N.29/22.07.2011
Lavoro straordinario e lavoro notturno
Esiste una diminuzione delle rigidità imposte dal Codice del Lavoro per il lavoro straordinario e per quello notturno, a seguito delle recenti modifiche introdotte?
Approfondimento
Ai sensi dell'art. 120 del Codice di lavoro – Legge 53/2003, il lavoro svolto oltre la durata ordinaria settimanale (40 ore la settimana), è considerato lavoro straordinario.
Il lavoro straordinario non può essere effettuato senza l'accordo del dipendente, fatta eccezione per casi di forza maggiore o per lavori urgenti che possono prevenire incidenti o rimuovere le conseguenze di un
incidente, ed è vietato nel caso dei dipendenti sotto i 18 anni.
Pertanto, su richiesta del datore di lavoro e con il consenso del dipendente, si può effettuare lavoro straordinario nel limite di 8 ore straordinarie alla settimana, come media, calcolate per un periodo di riferimento di 4 mesi solari, oppure, attraverso il contratto collettivo di lavoro, si possono negoziare periodi di riferimento maggiori fino a 6 mesi, o fino a 12 mesi, con il rispetto dei regolamenti relativi alla protezione della salute e della sicurezza nel lavoro dei dipendenti.
Il lavoro straordinario è compensato attraverso ore libere pagate nei successivi 60 giorni solari; nel caso in cui questa soluzione non sia possibile, allora il lavoro straordinario verrà pagato in busta paga con una indennità equivalente alla durata della compensazione, che non può essere tuttavia inferiore al 75% dello stipendio di base.
Nei periodi di riduzione dell'attività, il datore di lavoro ha la possibilità di concedere giorni pagati da compensare successivamente con le ore di lavoro straordinario che verranno eseguite nei successivi 12 mesi.
In caso di esistenza di un valido contratto collettivo di lavoro, a livello aziendale o di settore, si applicheranno le disposizioni ivi contenute relativamente alle modalità di compensazione del lavoro straordinario.
Secondo l'art. 125 dal Codice di lavoro – Legge 53/2003, il lavoro svolto tra le ore 22:00 – 6:00 è considerato lavoro notturno.
È considerato lavoratore notturno:
il dipendente che presta la sua attività lavorativa per almeno 3 ore del suo orario di lavoro quotidiano nella fascia notturna sopra indicata, oppure il dipendente che svolge il lavoro notturno nella proporzione del 30% del numero di ore mensili di lavoro.
Va quindi prestata attenzione non solo al numero di ore notturne lavorate per ciascun turno, ma anche alla
proporzione di esse rispetto al totale mensile: non è quindi sufficiente stare sotto le 3 ore notturne/turno per evitare gli aggravi imposti dalla legge in siffatte situazioni, ma è necessario misurarne l’impatto anche in riferimento al totale delle ore lavorate nel mese.
Il datore di lavoro che utilizza in modo frequente il lavoro notturno è obbligato ad informare l'ispettorato territoriale di lavoro.
I dipendenti che lavorano di notte hanno i seguenti benefici:
il programma ridotto con un'ora a differenza della durata normale del giorno di lavoro, per i giorni nei quali effettuano almeno 3 ore di lavoro notturno, senza che ciò porti alla diminuzione dello stipendio di base; un aumento del 25% dello stipendio di base, se il tempo lavorato in questo modo rappresenta almeno 3 ore di notte del tempo normale di lavoro.
Se quindi l’orario di lavoro non è ridotto di un'ora a differenza della sua durata ordinaria, al dipendente verrà accordato un bonus del 25% dello stipendio per ogni ora svolta di notte.
I dipendenti che sono chiamati a svolgere il turno di notte sono sottomessi ad un esame medico gratuito prima dell’inizio dell'attività, e anche successivamente, con cadenza periodica; i dipendenti che hanno problemi di salute riconosciuti come correlati al lavoro notturno dovranno essere dedicati esclusivamente ai turni di lavoro diurni.
Come si può vedere se il datore di lavoro chiede al dipendente di svolgere un lavoro notturno, non è più necessario l'accordo di quest'ultimo, come nel caso di lavoro straordinario. Il rifiuto non giustificato di effettuare l'esame medico gratuito prima di iniziare l'attività notturna, nonché di svolgere un lavoro notturno, può rappresentare una violazione sanzionabile disciplinarmente secondo le disposizioni interne ed il contratto collettivo di lavoro applicabile.
I giovani che non hanno compiuto 18 anni non possono svolgere il lavoro notturno, così come non lo possono fare le donne in gravidanza, le puerpere e quelle per le quali il periodo di allattamento non si è
ancora concluso.
La violazione da parte del datore di lavoro delle disposizioni legali riguardanti il lavoro straordinario, nonché di quelle che fanno riferimento al lavoro notturno, si sanziona con una multa compresa tra 1.500 e 3.000 lei.
Osservazioni:
Gli aumenti degli stipendi dei dipendenti possono essere stabiliti dal Codice di lavoro, dalle leggi speciali, dai contratti di lavoro applicabili, dai regolamenti interni, nonché dei contratti individuali di lavoro.
Nel Codice del lavoro sono previsti i seguenti bonus che non sono considerati permanenti:
bonus per lavoro straordinario (art. 123 comma 2); bonus per lavoro notturno (art. 126 lett. b); bonus per riposo settimanale nei giorni diversi da sabato e domenica (art. 137 comma 3); bonus per i giorni di riposo settimanale accordati in modo cumulativo, dopo un periodo di attività continua che non può superare 14 giorni solari, con l'autorizzazione da parte dell'ispettorato territoriale di lavoro e con l'accordo del sindacato o, a seconda del caso, del rappresentante dei dipendenti (art. 137 comma 5); bonus per il lavoro nei giorni festivi comandati (art. 142 comma 2).
Ai sensi delle disposizioni dell’art. 242 lett. c) del Codice di lavoro, il regolamento interno comprende le disposizioni riguardanti i diritti e gli obblighi del datore di lavoro e dei dipendenti. Gli incentivi degli stipendi sono diritti dei dipendenti, di seguito devono essere previsti anch’essi nel regolamento interno.
Il mansionario è il documento obbligatorio nel quale si stabiliscono le attribuzioni di ciascun posto di lavoro, in conformità con le disposizioni dell’art. 17 comma (3) lett. d) del Codice di lavoro. Ne consegue che l'incentivo degli stipendi non viene stabilito attraverso questo documento.
Fonti:
CODICE DEL LAVORO del 24 gennaio 2003 (Legge N. 53 del 24 gennaio 2003) – RIPPUBLICAZIONE – Pubblicato nel Monitor Ufficiale N. 345 il 18 maggio 2011
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