COMUNE DI CAMPI BISENZIO PROVINCIA DI FIRENZE
LAVORI DI MANUTENZIONE E RECUPERO DEGLI EDIFICI COMUNALI ESISTENTI
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CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
Servizio LL.PP.
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ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO L'appalto ha per oggetto: A) la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici di proprietà comunale, B) gli interventi urgenti di riparazione agli edifici comunali, C) gli interventi di recupero: restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, D) opere impiantistiche (presuntivamente 20% dell’ammontare dell’appalto). ART. 2 – DURATA DELL'APPALTO L'appalto avrà la durata massima presunta di quindici mesi con decorrenza dalla data di consegna dei lavori e comunque fino all’esaurimento dell’importo contrattuale. L'Amministrazione si riserva di effettuare la consegna anticipata anche in via anticipata, in pendenza della stipula del contratto, sotto le riserve di legge, senza che l'Impresa possa sollevare alcuna eccezione o richiedere compensi di sorta. ART. 3 – FORMA ED AMMONTARE DELL'APPALTO L’appalto è “a misura” ai sensi del D.Lgs. 163/2006. L’ammontare dell’appalto è di € 550.000,00 (Euro cinquecentocinquantamila/00), di cui € 525.000,00 per lavori a base d’asta e € 25.000,00 per oneri della sicurezza ordinari non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. di legge. ART. 4 – CATEGORIE DI LAVORI La categoria prevalente dei lavori oggetto dell’appalto è la OG1. Qualora durante il corso dell’appalto si rendesse necessaria la realizzazione di impianti, per i quali l’appaltatore non sia in possesso dei requisiti utili al rilascio della certificazione di conformità o di collaudo degli impianti stessi, lo stesso potrà ricorrere al subappalto dei lavori di cui trattasi, presentando apposita dichiarazione di subappalto per ditta qualificata in possesso dei requisiti suddetti. ART. 5 – DESCRIZIONE DELL'OGGETTO DELL'APPALTO A) Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria saranno quelli che di volta in volta il D.L., a suo insindacabile giudizio, riterrà prioritari a seconda delle esigenze dell'Amministrazione e potranno interessare qualsiasi edificio di proprietà comunale, senza che l'Impresa possa effettuare alcuna eccezione. B) Gli interventi urgenti di riparazione saranno in genere della stessa natura di quelli precedentemente indicati alla lettera A. 2
Gli interventi urgenti di riparazione dovranno essere iniziati entro due ore dalla comunicazione verbale, o telefonica o via fax e dovranno essere eseguiti con tutte le maestranze e mezzi necessari per essere portati a termine nel più breve tempo possibile, con tutte le modalità ed accorgimenti necessari per ridurre il disagio degli utenti degli edifici. Qualora non sia possibile dare inizio entro il termine suindicato agli interventi urgenti di riparazione l'Impresa è comunque obbligata, sempre entro tale termine, a recarsi sul posto per installare, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, tutte le misure ed opere provvisionali necessarie ad eliminare situazioni di pericolo o di disagio per gli utenti. I soggetti autorizzati a richiedere gli interventi urgenti sono: - Ufficio Tecnico Comunale; - Ufficio Polizia Municipale. C) Gli interventi di recupero: restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, riguarderanno l’adeguamento funzionale, compresi i piccoli ampliamenti ammessi nell’ambito della ristrutturazione dalla legislazione vigente in materia edilizia; D) Le opere impiantistiche (presuntivamente 20% dell’ammontare dell’appalto) riguarderanno principalmente la riparazione degli impianti esistenti, nonché l’adeguamento normativo e la sostituzione ove necessario. In sintesi, a scopo meramente esemplificativo, i lavori inerenti l’appalto riguardano le seguenti voci. • scavi e reinterri • riparazioni, demolizioni parziali o totali di: