ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA PREVIDENZA E ASSISTENZA COMPLEMENTARE
Prot. n. 10 LC/lc
Torino, 16 febbraio 2015
Anno 2015, circ. n. 7 AGLI ASSOCIATI Loro sedi
Oggetto: Determinazione dell’imposta sostitutiva dovuta per l’anno 2014 dalle forme pensionistiche complementari. Aumento al 20% dell’aliquota dell’imposta sostitutiva e relativi correttivi disposti dall’art. 1, commi 621 – 624, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità per il 2015).
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Premessa.
L’art. 1, comma 621, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015) ha disposto l’aumento dall’11,50% (in vigore dal 1° luglio 2014, per effetto dell’art. 4, comma 6ter, d.l. 24 aprile 2014, n. 66) al 20% dell’aliquota dell’imposta sostitutiva dovuta dalle forme di previdenza complementare sul risultato di gestione. Come risulta dal combinato disposto dei commi 621 e 624 dell’art. 1, della l. n. 190/2014, è stato previsto che la novella operi a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 ( 1), ma che della nuova aliquota del 20%.si applichi anche per il tributo complessivamente dovuto per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014.
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L’art. 1, comma 92, della l. n.190/2014, al fine di compensare l’aumento di aliquota dell’imposta sostitutiva, ha altresì introdotto per i fondi pensione, a partire dall’anno d’imposta 2015, un credito d’imposta del 9% del risultato netto maturato. La condizione per beneficiare del credito è che un ammontare corrispondente al risultato netto maturato assoggettato alla suddetta imposta sostitutiva sia investito in attività di carattere finanziario a medio o lungo termine individuate con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il credito d’imposta, tuttavia, è utilizzabile a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di effettuazione dei summenzionati investimenti. Ne consegue, che il riconoscimento del credito d’imposta ridetto potrà avvenire solo a decorrere dal 2016 in poi, esclusivamente in compensazione e nei limiti dello stanziamento di cui all’art. 1, comma 94, della l. n. 190/2014 (80 milioni di euro).
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Atteso il sostanziale effetto retroattivo dell’aumento in parola, il citato comma 624 ha previsto un meccanismo di sterilizzazione dell’aumento di aliquota in relazione alle prestazioni già erogate nel corso del 2014, con la minor aliquota dell’11,50% (o dell’11%) ( 2), evitando, in tal modo, un pregiudizio per gli altri iscritti. Inoltre, il comma 622 dell’art. 1della l. n.190/2014 ha previsto un altro meccanismo correttivo per mantenere invariata la tassazione sui titoli pubblici al 12,50%. Nello specifico, il comma 622 stabilisce che i redditi derivanti dall’investimento in titoli pubblici, ovvero quelli emessi dall’Italia, dai Paesi White List e dai relativi enti territoriali, concorrono alla formazione della base imponibile secondo il rapporto tra l’aliquota prevista dalle disposizioni vigenti (12,50%, rimasta invariata per effetto dell’art. 3, comma 2, lett. a), d.l. n. 66/2014) e quella prevista dall’art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 252/2005 (20%, per effetto della Legge di Stabilità 2015). Pertanto, rendimenti e capital gains relativi ai predetti titoli pubblici concorrono alla formazione del risultato di gestione delle forme di previdenza complementare nella misura del 62,50% (risultante, appunto, dal rapporto tra 12,50% e 20%). Per effetto di questo abbattimento della base imponibile, malgrado l’aumento dell’aliquota nominale al 20%, la tassazione dei proventi derivanti dai titoli pubblici (interessi e plusvalenze) resta assoggettato a tassazione nella misura del 12,50%. Il comma 624 dispone che la base imponibile, su cui applicare l’aliquota del 20%, vada ridotta del 48% della differenza tra le erogazioni effettuate nel corso del 2014 per il pagamento dei riscatti e il valore delle rispettive posizioni individuali maturate al 31 dicembre 2013, maggiorate dei contributi versati nel corso del 2014. E, infatti, riducendo la base imponibile su cui applicare l’aliquota d’imposta del 20% nella misura del 48% del rendimento, al netto di un’imposta dell’11,5%, l’imposta dovuta con riferimento agli incrementi patrimoniali compresi nelle prestazioni erogate nel corso del 2014 resta pari a quella già accantonata al momento della liquidazione della prestazione medesima. Dal punto di vista applicativo, tuttavia, i richiamati correttivi determinano diverse problematiche che devono essere attentamente ponderate. In considerazione della scadenza ormai prossima prevista per il versamento dell’imposta sostitutiva del 16 febbraio, si forniscono i seguenti chiarimenti operativi. Al riguardo, si segnala che l’Agenzia delle Entrate è appena intervenuta con la propria Circolare n. 2/E del 13 febbraio 2015. 2)
Determinazione dell’imposta sostitutiva: correttivo derivante dalla presenza di proventi di titoli pubblici, ai sensi dell’art. 1, comma 622,della l. n. 190/2014.
