LA TASSAZIONE DELLE RENDITE FINANZIARIE I REDDITI DI NATURA FINANZIARIA Art. 67 Tuir (ex art. 81) Sono qualificabili come redditi diversi di natura finanziaria, le plusvalenze e i redditi derivanti dalle seguenti operazioni: 1. cessioni a titolo oneroso di partecipazioni qualificate art.67 comma 1 lett. c) Si considerano cessioni di partecipazioni qualificate la cessione di azioni - diverse dalle azioni di risparmio - e di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti, nonché le cessioni di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite dette partecipazioni, qualora le partecipazioni, i diritti o i titoli ceduti rappresentino, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero rappresentino una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, a seconda che si tratti o meno di titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri. Sono altresì assimilate alle plusvalenze di cui sopra, per effetto della riforma tributaria in vigore dal 1° gennaio 2004, le plusvalenze realizzate con la cessione dei strumenti finanziari (di cui alla lettera a) comma 2 art.44 Tuir) similari alle azioni, se non rappresentano una partecipazione al patrimonio.
QUALIFICAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE • società quotate: o la partecipazione deve rappresentare una percentuale di diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria superiore al 2% o la partecipazione rappresenta una quota del capitale o del patrimonio (es. della spa quotata) superiore al 5% • società non quotate: o la partecipazione deve rappresentare una percentuale d i diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria superiore al 20% 1
o la partecipazione rappresenta una quota del capitale o del patrimonio superiore al 25% • società di persone: o partecipazione al patrimonio superiore al 25% (si tratta di quei soggetti che non dispongono di organo assembleare)
2. cessioni a titolo oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti, nonché i titoli, i diritti o i rapporti che danno diritto ad acquistarle, che rappresentino una percentuale di diritti di voto o una percentuale di partecipazione al capitale pari o inferiore a quelle indicate nel punto precedente (partecipazioni non qualificate) art.67 comma 1 lett. c bis) 3. cessioni a titolo oneroso ovvero rimborso di titoli e di certificati di massa non rappresentativi di merci e non aventi la natura partecipativa (il riferimento da parte del legislatore al termine titolo ha generato l’attrazione nella disciplina dei redditi diversi di tutte quelle plusvalenze derivanti dalla cessione di tutti i tipi di titoli non aventi natura partecipativa); di quote di partecipazioni ad organismi d’investimento collettivo. Sono considerate plusvalenze le cessioni realizzate su valute estere, le valute sono oggetto di cessione a termine o rinvenienti da depositi o conti correnti (si considera cessione a titolo oneroso anche il prelievo delle valute dal deposito o c/c. Per quanto riguarda le valute estere, la norma assoggetta a tassazione soltanto le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso delle valute di cui si sia acquisita o mantenuta la disponibilità per finalità di investimento. A tal fine è stata introdotta una presunzione assoluta: la finalità di investimento si ritiene sussistere tutte le volte che le valute sono depositate su depositi e conti correnti o hanno costituito oggetto di cessione a termine. La stessa norma, inoltre, equipara il prelievo di valute dal deposito o conto corrente alla cessione a titolo oneroso. Tuttavia, al fine di evitare la tassazione di fattispecie non significative, la tassazione delle cessioni di valute rinvenienti da depositi o conti correnti si verifica soltanto nel caso in cui la giacenza massima dei depositi e conti correnti intrattenuti sia superiore a 51.6645,69 euro (100 milioni di lire) per almeno 7 giorni lavorativi continui). Infine si annoverano le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di metalli preziosi, purché grezzi. art.67 comma 1 lett. c-ter). 4. cosiddetti "contratti derivati". Vengono tassati i redditi realizzati mediante rapporti da cui deriva il diritto o l’obbligo di cedere od acquistare a termine strumenti 2
finanziari, valute, metalli preziosi o merci ovvero di ricevere o effettuare a termine uno o più pagamenti collegati a tassi di interesse, a quotazioni o valori di strumenti finanziari, di valute estere, di metalli preziosi o di merci. art.67 comma 1 lett. cquater) "I contratti derivati" sono quelli realizzati mediante due diversi tipi di contratti a termine: contratti a termine di tipo traslativo: dai quali deriva l'obbligo di cedere o acquistare a termine strumenti finanziari, valute, metalli preziosi o merci; contratti a termine di tipo differenziale: dai quali deriva l'obbligo di ricevere o effettuare a termine uno o più pagamenti collegati a tassi di interesse, a quotazioni o valori di strumenti finanziari, di valute estere, di metalli preziosi o di merci e ad ogni altro parametro di natura finanziaria. I redditi derivanti dai contratti della prima categoria sono riconducibili a tassazione come redditi diversi soltanto quando siano eseguiti in forma differenziale, ad esempio i contratti future su titoli di Stato e i contratti di opzione su titoli, valute, merci (grano, caffè, soia, rame) o metalli preziosi, i quali prevedono la consegna dell'attività sottostante, e ogni altro contratto simile, quali i contratti di compravendita a termine o i contratti a premio, nei casi in cui essi siano portati ad esecuzione attraverso il pagamento di un differenziale di denaro. Fanno parte della seconda categoria: i contratti future su indici e i contratti di opzione su tassi di interesse, indici o altri parametri di carattere fina nziario, i contratti di swap (cross currency swap e interest rate swap, con esclusione del contratto di currency swap: riporto o pronti contro termine su valuta, rientrante tra i redditi di capitale ai sensi dell'ex art. 41, lettera g-bis ora art.44 lett. g-bis) del Testo unico delle imposte sui redditi, i contratti di forward rate agreement (contratti forward su tassi di interesse) e ogni altro contratto simile.
5. cessione a titolo oneroso ovvero chiusura anticipata di rapporti produttivi di redditi di capitale e mediante cessione a titolo oneroso o rimborso di crediti pecuniari o di strumenti finanziari, nonché quelli realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto. Art. 67 lett. c-quinques. Il legislatore include fra i redditi diversi tutte le plusvalenze e gli altri redditi non regolati dalle precedenti norme. La lettera individua due diverse fattispecie. La prima riguarda i proventi realizzati mediante cessione a titolo oneroso, ovvero rimborso, di crediti pecuniari e di strumenti finanziari o attraverso la chiusura anticipata di rapporti produttivi di redditi di capitale. La seconda concerne i differenziali positivi o negatici in dipendenza di un evento incerto conseguiti mediante la cessioni o l’estinzione anticipata dei contratti derivati regolati dalla lett. c-quater.
