LE ASSICURAZIONI Lucidi a cura di Marco Di Antonio Università di Genova Dicembre 2009
I RISCHI • SPECULATIVI o FINANZIARI; variabilità dei risultati attesi, in senso favorevole o sfavorevole per chi vi è esposto • PURI o ASSICURATIVI: se si verificano producono conseguenze esclusivamente negative (danni, costi) per chi vi è esposto • DEMOGRAFICI: legati a eventi attinenti alla vita umana (morte o sopravvivenza a una certa data)
LA GESTIONE DEL RISCHIO • Esposizione e gestione attiva (r. speculativi) • Ritenzione e autoassicurazione (r. giudicati di effetto limitato; coperti con patrimonio e monitorati) • Riduzione (es. tecniche di controllo/prevenzione; diversificazione) • Copertura (es. derivati per rischi speculativi) • Trasferimento (es. assicurazioni per rischi puri)
DEFINIZIONE (art. 1882 c.c.) L’assicurazione è “il contratto col quale l’assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno a esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana”
RAMO DANNI Prodotti assicurativi indirizzati a compensare gli effetti di eventi negativi sui beni, sui soggetti o sul patrimonio
RAMO VITA Prodotti assicurativi destinati ad erogare coperture (capitali o rendite) connesse a eventi legati alla vita umana
UN NOTA BENE
Le imprese di assicurazione NON POSSONO svolgere contemporaneamente attività nell’ambito del ramo vita e del ramo danni. Esistono alcune deroghe: - soggetti autorizzati prima del 1979, data dell’entrata in vigore della Direttiva 49/1979 (vi rientrano le principali compagnie italiane) - imprese danni che limitano la loro attività al Ramo Infortuni e al Ramo Malattia
I PRINCIPI DI BASE DELL’ATTIVITA’ ASSICURATIVA • PRINCIPIO MUTUALISTICO – il costo degli eventi dannosi è ripartito su un gruppo di soggetti esposti al medesimo rischio, poiché non tutti gli appartenenti alla collettività così costituita saranno effettivamente colpiti dal sinistro • LEGGE DEI GRANDI NUMERI – L’efficacia della mutualità cresce se cresce il numero degli assicurati; se la probabilità di un evento aleatorio è p, il numero delle volte in cui si verifica in n prove (v) tende ad approssimarsi a p al crescere di n; l’errore di previsione di un evento aleatorio si riduce al crecsere della numerosità dei rischi omogenei e indipendenti oggetto di pooling
I RISCHI ASSICURABILI • Coinvolgono un numero sufficientemente elevato di unità assimilabili • Possono causare un danno limitato o quantomeno contrattualmente limitabile • Trovano la loro generazione in fatti non legati alla volontà dell’assicurato • Hanno una probabilità di accadimento congetturabile • Hanno una probabilità di accadimento per unità di tempo significativamente inferiore all’unità • Hanno un indice di correlazione tra le unità assicurate non particolarmente elevato
BANCHE vs ASSICURAZIONI RISCHI BANCHE: rischi disomogenei (diversa probabilità di insolvenza dei debitori), prevalentemente interdipendenti (tramite il ciclo economico), normalmente di importo unitario significativo ASSICURAZIONI: rischi omogenei, prevalentemente indipendenti e normalmente di importo unitario basso. MODALITA’ DI ACQUISIZIONE DEI RISCHI BANCHE: analisi approfondita e individuale dei debitori attraverso le filiali; produzione ed elaborazione di informazione privata; gestione attiva della composizione inziale del portafoglio prestiti, il quale poi rimane tale sino alla maturazione dei singoli crediti ASSICURAZIONI: acquisizione dei rischi quasi automatica attraverso agenti/brokers autonomi; gestione passiva della composizione iniziale del portafoglio, il quale poi viene largamente modificato tramite la ri-assicurazione
