LEGGE DI STABILITÀ À 2014 E ULTIME NOVITÀ À FISCALI
L novità Le ità per le l imprese i Novità deduzione ACE
1. Novità deduzione ACE DEDUZIONE PER GLI INCREMENTI DEL CAPITALE PROPRIO INVESTITO
Coefficiente per il calcolo della detassazione fissato al 4 % per il 2014, 4,5% per il 2015 e 4,75% per il 2016 ACE: NOVITA’ LEGGE DI STABILITA’
Definizione del coefficiente con apposito decreto ministeriale sulla base dei rendimenti finanziari medi dei titoli obbligazionari g pubblici, rinviata al 2017
2. Novità deduzione ACE I conferimenti in denaro dei soci,, sia in fase di costituzione che di aumento di capitale sociale (anche se trattasi di ricostituzione a seguito di perdite d esercizio). d’esercizio) In questo caso rileva la data del versamento.
Eventi rilevanti
I versamenti a fondo perduto o in conto capitale eseguiti dai soci (senza obbligo di ricostituzione). In questo caso rileva la data del versamento. Rinuncia incondizionata dei soci al diritto alla restituzione tit i d i crediti dei diti verso la l società i tà di natura t finanziaria. In questo caso rileva la data dell’atto di rinuncia.
3. Novità deduzione ACE Compensazione dei crediti di natura finanziaria in sede di sottoscrizione di aumenti di capitale. p In questo caso rileva la data in cui assume effetto la compensazione.
Eventi rilevanti
Utili accantonati a riserva, riserva eccetto quelli destinati a riserve non disponibili. Ai fini dell’applicazione della disciplina in esame si considerano riserve indisponibili: - quelle formate con utili non realmente conseguiti; -le riserve che non sono distribuibili, né utilizzabili per aumento del capitale sociale né utilizzabili per la copertura di perdite. perdite La data rilevante è quella in cui l’assemblea delibera di destinare, in tutto o in parte, a riserva l’utile di esercizio Riserve non disponibili per le quali viene meno l ’ indisponibilità. Assumono rilevanza dalla data in cui diventano disponibili.
4. Novità deduzione ACE Natura dell’incremento del capitale proprio avvenuto nel corso dell’esercizio di riferimento
Conferimenti in denaro e rinunce ai finanziamenti
Accantonamenti di utili alle riserve
L’importo va ragguagliato al tempo che intercorre tra la data del conferimento/rinuncia e la chiusura dell’esercizio
Va considerato l’intero importo
L novità Le ità per le l imprese i Perdite su crediti
6. Novità perdite su crediti
AMBITO OGGETTIVO OGGETTIVO: La L perdita dit su crediti “definitiva”.
Art. 101, comma 5, 5 TUIR
La perdita su crediti è definitiva quando si può escludere l’eventualità che in futuro il creditore riesca a realizzare, in tutto o in parte, la partita creditoria. CONDIZIONI DI DEDUCIBILITA’: elementi certi e precisi.
7. Novità perdite su crediti Il debitore è sottoposto a procedura concorsuale. Perdita su crediti deducibilà
Il debitore ha concluso ristrutturazione di debiti. debiti
un
accordo
di
Quando la perdita risulta da elementi certi e precisi.
Gli elementi certi e precisi sussistono sempre se: Il credito è di modesta entità e sono decorsi 6 mesi dalla scadenza
Il diritto di credito è prescritto
Il credito è cancellato dal bilancio in applicazione dei principi contabili
8. Novità perdite su crediti
Si ricorda che, che ai fini della deducibilità fiscale fiscale, è sempre necessario che la perdita su crediti sia rilevata in bilancio. La norma non fa alcuna distinzione in funzione della localizzazione del debitore, per cui la disposizione in esame è applicabile anche nel caso di crediti vantati nei confronti di soggetti non residenti.
9. Novità perdite su crediti ¾ Al fine di comprendere le novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2014, si rende tuttavia necessario analizzare la disciplina generale in tema di deducibilità delle perdite su crediti e i recenti chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate. ¾ La circolare 26 26/E /E del 2013 ha individuato alcune linee guida utili per definire quando si è in presenza o meno di tali condizioni di deducibilità, distinguendo tra le perdite determinate tramite un processo valutativo interno e le perdite originatesi i i t i a seguito it di un atto tt realizzativo. li ti
Circolare 26/E del 2013: deducibilità delle perdite su crediti
P dit d Perdite determinate t i t da d un processo valutativo interno Perdite derivanti da atti realizzativi
10. Novità perdite su crediti PROCESSI VALUTATIVI INTERNI Decreto accertante lo stato di fuga, di latitanza o di irreperibilità del debitore, ovvero in caso di denuncia di furto d’identità da parte del debitore, ex art. 494 del codice
PERDITA
penale o nell’ipotesi di persistente assenza del debitore, ai
DEDUCIBILE
sensi dell dell’art art. 49 del codice civile. civile Presenza ese a d di docu documenti e t attesta attestantit l’esito es to negativo egat o d di a azioni o esecutive attivate dal creditore (ad esempio, il verbale di pignoramento negativo), sempre che l’infruttuosità delle
PERDITA
stesse risulti anche sulla base di una valutazione
DEDUCIBILE
complessiva della situazione economica e patrimoniale del d bit debitore, assoluta l t e definitiva. d fi iti
11. Novità perdite su crediti PROCESSI VALUTATIVI INTERNI Documentazione idonea a dimostrare che il debitore si trovi nell’impossibilità di adempiere per un’oggettiva situazione di illiq idità finanziaria illiquidità finan iaria ed incapienza incapien a patrimoniale e che, che pertanto, pertanto PERDITA è sconsigliata l ’ instaurazione di procedure esecutive (ad DEDUCIBILE p lettere di legali g incaricati della riscossione del credito, esempio: relazioni negative rilasciate dalle agenzie di recupero crediti in ipotesi di mancato successo nell’attività di recupero). Antieconomicità della prosecuzione nella riscossione del credito ((la q quale si ha ogni g volta in cui i costi p per l’attivazione delle PERDITA procedure di recupero risultino uguali o maggiori all’importo del DEDUCIBILE credito da recuperare). È tuttavia necessario che il creditore si sia attivato per il recupero del credito.
12. Novità perdite su crediti
Con riferimento agli atti realizzativi è, è in primo luogo luogo, necessario precisare che la deducibilità di una perdita su crediti deve essere valutata caso per caso e supportata da elementi probatori volti alla dimostrazione della definitiva inesigibilità del credito.
13. Novità perdite su crediti
Atti realizzativi che comportano la deducibilità del credito
Cessione del credito che comporta la fuoriuscita, a titolo definitivo, del credito dalla sfera giuridica giuridica, patrimoniale ed economica del creditore, quando il credito è ceduto a banche o altri intermediari fi finanziari i i vigilati. i il ti In caso di cessione ad altri soggetti, la perdita è deducibile quando si presenta d’ammontare non superiore alle spese che sarebbero state sostenute per il recupero. Ma in q questo caso ci deve essere stato almeno un tentativo di recupero (es. raccomandata di sollecito).
14. Novità perdite su crediti
Atti realizzativi che comportano la deducibilità del credito
Transazione con il debitore che comporta la riduzione id i definitiva d fi iti del d l debito d bit o degli d li iinteressi t i originariamente stabiliti quando motivata dalle difficoltà finanziarie del debitore stesso (se l’ i i d l’origine della ll ttransazione i è diff differente, t ad d esempio deriva da una lite sulla fornitura, il relativo onere non costituisce una perdita su crediti, diti ma una sopravvenienza i passiva). i ) In questo caso, il creditore e il debitore non devono essere parte dello stesso gruppo e la diffi ltà finanziaria difficoltà fi i i d dell d debitore bit d deve essere documentata (ad esempio, dall’istanza di ristrutturazione presentata dal debitore oppure dalla presenza di debiti insoluti anche verso terzi). È, inoltre, possibile dimostrare la non convenienza di azioni di recupero.
15. Novità perdite su crediti
Atti realizzativi che comportano la deducibilità del credito
Atto di rinuncia al credito, ma solo se se sono dimostrate le ragioni di inconsistenza p patrimoniale del debitore o di inopportunità della azioni esecutive (altrimenti è un atto di liberalità indeducibile). In alternativa è necessario dimostrare la perdita di qualsiasi diritto giuridico, patrimoniale ed economico sul credito, come ad esempio il caso di decesso del debitore in assenza di eredi o qualora gli eredi abbiano rinunciato all’eredità.
16. Novità perdite su crediti Si noti come gli orientamenti finora espressi dall’Agenzia delle Entrate siano decisamente restrittivi, e comportino in capo al contribuente l’onere di provare l’assoluta certezza della perdita su crediti. ¾ Grazie all’”apertura” introdotta dalla Legge di Stabilità 2014 cade quindi l’onere per le imprese di dimostrare gli elementi “certi e precisi” in caso di deduzione del costo dal bilancio. bilancio ¾ Si ricorda che rimane fermo il potere dell’Amministrazione Finanziaria di sindacare la deducibilità della perdita su crediti qualora non vi sia stata una corretta applicazione dei principi contabili o l’operazione si configuri come esclusiva.
17. Novità perdite su crediti
La rilevazione della perdita su crediti in bilancio non rispetta quanto disposto dai principi contabili
L’operazione si configura come esclusiva ai sensi dell’artt dell artt. 37 37-bis bis del D.P.R. 600/73
L’Amministrazione Finanziaria può di disconoscere la l deducibilità della perdita
Le novità per le imprese Estensione visto di conformità e controllo crediti 730
19. Estensione visto conformità e controllo crediti 730 Legge gg di stabilità 2014 art. 17 - Compensazione crediti fiscali
Allineare le regole vigenti per la compensazione dei crediti in materia di “imposte dirette e sostitutive” a quelle, più restrittive, che disciplinano la compensazione dei crediti IVA
20. Estensione visto conformità e controllo crediti 730 Limite massimo di crediti fiscali compensabili
Limite massimo di crediti fiscali compensabili è fissato dal 1° 1 gennaio 2014 in 700.000 euro
21. Estensione visto conformità e controllo crediti 730 Legge di stabilità 2014: F per le imposte sui redditi (IRPEF ed IRES), per le relative addizionali e imposte sostitutive delle imposte sui redditi e per l’IRAP: 9 iintrodotto t d tt un meccanismo i di “certificazione” “ tifi i ” analogo l a quello ll previsto in materia di IVA. Viene subordinato l ’ utilizzo in compensazione del credito annuale per importi superiori a 15.000 euro, alternativamente: Fal visto di conformità nella dichiarazione; 9 alla sottoscrizione della dichiarazione stessa da parte dell’organo incaricato di effettuare il controllo contabile.
22. Estensione visto conformità e controllo crediti 730 Soggetti che hanno la possibilità di apporre il visto
I responsabili dei centri di assistenza fiscale; i dottori d tt i commercialisti i li ti ed d esperti ti contabili; t bili i consulenti del lavoro; i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle Cciaa in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria.
23. Estensione visto conformità e controllo crediti 730 Controlli da effettuare - Circolare n. 34/1999 F Riscontro della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze della relativa documentazione e alle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili ded cibili e detraibili, detraibili le detrazioni detra ioni e i crediti d'imposta, lo scomputo delle ritenute d'acconto. F La verifica della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi. F La verifica della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione. F L'attestazione L attestazione della congruità dell dell'ammontare ammontare dei ricavi dichiarati a quelli determinabili sulla base degli studi di settore ovvero l'attestazione di cause che giustificano l'eventuale scostamento.
24. Estensione visto conformità e controllo crediti 730 I nuovi limiti della legge di stabilità 2014
La legge di stabilità prevede l’applicazione dei nuovi vincoli: “a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013”
I nuovii lilimiti iti ttroveranno applicazione li i per i soggetti tti con esercizio i i coincidente con l’anno solare, a partire dalle dichiarazioni dei redditi ed IRAP relative al corrente anno anno, quindi avranno immediato effetto sulle compensazioni che saranno operate a decorrere dal 1° gennaio 2014, in relazione ai crediti d’imposta risultanti dalle dichiarazioni medesime.
25. Estensione visto conformità e controllo crediti 730 Modello 730 credito per oltre 4.000 euro
Altra novità riguarda chi presenta un modello 730 da cui emerge un credito per oltre 4.000 euro, il quale: F sarà sottoposto a specifici controlli sulla spettanza delle detrazioni, in particolare quelle per familiari a carico; F pur essendo la denuncia dei redditi predisposta in regime di assistenza fiscale, fiscale non potrà ottenere il rimborso in busta paga dal datore di lavoro, bensì dall'Agenzia delle Entrate al termine delle verifiche.
26. Estensione visto conformità e controllo crediti 730 Modello 730 credito per oltre 4.000 euro
La novità riguarda i contribuenti che si avvalgono del 730, compresi quelli che, sebbene privi del sostituto d'imposta, presentano il modello semplificato lifi t aii Caf, C f secondo d quanto t disposto di t dal d l decreto d t D.L. D L 68/2013 (c.d. “Decreto del Fare”). Il rimborso i b "congelato" " l t " sii può ò riferire if i non solo l a crediti diti sorti ti nell 2013 2013, ma anche a quelli rivenienti da anni precedenti (ad esempio da Unico 2013) evidenziati nel 730/2014
27. Estensione visto conformità e controllo crediti 730 Controllo “anche anche documentale documentale” sulla spettanza delle detrazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate
Pare escluso quindi che i contribuenti possano fornire in anticipo la prova dell'effettiva spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia, al fine di anticipare i tempi del rimborso. Al contrario, essi dovranno necessariamente attendere i tempi dell'Amministrazione Finanziaria.
L novità Le ità per le l imprese i Rivalutazione beni d d’impresa impresa
29. Rivalutazione beni d’impresa
La legge di stabilità consente a tutte le imprese, in regime di contabilità ordinaria o semplificata, di rivalutare, con effetti civili e fiscali: i beni materiali e immateriali mediante il pagamento sui maggiori valori di un’imposta un imposta sostitutiva dell dell'Irpef/Ires Irpef/Ires (ed eventuali addizionali) e dell'Irap nella misura del: 16% suii b benii ammortizzabili ti bili 12% sugli altri beni
30. Rivalutazione beni d’impresa
Affrancamento del saldo di rivalutazione
L’imposta sostitutiva dovuta è del 10%
La rivalutazione può essere effettuata nella generalità dei casi, per i beni iscritti nel bilancio chiuso al 31.12.2012 e va eseguita nel bilancio dell’esercizio successivo, ossia generalmente nel bilancio al 31.12.2013.