SOGGETTI PASSIVI DELLA CATEGORIA REDDITUALE : REDDITI DIVERSI Le plusvalenze e i redditi derivanti dalle operazioni sopra elencate costituiscono redditi diversi se conseguiti da: • persone fisiche (al di fuori dell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o della qualità di lavoratore dipendente), • da società semplici e da soggetti ad esse equiparati, 3
• dagli enti non commerciali, sempreché l'operazione non sia effettuata nell'esercizio di imprese commerciali • e dai soggetti non residenti se il reddito si considera prodotto nel territorio dello Stato.
PARTECIPAZIONI DETENUTE AL DI FUORI DEL REGIME DI IMPRESA
Le partecipazioni detenute al di fuori del regime di impresa producono i redditi diversi a norma dell’art.67. per la tassazione dei redditi diversi si rinvia all’art.68. Persone fisiche e società semplici (soggetti IRE) N.B. Il legislatore ha distinto i redditi di natura finanziaria di cui alle lettere da c) a cquinques) in due masse distinte. Alla prima appartengono i redditi di cui alla lett. c) indicate come partecipazioni qualificate, alla seconda quei redditi di cui al comma 4 art. 68, vale a dire lettere da c-bis) a c-quinques) dell’art.67. Le plusvalenze e le minusvalenze di cui alle lett. c-bis, c-ter sono sommate algebricamente ai redditi ed alle perdite di cui alla lett. c-quater ed alle plusvalenze della lett. c-quinques del precedente art.67. Se l’ammontare complessivo si traduce in una minusvalenza, questa può essere portata in deduzione nei periodi di imposta successivi, non oltre il quarto. Al fine del riporto è necessario che la perdita sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui si realizza. La distinzione delle fattispecie in due masse implica che le minusvalenze realizzate in una delle due categorie non possono essere portate in deduzione delle plusvalenze e degli altri proventi realizzati nell’altra. Ciò significa che le minusvalenze realizzate sulle partecipazioni non qualificate, titolo o quanto ricompreso nelle lettere c-bis) a cquinques) dell’art.67 non possono essere portate in deduzione delle plusvalenze provenienti dalla cessioni di partecipazioni qualificate. Analogamente le le minusvalenze realizzate dalla cessione di partecipazioni qualificate (prima massa) non possono essere portate in deduzione delle plusvalenze e degli altri proventi derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate, titoli non partecipativi, certificati, valute, metalli preziosi, crediti pecuniari e altri strumenti finanziaria (seconda massa). La ragione di tale distinzione è che il legislatore ha previsto un regime di tassazione diverso per le due differenti masse.
Partecipazioni detenute al di fuori del regime di impresa (dal 1° gennaio 2004) 4
Redditi diversi Art.67 Tuir
Partecipazioni qualificate Concorrono alla formazione del reddito in misura pari al 40% del loro ammontare e sono sommate algebricamente alla corrispondente quota delle relative minusvalenze (art.68, comma 3, Tuir)
Partecipazioni NON qualificate Nessuna modifica rispetto al regime preriforma. La plusvalenze potrà essere assoggetta ad imposizione sostitutiva del 12.5% in sede dichiarativa ovvero al sistema di risparmio amministrativo.
Partecipazioni qualificate Dal 1° gennaio 2004 viene modificata la tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessioni di partecipazioni qualificate. Ai sensi dell’art.67, comma 3 Tuir le plusvalenze per il 40% del loro ammontare, sono sommate algebricamente alla corrispondente quota delle relative minusvalenze. L’ammontare netto concorre a formare il reddito complessivo del contribuente assoggettato alle aliquote progressive IRPEF. Il comma 1 dell’art.5 D.Lgs 461 del 1997 che prevedeva l’imposta sostitutiva del 27% sulle plusvalenze da partecipazioni qualificate è stato abrogato dall’art. 2, comma 2 del D.Lgs 344 del 12 dicembre 2003 (schema del nuovo Tuir). Ai sensi del comma 4 dell’art.67 Tuir concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile le plusvalenze qualificate se relative a partecipazioni in società residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato (cd. paradisi fiscali), fatta eccezione per il caso in cui a seguito di esercizio di interpello, si dimostra che dalle partecipazioni non sia stato conseguito l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori in cui siano sottoposti a regimi privilegiati. Le plusvalenze (nette) relative a cessioni di partecipazioni qualificate in società residenti in paradisi fiscali rientrano internamente nel reddito imponibile soggette alle aliquote IRPEF progressive, salva dimostrazione che non vi sia elusività. 5
La nuova disciplina non prevede più la possibilità di riportare a nuovo delle minusvalenze eccedenti derivanti da partecipazioni qualificate, fino al quarto periodo d’imposta successivo.
Partecipazioni qualificate
• tassazione ordinaria del 40% della plusvalenza, al netto del 40% delle minusvalenze • minusvalenze non riportabili
Partecipazioni non qualificate Per le partecipazioni non qualificate la tassazione delle plusvalenze da cessioni • rimangono soggette all’imposta sostitutiva del 12.50%, di cui all’art. 5, comma 2 D.Lgs 461/87 • sono imponibili per il loro intero ammontare, al netto delle relative minusvalenze. Le minusvalenze eccedenti possono essere riportate a nuovo fino al quarto periodo di imposta successivo.
Partecipazioni non qualificate, titolo, certificati di massa, valute estere, metalli preziosi, plus/minusvalenze da contratti derivati e da altri contratti a termine
• imposta sostitutiva 12.50% • possibilità di scelta fra uno dei tre regimi di tassazione (dichiarazione, risparmio amministrato e risparmio gestito) • minusvalenze compensabili nell’ambito della stessa categoria ma non deducibili dalla plusvalenze della prima categoria
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Persone fisiche (non in regime di impresa) 1. partecipazioni non qualificate Base imponibile: 100% Aliquota: 12.50% (imposta sostitutiva) 2. partecipazioni qualificate Base imponibile: 40% (tassazione ordinaria con quota esente: 60%) Aliquota: aliquote IRPEF La particolarità dei redditi diversi di natura finanziaria consiste nel fatto che essi scontano un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi ad aliquota proporzionale e, pertanto, non sono soggetti alle aliquote progressive applicabili nell'anno in cui essi vengono realizzati. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva, è stata prevista la possibilità per il contribuente di scegliere tra tre differenti regimi: dichiarato, gestito e amministrato.