LE PECULIARITA’ DELLA FUNZIONE ASSICURATIVA • Inversione del ciclo produttivo: i ricavi (premi) precedono i costi (indennizzi) • Inversione del ciclo monetario (anche altre aziende, come quelle della grande distribuzione, ne sono caratterizzate) L’inversione del ciclo fa sì che le imprese di assicurazione dispongano di una ingente massa di risorse finanziarie che possono essere investite sul mercato per intervalli di tempo coerenti con gli impegni verso gli assicurati. Le imprese, in quanto intermediari, svolgono quindi accanto alle funzioni di gestione e copertura dei rischi quella di trasferimento/allocazione delle risorse e di finanziamento delle unità in deficit finanziario
IL RICORSO AL CANALE DISTRIBUTIVO INDIRETTO • Agenti monomandatari e loro collaboratori (subagenzie, produttori..) • Agenti plurimandatari e Broker
MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEL PREMIO PURO Coincide con il valore attuale atteso delle prestazioni dovute dalla compagnia, in base alle seguenti ipotesi (basi tecniche): - ipotesi statistiche oppure demografiche: frequenza di accadimento e costo medio di ciascun sinistro oppure probabilità di sopravvivenza o di morte degli individui a una certa data (tavole demografiche ISTAT) - Ipotesi finanziarie: previsione del futuro andamento dei tassi di interesse per valutare il rendimento ottenibile dall’investimento dei premi (tale ipotesi è più importante per i rischi demografici che hanno un orizzonte temporale medio-lungo)
MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEL PREMIO DI TARIFFA PREMIO PURO + CARICAMENTI - Caricamento di rischio: serve a fornire un margine di sicurezza in caso di sottostima di probabilità e importi degli eventi - Caricamento per costi di gestione: serve a coprire i costi di gestione (ammortamenti, personale, provvigioni corrisposte alla rete di vendita, spese amministrative) - Caricamento per la remunerazione del capitale proprio: serve a riconoscere un adeguato rendimento ai propri azionisti
UN ESEMPIO DI CALCOLO DEL PREMIO PURO - 1000 persone che desiderano coprirsi dal rischio di furto nell’abitazione - Frequenza dei sinistri stimata: 1,2% (12 persone) - Costo medio del sinistro: danno da risarcire stimato pari a 50.000 euro A) IPOTESI STATISTICA: • COSTO TOTALE: 50.000 x 12 = 600.000 • PREMIO PURO: 600.000 / 1.000 = 600 B) IPOTESI FINANZIARIA Se il premio è pagato a inizio anno, i furti si distribuiscono in modo uniforme nell’anno, e quindi i premi restano a disposizione della compagnia mediamente per 6 mesi, gli investimenti dei premi rendono mediamente il 3% annuo, il premio risulta uguale a: 0,5
PR x (1 + 0,03)
= 600 PR = 591 circa
LA PERIODICITA’ DI PAGAMENTO DEI PREMI • Premi periodici: premi annui Rami danni • Premi in unica soluzione: premi unici o periodici, es. annuali Rami vita • Premi periodici da considerare però singolarmente: premi ricorrenti prodotti vita di Ramo III (polizze unit linked)
L’ASSICURAZIONE VITA: rischi coperti • Rischio di premorienza: l’assicurato intende garantire l’equivalente del suo reddito futuro non realizzato in caso di morte, per proteggere il tenore di vita dei suoi familiari • Rischio di sopravvivenza: l’assicurato intende garantire il suo stesso sostentamento, per il periodo vissuto dopo il termine dell’attività lavorativa
L’ASSICURAZIONE VITA: prodotti Clasificazione contenuta originariamente nella Direttiva CEE 96/1992, poi recepita dal D.lgs 174/1995, ora trasposto nel Codice delle Assicurazioni Private (D.lgs. 209/2005)
RAMO I assicurazioni sulla durata della vita umana RAMO II assicurazioni di nuzialità e di natalità (assicurazioni non più in uso nel nostro Paese) RAMO III assicurazioni di cui ai rami I e II connesse a fondi di investimento RAMO IV assicurazioni malattia RAMO V operazioni di capitalizzazione RAMO VI operazione di gestione di fondi collettivi (fondi pensione di origine assicurativa)