31. Rivalutazione beni d’impresa Soggetti interessati F Spa Spa, sapa, sapa srl, srl società cooperative e società di mutua assicurazione residenti in Italia; F enti p pubblici e p privati residenti in Italia ((non rileva il fatto che abbiano per oggetto esclusivo o principale l ’ esercizio di un ’ attività commerciale); F imprese i i di id li snc, sas ed individuali, d equiparate; i t F soggetti non residenti che esercitano attività commerciali in Italia mediante stabili organizzazioni. g Possono fruire della norma anche g gli enti non commerciali in relazione al patrimonio destinato all'attività d'impresa e le società ed enti non residenti relativamente alle stabili organizzazioni possedute nel territorio dello Stato
32. Rivalutazione beni d’impresa Soggetti interessati Soggetti in contabilità semplificata F in assenza di un bilancio, la rivalutazione, possibile solo per i beni i itti nell registro iscritti i t beni b i strumentali t t li che h risultano i lt acquisiti i iti entro t il 31/12/2012, va evidenziata in apposito prospetto dal quale dovranno risultare il costo fiscalmente riconosciuto e la rivalutazione effettuata. Possono essere oggetto gg di rivalutazione i beni materiali ed immateriali diversi da quelli alla cui produzione o scambio è diretta ll’attività attività dell dell’impresa; impresa; le partecipazioni in società controllate e collegate iscritte tra le immobilizzazioni.
33. Rivalutazione beni d’impresa CIRCOLARE N 18/E/2006 - Rivalutazione operata per “categorie omogenee” Tipologia bene
Individuazione della categoria omogenea
Beni materiali ammortizzabili (esclusi immobili e mobili registrati)
Per anno di acquisizione P i i i e coefficiente ffi i t d’ammortamento
Immobili
-Aree non fabbricabili -Fabbricati non strumentali -Fabbricati Fabbricati strumentali per destinazione -Fabbricati strumentali per natura
34. Rivalutazione beni d’impresa CIRCOLARE N 18/E/2006 - Rivalutazione operata per “categorie omogenee g ” Tipologia bene Beni mobili iscritti in pubblici registri Beni immateriali
Partecipazioni in imprese controllate e collegate
Individuazione della categoria omogenea - Veicoli - Aeromobili - Navi iscritte internazionale
e
non
nel
registro
- Sono rivalutabili distintamente - Azioni: per ciascun soggetto emittente, tenuto altresì conto delle loro caratteristiche (ordinarie, privilegiate, di risparmio, ecc.); - Quote: per ciascuna società controllata/collegata;
35. Rivalutazione beni d’impresa Effetti dei diversi metodi per effettuare la rivalutazione Rivalutazione contestuale del costo storico e del fondo di ammortamento
9 Rimane invariato il residuo periodo di ammortamento t t
Rivalutazione Ri l t i d dell solo l costo t storico
9 si allunga la durata del periodo di ammortamento; 9 aumenta la quota di ammortamento;
Riduzione del fondo di ammortamento
9 si allunga il ammortamento; 9 rimane immutata ammortamento;
periodo la
quota q
di di
36. Rivalutazione beni d’impresa La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o nel rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012 (dunque, nel caso di esercizio coincidente con l'anno solare nel bilancio 2013). Sui maggiori valori dei beni rivalutati l'imposta sostitutiva dovuta è del: ¾16% sui beni ammortizzabili; ¾12% sui beni non ammortizzabili. Il versamento delle imposte sostitutive avviene in tre rate di pari importo senza interessi e il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita. Effetti La valenza fiscale della procedura di rivalutazione si avrà a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la procedura è stata attivata. attivata
37. Rivalutazione beni d’impresa Decorrenza effetti A partire dal 2016: ¾ le quote di ammortamento fiscale; ¾ il plafond per il calcolo delle spese di manutenzione e riparazione del 5%; → saranno calcolati avendo riguardo al valore rivalutato La plusvalenza/minusvalenza fiscale in caso di cessione a titolo oneroso, assegnazione ai soci o destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa la rivalutazione decorre dal 1°gennaio 2017 (ovvero quarto esercizio successivo).
38. Rivalutazione beni d’impresa
Per il periodo 2013-2014-2015 invece la rivalutazione non produrrà alcun effetto ai fini fiscali; ciò comporta il “doppio binario” collegato sia al calcolo di differenti quote di ammortamento civilistiche e fiscali nei periodi in cui la rivalutazione non ha ancora riconoscimento fiscale sia alla necessità di stanziare in bilancio le imposte anticipate connesse alle differenze temporanee esistenti.
39. Rivalutazione beni d’impresa Doppio binario
Si fa notare che quale conseguenza della posticipazione della rilevanza fiscale della rivalutazione è che si verrà a manifestare nei primi tre esercizi un doppio binario – civilistico e fiscale. Le quote di ammortamento di natura civilistica dovranno, infatti,essere determinate sul valore rivalutato, mentre le quote di ammortamento fiscali dovranno essere determinate con riferimento al costo storico. Questo implica ll’emergere emergere in sede di dichiarazione dei redditi di una variazione in aumento e la contabilizzazione delle imposte differite attive (o anticipate) in base al Principio contabile n n. 25
40. Rivalutazione beni d’impresa Saldo attivo di rivalutazione Indipendentemente dal metodo utilizzato, la rivalutazione comporta l’evidenziazione del “saldo attivo di rivalutazione” p pari a: ¾ maggior valore del bene – imposta sostitutiva dovuta. Il saldo attivo come previsto in passato dall dall'art. art. 13 della L. n. 342/2000, deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento al decreto in esame, che costituisce riserva in sospensione d’imposta d imposta e deve essere classificato nella voce A. A III del passivo del bilancio (“Riserve di rivalutazione”).
I Imputazione t i del d l saldo ld attivo tti di rivalutazione i l t i Speciale riserva in sospensione Capitale sociale p d’imposta
41. Rivalutazione beni d’impresa Aspetti fiscali Sotto il profilo fiscale, la riserva di rivalutazione se distribuita ai soci: a.per la società, concorre a formare il reddito d’impresa ai fini delle imposte dirette per l’importo distribuito aumentato dell’imposta sostitutiva corrispondente (per l ’ imposta pagata l ’ impresa beneficia di un credito d’imposta p nell’esercizio in cui p procede alla distribuzione della riserva); ) b.per i soci percettori costituisce reddito imponibile (ad eccezione dei soggetti in contabilità semplificata).
42. Rivalutazione beni d’impresa ESEMPIO Una società ha effettuato una rivalutazione di 300 euro, scontando una imposta sostitutiva complessiva di 9 euro (3% di 300), qualora fosse distribuito il saldo attivo di rivalutazione pari a 291 euro, la società dovrebbe dichiarare un imponibile di 300 euro, pari al saldo di 291 incrementato p sostitutiva di 9 euro (g (già versata al momento della dall ’ imposta rivalutazione). L’imposta dovuta sarà, quindi, pari all’Ires ordinaria per complessivi euro 82,50 (27,50% di 300). L L’imposta, imposta, però, dovrà essere versata al netto dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni immobili già pagata per euro 9. Ai sensi dell’art. 9 del D.M. n. 162/2001, non è invece dovuta l’Irap. I soci dovranno invece dichiarare, dichiarare quale reddito di capitale, capitale le somme percepite.
43. Rivalutazione beni d’impresa Affrancamento saldo attivo di rivalutazione UTILIZZO DEL SALDO ATTIVO A COPERTURA PERDITE Si fa osservare che nel periodo in cui la rivalutazione non ha rilievo fiscale, il saldo attivo in esame costituisce una riserva in sospensione d’imposta collegata ai plusvalori iscritti nell ’ attivo e non riconosciuti fiscalmente. Durante tale periodo, periodo la rivalutazione crea un regime di doppia sospensione d’imposta: sull’attivo per i valori attribuiti ai beni e sul passivo per l’importo del saldo attivo. P t t coerentemente Pertanto, t t con il regime i di doppia d i sospensione: i •l’utilizzo del saldo a copertura delle perdite è irrilevante fiscalmente e non determina il riconoscimento fiscale dei maggiori valori dell’attivo; •diversamente, l’utilizzo del saldo che ne comporta il concorso al reddito, “libera” anche i maggiori valori sospesi nell’attivo.
44. Rivalutazione beni d’impresa Affrancamento
L’affrancamento ai fini fiscali del saldo attivo di rivalutazione costa ai fini fiscali, il 10% di imposta sostitutiva, rendendo però tale opzione libera da successivi prelievi, l'eventuale attribuzione del saldo in questione.
45. Rivalutazione beni d’impresa Cessione bene Nella particolare ipotesi in cui il bene oggetto di rivalutazione venga ceduto nel periodo in cui la rivalutazione non ha ancora avuto effetto (ad esempio, nel 20014 o nel 2015), 2015) risulta applicabile il disposto dell’art. dell’art 4, 4 D.M. D M 19.4.2002, 19 4 2002 n. n 86 in base al quale: ¾ la plus/minusvalenza va determinata considerando il valore fiscale del bene al momento della cessione, assegnazione, ecc. senza tener conto della rivalutazione eseguita; ¾a al soggetto spetta u un c credito ed to d d’imposta, posta, co corrispondente spo de te a all’imposta posta sostitutiva pagata riferita ai beni oggetto di cessione, assegnazione, autoconsumo ecc., che dovrà essere evidenziato nella dichiarazione dei redditi del periodo d d’imposta imposta in cui si è verificato ll’evento; evento; ¾ la riserva di rivalutazione riferibile al bene ceduto, assegnato, ecc. viene “ liberata ” , ossia perde lo status di riserva in sospensione d’imposta.
46. Rivalutazione beni d’impresa Dove annotare la rivalutazione La rivalutazione va annotata nel libro inventari e segnalata nella nota integrativa. Nell’inventario relativo all’esercizio in cui la rivalutazione viene eseguita deve essere indicato anche il prezzo di costo con le eventuali rivalutazioni eseguite, in conformità a precedenti leggi di rivalutazione, i l t i d i beni dei b i rivalutati. i l t ti Per le imprese in contabilità semplificata, considerato che non esistono alcuni registri contabili, la rivalutazione è consentita a condizione che venga redatto un apposito prospetto (art. 15 della L. n. 342/2000), bollato e vidimato, da conservare e da esibire all all'Amministrazione Amministrazione Finanziaria in caso di richiesta, richiesta dal quale risultino i prezzi di costo e la rivalutazione compiuta.
L novità Le ità per le l imprese i Deducibilità canoni di leasing
48. Deducibilità canoni di leasing La Legge gg di stabilità 2014 ha aggiunto gg un ulteriore tassello alle norme in tema di deducibilità fiscale dei canoni leasing dopo il D.L. 16/2012 Fissata la deducibilità dei canoni di leasing indipendentemente dalla durata, lasciando tuttavia un periodo minimo fiscale, f con la Legge di stabilità dall’1.01.2014 viene diminuita la durata minima prevista rendendo di fatto ancora più conveniente il ricorso ai prevista, contratti di leasing.
49. Deducibilità canoni di leasing Dal 01.01.2014
Per le imprese: p per i beni mobili il p periodo di deducibilità dei canoni di leasing è pari a metà del periodo di ammortamento (non più 2/3) Deducibilità canoni di leasing: novità Legge di stabilità
Per le imprese: per i beni immobili il periodo di deducibilità dei canoni di l leasing i non d deve essere iinferiore f i a 12 anni Per i professionisti: per i beni immobili il periodo di deducibilità dei canoni di leasing non deve essere inferiore a 12 anni (prima erano indeducibili)
Sostanziale q p equiparazione di trattamento imprese/ professionisti
50. Deducibilità canoni di leasing
CONTRATTI ANTE 29.04.2012 Indeducibilità assoluta dei canoni di leasing DURATA CONTRATTO DI LEASING INFERIORE AL PERIODO MINIMO
CONTRATTI POST 29.04.2012 Di lli Disallineamento t dei d i valori l i civilistici i ili ti i e fiscali
51. Deducibilità canoni di leasing
TEMPI DI AMMORTAMENTO FISCALE PER LE IMPRESE: PRIMA E DOPO LA LEGGE DI STABILITÀ 2014
BENI MOBILI (diversi dai mezzi di trasporto sotto elencati)
PRIMA DELLA LEGGE DI STABILITÀ
DOPO LA LEGGE DI STABILITÀ
Non inferiore a 2/3 del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente ordinario
Non inferiore a 1/2 del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente ordinario
52. Deducibilità canoni di leasing TEMPI DI AMMORTAMENTO FISCALE PER LE IMPRESE: PRIMA E DOPO LA LEGGE DI STABILITÀ 2014
MEZZI DI TRASPORTO PARZIALMENTE DEDUCIBILI (autoveicoli diversi da quelli strumentali all’attività propria dell’impresa o concessi in uso promiscuo ai p ) dipendenti)
PRIMA DELLA LEGGE DI STABILITÀ
DOPO LA LEGGE DI STABILITÀ
Almeno pari al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente ordinario
Almeno pari al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente ordinario
53. Deducibilità canoni di leasing TEMPI DI AMMORTAMENTO FISCALE PER LE IMPRESE: PRIMA E DOPO LA LEGGE DI STABILITÀ 2014
BENI IMMOBILI
PRIMA DELLA LEGGE DI STABILITÀ
DOPO LA LEGGE DI STABILITÀ
Non inferiore a 2/3 del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente ordinario. Il periodo in ogni caso non deve essere inferiore a 11 anni e superiore a 18 anni.
Non inferiore a 12 anni (indipendentemente, quindi, dal settore di attività in cui opera l’impresa)
54. Professionisti: deducibilità canoni di leasing Data stipula contratto di leasing immobiliare Dal 01/01/2014 Deducibili in 12 anni
Dal 01/01/2010 al 31/12/2013 Indeducibili (è indeducibile anche la rendita catastale dell’immobile)
Data stipula contratto di leasing immobiliare Dal 01/01/2007 al 31/12/2009 Deducibili per competenza (limitatamente ad 1/3 per il periodo 2007/2009), a condizione che la durata del contratto non sia s a inferiore e o e a metà età de del pe periodo odo d di ammortamento corrispondente al coefficiente ministeriale, con un minimo di 8 anni e un massimo di 15 anni anni.