IL REGIME DELLA DICHIARAZIONE È caratterizzato dalla tassazione "al realizzo" dei redditi diversi. Si applica il principio di cassa e l’imposizione avviene con imposta sostitutiva dovuta dal contribuente in dichiarazione, si dà la possibilità di compensare le plusvalenze e minusvalenze con possibilità di riportare a nuovo le eventuali minusvalenze eccedenti. La tassazione avviene una volta l’anno ed in occasione della presentazione della dichiarazione. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva il contribuente deve determinare la base imponibile dell'imposta sostitutiva tenendo distinte le cessioni di partecipazioni qualificate dagli altri redditi diversi. In particolare, occorre effettuare la somma algebrica dei componenti di reddito riconducibili alla seconda tipologia: 7
- comprendente le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate e gli altri redditi diversi, si applica l'imposta sostitutiva con l'aliquota del 12,50%. Per la determinazione della base imponibile i passaggi sono i seguenti: 1. calcolo della plusvalenza, ovvero del provento (in genere determinato dalla differenza fra il prezzo di acquisto, aumento degli oneri accessori sostenuti, ed il corrispettivo percepito per la vendita dello stesso), 2. sottrazione dalle plusvalenze e dai redditi così determinati, delle minusvalenze, redditi negativi sopportati nello stesso periodo di imposta in cui è intervenuta la cessione, si in periodi di imposta antecedenti, ma non oltre il quarto. 3. la suddetta compensazione può avvenire all’interno di ciascuna massa singolarmente considerata. Es. una minusvalenza da cessioni di partecipazioni qualificate non potrà essere compensata con la plusvalenza da cessioni di partecipazioni non qualificate. Ai sensi del comma 3 art.5 D.Lgs 461/97, le predette plusvalenze e redditi soggetti all’imposta sostitutiva di cui al comma precedente e quelle di cui alla lett. c) dell’art.67 Tuir determinate secondo i criteri di cui all’art.68 devono essere indicati distintamente nella dichiarazione dei redditi. L'imposta sostitutiva complessivamente dovuta deve essere corrisposta mediante versamento diretto nei termini e nei modi previsti per il versamento delle imposte sui redditi dovute a saldo in base alla dichiarazione dei redditi. Il regime della dichiarazione è obbligatorio: • per le plusvalenze sulle cessioni di partecipazioni qualificate. È opportuno sottolineare che, adottando uno dei due regimi successivi (gestito o amministrato), il contribuente viene sollevato da tutti gli adempimenti di carattere fiscale, che sono, invece, svolti da intermediari autorizzati. Per questo motivo, relativamente a tali redditi, non è tenuto neppure a presentare la dichiarazione dei redditi. Scegliendo, invece, il regime della dichiarazione, il contribuente deve compilare un apposito quadro della dichiarazione dei redditi, determinare la base imponibile, calcolare e versare la relativa imposta. I contribuenti che adottano il regime dichiarativo devono compilare l'apposito quadro anche quando intendono utilizzare, entro i quattro anni successivi, eventuali minusvalenze prodotte dal loro investimento.
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IL REGIME OPZIONALE DEL RISPARMIO AMMINISTRATO È caratterizzato anch'esso dalla tassazione "al realizzo" dei redditi diversi mediante applicazione dell'imposta sostitutiva su ogni singola operazione ad opera degli intermediari presso i quali i titoli o gli atri strumenti finanziari sono depositati, dall'applicazione del meccanismo dell'equalizzatore, dall'esclusione del monitoraggio fiscale. L'opzione per l'applicazione del regime amministrato non può essere esercitata con riferimento alle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate e a quelle relative a depositi in valuta. Ai sensi dell’art. 6 D.Lgs 461/97 Il contribuente ha facoltà di optare per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all' articolo 5 su ciascuna delle plusvalenze realizzate ai sensi delle lettere c-bis) e c-ter) del comma 1 dell' articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi. - È fatta esclusione per le plusvalenze relative a depositi in valuta. - A condizione che i titoli, quote o certificati siano in custodia o in amministrazione presso banche e società di intermediazione mobiliare e altri soggetti individuati in appositi decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze. Con decreto ministeriale sono stati individuati, tra gli intermediari abilitati, anche le società fiduciarie, gli agenti di cambio e le Poste S.p.A. per i titoli dalle stesse collocati. Per le plusvalenze realizzate mediante cessione a termine di valute estere ai sensi della lettera c-ter) del comma 1 dell' articolo 67 (nonché per i differenziali positivi e gli altri proventi realizzati mediante i rapporti di cui alla lettera c-quater) o i rapporti e le cessioni di cui alla lettera c-quinquies) dello stesso comma 1), l'opzione può essere esercitata sempreché intervengano nei predetti rapporti o cessioni, come intermediari professionali o come controparti, i soggetti indicati nel precedente periodo del presente comma, con cui siano intrattenuti rapporti di custodia, amministrazione, deposito. L'opzione si riferisce alle singole plusvalenze realizzate. Il contribuente può esercitare l'opzione mediante comunicazione sottoscritta contestualmente al conferimento dell'incarico all'intermediario e all'apertura del deposito o conto corrente. L'opzione ha effetto per tutto il periodo d'imposta e può essere revocata entro la scadenza di ciascun anno solare, con effetto per il periodo d'imposta successivo. 9
