Notaio in Milano
LA TASSAZIONE DELLE DONAZIONI INDIRETTE Ipsoa, 2007
A. Busani - Donazioni indirette
Angelo Busani
D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 637 Art. 1. Oggetto dell'imposta. 1. L'imposta sulle successioni e donazioni si applica ai trasferimenti di beni e diritti dipendenti da successione per causa di morte ed ai trasferimenti a titolo gratuito di beni e diritti per atto tra vivi.
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L’oggetto dell’imposta di donazione
D. Lgs. 31.10.1990 n. 346 Art. 1. Oggetto dell'imposta. 1. L'imposta sulle successioni e donazioni si applica ai trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte ed ai trasferimenti di beni e diritti per donazione o altra liberalità tra vivi.
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L’oggetto dell’imposta di donazione
D. L. 262/2006 conv. in legge 286/2006 Art. 2 47. È istituita l’imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione, secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2001, …
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L’oggetto dell’imposta di donazione
D. L. 262/2006 conv. in legge 286/2006
Art. 2 50. Per quanto non disposto dai commi da 47 a 49 e da 51 a 54 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2001.
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L’oggetto dell’imposta di donazione
Codice civile
Art. 769. Definizione. La donazione è il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione.
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La definizione di donazione
Codice civile Art. 809. Norme sulle donazioni applicabili ad altri atti di liberalità. Le liberalità, anche se risultano da atti diversi da quelli previsti dall'articolo 769, sono soggette alle stesse norme che regolano la revocazione delle donazioni per causa d'ingratitudine e per sopravvenienza di figli nonché a quelle sulla riduzione delle donazioni per integrare la quota dovuta ai legittimari.
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La donazione indiretta
La liberalità come “effetto” • L’atto gratuito come “modo di acquisto” dei diritti • L’atto gratuito come mancata occasione di incremento e come risparmio • L’atto gratuito traslativo non liberale: l’elargizione del datore di lavoro al dipendente, il conferimento infragruppo, il versamento del socio a fondo perduto •
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Atto liberale e atto gratuito
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Occorre distinguere tra: donazione contrattuale (o “formale”); • donazione manuale; • donazione nulla per mancanza di forma; • donazione indiretta. •
La cointestazione di un rapporto bancario a nome altrui • Il bonifico di una somma su un conto corrente altrui •
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Casi di donazione nulla (?) o di donazione indiretta
a) il padre Tizio paga il prezzo dovuto dal figlio Caio, studente senza redditi, per la stipula di un contratto di compravendita immobiliare;
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Casi di donazione indiretta
b) il padre Tizio paga le rate del mutuo contratto dal figlio Caio;
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Casi di donazione indiretta
c) il padre Tizio viene escusso per la fideiussione rilasciata dalla Banca a favore del figlio Caio e omette di agire in regresso verso il figlio stesso, lasciando prescrivere l’azione di regresso o rinunciando ad esperirla;
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Casi di donazione indiretta
d) il padre Tizio vende al figlio Caio un immobile o una partecipazione pattuendo e riscuotendo un prezzo irrisorio
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Casi di donazione indiretta
e) il padre Tizio vende al figlio Caio un immobile o una partecipazione pattuendo un prezzo non irrisorio ma, d’accordo col figlio, simulandone il già avvenuto pagamento o non riscuotendolo mai;
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Casi di donazione indiretta (?) o nulla (?)
f) il padre Tizio vende al figlio Caio un immobile o una partecipazione pattuendo un prezzo irrisorio ma, d’accordo col figlio, simulandone il già avvenuto pagamento o non riscuotendolo mai;
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Casi di donazione indiretta
g) il padre Tizio, titolare del 100% del capitale sociale della “Alfa srl”, del valore nominale di euro 10.000 (proprietaria di un immobile del valore di euro 2.000.000), consente al figlio Caio di effettuare un aumento di capitale di euro 10.000, non versando alcun sovrapprezzo;
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Casi di donazione indiretta
h) Il padre Tizio è socio al 100% di “Alfa srl” (capitale sociale euro 10.000; patrimonio euro 1.000.000) e il figlio Caio è socio al 100% di “Beta srl” (capitale sociale euro 10.000; patrimonio euro 10.000). “Alfa” incorpora “Beta” e viene stabilito un rapporto di cambio di 1:1, in modo che la società incorporante abbia il capitale sociale di euro 20.000, ripartito tra Tizio e Caio per il 50 per cento ciascuno.
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i) Il contratto a favore di terzo: il padre Tizio compra un immobile dal venditore Sempronio e dichiara di stipulare la compravendita a favore del figlio Mevio.
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Casi di donazione indiretta
D. Lgs. 31.10.1990 n. 346 – Art. 1. Oggetto dell'imposta.
4-bis - Ferma restando l'applicazione dell'imposta anche alle liberalità indirette risultanti da atti soggetti a registrazione, l'imposta non si applica nei casi di donazioni o di altre liberalità collegate ad atti concernenti il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari ovvero il trasferimento di aziende, qualora per l'atto sia prevista l'applicazione dell’imposta di registro, in misura proporzionale, o dell’ imposta sul valore aggiunto.
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Il trattamento fiscale della donazione indiretta
D. Lgs. 31.10.1990 n. 346 – Art. 56-bis. Accertamento delle liberalità indirette. 1. Ferma l'esclusione delle donazioni o liberalità di cui agli articoli 742 e 783 del codice civile, l'accertamento delle liberalità diverse dalle donazioni e da quelle risultanti da atti di donazione effettuati all'estero a favore di residenti può essere effettuato esclusivamente in presenza di entrambe le seguenti condizioni:
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Il trattamento fiscale della donazione indiretta
D. Lgs. 31.10.1990 n. 346 – Art. 56-bis. Accertamento delle liberalità indirette. … a) quando l'esistenza delle stesse risulti da dichiarazioni rese dall'interessato nell’ àmbito di procedimenti diretti all'accertamento di tributi; b) quando le liberalità abbiano determinato, da sole o unitamente a quelle già effettuate nei confronti del medesimo beneficiario, un incremento patrimoniale superiore all'importo di 350 milioni di lire.
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Il trattamento fiscale della donazione indiretta
D. Lgs. 31.10.1990 n. 346 – Art. 56-bis. Accertamento delle liberalità indirette. … 2. Alle liberalità di cui al comma 1 si applica l'aliquota del sette per cento, da calcolare sulla parte dell'incremento patrimoniale che supera l'importo di 350 milioni di lire.
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Il trattamento fiscale della donazione indiretta
D. Lgs. 31.10.1990 n. 346 – Art. 56-bis. Accertamento delle liberalità indirette. 3. Le liberalità di cui al comma 1 possono essere registrate volontariamente, ai sensi dell'articolo 8 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In tale caso si applica l'imposta con le aliquote indicate all'articolo 56 …
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