Dal 15/06/1990 al 31/12/2006
Indeducibili. È deducibile un importo po to pa pari alla a a rendita e d ta catastale dell’immobile.
55. Deducibilità canoni di leasing TEMPI DI AMMORTAMENTO FISCALE PER IMPRESE E PROFESSIONISTI DAL 1° GENNAIO 2014 REDDITO D’IMPRESA D IMPRESA
BENI MOBILI
MEZZI DI TRASPORTO PARZIALMENTE DEDUCIBILI BENI IMMOBILI
Non inferiore a 1/2 del periodo di ammortamento Almeno pari al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente ordinario Non inferiore a 12 anni
REDDITO DI LAVORO AUTONOMO Non inferiore a 1/2 del periodo di ammortamento Almeno pari al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente ordinario Non inferiore a 12 anni
56. Deducibilità canoni di leasing I casi che potrebbero verificarsi sono i seguenti: DURATA CONTRATTUALE = DURATA MINIMA DURATA CONTRATTUALE > DURATA MINIMA
DURATA CONTRATTUALE < DURATA MINIMA
I canoni sono ordinariamente deducibili per competenza senza alcun disallineamento tra valori civili e fiscali.
I canoni sono deducibili in un arco temporale maggiore rispetto a quello di imputazione a conto economico. Si verifica, dunque, un disallineamento tra i valori l i civili i ili e fiscali, fi li con lla necessità ità di effettuare le corrispondenti variazioni in sede di dichiarazione dei redditi.
LA NUOVA FISCALITÀ LOCALE IMMOBILIARE
58. La nuova fiscalità locale immobiliare LEGGE STABILITA’ 2014 (L. n. 147/2013) TASSAZIONE DEL 50 % DELLA RENDITA CATASTALE
L’immobile situato nello stesso comune dove si trova l’abitazione principale (soggetta a IUC) sconta IMU maggiorata: aumento del 50% della rendita catastale su cui viene calcolata > aumento della base imponibile
BENEFICI PER IL SETTORE AGRICOLO DAL 2014
esentati dall'imposta i fabbricati rurali strumentali e ridotto da 100 a 75 il moltiplicatore per i terreni di CD e IAP
DEDUCIBILITA’ IMU AI FINI IRPEF E IRES ai fini IRES, per gli immobili strumentali delle imprese, e ai fini IRPEF, per gli immobili strumentali dei professionisti, nella misura del 20% a partire dal 2014 e del 30% (in via transitoria) per il 2013
INTRODUZIONE IUC (imposta comunale unica)
59. La nuova fiscalità locale immobiliare
TASSAZIONE DEL 50% DELLA RENDITA CATASTALE
DAL 2013 (quindi, con effetti già nella prossima dichiarazione dei redditi))
- IMMOBILI ABITATIVI NON LOCATI - UBICATI = COMUNE dell’AB. dell AB. PRINCIP.
N.B. La norma è alquanto curiosa, curiosa in quanto comporta la tassazione di metà della rendita catastale, ma solo per le abitazioni sfitte ubicate nello stesso comune in cui il possessore ha la propria abitazione principale Le case di villeggiatura non sono pertanto interessate. principale. interessate
60. La nuova fiscalità locale immobiliare
BENEFICI PER IL SETTORE AGRICOLO
DAL 2014
FABBRICATI RURALI STRUMENTALI: esenti da IMU e TASI ridotta all’1 per mille TERRENI: riduzione da 110 a 75 del coefficiente moltiplicatore da applicare ai fini IMU al reddito dominicale rivalutato dei terreni agricoli per l’anno 2014, anche non coltivati, ma solo se posseduti e condotti da CD e IAP iscritti nella previdenza agricola.
REDDITO DOMINICALE * 1,25* 75*ALIQUOTA EFFETTIVA ( riduzione id i d’i d’imposta t per scaglioni) li i)
61. La nuova fiscalità locale immobiliare
DEDUCIBILITA IMU DEDUCIBILITA’ AI FINI IRPEF E IRES
DAL 2013
IMMOBILI STRUMENTALI per redditi d’impresa e di lavoro autonomo
DEDUCIBILITA’ DELL’IMUPER ANNI D’IMPOSTA LEGGE DI STABILITA’ 2014 ((comma 715)) ANNO D’IMPOSTA
%
2012
0%
2013
30%
2014
20%
N.B. si applica pp il PRINCIPIO DI CASSA ((contabilmente p per competenza, p se non p pagata g - > VAR + in Unico + IMPOSTE ANTICIPATE)
62. La nuova fiscalità locale immobiliare IUC (IMPOSTA COMUNALE UNICA) COMPONENTE PATRIMONIALEVECCHIA IMU IMPOSTA UNICA COMUNALE (DAL 2014)
COMPONENTE TASISERVIZI INDIVISIBILI DEL COMUNE COMPONENTE CO O TARISERVIZIO S O SMALTIMENTO RIFIUTI
IUC - SCADENZEPER IL VERSAMENTO 2014
IUC - rateizzata i IUC – unica soluzione
n. minimo rate
date di versamento
1°
A scadenza semestrale
2°
A scadenza semestrale
Unica rata
giugno g 2014 16 g
63. La nuova fiscalità locale immobiliare
COMPONENTE IMU (commi da 639 e segg., segg art. art 1 della Legge di Stabilità 2014) F GRAVA SU PROPRIETARI E DETENTORI DI DIRITTI REALI (NO Q ) SULL’NQUILINO) F NON GRAVA SULL’ABITAZIONE PRINCIPALE, NON DI LUSSO F VA PAGATA PER ANNO SOLARE F ENTE RISCOSSORE: COMUNE F TETTO MASSIMO: IMU+TASI =10,6 PER MILLE F BASE IMPONIBILE IMU
64. La nuova fiscalità locale immobiliare COMPONENTE TASI(commi da 669 e segg., art. 1 della Legge di Stabilità 2014) F GRAVA SU PROPRIETARI E DETENTORI DEGLI IMMOBILI A QUALSIASI TITOLO (ANCHE SULL’NQUILINO) F GRAVA ANCHE SULL’ABITAZIONE PRINCIPALE, NON DI LUSSO F VA PAGATA G PER ANNO O SOLARE SO F ENTE RISCOSSORE: COMUNE F COPRE I SERVIZI INDIVISIBILI DEL COMUNE F TETTO MASSIMO: MASSIMO IMU IMU+TASI TASI =10,6 10 6 PER MILLE F STESSA BASE IMPONIBILE DELL’IMU E ALIQUOTE CHE VARIANO DA 1-2,5 PER MILLE (FABBRICATI RURALI STRUMENTALI =1 PER MILLE)
TETTO MASSIMO IMPOSTO AI COMUNI IMU + TASI = 10,6 per mille
65. La nuova fiscalità locale immobiliare
COMPONENTE TARI (commi da 641 e segg., art. 1 della Legge di Stabilità 2014) F GRAVA SU PROPRIETARI E DETENTORI DEGLI IMMOBILI, A QUALSIASI TITOLO (ANCHE SULL’NQUILINO) F GRAVA ANCHE SULL’ABITAZIONE PRINCIPALE, NON DI LUSSO F VA PAGATA PER ANNO SOLARE F ENTE RISCOSSORE: SCOSSO ANCHE C DIVERSO SO DAL COMUNE CO U F COPRE IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI F POSSIBILI RIDUZIONI PREVISTE DAL LEGISLATORE E DAL COMUNE
66. La nuova fiscalità locale immobiliare MINI-IMU 2014 – versamento entro il 24.01.2014 F Il D.L. n. 133/2013 ha eliminato gran parte del saldo dell'imposta sull'abitazione p principale, p , ma non è riuscito a trovare le risorse p per cancellare del tutto gli aumenti intervenuti nei Comuni fra il 2012 e il 2013. F Per questa ragione, il medesimo D.L. all’art. 1 comma 5, prevede che, nei 2.400 Comuni in cui l'aliquota si è alzata rispetto al parametro statale del 4 per mille, i contribuenti calcolino la differenza fra l'Imu reale e quella standard, e paghino il 40% (mentre ll'altro altro 60% sarà coperto dallo Stato). Stato) F Il meccanismo scatta: ¾ sia quando ll'aumento aumento è stato deciso dal 2013, 2013 ¾ sia quando l'aliquota risale al 2012 ed è stata confermata nel 2013.
67. La nuova fiscalità locale immobiliare
1.
La imponibile di calcolo L base b i ibil - La L base b l l dell’IMU d ll IMU è basata b t sull valore catastale dell’immobile, che è pari alla rendita catastale (risultante nell’atto notarile di compravendita) rivalutato del 5% e moltiplicato per 160.
2 2.
L’IMU standard – Per calcolare l’imposta standard si applica l’aliquota del 4 per mille al valore catastale (cioè si moltiplica il valore catastale per 4 e si divide il risultato per mille) e si sottraggono al risultato, 200 euro di detrazioni standard e 50 euro per ogni figlio convivente fino a 26 anni (ancora valida per il 2013).
68. La nuova fiscalità locale immobiliare
3.
L IMU 2013 – L IMU standard va confrontata con ll’IMU IMU effettiva L’IMU L’IMU 2013, che sarebbe stata “da versare”: si ottiene moltiplicando l ’ aliquota effettiva 2013 scelta dal Comune (6 per mille ad esempio) a cui si applica la detrazione base di 200 euro e maggiorata di 50 euro per ogni figlio convivente con meno di 26 anni o la detrazione maggiorata stabilita dal comune.
4.
La differenza - La differenza va determinata sottraendo all’IMU 2013, l’IMU standard.
5.
La quota da versare – Il 40% della differenza va versata dal contribuente entro il 16 gennaio 2014, mentre il restante 60% viene coperto dallo Stato.
CHIARIMENTI DEL MEF (COM. 13.01.2014) (COM STAMPA 13 01 2014)
Le modifiche al regime IVA per le ONLUS
70. Excursus normativo
D.Lgs. 460/97 -> art. 14 FINANZIARIA 2007 -> L. 296/2006 art.1 comma 331 LEGGE DI STABILITA’ 2013 -> L. 228/2012 - art. 1 co. da 488-490 Circolare n. n 12/2013 del 03 maggio 2013 LEGGE DI STABILITA’ 2014 -> art. 6 comma 23 DL Stabilità
71. Excursus normativo Per l’IVA non operano le esclusioni e le esenzioni previste per le i imposte t suii redditi, dditi ma sii prevede d una serie i di agevolazioni l i i e di esenzioni i i per singole operazioni effettuate.
Le ONLUS nello svolgimento di attività istituzionali o connesse, pertanto, applicano le regole ordinarie Iva indipendentemente dalla decommercializzazione stabilita ai fini delle imposte sui redditi. L’art. 14 del D.Lgs. n. 460/97 estende alle ONLUS particolari disposizioni di esclusione o di esenzione dall’applicazione del tributo, già disposte dal D.P.R. 633/72 per operazioni aventi particolare rilevanza sociale.
72. Excursus normativo In particolare il legislatore ha attuato un duplice intervento:
FINANZIARIA 2007 L. 296/2006 art.1 co. 312 e 331
1) comma 312 - amplia la platea dei soggetti nei confronti dei quali si applica l’esenzione di cui all’art.10, n.27-ter, estendendola a “persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, persone detenute, donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo” 2) comma 331 - propone ll’attrazione attrazione nel punto 41-bis della TABELLA A, parte II, allegata al DPR n.633/72 (IVA al 4%) di tutte le prestazioni rese in qualunque modo da cooperative e loro consorzi, consorzi anche se ricomprese nei nn.18-19-20- 21 e 27-ter dell ’ art.10 del DPR 633/72 (che prevede ese o e)) l’esenzione)
DOPPIO REGIME IVA – ONLUS L. 381/91 - regime naturale IVA 4% - regime in deroga esenzione art.10 art 10 cc. 8 D D.Lgs. Lgs 460/97
73. Excursus normativo PRO-RATA ESENZIONE IVA o 4% prestazioni rese da cooperative Onlus di diritto (L. 381/91) direttamente al fruitore finale REGIME IVA prestazioni t i i socioi sanitarie, assistenziali ed educative
IVA AL 4% fi fino all 31.12.2013 prestazioni fornite da coop. sociali e loro consorzi (contratti di appalto- convenzioni) in generale IVA AL 4% prestazioni fornite da coop. non sociali e non ONLUS
74. Excursus normativo Novità applicabili alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati dopo il 31 dicembre 2013 (comma 490)
LEGGE STABILITA’ 2013 L. 228/2012 art.1 co. da 488-490
comma 488 – ABROGA il numero 41-bis) tabella A, parte II – DPR 633/72- PREVEDE L’IVA AL 4% per le prestazioni socio-sanitarie, educative, assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità e simili o ovunque rese in favore di anziani, inabili adulti, tossicodipendenti e malati di AIDS, handicappati psicofisici, minori (disadattati o deviati) . Rese direttamente o con appalti o convenzioni; INTRODUCE il punto 127-undevicies) alla tabella A, parte III – IVA PASSA DAL 4% AL 10% per le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell'art. 10,co.1, rese in favore dei soggetti indicati nello stesso numero 27-ter) da cooperative sociali e loro consorzi, in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale.
Comma 489. All'articolo 1, comma 331, della legge 27 p e il secondo periodo p dicembre 2006,, n. 296,, il primo sono soppressi.
75. Excursus normativo PRO-RATA SOLO ESENZIONE IVA
REGIME IVA prestazioni sociosanitarie sanitarie, assistenziali ed educative
p es a o rese prestazioni ese da coope cooperative at e Onlus O us di d diritto direttamente al fruitore finale IVA AL 10% dal 31.12.2013 prestazioni fornite da coop. sociali e loro consorzi (contratti di appalto appalto- convenzioni) in generale – no aliquota ridotta se rese direttamente al fruitore finale (esenzione)
IVA AL 21% prestazioni fornite da coop. generiche non sociali e non ONLUS o da coop. di diritto senza condizioni per ll’esen esenzione ione
76. Excursus normativo Novità applicabili pp alle operazioni p effettuate sulla base di contratti stipulati dopo il 31 dicembre 2013 (comma 490)
• •
Fino a quando è efficace un contratto stipulato precedentemente l aliquota al 4%; -> si applica l’aliquota Rinnovi, espressi o taciti e proroghe di contratti già in essere tra le parti successivi al 31.12.2013 -> nuovo regime
Circolare n. 12/2013 del 03 maggio 2013 - > 01/01/2013 abrogazione 41-bis
77. Excursus normativo
LEGGE DI STABILITA’ 2014 A 1 co. 1 Art.1 172 2
ABROGA il comma 488 L.228/2012 – FA RINASCERE il numero 41-bis) tabella A, parte II – DPR 633/72- RIMANE L’IVA AL 4% per le prestazioni socio-sanitarie, educative, assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità e simili o ovunque rese in favore di anziani, inabili adulti, tossicodipendenti e malati di AIDS, handicappati psicofisici, minori (disadattati o deviati) . Rese direttamente o con appalti o convenzioni; ABROGA il punto 127 127-undevicies) undevicies) nella tabella A, parte III – IVA TORNA AL 4% per le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell'art. 10,co.1, rese in favore dei soggetti indicati nello stesso numero 27-ter) 27 ter) da cooperative sociali e loro consorzi, in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale.