Le banche, le SIM e gli altri soggetti autorizzati applicano in tal modo l'imposta sostitutiva del 12,50 per cento su ogni singola plusvalenza, differenziale positivo o provento percepito dal contribuente. Qualora tali soggetti non siano in possesso dei dati e delle informazioni necessarie per l'applicazione dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e gli altri redditi ivi, gli intermediari devono richiederle al contribuente, anteriormente all'effettuazione delle operazioni; il contribuente comunica al soggetto incaricato dell'applicazione dell'imposta i dati e le informazioni richieste, consegnando, anche in copia, la relativa documentazione, o, in mancanza, una dichiarazione sostitutiva in cui attesti i predetti dati ed informazioni. Gli stessi intermediari sospendono l'esecuzione delle operazioni a cui sono tenuti in relazione al rapporto, fino a che non ottengono i dati e le informazioni necessarie all'applicazione dell'imposta. Nel caso di inesatta comunicazione, il recupero dell'imposta sostitutiva non applicata o applicata in misura inferiore è effettuato esclusivamente a carico del contribuente con applicazione della sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'ammontare della maggiore imposta sostitutiva dovuta. Per l'applicazione dell'imposta su ciascuna plusvalenza, differenziale positivo o provento realizzato, escluse quelle realizzate mediante la cessione a termine di valute estere, si assume come costo o valore di acquisto il costo o valore medio ponderato relativo a ciascuna categoria dei predetti titoli, quote, certificati o rapporti. Assumono, inoltre, rilevanza, in tale sistema le minusvalenze e le perdite realizzate nell'ambito delle singole operazioni: l'intermediario le computa in diminuzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze o dai proventi realizzati nelle successive operazioni riconducibili al medesimo rapporto effettuate nello stesso periodo d'imposta e nei successivi, ma non oltre il quarto. Il contribuente che revochi l'opzione o chiuda il rapporto con l'intermediario, può recuperare le minusvalenze: - portandole in deduzione in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi; - portandole in deduzione dalle plusvalenze o proventi realizzati nell'ambito di un altro rapporto di amministrazione per il quale eserciti l'opzione. L'intermediario è tenuto a rilasciare al contribuente apposita certificazione contenente i dati necessari per consentire la deduzione delle minusvalenze. Soggetti interessati all’opzione del risparmio amministrato: 1. persone fisiche, 2. società semplici e soggetti ad essi equiparati, 3. enti non commerciali, 10
4. soggetti non residenti
IL REGIME OPZIONALE DEL RISPARMIO GESTITO Art. 7 D.Lgs 461/97 che prevede una nuova possibilità di assolvimento dell’imposta sostitutiva. È necessario che il contribuente instauri un rapporto di gestione del proprio patrimonio o di parte di esso con un intermediario abilitato a questo tipo di rapporto (banche, Sim, società di gestione del risparmio). In tal caso l'incarico consiste nella gestione di masse patrimoniali costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, compresi la determinazione dei redditi di capitale e diversi di cui agli articoli 44 e 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies). Tale regime non può trovare applicazione per le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni, titoli o diritti rappresentativi di una partecipazione qualificata. Come già visto, infatti, per queste ultime, la legge prevede soltanto l'assolvimento delle imposte con la dichiarazione annuale dei redditi. Diversamente è un regime che troverà applicazione nei confronti: • persone fisiche non esercenti attività produttive di redditi di impresa o comunque beni non relativi all’impresa, • società semplici e soggetti ad essi equiparati, • enti non commerciali È un regime di tassazione delle plusvalenze e dei redditi di natura finanziaria che si fonda sul criterio della maturazione (e che, quindi, comporta una anticipazione dell'imposizione rispetto ai regimi della dichiarazione e del risparmio amministrato, i quali si basano invece sull'opposto criterio del realizzo). Optando per tale regime, l'imposta sostitutiva non viene applicata sulle singole plusvalenze e altri redditi diversi realizzati nell'ambito della gestione, ma sul risultato di gestione maturato al termine di ciascun periodo d'imposta, ad opera di un intermediario abilitato al quale il contribuente abbia conferito l'incarico di gestire masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o da beni non relativi all'impresa. La tassazione sul risultato di gestione maturato nel periodo d'imposta, prevede che sia i redditi diversi che i redditi di capitale conseguiti nella gestione e imputati al patrimonio gestito siano assoggettati a tassazione in base al risultato complessivo maturato, con applicazione dell'imposta sostitutiva con l'aliquota del 12,50% ad opera del gestore; è, inoltre, consentito, compensare i risultati negativi complessivi di un periodo d'imposta con quelli positivi dei periodi successivi. Conseguentemente il risultato della gestione sarà escluso dall’assoggettamento alle imposte sui redditi. Tale regime inoltre non si applica alle plusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate.
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Sono esclusi dal risultato di gestione i redditi esenti, esclusi da tassazione o soggetti a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva, per i quali rimane fermo il trattamento fiscale previsto specificamente (rientrano invece le plusvalenze di cui all’art.67 lettere da c-bis a c-quinques). Il contribuente può esercitare l'opzione mediante comunicazione sottoscritta rilasciata al soggetto gestore all'atto della stipula del contratto e, nei casi di rapporti già in essere, prima dell'inizio del periodo d'imposta. L'opzione è vincolante per tutto il periodo d'imposta e può essere revocata entro la scadenza di ciascun anno solare, con effetto per il periodo d'imposta successivo. Nel caso in cui in un anno il risultato della gestione dovesse risultare negativo, l'importo corrispondente può essere computato in diminuzione del risultato di gestione dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto. Non è invece consentito portare tale perdita in diminuzione del risultato positivo conseguito nello stesso periodo d'imposta in altre gestioni. Il risultato negativo della gestione che risulta alla conclusione del contratto, appositamente certificato dal gestore, può essere utilizzato in dichiarazione o in altro rapporto amministrato intestato allo stesso contribuente. L'imposta sostitutiva del 12,50 dovuta sul risultato maturato della gestione viene prelevata e versata dal soggetto gestore. Qualora non vi siano le disponibilità liquide necessarie per eseguire il versamento dell'imposta, il soggetto gestore può effettuare disinvestimenti di strumenti finanziari presenti nel patrimonio gestito, salvo che il contribuente non fornisca le somme necessarie.
PLUSVALENZE REALIZZATE DA IMPRENDITORI E SOCIETÀ DI PERSONE Le plusvalenze concorrono alla formazione del reddito di impresa. Ai sensi dell’art.58, comma 2 Tuir le plusvalenze realizzate dalle persone fisiche esercenti un’attività commerciale (imprenditori individuali) e dai soci di società di persone (commerciali) sono tassate nella misura del 40% e concorrono alla formazione della base imponibile del reddito di impresa se la plusvalenza è in presenza delle condizioni di cui all’art.87 Tuir previste per i soggetti IRES.