intonaci, pavimenti, rivestimenti, impermeabilizzazioni, tramezzi, apparecchi idro-sanitari, impianti e infissi • piccoli interventi di adeguamento strutturale • imbiancature,realizzazione di murature di qualsiasi spessore e materiale • riparazione di coperture, scale e solai • rinnovo impianti elettrici ed idro-termo-sanitari • sistemazioni esterne (manutenzione e nuove sistemazioni) delle aree pertinenziali, comprese le recinzioni • transennamenti, puntellamenti demolizioni di parti pericolanti, cartellonistica ed ogni opera necessaria alla messa in sicurezza degli edifici • ogni altro intervento riconducibile alla manutenzione e recupero come sopra definite ART. 6 – ONERI O OBBLIGHI DELL'IMPRESA 1. L'Impresa, al fine di garantire la tempestiva esecuzione degli interventi urgenti, è tenuta ad assicurare la reperibilità 24h su 24h per tutti i giorni feriali e festivi mediante recapito telefonico cellulare o recapito fax. 2. L'Impresa appaltatrice, oltre il personale necessario ad effettuare gli interventi di manutenzione ordinaria ed il personale per gli interventi urgenti, deve essere in grado di intervenire con mezzi, operai, attrezzature, anche su più edifici contemporaneamente. 3. Nel caso che gli interventi urgenti siano disposti da uffici diversi dall’Ufficio Tecnico, l'Impresa è obbligata a comunicare entro 3 giorni alla DD.LL. tutti gli 3
interventi urgenti eseguiti, con l'indicazione degli edifici ove è stato effettuato l'intervento. 4. Nel caso che un lavoro, secondo il giudizio della Direzione dei Lavori, non sia stato eseguito a perfetta regola d'arte, o eseguito parzialmente, l'Impresa è obbligata ad eseguire nuovamente o a completare il lavoro, senza per questo pretendere alcun compenso aggiuntivo. 5. L’Impresa è tenuta a smaltire i materiali di resulta presso discariche autorizzate accolandosi ogni onere. ART. 7 – ELENCO PREZZI Per quanto riguarda l'elenco dei prezzi unitari, relativamente all'appalto dei lavori oggetto del presente capitolato, viene fatto espresso riferimento al Prezziario del Provveditorato alle OO.PP. della Regione Toscana vigente al momento della pubblicazione del bando di gara (vol. 1° e vol. 2°), anche se non materialmente allegato. ART. 8 – MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO La contabilizzazione verrà effettuata a misura e solo quando questo non sarà possibile, a giudizio insindacabile della direzione lavori, verrà effettuata in economia. Il corrispettivo dell'appalto sarà determinato applicando alle effettive quantità i prezzi indicati nel prezzario (vol. 1° e vol. 2°) del Provveditorato alle OO.PP. per la Regione Toscana vigente al momento della pubblicazione del bando di gara ridotti del ribasso offerto. In particolare per i lavori che, ad insindacabile giudizio del D.L. e nell'interesse dell'Amministrazione, non sono valutabili a misura, sarà fatto riferimento ai prezzi indicati nel vol. 1°, mentre per i lavori suscettibili di valutazione a misura sarà fatto riferimento ai prezzi del volume 2°. Per le sole operazioni finalizzate alla eliminazione di situazioni di pericolo a cui non possa essere fatto immediatamente seguito ai lavori di riparazione necessari, sarà corrisposto, qualunque siano le misure di sicurezza adottate ed i mezzi ed il personale impiegato, un compenso forfetario di € 180,00 (centottanta), comprensivo della manutenzione di tutte le misure di sicurezza installate sino a quando sia possibile l'esecuzione dell'intervento di riparazione. Sia i prezzi unitari del Prezziario del Provveditorato alle OO.PP., sia il compenso forfetario di € 180,00, saranno soggetti al ribasso offerto. ART. 9 – MODALITA’ DI PAGAMENTO Il corrispettivo dell'appalto verrà corrisposto all'Impresa mediante acconti bimestrali ed il saldo finale. I pagamenti saranno effettuati entro 90 giorni decorrenti dal ricevimento delle relative fatture. L'importo di ciascuna rata di acconto sarà pari al prodotto dei prezzi, al netto del ribasso d’asta, per le quantità di lavoro 4