ABROGA il comma 489 L.228/2012 - All'articolo 1, comma 331, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il primo e il secondo periodo sono soppressi -> t tornano validi. lidi
78. Excursus normativo esenzione scelta Esenzione o IVA AL 4% prestazioni rese da cooperative Onlus di diritto direttamente al fruitore finale REGIME IVA prestazioni t i i socioi sanitarie, assistenziali ed educative
IVA AL 4% prestazioni fornite da coop. sociali e loro consorzi (contratti di appalto- convenzioni) in generale – no aliquota ridotta se rese direttamente al fruitore finale (esenzione)
IVA AL 22% prestazioni fornite da coop. non sociali
79. Interpretazione restrittiva AdE
L’aliquota Iva del 4%, di cui al n. 41-bis della parte II della tabella A allegata al Dpr 633/1972, prevede quali beneficiari delle prestazioni: F anziani, inabili, adulti, tossicodipendenti, malati di Aids, handicappati psicofisici, minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza. devianza
Le prestazioni L t i i che h la l cooperativa ti rende d a soggetti tti diversi di i da d quelli lli citati sono assoggettate all’aliquota ordinaria (22%), seppur rientranti tra le prestazioni dell dell’art. art. 10 co. 1 punti 18 18-21 21 e 27 ter).
80. Interpretazione restrittiva AdE Risoluzione n. 103/E/2009 L’Agenzia non riconosce né l’esenzione né l’aliquota ridotta al 4%. L'attività di informazione, consulenza e orientamento al lavoro ("informagiovani/lavoro"), svolta da una cooperativa sociale per conto di un Comune, non può beneficiare dell'Iva al 4% in quanto l'applicazione dell'aliquota ridotta è prevista solo se: F le l prestazioni t i i hanno h carattere tt socio-assistenziale i i t i l F e sono effettuate nei confronti di soggetti socialmente svantaggiati come anziani, svantaggiati, anziani tossicodipendenti, tossicodipendenti malati, malati eccetera (articolo 41 bis, parte seconda, tabella A,DPR 633/1972).
Proroga bonus edilizi
82. Proroga dei bonus edilizi La Legge di stabilità 2014 modificando l’art. l art. 16, D.L. n. 63/2013 ha disposto un’ulteriore proroga della detrazione IRPEF, con il tetto massimo di € 96.000, per gli interventi di recupero del patrimonio ti i edilizio dili i di cuii all’art. ll’ t 1616 bis, bi comma 1 1, TUIR TUIR. La detrazione è riconosciuta nella misura del: F 50 50% % per le spese sostenute nel periodo 26.6.2012 – 31.12.2014 (anziché 31.12.2013); F 40 40% % per le spese sostenute dall’1.1 al 31.12.2015.
D l 2016 lla d Dal detrazione t i spetterà tt à nella ll misura i prevista i t a regime i (36%, con il limite di spesa di € 48.000).
83. Proroga dei bonus edilizi
Con la modifica del comma 1-bis del citato D.L. n. 63/2013 è stabilito che la detrazione per le spese relative agli interventi finalizzati all’adozione di misure antisismiche, antisismiche ex art. art 16 16–bis bis, comma 1, 1 lett. lett i), i) TUIR, TUIR attivate dal 5.8.2013 su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) ex OPCM 20.3.2003, n. 3274, riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale i i l o ad d attività tti ità produttive, d tti spetta tt nella ll misura i d l del: F 65% per le spese sostenute nel periodo 6.6.2013 – 31.12.2014 (anziché 31.12.2013); 31 12 2013); F 50% per le spese sostenute dall’1.1 al 31.12.2015.
84. Proroga dei bonus edilizi ACQUISTO DI MOBILI MOBILI FINALIZZATI ALL’ARREDO E GRANDI ELETTRODOMESTICI (a prescindere se siano ad incasso o meno) INCLUSI FRIGORIFERI, CONGELATORI, LAVATRICI E LAVASTOVIGLIE, CUCINE, LIBRERIE E PARETI ATTREZZATE, TAVOLI O E SEDIE, S LETTI, DIVANI E POLTRONE, O O ARMADI E SCARPIERE ESCLUSI MOBILI USATI ACQUISTATI DA PRIVATI, ANTIQUARI O RIGATTIERI E I COMPLEMENTI DI ARREDO (lampade, apparecchi di illuminazione, soprammobili) BONUS MOBILI (collegato al bonus ristrutturazioni 50%)
LE SPESE SOSTENUTE DAL 6.06.2013 AL 31.12.2014 SPESE AGEVOLABILI Se acquistati direttamente o tramite appalto o contratto d’opera
Rivalutazione terreni e partecipazioni
86. Rivalutazione terreni e partecipazioni
Legge di stabilità 2014 - Agevolazioni fiscali riguardanti la rideterminazione del valore di acquisto delle partecipazioni, partecipazioni detenute da persone fisiche non esercenti attività di impresa, non negoziate in mercati regolamentati; dei terreni edificabili e con destinazione agricola detenuti dalle persone fisiche.
87. Rivalutazione terreni e partecipazioni i be beni che c e devono de o o essere esse e possedut posseduti a alla a data del 1 gennaio 2014; il versamento dell dell'imposta imposta sostitutiva che deve essere effettuato entro il 30 giugno 2014; perizie che dovranno essere giurate entro il I NUOVI TERMINI le perizie, 30 giugno 2014 (la perizia di stima deve RIGUARDANO essere redatta e asseverata dai professionisti individuati negli artt. 5 e 7 della L. 448/2001); la data di riferimento dei valori che è quella del 1° gennaio 2014.
88. Rivalutazione terreni e partecipazioni SOGGETTI INTERESSATI
La rivalutazione può essere effettuata da parte di
Persone fisiche; Società semplici; p Associazioni professionali; Enti non commerciali; Società di capitali;
P le Per l società i tà di capitali it li la l possibilità ibilità di usufruire f i della d ll rivalutazione: i l t i ¾ interessa le società di capitali residenti, ovvero non residenti che esercitano ll’attività attività in Italia tramite stabili organizzazioni; ¾ riguarda i beni posseduti all ’ 01.01.2014 e risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso a tale data.
89. Rivalutazione terreni e partecipazioni Oggetto di rivalutazione possono essere: i terreni edificabili ed i terreni con destinazione agricola posseduti all ’ 01.01.2014, a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi; le p partecipazioni p non q quotate in mercati regolamentati, g , possedute all’01.01.2014, a titolo di proprietà e usufrutto;
90. Rivalutazione terreni e partecipazioni L’imposta p sostitutiva dovuta, è determinata applicando pp al valore del terreno/partecipazione, risultante dalla perizia di stima redatta da un professionista abilitato, le seguenti aliquote: 2% partecipazioni non qualificate 4% partecipazioni qualificate e terreni
91. Rivalutazione terreni e partecipazioni Bene oggetto di rivalutazione
Soggetto che può redigere la perizia
Partecipazione
9 iscritto all’Albo dei dottori commercialisti e esperti contabili; 9 iscritto nell’elenco dei revisori legali dei conti; 9 perito iscritto alla CCIAA, ex R.D. n. 2011/34;
Terreno
9 iscritto all ’ Albo degli ingegneri, ingegneri degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali edili; 9 perito iscritto alla CCIAA ,ex R.D. n. 2011/34.
92. Rivalutazione terreni e partecipazioni PERIZIA
La perizia può essere presentata presso
9 9 9
la Cancelleria del Tribunale; un ufficio del Giudice di pace; un notaio.
La perizia e i dati dell dell’estensore estensore della stessa devono essere conservati dal contribuente ed esibiti o trasmessi all’Amministrazione Finanziaria in caso di richiesta.
93. Rivalutazione terreni e partecipazioni Con il “Decreto sviluppo 2011” (D.L. 70/2011 - conv. con modif. L. 106/2011) è stata introdotta la possibilità di: detrarre, dall ’ imposta sostitutiva determinata in sede di nuova rivalutazione, quella già versata nelle precedenti rideterminazioni. DECRETO SVILUPPO 2011 (D.L. .70/2011) “I soggetti che si avvalgono della rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazione non negoziate nei mercati regolamentati, ovvero, dei valori di acquisto q dei terreni edificabili e con destinazione agricola, g , di cui agli g articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, qualora abbiano già effettuato una precedente rideterminazione del valore dei medesimi beni, possono detrarre dall’imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione l’importo relativo all’imposta sostitutiva già versata. Al fine del controllo della legittimità della detrazione, con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate di approvazione del modello di dichiarazione dei redditi, sono individuati i dati da indicare nella dichiarazione stessa”.
Il contributo di solidarietà
95. Il contributo di solidarietà LEGGE STABILITA’ 2014 (L.147/2013) DOPPIO CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA’
PROROGA per gli anni 2014, 2015 e 2016 del contributo di solidarietà del 3 % sulla p parte eccedente il reddito complessivo p di 300.000 euro (VECCHIO CONTRIBUTO)
VIENE INTRODOTTO UN CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ SULLE PENSIONI D’ORO ((superiori p a 90.000 euro lordi annui), ) p per il triennio 2014-2016 (NUOVO CONTRIBUTO), nella parte eccedenti determinati limiti
96. Il contributo di solidarietà
TIPOLOGIA DI REDDITO
MODALITA’ DI PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA’
REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE
IL DATORE DI LAVORO TRATTIENE L’IMPORTO DOVUTO A FINE ANNO
REDDITO D’IMPRESA, LAVORO AUTONOMO, IL CONTRIBUENTE PAGA IN UN UN’UNICA UNICA PARTECIPAZIONE PARTECIPAZIONE, SOLUZIONE L’IMPORTO ENTRO IL 16.06.2014 FONDIARIO, DI CAPITALE, ECC.
97. Il contributo di solidarietà
TIPOLOGIA DI REDDITO
REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE E REDDITO DI ALTRA NATURA
MODALITA’ DI PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA’ IL CONTRIBUENTE COMUNICA AL DATORE DI LAVORO L’IMPORTO DEGLI ALTRI REDDITI E IL DATORE DI LAVORO TRATTERA TRATTERA’ L L’IMPORTO IMPORTO DIRETTAMENTE IN BUSTA PAGA/PENSIONE IL CONTRIBUENTE NON COMUNICAAL DATORE DI LAVORO L’IMPORTO DEGLI ALTRI REDDITI, MA PAGHERA’ IL CONTRIBUTO IN SEDE DI PAGAMENTO DELLE ALTRE IMPOSTE A GIUGNO 2014 O TRATTERRA’ L’IMPORTO NEL 730/2014.
Tracciabilità pagamento affitti
99. Tracciabilità pagamento affitti
D Dall 1° gennaio i 2014 i canonii di locazione l i d dovranno essere corrisposti mediante strumenti di pagamento tracciabili (es. assegno, bonifico o carta di credito), indipendentemente dall’imposto degli stessi. F Funzioni i i di monitoraggio it i aii Comuni C i Ai Comuni saranno assegnate funzioni di monitoraggio sui contratti di locazione abitativa in essere: ¾ a tal fine questi potranno ricorrere al registro di anagrafe condominale ove sono annotati i dati relativi agli inquilini degli condominale, immobili
100. Tracciabilità pagamento affitti
Funzioni di monitoraggio in capo ai comuni, che potranno anche consultare i registri di anagrafe condominiale Contratti di locazione: novità Legge di stabilità 2014
Canoni di locazione di unità abitative da corrispondersi i d i obbligatoriamente bbli t i t con strumenti t ti di pagamento tracciabili Tracciabilità dei pagamenti necessaria per l’ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali
101. Tracciabilità pagamento affitti Contratti di locazione ad uso abitativo Contratti ad uso abitativo transitori SI Obbligo di pagamento con strumenti t tracciabili i bili
Contratti stipulati p con studenti Contratti stipulati con turisti (anche se stranieri)) Contratti di locazione ad uso commerciale i l NO Alloggi di edilizia residenziale pubblica
102. Tracciabilità pagamento affitti Il nuovo obbligo g è stato introdotto al fine di contrastare i fenomeni di evasione connessi ai contratti di locazione.
Tracciabilità dei pagamenti dei canoni di locazione: finalità
Reprimere i fenomeni di evasione
Ma i contratti di locazione sono già soggetti a registrazione!
103. Tracciabilità pagamento affitti SANZIONI
P Pagamento t del d l canone effettuato in contanti
Sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 dall 1 per cento al 40 per cento dell'importo trasferito.
Rottamazione cartelle senza interessi
105. Rottamazione cartelle senza interessi La legge gg di Stabilità per il 2014 ha introdotto la possibilità di definire i debiti verso gli agenti della riscossione, pagando per intero l’importo dovuto a titolo di sorte capitale e sanzioni, risparmiando invece sulla somma dovuta a titolo di interessi Lo “sconto” sconto non è rappresentato dai soli interessi di mora - che maturano dopo la notifica della cartella esattoriale -, ma anche da quelli per ritardata iscrizione a ruolo - che maturano dalla data in cui è scaduto l’obbligo di pagamento iniziale. iniziale Restano comunque dovuti l'aggio di riscossione e le eventuali spese per procedure esecutive o cautelari attivate dall'agente della riscossione.