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Persone fisiche (regime di impresa) (soggetti IRE esercenti attività di impresa)
BASE IMPONIBILE: 40% (Esenzione della plusvalenza per il 60%) ALIQUOTA: Aliquote IRPEF Requisiti di cui all’art. 87 Tuir
LA NUOVA TASSAZIONE DELLE PLUSVALENZE SU PARTECIPAZIONI REALIZZATE DA SOGGETTI IRES Pre riforma. Le plusvalenze realizzate da società e da persone fisiche nell’esercizio di imprese commerciali, in relazione a partecipazioni di ogni tipo (qualificate e non qualificate): a) concorrono alla formazione del reddito d’impresa nell’esercizio in cui sono realizzate o, se possedute per un periodo non inferiore a tre anni ed iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, in quote costanti in cinque esercizi (artt. 53 e 54 TUIR); b) se possedute per un periodo non inferiore a tre anni ed iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie possono essere assoggettate ad imposta sostitutiva del 19% (D.Lgs 358/97). La riforma fiscale in merito alle plusvalenze su partecipazioni realizzate da soggetti passivi IRES (imposta sul reddito delle società, IRE sostituisce IRPEG) introduce l’istituto della participation exemption (P.E.) La participation exemption è regolato dall’art.87 e se applicabile consente di esentare dall’imposizione l’intero ammontare delle plusvalenze realizzate da soggetti passivi IRES.
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LE PLUSVALENZE CHE NON CONCORRONO ALLA DETERMINAZIONE DEL REDDITO SONO ESENTI, QUINDI NON CONCORRONO ALLA FORMAZIONE DEL REDDITO
L’esenzione fiscale per le plusvalenze da realizzo di partecipazioni in società, con o senza personalità giuridica, sia residenti che non residenti, solo in presenza di alcune condizioni di cui appresso.
La detassazione delle plusvalenze in capo al soggetto IRES è comunque momentanea difatti essa si realizza solo in capo ai soggetti che realizzano la plusvalenza. Diversamente ci sarà l’imposizione quando la plusvalenza fuoriesce dalla società sotto la forma di dividendi. (La società non paga Ires, ma nel momento in cui distribuisce il dividendo esso sarà assoggettato ad imposizione in capo al percettore)
L’ESENZIONE DELLA PLUSVALENZA (IN CAPO AL SOGGETTO IRES) VIENE COMPENSATA CON LA TASSAZIONE IN SEDE DI DISTRIBUZIONE DEL REDDITO AI SOCI :
• se soggetti IRE ( non in regime di impresa) dovranno assoggettare il 40% del dividendo incassato (se la partecipazione è qualificata) oppure si vedranno applicare la ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 12,50% ( se la partecipazione è non qualificata) • se soggetto IRE in regime di impresa la tassazione sarà ordinaria sul 40% degli utili percepiti • se soggetto IRES l’imponibilità sarà parziale al 5% dei dividendi.
art.87, comma 1°: non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto ESENTI le plusvalenze realizzate relative ad azioni o quote di partecipazioni in società di persone, escluse le società semplici e gli enti ad esse equiparate, e di capitali, comprese quelle non rappresentate da titoli. 14
SOCIETÀ PARTECIPANTI: IL REGIME DI ESENZIONE HA PER OGGETTO LE PLUSVALENZE DA CESSIONE DI PARTECIPAZIONI REALIZZATE:
• società di capitali • enti commerciali
IL REGIME DI ESENZIONE SI APPLICA ALLE PLUSVALENZE RELATIVE AD AZIONI O QUOTE PARTECIPATIVE IN:
• società ed enti di cui all’art.5 Tuir (con esclusione delle società semplici ed enti ad essi equiparati) • società ed enti di cui al nuovo art.72 Tuir • società di capitali, enti commerciali. Esclusi gli enti non commerciali, dal momento che l’applicabilità del regime richiede lo svolgimento di un’impresa commerciale da parte del soggetto partecipato
L’ambito di applicazione della participation exemption. Si applica alle plusvalenze su partecipazioni realizzate da soggetti IRES e si applica solo sulle plusvalenze relative a partecipazioni per le quali sussistono i requisiti previsti dal comma 1 art.87. I requisiti sono i seguenti: • ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente a quello dell’avvenuta cessione. • Iscrizione in bilancio tra le immobilizzazione finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso, • Residenza fiscale della società partecipata in paesi diversi da quelli a fiscalità privilegiata (cd. black list) • Esercizio da parte della società partecipata ad una effettiva attività commerciale o industriale. Qualora manchi uno dei presupposti sopra indicati, non si potrà avere la participation exemption e la plusvalenza su partecipazioni realizzata dal soggetto IRES concorre a formare per l’intero ammontare il suo reddito di impresa. 15
P.E. : SI: ESENZIONE: NON TASSAZIONE P.E.: NO: TASSAZIONE ORDINARIA. Sul fronte delle minusvalenze, si sottolinea che il loro riconoscimento fiscale come componenti negativi di redditi deducibili è previsto in misura corrispondente all’imponibilità delle plusvalenze. Conseguentemente le minusvalenze realizzate su partecipazioni con i requisiti per la participation exemption sono integralmente indeducibili dal reddito di impresa. Il legislatore a fronte della non tassazione delle plusvalenze ha previsto la relativa irrilevanza fiscale delle minusvalenze da realizzo. Saranno così irrilevanti le minusvalenze da valutazioni, cioè quelle derivanti dalla svalutazione delle partecipazioni. Conseguentemente non si potranno più dedurre come componenti negativi di reddito. Diversamente le minusvalenze realizzate su partecipazioni prive di uno o più requisiti per la participation exemption sono integralmente deducibili dal reddito di impresa.