IL RAMO I • ASSICURAZIONI CASO MORTE: riconoscono una prestazione in caso di decesso dell’assicurato, avvenuto entro un periodo predeterminato (temporanea caso morte), ASSICURAZIONI CASO VITA: riconoscono, in caso di sopravvivenza dell’assicurato a una certa data, una prestazione, sotto forma di rendita vitalizia o temporanea; entrambe possono iniziare nel momento di stipulazione del contratto o trascorso un periodo di differimento e cessano nel momento della morte dell’assicurato (rendite vitalizie o temporanee immediate o differite) • ASSICURAZIONI MISTE: combinano le prestazioni delle due precedenti categorie; alla scadenza del contratto la prestazione viene liquidata all’assicurato, se ancora in vita, o ai designati beneficiari (polizza mista a termine fisso); può essere pattuito che in caso di premorienza, il capitale venga liquidato ai beneficiari al momento del decesso dell’assicurato, senza attendere la scadenza del contratto (polizza mista ordinaria)
IL RAMO III • Comprende i medesimi rischi demografici del Ramo I, ma con una netta separazione tra il profilo attuariale e quello finanziario. • Le prestazioni a scadenza non vengono espresse in termini monetari, ma in unità di conto, il cui valore dipende dai parametri di riferimento ai quali la polizza è agganciata (linked): fondi comuni di investimento o fondi interni alla compagnia (polizze unit-linked) oppure indici di mercato (index-linked) • Il rischio di un rendimento negativo della gestione finanziaria può essere interamente a carico dell’assicurato (no guaranteed) oppure sostenuto anche dalla compagnia: in parte, attraverso la garanzia della restituzione di una % minima del capitale (partial guaranteed) oppure completamente, attraverso la garanzia del rimborso totale del capitale eventualmente maggiorato di un tasso di rendimento minimo (guaranteed)
IL RAMO IV • Comprende le assicurazioni contro il rischio di: malattie e infortuni che impediscono in modo permanente lo svolgimento dell’attività lavorativa (Permanent Health Insurance); patologie particolarmente gravi (Dread Disease); perdita dell’autosufficienza (Long Term Care) • Sono prodotti molto utilizzati nel mondo anglosassone, che si svilupperanno anche in Italia in conseguenza dell’invecchiamento della popolazione e della diminuzione delle prestazioni previdenziali e sanitarie pubbliche • Si distinguono dai prodotti malattia del ramo danni per il profilo di lunga durata e rischio crescente con l’avanzare dell’età del sottoscrittore (il contratto non può avere durata inferiore a 5 anni e la compagnia non può recedervi unilateralmente)
IL RAMO V • Comprende le polizze di capitalizzazione che hanno natura esclusivamente finanziaria, senza alcuna relazione con eventi attinenti la vita umana. • Vi rientrano le polizze rivalutabili, le unit e le index linked quando non vi sia alcun profilo di aleatorietà della prestazione • Hanno una durata minima di 5 anni e l’unico contenuto assicurativo è costituito dall’eventuale garanzia di rimborso del capitale e di corresponsione di un rendimento minimo garantito
LE POLIZZE RIVALUTABILI • I prodotti del ramo I possono essere di puro rischio, se l’ammontare della prestazione è predeterminato, oppure rivalutabili, qualora la compagnia riconosca agli assicurati parte del rendimento derivante dalla gestione finanziaria dei premi • In questo secondo caso, i premi pagati confluiscono in un fondo speciale, interno alla compagnia, detto gestione separata • Periodicamente il rendimento del fondo viene misurato in base a specifiche norme dettate dalle autorità di vigilanza e retrocesso agli assicurati secondo un’aliquota contrattualmente predefinita. • Il rischio di rendimento negativo della gestione resta a carico della compagnia che deve garantire il tasso minimo previsto dal contratto (se così non fosse, il prodotto dovrebbe essere classificato nel Ramo III) • Il rendimento periodico riconosciuto agli assicurati viene assegnato in via definitiva e consolidato (opzione cliquet)
L’ASSICURAZIONE DANNI: RAMI AUTO • RESPONSABILITA’ CIVILE AUTO (RCA) danni causati a terzi con il proprio autoveicolo; è obbligatoria, anche per l’offerta (“obbligo a contrarre”) • RAMO CORPI DI VEICOLI TERRESTRI danni a veicoli terrestri (tra cui le auto) causati da incendio, furto, grandine, ecc.