106. Rottamazione cartelle senza interessi Ruoli consegnati al 31 ottobre 2013 Rottamazione cartelle Ruoli (ORDINARI/STRAORDINARI) consegnati all’agente della riscossione fino al 31/10/2013 Enti creditori Agenzie fiscali - uffici statali - Enti territoriali (Regioni, Province e Comuni) Irrilevante tanto la natura del debito (che quindi può essere tributario o, per esempio, derivante da violazioni al codice della strada) quanto la sua entità
107. Rottamazione cartelle senza interessi La definizione entro la fine di febbraio 2014 La procedura Pagamento in un'unica soluzione entro t il 28 ffebbraio bb i 2014 dell'intera somma portata dalla cartella
Sono AZZERATI sia gli interessi di mora sia quelli per ritardata iscrizione a ruolo ruolo. Devono essere pagati per intero le sanzioni sanzioni, l'aggio di riscossione e le eventuali spese della procedura
108. Rottamazione cartelle senza interessi La definizione entro la fine di febbraio 2014 Sospensione Per gestire la rottamazione delle cartelle, la riscossione e i termini di prescrizione restano sospesi fino al 15 marzo 2014
109. Rottamazione cartelle senza interessi Sospensione dei carichi definibili L ’ agente di riscossione non è tenuto all ’ invio di alcuna comunicazione i i preventiva ti d l debitore, del d bit che h quindi i di deve d autonomamente verificare il possesso dei requisiti per rottamare la cartella. Comunicazione “postuma” Il legislatore ha previsto una comunicazione “postuma” postuma , nel senso che l’agente, entro la fine di giugno 2014, dovrà informare il debitore del perfezionamento della definizione, quindi dell’avvenuta estinzione del debito.
Imposta di bollo sui prodotti finanziari
111. Imposta di bollo sui prodotti finanziari
Il comma 581 581, art art. 1 1, L L. 147/2013 (Legge di Stabilità per il 2014) modifica la misura dell’imposta di bollo ex articolo 13, co. 2-ter della de a Tariffa, a a, pa parte te p prima, a, a allegata egata a al D.P.R. n. 6 642/1972, / 9 ,o ovvero eo l’imposta di bollo dovuta sulle comunicazioni periodiche alla clientela prodotti finanziari. relative a p
112. Imposta di bollo sui prodotti finanziari
F Viene innalzata l’aliquota proporzionale dall’1,5 per mille al 2 per mille, da applicare sul valore dei prodotti finanziari, a partire dal 1° Gennaio 2014; F a decorrere dal 1° Gennaio 2014 scompare p l’ imposta p minima di euro 34,20 rapportata ai giorni di rendicontazione.
NOVITA’ IN MATERIA DI LAVORO
114. Novità in materia di lavoro LEGGE STABILITA’ LEGGE STABILITA’2014 2014 (L.147/2013) (L.147/2013) RITOCCO ALIQUOTE GESTIONE SEPARATA INPS
LE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE DELLA GESTIONE SEPARATA INPS A Anno
Partite Iva iscritte in via esclusiva
Altri iscritti in via esclusiva
Pensionati e iscritti anche ad altra gestione
2013
27%
27%
20%
2014
27%
28%
22%
2015
30%
30%
23,5%
2016
31%
31%
24%
2017
32%
32%
24%
2018
33%
33%
24%
D.L. “Destinazione Italia” e prassi di periodo
116. D.L. “Destinazione Italia” e p prassi di periodo p I nuovi bonus per le PMI Aiuti alle imprese
Credito imposta R&S (art. 3) Digital Bonus (art. 6)
Bonus Editoria (art. 9)
117. D.L. “Destinazione Italia” e p prassi di periodo p Art.
Disposizioni
Art. 1
Disposizioni per la riduzione dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, per gli indirizzi strategici dell'energia geotermica, in materia di certificazione energetica degli edifici e di condominio, e per lo sviluppo di tecnologie di maggior tutela ambientale
Art. 2
Misure in materia di nuove imprese e di riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale e fondo di investimento nel capitale di rischio delle PMI
Art. 3
Credito d'imposta d imposta per attività di ricerca e sviluppo
Art. 4
Misure volte a favorire la realizzazione delle bonifiche dei siti di interesse nazionale e misure particolari per l'area di crisi complessa del porto di Trieste
Art. 5
Misure per favorire l'internazionalizzazione delle imprese ed in materia di facilitazione dell'ingresso e del soggiorno in Italia per start up innovative, start-up innovative ricerca e studio
118. D.L. “Destinazione Italia” e p prassi di periodo p Art. Art. 6 Art. 7 Art. 8 Art. 9 Art. 10 Art 11 Art. Art. 12 Art. 13 Art. 14 A t 15 Art.
Disposizioni Mi Misure per favorire f i la l digitalizzazione di it li i e la l connettività tti ità delle d ll piccole i l e medie imprese, ed in materia di frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre, comunicazioni ed editoria Misura di razionalizzazione dell'istituto del ruling di standard internazionale Disposizioni in materia di assicurazione RC auto Misure per favorire la diffusione della lettura Tribunale delle società con sede all'estero Misure p per favorire la risoluzione di crisi aziendali e difendere l'occupazione Misure per favorire il credito alla piccola e media impresa Disposizioni urgenti per EXPO 2015, 2015 per i lavori pubblici ed in materia di trasporto aereo Misure di contrasto al lavoro sommerso e irregolare E t t in Entrata i vigore i
119. Credito d’imposta p R&S
CREDITO D’IMPOSTA R&S (art. 3, D.L. 145/2013)
ISTANZA TELEMATICA
CERTIFICAZIONE CONTABILE DA ALLEGARE AL BILANCIO, CHE ATTESTI LA BONTA’ DEL CREDITO
N.B. Le spese sostenute per l'attività di certificazione contabile sono ammissibili entro il limite massimo di euro 5.000
120. Credito d’imposta p R&S LIMITI Il credito d d'imposta imposta viene riconosciuto: importo massimo annuale di euro 2.500.000 per ciascun beneficiario nel limite complessivo di spesa delle risorse individuate per ciascun anno nella misura del 50% degli incrementi annuali di spesa nelle attività R&S, R&S registrati in ciascuno dei periodi d'imposta con decorrenza dal periodo di imposta determinato con il decreto attuativo emanando fino al periodo d d’imposta imposta 2016, 2016 a condizione che siano sostenute spese per attività R&S almeno pari a euro 50.000 in ciascuno dei suddetti periodi di imposta. ASPETTI FISCALI ll credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale il beneficio è maturato. Esso: non concorre alla ll fformazione i d dell reddito; ddit né della base imponibile IRAP; non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, co. 5, Tuir; ed d è utilizzabile tili bil iin compensazione i ((art. t 17 17, D D.Lgs. L n. 241/97) 241/97).
121. Credito d’imposta p R&S CREDITO IMPOSTA R&S – SPESE AMMISSIBILI Sono ammissibili le seguenti spese sostenute: a. personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo; b. quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, nei limiti dell'importo risultante dall'applicazione dall applicazione dei coefficienti stabiliti con D.M. D M del 31.12.88, 31 12 88 recante coefficienti di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali impiegati nell'esercizio di attività commerciali, arti e professioni, pubblicato nel S.O. S O alla Gazzetta Ufficiale n. n 27 del 2 febbraio 1989, 1989 in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l'attività di ricerca e sviluppo e comunque con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro al netto di Iva; c. costi ti della d ll ricerca i svolta lt in i collaborazione ll b i con le l università i ità e glili organismi di ricerca, quella contrattuale, le competenze tecniche e i brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne.
122. Digital g bonus DIGITAL BONUS (art. 6, D.L. 145/2013) FINANZIAMENTO A FONDO PERDUTO VOUCHER DA 10 10.000 000 euro max DIGITAL BONUS – SPESE AMMISSIBILI Sono ammissibili le seguenti spese sostenute: a. acquisto di software e hardware; b. acquisto di servizi che migliorino l'efficienza aziendale, lo sviluppo di soluzioni l i i di e-commerce, la l connettività tti ità a b banda d llarga e ultra lt llarga; c. spese per la formazione qualificata, nel campo ICT, del personale delle piccole e medie imprese.
123. BONUS Editoria
BONUS EDITORIA (art. (art 9, 9 D.L. D L 145/2013)
DETRAZIONE 19% IRPEF E IRES Acquisto libri cartacei (spesa max 2.000 euro)
N.B. Sono esclusi gli acquisti di libri in formato digitale, o comunque già deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo.
124. BONUS Editoria LIMITI Il credito d'imposta : è pari al 19% della spesa effettuata nel corso dell'anno solare per un importo massimo, per ciascun soggetto, di euro 2.000 di cui:i 9euro 1.000 per i libri di testo scolastici ed universitari; 9 ed euro 1.000 per tutte le altre pubblicazioni. L'acquisto deve essere documentato fiscalmente dal venditore ASPETTI FISCALI Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale il beneficio è maturato. Esso: non concorre alla formazione del reddito; né della base imponibile IRAP; non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, co. 5, Tuir, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione p (art. ( 17,, D.Lgs. g n. 241/97).
L’obbligo del POS dal 1° gennaio 2014
126. L’obbligo g del POS dal 1°gennaio g 2014
Obbligo di accettare i pagamenti effettuati ff tt ti con carte t di debito
Per i soggetti che effettuano attività di vendita di prodotti e di prestazioni di servizi
Indipendentemente da qualsiasi soglia di importo (quindi anche per importi inferiori a 999,99 euro)
127. L’obbligo g del POS dal 1°gennaio g 2014
I soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito
DECORRENZA: 1° GENNAIO 2014
MA ancora non sono stati emanati i decreti attuativi: non si può ancora parlare l di obbligo bbli in i capo ad d imprese i e professionisti f i i ti
IL NUOVO QUADRO RW
129. Il nuovo q quadro RW NUOVO QUADRO RW (monitoraggio fiscale)
REVISIONE CONTENUTI (Provv. 151663 del 18.12.2013)
REVISIONE DEL REGIME SANZIONATORIO (art.9, L.97/2013)
CHIARIMENTI UFFICIALI DELL’AGENZIA (Circolare n.38/E del 23.12.2013)
MODELLO MINISTERIALE 2014 (anno 2013) (in attesa)
130. Il nuovo quadro RW – revisione contenuti
CONTENUTI RW
Provv. n.151663 del 18.12.2013 1. Ambito soggettivo - esoneri 2. Ambito oggettivo 3. Tassazione redditi e flussi esteri
DECORRENZA: DECORRENZA -QUADRO RW anno imposta 2013 -TASSAZIONE REDDITI dal 01.01.2014
131. Il nuovo quadro RW – revisione contenuti anche titolari di redd. impresa o lav. autonomo, a prescindere tipo contabilità
PF, ENC, SS e sogg. equiparati residenti fiscalmente in ITALIA
1. Ambito soggettivo
PERSONE FISICHE: (art.2, co.2 Tuir) – per 183/184 gg. -iscritte ANAGR. POPOL. RESID. -o in ITALIA domicilio o residenza ai sensi c.c. – ex tunc (art.2, co.2-bis, Tuir) -cittadini itt di i emigrati i ti in i PAESI BL, BL s.p.c. ENC, SS e SOGG. EQUIPARATI: (art.5, co.3 Tuir – art.73 c.3, Tuir) – per 183/184 gg. -Sede legale o amministrativa gg principale p p dei p propri p affari in ITALIA -o l’oggetto -TRUST istituiti in PAESI NON WL (1 disp. e 1 benef. residenti IT o se 1 sogg. effettui un’attribuzione di proprietà immobiliari o dir reali sugli stessi)
Obbligati entrambi se residenti: nudo proprietario e usufrutt. (Ris. 142/E/2010) e tutti i cointestatari, nonché chi ne ha la disponibilità e la possibilità di movimentazione – delega al prelievo, no delega a operare
POSSESSORE DIRETTO (proprietà o dir. reale, acquisito anche per donazione o successione)
TRAMITE TITOLARI EFFETTIVI (normativa antiriciclaggio)
INVESTIMENTI ESTERI E ATTIVITA’ FINANZIARIE ESTERE
132. Il nuovo quadro RW – revisione contenuti PF, ENC, SS e sogg. equiparati residenti fiscalmente in ITALIA POSSESSORE DIRETTO o tramite interposta persona
1. Ambito soggettivo
TRAMITE TITOLARI EFFETTIVI (normativa antiriciclaggio)
Obbligo dichiarativo -> anche i casi in cui le attività estere, pur essendo intestate a società (di qualsiasi tipo) o ad entità giuridiche diverse dalle società (es. fondazioni o trust), siano riconducibili a PF, ENC o a SS ed equiparate, in qualità di “titolari effettivi” delle attività stesse.
società: -PF che possiede o controlla il 25% partecipazione al CS -o PF che esercita in altro modo il controllo t ll sulla ll direzione di i
fondazioni/trust: - Futuri F t i beneficiari b fi i i determinati: d t i ti PF che h beneficia del 25% o + del patrimonio; - Futuri beneficiari non determinati: categoria delle persone nel cui interesse è istituita o agisce; - PF che esercita il controllo sul 25% o + del patrimonio
Esoneri: PF che prestano lavoro all’estero per STATO IT., ORG. INT.LI, ZONE FRONTIERA (art. 38, co. 13, DL 78/2010)
133. Il nuovo q quadro RW – revisione contenuti DETENZIONE
1. Diretta
DATI DA COMUNICARE
9 valorizza INV INV. o ATT. FIN. 9 quota di possesso in %
ESEMPIO Una persona fisica detiene un immobile all ’ estero del valore di 500 000 euro in comproprietà con altri 500.000 quattro soggetti. In tal caso ciascun comproprietario (sempreché si tratti di persone fisiche, società semplici o enti non commerciali) deve indicare nel quadro RW l’intero valore dell’immobile (500.000) riportando la percentuale di possesso (20%).
134. Il nuovo q quadro RW – revisione contenuti DETENZIONE
DATI DA COMUNICARE
ESEMPIO
2. TRAMITE TITOLARI EFFETTIVI
2a. Società di diritto di itt ESTERO
9Valore partecipazione 9% di partecipazione
Una persona fisica detiene una partecipazione al capitale sociale di una società estera localizzata in un Paese white list in misura pari al 26% la quale detiene all all’estero estero investimenti e attività estere di natura finanziaria. In tal caso il contribuente deve indicare nel quadro RW il valore della partecipazione nella società estera.
135. Il nuovo q quadro RW – revisione contenuti DETENZIONE
DATI DA COMUNICARE
ESEMPIO
2. TRAMITE TITOLARI EFFETTIVI Una persona fisica detiene una partecipazione al capitale sociale di una società italiana in misura pari al 50% che, a sua volta, detiene una partecipazione al capitale di una società estera in misura pari al 100 % la quale detiene all’estero investimenti e attività estere di natura finanziaria. In tal caso il contribuente non deve compilare il quadro RW.