In via preliminare, si osserva che il legislatore ha disciplinato, all’interno della l. n. 190/2014, nell’ambito dei correttivi alla base imponibile, prima (art. 1, comma 622) le disposizioni previste per i redditi derivanti da titoli pubblici e, successivamente (art. 1, comma 624), quelle finalizzate a sterilizzare l’aumento di aliquota in relazione alle prestazioni già erogate nel corso del 2014. Il legislatore afferma, inoltre, all’art. 1, comma 624, che “la base imponibile, determinata secondo i criteri del comma 622, è ridotta del 48% della differenza tra le erogazioni effettuate nel corso del 2014 per il pagamento dei riscatti e il valore delle rispettive posizioni individuali maturate al 31 dicembre 2013 maggiorate dei contributi versati nel corso del 2014” (enfasi aggiunta). 2
Com’è noto, l’art. 4, comma 6-ter, del d.l. 24 aprile 2014, n. 66, convertito. con modificazioni dalla l. 23 giugno 2014. n. 89, aveva aumentato, per il solo anno 2014, l’imposta sostitutiva dovuta dai fondi pensione sul risultato netto di gestione dall’11% all11,5%. 2
Si ritiene, pertanto, che il primo passaggio per calcolare l’imposta dovuta per il 2014 consista nella riduzione della base imponibile, determinata secondo le modalità dell’art. 17 del d.lgs. n. 252/2005, per effetto del fattore correttivo di cui all’art. 1, comma 622, della l. n. 190/2014. Occorre, dunque, scorporare il risultato complessivo di gestione nella parte riconducibile ai rendimenti dei titoli pubblici da quella relativa ai rendimenti diversi da questi. Conseguentemente, per l’applicazione del primo correttivo in discorso, si abbattono i rendimenti derivanti dai titoli pubblici (interessi e capital gains, realizzati e maturati al 31 dicembre dell’anno di riferimento) del 37,50%, cioè del differenziale esistente tra il 100% e la misura prevista dalla legge di stabilità per il 2015, per la quale detti proventi concorrono alla formazione della base imponibile 3 . Sul punto, il principale problema interpretativo riguarda la circostanza se debbano essere considerati solo i rendimenti derivanti da titoli pubblici direttamente detenuti dal fondo pensione ovvero se possano essere considerati anche i rendimenti derivanti dai titoli indirettamente detenuti, ad esempio tramite organismi di investimento collettivo del risparmio e contratti di assicurazione. In proposito, si ricorda che la circolare dell’Agenzia delle Entrate 28 marzo 2012, n. 11/E ha espressamente previsto che l’aliquota ridotta prevista per i titoli pubblici si applichi anche laddove l'investimento sia effettuato indirettamente per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio e di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione. Con la Circolare n. 2/E/2015, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che, anche nell’ipotesi di detenzione indiretta di titoli pubblici, nelle modalità sopra indicate, possa essere mantenuto il livello impositivo dei redditi derivanti da tali investimenti nella misura del 12,50%, beneficiando, quindi, dell’abbattimento di imponibile per la quota di proventi riferibili all’investimento indiretto in titoli pubblici, da determinarsi secondo il disposto dal Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 13 dicembre 2011, a cui si fa rinvio (ricordando che sul punto si era altresì espressa la Circolare associativa n. 6/2012) ( 4) E’ opportuno precisare che, secondo quanto indicato dall’Agenzia delle Entrate al paragrafo. 5 della circolare n. 2/E/2015, ai fini del calcolo dell’imposta sostitutiva dovuta dai fondi pensione per il 2014, i redditi derivanti dai titoli pubblici per i quali trova applicazione il descritto meccanismo di abbattimento sono solo quelli proporzionalmente riferibili alle posizioni ancora in essere al 31 dicembre 2014; i restanti redditi derivanti da titoli pubblici devono infatti considerarsi compresi nelle posizioni oggetto di erogazione effettuata nel 2014, soggetti al trattamento di cui si dirà in appresso, volto a far mantenere la quota di imposta per l’11,5% (o per l’11%) già trattenuta al momento dell’erogazione sul risultato ad esse attribuibile.
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Secondo le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate, al paragrafo. 3.1 della Circolare n. 2/E/2015, interessi, plusvalenze e altri proventi derivanti dai titoli pubblici emessi dagli enti territoriali dei Paesi White List non beneficiano dell’indicato abbattimento e, dunque, concorrono per intero alla formazione del risultato di gestione del fondo pensione, per gli importi maturati fino al 30 giugno 2014, posto che per loro l’aliquota del 12,50% trova applicazione solo a far data dal 1° luglio 2014 (art. 3, comma. 2 lett. b), del d.l. n. 66/2014). La Circolare n. 2/E/2015 chiarisce altresì che beneficiano dell’abbattimento - e concorrono quindi alla formazione della base imponibile per il 62,5% dell’importo - anche i redditi di capitale derivanti da contratti di riporto, pronti contro termine e mutuo di titoli garantito, allorché abbiano come “sottostante” i suddetti titoli pubblici. Parimenti, beneficiano dell’abbattimento gli interessi delle obbligazioni di progetto (project bond) emessi dalle società di cui all’art. 157 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici). 3
3)
Determinazione dell’imposta sostitutiva: sterilizzazione degli effetti delle “uscite” dal fondo pensione intervenute nel corso del 2014 (art. 1, comma 624, della l. n. 190/2014).