I RAMI DANNI: RAMI NON AUTO (RAMI ELEMENTARI) - R.C. aeromobili - R.C. veicoli marittimi, lacustri e fluviali - Corpi di veicoli ferroviari - Corpi di veicoli aerei - Corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali - Infortuni - Malattia - Merci trasportate - Incendio ed elementi naturali - Altri danni ai beni (danni causati da eventi non coperti dalla polizza incendio) - R.C. generale - Credito - Cauzione - Perdite pecuniarie di vario genere - Tutela giudiziaria - Assistenza
CLAUSOLE CONTRATTUALI PER RIDURRE I COMPORTAMENTI OPPORTUNISTICI • FRANCHIGIA/SCOPERTO: quota del danno che resta a carico dell’assicurato (es. polizze crediti, RCA…) • CARENZA: periodo entro il quale la copertura assicurativa non vale (es. polizze malattia) • CLAUSOLE RESTRITTIVE, che escludono alcuni eventi o cause (es. suicidio nel caso della polizza caso morte, rivalsa per guida in stato di ebbrezza, ecc.) • LIMITI SUI MASSIMALI, che non possono superare il valore del bene (es. furto)
LO STATO PATRIMONIALE (Vita) Liquidità Riserve Matematiche Portafoglio Investimenti (durata lunga)
Immobilizzazioni materiali e immateriali
Riserve per somme da pagare
Capitale proprio
LO STATO PATRIMONIALE (Danni) Liquidità Riserve Sinistri Portafoglio investimenti (durata breve)
Immobilizzazioni materiali e immateriali
Riserve premi
Capitale proprio
LE RISERVE TECNICHE • Compagnie vita: – riserve matematiche
• Compagnie danni: – riserve premi – riserve sinistri
IL CONTO ECONOMICO (Vita) + + = + + =
Premi Proventi da investimenti Oneri relativi ai sinistri Variazioni nelle riserve matematiche Spese di gestione Oneri finanziari e patrimoniali Utili al conto non tecnico MARGINE DEL CONTO TECNICO Utili dal conto tecnico Proventi straordinari Oneri straordinari RISULTATO DI ESERCIZIO
IL CONTO ECONOMICO (Danni) + + = + + =
Premi di competenza Utili dal conto non tecnico Sinistri di competenza Variazione della riserva sinistri Spese di gestione MARGINE DEL CONTO TECNICO Proventi da investimenti Quota di utile al conto tecnico Proventi straordinari Oneri straordinari RISULTATO DI ESERCIZIO
I SINISTRI GENERAZIONE
STATO DEL SINISTRO AL TERMINE DELL’ESERCIZIO
Voce di Conto economico
Sinistri relativi a contratti stipulati nell’anno
Sinistri liquidati
Sinistri
Sinistri aperti
Sinistri relativi a contratti stipulati negli anni precedenti
Sinistri riservati
Sinistri liquidati
Incremento Rivalutazione Diminuzione riserva riserva riserva sinistri sinistri sinistri
ALCUNI IMPORTANTI RATIO DI BILANCIO Combined ratio
Loss ratio: Oneri per sinistri/ premi di competenza Coefficiente di sinistralità
+
Expense ratio: Spese di gestione/premi di competenza Coefficiente di efficienza
LA RIASSICURAZIONE • Contratto attraverso il quale una compagnia cede a un’altra parte o tutto il rischio assunto, mediante il pagamento di una quota del premio che ha percepito dall’assicurato • L’operazione di cessione può riguardare singoli rischi o una serie di rischi dello stesso tipo (trattato di riassicurazione) • Gli obiettivi della riassicurazione passiva consistono nell’aumentare la capacità di assumere nuovi rischi e nel migliorare la gestione dei rischi conservati • Chi esercita la riassicurazione attiva aumenta il volume dei propri affari
LA REGOLAMENTAZIONE • Criteri di valutazione delle riserve tecniche • Vincoli di composizione del portafoglio di copertura delle riserve tecniche • Livello minimo di dotazione dei mezzi propri / requisito patrimoniale (margine di solvibilità: Solvency 1 del 2002 e Solvency 2 dal 2012)
Nozione di impresa di assicurazione • L’impresa di assicurazione è intesa come quella impresa che esercita professionalmente, mediante un’organizzazione di persone e mezzi, le attività necessarie per operare nei rami vita e nei rami danni. • Essa quindi non si limita esclusivamente a tutelare l’assicurato dal verificarsi di eventi futuri e incerti, ma svolge anche operazioni attinenti più alla sfera finanziaria che a quella strettamente assicurativa, vale a dire operazioni di capitalizzazione nonché operazioni di gestione di fondi collettivi.