2a. Società di di itt diritto 9 nessuno ITALIANO
136. Il nuovo q quadro RW – revisione contenuti DETENZIONE
DATI DA COMUNICARE
ESEMPIO
2. TRAMITE TITOLARI EFFETTIVI
2a. Società di diritto ITALIANO – partecipazione diretta e indiretta e la PF è titolare effettivo
9Valore partecipazione nella soc soc. estera (diretta e indiretta) 9% di possesso (tenendo conto dell’effetto demoltiplicativo della partecipazione p p indiretta)
Una persona fisica detiene una partecipazione al capitale sociale di una società estera localizzata in un Paese white list in misura pari al 15% (partecipazione diretta), e una partecipazione in una società italiana nella misura del 50% che, a sua volta, detiene una partecipazione nella medesima società estera nella misura del 50% (partecipazione indiretta). In tal caso il contribuente integra il requisito di “ titolare effettivo ” nella società estera, sommando il 15% della partecipazione diretta con il 25% della partecipazione indiretta. Pertanto, deve indicare nel quadro RW il valore della partecipazione nella società estera e la percentuale di partecipazione (40%).
137. Il nuovo q quadro RW – revisione contenuti DETENZIONE
DATI DA COMUNICARE
ESEMPIO
2. TRAMITE TITOLARI EFFETTIVI
2a. Società di diritto ITALIANO o in PAESI NON COLLABORATIVI - la PF è titolare effettivo
9 Valore TOTALE INV. e ATT. FIN. detenute all’estero dalla società di cui egli è titolare effettivo (prospetto con valori singole attività) 9 % di partecipazione posseduta in tale società APPROCCIO LOOK THROUGH
N.B. se società è quotata si torna a indicare SOLO il valore della partecipazione e la % possesso -> escluso status titolare. effettivo
Una persona fisica detiene una partecipazione al capitale sociale di una società estera localizzata in un P Paese non white hit list li t in i misura i parii all 26 per cento la quale detiene all’estero investimenti e attività estere di natura finanziaria. In tal caso il contribuente deve indicare nel quadro RW il valore complessivo degli investimenti e delle attività estere della società estera (obbligazioni, immobili e conti correnti) e la percentuale di partecipazione (26%).
138. Il nuovo q quadro RW – revisione contenuti PAESI COLLABORATIVI - WL TABELLA STATI WHITE LIST (D.M. 04.09.96 e succ. modif.) Albania, Algeria, Argentina, Australia, Austria, Bangladesh, Belgio, Bielorussia, Brasile, g Canada, Cina, Cipro, Corea del Sud, Costa d’Avorio, Croazia, Danimarca, Ecuador, Bulgaria, Egitto, Emirati Arabi, Uniti, Estonia, Fed. Russa, Filippine, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Grecia, India, Indonesia, Irlanda, Islanda, Israele, Jugoslavia, Kazakistan, Kuwait, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Mauritius, Messico, Norvegia, Nuova Zelanda Zelanda, Paesi Bassi Bassi, Pakistan Pakistan, Polonia Polonia, Portogallo Portogallo, Regno Unito Unito, Rep Rep. Ceca Ceca, Rep Rep. Slovacca, Romania, Singapore, Slovenia, Spagna, Sri Lanka, Stati Uniti, Sud Africa, Svezia, Tanzania, Tailandia, Trinidad e Tobago, Tunisia, Turchia, Ucraina, Ungheria, Venezuela, Vietnam, Zambia. TABELLA STATI E TERRITORI con g scambio di informazione con l’Italia un adeguato Arabia Saudita, Armenia, Azerbaijan, Etiopia, Georgia, Ghana, Giordania, Moldova, Mozambico, Oman, Qatar, San Marino (con effetto dal 2014), Senegal, Siria, Uganda, Uzbekistan
139. Il nuovo q quadro RW – revisione contenuti
DETENZIONE
DATI DA COMUNICARE
ESEMPIO
2. Tramite titolari effettivi 2b. fondazioni/trust Caso: NO CONTROLLO (es. beneficiari destinatari una quota < 25% patrimonio)
9 N Nessuno -> i ttrustt e le l fondazioni f d i i sono ttenutiti a monitorare it INV e ATT FIN direttamente
140. Il nuovo q quadro RW – revisione contenuti DETENZIONE
2b. fondazioni/trust Caso: CONTROLLO (es. beneficiari destinatari una quota > o = 25% patrimonio)
DATI DA COMUNICARE
ESEMPIO
Il beneficiario individuato di un trust trasparente è destinatario di una quota pari al 25% del patrimonio detenuto all ’ estero dal trust. Il contribuente, t ib t i quanto in t titolare tit l effettivo ff tti d l del 9 Valore TOTALE INV. trust, deve indicare nel quadro RW il valore e ATT. FIN. complessivo delle attività estere (obbligazioni, detenute all’estero immobili e conti correnti) nonché la % di dalla società di cui patrimonio ad esso riconducibile (25%). Il trust, egli è titolare se ENC residente, deve indicare nell’ RW il effettivo (prospetto valore di tali INV. ed ATT.FIN. e la % del con valori singole patrimonio non attribuibile al “titolare titolare effettivo effettivo” attività) (75%). 9 % di partecipazione posseduta in tale entità APPROCCIO LOOK THROUGH
141. Il nuovo quadro RW – revisione contenuti
INVESTIMENTI ALL’ESTERO
ATTIVITA’ ESTERE NATURA FINANZIARIA 2. Ambito oggettivo suscettibili di produrre redditi imponibili ITA
NO SOGLIE MINIME, anche < €10.000, anche € 1
142. Il nuovo quadro RW – revisione contenuti
Redditi derivanti da (DL 167/90 167/90, art.4 art 4 co.2): co 2):
INVESTIMENTI ALL’ESTERO ALL ESTERO 3. Tassazione dei redditi e flussi finanz. esteri
ATTIVITA’ ESTERE NATURA FINANZIARIA
assoggettati a: -ritenuta -o imposta sostitutiva da parte degli intermediari residenti
143. Il nuovo quadro RW – revisione contenuti
a.
RIT. ACC.TO 20%
b.
c. d.
REDDITI DI CAPITALE (art.44, (art 44 co co.1, 1 Tuir) a) interessi e altri proventi, dovuti da soggetti non residenti, derivanti da contratti di mutuo, deposito e conto corrente, diversi da quelli bancari; c) importi delle rendite perpetue e delle prestazioni annue perpetue di cui agli artt. 1861 e 1869 c.c. il cui debitore sia un soggetto non residente; d) compensi erogati da soggetti non residenti per prestazioni di fideiussione o di altra garanzia h) gli interessi e altri proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l’impiego del capitale
AUTOCERTIFICAZIONE CONTRIBUENTE
INTERMEDIARI riscossione /gestione/ g custodia o amministrazione-> versamento entro il 16 mese successivo al prelievo
144. Il nuovo quadro RW – revisione contenuti REDDITI DIVERSI (art. 67, co.1 Tuir) b) plusvalenze derivanti dalla cessione di immobili situati all’estero - lett. b) b) plusvalenze realizzate a seguito della cessione a titolo oneroso di terreni detenuti all’estero suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo le disposizioni vigenti in materia nel Paese in cui è situato il terreno al momento d ll cessione della i RIT. ACC.TO 20%
c) plusvalenze realizzate mediante la cessione di partecipazioni qualificate in società non residenti e fattispecie assimilate
e) redditi esteri di natura fondiaria, compresi quelli dei terreni dati in affitto pur usi non agricoli
f) redditi derivanti dalla locazione di immobili situati all’estero; h) redditi derivanti dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili situati all’estero, dall’affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili detenuti all’estero, dall’affitto e dalla concessione in usufrutto s fr tto di aziende a iende aventi a enti sede all’estero AUTOCERTIFICAZIONE CONTRIBUENTE
INTERMEDIARI riscossione /gestione/ g custodia o amministrazione-> versamento entro il 16 mese successivo al prelievo
145. Il nuovo quadro RW – revisione contenuti
Quadro RW
All’inizio del periodo di imposta/detenzione Alla fine del periodo di imposta/detenzione
Sezione II – consistenze (valorizzate secondo i criteri base imponibile IVIE/IVAFE)
periodo di possesso delle attività Ammontare max raggiunto nel periodo ( O WHITE LIST) (NON S )
IVIE – patrimoniale immobili esteri IVAFE – patrimoniale attività fin. estere Controvalore in euro per 2013 -> cambio medio (Provv. direttoriale - fine gennaio 2014)
146. Il nuovo quadro RW – revisione sanzioni
“Legge europea 2013” (L. 97/2013 )
REVISIONE REGIME SANZIONATORIO RW vigore 04.09.2013
RIDUZIONE % o ELIMINAZIONE DELLE SANZIONI DOVUTE -PRIMA dal 10% al 50% importi non dichiarati -> ORA dal 3% al 15% o dal 6% al 30% (paesi black list) -PRIMA del 25% per intermediario -> ORA dal 10% al 25% -NO SANZIONI per omessa o incompleta compilazione sez. I e III -SANZIONE FISSA di 258 euro per dichiarazione tardiva (90 gg.)
PRINCIPIO FAVOR REI: al contribuente vanno applicate le sanzioni più favorevoli previste dalla nuova norma, a prescindere da quando sia stata concretamente commessa la violazione
147. Il nuovo q quadro RW – revisione sanzioni NUOVO REGIME SANZIONATORIO (L. 97/2013)
SANZIONI IRROGATE
LA SANZIONE IRROGATA NON È DIVENUTA DEFINITIVA: - in caso di causa pendente, gli uffici procederanno in via di autotutela alla rideterminazione delle sanzioni in base alla nuova norma e quindi secondo il principio del favor rei
LA SANZIONE IRROGATA È DIVENUTA DEFINITIVA
SANZIONI NON ANCORA IRROGATE PRINCIPIO DI LEGALITA’ - e riguarda g adempimenti p non più p previsti p (es. omessa o incompleta compilazione delle sez. I e III del modulo RW) -> su istanza di autotutela del contribuente gli uffici procederanno allo sgravio delle somme iscritte a ruolo per la parte non ancora versata - e riguarda sanzioni più onerose rispetto alle nuove -> gli uffici non effettueranno alcuno sgravio in quanto la sanzione irrogata secondo l'originaria previsione, i i meno favorevole, f l rimane i d dovuta t
148. Il nuovo q quadro RW – revisione sanzioni NUOVO REGIME SANZIONATORIO (art.9, L. 97/2013)
SANZIONI NON ANCORA IRROGATE
SANZIONI IRROGATE
SE LA VIOLAZIONE COMMESSA DAL CONTRIBUENTE
È ANCORA SANZIONATA, si applica la nuova sanzione più favorevole che può andare dal 3% al 15% o dal 6% al 30% (nel caso di attività in Stati black list).
NON È PIÙ SANZIONATA -> non si applica alcuna sanzione alle operazioni compiute dal contribuente
Mondo sportivo dilettantistico
150. SSD FISCALITA’ SOCIETA FISCALITA SOCIETA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE
QUESTIONI IMPOSTE DIRETTE E IRAP
QUESTIONI IVA
CHIARIMENTI UFFICIALI DELL’AGENZIA (Circolare n. 37/E del 20.12.2013)
151. SSD – q questioni II.DD. e IRAP SPESE DI VITTO E ALLOGGIO PER IL CALCIATORE: Per il calciatore professionista, legato alla società dal contratto di lavoro dipendente stipulato ai sensi dell’art. 3 della L. n. 91 del 1981, costituiscono reddito di lavoro dipendente anche i “valori” percepiti in forma non monetaria (redditi in natura o fringe benefit). Nello specifico caso, si ritiene che per il calciatore professionista: F il vitto a carico della società sia da considerare quale fringe benefit imponibile; F l’alloggio l’ ll i a carico i d ll società dalla i tà all’atleta ll’ tl t sia i da d considerare id quale l fringe fi benefit imponibile, da valorizzare ai sensi dell’art. 51, commi 3 e 4, lett. c), del TUIR. Per la società sportiva, costituita nella forma di SPA o SRL, le suddette dd spese sono deducibili d d ibili dal d l reddito ddi di impresa i neii limiti li i i di quanto previsto dall’art. 95 del TUIR in tema di spese per prestazioni di lavoro.
152. SSD – q questioni II.DD. e IRAP BIGLIETTI OMAGGIO Per la partita casalinga forniti dal personale sportivo (calciatori, (calciatori tecnici, tecnici massaggiatori, preparatori atletici) ai propri familiari -> NO fringe benefit per la persona fisica in quanto rientranti tra gli oneri di utilità sociale sostenuti g di dipendenti p ((la “prima p squadra”) q ) e volontariamente nei confronti di una categoria per il fine di ricreazione (art. 100, comma 1, del TUIR) – COSTI PER LA SOCIETÀ SPORTIVA SONO DEDUCIBILI ai fini IRES, nel rispetto dell’art. dell art. 100 del TUIR, secondo cui rilevano le spese volontariamente sostenute per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell’ammontare delle spese per prestazioni di lavoro risultanti dalla dichiarazione dei redditi, ed è deducibile a fini IRAP.
RIMBORSI SPESE PER VITTO ED ALLOGGIO Corrisposti dalla società sportiva all’atleta minorenne, accompagnato dai genitori, per sostenere provini di 1 o 2 giorni, giorni non rileveranno ai fini IRPEF per l ’ atleta minorenne, non essendoci alcun vincolo ai sensi dell’art. 33 delle NOIF, né rapporti di altro tipo tra la società calcistica e l’atleta minorenne. In relazione alla società sportiva i costi scontano, sportiva, scontano ai fini IRES, IRES le limitazioni di deducibilità previste dall’articolo 109, comma 5 del TUIR
153. SSD – q questioni IVA CESSIONE DEL CALCIATORE (paragrafo 2.1 Circolare n. 37/E/2013) CEDENTE
SOCIETA’ ITALIANA* SOC
ACQUIRENTE
NORMA
SOCIETA’ NON RESIDENTE
FUORI CAMPO IVA ex art.7ter DPR 633/72 momento effettuazione operazione: data di sottoscrizione del contratto di cessione o se antecedente, il pagamento anticipato
*N.B. ITA è tenuto ad emettere fattura ex art. 21 c. 6-bis DPR 633/72 SOCIETA’ NON RESIDENTE
SOCIETA’ ITALIANA OPERAZIONE RILEVANTE AI (ITA)** FINI IVA IN ITALIA
N B ITA è tenuto ad emettere auto fattura ex art. art 17 co. co 2, 2 DPR 633/72 ** N.B.