effettivamente eseguite nel periodo a cui la rata si riferisce, al netto delle ritenute di legge. Con il saldo finale saranno pagate anche le trattenute dopo la dichiarazione di ammissibilità del certificato di regolare esecuzione. ART. 10 – PENALITA’ E CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Gli interventi ricompresi nel presente appalto (esclusi quelli con carattere di urgenza) dovranno avere inizio entro sette giorni naturali e consecutivi dall’ordine inviato anche via fax. In caso di inottemperanza sarà applicata una penale di € 50,00 per ogni giorno di ritardo. Per ogni mancata ottemperanza agli obblighi di cui all’art. 5 lettera B (relativi ai termini di inizio degli interventi urgenti ossia, nel caso di impossibilità a dar luogo agli interventi urgenti con i termini ivi previsti, della messa in opera delle misure provvisionali necessarie) è prevista una penale pecuniaria di € 200,00 (duecento). La penale ed il rimborso delle maggiori spese per l'Amministrazione conseguenti alle mancate ottemperanze di cui sopra saranno detratte dal corrispettivo contrattualmente previsto a partire dal primo acconto immediatamente successivo alla maturazione della penale e delle spese stesse e laddove quest'ultimo non fosse sufficiente, l'Amministrazione si rivarrà sulla cauzione prestata dalla Ditta. Oltre a quanto previsto nella vigente normativa in materia di lavori pubblici, costituisce grave inadempimento e quindi causa di risoluzione del contratto per colpa dell'impresa la non ottemperanza per 3 volte, anche se non consecutive, durante la durata dell'appalto ad uno degli obblighi di cui all’art. 5 lettera B, sopra riportati, e ciò anche se dalla inottemperanza non derivi danno per l'Amministrazione o a terzi. ART. 11 – RESPONSABILITA’ DELL'IMPRESA L'Impresa è interamente responsabile penalmente e civilmente di danni a persone o a cose conseguenti alla non corretta esecuzione degli interventi di manutenzione o di riparazione o alla violazione, totale o parziale, degli obblighi connessi al servizio di reperibilità. ART 12 – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE Ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. l’appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre la cauzione definitiva nella forma stabilita dall’art. 75, comma 3, del D.Lgs. 163/2006. Ai sensi dell’articolo 129 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., l’appaltatore è altresì obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di
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assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. Per opere ed impianti permanenti e temporanei la somma assicurata dovrà essere pari all’importo netto di aggiudicazione (comprensivo degli oneri di sicurezza) al lordo dell’I.V.A., mentre per opere ed impianti preesistenti la somma assicurata dovrà essere pari all’importo di Euro 1.000.000,00 (Euro UnMilione/00). La polizza costituita dall’esecutore dei lavori dovrà contestualmente assicurare la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi durante il corso dei lavori per un massimale di Euro 1.000.000,00 (Euro UnMilione/00).
ART. 13 – CONTROVERSIE E’ esclusa la competenza arbitrale, pertanto, ai fini della determinazione e risoluzione delle controversie che potessero insorgere in merito alla conduzione dell’appalto e alla gestione del contratto, esse saranno sottoposte all’Autorità Giudiziaria competente per territorio. ART. 14 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente capitolato sarà fatto riferimento: - a tutte le leggi e normative vigenti in materia di lavori pubblici; - al Capitolato Speciale d'Appalto per lavori edili (cosiddetto “capitolato a stampa”) redatto dal Ministero LL.PP e riportato nella pubblicazione “Normativa tecnica”. - al Prezziario del Provveditorato alle OO.PP. della Regione Toscana vigente al momento della pubblicazione del bando di gara.
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