Plusvalenza con participation exemption : minusvalenza integralmente indeducibili dal reddito di impresa. La plusvalenza non sarà tassata e la relativa minusvalenza non potrà essere deducibile dal reddito. L’esenzione della plusvalenza si accompagna come irrilevanza fiscale della minusvalenze realizzate. Art.87 Tuir
Plusvalenza senza participation exemption : minusvalenza integralmente deducibili dal reddito di impresa. I requisito: possesso ininterrotto. La lett. a) del I comma prevede che ai fini dell’applicabilità della P.E., la partecipazione in relazione alla quale la plusvalenza è realizzata deve risultare posseduta dal soggetto IRES ininterrottamente dal primo giorno del 12° mese precedente a quello dell’avvenuta cessione. Es. possesso della partecipazione dal 20
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gennaio 2004, il requisito sussiste per le cessioni effettuate a decorrere dal 1° febbraio 2005. Ai fini del calcolo la norma precisa che si considerano cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente (metodo LIFO: last in first out). II requisito: iscrizione in bilancio fra le immobilizzazione finanziarie La lett.b) primo comma dell’art.87 prevede che, ai fini dell’applicazione della P.E., la partecipazione in relazione alla quale la plusvalenza è realizzata deve risultare iscritta in bilancio fra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio durante il periodo di possesso. Diverse sono le perplessità sollevate in proposito. Si ritiene che il requisito sia rispettato se in origine l’iscrizione della partecipazione era fra le immobilizzazioni. Ai fini dell’esenzione per le partecipazioni possedute al 1° gennaio 2004, l’iscrizione al bilancio deve risalire al 2002.
III requisito: residenza fiscale La lettera c) del comma 1 dell'art. 88 richiede il requisito della residenza fiscale della società partecipata in un Paese diverso da quelli a regime fiscale privilegiato ai sensi dell'art. 169, comma 4, del nuovo testo unico. Il contribuente ha la possibilità di dimostrare, tramite interpello, che dalle partecipazioni non sia stato conseguito, sin dall'inizio del periodo di possesso, l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori in cui i medesimi redditi sono soggetti a regimi fiscali privilegiati. La norma penalizza le partecipazioni in società che risiedono in uno dei paesi inclusi nella black list. IV requisito: Esercizio d'impresa La lett. d) del i comma dell’art.87 prevede che, ai fini dell’esenzione è necessario che la partecipazione in relazione alla quale la plusvalenza è realizzata deve essere relativa ad una partecipata che svolga un’effettiva attività commerciale o industriale ai sensi dell'art. 55 del nuovo testo unico, laddove per impresa commerciale si intende una delle attività indicate dall'art. del codice civile, anche se non organizzate in forma d'impresa. Esistono incertezze sull’intepretazione restrittiva o meno dell’art.55, ma la ratio della disposizione è essenzialmente quella di disincentivare il possesso di partecipazioni in società prive di impresa. Il legislatore tributario introduce una presunzione assoluta di non commercialità, avente carattere elusivo, relativamente alle partecipazioni in società il cui patrimonio è prevalentemente investito in beni immobili diversi dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell'esercizio d'impresa.
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Estensione del regime di esenzione Gli strumenti finanziari assimilati alle azioni Ai sensi del comma 3 art.87 l'esenzione si applica anche agli strumenti finanziari assimilati alle azioni, vale a dire quegli strumenti la cui remunerazione è totalmente indeducibile in quanto interamente ancorata ai risultati economici della società emittente o dell'affare, nonché ai contratti di associazione in partecipazione e a quelli di cui all'art. 2554 del codice civile allorché sia previsto un apporto diverso da quello di opere e servizi. In tali casi, occorre che siano rispettate, in quanto compatibili, le condizioni previste nel comma 1. In merito alla distinzione tra questi strumenti finanziari e le azioni o quote di partecipazione, il comma 2 dell'art. 44 fornisce una nozione di azione rilevante ai fini delle imposte sui redditi. La riforma del diritto societario effettuata con il D.Lgs. n. 6 del 17 gennaio 2003 ha introdotto nuovi strumenti finanziari e modificato sostanzialmente quelli già esistenti allo scopo di consentire nuove opportunità di investimento e finanziamento. In tale prospettiva il legislatore ha, da un lato, ampliato le categorie delle azioni (consentendo la creazione di azioni con particolari diritti patrimoniali e di voto), delle obbligazioni (il cui rendimento può essere in parte collegato al risultato economico della società) e, dall'altro, creato nuove figure di strumenti finanziari. Tali titoli e strumenti finanziari, di incerta qualificazione nelle tradizionali categorie dei titoli di debito o di partecipazione, sono assimilati alle azioni dalla lettera a) del comma 2 dell'art. 44 nel caso in cui la remunerazione del titolo o dello strumento sia costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente. Da ciò consegue che i proventi relativi a tali titoli o strumenti finanziari sono considerati utili e le plus/minusvalenze derivanti dalla loro cessione sono considerate come relative alla cessione di partecipazioni sociali, pertanto esenti/indeducibili.
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TASSAZIONE DEI DIVIDENDI Premessa. Nella trattazione della tassazione dei dividendi si esamina solo il regime ordinario, tralasciando i due regimi opzionali - tassazione per trasparenza e per consolidato fiscale - previsti dal legislatore della riforma. Uno degli elementi che caratterizza la riforma tributaria è il passaggio dal regime di imputazione a quello di esenzione dei dividendi. Regime di imputazione: i redditi sono tassati in capo alla società, all’atto del conseguimento, ed in capo al socio all’atto della percezione dei dividendi. Ai soci viene attribuito un credito d’imposta sui dividendi pari all’imposta pagata dalle società. Es. Utile Aliquota Irpeg Imposta Irpeg a carico della società Dividendo distribuito Credito di imposta spettante Reddito imponibile per il socio
2000 36% 720 1280 720 2000
Supponiamo che il socio sia un soggetto passivo Irpef. Aliquota marginale al 20% Irpef lorda (20%) Credito di imposta Irpef netta Imposizione complessiva (società e socio)
400 720 0 720
Aliquota marginale al 46% Irpef lorda (46%) Credito di imposta Irpef netta Imposizione complessiva (società e socio)
920 720 200 920
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Nel caso in cui il dividendo venga distribuito ad una società: il percettore è anch’esso una società. Società distributrice del dividendo Utile Aliquota Irpeg Imposta Irpeg a carico della società Dividendo distribuito Credito di imposta spettante Reddito imponibile per il socio
1000 34% 340 660 340 1000
Società percettore del dividendo Reddito imponibili per il socio Imposta a carico del socio (Irpeg 34%) Scomputo del credito di imposta Imposta effettiva dovuta Dividendo netto per il socio Imposizione % complessiva
1000 340 340 0 660 34
Regime di esenzione: i redditi sono tassati in capo alla società e limitatamente in capo al percettore. I dividendi percepiti dalle persone fisiche: o Concorreranno alla formazione della Base imponibile IRPEF nel limite del 40% del loro importo se la partecipazione è qualificata o Tassazione con un prelievo sostitutivo del 12.50% per le partecipazioni non qualificate.