154. SSD – q questioni IVA Integrazione successiva del prezzo (additional compensation) In alcuni contratti di trasferimento dei diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori è inserita una clausola di integrazione del prezzo basata su una o più iù delle d ll seguenti ti condizioni: di i i numero di partite tit giocate, i t eventuale t l accesso alla ll Champions League, vittoria nel campionato nazionale, ecc.. MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL’OPERAZIONE (art. 6, co. 6, D.P.R. n. 633/72) = momento in cui si verifica la condizione o l’evento (es. (es al verificarsi dell’accesso alla Champions League). Circolare n. 37/E/2013 -> per semplificazione operativa, tale momento va individuato nella conclusione della stagione sportiva, nella quale è conseguito g il risultato,, cui è connessa l’integrazione g del corrispettivo. p
155. SSD – q questioni IVA TRATTAMENTO IVA DELLE INDENNITA’ (paragrafo 2.3 Circolare n.37/E/2013) TIPOLOGIA DI INDENNITA’
REGIME IVA APPLICABILE
Premio di preparazione (art. 96 N.O.I.F.)
operazioni esenti IVA ex art. 10, D.P.R. n. 633/72
Premio alla carriera (art. 99bis N.O.I.F.) IIndennità d ità di formazione f i (art. ( t 20 del d l Regolamento sullo status e sui trasferimenti dei calciatori e allegato 4 del Regolamento)
operazioni esenti IVA ex art. 10, D.P.R. n. 633/72
operazioni esenti IVA ex art. 10, D.P.R. n. 633/72
ai fini IVA le somme erogate in applicazione del meccanismo di solidarietà costituiscono “cessioni Meccanismo di solidarietà (art. 21 del per oggetto gg denaro”, fuori campo p IVA che hanno p Regolamento sullo status e sui per carenza del presupposto oggettivo di trasferimenti dei calciatori e allegato 5 applicazione dell’imposta, ai sensi dell’art. 2, del Regolamento) terzo comma, lett. a), D.P.R n. 633 del 1972.
Il nuovo ISEE - Riccometro
157. IL NUOVO ISEE Definizione ISEE COSE’ È? Indicatore della situazione economica equivalente SCOPO: misurare il benessere della famiglia per modulare l’accesso l accesso e le tariffe ai servizi di welfare (piani rateazione con Equitalia, tasse universitarie, spese mediche, ecc.) COMPONENTI: reddito (100%) e patrimonio (20%) RUOLO REGIONI/COMUNI: possono introdurre criteri ulteriori La situazione economica è valutata tenendo conto del reddito di tutti i componenti, del loro patrimonio (valorizzato al 20%) e, attraverso una scala di equivalenza, della composizione p del nucleo familiare ((numero dei componenti p e loro caratteristiche). ) ISEE = Reddito + 20% x Patrimonio Scala di equivalenza
158. IL NUOVO ISEE - evidenza di sotto dichiarazione Ministero del Lavoro – MONITORAGGIO SULL'Isee -> > l'80% dei richiedenti auto dichiara di non avere un conto corrente o un libretto di risparmio. pubblicati dalla Banca d'Italia-> il 91,5% delle famiglie g italiana ha un Dati p deposito bancario o postale. E anche nella fascia più povera della popolazione il 70% ne ha almeno uno; Il reddito dichiarato ai fini Irpef riportato nella dichiarazione unica sostitutiva è inferiore a quello risultante all’Agenzia; Rapporto Isee 2012 del ministero del Lavoro: il patrimonio mobiliare è sotto dichiarato in quanto solo in poco più del 5% delle dichiarazioni presenta un valore superiore alla franchigia di circa 15.500 euro;
159. IL NUOVO ISEE - evidenza di sotto dichiarazione Casi di cronaca - autodichiarazioni presentate dagli studenti delle università di Roma per beneficiare di sovvenzioni pubbliche - oltre il 60% delle posizioni esaminate dalla Guardia di finanza è risultato non veritiero, con conseguente fruizione indebita delle agevolazioni previste Anno 2012 presentate oltre 6 milioni di dichiarazioni sostitutive uniche, che corrispondono a quasi un terzo della popolazione italiana
PRIMA AUTOCERTIFICAZIONE requisiti -> ORA UTILIZZO ARCHIVI E ANAGRAFE TRIBUTARIA
160. IL NUOVO ISEE NOVITA’ CARATTERISTICHE DEL NUOVO ISEE p quelle fiscalmente esenti; q considera tutte le forme di reddito, comprese migliora la capacità selettiva dando un peso più adeguato alla componente patrimoniale; considera le caratteristiche dei nuclei con carichi gravosi, come le famiglie con 3 o più figli e quelle con persone con disabilità; consente una differenziazione dell’indicatore in riferimento al tipo di prestazione richiesta; riduce l’area dell’autodichiarazione, consentendo di rafforzare i controlli per ridurre le situazioni di accesso indebito alle prestazioni agevolate.
161. IL NUOVO ISEE NOVITA’ F ISEE CORRENTE: possibilità di aggiornare la dichiarazione in presenza di variazioni superiori al 25% dell'indicatore della situazione reddituale dovute a variazioni dello status lavorativo; F N. 3 MODALITÀ DI CALCOLO: modalità di calcolo differenziate d ll'i di t dell'indicatore, per tre t casistiche: i ti h – per le prestazioni agevolate di natura socio-sanitarie, – p per le p prestazioni agevolate g rivolte ai minorenni in p presenza di g genitori non conviventi – e per le prestazioni per il diritto allo studio universitario. Informazioni necessarie al calcolo dell'indicatore: oggi interamente fornite con autodichiarazione. Con le nuove regole diverse informazioni saranno invece prese dagli archivi di Inps ed Entrate.
162. IL NUOVO ISEE Definizione ampia di “REDDITO”
Nel nuovo ISEE vengono considerate tutte le forme di reddito, comprese quelle fiscalmente esenti Vengono inclusi, a fianco del reddito complessivo ai fini Irpef, tutti i redditi tassati con regimi sostitutivi o a titolo di imposta (ad p contribuenti minimi,, cedolare secca sugli g affitti,, p premi di p produttività,, esempio ecc.) e quelli esenti, quindi anche tutti i trasferimenti monetari ottenuti dalla Pubblica Amministrazione (assegni al nucleo familiare, pensioni di invalidità, assegno sociale, indennità di accompagnamento, ecc.). Le modifiche introducono, per contro, uno sconto generale per dipendenti e pensionati: l'abbattimento è del 20%, fino a una detrazione massima di 3.000 euro p per i dipendenti p e di 1.000 p per i p pensionati. Vengono invece sottratti: assegni di mantenimento; deduzioni forfetarie per redditi da lavoro dipendente o pensioni, trattamenti assistenziali, previdenziali e p effettuate da p persone con indennitari;; costo dell ’ abitazione e infine spese disabilità o non autosufficienti.
163. IL NUOVO ISEE PESO DELL’IMMOBILE DI PROPRIETÀ VALORIZZAZIONE PATRIMONIO Il peso della componente patrimoniale aumenta perché: si considera il valore degli immobili rivalutato ai fini IMU (invece che ICI), si riduce la franchigia sulla componente mobiliare (che viene però articolata in funzione del numero dei componenti il nucleo familiare), sii considera id il patrimonio ti i all’estero. ll’ t Si considera patrimonio solo il valore della casa che eccede il valore del mutuo ancora in essere. GLI ABBATTIMENTI PER LA PRIMA CASA VALORE DELLA PRIMA CASA = [Valore IMU – mutuo – (52.500 + 2.500 * f)] * 2/3 dove f = numero di figli conviventi successivi al secondo. CONFRONTO PRE/POST: aumenta l’Isee per gli immobili con rendita inferiore: (160.000 euro IMU >53,4%) (320.000 euro IMU >21,9%) (800.000 euro IMU > 11,7%)
164. IL NUOVO ISEE COSTI DELL’ABITARE
F Per tenere conto dei costi dell’abitare viene aumentato (da 5.165 a 7.000 euro all’anno) l’importo massimo della spesa effettivamente sostenuta per l’affitto registrato che può essere portato in deduzione. F Tale importo è incrementato di 500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo PATRIMONIO MOBILIARE
F Vecchia franchigia da 15.494 euro viene sostituita da una soglia di 10.000 (> di 1.000 euro per ogni figlio dal 3° in poi).
LE NUOVE IMPOSTE D’ATTO SUI TRASFERIMENTI IMMOBILIARI
166. Le nuove imposte d’atto sui trasferimenti immobiliari Dal 1° Gennaio 2014 è entrata in vigore la nuova disciplina sui trasferimenti immobiliari dettata dal combinato disposto dell’art immobiliari, dell art. 10 10, D D.Lgs. Lgs 23/2011 e dell’art. 26, D.L. 104/2013 (Decreto Istruzione), convertito dalla L. 128/2013. LE NOVITA’ F Innalzamento dell’aliquota ordinaria dal 7% al 9% e la riduzione dal 3% al 2% dell’imposta dell imposta applicata per l'acquisto della «prima casa»; F l’introduzione dell’ importo minimo dell’imposta di registro pari a 1.000 euro e l’applicazione pp delle imposte p ipotecarie p e catastali nella misura di euro 50 in tutti i casi in cui trovino applicazione le nuove aliquote dell’imposta di registro F ll’aumento aumento ad euro 200 della misura fissa dell dell’imposta imposta di registro, registro ipotecaria e catastale per tutti gli atti che al 31.12.2013 scontavano imposta di registro, ipotecarie e catastali nella misura fissa di euro 168.
167. Le nuove imposte d’atto sui trasferimenti immobiliari IL REGIME IVA DEI TRASFERIMENTI IMMOBILIARI Regime IVA della cessione degli immobili, abitativi e strumentali
Immobili abitati i abitativi Cessione immobili IImmobili bili strumentali
Regime R i generale l di esenzione, imponibilità nei casi sanciti dalla norma
168. Le nuove imposte d’atto sui trasferimenti immobiliari IL REGIME IVA DEI TRASFERIMENTI IMMOBILIARI Principio di alternatività IVA/registro - C.M. 18/E/2013 del 29 Maggio 2013
“Il principio dell’alternatività trova applicazione, in linea generale, non soltanto con riguardo alle operazioni imponibili ai fini IVA, ma anche con riferimento alle operazioni IVA non imponibili, a quelle escluse per effetto delle norme sulla territorialità e alle operazioni esenti”. Atti soggetti gg a IVA Principio di alternatività IVA/registro
Atti NON soggetti ad IVA
Imposta di registro fissa
Imposta di registro proporzionale
169. Le nuove imposte d’atto sui trasferimenti immobiliari LE NUOVE ALIQUOTE DELL’IMPOSTA DI EGISTRO LE NUOVE ALIQUOTE DELL’IMPOSTA DI REGISTRO
2%
Trasferimenti immobiliari con requisiti “prima prima casa casa”
9%
Tutti gli altri trasferimenti di immobili
LE NUOVE ALIQUOTE DELL’IMPOSTA DI REGISTRO POST LEGGE DI STABILITA’ 2014 2%
Trasferimenti immobiliari con requisiti “prima casa”
9%
Tutti gli altri trasferimenti di immobili
12%
Trasferimenti di terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP)
170. Le nuove imposte d’atto sui trasferimenti immobiliari LE NUOVE ALIQUOTE DELL’IMPOSTA DI EGISTRO Aliquota del 2% e i requisiti prima casa L’art. 10, co. 1, lett. b), D.Lgs. 23/2011, ha abrogato le note dell’articolo 1, co. 1, della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 131/1986, ad eccezione della nota IIbis) che F detta le condizioni p per l’applicazione pp dell’agevolazione g “prima p casa”,, p per la quale trova applicazione l’aliquota agevolata del 2%. L’agevolazione “prima casa” non è applicabile agli “immobili di lusso”, come prevede il novellato articolo 1, co. 1, della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 131/1986 che, 131/1986, che inoltre inoltre, individua puntualmente quali immobili considerare di “lusso” ovvero le unità immobiliari classificate in catasto nelle categorie A/1, A/8 e A/9 a prescindere dalle loro caratteristiche.
171. Le nuove imposte d’atto sui trasferimenti immobiliari ABOLIZIONE AGEVOLAZIONE E ESENZIONI Il co. co 4, 4 art. art 10, 10 D.L. D L 23/2011 Fsoppressione di tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali. Immobili di interesse storico, artistico e archeologico soggetti al vincolo disposto prima dalla L. 1089/1939 e ora dal D.lgs 490/1999; acquisti immobiliari delle ONLUS; acquisti immobiliari da parte dei Comuni; acquisto di immobili compresi nell'ambito di piani particolareggiati di edilizia residenziale; trasferimenti patrimoniali operati nell'ambito di un procedimento di separazione e di divorzio; apporto di immobili in un fondo immobiliare da parte di un privato o l'apporto di abitazioni da parte di un soggetto Iva in regime di esenzione da Iva; acquisto di immobili ubicati all’estero. all’estero
172. Le nuove imposte d’atto sui trasferimenti immobiliari LE NOVITA’ DEL D.L. ISTRUZIONE (104/2013) Abolizione l’imposta di bollo e le tasse ipotecarie per la trascrizione nei pubblici registri immobiliari
NOVITÀ D.L. ISTRUZIONE
Imposta ipocatastali fisse di euro 50 ogni volta in cui trovino applicazione le nuove aliquote dell’imposta di registro (2%, 9% e 12%)) Aumento ad euro 200 della misura fissa dell’imposta dell imposta di registro registro, ipotecaria e catastale per tutti gli atti che al 31.12.2013 scontavano imposta di registro, ipotecarie e catastali nella misura fissa di euro 168 168.
