74/2000);
in caso di definizione della violazione fiscale con estinzione dei debiti tributati ai sensi dell’art. 13, D.Lgs. n. 74/2000, la sanzione penale potrà essere abbattuta al massimo fino ad 1/3 della pena (anziché fino ad 1/2); i reati tributari di cui agli artt. da 2 a 10, D.Lgs. n. 74/2000 (dichiarazione fraudolenta con fatture per operazioni inesistenti o altri artifici, dichiarazione infedele o omessa, emissione o utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e occultamento di documenti contabili) si prescrivono in 8 anni (anziché in 6). Per gli stessi, inoltre, non è possibile ricorrere all’istituto della sospensione condizionale della pena ex art. 163, C.p., qualora l’imposta evasa sia superiore al 30% del volume d’affari e superiore a € 3.000.000.
Le predette disposizioni trovano applicazione con riferimento “ai fatti successivi” all’entrata in vigore della legge di conversione, ossia dal 17.9.2011. LISTE SELETTIVE DA DATI DEGLI OPERATORI FINANZIARI Nell’iter di conversione in legge è stata introdotta la previsione in base alla quale l’Agenzia delle Entrate potrà procedere alla “elaborazione di specifiche liste selettive di contribuenti da sottoporre a controllo” sulla base delle informazioni fornite dagli operatori finanziari ai sensi dell’art. 7, comma 6, DPR n. 605/73. In altre parole, quindi, l’Agenzia delle Entrate potrà ora disporre di dette informazioni bancarie/finanziarie anche prima di iniziare un accertamento nei confronti del contribuente. AUMENTO ALIQUOTA IVA DAL 20% AL 21% A decorrere dal 17/09/2011, l’aliquota IVA ordinaria è aumentata dal 20% al 21%. Per un maggiore dettaglio vedasi la nostra precedente circolare del 30/09/2011, presente anche sul nostro sito. L’Agenzia delle Entrate ha fornito dei primi chiarimenti su alcune delle problematiche emerse a seguito dell’innalzamento di aliquota con la circolare n. 45/E del 12/10/2011. Si segnalano, in particolare, i seguenti chiarimenti: -
per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate in “esigibilità differita” nei confronti dello Stato e degli altri enti e istituti di cui all’art. 6, c.5, del DPR 633/1972, per l’applicazione dell’aliquota del 20% è sufficiente che la fattura sia stata emessa entro il 16/09/2011 e non che sia stata anche registrata entro detto termine;
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in fase di prima applicazione della nuova aliquota del 21% è possibile regolarizzare, senza applicazione di sanzioni, le fatture emesse e i corrispettivi annotati in modo non corretto. I contribuenti “mensili” possono effettuare la regolarizzazione entro il 27/12/2011, per le fatture emesse entro il 30/11/2011, ed entro il 16/03/2012, per quelle emesse nel mese di dicembre del 2011. I contribuenti “trimestrali” possono effettuare la regolarizzazione entro il 27/12/2011, per le fatture emesse entro il 30/09/2011, ed entro il 16/03/2012, per quelle emesse nel trimestre ottobre - dicembre del 2011.
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