Carattere di imprenditorialità dell’attività assicurativa L’attività assicurativa ha carattere imprenditoriale in quanto presenta le caratteristiche previste dall’art. 2082 del c.c.: • • • •
professionalità organizzazione economicità finalità di produzione o scambio di beni o servizi.
Le imprese di assicurazione operanti in Italia Le imprese di assicurazione che possono esercitare la loro attività in Italia sono: • imprese di assicurazione nazionali, che hanno la loro sede legale nel nostro Paese • imprese di assicurazione comunitarie, che hanno la sede legale in un Paese membro dell’Unione europea e operano nel nostro Stato in regime di stabilimento (insediando una succursale in Italia) o in quello di libera prestazione di servizi • imprese di assicurazione non comunitarie, che hanno la loro sede legale in uno Stato extra UE e che operano esclusivamente in regime di stabilimento
Forme societarie di un’impresa di assicurazione Ai sensi degli artt. 1883 c.c. e 14 Codice delle Assicurazioni l’impresa di assicurazione può essere costituita soltanto nelle seguenti forme: • • • •
società per azioni società cooperativa a responsabilità limitata società a mutua assicurazione società europea ai sensi regolamento CE n. 2157/2001
Forme societarie di un’impresa di assicurazione
Autorizzazione all’esercizio dell’ attività assicurativa Per la sua rilevanza pubblica l’esercizio dell’attività di assicurazione è subordinato alla concessione di un’autorizzazione. a) Le imprese nazionali che intendano esercitare l’attività nei rami vita oppure nei rami danni devono essere preventivamente autorizzate dall’ISVAP con provvedimento da pubblicare nel Bollettino trimestrale dell’Istituto, subordinatamente alla sussistenza di una serie di presupposti: • forma giuridica • localizzazione (sede legale o direzione generale o amministrativa in Italia) • requisiti patrimoniali (capitale o fondo di garanzia in base ai rami esercitati) • documentazione (atto costitutivo, statuto, programma) • requisiti di professionalità e onorabilità degli esponenti aziendali
Autorizzazione all’esercizio dell’ attività assicurativa b) Le imprese non comunitarie per avere l’autorizzazione sono soggette ad ulteriori adempimenti: • costituzione di una sede secondaria in Italia e nomina di un responsabile (rappresentante generale) • dimostrazione di essere regolarmente costituite secondo la legge del loro Stato o di esercitare regolarmente nello stesso i rami per i quali si richiede l’autorizzazione • documentazione giuridica ed economica (atto costitutivo, bilanci, margine di solvibilità, ecc.)
Autorizzazione all’esercizio dell’ attività assicurativa c) Le imprese comunitarie possono liberamente operare in Italia sotto il controllo dell’autorità di vigilanza del proprio Stato, che tuttavia è tenuta a comunicare all’ISVAP, prima dell’inizio dell’attività, le seguenti informazioni: • denominazione sociale e sede legale dell’impresa • margine di solvibilità • programma di attività