Verifiche dei regimi contabili da adottare
174. Verifiche dei regimi contabili da adottare I REGIMI FISCALI E CONTABILI FRUIBILI PER IL 2014 I regimi previsti dalla normativa vigente sono i seguenti: F nuove iniziative produttive (cd “forfettino”); F imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (cd “nuovi” minimi); i i i) F supersemplificato (per i cd. “ex minimi”); F ordinario, ordinario in contabilità ordinaria o semplificata. semplificata
175. Verifiche dei regimi contabili da adottare REGIME DEI MINIMI - LE VERIFICHE DA FARE
Ricavi e compensi Mancato conseguimento, in base al principio di cassa, di ricavi o compensii per un ammontare t superiore i a 30mila 30 il euro Se l'attività è iniziata nel 2013 va effettuato il ragguaglio ad anno. Non vanno considerate id t eventuali t li prestazioni t i i occasionali i li non rilevanti il ti per l'Iva l'I e le indennità di maternità (circolari 13/E/2008 e 17/E/2012). Per chi svolge attività di rivendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso assume rilievo solo l'aggio o il ricavo fisso. Devono essere computate eventuali plusvalenze o sopravvenienze attive, se scaturiscono da operazioni con manifestazione finanziaria nel corso di quest'anno. Si pensi, per esempio, alla cessione di un bene strumentale il cui incasso è avvenuto nel 2013
176. Verifiche dei regimi contabili da adottare REGIME DEI MINIMI - LE VERIFICHE DA FARE
Beni strumentali La L permanenza nell regime i è inoltre, è, i lt condizionata di i t all valore l d i beni dei b i strumentali acquistati: F non deve superare 15mila euro in relazione al triennio 2011-2013. 2011 2013 Bisogna considerare il momento di effettuazione nella sua accezione Iva, e non dei pagamenti. I beni a utilizzo promiscuo rilevano per il 50% del loro ammontare.
177. Verifiche dei regimi contabili da adottare REGIME DEI MINIMI - LE VERIFICHE DA FARE
Esportazioni e servizi internazionali Le cessioni all'esportazione nel 2013 sono un altro aspetto da verificare La L fuoriuscita f i it dal d l regime i avviene i anche h a fronte f t di operazioni i i assimilate i il t alle vendite, servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali, p con lo Stato della Città del Vaticano o con la Repubblica p di San operazioni Marino, trattati e accordi internazionali. Oltre alle esportazioni di beni devono essere considerate anche le prestazioni t i i di servizi i i rientranti i t ti in i tali t li fattispecie f tti i e va considerato id t momento t di effettuazione dell'operazione che potrebbe non coincidere con l'incasso.
178. Verifiche dei regimi contabili da adottare REGIME DEI MINIMI - LE VERIFICHE DA FARE
Partecipazioni in società Per poter restare nei minimi non devono essere state acquistate nel 2013 partecipazioni in soggetti trasparenti (società di persone, Srl in trasparenza ex art. art 116 del Tuir o associazioni ex art. art 5 del Tuir). Tuir) Inoltre, non devono essere state erogate somme ad associati in partecipazione p p con apporto pp di solo lavoro. Se l'apporto pp non è di solo lavoro, l'erogazione non rappresenta una causa di fuoriuscita.
179. Verifiche dei regimi contabili da adottare REGIME DEI MINIMI - LE VERIFICHE DA FARE
Durata Non bisogna poi scordarsi di verificare da quanti anni si applica il regime: F se il 2013 rappresenta il quinto, dall'anno successivo si uscirà dal regime, tranne nel caso in cui il soggetto non abbia ancora compiuto p 35 anni e siano rispettati p tutti i requisiti q richiesti dalla norma.
180. Verifiche dei regimi contabili da adottare REGIME DEI MINIMI - LE VERIFICHE DA FARE
Cessazione dal regime dei minimi Cessazione dal regime dei "minimi" Il regime g cessa di avere efficacia: F dall’anno successivo a quello in cui viene meno anche uno solo dei requisiti previsti oppure si verifica una delle condizioni di esclusione; F dall’anno stesso in cui i ricavi o i compensi superano i 45mila euro (in questo caso, il contribuente deve versare l’Iva relativa alle operazioni imponibili effettuate nell ’ intero anno, determinandola mediante lo scorporo dai corrispettivi).
181. Verifiche dei regimi contabili da adottare Passaggio dal regime dei minimo al regime ordinario
RETTIFICA DETRAZIONE IVA (art. 19-bis2, D.P.R. n. 633/72) PASSAGGIO DAL REGIME DEI MINIMI AL REGIME ORDINARIO
COSTI/RICAVI DA CRITERIO DI CASSA A CRITERIO DI COMPETENZA (*) ( t 1, (art. 1 comma 110 110, L L. 244/2007) DEDUZIONE COSTO BENI STRUMENTALI
182. Verifiche dei regimi contabili da adottare Passaggio dal regime dei minimo al regime ordinario Rettifica Detrazione Iva I soggetti che adottano, a decorrere dal 2014 il regime ordinario, possono, ai sensi dell’art. 19-bis 2, co. 3, D.P.R. n. 633/72 - in considerazione del mutato regime di detrazione dell’IVA a credito - effettuare la rettifica della detrazione con riferimento a tutti i beni e servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati, esistenti al 31.12.2013.
Rettifica Detrazione Iva beni e servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati, esistenti al 31 12 2013 31.12.2013
183. Verifiche dei regimi contabili da adottare Passaggio dal regime dei minimo al regime ordinario Rettifica Detrazione Iva Per la rettifica, interessano in particolare: ¾ le l rimanenze i di magazzino i risultanti i l i all 31.12.2013; 31 12 2013 ¾ i servizi non utilizzati al 31.12.2013; ¾ i beni mobili (ad esempio, esempio attrezzature, attrezzature personal computer, computer mobili e arredi, autovetture, ecc.) per i quali al 31.12.2013 non è ancora scaduto il c.d. “periodo di tutela fiscale”. Si tratta quindi dei beni acquistati dal 2010 in poi; infatti per i beni acquistati fino al 2009 è già trascorso il quinquennio. ANNO DI ACQUISTO BENE MOBILE Fino al 2009 NO rettifica
2010
2011 SI rettifica
2012
2013
184. Verifiche dei regimi contabili da adottare Passaggio dal regime dei minimo al regime ordinario Circolare n. 328/97 Per il controllo da parte dell dell’Amministrazione Amministrazione Finanziaria, è necessario predisporre un ’ apposita documentazione nella quale indicare distintamente, per categorie omogenee, la quantità e i valori dei beni facenti parte del patrimonio aziendale. aziendale In particolare per documentare adeguatamente l ’ ammontare dell ’ IVA rettificata, il contribuente deve predisporre un apposito prospetto indicante per categorie omogenee: F la quantità; F il valore; dei beni facenti parte del patrimonio aziendale.
185. Verifiche dei regimi contabili da adottare Regime super semplificato (xe minimi)
Con l’entrata l entrata in vigore “nuovo” nuovo regime dei minimi, il legislatore ha comunque riservato un regime contabile “semplificato” ai contribuenti (cd “ex minimi”) che soddisfano i requisiti previsti per il regime dei minimi, ma non possiedono quelli richiesti dal “nuovo” regime.
186. Verifiche dei regimi contabili da adottare Regime super semplificato (xe minimi) Soggetti interessati Sono ammessi al regime in esame i soggetti che pur possedendo i requisiti previsti dal vecchio regime dei minimi: non possono beneficiare del “nuovo” regime dei minimi in quanto non in possesso degli ulteriori requisiti previsti dall’art dall art. 27 27, D D.L. L 98/2011; fuoriescono dal regime per decorrenza dei termini di durata (compimento del quinquennio o raggiungimento del 35° anno di età).
187. Verifiche dei regimi contabili da adottare Regime super semplificato (xe minimi) Soggetti interessati
Inoltre, possono accedere al regime in esame anche i soggetti che pur q p per l’applicazione: pp avendo i requisiti del “vecchio” regime dei minimi, hanno optato per il regime ordinario o per il regime delle nuove iniziative (art. 13, L. 388/2000); del “nuovo” nuovo” regime dei minimi hanno optato per il regime ordinario o per il regime delle nuove iniziative (art. 13, L. 388/2000). Soggetti multiattività: ai fini dell’individuazione del limite dei compensi o dei ricavi (€ 30.000), nonché del limite relativo all ’ acquisto di beni strumentali (€ 15.000), 15 000) i soggetti che esercitino contemporaneamente più attività devono far riferimento alle attività complessivamente esercitate.
188. Verifiche dei regimi contabili da adottare Regime super semplificato (xe minimi) Soggetti esclusi Non possono adottare detto regime coloro che svolgono le seguenti attività: F agricoltori i l i in i regime i speciale, i l tabaccai, b i giornalai, i l i agenzie i di viaggio, i i ecc. (artt. 34, 34-bis, 74 e 74-ter, D.P.R. 633/72); tale causa di esclusione non è applicabile pp ai p produttori agricoli g che esercitano l’attività nei limiti dell’art. 32 del TUIR; F agriturismo (art. 5, L. 413/91); F incaricati alle vendite a domicilio (art. 25-bis, D.P.R. 600/73); F rivenditori di beni usati, oggetti d'arte, antiquariato o da collezione; esercenti agenzie di vendita all’asta (artt. 36 e 40-bis, D.L. 41/95).
189. Verifiche dei regimi contabili da adottare Regime super semplificato (xe minimi) D Durata t d dell regime i Il regime contabile semplificato cessa di avere applicazione: dall’anno successivo rispetto a quello in cui: F viene meno uno dei suddetti requisiti di accesso al regime; F si verifica una delle suddette cause di esclusione; a seguito dell’opzione per il regime contabile ordinario. È possibile rientrare nel regime contabile in esame: F a partire dall ’ anno successivo rispetto a quello in cui si “i “riacquistano” i t ” i requisiti i iti di accesso all regime i d i minimi; dei i i i F a seguito della revoca dell’opzione per il regime ordinario.
190. Verifiche dei regimi contabili da adottare Regime super semplificato (xe minimi) Determinazione del reddito
I soggetti che fruiscono del suddetto regime non beneficiano di alcuna semplificazione; pertanto, trovano applicazione, ai fini IRPEF, le “ordinarie” regole di determinazione del reddito d’impresa (principio di competenza) e di lavoro autonomo (principio di cassa) previste dal TUIR (artt. 54 e 66 ss.), nonché le aliquote d’imposta ordinarie, comprese le relative addizionali. Rispetto ai “nuovi” minimi, i soggetti in esame subiscono la ritenuta alla fonte nei casi previsti dal D.P.R. 600/73.
191. Verifiche dei regimi contabili da adottare Regime super semplificato (xe minimi) Studi di settore
Per i soggetti che fruiscono del regime in esame è previsto ll’assoggettamento assoggettamento agli studi di settore e ai parametri contabili contabili, con conseguente obbligo di compilazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti.
Adeguamento: g ai fini dell’individuazione del limite di ricavi/compensi per l’accesso al regime, non rileva l’adeguamento ai maggiori valori determinati sulla base degli studi di settore o dei parametri.
192. Verifiche dei regimi contabili da adottare Regime SUPER SEMPLIFICATO (xe minimi) IRAP
Il contribuente è esonerato dall’applicazione dell’IRAP OPZIONI PER IL REGIME ORDINARIO Considerato che il regime contabile “semplificato” è il regime “naturale” per i contribuenti che soddisfano le condizioni sopra descritte, è comunque prevista la possibilità di optare per il regime contabile ordinario ordinario. L’opzione è valida per almeno un triennio ed è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata (nella dichiarazione IVA 2013 2013, il riferimento era al rigo VO34) VO34).
193. Verifiche dei regimi contabili da adottare Regime NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE Il regime i d ll nuove iniziative delle i i i i produttive d i è un regime i fi fiscale l agevolato l rivolto alle persone fisiche che iniziano una nuova attività imprenditoriale (anche in forma di imprese familiari) o di lavoro autonomo. Requisiti F Essere una persona fisica o un’impresa familiare; F non aver esercitato negli ultimi 3 anni attività artistica, professionale o d'impresa neppure in forma associata o familiare; d'impresa, F l'attività da esercitare non deve costituire il proseguimento di un'altra attività svolta precedentemente anche in forma di lavoro dipendente o autonomo;
194. Verifiche dei regimi contabili da adottare Regime NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE R Requisiti i ii
Fè necessario che si realizzino compensi di lavoro autonomo o ricavi non superiori ai seguenti limiti: ¾ lavoratori autonomi: compensi non superiori a € 30.987,41; ¾ imprese: i ricavi i i non superiori i i a € 30.987,41 30 987 41 (se ( per prestazioni t i i di servizi) ovvero non superiori a € 61.974,83 per le imprese aventi per oggetto p gg altre attività; ¾ osservare regolarmente gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi. È prevista l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’Irpef, e relative addizionali add o a regionali eg o a e co comunali, u a , nella e a misura su a de del 10%. 0%
195. Verifiche dei regimi contabili da adottare Regime NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE Obblighi Obbli hi contabili bili Per quanto riguarda le semplificazioni, è previsto l'esonero dai seguenti obblighi contabili: registrazione e tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte dirette, dirette dell dell’Irap Irap e dell dell’Iva; Iva; liquidazioni e versamenti periodici dell’Iva.
Non si è esonerati dagli obblighi di dichiarazione e di versamento annuale dell’ dell’IVA (infatti, (infatti l’l’Iva a debito è dovuta annualmente anziché alle scadenze periodiche).
196. Verifiche dei regimi contabili da adottare Regime ordinario: CONTABILITÀ ORDINARIA O SEMPLIFICATA Regime ordinario
previsto per tutte le società di capitali (ed enti equiparati) e per tutte le imprese esercenti attività che superano i limiti previsti per l’accesso al regime di contabilità semplificata;
Regime semplificato
previsto per tutte le imprese (esercitate anche in forma collettiva) che NON superano p i limiti in q questione.
197. Verifiche dei regimi contabili da adottare Regime ordinario: CONTABILITÀ ORDINARIA O SEMPLIFICATA Contribuenti
Attività esercitata
Limite di ricavi o compensi (anno precedente)
Imprenditori individuali Società di persone Enti non commerciali
Prestazioni di servizi
=<€ 400.000,00
Altre attività
=<€ € 700.000,00
__________
Qualsiasi
Prestazioni di servizi
>€ 400.000,00
Altre attività
>€ 700.000,00 700 000 00
Qualsiasi attività
Nessun limite di ricavi
Esercenti arti e professioni Imprenditori individuali Società di persone Enti non commerciali Società di capitali Cooperative E ti commerciali Enti i li
Regime contabile “naturale naturale””
Semplificato
Ordinario