Ricordiamo che ai fini della qualificazione: 1. per le società non quotate: • percentuale dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria >20% • percentuale di partecipazione al capitale ovvero al patrimonio > 25% 20
2. per le società quotate: • percentuale dei diirtti di voto esercitabili in assemblea ordinaria > 2% • percentuale di partecipazioni al capitale ovvero al patrimonio > 5% DIVIDENDI DA SOCIETÀ RESIDENTI A SOGETTI IRE Gli utili erogati da società di capitali ed enti commerciali residenti in Italia a persone fisiche residenti concorreranno alla formazione del reddito imponibile soggetto ad aliquota progressiva (ancora IRPEF ma successivamente IRE) in misura pari al 40% del loro ammontare (art.47 Tuir). La misura dell’esclusione non cambia se la persona fisica percepisce il dividendi nell’ambito di un’attività di impresa. Difatti l’art.59 richiama integralmente le disposizioni dell’art. 47 Utili percepiti da soggetto IRE se la partecipazione è QUALIFICATA
TASSAZIONE AL 40% DEGLI UTILI PERCEPITI (ESENZIONE DEL 60%)
in caso di partecipazione qualificata il socio IRE gode di un’esenzione da tassazione del 60%. Sulla base imponibile ridotta il socio percettore applicherà le proprie aliquote di tassazione IRE ( che in prospettiva saranno solo due: 23% e 33% ma fino ad allora resteranno in vigore le attuali cinque: 23%, 29%, 31%, 39%, 45%) La regola generale subisce un’eccezione. 21
L’eccezione riguarda i dividendi relativi a partecipazioni non qualificate detenute da persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’impresa. In tal caso i dividendi sono soggetti ad ritenuta alla fonte a titolo d’imposta del 12.5% sugli utili integralmente percepiti in relazioni a partecipazioni non qualificate. N.B. l’imposizione operata con la ritenuta ESAURISCE l’obbligo tributario e quindi il dividendo non va indicato in dichiarazione. Infatti il percettore non potrà optare per il regime ordinario di tassazione invece relativo alle partecipazioni qualificate.
Utili percepiti da soggetto IRE se la partecipazione è NON QUALIFICATA
TASSAZIONE AL 100% DEGLI UTILI PERCEPITI (NO ESENZIONE)
RITENUTA 12.5% A TITOLO D’IMPOSTA
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esempio: con la riforma tassazione secca del 12.5% Dividendo Ritenuta a titolo di imposta Dividendo netto percepito Imposizione % a carico del socio con la riforma tassazione del 40% Dividendo Base imponibile Irpef al 23% Differenza fra tassazione secca tassazione in dichiarazione
1000 125 875 12,5
1000 400 9,2 e 12,5-9,2=3,3
Il regime di tassazione secca ritenuto più favorevole al contribuente si dimostra in pratica più oneroso; il sistema per ovviare al problema sarebbe quello di apportare la partecipazione al regime di impresa. La ritenuta non si applica se le persone fisiche residenti dichiarino all’atto della percezione che gli utili riscossi sono relativi all’attività di impresa o ad una partecipazione qualificata ai sensi dell’art.67, comma 1 lett. c). I dividendi relativi a partecipazioni immesse nel cd. risparmio gestito concorrono a formare il risultato della gestione soggetto all’imposta sostitutiva del 12.5%.
Dividendi relativi a partecipazioni detenute da soggetti commerciali Art.59? art.47 Nel caso di dividendi percepiti nell’ambito di partecipazioni detenute nell’attività di impresa del soggetto IRE (imprenditore individuale, società di persone ed altri enti di cui all’art.5 Tuir) si applica l’art.47 per espresso rinvio dell’art.59. Il regime applicabile è quello previsto per le persone fisiche a prescindere dal tipo di partecipazione (vale a dire se qualificata o meno)
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Utili percepiti da soggetto IRE In regime di impresa TASSAZIONE AL 40% DEGLI UTILI PERCEPITI (ESENZIONE DEL 60%)
se la partecipazione è QUALIFICATA O NON QUALIFICATA
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Dividendo esente Dividendo imponibile Aliquota di imposta
Soggetti IRE o IRPEF Soggetti IRE o IRPEF (imprenditori e società di (contribuenti privati) persone) Partecipazioni Partecipazioni Partecipazioni qualificate qualificate NON qualificate e partecipazioni NON qualificate 60% 0 60% 40% 100% 40% Aliquota marginale Ire o Irpef (il dividendo concorre alla formazione del reddito complessivo come reddito di capitale)
12,50%
Aliquota marginale Ire o Irpef (il dividendo concorre alla formazione del reddito complessivo come reddito di impresa)
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Dividendi di fonte nazionale art.89TUIR
L’art.4 co.1 lett.d) della L.80/2003 prevede l’esclusione dal concorso alla formazione del reddito imponibile del 95% degli utili distribuiti da società con personalità giuridica sia residente sia non residente nel territorio dello Stato.