Il passaggio successivo, ai fini della determinazione dell’imposta sostitutiva dovuta per il 2014, è l’ulteriore abbattimento della base imponibile ai sensi dell’art. 1, comma 624, della l. n. 190/2014. Come anticipato, la menzionata disposizione prevede che la base imponibile (su cui è già stato operato il correttivo relativo ai titoli pubblici di cui all’art. 1, comma 622), vada ridotta del 48% della differenza tra: a) “le erogazioni effettuate nel corso del 2014 per il pagamento dei riscatti” e b) “il valore delle rispettive posizioni individuali maturate al 31 dicembre 2013, maggiorate dei contributi versati nel corso del 2014”. Pertanto, una volta determinate le erogazioni effettuate nel corso del 2014 (sia in vigenza dell’aliquota dell’11%, sia dell’aliquota dell’11,5%) e sottratte le posizioni individuali maturate al 31 dicembre 2013, queste ultime maggiorate dei contributi versati nel corso del 2014, si procede a determinarne il 48%. L’importo così ottenuto va sottratto dal risultato di gestione, quest’ultimo già ridotto come descritto nel precedente paragrafo. L’importo così calcolato costituisce la base imponibile su cui applicare la nuova aliquota del 20% per il calcolo dell’imposta sostitutiva dovuta. Un problema interpretativo attiene alla nozione di “erogazioni effettuate”, non essendo chiaro se in questo ambito sia ricompreso il complesso di somme erogate dal fondo pensione nel corso del 2014, quali quelle erogate a titolo di prestazione previdenziale, di riscatto totale o parziale della posizione, di anticipazione e di trasferimento ad altre forme pensionistiche, ovvero solo parte di esse (considerato che il legislatore menziona espressamente i soli “riscatti”). Sul punto, la ratio della norma sembra necessariamente portare a includere ogni forma di erogazione del fondo pensione in quanto “mediante la riduzione della base imponibile stessa, nella misura pari al 48 per cento dei rendimenti netti maturati ed erogati durante l’anno, si determina una riduzione dell’imposta dovuta pari al differenziale (8,5 per cento) tra la nuova e la vecchia aliquota, confermando la tassazione all’11,5 per cento vigente al momento della erogazione”( 5) (enfasi aggiunta). Si evidenzia, altresì, che nella terminologia utilizzata dall’Agenzia delle Entrate ( 6) occorre ritenere incluse tra le “erogazioni effettuate” dai fondi pensione, e dunque tra le prestazioni, sia quelle in forma periodica, quanto quelle corrisposte in forma di capitale, nonché le anticipazioni e i riscatti. Ai fini che qui interessano, la nozione sembra dover essere estesa anche alle ipotesi di trasferimento. L’Agenzia delle Entrate ha confermato questa impostazione (paragrafo. 3.2 della Circolare n. 2/E/2015), peraltro estendendola altresì alle c.d. “operazioni di switch” tra i singoli comparti nell’ambito dei fondi multicomparto, realizzate sì in regime di esenzione da ogni onere fiscale sebbene mediante applicazione di opportuni meccanismi di addebito e accredito contabile tra i diversi comparti tra i quali avviene lo switch medesimo. Di conseguenza, nel computo delle “erogazioni effettuate” nel corso del 2014 su cui andare ad applicare l’indicato abbattimento rientrano non solo i riscatti veri e propri, ma anche le prestazioni previdenziali, le anticipazioni, i trasferimenti ad altre forme pensionistiche complementari, nonché le operazioni di switch tra comparti del medesimo fondo pensione. Un ulteriore aspetto problematico attiene all’utilizzabilità delle perdite pregresse maturate dalle forme di previdenza complementare alla luce dell’aumento dell’aliquota 5 6
Cfr. Relazione al disegno di legge AC 2679, p. 49. Cfr. Circolare Agenzia delle Entrate 20 marzo 2001, n. 29/E; circolare 18 dicembre 2007, n. 70/E. 4
dell’imposta sostitutiva dall’11,5% al 20%. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i risultati negativi di gestione relativi all’anno 2014, nonché quelli relativi agli anni precedenti non ancora utilizzati in compensazione, potranno continuare a determinare un risparmio di imposta per gli anni successivi nella misura dell’11,50% (paragrafo 3.3 della Circolare n. 2/E/2015). La scrivente Associazione non mancherà di tornare sui temi qui trattati per approfondire ulteriormente l’impatto della nuova normativa sui fondi pensione per l’anno d’imposta in corso e per i successivi. Con i migliori e più cordiali saluti.
IL PRESIDENTE ( Sergio Corbello)
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