Art.89 Tuir definisce le modalità attraverso le quali gli utili percepiti dalle società di capitali concorrono alla formazione del reddito imponibile e suddivide i soggetti eroganti in tre categorie: 1. società semplici, snc e sas residenti nel territorio dello Stato, 2. spa, sapa, srl, società cooperative e di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato, enti pubblici e privati diversi dalle società, anch’essi residenti nel territorio dello Stato che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali (soggetti di cui all’art.73 comma 1 lett. a) e b) Tuir), 3. società ed enti di ogni tipo con o senza personalità giuridica non residenti nel territorio dello Stato.
società semplici, snc e sas residenti nel territorio dello Stato l’art.89 rinvia alla disciplina contenuta nell’art.5 Tuir, per cui i dividendi corrisposti da società persone fisiche residenti nel territorio dello Stato sono e saranno imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione e proporzionalmente alla quota di partecipazioni agli utili.
spa, sapa, srl, società cooperative e di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato, Il dividendo distribuito da un soggetto IRES ad un altro soggetto IRES dovrebbe essere indenne da tassazione. L’obiettivo del legislatore è quello di tassare i dividendi solo quando escono dalla sfera IRES per passare a quella IRE. In realtà il flusso di dividendi da un soggetto IRES ad un altro è comunque tassato anche se solo al 5%. 26
Il 95% del dividendo distribuito sarà esente da imposizione in capo al socio IRES
Utile Imposta Ires a carico della società (33%) Dividendo distribuito Credito di imposta spettante Reddito imponibile per il socio (5%) Imposte a carico del socio Ires (33%) Scomputo del credito spettante Imposta effettiva dovuta Dividendo netto per il socio Imposizione % complessiva
1000 330 670 33 11 11 659 34,1
Utili di società a soggetto Ires Da società residenti Qualificate e non qualificate
Imponibilità parziale pari al 5% dei dividendi
DIVIDENDI DA SOCIETÀ NON RESIDENTI
l’art.89. Per i dividendi di fonte estera sarà necessario distinguerli a seconda che siano provenienti da società collocate in paesi a fiscalità privilegiata ovvero provengono da società collocate in altri parti del modo. 1. dividendi esteri provenienti da società no black list • percettore del dividendo estero è un soggetto IRES
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in tal caso i dividendi sono tassati nello stesso modo previsto da quelli nazionali. In pratica si applica l’esclusione dalla formazione della base imponibile dei dividendi percepiti per il 95%. Si tratta dei dividendi provenienti, ai sensi dell’art.73, comma 1 lett. d), da ogni tipo di società estera, anche se riferiti da società di persone estere. Da società estera
Imponibilità parziale pari al 5% dei dividendi
•
percettore del dividendo estero è un soggetto IRE o per i dividendi di fonte estera su partecipazioni non qualificate detenute non in regime di impresa si prevede una tassazione a titolo definitivo con l’applicazione della ritenuta a titolo di imposta del 12.5%.
dividendo estero ? partecipazione non qualificata ? ritenuta d’imposta 12.50% Accanto alla ritenuta operata dall’intermediario italiano si applica una ritenuta di uscita da parte dello stato estero (ritenuta estera). L’art.27 D.P.R. 600/1973 modificato dalla riforma tributaria prescrive che la ritenuta del 12,5 si applica sulla base imponibile netto “frontiera”. In pratica la base di computo sulla quale il sostituto d’imposta dovrà effettuare la ritenuta sarà data dal dividendo percepito al netto delle ritenute già applicate nello Stato estero di residenza della società distributrice. Dividendo da partecipazione non qualificata in società estera Utile distribuito 1000 Utile distribuito Ritenuta estera 150 Ritenuta estera Utile riscosso dall’intermediario 850 Utile riscosso dall’intermediario Ritenuta italiana 12,5% a titolo 125 Ritenuta italiana 12,5% a
1000 150 850 106,25 28
d’acconto calcolata sull’utile lordo Utile netto percepito Reddito imponibile per il percipiente Imposta a carico del socio (IRPEF 31%) Scomputo del Credito di imposta Scomputo della ritenuta d’acconto Imposta a debito dovuta Imposizione % complessiva per il socio
725 1000
titolo definitivo calcolata sul netto frontiera Utile netto percepito 743,75
310 150 125 35 31%
Imposizione % complessiva 25,62% per il socio
Ciò significa che la tassazione a titolo definitivo sui dividendi di fonte estera relativi a partecipazioni non qualificate che avviene con l’applicazione della ritenuta a titolo di imposta del 12.5% è operata al netto delle ritenute applicate dallo Stato estero. La tassazione italiana avviene su 1000-150=850. 12,50% di 850 = 106,25.
o per i dividendi di fonte estera su partecipazioni qualificate detenute non in regime di impresa si prevede una tassazione con esenzione pari al 60% dell’ammontare del dividendo. dividendo estero ? partecipazione qualificata ? tassazione al 40% L’intermediario residente opera una ritenuta a titolo d’acconto del 12.5% sulla quota imponibile degli utili (40% dei dividendi). Anche in tal caso la ritenuta d’acconto si applicherà sul netto frontaliero. Ma sul punto ci sono ancora molti dubbi.
Per quanto poi concerne il caso di dividendi da partecipazioni estere possedute in regime di imprese, vale lo stesso principio previsto per le partecipazioni qualificate nazionali.
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Utili percepiti da soggetto IRE In regime di impresa TASSAZIONE AL 40% DEGLI UTILI PERCEPITI (ESENZIONE DEL 60%)
se la partecipazione è QUALIFICATA O NON QUALIFICATA
2. dividendi esteri provenienti da società black list a) i dividendi con partecipazione qualificata o partecipazione detenuta nel regime di impresa Se i dividendi sono relativi a società residenti in paesi della back list, la norma prevede l’integrale tassazione in Italia; quindi non si potrà beneficiare dell’abbattimento al 5% (percettore soggetto IRES) o al 40% (percettore soggetto IRE). Regola generale: concorrenza integrale alla formazione del reddito ECCEZIONI: o utili già imputati per trasparenza: non concorreranno a formare il reddito Se il reddito estero è stato già tassato in capo al soggetto residente per imputazione, l’eventuale distribuzione del dividendo da parte della partecipata estera non dovrà essere tassato in capo la percipiente. o accoglimento di istanza di interpello: concorrono alla formazione del reddito per il 40% (soggetti IRE) per il 5% (soggetti IRES). Con l’istanza di interpello viene riconosciuti che dalle partecipazioni non sia stato conseguito fin dall’inizio del periodo di possesso l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori in cui sono sottoposti i regimi fiscali privilegiati. b) i dividendi con partecipazione non qualificata è prevista una tassazione con ritenuta a titolo d’imposta del 12,5% >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> TASSAZIONE DEL REDDITO PER TRASPARENZA
il legislatore tributario (art.115 e 116) ha previsto per le società a ristretta base proprietaria la tassazione per imputazione previsto dalla trasparenza.
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